SR 173.32 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF) LTAF Art. 31 Principio - Il Tribunale amministrativo federale giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'articolo 5 della legge federale del 20 dicembre 196819 sulla procedura amministrativa (PA). |
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) PA Art. 5 - 1 Sono decisioni i provvedimenti delle autorità nel singolo caso, fondati sul diritto pubblico federale e concernenti: |
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1 | Sono decisioni i provvedimenti delle autorità nel singolo caso, fondati sul diritto pubblico federale e concernenti: |
a | la costituzione, la modificazione o l'annullamento di diritti o di obblighi; |
b | l'accertamento dell'esistenza, dell'inesistenza o dell'estensione di diritti o di obblighi; |
c | il rigetto o la dichiarazione d'inammissibilità d'istanze dirette alla costituzione, alla modificazione, all'annullamento o all'accertamento di diritti o di obblighi. |
2 | Sono decisioni anche quelle in materia d'esecuzione (art. 41 cpv. 1 lett. a e b), le decisioni incidentali (art. 45 e 46), le decisioni su opposizione (art. 30 cpv. 2 lett. b e 74), le decisioni su ricorso (art. 61), le decisioni in sede di revisione (art. 68) e l'interpretazione (art. 69).24 |
3 | Le dichiarazioni di un'autorità che rifiuta o solleva pretese da far valere mediante azione non sono considerate decisioni. |
SR 173.32 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF) LTAF Art. 33 Autorità inferiori - Il ricorso è ammissibile contro le decisioni: |
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a | del Consiglio federale e degli organi dell'Assemblea federale in materia di rapporti di lavoro del personale federale, compreso il rifiuto dell'autorizzazione a procedere penalmente; |
b | del Consiglio federale concernenti: |
b1 | la destituzione di un membro del Consiglio della banca o della direzione generale o di un loro supplente secondo la legge del 3 ottobre 200325 sulla Banca nazionale, |
b10 | la revoca di un membro del consiglio d'amministrazione del Servizio svizzero di assegnazione delle tracce o l'approvazione della risoluzione del rapporto di lavoro del direttore da parte del consiglio d'amministrazione secondo la legge federale del 20 dicembre 195743 sulle ferrovie; |
b2 | la revoca di un membro del consiglio di amministrazione dell'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari o l'approvazione dello scioglimento del rapporto di lavoro del direttore da parte del consiglio di amministrazione secondo la legge del 22 giugno 200726 sulla vigilanza dei mercati finanziari, |
b3 | il blocco di valori patrimoniali secondo la legge del 18 dicembre 201528 sui valori patrimoniali di provenienza illecita, |
b4 | il divieto di determinate attività secondo la LAIn30, |
b4bis | il divieto di organizzazioni secondo la LAIn, |
b5 | la revoca di un membro del Consiglio d'istituto dell'Istituto federale di metrologia secondo la legge federale del 17 giugno 201133 sull'Istituto federale di metrologia, |
b6 | la revoca di un membro del consiglio di amministrazione dell'Autorità federale di sorveglianza dei revisori o l'approvazione dello scioglimento del rapporto di lavoro del direttore da parte del consiglio di amministrazione secondo la legge del 16 dicembre 200535 sui revisori, |
b7 | la revoca di un membro del Consiglio dell'Istituto svizzero per gli agenti terapeutici secondo la legge del 15 dicembre 200037 sugli agenti terapeutici, |
b8 | la revoca di un membro del consiglio di amministrazione dell'istituto secondo la legge del 16 giugno 201739 sui fondi di compensazione, |
b9 | la revoca di un membro del consiglio d'Istituto dell'Istituto svizzero di diritto comparato secondo la legge federale del 28 settembre 201841 sull'Istituto svizzero di diritto comparato, |
c | del Tribunale penale federale in materia di rapporti di lavoro dei suoi giudici e del suo personale; |
cbis | del Tribunale federale dei brevetti in materia di rapporti di lavoro dei suoi giudici e del suo personale; |
cquater | del procuratore generale della Confederazione in materia di rapporti di lavoro dei procuratori pubblici federali da lui nominati e del personale del Ministero pubblico della Confederazione; |
cquinquies | dell'autorità di vigilanza sul Ministero pubblico della Confederazione in materia di rapporti di lavoro del personale della sua segreteria; |
cter | dell'autorità di vigilanza sul Ministero pubblico della Confederazione in materia di rapporti di lavoro dei membri del Ministero pubblico della Confederazione eletti dall'Assemblea federale plenaria; |
d | della Cancelleria federale, dei dipartimenti e dei servizi dell'Amministrazione federale loro subordinati o aggregati amministrativamente; |
e | degli stabilimenti e delle aziende della Confederazione; |
f | delle commissioni federali; |
g | dei tribunali arbitrali costituiti in virtù di contratti di diritto pubblico sottoscritti dalla Confederazione, dai suoi stabilimenti o dalle sue aziende; |
h | delle autorità o organizzazioni indipendenti dall'Amministrazione federale che decidono nell'adempimento di compiti di diritto pubblico loro affidati dalla Confederazione; |
i | delle autorità cantonali, in quanto una legge federale preveda che le loro decisioni sono impugnabili mediante ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale. |
SR 173.32 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF) LTAF Art. 32 Eccezioni - 1 Il ricorso è inammissibile contro: |
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1 | Il ricorso è inammissibile contro: |
a | le decisioni in materia di sicurezza interna o esterna del Paese, neutralità, protezione diplomatica e altri affari esteri, in quanto il diritto internazionale pubblico non conferisca un diritto al giudizio da parte di un tribunale; |
b | le decisioni in materia di diritto di voto dei cittadini nonché di elezioni e votazioni popolari; |
c | le decisioni in materia di salario al merito del personale federale, in quanto non concernano la parità dei sessi; |
d | ... |
e | le decisioni nel settore dell'energia nucleare concernenti: |
e1 | le autorizzazioni di massima per impianti nucleari, |
e2 | l'approvazione del programma di smaltimento, |
e3 | la chiusura di depositi geologici in profondità, |
e4 | la prova dello smaltimento; |
f | le decisioni in materia di rilascio o estensione di concessioni di infrastrutture ferroviarie; |
g | le decisioni dell'autorità indipendente di ricorso in materia radiotelevisiva; |
h | le decisioni in materia di rilascio di concessioni per case da gioco; |
i | le decisioni in materia di rilascio, modifica o rinnovo della concessione della Società svizzera di radiotelevisione (SSR); |
j | le decisioni in materia di diritto ai sussidi di una scuola universitaria o di un altro istituto accademico. |
2 | Il ricorso è inoltre inammissibile contro: |
a | le decisioni che, in virtù di un'altra legge federale, possono essere impugnate mediante opposizione o ricorso dinanzi a un'autorità ai sensi dell'articolo 33 lettere c-f; |
b | le decisioni che, in virtù di un'altra legge federale, possono essere impugnate mediante ricorso dinanzi a un'autorità cantonale. |
SR 173.32 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF) LTAF Art. 37 Principio - La procedura dinanzi al Tribunale amministrativo federale è retta dalla PA56, in quanto la presente legge non disponga altrimenti. |
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) PA Art. 48 - 1 Ha diritto di ricorrere chi: |
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1 | Ha diritto di ricorrere chi: |
a | ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore o è stato privato della possibilità di farlo; |
b | è particolarmente toccato dalla decisione impugnata; e |
c | ha un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa. |
2 | Ha inoltre diritto di ricorrere ogni persona, organizzazione o autorità cui un'altra legge federale riconosce tale diritto. |
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) PA Art. 50 - 1 Il ricorso dev'essere depositato entro 30 giorni dalla notificazione della decisione. |
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1 | Il ricorso dev'essere depositato entro 30 giorni dalla notificazione della decisione. |
2 | Il ricorso per denegata o ritardata giustizia può essere interposto in ogni tempo. |
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) PA Art. 52 - 1 L'atto di ricorso deve contenere le conclusioni, i motivi, l'indicazione dei mezzi di prova e la firma del ricorrente o del suo rappresentante; devono essere allegati la decisione impugnata e i documenti indicati come mezzi di prova, se sono in possesso del ricorrente. |
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1 | L'atto di ricorso deve contenere le conclusioni, i motivi, l'indicazione dei mezzi di prova e la firma del ricorrente o del suo rappresentante; devono essere allegati la decisione impugnata e i documenti indicati come mezzi di prova, se sono in possesso del ricorrente. |
2 | Se il ricorso non soddisfa a questi requisiti o se le conclusioni o i motivi del ricorrente non sono sufficientemente chiari, e il ricorso non sembra manifestamente inammissibile, l'autorità di ricorso assegna al ricorrente un breve termine suppletorio per rimediarvi. |
3 | Essa gli assegna questo termine con la comminatoria che, decorrendo infruttuoso, deciderà secondo l'inserto o, qualora manchino le conclusioni, i motivi oppure la firma, non entrerà nel merito del ricorso. |
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) PA Art. 49 - Il ricorrente può far valere: |
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a | la violazione del diritto federale, compreso l'eccesso o l'abuso del potere di apprezzamento; |
b | l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti; |
c | l'inadeguatezza; questa censura non è ammissibile quando un'autorità cantonale ha giudicato come autorità di ricorso. |
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) PA Art. 12 - L'autorità accerta d'ufficio i fatti e si serve, se necessario, dei seguenti mezzi di prova: |
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a | documenti; |
b | informazioni delle parti; |
c | informazioni o testimonianze di terzi; |
d | sopralluoghi; |
e | perizie. |
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) PA Art. 13 - 1 Le parti sono tenute a cooperare all'accertamento dei fatti: |
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1 | Le parti sono tenute a cooperare all'accertamento dei fatti: |
a | in un procedimento da esse proposto; |
b | in un altro procedimento, se propongono domande indipendenti; |
c | in quanto un'altra legge federale imponga loro obblighi più estesi d'informazione o di rivelazione. |
1bis | L'obbligo di cooperazione non comprende la consegna di oggetti e documenti inerenti ai contatti tra una parte e il suo avvocato autorizzato a esercitare la rappresentanza in giudizio in Svizzera secondo la legge del 23 giugno 200033 sugli avvocati.34 |
2 | L'autorità può dichiarare inammissibili le domande formulate nei procedimenti menzionati alle lettere a e b, qualora le parti neghino la cooperazione necessaria e ragionevolmente esigibile. |
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) PA Art. 13 - 1 Le parti sono tenute a cooperare all'accertamento dei fatti: |
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1 | Le parti sono tenute a cooperare all'accertamento dei fatti: |
a | in un procedimento da esse proposto; |
b | in un altro procedimento, se propongono domande indipendenti; |
c | in quanto un'altra legge federale imponga loro obblighi più estesi d'informazione o di rivelazione. |
1bis | L'obbligo di cooperazione non comprende la consegna di oggetti e documenti inerenti ai contatti tra una parte e il suo avvocato autorizzato a esercitare la rappresentanza in giudizio in Svizzera secondo la legge del 23 giugno 200033 sugli avvocati.34 |
2 | L'autorità può dichiarare inammissibili le domande formulate nei procedimenti menzionati alle lettere a e b, qualora le parti neghino la cooperazione necessaria e ragionevolmente esigibile. |
SR 273 Legge del 4 dicembre 1947 di procedura civile federale PC Art. 40 - Il giudice valuta le prove secondo il suo libero convincimento. Egli prende in considerazione il contegno delle parti nel processo, per esempio il rifiuto di ottemperare ad una citazione personale, di rispondere a domande del giudice o di produrre i mezzi di prova richiesti. |
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) PA Art. 19 - Alla procedura probatoria sono, inoltre, applicabili per analogia gli articoli 37, 39 a 41 e 43 a 61 della legge di procedura civile federale, del 4 dicembre 194748; le sanzioni penali previste in detta legge contro le parti e i terzi renitenti sono sostituite con quelle previste nell'articolo 60 della presente legge. |
SR 784.40 Legge federale del 24 marzo 2006 sulla radiotelevisione (LRTV) LRTV Art. 3 - Chi intende emettere un programma svizzero deve: |
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a | notificarlo previamente all'Ufficio federale delle comunicazioni (UFCOM); oppure |
b | disporre di una concessione secondo la presente legge. |
SR 784.40 Legge federale del 24 marzo 2006 sulla radiotelevisione (LRTV) LRTV Art. 2 Definizioni - Nella presente legge si intende per: |
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a | programma: una serie di trasmissioni offerte in continuità a determinati orari, trasmesse mediante tecniche di telecomunicazione e destinate al pubblico in generale; |
b | trasmissione: una parte di programma che costituisce un'entità a sé stante dal profilo della forma e del contenuto; |
c | trasmissione redazionale: ogni trasmissione che non sia pubblicità; |
cbis | contenuto redazionale: una trasmissione redazionale figurante nel programma di un'emittente svizzera o un contributo ideato dalla redazione e inserito nell'ulteriore offerta editoriale della Società svizzera di radiotelevisione (SSR) (art. 25 cpv. 3 lett. b); |
d | emittente: la persona fisica o giuridica responsabile dell'allestimento di trasmissioni o della composizione di un programma a partire da trasmissioni; |
