[AZA 7]
H 407/00 WS

IVa Camera

composta dei giudici federali Borella, Rüedi e Leuzinger;
Scartazzini, cancelliere

Sentenza del 14 marzo 2001

nella causa
A.________, ricorrente, rappresentato dall'avv. F.________,

contro
Cassa di compensazione del Cantone Ticino, Via Canonico Ghiringhelli 15a, Bellinzona,

e
Tribunale cantonale delle assicurazioni, Lugano

Fatti :

A.- A.________, cittadino svizzero residente all'estero, è affiliato a titolo facoltativo al regime dell'AVS.
Con quattro decisioni del 14 ottobre 1998 la Cassa di compensazione del Cantone Ticino ha stabilito i contributi AVS/AI/IPG da lui dovuti quale persona il cui datore di lavoro non è tenuto al versamento di contributi. Ritenuto un reddito medio di rispettivamente fr. 124 900.- e fr. 78 370.-, i contributi sociali per gli anni 1994 e 1995 sono stati calcolati sulla base della tassazione fiscale IFD 1993/1994, mentre quelli per gli anni 1996 e 1997 sulla tassazione fiscale IFD 1995/1996.

B.- Rappresentato dall'avvocato F.________, l'interessato è insorto contro i summenzionati provvedimenti con ricorso al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino. Faceva valere che fatti incontestabili stavano a dimostrare come la realtà della propria situazione di redditi e di sostanza fosse ben diversa da quanto appariva dalle dichiarazioni fiscali, per cui la presunta conformità dei dati stabiliti dall'autorità tributaria doveva essere infirmata.
Con pronunzia del 25 ottobre 2000 l'autorità di ricorso ha respinto il gravame e confermato le decisioni contestate.
Il giudice cantonale ha essenzialmente rilevato che la procedura di fissazione dei contributi prevista per le persone esercitanti un'attività lucrativa indipendente può parimenti applicarsi ai salariati i cui datori di lavoro non sono tenuti al pagamento dei contributi e che in simili casi è preferibile fissare quest'ultimi fondandosi sulla sola tassazione fiscale, ad esclusione di un'attestazione di salario prodotta dal datore di lavoro e delle dichiarazioni del salariato stesso.

C.- Sempre tramite il suo legale, A.________ interpone al Tribunale federale delle assicurazioni un ricorso di diritto amministrativo avverso il giudizio cantonale. Protestate spese e ripetibili, in via principale conclude che i querelati provvedimenti vengano sostituiti da decisioni fondate sui redditi realmente percepiti. In via subordinata postula che l'incarto sia ritornato alla precedente istanza affinché abbia a completare l'istruttoria assumendo quali prove l'audizione di testi.
La Cassa opponente propone la disattenzione del gravame, mentre l'Ufficio federale delle assicurazioni sociali ha rinunciato a determinarsi.

Diritto :

1.- Qualora la lite non verta sull'assegnazione o il rifiuto di prestazioni assicurative, il Tribunale federale delle assicurazioni deve limitarsi ad esaminare se il giudizio di primo grado abbia violato il diritto federale, compreso l'eccesso o l'abuso del potere d'apprezzamento, oppure se l'accertamento dei fatti sia manifestamente inesatto, incompleto od avvenuto violando norme essenziali di procedura (art. 132 OG in relazione con gli art. 104 lett.
a e b e 105 cpv. 2 OG).

