SR 961.011 Ordinanza del 9 novembre 2005 sulla sorveglianza delle imprese di assicurazione private (Ordinanza sulla sorveglianza, OS) - Ordinanza sulla sorveglianza OS Art. 185 Mutamento di fatti - (art. 41 cpv. 1 LSA) |
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1 | Gli intermediari assicurativi registrati devono comunicare alla FINMA ogni mutamento dei fatti su cui si fonda la registrazione. |
2 | Se il mutamento è di grande importanza, per proseguire la propria attività l'intermediario assicurativo deve ottenere previamente l'autorizzazione della FINMA. |
3 | L'impresa di assicurazione con la quale un intermediario assicurativo ha stipulato un'assicurazione di responsabilità civile professionale secondo l'articolo 189 capoverso 1 deve informare immediatamente la FINMA della sospensione o cessazione di questa assicurazione. Lo stesso vale se la copertura non raggiunge più il minimo prescritto. |
4 | Lo stesso obbligo incombe alla persona che fornisce una forma di garanzia finanziaria equivalente in favore dell'intermediario assicurativo secondo l'articolo 189 capoverso 7. |
SR 961.01 Legge federale del 17 dicembre 2004 sulla sorveglianza delle imprese di assicurazione (Legge sulla sorveglianza degli assicuratori, LSA) - Legge sulla sorveglianza degli assicuratori LSA Art. 44 Attività illecite - 1 Gli intermediari assicurativi non possono: |
|
1 | Gli intermediari assicurativi non possono: |
a | esercitare un'attività a favore di imprese di assicurazione che non dispongono dell'autorizzazione necessaria ai sensi della presente legge; |
b | operare simultaneamente come intermediari assicurativi vincolati e non vincolati. |
2 | Le imprese di assicurazione non possono collaborare con gli intermediari assicurativi che non dispongono della registrazione necessaria ai sensi della presente legge. |
SR 961.011 Ordinanza del 9 novembre 2005 sulla sorveglianza delle imprese di assicurazione private (Ordinanza sulla sorveglianza, OS) - Ordinanza sulla sorveglianza OS Art. 183 Obbligo di registrazione - (art. 42 cpv. 1 LSA) |
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a | sono imprese individuali e società di persone; |
b | sono persone giuridiche; |
c | sono persone fisiche esercitanti un'attività lucrativa dipendente. |
SR 961.01 Legge federale del 17 dicembre 2004 sulla sorveglianza delle imprese di assicurazione (Legge sulla sorveglianza degli assicuratori, LSA) - Legge sulla sorveglianza degli assicuratori LSA Art. 44 Attività illecite - 1 Gli intermediari assicurativi non possono: |
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1 | Gli intermediari assicurativi non possono: |
a | esercitare un'attività a favore di imprese di assicurazione che non dispongono dell'autorizzazione necessaria ai sensi della presente legge; |
b | operare simultaneamente come intermediari assicurativi vincolati e non vincolati. |
2 | Le imprese di assicurazione non possono collaborare con gli intermediari assicurativi che non dispongono della registrazione necessaria ai sensi della presente legge. |
SR 961.011 Ordinanza del 9 novembre 2005 sulla sorveglianza delle imprese di assicurazione private (Ordinanza sulla sorveglianza, OS) - Ordinanza sulla sorveglianza OS Art. 185 Mutamento di fatti - (art. 41 cpv. 1 LSA) |
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1 | Gli intermediari assicurativi registrati devono comunicare alla FINMA ogni mutamento dei fatti su cui si fonda la registrazione. |
2 | Se il mutamento è di grande importanza, per proseguire la propria attività l'intermediario assicurativo deve ottenere previamente l'autorizzazione della FINMA. |
3 | L'impresa di assicurazione con la quale un intermediario assicurativo ha stipulato un'assicurazione di responsabilità civile professionale secondo l'articolo 189 capoverso 1 deve informare immediatamente la FINMA della sospensione o cessazione di questa assicurazione. Lo stesso vale se la copertura non raggiunge più il minimo prescritto. |
4 | Lo stesso obbligo incombe alla persona che fornisce una forma di garanzia finanziaria equivalente in favore dell'intermediario assicurativo secondo l'articolo 189 capoverso 7. |
SR 961.01 Legge federale del 17 dicembre 2004 sulla sorveglianza delle imprese di assicurazione (Legge sulla sorveglianza degli assicuratori, LSA) - Legge sulla sorveglianza degli assicuratori LSA Art. 44 Attività illecite - 1 Gli intermediari assicurativi non possono: |
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1 | Gli intermediari assicurativi non possono: |
a | esercitare un'attività a favore di imprese di assicurazione che non dispongono dell'autorizzazione necessaria ai sensi della presente legge; |
b | operare simultaneamente come intermediari assicurativi vincolati e non vincolati. |
2 | Le imprese di assicurazione non possono collaborare con gli intermediari assicurativi che non dispongono della registrazione necessaria ai sensi della presente legge. |
SR 961.011 Ordinanza del 9 novembre 2005 sulla sorveglianza delle imprese di assicurazione private (Ordinanza sulla sorveglianza, OS) - Ordinanza sulla sorveglianza OS Art. 185 Mutamento di fatti - (art. 41 cpv. 1 LSA) |
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1 | Gli intermediari assicurativi registrati devono comunicare alla FINMA ogni mutamento dei fatti su cui si fonda la registrazione. |
2 | Se il mutamento è di grande importanza, per proseguire la propria attività l'intermediario assicurativo deve ottenere previamente l'autorizzazione della FINMA. |
3 | L'impresa di assicurazione con la quale un intermediario assicurativo ha stipulato un'assicurazione di responsabilità civile professionale secondo l'articolo 189 capoverso 1 deve informare immediatamente la FINMA della sospensione o cessazione di questa assicurazione. Lo stesso vale se la copertura non raggiunge più il minimo prescritto. |
4 | Lo stesso obbligo incombe alla persona che fornisce una forma di garanzia finanziaria equivalente in favore dell'intermediario assicurativo secondo l'articolo 189 capoverso 7. |
SR 961.01 Legge federale del 17 dicembre 2004 sulla sorveglianza delle imprese di assicurazione (Legge sulla sorveglianza degli assicuratori, LSA) - Legge sulla sorveglianza degli assicuratori LSA Art. 44 Attività illecite - 1 Gli intermediari assicurativi non possono: |
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1 | Gli intermediari assicurativi non possono: |
a | esercitare un'attività a favore di imprese di assicurazione che non dispongono dell'autorizzazione necessaria ai sensi della presente legge; |
b | operare simultaneamente come intermediari assicurativi vincolati e non vincolati. |
2 | Le imprese di assicurazione non possono collaborare con gli intermediari assicurativi che non dispongono della registrazione necessaria ai sensi della presente legge. |
SR 961.01 Legge federale del 17 dicembre 2004 sulla sorveglianza delle imprese di assicurazione (Legge sulla sorveglianza degli assicuratori, LSA) - Legge sulla sorveglianza degli assicuratori LSA Art. 44 Attività illecite - 1 Gli intermediari assicurativi non possono: |
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1 | Gli intermediari assicurativi non possono: |
a | esercitare un'attività a favore di imprese di assicurazione che non dispongono dell'autorizzazione necessaria ai sensi della presente legge; |
b | operare simultaneamente come intermediari assicurativi vincolati e non vincolati. |
2 | Le imprese di assicurazione non possono collaborare con gli intermediari assicurativi che non dispongono della registrazione necessaria ai sensi della presente legge. |
SR 961.011 Ordinanza del 9 novembre 2005 sulla sorveglianza delle imprese di assicurazione private (Ordinanza sulla sorveglianza, OS) - Ordinanza sulla sorveglianza OS Art. 185 Mutamento di fatti - (art. 41 cpv. 1 LSA) |
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1 | Gli intermediari assicurativi registrati devono comunicare alla FINMA ogni mutamento dei fatti su cui si fonda la registrazione. |
2 | Se il mutamento è di grande importanza, per proseguire la propria attività l'intermediario assicurativo deve ottenere previamente l'autorizzazione della FINMA. |
3 | L'impresa di assicurazione con la quale un intermediario assicurativo ha stipulato un'assicurazione di responsabilità civile professionale secondo l'articolo 189 capoverso 1 deve informare immediatamente la FINMA della sospensione o cessazione di questa assicurazione. Lo stesso vale se la copertura non raggiunge più il minimo prescritto. |
4 | Lo stesso obbligo incombe alla persona che fornisce una forma di garanzia finanziaria equivalente in favore dell'intermediario assicurativo secondo l'articolo 189 capoverso 7. |
SR 961.01 Legge federale del 17 dicembre 2004 sulla sorveglianza delle imprese di assicurazione (Legge sulla sorveglianza degli assicuratori, LSA) - Legge sulla sorveglianza degli assicuratori LSA Art. 46 Compiti - 1 La FINMA: |
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1 | La FINMA: |
a | vigila sul rispetto della legislazione in materia di assicurazione e di sorveglianza; |
b | controlla che le imprese di assicurazione e gli intermediari assicurativi godano di buona reputazione e garantiscano l'esecuzione degli obblighi derivanti dalla presente legge; |
c | vigila sul rispetto del piano d'esercizio; |
d | vigila affinché le imprese di assicurazione siano solvibili, costituiscano le riserve tecniche nel rispetto delle prescrizioni e amministrino e investano gli elementi patrimoniali in modo regolare; |
e | vigila sull'esecuzione regolare della liquidazione dei sinistri disciplinata nelle disposizioni della legge del 19 dicembre 195874 sulla circolazione stradale concernenti l'assicurazione di responsabilità civile per i veicoli a motore; |
f | protegge gli assicurati contro gli abusi compiuti da imprese di assicurazione e da intermediari assicurativi; |
g | interviene in caso di irregolarità che mettono in pericolo gli interessi degli assicurati. |
2 | ...75 |
3 | Il Consiglio federale emana disposizioni esecutive concernenti i singoli compiti. |
SR 961.01 Legge federale del 17 dicembre 2004 sulla sorveglianza delle imprese di assicurazione (Legge sulla sorveglianza degli assicuratori, LSA) - Legge sulla sorveglianza degli assicuratori LSA Art. 46 Compiti - 1 La FINMA: |
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1 | La FINMA: |
a | vigila sul rispetto della legislazione in materia di assicurazione e di sorveglianza; |
b | controlla che le imprese di assicurazione e gli intermediari assicurativi godano di buona reputazione e garantiscano l'esecuzione degli obblighi derivanti dalla presente legge; |
c | vigila sul rispetto del piano d'esercizio; |
d | vigila affinché le imprese di assicurazione siano solvibili, costituiscano le riserve tecniche nel rispetto delle prescrizioni e amministrino e investano gli elementi patrimoniali in modo regolare; |
e | vigila sull'esecuzione regolare della liquidazione dei sinistri disciplinata nelle disposizioni della legge del 19 dicembre 195874 sulla circolazione stradale concernenti l'assicurazione di responsabilità civile per i veicoli a motore; |
f | protegge gli assicurati contro gli abusi compiuti da imprese di assicurazione e da intermediari assicurativi; |
g | interviene in caso di irregolarità che mettono in pericolo gli interessi degli assicurati. |
2 | ...75 |
3 | Il Consiglio federale emana disposizioni esecutive concernenti i singoli compiti. |
SR 961.01 Legge federale del 17 dicembre 2004 sulla sorveglianza delle imprese di assicurazione (Legge sulla sorveglianza degli assicuratori, LSA) - Legge sulla sorveglianza degli assicuratori LSA Art. 46 Compiti - 1 La FINMA: |
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1 | La FINMA: |
a | vigila sul rispetto della legislazione in materia di assicurazione e di sorveglianza; |
b | controlla che le imprese di assicurazione e gli intermediari assicurativi godano di buona reputazione e garantiscano l'esecuzione degli obblighi derivanti dalla presente legge; |
c | vigila sul rispetto del piano d'esercizio; |
d | vigila affinché le imprese di assicurazione siano solvibili, costituiscano le riserve tecniche nel rispetto delle prescrizioni e amministrino e investano gli elementi patrimoniali in modo regolare; |
e | vigila sull'esecuzione regolare della liquidazione dei sinistri disciplinata nelle disposizioni della legge del 19 dicembre 195874 sulla circolazione stradale concernenti l'assicurazione di responsabilità civile per i veicoli a motore; |
f | protegge gli assicurati contro gli abusi compiuti da imprese di assicurazione e da intermediari assicurativi; |
g | interviene in caso di irregolarità che mettono in pericolo gli interessi degli assicurati. |
2 | ...75 |
3 | Il Consiglio federale emana disposizioni esecutive concernenti i singoli compiti. |
