SR 961.01 Legge federale del 17 dicembre 2004 sulla sorveglianza delle imprese di assicurazione (Legge sulla sorveglianza degli assicuratori, LSA) - Legge sulla sorveglianza degli assicuratori LSA Art. 43 Formazione e formazione continua - 1 Gli intermediari assicurativi devono disporre delle capacità e delle conoscenze necessarie per la loro attività. |
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1 | Gli intermediari assicurativi devono disporre delle capacità e delle conoscenze necessarie per la loro attività. |
2 | Le imprese di assicurazione e gli intermediari assicurativi definiscono gli standard minimi specifici al settore per la formazione e la formazione continua. |
3 | Il Consiglio federale stabilisce i requisiti in materia di formazione e formazione continua degli intermediari assicurativi per i quali non esistono standard minimi adeguati. |
SR 961.01 Legge federale del 17 dicembre 2004 sulla sorveglianza delle imprese di assicurazione (Legge sulla sorveglianza degli assicuratori, LSA) - Legge sulla sorveglianza degli assicuratori LSA Art. 44 Attività illecite - 1 Gli intermediari assicurativi non possono: |
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1 | Gli intermediari assicurativi non possono: |
a | esercitare un'attività a favore di imprese di assicurazione che non dispongono dell'autorizzazione necessaria ai sensi della presente legge; |
b | operare simultaneamente come intermediari assicurativi vincolati e non vincolati. |
2 | Le imprese di assicurazione non possono collaborare con gli intermediari assicurativi che non dispongono della registrazione necessaria ai sensi della presente legge. |
SR 961.01 Legge federale del 17 dicembre 2004 sulla sorveglianza delle imprese di assicurazione (Legge sulla sorveglianza degli assicuratori, LSA) - Legge sulla sorveglianza degli assicuratori LSA Art. 2 Campo d'applicazione - 1 Sottostanno alla sorveglianza secondo la presente legge: |
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1 | Sottostanno alla sorveglianza secondo la presente legge: |
a | le imprese di assicurazione con sede in Svizzera; |
b | le imprese di assicurazione con sede all'estero per la loro attività assicurativa esercitata in Svizzera o a partire dalla Svizzera, fatte salve le disposizioni derogatorie contenute in trattati internazionali; |
c | gli intermediari assicurativi; |
d | i gruppi assicurativi e i conglomerati assicurativi; |
e | le società veicolo di assicurazione con sede in Svizzera.. |
2 | Non sottostanno alla sorveglianza secondo la presente legge: |
a | le imprese di assicurazione con sede all'estero che praticano in Svizzera soltanto la riassicurazione; |
b | le imprese di assicurazione sottostanti a una sorveglianza speciale in virtù del diritto federale, entro i limiti di tale sorveglianza; sono considerati tali in particolare gli istituti di previdenza iscritti nel registro della previdenza professionale; |
bbis | le imprese statali o garantite dallo Stato di assicurazione contro i rischi delle esportazioni estere; |
c | gli intermediari assicurativi che hanno un rapporto di dipendenza con uno stipulante, per quanto curino unicamente gli interessi di quest'ultimo e delle società da questo dominate; |
d | le società cooperative di assicurazione esistenti il 1° gennaio 1993: |
d1 | che hanno sede in Svizzera, |
d2 | che sono strettamente legate a un'associazione o federazione il cui scopo principale non è l'attività assicurativa, |
d3 | che dal 1° gennaio 1993 non hanno mai registrato un volume annuo lordo dei premi superiore a 3 milioni di franchi, |
d4 | la cui attività esercitata dal 1° gennaio 1993 è limitata al territorio svizzero, |
d5 | che assicurano soltanto membri dell'associazione o della federazione a cui sono strettamente legate, e |
d6 | i cui assicurati sono i membri della società cooperativa di assicurazione con diritto di voto e, in virtù della loro qualità di membro, possono stabilire i premi e le prestazioni assicurativi; |
e | le associazioni, le federazioni, le società cooperative e le fondazioni che stipulano con i propri membri, soci e destinatari contratti su operazioni aventi carattere di garanzia, in particolare attraverso fideiussioni o garanzie, se: |
e1 | la loro attività è limitata al territorio svizzero, e |
e2 | l'utile realizzato è attribuito ai relativi partner contrattuali; |
f | gli intermediari assicurativi, nella misura in cui offrono assicurazioni di esigua importanza e quali complemento di un prodotto o di un servizio. |
3 | ...11 |
4 | Il Consiglio federale disciplina: |
a | che cosa debba intendersi per esercizio di un'attività assicurativa in Svizzera; |
b | l'estensione della sorveglianza delle imprese di assicurazione con sede all'estero per l'attività assicurativa che esercitano a partire dalla Svizzera; |
c | i criteri applicabili all'eccezione di cui al capoverso 2 lettera f.12 |
5 | Esso può: |
a | assoggettare alla sorveglianza le succursali di imprese di assicurazione estere che esercitano in Svizzera o a partire dalla Svizzera soltanto l'attività riassicurativa, per quanto ciò sia necessario all'adempimento delle norme internazionali riconosciute; se l'impresa di riassicurazione estera è assoggettata a una sorveglianza adeguata all'estero, alla succursale in Svizzera è applicata una sorveglianza allentata; |
b | prevedere di esonerare totalmente o parzialmente dalla sorveglianza le imprese di assicurazione, in particolar modo per salvaguardare la capacità della piazza finanziaria svizzera di affrontare il futuro, e subordinare l'esonero a condizioni concernenti soprattutto la sede dell'impresa, le garanzie e gli obblighi d'informare, tenuto conto segnatamente: |
b1 | del modello aziendale, |
b2 | della limitata importanza economica e dei rischi esigui del prodotto assicurato per gli stipulanti interessati, |
b3 | del volume d'affari, |
b4 | della cerchia degli assicurati.13 |
SR 961.01 Legge federale del 17 dicembre 2004 sulla sorveglianza delle imprese di assicurazione (Legge sulla sorveglianza degli assicuratori, LSA) - Legge sulla sorveglianza degli assicuratori LSA Art. 44 Attività illecite - 1 Gli intermediari assicurativi non possono: |
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1 | Gli intermediari assicurativi non possono: |
a | esercitare un'attività a favore di imprese di assicurazione che non dispongono dell'autorizzazione necessaria ai sensi della presente legge; |
b | operare simultaneamente come intermediari assicurativi vincolati e non vincolati. |
2 | Le imprese di assicurazione non possono collaborare con gli intermediari assicurativi che non dispongono della registrazione necessaria ai sensi della presente legge. |
SR 961.01 Legge federale del 17 dicembre 2004 sulla sorveglianza delle imprese di assicurazione (Legge sulla sorveglianza degli assicuratori, LSA) - Legge sulla sorveglianza degli assicuratori LSA Art. 44 Attività illecite - 1 Gli intermediari assicurativi non possono: |
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1 | Gli intermediari assicurativi non possono: |
a | esercitare un'attività a favore di imprese di assicurazione che non dispongono dell'autorizzazione necessaria ai sensi della presente legge; |
b | operare simultaneamente come intermediari assicurativi vincolati e non vincolati. |
2 | Le imprese di assicurazione non possono collaborare con gli intermediari assicurativi che non dispongono della registrazione necessaria ai sensi della presente legge. |
SR 961.01 Legge federale del 17 dicembre 2004 sulla sorveglianza delle imprese di assicurazione (Legge sulla sorveglianza degli assicuratori, LSA) - Legge sulla sorveglianza degli assicuratori LSA Art. 2 Campo d'applicazione - 1 Sottostanno alla sorveglianza secondo la presente legge: |
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1 | Sottostanno alla sorveglianza secondo la presente legge: |
a | le imprese di assicurazione con sede in Svizzera; |
b | le imprese di assicurazione con sede all'estero per la loro attività assicurativa esercitata in Svizzera o a partire dalla Svizzera, fatte salve le disposizioni derogatorie contenute in trattati internazionali; |
c | gli intermediari assicurativi; |
d | i gruppi assicurativi e i conglomerati assicurativi; |
e | le società veicolo di assicurazione con sede in Svizzera.. |
2 | Non sottostanno alla sorveglianza secondo la presente legge: |
a | le imprese di assicurazione con sede all'estero che praticano in Svizzera soltanto la riassicurazione; |
b | le imprese di assicurazione sottostanti a una sorveglianza speciale in virtù del diritto federale, entro i limiti di tale sorveglianza; sono considerati tali in particolare gli istituti di previdenza iscritti nel registro della previdenza professionale; |
bbis | le imprese statali o garantite dallo Stato di assicurazione contro i rischi delle esportazioni estere; |
c | gli intermediari assicurativi che hanno un rapporto di dipendenza con uno stipulante, per quanto curino unicamente gli interessi di quest'ultimo e delle società da questo dominate; |
d | le società cooperative di assicurazione esistenti il 1° gennaio 1993: |
d1 | che hanno sede in Svizzera, |
d2 | che sono strettamente legate a un'associazione o federazione il cui scopo principale non è l'attività assicurativa, |
d3 | che dal 1° gennaio 1993 non hanno mai registrato un volume annuo lordo dei premi superiore a 3 milioni di franchi, |
d4 | la cui attività esercitata dal 1° gennaio 1993 è limitata al territorio svizzero, |
d5 | che assicurano soltanto membri dell'associazione o della federazione a cui sono strettamente legate, e |
d6 | i cui assicurati sono i membri della società cooperativa di assicurazione con diritto di voto e, in virtù della loro qualità di membro, possono stabilire i premi e le prestazioni assicurativi; |
e | le associazioni, le federazioni, le società cooperative e le fondazioni che stipulano con i propri membri, soci e destinatari contratti su operazioni aventi carattere di garanzia, in particolare attraverso fideiussioni o garanzie, se: |
e1 | la loro attività è limitata al territorio svizzero, e |
e2 | l'utile realizzato è attribuito ai relativi partner contrattuali; |
f | gli intermediari assicurativi, nella misura in cui offrono assicurazioni di esigua importanza e quali complemento di un prodotto o di un servizio. |
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4 | Il Consiglio federale disciplina: |
a | che cosa debba intendersi per esercizio di un'attività assicurativa in Svizzera; |
b | l'estensione della sorveglianza delle imprese di assicurazione con sede all'estero per l'attività assicurativa che esercitano a partire dalla Svizzera; |
c | i criteri applicabili all'eccezione di cui al capoverso 2 lettera f.12 |
5 | Esso può: |
a | assoggettare alla sorveglianza le succursali di imprese di assicurazione estere che esercitano in Svizzera o a partire dalla Svizzera soltanto l'attività riassicurativa, per quanto ciò sia necessario all'adempimento delle norme internazionali riconosciute; se l'impresa di riassicurazione estera è assoggettata a una sorveglianza adeguata all'estero, alla succursale in Svizzera è applicata una sorveglianza allentata; |
b | prevedere di esonerare totalmente o parzialmente dalla sorveglianza le imprese di assicurazione, in particolar modo per salvaguardare la capacità della piazza finanziaria svizzera di affrontare il futuro, e subordinare l'esonero a condizioni concernenti soprattutto la sede dell'impresa, le garanzie e gli obblighi d'informare, tenuto conto segnatamente: |
b1 | del modello aziendale, |
b2 | della limitata importanza economica e dei rischi esigui del prodotto assicurato per gli stipulanti interessati, |
b3 | del volume d'affari, |
b4 | della cerchia degli assicurati.13 |
SR 961.01 Legge federale del 17 dicembre 2004 sulla sorveglianza delle imprese di assicurazione (Legge sulla sorveglianza degli assicuratori, LSA) - Legge sulla sorveglianza degli assicuratori LSA Art. 44 Attività illecite - 1 Gli intermediari assicurativi non possono: |
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1 | Gli intermediari assicurativi non possono: |
a | esercitare un'attività a favore di imprese di assicurazione che non dispongono dell'autorizzazione necessaria ai sensi della presente legge; |
b | operare simultaneamente come intermediari assicurativi vincolati e non vincolati. |
2 | Le imprese di assicurazione non possono collaborare con gli intermediari assicurativi che non dispongono della registrazione necessaria ai sensi della presente legge. |
SR 961.011 Ordinanza del 9 novembre 2005 sulla sorveglianza delle imprese di assicurazione private (Ordinanza sulla sorveglianza, OS) - Ordinanza sulla sorveglianza OS Art. 186 Sede, domicilio o succursale - (art. 41 cpv. 2 lett. a e cpv. 5 LSA) |
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1 | Gli intermediari assicurativi non vincolati che operano a proprio nome devono avere la loro sede, il loro domicilio o una succursale in Svizzera. |
