Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal


Corte II

B-7059/2010

Sentenza del 14 agosto 2012

Giudici Francesco Brentani (presidente del collegio),

Composizione Philippe Weissenberger, Jean-Luc Baechler,

cancelliera Barbara Schroeder De Castro Lopes.

A._____________,

c/oX.__________SA ,
Parti
patrocinata dall'avv. Romina Biaggi, Studio legale avv. Luigi Mattei, ___________,

ricorrente,

contro

Ufficio federale della formazione professionale e della tecnologia UFFT,Effingerstrasse 27, 3003 Berna,

autorità inferiore .

Oggetto Riconoscimento di un diploma estero.

Fatti:

A.
Il 6 luglio 2006 A._________(in seguito ricorrente) ha ottenuto presso la scuola Y._________ a Z.________ (Italia) l'attestato di abilitazione dell'arte ausiliaria sanitaria di ottico dopo una formazione biennale con 1152 ore annue. Il 30 giugno 2009 la ricorrente ha conseguito il diploma di optometrista presso l'istituto superiore centro di formazione professionale ottici e optometristi a N.________ (Italia) dopo una ulteriore formazione biennale con 320 / 352 ore annue.

B.
A partire dal 5 settembre 2006 la ricorrente veniva assunta con mansione di aiuto ottico presso la F._______ S.p.a. a G._______ (Italia). In seguito, la ricorrente continuava ad essere impiegata presso la F.________ S.P.A. a L._________ (Italia, 2007) e a N._______(Italia, 2008) con mansione di ottica (2007) e - secondo le indicazioni della ricorrente nel suo curriculum vitae (doc. 9.6. degli atti preliminari) - responsabile del reparto di applicazioni lenti a contatto morbide e rigide o gas-permeabili (2008). Dal 1° settembre 2008 la ricorrente opera con l'incarico di ottico e assistente alla parte optometrica presso la X._________SA a ___________B. (Svizzera, TI). Secondo il certificato di lavoro intermedio della X._________ SA del 7 dicembre 2009 le sue mansioni comprendono l'applicazione lenti a contatto, l'esecuzione di esami della vista e tutto quello che può riguardare il ramo dell'optometria e della contattologia, la vendita di occhiali come anche di strumenti ottici e di misura e la relativa consulenza, i montaggi, le riparazioni, il controllo dei lavori, nonché tutto ciò che può riguardare il ramo dell'ottica ed infine anche le attività contabili e di amministrazione del centro ottico.

C.
Con domanda del 22 dicembre 2009 la ricorrente ha chiesto all'Ufficio federale della formazione e della tecnologia (in seguito: UFFT, autorità inferiore) di riconoscere il suo attestato di optometrista equipollente a un diploma federale di ottico.

D.
Con decisione del 6 aprile 2010 l'autorità inferiore ha comunicato alla ricorrente che, tenuto conto dell'esperienza professionale di ottico acquisita in Italia e in Svizzera, il suo attestato di abilitazione all'esercizio dell'arte ausiliaria sanitaria di ottico conseguito il 6 luglio 2006 era ritenuto equipollente ad un attestato federale di capacità di ottico. Contemporaneamente l'UFFT ha informato la ricorrente che non appena l'esperto incaricato avesse espresso il suo parere circa il corso di optometria da essa frequentato, l'UFFT avrebbe giudicato se l'attestato in optometria poteva essere riconosciuto equipollente ad un diploma federale di ottico.

E.
Con decisione del 10 settembre 2010 l'autorità inferiore ha subordinato il riconoscimento del diploma di optometrista italiano con il diploma federale di ottico alla riuscita di una misura di compensazione. Secondo l'UFFT dal paragone della formazione della ricorrente colla formazione svizzera si evince che l'assenza di qualifica della ricorrente nelle materie "anatomia e fisiologia oculare" e "ottica generale e strumenti" costituisce una differenza sostanziale ai sensi dell'art. 4 (1) lett. b della Direttiva 92/51/CEE. La formazione svizzera di ottico diplomato prevede 140 ore di insegnamento della materia "anatomia e fisiologia oculare" e 240 della materia "ottica generale e strumenti". Per ottenere il riconoscimento col diploma federale di ottico la ricorrente può scegliere tra una prova attitudinale o un tirocinio di adattamento di nove mesi. In seguito al tirocinio degli esperti della Fachhochschule Nordwestschweiz verificherebbero le conoscenze teoriche e pratiche della ricorrente nelle suddette materie. Vista la mancanza di esperti italofoni, sia la prova attitudinale sia la verifica successiva al tirocinio, si svolgerebbero, a scelta della ricorrente, in tedesco o in francese.

F.
Quest'ultima decisione dell'autorità inferiore è stata impugnata dalla ricorrente il 27 settembre 2010. Implicitamente ella chiede di annullare la decisione del 10 settembre 2010 e di riconoscere il suo attestato di optometrista equipollente ad un diploma federale di ottico incondizionatamente, cioè senza l'obbligo di sottoporsi a una misura di compensazione.

La ricorrente rileva che l'UFFT si sarebbe basato unicamente sul piano di formazione di optometria e non avrebbe richiesto e tenuto in considerazione quello in ambito ottico. In tal caso la ricorrente è dell'opinione che l'UFFT avrebbe potuto accertare che le materie mancanti indicate erano state studiate ed apprese nel precedente periodo di formazione obbligatoria in ottica, cioè durante gli anni 2004-2006, presso la scuola Y._______ a Z.________.

Il 23 novembre 2010 la ricorrente, ormai patrocinata dall'avvocato Romina Biaggi, ha inoltrato una richiesta di riesame all'UFFT, a cui quest'ultimo non avrebbe dato una risposta.

G.
Tuttavia, con scritto del 9 dicembre 2010 l'autorità inferiore ha informato lo scrivente Tribunale che stava effettuando un riesame dei contenuti della formazione della ricorrente tramite un perito.

H.
Con ordinanza del 9 novembre 2010 questo Tribunale ha invitata l'autorità inferiore a inoltrare una risposta al ricorso entro il 9 dicembre 2010, termine in seguito prorogato fino al 13 gennaio 2011. La seconda domanda di proroga, impostata il 14 gennaio 2011, non poteva pertanto essere accolta.

I.
Con presa di posizione tardiva del 25 gennaio 2011 l'autorità inferiore ribadisce che le lacune nelle materie indicate costituirebbero a suo avviso delle differenze sostanziali tra la formazione in Italia e quella in Svizzera. Inoltre precisa di aver esaminato i contenuti della formazione della ricorrente in base al Decreto Ministeriale del 28 ottobre 1992 che all'allegato 2 elenca le materie e le ore settimanali di insegnamento del corso di abilitazione all'esercizio dell'arte ausiliaria di ottico seguito dalla ricorrente. Pertanto l'UFFT sarebbe stato in grado di valutare la richiesta della ricorrente senza dover contemplare il programma di formazione dell'Istituto Y._______ a Z.________. A suo avviso e da quanto indicato nel modulo di domanda di riconoscimento spettava inoltre alla ricorrente fornire il programma di formazione e d'esame dell'istituto di formazione. L'autorità inferiore non contesta la frequentazione da parte della ricorrente del corso di "anatomia e fisiologia oculare" e "ottica generale e strumenti". Tuttavia le rimprovera di non aver sufficientemente approfondito queste materie durante la formazione di ottico. Inoltre, esse [non] sarebbero state trattate durante il corso di optometria. Anche in Svizzera le materie indicate sarebbero trattate già durante la formazione di ottico, ma sarebbero poi approfondite durante la formazione superiore di ottico. L'UFFT precisa inoltre che i temi "basi in fisiologia generale", "fisiologia dell'organo visivo" e "reazione alle sostanze farmacologiche" nella materia "anatomia e fisiologia oculare" non sarebbero stati trattati dalla ricorrente. Per quanto concerne la materia "ottica generale e strumenti" gli strumenti ottici per l'osservazione (lenti d'ingrandimento, biomicroscopi, cannocchiali, binocoli, oculari, cheratometri ecc.) non sarebbero praticamente stati trattati durante la formazione della ricorrente. Secondo l'autorità inferiore mancherebbero anche i temi in ottica generale "lenti sottili e lenti spesse" e "combinazione di lenti".

J.
Con replica del 28 marzo 2011 la ricorrente riconferma esplicitamente la richiesta formulata solo implicitamente nel suo ricorso del 27 settembre 2010 (cfr. sopra, F) e critica la mancata contemplazione della formazione da lei svolta concretamente dalla ricorrente presso l'Istituto Y._______ a Z.________. Lo stesso Decreto Ministeriale del 28 ottobre 1992 prevedrebbe la possibilità di variazioni da regione a regione. La ricorrente spiega che secondo la dichiarazione della Dottoressa O.________ del Centro di formazione a N._______ la formazione che viene richiesta ai corsisti in optometria presso tale istituto sarebbe più approfondita rispetto a quella di base di cui al Decreto Ministeriale perché le competenze della professione di ottico si sarebbero nel frattempo evolute. La ricorrente specifica inoltre che avrebbe in realtà seguito tutte le materie sopra indicate (v. sopra, lett. i.). All'Istituto Y._______ di Z._______, sarebbero stati trattati i temi "fisiologia dell'organo visivo o della visione", "lenti sottili e lenti spessi" "e combinazione di lenti". Anche il tema "strumenti d'ottica per l'osservazione" sarebbe stato insegnato nell'ambito della formazione biennale di ottica. Nonostante non siano contemplati nel programma, tali argomenti sarebbero stati ripresi anche nel successivo corso di optometria, in modo da omogeneizzare la formazione dei corsisti. I temi "basi in fisiologia generale" e "reazione alle sostanze farmacologiche o farmacologia" sarebbero poi stati trattati nell'ambito del piano di studio di optometria, sia nell'ambito del corso "Microbiologia-Immunologia", sia in quello di "Patologia Oculare". In allegato la ricorrente trasmette allo scrivente Tribunale dichiarazioni varie di professori di entrambi gli istituti di formazione che confermano le asserzioni della ricorrente. Infine, la ricorrente aggiunge anche una comunicazione del presidente dell'Associazione ottici del Cantone Ticino, secondo cui la documentazione della ricorrente "dovrebbe andare incontro alle richieste fatte da Berna per il riconoscimento dei suoi diplomi".

K.
Nella presa di posizione del 29 aprile 2011 l'autorità inferiore ribadisce essenzialmente gli argomenti presentati nella sua precedente comparsa sostenendo inoltre che in Italia soltanto la formazione e la professione di ottico sono regolamentate, mentre ciò non sarebbe il caso per la formazione e la professione di optometrista. L'UFFT è inoltre dell'opinione che la ricorrente spiegherebbe nella succitata replica di aver trattato le materie "anatomia e fisiologia oculare" e "ottica generale e strumenti" unicamente durante la formazione biennale di ottico, ma non durante la specializzazione in optometria. L'autorità inferiore sostiene inoltre che nell'ambito della formazione di ottico diplomato in Svizzera le conoscenze in "ottica e strumenti" (440 ore di formazione) e in "anatomia e fisiologia oculare" (180 ore di formazione) vengono approfondite. Infine, secondo l'UFFT le lacune della ricorrente nelle materie indicate non potrebbero essere colmate da un periodo di lavoro in un campo affine alla formazione di ottico diplomato perché la ricorrente non avrebbe mai esercitato l'attività di optometrista in Italia dopo il conseguimento dell'attestato di optometrista.

Inoltre, nel Cantone Ticino, solamente i titolari del diploma federale di ottico, o di un titolo riconosciuto equipollente, potrebbero esercitare l'attività riservata all'ottico diplomato.

L.
Con scritto non sollecitato del 4 maggio 2012 la ricorrente inoltra un certificato di lavoro attualizzato del 30 aprile 2012 che - inoltre ad una conferma delle mansioni indicate qui sopra (cfr. lett. B) - menziona anche degli stages svolti dalla ricorrente presso il Laboratorio Centralizzato di X.______SA, la logistica e nella vendita diretta dei vari centri ottici, così come una formazione interna sulla cultura aziendale.

M.
Nella sua presa di posizione del 31 maggio 2012 l'UFFT rileva che sia ai sensi della Direttiva 2005/36/CEE che ai sensi della Direttiva 92/51/CEE per "esperienza professionale" si intende l'esercizio effettivo e legittimo della professione nel Paese in cui è stato conseguito il diploma per il quale il riconoscimento è stato postulato. Anche se la ricorrente dimostrasse di aver esercitato la professione sotto la sorveglianza di un ottico diplomato per un periodo di nove mesi in Svizzera, spetterebbe - soggiunge l'UFFT- agli esperti verificare le conoscenze pratiche e teoriche della ricorrente nelle materie indicate.

N.
Con scritto non sollecitato del 18 giugno 2012 la ricorrente comunica la sua intenzione di voler trasmettere un ulteriore documento concernente la sua attività professionale in risposta agli argomenti sollevati dall'autorità inferiore nella sua lettera del 31 maggio 2012. Visto che questo Tribunale non riteneva opportuno estendere ulteriormente lo scambio di scritti, ciò che avrebbe potuto prolungare inutilmente la procedura, la richiesta di assegnarle un termine per produrre questi documenti è stata respinta dal Tribunale amministrativo federale con ordinanza del 20 giugno 2011.

O.
Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti nella documentazione scritta verranno ripresi nei considerandi qualora risultino decisivi per l'esito della vertenza.