SR 961.011 Ordinanza del 9 novembre 2005 sulla sorveglianza delle imprese di assicurazione private (Ordinanza sulla sorveglianza, OS) - Ordinanza sulla sorveglianza OS Art. 185 Mutamento di fatti - (art. 41 cpv. 1 LSA) |
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1 | Gli intermediari assicurativi registrati devono comunicare alla FINMA ogni mutamento dei fatti su cui si fonda la registrazione. |
2 | Se il mutamento è di grande importanza, per proseguire la propria attività l'intermediario assicurativo deve ottenere previamente l'autorizzazione della FINMA. |
3 | L'impresa di assicurazione con la quale un intermediario assicurativo ha stipulato un'assicurazione di responsabilità civile professionale secondo l'articolo 189 capoverso 1 deve informare immediatamente la FINMA della sospensione o cessazione di questa assicurazione. Lo stesso vale se la copertura non raggiunge più il minimo prescritto. |
4 | Lo stesso obbligo incombe alla persona che fornisce una forma di garanzia finanziaria equivalente in favore dell'intermediario assicurativo secondo l'articolo 189 capoverso 7. |
SR 961.01 Legge federale del 17 dicembre 2004 sulla sorveglianza delle imprese di assicurazione (Legge sulla sorveglianza degli assicuratori, LSA) - Legge sulla sorveglianza degli assicuratori LSA Art. 46 Compiti - 1 La FINMA: |
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1 | La FINMA: |
a | vigila sul rispetto della legislazione in materia di assicurazione e di sorveglianza; |
b | controlla che le imprese di assicurazione e gli intermediari assicurativi godano di buona reputazione e garantiscano l'esecuzione degli obblighi derivanti dalla presente legge; |
c | vigila sul rispetto del piano d'esercizio; |
d | vigila affinché le imprese di assicurazione siano solvibili, costituiscano le riserve tecniche nel rispetto delle prescrizioni e amministrino e investano gli elementi patrimoniali in modo regolare; |
e | vigila sull'esecuzione regolare della liquidazione dei sinistri disciplinata nelle disposizioni della legge del 19 dicembre 195874 sulla circolazione stradale concernenti l'assicurazione di responsabilità civile per i veicoli a motore; |
f | protegge gli assicurati contro gli abusi compiuti da imprese di assicurazione e da intermediari assicurativi; |
g | interviene in caso di irregolarità che mettono in pericolo gli interessi degli assicurati. |
2 | ...75 |
3 | Il Consiglio federale emana disposizioni esecutive concernenti i singoli compiti. |
SR 961.011 Ordinanza del 9 novembre 2005 sulla sorveglianza delle imprese di assicurazione private (Ordinanza sulla sorveglianza, OS) - Ordinanza sulla sorveglianza OS Art. 185 Mutamento di fatti - (art. 41 cpv. 1 LSA) |
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1 | Gli intermediari assicurativi registrati devono comunicare alla FINMA ogni mutamento dei fatti su cui si fonda la registrazione. |
2 | Se il mutamento è di grande importanza, per proseguire la propria attività l'intermediario assicurativo deve ottenere previamente l'autorizzazione della FINMA. |
3 | L'impresa di assicurazione con la quale un intermediario assicurativo ha stipulato un'assicurazione di responsabilità civile professionale secondo l'articolo 189 capoverso 1 deve informare immediatamente la FINMA della sospensione o cessazione di questa assicurazione. Lo stesso vale se la copertura non raggiunge più il minimo prescritto. |
4 | Lo stesso obbligo incombe alla persona che fornisce una forma di garanzia finanziaria equivalente in favore dell'intermediario assicurativo secondo l'articolo 189 capoverso 7. |
SR 961.011 Ordinanza del 9 novembre 2005 sulla sorveglianza delle imprese di assicurazione private (Ordinanza sulla sorveglianza, OS) - Ordinanza sulla sorveglianza OS Art. 185 Mutamento di fatti - (art. 41 cpv. 1 LSA) |
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1 | Gli intermediari assicurativi registrati devono comunicare alla FINMA ogni mutamento dei fatti su cui si fonda la registrazione. |
2 | Se il mutamento è di grande importanza, per proseguire la propria attività l'intermediario assicurativo deve ottenere previamente l'autorizzazione della FINMA. |
3 | L'impresa di assicurazione con la quale un intermediario assicurativo ha stipulato un'assicurazione di responsabilità civile professionale secondo l'articolo 189 capoverso 1 deve informare immediatamente la FINMA della sospensione o cessazione di questa assicurazione. Lo stesso vale se la copertura non raggiunge più il minimo prescritto. |
4 | Lo stesso obbligo incombe alla persona che fornisce una forma di garanzia finanziaria equivalente in favore dell'intermediario assicurativo secondo l'articolo 189 capoverso 7. |
SR 961.011 Ordinanza del 9 novembre 2005 sulla sorveglianza delle imprese di assicurazione private (Ordinanza sulla sorveglianza, OS) - Ordinanza sulla sorveglianza OS Art. 185 Mutamento di fatti - (art. 41 cpv. 1 LSA) |
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1 | Gli intermediari assicurativi registrati devono comunicare alla FINMA ogni mutamento dei fatti su cui si fonda la registrazione. |
2 | Se il mutamento è di grande importanza, per proseguire la propria attività l'intermediario assicurativo deve ottenere previamente l'autorizzazione della FINMA. |
3 | L'impresa di assicurazione con la quale un intermediario assicurativo ha stipulato un'assicurazione di responsabilità civile professionale secondo l'articolo 189 capoverso 1 deve informare immediatamente la FINMA della sospensione o cessazione di questa assicurazione. Lo stesso vale se la copertura non raggiunge più il minimo prescritto. |
4 | Lo stesso obbligo incombe alla persona che fornisce una forma di garanzia finanziaria equivalente in favore dell'intermediario assicurativo secondo l'articolo 189 capoverso 7. |
SR 961.01 Legge federale del 17 dicembre 2004 sulla sorveglianza delle imprese di assicurazione (Legge sulla sorveglianza degli assicuratori, LSA) - Legge sulla sorveglianza degli assicuratori LSA Art. 44 Attività illecite - 1 Gli intermediari assicurativi non possono: |
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1 | Gli intermediari assicurativi non possono: |
a | esercitare un'attività a favore di imprese di assicurazione che non dispongono dell'autorizzazione necessaria ai sensi della presente legge; |
b | operare simultaneamente come intermediari assicurativi vincolati e non vincolati. |
2 | Le imprese di assicurazione non possono collaborare con gli intermediari assicurativi che non dispongono della registrazione necessaria ai sensi della presente legge. |
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) PA Art. 5 - 1 Sono decisioni i provvedimenti delle autorità nel singolo caso, fondati sul diritto pubblico federale e concernenti: |
|
1 | Sono decisioni i provvedimenti delle autorità nel singolo caso, fondati sul diritto pubblico federale e concernenti: |
a | la costituzione, la modificazione o l'annullamento di diritti o di obblighi; |
b | l'accertamento dell'esistenza, dell'inesistenza o dell'estensione di diritti o di obblighi; |
c | il rigetto o la dichiarazione d'inammissibilità d'istanze dirette alla costituzione, alla modificazione, all'annullamento o all'accertamento di diritti o di obblighi. |
2 | Sono decisioni anche quelle in materia d'esecuzione (art. 41 cpv. 1 lett. a e b), le decisioni incidentali (art. 45 e 46), le decisioni su opposizione (art. 30 cpv. 2 lett. b e 74), le decisioni su ricorso (art. 61), le decisioni in sede di revisione (art. 68) e l'interpretazione (art. 69).24 |
3 | Le dichiarazioni di un'autorità che rifiuta o solleva pretese da far valere mediante azione non sono considerate decisioni. |
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) PA Art. 48 - 1 Ha diritto di ricorrere chi: |
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1 | Ha diritto di ricorrere chi: |
a | ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore o è stato privato della possibilità di farlo; |
b | è particolarmente toccato dalla decisione impugnata; e |
c | ha un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa. |
2 | Ha inoltre diritto di ricorrere ogni persona, organizzazione o autorità cui un'altra legge federale riconosce tale diritto. |
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) PA Art. 50 - 1 Il ricorso dev'essere depositato entro 30 giorni dalla notificazione della decisione. |
|
1 | Il ricorso dev'essere depositato entro 30 giorni dalla notificazione della decisione. |
2 | Il ricorso per denegata o ritardata giustizia può essere interposto in ogni tempo. |
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) PA Art. 52 - 1 L'atto di ricorso deve contenere le conclusioni, i motivi, l'indicazione dei mezzi di prova e la firma del ricorrente o del suo rappresentante; devono essere allegati la decisione impugnata e i documenti indicati come mezzi di prova, se sono in possesso del ricorrente. |
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1 | L'atto di ricorso deve contenere le conclusioni, i motivi, l'indicazione dei mezzi di prova e la firma del ricorrente o del suo rappresentante; devono essere allegati la decisione impugnata e i documenti indicati come mezzi di prova, se sono in possesso del ricorrente. |
2 | Se il ricorso non soddisfa a questi requisiti o se le conclusioni o i motivi del ricorrente non sono sufficientemente chiari, e il ricorso non sembra manifestamente inammissibile, l'autorità di ricorso assegna al ricorrente un breve termine suppletorio per rimediarvi. |
3 | Essa gli assegna questo termine con la comminatoria che, decorrendo infruttuoso, deciderà secondo l'inserto o, qualora manchino le conclusioni, i motivi oppure la firma, non entrerà nel merito del ricorso. |
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) PA Art. 63 - 1 L'autorità di ricorso mette nel dispositivo le spese processuali, consistenti in una tassa di decisione nelle tasse di cancelleria e negli sborsi, di regola a carico della parte soccombente. Se questa soccombe solo parzialmente, le spese processuali sono ridotte. Per eccezione, si possono condonare le spese processuali. |
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1 | L'autorità di ricorso mette nel dispositivo le spese processuali, consistenti in una tassa di decisione nelle tasse di cancelleria e negli sborsi, di regola a carico della parte soccombente. Se questa soccombe solo parzialmente, le spese processuali sono ridotte. Per eccezione, si possono condonare le spese processuali. |
2 | Nessuna spesa processuale è messa a carico dell'autorità inferiore ne delle autorità federali, che promuovano il ricorso e soccombano; se l'autorità ricorrente, che soccombe, non è un'autorità federale, le spese processuali le sono addossate in quanto la causa concerna interessi pecuniari di enti o d'istituti autonomi. |
3 | Alla parte vincente possono essere addossate solo le spese processuali che abbia cagionato violando le regole di procedura. |
4 | L'autorità di ricorso, il suo presidente o il giudice dell'istruzione esige dal ricorrente un anticipo equivalente alle presunte spese processuali. Stabilisce un congruo termine per il pagamento con la comminatoria che altrimenti non entrerà nel merito. Se sussistono motivi particolari, può rinunciare interamente o in parte a esigere l'anticipo.100 |
4bis | La tassa di decisione è stabilita in funzione dell'ampiezza e della difficoltà della causa, del modo di condotta processuale e della situazione finanziaria delle parti. Il suo importo oscilla: |
a | da 100 a 5000 franchi nelle controversie senza interesse pecuniario; |
b | da 100 a 50 000 franchi nelle altre controversie.101 |
5 | Il Consiglio federale disciplina i dettagli relativi alla determinazione delle tasse.102 Sono fatti salvi l'articolo 16 capoverso 1 lettera a della legge del 17 giugno 2005103 sul Tribunale amministrativo federale e l'articolo 73 della legge del 19 marzo 2010104 sull'organizzazione delle autorità penali.105 |
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) PA Art. 46 - 1 Il ricorso contro altre decisioni incidentali notificate separatamente è ammissibile se: |
|
1 | Il ricorso contro altre decisioni incidentali notificate separatamente è ammissibile se: |
a | tali decisioni possono causare un pregiudizio irreparabile; o |
b | l'accoglimento del ricorso comporterebbe immediatamente una decisione finale consentendo di evitare una procedura probatoria defatigante e dispendiosa. |
2 | Se il ricorso non è ammissibile in virtù del capoverso 1 o non è stato interposto, le decisioni incidentali possono essere impugnate mediante ricorso contro la decisione finale in quanto influiscano sul contenuto della stessa. |
SR 961.011 Ordinanza del 9 novembre 2005 sulla sorveglianza delle imprese di assicurazione private (Ordinanza sulla sorveglianza, OS) - Ordinanza sulla sorveglianza OS Art. 185 Mutamento di fatti - (art. 41 cpv. 1 LSA) |
