OG) und beschlägt güterrechtliche Fragen, mithin eine Zivilrechtsstreitigkeit mit einem Vermögenswert, der den Streitwert von 8'000 Franken bei weitem erreicht (Art. 46
OG). Sie ist unter diesen Gesichtspunkten zulässig.
OG). Vorbehalten bleibt auf Grund von Art. 64
OG ausserdem die Ergänzung eines unvollständigen Sachverhalts. Anderweitige Ausführungen gegen die tatsächlichen Feststellungen der kantonalen Instanz sind unzulässig (Art. 55 Abs. 1 lit. c
OG). Für die Kritik an der Beweiswürdigung durch die Vorinstanz ist die staatsrechtliche Beschwerde wegen Verletzung des Willkürverbots (Art. 9
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RS 101 Cost. Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Art. 9 Protezione dall'arbitrio e tutela della buona fede |
||||||
| Ognuno ha diritto d'essere trattato senza arbitrio e secondo il principio della buona fede da parte degli organi dello Stato. | ||||||
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RS 101 Cost. Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Art. 9 Protezione dall'arbitrio e tutela della buona fede |
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| Ognuno ha diritto d'essere trattato senza arbitrio e secondo il principio della buona fede da parte degli organi dello Stato. | ||||||
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RS 101 Cost. Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Art. 9 Protezione dall'arbitrio e tutela della buona fede |
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| Ognuno ha diritto d'essere trattato senza arbitrio e secondo il principio della buona fede da parte degli organi dello Stato. | ||||||
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RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 198 |
||||||
| Sono beni propri per legge: | ||||||
| le cose che servono esclusivamente all'uso personale di un coniuge; | ||||||
| i beni appartenenti ad un coniuge all'inizio del regime o successivamente pervenutigli per eredità od altro titolo gratuito; | ||||||
| le pretese di riparazione morale; | ||||||
| i beni acquisiti in sostituzione dei beni propri. | ||||||
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RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 198 |
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| Sono beni propri per legge: | ||||||
| le cose che servono esclusivamente all'uso personale di un coniuge; | ||||||
| i beni appartenenti ad un coniuge all'inizio del regime o successivamente pervenutigli per eredità od altro titolo gratuito; | ||||||
| le pretese di riparazione morale; | ||||||
| i beni acquisiti in sostituzione dei beni propri. | ||||||
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RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 197 |
||||||
| Sono acquisti i beni acquisiti da un coniuge a titolo oneroso durante il regime. | ||||||
| Gli acquisti di un coniuge comprendono segnatamente: | ||||||
| il guadagno del suo lavoro; | ||||||
| le prestazioni di istituzioni di previdenza a favore del personale, di assicurazioni sociali e di istituzioni di previdenza sociale; | ||||||
| il risarcimento per impedimento al lavoro; | ||||||
| i redditi dei suoi beni propri; | ||||||
| i beni acquisiti in sostituzione degli acquisti. | ||||||
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RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 197 |
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| Sono acquisti i beni acquisiti da un coniuge a titolo oneroso durante il regime. | ||||||
| Gli acquisti di un coniuge comprendono segnatamente: | ||||||
| il guadagno del suo lavoro; | ||||||
| le prestazioni di istituzioni di previdenza a favore del personale, di assicurazioni sociali e di istituzioni di previdenza sociale; | ||||||
| il risarcimento per impedimento al lavoro; | ||||||
| i redditi dei suoi beni propri; | ||||||
| i beni acquisiti in sostituzione degli acquisti. | ||||||
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RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 197 |
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| Sono acquisti i beni acquisiti da un coniuge a titolo oneroso durante il regime. | ||||||
| Gli acquisti di un coniuge comprendono segnatamente: | ||||||
| il guadagno del suo lavoro; | ||||||
| le prestazioni di istituzioni di previdenza a favore del personale, di assicurazioni sociali e di istituzioni di previdenza sociale; | ||||||
| il risarcimento per impedimento al lavoro; | ||||||
| i redditi dei suoi beni propri; | ||||||
| i beni acquisiti in sostituzione degli acquisti. | ||||||
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RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 209 |
||||||