Diritto:

1. Entrata in materia

La decisione dell'UFFT del 10 settembre 2010 è una decisione ai sensi dell'art. 5
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA)
PA Art. 5 - 1 Sono decisioni i provvedimenti delle autorità nel singolo caso, fondati sul diritto pubblico federale e concernenti:
1    Sono decisioni i provvedimenti delle autorità nel singolo caso, fondati sul diritto pubblico federale e concernenti:
a  la costituzione, la modificazione o l'annullamento di diritti o di obblighi;
b  l'accertamento dell'esistenza, dell'inesistenza o dell'estensione di diritti o di obblighi;
c  il rigetto o la dichiarazione d'inammissibilità d'istanze dirette alla costituzione, alla modificazione, all'annullamento o all'accertamento di diritti o di obblighi.
2    Sono decisioni anche quelle in materia d'esecuzione (art. 41 cpv. 1 lett. a e b), le decisioni incidentali (art. 45 e 46), le decisioni su opposizione (art. 30 cpv. 2 lett. b e 74), le decisioni su ricorso (art. 61), le decisioni in sede di revisione (art. 68) e l'interpretazione (art. 69).24
3    Le dichiarazioni di un'autorità che rifiuta o solleva pretese da far valere mediante azione non sono considerate decisioni.
cpv. lett. c della Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA, RS 172.021). Fatta eccezione per le decisioni previste all'art. 32
SR 173.32 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF)
LTAF Art. 32 Eccezioni - 1 Il ricorso è inammissibile contro:
1    Il ricorso è inammissibile contro:
a  le decisioni in materia di sicurezza interna o esterna del Paese, neutralità, protezione diplomatica e altri affari esteri, in quanto il diritto internazionale pubblico non conferisca un diritto al giudizio da parte di un tribunale;
b  le decisioni in materia di diritto di voto dei cittadini nonché di elezioni e votazioni popolari;
c  le decisioni in materia di salario al merito del personale federale, in quanto non concernano la parità dei sessi;
d  ...
e  le decisioni nel settore dell'energia nucleare concernenti:
e1  le autorizzazioni di massima per impianti nucleari,
e2  l'approvazione del programma di smaltimento,
e3  la chiusura di depositi geologici in profondità,
e4  la prova dello smaltimento;
f  le decisioni in materia di rilascio o estensione di concessioni di infrastrutture ferroviarie;
g  le decisioni dell'autorità indipendente di ricorso in materia radiotelevisiva;
h  le decisioni in materia di rilascio di concessioni per case da gioco;
i  le decisioni in materia di rilascio, modifica o rinnovo della concessione della Società svizzera di radiotelevisione (SSR);
j  le decisioni in materia di diritto ai sussidi di una scuola universitaria o di un altro istituto accademico.
2    Il ricorso è inoltre inammissibile contro:
a  le decisioni che, in virtù di un'altra legge federale, possono essere impugnate mediante opposizione o ricorso dinanzi a un'autorità ai sensi dell'articolo 33 lettere c-f;
b  le decisioni che, in virtù di un'altra legge federale, possono essere impugnate mediante ricorso dinanzi a un'autorità cantonale.
delle Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF, RS 173.32), il Tribunale amministrativo federale (TAF), in virtù dell'art. 31
SR 173.32 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF)
LTAF Art. 31 Principio - Il Tribunale amministrativo federale giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'articolo 5 della legge federale del 20 dicembre 196819 sulla procedura amministrativa (PA).
LTAF, giudica i ricorsi contro siffatte decisioni prese dalle autorità menzionate agli art. 33 e
SR 173.32 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF)
LTAF Art. 31 Principio - Il Tribunale amministrativo federale giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'articolo 5 della legge federale del 20 dicembre 196819 sulla procedura amministrativa (PA).
34 LTAF.

In qualità di destinataria la ricorrente è toccata dalla decisione impugnata ed ha un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modifica della stessa. La stessa ha dunque diritto a ricorrere (art. 48 cpv. 1
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA)
PA Art. 48 - 1 Ha diritto di ricorrere chi:
1    Ha diritto di ricorrere chi:
a  ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore o è stato privato della possibilità di farlo;
b  è particolarmente toccato dalla decisione impugnata; e
c  ha un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa.
2    Ha inoltre diritto di ricorrere ogni persona, organizzazione o autorità cui un'altra legge federale riconosce tale diritto.
PA).

Il termine e la forma del ricorso sono osservati con la missiva raccomandata del 27 settembre 2010 (art. 50 cpv. 1 e
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA)
PA Art. 50 - 1 Il ricorso dev'essere depositato entro 30 giorni dalla notificazione della decisione.
1    Il ricorso dev'essere depositato entro 30 giorni dalla notificazione della decisione.
2    Il ricorso per denegata o ritardata giustizia può essere interposto in ogni tempo.
52 cpv. 1 PA), la rappresentante ha giustificato i suoi poteri con una procedura scritta (art. 11
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA)
PA Art. 11 - 1 In ogni stadio del procedimento, la parte può farsi rappresentare, sempreché non sia tenuta ad agire personalmente, o farsi patrocinare, in quanto non sia escluso dall'urgenza di un'inchiesta ufficiale.29
1    In ogni stadio del procedimento, la parte può farsi rappresentare, sempreché non sia tenuta ad agire personalmente, o farsi patrocinare, in quanto non sia escluso dall'urgenza di un'inchiesta ufficiale.29
2    L'autorità può esigere che il rappresentante giustifichi i suoi poteri con una procura scritta.
3    Fintanto che la parte non revochi la procura l'autorità comunica con il rappresentante.
PA), l'anticipo equivalente alle presunte spese processuali è stato versato entro il termine stabilito (art. 63 cpv. 4
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA)
PA Art. 63 - 1 L'autorità di ricorso mette nel dispositivo le spese processuali, consistenti in una tassa di decisione nelle tasse di cancelleria e negli sborsi, di regola a carico della parte soccombente. Se questa soccombe solo parzialmente, le spese processuali sono ridotte. Per eccezione, si possono condonare le spese processuali.
1    L'autorità di ricorso mette nel dispositivo le spese processuali, consistenti in una tassa di decisione nelle tasse di cancelleria e negli sborsi, di regola a carico della parte soccombente. Se questa soccombe solo parzialmente, le spese processuali sono ridotte. Per eccezione, si possono condonare le spese processuali.
2    Nessuna spesa processuale è messa a carico dell'autorità inferiore ne delle autorità federali, che promuovano il ricorso e soccombano; se l'autorità ricorrente, che soccombe, non è un'autorità federale, le spese processuali le sono addossate in quanto la causa concerna interessi pecuniari di enti o d'istituti autonomi.
3    Alla parte vincente possono essere addossate solo le spese processuali che abbia cagionato violando le regole di procedura.
4    L'autorità di ricorso, il suo presidente o il giudice dell'istruzione esige dal ricorrente un anticipo equivalente alle presunte spese processuali. Stabilisce un congruo termine per il pagamento con la comminatoria che altrimenti non entrerà nel merito. Se sussistono motivi particolari, può rinunciare interamente o in parte a esigere l'anticipo.100
4bis    La tassa di decisione è stabilita in funzione dell'ampiezza e della difficoltà della causa, del modo di condotta processuale e della situazione finanziaria delle parti. Il suo importo oscilla:
a  da 100 a 5000 franchi nelle controversie senza interesse pecuniario;
b  da 100 a 50 000 franchi nelle altre controversie.101
5    Il Consiglio federale disciplina i dettagli relativi alla determinazione delle tasse.102 Sono fatti salvi l'articolo 16 capoverso 1 lettera a della legge del 17 giugno 2005103 sul Tribunale amministrativo federale e l'articolo 73 della legge del 19 marzo 2010104 sull'organizzazione delle autorità penali.105
PA) cosicché i rimanenti presupposti processuali sono parimenti adempiuti (art. 48 ss
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA)
PA Art. 48 - 1 Ha diritto di ricorrere chi:
1    Ha diritto di ricorrere chi:
a  ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore o è stato privato della possibilità di farlo;
b  è particolarmente toccato dalla decisione impugnata; e
c  ha un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa.
2    Ha inoltre diritto di ricorrere ogni persona, organizzazione o autorità cui un'altra legge federale riconosce tale diritto.
. PA).

Occorre pertanto entrare nel merito del ricorso.

2.1. Oggetto della controversia

Con ricorso al TAF possono essere invocati la violazione del diritto federale, l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti e l'inadeguatezza (art. 49
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA)
PA Art. 49 - Il ricorrente può far valere:
a  la violazione del diritto federale, compreso l'eccesso o l'abuso del potere di apprezzamento;
b  l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti;
c  l'inadeguatezza; questa censura non è ammissibile quando un'autorità cantonale ha giudicato come autorità di ricorso.
PA). Il Tribunale applica d'ufficio il diritto federale nella procedura ricorsuale e non è quindi vincolato in nessun caso né dai motivi del ricorso né dalla decisione impugnata (cfr. art. 62 cpv. 4
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA)
PA Art. 62 - 1 L'autorità di ricorso può modificare la decisione impugnata a vantaggio di una parte.
1    L'autorità di ricorso può modificare la decisione impugnata a vantaggio di una parte.
2    Essa può modificare a pregiudizio di una parte la decisione impugnata quando questa violi il diritto federale o poggi su un accertamento inesatto o incompleto dei fatti; per inadeguatezza, la decisione impugnata non può essere modificata a pregiudizio di una parte, a meno che la modificazione giovi ad una controparte.
3    L'autorità di ricorso che intenda modificare la decisione impugnata a pregiudizio di una parte deve informarla della sua intenzione e darle la possibilità di esprimersi.
4    L'autorità di ricorso non è vincolata in nessun caso dai motivi del ricorso.
PA). Con il deposito del ricorso la trattazione della causa, oggetto della decisione impugnata, passa all'autorità di ricorso (art. 54
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA)
PA Art. 54 - Con il deposito del ricorso, la trattazione della causa, oggetto della decisione impugnata, passa all'autorità di ricorso.
PA).

Nella procedura di ricorso davanti al TAF l'oggetto del ricorso è rappresentato unicamente dalla decisione dell'autorità inferiore impugnata dalla ricorrente o da ciò che in base ad una corretta applicazione della legge sarebbe dovuto essere oggetto della decisione (DTAF B-1019/2010, C.1.2.1; André Moser / Michael Beusch / Lorenz Kneubühler, Prozessieren vor Bundesverwaltungsgericht, Basilea 2008, § 2, N 2.7.).

Nel presente caso la ricorrente ha inoltrato una richiesta di equipollenza del suo diploma di optometria con una formazione professionale superiore (livello terziario B). In risposta a tale richiesta l'UFFT ha emanato due decisioni. Con decisione del 6 aprile 2010 l'attestato di abilitazione all'esercizio dell'arte ausiliaria sanitaria di ottico conseguito dalla ricorrente il 6 luglio 2006 era stato ritenuto equipollente ad un attestato federale di capacità di ottico. La seconda decisione del 10 settembre 2010, impugnata in seguito dalla ricorrente, comunicava alla stessa che il riconoscimento del suo diploma italiano equipollente al diploma federale di ottico era subordinato alla riuscita di una misura di compensazione. L'oggetto della lite è quindi limitato alla questione dell'equipollenza del diploma di optometria ottenuta dalla ricorrente con il diploma federale di ottico. Ne consegue che il riconoscimento dell'equipollenza del attestato di abilitazione all'esercizio dell'arte ausiliaria sanitaria di ottico conseguito il 6 luglio 2006 a Z._______ con un attestato federale di capacità, oggetto della decisione non impugnata dell'UFFT del 6 aprile 2010, di principio, non è oggetto di controversia nella procedura di ricorso davanti allo scrivente Tribunale. Tuttavia, si evince dagli atti che tale divisione della procedura è stata intrapresa dall'autorità inferiore alla sua propria iniziativa. Inoltre, l'UFFT ha comunicato contemporaneamente che, con la decisione del 6 aprile 2010, non si avrebbe ancora pronunciato sull'equipollenza del diploma di optometria della ricorrente con il diploma federale di ottico. Visto che la divisione della procedura non è stata scelta dalla ricorrente, rimane in ogni caso possibile valutare adeguatamente gli argomenti della ricorrente relativi alla formazione ottica a Z._________ in riguardo all'oggetto in lite cioè l'equipollenza del suo diploma in optometria con il diploma federale di ottico, anche se la decisione del 6 aprile 2010 fosse considerata cresciuta in giudicato.

2.2. Base legale delle censure della ricorrente

La ricorrente censura, in sostanza, che il confronto tra la formazione da lei effettuata in Italia e la formazione richiesta in Svizzera per svolgere l'attività in questione non sia stato effettuato in modo corretto e in base ad un apprezzamento carente di diversi elementi. Il ricorso è basato quindi su censure ai sensi dell'art. 49 lett. a
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA)
PA Art. 49 - Il ricorrente può far valere:
a  la violazione del diritto federale, compreso l'eccesso o l'abuso del potere di apprezzamento;
b  l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti;
c  l'inadeguatezza; questa censura non è ammissibile quando un'autorità cantonale ha giudicato come autorità di ricorso.
PA (lesione del diritto federale compreso l'eccesso o l'abuso del potere di apprezzamento) e dell'art. 49 lett. b (accertamento inesatto o incompleto dei fatti).

