SR 631.01 Ordinanza del 1° novembre 2006 sulle dogane (OD) OD Art. 28 Imballaggi indigeni - (art. 8 cpv. 2 lett. l LD) |
SR 631.0 Legge del 18 marzo 2005 sulle dogane (LD) LD Art. 14 Agevolazioni doganali per le merci in base allo scopo d'impiego |
|
1 | Per determinati impieghi delle merci sono applicate aliquote di dazio più basse se: |
a | la legge sulla tariffa delle dogane11 lo prevede; o |
b | il DFF ha abbassato le aliquote di dazio stabilite nella legge sulla tariffa delle dogane. |
2 | Il DFF può abbassare le aliquote di dazio per determinati impieghi soltanto se ne è comprovata una necessità economica e non vi si oppongono interessi pubblici preponderanti. |
3 | La Direzione generale delle dogane può adeguare le aliquote di dazio stabilite dal DFF se aliquote di dazio modificate per prodotti agricoli con prezzo soglia o valore indicativo d'importazione lo richiedono. |
4 | Chiunque intende utilizzare o cedere successivamente merci tassate per usi soggetti a tributi doganali più elevati deve prima presentare una nuova dichiarazione doganale e pagare la differenza. |
5 | Chiunque intende successivamente utilizzare o cedere merci tassate per usi soggetti a dazi meno elevati può, nei casi e nei termini previsti dal DFF, chiedere la restituzione della differenza. |
SR 631.0 Legge del 18 marzo 2005 sulle dogane (LD) LD Art. 14 Agevolazioni doganali per le merci in base allo scopo d'impiego |
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1 | Per determinati impieghi delle merci sono applicate aliquote di dazio più basse se: |
a | la legge sulla tariffa delle dogane11 lo prevede; o |
b | il DFF ha abbassato le aliquote di dazio stabilite nella legge sulla tariffa delle dogane. |
2 | Il DFF può abbassare le aliquote di dazio per determinati impieghi soltanto se ne è comprovata una necessità economica e non vi si oppongono interessi pubblici preponderanti. |
3 | La Direzione generale delle dogane può adeguare le aliquote di dazio stabilite dal DFF se aliquote di dazio modificate per prodotti agricoli con prezzo soglia o valore indicativo d'importazione lo richiedono. |
4 | Chiunque intende utilizzare o cedere successivamente merci tassate per usi soggetti a tributi doganali più elevati deve prima presentare una nuova dichiarazione doganale e pagare la differenza. |
5 | Chiunque intende successivamente utilizzare o cedere merci tassate per usi soggetti a dazi meno elevati può, nei casi e nei termini previsti dal DFF, chiedere la restituzione della differenza. |
SR 631.0 Legge del 18 marzo 2005 sulle dogane (LD) LD Art. 14 Agevolazioni doganali per le merci in base allo scopo d'impiego |
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1 | Per determinati impieghi delle merci sono applicate aliquote di dazio più basse se: |
a | la legge sulla tariffa delle dogane11 lo prevede; o |
b | il DFF ha abbassato le aliquote di dazio stabilite nella legge sulla tariffa delle dogane. |
2 | Il DFF può abbassare le aliquote di dazio per determinati impieghi soltanto se ne è comprovata una necessità economica e non vi si oppongono interessi pubblici preponderanti. |
3 | La Direzione generale delle dogane può adeguare le aliquote di dazio stabilite dal DFF se aliquote di dazio modificate per prodotti agricoli con prezzo soglia o valore indicativo d'importazione lo richiedono. |
4 | Chiunque intende utilizzare o cedere successivamente merci tassate per usi soggetti a tributi doganali più elevati deve prima presentare una nuova dichiarazione doganale e pagare la differenza. |
5 | Chiunque intende successivamente utilizzare o cedere merci tassate per usi soggetti a dazi meno elevati può, nei casi e nei termini previsti dal DFF, chiedere la restituzione della differenza. |
SR 631.0 Legge del 18 marzo 2005 sulle dogane (LD) LD Art. 14 Agevolazioni doganali per le merci in base allo scopo d'impiego |
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1 | Per determinati impieghi delle merci sono applicate aliquote di dazio più basse se: |
