SR 814.501 Ordinanza del 26 aprile 2017 sulla radioprotezione (ORaP) ORaP Art. 18 Banca dati delle licenze |
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1 | L'UFSP gestisce una banca dati sulle licenze rilasciate ai sensi della presente ordinanza. |
2 | Lo scopo della banca dati è di: |
a | mettere a disposizione le informazioni necessarie per il rilascio di licenze; |
b | semplificare le pratiche amministrative necessarie per il rilascio di licenze; |
c | semplificare le attività di vigilanza delle autorità competenti. |
3 | I seguenti dati riguardanti il titolare della licenza possono essere memorizzati nella banca dati: |
a | per le persone fisiche: cognome, nome e cognomi precedenti; per le persone giuridiche: ditta della persona giuridica; |
b | indirizzo privato o professionale; |
c | per le persone fisiche: funzione e titolo accademico; |
d | numeri di telefono; |
e | indirizzi per la comunicazione elettronica; |
f | categoria di azienda; |
g | indicazioni di cui all'articolo 179 capoverso 3 concernenti i periti in radioprotezione; |
h | numero d'identificazione delle imprese (IDI) conformemente alla legge federale del 18 giugno 201020 sul numero d'identificazione delle imprese; |
i | numero di cliente INSAI. |
4 | Possono inoltre essere memorizzate nella banca dati indicazioni tecniche su sorgenti di radiazioni. |
5 | Valgono i seguenti diritti di accesso individuali: |
a | i collaboratori della Divisione radioprotezione dell'UFSP, dell'Unità specialistica competente dell'IFSN nonché del Settore fisica dell'Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni (INSAI) sono autorizzati a elaborare i dati della banca dati; |
b | mediante un accesso elettronico, i titolari delle licenze registrati sono autorizzati a visionare le loro licenze e i loro dati registrati nella banca dati e a formulare domande di modifica; |
c | è dato accesso ai dati ai responsabili delle applicazioni informatiche che si occupano di manutenzione, esercizio o programmazione, se ciò è necessario per l'adempimento dei loro compiti. |
SR 814.501 Ordinanza del 26 aprile 2017 sulla radioprotezione (ORaP) ORaP Art. 74 Diritti d'accesso - Hanno accesso elettronico diretto ai dati del registro centrale delle dosi: |
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a | i collaboratori della Divisione radioprotezione dell'UFSP; |
b | il servizio di medicina del lavoro dell'INSAI; |
c | le autorità di vigilanza solo ai dati relativi al loro settore di vigilanza; |
d | l'Ufficio federale dell'aviazione civile (UFAC) ai dati del personale di volo. |
SR 814.501 Ordinanza del 26 aprile 2017 sulla radioprotezione (ORaP) ORaP Art. 74 Diritti d'accesso - Hanno accesso elettronico diretto ai dati del registro centrale delle dosi: |
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a | i collaboratori della Divisione radioprotezione dell'UFSP; |
b | il servizio di medicina del lavoro dell'INSAI; |
c | le autorità di vigilanza solo ai dati relativi al loro settore di vigilanza; |
d | l'Ufficio federale dell'aviazione civile (UFAC) ai dati del personale di volo. |
SR 814.501 Ordinanza del 26 aprile 2017 sulla radioprotezione (ORaP) ORaP Art. 74 Diritti d'accesso - Hanno accesso elettronico diretto ai dati del registro centrale delle dosi: |
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a | i collaboratori della Divisione radioprotezione dell'UFSP; |
b | il servizio di medicina del lavoro dell'INSAI; |
c | le autorità di vigilanza solo ai dati relativi al loro settore di vigilanza; |
d | l'Ufficio federale dell'aviazione civile (UFAC) ai dati del personale di volo. |
SR 814.501 Ordinanza del 26 aprile 2017 sulla radioprotezione (ORaP) ORaP Art. 74 Diritti d'accesso - Hanno accesso elettronico diretto ai dati del registro centrale delle dosi: |
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a | i collaboratori della Divisione radioprotezione dell'UFSP; |
b | il servizio di medicina del lavoro dell'INSAI; |
c | le autorità di vigilanza solo ai dati relativi al loro settore di vigilanza; |
d | l'Ufficio federale dell'aviazione civile (UFAC) ai dati del personale di volo. |
SR 814.501 Ordinanza del 26 aprile 2017 sulla radioprotezione (ORaP) ORaP Art. 74 Diritti d'accesso - Hanno accesso elettronico diretto ai dati del registro centrale delle dosi: |
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a | i collaboratori della Divisione radioprotezione dell'UFSP; |
b | il servizio di medicina del lavoro dell'INSAI; |
c | le autorità di vigilanza solo ai dati relativi al loro settore di vigilanza; |
d | l'Ufficio federale dell'aviazione civile (UFAC) ai dati del personale di volo. |
SR 814.501 Ordinanza del 26 aprile 2017 sulla radioprotezione (ORaP) ORaP Art. 74 Diritti d'accesso - Hanno accesso elettronico diretto ai dati del registro centrale delle dosi: |
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a | i collaboratori della Divisione radioprotezione dell'UFSP; |
b | il servizio di medicina del lavoro dell'INSAI; |
c | le autorità di vigilanza solo ai dati relativi al loro settore di vigilanza; |
d | l'Ufficio federale dell'aviazione civile (UFAC) ai dati del personale di volo. |
SR 814.501 Ordinanza del 26 aprile 2017 sulla radioprotezione (ORaP) ORaP Art. 74 Diritti d'accesso - Hanno accesso elettronico diretto ai dati del registro centrale delle dosi: |
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a | i collaboratori della Divisione radioprotezione dell'UFSP; |
b | il servizio di medicina del lavoro dell'INSAI; |
c | le autorità di vigilanza solo ai dati relativi al loro settore di vigilanza; |
d | l'Ufficio federale dell'aviazione civile (UFAC) ai dati del personale di volo. |
SR 814.501 Ordinanza del 26 aprile 2017 sulla radioprotezione (ORaP) ORaP Art. 74 Diritti d'accesso - Hanno accesso elettronico diretto ai dati del registro centrale delle dosi: |
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a | i collaboratori della Divisione radioprotezione dell'UFSP; |
b | il servizio di medicina del lavoro dell'INSAI; |
c | le autorità di vigilanza solo ai dati relativi al loro settore di vigilanza; |
d | l'Ufficio federale dell'aviazione civile (UFAC) ai dati del personale di volo. |
SR 814.501 Ordinanza del 26 aprile 2017 sulla radioprotezione (ORaP) ORaP Art. 74 Diritti d'accesso - Hanno accesso elettronico diretto ai dati del registro centrale delle dosi: |
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a | i collaboratori della Divisione radioprotezione dell'UFSP; |
b | il servizio di medicina del lavoro dell'INSAI; |
c | le autorità di vigilanza solo ai dati relativi al loro settore di vigilanza; |
d | l'Ufficio federale dell'aviazione civile (UFAC) ai dati del personale di volo. |
SR 814.501 Ordinanza del 26 aprile 2017 sulla radioprotezione (ORaP) ORaP Art. 74 Diritti d'accesso - Hanno accesso elettronico diretto ai dati del registro centrale delle dosi: |
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a | i collaboratori della Divisione radioprotezione dell'UFSP; |
b | il servizio di medicina del lavoro dell'INSAI; |
c | le autorità di vigilanza solo ai dati relativi al loro settore di vigilanza; |
d | l'Ufficio federale dell'aviazione civile (UFAC) ai dati del personale di volo. |
SR 814.501 Ordinanza del 26 aprile 2017 sulla radioprotezione (ORaP) ORaP Art. 136 Allestimento di provvedimenti protettivi d'emergenza in prossimità di aziende |
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1 | L'autorità preposta al rilascio delle licenze stabilisce, nel singolo caso, in quale misura le aziende presso le quali, in ragione dei quantitativi e dell'attività di radionuclidi autorizzati, può verificarsi un'emergenza sono tenute a partecipare alla preparazione e alla realizzazione dei provvedimenti protettivi d'emergenza in loro prossimità o ad adottarli esse stesse. |
2 | Per la preparazione dei provvedimenti protettivi d'emergenza, si avvale della collaborazione degli organi e dei servizi d'intervento cantonali competenti e li informa in merito ai provvedimenti adottati. |
3 | Per il preallarme o l'allarme e per la preparazione e l'esecuzione dei provvedimenti protettivi in caso di aumento della radioattività in prossimità di impianti nucleari si applicano l'ordinanza del 20 ottobre 201046 sulla protezione d'emergenza e l'ordinanza del 18 agosto 201047 sull'allarme. |
SR 173.32 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF) LTAF Art. 31 Principio - Il Tribunale amministrativo federale giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'articolo 5 della legge federale del 20 dicembre 196819 sulla procedura amministrativa (PA). |
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) PA Art. 5 - 1 Sono decisioni i provvedimenti delle autorità nel singolo caso, fondati sul diritto pubblico federale e concernenti: |
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1 | Sono decisioni i provvedimenti delle autorità nel singolo caso, fondati sul diritto pubblico federale e concernenti: |
a | la costituzione, la modificazione o l'annullamento di diritti o di obblighi; |
b | l'accertamento dell'esistenza, dell'inesistenza o dell'estensione di diritti o di obblighi; |
c | il rigetto o la dichiarazione d'inammissibilità d'istanze dirette alla costituzione, alla modificazione, all'annullamento o all'accertamento di diritti o di obblighi. |
2 | Sono decisioni anche quelle in materia d'esecuzione (art. 41 cpv. 1 lett. a e b), le decisioni incidentali (art. 45 e 46), le decisioni su opposizione (art. 30 cpv. 2 lett. b e 74), le decisioni su ricorso (art. 61), le decisioni in sede di revisione (art. 68) e l'interpretazione (art. 69).24 |
3 | Le dichiarazioni di un'autorità che rifiuta o solleva pretese da far valere mediante azione non sono considerate decisioni. |
SR 173.32 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF) LTAF Art. 32 Eccezioni - 1 Il ricorso è inammissibile contro: |
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1 | Il ricorso è inammissibile contro: |
a | le decisioni in materia di sicurezza interna o esterna del Paese, neutralità, protezione diplomatica e altri affari esteri, in quanto il diritto internazionale pubblico non conferisca un diritto al giudizio da parte di un tribunale; |
b | le decisioni in materia di diritto di voto dei cittadini nonché di elezioni e votazioni popolari; |
c | le decisioni in materia di salario al merito del personale federale, in quanto non concernano la parità dei sessi; |
d | ... |
e | le decisioni nel settore dell'energia nucleare concernenti: |
e1 | le autorizzazioni di massima per impianti nucleari, |
e2 | l'approvazione del programma di smaltimento, |
e3 | la chiusura di depositi geologici in profondità, |
e4 | la prova dello smaltimento; |
f | le decisioni in materia di rilascio o estensione di concessioni di infrastrutture ferroviarie; |
g | le decisioni dell'autorità indipendente di ricorso in materia radiotelevisiva; |
h | le decisioni in materia di rilascio di concessioni per case da gioco; |