3. Base legale nazionale del riconoscimento dei diplomi esteri

La presente fattispecie rientra nella sfera d'applicazione della legge federale sulla formazione professionale del 13 dicembre 2002 (LFPr; RS 412.10). Giusta l'art. 2
SR 412.10 Legge federale del 13 dicembre 2002 sulla formazione professionale (Legge sulla formazione professionale, LFPr) - Legge sulla formazione professionale
LFPr Art. 2 Oggetto e campo d'applicazione - 1 Per tutti i settori della formazione professionale, escluse le scuole universitarie, la presente legge disciplina:
1    Per tutti i settori della formazione professionale, escluse le scuole universitarie, la presente legge disciplina:
a  la formazione professionale di base, compresa la maturità professionale;
b  la formazione professionale superiore;
c  la formazione professionale continua;
d  le procedure di qualificazione, gli attestati, i certificati e i titoli;
e  la formazione dei responsabili della formazione professionale;
f  le competenze e i principi in materia di orientamento professionale, negli studi e nella carriera;
g  la partecipazione della Confederazione alle spese della formazione professionale.
2    La presente legge non si applica alle formazioni disciplinate in altre leggi federali.
3    Per ripartire in modo più razionale i compiti fra la Confederazione e i Cantoni, il Consiglio federale può, d'intesa con i Cantoni, escludere dal campo d'applicazione singoli settori della formazione professionale.
LFPr, per tutti i settori della formazione professionale, escluse le scuole universitarie, la LFPr disciplina: (a.) la formazione professionale di base, compresa la maturità professionale; (b.) la formazione professionale superiore; (c.) la formazione professionale continua; (d.) le procedure di qualificazione, gli attestati, i certificati e i titoli (art. 2 cpv. 1 lett. a
SR 412.10 Legge federale del 13 dicembre 2002 sulla formazione professionale (Legge sulla formazione professionale, LFPr) - Legge sulla formazione professionale
LFPr Art. 2 Oggetto e campo d'applicazione - 1 Per tutti i settori della formazione professionale, escluse le scuole universitarie, la presente legge disciplina:
1    Per tutti i settori della formazione professionale, escluse le scuole universitarie, la presente legge disciplina:
a  la formazione professionale di base, compresa la maturità professionale;
b  la formazione professionale superiore;
c  la formazione professionale continua;
d  le procedure di qualificazione, gli attestati, i certificati e i titoli;
e  la formazione dei responsabili della formazione professionale;
f  le competenze e i principi in materia di orientamento professionale, negli studi e nella carriera;
g  la partecipazione della Confederazione alle spese della formazione professionale.
2    La presente legge non si applica alle formazioni disciplinate in altre leggi federali.
3    Per ripartire in modo più razionale i compiti fra la Confederazione e i Cantoni, il Consiglio federale può, d'intesa con i Cantoni, escludere dal campo d'applicazione singoli settori della formazione professionale.
-d LFPr).

Il Consiglio federale disciplina il riconoscimento dei diplomi e dei certificati esteri di formazione professionale che rientrano nel campo di applicazione della presente legge (art. 68 cpv. 1
SR 412.10 Legge federale del 13 dicembre 2002 sulla formazione professionale (Legge sulla formazione professionale, LFPr) - Legge sulla formazione professionale
LFPr Art. 68 - 1 Il Consiglio federale disciplina il riconoscimento dei diplomi e dei certificati esteri di formazione professionale che rientrano nel campo di applicazione della presente legge.
1    Il Consiglio federale disciplina il riconoscimento dei diplomi e dei certificati esteri di formazione professionale che rientrano nel campo di applicazione della presente legge.
2    Nell'ambito del riconoscimento di diplomi e certificati esteri della formazione professionale il Consiglio federale può concludere autonomamente trattati internazionali.34
LFPr). Per promuovere la cooperazione e la mobilità internazionali nella formazione professionale, il Consiglio federale può concludere di moto proprio accordi internazionali (art. 68 cpv. 2
SR 412.10 Legge federale del 13 dicembre 2002 sulla formazione professionale (Legge sulla formazione professionale, LFPr) - Legge sulla formazione professionale
LFPr Art. 68 - 1 Il Consiglio federale disciplina il riconoscimento dei diplomi e dei certificati esteri di formazione professionale che rientrano nel campo di applicazione della presente legge.
1    Il Consiglio federale disciplina il riconoscimento dei diplomi e dei certificati esteri di formazione professionale che rientrano nel campo di applicazione della presente legge.
2    Nell'ambito del riconoscimento di diplomi e certificati esteri della formazione professionale il Consiglio federale può concludere autonomamente trattati internazionali.34
LFPr). Il Consiglio federale emana le disposizioni di esecuzione, sempreché la legge non disciplini altrimenti tale competenza (art. 65 cpv. 1
SR 412.10 Legge federale del 13 dicembre 2002 sulla formazione professionale (Legge sulla formazione professionale, LFPr) - Legge sulla formazione professionale
LFPr Art. 65 Confederazione - 1 Il Consiglio federale emana le disposizioni di esecuzione, sempreché la legge non disciplini altrimenti tale competenza.
1    Il Consiglio federale emana le disposizioni di esecuzione, sempreché la legge non disciplini altrimenti tale competenza.
2    Può delegare al DEFR o alla SEFRI la competenza di emanare prescrizioni.
3    I Cantoni e le organizzazioni interessate sono sentiti prima di emanare:
a  le disposizioni d'esecuzione;
b  le ordinanze in materia di formazione.
4    La Confederazione esercita l'alta vigilanza sull'esecuzione della presente legge da parte dei Cantoni.
LFPr). Con il rilascio dell'ordinanza del 19 novembre 2003 sulla formazione professionale (OFPr; RS 412.101), il Consiglio federale ha adempiuto tale mandato. All'art. 69
SR 412.101 Ordinanza del 19 novembre 2003 sulla formazione professionale (OFPr)
OFPr Art. 69 Entrata nel merito - (art. 68 LFPr)
a  il titolo estero si basa su disposizioni legislative, regolamentari o amministrative statali ed è stato rilasciato dall'autorità o dall'istituzione competente nello Stato d'origine; e
b  il detentore del titolo estero dimostra di possedere le necessarie conoscenze linguistiche in una lingua ufficiale della Confederazione per l'esercizio della professione in Svizzera.
OFPr è previsto che l'Ufficio federale riconosce i diplomi e i certificati esteri, se sono date determinate condizioni (art. 9 cpv. 1 e
SR 412.101 Ordinanza del 19 novembre 2003 sulla formazione professionale (OFPr)
OFPr Art. 9 Ubicazione della formazione di base ad impostazione aziendale - (art. 16 cpv. 2 lett. a LFPr)
1    Per ubicazione della formazione di base ad impostazione aziendale s'intende il luogo nel quale si svolge prevalentemente la formazione.
2    Se la sede della ditta e l'azienda di tirocinio si trovano in Cantoni diversi, è determinante l'ubicazione dell'azienda di tirocinio.
3    Nel caso di una rete di aziende di tirocinio è determinante l'ubicazione dell'azienda o organizzazione di riferimento.
4    Se le autorità cantonali non riescono ad accordarsi sull'ubicazione, la decisione spetta alla SEFRI.
cpv. 2 OFPr). Sono fatti salvi gli accordi internazionali (art. 69 cpv. 4
SR 412.101 Ordinanza del 19 novembre 2003 sulla formazione professionale (OFPr)
OFPr Art. 69 Entrata nel merito - (art. 68 LFPr)
a  il titolo estero si basa su disposizioni legislative, regolamentari o amministrative statali ed è stato rilasciato dall'autorità o dall'istituzione competente nello Stato d'origine; e
b  il detentore del titolo estero dimostra di possedere le necessarie conoscenze linguistiche in una lingua ufficiale della Confederazione per l'esercizio della professione in Svizzera.
OFPr).

4. Base legale internazionale del riconoscimento dei diplomi esteri (ALCP)

4.1. Sistema generale dell'ALCP

Il 21 giugno 1999 si è concluso l'accordo tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone, accordo che è stato approvato dall'Assemblea federale l'8 ottobre 1999 e entrato in vigore il 1° giugno 2002 (ALCP, RS 0.142.112.681; di seguito ALCP o accordo).

L'obiettivo di tale accordo è di conferire ai cittadini degli Stati membri dell'Unione europea e della Svizzera un diritto di ingresso, di soggiorno e di accesso a un'attività economica dipendente, un diritto di stabilimento quale lavoratore autonomo e il diritto di rimanere sul territorio delle parti contraenti (art. 1 lett. a).

L'accordo non regola l'ammissione ai cicli di formazione speciali e post-diploma nella forma di un riconoscimento accademico, bensì solamente l'accesso al mercato del lavoro nel senso di un riconoscimento delle qualifiche professionali per poter esercitare o essere ammesso all'esercizio di una professione negli stati contraenti (Messaggio concernente l'approvazione degli accordi settoriali tra la Svizzera e la CE del 23 giugno 1999, FF 1999 5092, p. 5118 e 5301 segg.; Rudolf Natsch, Gegenseitige Anerkennung beruflicher Qualifikationen, in: Thürer / Weber / Zäch (editori), Bilaterale Verträge Schweiz-EG, ein Handbuch, Zurigo 2002, p. 195 segg.).

All'art. 2
IR 0.142.112.681 Accordo del 21 giugno 1999 tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone (con allegati, protocolli e atto finale)
ALC Art. 2 Non discriminazione - In conformità delle disposizioni degli allegati I, II e III del presente Accordo, i cittadini di una parte contraente che soggiornano legalmente sul territorio di un'altra parte contraente non sono oggetto, nell'applicazione di dette disposizioni, di alcuna discriminazione fondata sulla nazionalità.
ALCP è garantito il principio della non-discriminazione, conformemente al quale i cittadini svizzeri e degli Stati membri dell'Unione europea hanno il diritto di non essere discriminati nell'applicazione dell'accordo a causa della loro nazionalità.

Per agevolare ai cittadini degli Stati membri dell'Unione europea e della Svizzera l'accesso alle attività dipendenti e autonome e il loro esercizio, nonché la prestazione di servizi, le parti contraenti adottano, conformemente all'allegato III, le misure necessarie per quanto riguarda il riconoscimento reciproco dei diplomi, dei certificati e di altri titoli e il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative delle parti contraenti in materia di accesso alle attività dipendenti e autonome e dell'esercizio di queste nonché di prestazione di servizi (art. 9
IR 0.142.112.681 Accordo del 21 giugno 1999 tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone (con allegati, protocolli e atto finale)
ALC Art. 9 Diplomi, certificati e altri titoli - Per agevolare ai cittadini degli Stati membri della Comunità europea e della Svizzera l'accesso alle attività dipendenti e autonome e il loro esercizio, nonché la prestazione di servizi, le parti contraenti adottano, conformemente all'allegato III, le misure necessarie per quanto riguarda il riconoscimento reciproco dei diplomi, dei certificati e di altri titoli e il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative delle parti contraenti in materia di accesso alle attività dipendenti e autonome e dell'esercizio di queste, nonché di prestazione di servizi.
ALCP).

Per quanto attiene al riconoscimento delle qualifiche professionali l'accordo comprende unicamente quelle attività professionali che sono regolamentate nello stato di accoglienza, cioè attività professionali per le quali l'accesso o l'esercizio o una delle modalità d'esercizio in uno Stato contraente siano subordinati, direttamente o indirettamente mediante disposizioni legislative, regolamentari o amministrative, al possesso di un titolo di formazione o attestato di competenza (art. 1 lett. f della Direttiva 92/51/CEE del Consiglio del 18 giugno 1992 relativa ad un secondo sistema generale di riconoscimento della formazione professionale che integra la Direttiva 89/48/CEE [GU L 209 del 24.7.1992, p. 25], in seguito: Direttiva 92/51/CEE). Per contro le professioni non regolamentate possono essere esercitate liberamente e, di conseguenza, per esse non si pone più la questione del riconoscimento del diploma. In effetti, spetta unicamente al datore di lavoro decidere se le qualifiche professionali sono sufficienti per esercitare il tipo di lavoro richiesto (cfr. sentenza del TAF del 29 novembre 2010 B-6599/2008, consid. 4.1 con ulteriori indicazioni).

4.2 ALCP applicabile alla fattispecie

Visto che la ricorrente richiede l'equipollenza del suo diploma italiano al fine di esercitare la professione di ottico - optometrista o di ottico diplomato (cfr. riguardante la terminologia la sentenza del 15 novembre 2010 B-2756/2009, consid. 3.2.5), va rimarcato che in Svizzera detta professione è regolamentata a livello cantonale (cfr. l'elenco dell'UFFT delle professioni / attività regolamentate in Svizzera [febbraio 2012] su www.bbt.admin.ch > riconoscimento dei diplomi esteri > procedura di riconoscimento, visitato l'ultima volta il 3 aprile 2012; cfr. per il Cantone Ticino il regolamento concernente l'esercizio dell'ottica del 9 marzo 1994, RL 6.1.4.5; cfr. sentenza del TAF del 15 novembre 2010 B-2756/2009, consid. 3.2.3 con ulteriori indicazioni), per cui l'ALCP trova di principio applicazione alla presente fattispecie.

4.3 Sistema generale di riconoscimento dei diplomi esteri ripreso nell'ALCP

Il sistema generale di riconoscimento dei diplomi esteri ripreso nell'ALCP è fondamentalmente rappresentato dalla Direttiva 92/51/CEE succitata e dalla direttiva 89/48/CEE del Consiglio del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di una durata minima di tre anni (GU L 19 del 21.1.1989, p.16; in seguito: direttiva 89/48CEE). Siccome la ricorrente richiede l'equipollenza del suo diploma d'optometria col diploma federale di ottico e che le formazioni rispettive sono da collocare al livello postsecondario di una durata inferiore a tre anni, la presente fattispecie rientra nella sfera d'applicazione della direttiva 92/51/CEE (cfr. decisione del TAF B-8620/2007 del 10 luglio 2008, consid. 5.5)

5. Disamina relativa alle condizioni di riconoscimento dell'equipollenza stabilite nell'accordo

S'impone di delineare di seguito le condizioni di riconoscimento dell'equipollenza stabilite nell'accordo.

5. 1. Diritto di esercitare la professione relativa nel Paese di provenienza

Il sistema di riconoscimento istituito dall'accordo si basa fondamentalmente sul concetto di "professione" e non su quello di "formazione" (Frédéric Berthoud, Die Anerkennung von Berufsqualifikationen zwischen der Schweiz und der Eu, in: Thürer / Weber / Portmann / Kellerhals, Bilaterale Verträge I & II Schweiz-Eu, Zurigo, 2007. P. 258). Esso presuppone quindi che il richiedente sia già inserito nel mondo professionale nel suo paese d'origine, oppure che sia in possesso di tutti i requisiti che gli permettono di esercitare la sua professione. Il criterio di base per l'applicazione del sistema di riconoscimento istituito nell'Unione europea è integrato nell'ALCP e si identifica quindi nel presupposto che tutto ciò che un richiedente ha il diritto di esercitare professionalmente nel suo Paese deve poterlo fare anche in un altro Stato contraente, con la conseguenza che il Paese accogliente deve accordare l'equipollenza a una formazione "proveniente" da un'altro Stato contraente con la formazione necessaria nel Paese accogliente per poter svolgere l'attività in questione (cfr. Berthoud, op. cit., p.265).