a | la legge sulla tariffa delle dogane11 lo prevede; o |
b | il DFF ha abbassato le aliquote di dazio stabilite nella legge sulla tariffa delle dogane. |
2 | Il DFF può abbassare le aliquote di dazio per determinati impieghi soltanto se ne è comprovata una necessità economica e non vi si oppongono interessi pubblici preponderanti. |
3 | La Direzione generale delle dogane può adeguare le aliquote di dazio stabilite dal DFF se aliquote di dazio modificate per prodotti agricoli con prezzo soglia o valore indicativo d'importazione lo richiedono. |
4 | Chiunque intende utilizzare o cedere successivamente merci tassate per usi soggetti a tributi doganali più elevati deve prima presentare una nuova dichiarazione doganale e pagare la differenza. |
5 | Chiunque intende successivamente utilizzare o cedere merci tassate per usi soggetti a dazi meno elevati può, nei casi e nei termini previsti dal DFF, chiedere la restituzione della differenza. |
SR 631.0 Legge del 18 marzo 2005 sulle dogane (LD) LD Art. 14 Agevolazioni doganali per le merci in base allo scopo d'impiego |
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1 | Per determinati impieghi delle merci sono applicate aliquote di dazio più basse se: |
a | la legge sulla tariffa delle dogane11 lo prevede; o |
b | il DFF ha abbassato le aliquote di dazio stabilite nella legge sulla tariffa delle dogane. |
2 | Il DFF può abbassare le aliquote di dazio per determinati impieghi soltanto se ne è comprovata una necessità economica e non vi si oppongono interessi pubblici preponderanti. |
3 | La Direzione generale delle dogane può adeguare le aliquote di dazio stabilite dal DFF se aliquote di dazio modificate per prodotti agricoli con prezzo soglia o valore indicativo d'importazione lo richiedono. |
4 | Chiunque intende utilizzare o cedere successivamente merci tassate per usi soggetti a tributi doganali più elevati deve prima presentare una nuova dichiarazione doganale e pagare la differenza. |
5 | Chiunque intende successivamente utilizzare o cedere merci tassate per usi soggetti a dazi meno elevati può, nei casi e nei termini previsti dal DFF, chiedere la restituzione della differenza. |
SR 631.0 Legge del 18 marzo 2005 sulle dogane (LD) LD Art. 14 Agevolazioni doganali per le merci in base allo scopo d'impiego |
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1 | Per determinati impieghi delle merci sono applicate aliquote di dazio più basse se: |
a | la legge sulla tariffa delle dogane11 lo prevede; o |
b | il DFF ha abbassato le aliquote di dazio stabilite nella legge sulla tariffa delle dogane. |
2 | Il DFF può abbassare le aliquote di dazio per determinati impieghi soltanto se ne è comprovata una necessità economica e non vi si oppongono interessi pubblici preponderanti. |
3 | La Direzione generale delle dogane può adeguare le aliquote di dazio stabilite dal DFF se aliquote di dazio modificate per prodotti agricoli con prezzo soglia o valore indicativo d'importazione lo richiedono. |
4 | Chiunque intende utilizzare o cedere successivamente merci tassate per usi soggetti a tributi doganali più elevati deve prima presentare una nuova dichiarazione doganale e pagare la differenza. |
5 | Chiunque intende successivamente utilizzare o cedere merci tassate per usi soggetti a dazi meno elevati può, nei casi e nei termini previsti dal DFF, chiedere la restituzione della differenza. |
SR 631.0 Legge del 18 marzo 2005 sulle dogane (LD) LD Art. 14 Agevolazioni doganali per le merci in base allo scopo d'impiego |
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1 | Per determinati impieghi delle merci sono applicate aliquote di dazio più basse se: |
a | la legge sulla tariffa delle dogane11 lo prevede; o |
b | il DFF ha abbassato le aliquote di dazio stabilite nella legge sulla tariffa delle dogane. |
2 | Il DFF può abbassare le aliquote di dazio per determinati impieghi soltanto se ne è comprovata una necessità economica e non vi si oppongono interessi pubblici preponderanti. |