| In caso di liquidazione, vi è diritto al compenso tra acquisti e beni propri di uno stesso coniuge qualora debiti gravanti gli uni siano stati pagati con gli altri. | ||||||
| Un debito grava la massa patrimoniale cui è materialmente connesso, ma nel dubbio gli acquisti. | ||||||
| Se una massa patrimoniale ha contribuito all'acquisto, al miglioramento o alla conservazione di beni dell'altra e ne è derivato un plusvalore o un deprezzamento, il diritto al compenso è proporzionale al contributo prestato ed è calcolato secondo il valore dei beni al momento della liquidazione o dell'alienazione. | ||||||
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RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 209 |
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| In caso di liquidazione, vi è diritto al compenso tra acquisti e beni propri di uno stesso coniuge qualora debiti gravanti gli uni siano stati pagati con gli altri. | ||||||
| Un debito grava la massa patrimoniale cui è materialmente connesso, ma nel dubbio gli acquisti. | ||||||
| Se una massa patrimoniale ha contribuito all'acquisto, al miglioramento o alla conservazione di beni dell'altra e ne è derivato un plusvalore o un deprezzamento, il diritto al compenso è proporzionale al contributo prestato ed è calcolato secondo il valore dei beni al momento della liquidazione o dell'alienazione. | ||||||
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RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 206 |
||||||
| Se un coniuge ha contribuito senza corrispettivo all'acquisto, al miglioramento o alla conservazione di beni dell'altro e, al momento della liquidazione, ne risulta un plusvalore, il suo credito è proporzionale al contributo prestato ed è calcolato secondo il valore attuale dei beni; se ne risulta un deprezzamento, il credito equivale al contributo prestato. | ||||||
| Se uno di questi beni è stato precedentemente alienato, il credito è calcolato secondo il ricavo ottenuto al momento dell'alienazione ed è immediatamente esigibile. | ||||||
| I coniugi possono escludere o modificare per convenzione scritta la partecipazione al plusvalore. | ||||||
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RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 209 |
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| In caso di liquidazione, vi è diritto al compenso tra acquisti e beni propri di uno stesso coniuge qualora debiti gravanti gli uni siano stati pagati con gli altri. | ||||||
| Un debito grava la massa patrimoniale cui è materialmente connesso, ma nel dubbio gli acquisti. | ||||||
| Se una massa patrimoniale ha contribuito all'acquisto, al miglioramento o alla conservazione di beni dell'altra e ne è derivato un plusvalore o un deprezzamento, il diritto al compenso è proporzionale al contributo prestato ed è calcolato secondo il valore dei beni al momento della liquidazione o dell'alienazione. | ||||||
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RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 209 |
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| In caso di liquidazione, vi è diritto al compenso tra acquisti e beni propri di uno stesso coniuge qualora debiti gravanti gli uni siano stati pagati con gli altri. | ||||||
| Un debito grava la massa patrimoniale cui è materialmente connesso, ma nel dubbio gli acquisti. | ||||||
| Se una massa patrimoniale ha contribuito all'acquisto, al miglioramento o alla conservazione di beni dell'altra e ne è derivato un plusvalore o un deprezzamento, il diritto al compenso è proporzionale al contributo prestato ed è calcolato secondo il valore dei beni al momento della liquidazione o dell'alienazione. | ||||||
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RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 197 |
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| Sono acquisti i beni acquisiti da un coniuge a titolo oneroso durante il regime. | ||||||
| Gli acquisti di un coniuge comprendono segnatamente: | ||||||
| il guadagno del suo lavoro; | ||||||
| le prestazioni di istituzioni di previdenza a favore del personale, di assicurazioni sociali e di istituzioni di previdenza sociale; | ||||||
| il risarcimento per impedimento al lavoro; | ||||||
| i redditi dei suoi beni propri; | ||||||
| i beni acquisiti in sostituzione degli acquisti. | ||||||
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RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 209 |
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| In caso di liquidazione, vi è diritto al compenso tra acquisti e beni propri di uno stesso coniuge qualora debiti gravanti gli uni siano stati pagati con gli altri. | ||||||
| Un debito grava la massa patrimoniale cui è materialmente connesso, ma nel dubbio gli acquisti. | ||||||