2 | Per le persone fisiche esercitanti un'attività lucrativa dipendente di cui all'articolo 183 lettera c si considera domicilio la sede o il luogo della succursale dell'impresa individuale, della società di persone o della persona giuridica a nome della quale offrono o stipulano contratti di assicurazione. |
3 | La FINMA può prevedere deroghe alle condizioni di cui ai capoversi 1 e 2 se: |
a | lo Stato in cui ha sede o domicilio l'intermediario assicurativo non vincolato concede il diritto di reciprocità agli intermediari assicurativi con sede, domicilio o succursale in Svizzera; |
b | esiste una pertinente disposizione internazionale; o |
c | l'intermediario assicurativo in Svizzera conclude esclusivamente contratti di riassicurazione. |
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) PA Art. 5 - 1 Sono decisioni i provvedimenti delle autorità nel singolo caso, fondati sul diritto pubblico federale e concernenti: |
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1 | Sono decisioni i provvedimenti delle autorità nel singolo caso, fondati sul diritto pubblico federale e concernenti: |
a | la costituzione, la modificazione o l'annullamento di diritti o di obblighi; |
b | l'accertamento dell'esistenza, dell'inesistenza o dell'estensione di diritti o di obblighi; |
c | il rigetto o la dichiarazione d'inammissibilità d'istanze dirette alla costituzione, alla modificazione, all'annullamento o all'accertamento di diritti o di obblighi. |
2 | Sono decisioni anche quelle in materia d'esecuzione (art. 41 cpv. 1 lett. a e b), le decisioni incidentali (art. 45 e 46), le decisioni su opposizione (art. 30 cpv. 2 lett. b e 74), le decisioni su ricorso (art. 61), le decisioni in sede di revisione (art. 68) e l'interpretazione (art. 69).24 |
3 | Le dichiarazioni di un'autorità che rifiuta o solleva pretese da far valere mediante azione non sono considerate decisioni. |
SR 961.01 Legge federale del 17 dicembre 2004 sulla sorveglianza delle imprese di assicurazione (Legge sulla sorveglianza degli assicuratori, LSA) - Legge sulla sorveglianza degli assicuratori LSA Art. 45a Prevenzione di conflitti di interessi - 1 Gli intermediari assicurativi adottano provvedimenti organizzativi adeguati per evitare conflitti di interessi che possono risultare dall'intermediazione di servizi assicurativi o per escludere che tali conflitti arrechino pregiudizio agli stipulanti. |
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1 | Gli intermediari assicurativi adottano provvedimenti organizzativi adeguati per evitare conflitti di interessi che possono risultare dall'intermediazione di servizi assicurativi o per escludere che tali conflitti arrechino pregiudizio agli stipulanti. |
2 | Se non può escludere un pregiudizio nei confronti degli stipulanti, l'intermediario assicurativo glielo comunica prima della conclusione del contratto d'assicurazione. |
3 | Il Consiglio federale può disciplinare i dettagli; in particolare può designare i comportamenti inammissibili in ogni caso a causa di conflitti di interessi. |
SR 173.32 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF) LTAF Art. 31 Principio - Il Tribunale amministrativo federale giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'articolo 5 della legge federale del 20 dicembre 196819 sulla procedura amministrativa (PA). |
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) PA Art. 5 - 1 Sono decisioni i provvedimenti delle autorità nel singolo caso, fondati sul diritto pubblico federale e concernenti: |
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1 | Sono decisioni i provvedimenti delle autorità nel singolo caso, fondati sul diritto pubblico federale e concernenti: |
a | la costituzione, la modificazione o l'annullamento di diritti o di obblighi; |
b | l'accertamento dell'esistenza, dell'inesistenza o dell'estensione di diritti o di obblighi; |
c | il rigetto o la dichiarazione d'inammissibilità d'istanze dirette alla costituzione, alla modificazione, all'annullamento o all'accertamento di diritti o di obblighi. |
2 | Sono decisioni anche quelle in materia d'esecuzione (art. 41 cpv. 1 lett. a e b), le decisioni incidentali (art. 45 e 46), le decisioni su opposizione (art. 30 cpv. 2 lett. b e 74), le decisioni su ricorso (art. 61), le decisioni in sede di revisione (art. 68) e l'interpretazione (art. 69).24 |
3 | Le dichiarazioni di un'autorità che rifiuta o solleva pretese da far valere mediante azione non sono considerate decisioni. |
SR 173.32 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF) LTAF Art. 53 Disposizioni transitorie - 1 La procedura di ricorso contro le decisioni pronunciate prima dell'entrata in vigore della presente legge e contro le quali era ammissibile, secondo il diritto previgente, il ricorso al Tribunale federale o al Consiglio federale, è retta dal diritto previgente. |
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1 | La procedura di ricorso contro le decisioni pronunciate prima dell'entrata in vigore della presente legge e contro le quali era ammissibile, secondo il diritto previgente, il ricorso al Tribunale federale o al Consiglio federale, è retta dal diritto previgente. |
2 | Il Tribunale amministrativo federale giudica, in quanto sia competente, i ricorsi pendenti presso le commissioni federali di ricorso o d'arbitrato o presso i servizi dei ricorsi dei dipartimenti al momento dell'entrata in vigore della presente legge. Il giudizio si svolge secondo il nuovo diritto processuale. |
SR 173.32 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF) LTAF Art. 33 Autorità inferiori - Il ricorso è ammissibile contro le decisioni: |
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a | del Consiglio federale e degli organi dell'Assemblea federale in materia di rapporti di lavoro del personale federale, compreso il rifiuto dell'autorizzazione a procedere penalmente; |
b | del Consiglio federale concernenti: |
b1 | la destituzione di un membro del Consiglio della banca o della direzione generale o di un loro supplente secondo la legge del 3 ottobre 200325 sulla Banca nazionale, |
b10 | la revoca di un membro del consiglio d'amministrazione del Servizio svizzero di assegnazione delle tracce o l'approvazione della risoluzione del rapporto di lavoro del direttore da parte del consiglio d'amministrazione secondo la legge federale del 20 dicembre 195743 sulle ferrovie; |
b2 | la revoca di un membro del consiglio di amministrazione dell'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari o l'approvazione dello scioglimento del rapporto di lavoro del direttore da parte del consiglio di amministrazione secondo la legge del 22 giugno 200726 sulla vigilanza dei mercati finanziari, |
b3 | il blocco di valori patrimoniali secondo la legge del 18 dicembre 201528 sui valori patrimoniali di provenienza illecita, |
b4 | il divieto di determinate attività secondo la LAIn30, |
b4bis | il divieto di organizzazioni secondo la LAIn, |
b5 | la revoca di un membro del Consiglio d'istituto dell'Istituto federale di metrologia secondo la legge federale del 17 giugno 201133 sull'Istituto federale di metrologia, |
b6 | la revoca di un membro del consiglio di amministrazione dell'Autorità federale di sorveglianza dei revisori o l'approvazione dello scioglimento del rapporto di lavoro del direttore da parte del consiglio di amministrazione secondo la legge del 16 dicembre 200535 sui revisori, |
b7 | la revoca di un membro del Consiglio dell'Istituto svizzero per gli agenti terapeutici secondo la legge del 15 dicembre 200037 sugli agenti terapeutici, |
b8 | la revoca di un membro del consiglio di amministrazione dell'istituto secondo la legge del 16 giugno 201739 sui fondi di compensazione, |
b9 | la revoca di un membro del consiglio d'Istituto dell'Istituto svizzero di diritto comparato secondo la legge federale del 28 settembre 201841 sull'Istituto svizzero di diritto comparato, |
c | del Tribunale penale federale in materia di rapporti di lavoro dei suoi giudici e del suo personale; |
cbis | del Tribunale federale dei brevetti in materia di rapporti di lavoro dei suoi giudici e del suo personale; |
cquater | del procuratore generale della Confederazione in materia di rapporti di lavoro dei procuratori pubblici federali da lui nominati e del personale del Ministero pubblico della Confederazione; |
cquinquies | dell'autorità di vigilanza sul Ministero pubblico della Confederazione in materia di rapporti di lavoro del personale della sua segreteria; |
cter | dell'autorità di vigilanza sul Ministero pubblico della Confederazione in materia di rapporti di lavoro dei membri del Ministero pubblico della Confederazione eletti dall'Assemblea federale plenaria; |
d | della Cancelleria federale, dei dipartimenti e dei servizi dell'Amministrazione federale loro subordinati o aggregati amministrativamente; |
e | degli stabilimenti e delle aziende della Confederazione; |
f | delle commissioni federali; |
g | dei tribunali arbitrali costituiti in virtù di contratti di diritto pubblico sottoscritti dalla Confederazione, dai suoi stabilimenti o dalle sue aziende; |
h | delle autorità o organizzazioni indipendenti dall'Amministrazione federale che decidono nell'adempimento di compiti di diritto pubblico loro affidati dalla Confederazione; |
i | delle autorità cantonali, in quanto una legge federale preveda che le loro decisioni sono impugnabili mediante ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale. |
SR 173.32 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF) LTAF Art. 32 Eccezioni - 1 Il ricorso è inammissibile contro: |
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1 | Il ricorso è inammissibile contro: |
a | le decisioni in materia di sicurezza interna o esterna del Paese, neutralità, protezione diplomatica e altri affari esteri, in quanto il diritto internazionale pubblico non conferisca un diritto al giudizio da parte di un tribunale; |
b | le decisioni in materia di diritto di voto dei cittadini nonché di elezioni e votazioni popolari; |
c | le decisioni in materia di salario al merito del personale federale, in quanto non concernano la parità dei sessi; |
d | ... |
e | le decisioni nel settore dell'energia nucleare concernenti: |
e1 | le autorizzazioni di massima per impianti nucleari, |
e2 | l'approvazione del programma di smaltimento, |
e3 | la chiusura di depositi geologici in profondità, |
e4 | la prova dello smaltimento; |
f | le decisioni in materia di rilascio o estensione di concessioni di infrastrutture ferroviarie; |
g | le decisioni dell'autorità indipendente di ricorso in materia radiotelevisiva; |
h | le decisioni in materia di rilascio di concessioni per case da gioco; |
i | le decisioni in materia di rilascio, modifica o rinnovo della concessione della Società svizzera di radiotelevisione (SSR); |
j | le decisioni in materia di diritto ai sussidi di una scuola universitaria o di un altro istituto accademico. |
2 | Il ricorso è inoltre inammissibile contro: |
a | le decisioni che, in virtù di un'altra legge federale, possono essere impugnate mediante opposizione o ricorso dinanzi a un'autorità ai sensi dell'articolo 33 lettere c-f; |
b | le decisioni che, in virtù di un'altra legge federale, possono essere impugnate mediante ricorso dinanzi a un'autorità cantonale. |
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) PA Art. 48 - 1 Ha diritto di ricorrere chi: |
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1 | Ha diritto di ricorrere chi: |
a | ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore o è stato privato della possibilità di farlo; |
b | è particolarmente toccato dalla decisione impugnata; e |
c | ha un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa. |
2 | Ha inoltre diritto di ricorrere ogni persona, organizzazione o autorità cui un'altra legge federale riconosce tale diritto. |
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) PA Art. 50 - 1 Il ricorso dev'essere depositato entro 30 giorni dalla notificazione della decisione. |
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1 | Il ricorso dev'essere depositato entro 30 giorni dalla notificazione della decisione. |
2 | Il ricorso per denegata o ritardata giustizia può essere interposto in ogni tempo. |
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) PA Art. 52 - 1 L'atto di ricorso deve contenere le conclusioni, i motivi, l'indicazione dei mezzi di prova e la firma del ricorrente o del suo rappresentante; devono essere allegati la decisione impugnata e i documenti indicati come mezzi di prova, se sono in possesso del ricorrente. |
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1 | L'atto di ricorso deve contenere le conclusioni, i motivi, l'indicazione dei mezzi di prova e la firma del ricorrente o del suo rappresentante; devono essere allegati la decisione impugnata e i documenti indicati come mezzi di prova, se sono in possesso del ricorrente. |
2 | Se il ricorso non soddisfa a questi requisiti o se le conclusioni o i motivi del ricorrente non sono sufficientemente chiari, e il ricorso non sembra manifestamente inammissibile, l'autorità di ricorso assegna al ricorrente un breve termine suppletorio per rimediarvi. |