e | programma svizzero: un programma soggetto alla giurisdizione svizzera conformemente alle prescrizioni della Convenzione europea del 5 maggio 19895 sulla televisione transfrontaliera. Queste prescrizioni si applicano per analogia anche ai programmi radiofonici; |
f | trasmissione mediante tecniche di telecomunicazione: l'emissione o la ricezione elettrica, magnetica, ottica oppure elettromagnetica di altro tipo, di informazioni su linea o via radioonde (art. 3 lett. c LTC6); |
g | diffusione: trasmissione di programmi mediante tecniche di telecomunicazione, destinata al pubblico in generale; |
h | servizio di telecomunicazione: trasmissione di informazioni per conto di terzi mediante tecniche di telecomunicazione (art. 3 lett. b LTC); |
i | servizio abbinato: un servizio di telecomunicazione che costituisce un'unità funzionale con un programma o che è necessario per poter utilizzare un programma; |
j | preparazione tecnica: esercizio di servizi o procedimenti tecnici per la trasmissione, la multiplazione, la codificazione o la commercializzazione di programmi o per la loro selezione negli apparecchi di ricezione; |
k | pubblicità: qualsiasi annuncio pubblico effettuato in un programma allo scopo di promuovere la conclusione di negozi giuridici riguardanti beni o servizi, sostenere una causa o un'idea o ottenere un altro effetto auspicato dall'inserzionista o dall'emittente stessa e diffuso a pagamento o mediante una controprestazione analoga o a scopo di autopromozione; |
l | televendita: pubblicità che sollecita il pubblico a concludere immediatamente un negozio giuridico riguardante i beni o i servizi presentati; |
m | trasmissione di televendita: trasmissione costituita unicamente da televendite e con una durata di almeno 15 minuti; |
n | programma di televendita: programma composto esclusivamente di televendite e di altra pubblicità; |
o | sponsorizzazione: partecipazione di una persona fisica o giuridica al finanziamento diretto o indiretto di una trasmissione nell'intento di promuovere il proprio nome, il proprio marchio commerciale o la propria immagine; |
p | canone radiotelevisivo: il canone di cui all'articolo 68 capoverso 1. |
SR 784.40 Legge federale del 24 marzo 2006 sulla radiotelevisione (LRTV) LRTV Art. 22 - 1 Le emittenti di programmi svizzeri concessionarie versano annualmente una tassa di concessione. Il provento della tassa è utilizzato in primo luogo per promuovere progetti di ricerca nel settore radiotelevisivo (art. 77) e in secondo luogo per promuovere nuove tecnologie di diffusione (art. 58).35 |
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1 | Le emittenti di programmi svizzeri concessionarie versano annualmente una tassa di concessione. Il provento della tassa è utilizzato in primo luogo per promuovere progetti di ricerca nel settore radiotelevisivo (art. 77) e in secondo luogo per promuovere nuove tecnologie di diffusione (art. 58).35 |
2 | La tassa non supera l'uno per cento dei proventi lordi derivanti da pubblicità e sponsorizzazioni. Il Consiglio federale stabilisce l'importo della tassa e una franchigia. |
SR 784.40 Legge federale del 24 marzo 2006 sulla radiotelevisione (LRTV) LRTV Art. 22 - 1 Le emittenti di programmi svizzeri concessionarie versano annualmente una tassa di concessione. Il provento della tassa è utilizzato in primo luogo per promuovere progetti di ricerca nel settore radiotelevisivo (art. 77) e in secondo luogo per promuovere nuove tecnologie di diffusione (art. 58).35 |
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1 | Le emittenti di programmi svizzeri concessionarie versano annualmente una tassa di concessione. Il provento della tassa è utilizzato in primo luogo per promuovere progetti di ricerca nel settore radiotelevisivo (art. 77) e in secondo luogo per promuovere nuove tecnologie di diffusione (art. 58).35 |
2 | La tassa non supera l'uno per cento dei proventi lordi derivanti da pubblicità e sponsorizzazioni. Il Consiglio federale stabilisce l'importo della tassa e una franchigia. |
SR 784.40 Legge federale del 24 marzo 2006 sulla radiotelevisione (LRTV) LRTV Art. 22 - 1 Le emittenti di programmi svizzeri concessionarie versano annualmente una tassa di concessione. Il provento della tassa è utilizzato in primo luogo per promuovere progetti di ricerca nel settore radiotelevisivo (art. 77) e in secondo luogo per promuovere nuove tecnologie di diffusione (art. 58).35 |
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1 | Le emittenti di programmi svizzeri concessionarie versano annualmente una tassa di concessione. Il provento della tassa è utilizzato in primo luogo per promuovere progetti di ricerca nel settore radiotelevisivo (art. 77) e in secondo luogo per promuovere nuove tecnologie di diffusione (art. 58).35 |
2 | La tassa non supera l'uno per cento dei proventi lordi derivanti da pubblicità e sponsorizzazioni. Il Consiglio federale stabilisce l'importo della tassa e una franchigia. |
SR 784.401 Ordinanza del 9 marzo 2007 sulla radiotelevisione (ORTV) ORTV Art. 34 Riscossione della tassa di concessione - (art. 15 e 22 LRTV) |
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1 | Sono considerate entrate lorde da pubblicità e sponsorizzazione tutti i proventi derivanti da pubblicità e sponsorizzazione che nel programma di un'emittente concessionaria sono incassati dalla stessa o da terzi. |
2 | La tassa di concessione ammonta, per anno civile, a 0,5 per cento delle entrate lorde superiori a 500 000 franchi. Se la tassa è dovuta soltanto per una parte dell'anno, la franchigia è ridotta pro rata. |
3 | La tassa è riscossa in funzione delle entrate lorde dell'anno civile precedente. |
4 | Nei primi due anni d'esercizio dell'emittente, l'importo della tassa è calcolato in base alle entrate lorde iscritte nel preventivo. Se dall'esame delle entrate lorde effettivamente incassate nel corso di questi due anni risulta che l'importo è eccessivo o insufficiente, si procede a un rimborso o alla riscossione della differenza. |
5 | Quando la concessione si estingue, la tassa dovuta per l'anno in cui l'esercizio è cessato e per l'anno civile precedente è calcolata in base alle entrate lorde di questi due anni. Se l'importo riscosso fino alla cessazione dell'esercizio risulta eccessivo o insufficiente, si procede a un rimborso o alla riscossione della differenza. |
6 | L'UFCOM verifica le entrate lorde notificate e stabilisce l'importo della tassa mediante decisione formale. Esso può affidare la verifica a periti esterni. |
SR 784.40 Legge federale del 24 marzo 2006 sulla radiotelevisione (LRTV) LRTV Art. 15 Notificazione dei proventi derivanti da pubblicità e sponsorizzazioni - Le emittenti di programmi svizzeri concessionarie devono notificare all'UFCOM29 i proventi lordi derivanti da pubblicità e sponsorizzazioni. |
SR 784.40 Legge federale del 24 marzo 2006 sulla radiotelevisione (LRTV) LRTV Art. 16 Notificazione delle partecipazioni - Le emittenti di programmi svizzeri devono notificare all'UFCOM le modifiche di capitale e di ripartizione dei diritti di voto nonché le partecipazioni rilevanti detenute in altre aziende. |
SR 784.40 Legge federale del 24 marzo 2006 sulla radiotelevisione (LRTV) LRTV Art. 17 Obbligo d'informazione - 1 Le emittenti sono tenute a fornire gratuitamente all'autorità concedente e all'autorità di vigilanza le informazioni e i documenti di cui esse necessitano nell'ambito della loro attività di vigilanza e per verificare la sussistenza di una minaccia per la pluralità delle opinioni e dell'offerta (art. 74 e 75).30 |
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1 | Le emittenti sono tenute a fornire gratuitamente all'autorità concedente e all'autorità di vigilanza le informazioni e i documenti di cui esse necessitano nell'ambito della loro attività di vigilanza e per verificare la sussistenza di una minaccia per la pluralità delle opinioni e dell'offerta (art. 74 e 75).30 |
2 | Sottostanno all'obbligo di informazione anche le persone fisiche e giuridiche: |
a | nelle quali l'emittente detiene una partecipazione rilevante o che detengono una partecipazione rilevante nell'emittente e sono attive sul mercato radiotelevisivo o in mercati affini; |
b | che acquisiscono pubblicità o sponsorizzazioni per conto dell'emittente; |
c | che producono per l'emittente la maggior parte del programma interessato; |
d | che organizzano un avvenimento pubblico secondo l'articolo 72; |
e | che sono attive sul mercato radiotelevisivo e occupano una posizione dominante su uno o più mercati che hanno rilevanza nel settore dei mezzi di comunicazione; |
f | che sono attive in uno o più mercati che hanno rilevanza nel settore dei mezzi di comunicazione ai sensi dell'articolo 74 e nei quali la pluralità delle opinioni e dell'offerta è oggetto di una verifica, per quanto le informazioni siano necessarie all'accertamento della posizione dominante sul mercato. |
3 | Il diritto di rifiutare la comunicazione di informazioni o la consegna di documenti è retto dall'articolo 16 della legge federale del 20 dicembre 196832 sulla procedura amministrativa (PA). |
SR 784.40 Legge federale del 24 marzo 2006 sulla radiotelevisione (LRTV) LRTV Art. 17 Obbligo d'informazione - 1 Le emittenti sono tenute a fornire gratuitamente all'autorità concedente e all'autorità di vigilanza le informazioni e i documenti di cui esse necessitano nell'ambito della loro attività di vigilanza e per verificare la sussistenza di una minaccia per la pluralità delle opinioni e dell'offerta (art. 74 e 75).30 |
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1 | Le emittenti sono tenute a fornire gratuitamente all'autorità concedente e all'autorità di vigilanza le informazioni e i documenti di cui esse necessitano nell'ambito della loro attività di vigilanza e per verificare la sussistenza di una minaccia per la pluralità delle opinioni e dell'offerta (art. 74 e 75).30 |
2 | Sottostanno all'obbligo di informazione anche le persone fisiche e giuridiche: |
a | nelle quali l'emittente detiene una partecipazione rilevante o che detengono una partecipazione rilevante nell'emittente e sono attive sul mercato radiotelevisivo o in mercati affini; |
b | che acquisiscono pubblicità o sponsorizzazioni per conto dell'emittente; |
c | che producono per l'emittente la maggior parte del programma interessato; |
d | che organizzano un avvenimento pubblico secondo l'articolo 72; |
e | che sono attive sul mercato radiotelevisivo e occupano una posizione dominante su uno o più mercati che hanno rilevanza nel settore dei mezzi di comunicazione; |
f | che sono attive in uno o più mercati che hanno rilevanza nel settore dei mezzi di comunicazione ai sensi dell'articolo 74 e nei quali la pluralità delle opinioni e dell'offerta è oggetto di una verifica, per quanto le informazioni siano necessarie all'accertamento della posizione dominante sul mercato. |
3 | Il diritto di rifiutare la comunicazione di informazioni o la consegna di documenti è retto dall'articolo 16 della legge federale del 20 dicembre 196832 sulla procedura amministrativa (PA). |
SR 784.40 Legge federale del 24 marzo 2006 sulla radiotelevisione (LRTV) LRTV Art. 17 Obbligo d'informazione - 1 Le emittenti sono tenute a fornire gratuitamente all'autorità concedente e all'autorità di vigilanza le informazioni e i documenti di cui esse necessitano nell'ambito della loro attività di vigilanza e per verificare la sussistenza di una minaccia per la pluralità delle opinioni e dell'offerta (art. 74 e 75).30 |
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1 | Le emittenti sono tenute a fornire gratuitamente all'autorità concedente e all'autorità di vigilanza le informazioni e i documenti di cui esse necessitano nell'ambito della loro attività di vigilanza e per verificare la sussistenza di una minaccia per la pluralità delle opinioni e dell'offerta (art. 74 e 75).30 |
2 | Sottostanno all'obbligo di informazione anche le persone fisiche e giuridiche: |
a | nelle quali l'emittente detiene una partecipazione rilevante o che detengono una partecipazione rilevante nell'emittente e sono attive sul mercato radiotelevisivo o in mercati affini; |
b | che acquisiscono pubblicità o sponsorizzazioni per conto dell'emittente; |
c | che producono per l'emittente la maggior parte del programma interessato; |
d | che organizzano un avvenimento pubblico secondo l'articolo 72; |
e | che sono attive sul mercato radiotelevisivo e occupano una posizione dominante su uno o più mercati che hanno rilevanza nel settore dei mezzi di comunicazione; |
f | che sono attive in uno o più mercati che hanno rilevanza nel settore dei mezzi di comunicazione ai sensi dell'articolo 74 e nei quali la pluralità delle opinioni e dell'offerta è oggetto di una verifica, per quanto le informazioni siano necessarie all'accertamento della posizione dominante sul mercato. |
3 | Il diritto di rifiutare la comunicazione di informazioni o la consegna di documenti è retto dall'articolo 16 della legge federale del 20 dicembre 196832 sulla procedura amministrativa (PA). |
SR 784.401 Ordinanza del 9 marzo 2007 sulla radiotelevisione (ORTV) ORTV Art. 34 Riscossione della tassa di concessione - (art. 15 e 22 LRTV) |
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1 | Sono considerate entrate lorde da pubblicità e sponsorizzazione tutti i proventi derivanti da pubblicità e sponsorizzazione che nel programma di un'emittente concessionaria sono incassati dalla stessa o da terzi. |
2 | La tassa di concessione ammonta, per anno civile, a 0,5 per cento delle entrate lorde superiori a 500 000 franchi. Se la tassa è dovuta soltanto per una parte dell'anno, la franchigia è ridotta pro rata. |
3 | La tassa è riscossa in funzione delle entrate lorde dell'anno civile precedente. |
4 | Nei primi due anni d'esercizio dell'emittente, l'importo della tassa è calcolato in base alle entrate lorde iscritte nel preventivo. Se dall'esame delle entrate lorde effettivamente incassate nel corso di questi due anni risulta che l'importo è eccessivo o insufficiente, si procede a un rimborso o alla riscossione della differenza. |