| Se una massa patrimoniale ha contribuito all'acquisto, al miglioramento o alla conservazione di beni dell'altra e ne è derivato un plusvalore o un deprezzamento, il diritto al compenso è proporzionale al contributo prestato ed è calcolato secondo il valore dei beni al momento della liquidazione o dell'alienazione. | ||||||
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RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 8 |
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| Ove la legge non disponga altrimenti, chi vuol dedurre il suo diritto da una circostanza di fatto da lui asserita, deve fornirne la prova. | ||||||
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RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 200 |
||||||
| Chiunque affermi che un bene sia di proprietà dell'uno o dell'altro coniuge deve fornirne la prova. | ||||||
| Mancando tale prova, si presume che il bene sia di comproprietà dei coniugi. | ||||||
| Fino a prova del contrario, tutti i beni di un coniuge sono considerati acquisti. | ||||||
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RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 200 |
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| Chiunque affermi che un bene sia di proprietà dell'uno o dell'altro coniuge deve fornirne la prova. | ||||||
| Mancando tale prova, si presume che il bene sia di comproprietà dei coniugi. | ||||||
| Fino a prova del contrario, tutti i beni di un coniuge sono considerati acquisti. | ||||||
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RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 197 |
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| Sono acquisti i beni acquisiti da un coniuge a titolo oneroso durante il regime. | ||||||
| Gli acquisti di un coniuge comprendono segnatamente: | ||||||
| il guadagno del suo lavoro; | ||||||
| le prestazioni di istituzioni di previdenza a favore del personale, di assicurazioni sociali e di istituzioni di previdenza sociale; | ||||||
| il risarcimento per impedimento al lavoro; | ||||||
| i redditi dei suoi beni propri; | ||||||
| i beni acquisiti in sostituzione degli acquisti. | ||||||
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RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 197 |
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| Sono acquisti i beni acquisiti da un coniuge a titolo oneroso durante il regime. | ||||||
| Gli acquisti di un coniuge comprendono segnatamente: | ||||||
| il guadagno del suo lavoro; | ||||||
| le prestazioni di istituzioni di previdenza a favore del personale, di assicurazioni sociali e di istituzioni di previdenza sociale; | ||||||
| il risarcimento per impedimento al lavoro; | ||||||
| i redditi dei suoi beni propri; | ||||||
| i beni acquisiti in sostituzione degli acquisti. | ||||||
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RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 209 |
||||||
| In caso di liquidazione, vi è diritto al compenso tra acquisti e beni propri di uno stesso coniuge qualora debiti gravanti gli uni siano stati pagati con gli altri. | ||||||
| Un debito grava la massa patrimoniale cui è materialmente connesso, ma nel dubbio gli acquisti. | ||||||
| Se una massa patrimoniale ha contribuito all'acquisto, al miglioramento o alla conservazione di beni dell'altra e ne è derivato un plusvalore o un deprezzamento, il diritto al compenso è proporzionale al contributo prestato ed è calcolato secondo il valore dei beni al momento della liquidazione o dell'alienazione. | ||||||
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RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 210 |
||||||
| L'aumento è dato dal valore totale degli acquisti, inclusi i beni reintegrati ed i compensi e dedotti i debiti che li gravano. | ||||||
| Non è tenuto conto delle diminuzioni. | ||||||
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RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 215 |
||||||
| A ciascun coniuge od ai suoi eredi spetta la metà dell'aumento conseguito dall'altro. | ||||||
| I crediti sono compensati. | ||||||
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RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 215 |
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| A ciascun coniuge od ai suoi eredi spetta la metà dell'aumento conseguito dall'altro. | ||||||
| I crediti sono compensati. | ||||||
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RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 215 |
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| A ciascun coniuge od ai suoi eredi spetta la metà dell'aumento conseguito dall'altro. | ||||||
| I crediti sono compensati. | ||||||