3 | Essa gli assegna questo termine con la comminatoria che, decorrendo infruttuoso, deciderà secondo l'inserto o, qualora manchino le conclusioni, i motivi oppure la firma, non entrerà nel merito del ricorso. |
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) PA Art. 11 - 1 In ogni stadio del procedimento, la parte può farsi rappresentare, sempreché non sia tenuta ad agire personalmente, o farsi patrocinare, in quanto non sia escluso dall'urgenza di un'inchiesta ufficiale.29 |
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1 | In ogni stadio del procedimento, la parte può farsi rappresentare, sempreché non sia tenuta ad agire personalmente, o farsi patrocinare, in quanto non sia escluso dall'urgenza di un'inchiesta ufficiale.29 |
2 | L'autorità può esigere che il rappresentante giustifichi i suoi poteri con una procura scritta. |
3 | Fintanto che la parte non revochi la procura l'autorità comunica con il rappresentante. |
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) PA Art. 63 - 1 L'autorità di ricorso mette nel dispositivo le spese processuali, consistenti in una tassa di decisione nelle tasse di cancelleria e negli sborsi, di regola a carico della parte soccombente. Se questa soccombe solo parzialmente, le spese processuali sono ridotte. Per eccezione, si possono condonare le spese processuali. |
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1 | L'autorità di ricorso mette nel dispositivo le spese processuali, consistenti in una tassa di decisione nelle tasse di cancelleria e negli sborsi, di regola a carico della parte soccombente. Se questa soccombe solo parzialmente, le spese processuali sono ridotte. Per eccezione, si possono condonare le spese processuali. |
2 | Nessuna spesa processuale è messa a carico dell'autorità inferiore ne delle autorità federali, che promuovano il ricorso e soccombano; se l'autorità ricorrente, che soccombe, non è un'autorità federale, le spese processuali le sono addossate in quanto la causa concerna interessi pecuniari di enti o d'istituti autonomi. |
3 | Alla parte vincente possono essere addossate solo le spese processuali che abbia cagionato violando le regole di procedura. |
4 | L'autorità di ricorso, il suo presidente o il giudice dell'istruzione esige dal ricorrente un anticipo equivalente alle presunte spese processuali. Stabilisce un congruo termine per il pagamento con la comminatoria che altrimenti non entrerà nel merito. Se sussistono motivi particolari, può rinunciare interamente o in parte a esigere l'anticipo.100 |
4bis | La tassa di decisione è stabilita in funzione dell'ampiezza e della difficoltà della causa, del modo di condotta processuale e della situazione finanziaria delle parti. Il suo importo oscilla: |
a | da 100 a 5000 franchi nelle controversie senza interesse pecuniario; |
b | da 100 a 50 000 franchi nelle altre controversie.101 |
5 | Il Consiglio federale disciplina i dettagli relativi alla determinazione delle tasse.102 Sono fatti salvi l'articolo 16 capoverso 1 lettera a della legge del 17 giugno 2005103 sul Tribunale amministrativo federale e l'articolo 73 della legge del 19 marzo 2010104 sull'organizzazione delle autorità penali.105 |
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) PA Art. 46 - 1 Il ricorso contro altre decisioni incidentali notificate separatamente è ammissibile se: |
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1 | Il ricorso contro altre decisioni incidentali notificate separatamente è ammissibile se: |
a | tali decisioni possono causare un pregiudizio irreparabile; o |
b | l'accoglimento del ricorso comporterebbe immediatamente una decisione finale consentendo di evitare una procedura probatoria defatigante e dispendiosa. |
2 | Se il ricorso non è ammissibile in virtù del capoverso 1 o non è stato interposto, le decisioni incidentali possono essere impugnate mediante ricorso contro la decisione finale in quanto influiscano sul contenuto della stessa. |
SR 961.01 Legge federale del 17 dicembre 2004 sulla sorveglianza delle imprese di assicurazione (Legge sulla sorveglianza degli assicuratori, LSA) - Legge sulla sorveglianza degli assicuratori LSA Art. 44 Attività illecite - 1 Gli intermediari assicurativi non possono: |
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1 | Gli intermediari assicurativi non possono: |
a | esercitare un'attività a favore di imprese di assicurazione che non dispongono dell'autorizzazione necessaria ai sensi della presente legge; |
b | operare simultaneamente come intermediari assicurativi vincolati e non vincolati. |
2 | Le imprese di assicurazione non possono collaborare con gli intermediari assicurativi che non dispongono della registrazione necessaria ai sensi della presente legge. |
SR 961.01 Legge federale del 17 dicembre 2004 sulla sorveglianza delle imprese di assicurazione (Legge sulla sorveglianza degli assicuratori, LSA) - Legge sulla sorveglianza degli assicuratori LSA Art. 44 Attività illecite - 1 Gli intermediari assicurativi non possono: |
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1 | Gli intermediari assicurativi non possono: |
a | esercitare un'attività a favore di imprese di assicurazione che non dispongono dell'autorizzazione necessaria ai sensi della presente legge; |
b | operare simultaneamente come intermediari assicurativi vincolati e non vincolati. |
2 | Le imprese di assicurazione non possono collaborare con gli intermediari assicurativi che non dispongono della registrazione necessaria ai sensi della presente legge. |
SR 961.01 Legge federale del 17 dicembre 2004 sulla sorveglianza delle imprese di assicurazione (Legge sulla sorveglianza degli assicuratori, LSA) - Legge sulla sorveglianza degli assicuratori LSA Art. 2 Campo d'applicazione - 1 Sottostanno alla sorveglianza secondo la presente legge: |
|
1 | Sottostanno alla sorveglianza secondo la presente legge: |
a | le imprese di assicurazione con sede in Svizzera; |
b | le imprese di assicurazione con sede all'estero per la loro attività assicurativa esercitata in Svizzera o a partire dalla Svizzera, fatte salve le disposizioni derogatorie contenute in trattati internazionali; |
c | gli intermediari assicurativi; |
d | i gruppi assicurativi e i conglomerati assicurativi; |
e | le società veicolo di assicurazione con sede in Svizzera.. |
2 | Non sottostanno alla sorveglianza secondo la presente legge: |
a | le imprese di assicurazione con sede all'estero che praticano in Svizzera soltanto la riassicurazione; |
b | le imprese di assicurazione sottostanti a una sorveglianza speciale in virtù del diritto federale, entro i limiti di tale sorveglianza; sono considerati tali in particolare gli istituti di previdenza iscritti nel registro della previdenza professionale; |
bbis | le imprese statali o garantite dallo Stato di assicurazione contro i rischi delle esportazioni estere; |
c | gli intermediari assicurativi che hanno un rapporto di dipendenza con uno stipulante, per quanto curino unicamente gli interessi di quest'ultimo e delle società da questo dominate; |
d | le società cooperative di assicurazione esistenti il 1° gennaio 1993: |
d1 | che hanno sede in Svizzera, |
d2 | che sono strettamente legate a un'associazione o federazione il cui scopo principale non è l'attività assicurativa, |
d3 | che dal 1° gennaio 1993 non hanno mai registrato un volume annuo lordo dei premi superiore a 3 milioni di franchi, |
d4 | la cui attività esercitata dal 1° gennaio 1993 è limitata al territorio svizzero, |
d5 | che assicurano soltanto membri dell'associazione o della federazione a cui sono strettamente legate, e |
d6 | i cui assicurati sono i membri della società cooperativa di assicurazione con diritto di voto e, in virtù della loro qualità di membro, possono stabilire i premi e le prestazioni assicurativi; |
e | le associazioni, le federazioni, le società cooperative e le fondazioni che stipulano con i propri membri, soci e destinatari contratti su operazioni aventi carattere di garanzia, in particolare attraverso fideiussioni o garanzie, se: |
e1 | la loro attività è limitata al territorio svizzero, e |
e2 | l'utile realizzato è attribuito ai relativi partner contrattuali; |
f | gli intermediari assicurativi, nella misura in cui offrono assicurazioni di esigua importanza e quali complemento di un prodotto o di un servizio. |
3 | ...11 |
4 | Il Consiglio federale disciplina: |
a | che cosa debba intendersi per esercizio di un'attività assicurativa in Svizzera; |
b | l'estensione della sorveglianza delle imprese di assicurazione con sede all'estero per l'attività assicurativa che esercitano a partire dalla Svizzera; |
c | i criteri applicabili all'eccezione di cui al capoverso 2 lettera f.12 |
5 | Esso può: |
a | assoggettare alla sorveglianza le succursali di imprese di assicurazione estere che esercitano in Svizzera o a partire dalla Svizzera soltanto l'attività riassicurativa, per quanto ciò sia necessario all'adempimento delle norme internazionali riconosciute; se l'impresa di riassicurazione estera è assoggettata a una sorveglianza adeguata all'estero, alla succursale in Svizzera è applicata una sorveglianza allentata; |
b | prevedere di esonerare totalmente o parzialmente dalla sorveglianza le imprese di assicurazione, in particolar modo per salvaguardare la capacità della piazza finanziaria svizzera di affrontare il futuro, e subordinare l'esonero a condizioni concernenti soprattutto la sede dell'impresa, le garanzie e gli obblighi d'informare, tenuto conto segnatamente: |
b1 | del modello aziendale, |
b2 | della limitata importanza economica e dei rischi esigui del prodotto assicurato per gli stipulanti interessati, |
b3 | del volume d'affari, |
b4 | della cerchia degli assicurati.13 |
SR 961.01 Legge federale del 17 dicembre 2004 sulla sorveglianza delle imprese di assicurazione (Legge sulla sorveglianza degli assicuratori, LSA) - Legge sulla sorveglianza degli assicuratori LSA Art. 44 Attività illecite - 1 Gli intermediari assicurativi non possono: |
|
1 | Gli intermediari assicurativi non possono: |
a | esercitare un'attività a favore di imprese di assicurazione che non dispongono dell'autorizzazione necessaria ai sensi della presente legge; |
b | operare simultaneamente come intermediari assicurativi vincolati e non vincolati. |
2 | Le imprese di assicurazione non possono collaborare con gli intermediari assicurativi che non dispongono della registrazione necessaria ai sensi della presente legge. |
SR 961.01 Legge federale del 17 dicembre 2004 sulla sorveglianza delle imprese di assicurazione (Legge sulla sorveglianza degli assicuratori, LSA) - Legge sulla sorveglianza degli assicuratori LSA Art. 44 Attività illecite - 1 Gli intermediari assicurativi non possono: |
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1 | Gli intermediari assicurativi non possono: |
a | esercitare un'attività a favore di imprese di assicurazione che non dispongono dell'autorizzazione necessaria ai sensi della presente legge; |
b | operare simultaneamente come intermediari assicurativi vincolati e non vincolati. |
2 | Le imprese di assicurazione non possono collaborare con gli intermediari assicurativi che non dispongono della registrazione necessaria ai sensi della presente legge. |
SR 961.011 Ordinanza del 9 novembre 2005 sulla sorveglianza delle imprese di assicurazione private (Ordinanza sulla sorveglianza, OS) - Ordinanza sulla sorveglianza OS Art. 186 Sede, domicilio o succursale - (art. 41 cpv. 2 lett. a e cpv. 5 LSA) |
|
1 | Gli intermediari assicurativi non vincolati che operano a proprio nome devono avere la loro sede, il loro domicilio o una succursale in Svizzera. |
2 | Per le persone fisiche esercitanti un'attività lucrativa dipendente di cui all'articolo 183 lettera c si considera domicilio la sede o il luogo della succursale dell'impresa individuale, della società di persone o della persona giuridica a nome della quale offrono o stipulano contratti di assicurazione. |
3 | La FINMA può prevedere deroghe alle condizioni di cui ai capoversi 1 e 2 se: |
a | lo Stato in cui ha sede o domicilio l'intermediario assicurativo non vincolato concede il diritto di reciprocità agli intermediari assicurativi con sede, domicilio o succursale in Svizzera; |
b | esiste una pertinente disposizione internazionale; o |
c | l'intermediario assicurativo in Svizzera conclude esclusivamente contratti di riassicurazione. |
SR 961.01 Legge federale del 17 dicembre 2004 sulla sorveglianza delle imprese di assicurazione (Legge sulla sorveglianza degli assicuratori, LSA) - Legge sulla sorveglianza degli assicuratori LSA Art. 44 Attività illecite - 1 Gli intermediari assicurativi non possono: |
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1 | Gli intermediari assicurativi non possono: |
a | esercitare un'attività a favore di imprese di assicurazione che non dispongono dell'autorizzazione necessaria ai sensi della presente legge; |