3 | La Direzione generale delle dogane può adeguare le aliquote di dazio stabilite dal DFF se aliquote di dazio modificate per prodotti agricoli con prezzo soglia o valore indicativo d'importazione lo richiedono. |
4 | Chiunque intende utilizzare o cedere successivamente merci tassate per usi soggetti a tributi doganali più elevati deve prima presentare una nuova dichiarazione doganale e pagare la differenza. |
5 | Chiunque intende successivamente utilizzare o cedere merci tassate per usi soggetti a dazi meno elevati può, nei casi e nei termini previsti dal DFF, chiedere la restituzione della differenza. |
SR 631.01 Ordinanza del 1° novembre 2006 sulle dogane (OD) OD Art. 28 Imballaggi indigeni - (art. 8 cpv. 2 lett. l LD) |
SR 631.01 Ordinanza del 1° novembre 2006 sulle dogane (OD) OD Art. 28 Imballaggi indigeni - (art. 8 cpv. 2 lett. l LD) |
SR 631.01 Ordinanza del 1° novembre 2006 sulle dogane (OD) OD Art. 28 Imballaggi indigeni - (art. 8 cpv. 2 lett. l LD) |
SR 631.01 Ordinanza del 1° novembre 2006 sulle dogane (OD) OD Art. 28 Imballaggi indigeni - (art. 8 cpv. 2 lett. l LD) |
SR 631.01 Ordinanza del 1° novembre 2006 sulle dogane (OD) OD Art. 28 Imballaggi indigeni - (art. 8 cpv. 2 lett. l LD) |
SR 631.0 Legge del 18 marzo 2005 sulle dogane (LD) LD Art. 1 Oggetto - La presente legge disciplina: |
|
a | la sorveglianza e il controllo del traffico delle persone e delle merci attraverso il confine doganale; |
b | la riscossione dei tributi doganali; |
c | la riscossione dei tributi esigibili in virtù di leggi federali di natura non doganale, sempre che spetti all'Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (UDSC); |
d | l'esecuzione di disposti federali di natura non doganale e l'adempimento di altri compiti, sempre che spettino all'UDSC4. |
SR 631.0 Legge del 18 marzo 2005 sulle dogane (LD) LD Art. 1 Oggetto - La presente legge disciplina: |
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a | la sorveglianza e il controllo del traffico delle persone e delle merci attraverso il confine doganale; |
b | la riscossione dei tributi doganali; |
c | la riscossione dei tributi esigibili in virtù di leggi federali di natura non doganale, sempre che spetti all'Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (UDSC); |
d | l'esecuzione di disposti federali di natura non doganale e l'adempimento di altri compiti, sempre che spettino all'UDSC4. |
SR 631.0 Legge del 18 marzo 2005 sulle dogane (LD) LD Art. 14 Agevolazioni doganali per le merci in base allo scopo d'impiego |
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1 | Per determinati impieghi delle merci sono applicate aliquote di dazio più basse se: |
a | la legge sulla tariffa delle dogane11 lo prevede; o |
b | il DFF ha abbassato le aliquote di dazio stabilite nella legge sulla tariffa delle dogane. |
2 | Il DFF può abbassare le aliquote di dazio per determinati impieghi soltanto se ne è comprovata una necessità economica e non vi si oppongono interessi pubblici preponderanti. |
3 | La Direzione generale delle dogane può adeguare le aliquote di dazio stabilite dal DFF se aliquote di dazio modificate per prodotti agricoli con prezzo soglia o valore indicativo d'importazione lo richiedono. |
4 | Chiunque intende utilizzare o cedere successivamente merci tassate per usi soggetti a tributi doganali più elevati deve prima presentare una nuova dichiarazione doganale e pagare la differenza. |
5 | Chiunque intende successivamente utilizzare o cedere merci tassate per usi soggetti a dazi meno elevati può, nei casi e nei termini previsti dal DFF, chiedere la restituzione della differenza. |
SR 631.01 Ordinanza del 1° novembre 2006 sulle dogane (OD) OD Art. 28 Imballaggi indigeni - (art. 8 cpv. 2 lett. l LD) |
SR 631.01 Ordinanza del 1° novembre 2006 sulle dogane (OD) OD Art. 28 Imballaggi indigeni - (art. 8 cpv. 2 lett. l LD) |
SR 631.0 Legge del 18 marzo 2005 sulle dogane (LD) LD Art. 14 Agevolazioni doganali per le merci in base allo scopo d'impiego |
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1 | Per determinati impieghi delle merci sono applicate aliquote di dazio più basse se: |