5.2. Professione regolamentata nel Paese di provenienza e criterio di compensazione in caso contrario

Se il richiedente ha il diritto di esercitare la sua professione nello Stato proveniente occorre verificare di seguito se l'esercizio della professione in questione è regolamentato nel suo Paese. In caso contrario, bisogna esaminare se il migrante è in possesso di un titolo che sancisce una formazione regolamentata. In tale ipotesi, si deve poi controllare se la formazione estera verte su materie sostanzialmente diverse da quelle trattate nell'ambito della formazione svizzera (Berthoud, op. cit., p. 266). Se il migrante non dovesse disporre di un titolo di formazione che sancisce una formazione regolamentata, le autorità dello Stato ospitante devono prendere in considerazione se il richiedente ha esercitato a tempo pieno tale professione per due anni durante i precedenti dieci anni nel Paese proveniente in possesso di un titolo di formazione rilasciato da un'autorità di tale Stato, designata conformemente alle disposizioni regolamentari di quest'ultimo e da cui risulti che il titolare ha seguito con successo un ciclo di studi postsecondari della durata di almeno un anno (cfr. art. 3 lett. b primo comma della Direttiva 92/51/CEE; cfr. Berthoud, op. cit., p. 266). Da questo si evince che lo Stato accogliente può rifiutare che un richiedente che ha il diritto di esercitare una professione non regolamentata con un titolo di formazione non regolamentato nello Stato proveniente acceda a tale professione se non dispone di una esperienza professionale di almeno due anni ai sensi dell'art. 1 lett. h della Direttiva 92/51/CEE (cfr. Berthoud, op. cit., p. 266).

Dopo la disamina delle questioni summenzionate occorre confrontare le rispettive formazioni.

Confronto delle formazioni rispettive

5.3. Conseguenza giuridica in caso di durata inferiore della formazione estera

Quando questo paragone rivela che la durata della formazione è inferiore di almeno un anno a quella prescritta nello Stato accogliente, quest'ultimo può esigere che il richiedente provi di possedere un'esperienza professionale (cfr. art. 4 (1) lett. a della Direttiva 92/51/CEE). La durata massima dell'esperienza professionale richiesta non può oltrepassare il doppio del periodo di formazione mancante o il periodo mancante allorché questo riguarda un periodo di attività professionale pratica svolto sotto la guida di un professionista qualificato (cfr. art. 4 (1), lett. a, primo comma, primo e secondo trattino della Direttiva 92/51/CEE). L'esperienza professionale richiesta non può comunque superare i quattro anni.

5.4. Conseguenza giuridica in caso di differenza sostanziale nel contenuto della formazione estera

Quando da questo confronto si evince che la formazione ricevuta all'estero verte su materie teoriche e / o pratiche sostanzialmente diverse da quelle prescritte nello Stato ospitante, quest'ultimo può esigere che il richiedente compia un tirocinio di adattamento o si sottoponga a una prova attitudinale (cfr. art. 4 (1) lett. b della Direttiva 92/51/CEE). In questo caso lo Stato ospitante deve lasciare al richiedente la scelta tra le due misure di compensazione.

Onere della prova

Da un punto di vista formale è da notare che alle autorità dello Stato ospitante incombe l'onere della prova (cfr. Berthoud, op. cit. p. 267; Nina Gammenthaler, Diplomanerkennung und Freizügigkeit, Zurigo, Basilea, Ginevra 2010, p. 76). Esse devono provare che ci sono delle differenze sostanziali tra la formazione estera e la formazione richiesta nel Paese ospitante. Al migrante può essere tuttavia richiesto di fornire qualsiasi informazione utile sulla formazione ricevuta.

Interpretazione restrittiva della materia sostanzialmente diversa

Per poter ricorrere alla possibilità di una misura di compensazione, la differenza fra le due formazioni deve essere talmente sostanziale da impedire l'esercizio corretto della professione in questione nello Stato ospitante. Il concetto della materia sostanzialmente diversa o della differenza sostanziale è un concetto giuridico indeterminato. Tuttavia, per poter garantire il buon funzionamento del sistema si può partire dal principio che detto concetto dev'essere interpretato in maniera restrittiva (cfr. Berthoud, p. 267).

6. Situazione di diritto e di fatto rilevante in sede di ricorso

Modifiche di diritto

Prima di applicare i criteri poc'anzi menzionati (cfr. consid. 5.1-5.4) alla presente fattispecie è da notare che durante la procedura davanti allo scrivente Tribunale le norme giuridiche e la situazione di fatto sono evolute. Le modifiche di diritto riguardano in primo luogo la formazione di ottico - optometrista in Svizzera visto che il regolamento d'esame professionale superiore per ottici del 12 giugno 1991 (in seguito: regolamento d'esame) è infatti abrogato il 31 dicembre 2011 e sostituito dal regolamento del 1 settembre 2009 concernente la formazione e gli esami per il titolo di "Bachelor of Science in Optometry", rilasciato dalla Scuola universitaria professionale (SUP) Nordwestschweiz (FHNW). In secondo logo, le modifiche legali concernono l'ALCP: Con decisione 2/2011 del 30 settembre 2011 il Comitato misto Svizzera-UE per l'ALCP ha stabilito l'applicazione provvisoria a partire dal 1° novembre 2011 della Direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali (GU L 255 del 30.9.2005, p. 22), ad eccezione del titolo II. Questa Direttiva consolida e abroga, fra le altre, anche le direttive 89/48/CEE e 95/51/CEE (cfr. sopra, consid. 4.3.).

Nuovi elementi di fatto

Dal certificato di lavoro del 30 aprile 2012 si evince che la ricorrente continua la sua attività professionale presso la Swiss Quality Vision. Si può pertanto ritenere che l'esperienza professionale della ricorrente continui ad accrescersi a partire dalla data del rilascio della decisione impugnata.

Occorre pertanto determinare nella fattispecie quale situazione di fatto e di diritto vanno considerate rilevanti in sede di ricorso.

6.1. Diritto applicabile

In linea di massima, la legalità di una decisione amministrativa si giudica in considerazione del diritto in vigore o applicabile al momento del suo rilascio. Modificazioni entrate in vigore durante la procedura ricorsuale sono irrilevanti, a meno che ragioni imperative impongano di prendere in considerazione la nuova situazione di diritto nell'interesse pubblico preponderante (cfr. DTF 126 II p. 522, consid. 3 b) aa)). Nella fattispecie non è possibile intravedere tale motivo imperativo considerando che le modifiche rilevanti apporteranno sicuramente alcuni miglioramenti alla formazione ottica-optometrista in Svizzera e comprendono una modernizzazione del sistema di riconoscimento dei diplomi tra la Svizzera e l'Unione europea, ma non possono essere considerate fondamentali per la salute pubblica o il funzionamento dell'ALCP (cfr. www.bbt.admin.ch > temi > riconoscimento dei diplomi esteri > base legale > direttiva 2005/36/CE, visitato l'ultima volte il 5 aprile 2012). Neanche dal semplice fatto che le modifiche legali effettuate possano avere delle conseguenze per l'esito di questa sentenza, si evince una ragione imperativa che giustificherebbe eccezionalmente la loro presa in considerazione. Ne consegue pertanto che occorre applicare alla presente fattispecie le norme in vigore del momento del rilascio della decisione, ovverosia il 10 settembre 2010.

6.2. Situazione di fatti rilevante

Per quanto riguarda invece la situazione dei fatti occorre ritenere che lo scrivente Tribunale non è vincolato dall'accertamento operato al riguardo dall'autorità inferiore (cfr. art. 49 lett. b
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA)
PA Art. 49 - Il ricorrente può far valere:
a  la violazione del diritto federale, compreso l'eccesso o l'abuso del potere di apprezzamento;
b  l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti;
c  l'inadeguatezza; questa censura non è ammissibile quando un'autorità cantonale ha giudicato come autorità di ricorso.
PA, art. 54
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA)
PA Art. 54 - Con il deposito del ricorso, la trattazione della causa, oggetto della decisione impugnata, passa all'autorità di ricorso.
PA; Oliver Zibung / Elias Hofstetter in: Bernhard Waldmann / Philippe Weissenberger (Hrsg.), Praxiskommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, Zürich, Basel, Genf 2009 (qui di seguito: Praxiskommentar), art. 49, n° 34; Hansjörg Seiler in: Praxiskommentar, art. 54, n° 19). Ne consegue che lo scrivente Tribunale è abilitato a considerare fatti posteriori all'emanazione della decisione impugnata (cfr. DTF 126 II p. 522, consid. 3 b) bb), decisione del TAF B-3827/2010 del 14 dicembre 2011, E. 6.1). Nella fattispecie s'impone di conseguenza valutare l'esperienza professionale conseguita della ricorrente durante la durata della procedura di ricorso.

6.3 Considerazione delle allegazioni tardive

Infine, è anche da rilevare in questo contesto che giusta l'art. 32 cpv. 2
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA)
PA Art. 32 - 1 Prima di decidere, l'autorità apprezza tutte le allegazioni rilevanti prodotte dalla parte in tempo utile.
1    Prima di decidere, l'autorità apprezza tutte le allegazioni rilevanti prodotte dalla parte in tempo utile.
2    Essa può tener conto delle allegazioni tardive che sembrino decisive.
PA lo scrivente Tribunale può tenere conto delle allegazioni tardive presentate dalle parti con scritti del 25 gennaio 2011 (autorità inferiore, cfr. fatti, lett. I) e del 4 maggio 2012 (ricorrente, cfr. fatti, lett. L), purché sembrino decisive. Se ciò è il caso verrà determinato individualmente nei considerandi seguenti.

7. Disamina concreta relativa alle condizioni di riconoscimento dell'equipollenza del diploma della ricorrente

7.1. Optometria in Italia: professione libera

Come l'ha constatato tra l'altro anche l'autorità inferiore nella sua presa di posizione del 29 aprile 2011 la professione di optometrista non gode attualmente di regolamentazione legislativa in Italia ed è da considerarsi libera (cfr. decisione del TAF B-2756/2009 del 15 novembre 2010, consid. 3.2.2 con ulteriori indicazioni; cfr. anche http://www.lavoroeformazioneincomune.it/DATA/allegati/elenchi/Avviso_Selezione_Optometrista_09.pdf, visitato l'ultima volta l'11 aprile 2012). In base alle normative attuali la professione di optometrista si inserisce tra le attività riservate per legge ai medici oculisti e le attività legalmente definite e affidate all'ottico: "Di conseguenza non può considerarsi preclusa all'optometrista l'attività di misurazione della vista, e di apprestare, confezionare e vendere - senza preventiva ricetta medica occhiali e lenti correttive non solo per i casi di miopia e di presbiopia, ma - al contrario dell'ottico - anche nei casi di astigmatismo, ipermetropia ed afachia" (Sentenza della Corte di Cassazione Italiana n.27853 dell'11 luglio 2001). Anche se si possano individuare percorsi di formazione tipici per la specializzazione in optometria (cfr. decisione del TAF B-2756/2009 del 15 novembre 2010, consid. 3.2.2 con ulteriori indicazioni), neanche la formazione di optometrista è attualmente regolamentata in Italia. Come esposto qui sopra (cfr. consid. 5.2) occorre pertanto esaminare di seguito se la ricorrente ha esercitato per due anni a tempo pieno tale professione nel Paese di provenienza.

7.2 Adempimento del criterio di compensazione ai sensi dell'art. 3 lett. b della Direttiva 92/51/CEE: 2 anni di esercizio della professione

Dagli atti si evince che la ricorrente dispone di una certa esperienza pratica e lavorativa nell'ambito ottico-optometrico conseguita in Italia e in Svizzera (cfr. sopra fatti, lett. B). Occorre analizzare di seguito se questa esperienza pratica va equiparata un esercizio della professione rilevante ai sensi dell'art. 3 lett. b della Direttiva 92/51/CEE. Secondo questo articolo, l'esperienza professionale da valutare deve rispettare i seguenti criteri:

- il richiedente deve essere in possesso di un titolo di formazione rilasciato da un'autorità competente di uno Stato contraente designata conformemente alle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative di quello Stato

- da questo titolo deve risultare che il titolare ha seguito con successo und ciclo di studi postsecondari della durata di almeno un anno

- una condizione di accesso a questo ciclo di studi è quella di aver portato a termine il ciclo di studi secondari richiesto per accedere all'insegnamento universitario o superiore, nonché l'eventuale formazione professionale integrata in questo ciclo di studi postsecondari

- il richiedente deve aver esercitato a tempo pieno tale professione per due anni durante i precedenti dieci anni in un altro Stato contraente.

Inoltre è da notare che l'esperienza professionale è definita all'art. 1 lett. h come segue: "l'esercizio effettivo e legittimo della professione in questione in uno Stato [contraente]."

7.2.1 Questione preliminare 1: Determinazione del momento rilevante a partire dal quale l'esperienza professionale effettuata può essere considerata un esercizio della professione: durante o dopo la formazione?