5 | Quando la concessione si estingue, la tassa dovuta per l'anno in cui l'esercizio è cessato e per l'anno civile precedente è calcolata in base alle entrate lorde di questi due anni. Se l'importo riscosso fino alla cessazione dell'esercizio risulta eccessivo o insufficiente, si procede a un rimborso o alla riscossione della differenza. |
6 | L'UFCOM verifica le entrate lorde notificate e stabilisce l'importo della tassa mediante decisione formale. Esso può affidare la verifica a periti esterni. |
SR 784.40 Legge federale del 24 marzo 2006 sulla radiotelevisione (LRTV) LRTV Art. 42 Sorveglianza finanziaria - 1 Il concessionario presenta ogni anno il consuntivo all'UFCOM. L'UFCOM verifica se i mezzi finanziari sono stati impiegati in modo razionale e conforme alle prescrizioni. In caso contrario, può ridurre le quote del canone attribuite a un concessionario o esigerne il rimborso. |
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1 | Il concessionario presenta ogni anno il consuntivo all'UFCOM. L'UFCOM verifica se i mezzi finanziari sono stati impiegati in modo razionale e conforme alle prescrizioni. In caso contrario, può ridurre le quote del canone attribuite a un concessionario o esigerne il rimborso. |
2 | L'UFCOM può anche esigere informazioni dal concessionario e dalle persone tenute a informare secondo l'articolo 17 capoverso 2 lettere a-c e svolgere verifiche finanziarie in loco. |
3 | Non sono autorizzati meri controlli d'opportunità. |
SR 784.40 Legge federale del 24 marzo 2006 sulla radiotelevisione (LRTV) LRTV Art. 22 - 1 Le emittenti di programmi svizzeri concessionarie versano annualmente una tassa di concessione. Il provento della tassa è utilizzato in primo luogo per promuovere progetti di ricerca nel settore radiotelevisivo (art. 77) e in secondo luogo per promuovere nuove tecnologie di diffusione (art. 58).35 |
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1 | Le emittenti di programmi svizzeri concessionarie versano annualmente una tassa di concessione. Il provento della tassa è utilizzato in primo luogo per promuovere progetti di ricerca nel settore radiotelevisivo (art. 77) e in secondo luogo per promuovere nuove tecnologie di diffusione (art. 58).35 |
2 | La tassa non supera l'uno per cento dei proventi lordi derivanti da pubblicità e sponsorizzazioni. Il Consiglio federale stabilisce l'importo della tassa e una franchigia. |
SR 784.40 Legge federale del 24 marzo 2006 sulla radiotelevisione (LRTV) LRTV Art. 15 Notificazione dei proventi derivanti da pubblicità e sponsorizzazioni - Le emittenti di programmi svizzeri concessionarie devono notificare all'UFCOM29 i proventi lordi derivanti da pubblicità e sponsorizzazioni. |
SR 784.40 Legge federale del 24 marzo 2006 sulla radiotelevisione (LRTV) LRTV Art. 2 Definizioni - Nella presente legge si intende per: |
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a | programma: una serie di trasmissioni offerte in continuità a determinati orari, trasmesse mediante tecniche di telecomunicazione e destinate al pubblico in generale; |
b | trasmissione: una parte di programma che costituisce un'entità a sé stante dal profilo della forma e del contenuto; |
c | trasmissione redazionale: ogni trasmissione che non sia pubblicità; |
cbis | contenuto redazionale: una trasmissione redazionale figurante nel programma di un'emittente svizzera o un contributo ideato dalla redazione e inserito nell'ulteriore offerta editoriale della Società svizzera di radiotelevisione (SSR) (art. 25 cpv. 3 lett. b); |
d | emittente: la persona fisica o giuridica responsabile dell'allestimento di trasmissioni o della composizione di un programma a partire da trasmissioni; |
e | programma svizzero: un programma soggetto alla giurisdizione svizzera conformemente alle prescrizioni della Convenzione europea del 5 maggio 19895 sulla televisione transfrontaliera. Queste prescrizioni si applicano per analogia anche ai programmi radiofonici; |
f | trasmissione mediante tecniche di telecomunicazione: l'emissione o la ricezione elettrica, magnetica, ottica oppure elettromagnetica di altro tipo, di informazioni su linea o via radioonde (art. 3 lett. c LTC6); |
g | diffusione: trasmissione di programmi mediante tecniche di telecomunicazione, destinata al pubblico in generale; |
h | servizio di telecomunicazione: trasmissione di informazioni per conto di terzi mediante tecniche di telecomunicazione (art. 3 lett. b LTC); |
i | servizio abbinato: un servizio di telecomunicazione che costituisce un'unità funzionale con un programma o che è necessario per poter utilizzare un programma; |
j | preparazione tecnica: esercizio di servizi o procedimenti tecnici per la trasmissione, la multiplazione, la codificazione o la commercializzazione di programmi o per la loro selezione negli apparecchi di ricezione; |
k | pubblicità: qualsiasi annuncio pubblico effettuato in un programma allo scopo di promuovere la conclusione di negozi giuridici riguardanti beni o servizi, sostenere una causa o un'idea o ottenere un altro effetto auspicato dall'inserzionista o dall'emittente stessa e diffuso a pagamento o mediante una controprestazione analoga o a scopo di autopromozione; |
l | televendita: pubblicità che sollecita il pubblico a concludere immediatamente un negozio giuridico riguardante i beni o i servizi presentati; |
m | trasmissione di televendita: trasmissione costituita unicamente da televendite e con una durata di almeno 15 minuti; |
n | programma di televendita: programma composto esclusivamente di televendite e di altra pubblicità; |
o | sponsorizzazione: partecipazione di una persona fisica o giuridica al finanziamento diretto o indiretto di una trasmissione nell'intento di promuovere il proprio nome, il proprio marchio commerciale o la propria immagine; |
p | canone radiotelevisivo: il canone di cui all'articolo 68 capoverso 1. |
SR 784.40 Legge federale del 24 marzo 2006 sulla radiotelevisione (LRTV) LRTV Art. 3 - Chi intende emettere un programma svizzero deve: |
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a | notificarlo previamente all'Ufficio federale delle comunicazioni (UFCOM); oppure |
b | disporre di una concessione secondo la presente legge. |
SR 784.40 Legge federale del 24 marzo 2006 sulla radiotelevisione (LRTV) LRTV Art. 3 - Chi intende emettere un programma svizzero deve: |
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a | notificarlo previamente all'Ufficio federale delle comunicazioni (UFCOM); oppure |
b | disporre di una concessione secondo la presente legge. |
SR 784.40 Legge federale del 24 marzo 2006 sulla radiotelevisione (LRTV) LRTV Art. 23 Principio - La SSR fornisce un servizio di pubblica utilità. Non ha scopo di lucro. |
SR 784.40 Legge federale del 24 marzo 2006 sulla radiotelevisione (LRTV) LRTV Art. 38 Principio - 1 Le concessioni con mandato di prestazioni e partecipazione al canone (concessioni con partecipazione al canone) possono essere rilasciate alle emittenti locali e regionali che forniscono: |
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1 | Le concessioni con mandato di prestazioni e partecipazione al canone (concessioni con partecipazione al canone) possono essere rilasciate alle emittenti locali e regionali che forniscono: |
a | nelle regioni che non dispongono di sufficienti possibilità di finanziamento, programmi radiotelevisivi che tengono conto delle particolarità locali o regionali attraverso un'informazione completa, in particolare sulla realtà politica, economica e sociale, e contribuiscono a sviluppare la vita culturale nella zona di copertura; |
b | negli agglomerati, un contributo all'adempimento del mandato di prestazioni costituzionale mediante una programmazione radiofonica complementare e senza scopo di lucro. |
2 | Le concessioni con partecipazione al canone danno diritto alla diffusione del programma in una determinata zona di copertura (diritto d'accesso) e all'attribuzione di una quota del canone. |
3 | Per ogni zona di copertura viene rilasciata una sola concessione con partecipazione al canone. |
4 | La concessione stabilisce perlomeno: |
a | la zona di copertura e il tipo di diffusione; |
b | le prestazioni richieste in materia di programmi e i relativi requisiti d'esercizio e di organizzazione; |
c | le altre esigenze e gli oneri che il concessionario deve adempiere. |
5 | ...41 |
SR 784.40 Legge federale del 24 marzo 2006 sulla radiotelevisione (LRTV) LRTV Art. 38 Principio - 1 Le concessioni con mandato di prestazioni e partecipazione al canone (concessioni con partecipazione al canone) possono essere rilasciate alle emittenti locali e regionali che forniscono: |
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1 | Le concessioni con mandato di prestazioni e partecipazione al canone (concessioni con partecipazione al canone) possono essere rilasciate alle emittenti locali e regionali che forniscono: |
a | nelle regioni che non dispongono di sufficienti possibilità di finanziamento, programmi radiotelevisivi che tengono conto delle particolarità locali o regionali attraverso un'informazione completa, in particolare sulla realtà politica, economica e sociale, e contribuiscono a sviluppare la vita culturale nella zona di copertura; |
b | negli agglomerati, un contributo all'adempimento del mandato di prestazioni costituzionale mediante una programmazione radiofonica complementare e senza scopo di lucro. |
2 | Le concessioni con partecipazione al canone danno diritto alla diffusione del programma in una determinata zona di copertura (diritto d'accesso) e all'attribuzione di una quota del canone. |
3 | Per ogni zona di copertura viene rilasciata una sola concessione con partecipazione al canone. |
4 | La concessione stabilisce perlomeno: |
a | la zona di copertura e il tipo di diffusione; |
b | le prestazioni richieste in materia di programmi e i relativi requisiti d'esercizio e di organizzazione; |
c | le altre esigenze e gli oneri che il concessionario deve adempiere. |
5 | ...41 |
SR 784.40 Legge federale del 24 marzo 2006 sulla radiotelevisione (LRTV) LRTV Art. 43 - 1 Il DATEC può rilasciare ad altre emittenti una concessione per la diffusione via etere di un programma che: |
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1 | Il DATEC può rilasciare ad altre emittenti una concessione per la diffusione via etere di un programma che: |
a | tiene conto, in una determinata regione, delle particolarità locali o regionali attraverso un'informazione completa, in particolare sulla realtà politica, economica e sociale e contribuisce a sviluppare la vita culturale nella zona di copertura; |
b | contribuisce in misura speciale, in una regione linguistica, ad adempiere il mandato di prestazioni costituzionale. |
2 | La concessione definisce l'estensione dell'accesso alla diffusione e il mandato di prestazioni in materia di programmi. Il DATEC può stabilire altri obblighi per garantire l'adempimento del mandato di prestazioni e una programmazione indipendente. |
SR 784.40 Legge federale del 24 marzo 2006 sulla radiotelevisione (LRTV) LRTV Art. 38 Principio - 1 Le concessioni con mandato di prestazioni e partecipazione al canone (concessioni con partecipazione al canone) possono essere rilasciate alle emittenti locali e regionali che forniscono: |
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1 | Le concessioni con mandato di prestazioni e partecipazione al canone (concessioni con partecipazione al canone) possono essere rilasciate alle emittenti locali e regionali che forniscono: |
a | nelle regioni che non dispongono di sufficienti possibilità di finanziamento, programmi radiotelevisivi che tengono conto delle particolarità locali o regionali attraverso un'informazione completa, in particolare sulla realtà politica, economica e sociale, e contribuiscono a sviluppare la vita culturale nella zona di copertura; |
b | negli agglomerati, un contributo all'adempimento del mandato di prestazioni costituzionale mediante una programmazione radiofonica complementare e senza scopo di lucro. |
2 | Le concessioni con partecipazione al canone danno diritto alla diffusione del programma in una determinata zona di copertura (diritto d'accesso) e all'attribuzione di una quota del canone. |
3 | Per ogni zona di copertura viene rilasciata una sola concessione con partecipazione al canone. |
4 | La concessione stabilisce perlomeno: |
a | la zona di copertura e il tipo di diffusione; |
b | le prestazioni richieste in materia di programmi e i relativi requisiti d'esercizio e di organizzazione; |
c | le altre esigenze e gli oneri che il concessionario deve adempiere. |
5 | ...41 |
SR 784.40 Legge federale del 24 marzo 2006 sulla radiotelevisione (LRTV) LRTV Art. 22 - 1 Le emittenti di programmi svizzeri concessionarie versano annualmente una tassa di concessione. Il provento della tassa è utilizzato in primo luogo per promuovere progetti di ricerca nel settore radiotelevisivo (art. 77) e in secondo luogo per promuovere nuove tecnologie di diffusione (art. 58).35 |
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1 | Le emittenti di programmi svizzeri concessionarie versano annualmente una tassa di concessione. Il provento della tassa è utilizzato in primo luogo per promuovere progetti di ricerca nel settore radiotelevisivo (art. 77) e in secondo luogo per promuovere nuove tecnologie di diffusione (art. 58).35 |
2 | La tassa non supera l'uno per cento dei proventi lordi derivanti da pubblicità e sponsorizzazioni. Il Consiglio federale stabilisce l'importo della tassa e una franchigia. |
SR 784.40 Legge federale del 24 marzo 2006 sulla radiotelevisione (LRTV) LRTV Art. 17 Obbligo d'informazione - 1 Le emittenti sono tenute a fornire gratuitamente all'autorità concedente e all'autorità di vigilanza le informazioni e i documenti di cui esse necessitano nell'ambito della loro attività di vigilanza e per verificare la sussistenza di una minaccia per la pluralità delle opinioni e dell'offerta (art. 74 e 75).30 |
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1 | Le emittenti sono tenute a fornire gratuitamente all'autorità concedente e all'autorità di vigilanza le informazioni e i documenti di cui esse necessitano nell'ambito della loro attività di vigilanza e per verificare la sussistenza di una minaccia per la pluralità delle opinioni e dell'offerta (art. 74 e 75).30 |