a | la legge sulla tariffa delle dogane11 lo prevede; o |
b | il DFF ha abbassato le aliquote di dazio stabilite nella legge sulla tariffa delle dogane. |
2 | Il DFF può abbassare le aliquote di dazio per determinati impieghi soltanto se ne è comprovata una necessità economica e non vi si oppongono interessi pubblici preponderanti. |
3 | La Direzione generale delle dogane può adeguare le aliquote di dazio stabilite dal DFF se aliquote di dazio modificate per prodotti agricoli con prezzo soglia o valore indicativo d'importazione lo richiedono. |
4 | Chiunque intende utilizzare o cedere successivamente merci tassate per usi soggetti a tributi doganali più elevati deve prima presentare una nuova dichiarazione doganale e pagare la differenza. |
5 | Chiunque intende successivamente utilizzare o cedere merci tassate per usi soggetti a dazi meno elevati può, nei casi e nei termini previsti dal DFF, chiedere la restituzione della differenza. |
SR 631.01 Ordinanza del 1° novembre 2006 sulle dogane (OD) OD Art. 28 Imballaggi indigeni - (art. 8 cpv. 2 lett. l LD) |
SR 631.01 Ordinanza del 1° novembre 2006 sulle dogane (OD) OD Art. 2 Vigilanza doganale nell'enclave doganale - (art. 3 cpv. 3 LD) |
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1 | Nell'enclave doganale, l'Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (UDSC) può svolgere segnatamente i seguenti compiti:4 |
a | sorvegliare il traffico merci (art. 23 LD); |
b | svolgere compiti di polizia di sicurezza (art. 96 LD); |
c | eseguire i disposti federali di natura non doganale e perseguire le infrazioni contro gli stessi, sempre che siano di sua competenza; |
d | perseguire infrazioni in ambito doganale. |
2 | Sono fatte salve le competenze di altre autorità della Confederazione e autorità cantonali nell'esecuzione di disposti federali di natura non doganale. |
SR 631.01 Ordinanza del 1° novembre 2006 sulle dogane (OD) OD Art. 28 Imballaggi indigeni - (art. 8 cpv. 2 lett. l LD) |
SR 631.01 Ordinanza del 1° novembre 2006 sulle dogane (OD) OD Art. 28 Imballaggi indigeni - (art. 8 cpv. 2 lett. l LD) |
SR 631.0 Legge del 18 marzo 2005 sulle dogane (LD) LD Art. 14 Agevolazioni doganali per le merci in base allo scopo d'impiego |
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1 | Per determinati impieghi delle merci sono applicate aliquote di dazio più basse se: |
a | la legge sulla tariffa delle dogane11 lo prevede; o |
b | il DFF ha abbassato le aliquote di dazio stabilite nella legge sulla tariffa delle dogane. |
2 | Il DFF può abbassare le aliquote di dazio per determinati impieghi soltanto se ne è comprovata una necessità economica e non vi si oppongono interessi pubblici preponderanti. |
3 | La Direzione generale delle dogane può adeguare le aliquote di dazio stabilite dal DFF se aliquote di dazio modificate per prodotti agricoli con prezzo soglia o valore indicativo d'importazione lo richiedono. |
4 | Chiunque intende utilizzare o cedere successivamente merci tassate per usi soggetti a tributi doganali più elevati deve prima presentare una nuova dichiarazione doganale e pagare la differenza. |
5 | Chiunque intende successivamente utilizzare o cedere merci tassate per usi soggetti a dazi meno elevati può, nei casi e nei termini previsti dal DFF, chiedere la restituzione della differenza. |
SR 631.0 Legge del 18 marzo 2005 sulle dogane (LD) LD Art. 14 Agevolazioni doganali per le merci in base allo scopo d'impiego |
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1 | Per determinati impieghi delle merci sono applicate aliquote di dazio più basse se: |
a | la legge sulla tariffa delle dogane11 lo prevede; o |
b | il DFF ha abbassato le aliquote di dazio stabilite nella legge sulla tariffa delle dogane. |
2 | Il DFF può abbassare le aliquote di dazio per determinati impieghi soltanto se ne è comprovata una necessità economica e non vi si oppongono interessi pubblici preponderanti. |