2.- Nei considerandi dell'impugnato giudizio il Tribunale cantonale ha debitamente illustrato le norme legali (art. 6
SR 831.10 Legge federale del 20 dicembre 1946 sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS)
LAVS Art. 6 2. Contributi degli assicurati il cui datore di lavoro non è tenuto a pagare contributi - 1 Gli assicurati il cui datore di lavoro non è tenuto a pagare contributi versano contributi pari all'8,7 per cento del salario determinante.
1    Gli assicurati il cui datore di lavoro non è tenuto a pagare contributi versano contributi pari all'8,7 per cento del salario determinante.
2    I contributi degli assicurati il cui datore di lavoro non è tenuto a pagare contributi possono essere riscossi, d'intesa con lo stesso, secondo il metodo previsto dall'articolo 14 capoverso 1. In simili casi, il tasso del contributo è del 4,35 per cento del salario determinante, tanto per il datore di lavoro quanto per l'assicurato.
LAVS e art. 16
SR 831.101 Ordinanza del 31 ottobre 1947 sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (OAVS)
OAVS Art. 16 Contributi dei lavoratori i cui datori di lavoro non sono tenuti a pagare i contributi - Per la fissazione e la determinazione dei contributi si applicano per analogia gli articoli 22-27. È fatto salvo l'articolo 6 capoverso 2 LAVS.
OAVS) ed i principi di giurisprudenza (DTF 110 V 71 consid. 2b) applicabili in concreto, rammentando segnatamente che gli assicurati i cui datori di lavoro non sono soggetti all'obbligo di pagare i contributi vengono assimilati dalla legge ai contribuenti esercitanti un'attività lucrativa indipendente. Pure esattamente è stato ricordato che in simili casi è preferibile fissare i contributi fondandosi sulla sola tassazione fiscale, ad esclusione di un'attestazione di salario prodotta dal datore di lavoro e delle dichiarazioni del salariato stesso (cfr.
Greber/Duc/Scartazzini, Commentaire des articles 1
SR 831.10 Legge federale del 20 dicembre 1946 sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS)
LAVS Art. 1 - 1 Le disposizioni della legge federale del 6 ottobre 20007 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA) sono applicabili all'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti disciplinata in questa prima parte, sempre che la presente legge non preveda espressamente una deroga alla LPGA.
1    Le disposizioni della legge federale del 6 ottobre 20007 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA) sono applicabili all'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti disciplinata in questa prima parte, sempre che la presente legge non preveda espressamente una deroga alla LPGA.
2    Ad eccezione degli articoli 32 e 33 la LPGA non è applicabile alla concessione di sussidi per l'assistenza alle persone anziane (art. 101bis).8
à 16
SR 831.10 Legge federale del 20 dicembre 1946 sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS)
LAVS Art. 16 Prescrizione - 1 I contributi il cui importo non è stato fissato mediante decisione formale entro un termine di cinque anni dalla fine dell'anno civile per il quale sono dovuti non possono più essere né pretesi né pagati. In deroga all'articolo 24 capoverso 1 LPGA84, per i contributi secondo gli articoli 6 capoverso 1, 8 capoverso 1 e 10 capoverso 1 il termine di prescrizione scade soltanto un anno dopo la fine dell'anno civile in cui la tassazione fiscale determinante è passata in giudicato.85 Se il diritto di esigere il pagamento di contributi arretrati nasce da un atto punibile per il quale la legge penale prevede un termine di prescrizione più lungo, quest'ultimo è determinante.
1    I contributi il cui importo non è stato fissato mediante decisione formale entro un termine di cinque anni dalla fine dell'anno civile per il quale sono dovuti non possono più essere né pretesi né pagati. In deroga all'articolo 24 capoverso 1 LPGA84, per i contributi secondo gli articoli 6 capoverso 1, 8 capoverso 1 e 10 capoverso 1 il termine di prescrizione scade soltanto un anno dopo la fine dell'anno civile in cui la tassazione fiscale determinante è passata in giudicato.85 Se il diritto di esigere il pagamento di contributi arretrati nasce da un atto punibile per il quale la legge penale prevede un termine di prescrizione più lungo, quest'ultimo è determinante.
2    Il credito per contributi, fissato in una decisione notificata conformemente al capoverso 1, si estingue cinque anni dopo la fine dell'anno civile in cui la decisione è passata in giudicato.86 Durante la procedura d'inventario chiesta dagli eredi (art. 580 e segg. CC87) o la moratoria concordataria, il corso del termine rimane sospeso. Se allo spirare del termine è in corso una procedura di esecuzione o di fallimento, il termine spira alla chiusura di tale procedura. L'articolo 149a capoverso 1 della legge federale dell'11 aprile 188988 sulla esecuzione e sul fallimento non è applicabile.89 Il credito per contributi non estinto alla nascita del diritto alla rendita può in ogni caso essere ancora compensato conformemente all'articolo 20 capoverso 390.
3    Il diritto alla restituzione dei contributi indebitamente pagati si estingue un anno dopo che la persona tenuta a pagare i contributi ha avuto conoscenza dell'indebito pagamento, ma in ogni caso cinque anni dopo la fine dell'anno civile in cui ha avuto luogo il pagamento indebito. In deroga all'articolo 25 capoverso 3 LPGA, per i contributi secondo gli articoli 6 capoverso 1, 8 capoverso 1 e 10 capoverso 1 il termine scade in ogni caso soltanto un anno dopo la fine dell'anno civile in cui la tassazione fiscale determinante è passata in giudicato. Se sono stati pagati contributi paritetici su prestazioni sottoposte all'imposta federale diretta sull'utile netto delle persone giuridiche, il diritto alla restituzione si estingue, in deroga all'articolo 25 capoverso 3 LPGA, un anno dopo la fine dell'anno civile in cui la tassazione fiscale è passata in giudicato.91
de la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants [LAVS], pag. 220 no. 29 e pag. 221 no. 30 e 31 ad art. 6).
A questa esposizione basta pertanto fare riferimento e prestare adesione.