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1 | Gli intermediari assicurativi registrati devono comunicare alla FINMA ogni mutamento dei fatti su cui si fonda la registrazione. |
2 | Se il mutamento è di grande importanza, per proseguire la propria attività l'intermediario assicurativo deve ottenere previamente l'autorizzazione della FINMA. |
3 | L'impresa di assicurazione con la quale un intermediario assicurativo ha stipulato un'assicurazione di responsabilità civile professionale secondo l'articolo 189 capoverso 1 deve informare immediatamente la FINMA della sospensione o cessazione di questa assicurazione. Lo stesso vale se la copertura non raggiunge più il minimo prescritto. |
4 | Lo stesso obbligo incombe alla persona che fornisce una forma di garanzia finanziaria equivalente in favore dell'intermediario assicurativo secondo l'articolo 189 capoverso 7. |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 94 Principi dell'ordinamento economico - 1 La Confederazione e i Cantoni si attengono al principio della libertà economica. |
|
1 | La Confederazione e i Cantoni si attengono al principio della libertà economica. |
2 | Tutelano gli interessi dell'economia nazionale e contribuiscono con l'economia privata al benessere e alla sicurezza economica della popolazione. |
3 | Nell'ambito delle loro competenze provvedono per condizioni quadro favorevoli all'economia privata. |
4 | Sono ammissibili deroghe al principio della libertà economica, in particolare anche i provvedimenti diretti contro la concorrenza, soltanto se previste dalla presente Costituzione o fondate su regalie cantonali. |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 27 Libertà economica - 1 La libertà economica è garantita. |
|
1 | La libertà economica è garantita. |
2 | Essa include in particolare la libera scelta della professione, il libero accesso a un'attività economica privata e il suo libero esercizio. |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 27 Libertà economica - 1 La libertà economica è garantita. |
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1 | La libertà economica è garantita. |
2 | Essa include in particolare la libera scelta della professione, il libero accesso a un'attività economica privata e il suo libero esercizio. |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 27 Libertà economica - 1 La libertà economica è garantita. |
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1 | La libertà economica è garantita. |
2 | Essa include in particolare la libera scelta della professione, il libero accesso a un'attività economica privata e il suo libero esercizio. |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 27 Libertà economica - 1 La libertà economica è garantita. |
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1 | La libertà economica è garantita. |
2 | Essa include in particolare la libera scelta della professione, il libero accesso a un'attività economica privata e il suo libero esercizio. |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 95 * - 1 La Confederazione può emanare prescrizioni sull'esercizio dell'attività economica privata. |
|
1 | La Confederazione può emanare prescrizioni sull'esercizio dell'attività economica privata. |
2 | Provvede alla creazione di uno spazio economico svizzero non discriminante. Garantisce alle persone con formazione accademica o titolari di un diploma federale, cantonale o riconosciuto da un Cantone la possibilità di esercitare la professione in tutta la Svizzera. |
3 | Per tutelare l'economia, la proprietà privata e gli azionisti e per garantire una conduzione sostenibile delle imprese, la legge disciplina le società anonime svizzere quotate in borsa in Svizzera o all'estero secondo i seguenti principi: |
a | l'assemblea generale vota annualmente l'importo globale delle retribuzioni (prestazioni in denaro e valore delle prestazioni in natura) del consiglio di amministrazione, della direzione e dell'organo consultivo. Elegge annualmente il presidente del consiglio di amministrazione, i singoli membri del consiglio di amministrazione e del comitato di retribuzione (Compensation Committee) e il rappresentante indipendente degli aventi diritto di voto. Le casse pensioni votano nell'interesse dei loro assicurati e rendono pubblico il loro voto. Gli azionisti possono votare elettronicamente a distanza; la rappresentanza del diritto di voto da parte degli organi e per i titoli in deposito è vietata; |
b | i membri dei vari organi non ricevono liquidazioni, altre indennità, retribuzioni anticipate, premi per acquisizioni e vendite di ditte e contratti supplementari di consulenza o di lavoro da parte di società del gruppo. La direzione della società non può essere delegata a una persona giuridica; |
c | gli statuti disciplinano l'ammontare dei crediti, dei prestiti e delle rendite ai membri degli organi, il piano economico, il piano di partecipazione e il numero di mandati esterni di questi ultimi, nonché la durata dei contratti di lavoro dei membri di direzione; |
d | l'infrazione delle disposizioni di cui alle lettere a-c è punita con la pena detentiva fino a tre anni e con la pena pecuniaria fino a sei retribuzioni annuali.57 |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 94 Principi dell'ordinamento economico - 1 La Confederazione e i Cantoni si attengono al principio della libertà economica. |
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1 | La Confederazione e i Cantoni si attengono al principio della libertà economica. |
2 | Tutelano gli interessi dell'economia nazionale e contribuiscono con l'economia privata al benessere e alla sicurezza economica della popolazione. |
3 | Nell'ambito delle loro competenze provvedono per condizioni quadro favorevoli all'economia privata. |
4 | Sono ammissibili deroghe al principio della libertà economica, in particolare anche i provvedimenti diretti contro la concorrenza, soltanto se previste dalla presente Costituzione o fondate su regalie cantonali. |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 94 Principi dell'ordinamento economico - 1 La Confederazione e i Cantoni si attengono al principio della libertà economica. |
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1 | La Confederazione e i Cantoni si attengono al principio della libertà economica. |
2 | Tutelano gli interessi dell'economia nazionale e contribuiscono con l'economia privata al benessere e alla sicurezza economica della popolazione. |
3 | Nell'ambito delle loro competenze provvedono per condizioni quadro favorevoli all'economia privata. |
4 | Sono ammissibili deroghe al principio della libertà economica, in particolare anche i provvedimenti diretti contro la concorrenza, soltanto se previste dalla presente Costituzione o fondate su regalie cantonali. |
SR 961.011 Ordinanza del 9 novembre 2005 sulla sorveglianza delle imprese di assicurazione private (Ordinanza sulla sorveglianza, OS) - Ordinanza sulla sorveglianza OS Art. 185 Mutamento di fatti - (art. 41 cpv. 1 LSA) |
|
1 | Gli intermediari assicurativi registrati devono comunicare alla FINMA ogni mutamento dei fatti su cui si fonda la registrazione. |
2 | Se il mutamento è di grande importanza, per proseguire la propria attività l'intermediario assicurativo deve ottenere previamente l'autorizzazione della FINMA. |
3 | L'impresa di assicurazione con la quale un intermediario assicurativo ha stipulato un'assicurazione di responsabilità civile professionale secondo l'articolo 189 capoverso 1 deve informare immediatamente la FINMA della sospensione o cessazione di questa assicurazione. Lo stesso vale se la copertura non raggiunge più il minimo prescritto. |
4 | Lo stesso obbligo incombe alla persona che fornisce una forma di garanzia finanziaria equivalente in favore dell'intermediario assicurativo secondo l'articolo 189 capoverso 7. |
SR 961.011 Ordinanza del 9 novembre 2005 sulla sorveglianza delle imprese di assicurazione private (Ordinanza sulla sorveglianza, OS) - Ordinanza sulla sorveglianza OS Art. 185 Mutamento di fatti - (art. 41 cpv. 1 LSA) |
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1 | Gli intermediari assicurativi registrati devono comunicare alla FINMA ogni mutamento dei fatti su cui si fonda la registrazione. |
2 | Se il mutamento è di grande importanza, per proseguire la propria attività l'intermediario assicurativo deve ottenere previamente l'autorizzazione della FINMA. |
3 | L'impresa di assicurazione con la quale un intermediario assicurativo ha stipulato un'assicurazione di responsabilità civile professionale secondo l'articolo 189 capoverso 1 deve informare immediatamente la FINMA della sospensione o cessazione di questa assicurazione. Lo stesso vale se la copertura non raggiunge più il minimo prescritto. |
4 | Lo stesso obbligo incombe alla persona che fornisce una forma di garanzia finanziaria equivalente in favore dell'intermediario assicurativo secondo l'articolo 189 capoverso 7. |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 36 Limiti dei diritti fondamentali - 1 Le restrizioni dei diritti fondamentali devono avere una base legale. Se gravi, devono essere previste dalla legge medesima. Sono eccettuate le restrizioni ordinate in caso di pericolo grave, immediato e non altrimenti evitabile. |
|
1 | Le restrizioni dei diritti fondamentali devono avere una base legale. Se gravi, devono essere previste dalla legge medesima. Sono eccettuate le restrizioni ordinate in caso di pericolo grave, immediato e non altrimenti evitabile. |
2 | Le restrizioni dei diritti fondamentali devono essere giustificate da un interesse pubblico o dalla protezione di diritti fondamentali altrui. |
3 | Esse devono essere proporzionate allo scopo. |
4 | I diritti fondamentali sono intangibili nella loro essenza. |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 36 Limiti dei diritti fondamentali - 1 Le restrizioni dei diritti fondamentali devono avere una base legale. Se gravi, devono essere previste dalla legge medesima. Sono eccettuate le restrizioni ordinate in caso di pericolo grave, immediato e non altrimenti evitabile. |
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1 | Le restrizioni dei diritti fondamentali devono avere una base legale. Se gravi, devono essere previste dalla legge medesima. Sono eccettuate le restrizioni ordinate in caso di pericolo grave, immediato e non altrimenti evitabile. |
2 | Le restrizioni dei diritti fondamentali devono essere giustificate da un interesse pubblico o dalla protezione di diritti fondamentali altrui. |
3 | Esse devono essere proporzionate allo scopo. |
4 | I diritti fondamentali sono intangibili nella loro essenza. |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 36 Limiti dei diritti fondamentali - 1 Le restrizioni dei diritti fondamentali devono avere una base legale. Se gravi, devono essere previste dalla legge medesima. Sono eccettuate le restrizioni ordinate in caso di pericolo grave, immediato e non altrimenti evitabile. |
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1 | Le restrizioni dei diritti fondamentali devono avere una base legale. Se gravi, devono essere previste dalla legge medesima. Sono eccettuate le restrizioni ordinate in caso di pericolo grave, immediato e non altrimenti evitabile. |
2 | Le restrizioni dei diritti fondamentali devono essere giustificate da un interesse pubblico o dalla protezione di diritti fondamentali altrui. |
3 | Esse devono essere proporzionate allo scopo. |
4 | I diritti fondamentali sono intangibili nella loro essenza. |
SR 961.011 Ordinanza del 9 novembre 2005 sulla sorveglianza delle imprese di assicurazione private (Ordinanza sulla sorveglianza, OS) - Ordinanza sulla sorveglianza OS Art. 36 Expected shortfall - (art. 9a e 9b LSA) |
SR 961.011 Ordinanza del 9 novembre 2005 sulla sorveglianza delle imprese di assicurazione private (Ordinanza sulla sorveglianza, OS) - Ordinanza sulla sorveglianza OS Art. 36 Expected shortfall - (art. 9a e 9b LSA) |
SR 961.011 Ordinanza del 9 novembre 2005 sulla sorveglianza delle imprese di assicurazione private (Ordinanza sulla sorveglianza, OS) - Ordinanza sulla sorveglianza OS Art. 185 Mutamento di fatti - (art. 41 cpv. 1 LSA) |
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1 | Gli intermediari assicurativi registrati devono comunicare alla FINMA ogni mutamento dei fatti su cui si fonda la registrazione. |
2 | Se il mutamento è di grande importanza, per proseguire la propria attività l'intermediario assicurativo deve ottenere previamente l'autorizzazione della FINMA. |
3 | L'impresa di assicurazione con la quale un intermediario assicurativo ha stipulato un'assicurazione di responsabilità civile professionale secondo l'articolo 189 capoverso 1 deve informare immediatamente la FINMA della sospensione o cessazione di questa assicurazione. Lo stesso vale se la copertura non raggiunge più il minimo prescritto. |