3 | La Direzione generale delle dogane può adeguare le aliquote di dazio stabilite dal DFF se aliquote di dazio modificate per prodotti agricoli con prezzo soglia o valore indicativo d'importazione lo richiedono. |
4 | Chiunque intende utilizzare o cedere successivamente merci tassate per usi soggetti a tributi doganali più elevati deve prima presentare una nuova dichiarazione doganale e pagare la differenza. |
5 | Chiunque intende successivamente utilizzare o cedere merci tassate per usi soggetti a dazi meno elevati può, nei casi e nei termini previsti dal DFF, chiedere la restituzione della differenza. |
SR 631.01 Ordinanza del 1° novembre 2006 sulle dogane (OD) OD Art. 28 Imballaggi indigeni - (art. 8 cpv. 2 lett. l LD) |
SR 631.0 Legge del 18 marzo 2005 sulle dogane (LD) LD Art. 3 Territorio doganale, confine doganale e area di confine |
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1 | Sono reputati territorio doganale il territorio nazionale svizzero e le enclavi doganali estere, ma non le enclavi doganali svizzere. |
2 | Le enclavi doganali estere sono i territori esteri inclusi nel territorio doganale per effetto di accordi internazionali o del diritto consuetudinario internazionale. |
3 | Le enclavi doganali svizzere sono territori doganali svizzeri che il Consiglio federale o, nel caso di singoli immobili in particolare situazione geografica, l'UDSC esclude dal territorio doganale. L'UDSC può controllare le enclavi doganali e applicare al loro interno i disposti federali di natura non doganale. |
4 | Il confine doganale è il confine del territorio doganale. |
5 | L'area di confine è una striscia di terreno lungo il confine doganale. Il Dipartimento federale delle finanze (DFF5) fissa la larghezza di tale striscia d'intesa con il Cantone di confine interessato. |
SR 631.0 Legge del 18 marzo 2005 sulle dogane (LD) LD Art. 6 Definizioni - Ai fini della presente legge s'intende per: |
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a | persona: |
a1 | una persona fisica, |
a2 | una persona giuridica, |
a3 | un'associazione di persone ammessa dalla legge, senza personalità giuridica ma abilitata a compiere atti giuridici; |
b | merci: le merci figuranti nell'allegato alla legge del 9 ottobre 19866 sulla tariffa delle dogane (legge sulla tariffa delle dogane); |
c | merci in libera pratica secondo il diritto doganale (merci sdoganate): le merci svizzere; |
d | merci che non sono in libera pratica secondo il diritto doganale (merci non sdoganate): le merci estere o le merci tassate per l'esportazione; |
e | tributi: i tributi doganali e i tributi esigibili in virtù di leggi federali di natura non doganale; |
f | tributi doganali: i dazi all'importazione e all'esportazione, |
g | importazione: il trasporto di merci in libera pratica secondo il diritto doganale; |
h | esportazione: il trasporto di merci in territorio doganale estero; |
i | transito: il trasporto di merci attraverso il territorio doganale. |
SR 631.0 Legge del 18 marzo 2005 sulle dogane (LD) LD Art. 14 Agevolazioni doganali per le merci in base allo scopo d'impiego |
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1 | Per determinati impieghi delle merci sono applicate aliquote di dazio più basse se: |
a | la legge sulla tariffa delle dogane11 lo prevede; o |
b | il DFF ha abbassato le aliquote di dazio stabilite nella legge sulla tariffa delle dogane. |
2 | Il DFF può abbassare le aliquote di dazio per determinati impieghi soltanto se ne è comprovata una necessità economica e non vi si oppongono interessi pubblici preponderanti. |
3 | La Direzione generale delle dogane può adeguare le aliquote di dazio stabilite dal DFF se aliquote di dazio modificate per prodotti agricoli con prezzo soglia o valore indicativo d'importazione lo richiedono. |
4 | Chiunque intende utilizzare o cedere successivamente merci tassate per usi soggetti a tributi doganali più elevati deve prima presentare una nuova dichiarazione doganale e pagare la differenza. |