Differenza di significato fra i testi autentici

Prima di esaminare se il titolo di formazione della ricorrente corrisponde ai criteri appena elencati occorre determinare a partire da quale momento l'esercizio della professione è da prendere in considerazione ai sensi dell'art. 3 lett. b della Direttiva 92/51/CEE. Più concretamente si tratta di rispondere alla questione se anche l'esperienza lavorativa effettuata durante la formazione di optometria o soltanto l'esperienza pratica effettuata dopo l'ottenimento del rispettivo titolo risponde ai criteri sopra menzionati. Al riguardo è da notare che le varie versione linguistiche della direttiva non sono identiche. Nella versione italiana si legge: "se il richiedente ha esercitato a tempo pieno tale professione per due anni [...], ed è in possesso di uno o più titoli di formazione:[...]" (parola evidenziata dal TAF). La versione tedesca invece recita: "wenn der Antragsteller diesen Beruf vollzeitlich zwei Jahre lang [...] ausgeübt hat, [...], sofern der Betreffende dabei im Besitz von einem oder mehreren Ausbildungsnachweisen war, [...]" (parole evidenziate dal TAF). La versione francese stabilisce che: "si le demandeur a exercé à temps plein cette profession pendant deux ans, [...], en détenant un ou plusieurs titres de formation:[...]" (parole evidenziate dal TAF). Infine, la versione inglese recita: "if the applicant has pursued the profession in question full-time for two years, [...], and possesses evidence of education and training which: [...]" (parola evidenziata dal TAF).

Trattandosi di una professione libera nello Stato di provenienza, la versione italiana e la versione inglese permettono anche un'interpretazione secondo la quale l'esperienza pratica rilevante ai sensi di questo articolo può essere effettuata anche prima dell'ottenimento del titolo formativo o durante la formazione rispettiva. Le altre versioni linguistiche summenzionate qui sopra lasciano invece chiaramente intendere che l'esperienza da considerare è unicamente quella dopo dell'ottenimento del diploma.

Applicazione delle regole generali del diritto internazionale pubblico

Visto che ciascun testo fa ugualmente fede e che la questione non è stata chiarita né dal Tribunale federale svizzero, né - a conoscenza dello scrivente Tribunale - dalla Corte di giustizia dell'Unione Europea (cfr. art. 16 cpv. 2
IR 0.142.112.681 Accordo del 21 giugno 1999 tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone (con allegati, protocolli e atto finale)
ALC Art. 16 Riferimento al diritto comunitario - (1) Per conseguire gli obiettivi definiti dal presente Accordo, le parti contraenti prendono tutte le misure necessarie affinché nelle loro relazioni siano applicati diritti e obblighi equivalenti a quelli contenuti negli atti giuridici della Comunità europea ai quali viene fatto riferimento.
ALCP), occorre applicare le regole generali del diritto internazionale pubblico. L'art. 33 cpv. 4 della Convezione di Vienna sul diritto dei trattati del 23 maggio 1963 (RS 0.111; in seguito: Convenzione di Vienna) stabilisce che quando il confronto fra i testi autentici renda evidente una differenza di significato che l'applicazione degli articoli 31 e 32 della Convenzione di Vienna non permette di eliminare, verrà adottato il significato che, tenuto conto dell'oggetto e dello scopo del trattato, concili nel migliore dei modi i testi in questione.

Esercizio della professione solo dopo l'ottenimento del titolo di formazione

Come si evince dal preambolo e dall'art. 1
IR 0.142.112.681 Accordo del 21 giugno 1999 tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone (con allegati, protocolli e atto finale)
ALC Art. 1 Obiettivo - Il presente Accordo a favore dei cittadini degli Stati membri della Comunità europea e della Svizzera si prefigge di:
a  conferire un diritto di ingresso, di soggiorno e di accesso a un'attività economica dipendente, un diritto di stabilimento quale lavoratore autonomo e il diritto di rimanere sul territorio delle parti contraenti;
b  agevolare la prestazione di servizi sul territorio delle parti contraenti, segnatamente liberalizzare la prestazione di servizi di breve durata;
c  conferire un diritto di ingresso e di soggiorno, sul territorio delle parti contraenti, alle persone che non svolgono un'attività economica nel paese ospitante;
d  garantire le stesse condizioni di vita, di occupazione e di lavoro di cui godono i cittadini nazionali.
dell'ALCP lo scopo dell'ALCP è essenzialmente definito dalla volontà degli parti di attuare la libera circolazione delle persone tra loro. Tuttavia, per quanto attiene al riconoscimento delle qualifiche professionali l'accordo è basato sul concetto dell'attività professionale regolamentata (cfr. sopra, consid. 4.1 in fine e consid. 5.2). L'articolo in questione, cioè l'art. 3 b della Direttiva 92/51/CEE, permette ai fini dello scopo dell'art. 1
IR 0.142.112.681 Accordo del 21 giugno 1999 tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone (con allegati, protocolli e atto finale)
ALC Art. 1 Obiettivo - Il presente Accordo a favore dei cittadini degli Stati membri della Comunità europea e della Svizzera si prefigge di:
a  conferire un diritto di ingresso, di soggiorno e di accesso a un'attività economica dipendente, un diritto di stabilimento quale lavoratore autonomo e il diritto di rimanere sul territorio delle parti contraenti;
b  agevolare la prestazione di servizi sul territorio delle parti contraenti, segnatamente liberalizzare la prestazione di servizi di breve durata;
c  conferire un diritto di ingresso e di soggiorno, sul territorio delle parti contraenti, alle persone che non svolgono un'attività economica nel paese ospitante;
d  garantire le stesse condizioni di vita, di occupazione e di lavoro di cui godono i cittadini nazionali.
ALCP l'acceso a una professione regolamentata nello Stato accogliente anche se il richiedente non è nemmeno titolare di un diploma che sancisce una formazione regolamentata nello Stato proveniente (cfr. sopra, consid. 4.1 in fine e consid. 5.2). Pertanto, l'articolo in questione va considerato un'eccezione che stabilisce un meccanismo di compensazione per consentire, comunque sia, il riconoscimento di titoli di formazione che non attestano una formazione regolamentata. Di conseguenza, il criterio dell'esercizio della professione si deve considerare un criterio addizionale che può essere valutato solo a partire dal momento del conseguimento del titolo di formazione. Ai sensi dell'art. 3 lett. b della Direttiva 92/51/CEE l'esperienza pratica della ricorrente è quindi da prendere in considerazione a partire dal 1° luglio 2009.

A titolo complementare è da notare che la questione suesaminata si distingue fondamentalmente da quella di sapere se l'esperienza professionale effettuata durante la formazione deve essere valutata nell'ambito del paragone delle formazioni rispettive ai sensi dell'art. 4 (1) lett. b) della Direttiva 92/51/CEE (cfr. sopra, consid. 5.3, giù, consid. 7.3.2 in fine).

7.2.2 Questione preliminare 2: La professione può essere esercitata anche nel Paese accogliente qualora l'abilitazione ad esercitare tale professione non sia ancora acquisita nello Stato ospitante?

Come rilevato dall'autorità inferiore (cfr. sopra, fatti, lett. K), si evince dagli atti che la ricorrente non ha esercitato la sua professione in Italia dopo il conseguimento del suo attestato di optometria, cioè dopo il 1° luglio 2009. Tuttavia, la ricorrente è stata assunta dalla Swiss Quality Vision durante la sua formazione di optometrista e qui continua a lavorare anche dopo aver conseguito il suo diploma. Visto che l'art. 3 lett. b) della Direttiva 92/51/CEE presuppone che il richiedente abbia esercitato la sua professione in un altro Stato contraente, occorre esaminare di seguito la questione di sapere se la professione può essere esercitata anche nel Paese accogliente qualora l'abilitazione ad esercitare tale professione non sia ancora acquisita nello Stato ospitante.

Risposta in linea di principio della Corte di giustizia dell'Unione europea

La Corte di giustizia dell'Unione europea, pur interpretando l'art. 4 della direttiva 89/48/CEE, precisa a tal proposito che, "in linea di principio, non si può [...] considerare esercizio di attività professionali regolamentate, seppure in seguito all'ottenimento del diploma che conferisce il diritto di esercitare la professione in questione in uno Stato membro, un lavoro prestato in un altro Stato membro in cui l'abilitazione ad esercitare tale professione non sia ancora stata acquisita" (sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea del 2 dicembre 2010 nei procedimenti riuniti C-422/09, C-425/09 e C-426/09, consid. 62; per quanto riguarda l'orientamento giurisprudenziale della Corte di giustizia dell'Unione europea successiva alla firma dell'ALCP e la compatibilità con l'art. 16 cpv. 2
IR 0.142.112.681 Accordo del 21 giugno 1999 tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone (con allegati, protocolli e atto finale)
ALC Art. 16 Riferimento al diritto comunitario - (1) Per conseguire gli obiettivi definiti dal presente Accordo, le parti contraenti prendono tutte le misure necessarie affinché nelle loro relazioni siano applicati diritti e obblighi equivalenti a quelli contenuti negli atti giuridici della Comunità europea ai quali viene fatto riferimento.
ALCP cfr. DTF 136 II 5,12 s., consid. 3.4 e cfr. Matthias Oesch, Niederlassungsfreiheit und Ausübung öffentlicher Gewalt im EU-Recht und im Freizügigkeitsabkommen Schweiz-EU, in: SZIER-Zeitschrift für internationales und europäisches Recht 2011, p. 583, 608).

Risposta in considerazione del regolamento del Cantone Ticino in particolare

Tuttavia, l'art. 6 cpv. 3 del Regolamento concernente l'esercizio dell'ottica del 9 marzo 1994 del Cantone Ticino (RL 6.1.4.5) stabilisce che le prestazioni di competenza dell'ottico diplomato possono essere effettuate anche da persone che non hanno (ancora) acquista l'abilitazione ad esercitare la professione di ottico diplomato, a condizione che quest'ultimo sia presente nel momento stesso della prestazione. Dai certificati di lavoro intermedi rilasciati dal datore di lavoro della ricorrente il 7 dicembre 2009 e il 30 aprile 2012 si evince che la ricorrente opera con l'incarico di ottico ed assistente alla parte optometrica presso il loro centro ottico con, fra altre, tutte le mansioni che riguardano il ramo dell'optometria. In base a questa situazione di fatti e di diritto nel cantone Ticino, lo scrivente Tribunale è pertanto dell'opinione che sarebbe sproporzionato non valutare l'attività lavorativa dalla ricorrente come esercizio della professione ai sensi dell'art. 3 lett. b e dell'art. 1 lett. h della Direttiva 92/51/CEE.

Ulteriori informazioni necessarie per una risposta definitiva

Comunque sia spetta all'autorità inferiore procurarsi ulteriori informazioni per sapere se le attività optometriche svolte dalla ricorrente sono effettuate sotto la sorveglianza di un ottico diplomato e quindi in conformità con il regolamento ticinese.

Visti gli elementi sopra indicati e a condizione che l'esercizio di attività optometriche della ricorrente si sia svolto e continui a svolgersi in conformità con i regolamenti cantonali, l'esperienza professionale della ricorrente effettuata in Svizzera va considerata pertinente ai sensi dell'art. 3 lett. b) della Direttiva 92/51/CEE a partire dal 1 luglio 2009, giorno successivo all'ottenimento dell'attestato in optometria.

7.2.3 Criterio temporale (esercizio della professione a tempo pieno per due anni)

Ora, secondo l'art. 3 lett. b della Direttiva 92/51/CEE l'interessato deve aver esercitato la sua professione per due anni a tempo pieno nei dieci anni precedenti. Visto che dagli atti non evince se la ricorrente è assunta a tempo pieno o a tempo parziale, spetta all'autorità inferiore procurarsi le informazioni necessarie per determinare se i due anni ai sensi dell'art. 3 lett. b della Direttiva 92/51/CEE scadono il 30 giugno 2011 o a una data successiva (cfr. consid. 6.2).

7.2.4 Altri criteri rilevanti riguardanti l'esercizio della professione

Nella misura in cui i due anni di esercizio della professione ai sensi dell'art. 3 lett. b della Direttiva 92/51/CEE siano stati compiuti (cfr. consid. 7.2.1-7.2.3), occorre esaminare se l'esperienza professionale o l'esercizio della professione di optometrista corrisponde agli altri criteri sopra elencati (cfr. consid. 7.2).

7.2.4.1 Titolo rilasciato da istituto legalmente riconosciuto in Italia

Nella fattispecie l'attestato di optometria è stato consegnato dal Comune di N._________. In una lettera del 16 marzo 2010 l'autorità inferiore chiede alla ricorrente di indirizzare personalmente all'autorità competente della regione di Sicilia un elenco di domande volte a sapere, fra altro, se il diploma di optometria è stato rilasciato da un'autorità competente in Italia designata conformemente alle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative italiane come previsto all'art. 3 lett. b della Direttiva 92/51/CEE. La risposta a tale domanda non si trova negli atti. Tuttavia, lo scrivente Tribunale non ha motivo di dubitare che il titolo di formazione della ricorrente sia stato rilasciato da un istituto legalmente riconosciuto in Italia. Comunque sia, spetta finalmente all'autorità inferiore approfondire l'esame di questo criterio se lo ritiene necessario.

7.2.4.2 Conclusione di un ciclo di studi postsecondari di almeno un anno

Da questo titolo di formazione deve poi risultare che il titolare ha seguito con successo un ciclo di studi postsecondari della durata di almeno un anno. Secondo il piano di studi del corso di optometria del Comune di N._________ la ricorrente ha seguito 672 ore di formazione negli anni 2007-2009. Visto che la ricorrente ha lavorato presso diverse aziende nel campo ottico durante tutta la sua formazione di optometrista si può ipotizzare che un anno di studio svolto dalla ricorrente non corrisponda a un anno di formazione a tempo pieno.

È da notare che né la direttiva né la prassi giurisprudenziale definiscono le ore minime di formazione di un anno di studi postsecondari. Tuttavia, tenendo conto dello scopo generale dell'ALCP (cfr. sopra, consid. 7.2.1) e del fatto che la durata della formazione estera è concretamente paragonata alla durata della formazione rispettiva nel Paese accogliente sotto la prospettiva dell'articolo 4 lett. a della Direttiva 92/51/CEE, non sembra appropriato imporre delle condizioni troppo rigide per considerare questo criterio soddisfatto. Lo scrivente Tribunale è pertanto dell'opinione che la formazione biennale della ricorrente corrisponda come minimo a un anno di formazione richiesta dall'art. 3 lett. b della Direttiva 92/51/CEE.