2 | Sottostanno all'obbligo di informazione anche le persone fisiche e giuridiche: |
a | nelle quali l'emittente detiene una partecipazione rilevante o che detengono una partecipazione rilevante nell'emittente e sono attive sul mercato radiotelevisivo o in mercati affini; |
b | che acquisiscono pubblicità o sponsorizzazioni per conto dell'emittente; |
c | che producono per l'emittente la maggior parte del programma interessato; |
d | che organizzano un avvenimento pubblico secondo l'articolo 72; |
e | che sono attive sul mercato radiotelevisivo e occupano una posizione dominante su uno o più mercati che hanno rilevanza nel settore dei mezzi di comunicazione; |
f | che sono attive in uno o più mercati che hanno rilevanza nel settore dei mezzi di comunicazione ai sensi dell'articolo 74 e nei quali la pluralità delle opinioni e dell'offerta è oggetto di una verifica, per quanto le informazioni siano necessarie all'accertamento della posizione dominante sul mercato. |
3 | Il diritto di rifiutare la comunicazione di informazioni o la consegna di documenti è retto dall'articolo 16 della legge federale del 20 dicembre 196832 sulla procedura amministrativa (PA). |
SR 784.40 Legge federale del 24 marzo 2006 sulla radiotelevisione (LRTV) LRTV Art. 16 Notificazione delle partecipazioni - Le emittenti di programmi svizzeri devono notificare all'UFCOM le modifiche di capitale e di ripartizione dei diritti di voto nonché le partecipazioni rilevanti detenute in altre aziende. |
SR 784.40 Legge federale del 24 marzo 2006 sulla radiotelevisione (LRTV) LRTV Art. 18 Relazione annuale e conto annuale - 1 Le emittenti di programmi svizzeri devono presentare all'UFCOM la relazione e il conto annuale. Il Consiglio federale può esonerare talune categorie di emittenti da tali obblighi. |
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1 | Le emittenti di programmi svizzeri devono presentare all'UFCOM la relazione e il conto annuale. Il Consiglio federale può esonerare talune categorie di emittenti da tali obblighi. |
2 | L'UFCOM può pubblicare informazioni desunte dalle relazioni annuali delle emittenti. |
3 | Il Consiglio federale stabilisce il contenuto della relazione e del conto annuali e determina quali informazioni possono essere pubblicate dall'UFCOM. |
SR 784.40 Legge federale del 24 marzo 2006 sulla radiotelevisione (LRTV) LRTV Art. 18 Relazione annuale e conto annuale - 1 Le emittenti di programmi svizzeri devono presentare all'UFCOM la relazione e il conto annuale. Il Consiglio federale può esonerare talune categorie di emittenti da tali obblighi. |
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1 | Le emittenti di programmi svizzeri devono presentare all'UFCOM la relazione e il conto annuale. Il Consiglio federale può esonerare talune categorie di emittenti da tali obblighi. |
2 | L'UFCOM può pubblicare informazioni desunte dalle relazioni annuali delle emittenti. |
3 | Il Consiglio federale stabilisce il contenuto della relazione e del conto annuali e determina quali informazioni possono essere pubblicate dall'UFCOM. |
SR 784.401 Ordinanza del 9 marzo 2007 sulla radiotelevisione (ORTV) ORTV Art. 27 Relazione annuale e conto annuale delle emittenti - (art. 18 LRTV) |
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1 | Tutte le emittenti concessionarie e le altre emittenti le cui spese d'esercizio annue superano 1 milione di franchi devono presentare una relazione annuale.34 |
2 | La relazione annuale di un'emittente concessionaria deve contenere segnatamente le seguenti indicazioni: |
a | il nome e il domicilio o la sede dell'emittente; |
b | l'identità dei membri del consiglio d'amministrazione e della direzione; |
c | l'identità e le quote di capitale e dei diritti di voto degli azionisti e degli altri soci che detengono almeno il 5 per cento del capitale o dei diritti di voto dell'emittente, nonché le partecipazioni di almeno il 20 per cento da loro detenute in altre aziende mediatiche; |
d | le partecipazioni detenute dall'emittente in altre aziende di almeno il 20 per cento del capitale o dei diritti di voto e le partecipazioni detenute da tali aziende di almeno il 20 per cento in altre aziende mediatiche; |
e | l'adempimento delle esigenze di cui all'articolo 7 LRTV, come pure degli obblighi e oneri legali e legati alla concessione, segnatamente l'adempimento del mandato di prestazioni; |
f | il contenuto del programma; |
g | l'effettivo del personale; |
h | la formazione e il perfezionamento dei programmisti; |
i | la modalità e la zona di diffusione; |
j | ... |
k | le spese complessive, nonché quelle parziali in materia di personale, programma, diffusione e amministrazione; |
l | i proventi totali, nonché quelli parziali nei settori della pubblicità e della sponsorizzazione. |
3 | La relazione annuale di un'emittente senza concessione deve segnatamente contenere le seguenti indicazioni: |
a | le informazioni di cui al capoverso 2 lettere a, b, f, g ed i; |
b | l'identità e le quote del capitale e dei diritti di voto degli azionisti e di altri soci che detengono almeno un terzo del capitale o dei diritti di voto dell'emittente, nonché le partecipazioni di almeno un terzo da loro detenute in altre aziende mediatiche; |
c | le partecipazioni detenute dall'emittente in altre aziende di almeno un terzo del capitale o dei diritti di voto e le partecipazioni detenute da tali aziende di almeno un terzo in altre aziende mediatiche; |
d | l'adempimento delle esigenze di cui all'articolo 7 LRTV, come pure degli obblighi e oneri legali; |
e | le spese complessive e i proventi totali. |
4 | L'UFCOM può pubblicare le indicazioni desunte dalle relazioni annuali, espressamente menzionate nei capoversi 2 e 3. |
5 | Tutte le emittenti concessionarie devono presentare un conto annuale contenente il conto economico, il bilancio e gli allegati nonché il rapporto dell'ufficio di revisione. Il DATEC può emanare disposizioni sulla presentazione dei conti e sulla contabilità separata secondo l'articolo 41 capoverso 2 LRTV.40 |
6 | Il conto economico e il bilancio devono essere allestiti secondo un piano contabile particolare.41 |
7 | La relazione annuale e il conto annuale devono essere presentati all'UFCOM entro la fine di aprile dell'anno successivo. |
SR 784.401 Ordinanza del 9 marzo 2007 sulla radiotelevisione (ORTV) ORTV Art. 34 Riscossione della tassa di concessione - (art. 15 e 22 LRTV) |
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1 | Sono considerate entrate lorde da pubblicità e sponsorizzazione tutti i proventi derivanti da pubblicità e sponsorizzazione che nel programma di un'emittente concessionaria sono incassati dalla stessa o da terzi. |
2 | La tassa di concessione ammonta, per anno civile, a 0,5 per cento delle entrate lorde superiori a 500 000 franchi. Se la tassa è dovuta soltanto per una parte dell'anno, la franchigia è ridotta pro rata. |
3 | La tassa è riscossa in funzione delle entrate lorde dell'anno civile precedente. |
4 | Nei primi due anni d'esercizio dell'emittente, l'importo della tassa è calcolato in base alle entrate lorde iscritte nel preventivo. Se dall'esame delle entrate lorde effettivamente incassate nel corso di questi due anni risulta che l'importo è eccessivo o insufficiente, si procede a un rimborso o alla riscossione della differenza. |
5 | Quando la concessione si estingue, la tassa dovuta per l'anno in cui l'esercizio è cessato e per l'anno civile precedente è calcolata in base alle entrate lorde di questi due anni. Se l'importo riscosso fino alla cessazione dell'esercizio risulta eccessivo o insufficiente, si procede a un rimborso o alla riscossione della differenza. |
6 | L'UFCOM verifica le entrate lorde notificate e stabilisce l'importo della tassa mediante decisione formale. Esso può affidare la verifica a periti esterni. |
SR 784.40 Legge federale del 24 marzo 2006 sulla radiotelevisione (LRTV) LRTV Art. 17 Obbligo d'informazione - 1 Le emittenti sono tenute a fornire gratuitamente all'autorità concedente e all'autorità di vigilanza le informazioni e i documenti di cui esse necessitano nell'ambito della loro attività di vigilanza e per verificare la sussistenza di una minaccia per la pluralità delle opinioni e dell'offerta (art. 74 e 75).30 |
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1 | Le emittenti sono tenute a fornire gratuitamente all'autorità concedente e all'autorità di vigilanza le informazioni e i documenti di cui esse necessitano nell'ambito della loro attività di vigilanza e per verificare la sussistenza di una minaccia per la pluralità delle opinioni e dell'offerta (art. 74 e 75).30 |
2 | Sottostanno all'obbligo di informazione anche le persone fisiche e giuridiche: |
a | nelle quali l'emittente detiene una partecipazione rilevante o che detengono una partecipazione rilevante nell'emittente e sono attive sul mercato radiotelevisivo o in mercati affini; |
b | che acquisiscono pubblicità o sponsorizzazioni per conto dell'emittente; |
c | che producono per l'emittente la maggior parte del programma interessato; |
d | che organizzano un avvenimento pubblico secondo l'articolo 72; |
e | che sono attive sul mercato radiotelevisivo e occupano una posizione dominante su uno o più mercati che hanno rilevanza nel settore dei mezzi di comunicazione; |
f | che sono attive in uno o più mercati che hanno rilevanza nel settore dei mezzi di comunicazione ai sensi dell'articolo 74 e nei quali la pluralità delle opinioni e dell'offerta è oggetto di una verifica, per quanto le informazioni siano necessarie all'accertamento della posizione dominante sul mercato. |
3 | Il diritto di rifiutare la comunicazione di informazioni o la consegna di documenti è retto dall'articolo 16 della legge federale del 20 dicembre 196832 sulla procedura amministrativa (PA). |
SR 784.40 Legge federale del 24 marzo 2006 sulla radiotelevisione (LRTV) LRTV Art. 17 Obbligo d'informazione - 1 Le emittenti sono tenute a fornire gratuitamente all'autorità concedente e all'autorità di vigilanza le informazioni e i documenti di cui esse necessitano nell'ambito della loro attività di vigilanza e per verificare la sussistenza di una minaccia per la pluralità delle opinioni e dell'offerta (art. 74 e 75).30 |
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1 | Le emittenti sono tenute a fornire gratuitamente all'autorità concedente e all'autorità di vigilanza le informazioni e i documenti di cui esse necessitano nell'ambito della loro attività di vigilanza e per verificare la sussistenza di una minaccia per la pluralità delle opinioni e dell'offerta (art. 74 e 75).30 |
2 | Sottostanno all'obbligo di informazione anche le persone fisiche e giuridiche: |
a | nelle quali l'emittente detiene una partecipazione rilevante o che detengono una partecipazione rilevante nell'emittente e sono attive sul mercato radiotelevisivo o in mercati affini; |
b | che acquisiscono pubblicità o sponsorizzazioni per conto dell'emittente; |
c | che producono per l'emittente la maggior parte del programma interessato; |
d | che organizzano un avvenimento pubblico secondo l'articolo 72; |
e | che sono attive sul mercato radiotelevisivo e occupano una posizione dominante su uno o più mercati che hanno rilevanza nel settore dei mezzi di comunicazione; |
f | che sono attive in uno o più mercati che hanno rilevanza nel settore dei mezzi di comunicazione ai sensi dell'articolo 74 e nei quali la pluralità delle opinioni e dell'offerta è oggetto di una verifica, per quanto le informazioni siano necessarie all'accertamento della posizione dominante sul mercato. |
3 | Il diritto di rifiutare la comunicazione di informazioni o la consegna di documenti è retto dall'articolo 16 della legge federale del 20 dicembre 196832 sulla procedura amministrativa (PA). |
SR 784.40 Legge federale del 24 marzo 2006 sulla radiotelevisione (LRTV) LRTV Art. 3 - Chi intende emettere un programma svizzero deve: |
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a | notificarlo previamente all'Ufficio federale delle comunicazioni (UFCOM); oppure |
b | disporre di una concessione secondo la presente legge. |
SR 784.40 Legge federale del 24 marzo 2006 sulla radiotelevisione (LRTV) LRTV Art. 3 - Chi intende emettere un programma svizzero deve: |
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a | notificarlo previamente all'Ufficio federale delle comunicazioni (UFCOM); oppure |
b | disporre di una concessione secondo la presente legge. |
SR 784.40 Legge federale del 24 marzo 2006 sulla radiotelevisione (LRTV) LRTV Art. 3 - Chi intende emettere un programma svizzero deve: |
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a | notificarlo previamente all'Ufficio federale delle comunicazioni (UFCOM); oppure |
b | disporre di una concessione secondo la presente legge. |
SR 784.40 Legge federale del 24 marzo 2006 sulla radiotelevisione (LRTV) LRTV Art. 22 - 1 Le emittenti di programmi svizzeri concessionarie versano annualmente una tassa di concessione. Il provento della tassa è utilizzato in primo luogo per promuovere progetti di ricerca nel settore radiotelevisivo (art. 77) e in secondo luogo per promuovere nuove tecnologie di diffusione (art. 58).35 |
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1 | Le emittenti di programmi svizzeri concessionarie versano annualmente una tassa di concessione. Il provento della tassa è utilizzato in primo luogo per promuovere progetti di ricerca nel settore radiotelevisivo (art. 77) e in secondo luogo per promuovere nuove tecnologie di diffusione (art. 58).35 |
2 | La tassa non supera l'uno per cento dei proventi lordi derivanti da pubblicità e sponsorizzazioni. Il Consiglio federale stabilisce l'importo della tassa e una franchigia. |
SR 784.40 Legge federale del 24 marzo 2006 sulla radiotelevisione (LRTV) LRTV Art. 58 Promozione di nuove tecnologie di diffusione - 1 L'UFCOM può sostenere per un periodo limitato l'introduzione di nuove tecnologie per la diffusione di programmi versando contributi ai costi di costruzione e d'esercizio di reti di trasmettitori, a condizione che nella corrispondente zona di copertura non vi siano sufficienti possibilità di finanziamento. |
