SR 412.10 Legge federale del 13 dicembre 2002 sulla formazione professionale (Legge sulla formazione professionale, LFPr) - Legge sulla formazione professionale LFPr Art. 68 - 1 Il Consiglio federale disciplina il riconoscimento dei diplomi e dei certificati esteri di formazione professionale che rientrano nel campo di applicazione della presente legge. |
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1 | Il Consiglio federale disciplina il riconoscimento dei diplomi e dei certificati esteri di formazione professionale che rientrano nel campo di applicazione della presente legge. |
2 | Nell'ambito del riconoscimento di diplomi e certificati esteri della formazione professionale il Consiglio federale può concludere autonomamente trattati internazionali.34 |
SR 412.10 Legge federale del 13 dicembre 2002 sulla formazione professionale (Legge sulla formazione professionale, LFPr) - Legge sulla formazione professionale LFPr Art. 69 Commissione federale della formazione professionale - 1 Il Consiglio federale nomina una Commissione federale della formazione professionale. |
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1 | Il Consiglio federale nomina una Commissione federale della formazione professionale. |
2 | La Commissione è composta di al massimo 15 rappresentanti della Confederazione, dei Cantoni, delle organizzazioni del mondo del lavoro e delle cerchie scientifiche. I Cantoni possono proporre tre membri. |
3 | La Commissione è presieduta dal segretario di Stato della SEFRI35. |
4 | La SEFRI gestisce la segreteria. |
SR 412.10 Legge federale del 13 dicembre 2002 sulla formazione professionale (Legge sulla formazione professionale, LFPr) - Legge sulla formazione professionale LFPr Art. 69 Commissione federale della formazione professionale - 1 Il Consiglio federale nomina una Commissione federale della formazione professionale. |
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1 | Il Consiglio federale nomina una Commissione federale della formazione professionale. |
2 | La Commissione è composta di al massimo 15 rappresentanti della Confederazione, dei Cantoni, delle organizzazioni del mondo del lavoro e delle cerchie scientifiche. I Cantoni possono proporre tre membri. |
3 | La Commissione è presieduta dal segretario di Stato della SEFRI35. |
4 | La SEFRI gestisce la segreteria. |
SR 412.10 Legge federale del 13 dicembre 2002 sulla formazione professionale (Legge sulla formazione professionale, LFPr) - Legge sulla formazione professionale LFPr Art. 69 Commissione federale della formazione professionale - 1 Il Consiglio federale nomina una Commissione federale della formazione professionale. |
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1 | Il Consiglio federale nomina una Commissione federale della formazione professionale. |
2 | La Commissione è composta di al massimo 15 rappresentanti della Confederazione, dei Cantoni, delle organizzazioni del mondo del lavoro e delle cerchie scientifiche. I Cantoni possono proporre tre membri. |
3 | La Commissione è presieduta dal segretario di Stato della SEFRI35. |
4 | La SEFRI gestisce la segreteria. |
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2 | La Commissione è composta di al massimo 15 rappresentanti della Confederazione, dei Cantoni, delle organizzazioni del mondo del lavoro e delle cerchie scientifiche. I Cantoni possono proporre tre membri. |
3 | La Commissione è presieduta dal segretario di Stato della SEFRI35. |
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3 | La Commissione è presieduta dal segretario di Stato della SEFRI35. |
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3 | La Commissione è presieduta dal segretario di Stato della SEFRI35. |
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3 | La Commissione è presieduta dal segretario di Stato della SEFRI35. |
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