7.2.4.3 Condizioni d'accesso alla formazione postsecondaria

L'ultimo criterio dell'art. 3 lett. b della Direttiva 92/51/CEE concerne le condizioni d'accesso alla formazione postsecondaria menzionate qui sopra (cfr. consid. 7.2). Il sito del Comune di N._________ (http://www.lavoroeformazioneincomune.it/DATA/allegati/elenchi/Avviso_Selezione_Optometrista_09.pdf visitato l'ultima volta il 19 aprile 2012) menziona tra i requisiti d'ammissione il diploma di istruzione secondaria di secondo grado che in Italia è propedeutico al proseguimento degli studi universitari (cfr. sito del Ministero italiano dell'istruzione, dell'università e della ricerca, http://www.istruzione.it/web/istruzione/famiglie/ordinamenti, visitato l'ultima volta il 19 aprile 2012) e l'abilitazione all'esercizio dell'arte ausiliaria di ottico che corrisponde alla formazione professionale richiesta dall'art. 3 lett. b della Direttiva 92/51/CEE. Pertanto, le esigenze relative alle condizioni d'accesso alla formazione postsecondaria sono da considerare soddisfatte.

7.2.5 Risultato intermedio

Visto che, a condizione della soddisfazione dei criteri summenzionati ancora da approfondire dall'autorità inferiore (cfr. sopra, consid. 7.2.2 in fine, 7.2.3), la ricorrente dispone dell'esperienza professionale e della formazione richiesta dall'art. 3 lett. b della Direttiva 92/51/CEE. In altre parole, pur essendo in possesso di un titolo di formazione non regolamentata, le autorità svizzere competenti non possono rifiutare, l'accesso a la professione di optometrista alle stesse condizioni che vengono applicati ai propri cittadini (cfr. sopra, consid. 5.2 infine). Occorre pertanto passare di seguito al confronto delle formazioni rispettive.

7.3 Confronto delle formazioni rispettive

7.3.1 Sistema generale dell'art. 4 della Direttiva 92/51/CEE

Come esposto qui sopra (cfr. consid. 5.3 e 5.4) l'art. 4 della Direttiva 92/51/CEE distingue fra differenze concernenti la durata della formazione (art. 4 (1) lett. a) e differenze sostanziali riguardanti il contenuto della formazione (art. 4 (1) lett. b). Le conseguenze giuridiche in caso di una situazione di fatti corrispondente alla lettera a) non sono identiche a un caso di una situazione di fatto ai sensi della lettera b) e, giusta l'art. 4(2), non possono essere applicati cumulativamente dallo Stato ospitante. Mentre una differenza nella durata della formazione ai sensi dell'art. 4 (1) lett. a della Direttiva 92/51/CEE può essere compensata dal richiedente con una certa esperienza professionale rilevante, una differenza sostanziale nel contenuto della formazione offre invece allo Stato ospitante la possibilità di subordinare il riconoscimento del diploma estero alla riuscita di una misura di compensazione (tirocinio di adattamento o prova attitudinale).

È inoltre da notare che l'art. 4 (1) lett. b) della Direttiva 92/51/CEE è stato modificato dalla Direttiva 2001/19/CEE del Parlamento e del Consiglio del 14 Maggio 2001 (GU L 206 del 31.7.2001, p. 1). Questa modificazione è successivamente stata integrata nell'ALCP con la decisione n. 1/2004 del Comitato misto UE-Svizzera, del 30 aprile 2004, che modifica l'allegato III relativo al riconoscimento reciproco delle qualifiche professionali dell'accordo sulla libera circolazione delle persone tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Confederazione svizzera, dall'altra (GU L 352 del 27.11.2004, p. 129-145). Questa modificazione recita: "Lo Stato membro ospite, qualora intenda esigere che il richiedente compia in tirocinio di adattamento o si sottoponga ad una prova attitudinale, deve prima verificare se le conoscenze acquisite dal richiedente nel corso della propria esperienza professionale non colmino in tutto o in parte la differenza sostanziale di cui al primo comma".

Infine, il paragone tra le formazioni rispettive non si deve limitare a un esame formale dei titoli ottenuti ma deve includere una valutazione sostanziale delle conoscenze e delle capacità specifiche del richiedente (cfr. Gammenthaler, op. cit., p. 85).

7.3.2 Percorsi formativi da confrontare

In casu occorre paragonare da un lato la formazione svizzera rilevante al momento della decisione (cfr. sopra, consid. 6.1) con la formazione e le conoscenze specifiche della ricorrente dall'altro.

Svizzera

Per quanto riguarda la formazione svizzera non esiste un regolamento federale che indichi i contenuti precisi e le ore di formazione richieste per il conseguimento del diploma federale di ottico. A tal proposto è da notare che prima del 1 gennaio 2012 unicamente il superamento dell'esame professionale superiore per ottici era obbligatorio, ma non lo svolgimento di una formazione specifica. Il regolamento d'esame concernente l'organizzazione degli esami professionali superiori per ottici del 12 giugno 1991 (in seguito: regolamento d'esame), che elenca le materie valutate nell'esame che portava al conseguimento del diploma federale di ottico, specifica inoltre nel suo art. 10 che erano ammessi all'esame gli ottici in possesso dell'attestato federale di capacità con almeno quattro anni di esperienza professionale come ottico. La formazione presso la "Schweizerische Höhere Fachschule für Augenoptik" di Olten (scuola non più esistente), la cui durata era di due anni (2750 ore in totale), veniva considerata un'esperienza professionale.

Ricorrente italiana

La formazione della ricorrente è da valutare in merito al programma di formazione da lei frequentato che, nel caso del piano di studi della scuola di optometria a N._________, elenca allo stesso tempo le materie d'esame (cfr. p. 2 del programma di formazione). Come menzionato poc'anzi, la ricorrente dispone anche di una certa esperienza professionale acquista durantela formazione (2007-2009) e dopol'ottenimento del diploma di optometrista (a partire dal 1 luglio 2009).

Questione da esaminare di seguito

Di seguito verrà esaminato se questa esperienza professionale e / o eventualmente altri elementi addizionali sono pertinenti per il confronto delle rispettive formazioni. Questa questione si distingue dalla questione di sapere se l'esperienza professionale effettuata durante la formazione è da considerare un esercizio della professione ai sensi dell'art. 3 lett. b della Direttiva 92/51/CEE (cfr. sopra, consid. 7.2.1). Mentre l'adempimento dei criteri di cui all'art. 3 lett. b della Direttiva 92/51/CEE era subordinato all'accesso di principio alla professione di optometrista in Svizzera, nei considerandi seguenti si tratta invece di verificare se il paragone tra i due percorsi formativi è stato effettuato in maniera corretta.

7.3.3 Censure delle parti

Benché l'autorità inferiore sembri evidenziare anche differenze nella durata della formazione in Svizzera, la stessa rimprovera alla ricorrente principalmente una differenza sostanziale nel contenuto della formazione (cfr. fatti, lett. E). Nella decisione impugnata rilasciata in base ad una perizia dell'8 giugno 2010 l'UFFT conclude che la formazione della ricorrente sarebbe lacunosa in ordine alle materie "anatomia e fisiologia oculare" e "ottica generale e strumenti". Nella sua presa di posizione del 25 gennaio 2011 l'autorità inferiore rimprovera inoltre alla ricorrente di non aver sufficientemente approfondito le materie indicate durante la formazione di ottico e di [non] aver seguito dette materie durante la formazione di optometria (nel testo originale leggesi: "Inoltre dette materie sono state trattate durante il corso di optometria."; lo scrivente Tribunale ritiene che l'omissione del "non" sia avvenuto semplicemente per errore). Sulla sconta di una seconda perizia del 12 gennaio 2012 l'UFFT punta sui temi specifici delle materie che mancherebbero nella formazione della ricorrente. Infine, l'autorità inferiore aggiunge che le lacune identificate non potrebbero essere colmate con un periodo di lavoro in un ambito affine alla formazione di ottico diplomato poiché la ricorrente non avrebbe mai esercitato l'attività di optometrista in Italia dopo il conseguimento del relativo attestato. Inoltre, nel Cantone Ticino solamente i titolari del diploma federale di ottico, o di un titolo riconosciuto equipollente, sarebbero abilitati a esercitare l'attività riservata all'ottico diplomato. Il 31 maggio 2012 l'UFFT aggiunge che spetterebbe in ogni caso agli esperti di verificare le conoscenze pratiche e teoriche nelle materie mancanti, anche se la ricorrente dimostrasse di aver esercitato la professione sotto la supervisione di un ottico diplomato per un periodo di nove mesi. Esso sostiene inoltre che un'esperienza professionale a norma della Direttiva 92/51/CEE consiste unicamente nell'esercizio effettivo e legittimo della professione nel Paese in cui è stato conseguito il diploma da riconoscere.

La ricorrente invece argomenta nel suo ricorso del 27 settembre 2010 di aver già frequentato queste materie durante la formazione di ottico a Z._________. Inoltre precisa che una parte dei temi indicati dall'UFFT sarebbe stata ripresa all'inizio del corso di optometria anche pur non comparendo nel programma di formazione di optometria assolto a N._________. La restante parte dei temi elencati dall'autorità inferiore sarebbe infine stata trattata durante l'insegnamento delle materie indicate nel programma di formazione di optometria.

7.3.4 Valutazione delle censure

7.3.4.1 Disamina relativa alle "perizie" dell'8 giugno 2010 e del 12 gennaio 2011

Per quanto riguarda anzitutto l'argomento della ricorrente, secondo cui ella avrebbe già frequentato queste materie durante la formazione di ottico a Z._________, lo scrivente Tribunale - come già l'autorità inferiore - ritiene che anche la formazione svizzera richieda l'insegnamento di queste materie durante la formazione di ottico, ma che essa esiga un approfondimento durante la formazione superiore. Ne consegue che, in linea di massima, non appare appropriato considerare la frequentazione delle materie durante la formazione di ottico alla stessa stregua di una loro trattazione nell'ambito di una susseguente specializzazione. Tuttavia, è da notare che secondo l'art. 2 del programma svizzero di insegnamento professionale per ottici del 20 aprile 1999, rilevante nella fattispecie, prevede in totale 1440 lezioni tranne 640 per la cultura generale, la ginnastica e lo sport, materie non rilevanti per la professione di ottico-optometrista, mentre il piano di studi della scuola Y._________ a Z._________ prevede in totale 2304 ore d'insegnamento. Ciò posto, il rimprovero mosso dalla ricorrente all'autorità inferiore di non avere esaminato se e in quale misura l'approfondimento richiesto in Svizzera nell'ambito della formazione superiore sia già stato trattato nel corso della formazione di ottico svolta a Z._________ appare giustificato. Limitandosi le perizie e l'autorità inferiore limitano a un confronto tra il programma di formazione a N._________ e il piano di studi della "Schweizerische Höhere Fachschuile für Augenoptik" l'esame dell'UFFT è da considerare lacunoso.

In secondo luogo è da constatare che la "perizia" dell'8 giugno 2010 consiste in una tabella che elenca e confronta le materie insegnate durante la formazione di optometria a N._________ e le ore di formazione richieste in base al programma formativo per ottico federale della "Schweizerische Höhere Fachschuile für Augenoptik". La seconda parte della "perizia" ha per oggetto la visualizzazione grafica della stessa tabella. La seconda "perizia" del 12 gennaio 2011, che consiste in uno scambio di e-mail tra l'autorità inferiore e il perito, specifica, sulla scorta del regolamento d'esame, quali temi mancherebbero nella formazione della ricorrente. Visto che la formazione alla scuola superiore di Olten non era obbligatoria, lo scrivente Tribunale ritiene che unicamente il confronto delle materie d'esame elencate nel regolamento d'esame con il percorso formativo della ricorrente, operato nella seconda "perizia" è rilevante nella fattispecie. Tuttavia, lo scrivente Tribunale ammette delle difficoltà nel seguire il ragionamento del perito nel e-mail del 12 gennaio 2012. Inoltre è da notare che l'autorità inferiore nella decisione impugnata del 10 settembre 2010 ha rilevato che la formazione svizzera di ottico diplomato prevede 140 ore d'insegnamento della materia "anatomia e fisiologi oculare" e 240 ore della materia "ottica generale e strumenti", mentre nella presa di posizione del 29 aprile 2011 si parla di 180 ore per la prima e 440 ore per la seconda materia. Queste contraddizioni potrebbero rivelare una certa incertezza anche dell'autorità inferiore nella lettura e nell'interpretazione delle "perizie" richieste.

7.3.4.2 Altri elementi non valutati nel paragone delle formazioni

Attività di ricerca, argomenti presentati in sede di ricorso

Dalle "perizie" emerge inoltre chiaramente che esse sono limitate a un confronto formale delle formazioni rispettive. Ora, né le perizie né l'autorità inferiore considerano che secondo le indicazioni della ricorrente nel suo curriculum vitae, la stessa avrebbe scritto una tesi dal titolo "Visione binoculare e correzione prismatica" e avrebbe anche collaborato col reparto di ricerca della scuola nell'approfondimento del test Lancaster-Weiss. Ritenuto che il paragone tra le formazioni rispettive non si deve limitare a un esame formale dei titoli ottenuti ma deve includere una valutazione sostanziale delle conoscenze e delle capacità specifiche del richiedente (cfr. consid. 7.3) il paragone tra le formazioni avrebbe dovuto includere anche questi elementi. Viste le conoscenze particolari di cui dispone l'autorità inferiore spetta a quest'ultima procurarsi le prove necessarie e valutarle adeguatamente nel confronto operato fra le formazioni rispettive. Lo stesso vale anche per gli argomenti presentati dalla ricorrente in sede di ricorso e le dichiarazioni rispettive dei professori a N._________ che specificano che i temi considerati mancanti dall'autorità inferiore sarebbero stati trattati e / o approfonditi durante la formazione ottica a Z._________ (cfr. sopra, consid. 7.3.4.1), così come all'inizio del percorso formativo di optometria a N._________ e nell'ambito di corsi con una denominazione diversa da quella Svizzera.