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1 | L'UFCOM può sostenere per un periodo limitato l'introduzione di nuove tecnologie per la diffusione di programmi versando contributi ai costi di costruzione e d'esercizio di reti di trasmettitori, a condizione che nella corrispondente zona di copertura non vi siano sufficienti possibilità di finanziamento. |
2 | Può informare il pubblico sulle nuove tecnologie, in particolare sui presupposti tecnici e sulle possibilità d'utilizzo, e collaborare con terzi a tale scopo. |
3 | I contributi di cui ai capoversi 1 e 2 sono prelevati sui proventi della tassa di concessione (art. 22) e, se questi non bastano, sui proventi del canone radiotelevisivo. |
4 | Il Consiglio federale determina la quota riservata a questi contributi quando stabilisce l'importo del canone radiotelevisivo (art. 68a). Tale quota ammonta al massimo all'1 per cento dei proventi complessivi del canone. |
5 | Il Consiglio federale definisce la cerchia degli aventi diritto e stabilisce le condizioni per il versamento dei contributi. |
SR 784.40 Legge federale del 24 marzo 2006 sulla radiotelevisione (LRTV) LRTV Art. 77 - Il Consiglio federale disciplina le condizioni e i criteri di calcolo in base ai quali i progetti di ricerca nel settore radiotelevisivo sono sostenuti mediante i proventi della tassa di concessione (art. 22). |
SR 784.40 Legge federale del 24 marzo 2006 sulla radiotelevisione (LRTV) LRTV Art. 22 - 1 Le emittenti di programmi svizzeri concessionarie versano annualmente una tassa di concessione. Il provento della tassa è utilizzato in primo luogo per promuovere progetti di ricerca nel settore radiotelevisivo (art. 77) e in secondo luogo per promuovere nuove tecnologie di diffusione (art. 58).35 |
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1 | Le emittenti di programmi svizzeri concessionarie versano annualmente una tassa di concessione. Il provento della tassa è utilizzato in primo luogo per promuovere progetti di ricerca nel settore radiotelevisivo (art. 77) e in secondo luogo per promuovere nuove tecnologie di diffusione (art. 58).35 |
2 | La tassa non supera l'uno per cento dei proventi lordi derivanti da pubblicità e sponsorizzazioni. Il Consiglio federale stabilisce l'importo della tassa e una franchigia. |
SR 784.40 Legge federale del 24 marzo 2006 sulla radiotelevisione (LRTV) LRTV Art. 17 Obbligo d'informazione - 1 Le emittenti sono tenute a fornire gratuitamente all'autorità concedente e all'autorità di vigilanza le informazioni e i documenti di cui esse necessitano nell'ambito della loro attività di vigilanza e per verificare la sussistenza di una minaccia per la pluralità delle opinioni e dell'offerta (art. 74 e 75).30 |
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1 | Le emittenti sono tenute a fornire gratuitamente all'autorità concedente e all'autorità di vigilanza le informazioni e i documenti di cui esse necessitano nell'ambito della loro attività di vigilanza e per verificare la sussistenza di una minaccia per la pluralità delle opinioni e dell'offerta (art. 74 e 75).30 |
2 | Sottostanno all'obbligo di informazione anche le persone fisiche e giuridiche: |
a | nelle quali l'emittente detiene una partecipazione rilevante o che detengono una partecipazione rilevante nell'emittente e sono attive sul mercato radiotelevisivo o in mercati affini; |
b | che acquisiscono pubblicità o sponsorizzazioni per conto dell'emittente; |
c | che producono per l'emittente la maggior parte del programma interessato; |
d | che organizzano un avvenimento pubblico secondo l'articolo 72; |
e | che sono attive sul mercato radiotelevisivo e occupano una posizione dominante su uno o più mercati che hanno rilevanza nel settore dei mezzi di comunicazione; |
f | che sono attive in uno o più mercati che hanno rilevanza nel settore dei mezzi di comunicazione ai sensi dell'articolo 74 e nei quali la pluralità delle opinioni e dell'offerta è oggetto di una verifica, per quanto le informazioni siano necessarie all'accertamento della posizione dominante sul mercato. |
3 | Il diritto di rifiutare la comunicazione di informazioni o la consegna di documenti è retto dall'articolo 16 della legge federale del 20 dicembre 196832 sulla procedura amministrativa (PA). |
SR 784.40 Legge federale del 24 marzo 2006 sulla radiotelevisione (LRTV) LRTV Art. 22 - 1 Le emittenti di programmi svizzeri concessionarie versano annualmente una tassa di concessione. Il provento della tassa è utilizzato in primo luogo per promuovere progetti di ricerca nel settore radiotelevisivo (art. 77) e in secondo luogo per promuovere nuove tecnologie di diffusione (art. 58).35 |
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1 | Le emittenti di programmi svizzeri concessionarie versano annualmente una tassa di concessione. Il provento della tassa è utilizzato in primo luogo per promuovere progetti di ricerca nel settore radiotelevisivo (art. 77) e in secondo luogo per promuovere nuove tecnologie di diffusione (art. 58).35 |
2 | La tassa non supera l'uno per cento dei proventi lordi derivanti da pubblicità e sponsorizzazioni. Il Consiglio federale stabilisce l'importo della tassa e una franchigia. |
SR 784.401 Ordinanza del 9 marzo 2007 sulla radiotelevisione (ORTV) ORTV Art. 34 Riscossione della tassa di concessione - (art. 15 e 22 LRTV) |
|
1 | Sono considerate entrate lorde da pubblicità e sponsorizzazione tutti i proventi derivanti da pubblicità e sponsorizzazione che nel programma di un'emittente concessionaria sono incassati dalla stessa o da terzi. |
2 | La tassa di concessione ammonta, per anno civile, a 0,5 per cento delle entrate lorde superiori a 500 000 franchi. Se la tassa è dovuta soltanto per una parte dell'anno, la franchigia è ridotta pro rata. |
3 | La tassa è riscossa in funzione delle entrate lorde dell'anno civile precedente. |
4 | Nei primi due anni d'esercizio dell'emittente, l'importo della tassa è calcolato in base alle entrate lorde iscritte nel preventivo. Se dall'esame delle entrate lorde effettivamente incassate nel corso di questi due anni risulta che l'importo è eccessivo o insufficiente, si procede a un rimborso o alla riscossione della differenza. |
5 | Quando la concessione si estingue, la tassa dovuta per l'anno in cui l'esercizio è cessato e per l'anno civile precedente è calcolata in base alle entrate lorde di questi due anni. Se l'importo riscosso fino alla cessazione dell'esercizio risulta eccessivo o insufficiente, si procede a un rimborso o alla riscossione della differenza. |
6 | L'UFCOM verifica le entrate lorde notificate e stabilisce l'importo della tassa mediante decisione formale. Esso può affidare la verifica a periti esterni. |
SR 784.401 Ordinanza del 9 marzo 2007 sulla radiotelevisione (ORTV) ORTV Art. 34 Riscossione della tassa di concessione - (art. 15 e 22 LRTV) |
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1 | Sono considerate entrate lorde da pubblicità e sponsorizzazione tutti i proventi derivanti da pubblicità e sponsorizzazione che nel programma di un'emittente concessionaria sono incassati dalla stessa o da terzi. |
2 | La tassa di concessione ammonta, per anno civile, a 0,5 per cento delle entrate lorde superiori a 500 000 franchi. Se la tassa è dovuta soltanto per una parte dell'anno, la franchigia è ridotta pro rata. |
3 | La tassa è riscossa in funzione delle entrate lorde dell'anno civile precedente. |
4 | Nei primi due anni d'esercizio dell'emittente, l'importo della tassa è calcolato in base alle entrate lorde iscritte nel preventivo. Se dall'esame delle entrate lorde effettivamente incassate nel corso di questi due anni risulta che l'importo è eccessivo o insufficiente, si procede a un rimborso o alla riscossione della differenza. |
5 | Quando la concessione si estingue, la tassa dovuta per l'anno in cui l'esercizio è cessato e per l'anno civile precedente è calcolata in base alle entrate lorde di questi due anni. Se l'importo riscosso fino alla cessazione dell'esercizio risulta eccessivo o insufficiente, si procede a un rimborso o alla riscossione della differenza. |
6 | L'UFCOM verifica le entrate lorde notificate e stabilisce l'importo della tassa mediante decisione formale. Esso può affidare la verifica a periti esterni. |
SR 784.40 Legge federale del 24 marzo 2006 sulla radiotelevisione (LRTV) LRTV Art. 22 - 1 Le emittenti di programmi svizzeri concessionarie versano annualmente una tassa di concessione. Il provento della tassa è utilizzato in primo luogo per promuovere progetti di ricerca nel settore radiotelevisivo (art. 77) e in secondo luogo per promuovere nuove tecnologie di diffusione (art. 58).35 |
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1 | Le emittenti di programmi svizzeri concessionarie versano annualmente una tassa di concessione. Il provento della tassa è utilizzato in primo luogo per promuovere progetti di ricerca nel settore radiotelevisivo (art. 77) e in secondo luogo per promuovere nuove tecnologie di diffusione (art. 58).35 |
2 | La tassa non supera l'uno per cento dei proventi lordi derivanti da pubblicità e sponsorizzazioni. Il Consiglio federale stabilisce l'importo della tassa e una franchigia. |
SR 784.401 Ordinanza del 9 marzo 2007 sulla radiotelevisione (ORTV) ORTV Art. 34 Riscossione della tassa di concessione - (art. 15 e 22 LRTV) |
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1 | Sono considerate entrate lorde da pubblicità e sponsorizzazione tutti i proventi derivanti da pubblicità e sponsorizzazione che nel programma di un'emittente concessionaria sono incassati dalla stessa o da terzi. |
2 | La tassa di concessione ammonta, per anno civile, a 0,5 per cento delle entrate lorde superiori a 500 000 franchi. Se la tassa è dovuta soltanto per una parte dell'anno, la franchigia è ridotta pro rata. |
3 | La tassa è riscossa in funzione delle entrate lorde dell'anno civile precedente. |
4 | Nei primi due anni d'esercizio dell'emittente, l'importo della tassa è calcolato in base alle entrate lorde iscritte nel preventivo. Se dall'esame delle entrate lorde effettivamente incassate nel corso di questi due anni risulta che l'importo è eccessivo o insufficiente, si procede a un rimborso o alla riscossione della differenza. |
5 | Quando la concessione si estingue, la tassa dovuta per l'anno in cui l'esercizio è cessato e per l'anno civile precedente è calcolata in base alle entrate lorde di questi due anni. Se l'importo riscosso fino alla cessazione dell'esercizio risulta eccessivo o insufficiente, si procede a un rimborso o alla riscossione della differenza. |
6 | L'UFCOM verifica le entrate lorde notificate e stabilisce l'importo della tassa mediante decisione formale. Esso può affidare la verifica a periti esterni. |
SR 784.40 Legge federale del 24 marzo 2006 sulla radiotelevisione (LRTV) LRTV Art. 22 - 1 Le emittenti di programmi svizzeri concessionarie versano annualmente una tassa di concessione. Il provento della tassa è utilizzato in primo luogo per promuovere progetti di ricerca nel settore radiotelevisivo (art. 77) e in secondo luogo per promuovere nuove tecnologie di diffusione (art. 58).35 |
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1 | Le emittenti di programmi svizzeri concessionarie versano annualmente una tassa di concessione. Il provento della tassa è utilizzato in primo luogo per promuovere progetti di ricerca nel settore radiotelevisivo (art. 77) e in secondo luogo per promuovere nuove tecnologie di diffusione (art. 58).35 |
2 | La tassa non supera l'uno per cento dei proventi lordi derivanti da pubblicità e sponsorizzazioni. Il Consiglio federale stabilisce l'importo della tassa e una franchigia. |
SR 784.401 Ordinanza del 9 marzo 2007 sulla radiotelevisione (ORTV) ORTV Art. 34 Riscossione della tassa di concessione - (art. 15 e 22 LRTV) |
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1 | Sono considerate entrate lorde da pubblicità e sponsorizzazione tutti i proventi derivanti da pubblicità e sponsorizzazione che nel programma di un'emittente concessionaria sono incassati dalla stessa o da terzi. |
2 | La tassa di concessione ammonta, per anno civile, a 0,5 per cento delle entrate lorde superiori a 500 000 franchi. Se la tassa è dovuta soltanto per una parte dell'anno, la franchigia è ridotta pro rata. |
3 | La tassa è riscossa in funzione delle entrate lorde dell'anno civile precedente. |
4 | Nei primi due anni d'esercizio dell'emittente, l'importo della tassa è calcolato in base alle entrate lorde iscritte nel preventivo. Se dall'esame delle entrate lorde effettivamente incassate nel corso di questi due anni risulta che l'importo è eccessivo o insufficiente, si procede a un rimborso o alla riscossione della differenza. |
5 | Quando la concessione si estingue, la tassa dovuta per l'anno in cui l'esercizio è cessato e per l'anno civile precedente è calcolata in base alle entrate lorde di questi due anni. Se l'importo riscosso fino alla cessazione dell'esercizio risulta eccessivo o insufficiente, si procede a un rimborso o alla riscossione della differenza. |
6 | L'UFCOM verifica le entrate lorde notificate e stabilisce l'importo della tassa mediante decisione formale. Esso può affidare la verifica a periti esterni. |
SR 784.401 Ordinanza del 9 marzo 2007 sulla radiotelevisione (ORTV) ORTV Art. 34 Riscossione della tassa di concessione - (art. 15 e 22 LRTV) |
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1 | Sono considerate entrate lorde da pubblicità e sponsorizzazione tutti i proventi derivanti da pubblicità e sponsorizzazione che nel programma di un'emittente concessionaria sono incassati dalla stessa o da terzi. |
2 | La tassa di concessione ammonta, per anno civile, a 0,5 per cento delle entrate lorde superiori a 500 000 franchi. Se la tassa è dovuta soltanto per una parte dell'anno, la franchigia è ridotta pro rata. |
3 | La tassa è riscossa in funzione delle entrate lorde dell'anno civile precedente. |
4 | Nei primi due anni d'esercizio dell'emittente, l'importo della tassa è calcolato in base alle entrate lorde iscritte nel preventivo. Se dall'esame delle entrate lorde effettivamente incassate nel corso di questi due anni risulta che l'importo è eccessivo o insufficiente, si procede a un rimborso o alla riscossione della differenza. |