i | le decisioni in materia di rilascio, modifica o rinnovo della concessione della Società svizzera di radiotelevisione (SSR); |
j | le decisioni in materia di diritto ai sussidi di una scuola universitaria o di un altro istituto accademico. |
2 | Il ricorso è inoltre inammissibile contro: |
a | le decisioni che, in virtù di un'altra legge federale, possono essere impugnate mediante opposizione o ricorso dinanzi a un'autorità ai sensi dell'articolo 33 lettere c-f; |
b | le decisioni che, in virtù di un'altra legge federale, possono essere impugnate mediante ricorso dinanzi a un'autorità cantonale. |
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) PA Art. 5 - 1 Sono decisioni i provvedimenti delle autorità nel singolo caso, fondati sul diritto pubblico federale e concernenti: |
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1 | Sono decisioni i provvedimenti delle autorità nel singolo caso, fondati sul diritto pubblico federale e concernenti: |
a | la costituzione, la modificazione o l'annullamento di diritti o di obblighi; |
b | l'accertamento dell'esistenza, dell'inesistenza o dell'estensione di diritti o di obblighi; |
c | il rigetto o la dichiarazione d'inammissibilità d'istanze dirette alla costituzione, alla modificazione, all'annullamento o all'accertamento di diritti o di obblighi. |
2 | Sono decisioni anche quelle in materia d'esecuzione (art. 41 cpv. 1 lett. a e b), le decisioni incidentali (art. 45 e 46), le decisioni su opposizione (art. 30 cpv. 2 lett. b e 74), le decisioni su ricorso (art. 61), le decisioni in sede di revisione (art. 68) e l'interpretazione (art. 69).24 |
3 | Le dichiarazioni di un'autorità che rifiuta o solleva pretese da far valere mediante azione non sono considerate decisioni. |
SR 173.32 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF) LTAF Art. 33 Autorità inferiori - Il ricorso è ammissibile contro le decisioni: |
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a | del Consiglio federale e degli organi dell'Assemblea federale in materia di rapporti di lavoro del personale federale, compreso il rifiuto dell'autorizzazione a procedere penalmente; |
b | del Consiglio federale concernenti: |
b1 | la destituzione di un membro del Consiglio della banca o della direzione generale o di un loro supplente secondo la legge del 3 ottobre 200325 sulla Banca nazionale, |
b10 | la revoca di un membro del consiglio d'amministrazione del Servizio svizzero di assegnazione delle tracce o l'approvazione della risoluzione del rapporto di lavoro del direttore da parte del consiglio d'amministrazione secondo la legge federale del 20 dicembre 195743 sulle ferrovie; |
b2 | la revoca di un membro del consiglio di amministrazione dell'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari o l'approvazione dello scioglimento del rapporto di lavoro del direttore da parte del consiglio di amministrazione secondo la legge del 22 giugno 200726 sulla vigilanza dei mercati finanziari, |
b3 | il blocco di valori patrimoniali secondo la legge del 18 dicembre 201528 sui valori patrimoniali di provenienza illecita, |
b4 | il divieto di determinate attività secondo la LAIn30, |
b4bis | il divieto di organizzazioni secondo la LAIn, |
b5 | la revoca di un membro del Consiglio d'istituto dell'Istituto federale di metrologia secondo la legge federale del 17 giugno 201133 sull'Istituto federale di metrologia, |
b6 | la revoca di un membro del consiglio di amministrazione dell'Autorità federale di sorveglianza dei revisori o l'approvazione dello scioglimento del rapporto di lavoro del direttore da parte del consiglio di amministrazione secondo la legge del 16 dicembre 200535 sui revisori, |
b7 | la revoca di un membro del Consiglio dell'Istituto svizzero per gli agenti terapeutici secondo la legge del 15 dicembre 200037 sugli agenti terapeutici, |
b8 | la revoca di un membro del consiglio di amministrazione dell'istituto secondo la legge del 16 giugno 201739 sui fondi di compensazione, |
b9 | la revoca di un membro del consiglio d'Istituto dell'Istituto svizzero di diritto comparato secondo la legge federale del 28 settembre 201841 sull'Istituto svizzero di diritto comparato, |
c | del Tribunale penale federale in materia di rapporti di lavoro dei suoi giudici e del suo personale; |
cbis | del Tribunale federale dei brevetti in materia di rapporti di lavoro dei suoi giudici e del suo personale; |
cquater | del procuratore generale della Confederazione in materia di rapporti di lavoro dei procuratori pubblici federali da lui nominati e del personale del Ministero pubblico della Confederazione; |
cquinquies | dell'autorità di vigilanza sul Ministero pubblico della Confederazione in materia di rapporti di lavoro del personale della sua segreteria; |
cter | dell'autorità di vigilanza sul Ministero pubblico della Confederazione in materia di rapporti di lavoro dei membri del Ministero pubblico della Confederazione eletti dall'Assemblea federale plenaria; |
d | della Cancelleria federale, dei dipartimenti e dei servizi dell'Amministrazione federale loro subordinati o aggregati amministrativamente; |
e | degli stabilimenti e delle aziende della Confederazione; |
f | delle commissioni federali; |
g | dei tribunali arbitrali costituiti in virtù di contratti di diritto pubblico sottoscritti dalla Confederazione, dai suoi stabilimenti o dalle sue aziende; |
h | delle autorità o organizzazioni indipendenti dall'Amministrazione federale che decidono nell'adempimento di compiti di diritto pubblico loro affidati dalla Confederazione; |
i | delle autorità cantonali, in quanto una legge federale preveda che le loro decisioni sono impugnabili mediante ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale. |
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) PA Art. 50 - 1 Il ricorso dev'essere depositato entro 30 giorni dalla notificazione della decisione. |
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1 | Il ricorso dev'essere depositato entro 30 giorni dalla notificazione della decisione. |
2 | Il ricorso per denegata o ritardata giustizia può essere interposto in ogni tempo. |
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) PA Art. 52 - 1 L'atto di ricorso deve contenere le conclusioni, i motivi, l'indicazione dei mezzi di prova e la firma del ricorrente o del suo rappresentante; devono essere allegati la decisione impugnata e i documenti indicati come mezzi di prova, se sono in possesso del ricorrente. |
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1 | L'atto di ricorso deve contenere le conclusioni, i motivi, l'indicazione dei mezzi di prova e la firma del ricorrente o del suo rappresentante; devono essere allegati la decisione impugnata e i documenti indicati come mezzi di prova, se sono in possesso del ricorrente. |
2 | Se il ricorso non soddisfa a questi requisiti o se le conclusioni o i motivi del ricorrente non sono sufficientemente chiari, e il ricorso non sembra manifestamente inammissibile, l'autorità di ricorso assegna al ricorrente un breve termine suppletorio per rimediarvi. |
3 | Essa gli assegna questo termine con la comminatoria che, decorrendo infruttuoso, deciderà secondo l'inserto o, qualora manchino le conclusioni, i motivi oppure la firma, non entrerà nel merito del ricorso. |
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) PA Art. 63 - 1 L'autorità di ricorso mette nel dispositivo le spese processuali, consistenti in una tassa di decisione nelle tasse di cancelleria e negli sborsi, di regola a carico della parte soccombente. Se questa soccombe solo parzialmente, le spese processuali sono ridotte. Per eccezione, si possono condonare le spese processuali. |
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1 | L'autorità di ricorso mette nel dispositivo le spese processuali, consistenti in una tassa di decisione nelle tasse di cancelleria e negli sborsi, di regola a carico della parte soccombente. Se questa soccombe solo parzialmente, le spese processuali sono ridotte. Per eccezione, si possono condonare le spese processuali. |
2 | Nessuna spesa processuale è messa a carico dell'autorità inferiore ne delle autorità federali, che promuovano il ricorso e soccombano; se l'autorità ricorrente, che soccombe, non è un'autorità federale, le spese processuali le sono addossate in quanto la causa concerna interessi pecuniari di enti o d'istituti autonomi. |
3 | Alla parte vincente possono essere addossate solo le spese processuali che abbia cagionato violando le regole di procedura. |
4 | L'autorità di ricorso, il suo presidente o il giudice dell'istruzione esige dal ricorrente un anticipo equivalente alle presunte spese processuali. Stabilisce un congruo termine per il pagamento con la comminatoria che altrimenti non entrerà nel merito. Se sussistono motivi particolari, può rinunciare interamente o in parte a esigere l'anticipo.100 |
4bis | La tassa di decisione è stabilita in funzione dell'ampiezza e della difficoltà della causa, del modo di condotta processuale e della situazione finanziaria delle parti. Il suo importo oscilla: |
a | da 100 a 5000 franchi nelle controversie senza interesse pecuniario; |
b | da 100 a 50 000 franchi nelle altre controversie.101 |
5 | Il Consiglio federale disciplina i dettagli relativi alla determinazione delle tasse.102 Sono fatti salvi l'articolo 16 capoverso 1 lettera a della legge del 17 giugno 2005103 sul Tribunale amministrativo federale e l'articolo 73 della legge del 19 marzo 2010104 sull'organizzazione delle autorità penali.105 |
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) PA Art. 44 - La decisione soggiace a ricorso. |
SR 814.501 Ordinanza del 26 aprile 2017 sulla radioprotezione (ORaP) ORaP Art. 74 Diritti d'accesso - Hanno accesso elettronico diretto ai dati del registro centrale delle dosi: |
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a | i collaboratori della Divisione radioprotezione dell'UFSP; |
b | il servizio di medicina del lavoro dell'INSAI; |
c | le autorità di vigilanza solo ai dati relativi al loro settore di vigilanza; |
d | l'Ufficio federale dell'aviazione civile (UFAC) ai dati del personale di volo. |
SR 814.501 Ordinanza del 26 aprile 2017 sulla radioprotezione (ORaP) ORaP Art. 74 Diritti d'accesso - Hanno accesso elettronico diretto ai dati del registro centrale delle dosi: |
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a | i collaboratori della Divisione radioprotezione dell'UFSP; |
b | il servizio di medicina del lavoro dell'INSAI; |
c | le autorità di vigilanza solo ai dati relativi al loro settore di vigilanza; |
d | l'Ufficio federale dell'aviazione civile (UFAC) ai dati del personale di volo. |
SR 814.501 Ordinanza del 26 aprile 2017 sulla radioprotezione (ORaP) ORaP Art. 74 Diritti d'accesso - Hanno accesso elettronico diretto ai dati del registro centrale delle dosi: |
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a | i collaboratori della Divisione radioprotezione dell'UFSP; |
b | il servizio di medicina del lavoro dell'INSAI; |
c | le autorità di vigilanza solo ai dati relativi al loro settore di vigilanza; |