3.- a) Nel caso in esame, già in sede di prima istanza il ricorrente asseriva che la presunta conformità della tassazione fiscale dev'essere infirmata qualora vi siano fatti incontestabili suscettibili di dimostrare che la realtà specifica della situazione dell'assicurato è diversa da quanto appare dalle dichiarazioni fiscali. Il giudice cantonale non ha ammesso la sostenuta tesi. Egli ha in particolare rilevato che i contributi in discussione erano stati fissati sulla base dei dati desunti dalle tassazioni fiscali IFD 1993/1994 e 1995/1996, che il reddito medio di fr. 124 900.-, realizzato negli anni 1991-1992, era stato dichiarato dal contribuente medesimo nonché accettato dall'autorità di tassazione, e che nell'incarto fiscale non era stata trovata la benché minima traccia relativa ad una presunta intesa bonale con l'autorità tributaria. Egli ha pure evidenziato che pari situazione valeva in sostanza per il reddito medio conseguito nel biennio 1993-1994, di fr. 78 370.-, anche se in quel caso un accordo bonale era stato effettivamente raggiunto, ciò che non permetteva comunque di concludere che la tassazione al biennio 1995/1996 fosse viziata.

b) Le suesposte considerazioni risultano motivate e convincenti, per cui questa Corte non vede fondati motivi per scostarsi dalle conclusioni cui è giunto il giudice di prime cure. Esse in particolare non permettono di asserire che il diritto federale fosse stato violato nel senso indicato al consid. 1. Né con il ricorso di diritto amministrativo l'insorgente perviene, fondandosi sulla giurisprudenza (RDAT 1990 I no. 95 pag. 223) e sulla dottrina (Duc, Les assurances sociales en Suisse, pag. 742 no. 1203), a mettere in forse l'opinione del primo giudice. Egli in sostanza argomenta di aver voluto risolvere una situazione di per sé complicata collaborando costruttivamente con l'autorità fiscale, ciò che non può essere preso dall'amministrazione e dal Tribunale quale pretesto per un prelievo di contributi a scapito del contribuente di buona fede. Tuttavia, se da un lato il ricorrente si limita a ribadire in modo generico le modalità di determinazione del reddito cui fece capo l'autorità tributaria, da un altro lato egli non fornisce elementi suscettibili di suffragare le proprie allegazioni.
Specificamente non indica in virtù di quale accordo si sarebbe trovata una presunta intesa bonale con l'autorità di tassazione per i redditi realizzati negli anni 1991-1992.
In tali circostanze neppure si rivelava necessario procedere all'assunzione di ulteriori mezzi di prova, segnatamente alle audizioni testimoniali richieste dall'insorgente.

c) In esito a quanto precede, il ricorso si appalesa infondato, mentre meritano conferma il giudizio impugnato e le decisioni da esso protette.