b | operare simultaneamente come intermediari assicurativi vincolati e non vincolati. |
2 | Le imprese di assicurazione non possono collaborare con gli intermediari assicurativi che non dispongono della registrazione necessaria ai sensi della presente legge. |
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) PA Art. 49 - Il ricorrente può far valere: |
|
a | la violazione del diritto federale, compreso l'eccesso o l'abuso del potere di apprezzamento; |
b | l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti; |
c | l'inadeguatezza; questa censura non è ammissibile quando un'autorità cantonale ha giudicato come autorità di ricorso. |
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) PA Art. 49 - Il ricorrente può far valere: |
|
a | la violazione del diritto federale, compreso l'eccesso o l'abuso del potere di apprezzamento; |
b | l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti; |
c | l'inadeguatezza; questa censura non è ammissibile quando un'autorità cantonale ha giudicato come autorità di ricorso. |
SR 961.01 Legge federale del 17 dicembre 2004 sulla sorveglianza delle imprese di assicurazione (Legge sulla sorveglianza degli assicuratori, LSA) - Legge sulla sorveglianza degli assicuratori LSA Art. 40 Definizione - 1 Gli intermediari assicurativi sono, indipendentemente dalla loro designazione, persone che offrono o stipulano contratti d'assicurazione nell'interesse di imprese di assicurazione o di altre persone. |
|
1 | Gli intermediari assicurativi sono, indipendentemente dalla loro designazione, persone che offrono o stipulano contratti d'assicurazione nell'interesse di imprese di assicurazione o di altre persone. |
2 | Gli intermediari assicurativi non vincolati intrattengono un rapporto di fiducia con gli stipulanti e agiscono nell'interesse di questi ultimi. |
3 | Tutti gli altri intermediari assicurativi sono considerati vincolati. |
SR 961.01 Legge federale del 17 dicembre 2004 sulla sorveglianza delle imprese di assicurazione (Legge sulla sorveglianza degli assicuratori, LSA) - Legge sulla sorveglianza degli assicuratori LSA Art. 2 Campo d'applicazione - 1 Sottostanno alla sorveglianza secondo la presente legge: |
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1 | Sottostanno alla sorveglianza secondo la presente legge: |
a | le imprese di assicurazione con sede in Svizzera; |
b | le imprese di assicurazione con sede all'estero per la loro attività assicurativa esercitata in Svizzera o a partire dalla Svizzera, fatte salve le disposizioni derogatorie contenute in trattati internazionali; |
c | gli intermediari assicurativi; |
d | i gruppi assicurativi e i conglomerati assicurativi; |
e | le società veicolo di assicurazione con sede in Svizzera.. |
2 | Non sottostanno alla sorveglianza secondo la presente legge: |
a | le imprese di assicurazione con sede all'estero che praticano in Svizzera soltanto la riassicurazione; |
b | le imprese di assicurazione sottostanti a una sorveglianza speciale in virtù del diritto federale, entro i limiti di tale sorveglianza; sono considerati tali in particolare gli istituti di previdenza iscritti nel registro della previdenza professionale; |
bbis | le imprese statali o garantite dallo Stato di assicurazione contro i rischi delle esportazioni estere; |
c | gli intermediari assicurativi che hanno un rapporto di dipendenza con uno stipulante, per quanto curino unicamente gli interessi di quest'ultimo e delle società da questo dominate; |
d | le società cooperative di assicurazione esistenti il 1° gennaio 1993: |
d1 | che hanno sede in Svizzera, |
d2 | che sono strettamente legate a un'associazione o federazione il cui scopo principale non è l'attività assicurativa, |
d3 | che dal 1° gennaio 1993 non hanno mai registrato un volume annuo lordo dei premi superiore a 3 milioni di franchi, |
d4 | la cui attività esercitata dal 1° gennaio 1993 è limitata al territorio svizzero, |
d5 | che assicurano soltanto membri dell'associazione o della federazione a cui sono strettamente legate, e |
d6 | i cui assicurati sono i membri della società cooperativa di assicurazione con diritto di voto e, in virtù della loro qualità di membro, possono stabilire i premi e le prestazioni assicurativi; |
e | le associazioni, le federazioni, le società cooperative e le fondazioni che stipulano con i propri membri, soci e destinatari contratti su operazioni aventi carattere di garanzia, in particolare attraverso fideiussioni o garanzie, se: |
e1 | la loro attività è limitata al territorio svizzero, e |
e2 | l'utile realizzato è attribuito ai relativi partner contrattuali; |
f | gli intermediari assicurativi, nella misura in cui offrono assicurazioni di esigua importanza e quali complemento di un prodotto o di un servizio. |
3 | ...11 |
4 | Il Consiglio federale disciplina: |
a | che cosa debba intendersi per esercizio di un'attività assicurativa in Svizzera; |
b | l'estensione della sorveglianza delle imprese di assicurazione con sede all'estero per l'attività assicurativa che esercitano a partire dalla Svizzera; |
c | i criteri applicabili all'eccezione di cui al capoverso 2 lettera f.12 |
5 | Esso può: |
a | assoggettare alla sorveglianza le succursali di imprese di assicurazione estere che esercitano in Svizzera o a partire dalla Svizzera soltanto l'attività riassicurativa, per quanto ciò sia necessario all'adempimento delle norme internazionali riconosciute; se l'impresa di riassicurazione estera è assoggettata a una sorveglianza adeguata all'estero, alla succursale in Svizzera è applicata una sorveglianza allentata; |
b | prevedere di esonerare totalmente o parzialmente dalla sorveglianza le imprese di assicurazione, in particolar modo per salvaguardare la capacità della piazza finanziaria svizzera di affrontare il futuro, e subordinare l'esonero a condizioni concernenti soprattutto la sede dell'impresa, le garanzie e gli obblighi d'informare, tenuto conto segnatamente: |
b1 | del modello aziendale, |
b2 | della limitata importanza economica e dei rischi esigui del prodotto assicurato per gli stipulanti interessati, |
b3 | del volume d'affari, |
b4 | della cerchia degli assicurati.13 |
SR 961.011 Ordinanza del 9 novembre 2005 sulla sorveglianza delle imprese di assicurazione private (Ordinanza sulla sorveglianza, OS) - Ordinanza sulla sorveglianza OS Art. 1 Attività assicurativa in Svizzera - 1 Vi è attività assicurativa in Svizzera, indipendentemente dal modo e luogo di conclusione del contratto, se: |
|
1 | Vi è attività assicurativa in Svizzera, indipendentemente dal modo e luogo di conclusione del contratto, se: |
a | una persona fisica o giuridica domiciliata in Svizzera è stipulante o assicurato; o |
b | vengono assicurate cose site in Svizzera. |
2 | Le imprese di assicurazione con sede all'estero e senza filiale in Svizzera non sottostanno alla sorveglianza delle assicurazioni, se in Svizzera esercitano esclusivamente i seguenti affari assicurativi: |
a | la copertura di rischi assicurativi connessi con la navigazione marittima, la navigazione aerea e i trasporti transfrontalieri; |
b | la copertura di rischi all'estero; |
c | la copertura di rischi di guerra. |
3 | I capoversi 1 e 2 si applicano per analogia all'intermediazione assicurativa. |
SR 961.01 Legge federale del 17 dicembre 2004 sulla sorveglianza delle imprese di assicurazione (Legge sulla sorveglianza degli assicuratori, LSA) - Legge sulla sorveglianza degli assicuratori LSA Art. 43 Formazione e formazione continua - 1 Gli intermediari assicurativi devono disporre delle capacità e delle conoscenze necessarie per la loro attività. |
|
1 | Gli intermediari assicurativi devono disporre delle capacità e delle conoscenze necessarie per la loro attività. |
2 | Le imprese di assicurazione e gli intermediari assicurativi definiscono gli standard minimi specifici al settore per la formazione e la formazione continua. |
3 | Il Consiglio federale stabilisce i requisiti in materia di formazione e formazione continua degli intermediari assicurativi per i quali non esistono standard minimi adeguati. |
SR 961.01 Legge federale del 17 dicembre 2004 sulla sorveglianza delle imprese di assicurazione (Legge sulla sorveglianza degli assicuratori, LSA) - Legge sulla sorveglianza degli assicuratori LSA Art. 44 Attività illecite - 1 Gli intermediari assicurativi non possono: |
|
1 | Gli intermediari assicurativi non possono: |
a | esercitare un'attività a favore di imprese di assicurazione che non dispongono dell'autorizzazione necessaria ai sensi della presente legge; |
b | operare simultaneamente come intermediari assicurativi vincolati e non vincolati. |
2 | Le imprese di assicurazione non possono collaborare con gli intermediari assicurativi che non dispongono della registrazione necessaria ai sensi della presente legge. |
SR 961.01 Legge federale del 17 dicembre 2004 sulla sorveglianza delle imprese di assicurazione (Legge sulla sorveglianza degli assicuratori, LSA) - Legge sulla sorveglianza degli assicuratori LSA Art. 44 Attività illecite - 1 Gli intermediari assicurativi non possono: |
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1 | Gli intermediari assicurativi non possono: |
a | esercitare un'attività a favore di imprese di assicurazione che non dispongono dell'autorizzazione necessaria ai sensi della presente legge; |
b | operare simultaneamente come intermediari assicurativi vincolati e non vincolati. |
2 | Le imprese di assicurazione non possono collaborare con gli intermediari assicurativi che non dispongono della registrazione necessaria ai sensi della presente legge. |
SR 961.011 Ordinanza del 9 novembre 2005 sulla sorveglianza delle imprese di assicurazione private (Ordinanza sulla sorveglianza, OS) - Ordinanza sulla sorveglianza OS Art. 186 Sede, domicilio o succursale - (art. 41 cpv. 2 lett. a e cpv. 5 LSA) |
|
1 | Gli intermediari assicurativi non vincolati che operano a proprio nome devono avere la loro sede, il loro domicilio o una succursale in Svizzera. |
2 | Per le persone fisiche esercitanti un'attività lucrativa dipendente di cui all'articolo 183 lettera c si considera domicilio la sede o il luogo della succursale dell'impresa individuale, della società di persone o della persona giuridica a nome della quale offrono o stipulano contratti di assicurazione. |
3 | La FINMA può prevedere deroghe alle condizioni di cui ai capoversi 1 e 2 se: |
a | lo Stato in cui ha sede o domicilio l'intermediario assicurativo non vincolato concede il diritto di reciprocità agli intermediari assicurativi con sede, domicilio o succursale in Svizzera; |
b | esiste una pertinente disposizione internazionale; o |
c | l'intermediario assicurativo in Svizzera conclude esclusivamente contratti di riassicurazione. |
SR 961.01 Legge federale del 17 dicembre 2004 sulla sorveglianza delle imprese di assicurazione (Legge sulla sorveglianza degli assicuratori, LSA) - Legge sulla sorveglianza degli assicuratori LSA Art. 46 Compiti - 1 La FINMA: |
|
1 | La FINMA: |
a | vigila sul rispetto della legislazione in materia di assicurazione e di sorveglianza; |
b | controlla che le imprese di assicurazione e gli intermediari assicurativi godano di buona reputazione e garantiscano l'esecuzione degli obblighi derivanti dalla presente legge; |
c | vigila sul rispetto del piano d'esercizio; |
d | vigila affinché le imprese di assicurazione siano solvibili, costituiscano le riserve tecniche nel rispetto delle prescrizioni e amministrino e investano gli elementi patrimoniali in modo regolare; |
e | vigila sull'esecuzione regolare della liquidazione dei sinistri disciplinata nelle disposizioni della legge del 19 dicembre 195874 sulla circolazione stradale concernenti l'assicurazione di responsabilità civile per i veicoli a motore; |
f | protegge gli assicurati contro gli abusi compiuti da imprese di assicurazione e da intermediari assicurativi; |
g | interviene in caso di irregolarità che mettono in pericolo gli interessi degli assicurati. |
2 | ...75 |
3 | Il Consiglio federale emana disposizioni esecutive concernenti i singoli compiti. |
SR 961.01 Legge federale del 17 dicembre 2004 sulla sorveglianza delle imprese di assicurazione (Legge sulla sorveglianza degli assicuratori, LSA) - Legge sulla sorveglianza degli assicuratori LSA Art. 46 Compiti - 1 La FINMA: |
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1 | La FINMA: |
a | vigila sul rispetto della legislazione in materia di assicurazione e di sorveglianza; |
b | controlla che le imprese di assicurazione e gli intermediari assicurativi godano di buona reputazione e garantiscano l'esecuzione degli obblighi derivanti dalla presente legge; |
c | vigila sul rispetto del piano d'esercizio; |
d | vigila affinché le imprese di assicurazione siano solvibili, costituiscano le riserve tecniche nel rispetto delle prescrizioni e amministrino e investano gli elementi patrimoniali in modo regolare; |
e | vigila sull'esecuzione regolare della liquidazione dei sinistri disciplinata nelle disposizioni della legge del 19 dicembre 195874 sulla circolazione stradale concernenti l'assicurazione di responsabilità civile per i veicoli a motore; |