d | l'Ufficio federale dell'aviazione civile (UFAC) ai dati del personale di volo. |
SR 814.501 Ordinanza del 26 aprile 2017 sulla radioprotezione (ORaP) ORaP Art. 74 Diritti d'accesso - Hanno accesso elettronico diretto ai dati del registro centrale delle dosi: |
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a | i collaboratori della Divisione radioprotezione dell'UFSP; |
b | il servizio di medicina del lavoro dell'INSAI; |
c | le autorità di vigilanza solo ai dati relativi al loro settore di vigilanza; |
d | l'Ufficio federale dell'aviazione civile (UFAC) ai dati del personale di volo. |
SR 814.501 Ordinanza del 26 aprile 2017 sulla radioprotezione (ORaP) ORaP Art. 74 Diritti d'accesso - Hanno accesso elettronico diretto ai dati del registro centrale delle dosi: |
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a | i collaboratori della Divisione radioprotezione dell'UFSP; |
b | il servizio di medicina del lavoro dell'INSAI; |
c | le autorità di vigilanza solo ai dati relativi al loro settore di vigilanza; |
d | l'Ufficio federale dell'aviazione civile (UFAC) ai dati del personale di volo. |
SR 814.501 Ordinanza del 26 aprile 2017 sulla radioprotezione (ORaP) ORaP Art. 74 Diritti d'accesso - Hanno accesso elettronico diretto ai dati del registro centrale delle dosi: |
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a | i collaboratori della Divisione radioprotezione dell'UFSP; |
b | il servizio di medicina del lavoro dell'INSAI; |
c | le autorità di vigilanza solo ai dati relativi al loro settore di vigilanza; |
d | l'Ufficio federale dell'aviazione civile (UFAC) ai dati del personale di volo. |
SR 814.501 Ordinanza del 26 aprile 2017 sulla radioprotezione (ORaP) ORaP Art. 74 Diritti d'accesso - Hanno accesso elettronico diretto ai dati del registro centrale delle dosi: |
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a | i collaboratori della Divisione radioprotezione dell'UFSP; |
b | il servizio di medicina del lavoro dell'INSAI; |
c | le autorità di vigilanza solo ai dati relativi al loro settore di vigilanza; |
d | l'Ufficio federale dell'aviazione civile (UFAC) ai dati del personale di volo. |
SR 814.501 Ordinanza del 26 aprile 2017 sulla radioprotezione (ORaP) ORaP Art. 74 Diritti d'accesso - Hanno accesso elettronico diretto ai dati del registro centrale delle dosi: |
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a | i collaboratori della Divisione radioprotezione dell'UFSP; |
b | il servizio di medicina del lavoro dell'INSAI; |
c | le autorità di vigilanza solo ai dati relativi al loro settore di vigilanza; |
d | l'Ufficio federale dell'aviazione civile (UFAC) ai dati del personale di volo. |
SR 814.501 Ordinanza del 26 aprile 2017 sulla radioprotezione (ORaP) ORaP Art. 74 Diritti d'accesso - Hanno accesso elettronico diretto ai dati del registro centrale delle dosi: |
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a | i collaboratori della Divisione radioprotezione dell'UFSP; |
b | il servizio di medicina del lavoro dell'INSAI; |
c | le autorità di vigilanza solo ai dati relativi al loro settore di vigilanza; |
d | l'Ufficio federale dell'aviazione civile (UFAC) ai dati del personale di volo. |
SR 814.501 Ordinanza del 26 aprile 2017 sulla radioprotezione (ORaP) ORaP Art. 136 Allestimento di provvedimenti protettivi d'emergenza in prossimità di aziende |
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1 | L'autorità preposta al rilascio delle licenze stabilisce, nel singolo caso, in quale misura le aziende presso le quali, in ragione dei quantitativi e dell'attività di radionuclidi autorizzati, può verificarsi un'emergenza sono tenute a partecipare alla preparazione e alla realizzazione dei provvedimenti protettivi d'emergenza in loro prossimità o ad adottarli esse stesse. |
2 | Per la preparazione dei provvedimenti protettivi d'emergenza, si avvale della collaborazione degli organi e dei servizi d'intervento cantonali competenti e li informa in merito ai provvedimenti adottati. |
3 | Per il preallarme o l'allarme e per la preparazione e l'esecuzione dei provvedimenti protettivi in caso di aumento della radioattività in prossimità di impianti nucleari si applicano l'ordinanza del 20 ottobre 201046 sulla protezione d'emergenza e l'ordinanza del 18 agosto 201047 sull'allarme. |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 29 Garanzie procedurali generali - 1 In procedimenti dinanzi ad autorità giudiziarie o amministrative, ognuno ha diritto alla parità ed equità di trattamento, nonché ad essere giudicato entro un termine ragionevole. |
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1 | In procedimenti dinanzi ad autorità giudiziarie o amministrative, ognuno ha diritto alla parità ed equità di trattamento, nonché ad essere giudicato entro un termine ragionevole. |
2 | Le parti hanno diritto d'essere sentite. |
3 | Chi non dispone dei mezzi necessari ha diritto alla gratuità della procedura se la sua causa non sembra priva di probabilità di successo. Ha inoltre diritto al patrocinio gratuito qualora la presenza di un legale sia necessaria per tutelare i suoi diritti. |
SR 814.501 Ordinanza del 26 aprile 2017 sulla radioprotezione (ORaP) ORaP Art. 74 Diritti d'accesso - Hanno accesso elettronico diretto ai dati del registro centrale delle dosi: |
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a | i collaboratori della Divisione radioprotezione dell'UFSP; |
b | il servizio di medicina del lavoro dell'INSAI; |
c | le autorità di vigilanza solo ai dati relativi al loro settore di vigilanza; |
d | l'Ufficio federale dell'aviazione civile (UFAC) ai dati del personale di volo. |
SR 814.50 Legge del 22 marzo 1991 sulla radioprotezione (LRaP) LRaP Art. 20 Provvedimenti in caso di pericolo da radioattività accresciuta |
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1 | In caso di pericolo da radioattività accresciuta, il Consiglio federale ordina i provvedimenti necessari per: |
a | proteggere la popolazione; |
b | assicurare l'approvvigionamento del Paese; |
c | preservare il funzionamento dei servizi pubblici indispensabili. |
2 | Esso emana le necessarie disposizioni in caso di pericolo da radioattività accresciuta. Stabilisce in particolare: |
a | le dosi di radiazione ammissibili in situazioni straordinarie; |
b | l'obbligo per persone e imprese d'esercitare, nell'ambito delle loro attività professionali e imprenditoriali usuali, determinate attività indispensabili per la protezione della popolazione. In questo caso occorrerà tutelare la vita e la salute delle persone impiegate; |
c | l'equipaggiamento, l'istruzione e la copertura assicurativa delle persone incaricate di compiti speciali. |
3 | Se il Consiglio federale e l'organizzazione d'intervento non sono in grado di ordinare i provvedimenti necessari, i governi cantonali oppure, nel caso d'urgenza, i servizi cantonali competenti prendono le disposizioni che si impongono. Se anche le autorità cantonali non sono in grado di provvedervi, i provvedimenti necessari sono presi dalle autorità comunali. |
SR 814.50 Legge del 22 marzo 1991 sulla radioprotezione (LRaP) LRaP Art. 37 Sorveglianza |
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1 | Il Consiglio federale designa le autorità di sorveglianza. |
2 | L'autorità di sorveglianza emana le disposizioni che s'impongono. Se necessario, può prendere provvedimenti protettivi a spese del responsabile. Può, in particolare, ordinare la sospensione dell'esercizio oppure il sequestro di sostanze, apparecchi o oggetti pericolosi. |
3 | Per l'esecuzione dei suoi controlli può ricorrere a terzi. Alla loro responsabilità penale e patrimoniale di quest'ultimi è applicabile la legge sulla responsabilità del 14 marzo 195823. Riguardo all'obbligo del segreto e all'obbligo di deporre, i terzi sottostanno alle prescrizioni applicabili ai funzionari federali. |
SR 814.50 Legge del 22 marzo 1991 sulla radioprotezione (LRaP) LRaP Art. 37 Sorveglianza |
|
1 | Il Consiglio federale designa le autorità di sorveglianza. |
2 | L'autorità di sorveglianza emana le disposizioni che s'impongono. Se necessario, può prendere provvedimenti protettivi a spese del responsabile. Può, in particolare, ordinare la sospensione dell'esercizio oppure il sequestro di sostanze, apparecchi o oggetti pericolosi. |
3 | Per l'esecuzione dei suoi controlli può ricorrere a terzi. Alla loro responsabilità penale e patrimoniale di quest'ultimi è applicabile la legge sulla responsabilità del 14 marzo 195823. Riguardo all'obbligo del segreto e all'obbligo di deporre, i terzi sottostanno alle prescrizioni applicabili ai funzionari federali. |
SR 814.50 Legge del 22 marzo 1991 sulla radioprotezione (LRaP) LRaP Art. 41 Procedura e protezione giuridica - La procedura e la protezione giuridica sono rette dalle leggi federali sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 196831 e sull'organizzazione giudiziaria del 16 dicembre 194332. |
SR 814.501 Ordinanza del 26 aprile 2017 sulla radioprotezione (ORaP) ORaP Art. 127 Obbligo di notifica dei titolari delle licenze - I titolari delle licenze devono notificare: |
|
a | ogni incidente: all'autorità di vigilanza; |
b | gli incidenti di cui all'articolo 122 lettera b: anche alla Centrale nazionale d'allarme (CENAL); |
c | gli incidenti nell'ambito di vigilanza dell'INSAI: anche all'UFSP; |
d | gli incidenti che portano a un superamento del limite di dose per persone professionalmente esposte a radiazioni nella propria azienda: all'INSAI. |
SR 814.501 Ordinanza del 26 aprile 2017 sulla radioprotezione (ORaP) ORaP Art. 127 Obbligo di notifica dei titolari delle licenze - I titolari delle licenze devono notificare: |
|
a | ogni incidente: all'autorità di vigilanza; |
b | gli incidenti di cui all'articolo 122 lettera b: anche alla Centrale nazionale d'allarme (CENAL); |
c | gli incidenti nell'ambito di vigilanza dell'INSAI: anche all'UFSP; |
d | gli incidenti che portano a un superamento del limite di dose per persone professionalmente esposte a radiazioni nella propria azienda: all'INSAI. |
SR 814.50 Legge del 22 marzo 1991 sulla radioprotezione (LRaP) LRaP Art. 28 Obbligo della licenza - È sottoposto all'obbligo della licenza chiunque: |
|
a | manipola sostanze radioattive o apparecchi e oggetti contenenti tali sostanze; |
b | fabbrica, smercia, installa o utilizza impianti ed apparecchi che possono emettere radiazioni ionizzanti; |
c | applica al corpo umano radiazioni ionizzanti oppure sostanze radioattive. |
SR 814.501 Ordinanza del 26 aprile 2017 sulla radioprotezione (ORaP) ORaP Art. 136 Allestimento di provvedimenti protettivi d'emergenza in prossimità di aziende |
|
1 | L'autorità preposta al rilascio delle licenze stabilisce, nel singolo caso, in quale misura le aziende presso le quali, in ragione dei quantitativi e dell'attività di radionuclidi autorizzati, può verificarsi un'emergenza sono tenute a partecipare alla preparazione e alla realizzazione dei provvedimenti protettivi d'emergenza in loro prossimità o ad adottarli esse stesse. |