4 | Lo stesso obbligo incombe alla persona che fornisce una forma di garanzia finanziaria equivalente in favore dell'intermediario assicurativo secondo l'articolo 189 capoverso 7. |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 36 Limiti dei diritti fondamentali - 1 Le restrizioni dei diritti fondamentali devono avere una base legale. Se gravi, devono essere previste dalla legge medesima. Sono eccettuate le restrizioni ordinate in caso di pericolo grave, immediato e non altrimenti evitabile. |
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1 | Le restrizioni dei diritti fondamentali devono avere una base legale. Se gravi, devono essere previste dalla legge medesima. Sono eccettuate le restrizioni ordinate in caso di pericolo grave, immediato e non altrimenti evitabile. |
2 | Le restrizioni dei diritti fondamentali devono essere giustificate da un interesse pubblico o dalla protezione di diritti fondamentali altrui. |
3 | Esse devono essere proporzionate allo scopo. |
4 | I diritti fondamentali sono intangibili nella loro essenza. |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 27 Libertà economica - 1 La libertà economica è garantita. |
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1 | La libertà economica è garantita. |
2 | Essa include in particolare la libera scelta della professione, il libero accesso a un'attività economica privata e il suo libero esercizio. |
SR 961.011 Ordinanza del 9 novembre 2005 sulla sorveglianza delle imprese di assicurazione private (Ordinanza sulla sorveglianza, OS) - Ordinanza sulla sorveglianza OS Art. 185 Mutamento di fatti - (art. 41 cpv. 1 LSA) |
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1 | Gli intermediari assicurativi registrati devono comunicare alla FINMA ogni mutamento dei fatti su cui si fonda la registrazione. |
2 | Se il mutamento è di grande importanza, per proseguire la propria attività l'intermediario assicurativo deve ottenere previamente l'autorizzazione della FINMA. |
3 | L'impresa di assicurazione con la quale un intermediario assicurativo ha stipulato un'assicurazione di responsabilità civile professionale secondo l'articolo 189 capoverso 1 deve informare immediatamente la FINMA della sospensione o cessazione di questa assicurazione. Lo stesso vale se la copertura non raggiunge più il minimo prescritto. |
4 | Lo stesso obbligo incombe alla persona che fornisce una forma di garanzia finanziaria equivalente in favore dell'intermediario assicurativo secondo l'articolo 189 capoverso 7. |
SR 961.011 Ordinanza del 9 novembre 2005 sulla sorveglianza delle imprese di assicurazione private (Ordinanza sulla sorveglianza, OS) - Ordinanza sulla sorveglianza OS Art. 185 Mutamento di fatti - (art. 41 cpv. 1 LSA) |
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1 | Gli intermediari assicurativi registrati devono comunicare alla FINMA ogni mutamento dei fatti su cui si fonda la registrazione. |
2 | Se il mutamento è di grande importanza, per proseguire la propria attività l'intermediario assicurativo deve ottenere previamente l'autorizzazione della FINMA. |
3 | L'impresa di assicurazione con la quale un intermediario assicurativo ha stipulato un'assicurazione di responsabilità civile professionale secondo l'articolo 189 capoverso 1 deve informare immediatamente la FINMA della sospensione o cessazione di questa assicurazione. Lo stesso vale se la copertura non raggiunge più il minimo prescritto. |
4 | Lo stesso obbligo incombe alla persona che fornisce una forma di garanzia finanziaria equivalente in favore dell'intermediario assicurativo secondo l'articolo 189 capoverso 7. |
SR 961.011 Ordinanza del 9 novembre 2005 sulla sorveglianza delle imprese di assicurazione private (Ordinanza sulla sorveglianza, OS) - Ordinanza sulla sorveglianza OS Art. 185 Mutamento di fatti - (art. 41 cpv. 1 LSA) |
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1 | Gli intermediari assicurativi registrati devono comunicare alla FINMA ogni mutamento dei fatti su cui si fonda la registrazione. |
2 | Se il mutamento è di grande importanza, per proseguire la propria attività l'intermediario assicurativo deve ottenere previamente l'autorizzazione della FINMA. |
3 | L'impresa di assicurazione con la quale un intermediario assicurativo ha stipulato un'assicurazione di responsabilità civile professionale secondo l'articolo 189 capoverso 1 deve informare immediatamente la FINMA della sospensione o cessazione di questa assicurazione. Lo stesso vale se la copertura non raggiunge più il minimo prescritto. |
4 | Lo stesso obbligo incombe alla persona che fornisce una forma di garanzia finanziaria equivalente in favore dell'intermediario assicurativo secondo l'articolo 189 capoverso 7. |
SR 961.01 Legge federale del 17 dicembre 2004 sulla sorveglianza delle imprese di assicurazione (Legge sulla sorveglianza degli assicuratori, LSA) - Legge sulla sorveglianza degli assicuratori LSA Art. 43 Formazione e formazione continua - 1 Gli intermediari assicurativi devono disporre delle capacità e delle conoscenze necessarie per la loro attività. |
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1 | Gli intermediari assicurativi devono disporre delle capacità e delle conoscenze necessarie per la loro attività. |
2 | Le imprese di assicurazione e gli intermediari assicurativi definiscono gli standard minimi specifici al settore per la formazione e la formazione continua. |
3 | Il Consiglio federale stabilisce i requisiti in materia di formazione e formazione continua degli intermediari assicurativi per i quali non esistono standard minimi adeguati. |
SR 961.01 Legge federale del 17 dicembre 2004 sulla sorveglianza delle imprese di assicurazione (Legge sulla sorveglianza degli assicuratori, LSA) - Legge sulla sorveglianza degli assicuratori LSA Art. 44 Attività illecite - 1 Gli intermediari assicurativi non possono: |
|
1 | Gli intermediari assicurativi non possono: |
a | esercitare un'attività a favore di imprese di assicurazione che non dispongono dell'autorizzazione necessaria ai sensi della presente legge; |
b | operare simultaneamente come intermediari assicurativi vincolati e non vincolati. |
2 | Le imprese di assicurazione non possono collaborare con gli intermediari assicurativi che non dispongono della registrazione necessaria ai sensi della presente legge. |
SR 961.01 Legge federale del 17 dicembre 2004 sulla sorveglianza delle imprese di assicurazione (Legge sulla sorveglianza degli assicuratori, LSA) - Legge sulla sorveglianza degli assicuratori LSA Art. 44 Attività illecite - 1 Gli intermediari assicurativi non possono: |
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1 | Gli intermediari assicurativi non possono: |
a | esercitare un'attività a favore di imprese di assicurazione che non dispongono dell'autorizzazione necessaria ai sensi della presente legge; |
b | operare simultaneamente come intermediari assicurativi vincolati e non vincolati. |
2 | Le imprese di assicurazione non possono collaborare con gli intermediari assicurativi che non dispongono della registrazione necessaria ai sensi della presente legge. |
SR 961.01 Legge federale del 17 dicembre 2004 sulla sorveglianza delle imprese di assicurazione (Legge sulla sorveglianza degli assicuratori, LSA) - Legge sulla sorveglianza degli assicuratori LSA Art. 44 Attività illecite - 1 Gli intermediari assicurativi non possono: |
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1 | Gli intermediari assicurativi non possono: |
a | esercitare un'attività a favore di imprese di assicurazione che non dispongono dell'autorizzazione necessaria ai sensi della presente legge; |
b | operare simultaneamente come intermediari assicurativi vincolati e non vincolati. |
2 | Le imprese di assicurazione non possono collaborare con gli intermediari assicurativi che non dispongono della registrazione necessaria ai sensi della presente legge. |
SR 961.01 Legge federale del 17 dicembre 2004 sulla sorveglianza delle imprese di assicurazione (Legge sulla sorveglianza degli assicuratori, LSA) - Legge sulla sorveglianza degli assicuratori LSA Art. 44 Attività illecite - 1 Gli intermediari assicurativi non possono: |
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1 | Gli intermediari assicurativi non possono: |
a | esercitare un'attività a favore di imprese di assicurazione che non dispongono dell'autorizzazione necessaria ai sensi della presente legge; |
b | operare simultaneamente come intermediari assicurativi vincolati e non vincolati. |
2 | Le imprese di assicurazione non possono collaborare con gli intermediari assicurativi che non dispongono della registrazione necessaria ai sensi della presente legge. |
SR 961.01 Legge federale del 17 dicembre 2004 sulla sorveglianza delle imprese di assicurazione (Legge sulla sorveglianza degli assicuratori, LSA) - Legge sulla sorveglianza degli assicuratori LSA Art. 44 Attività illecite - 1 Gli intermediari assicurativi non possono: |
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1 | Gli intermediari assicurativi non possono: |
a | esercitare un'attività a favore di imprese di assicurazione che non dispongono dell'autorizzazione necessaria ai sensi della presente legge; |
b | operare simultaneamente come intermediari assicurativi vincolati e non vincolati. |
2 | Le imprese di assicurazione non possono collaborare con gli intermediari assicurativi che non dispongono della registrazione necessaria ai sensi della presente legge. |
SR 961.01 Legge federale del 17 dicembre 2004 sulla sorveglianza delle imprese di assicurazione (Legge sulla sorveglianza degli assicuratori, LSA) - Legge sulla sorveglianza degli assicuratori LSA Art. 44 Attività illecite - 1 Gli intermediari assicurativi non possono: |
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1 | Gli intermediari assicurativi non possono: |
a | esercitare un'attività a favore di imprese di assicurazione che non dispongono dell'autorizzazione necessaria ai sensi della presente legge; |
b | operare simultaneamente come intermediari assicurativi vincolati e non vincolati. |
2 | Le imprese di assicurazione non possono collaborare con gli intermediari assicurativi che non dispongono della registrazione necessaria ai sensi della presente legge. |
SR 961.01 Legge federale del 17 dicembre 2004 sulla sorveglianza delle imprese di assicurazione (Legge sulla sorveglianza degli assicuratori, LSA) - Legge sulla sorveglianza degli assicuratori LSA Art. 44 Attività illecite - 1 Gli intermediari assicurativi non possono: |
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1 | Gli intermediari assicurativi non possono: |
a | esercitare un'attività a favore di imprese di assicurazione che non dispongono dell'autorizzazione necessaria ai sensi della presente legge; |
b | operare simultaneamente come intermediari assicurativi vincolati e non vincolati. |
2 | Le imprese di assicurazione non possono collaborare con gli intermediari assicurativi che non dispongono della registrazione necessaria ai sensi della presente legge. |
SR 961.01 Legge federale del 17 dicembre 2004 sulla sorveglianza delle imprese di assicurazione (Legge sulla sorveglianza degli assicuratori, LSA) - Legge sulla sorveglianza degli assicuratori LSA Art. 44 Attività illecite - 1 Gli intermediari assicurativi non possono: |
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1 | Gli intermediari assicurativi non possono: |
a | esercitare un'attività a favore di imprese di assicurazione che non dispongono dell'autorizzazione necessaria ai sensi della presente legge; |
b | operare simultaneamente come intermediari assicurativi vincolati e non vincolati. |
2 | Le imprese di assicurazione non possono collaborare con gli intermediari assicurativi che non dispongono della registrazione necessaria ai sensi della presente legge. |
SR 961.01 Legge federale del 17 dicembre 2004 sulla sorveglianza delle imprese di assicurazione (Legge sulla sorveglianza degli assicuratori, LSA) - Legge sulla sorveglianza degli assicuratori LSA Art. 44 Attività illecite - 1 Gli intermediari assicurativi non possono: |
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1 | Gli intermediari assicurativi non possono: |
a | esercitare un'attività a favore di imprese di assicurazione che non dispongono dell'autorizzazione necessaria ai sensi della presente legge; |
b | operare simultaneamente come intermediari assicurativi vincolati e non vincolati. |
2 | Le imprese di assicurazione non possono collaborare con gli intermediari assicurativi che non dispongono della registrazione necessaria ai sensi della presente legge. |
SR 961.01 Legge federale del 17 dicembre 2004 sulla sorveglianza delle imprese di assicurazione (Legge sulla sorveglianza degli assicuratori, LSA) - Legge sulla sorveglianza degli assicuratori LSA Art. 44 Attività illecite - 1 Gli intermediari assicurativi non possono: |
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1 | Gli intermediari assicurativi non possono: |