f | protegge gli assicurati contro gli abusi compiuti da imprese di assicurazione e da intermediari assicurativi; |
g | interviene in caso di irregolarità che mettono in pericolo gli interessi degli assicurati. |
2 | ...75 |
3 | Il Consiglio federale emana disposizioni esecutive concernenti i singoli compiti. |
SR 961.01 Legge federale del 17 dicembre 2004 sulla sorveglianza delle imprese di assicurazione (Legge sulla sorveglianza degli assicuratori, LSA) - Legge sulla sorveglianza degli assicuratori LSA Art. 46 Compiti - 1 La FINMA: |
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1 | La FINMA: |
a | vigila sul rispetto della legislazione in materia di assicurazione e di sorveglianza; |
b | controlla che le imprese di assicurazione e gli intermediari assicurativi godano di buona reputazione e garantiscano l'esecuzione degli obblighi derivanti dalla presente legge; |
c | vigila sul rispetto del piano d'esercizio; |
d | vigila affinché le imprese di assicurazione siano solvibili, costituiscano le riserve tecniche nel rispetto delle prescrizioni e amministrino e investano gli elementi patrimoniali in modo regolare; |
e | vigila sull'esecuzione regolare della liquidazione dei sinistri disciplinata nelle disposizioni della legge del 19 dicembre 195874 sulla circolazione stradale concernenti l'assicurazione di responsabilità civile per i veicoli a motore; |
f | protegge gli assicurati contro gli abusi compiuti da imprese di assicurazione e da intermediari assicurativi; |
g | interviene in caso di irregolarità che mettono in pericolo gli interessi degli assicurati. |
2 | ...75 |
3 | Il Consiglio federale emana disposizioni esecutive concernenti i singoli compiti. |
SR 961.01 Legge federale del 17 dicembre 2004 sulla sorveglianza delle imprese di assicurazione (Legge sulla sorveglianza degli assicuratori, LSA) - Legge sulla sorveglianza degli assicuratori LSA Art. 44 Attività illecite - 1 Gli intermediari assicurativi non possono: |
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1 | Gli intermediari assicurativi non possono: |
a | esercitare un'attività a favore di imprese di assicurazione che non dispongono dell'autorizzazione necessaria ai sensi della presente legge; |
b | operare simultaneamente come intermediari assicurativi vincolati e non vincolati. |
2 | Le imprese di assicurazione non possono collaborare con gli intermediari assicurativi che non dispongono della registrazione necessaria ai sensi della presente legge. |
SR 961.011 Ordinanza del 9 novembre 2005 sulla sorveglianza delle imprese di assicurazione private (Ordinanza sulla sorveglianza, OS) - Ordinanza sulla sorveglianza OS Art. 1 Attività assicurativa in Svizzera - 1 Vi è attività assicurativa in Svizzera, indipendentemente dal modo e luogo di conclusione del contratto, se: |
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1 | Vi è attività assicurativa in Svizzera, indipendentemente dal modo e luogo di conclusione del contratto, se: |
a | una persona fisica o giuridica domiciliata in Svizzera è stipulante o assicurato; o |
b | vengono assicurate cose site in Svizzera. |
2 | Le imprese di assicurazione con sede all'estero e senza filiale in Svizzera non sottostanno alla sorveglianza delle assicurazioni, se in Svizzera esercitano esclusivamente i seguenti affari assicurativi: |
a | la copertura di rischi assicurativi connessi con la navigazione marittima, la navigazione aerea e i trasporti transfrontalieri; |
b | la copertura di rischi all'estero; |
c | la copertura di rischi di guerra. |
3 | I capoversi 1 e 2 si applicano per analogia all'intermediazione assicurativa. |
SR 961.01 Legge federale del 17 dicembre 2004 sulla sorveglianza delle imprese di assicurazione (Legge sulla sorveglianza degli assicuratori, LSA) - Legge sulla sorveglianza degli assicuratori LSA Art. 44 Attività illecite - 1 Gli intermediari assicurativi non possono: |
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1 | Gli intermediari assicurativi non possono: |
a | esercitare un'attività a favore di imprese di assicurazione che non dispongono dell'autorizzazione necessaria ai sensi della presente legge; |
b | operare simultaneamente come intermediari assicurativi vincolati e non vincolati. |
2 | Le imprese di assicurazione non possono collaborare con gli intermediari assicurativi che non dispongono della registrazione necessaria ai sensi della presente legge. |
SR 961.01 Legge federale del 17 dicembre 2004 sulla sorveglianza delle imprese di assicurazione (Legge sulla sorveglianza degli assicuratori, LSA) - Legge sulla sorveglianza degli assicuratori LSA Art. 44 Attività illecite - 1 Gli intermediari assicurativi non possono: |
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1 | Gli intermediari assicurativi non possono: |
a | esercitare un'attività a favore di imprese di assicurazione che non dispongono dell'autorizzazione necessaria ai sensi della presente legge; |
b | operare simultaneamente come intermediari assicurativi vincolati e non vincolati. |
2 | Le imprese di assicurazione non possono collaborare con gli intermediari assicurativi che non dispongono della registrazione necessaria ai sensi della presente legge. |
SR 961.011 Ordinanza del 9 novembre 2005 sulla sorveglianza delle imprese di assicurazione private (Ordinanza sulla sorveglianza, OS) - Ordinanza sulla sorveglianza OS Art. 186 Sede, domicilio o succursale - (art. 41 cpv. 2 lett. a e cpv. 5 LSA) |
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1 | Gli intermediari assicurativi non vincolati che operano a proprio nome devono avere la loro sede, il loro domicilio o una succursale in Svizzera. |
2 | Per le persone fisiche esercitanti un'attività lucrativa dipendente di cui all'articolo 183 lettera c si considera domicilio la sede o il luogo della succursale dell'impresa individuale, della società di persone o della persona giuridica a nome della quale offrono o stipulano contratti di assicurazione. |
3 | La FINMA può prevedere deroghe alle condizioni di cui ai capoversi 1 e 2 se: |
a | lo Stato in cui ha sede o domicilio l'intermediario assicurativo non vincolato concede il diritto di reciprocità agli intermediari assicurativi con sede, domicilio o succursale in Svizzera; |
b | esiste una pertinente disposizione internazionale; o |
c | l'intermediario assicurativo in Svizzera conclude esclusivamente contratti di riassicurazione. |
SR 221.214.1 Legge federale del 23 marzo 2001 sul credito al consumo (LCC) LCC Art. 40 Condizioni di rilascio dell'autorizzazione - 1 L'autorizzazione è rilasciata se il richiedente: |
|
1 | L'autorizzazione è rilasciata se il richiedente: |
a | offre garanzie per un'attività ineccepibile e la sua situazione economica è sana; |
b | possiede le conoscenze e attitudini generali commerciali e tecniche necessarie all'esercizio dell'attività; |
c | dispone di un'adeguata assicurazione di responsabilità civile professionale. |
2 | L'autorizzazione è rilasciata alle società e alle persone giuridiche soltanto se tutti i membri della direzione posseggono le conoscenze e le attitudini menzionate nel capoverso 1 lettera b. |
3 | Il Consiglio federale disciplina in un'ordinanza i dettagli inerenti alle condizioni di rilascio dell'autorizzazione di cui al capoverso 2. |
SR 221.214.11 Ordinanza del 6 novembre 2002 concernente la legge sul credito al consumo (OLCC) OLCC Art. 7 Assicurazione di responsabilità civile professionale e altre garanzie equiparate - 1 Chi intende concedere crediti od operare quale intermediario di crediti al consumo deve comprovare di disporre di un'assicurazione di responsabilità civile professionale adeguata per la durata dell'autorizzazione o di una garanzia equiparata. |
|
1 | Chi intende concedere crediti od operare quale intermediario di crediti al consumo deve comprovare di disporre di un'assicurazione di responsabilità civile professionale adeguata per la durata dell'autorizzazione o di una garanzia equiparata. |
2 | Le seguenti garanzie sono equiparate a un'assicurazione di responsabilità civile professionale: |
a | la fideiussione o la dichiarazione di garanzia di un istituto bancario o una copertura assicurativa equivalente; |
b | un conto bloccato presso una banca. |
3 | La banca o l'istituto assicurativo deve disporre della necessaria autorizzazione rilasciata dalla competente autorità svizzera di vigilanza. |
SR 221.214.11 Ordinanza del 6 novembre 2002 concernente la legge sul credito al consumo (OLCC) OLCC Art. 7 Assicurazione di responsabilità civile professionale e altre garanzie equiparate - 1 Chi intende concedere crediti od operare quale intermediario di crediti al consumo deve comprovare di disporre di un'assicurazione di responsabilità civile professionale adeguata per la durata dell'autorizzazione o di una garanzia equiparata. |
|
1 | Chi intende concedere crediti od operare quale intermediario di crediti al consumo deve comprovare di disporre di un'assicurazione di responsabilità civile professionale adeguata per la durata dell'autorizzazione o di una garanzia equiparata. |
2 | Le seguenti garanzie sono equiparate a un'assicurazione di responsabilità civile professionale: |
a | la fideiussione o la dichiarazione di garanzia di un istituto bancario o una copertura assicurativa equivalente; |
b | un conto bloccato presso una banca. |
3 | La banca o l'istituto assicurativo deve disporre della necessaria autorizzazione rilasciata dalla competente autorità svizzera di vigilanza. |
SR 961.01 Legge federale del 17 dicembre 2004 sulla sorveglianza delle imprese di assicurazione (Legge sulla sorveglianza degli assicuratori, LSA) - Legge sulla sorveglianza degli assicuratori LSA Art. 44 Attività illecite - 1 Gli intermediari assicurativi non possono: |
|
1 | Gli intermediari assicurativi non possono: |
a | esercitare un'attività a favore di imprese di assicurazione che non dispongono dell'autorizzazione necessaria ai sensi della presente legge; |
b | operare simultaneamente come intermediari assicurativi vincolati e non vincolati. |
2 | Le imprese di assicurazione non possono collaborare con gli intermediari assicurativi che non dispongono della registrazione necessaria ai sensi della presente legge. |
SR 220 Parte prima: Disposizioni generali Titolo primo: Delle cause delle obbligazioni Capo primo: Delle obbligazioni derivanti da contratto CO Art. 111 - Chi promette ad altri la prestazione di un terzo è, se questa non segue, tenuto al risarcimento del danno che ne deriva. |
SR 961.01 Legge federale del 17 dicembre 2004 sulla sorveglianza delle imprese di assicurazione (Legge sulla sorveglianza degli assicuratori, LSA) - Legge sulla sorveglianza degli assicuratori LSA Art. 44 Attività illecite - 1 Gli intermediari assicurativi non possono: |
|
1 | Gli intermediari assicurativi non possono: |
a | esercitare un'attività a favore di imprese di assicurazione che non dispongono dell'autorizzazione necessaria ai sensi della presente legge; |
b | operare simultaneamente come intermediari assicurativi vincolati e non vincolati. |
2 | Le imprese di assicurazione non possono collaborare con gli intermediari assicurativi che non dispongono della registrazione necessaria ai sensi della presente legge. |
SR 961.01 Legge federale del 17 dicembre 2004 sulla sorveglianza delle imprese di assicurazione (Legge sulla sorveglianza degli assicuratori, LSA) - Legge sulla sorveglianza degli assicuratori LSA Art. 44 Attività illecite - 1 Gli intermediari assicurativi non possono: |
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1 | Gli intermediari assicurativi non possono: |
a | esercitare un'attività a favore di imprese di assicurazione che non dispongono dell'autorizzazione necessaria ai sensi della presente legge; |
b | operare simultaneamente come intermediari assicurativi vincolati e non vincolati. |
2 | Le imprese di assicurazione non possono collaborare con gli intermediari assicurativi che non dispongono della registrazione necessaria ai sensi della presente legge. |
SR 961.01 Legge federale del 17 dicembre 2004 sulla sorveglianza delle imprese di assicurazione (Legge sulla sorveglianza degli assicuratori, LSA) - Legge sulla sorveglianza degli assicuratori LSA Art. 44 Attività illecite - 1 Gli intermediari assicurativi non possono: |
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1 | Gli intermediari assicurativi non possono: |
a | esercitare un'attività a favore di imprese di assicurazione che non dispongono dell'autorizzazione necessaria ai sensi della presente legge; |
b | operare simultaneamente come intermediari assicurativi vincolati e non vincolati. |
2 | Le imprese di assicurazione non possono collaborare con gli intermediari assicurativi che non dispongono della registrazione necessaria ai sensi della presente legge. |
SR 220 Parte prima: Disposizioni generali Titolo primo: Delle cause delle obbligazioni Capo primo: Delle obbligazioni derivanti da contratto CO Art. 671 - 1 Sono assegnati alla riserva legale da capitale: |
|