2 | Per la preparazione dei provvedimenti protettivi d'emergenza, si avvale della collaborazione degli organi e dei servizi d'intervento cantonali competenti e li informa in merito ai provvedimenti adottati. |
3 | Per il preallarme o l'allarme e per la preparazione e l'esecuzione dei provvedimenti protettivi in caso di aumento della radioattività in prossimità di impianti nucleari si applicano l'ordinanza del 20 ottobre 201046 sulla protezione d'emergenza e l'ordinanza del 18 agosto 201047 sull'allarme. |
SR 814.501 Ordinanza del 26 aprile 2017 sulla radioprotezione (ORaP) ORaP Art. 136 Allestimento di provvedimenti protettivi d'emergenza in prossimità di aziende |
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1 | L'autorità preposta al rilascio delle licenze stabilisce, nel singolo caso, in quale misura le aziende presso le quali, in ragione dei quantitativi e dell'attività di radionuclidi autorizzati, può verificarsi un'emergenza sono tenute a partecipare alla preparazione e alla realizzazione dei provvedimenti protettivi d'emergenza in loro prossimità o ad adottarli esse stesse. |
2 | Per la preparazione dei provvedimenti protettivi d'emergenza, si avvale della collaborazione degli organi e dei servizi d'intervento cantonali competenti e li informa in merito ai provvedimenti adottati. |
3 | Per il preallarme o l'allarme e per la preparazione e l'esecuzione dei provvedimenti protettivi in caso di aumento della radioattività in prossimità di impianti nucleari si applicano l'ordinanza del 20 ottobre 201046 sulla protezione d'emergenza e l'ordinanza del 18 agosto 201047 sull'allarme. |
SR 814.501 Ordinanza del 26 aprile 2017 sulla radioprotezione (ORaP) ORaP Art. 22 Limiti di dose per individui della popolazione |
|
1 | La dose efficace non deve superare il limite di 1 mSv per anno civile. |
2 | La dose equivalente non deve superare i limiti seguenti: |
a | cristallino: 15 mSv per anno civile; |
b | pelle: 50 mSv per anno civile. |
SR 814.501 Ordinanza del 26 aprile 2017 sulla radioprotezione (ORaP) ORaP Art. 11 Autorità preposte al rilascio delle licenze |
|
1 | Fatto salvo il capoverso 2, l'Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP) è l'autorità preposta al rilascio delle licenze per tutte le attività e le sorgenti di radiazioni soggette all'obbligo della licenza previste dalla presente ordinanza. |
2 | All'Ispettorato federale della sicurezza nucleare (IFSN) compete il rilascio delle licenze per: |
a | le attività svolte negli impianti nucleari non soggette a obbligo di licenza o a decisione di disattivazione in virtù della LENu18; |
b | gli esperimenti con sostanze radioattive nel quadro di indagini geologiche di cui all'articolo 35 LENu; |
c | l'importazione e l'esportazione di sostanze radioattive destinate a impianti nucleari o provenienti da essi; |
d | il trasporto di sostanze radioattive destinate a impianti nucleari o provenienti da essi; |
e | l'immissione nell'ambiente di scorie radioattive provenienti da impianti nucleari; |
f | lo stoccaggio per il decadimento radioattivo di scorie radioattive provenienti da impianti nucleari e tutte le attività a esso connesse. |
SR 814.501 Ordinanza del 26 aprile 2017 sulla radioprotezione (ORaP) ORaP Art. 16 Limite di validità e comunicazione |
|
1 | L'autorità preposta al rilascio delle licenze limita la validità a un massimo di dieci anni. |
2 | Essa comunica la propria decisione ai richiedenti, ai Cantoni interessati e all'autorità di vigilanza. |
SR 814.501 Ordinanza del 26 aprile 2017 sulla radioprotezione (ORaP) ORaP Art. 18 Banca dati delle licenze |
|
1 | L'UFSP gestisce una banca dati sulle licenze rilasciate ai sensi della presente ordinanza. |
2 | Lo scopo della banca dati è di: |
a | mettere a disposizione le informazioni necessarie per il rilascio di licenze; |
b | semplificare le pratiche amministrative necessarie per il rilascio di licenze; |
c | semplificare le attività di vigilanza delle autorità competenti. |
3 | I seguenti dati riguardanti il titolare della licenza possono essere memorizzati nella banca dati: |
a | per le persone fisiche: cognome, nome e cognomi precedenti; per le persone giuridiche: ditta della persona giuridica; |
b | indirizzo privato o professionale; |
c | per le persone fisiche: funzione e titolo accademico; |
d | numeri di telefono; |
e | indirizzi per la comunicazione elettronica; |
f | categoria di azienda; |
g | indicazioni di cui all'articolo 179 capoverso 3 concernenti i periti in radioprotezione; |
h | numero d'identificazione delle imprese (IDI) conformemente alla legge federale del 18 giugno 201020 sul numero d'identificazione delle imprese; |
i | numero di cliente INSAI. |
4 | Possono inoltre essere memorizzate nella banca dati indicazioni tecniche su sorgenti di radiazioni. |
5 | Valgono i seguenti diritti di accesso individuali: |
a | i collaboratori della Divisione radioprotezione dell'UFSP, dell'Unità specialistica competente dell'IFSN nonché del Settore fisica dell'Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni (INSAI) sono autorizzati a elaborare i dati della banca dati; |
b | mediante un accesso elettronico, i titolari delle licenze registrati sono autorizzati a visionare le loro licenze e i loro dati registrati nella banca dati e a formulare domande di modifica; |
c | è dato accesso ai dati ai responsabili delle applicazioni informatiche che si occupano di manutenzione, esercizio o programmazione, se ciò è necessario per l'adempimento dei loro compiti. |
SR 814.501 Ordinanza del 26 aprile 2017 sulla radioprotezione (ORaP) ORaP Art. 11 Autorità preposte al rilascio delle licenze |
|
1 | Fatto salvo il capoverso 2, l'Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP) è l'autorità preposta al rilascio delle licenze per tutte le attività e le sorgenti di radiazioni soggette all'obbligo della licenza previste dalla presente ordinanza. |
2 | All'Ispettorato federale della sicurezza nucleare (IFSN) compete il rilascio delle licenze per: |
a | le attività svolte negli impianti nucleari non soggette a obbligo di licenza o a decisione di disattivazione in virtù della LENu18; |
b | gli esperimenti con sostanze radioattive nel quadro di indagini geologiche di cui all'articolo 35 LENu; |
c | l'importazione e l'esportazione di sostanze radioattive destinate a impianti nucleari o provenienti da essi; |
d | il trasporto di sostanze radioattive destinate a impianti nucleari o provenienti da essi; |
e | l'immissione nell'ambiente di scorie radioattive provenienti da impianti nucleari; |
f | lo stoccaggio per il decadimento radioattivo di scorie radioattive provenienti da impianti nucleari e tutte le attività a esso connesse. |
SR 814.501 Ordinanza del 26 aprile 2017 sulla radioprotezione (ORaP) ORaP Art. 13 Procedura ordinaria di rilascio della licenza |
|
1 | L'autorità preposta al rilascio delle licenze valuta con procedura ordinaria le attività e le sorgenti di radiazioni soggette all'obbligo della licenza, fatti salvi gli articoli 14 e 15. |
2 | Esamina i documenti presentati quanto a completezza, forma, contenuto e portata. |
3 | Decide se sono necessari vincoli di dose riferiti alla sorgente per la popolazione e li stabilisce nella licenza. |
SR 814.501 Ordinanza del 26 aprile 2017 sulla radioprotezione (ORaP) ORaP Art. 15 Omologazione per sorgenti di radiazioni |
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1 | L'UFSP può rilasciare un'omologazione per sorgenti di radiazioni che comportano un potenziale di rischio particolarmente esiguo per l'essere umano e l'ambiente (art. 29 let. c LRaP), specialmente se: |
a | mediante la costruzione o mediante provvedimenti, si impedisce che le persone siano esposte a radiazioni o contaminate in modo inammissibile; e |
b | si garantisce che, al termine del periodo d'impiego, siano effettivamente consegnate al centro di raccolta della Confederazione quali scorie radioattive se ciò fosse necessario. |
2 | L'UFSP esamina i documenti presentati quanto a completezza, forma, contenuto e portata. |
3 | Sottopone a una prova di omologazione le sorgenti di radiazioni per cui è prevista questa omologazione. A tale scopo, può avvalersi di altri servizi. |
4 | Nel rilasciare un'omologazione stabilisce: |
a | a quali condizioni il materiale radioattivo può essere manipolato; |
b | se e in che modo, al termine del periodo d'impiego, il materiale radioattivo deve essere consegnato al centro di raccolta della Confederazione come scorie radioattive; |
c | se e in che modo le sorgenti di radiazioni devono essere contrassegnate da un apposito segnale definito dall'UFSP. |
SR 814.501 Ordinanza del 26 aprile 2017 sulla radioprotezione (ORaP) ORaP Art. 16 Limite di validità e comunicazione |
|
1 | L'autorità preposta al rilascio delle licenze limita la validità a un massimo di dieci anni. |
2 | Essa comunica la propria decisione ai richiedenti, ai Cantoni interessati e all'autorità di vigilanza. |
SR 814.501 Ordinanza del 26 aprile 2017 sulla radioprotezione (ORaP) ORaP Art. 18 Banca dati delle licenze |
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1 | L'UFSP gestisce una banca dati sulle licenze rilasciate ai sensi della presente ordinanza. |
2 | Lo scopo della banca dati è di: |
a | mettere a disposizione le informazioni necessarie per il rilascio di licenze; |
b | semplificare le pratiche amministrative necessarie per il rilascio di licenze; |
c | semplificare le attività di vigilanza delle autorità competenti. |
3 | I seguenti dati riguardanti il titolare della licenza possono essere memorizzati nella banca dati: |
a | per le persone fisiche: cognome, nome e cognomi precedenti; per le persone giuridiche: ditta della persona giuridica; |
b | indirizzo privato o professionale; |
c | per le persone fisiche: funzione e titolo accademico; |
d | numeri di telefono; |
e | indirizzi per la comunicazione elettronica; |
f | categoria di azienda; |
g | indicazioni di cui all'articolo 179 capoverso 3 concernenti i periti in radioprotezione; |
h | numero d'identificazione delle imprese (IDI) conformemente alla legge federale del 18 giugno 201020 sul numero d'identificazione delle imprese; |
i | numero di cliente INSAI. |
4 | Possono inoltre essere memorizzate nella banca dati indicazioni tecniche su sorgenti di radiazioni. |
5 | Valgono i seguenti diritti di accesso individuali: |
a | i collaboratori della Divisione radioprotezione dell'UFSP, dell'Unità specialistica competente dell'IFSN nonché del Settore fisica dell'Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni (INSAI) sono autorizzati a elaborare i dati della banca dati; |
b | mediante un accesso elettronico, i titolari delle licenze registrati sono autorizzati a visionare le loro licenze e i loro dati registrati nella banca dati e a formulare domande di modifica; |
c | è dato accesso ai dati ai responsabili delle applicazioni informatiche che si occupano di manutenzione, esercizio o programmazione, se ciò è necessario per l'adempimento dei loro compiti. |
SR 814.501 Ordinanza del 26 aprile 2017 sulla radioprotezione (ORaP) ORaP Art. 18 Banca dati delle licenze |