5 | Quando la concessione si estingue, la tassa dovuta per l'anno in cui l'esercizio è cessato e per l'anno civile precedente è calcolata in base alle entrate lorde di questi due anni. Se l'importo riscosso fino alla cessazione dell'esercizio risulta eccessivo o insufficiente, si procede a un rimborso o alla riscossione della differenza. |
6 | L'UFCOM verifica le entrate lorde notificate e stabilisce l'importo della tassa mediante decisione formale. Esso può affidare la verifica a periti esterni. |
SR 784.40 Legge federale del 24 marzo 2006 sulla radiotelevisione (LRTV) LRTV Art. 15 Notificazione dei proventi derivanti da pubblicità e sponsorizzazioni - Le emittenti di programmi svizzeri concessionarie devono notificare all'UFCOM29 i proventi lordi derivanti da pubblicità e sponsorizzazioni. |
SR 784.40 Legge federale del 24 marzo 2006 sulla radiotelevisione (LRTV) LRTV Art. 18 Relazione annuale e conto annuale - 1 Le emittenti di programmi svizzeri devono presentare all'UFCOM la relazione e il conto annuale. Il Consiglio federale può esonerare talune categorie di emittenti da tali obblighi. |
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1 | Le emittenti di programmi svizzeri devono presentare all'UFCOM la relazione e il conto annuale. Il Consiglio federale può esonerare talune categorie di emittenti da tali obblighi. |
2 | L'UFCOM può pubblicare informazioni desunte dalle relazioni annuali delle emittenti. |
3 | Il Consiglio federale stabilisce il contenuto della relazione e del conto annuali e determina quali informazioni possono essere pubblicate dall'UFCOM. |
SR 784.401 Ordinanza del 9 marzo 2007 sulla radiotelevisione (ORTV) ORTV Art. 27 Relazione annuale e conto annuale delle emittenti - (art. 18 LRTV) |
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1 | Tutte le emittenti concessionarie e le altre emittenti le cui spese d'esercizio annue superano 1 milione di franchi devono presentare una relazione annuale.34 |
2 | La relazione annuale di un'emittente concessionaria deve contenere segnatamente le seguenti indicazioni: |
a | il nome e il domicilio o la sede dell'emittente; |
b | l'identità dei membri del consiglio d'amministrazione e della direzione; |
c | l'identità e le quote di capitale e dei diritti di voto degli azionisti e degli altri soci che detengono almeno il 5 per cento del capitale o dei diritti di voto dell'emittente, nonché le partecipazioni di almeno il 20 per cento da loro detenute in altre aziende mediatiche; |
d | le partecipazioni detenute dall'emittente in altre aziende di almeno il 20 per cento del capitale o dei diritti di voto e le partecipazioni detenute da tali aziende di almeno il 20 per cento in altre aziende mediatiche; |
e | l'adempimento delle esigenze di cui all'articolo 7 LRTV, come pure degli obblighi e oneri legali e legati alla concessione, segnatamente l'adempimento del mandato di prestazioni; |
f | il contenuto del programma; |
g | l'effettivo del personale; |
h | la formazione e il perfezionamento dei programmisti; |
i | la modalità e la zona di diffusione; |
j | ... |
k | le spese complessive, nonché quelle parziali in materia di personale, programma, diffusione e amministrazione; |
l | i proventi totali, nonché quelli parziali nei settori della pubblicità e della sponsorizzazione. |
3 | La relazione annuale di un'emittente senza concessione deve segnatamente contenere le seguenti indicazioni: |
a | le informazioni di cui al capoverso 2 lettere a, b, f, g ed i; |
b | l'identità e le quote del capitale e dei diritti di voto degli azionisti e di altri soci che detengono almeno un terzo del capitale o dei diritti di voto dell'emittente, nonché le partecipazioni di almeno un terzo da loro detenute in altre aziende mediatiche; |
c | le partecipazioni detenute dall'emittente in altre aziende di almeno un terzo del capitale o dei diritti di voto e le partecipazioni detenute da tali aziende di almeno un terzo in altre aziende mediatiche; |
d | l'adempimento delle esigenze di cui all'articolo 7 LRTV, come pure degli obblighi e oneri legali; |
e | le spese complessive e i proventi totali. |
4 | L'UFCOM può pubblicare le indicazioni desunte dalle relazioni annuali, espressamente menzionate nei capoversi 2 e 3. |
5 | Tutte le emittenti concessionarie devono presentare un conto annuale contenente il conto economico, il bilancio e gli allegati nonché il rapporto dell'ufficio di revisione. Il DATEC può emanare disposizioni sulla presentazione dei conti e sulla contabilità separata secondo l'articolo 41 capoverso 2 LRTV.40 |
6 | Il conto economico e il bilancio devono essere allestiti secondo un piano contabile particolare.41 |
7 | La relazione annuale e il conto annuale devono essere presentati all'UFCOM entro la fine di aprile dell'anno successivo. |
SR 784.401 Ordinanza del 9 marzo 2007 sulla radiotelevisione (ORTV) ORTV Art. 27 Relazione annuale e conto annuale delle emittenti - (art. 18 LRTV) |
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1 | Tutte le emittenti concessionarie e le altre emittenti le cui spese d'esercizio annue superano 1 milione di franchi devono presentare una relazione annuale.34 |
2 | La relazione annuale di un'emittente concessionaria deve contenere segnatamente le seguenti indicazioni: |
a | il nome e il domicilio o la sede dell'emittente; |
b | l'identità dei membri del consiglio d'amministrazione e della direzione; |
c | l'identità e le quote di capitale e dei diritti di voto degli azionisti e degli altri soci che detengono almeno il 5 per cento del capitale o dei diritti di voto dell'emittente, nonché le partecipazioni di almeno il 20 per cento da loro detenute in altre aziende mediatiche; |
d | le partecipazioni detenute dall'emittente in altre aziende di almeno il 20 per cento del capitale o dei diritti di voto e le partecipazioni detenute da tali aziende di almeno il 20 per cento in altre aziende mediatiche; |
e | l'adempimento delle esigenze di cui all'articolo 7 LRTV, come pure degli obblighi e oneri legali e legati alla concessione, segnatamente l'adempimento del mandato di prestazioni; |
f | il contenuto del programma; |
g | l'effettivo del personale; |
h | la formazione e il perfezionamento dei programmisti; |
i | la modalità e la zona di diffusione; |
j | ... |
k | le spese complessive, nonché quelle parziali in materia di personale, programma, diffusione e amministrazione; |
l | i proventi totali, nonché quelli parziali nei settori della pubblicità e della sponsorizzazione. |
3 | La relazione annuale di un'emittente senza concessione deve segnatamente contenere le seguenti indicazioni: |
a | le informazioni di cui al capoverso 2 lettere a, b, f, g ed i; |
b | l'identità e le quote del capitale e dei diritti di voto degli azionisti e di altri soci che detengono almeno un terzo del capitale o dei diritti di voto dell'emittente, nonché le partecipazioni di almeno un terzo da loro detenute in altre aziende mediatiche; |
c | le partecipazioni detenute dall'emittente in altre aziende di almeno un terzo del capitale o dei diritti di voto e le partecipazioni detenute da tali aziende di almeno un terzo in altre aziende mediatiche; |
d | l'adempimento delle esigenze di cui all'articolo 7 LRTV, come pure degli obblighi e oneri legali; |
e | le spese complessive e i proventi totali. |
4 | L'UFCOM può pubblicare le indicazioni desunte dalle relazioni annuali, espressamente menzionate nei capoversi 2 e 3. |
5 | Tutte le emittenti concessionarie devono presentare un conto annuale contenente il conto economico, il bilancio e gli allegati nonché il rapporto dell'ufficio di revisione. Il DATEC può emanare disposizioni sulla presentazione dei conti e sulla contabilità separata secondo l'articolo 41 capoverso 2 LRTV.40 |
6 | Il conto economico e il bilancio devono essere allestiti secondo un piano contabile particolare.41 |
7 | La relazione annuale e il conto annuale devono essere presentati all'UFCOM entro la fine di aprile dell'anno successivo. |
SR 784.401 Ordinanza del 9 marzo 2007 sulla radiotelevisione (ORTV) ORTV Art. 34 Riscossione della tassa di concessione - (art. 15 e 22 LRTV) |
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1 | Sono considerate entrate lorde da pubblicità e sponsorizzazione tutti i proventi derivanti da pubblicità e sponsorizzazione che nel programma di un'emittente concessionaria sono incassati dalla stessa o da terzi. |
2 | La tassa di concessione ammonta, per anno civile, a 0,5 per cento delle entrate lorde superiori a 500 000 franchi. Se la tassa è dovuta soltanto per una parte dell'anno, la franchigia è ridotta pro rata. |
3 | La tassa è riscossa in funzione delle entrate lorde dell'anno civile precedente. |
4 | Nei primi due anni d'esercizio dell'emittente, l'importo della tassa è calcolato in base alle entrate lorde iscritte nel preventivo. Se dall'esame delle entrate lorde effettivamente incassate nel corso di questi due anni risulta che l'importo è eccessivo o insufficiente, si procede a un rimborso o alla riscossione della differenza. |
5 | Quando la concessione si estingue, la tassa dovuta per l'anno in cui l'esercizio è cessato e per l'anno civile precedente è calcolata in base alle entrate lorde di questi due anni. Se l'importo riscosso fino alla cessazione dell'esercizio risulta eccessivo o insufficiente, si procede a un rimborso o alla riscossione della differenza. |
6 | L'UFCOM verifica le entrate lorde notificate e stabilisce l'importo della tassa mediante decisione formale. Esso può affidare la verifica a periti esterni. |
SR 784.40 Legge federale del 24 marzo 2006 sulla radiotelevisione (LRTV) LRTV Art. 17 Obbligo d'informazione - 1 Le emittenti sono tenute a fornire gratuitamente all'autorità concedente e all'autorità di vigilanza le informazioni e i documenti di cui esse necessitano nell'ambito della loro attività di vigilanza e per verificare la sussistenza di una minaccia per la pluralità delle opinioni e dell'offerta (art. 74 e 75).30 |
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1 | Le emittenti sono tenute a fornire gratuitamente all'autorità concedente e all'autorità di vigilanza le informazioni e i documenti di cui esse necessitano nell'ambito della loro attività di vigilanza e per verificare la sussistenza di una minaccia per la pluralità delle opinioni e dell'offerta (art. 74 e 75).30 |
2 | Sottostanno all'obbligo di informazione anche le persone fisiche e giuridiche: |
a | nelle quali l'emittente detiene una partecipazione rilevante o che detengono una partecipazione rilevante nell'emittente e sono attive sul mercato radiotelevisivo o in mercati affini; |
b | che acquisiscono pubblicità o sponsorizzazioni per conto dell'emittente; |
c | che producono per l'emittente la maggior parte del programma interessato; |
d | che organizzano un avvenimento pubblico secondo l'articolo 72; |
e | che sono attive sul mercato radiotelevisivo e occupano una posizione dominante su uno o più mercati che hanno rilevanza nel settore dei mezzi di comunicazione; |
f | che sono attive in uno o più mercati che hanno rilevanza nel settore dei mezzi di comunicazione ai sensi dell'articolo 74 e nei quali la pluralità delle opinioni e dell'offerta è oggetto di una verifica, per quanto le informazioni siano necessarie all'accertamento della posizione dominante sul mercato. |
3 | Il diritto di rifiutare la comunicazione di informazioni o la consegna di documenti è retto dall'articolo 16 della legge federale del 20 dicembre 196832 sulla procedura amministrativa (PA). |
SR 784.401 Ordinanza del 9 marzo 2007 sulla radiotelevisione (ORTV) ORTV Art. 27 Relazione annuale e conto annuale delle emittenti - (art. 18 LRTV) |
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1 | Tutte le emittenti concessionarie e le altre emittenti le cui spese d'esercizio annue superano 1 milione di franchi devono presentare una relazione annuale.34 |
2 | La relazione annuale di un'emittente concessionaria deve contenere segnatamente le seguenti indicazioni: |
a | il nome e il domicilio o la sede dell'emittente; |
b | l'identità dei membri del consiglio d'amministrazione e della direzione; |
c | l'identità e le quote di capitale e dei diritti di voto degli azionisti e degli altri soci che detengono almeno il 5 per cento del capitale o dei diritti di voto dell'emittente, nonché le partecipazioni di almeno il 20 per cento da loro detenute in altre aziende mediatiche; |
d | le partecipazioni detenute dall'emittente in altre aziende di almeno il 20 per cento del capitale o dei diritti di voto e le partecipazioni detenute da tali aziende di almeno il 20 per cento in altre aziende mediatiche; |
e | l'adempimento delle esigenze di cui all'articolo 7 LRTV, come pure degli obblighi e oneri legali e legati alla concessione, segnatamente l'adempimento del mandato di prestazioni; |
f | il contenuto del programma; |
g | l'effettivo del personale; |
h | la formazione e il perfezionamento dei programmisti; |
i | la modalità e la zona di diffusione; |
j | ... |
k | le spese complessive, nonché quelle parziali in materia di personale, programma, diffusione e amministrazione; |
l | i proventi totali, nonché quelli parziali nei settori della pubblicità e della sponsorizzazione. |
3 | La relazione annuale di un'emittente senza concessione deve segnatamente contenere le seguenti indicazioni: |
a | le informazioni di cui al capoverso 2 lettere a, b, f, g ed i; |
b | l'identità e le quote del capitale e dei diritti di voto degli azionisti e di altri soci che detengono almeno un terzo del capitale o dei diritti di voto dell'emittente, nonché le partecipazioni di almeno un terzo da loro detenute in altre aziende mediatiche; |
c | le partecipazioni detenute dall'emittente in altre aziende di almeno un terzo del capitale o dei diritti di voto e le partecipazioni detenute da tali aziende di almeno un terzo in altre aziende mediatiche; |
d | l'adempimento delle esigenze di cui all'articolo 7 LRTV, come pure degli obblighi e oneri legali; |
e | le spese complessive e i proventi totali. |
4 | L'UFCOM può pubblicare le indicazioni desunte dalle relazioni annuali, espressamente menzionate nei capoversi 2 e 3. |