1 | Sono assegnati alla riserva legale da capitale: |
1 | il ricavo proveniente dall'emissione di azioni sopra la pari, dedotte le spese d'emissione; |
2 | i versamenti non rimborsati su azioni annullate (art. 681 cpv. 2), in quanto non sia subita alcuna perdita sulle nuove azioni emesse; |
3 | altri conferimenti e versamenti suppletivi effettuati da titolari di titoli di partecipazione. |
2 | La riserva legale da capitale può essere rimborsata agli azionisti se le riserve legali da capitale e da utili, dedotte eventuali perdite, eccedono la metà del capitale azionario iscritto nel registro di commercio. |
3 | Le società il cui scopo consiste prevalentemente nella partecipazione ad altre imprese (società holding) possono rimborsare agli azionisti la riserva legale da capitale se quest'ultima e la riserva legale da utili eccedono il 20 per cento del capitale azionario iscritto nel registro di commercio. |
4 | Nel calcolare i valori soglia secondo i capoversi 2 e 3 non può essere tenuto conto della riserva legale da utili per azioni proprie in seno al gruppo (art. 659b) né della riserva legale da utili risultante da rivalutazioni (art. 725c). |
SR 961.01 Legge federale del 17 dicembre 2004 sulla sorveglianza delle imprese di assicurazione (Legge sulla sorveglianza degli assicuratori, LSA) - Legge sulla sorveglianza degli assicuratori LSA Art. 2 Campo d'applicazione - 1 Sottostanno alla sorveglianza secondo la presente legge: |
|
1 | Sottostanno alla sorveglianza secondo la presente legge: |
a | le imprese di assicurazione con sede in Svizzera; |
b | le imprese di assicurazione con sede all'estero per la loro attività assicurativa esercitata in Svizzera o a partire dalla Svizzera, fatte salve le disposizioni derogatorie contenute in trattati internazionali; |
c | gli intermediari assicurativi; |
d | i gruppi assicurativi e i conglomerati assicurativi; |
e | le società veicolo di assicurazione con sede in Svizzera.. |
2 | Non sottostanno alla sorveglianza secondo la presente legge: |
a | le imprese di assicurazione con sede all'estero che praticano in Svizzera soltanto la riassicurazione; |
b | le imprese di assicurazione sottostanti a una sorveglianza speciale in virtù del diritto federale, entro i limiti di tale sorveglianza; sono considerati tali in particolare gli istituti di previdenza iscritti nel registro della previdenza professionale; |
bbis | le imprese statali o garantite dallo Stato di assicurazione contro i rischi delle esportazioni estere; |
c | gli intermediari assicurativi che hanno un rapporto di dipendenza con uno stipulante, per quanto curino unicamente gli interessi di quest'ultimo e delle società da questo dominate; |
d | le società cooperative di assicurazione esistenti il 1° gennaio 1993: |
d1 | che hanno sede in Svizzera, |
d2 | che sono strettamente legate a un'associazione o federazione il cui scopo principale non è l'attività assicurativa, |
d3 | che dal 1° gennaio 1993 non hanno mai registrato un volume annuo lordo dei premi superiore a 3 milioni di franchi, |
d4 | la cui attività esercitata dal 1° gennaio 1993 è limitata al territorio svizzero, |
d5 | che assicurano soltanto membri dell'associazione o della federazione a cui sono strettamente legate, e |
d6 | i cui assicurati sono i membri della società cooperativa di assicurazione con diritto di voto e, in virtù della loro qualità di membro, possono stabilire i premi e le prestazioni assicurativi; |
e | le associazioni, le federazioni, le società cooperative e le fondazioni che stipulano con i propri membri, soci e destinatari contratti su operazioni aventi carattere di garanzia, in particolare attraverso fideiussioni o garanzie, se: |
e1 | la loro attività è limitata al territorio svizzero, e |
e2 | l'utile realizzato è attribuito ai relativi partner contrattuali; |
f | gli intermediari assicurativi, nella misura in cui offrono assicurazioni di esigua importanza e quali complemento di un prodotto o di un servizio. |
3 | ...11 |
4 | Il Consiglio federale disciplina: |
a | che cosa debba intendersi per esercizio di un'attività assicurativa in Svizzera; |
b | l'estensione della sorveglianza delle imprese di assicurazione con sede all'estero per l'attività assicurativa che esercitano a partire dalla Svizzera; |
c | i criteri applicabili all'eccezione di cui al capoverso 2 lettera f.12 |
5 | Esso può: |
a | assoggettare alla sorveglianza le succursali di imprese di assicurazione estere che esercitano in Svizzera o a partire dalla Svizzera soltanto l'attività riassicurativa, per quanto ciò sia necessario all'adempimento delle norme internazionali riconosciute; se l'impresa di riassicurazione estera è assoggettata a una sorveglianza adeguata all'estero, alla succursale in Svizzera è applicata una sorveglianza allentata; |
b | prevedere di esonerare totalmente o parzialmente dalla sorveglianza le imprese di assicurazione, in particolar modo per salvaguardare la capacità della piazza finanziaria svizzera di affrontare il futuro, e subordinare l'esonero a condizioni concernenti soprattutto la sede dell'impresa, le garanzie e gli obblighi d'informare, tenuto conto segnatamente: |
b1 | del modello aziendale, |
b2 | della limitata importanza economica e dei rischi esigui del prodotto assicurato per gli stipulanti interessati, |
b3 | del volume d'affari, |
b4 | della cerchia degli assicurati.13 |
SR 961.01 Legge federale del 17 dicembre 2004 sulla sorveglianza delle imprese di assicurazione (Legge sulla sorveglianza degli assicuratori, LSA) - Legge sulla sorveglianza degli assicuratori LSA Art. 2 Campo d'applicazione - 1 Sottostanno alla sorveglianza secondo la presente legge: |
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1 | Sottostanno alla sorveglianza secondo la presente legge: |
a | le imprese di assicurazione con sede in Svizzera; |
b | le imprese di assicurazione con sede all'estero per la loro attività assicurativa esercitata in Svizzera o a partire dalla Svizzera, fatte salve le disposizioni derogatorie contenute in trattati internazionali; |
c | gli intermediari assicurativi; |
d | i gruppi assicurativi e i conglomerati assicurativi; |
e | le società veicolo di assicurazione con sede in Svizzera.. |
2 | Non sottostanno alla sorveglianza secondo la presente legge: |
a | le imprese di assicurazione con sede all'estero che praticano in Svizzera soltanto la riassicurazione; |
b | le imprese di assicurazione sottostanti a una sorveglianza speciale in virtù del diritto federale, entro i limiti di tale sorveglianza; sono considerati tali in particolare gli istituti di previdenza iscritti nel registro della previdenza professionale; |
bbis | le imprese statali o garantite dallo Stato di assicurazione contro i rischi delle esportazioni estere; |
c | gli intermediari assicurativi che hanno un rapporto di dipendenza con uno stipulante, per quanto curino unicamente gli interessi di quest'ultimo e delle società da questo dominate; |
d | le società cooperative di assicurazione esistenti il 1° gennaio 1993: |
d1 | che hanno sede in Svizzera, |
d2 | che sono strettamente legate a un'associazione o federazione il cui scopo principale non è l'attività assicurativa, |
d3 | che dal 1° gennaio 1993 non hanno mai registrato un volume annuo lordo dei premi superiore a 3 milioni di franchi, |
d4 | la cui attività esercitata dal 1° gennaio 1993 è limitata al territorio svizzero, |
d5 | che assicurano soltanto membri dell'associazione o della federazione a cui sono strettamente legate, e |
d6 | i cui assicurati sono i membri della società cooperativa di assicurazione con diritto di voto e, in virtù della loro qualità di membro, possono stabilire i premi e le prestazioni assicurativi; |
e | le associazioni, le federazioni, le società cooperative e le fondazioni che stipulano con i propri membri, soci e destinatari contratti su operazioni aventi carattere di garanzia, in particolare attraverso fideiussioni o garanzie, se: |
e1 | la loro attività è limitata al territorio svizzero, e |
e2 | l'utile realizzato è attribuito ai relativi partner contrattuali; |
f | gli intermediari assicurativi, nella misura in cui offrono assicurazioni di esigua importanza e quali complemento di un prodotto o di un servizio. |
3 | ...11 |
4 | Il Consiglio federale disciplina: |
a | che cosa debba intendersi per esercizio di un'attività assicurativa in Svizzera; |
b | l'estensione della sorveglianza delle imprese di assicurazione con sede all'estero per l'attività assicurativa che esercitano a partire dalla Svizzera; |
c | i criteri applicabili all'eccezione di cui al capoverso 2 lettera f.12 |
5 | Esso può: |
a | assoggettare alla sorveglianza le succursali di imprese di assicurazione estere che esercitano in Svizzera o a partire dalla Svizzera soltanto l'attività riassicurativa, per quanto ciò sia necessario all'adempimento delle norme internazionali riconosciute; se l'impresa di riassicurazione estera è assoggettata a una sorveglianza adeguata all'estero, alla succursale in Svizzera è applicata una sorveglianza allentata; |
b | prevedere di esonerare totalmente o parzialmente dalla sorveglianza le imprese di assicurazione, in particolar modo per salvaguardare la capacità della piazza finanziaria svizzera di affrontare il futuro, e subordinare l'esonero a condizioni concernenti soprattutto la sede dell'impresa, le garanzie e gli obblighi d'informare, tenuto conto segnatamente: |
b1 | del modello aziendale, |
b2 | della limitata importanza economica e dei rischi esigui del prodotto assicurato per gli stipulanti interessati, |
b3 | del volume d'affari, |
b4 | della cerchia degli assicurati.13 |
SR 961.01 Legge federale del 17 dicembre 2004 sulla sorveglianza delle imprese di assicurazione (Legge sulla sorveglianza degli assicuratori, LSA) - Legge sulla sorveglianza degli assicuratori LSA Art. 2 Campo d'applicazione - 1 Sottostanno alla sorveglianza secondo la presente legge: |
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1 | Sottostanno alla sorveglianza secondo la presente legge: |
a | le imprese di assicurazione con sede in Svizzera; |
b | le imprese di assicurazione con sede all'estero per la loro attività assicurativa esercitata in Svizzera o a partire dalla Svizzera, fatte salve le disposizioni derogatorie contenute in trattati internazionali; |
c | gli intermediari assicurativi; |
d | i gruppi assicurativi e i conglomerati assicurativi; |
e | le società veicolo di assicurazione con sede in Svizzera.. |
2 | Non sottostanno alla sorveglianza secondo la presente legge: |
a | le imprese di assicurazione con sede all'estero che praticano in Svizzera soltanto la riassicurazione; |
b | le imprese di assicurazione sottostanti a una sorveglianza speciale in virtù del diritto federale, entro i limiti di tale sorveglianza; sono considerati tali in particolare gli istituti di previdenza iscritti nel registro della previdenza professionale; |
bbis | le imprese statali o garantite dallo Stato di assicurazione contro i rischi delle esportazioni estere; |
c | gli intermediari assicurativi che hanno un rapporto di dipendenza con uno stipulante, per quanto curino unicamente gli interessi di quest'ultimo e delle società da questo dominate; |
d | le società cooperative di assicurazione esistenti il 1° gennaio 1993: |
d1 | che hanno sede in Svizzera, |
d2 | che sono strettamente legate a un'associazione o federazione il cui scopo principale non è l'attività assicurativa, |
d3 | che dal 1° gennaio 1993 non hanno mai registrato un volume annuo lordo dei premi superiore a 3 milioni di franchi, |
d4 | la cui attività esercitata dal 1° gennaio 1993 è limitata al territorio svizzero, |
d5 | che assicurano soltanto membri dell'associazione o della federazione a cui sono strettamente legate, e |
d6 | i cui assicurati sono i membri della società cooperativa di assicurazione con diritto di voto e, in virtù della loro qualità di membro, possono stabilire i premi e le prestazioni assicurativi; |
e | le associazioni, le federazioni, le società cooperative e le fondazioni che stipulano con i propri membri, soci e destinatari contratti su operazioni aventi carattere di garanzia, in particolare attraverso fideiussioni o garanzie, se: |
e1 | la loro attività è limitata al territorio svizzero, e |
e2 | l'utile realizzato è attribuito ai relativi partner contrattuali; |
f | gli intermediari assicurativi, nella misura in cui offrono assicurazioni di esigua importanza e quali complemento di un prodotto o di un servizio. |
3 | ...11 |
4 | Il Consiglio federale disciplina: |
a | che cosa debba intendersi per esercizio di un'attività assicurativa in Svizzera; |
b | l'estensione della sorveglianza delle imprese di assicurazione con sede all'estero per l'attività assicurativa che esercitano a partire dalla Svizzera; |
c | i criteri applicabili all'eccezione di cui al capoverso 2 lettera f.12 |
5 | Esso può: |