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1 | L'UFSP gestisce una banca dati sulle licenze rilasciate ai sensi della presente ordinanza. |
2 | Lo scopo della banca dati è di: |
a | mettere a disposizione le informazioni necessarie per il rilascio di licenze; |
b | semplificare le pratiche amministrative necessarie per il rilascio di licenze; |
c | semplificare le attività di vigilanza delle autorità competenti. |
3 | I seguenti dati riguardanti il titolare della licenza possono essere memorizzati nella banca dati: |
a | per le persone fisiche: cognome, nome e cognomi precedenti; per le persone giuridiche: ditta della persona giuridica; |
b | indirizzo privato o professionale; |
c | per le persone fisiche: funzione e titolo accademico; |
d | numeri di telefono; |
e | indirizzi per la comunicazione elettronica; |
f | categoria di azienda; |
g | indicazioni di cui all'articolo 179 capoverso 3 concernenti i periti in radioprotezione; |
h | numero d'identificazione delle imprese (IDI) conformemente alla legge federale del 18 giugno 201020 sul numero d'identificazione delle imprese; |
i | numero di cliente INSAI. |
4 | Possono inoltre essere memorizzate nella banca dati indicazioni tecniche su sorgenti di radiazioni. |
5 | Valgono i seguenti diritti di accesso individuali: |
a | i collaboratori della Divisione radioprotezione dell'UFSP, dell'Unità specialistica competente dell'IFSN nonché del Settore fisica dell'Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni (INSAI) sono autorizzati a elaborare i dati della banca dati; |
b | mediante un accesso elettronico, i titolari delle licenze registrati sono autorizzati a visionare le loro licenze e i loro dati registrati nella banca dati e a formulare domande di modifica; |
c | è dato accesso ai dati ai responsabili delle applicazioni informatiche che si occupano di manutenzione, esercizio o programmazione, se ciò è necessario per l'adempimento dei loro compiti. |
SR 814.501 Ordinanza del 26 aprile 2017 sulla radioprotezione (ORaP) ORaP Art. 74 Diritti d'accesso - Hanno accesso elettronico diretto ai dati del registro centrale delle dosi: |
|
a | i collaboratori della Divisione radioprotezione dell'UFSP; |
b | il servizio di medicina del lavoro dell'INSAI; |
c | le autorità di vigilanza solo ai dati relativi al loro settore di vigilanza; |
d | l'Ufficio federale dell'aviazione civile (UFAC) ai dati del personale di volo. |
SR 814.501 Ordinanza del 26 aprile 2017 sulla radioprotezione (ORaP) ORaP Art. 74 Diritti d'accesso - Hanno accesso elettronico diretto ai dati del registro centrale delle dosi: |
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a | i collaboratori della Divisione radioprotezione dell'UFSP; |
b | il servizio di medicina del lavoro dell'INSAI; |
c | le autorità di vigilanza solo ai dati relativi al loro settore di vigilanza; |
d | l'Ufficio federale dell'aviazione civile (UFAC) ai dati del personale di volo. |
SR 814.501 Ordinanza del 26 aprile 2017 sulla radioprotezione (ORaP) ORaP Art. 74 Diritti d'accesso - Hanno accesso elettronico diretto ai dati del registro centrale delle dosi: |
|
a | i collaboratori della Divisione radioprotezione dell'UFSP; |
b | il servizio di medicina del lavoro dell'INSAI; |
c | le autorità di vigilanza solo ai dati relativi al loro settore di vigilanza; |
d | l'Ufficio federale dell'aviazione civile (UFAC) ai dati del personale di volo. |
SR 814.501 Ordinanza del 26 aprile 2017 sulla radioprotezione (ORaP) ORaP Art. 74 Diritti d'accesso - Hanno accesso elettronico diretto ai dati del registro centrale delle dosi: |
|
a | i collaboratori della Divisione radioprotezione dell'UFSP; |
b | il servizio di medicina del lavoro dell'INSAI; |
c | le autorità di vigilanza solo ai dati relativi al loro settore di vigilanza; |
d | l'Ufficio federale dell'aviazione civile (UFAC) ai dati del personale di volo. |
SR 814.501 Ordinanza del 26 aprile 2017 sulla radioprotezione (ORaP) ORaP Art. 74 Diritti d'accesso - Hanno accesso elettronico diretto ai dati del registro centrale delle dosi: |
|
a | i collaboratori della Divisione radioprotezione dell'UFSP; |
b | il servizio di medicina del lavoro dell'INSAI; |
c | le autorità di vigilanza solo ai dati relativi al loro settore di vigilanza; |
d | l'Ufficio federale dell'aviazione civile (UFAC) ai dati del personale di volo. |
SR 814.501 Ordinanza del 26 aprile 2017 sulla radioprotezione (ORaP) ORaP Art. 74 Diritti d'accesso - Hanno accesso elettronico diretto ai dati del registro centrale delle dosi: |
|
a | i collaboratori della Divisione radioprotezione dell'UFSP; |
b | il servizio di medicina del lavoro dell'INSAI; |
c | le autorità di vigilanza solo ai dati relativi al loro settore di vigilanza; |
d | l'Ufficio federale dell'aviazione civile (UFAC) ai dati del personale di volo. |
SR 814.501 Ordinanza del 26 aprile 2017 sulla radioprotezione (ORaP) ORaP Art. 74 Diritti d'accesso - Hanno accesso elettronico diretto ai dati del registro centrale delle dosi: |
|
a | i collaboratori della Divisione radioprotezione dell'UFSP; |
b | il servizio di medicina del lavoro dell'INSAI; |
c | le autorità di vigilanza solo ai dati relativi al loro settore di vigilanza; |
d | l'Ufficio federale dell'aviazione civile (UFAC) ai dati del personale di volo. |
SR 814.50 Legge del 22 marzo 1991 sulla radioprotezione (LRaP) LRaP Art. 28 Obbligo della licenza - È sottoposto all'obbligo della licenza chiunque: |
|
a | manipola sostanze radioattive o apparecchi e oggetti contenenti tali sostanze; |
b | fabbrica, smercia, installa o utilizza impianti ed apparecchi che possono emettere radiazioni ionizzanti; |
c | applica al corpo umano radiazioni ionizzanti oppure sostanze radioattive. |
SR 814.50 Legge del 22 marzo 1991 sulla radioprotezione (LRaP) LRaP Art. 31 Condizioni - La licenza è rilasciata se: |
|
a | il richiedente o un perito da lui incaricato (art. 16) dispone delle necessarie qualificazioni tecniche; |
b | l'impresa dispone di un numero adeguato di periti; |
c | il richiedente e i periti garantiscono un esercizio sicuro; |
d | l'impresa ha concluso un'assicurazione di responsabilità civile sufficiente; |
e | gli impianti e le attrezzature corrispondono allo stato della scienza e della tecnica per quanto concerne la radioprotezione; |
f | la radioprotezione secondo la presente legge e le disposizioni esecutive è garantita. |
SR 814.501 Ordinanza del 26 aprile 2017 sulla radioprotezione (ORaP) ORaP Art. 1 Oggetto e campo d'applicazione |
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1 | La presente ordinanza disciplina, a protezione dell'essere umano e dell'ambiente dalle radiazioni ionizzanti: |
a | per le situazioni di esposizione pianificate: |
a1 | le licenze, |
a2 | l'esposizione della popolazione, |
a3 | le attività non giustificate, |
a4 | l'esposizione medica, |
a5 | l'esposizione professionale, |
a6 | la manipolazione delle sorgenti di radiazioni, |
a7 | la manipolazione dei rifiuti radioattivi, |
a8 | la prevenzione e la gestione di incidenti; |
b | per le situazioni di esposizione di emergenza: la prevenzione e la gestione; |
c | per le situazioni di esposizione esistenti: la manipolazione dei siti e degli oggetti radiologicamente contaminati, del radon, dei materiali contenenti radionuclidi presenti in natura nonché della contaminazione a lungo termine in seguito a un'emergenza; |
d | la formazione e l'aggiornamento delle persone che manipolano le radiazioni ionizzanti o con la radioattività; |
e | le attività di vigilanza e di esecuzione; |
f | la consulenza svolta dalla Commissione federale della radioprotezione (CPR). |
2 | Si applica a tutte le situazioni di esposizione a radiazioni ionizzanti artificiali e naturali. |
3 | Non si applica: |
a | alle esposizioni ai radionuclidi che si trovano naturalmente nel corpo umano; |
b | alle esposizioni di persone alla radiazione cosmica: tuttavia si applica alle esposizioni del personale di volo alla radiazione cosmica; |
c | alle esposizioni in superficie ai radionuclidi presenti nella crosta terrestre, purché non sia perturbata da interventi. |
SR 814.501 Ordinanza del 26 aprile 2017 sulla radioprotezione (ORaP) ORaP Art. 74 Diritti d'accesso - Hanno accesso elettronico diretto ai dati del registro centrale delle dosi: |
|
a | i collaboratori della Divisione radioprotezione dell'UFSP; |
b | il servizio di medicina del lavoro dell'INSAI; |
c | le autorità di vigilanza solo ai dati relativi al loro settore di vigilanza; |
d | l'Ufficio federale dell'aviazione civile (UFAC) ai dati del personale di volo. |
SR 814.501 Ordinanza del 26 aprile 2017 sulla radioprotezione (ORaP) ORaP Art. 22 Limiti di dose per individui della popolazione |
|
1 | La dose efficace non deve superare il limite di 1 mSv per anno civile. |
2 | La dose equivalente non deve superare i limiti seguenti: |
a | cristallino: 15 mSv per anno civile; |
b | pelle: 50 mSv per anno civile. |
SR 814.501.261 Ordinanza del DFI del 26 aprile 2017 concernente le formazioni, gli aggiornamenti e le attività permesse in materia di radioprotezione (Ordinanza sulla formazione in radioprotezione) - Ordinanza sulla formazione in radioprotezione Art. 8 Contenuto della domanda di riconoscimento per i corsi di formazione e aggiornamento |
|
1 | La domanda di riconoscimento di un'istituzione di formazione e aggiornamento deve comprovare che: |
a | l'insegnamento copre l'acquisizione delle competenze e i contenuti della formazione e dell'aggiornamento secondo il pertinente allegato; |
b | le qualifiche richieste al corpo insegnante sono sufficienti per impartire le lezioni in modo professionalmente corretto e didatticamente adeguato nelle rispettive materie teoriche e pratiche; |
c | le aule rispondono ai requisiti dei corsi di formazione e aggiornamento e le attrezzature sono conformi allo stato della tecnica; |
d | la procedura d'esame per i corsi di formazione è definita in merito ai punti seguenti: |
d1 | le condizioni di ammissione all'esame, |
d2 | il tipo di esame, |
d3 | i criteri per il superamento dell'esame, |
d4 | i criteri per la ripetizione dell'esame; |
e | è disponibile un modello del questionario d'esame per i corsi di formazione; |
f | i membri della commissione d'esame dispongono di qualifiche sufficienti; |
g | la qualità dei corsi è verificata internamente a intervalli regolari ai fini di un miglioramento continuo. |
2 | Se l'istituzione di formazione è certificata da un servizio accreditato, si presume che gli aspetti amministrativi, didattici e organizzativi di cui al capoverso 1 siano adempiuti; in tal caso, i pertinenti giustificativi non devono essere presentati. |
3 | Nella domanda deve essere designata una persona responsabile della formazione e dell'aggiornamento. |
4 | Per i corsi di aggiornamento non è richiesto l'esame finale ma va controllata la partecipazione. Nella domanda deve essere indicato come la partecipazione viene controllata. |
SR 814.501 Ordinanza del 26 aprile 2017 sulla radioprotezione (ORaP) ORaP Art. 74 Diritti d'accesso - Hanno accesso elettronico diretto ai dati del registro centrale delle dosi: |