Esperienza pratica e lavorativa

Anche se le attività professionali della ricorrente in Italia (2007-2008) e in Svizzera (2008-2009) durante la sua formazione non possono essere considerate un esercizio della professione ai sensi dell'art. 3 lett. b (cfr. sopra, consid. 7.2.1), non è comprensibile perché questa esperienza pratica non dovrebbe essere valutata nel confronto della formazione svizzera con le conoscenze e capacità individuali della ricorrente. Una valutazione appropriata di questa esperienza pratica s'impone anche tenendo in considerazione che, in Svizzera, unicamente il superamento dell'esame così come quattro anni di esperienza professionale erano obbligatori, ma non la frequentazione di un programma formativo specifico (cfr. sopra, consid. 7.3.1). A ciò si aggiunga che la ricorrente ha esercitato la professione di optometrista durante la sua formazione in maniera legittima, potendo infatti essa èssere esercitata liberamente in Italia. Considerato l'art. 6 cpv. 3 del regolamento concernente l'esercizio dell'ottica del cantone Ticino, le prestazioni di competenza dell'ottico diplomato possono essere effettuate anche da persone che non hanno (ancora) acquisito l'abilitazione ad esercitare la professione di ottico diplomato, a condizione che l'ottico diplomato stesso sia presente (cfr. sopra, consid. 7.2.2), lo scrivente Tribunale non ravvisa nessun ostacolo a una valutazione di questa esperienza lavorativa in Svizzera nel confronto tra le formazioni rispettive. Lo stesso vale a fortiori anche per l'esperienza professionale effettuata dalla ricorrente dopo il conseguimento del diploma di optometria a partire del 1° luglio 2009. Aggiungasi che la lettera dell'art. 4 (1) lett. b) della Direttiva 92/51/CEE impone la valutazione dell'esperienza professionale prima di imporre delle misure di compensazione. Il raffronto da fare deve quindi essere più orientato verso l'obbiettivo di un corretto esercizio della professione di optometrista.

Inoltre, la Corte di giustizia dell'Unione europea, pur interpretando un testo normativo identico dell'art. 4 (1) lett. b della direttiva 89/48/CEE, sembra puntare mutatis mutandis nella stessa direzione quando stipula: "Prima di imporre misure compensative dirette a coprire differenze esistenti tra le formazioni offerte negli Stati membri di origine e quelle offerte nello Stato membro ospitante di un richiedente spetta, di conseguenza, alle autorità nazionali competenti valutare se le conoscenze acquisite da un richiedente, incluse le conoscenze acquisite nello Stato membro ospitante nel contesto di un'esperienza pratica, siano valide ai fini dell'accertamento del possesso delle conoscenze richieste da quest'ultimo." (sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea del 2 dicembre 2010 nei procedimenti riuniti C-422/09, C-425/09 e C-426/09, consid. 67 con ulteriori indicazioni; per quanto riguarda l'orientamento giurisprudenziale della Corte di giustizia dell'Unione europea successiva alla firma dell'ALCP e la compatibilità con l'art. 16 cpv. 2
IR 0.142.112.681 Accordo del 21 giugno 1999 tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone (con allegati, protocolli e atto finale)
ALC Art. 16 Riferimento al diritto comunitario - (1) Per conseguire gli obiettivi definiti dal presente Accordo, le parti contraenti prendono tutte le misure necessarie affinché nelle loro relazioni siano applicati diritti e obblighi equivalenti a quelli contenuti negli atti giuridici della Comunità europea ai quali viene fatto riferimento.
ALCP cfr. DTF 136 II 5,12 s., consid. 3.4 e cfr. Matthias Oesch, Niederlassungsfreiheit und Ausübung öffentlicher Gewalt im EU-Recht und im Freizügigkeitsabkommen Schweiz-EU, in: SZIER-Zeitschrift für internationales und europäisches Recht 2011, p. 583, 608). Nella sentenza citata della Corte di giustizia dell'Unione europea vengono anche indicati i criteri per la valutazione dell'esperienza pratica: "Il valore preciso da collegare a tale esperienza dovrà essere determinato dall'autorità competente alla luce delle funzioni specifiche esercitate, delle conoscenze acquisite e applicate nell'esercizio di tali funzioni, nonché delle responsabilità conferite e del grado di indipendenza accordato all'interessato di cui trattasi." (consid. 69).

In considerazione della lettera dell'art. 4 (1) lett. b (cfr. sopra, consid. 7.3.1) come anche dell'interpretazione della Corte di giustizia dell'Unione europea gli argomenti presentati dall'autorità inferiore per quanto riguarda la (mancata) valutazione dell'esperienza pratica e lavorativa della ricorrente non appaiano pertanto convincenti.

Stages svolti presso il datore di lavoro in Svizzera

Infine è da constatare che alla luce della sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea e della dottrina poc'anzi menzionate (cfr. sopra, consid. 7.3.2.2 e 7.3.1 in fine) che sottolinea l'obbligo delle autorità competenti di prendere in considerazione tutte le conoscenze acquisite da un richiedente, occorre valutare adeguatamente anche gli stages svolti dalla ricorrente presso la X._______ SA menzionati nel certificato di lavoro intermedio del 30 aprile 2012.

7.3.5 Conclusione

7.3.5.1 Valutazione ancora da effettuare dall'autorità inferiore

In sintesi, considerando le conoscenze particolari di cui dispone l'autorità inferiore, quest'ultima è chiamata a effettuare una rivalutazione del confronto tra le formazioni in base al regolamento d'esame (cfr. sopra consid. 7.3.4.1 in fine), tenendo conto adeguatamente dell'eventuale approfondimento delle materie "anatomia e fisiologia oculare" e "ottica generale e strumenti" già seguito durante la formazione ottica a Z._________ (cfr. sopra consid. 7.3.4.1) così come del lavoro di ricerca della ricorrente svolto nell'ambito della sua tesi e nel dipartimento di ricerca della scuola di optometria a N._________, esaminando il valore degli argomenti della ricorrente presentati in sede di ricorso (cfr. sopra consid. 7.3.4.2) e considerando l'esperienza pratica effettuata dalla ricorrente dall'inizio della formazione in optometria fino al rilascio di una nuova decisione dell'UFFT, compresa gli stages menzionati nel certificato di lavoro intermedio del 30 aprile 2012 (cfr. sopra 7.3.4.2 in fine) e in osservanza dei criteri elencati dalla Corte di giustizia dell'Unione europea (cfr. sopra consid. 7.3.4.2).

7.3.5.2 Legittimità del rinvio della causa

L'autorità di ricorso decide la causa o eccezionalmente la rinvia, con istruzioni vincolanti, all'autorità inferiore (art. 61 cpv. 1
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA)
PA Art. 61 - 1 L'autorità di ricorso decide la causa o eccezionalmente la rinvia, con istruzioni vincolanti, all'autorità inferiore.
1    L'autorità di ricorso decide la causa o eccezionalmente la rinvia, con istruzioni vincolanti, all'autorità inferiore.
2    La decisione del ricorso deve contenere la ricapitolazione dei fatti rilevanti, i motivi e il dispositivo.
3    Essa è notificata alle parti e all'autorità inferiore.
PA). In qualità di rimedio giuridico riformatorio il ricorso permette all'autorità decisionale, oltre alla cassazione, di decidere nella causa e quindi di definire i rapporti giuridici. Tutto ciò presuppone che la causa possa essere giudicata e che l'autorità di ricorso disponga quindi delle informazioni necessarie per decidere. In considerazione delle informazioni mancanti e del riserbo opportuno dello scrivente Tribunale riguardante la valutazione degli elementi ancora non esaminati dall'autorità inferiore (cfr. sopra, consid. 7.2.2 in fine, 7.2.3 e 7.3.5.1), appare lecito rinviare il gravame all'autorità inferiore per rimediare alle lacune riscontrate (cfr. Decisione del TAF del 10 dicembre 2007, B-7420/2006, consid. 4.1 e 4.2 con rinvii).

7.3.5.6 Osservanza del regolamento d'esame nel stabilimento di eventuali nuove misure di compensazione

Se l'autorità inferiore nel corso della sua rivalutazione dovesse giungere nuovamente alla conclusione che le differenze fra la formazione seguita dalla ricorrente e la formazione richiesta in Svizzera sono talmente sostanziali da impedire l'esercizio corretto della professione di optometrista o di ottico diplomato in Svizzera (cfr. sopra consid. 5.4), spetterebbe a quest'ultima stabilire le misure di compensazione in osservanza della ratio legis dell'art. 3 cpv. 2 del regolamento d'esame che stipula letteralmente che ogni candidato ha il diritto di essere esaminato in una delle tre lingue ufficiali (tedesco, francese o italiano). In caso contrario, l'eventuale misura di compensazione potrebbe essere rivista sotto il profilo dell'art. 2
IR 0.142.112.681 Accordo del 21 giugno 1999 tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone (con allegati, protocolli e atto finale)
ALC Art. 2 Non discriminazione - In conformità delle disposizioni degli allegati I, II e III del presente Accordo, i cittadini di una parte contraente che soggiornano legalmente sul territorio di un'altra parte contraente non sono oggetto, nell'applicazione di dette disposizioni, di alcuna discriminazione fondata sulla nazionalità.
ALCP (cfr. sopra. consid. 4.1).

8. Ricorso parzialmente accolto e rinvio all'autorità inferiore

Alla luce di tutti gli elementi suelencati, così come delle numerose questioni ancora aperte ed in base alla richiesta della ricorrente di ottenere il riconoscimento del suo diploma di optometrista senza misura di compensazione (cfr. sopra, fatti, lett. F e J), il ricorso viene accolto parzialmente nel senso che l'impugnata decisione del 23 settembre 2010 è annullata e gli atti di causa sono rinviati all'UFFT affinché sia proceduto alla pronuncia di una nuova decisione ai sensi dei considerandi.

Per quanto attiene alla documentazione complementare e alle audizioni testimoniali offerte dalla ricorrente, non spetta a questo Tribunale assumerle. Dovendosi infatti rinviare la causa all'autorità inferiore per esperire gli accertamenti mancanti, compete a quest'ultima assumere in tale ambito le prove necessarie.

9. Spese giudiziarie

Visto l'esito del ricorso, alla ricorrente, quale parte prevalentemente vincente, vengono addossate unicamente spese giudiziarie ridotte di tre quarti (cfr. art. 63 cpv. 1
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA)
PA Art. 63 - 1 L'autorità di ricorso mette nel dispositivo le spese processuali, consistenti in una tassa di decisione nelle tasse di cancelleria e negli sborsi, di regola a carico della parte soccombente. Se questa soccombe solo parzialmente, le spese processuali sono ridotte. Per eccezione, si possono condonare le spese processuali.
1    L'autorità di ricorso mette nel dispositivo le spese processuali, consistenti in una tassa di decisione nelle tasse di cancelleria e negli sborsi, di regola a carico della parte soccombente. Se questa soccombe solo parzialmente, le spese processuali sono ridotte. Per eccezione, si possono condonare le spese processuali.
2    Nessuna spesa processuale è messa a carico dell'autorità inferiore ne delle autorità federali, che promuovano il ricorso e soccombano; se l'autorità ricorrente, che soccombe, non è un'autorità federale, le spese processuali le sono addossate in quanto la causa concerna interessi pecuniari di enti o d'istituti autonomi.
3    Alla parte vincente possono essere addossate solo le spese processuali che abbia cagionato violando le regole di procedura.
4    L'autorità di ricorso, il suo presidente o il giudice dell'istruzione esige dal ricorrente un anticipo equivalente alle presunte spese processuali. Stabilisce un congruo termine per il pagamento con la comminatoria che altrimenti non entrerà nel merito. Se sussistono motivi particolari, può rinunciare interamente o in parte a esigere l'anticipo.100
4bis    La tassa di decisione è stabilita in funzione dell'ampiezza e della difficoltà della causa, del modo di condotta processuale e della situazione finanziaria delle parti. Il suo importo oscilla:
a  da 100 a 5000 franchi nelle controversie senza interesse pecuniario;
b  da 100 a 50 000 franchi nelle altre controversie.101
5    Il Consiglio federale disciplina i dettagli relativi alla determinazione delle tasse.102 Sono fatti salvi l'articolo 16 capoverso 1 lettera a della legge del 17 giugno 2005103 sul Tribunale amministrativo federale e l'articolo 73 della legge del 19 marzo 2010104 sull'organizzazione delle autorità penali.105
PA) e così fissate a Fr. 250.-. Queste spese giudiziarie vengono computate con l'anticipo spese di Fr. 1000.- versato il 2 novembre 2010. L'avanzo di Fr. 750.- è rimborsato alla ricorrente. Nessuna spesa processuale è messa a carico dell'Ufficio federale (art. 63 cpv. 2
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA)
PA Art. 63 - 1 L'autorità di ricorso mette nel dispositivo le spese processuali, consistenti in una tassa di decisione nelle tasse di cancelleria e negli sborsi, di regola a carico della parte soccombente. Se questa soccombe solo parzialmente, le spese processuali sono ridotte. Per eccezione, si possono condonare le spese processuali.
1    L'autorità di ricorso mette nel dispositivo le spese processuali, consistenti in una tassa di decisione nelle tasse di cancelleria e negli sborsi, di regola a carico della parte soccombente. Se questa soccombe solo parzialmente, le spese processuali sono ridotte. Per eccezione, si possono condonare le spese processuali.
2    Nessuna spesa processuale è messa a carico dell'autorità inferiore ne delle autorità federali, che promuovano il ricorso e soccombano; se l'autorità ricorrente, che soccombe, non è un'autorità federale, le spese processuali le sono addossate in quanto la causa concerna interessi pecuniari di enti o d'istituti autonomi.
3    Alla parte vincente possono essere addossate solo le spese processuali che abbia cagionato violando le regole di procedura.
4    L'autorità di ricorso, il suo presidente o il giudice dell'istruzione esige dal ricorrente un anticipo equivalente alle presunte spese processuali. Stabilisce un congruo termine per il pagamento con la comminatoria che altrimenti non entrerà nel merito. Se sussistono motivi particolari, può rinunciare interamente o in parte a esigere l'anticipo.100
4bis    La tassa di decisione è stabilita in funzione dell'ampiezza e della difficoltà della causa, del modo di condotta processuale e della situazione finanziaria delle parti. Il suo importo oscilla:
a  da 100 a 5000 franchi nelle controversie senza interesse pecuniario;
b  da 100 a 50 000 franchi nelle altre controversie.101
5    Il Consiglio federale disciplina i dettagli relativi alla determinazione delle tasse.102 Sono fatti salvi l'articolo 16 capoverso 1 lettera a della legge del 17 giugno 2005103 sul Tribunale amministrativo federale e l'articolo 73 della legge del 19 marzo 2010104 sull'organizzazione delle autorità penali.105
PA).