a | esercitare un'attività a favore di imprese di assicurazione che non dispongono dell'autorizzazione necessaria ai sensi della presente legge; |
b | operare simultaneamente come intermediari assicurativi vincolati e non vincolati. |
2 | Le imprese di assicurazione non possono collaborare con gli intermediari assicurativi che non dispongono della registrazione necessaria ai sensi della presente legge. |
SR 961.01 Legge federale del 17 dicembre 2004 sulla sorveglianza delle imprese di assicurazione (Legge sulla sorveglianza degli assicuratori, LSA) - Legge sulla sorveglianza degli assicuratori LSA Art. 44 Attività illecite - 1 Gli intermediari assicurativi non possono: |
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1 | Gli intermediari assicurativi non possono: |
a | esercitare un'attività a favore di imprese di assicurazione che non dispongono dell'autorizzazione necessaria ai sensi della presente legge; |
b | operare simultaneamente come intermediari assicurativi vincolati e non vincolati. |
2 | Le imprese di assicurazione non possono collaborare con gli intermediari assicurativi che non dispongono della registrazione necessaria ai sensi della presente legge. |
SR 961.011 Ordinanza del 9 novembre 2005 sulla sorveglianza delle imprese di assicurazione private (Ordinanza sulla sorveglianza, OS) - Ordinanza sulla sorveglianza OS Art. 185 Mutamento di fatti - (art. 41 cpv. 1 LSA) |
|
1 | Gli intermediari assicurativi registrati devono comunicare alla FINMA ogni mutamento dei fatti su cui si fonda la registrazione. |
2 | Se il mutamento è di grande importanza, per proseguire la propria attività l'intermediario assicurativo deve ottenere previamente l'autorizzazione della FINMA. |
3 | L'impresa di assicurazione con la quale un intermediario assicurativo ha stipulato un'assicurazione di responsabilità civile professionale secondo l'articolo 189 capoverso 1 deve informare immediatamente la FINMA della sospensione o cessazione di questa assicurazione. Lo stesso vale se la copertura non raggiunge più il minimo prescritto. |
4 | Lo stesso obbligo incombe alla persona che fornisce una forma di garanzia finanziaria equivalente in favore dell'intermediario assicurativo secondo l'articolo 189 capoverso 7. |
SR 961.01 Legge federale del 17 dicembre 2004 sulla sorveglianza delle imprese di assicurazione (Legge sulla sorveglianza degli assicuratori, LSA) - Legge sulla sorveglianza degli assicuratori LSA Art. 44 Attività illecite - 1 Gli intermediari assicurativi non possono: |
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1 | Gli intermediari assicurativi non possono: |
a | esercitare un'attività a favore di imprese di assicurazione che non dispongono dell'autorizzazione necessaria ai sensi della presente legge; |
b | operare simultaneamente come intermediari assicurativi vincolati e non vincolati. |
2 | Le imprese di assicurazione non possono collaborare con gli intermediari assicurativi che non dispongono della registrazione necessaria ai sensi della presente legge. |
SR 961.011 Ordinanza del 9 novembre 2005 sulla sorveglianza delle imprese di assicurazione private (Ordinanza sulla sorveglianza, OS) - Ordinanza sulla sorveglianza OS Art. 185 Mutamento di fatti - (art. 41 cpv. 1 LSA) |
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1 | Gli intermediari assicurativi registrati devono comunicare alla FINMA ogni mutamento dei fatti su cui si fonda la registrazione. |
2 | Se il mutamento è di grande importanza, per proseguire la propria attività l'intermediario assicurativo deve ottenere previamente l'autorizzazione della FINMA. |
3 | L'impresa di assicurazione con la quale un intermediario assicurativo ha stipulato un'assicurazione di responsabilità civile professionale secondo l'articolo 189 capoverso 1 deve informare immediatamente la FINMA della sospensione o cessazione di questa assicurazione. Lo stesso vale se la copertura non raggiunge più il minimo prescritto. |
4 | Lo stesso obbligo incombe alla persona che fornisce una forma di garanzia finanziaria equivalente in favore dell'intermediario assicurativo secondo l'articolo 189 capoverso 7. |
SR 961.01 Legge federale del 17 dicembre 2004 sulla sorveglianza delle imprese di assicurazione (Legge sulla sorveglianza degli assicuratori, LSA) - Legge sulla sorveglianza degli assicuratori LSA Art. 46 Compiti - 1 La FINMA: |
|
1 | La FINMA: |
a | vigila sul rispetto della legislazione in materia di assicurazione e di sorveglianza; |
b | controlla che le imprese di assicurazione e gli intermediari assicurativi godano di buona reputazione e garantiscano l'esecuzione degli obblighi derivanti dalla presente legge; |
c | vigila sul rispetto del piano d'esercizio; |
d | vigila affinché le imprese di assicurazione siano solvibili, costituiscano le riserve tecniche nel rispetto delle prescrizioni e amministrino e investano gli elementi patrimoniali in modo regolare; |
e | vigila sull'esecuzione regolare della liquidazione dei sinistri disciplinata nelle disposizioni della legge del 19 dicembre 195874 sulla circolazione stradale concernenti l'assicurazione di responsabilità civile per i veicoli a motore; |
f | protegge gli assicurati contro gli abusi compiuti da imprese di assicurazione e da intermediari assicurativi; |
g | interviene in caso di irregolarità che mettono in pericolo gli interessi degli assicurati. |
2 | ...75 |
3 | Il Consiglio federale emana disposizioni esecutive concernenti i singoli compiti. |
SR 961.011 Ordinanza del 9 novembre 2005 sulla sorveglianza delle imprese di assicurazione private (Ordinanza sulla sorveglianza, OS) - Ordinanza sulla sorveglianza OS Art. 185 Mutamento di fatti - (art. 41 cpv. 1 LSA) |
|
1 | Gli intermediari assicurativi registrati devono comunicare alla FINMA ogni mutamento dei fatti su cui si fonda la registrazione. |
2 | Se il mutamento è di grande importanza, per proseguire la propria attività l'intermediario assicurativo deve ottenere previamente l'autorizzazione della FINMA. |
3 | L'impresa di assicurazione con la quale un intermediario assicurativo ha stipulato un'assicurazione di responsabilità civile professionale secondo l'articolo 189 capoverso 1 deve informare immediatamente la FINMA della sospensione o cessazione di questa assicurazione. Lo stesso vale se la copertura non raggiunge più il minimo prescritto. |
4 | Lo stesso obbligo incombe alla persona che fornisce una forma di garanzia finanziaria equivalente in favore dell'intermediario assicurativo secondo l'articolo 189 capoverso 7. |
SR 961.01 Legge federale del 17 dicembre 2004 sulla sorveglianza delle imprese di assicurazione (Legge sulla sorveglianza degli assicuratori, LSA) - Legge sulla sorveglianza degli assicuratori LSA Art. 46 Compiti - 1 La FINMA: |
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1 | La FINMA: |
a | vigila sul rispetto della legislazione in materia di assicurazione e di sorveglianza; |
b | controlla che le imprese di assicurazione e gli intermediari assicurativi godano di buona reputazione e garantiscano l'esecuzione degli obblighi derivanti dalla presente legge; |
c | vigila sul rispetto del piano d'esercizio; |
d | vigila affinché le imprese di assicurazione siano solvibili, costituiscano le riserve tecniche nel rispetto delle prescrizioni e amministrino e investano gli elementi patrimoniali in modo regolare; |
e | vigila sull'esecuzione regolare della liquidazione dei sinistri disciplinata nelle disposizioni della legge del 19 dicembre 195874 sulla circolazione stradale concernenti l'assicurazione di responsabilità civile per i veicoli a motore; |
f | protegge gli assicurati contro gli abusi compiuti da imprese di assicurazione e da intermediari assicurativi; |
g | interviene in caso di irregolarità che mettono in pericolo gli interessi degli assicurati. |
2 | ...75 |
3 | Il Consiglio federale emana disposizioni esecutive concernenti i singoli compiti. |
SR 961.01 Legge federale del 17 dicembre 2004 sulla sorveglianza delle imprese di assicurazione (Legge sulla sorveglianza degli assicuratori, LSA) - Legge sulla sorveglianza degli assicuratori LSA Art. 46 Compiti - 1 La FINMA: |
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1 | La FINMA: |
a | vigila sul rispetto della legislazione in materia di assicurazione e di sorveglianza; |
b | controlla che le imprese di assicurazione e gli intermediari assicurativi godano di buona reputazione e garantiscano l'esecuzione degli obblighi derivanti dalla presente legge; |
c | vigila sul rispetto del piano d'esercizio; |
d | vigila affinché le imprese di assicurazione siano solvibili, costituiscano le riserve tecniche nel rispetto delle prescrizioni e amministrino e investano gli elementi patrimoniali in modo regolare; |
e | vigila sull'esecuzione regolare della liquidazione dei sinistri disciplinata nelle disposizioni della legge del 19 dicembre 195874 sulla circolazione stradale concernenti l'assicurazione di responsabilità civile per i veicoli a motore; |
f | protegge gli assicurati contro gli abusi compiuti da imprese di assicurazione e da intermediari assicurativi; |
g | interviene in caso di irregolarità che mettono in pericolo gli interessi degli assicurati. |
2 | ...75 |
3 | Il Consiglio federale emana disposizioni esecutive concernenti i singoli compiti. |
SR 961.01 Legge federale del 17 dicembre 2004 sulla sorveglianza delle imprese di assicurazione (Legge sulla sorveglianza degli assicuratori, LSA) - Legge sulla sorveglianza degli assicuratori LSA Art. 46 Compiti - 1 La FINMA: |
|
1 | La FINMA: |
a | vigila sul rispetto della legislazione in materia di assicurazione e di sorveglianza; |
b | controlla che le imprese di assicurazione e gli intermediari assicurativi godano di buona reputazione e garantiscano l'esecuzione degli obblighi derivanti dalla presente legge; |
c | vigila sul rispetto del piano d'esercizio; |
d | vigila affinché le imprese di assicurazione siano solvibili, costituiscano le riserve tecniche nel rispetto delle prescrizioni e amministrino e investano gli elementi patrimoniali in modo regolare; |
e | vigila sull'esecuzione regolare della liquidazione dei sinistri disciplinata nelle disposizioni della legge del 19 dicembre 195874 sulla circolazione stradale concernenti l'assicurazione di responsabilità civile per i veicoli a motore; |
f | protegge gli assicurati contro gli abusi compiuti da imprese di assicurazione e da intermediari assicurativi; |
g | interviene in caso di irregolarità che mettono in pericolo gli interessi degli assicurati. |
2 | ...75 |
3 | Il Consiglio federale emana disposizioni esecutive concernenti i singoli compiti. |
SR 961.01 Legge federale del 17 dicembre 2004 sulla sorveglianza delle imprese di assicurazione (Legge sulla sorveglianza degli assicuratori, LSA) - Legge sulla sorveglianza degli assicuratori LSA Art. 1 Oggetto e scopo - 1 La presente legge disciplina la sorveglianza esercitata dalla Confederazione sulle imprese di assicurazione e sugli intermediari assicurativi. |
|
1 | La presente legge disciplina la sorveglianza esercitata dalla Confederazione sulle imprese di assicurazione e sugli intermediari assicurativi. |
2 | Ha in particolare lo scopo di proteggere gli assicurati, in funzione delle loro esigenze di protezione, dai rischi di insolvenza delle imprese di assicurazione e dagli abusi.4 |
SR 961.01 Legge federale del 17 dicembre 2004 sulla sorveglianza delle imprese di assicurazione (Legge sulla sorveglianza degli assicuratori, LSA) - Legge sulla sorveglianza degli assicuratori LSA Art. 46 Compiti - 1 La FINMA: |
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1 | La FINMA: |
a | vigila sul rispetto della legislazione in materia di assicurazione e di sorveglianza; |
b | controlla che le imprese di assicurazione e gli intermediari assicurativi godano di buona reputazione e garantiscano l'esecuzione degli obblighi derivanti dalla presente legge; |
c | vigila sul rispetto del piano d'esercizio; |
d | vigila affinché le imprese di assicurazione siano solvibili, costituiscano le riserve tecniche nel rispetto delle prescrizioni e amministrino e investano gli elementi patrimoniali in modo regolare; |
e | vigila sull'esecuzione regolare della liquidazione dei sinistri disciplinata nelle disposizioni della legge del 19 dicembre 195874 sulla circolazione stradale concernenti l'assicurazione di responsabilità civile per i veicoli a motore; |
f | protegge gli assicurati contro gli abusi compiuti da imprese di assicurazione e da intermediari assicurativi; |
g | interviene in caso di irregolarità che mettono in pericolo gli interessi degli assicurati. |
2 | ...75 |
3 | Il Consiglio federale emana disposizioni esecutive concernenti i singoli compiti. |
SR 961.01 Legge federale del 17 dicembre 2004 sulla sorveglianza delle imprese di assicurazione (Legge sulla sorveglianza degli assicuratori, LSA) - Legge sulla sorveglianza degli assicuratori LSA Art. 46 Compiti - 1 La FINMA: |