4.- Non trattandosi in concreto di una lite avente per oggetto l'assegnazione o il rifiuto di prestazioni assicurative, la procedura non è gratuita (art. 134
SR 831.10 Legge federale del 20 dicembre 1946 sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS)
LAVS Art. 16 Prescrizione - 1 I contributi il cui importo non è stato fissato mediante decisione formale entro un termine di cinque anni dalla fine dell'anno civile per il quale sono dovuti non possono più essere né pretesi né pagati. In deroga all'articolo 24 capoverso 1 LPGA84, per i contributi secondo gli articoli 6 capoverso 1, 8 capoverso 1 e 10 capoverso 1 il termine di prescrizione scade soltanto un anno dopo la fine dell'anno civile in cui la tassazione fiscale determinante è passata in giudicato.85 Se il diritto di esigere il pagamento di contributi arretrati nasce da un atto punibile per il quale la legge penale prevede un termine di prescrizione più lungo, quest'ultimo è determinante.
1    I contributi il cui importo non è stato fissato mediante decisione formale entro un termine di cinque anni dalla fine dell'anno civile per il quale sono dovuti non possono più essere né pretesi né pagati. In deroga all'articolo 24 capoverso 1 LPGA84, per i contributi secondo gli articoli 6 capoverso 1, 8 capoverso 1 e 10 capoverso 1 il termine di prescrizione scade soltanto un anno dopo la fine dell'anno civile in cui la tassazione fiscale determinante è passata in giudicato.85 Se il diritto di esigere il pagamento di contributi arretrati nasce da un atto punibile per il quale la legge penale prevede un termine di prescrizione più lungo, quest'ultimo è determinante.
2    Il credito per contributi, fissato in una decisione notificata conformemente al capoverso 1, si estingue cinque anni dopo la fine dell'anno civile in cui la decisione è passata in giudicato.86 Durante la procedura d'inventario chiesta dagli eredi (art. 580 e segg. CC87) o la moratoria concordataria, il corso del termine rimane sospeso. Se allo spirare del termine è in corso una procedura di esecuzione o di fallimento, il termine spira alla chiusura di tale procedura. L'articolo 149a capoverso 1 della legge federale dell'11 aprile 188988 sulla esecuzione e sul fallimento non è applicabile.89 Il credito per contributi non estinto alla nascita del diritto alla rendita può in ogni caso essere ancora compensato conformemente all'articolo 20 capoverso 390.
3    Il diritto alla restituzione dei contributi indebitamente pagati si estingue un anno dopo che la persona tenuta a pagare i contributi ha avuto conoscenza dell'indebito pagamento, ma in ogni caso cinque anni dopo la fine dell'anno civile in cui ha avuto luogo il pagamento indebito. In deroga all'articolo 25 capoverso 3 LPGA, per i contributi secondo gli articoli 6 capoverso 1, 8 capoverso 1 e 10 capoverso 1 il termine scade in ogni caso soltanto un anno dopo la fine dell'anno civile in cui la tassazione fiscale determinante è passata in giudicato. Se sono stati pagati contributi paritetici su prestazioni sottoposte all'imposta federale diretta sull'utile netto delle persone giuridiche, il diritto alla restituzione si estingue, in deroga all'articolo 25 capoverso 3 LPGA, un anno dopo la fine dell'anno civile in cui la tassazione fiscale è passata in giudicato.91
OG e contrario).
Visto l'esito della vertenza, in cui l'insorgente soccombe, le spese processuali sono poste a suo carico (art. 135 e
SR 831.10 Legge federale del 20 dicembre 1946 sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS)