5 | Tutte le emittenti concessionarie devono presentare un conto annuale contenente il conto economico, il bilancio e gli allegati nonché il rapporto dell'ufficio di revisione. Il DATEC può emanare disposizioni sulla presentazione dei conti e sulla contabilità separata secondo l'articolo 41 capoverso 2 LRTV.40 |
6 | Il conto economico e il bilancio devono essere allestiti secondo un piano contabile particolare.41 |
7 | La relazione annuale e il conto annuale devono essere presentati all'UFCOM entro la fine di aprile dell'anno successivo. |
SR 784.40 Legge federale del 24 marzo 2006 sulla radiotelevisione (LRTV) LRTV Art. 17 Obbligo d'informazione - 1 Le emittenti sono tenute a fornire gratuitamente all'autorità concedente e all'autorità di vigilanza le informazioni e i documenti di cui esse necessitano nell'ambito della loro attività di vigilanza e per verificare la sussistenza di una minaccia per la pluralità delle opinioni e dell'offerta (art. 74 e 75).30 |
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1 | Le emittenti sono tenute a fornire gratuitamente all'autorità concedente e all'autorità di vigilanza le informazioni e i documenti di cui esse necessitano nell'ambito della loro attività di vigilanza e per verificare la sussistenza di una minaccia per la pluralità delle opinioni e dell'offerta (art. 74 e 75).30 |
2 | Sottostanno all'obbligo di informazione anche le persone fisiche e giuridiche: |
a | nelle quali l'emittente detiene una partecipazione rilevante o che detengono una partecipazione rilevante nell'emittente e sono attive sul mercato radiotelevisivo o in mercati affini; |
b | che acquisiscono pubblicità o sponsorizzazioni per conto dell'emittente; |
c | che producono per l'emittente la maggior parte del programma interessato; |
d | che organizzano un avvenimento pubblico secondo l'articolo 72; |
e | che sono attive sul mercato radiotelevisivo e occupano una posizione dominante su uno o più mercati che hanno rilevanza nel settore dei mezzi di comunicazione; |
f | che sono attive in uno o più mercati che hanno rilevanza nel settore dei mezzi di comunicazione ai sensi dell'articolo 74 e nei quali la pluralità delle opinioni e dell'offerta è oggetto di una verifica, per quanto le informazioni siano necessarie all'accertamento della posizione dominante sul mercato. |
3 | Il diritto di rifiutare la comunicazione di informazioni o la consegna di documenti è retto dall'articolo 16 della legge federale del 20 dicembre 196832 sulla procedura amministrativa (PA). |
SR 784.40 Legge federale del 24 marzo 2006 sulla radiotelevisione (LRTV) LRTV Art. 22 - 1 Le emittenti di programmi svizzeri concessionarie versano annualmente una tassa di concessione. Il provento della tassa è utilizzato in primo luogo per promuovere progetti di ricerca nel settore radiotelevisivo (art. 77) e in secondo luogo per promuovere nuove tecnologie di diffusione (art. 58).35 |
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1 | Le emittenti di programmi svizzeri concessionarie versano annualmente una tassa di concessione. Il provento della tassa è utilizzato in primo luogo per promuovere progetti di ricerca nel settore radiotelevisivo (art. 77) e in secondo luogo per promuovere nuove tecnologie di diffusione (art. 58).35 |
2 | La tassa non supera l'uno per cento dei proventi lordi derivanti da pubblicità e sponsorizzazioni. Il Consiglio federale stabilisce l'importo della tassa e una franchigia. |
SR 784.40 Legge federale del 24 marzo 2006 sulla radiotelevisione (LRTV) LRTV Art. 50 Limitazione, sospensione e ritiro della concessione - 1 Il DATEC può limitare, sospendere o ritirare la concessione se: |
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1 | Il DATEC può limitare, sospendere o ritirare la concessione se: |
a | il concessionario l'ha ottenuta fornendo indicazioni incomplete o inesatte; |
b | il concessionario viola in modo grave la presente legge e le sue disposizioni d'esecuzione; |
c | il concessionario viola ripetutamente i suoi obblighi stabiliti nella concessione nonostante i provvedimenti di cui all'articolo 47 capoverso 2; |
d | il concessionario sfrutta in modo grave la concessione a fini illeciti; |
e | importanti interessi nazionali lo esigono. |
2 | Il DATEC ritira la concessione se le condizioni essenziali per il suo rilascio non sono più adempiute. |
3 | Il concessionario ha diritto a un indennizzo se il DATEC: |
a | ritira la concessione poiché le condizioni essenziali per il suo rilascio sono venute meno per motivi imputabili alla Confederazione; |
b | sospende o ritira la concessione poiché importanti interessi nazionali lo esigono. |
SR 784.40 Legge federale del 24 marzo 2006 sulla radiotelevisione (LRTV) LRTV Art. 22 - 1 Le emittenti di programmi svizzeri concessionarie versano annualmente una tassa di concessione. Il provento della tassa è utilizzato in primo luogo per promuovere progetti di ricerca nel settore radiotelevisivo (art. 77) e in secondo luogo per promuovere nuove tecnologie di diffusione (art. 58).35 |
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1 | Le emittenti di programmi svizzeri concessionarie versano annualmente una tassa di concessione. Il provento della tassa è utilizzato in primo luogo per promuovere progetti di ricerca nel settore radiotelevisivo (art. 77) e in secondo luogo per promuovere nuove tecnologie di diffusione (art. 58).35 |
2 | La tassa non supera l'uno per cento dei proventi lordi derivanti da pubblicità e sponsorizzazioni. Il Consiglio federale stabilisce l'importo della tassa e una franchigia. |
SR 784.401 Ordinanza del 9 marzo 2007 sulla radiotelevisione (ORTV) ORTV Art. 34 Riscossione della tassa di concessione - (art. 15 e 22 LRTV) |
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1 | Sono considerate entrate lorde da pubblicità e sponsorizzazione tutti i proventi derivanti da pubblicità e sponsorizzazione che nel programma di un'emittente concessionaria sono incassati dalla stessa o da terzi. |
2 | La tassa di concessione ammonta, per anno civile, a 0,5 per cento delle entrate lorde superiori a 500 000 franchi. Se la tassa è dovuta soltanto per una parte dell'anno, la franchigia è ridotta pro rata. |
3 | La tassa è riscossa in funzione delle entrate lorde dell'anno civile precedente. |
4 | Nei primi due anni d'esercizio dell'emittente, l'importo della tassa è calcolato in base alle entrate lorde iscritte nel preventivo. Se dall'esame delle entrate lorde effettivamente incassate nel corso di questi due anni risulta che l'importo è eccessivo o insufficiente, si procede a un rimborso o alla riscossione della differenza. |
5 | Quando la concessione si estingue, la tassa dovuta per l'anno in cui l'esercizio è cessato e per l'anno civile precedente è calcolata in base alle entrate lorde di questi due anni. Se l'importo riscosso fino alla cessazione dell'esercizio risulta eccessivo o insufficiente, si procede a un rimborso o alla riscossione della differenza. |
6 | L'UFCOM verifica le entrate lorde notificate e stabilisce l'importo della tassa mediante decisione formale. Esso può affidare la verifica a periti esterni. |
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) PA Art. 13 - 1 Le parti sono tenute a cooperare all'accertamento dei fatti: |
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1 | Le parti sono tenute a cooperare all'accertamento dei fatti: |
a | in un procedimento da esse proposto; |
b | in un altro procedimento, se propongono domande indipendenti; |
c | in quanto un'altra legge federale imponga loro obblighi più estesi d'informazione o di rivelazione. |
1bis | L'obbligo di cooperazione non comprende la consegna di oggetti e documenti inerenti ai contatti tra una parte e il suo avvocato autorizzato a esercitare la rappresentanza in giudizio in Svizzera secondo la legge del 23 giugno 200033 sugli avvocati.34 |
2 | L'autorità può dichiarare inammissibili le domande formulate nei procedimenti menzionati alle lettere a e b, qualora le parti neghino la cooperazione necessaria e ragionevolmente esigibile. |
SR 784.40 Legge federale del 24 marzo 2006 sulla radiotelevisione (LRTV) LRTV Art. 15 Notificazione dei proventi derivanti da pubblicità e sponsorizzazioni - Le emittenti di programmi svizzeri concessionarie devono notificare all'UFCOM29 i proventi lordi derivanti da pubblicità e sponsorizzazioni. |
SR 784.40 Legge federale del 24 marzo 2006 sulla radiotelevisione (LRTV) LRTV Art. 42 Sorveglianza finanziaria - 1 Il concessionario presenta ogni anno il consuntivo all'UFCOM. L'UFCOM verifica se i mezzi finanziari sono stati impiegati in modo razionale e conforme alle prescrizioni. In caso contrario, può ridurre le quote del canone attribuite a un concessionario o esigerne il rimborso. |
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1 | Il concessionario presenta ogni anno il consuntivo all'UFCOM. L'UFCOM verifica se i mezzi finanziari sono stati impiegati in modo razionale e conforme alle prescrizioni. In caso contrario, può ridurre le quote del canone attribuite a un concessionario o esigerne il rimborso. |
2 | L'UFCOM può anche esigere informazioni dal concessionario e dalle persone tenute a informare secondo l'articolo 17 capoverso 2 lettere a-c e svolgere verifiche finanziarie in loco. |
3 | Non sono autorizzati meri controlli d'opportunità. |
SR 784.40 Legge federale del 24 marzo 2006 sulla radiotelevisione (LRTV) LRTV Art. 22 - 1 Le emittenti di programmi svizzeri concessionarie versano annualmente una tassa di concessione. Il provento della tassa è utilizzato in primo luogo per promuovere progetti di ricerca nel settore radiotelevisivo (art. 77) e in secondo luogo per promuovere nuove tecnologie di diffusione (art. 58).35 |
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1 | Le emittenti di programmi svizzeri concessionarie versano annualmente una tassa di concessione. Il provento della tassa è utilizzato in primo luogo per promuovere progetti di ricerca nel settore radiotelevisivo (art. 77) e in secondo luogo per promuovere nuove tecnologie di diffusione (art. 58).35 |
2 | La tassa non supera l'uno per cento dei proventi lordi derivanti da pubblicità e sponsorizzazioni. Il Consiglio federale stabilisce l'importo della tassa e una franchigia. |
SR 784.401 Ordinanza del 9 marzo 2007 sulla radiotelevisione (ORTV) ORTV Art. 34 Riscossione della tassa di concessione - (art. 15 e 22 LRTV) |
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1 | Sono considerate entrate lorde da pubblicità e sponsorizzazione tutti i proventi derivanti da pubblicità e sponsorizzazione che nel programma di un'emittente concessionaria sono incassati dalla stessa o da terzi. |
2 | La tassa di concessione ammonta, per anno civile, a 0,5 per cento delle entrate lorde superiori a 500 000 franchi. Se la tassa è dovuta soltanto per una parte dell'anno, la franchigia è ridotta pro rata. |
3 | La tassa è riscossa in funzione delle entrate lorde dell'anno civile precedente. |
4 | Nei primi due anni d'esercizio dell'emittente, l'importo della tassa è calcolato in base alle entrate lorde iscritte nel preventivo. Se dall'esame delle entrate lorde effettivamente incassate nel corso di questi due anni risulta che l'importo è eccessivo o insufficiente, si procede a un rimborso o alla riscossione della differenza. |
5 | Quando la concessione si estingue, la tassa dovuta per l'anno in cui l'esercizio è cessato e per l'anno civile precedente è calcolata in base alle entrate lorde di questi due anni. Se l'importo riscosso fino alla cessazione dell'esercizio risulta eccessivo o insufficiente, si procede a un rimborso o alla riscossione della differenza. |
6 | L'UFCOM verifica le entrate lorde notificate e stabilisce l'importo della tassa mediante decisione formale. Esso può affidare la verifica a periti esterni. |
SR 784.40 Legge federale del 24 marzo 2006 sulla radiotelevisione (LRTV) LRTV Art. 22 - 1 Le emittenti di programmi svizzeri concessionarie versano annualmente una tassa di concessione. Il provento della tassa è utilizzato in primo luogo per promuovere progetti di ricerca nel settore radiotelevisivo (art. 77) e in secondo luogo per promuovere nuove tecnologie di diffusione (art. 58).35 |
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1 | Le emittenti di programmi svizzeri concessionarie versano annualmente una tassa di concessione. Il provento della tassa è utilizzato in primo luogo per promuovere progetti di ricerca nel settore radiotelevisivo (art. 77) e in secondo luogo per promuovere nuove tecnologie di diffusione (art. 58).35 |
2 | La tassa non supera l'uno per cento dei proventi lordi derivanti da pubblicità e sponsorizzazioni. Il Consiglio federale stabilisce l'importo della tassa e una franchigia. |
SR 784.401 Ordinanza del 9 marzo 2007 sulla radiotelevisione (ORTV) ORTV Art. 34 Riscossione della tassa di concessione - (art. 15 e 22 LRTV) |
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1 | Sono considerate entrate lorde da pubblicità e sponsorizzazione tutti i proventi derivanti da pubblicità e sponsorizzazione che nel programma di un'emittente concessionaria sono incassati dalla stessa o da terzi. |
2 | La tassa di concessione ammonta, per anno civile, a 0,5 per cento delle entrate lorde superiori a 500 000 franchi. Se la tassa è dovuta soltanto per una parte dell'anno, la franchigia è ridotta pro rata. |
3 | La tassa è riscossa in funzione delle entrate lorde dell'anno civile precedente. |
4 | Nei primi due anni d'esercizio dell'emittente, l'importo della tassa è calcolato in base alle entrate lorde iscritte nel preventivo. Se dall'esame delle entrate lorde effettivamente incassate nel corso di questi due anni risulta che l'importo è eccessivo o insufficiente, si procede a un rimborso o alla riscossione della differenza. |
5 | Quando la concessione si estingue, la tassa dovuta per l'anno in cui l'esercizio è cessato e per l'anno civile precedente è calcolata in base alle entrate lorde di questi due anni. Se l'importo riscosso fino alla cessazione dell'esercizio risulta eccessivo o insufficiente, si procede a un rimborso o alla riscossione della differenza. |