|
1 | La FINMA: |
a | vigila sul rispetto della legislazione in materia di assicurazione e di sorveglianza; |
b | controlla che le imprese di assicurazione e gli intermediari assicurativi godano di buona reputazione e garantiscano l'esecuzione degli obblighi derivanti dalla presente legge; |
c | vigila sul rispetto del piano d'esercizio; |
d | vigila affinché le imprese di assicurazione siano solvibili, costituiscano le riserve tecniche nel rispetto delle prescrizioni e amministrino e investano gli elementi patrimoniali in modo regolare; |
e | vigila sull'esecuzione regolare della liquidazione dei sinistri disciplinata nelle disposizioni della legge del 19 dicembre 195874 sulla circolazione stradale concernenti l'assicurazione di responsabilità civile per i veicoli a motore; |
f | protegge gli assicurati contro gli abusi compiuti da imprese di assicurazione e da intermediari assicurativi; |
g | interviene in caso di irregolarità che mettono in pericolo gli interessi degli assicurati. |
2 | ...75 |
3 | Il Consiglio federale emana disposizioni esecutive concernenti i singoli compiti. |
SR 961.01 Legge federale del 17 dicembre 2004 sulla sorveglianza delle imprese di assicurazione (Legge sulla sorveglianza degli assicuratori, LSA) - Legge sulla sorveglianza degli assicuratori LSA Art. 46 Compiti - 1 La FINMA: |
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1 | La FINMA: |
a | vigila sul rispetto della legislazione in materia di assicurazione e di sorveglianza; |
b | controlla che le imprese di assicurazione e gli intermediari assicurativi godano di buona reputazione e garantiscano l'esecuzione degli obblighi derivanti dalla presente legge; |
c | vigila sul rispetto del piano d'esercizio; |
d | vigila affinché le imprese di assicurazione siano solvibili, costituiscano le riserve tecniche nel rispetto delle prescrizioni e amministrino e investano gli elementi patrimoniali in modo regolare; |
e | vigila sull'esecuzione regolare della liquidazione dei sinistri disciplinata nelle disposizioni della legge del 19 dicembre 195874 sulla circolazione stradale concernenti l'assicurazione di responsabilità civile per i veicoli a motore; |
f | protegge gli assicurati contro gli abusi compiuti da imprese di assicurazione e da intermediari assicurativi; |
g | interviene in caso di irregolarità che mettono in pericolo gli interessi degli assicurati. |
2 | ...75 |
3 | Il Consiglio federale emana disposizioni esecutive concernenti i singoli compiti. |
SR 961.011 Ordinanza del 9 novembre 2005 sulla sorveglianza delle imprese di assicurazione private (Ordinanza sulla sorveglianza, OS) - Ordinanza sulla sorveglianza OS Art. 117 Abuso - 1 Sono ritenuti abusi ai sensi dell'articolo 46 capoverso 1 lettera f LSA gli svantaggi degli assicurati o degli aventi diritto, quando questi si ripetono o potrebbero interessare un'ampia cerchia di persone, segnatamente: |
|
1 | Sono ritenuti abusi ai sensi dell'articolo 46 capoverso 1 lettera f LSA gli svantaggi degli assicurati o degli aventi diritto, quando questi si ripetono o potrebbero interessare un'ampia cerchia di persone, segnatamente: |
a | un comportamento dell'impresa di assicurazione, rispettivamente dell'intermediario assicurativo, che può danneggiare seriamente l'assicurato o l'avente diritto; |
b | l'impiego di disposizioni contrattuali che violano norme vincolanti della legge sul contratto d'assicurazione oppure di altri atti applicabili al contratto; |
c | l'impiego di disposizioni contrattuali che prevedono una ripartizione di diritti e obblighi notevolmente in contrasto con quella risultante dalla natura del contratto. |
2 | È ritenuto abuso anche il pregiudizio arrecato a un assicurato o a una persona avente diritto attraverso una notevole disparità di trattamento giuridica o attuariamente non giustificabile. |
SR 961.011 Ordinanza del 9 novembre 2005 sulla sorveglianza delle imprese di assicurazione private (Ordinanza sulla sorveglianza, OS) - Ordinanza sulla sorveglianza OS Art. 117 Abuso - 1 Sono ritenuti abusi ai sensi dell'articolo 46 capoverso 1 lettera f LSA gli svantaggi degli assicurati o degli aventi diritto, quando questi si ripetono o potrebbero interessare un'ampia cerchia di persone, segnatamente: |
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1 | Sono ritenuti abusi ai sensi dell'articolo 46 capoverso 1 lettera f LSA gli svantaggi degli assicurati o degli aventi diritto, quando questi si ripetono o potrebbero interessare un'ampia cerchia di persone, segnatamente: |
a | un comportamento dell'impresa di assicurazione, rispettivamente dell'intermediario assicurativo, che può danneggiare seriamente l'assicurato o l'avente diritto; |
b | l'impiego di disposizioni contrattuali che violano norme vincolanti della legge sul contratto d'assicurazione oppure di altri atti applicabili al contratto; |
c | l'impiego di disposizioni contrattuali che prevedono una ripartizione di diritti e obblighi notevolmente in contrasto con quella risultante dalla natura del contratto. |
2 | È ritenuto abuso anche il pregiudizio arrecato a un assicurato o a una persona avente diritto attraverso una notevole disparità di trattamento giuridica o attuariamente non giustificabile. |
SR 961.011 Ordinanza del 9 novembre 2005 sulla sorveglianza delle imprese di assicurazione private (Ordinanza sulla sorveglianza, OS) - Ordinanza sulla sorveglianza OS Art. 117 Abuso - 1 Sono ritenuti abusi ai sensi dell'articolo 46 capoverso 1 lettera f LSA gli svantaggi degli assicurati o degli aventi diritto, quando questi si ripetono o potrebbero interessare un'ampia cerchia di persone, segnatamente: |
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1 | Sono ritenuti abusi ai sensi dell'articolo 46 capoverso 1 lettera f LSA gli svantaggi degli assicurati o degli aventi diritto, quando questi si ripetono o potrebbero interessare un'ampia cerchia di persone, segnatamente: |
a | un comportamento dell'impresa di assicurazione, rispettivamente dell'intermediario assicurativo, che può danneggiare seriamente l'assicurato o l'avente diritto; |
b | l'impiego di disposizioni contrattuali che violano norme vincolanti della legge sul contratto d'assicurazione oppure di altri atti applicabili al contratto; |
c | l'impiego di disposizioni contrattuali che prevedono una ripartizione di diritti e obblighi notevolmente in contrasto con quella risultante dalla natura del contratto. |
2 | È ritenuto abuso anche il pregiudizio arrecato a un assicurato o a una persona avente diritto attraverso una notevole disparità di trattamento giuridica o attuariamente non giustificabile. |
SR 961.011 Ordinanza del 9 novembre 2005 sulla sorveglianza delle imprese di assicurazione private (Ordinanza sulla sorveglianza, OS) - Ordinanza sulla sorveglianza OS Art. 117 Abuso - 1 Sono ritenuti abusi ai sensi dell'articolo 46 capoverso 1 lettera f LSA gli svantaggi degli assicurati o degli aventi diritto, quando questi si ripetono o potrebbero interessare un'ampia cerchia di persone, segnatamente: |
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1 | Sono ritenuti abusi ai sensi dell'articolo 46 capoverso 1 lettera f LSA gli svantaggi degli assicurati o degli aventi diritto, quando questi si ripetono o potrebbero interessare un'ampia cerchia di persone, segnatamente: |
a | un comportamento dell'impresa di assicurazione, rispettivamente dell'intermediario assicurativo, che può danneggiare seriamente l'assicurato o l'avente diritto; |
b | l'impiego di disposizioni contrattuali che violano norme vincolanti della legge sul contratto d'assicurazione oppure di altri atti applicabili al contratto; |
c | l'impiego di disposizioni contrattuali che prevedono una ripartizione di diritti e obblighi notevolmente in contrasto con quella risultante dalla natura del contratto. |
2 | È ritenuto abuso anche il pregiudizio arrecato a un assicurato o a una persona avente diritto attraverso una notevole disparità di trattamento giuridica o attuariamente non giustificabile. |
SR 961.01 Legge federale del 17 dicembre 2004 sulla sorveglianza delle imprese di assicurazione (Legge sulla sorveglianza degli assicuratori, LSA) - Legge sulla sorveglianza degli assicuratori LSA Art. 6 Rilascio dell'autorizzazione - 1 L'autorizzazione è rilasciata se le condizioni legali sono adempiute e gli interessi degli assicurati sono tutelati. |
|
1 | L'autorizzazione è rilasciata se le condizioni legali sono adempiute e gli interessi degli assicurati sono tutelati. |
2 | Se l'impresa di assicurazione fa parte di un gruppo assicurativo o di un conglomerato assicurativo esteri, l'autorizzazione può essere subordinata all'esistenza di un'adeguata sorveglianza su base consolidata da parte di un'autorità estera di sorveglianza dei mercati finanziari.21 |
3 | L'autorizzazione è rilasciata per uno o più rami assicurativi. Essa dà anche diritto a praticare la riassicurazione nel corrispondente ramo assicurativo. Il Consiglio federale definisce i rami assicurativi. |
4 | La FINMA pubblica le autorizzazioni rilasciate. |
SR 961.011 Ordinanza del 9 novembre 2005 sulla sorveglianza delle imprese di assicurazione private (Ordinanza sulla sorveglianza, OS) - Ordinanza sulla sorveglianza OS Art. 185 Mutamento di fatti - (art. 41 cpv. 1 LSA) |
|
1 | Gli intermediari assicurativi registrati devono comunicare alla FINMA ogni mutamento dei fatti su cui si fonda la registrazione. |
2 | Se il mutamento è di grande importanza, per proseguire la propria attività l'intermediario assicurativo deve ottenere previamente l'autorizzazione della FINMA. |
3 | L'impresa di assicurazione con la quale un intermediario assicurativo ha stipulato un'assicurazione di responsabilità civile professionale secondo l'articolo 189 capoverso 1 deve informare immediatamente la FINMA della sospensione o cessazione di questa assicurazione. Lo stesso vale se la copertura non raggiunge più il minimo prescritto. |
4 | Lo stesso obbligo incombe alla persona che fornisce una forma di garanzia finanziaria equivalente in favore dell'intermediario assicurativo secondo l'articolo 189 capoverso 7. |
SR 961.01 Legge federale del 17 dicembre 2004 sulla sorveglianza delle imprese di assicurazione (Legge sulla sorveglianza degli assicuratori, LSA) - Legge sulla sorveglianza degli assicuratori LSA Art. 46 Compiti - 1 La FINMA: |
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1 | La FINMA: |
a | vigila sul rispetto della legislazione in materia di assicurazione e di sorveglianza; |
b | controlla che le imprese di assicurazione e gli intermediari assicurativi godano di buona reputazione e garantiscano l'esecuzione degli obblighi derivanti dalla presente legge; |
c | vigila sul rispetto del piano d'esercizio; |
d | vigila affinché le imprese di assicurazione siano solvibili, costituiscano le riserve tecniche nel rispetto delle prescrizioni e amministrino e investano gli elementi patrimoniali in modo regolare; |
e | vigila sull'esecuzione regolare della liquidazione dei sinistri disciplinata nelle disposizioni della legge del 19 dicembre 195874 sulla circolazione stradale concernenti l'assicurazione di responsabilità civile per i veicoli a motore; |
f | protegge gli assicurati contro gli abusi compiuti da imprese di assicurazione e da intermediari assicurativi; |
g | interviene in caso di irregolarità che mettono in pericolo gli interessi degli assicurati. |
2 | ...75 |
3 | Il Consiglio federale emana disposizioni esecutive concernenti i singoli compiti. |
SR 961.01 Legge federale del 17 dicembre 2004 sulla sorveglianza delle imprese di assicurazione (Legge sulla sorveglianza degli assicuratori, LSA) - Legge sulla sorveglianza degli assicuratori LSA Art. 46 Compiti - 1 La FINMA: |
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1 | La FINMA: |
a | vigila sul rispetto della legislazione in materia di assicurazione e di sorveglianza; |
b | controlla che le imprese di assicurazione e gli intermediari assicurativi godano di buona reputazione e garantiscano l'esecuzione degli obblighi derivanti dalla presente legge; |
c | vigila sul rispetto del piano d'esercizio; |
d | vigila affinché le imprese di assicurazione siano solvibili, costituiscano le riserve tecniche nel rispetto delle prescrizioni e amministrino e investano gli elementi patrimoniali in modo regolare; |
e | vigila sull'esecuzione regolare della liquidazione dei sinistri disciplinata nelle disposizioni della legge del 19 dicembre 195874 sulla circolazione stradale concernenti l'assicurazione di responsabilità civile per i veicoli a motore; |
f | protegge gli assicurati contro gli abusi compiuti da imprese di assicurazione e da intermediari assicurativi; |
g | interviene in caso di irregolarità che mettono in pericolo gli interessi degli assicurati. |
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3 | Il Consiglio federale emana disposizioni esecutive concernenti i singoli compiti. |