|
a | i collaboratori della Divisione radioprotezione dell'UFSP; |
b | il servizio di medicina del lavoro dell'INSAI; |
c | le autorità di vigilanza solo ai dati relativi al loro settore di vigilanza; |
d | l'Ufficio federale dell'aviazione civile (UFAC) ai dati del personale di volo. |
SR 814.501 Ordinanza del 26 aprile 2017 sulla radioprotezione (ORaP) ORaP Art. 136 Allestimento di provvedimenti protettivi d'emergenza in prossimità di aziende |
|
1 | L'autorità preposta al rilascio delle licenze stabilisce, nel singolo caso, in quale misura le aziende presso le quali, in ragione dei quantitativi e dell'attività di radionuclidi autorizzati, può verificarsi un'emergenza sono tenute a partecipare alla preparazione e alla realizzazione dei provvedimenti protettivi d'emergenza in loro prossimità o ad adottarli esse stesse. |
2 | Per la preparazione dei provvedimenti protettivi d'emergenza, si avvale della collaborazione degli organi e dei servizi d'intervento cantonali competenti e li informa in merito ai provvedimenti adottati. |
3 | Per il preallarme o l'allarme e per la preparazione e l'esecuzione dei provvedimenti protettivi in caso di aumento della radioattività in prossimità di impianti nucleari si applicano l'ordinanza del 20 ottobre 201046 sulla protezione d'emergenza e l'ordinanza del 18 agosto 201047 sull'allarme. |
SR 814.501 Ordinanza del 26 aprile 2017 sulla radioprotezione (ORaP) ORaP Art. 74 Diritti d'accesso - Hanno accesso elettronico diretto ai dati del registro centrale delle dosi: |
|
a | i collaboratori della Divisione radioprotezione dell'UFSP; |
b | il servizio di medicina del lavoro dell'INSAI; |
c | le autorità di vigilanza solo ai dati relativi al loro settore di vigilanza; |
d | l'Ufficio federale dell'aviazione civile (UFAC) ai dati del personale di volo. |
SR 814.501 Ordinanza del 26 aprile 2017 sulla radioprotezione (ORaP) ORaP Art. 74 Diritti d'accesso - Hanno accesso elettronico diretto ai dati del registro centrale delle dosi: |
|
a | i collaboratori della Divisione radioprotezione dell'UFSP; |
b | il servizio di medicina del lavoro dell'INSAI; |
c | le autorità di vigilanza solo ai dati relativi al loro settore di vigilanza; |
d | l'Ufficio federale dell'aviazione civile (UFAC) ai dati del personale di volo. |
SR 814.501 Ordinanza del 26 aprile 2017 sulla radioprotezione (ORaP) ORaP Art. 74 Diritti d'accesso - Hanno accesso elettronico diretto ai dati del registro centrale delle dosi: |
|
a | i collaboratori della Divisione radioprotezione dell'UFSP; |
b | il servizio di medicina del lavoro dell'INSAI; |
c | le autorità di vigilanza solo ai dati relativi al loro settore di vigilanza; |
d | l'Ufficio federale dell'aviazione civile (UFAC) ai dati del personale di volo. |
SR 814.501 Ordinanza del 26 aprile 2017 sulla radioprotezione (ORaP) ORaP Art. 74 Diritti d'accesso - Hanno accesso elettronico diretto ai dati del registro centrale delle dosi: |
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a | i collaboratori della Divisione radioprotezione dell'UFSP; |
b | il servizio di medicina del lavoro dell'INSAI; |
c | le autorità di vigilanza solo ai dati relativi al loro settore di vigilanza; |
d | l'Ufficio federale dell'aviazione civile (UFAC) ai dati del personale di volo. |
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 60 - 1 Le associazioni che si propongono un fine politico, religioso, scientifico, artistico, benèfico o ricreativo, od altro fine non economico, conseguono la personalità tosto che la volontà di costruire una corporazione risulti dagli statuti. |
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1 | Le associazioni che si propongono un fine politico, religioso, scientifico, artistico, benèfico o ricreativo, od altro fine non economico, conseguono la personalità tosto che la volontà di costruire una corporazione risulti dagli statuti. |
2 | Gli statuti devono essere stesi in forma scritta e contenere le necessarie disposizioni circa il fine, i mezzi e gli organi dell'associazione. |
SR 814.501 Ordinanza del 26 aprile 2017 sulla radioprotezione (ORaP) ORaP Art. 74 Diritti d'accesso - Hanno accesso elettronico diretto ai dati del registro centrale delle dosi: |
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a | i collaboratori della Divisione radioprotezione dell'UFSP; |
b | il servizio di medicina del lavoro dell'INSAI; |
c | le autorità di vigilanza solo ai dati relativi al loro settore di vigilanza; |
d | l'Ufficio federale dell'aviazione civile (UFAC) ai dati del personale di volo. |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 178 Amministrazione federale - 1 Il Consiglio federale dirige l'amministrazione federale. Provvede a un'organizzazione appropriata e al corretto adempimento dei compiti. |
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1 | Il Consiglio federale dirige l'amministrazione federale. Provvede a un'organizzazione appropriata e al corretto adempimento dei compiti. |
2 | L'amministrazione federale è strutturata in dipartimenti; ciascun dipartimento è diretto da un membro del Consiglio federale. |
3 | Compiti amministrativi possono essere affidati per legge a organizzazioni e persone di diritto pubblico o privato che non fanno parte dell'amministrazione federale. |
SR 172.010 Legge del 21 marzo 1997 sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione (LOGA) - Legge sull'organizzazione dell'ammininistrazione LOGA Art. 2 Amministrazione federale - 1 L'Amministrazione federale è subordinata al Consiglio federale. È composta dei dipartimenti e della Cancelleria federale. |
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1 | L'Amministrazione federale è subordinata al Consiglio federale. È composta dei dipartimenti e della Cancelleria federale. |
2 | I singoli dipartimenti si articolano in uffici, che possono unirsi in gruppi. Essi dispongono ciascuno di una segreteria generale. |
3 | Dell'Amministrazione federale fanno inoltre parte unità amministrative decentrate, in virtù delle loro rispettive disposizioni organizzative. |
4 | La legislazione federale può attribuire compiti amministrativi a organizzazioni e persone di diritto pubblico o privato al di fuori dell'Amministrazione federale. |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 29a Garanzia della via giudiziaria - Nelle controversie giuridiche ognuno ha diritto al giudizio da parte di un'autorità giudiziaria. In casi eccezionali, la Confederazione e i Cantoni possono escludere per legge la via giudiziaria. |
SR 814.501 Ordinanza del 26 aprile 2017 sulla radioprotezione (ORaP) ORaP Art. 74 Diritti d'accesso - Hanno accesso elettronico diretto ai dati del registro centrale delle dosi: |
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a | i collaboratori della Divisione radioprotezione dell'UFSP; |
b | il servizio di medicina del lavoro dell'INSAI; |
c | le autorità di vigilanza solo ai dati relativi al loro settore di vigilanza; |
d | l'Ufficio federale dell'aviazione civile (UFAC) ai dati del personale di volo. |
SR 814.501 Ordinanza del 26 aprile 2017 sulla radioprotezione (ORaP) ORaP Art. 74 Diritti d'accesso - Hanno accesso elettronico diretto ai dati del registro centrale delle dosi: |
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a | i collaboratori della Divisione radioprotezione dell'UFSP; |
b | il servizio di medicina del lavoro dell'INSAI; |
c | le autorità di vigilanza solo ai dati relativi al loro settore di vigilanza; |
d | l'Ufficio federale dell'aviazione civile (UFAC) ai dati del personale di volo. |
SR 814.50 Legge del 22 marzo 1991 sulla radioprotezione (LRaP) LRaP Art. 21 Esecuzione dei provvedimenti |
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1 | La preparazione e l'esecuzione dei provvedimenti di cui all'articolo 20 competono ai Cantoni e ai Comuni, sempreché il Consiglio federale non ne attribuisca l'esecuzione alla Confederazione. I Cantoni collaborano con l'organizzazione d'intervento. |
2 | Se gli organi cantonali o comunali non sono in grado di svolgere i loro compiti, il Consiglio federale può subordinarli all'organizzazione d'intervento oppure ordinare ad altri Cantoni di fornire i mezzi ancora disponibili. |
3 | Per l'esecuzione di determinati provvedimenti, Confederazione, Cantoni e Comuni possono parimente far capo ad organizzazioni private. |
SR 814.50 Legge del 22 marzo 1991 sulla radioprotezione (LRaP) LRaP Art. 37 Sorveglianza |
|
1 | Il Consiglio federale designa le autorità di sorveglianza. |
2 | L'autorità di sorveglianza emana le disposizioni che s'impongono. Se necessario, può prendere provvedimenti protettivi a spese del responsabile. Può, in particolare, ordinare la sospensione dell'esercizio oppure il sequestro di sostanze, apparecchi o oggetti pericolosi. |
3 | Per l'esecuzione dei suoi controlli può ricorrere a terzi. Alla loro responsabilità penale e patrimoniale di quest'ultimi è applicabile la legge sulla responsabilità del 14 marzo 195823. Riguardo all'obbligo del segreto e all'obbligo di deporre, i terzi sottostanno alle prescrizioni applicabili ai funzionari federali. |
SR 814.501 Ordinanza del 26 aprile 2017 sulla radioprotezione (ORaP) ORaP Art. 74 Diritti d'accesso - Hanno accesso elettronico diretto ai dati del registro centrale delle dosi: |
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a | i collaboratori della Divisione radioprotezione dell'UFSP; |
b | il servizio di medicina del lavoro dell'INSAI; |
c | le autorità di vigilanza solo ai dati relativi al loro settore di vigilanza; |
d | l'Ufficio federale dell'aviazione civile (UFAC) ai dati del personale di volo. |
SR 814.501 Ordinanza del 26 aprile 2017 sulla radioprotezione (ORaP) ORaP Art. 74 Diritti d'accesso - Hanno accesso elettronico diretto ai dati del registro centrale delle dosi: |
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a | i collaboratori della Divisione radioprotezione dell'UFSP; |
b | il servizio di medicina del lavoro dell'INSAI; |
c | le autorità di vigilanza solo ai dati relativi al loro settore di vigilanza; |
d | l'Ufficio federale dell'aviazione civile (UFAC) ai dati del personale di volo. |
SR 814.501 Ordinanza del 26 aprile 2017 sulla radioprotezione (ORaP) ORaP Art. 74 Diritti d'accesso - Hanno accesso elettronico diretto ai dati del registro centrale delle dosi: |
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a | i collaboratori della Divisione radioprotezione dell'UFSP; |
b | il servizio di medicina del lavoro dell'INSAI; |
c | le autorità di vigilanza solo ai dati relativi al loro settore di vigilanza; |
d | l'Ufficio federale dell'aviazione civile (UFAC) ai dati del personale di volo. |
SR 814.50 Legge del 22 marzo 1991 sulla radioprotezione (LRaP) LRaP Art. 37 Sorveglianza |
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1 | Il Consiglio federale designa le autorità di sorveglianza. |