5 | Chiunque intende successivamente utilizzare o cedere merci tassate per usi soggetti a dazi meno elevati può, nei casi e nei termini previsti dal DFF, chiedere la restituzione della differenza. |
SR 631.0 Legge del 18 marzo 2005 sulle dogane (LD) LD Art. 14 Agevolazioni doganali per le merci in base allo scopo d'impiego |
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1 | Per determinati impieghi delle merci sono applicate aliquote di dazio più basse se: |
a | la legge sulla tariffa delle dogane11 lo prevede; o |
b | il DFF ha abbassato le aliquote di dazio stabilite nella legge sulla tariffa delle dogane. |
2 | Il DFF può abbassare le aliquote di dazio per determinati impieghi soltanto se ne è comprovata una necessità economica e non vi si oppongono interessi pubblici preponderanti. |
3 | La Direzione generale delle dogane può adeguare le aliquote di dazio stabilite dal DFF se aliquote di dazio modificate per prodotti agricoli con prezzo soglia o valore indicativo d'importazione lo richiedono. |
4 | Chiunque intende utilizzare o cedere successivamente merci tassate per usi soggetti a tributi doganali più elevati deve prima presentare una nuova dichiarazione doganale e pagare la differenza. |
5 | Chiunque intende successivamente utilizzare o cedere merci tassate per usi soggetti a dazi meno elevati può, nei casi e nei termini previsti dal DFF, chiedere la restituzione della differenza. |
SR 631.01 Ordinanza del 1° novembre 2006 sulle dogane (OD) OD Art. 28 Imballaggi indigeni - (art. 8 cpv. 2 lett. l LD) |
SR 631.0 Legge del 18 marzo 2005 sulle dogane (LD) LD Art. 17 |
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1 | Il DFF può autorizzare gli esercenti di aerodromi con uffici doganali occupati in permanenza a gestire negozi in zona franca di tasse. |
1bis | Nei negozi in zona franca di tasse i viaggiatori in partenza per l'estero o in provenienza dall'estero possono acquistare merci in franchigia di dazio. Il Consiglio federale designa le merci.14 |
2 | L'UDSC può autorizzare le compagnie di navigazione aerea e altre imprese a costituire negli aerodromi doganali o nelle loro vicinanze scorte di merci non sdoganate per l'approvvigionamento dei loro ristoranti di bordo nonché per la preparazione di cibi e bevande da imbarcare sugli aerei in partenza per l'estero.15 |
3 | L'autorizzazione è rilasciata soltanto se sono garantite le necessarie misure di controllo e di sicurezza. |
SR 631.01 Ordinanza del 1° novembre 2006 sulle dogane (OD) OD Art. 39 Distruzione nel territorio doganale - (art. 11 cpv. 4 LD) |
SR 631.0 Legge del 18 marzo 2005 sulle dogane (LD) LD Art. 44 Traffico ferroviario, per via d'acqua e aereo |
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1 | Il Consiglio federale disciplina la procedura d'imposizione doganale applicabile al traffico ferroviario, per via d'acqua e aereo. |
2 | Le imprese di trasporto devono trasmettere all'UDSC tutti i documenti e tutte le registrazioni che possono essere importanti ai fini del controllo doganale. Su richiesta dell'UDSC, la trasmissione deve avvenire in forma elettronica. |
SR 631.01 Ordinanza del 1° novembre 2006 sulle dogane (OD) OD Art. 98 Misure organizzative e di sicurezza - (art. 41 LD) |
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1 | La persona soggetta all'obbligo di conservazione deve: |
a | poter rendere leggibili e valutabili, mediante ordinatore, dati e documenti in maniera intatta e completa senza ritardi ingiustificati; |
b | proteggere efficacemente i dati e documenti dalla perdita, dalla modifica e dall'accesso da parte di persone non autorizzate; |
c | esaminare regolarmente i supporti di dati quanto alla loro integrità e leggibilità. |
2 | L'accesso, la leggibilità e la valutazione dei dati e documenti nel territorio doganale o nell'enclave doganale svizzera devono essere garantiti in ogni momento. |
3 | Gli articoli 9 e 10 dell'ordinanza del 24 aprile 200260 sui libri di commercio sono applicabili per analogia. |
SR 631.01 Ordinanza del 1° novembre 2006 sulle dogane (OD) OD Art. 89 Modifica dell'imposizione - (art. 34 cpv. 3 e 4 lett. b LD) |