SR 961.011 Ordinanza del 9 novembre 2005 sulla sorveglianza delle imprese di assicurazione private (Ordinanza sulla sorveglianza, OS) - Ordinanza sulla sorveglianza OS Art. 185 Mutamento di fatti - (art. 41 cpv. 1 LSA) |
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1 | Gli intermediari assicurativi registrati devono comunicare alla FINMA ogni mutamento dei fatti su cui si fonda la registrazione. |
2 | Se il mutamento è di grande importanza, per proseguire la propria attività l'intermediario assicurativo deve ottenere previamente l'autorizzazione della FINMA. |
3 | L'impresa di assicurazione con la quale un intermediario assicurativo ha stipulato un'assicurazione di responsabilità civile professionale secondo l'articolo 189 capoverso 1 deve informare immediatamente la FINMA della sospensione o cessazione di questa assicurazione. Lo stesso vale se la copertura non raggiunge più il minimo prescritto. |
4 | Lo stesso obbligo incombe alla persona che fornisce una forma di garanzia finanziaria equivalente in favore dell'intermediario assicurativo secondo l'articolo 189 capoverso 7. |
SR 961.01 Legge federale del 17 dicembre 2004 sulla sorveglianza delle imprese di assicurazione (Legge sulla sorveglianza degli assicuratori, LSA) - Legge sulla sorveglianza degli assicuratori LSA Art. 46 Compiti - 1 La FINMA: |
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1 | La FINMA: |
a | vigila sul rispetto della legislazione in materia di assicurazione e di sorveglianza; |
b | controlla che le imprese di assicurazione e gli intermediari assicurativi godano di buona reputazione e garantiscano l'esecuzione degli obblighi derivanti dalla presente legge; |
c | vigila sul rispetto del piano d'esercizio; |
d | vigila affinché le imprese di assicurazione siano solvibili, costituiscano le riserve tecniche nel rispetto delle prescrizioni e amministrino e investano gli elementi patrimoniali in modo regolare; |
e | vigila sull'esecuzione regolare della liquidazione dei sinistri disciplinata nelle disposizioni della legge del 19 dicembre 195874 sulla circolazione stradale concernenti l'assicurazione di responsabilità civile per i veicoli a motore; |
f | protegge gli assicurati contro gli abusi compiuti da imprese di assicurazione e da intermediari assicurativi; |
g | interviene in caso di irregolarità che mettono in pericolo gli interessi degli assicurati. |
2 | ...75 |
3 | Il Consiglio federale emana disposizioni esecutive concernenti i singoli compiti. |
SR 961.01 Legge federale del 17 dicembre 2004 sulla sorveglianza delle imprese di assicurazione (Legge sulla sorveglianza degli assicuratori, LSA) - Legge sulla sorveglianza degli assicuratori LSA Art. 46 Compiti - 1 La FINMA: |
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1 | La FINMA: |
a | vigila sul rispetto della legislazione in materia di assicurazione e di sorveglianza; |
b | controlla che le imprese di assicurazione e gli intermediari assicurativi godano di buona reputazione e garantiscano l'esecuzione degli obblighi derivanti dalla presente legge; |
c | vigila sul rispetto del piano d'esercizio; |
d | vigila affinché le imprese di assicurazione siano solvibili, costituiscano le riserve tecniche nel rispetto delle prescrizioni e amministrino e investano gli elementi patrimoniali in modo regolare; |
e | vigila sull'esecuzione regolare della liquidazione dei sinistri disciplinata nelle disposizioni della legge del 19 dicembre 195874 sulla circolazione stradale concernenti l'assicurazione di responsabilità civile per i veicoli a motore; |
f | protegge gli assicurati contro gli abusi compiuti da imprese di assicurazione e da intermediari assicurativi; |
g | interviene in caso di irregolarità che mettono in pericolo gli interessi degli assicurati. |
2 | ...75 |
3 | Il Consiglio federale emana disposizioni esecutive concernenti i singoli compiti. |
SR 961.011 Ordinanza del 9 novembre 2005 sulla sorveglianza delle imprese di assicurazione private (Ordinanza sulla sorveglianza, OS) - Ordinanza sulla sorveglianza OS Art. 185 Mutamento di fatti - (art. 41 cpv. 1 LSA) |
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1 | Gli intermediari assicurativi registrati devono comunicare alla FINMA ogni mutamento dei fatti su cui si fonda la registrazione. |
2 | Se il mutamento è di grande importanza, per proseguire la propria attività l'intermediario assicurativo deve ottenere previamente l'autorizzazione della FINMA. |
3 | L'impresa di assicurazione con la quale un intermediario assicurativo ha stipulato un'assicurazione di responsabilità civile professionale secondo l'articolo 189 capoverso 1 deve informare immediatamente la FINMA della sospensione o cessazione di questa assicurazione. Lo stesso vale se la copertura non raggiunge più il minimo prescritto. |
4 | Lo stesso obbligo incombe alla persona che fornisce una forma di garanzia finanziaria equivalente in favore dell'intermediario assicurativo secondo l'articolo 189 capoverso 7. |
SR 961.01 Legge federale del 17 dicembre 2004 sulla sorveglianza delle imprese di assicurazione (Legge sulla sorveglianza degli assicuratori, LSA) - Legge sulla sorveglianza degli assicuratori LSA Art. 46 Compiti - 1 La FINMA: |
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1 | La FINMA: |
a | vigila sul rispetto della legislazione in materia di assicurazione e di sorveglianza; |
b | controlla che le imprese di assicurazione e gli intermediari assicurativi godano di buona reputazione e garantiscano l'esecuzione degli obblighi derivanti dalla presente legge; |
c | vigila sul rispetto del piano d'esercizio; |
d | vigila affinché le imprese di assicurazione siano solvibili, costituiscano le riserve tecniche nel rispetto delle prescrizioni e amministrino e investano gli elementi patrimoniali in modo regolare; |
e | vigila sull'esecuzione regolare della liquidazione dei sinistri disciplinata nelle disposizioni della legge del 19 dicembre 195874 sulla circolazione stradale concernenti l'assicurazione di responsabilità civile per i veicoli a motore; |
f | protegge gli assicurati contro gli abusi compiuti da imprese di assicurazione e da intermediari assicurativi; |
g | interviene in caso di irregolarità che mettono in pericolo gli interessi degli assicurati. |
2 | ...75 |
3 | Il Consiglio federale emana disposizioni esecutive concernenti i singoli compiti. |
SR 961.011 Ordinanza del 9 novembre 2005 sulla sorveglianza delle imprese di assicurazione private (Ordinanza sulla sorveglianza, OS) - Ordinanza sulla sorveglianza OS Art. 185 Mutamento di fatti - (art. 41 cpv. 1 LSA) |
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1 | Gli intermediari assicurativi registrati devono comunicare alla FINMA ogni mutamento dei fatti su cui si fonda la registrazione. |
2 | Se il mutamento è di grande importanza, per proseguire la propria attività l'intermediario assicurativo deve ottenere previamente l'autorizzazione della FINMA. |
3 | L'impresa di assicurazione con la quale un intermediario assicurativo ha stipulato un'assicurazione di responsabilità civile professionale secondo l'articolo 189 capoverso 1 deve informare immediatamente la FINMA della sospensione o cessazione di questa assicurazione. Lo stesso vale se la copertura non raggiunge più il minimo prescritto. |
4 | Lo stesso obbligo incombe alla persona che fornisce una forma di garanzia finanziaria equivalente in favore dell'intermediario assicurativo secondo l'articolo 189 capoverso 7. |
SR 961.011 Ordinanza del 9 novembre 2005 sulla sorveglianza delle imprese di assicurazione private (Ordinanza sulla sorveglianza, OS) - Ordinanza sulla sorveglianza OS Art. 185 Mutamento di fatti - (art. 41 cpv. 1 LSA) |
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1 | Gli intermediari assicurativi registrati devono comunicare alla FINMA ogni mutamento dei fatti su cui si fonda la registrazione. |
2 | Se il mutamento è di grande importanza, per proseguire la propria attività l'intermediario assicurativo deve ottenere previamente l'autorizzazione della FINMA. |
3 | L'impresa di assicurazione con la quale un intermediario assicurativo ha stipulato un'assicurazione di responsabilità civile professionale secondo l'articolo 189 capoverso 1 deve informare immediatamente la FINMA della sospensione o cessazione di questa assicurazione. Lo stesso vale se la copertura non raggiunge più il minimo prescritto. |
4 | Lo stesso obbligo incombe alla persona che fornisce una forma di garanzia finanziaria equivalente in favore dell'intermediario assicurativo secondo l'articolo 189 capoverso 7. |
SR 961.01 Legge federale del 17 dicembre 2004 sulla sorveglianza delle imprese di assicurazione (Legge sulla sorveglianza degli assicuratori, LSA) - Legge sulla sorveglianza degli assicuratori LSA Art. 46 Compiti - 1 La FINMA: |
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1 | La FINMA: |
a | vigila sul rispetto della legislazione in materia di assicurazione e di sorveglianza; |
b | controlla che le imprese di assicurazione e gli intermediari assicurativi godano di buona reputazione e garantiscano l'esecuzione degli obblighi derivanti dalla presente legge; |
c | vigila sul rispetto del piano d'esercizio; |
d | vigila affinché le imprese di assicurazione siano solvibili, costituiscano le riserve tecniche nel rispetto delle prescrizioni e amministrino e investano gli elementi patrimoniali in modo regolare; |
e | vigila sull'esecuzione regolare della liquidazione dei sinistri disciplinata nelle disposizioni della legge del 19 dicembre 195874 sulla circolazione stradale concernenti l'assicurazione di responsabilità civile per i veicoli a motore; |
f | protegge gli assicurati contro gli abusi compiuti da imprese di assicurazione e da intermediari assicurativi; |
g | interviene in caso di irregolarità che mettono in pericolo gli interessi degli assicurati. |
2 | ...75 |
3 | Il Consiglio federale emana disposizioni esecutive concernenti i singoli compiti. |
SR 961.011 Ordinanza del 9 novembre 2005 sulla sorveglianza delle imprese di assicurazione private (Ordinanza sulla sorveglianza, OS) - Ordinanza sulla sorveglianza OS Art. 185 Mutamento di fatti - (art. 41 cpv. 1 LSA) |
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1 | Gli intermediari assicurativi registrati devono comunicare alla FINMA ogni mutamento dei fatti su cui si fonda la registrazione. |
2 | Se il mutamento è di grande importanza, per proseguire la propria attività l'intermediario assicurativo deve ottenere previamente l'autorizzazione della FINMA. |
3 | L'impresa di assicurazione con la quale un intermediario assicurativo ha stipulato un'assicurazione di responsabilità civile professionale secondo l'articolo 189 capoverso 1 deve informare immediatamente la FINMA della sospensione o cessazione di questa assicurazione. Lo stesso vale se la copertura non raggiunge più il minimo prescritto. |
4 | Lo stesso obbligo incombe alla persona che fornisce una forma di garanzia finanziaria equivalente in favore dell'intermediario assicurativo secondo l'articolo 189 capoverso 7. |
SR 961.011 Ordinanza del 9 novembre 2005 sulla sorveglianza delle imprese di assicurazione private (Ordinanza sulla sorveglianza, OS) - Ordinanza sulla sorveglianza OS Art. 185 Mutamento di fatti - (art. 41 cpv. 1 LSA) |
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1 | Gli intermediari assicurativi registrati devono comunicare alla FINMA ogni mutamento dei fatti su cui si fonda la registrazione. |
2 | Se il mutamento è di grande importanza, per proseguire la propria attività l'intermediario assicurativo deve ottenere previamente l'autorizzazione della FINMA. |
3 | L'impresa di assicurazione con la quale un intermediario assicurativo ha stipulato un'assicurazione di responsabilità civile professionale secondo l'articolo 189 capoverso 1 deve informare immediatamente la FINMA della sospensione o cessazione di questa assicurazione. Lo stesso vale se la copertura non raggiunge più il minimo prescritto. |
4 | Lo stesso obbligo incombe alla persona che fornisce una forma di garanzia finanziaria equivalente in favore dell'intermediario assicurativo secondo l'articolo 189 capoverso 7. |
SR 961.011 Ordinanza del 9 novembre 2005 sulla sorveglianza delle imprese di assicurazione private (Ordinanza sulla sorveglianza, OS) - Ordinanza sulla sorveglianza OS Art. 185 Mutamento di fatti - (art. 41 cpv. 1 LSA) |
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1 | Gli intermediari assicurativi registrati devono comunicare alla FINMA ogni mutamento dei fatti su cui si fonda la registrazione. |
2 | Se il mutamento è di grande importanza, per proseguire la propria attività l'intermediario assicurativo deve ottenere previamente l'autorizzazione della FINMA. |