10. Indennità di ripetibili

L'autorità di ricorso, se ammette il ricorso in tutto o in parte, può, d'ufficio o su domanda, assegnare alla ricorrente una indennità per le spese indispensabili e relativamente elevate che ha sopportato (art. 64 cpv. 1
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA)
PA Art. 64 - 1 L'autorità di ricorso, se ammette il ricorso in tutto o in parte, può, d'ufficio o a domanda, assegnare al ricorrente una indennità per le spese indispensabili e relativamente elevate che ha sopportato.
1    L'autorità di ricorso, se ammette il ricorso in tutto o in parte, può, d'ufficio o a domanda, assegnare al ricorrente una indennità per le spese indispensabili e relativamente elevate che ha sopportato.
2    Il dispositivo indica l'ammontare dell'indennità e l'addossa all'ente o all'istituto autonomo, nel cui nome l'autorità inferiore ha deciso, in quanto non possa essere messa a carico di una controparte soccombente.
3    Se una controparte soccombente ha presentato conclusioni indipendenti, l'indennità può essere messa a suo carico, secondo la propria solvenza.
4    L'ente o l'istituto autonomo, nel cui nome l'autorità inferiore ha deciso, risponde dell'indennità addossata a una controparte soccombente, in quanto non possa essere riscossa.
5    Il Consiglio federale disciplina la determinazione delle spese ripetibili.106 Sono fatti salvi l'articolo 16 capoverso 1 lettera a della legge del 17 giugno 2005107 sul Tribunale amministrativo federale e l'articolo 73 della legge del 19 marzo 2010108 sull'organizzazione delle autorità penali.109
PA). La ricorrente era patrocinata da un'avvocata nel procedimento a partire dal 17 novembre 2010. Le viene quindi assegnata un'indennità per le spese necessarie (art. 64 cpv. 2
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA)
PA Art. 64 - 1 L'autorità di ricorso, se ammette il ricorso in tutto o in parte, può, d'ufficio o a domanda, assegnare al ricorrente una indennità per le spese indispensabili e relativamente elevate che ha sopportato.
1    L'autorità di ricorso, se ammette il ricorso in tutto o in parte, può, d'ufficio o a domanda, assegnare al ricorrente una indennità per le spese indispensabili e relativamente elevate che ha sopportato.
2    Il dispositivo indica l'ammontare dell'indennità e l'addossa all'ente o all'istituto autonomo, nel cui nome l'autorità inferiore ha deciso, in quanto non possa essere messa a carico di una controparte soccombente.
3    Se una controparte soccombente ha presentato conclusioni indipendenti, l'indennità può essere messa a suo carico, secondo la propria solvenza.
4    L'ente o l'istituto autonomo, nel cui nome l'autorità inferiore ha deciso, risponde dell'indennità addossata a una controparte soccombente, in quanto non possa essere riscossa.
5    Il Consiglio federale disciplina la determinazione delle spese ripetibili.106 Sono fatti salvi l'articolo 16 capoverso 1 lettera a della legge del 17 giugno 2005107 sul Tribunale amministrativo federale e l'articolo 73 della legge del 19 marzo 2010108 sull'organizzazione delle autorità penali.109
PA in relazione con art. 7 del Regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale (TS-TAF, RS 173.320.2). Le spese ripetibili sono considerate necessarie se erano indispensabili per una difesa adeguata ed efficace (DTF 131 II 200, consid. 7.2).

La rappresentante ha inoltrato una nota d'onorario pari all'ammontare complessivo di Fr. 5'751.-, calcolato ad una tariffa oraria di Fr. 250.- e spese di Fr. 445.-. La tariffa oraria rientra nella forchetta di oscillazione prevista dall'art. 10
SR 173.320.2 Regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale (TS-TAF)
TS-TAF Art. 10 Onorario dell'avvocato ed indennità dei mandatari professionali che non sono avvocati - 1 L'onorario dell'avvocato e l'indennità dovuta ai mandatari professionali che non sono avvocati sono calcolati in funzione del tempo necessario alla rappresentanza della parte.
1    L'onorario dell'avvocato e l'indennità dovuta ai mandatari professionali che non sono avvocati sono calcolati in funzione del tempo necessario alla rappresentanza della parte.
2    La tariffa oraria per gli avvocati oscilla tra un minimo di 200 e un massimo di 400 franchi, per i rappresentanti professionali che non sono avvocati tra un minimo di 100 e un massimo di 300 franchi. L'imposta sul valore aggiunto non è compresa in dette tariffe.
3    Nelle cause con interesse pecuniario, l'onorario dell'avvocato o l'indennità dovuta ai mandatari professionali che non sono avvocati possono essere adeguatamente aumentati.
TS-TAF. Tuttavia, non avendo chiesto la ricorrente il rinvio dell'incarto all'autorità inferiore neppure in forma eventuale, bensì unicamente il riconoscimento del suo diploma estero, ella risulta soltanto parzialmente vittoriosa nell'odierna vertenza (cfr. mutatis mutandis Hansjörg Seiler in: Andreas Güngerich, Hansjörg Seiler, Nicolas von Werdt, Bundesgerichtsgesetz (BGG), Berna 2007, p. 229, N. 22). L'indennità per ripetibili viene quindi ridotta di un quarto e così fissata a Fr. 4'647.- (inclusa spese e IVA) e messa a carico dell'UFFT.

Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:

1.
Il ricorso è parzialmente accolto, nel senso che l'impugnata decisione del 23 settembre 2010 è annullata e gli atti di causa sono rinviati all'UFFT affinché sia proceduto a una nuova decisione ai sensi dei considerandi.

2.
Le spese giudiziarie ridotte di tre quarti (cfr. art. 63 cpv. 1
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA)
PA Art. 63 - 1 L'autorità di ricorso mette nel dispositivo le spese processuali, consistenti in una tassa di decisione nelle tasse di cancelleria e negli sborsi, di regola a carico della parte soccombente. Se questa soccombe solo parzialmente, le spese processuali sono ridotte. Per eccezione, si possono condonare le spese processuali.
1    L'autorità di ricorso mette nel dispositivo le spese processuali, consistenti in una tassa di decisione nelle tasse di cancelleria e negli sborsi, di regola a carico della parte soccombente. Se questa soccombe solo parzialmente, le spese processuali sono ridotte. Per eccezione, si possono condonare le spese processuali.
2    Nessuna spesa processuale è messa a carico dell'autorità inferiore ne delle autorità federali, che promuovano il ricorso e soccombano; se l'autorità ricorrente, che soccombe, non è un'autorità federale, le spese processuali le sono addossate in quanto la causa concerna interessi pecuniari di enti o d'istituti autonomi.
3    Alla parte vincente possono essere addossate solo le spese processuali che abbia cagionato violando le regole di procedura.
4    L'autorità di ricorso, il suo presidente o il giudice dell'istruzione esige dal ricorrente un anticipo equivalente alle presunte spese processuali. Stabilisce un congruo termine per il pagamento con la comminatoria che altrimenti non entrerà nel merito. Se sussistono motivi particolari, può rinunciare interamente o in parte a esigere l'anticipo.100
4bis    La tassa di decisione è stabilita in funzione dell'ampiezza e della difficoltà della causa, del modo di condotta processuale e della situazione finanziaria delle parti. Il suo importo oscilla:
a  da 100 a 5000 franchi nelle controversie senza interesse pecuniario;
b  da 100 a 50 000 franchi nelle altre controversie.101
5    Il Consiglio federale disciplina i dettagli relativi alla determinazione delle tasse.102 Sono fatti salvi l'articolo 16 capoverso 1 lettera a della legge del 17 giugno 2005103 sul Tribunale amministrativo federale e l'articolo 73 della legge del 19 marzo 2010104 sull'organizzazione delle autorità penali.105
PA) e così fissate a Fr. 250.- sono poste a carico della ricorrente. Queste spese sono computate con l'anticipo spese di Fr. 1000.- versato il 2 novembre 2010. L'avanzo di Fr. 750.- è rimborsato alla ricorrente. L'importo sarà rimborsato dopo la crescita in giudicato della presente vertenza.

3.
Alla ricorrente viene assegnata un un'indennità di ripetibili di Fr. 4647.-(incluso spese e IVA) a carico dell'UFFT.

4.
Comunicazione a:

- ricorrente (atto giudiziario; allegato formulario indirizzo pagamento);

- autorità inferiore (n. di rif. 353/fa/7421; atto giudiziario);

- Dipartimento federale dell'economia (atto giudiziario).

I rimedi giuridici sono menzionati alla pagina seguente.

Il presidente del collegio: La cancelliera:

Francesco Brentani Barbara Schroeder De Castro Lopes

Rimedi giuridici:

Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione se i presupposti processuali stabiliti negli art. 82 e
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA)
PA Art. 63 - 1 L'autorità di ricorso mette nel dispositivo le spese processuali, consistenti in una tassa di decisione nelle tasse di cancelleria e negli sborsi, di regola a carico della parte soccombente. Se questa soccombe solo parzialmente, le spese processuali sono ridotte. Per eccezione, si possono condonare le spese processuali.
1    L'autorità di ricorso mette nel dispositivo le spese processuali, consistenti in una tassa di decisione nelle tasse di cancelleria e negli sborsi, di regola a carico della parte soccombente. Se questa soccombe solo parzialmente, le spese processuali sono ridotte. Per eccezione, si possono condonare le spese processuali.
2    Nessuna spesa processuale è messa a carico dell'autorità inferiore ne delle autorità federali, che promuovano il ricorso e soccombano; se l'autorità ricorrente, che soccombe, non è un'autorità federale, le spese processuali le sono addossate in quanto la causa concerna interessi pecuniari di enti o d'istituti autonomi.
3    Alla parte vincente possono essere addossate solo le spese processuali che abbia cagionato violando le regole di procedura.
4    L'autorità di ricorso, il suo presidente o il giudice dell'istruzione esige dal ricorrente un anticipo equivalente alle presunte spese processuali. Stabilisce un congruo termine per il pagamento con la comminatoria che altrimenti non entrerà nel merito. Se sussistono motivi particolari, può rinunciare interamente o in parte a esigere l'anticipo.100
4bis    La tassa di decisione è stabilita in funzione dell'ampiezza e della difficoltà della causa, del modo di condotta processuale e della situazione finanziaria delle parti. Il suo importo oscilla:
a  da 100 a 5000 franchi nelle controversie senza interesse pecuniario;
b  da 100 a 50 000 franchi nelle altre controversie.101
5    Il Consiglio federale disciplina i dettagli relativi alla determinazione delle tasse.102 Sono fatti salvi l'articolo 16 capoverso 1 lettera a della legge del 17 giugno 2005103 sul Tribunale amministrativo federale e l'articolo 73 della legge del 19 marzo 2010104 sull'organizzazione delle autorità penali.105
segg., 90 e segg. e 100 della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 [LTF, RS 173.110]) sono adempiuti. Gli atti scritti devono essere redatti in una lingua ufficiale, contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata e - se in possesso della parte ricorrente - i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria
LTF Art. 42 Atti scritti - 1 Gli atti scritti devono essere redatti in una lingua ufficiale, contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati.
1    Gli atti scritti devono essere redatti in una lingua ufficiale, contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati.
2    Nei motivi occorre spiegare in modo conciso perché l'atto impugnato viola il diritto. Qualora il ricorso sia ammissibile soltanto se concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o un caso particolarmente importante per altri motivi, occorre spiegare perché la causa adempie siffatta condizione.14 15
3    Se sono in possesso della parte, i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati; se l'atto scritto è diretto contro una decisione, anche questa deve essere allegata.
4    In caso di trasmissione per via elettronica, la parte o il suo patrocinatore deve munire l'atto scritto di una firma elettronica qualificata secondo la legge del 18 marzo 201616 sulla firma elettronica. Il Tribunale federale determina mediante regolamento:
a  il formato dell'atto scritto e dei relativi allegati;
b  le modalità di trasmissione;
c  le condizioni alle quali può essere richiesta la trasmissione successiva di documenti cartacei in caso di problemi tecnici.17
5    Se mancano la firma della parte o del suo patrocinatore, la procura dello stesso o gli allegati prescritti, o se il patrocinatore non è autorizzato in quanto tale, è fissato un congruo termine per sanare il vizio, con la comminatoria che altrimenti l'atto scritto non sarà preso in considerazione.
6    Gli atti illeggibili, sconvenienti, incomprensibili, prolissi o non redatti in una lingua ufficiale possono essere del pari rinviati al loro autore affinché li modifichi.
7    Gli atti scritti dovuti a condotta processuale da querulomane o altrimenti abusiva sono inammissibili.
LTF).

Data di spedizione: 23 agosto 2012