6 | L'UFCOM verifica le entrate lorde notificate e stabilisce l'importo della tassa mediante decisione formale. Esso può affidare la verifica a periti esterni. |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 9 Protezione dall'arbitrio e tutela della buona fede - Ognuno ha diritto d'essere trattato senza arbitrio e secondo il principio della buona fede da parte degli organi dello Stato. |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 29 Garanzie procedurali generali - 1 In procedimenti dinanzi ad autorità giudiziarie o amministrative, ognuno ha diritto alla parità ed equità di trattamento, nonché ad essere giudicato entro un termine ragionevole. |
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1 | In procedimenti dinanzi ad autorità giudiziarie o amministrative, ognuno ha diritto alla parità ed equità di trattamento, nonché ad essere giudicato entro un termine ragionevole. |
2 | Le parti hanno diritto d'essere sentite. |
3 | Chi non dispone dei mezzi necessari ha diritto alla gratuità della procedura se la sua causa non sembra priva di probabilità di successo. Ha inoltre diritto al patrocinio gratuito qualora la presenza di un legale sia necessaria per tutelare i suoi diritti. |
SR 784.40 Legge federale del 24 marzo 2006 sulla radiotelevisione (LRTV) LRTV Art. 100 - 1 L'autorità competente riscuote emolumenti amministrativi in particolare per: |
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1 | L'autorità competente riscuote emolumenti amministrativi in particolare per: |
a | il rilascio, la modifica e la soppressione di concessioni; |
b | l'attività di vigilanza; |
c | l'emanazione di decisioni amministrative; |
d | il disbrigo di richieste. |
2 | Il Consiglio federale determina le aliquote degli emolumenti. A tale scopo, considera l'onere amministrativo e può tener conto delle limitate risorse economiche della persona fisica o giuridica assoggettata. |
3 | L'autorità competente può esigere un'adeguata garanzia dalle persone assoggettate. |
SR 784.401 Ordinanza del 9 marzo 2007 sulla radiotelevisione (ORTV) ORTV Art. 78 Principio - (art. 100 LRTV) |
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1 | Gli emolumenti amministrativi riscossi secondo l'articolo 100 LRTV sono calcolati in funzione del tempo impiegato. |
2 | La tariffa oraria è di 210 franchi.91 |
3 | Per la determinazione della tassa di concessione è riscosso un emolumento amministrativo se con il suo comportamento l'emittente genera un onere straordinario. |
4 | Per rilevare i dati di un'emittente sottoposta all'obbligo di notificazione e le modifiche della fattispecie secondo l'articolo 2, l'UFCOM riscuote un emolumento amministrativo se con il suo comportamento l'emittente genera un onere superiore al semplice rilevamento. |
5 | Per il disbrigo delle richieste è riscosso un emolumento amministrativo se esso comporta un onere straordinario. L'UFCOM ne informa previamente la persona assoggettata. |
SR 784.401 Ordinanza del 9 marzo 2007 sulla radiotelevisione (ORTV) ORTV Art. 78 Principio - (art. 100 LRTV) |
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1 | Gli emolumenti amministrativi riscossi secondo l'articolo 100 LRTV sono calcolati in funzione del tempo impiegato. |
2 | La tariffa oraria è di 210 franchi.91 |
3 | Per la determinazione della tassa di concessione è riscosso un emolumento amministrativo se con il suo comportamento l'emittente genera un onere straordinario. |
4 | Per rilevare i dati di un'emittente sottoposta all'obbligo di notificazione e le modifiche della fattispecie secondo l'articolo 2, l'UFCOM riscuote un emolumento amministrativo se con il suo comportamento l'emittente genera un onere superiore al semplice rilevamento. |
5 | Per il disbrigo delle richieste è riscosso un emolumento amministrativo se esso comporta un onere straordinario. L'UFCOM ne informa previamente la persona assoggettata. |
SR 784.401 Ordinanza del 9 marzo 2007 sulla radiotelevisione (ORTV) ORTV Art. 78 Principio - (art. 100 LRTV) |
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1 | Gli emolumenti amministrativi riscossi secondo l'articolo 100 LRTV sono calcolati in funzione del tempo impiegato. |
2 | La tariffa oraria è di 210 franchi.91 |
3 | Per la determinazione della tassa di concessione è riscosso un emolumento amministrativo se con il suo comportamento l'emittente genera un onere straordinario. |
4 | Per rilevare i dati di un'emittente sottoposta all'obbligo di notificazione e le modifiche della fattispecie secondo l'articolo 2, l'UFCOM riscuote un emolumento amministrativo se con il suo comportamento l'emittente genera un onere superiore al semplice rilevamento. |
5 | Per il disbrigo delle richieste è riscosso un emolumento amministrativo se esso comporta un onere straordinario. L'UFCOM ne informa previamente la persona assoggettata. |
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) PA Art. 63 - 1 L'autorità di ricorso mette nel dispositivo le spese processuali, consistenti in una tassa di decisione nelle tasse di cancelleria e negli sborsi, di regola a carico della parte soccombente. Se questa soccombe solo parzialmente, le spese processuali sono ridotte. Per eccezione, si possono condonare le spese processuali. |
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1 | L'autorità di ricorso mette nel dispositivo le spese processuali, consistenti in una tassa di decisione nelle tasse di cancelleria e negli sborsi, di regola a carico della parte soccombente. Se questa soccombe solo parzialmente, le spese processuali sono ridotte. Per eccezione, si possono condonare le spese processuali. |
2 | Nessuna spesa processuale è messa a carico dell'autorità inferiore ne delle autorità federali, che promuovano il ricorso e soccombano; se l'autorità ricorrente, che soccombe, non è un'autorità federale, le spese processuali le sono addossate in quanto la causa concerna interessi pecuniari di enti o d'istituti autonomi. |
3 | Alla parte vincente possono essere addossate solo le spese processuali che abbia cagionato violando le regole di procedura. |
4 | L'autorità di ricorso, il suo presidente o il giudice dell'istruzione esige dal ricorrente un anticipo equivalente alle presunte spese processuali. Stabilisce un congruo termine per il pagamento con la comminatoria che altrimenti non entrerà nel merito. Se sussistono motivi particolari, può rinunciare interamente o in parte a esigere l'anticipo.100 |
4bis | La tassa di decisione è stabilita in funzione dell'ampiezza e della difficoltà della causa, del modo di condotta processuale e della situazione finanziaria delle parti. Il suo importo oscilla: |
a | da 100 a 5000 franchi nelle controversie senza interesse pecuniario; |
b | da 100 a 50 000 franchi nelle altre controversie.101 |
5 | Il Consiglio federale disciplina i dettagli relativi alla determinazione delle tasse.102 Sono fatti salvi l'articolo 16 capoverso 1 lettera a della legge del 17 giugno 2005103 sul Tribunale amministrativo federale e l'articolo 73 della legge del 19 marzo 2010104 sull'organizzazione delle autorità penali.105 |
SR 173.320.2 Regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale (TS-TAF) TS-TAF Art. 1 Spese processuali - 1 Le spese del procedimento dinanzi al Tribunale amministrativo federale (Tribunale) comprendono la tassa di giustizia e i disborsi. |
|
1 | Le spese del procedimento dinanzi al Tribunale amministrativo federale (Tribunale) comprendono la tassa di giustizia e i disborsi. |
2 | La tassa di giustizia copre le spese per la fotocopiatura delle memorie delle parti e gli oneri amministrativi normalmente dovuti per i servizi corrispondenti, quali le spese di personale, di locazione e di materiale, le spese postali, telefoniche e di telefax. |
3 | Sono disborsi, in particolare, le spese di traduzione e di assunzione delle prove. Le spese di traduzione non vengono conteggiate se si tratta di traduzioni tra lingue ufficiali. |
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) PA Art. 64 - 1 L'autorità di ricorso, se ammette il ricorso in tutto o in parte, può, d'ufficio o a domanda, assegnare al ricorrente una indennità per le spese indispensabili e relativamente elevate che ha sopportato. |
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1 | L'autorità di ricorso, se ammette il ricorso in tutto o in parte, può, d'ufficio o a domanda, assegnare al ricorrente una indennità per le spese indispensabili e relativamente elevate che ha sopportato. |
2 | Il dispositivo indica l'ammontare dell'indennità e l'addossa all'ente o all'istituto autonomo, nel cui nome l'autorità inferiore ha deciso, in quanto non possa essere messa a carico di una controparte soccombente. |
3 | Se una controparte soccombente ha presentato conclusioni indipendenti, l'indennità può essere messa a suo carico, secondo la propria solvenza. |
4 | L'ente o l'istituto autonomo, nel cui nome l'autorità inferiore ha deciso, risponde dell'indennità addossata a una controparte soccombente, in quanto non possa essere riscossa. |
5 | Il Consiglio federale disciplina la determinazione delle spese ripetibili.106 Sono fatti salvi l'articolo 16 capoverso 1 lettera a della legge del 17 giugno 2005107 sul Tribunale amministrativo federale e l'articolo 73 della legge del 19 marzo 2010108 sull'organizzazione delle autorità penali.109 |
SR 173.320.2 Regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale (TS-TAF) TS-TAF Art. 7 Principio - 1 La parte vincente ha diritto alle ripetibili per le spese necessarie derivanti dalla causa. |
|
1 | La parte vincente ha diritto alle ripetibili per le spese necessarie derivanti dalla causa. |
2 | Se la parte vince solo parzialmente, le spese ripetibili sono ridotte in proporzione. |
3 | Le autorità federali e, di regola, le altre autorità con qualità di parte non hanno diritto a un'indennità a titolo di ripetibili. |
4 | Se le spese sono relativamente modeste, si può rinunciare a concedere alla parte un'indennità a titolo di ripetibili. |
5 | L'articolo 6a è applicabile per analogia.7 |
SR 173.320.2 Regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale (TS-TAF) TS-TAF Art. 7 Principio - 1 La parte vincente ha diritto alle ripetibili per le spese necessarie derivanti dalla causa. |
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1 | La parte vincente ha diritto alle ripetibili per le spese necessarie derivanti dalla causa. |
2 | Se la parte vince solo parzialmente, le spese ripetibili sono ridotte in proporzione. |
3 | Le autorità federali e, di regola, le altre autorità con qualità di parte non hanno diritto a un'indennità a titolo di ripetibili. |
4 | Se le spese sono relativamente modeste, si può rinunciare a concedere alla parte un'indennità a titolo di ripetibili. |
5 | L'articolo 6a è applicabile per analogia.7 |
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria LTF Art. 82 Principio - Il Tribunale federale giudica i ricorsi: |
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a | contro le decisioni pronunciate in cause di diritto pubblico; |
b | contro gli atti normativi cantonali; |
c | concernenti il diritto di voto dei cittadini nonché le elezioni e votazioni popolari. |
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria LTF Art. 48 Osservanza - 1 Gli atti scritti devono essere consegnati al Tribunale federale oppure, all'indirizzo di questo, alla posta svizzera o a una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera al più tardi l'ultimo giorno del termine. |
|
1 | Gli atti scritti devono essere consegnati al Tribunale federale oppure, all'indirizzo di questo, alla posta svizzera o a una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera al più tardi l'ultimo giorno del termine. |
2 | In caso di trasmissione per via elettronica, per il rispetto di un termine è determinante il momento in cui è rilasciata la ricevuta attestante che la parte ha eseguito tutte le operazioni necessarie per la trasmissione.19 |
3 | Il termine è reputato osservato anche se l'atto scritto perviene in tempo utile all'autorità inferiore o a un'autorità federale o cantonale incompetente. In tal caso, l'atto deve essere trasmesso senza indugio al Tribunale federale. |
4 | Il termine per il versamento di anticipi o la prestazione di garanzie è osservato se, prima della sua scadenza, l'importo dovuto è versato alla posta svizzera, o addebitato a un conto postale o bancario in Svizzera, in favore del Tribunale federale. |
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria LTF Art. 42 Atti scritti - 1 Gli atti scritti devono essere redatti in una lingua ufficiale, contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. |
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1 | Gli atti scritti devono essere redatti in una lingua ufficiale, contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. |
2 | Nei motivi occorre spiegare in modo conciso perché l'atto impugnato viola il diritto. Qualora il ricorso sia ammissibile soltanto se concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o un caso particolarmente importante per altri motivi, occorre spiegare perché la causa adempie siffatta condizione.14 15 |
3 | Se sono in possesso della parte, i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati; se l'atto scritto è diretto contro una decisione, anche questa deve essere allegata. |
4 | In caso di trasmissione per via elettronica, la parte o il suo patrocinatore deve munire l'atto scritto di una firma elettronica qualificata secondo la legge del 18 marzo 201616 sulla firma elettronica. Il Tribunale federale determina mediante regolamento: |
a | il formato dell'atto scritto e dei relativi allegati; |
b | le modalità di trasmissione; |
c | le condizioni alle quali può essere richiesta la trasmissione successiva di documenti cartacei in caso di problemi tecnici.17 |
5 | Se mancano la firma della parte o del suo patrocinatore, la procura dello stesso o gli allegati prescritti, o se il patrocinatore non è autorizzato in quanto tale, è fissato un congruo termine per sanare il vizio, con la comminatoria che altrimenti l'atto scritto non sarà preso in considerazione. |
6 | Gli atti illeggibili, sconvenienti, incomprensibili, prolissi o non redatti in una lingua ufficiale possono essere del pari rinviati al loro autore affinché li modifichi. |
7 | Gli atti scritti dovuti a condotta processuale da querulomane o altrimenti abusiva sono inammissibili. |