a | assoggettare alla sorveglianza le succursali di imprese di assicurazione estere che esercitano in Svizzera o a partire dalla Svizzera soltanto l'attività riassicurativa, per quanto ciò sia necessario all'adempimento delle norme internazionali riconosciute; se l'impresa di riassicurazione estera è assoggettata a una sorveglianza adeguata all'estero, alla succursale in Svizzera è applicata una sorveglianza allentata; |
b | prevedere di esonerare totalmente o parzialmente dalla sorveglianza le imprese di assicurazione, in particolar modo per salvaguardare la capacità della piazza finanziaria svizzera di affrontare il futuro, e subordinare l'esonero a condizioni concernenti soprattutto la sede dell'impresa, le garanzie e gli obblighi d'informare, tenuto conto segnatamente: |
b1 | del modello aziendale, |
b2 | della limitata importanza economica e dei rischi esigui del prodotto assicurato per gli stipulanti interessati, |
b3 | del volume d'affari, |
b4 | della cerchia degli assicurati.13 |
SR 961.01 Legge federale del 17 dicembre 2004 sulla sorveglianza delle imprese di assicurazione (Legge sulla sorveglianza degli assicuratori, LSA) - Legge sulla sorveglianza degli assicuratori LSA Art. 3 Obbligo d'autorizzazione - 1 Un'impresa di assicurazione secondo l'articolo 2 capoverso 1 lettere a e b sottostante alla sorveglianza (impresa di assicurazione) che intende avviare l'attività assicurativa deve essere autorizzata dalla FINMA17. |
|
1 | Un'impresa di assicurazione secondo l'articolo 2 capoverso 1 lettere a e b sottostante alla sorveglianza (impresa di assicurazione) che intende avviare l'attività assicurativa deve essere autorizzata dalla FINMA17. |
2 | L'autorizzazione è necessaria anche in caso di fusioni, scissioni e trasformazioni di imprese di assicurazione. |
SR 961.01 Legge federale del 17 dicembre 2004 sulla sorveglianza delle imprese di assicurazione (Legge sulla sorveglianza degli assicuratori, LSA) - Legge sulla sorveglianza degli assicuratori LSA Art. 2 Campo d'applicazione - 1 Sottostanno alla sorveglianza secondo la presente legge: |
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1 | Sottostanno alla sorveglianza secondo la presente legge: |
a | le imprese di assicurazione con sede in Svizzera; |
b | le imprese di assicurazione con sede all'estero per la loro attività assicurativa esercitata in Svizzera o a partire dalla Svizzera, fatte salve le disposizioni derogatorie contenute in trattati internazionali; |
c | gli intermediari assicurativi; |
d | i gruppi assicurativi e i conglomerati assicurativi; |
e | le società veicolo di assicurazione con sede in Svizzera.. |
2 | Non sottostanno alla sorveglianza secondo la presente legge: |
a | le imprese di assicurazione con sede all'estero che praticano in Svizzera soltanto la riassicurazione; |
b | le imprese di assicurazione sottostanti a una sorveglianza speciale in virtù del diritto federale, entro i limiti di tale sorveglianza; sono considerati tali in particolare gli istituti di previdenza iscritti nel registro della previdenza professionale; |
bbis | le imprese statali o garantite dallo Stato di assicurazione contro i rischi delle esportazioni estere; |
c | gli intermediari assicurativi che hanno un rapporto di dipendenza con uno stipulante, per quanto curino unicamente gli interessi di quest'ultimo e delle società da questo dominate; |
d | le società cooperative di assicurazione esistenti il 1° gennaio 1993: |
d1 | che hanno sede in Svizzera, |
d2 | che sono strettamente legate a un'associazione o federazione il cui scopo principale non è l'attività assicurativa, |
d3 | che dal 1° gennaio 1993 non hanno mai registrato un volume annuo lordo dei premi superiore a 3 milioni di franchi, |
d4 | la cui attività esercitata dal 1° gennaio 1993 è limitata al territorio svizzero, |
d5 | che assicurano soltanto membri dell'associazione o della federazione a cui sono strettamente legate, e |
d6 | i cui assicurati sono i membri della società cooperativa di assicurazione con diritto di voto e, in virtù della loro qualità di membro, possono stabilire i premi e le prestazioni assicurativi; |
e | le associazioni, le federazioni, le società cooperative e le fondazioni che stipulano con i propri membri, soci e destinatari contratti su operazioni aventi carattere di garanzia, in particolare attraverso fideiussioni o garanzie, se: |
e1 | la loro attività è limitata al territorio svizzero, e |
e2 | l'utile realizzato è attribuito ai relativi partner contrattuali; |
f | gli intermediari assicurativi, nella misura in cui offrono assicurazioni di esigua importanza e quali complemento di un prodotto o di un servizio. |
3 | ...11 |
4 | Il Consiglio federale disciplina: |
a | che cosa debba intendersi per esercizio di un'attività assicurativa in Svizzera; |
b | l'estensione della sorveglianza delle imprese di assicurazione con sede all'estero per l'attività assicurativa che esercitano a partire dalla Svizzera; |
c | i criteri applicabili all'eccezione di cui al capoverso 2 lettera f.12 |
5 | Esso può: |
a | assoggettare alla sorveglianza le succursali di imprese di assicurazione estere che esercitano in Svizzera o a partire dalla Svizzera soltanto l'attività riassicurativa, per quanto ciò sia necessario all'adempimento delle norme internazionali riconosciute; se l'impresa di riassicurazione estera è assoggettata a una sorveglianza adeguata all'estero, alla succursale in Svizzera è applicata una sorveglianza allentata; |
b | prevedere di esonerare totalmente o parzialmente dalla sorveglianza le imprese di assicurazione, in particolar modo per salvaguardare la capacità della piazza finanziaria svizzera di affrontare il futuro, e subordinare l'esonero a condizioni concernenti soprattutto la sede dell'impresa, le garanzie e gli obblighi d'informare, tenuto conto segnatamente: |
b1 | del modello aziendale, |
b2 | della limitata importanza economica e dei rischi esigui del prodotto assicurato per gli stipulanti interessati, |
b3 | del volume d'affari, |
b4 | della cerchia degli assicurati.13 |
SR 961.01 Legge federale del 17 dicembre 2004 sulla sorveglianza delle imprese di assicurazione (Legge sulla sorveglianza degli assicuratori, LSA) - Legge sulla sorveglianza degli assicuratori LSA Art. 2 Campo d'applicazione - 1 Sottostanno alla sorveglianza secondo la presente legge: |
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1 | Sottostanno alla sorveglianza secondo la presente legge: |
a | le imprese di assicurazione con sede in Svizzera; |
b | le imprese di assicurazione con sede all'estero per la loro attività assicurativa esercitata in Svizzera o a partire dalla Svizzera, fatte salve le disposizioni derogatorie contenute in trattati internazionali; |
c | gli intermediari assicurativi; |
d | i gruppi assicurativi e i conglomerati assicurativi; |
e | le società veicolo di assicurazione con sede in Svizzera.. |
2 | Non sottostanno alla sorveglianza secondo la presente legge: |
a | le imprese di assicurazione con sede all'estero che praticano in Svizzera soltanto la riassicurazione; |
b | le imprese di assicurazione sottostanti a una sorveglianza speciale in virtù del diritto federale, entro i limiti di tale sorveglianza; sono considerati tali in particolare gli istituti di previdenza iscritti nel registro della previdenza professionale; |
bbis | le imprese statali o garantite dallo Stato di assicurazione contro i rischi delle esportazioni estere; |
c | gli intermediari assicurativi che hanno un rapporto di dipendenza con uno stipulante, per quanto curino unicamente gli interessi di quest'ultimo e delle società da questo dominate; |
d | le società cooperative di assicurazione esistenti il 1° gennaio 1993: |
d1 | che hanno sede in Svizzera, |
d2 | che sono strettamente legate a un'associazione o federazione il cui scopo principale non è l'attività assicurativa, |
d3 | che dal 1° gennaio 1993 non hanno mai registrato un volume annuo lordo dei premi superiore a 3 milioni di franchi, |
d4 | la cui attività esercitata dal 1° gennaio 1993 è limitata al territorio svizzero, |
d5 | che assicurano soltanto membri dell'associazione o della federazione a cui sono strettamente legate, e |
d6 | i cui assicurati sono i membri della società cooperativa di assicurazione con diritto di voto e, in virtù della loro qualità di membro, possono stabilire i premi e le prestazioni assicurativi; |
e | le associazioni, le federazioni, le società cooperative e le fondazioni che stipulano con i propri membri, soci e destinatari contratti su operazioni aventi carattere di garanzia, in particolare attraverso fideiussioni o garanzie, se: |
e1 | la loro attività è limitata al territorio svizzero, e |
e2 | l'utile realizzato è attribuito ai relativi partner contrattuali; |
f | gli intermediari assicurativi, nella misura in cui offrono assicurazioni di esigua importanza e quali complemento di un prodotto o di un servizio. |
3 | ...11 |
4 | Il Consiglio federale disciplina: |
a | che cosa debba intendersi per esercizio di un'attività assicurativa in Svizzera; |
b | l'estensione della sorveglianza delle imprese di assicurazione con sede all'estero per l'attività assicurativa che esercitano a partire dalla Svizzera; |
c | i criteri applicabili all'eccezione di cui al capoverso 2 lettera f.12 |
5 | Esso può: |
a | assoggettare alla sorveglianza le succursali di imprese di assicurazione estere che esercitano in Svizzera o a partire dalla Svizzera soltanto l'attività riassicurativa, per quanto ciò sia necessario all'adempimento delle norme internazionali riconosciute; se l'impresa di riassicurazione estera è assoggettata a una sorveglianza adeguata all'estero, alla succursale in Svizzera è applicata una sorveglianza allentata; |
b | prevedere di esonerare totalmente o parzialmente dalla sorveglianza le imprese di assicurazione, in particolar modo per salvaguardare la capacità della piazza finanziaria svizzera di affrontare il futuro, e subordinare l'esonero a condizioni concernenti soprattutto la sede dell'impresa, le garanzie e gli obblighi d'informare, tenuto conto segnatamente: |
b1 | del modello aziendale, |
b2 | della limitata importanza economica e dei rischi esigui del prodotto assicurato per gli stipulanti interessati, |
b3 | del volume d'affari, |
b4 | della cerchia degli assicurati.13 |
SR 961.01 Legge federale del 17 dicembre 2004 sulla sorveglianza delle imprese di assicurazione (Legge sulla sorveglianza degli assicuratori, LSA) - Legge sulla sorveglianza degli assicuratori LSA Art. 2 Campo d'applicazione - 1 Sottostanno alla sorveglianza secondo la presente legge: |
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1 | Sottostanno alla sorveglianza secondo la presente legge: |
a | le imprese di assicurazione con sede in Svizzera; |
b | le imprese di assicurazione con sede all'estero per la loro attività assicurativa esercitata in Svizzera o a partire dalla Svizzera, fatte salve le disposizioni derogatorie contenute in trattati internazionali; |
c | gli intermediari assicurativi; |
d | i gruppi assicurativi e i conglomerati assicurativi; |
e | le società veicolo di assicurazione con sede in Svizzera.. |
2 | Non sottostanno alla sorveglianza secondo la presente legge: |
a | le imprese di assicurazione con sede all'estero che praticano in Svizzera soltanto la riassicurazione; |
b | le imprese di assicurazione sottostanti a una sorveglianza speciale in virtù del diritto federale, entro i limiti di tale sorveglianza; sono considerati tali in particolare gli istituti di previdenza iscritti nel registro della previdenza professionale; |
bbis | le imprese statali o garantite dallo Stato di assicurazione contro i rischi delle esportazioni estere; |
c | gli intermediari assicurativi che hanno un rapporto di dipendenza con uno stipulante, per quanto curino unicamente gli interessi di quest'ultimo e delle società da questo dominate; |
d | le società cooperative di assicurazione esistenti il 1° gennaio 1993: |
d1 | che hanno sede in Svizzera, |
d2 | che sono strettamente legate a un'associazione o federazione il cui scopo principale non è l'attività assicurativa, |
d3 | che dal 1° gennaio 1993 non hanno mai registrato un volume annuo lordo dei premi superiore a 3 milioni di franchi, |
d4 | la cui attività esercitata dal 1° gennaio 1993 è limitata al territorio svizzero, |
d5 | che assicurano soltanto membri dell'associazione o della federazione a cui sono strettamente legate, e |
d6 | i cui assicurati sono i membri della società cooperativa di assicurazione con diritto di voto e, in virtù della loro qualità di membro, possono stabilire i premi e le prestazioni assicurativi; |
e | le associazioni, le federazioni, le società cooperative e le fondazioni che stipulano con i propri membri, soci e destinatari contratti su operazioni aventi carattere di garanzia, in particolare attraverso fideiussioni o garanzie, se: |
e1 | la loro attività è limitata al territorio svizzero, e |
e2 | l'utile realizzato è attribuito ai relativi partner contrattuali; |
f | gli intermediari assicurativi, nella misura in cui offrono assicurazioni di esigua importanza e quali complemento di un prodotto o di un servizio. |
3 | ...11 |
4 | Il Consiglio federale disciplina: |