LAVS Art. 16 Prescrizione - 1 I contributi il cui importo non è stato fissato mediante decisione formale entro un termine di cinque anni dalla fine dell'anno civile per il quale sono dovuti non possono più essere né pretesi né pagati. In deroga all'articolo 24 capoverso 1 LPGA84, per i contributi secondo gli articoli 6 capoverso 1, 8 capoverso 1 e 10 capoverso 1 il termine di prescrizione scade soltanto un anno dopo la fine dell'anno civile in cui la tassazione fiscale determinante è passata in giudicato.85 Se il diritto di esigere il pagamento di contributi arretrati nasce da un atto punibile per il quale la legge penale prevede un termine di prescrizione più lungo, quest'ultimo è determinante.
1    I contributi il cui importo non è stato fissato mediante decisione formale entro un termine di cinque anni dalla fine dell'anno civile per il quale sono dovuti non possono più essere né pretesi né pagati. In deroga all'articolo 24 capoverso 1 LPGA84, per i contributi secondo gli articoli 6 capoverso 1, 8 capoverso 1 e 10 capoverso 1 il termine di prescrizione scade soltanto un anno dopo la fine dell'anno civile in cui la tassazione fiscale determinante è passata in giudicato.85 Se il diritto di esigere il pagamento di contributi arretrati nasce da un atto punibile per il quale la legge penale prevede un termine di prescrizione più lungo, quest'ultimo è determinante.
2    Il credito per contributi, fissato in una decisione notificata conformemente al capoverso 1, si estingue cinque anni dopo la fine dell'anno civile in cui la decisione è passata in giudicato.86 Durante la procedura d'inventario chiesta dagli eredi (art. 580 e segg. CC87) o la moratoria concordataria, il corso del termine rimane sospeso. Se allo spirare del termine è in corso una procedura di esecuzione o di fallimento, il termine spira alla chiusura di tale procedura. L'articolo 149a capoverso 1 della legge federale dell'11 aprile 188988 sulla esecuzione e sul fallimento non è applicabile.89 Il credito per contributi non estinto alla nascita del diritto alla rendita può in ogni caso essere ancora compensato conformemente all'articolo 20 capoverso 390.
3    Il diritto alla restituzione dei contributi indebitamente pagati si estingue un anno dopo che la persona tenuta a pagare i contributi ha avuto conoscenza dell'indebito pagamento, ma in ogni caso cinque anni dopo la fine dell'anno civile in cui ha avuto luogo il pagamento indebito. In deroga all'articolo 25 capoverso 3 LPGA, per i contributi secondo gli articoli 6 capoverso 1, 8 capoverso 1 e 10 capoverso 1 il termine scade in ogni caso soltanto un anno dopo la fine dell'anno civile in cui la tassazione fiscale determinante è passata in giudicato. Se sono stati pagati contributi paritetici su prestazioni sottoposte all'imposta federale diretta sull'utile netto delle persone giuridiche, il diritto alla restituzione si estingue, in deroga all'articolo 25 capoverso 3 LPGA, un anno dopo la fine dell'anno civile in cui la tassazione fiscale è passata in giudicato.91
156 cpv. 1 OG).

Per questi motivi, il Tribunale federale delle assicurazioni

pronuncia :

I.Il ricorso di diritto amministrativo è respinto.

II.Le spese di procedura federale, per un importo complessivo di fr. 3500.-, sono poste a carico del ricorrente e saranno compensate con le garanzie prestate da

quest'ultimo.
III. La presente sentenza sarà intimata alle parti, al Tribunale cantonale delle assicurazioni, Lugano, e all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali.

Lucerna, 14 marzo 2001

In nome del
Tribunale federale delle assicurazioni
Il Presidente della IVa Camera :

Il Cancelliere :