2 | L'autorità di sorveglianza emana le disposizioni che s'impongono. Se necessario, può prendere provvedimenti protettivi a spese del responsabile. Può, in particolare, ordinare la sospensione dell'esercizio oppure il sequestro di sostanze, apparecchi o oggetti pericolosi. |
3 | Per l'esecuzione dei suoi controlli può ricorrere a terzi. Alla loro responsabilità penale e patrimoniale di quest'ultimi è applicabile la legge sulla responsabilità del 14 marzo 195823. Riguardo all'obbligo del segreto e all'obbligo di deporre, i terzi sottostanno alle prescrizioni applicabili ai funzionari federali. |
SR 814.501 Ordinanza del 26 aprile 2017 sulla radioprotezione (ORaP) ORaP Art. 74 Diritti d'accesso - Hanno accesso elettronico diretto ai dati del registro centrale delle dosi: |
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a | i collaboratori della Divisione radioprotezione dell'UFSP; |
b | il servizio di medicina del lavoro dell'INSAI; |
c | le autorità di vigilanza solo ai dati relativi al loro settore di vigilanza; |
d | l'Ufficio federale dell'aviazione civile (UFAC) ai dati del personale di volo. |
SR 814.501 Ordinanza del 26 aprile 2017 sulla radioprotezione (ORaP) ORaP Art. 74 Diritti d'accesso - Hanno accesso elettronico diretto ai dati del registro centrale delle dosi: |
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a | i collaboratori della Divisione radioprotezione dell'UFSP; |
b | il servizio di medicina del lavoro dell'INSAI; |
c | le autorità di vigilanza solo ai dati relativi al loro settore di vigilanza; |
d | l'Ufficio federale dell'aviazione civile (UFAC) ai dati del personale di volo. |
SR 814.501 Ordinanza del 26 aprile 2017 sulla radioprotezione (ORaP) ORaP Art. 74 Diritti d'accesso - Hanno accesso elettronico diretto ai dati del registro centrale delle dosi: |
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a | i collaboratori della Divisione radioprotezione dell'UFSP; |
b | il servizio di medicina del lavoro dell'INSAI; |
c | le autorità di vigilanza solo ai dati relativi al loro settore di vigilanza; |
d | l'Ufficio federale dell'aviazione civile (UFAC) ai dati del personale di volo. |
SR 814.501 Ordinanza del 26 aprile 2017 sulla radioprotezione (ORaP) ORaP Art. 74 Diritti d'accesso - Hanno accesso elettronico diretto ai dati del registro centrale delle dosi: |
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a | i collaboratori della Divisione radioprotezione dell'UFSP; |
b | il servizio di medicina del lavoro dell'INSAI; |
c | le autorità di vigilanza solo ai dati relativi al loro settore di vigilanza; |
d | l'Ufficio federale dell'aviazione civile (UFAC) ai dati del personale di volo. |
SR 814.501 Ordinanza del 26 aprile 2017 sulla radioprotezione (ORaP) ORaP Art. 74 Diritti d'accesso - Hanno accesso elettronico diretto ai dati del registro centrale delle dosi: |
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a | i collaboratori della Divisione radioprotezione dell'UFSP; |
b | il servizio di medicina del lavoro dell'INSAI; |
c | le autorità di vigilanza solo ai dati relativi al loro settore di vigilanza; |
d | l'Ufficio federale dell'aviazione civile (UFAC) ai dati del personale di volo. |
SR 814.501 Ordinanza del 26 aprile 2017 sulla radioprotezione (ORaP) ORaP Art. 74 Diritti d'accesso - Hanno accesso elettronico diretto ai dati del registro centrale delle dosi: |
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a | i collaboratori della Divisione radioprotezione dell'UFSP; |
b | il servizio di medicina del lavoro dell'INSAI; |
c | le autorità di vigilanza solo ai dati relativi al loro settore di vigilanza; |
d | l'Ufficio federale dell'aviazione civile (UFAC) ai dati del personale di volo. |
SR 814.501 Ordinanza del 26 aprile 2017 sulla radioprotezione (ORaP) ORaP Art. 74 Diritti d'accesso - Hanno accesso elettronico diretto ai dati del registro centrale delle dosi: |
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a | i collaboratori della Divisione radioprotezione dell'UFSP; |
b | il servizio di medicina del lavoro dell'INSAI; |
c | le autorità di vigilanza solo ai dati relativi al loro settore di vigilanza; |
d | l'Ufficio federale dell'aviazione civile (UFAC) ai dati del personale di volo. |
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) PA Art. 63 - 1 L'autorità di ricorso mette nel dispositivo le spese processuali, consistenti in una tassa di decisione nelle tasse di cancelleria e negli sborsi, di regola a carico della parte soccombente. Se questa soccombe solo parzialmente, le spese processuali sono ridotte. Per eccezione, si possono condonare le spese processuali. |
|
1 | L'autorità di ricorso mette nel dispositivo le spese processuali, consistenti in una tassa di decisione nelle tasse di cancelleria e negli sborsi, di regola a carico della parte soccombente. Se questa soccombe solo parzialmente, le spese processuali sono ridotte. Per eccezione, si possono condonare le spese processuali. |
2 | Nessuna spesa processuale è messa a carico dell'autorità inferiore ne delle autorità federali, che promuovano il ricorso e soccombano; se l'autorità ricorrente, che soccombe, non è un'autorità federale, le spese processuali le sono addossate in quanto la causa concerna interessi pecuniari di enti o d'istituti autonomi. |
3 | Alla parte vincente possono essere addossate solo le spese processuali che abbia cagionato violando le regole di procedura. |
4 | L'autorità di ricorso, il suo presidente o il giudice dell'istruzione esige dal ricorrente un anticipo equivalente alle presunte spese processuali. Stabilisce un congruo termine per il pagamento con la comminatoria che altrimenti non entrerà nel merito. Se sussistono motivi particolari, può rinunciare interamente o in parte a esigere l'anticipo.100 |
4bis | La tassa di decisione è stabilita in funzione dell'ampiezza e della difficoltà della causa, del modo di condotta processuale e della situazione finanziaria delle parti. Il suo importo oscilla: |
a | da 100 a 5000 franchi nelle controversie senza interesse pecuniario; |
b | da 100 a 50 000 franchi nelle altre controversie.101 |
5 | Il Consiglio federale disciplina i dettagli relativi alla determinazione delle tasse.102 Sono fatti salvi l'articolo 16 capoverso 1 lettera a della legge del 17 giugno 2005103 sul Tribunale amministrativo federale e l'articolo 73 della legge del 19 marzo 2010104 sull'organizzazione delle autorità penali.105 |
SR 173.320.2 Regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale (TS-TAF) TS-TAF Art. 2 Calcolo della tassa di giustizia |
|
1 | La tassa di giustizia è calcolata in funzione dell'ampiezza e della difficoltà della causa, del modo di condotta processuale e della situazione finanziaria delle parti. Sono fatte salve le norme in materia di tasse e spese previste da leggi speciali. |
2 | Il Tribunale può aumentare la tassa di giustizia al di là degli importi massimi previsti dagli articoli 3 e 4 se particolari motivi, segnatamente un procedimento temerario o necessitante un lavoro fuori dall'ordinario, lo giustificano.2 |
3 | In caso di procedimenti che hanno causato un lavoro trascurabile, la tassa di giustizia può essere ridotta se si tratta di decisioni concernenti le misure provvisionali, la ricusazione, la restituzione di un termine, la revisione o l'interpretazione, come pure di ricorsi contro le decisioni incidentali. L'importo minimo previsto dall'articolo 3 o dall'articolo 4 deve essere rispettato. |
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) PA Art. 63 - 1 L'autorità di ricorso mette nel dispositivo le spese processuali, consistenti in una tassa di decisione nelle tasse di cancelleria e negli sborsi, di regola a carico della parte soccombente. Se questa soccombe solo parzialmente, le spese processuali sono ridotte. Per eccezione, si possono condonare le spese processuali. |
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1 | L'autorità di ricorso mette nel dispositivo le spese processuali, consistenti in una tassa di decisione nelle tasse di cancelleria e negli sborsi, di regola a carico della parte soccombente. Se questa soccombe solo parzialmente, le spese processuali sono ridotte. Per eccezione, si possono condonare le spese processuali. |
2 | Nessuna spesa processuale è messa a carico dell'autorità inferiore ne delle autorità federali, che promuovano il ricorso e soccombano; se l'autorità ricorrente, che soccombe, non è un'autorità federale, le spese processuali le sono addossate in quanto la causa concerna interessi pecuniari di enti o d'istituti autonomi. |
3 | Alla parte vincente possono essere addossate solo le spese processuali che abbia cagionato violando le regole di procedura. |
4 | L'autorità di ricorso, il suo presidente o il giudice dell'istruzione esige dal ricorrente un anticipo equivalente alle presunte spese processuali. Stabilisce un congruo termine per il pagamento con la comminatoria che altrimenti non entrerà nel merito. Se sussistono motivi particolari, può rinunciare interamente o in parte a esigere l'anticipo.100 |
4bis | La tassa di decisione è stabilita in funzione dell'ampiezza e della difficoltà della causa, del modo di condotta processuale e della situazione finanziaria delle parti. Il suo importo oscilla: |
a | da 100 a 5000 franchi nelle controversie senza interesse pecuniario; |
b | da 100 a 50 000 franchi nelle altre controversie.101 |
5 | Il Consiglio federale disciplina i dettagli relativi alla determinazione delle tasse.102 Sono fatti salvi l'articolo 16 capoverso 1 lettera a della legge del 17 giugno 2005103 sul Tribunale amministrativo federale e l'articolo 73 della legge del 19 marzo 2010104 sull'organizzazione delle autorità penali.105 |
SR 173.320.2 Regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale (TS-TAF) TS-TAF Art. 1 Spese processuali |
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1 | Le spese del procedimento dinanzi al Tribunale amministrativo federale (Tribunale) comprendono la tassa di giustizia e i disborsi. |
2 | La tassa di giustizia copre le spese per la fotocopiatura delle memorie delle parti e gli oneri amministrativi normalmente dovuti per i servizi corrispondenti, quali le spese di personale, di locazione e di materiale, le spese postali, telefoniche e di telefax. |
3 | Sono disborsi, in particolare, le spese di traduzione e di assunzione delle prove. Le spese di traduzione non vengono conteggiate se si tratta di traduzioni tra lingue ufficiali. |
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) PA Art. 63 - 1 L'autorità di ricorso mette nel dispositivo le spese processuali, consistenti in una tassa di decisione nelle tasse di cancelleria e negli sborsi, di regola a carico della parte soccombente. Se questa soccombe solo parzialmente, le spese processuali sono ridotte. Per eccezione, si possono condonare le spese processuali. |
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1 | L'autorità di ricorso mette nel dispositivo le spese processuali, consistenti in una tassa di decisione nelle tasse di cancelleria e negli sborsi, di regola a carico della parte soccombente. Se questa soccombe solo parzialmente, le spese processuali sono ridotte. Per eccezione, si possono condonare le spese processuali. |