3 | L'impresa di assicurazione con la quale un intermediario assicurativo ha stipulato un'assicurazione di responsabilità civile professionale secondo l'articolo 189 capoverso 1 deve informare immediatamente la FINMA della sospensione o cessazione di questa assicurazione. Lo stesso vale se la copertura non raggiunge più il minimo prescritto. |
4 | Lo stesso obbligo incombe alla persona che fornisce una forma di garanzia finanziaria equivalente in favore dell'intermediario assicurativo secondo l'articolo 189 capoverso 7. |
SR 961.01 Legge federale del 17 dicembre 2004 sulla sorveglianza delle imprese di assicurazione (Legge sulla sorveglianza degli assicuratori, LSA) - Legge sulla sorveglianza degli assicuratori LSA Art. 46 Compiti - 1 La FINMA: |
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1 | La FINMA: |
a | vigila sul rispetto della legislazione in materia di assicurazione e di sorveglianza; |
b | controlla che le imprese di assicurazione e gli intermediari assicurativi godano di buona reputazione e garantiscano l'esecuzione degli obblighi derivanti dalla presente legge; |
c | vigila sul rispetto del piano d'esercizio; |
d | vigila affinché le imprese di assicurazione siano solvibili, costituiscano le riserve tecniche nel rispetto delle prescrizioni e amministrino e investano gli elementi patrimoniali in modo regolare; |
e | vigila sull'esecuzione regolare della liquidazione dei sinistri disciplinata nelle disposizioni della legge del 19 dicembre 195874 sulla circolazione stradale concernenti l'assicurazione di responsabilità civile per i veicoli a motore; |
f | protegge gli assicurati contro gli abusi compiuti da imprese di assicurazione e da intermediari assicurativi; |
g | interviene in caso di irregolarità che mettono in pericolo gli interessi degli assicurati. |
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3 | Il Consiglio federale emana disposizioni esecutive concernenti i singoli compiti. |
SR 961.01 Legge federale del 17 dicembre 2004 sulla sorveglianza delle imprese di assicurazione (Legge sulla sorveglianza degli assicuratori, LSA) - Legge sulla sorveglianza degli assicuratori LSA Art. 46 Compiti - 1 La FINMA: |
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1 | La FINMA: |
a | vigila sul rispetto della legislazione in materia di assicurazione e di sorveglianza; |
b | controlla che le imprese di assicurazione e gli intermediari assicurativi godano di buona reputazione e garantiscano l'esecuzione degli obblighi derivanti dalla presente legge; |
c | vigila sul rispetto del piano d'esercizio; |
d | vigila affinché le imprese di assicurazione siano solvibili, costituiscano le riserve tecniche nel rispetto delle prescrizioni e amministrino e investano gli elementi patrimoniali in modo regolare; |
e | vigila sull'esecuzione regolare della liquidazione dei sinistri disciplinata nelle disposizioni della legge del 19 dicembre 195874 sulla circolazione stradale concernenti l'assicurazione di responsabilità civile per i veicoli a motore; |
f | protegge gli assicurati contro gli abusi compiuti da imprese di assicurazione e da intermediari assicurativi; |
g | interviene in caso di irregolarità che mettono in pericolo gli interessi degli assicurati. |
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3 | Il Consiglio federale emana disposizioni esecutive concernenti i singoli compiti. |
SR 961.01 Legge federale del 17 dicembre 2004 sulla sorveglianza delle imprese di assicurazione (Legge sulla sorveglianza degli assicuratori, LSA) - Legge sulla sorveglianza degli assicuratori LSA Art. 46 Compiti - 1 La FINMA: |
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1 | La FINMA: |
a | vigila sul rispetto della legislazione in materia di assicurazione e di sorveglianza; |
b | controlla che le imprese di assicurazione e gli intermediari assicurativi godano di buona reputazione e garantiscano l'esecuzione degli obblighi derivanti dalla presente legge; |
c | vigila sul rispetto del piano d'esercizio; |
d | vigila affinché le imprese di assicurazione siano solvibili, costituiscano le riserve tecniche nel rispetto delle prescrizioni e amministrino e investano gli elementi patrimoniali in modo regolare; |
e | vigila sull'esecuzione regolare della liquidazione dei sinistri disciplinata nelle disposizioni della legge del 19 dicembre 195874 sulla circolazione stradale concernenti l'assicurazione di responsabilità civile per i veicoli a motore; |
f | protegge gli assicurati contro gli abusi compiuti da imprese di assicurazione e da intermediari assicurativi; |
g | interviene in caso di irregolarità che mettono in pericolo gli interessi degli assicurati. |
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3 | Il Consiglio federale emana disposizioni esecutive concernenti i singoli compiti. |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 29 Garanzie procedurali generali - 1 In procedimenti dinanzi ad autorità giudiziarie o amministrative, ognuno ha diritto alla parità ed equità di trattamento, nonché ad essere giudicato entro un termine ragionevole. |
|
1 | In procedimenti dinanzi ad autorità giudiziarie o amministrative, ognuno ha diritto alla parità ed equità di trattamento, nonché ad essere giudicato entro un termine ragionevole. |
2 | Le parti hanno diritto d'essere sentite. |
3 | Chi non dispone dei mezzi necessari ha diritto alla gratuità della procedura se la sua causa non sembra priva di probabilità di successo. Ha inoltre diritto al patrocinio gratuito qualora la presenza di un legale sia necessaria per tutelare i suoi diritti. |
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) PA Art. 35 - 1 Le decisioni scritte, anche se notificate in forma di lettera, devono essere designate come tali, motivate, e indicare il rimedio giuridico. |
|
1 | Le decisioni scritte, anche se notificate in forma di lettera, devono essere designate come tali, motivate, e indicare il rimedio giuridico. |
2 | L'indicazione del rimedio giuridico deve menzionare il rimedio giuridico ordinario ammissibile, l'autorità competente e il termine per interporlo. |
3 | L'autorità può rinunciare a indicare i motivi e il rimedio giuridico allorché la decisione sia interamente conforme alle domande delle parti e nessuna parte chieda la motivazione. |
SR 961.01 Legge federale del 17 dicembre 2004 sulla sorveglianza delle imprese di assicurazione (Legge sulla sorveglianza degli assicuratori, LSA) - Legge sulla sorveglianza degli assicuratori LSA Art. 44 Attività illecite - 1 Gli intermediari assicurativi non possono: |
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1 | Gli intermediari assicurativi non possono: |
a | esercitare un'attività a favore di imprese di assicurazione che non dispongono dell'autorizzazione necessaria ai sensi della presente legge; |
b | operare simultaneamente come intermediari assicurativi vincolati e non vincolati. |
2 | Le imprese di assicurazione non possono collaborare con gli intermediari assicurativi che non dispongono della registrazione necessaria ai sensi della presente legge. |
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) PA Art. 63 - 1 L'autorità di ricorso mette nel dispositivo le spese processuali, consistenti in una tassa di decisione nelle tasse di cancelleria e negli sborsi, di regola a carico della parte soccombente. Se questa soccombe solo parzialmente, le spese processuali sono ridotte. Per eccezione, si possono condonare le spese processuali. |
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1 | L'autorità di ricorso mette nel dispositivo le spese processuali, consistenti in una tassa di decisione nelle tasse di cancelleria e negli sborsi, di regola a carico della parte soccombente. Se questa soccombe solo parzialmente, le spese processuali sono ridotte. Per eccezione, si possono condonare le spese processuali. |
2 | Nessuna spesa processuale è messa a carico dell'autorità inferiore ne delle autorità federali, che promuovano il ricorso e soccombano; se l'autorità ricorrente, che soccombe, non è un'autorità federale, le spese processuali le sono addossate in quanto la causa concerna interessi pecuniari di enti o d'istituti autonomi. |
3 | Alla parte vincente possono essere addossate solo le spese processuali che abbia cagionato violando le regole di procedura. |
4 | L'autorità di ricorso, il suo presidente o il giudice dell'istruzione esige dal ricorrente un anticipo equivalente alle presunte spese processuali. Stabilisce un congruo termine per il pagamento con la comminatoria che altrimenti non entrerà nel merito. Se sussistono motivi particolari, può rinunciare interamente o in parte a esigere l'anticipo.100 |
4bis | La tassa di decisione è stabilita in funzione dell'ampiezza e della difficoltà della causa, del modo di condotta processuale e della situazione finanziaria delle parti. Il suo importo oscilla: |
a | da 100 a 5000 franchi nelle controversie senza interesse pecuniario; |
b | da 100 a 50 000 franchi nelle altre controversie.101 |
5 | Il Consiglio federale disciplina i dettagli relativi alla determinazione delle tasse.102 Sono fatti salvi l'articolo 16 capoverso 1 lettera a della legge del 17 giugno 2005103 sul Tribunale amministrativo federale e l'articolo 73 della legge del 19 marzo 2010104 sull'organizzazione delle autorità penali.105 |
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) PA Art. 64 - 1 L'autorità di ricorso, se ammette il ricorso in tutto o in parte, può, d'ufficio o a domanda, assegnare al ricorrente una indennità per le spese indispensabili e relativamente elevate che ha sopportato. |
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1 | L'autorità di ricorso, se ammette il ricorso in tutto o in parte, può, d'ufficio o a domanda, assegnare al ricorrente una indennità per le spese indispensabili e relativamente elevate che ha sopportato. |
2 | Il dispositivo indica l'ammontare dell'indennità e l'addossa all'ente o all'istituto autonomo, nel cui nome l'autorità inferiore ha deciso, in quanto non possa essere messa a carico di una controparte soccombente. |
3 | Se una controparte soccombente ha presentato conclusioni indipendenti, l'indennità può essere messa a suo carico, secondo la propria solvenza. |
4 | L'ente o l'istituto autonomo, nel cui nome l'autorità inferiore ha deciso, risponde dell'indennità addossata a una controparte soccombente, in quanto non possa essere riscossa. |
5 | Il Consiglio federale disciplina la determinazione delle spese ripetibili.106 Sono fatti salvi l'articolo 16 capoverso 1 lettera a della legge del 17 giugno 2005107 sul Tribunale amministrativo federale e l'articolo 73 della legge del 19 marzo 2010108 sull'organizzazione delle autorità penali.109 |
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria LTF Art. 82 Principio - Il Tribunale federale giudica i ricorsi: |
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a | contro le decisioni pronunciate in cause di diritto pubblico; |
b | contro gli atti normativi cantonali; |
c | concernenti il diritto di voto dei cittadini nonché le elezioni e votazioni popolari. |
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria LTF Art. 42 Atti scritti - 1 Gli atti scritti devono essere redatti in una lingua ufficiale, contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. |
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1 | Gli atti scritti devono essere redatti in una lingua ufficiale, contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. |
2 | Nei motivi occorre spiegare in modo conciso perché l'atto impugnato viola il diritto. Qualora il ricorso sia ammissibile soltanto se concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o un caso particolarmente importante per altri motivi, occorre spiegare perché la causa adempie siffatta condizione.14 15 |
3 | Se sono in possesso della parte, i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati; se l'atto scritto è diretto contro una decisione, anche questa deve essere allegata. |
4 | In caso di trasmissione per via elettronica, la parte o il suo patrocinatore deve munire l'atto scritto di una firma elettronica qualificata secondo la legge del 18 marzo 201616 sulla firma elettronica. Il Tribunale federale determina mediante regolamento: |
a | il formato dell'atto scritto e dei relativi allegati; |
b | le modalità di trasmissione; |
c | le condizioni alle quali può essere richiesta la trasmissione successiva di documenti cartacei in caso di problemi tecnici.17 |
5 | Se mancano la firma della parte o del suo patrocinatore, la procura dello stesso o gli allegati prescritti, o se il patrocinatore non è autorizzato in quanto tale, è fissato un congruo termine per sanare il vizio, con la comminatoria che altrimenti l'atto scritto non sarà preso in considerazione. |
6 | Gli atti illeggibili, sconvenienti, incomprensibili, prolissi o non redatti in una lingua ufficiale possono essere del pari rinviati al loro autore affinché li modifichi. |
7 | Gli atti scritti dovuti a condotta processuale da querulomane o altrimenti abusiva sono inammissibili. |