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a | le condizioni materiali e formali per la concessione della riduzione dei tributi doganali, della franchigia doganale o della restituzione dei tributi doganali erano soddisfatte; |
b | era stato depositato presso la Direzione generale delle dogane un impegno d'impiego per merci in funzione dello scopo d'impiego. |
SR 631.01 Ordinanza del 1° novembre 2006 sulle dogane (OD) OD Art. 97 Forma della conservazione - (art. 41 LD) |
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1 | I dati e documenti possono essere conservati in forma cartacea, su supporto elettronico o equivalente. I dati trasmessi per via elettronica devono essere conservati su supporto elettronico. |
2 | La concordanza fra i dati e documenti e il caso specifico sul quale si fondano dev'essere garantita. |
3 | I dati e documenti possono essere modificati solo se la modifica è riconoscibile. |
4 | Gli originali delle prove e dei certificati d'origine devono essere conservati conformemente ai termini previsti dai trattati internazionali o dal diritto federale. |
SR 631.01 Ordinanza del 1° novembre 2006 sulle dogane (OD) OD Art. 28 Imballaggi indigeni - (art. 8 cpv. 2 lett. l LD) |
SR 631.01 Ordinanza del 1° novembre 2006 sulle dogane (OD) OD Art. 28 Imballaggi indigeni - (art. 8 cpv. 2 lett. l LD) |
SR 631.01 Ordinanza del 1° novembre 2006 sulle dogane (OD) OD Art. 28 Imballaggi indigeni - (art. 8 cpv. 2 lett. l LD) |
SR 631.0 Legge del 18 marzo 2005 sulle dogane (LD) LD Art. 1 Oggetto - La presente legge disciplina: |
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a | la sorveglianza e il controllo del traffico delle persone e delle merci attraverso il confine doganale; |
b | la riscossione dei tributi doganali; |
c | la riscossione dei tributi esigibili in virtù di leggi federali di natura non doganale, sempre che spetti all'Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (UDSC); |
d | l'esecuzione di disposti federali di natura non doganale e l'adempimento di altri compiti, sempre che spettino all'UDSC4. |
SR 631.01 Ordinanza del 1° novembre 2006 sulle dogane (OD) OD Art. 28 Imballaggi indigeni - (art. 8 cpv. 2 lett. l LD) |
SR 631.0 Legge del 18 marzo 2005 sulle dogane (LD) LD Art. 14 Agevolazioni doganali per le merci in base allo scopo d'impiego |
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1 | Per determinati impieghi delle merci sono applicate aliquote di dazio più basse se: |
a | la legge sulla tariffa delle dogane11 lo prevede; o |
b | il DFF ha abbassato le aliquote di dazio stabilite nella legge sulla tariffa delle dogane. |
2 | Il DFF può abbassare le aliquote di dazio per determinati impieghi soltanto se ne è comprovata una necessità economica e non vi si oppongono interessi pubblici preponderanti. |
3 | La Direzione generale delle dogane può adeguare le aliquote di dazio stabilite dal DFF se aliquote di dazio modificate per prodotti agricoli con prezzo soglia o valore indicativo d'importazione lo richiedono. |
4 | Chiunque intende utilizzare o cedere successivamente merci tassate per usi soggetti a tributi doganali più elevati deve prima presentare una nuova dichiarazione doganale e pagare la differenza. |
5 | Chiunque intende successivamente utilizzare o cedere merci tassate per usi soggetti a dazi meno elevati può, nei casi e nei termini previsti dal DFF, chiedere la restituzione della differenza. |
SR 631.01 Ordinanza del 1° novembre 2006 sulle dogane (OD) OD Art. 28 Imballaggi indigeni - (art. 8 cpv. 2 lett. l LD) |
SR 631.01 Ordinanza del 1° novembre 2006 sulle dogane (OD) OD Art. 28 Imballaggi indigeni - (art. 8 cpv. 2 lett. l LD) |
SR 631.01 Ordinanza del 1° novembre 2006 sulle dogane (OD) OD Art. 28 Imballaggi indigeni - (art. 8 cpv. 2 lett. l LD) |
SR 631.01 Ordinanza del 1° novembre 2006 sulle dogane (OD) OD Art. 28 Imballaggi indigeni - (art. 8 cpv. 2 lett. l LD) |
SR 631.01 Ordinanza del 1° novembre 2006 sulle dogane (OD) OD Art. 28 Imballaggi indigeni - (art. 8 cpv. 2 lett. l LD) |