2 | Nessuna spesa processuale è messa a carico dell'autorità inferiore ne delle autorità federali, che promuovano il ricorso e soccombano; se l'autorità ricorrente, che soccombe, non è un'autorità federale, le spese processuali le sono addossate in quanto la causa concerna interessi pecuniari di enti o d'istituti autonomi. |
3 | Alla parte vincente possono essere addossate solo le spese processuali che abbia cagionato violando le regole di procedura. |
4 | L'autorità di ricorso, il suo presidente o il giudice dell'istruzione esige dal ricorrente un anticipo equivalente alle presunte spese processuali. Stabilisce un congruo termine per il pagamento con la comminatoria che altrimenti non entrerà nel merito. Se sussistono motivi particolari, può rinunciare interamente o in parte a esigere l'anticipo.100 |
4bis | La tassa di decisione è stabilita in funzione dell'ampiezza e della difficoltà della causa, del modo di condotta processuale e della situazione finanziaria delle parti. Il suo importo oscilla: |
a | da 100 a 5000 franchi nelle controversie senza interesse pecuniario; |
b | da 100 a 50 000 franchi nelle altre controversie.101 |
5 | Il Consiglio federale disciplina i dettagli relativi alla determinazione delle tasse.102 Sono fatti salvi l'articolo 16 capoverso 1 lettera a della legge del 17 giugno 2005103 sul Tribunale amministrativo federale e l'articolo 73 della legge del 19 marzo 2010104 sull'organizzazione delle autorità penali.105 |
SR 814.501 Ordinanza del 26 aprile 2017 sulla radioprotezione (ORaP) ORaP Art. 74 Diritti d'accesso - Hanno accesso elettronico diretto ai dati del registro centrale delle dosi: |
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a | i collaboratori della Divisione radioprotezione dell'UFSP; |
b | il servizio di medicina del lavoro dell'INSAI; |
c | le autorità di vigilanza solo ai dati relativi al loro settore di vigilanza; |
d | l'Ufficio federale dell'aviazione civile (UFAC) ai dati del personale di volo. |
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) PA Art. 64 - 1 L'autorità di ricorso, se ammette il ricorso in tutto o in parte, può, d'ufficio o a domanda, assegnare al ricorrente una indennità per le spese indispensabili e relativamente elevate che ha sopportato. |
|
1 | L'autorità di ricorso, se ammette il ricorso in tutto o in parte, può, d'ufficio o a domanda, assegnare al ricorrente una indennità per le spese indispensabili e relativamente elevate che ha sopportato. |
2 | Il dispositivo indica l'ammontare dell'indennità e l'addossa all'ente o all'istituto autonomo, nel cui nome l'autorità inferiore ha deciso, in quanto non possa essere messa a carico di una controparte soccombente. |
3 | Se una controparte soccombente ha presentato conclusioni indipendenti, l'indennità può essere messa a suo carico, secondo la propria solvenza. |
4 | L'ente o l'istituto autonomo, nel cui nome l'autorità inferiore ha deciso, risponde dell'indennità addossata a una controparte soccombente, in quanto non possa essere riscossa. |
5 | Il Consiglio federale disciplina la determinazione delle spese ripetibili.106 Sono fatti salvi l'articolo 16 capoverso 1 lettera a della legge del 17 giugno 2005107 sul Tribunale amministrativo federale e l'articolo 73 della legge del 19 marzo 2010108 sull'organizzazione delle autorità penali.109 |
SR 173.320.2 Regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale (TS-TAF) TS-TAF Art. 7 Principio |
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1 | La parte vincente ha diritto alle ripetibili per le spese necessarie derivanti dalla causa. |
2 | Se la parte vince solo parzialmente, le spese ripetibili sono ridotte in proporzione. |
3 | Le autorità federali e, di regola, le altre autorità con qualità di parte non hanno diritto a un'indennità a titolo di ripetibili. |
4 | Se le spese sono relativamente modeste, si può rinunciare a concedere alla parte un'indennità a titolo di ripetibili. |
5 | L'articolo 6a è applicabile per analogia.7 |
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) PA Art. 64 - 1 L'autorità di ricorso, se ammette il ricorso in tutto o in parte, può, d'ufficio o a domanda, assegnare al ricorrente una indennità per le spese indispensabili e relativamente elevate che ha sopportato. |
|
1 | L'autorità di ricorso, se ammette il ricorso in tutto o in parte, può, d'ufficio o a domanda, assegnare al ricorrente una indennità per le spese indispensabili e relativamente elevate che ha sopportato. |
2 | Il dispositivo indica l'ammontare dell'indennità e l'addossa all'ente o all'istituto autonomo, nel cui nome l'autorità inferiore ha deciso, in quanto non possa essere messa a carico di una controparte soccombente. |
3 | Se una controparte soccombente ha presentato conclusioni indipendenti, l'indennità può essere messa a suo carico, secondo la propria solvenza. |
4 | L'ente o l'istituto autonomo, nel cui nome l'autorità inferiore ha deciso, risponde dell'indennità addossata a una controparte soccombente, in quanto non possa essere riscossa. |
5 | Il Consiglio federale disciplina la determinazione delle spese ripetibili.106 Sono fatti salvi l'articolo 16 capoverso 1 lettera a della legge del 17 giugno 2005107 sul Tribunale amministrativo federale e l'articolo 73 della legge del 19 marzo 2010108 sull'organizzazione delle autorità penali.109 |
SR 173.320.2 Regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale (TS-TAF) TS-TAF Art. 8 Spese ripetibili |
|
1 | Le ripetibili comprendono le spese di rappresentanza o di patrocinio ed eventuali altri disborsi di parte. |
2 | Per spese non necessarie non vengono corrisposte indennità. |
SR 173.320.2 Regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale (TS-TAF) TS-TAF Art. 10 Onorario dell'avvocato ed indennità dei mandatari professionali che non sono avvocati |
|
1 | L'onorario dell'avvocato e l'indennità dovuta ai mandatari professionali che non sono avvocati sono calcolati in funzione del tempo necessario alla rappresentanza della parte. |
2 | La tariffa oraria per gli avvocati oscilla tra un minimo di 200 e un massimo di 400 franchi, per i rappresentanti professionali che non sono avvocati tra un minimo di 100 e un massimo di 300 franchi. L'imposta sul valore aggiunto non è compresa in dette tariffe. |
3 | Nelle cause con interesse pecuniario, l'onorario dell'avvocato o l'indennità dovuta ai mandatari professionali che non sono avvocati possono essere adeguatamente aumentati. |
SR 173.320.2 Regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale (TS-TAF) TS-TAF Art. 14 Determinazione delle spese ripetibili |
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1 | Le parti che chiedono la rifusione di ripetibili e gli avvocati d'ufficio devono presentare al Tribunale, prima della pronuncia della decisione, una nota particolareggiata delle spese. |
2 | Il Tribunale fissa l'indennità dovuta alla parte e quella dovuta agli avvocati d'ufficio sulla base della nota particolareggiata delle spese. Se quest'ultima non è stata inoltrata, il Tribunale fissa l'indennità sulla base degli atti di causa. |
SR 173.320.2 Regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale (TS-TAF) TS-TAF Art. 14 Determinazione delle spese ripetibili |
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1 | Le parti che chiedono la rifusione di ripetibili e gli avvocati d'ufficio devono presentare al Tribunale, prima della pronuncia della decisione, una nota particolareggiata delle spese. |
2 | Il Tribunale fissa l'indennità dovuta alla parte e quella dovuta agli avvocati d'ufficio sulla base della nota particolareggiata delle spese. Se quest'ultima non è stata inoltrata, il Tribunale fissa l'indennità sulla base degli atti di causa. |
SR 814.56 Ordinanza del 26 aprile 2017 sugli emolumenti in materia di radioprotezione (OEm-RaP) OEm-RaP Art. 1 Oggetto - La presente ordinanza disciplina gli emolumenti per provvedimenti, prestazioni e decisioni dell'Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP) e degli organi da esso incaricati in materia di radioprotezione. |
SR 814.56 Ordinanza del 26 aprile 2017 sugli emolumenti in materia di radioprotezione (OEm-RaP) OEm-RaP Art. 3 Assoggettamento - Chi chiede un provvedimento, una prestazione o una decisione secondo l'articolo 1 paga un emolumento. |
SR 814.56 Ordinanza del 26 aprile 2017 sugli emolumenti in materia di radioprotezione (OEm-RaP) OEm-RaP Art. 6 Supplemento d'emolumento - L'UFSP e gli organi da esso incaricati possono esigere un supplemento fino al 50 per cento dell'emolumento ordinario per prestazioni fornite su richiesta urgentemente o al di fuori dell'orario normale di lavoro, oppure che comportano un onere amministrativo straordinario. |
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria LTF Art. 82 Principio - Il Tribunale federale giudica i ricorsi: |
|
a | contro le decisioni pronunciate in cause di diritto pubblico; |
b | contro gli atti normativi cantonali; |
c | concernenti il diritto di voto dei cittadini nonché le elezioni e votazioni popolari. |
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria LTF Art. 42 Atti scritti - 1 Gli atti scritti devono essere redatti in una lingua ufficiale, contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. |
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1 | Gli atti scritti devono essere redatti in una lingua ufficiale, contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. |
2 | Nei motivi occorre spiegare in modo conciso perché l'atto impugnato viola il diritto. Qualora il ricorso sia ammissibile soltanto se concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o un caso particolarmente importante per altri motivi, occorre spiegare perché la causa adempie siffatta condizione.14 15 |
3 | Se sono in possesso della parte, i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati; se l'atto scritto è diretto contro una decisione, anche questa deve essere allegata. |
4 | In caso di trasmissione per via elettronica, la parte o il suo patrocinatore deve munire l'atto scritto di una firma elettronica qualificata secondo la legge del 18 marzo 201616 sulla firma elettronica. Il Tribunale federale determina mediante regolamento: |
a | il formato dell'atto scritto e dei relativi allegati; |
b | le modalità di trasmissione; |
c | le condizioni alle quali può essere richiesta la trasmissione successiva di documenti cartacei in caso di problemi tecnici.17 |
5 | Se mancano la firma della parte o del suo patrocinatore, la procura dello stesso o gli allegati prescritti, o se il patrocinatore non è autorizzato in quanto tale, è fissato un congruo termine per sanare il vizio, con la comminatoria che altrimenti l'atto scritto non sarà preso in considerazione. |
6 | Gli atti illeggibili, sconvenienti, incomprensibili, prolissi o non redatti in una lingua ufficiale possono essere del pari rinviati al loro autore affinché li modifichi. |
7 | Gli atti scritti dovuti a condotta processuale da querulomane o altrimenti abusiva sono inammissibili. |