a | che cosa debba intendersi per esercizio di un'attività assicurativa in Svizzera; |
b | l'estensione della sorveglianza delle imprese di assicurazione con sede all'estero per l'attività assicurativa che esercitano a partire dalla Svizzera; |
c | i criteri applicabili all'eccezione di cui al capoverso 2 lettera f.12 |
5 | Esso può: |
a | assoggettare alla sorveglianza le succursali di imprese di assicurazione estere che esercitano in Svizzera o a partire dalla Svizzera soltanto l'attività riassicurativa, per quanto ciò sia necessario all'adempimento delle norme internazionali riconosciute; se l'impresa di riassicurazione estera è assoggettata a una sorveglianza adeguata all'estero, alla succursale in Svizzera è applicata una sorveglianza allentata; |
b | prevedere di esonerare totalmente o parzialmente dalla sorveglianza le imprese di assicurazione, in particolar modo per salvaguardare la capacità della piazza finanziaria svizzera di affrontare il futuro, e subordinare l'esonero a condizioni concernenti soprattutto la sede dell'impresa, le garanzie e gli obblighi d'informare, tenuto conto segnatamente: |
b1 | del modello aziendale, |
b2 | della limitata importanza economica e dei rischi esigui del prodotto assicurato per gli stipulanti interessati, |
b3 | del volume d'affari, |
b4 | della cerchia degli assicurati.13 |
SR 961.01 Legge federale del 17 dicembre 2004 sulla sorveglianza delle imprese di assicurazione (Legge sulla sorveglianza degli assicuratori, LSA) - Legge sulla sorveglianza degli assicuratori LSA Art. 44 Attività illecite - 1 Gli intermediari assicurativi non possono: |
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1 | Gli intermediari assicurativi non possono: |
a | esercitare un'attività a favore di imprese di assicurazione che non dispongono dell'autorizzazione necessaria ai sensi della presente legge; |
b | operare simultaneamente come intermediari assicurativi vincolati e non vincolati. |
2 | Le imprese di assicurazione non possono collaborare con gli intermediari assicurativi che non dispongono della registrazione necessaria ai sensi della presente legge. |
SR 961.01 Legge federale del 17 dicembre 2004 sulla sorveglianza delle imprese di assicurazione (Legge sulla sorveglianza degli assicuratori, LSA) - Legge sulla sorveglianza degli assicuratori LSA Art. 2 Campo d'applicazione - 1 Sottostanno alla sorveglianza secondo la presente legge: |
|
1 | Sottostanno alla sorveglianza secondo la presente legge: |
a | le imprese di assicurazione con sede in Svizzera; |
b | le imprese di assicurazione con sede all'estero per la loro attività assicurativa esercitata in Svizzera o a partire dalla Svizzera, fatte salve le disposizioni derogatorie contenute in trattati internazionali; |
c | gli intermediari assicurativi; |
d | i gruppi assicurativi e i conglomerati assicurativi; |
e | le società veicolo di assicurazione con sede in Svizzera.. |
2 | Non sottostanno alla sorveglianza secondo la presente legge: |
a | le imprese di assicurazione con sede all'estero che praticano in Svizzera soltanto la riassicurazione; |
b | le imprese di assicurazione sottostanti a una sorveglianza speciale in virtù del diritto federale, entro i limiti di tale sorveglianza; sono considerati tali in particolare gli istituti di previdenza iscritti nel registro della previdenza professionale; |
bbis | le imprese statali o garantite dallo Stato di assicurazione contro i rischi delle esportazioni estere; |
c | gli intermediari assicurativi che hanno un rapporto di dipendenza con uno stipulante, per quanto curino unicamente gli interessi di quest'ultimo e delle società da questo dominate; |
d | le società cooperative di assicurazione esistenti il 1° gennaio 1993: |
d1 | che hanno sede in Svizzera, |
d2 | che sono strettamente legate a un'associazione o federazione il cui scopo principale non è l'attività assicurativa, |
d3 | che dal 1° gennaio 1993 non hanno mai registrato un volume annuo lordo dei premi superiore a 3 milioni di franchi, |
d4 | la cui attività esercitata dal 1° gennaio 1993 è limitata al territorio svizzero, |
d5 | che assicurano soltanto membri dell'associazione o della federazione a cui sono strettamente legate, e |
d6 | i cui assicurati sono i membri della società cooperativa di assicurazione con diritto di voto e, in virtù della loro qualità di membro, possono stabilire i premi e le prestazioni assicurativi; |
e | le associazioni, le federazioni, le società cooperative e le fondazioni che stipulano con i propri membri, soci e destinatari contratti su operazioni aventi carattere di garanzia, in particolare attraverso fideiussioni o garanzie, se: |
e1 | la loro attività è limitata al territorio svizzero, e |
e2 | l'utile realizzato è attribuito ai relativi partner contrattuali; |
f | gli intermediari assicurativi, nella misura in cui offrono assicurazioni di esigua importanza e quali complemento di un prodotto o di un servizio. |
3 | ...11 |
4 | Il Consiglio federale disciplina: |
a | che cosa debba intendersi per esercizio di un'attività assicurativa in Svizzera; |
b | l'estensione della sorveglianza delle imprese di assicurazione con sede all'estero per l'attività assicurativa che esercitano a partire dalla Svizzera; |
c | i criteri applicabili all'eccezione di cui al capoverso 2 lettera f.12 |
5 | Esso può: |
a | assoggettare alla sorveglianza le succursali di imprese di assicurazione estere che esercitano in Svizzera o a partire dalla Svizzera soltanto l'attività riassicurativa, per quanto ciò sia necessario all'adempimento delle norme internazionali riconosciute; se l'impresa di riassicurazione estera è assoggettata a una sorveglianza adeguata all'estero, alla succursale in Svizzera è applicata una sorveglianza allentata; |
b | prevedere di esonerare totalmente o parzialmente dalla sorveglianza le imprese di assicurazione, in particolar modo per salvaguardare la capacità della piazza finanziaria svizzera di affrontare il futuro, e subordinare l'esonero a condizioni concernenti soprattutto la sede dell'impresa, le garanzie e gli obblighi d'informare, tenuto conto segnatamente: |
b1 | del modello aziendale, |
b2 | della limitata importanza economica e dei rischi esigui del prodotto assicurato per gli stipulanti interessati, |
b3 | del volume d'affari, |
b4 | della cerchia degli assicurati.13 |
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) PA Art. 63 - 1 L'autorità di ricorso mette nel dispositivo le spese processuali, consistenti in una tassa di decisione nelle tasse di cancelleria e negli sborsi, di regola a carico della parte soccombente. Se questa soccombe solo parzialmente, le spese processuali sono ridotte. Per eccezione, si possono condonare le spese processuali. |
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1 | L'autorità di ricorso mette nel dispositivo le spese processuali, consistenti in una tassa di decisione nelle tasse di cancelleria e negli sborsi, di regola a carico della parte soccombente. Se questa soccombe solo parzialmente, le spese processuali sono ridotte. Per eccezione, si possono condonare le spese processuali. |
2 | Nessuna spesa processuale è messa a carico dell'autorità inferiore ne delle autorità federali, che promuovano il ricorso e soccombano; se l'autorità ricorrente, che soccombe, non è un'autorità federale, le spese processuali le sono addossate in quanto la causa concerna interessi pecuniari di enti o d'istituti autonomi. |
3 | Alla parte vincente possono essere addossate solo le spese processuali che abbia cagionato violando le regole di procedura. |
4 | L'autorità di ricorso, il suo presidente o il giudice dell'istruzione esige dal ricorrente un anticipo equivalente alle presunte spese processuali. Stabilisce un congruo termine per il pagamento con la comminatoria che altrimenti non entrerà nel merito. Se sussistono motivi particolari, può rinunciare interamente o in parte a esigere l'anticipo.100 |
4bis | La tassa di decisione è stabilita in funzione dell'ampiezza e della difficoltà della causa, del modo di condotta processuale e della situazione finanziaria delle parti. Il suo importo oscilla: |
a | da 100 a 5000 franchi nelle controversie senza interesse pecuniario; |
b | da 100 a 50 000 franchi nelle altre controversie.101 |
5 | Il Consiglio federale disciplina i dettagli relativi alla determinazione delle tasse.102 Sono fatti salvi l'articolo 16 capoverso 1 lettera a della legge del 17 giugno 2005103 sul Tribunale amministrativo federale e l'articolo 73 della legge del 19 marzo 2010104 sull'organizzazione delle autorità penali.105 |
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) PA Art. 64 - 1 L'autorità di ricorso, se ammette il ricorso in tutto o in parte, può, d'ufficio o a domanda, assegnare al ricorrente una indennità per le spese indispensabili e relativamente elevate che ha sopportato. |
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1 | L'autorità di ricorso, se ammette il ricorso in tutto o in parte, può, d'ufficio o a domanda, assegnare al ricorrente una indennità per le spese indispensabili e relativamente elevate che ha sopportato. |
2 | Il dispositivo indica l'ammontare dell'indennità e l'addossa all'ente o all'istituto autonomo, nel cui nome l'autorità inferiore ha deciso, in quanto non possa essere messa a carico di una controparte soccombente. |
3 | Se una controparte soccombente ha presentato conclusioni indipendenti, l'indennità può essere messa a suo carico, secondo la propria solvenza. |
4 | L'ente o l'istituto autonomo, nel cui nome l'autorità inferiore ha deciso, risponde dell'indennità addossata a una controparte soccombente, in quanto non possa essere riscossa. |
5 | Il Consiglio federale disciplina la determinazione delle spese ripetibili.106 Sono fatti salvi l'articolo 16 capoverso 1 lettera a della legge del 17 giugno 2005107 sul Tribunale amministrativo federale e l'articolo 73 della legge del 19 marzo 2010108 sull'organizzazione delle autorità penali.109 |
SR 173.320.2 Regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale (TS-TAF) TS-TAF Art. 7 Principio - 1 La parte vincente ha diritto alle ripetibili per le spese necessarie derivanti dalla causa. |
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1 | La parte vincente ha diritto alle ripetibili per le spese necessarie derivanti dalla causa. |
2 | Se la parte vince solo parzialmente, le spese ripetibili sono ridotte in proporzione. |
3 | Le autorità federali e, di regola, le altre autorità con qualità di parte non hanno diritto a un'indennità a titolo di ripetibili. |
4 | Se le spese sono relativamente modeste, si può rinunciare a concedere alla parte un'indennità a titolo di ripetibili. |
5 | L'articolo 6a è applicabile per analogia.7 |
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria LTF Art. 82 Principio - Il Tribunale federale giudica i ricorsi: |
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a | contro le decisioni pronunciate in cause di diritto pubblico; |
b | contro gli atti normativi cantonali; |
c | concernenti il diritto di voto dei cittadini nonché le elezioni e votazioni popolari. |
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria LTF Art. 42 Atti scritti - 1 Gli atti scritti devono essere redatti in una lingua ufficiale, contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. |
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1 | Gli atti scritti devono essere redatti in una lingua ufficiale, contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. |
2 | Nei motivi occorre spiegare in modo conciso perché l'atto impugnato viola il diritto. Qualora il ricorso sia ammissibile soltanto se concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o un caso particolarmente importante per altri motivi, occorre spiegare perché la causa adempie siffatta condizione.14 15 |
3 | Se sono in possesso della parte, i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati; se l'atto scritto è diretto contro una decisione, anche questa deve essere allegata. |
4 | In caso di trasmissione per via elettronica, la parte o il suo patrocinatore deve munire l'atto scritto di una firma elettronica qualificata secondo la legge del 18 marzo 201616 sulla firma elettronica. Il Tribunale federale determina mediante regolamento: |
a | il formato dell'atto scritto e dei relativi allegati; |
b | le modalità di trasmissione; |
c | le condizioni alle quali può essere richiesta la trasmissione successiva di documenti cartacei in caso di problemi tecnici.17 |
5 | Se mancano la firma della parte o del suo patrocinatore, la procura dello stesso o gli allegati prescritti, o se il patrocinatore non è autorizzato in quanto tale, è fissato un congruo termine per sanare il vizio, con la comminatoria che altrimenti l'atto scritto non sarà preso in considerazione. |
6 | Gli atti illeggibili, sconvenienti, incomprensibili, prolissi o non redatti in una lingua ufficiale possono essere del pari rinviati al loro autore affinché li modifichi. |
7 | Gli atti scritti dovuti a condotta processuale da querulomane o altrimenti abusiva sono inammissibili. |