Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal


Corte I

A-5178/2014

Sentenza del 13 ottobre 2015

Giudici Michael Beusch (presidente del collegio),

Composizione Pascal Mollard, Salome Zimmermann,

cancelliera Sara Friedli.

A._______,
Parti
ricorrente,

contro

Banca B._______,

controparte,

Amministrazione federale delle contribuzioni AFC, Imposta federale diretta, Imposta preventiva, Tasse di bollo, Eigerstrasse 65, 3003 Bern,

autorità inferiore.

Oggetto Regolarizzazione fiscale di valori patrimoniali (pagamento unico).

Fatti:

A.
Il 31 maggio 2013, la banca B._______, in X._______, ha effettuato il prelievo del pagamento unico per la regolarizzazione del passato, addebitando l'importo di GBP 12'320.27 sui valori patrimoniali presenti sul conto corrente del signor A._______, residente nel Regno Unito al 31 dicembre 2010. Al fine di effettuare il predetto prelievo, la banca B._______ si è fondata sulla Convenzione del 6 ottobre 2011 tra la Confederazione Svizzera e il Regno Unito della Gran Bretagna e dell'Irlanda del Nord concernente la collaborazione in ambito fiscale, entrata in vigore il 1° gennaio 2013 (di seguito: Convenzione UK; RS 0.672.936.74). Lo stesso giorno, la banca B._______ ha rilasciato il cosiddetto « Certificate for regularising the past by one-off payment based on Article 5 paragraph 1 in accordance with Article 9 of the Agreement between the Swiss Confederation and the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland on cooperation in the area of taxation » (di seguito: certificato relativo al pagamento unico) e ne ha inviato per posta un esemplare al signor A._______ nel Regno Unito.

B.
Con e-mail del 5 giugno 2013, il signor A._______ ha contestato il predetto certificato dinanzi alla banca B._______.

C.
Con scritto 29 luglio 2013, la banca B._______ ha confermato il certificato relativo al pagamento unico, indicando al signor A._______, la possibilità di rivolgersi all'Amministrazione federale delle contribuzioni (di seguito: AFC) e richiedere una decisione formale, nel termine di 30 giorni.

D.
Con scritto 28 agosto 2013, il signor A._______ ha dunque impugnato il certificato relativo al pagamento unico dinanzi all'AFC. Tale certificato è stato altresì contestato in precedenza dinanzi alla Segreteria di Stato per le questioni finanziarie internazionali (di seguito: SFI) con scritto 24 giugno 2013.

E.
Il 14 agosto 2014, l'AFC - rispettivamente, la Divisione principale dell'imposta federale diretta, dell'imposta preventiva e delle tasse di bollo - ha emesso la seguente decisione:

1. Der Einspruch von Herrn A._______, Y._______, vom 28. August 2013 wird vollumfänglich abgewiesen;

2. Die Mitteilung von Herrn A._______, Y._______, gemäss Artikel 5 Absatz 3 des Abkommens zwischen der Schweizerischen Eidgenossenschaft und dem Vereinigten Königreich von Grossbritannien und Nordirland über die Zusammenarbeit im Steuerbereich vom 6. Oktober 2011 erfolgte nach Ablauf des Stichtags 3 und somit verspätet;

3. Entsprechend hat die Zahlstelle zu Recht die Einmalzahlung im Sinne von Artikel 4 IQG bzw. Artikel 5 Absatz 3 i.V.m 9 Absatz 2 des Abkommens zwischen der Schweizerischen Eidgenossenschaft und dem Vereinigten Königreich von Grossbritannien und Nordirland über die Zusammenarbeit im Steuerbereich über die Zusammenarbeit im Steuerbereich vom 6. Oktober 2011 in der Höhe von GBP 12'320.27 vorgenommen.

F.
Avverso la predetta decisione, A._______ (di seguito: ricorrente) ha presentato ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale con scritto 10 settembre 2014. In sostanza, egli postula l'annullamento della decisione impugnata, in particolar modo per quanto concerne il pagamento una tantum « One-off tax payment » al Regno Unito, concedendogli in tal modo la possibilità di optare per la comunicazione volontaria (« Volontary Disclosure ») per il passato e per il futuro. In sostanza, il ricorrente contesta la validità della notifica per via elettronica degli scritti 23 novembre 2012 e 28 marzo 2013 effettuata dalla banca B._______ sul suo conto e-banking, sottolineando di non aver mai preso conoscenza del loro contenuto. A causa di tale irregolarità, egli sarebbe venuto a conoscenza della possibilità di scegliere tra il pagamento unico e la comunicazione volontaria soltanto tardivamente, ovvero il 3 giugno 2013 con la notifica postale di un esemplare del certificato relativo al pagamento unico del 31 maggio 2013. Tale pagamento unico andrebbe annullato in quanto non solo sarebbe stato effettuato senza il suo consenso, ma implicherebbe altresì nei suoi confronti una doppia imposizione, poiché prelevato sui suoi risparmi accumulati lavorando in Svizzera precedentemente al suo trasferimento nel Regno Unito: il salario da lui percepito sarebbe infatti già stato oggetto di un'imposizione alla fonte, sicché non si giustificherebbe una sua ulteriore imposizione nel Regno Unito.

G.
Con risposta 17 dicembre 2014, l'AFC ha postulato il rigetto integrale del ricorso, assegnando le tasse e le spese a carico del ricorrente. Nel contempo, essa ha indicato al Tribunale di non essere parte al presente procedimento, rendendolo nel contempo attento al fatto che la banca B._______, non era stata erroneamente inclusa tra le parti alla procedura.

H.
Con ordinanza dell'11 febbraio 2015, lo scrivente Tribunale ha dunque integrato la banca B._______ nella procedura, impartendole un termine per prendere posizione in merito al ricorso.

I.
Con scritto 4 marzo 2015, la banca B._______ ha presentato le proprie osservazioni, postulando anch'essa il rigetto del ricorso.

J.
Ulteriori fatti e argomentazioni verranno ripresi, per quanto necessari, nei considerandi in diritto del presente giudizio.

Diritto:

1.

1.1 Il Tribunale amministrativo federale giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA)
PA Art. 5 - 1 Sono decisioni i provvedimenti delle autorità nel singolo caso, fondati sul diritto pubblico federale e concernenti:
1    Sono decisioni i provvedimenti delle autorità nel singolo caso, fondati sul diritto pubblico federale e concernenti:
a  la costituzione, la modificazione o l'annullamento di diritti o di obblighi;
b  l'accertamento dell'esistenza, dell'inesistenza o dell'estensione di diritti o di obblighi;
c  il rigetto o la dichiarazione d'inammissibilità d'istanze dirette alla costituzione, alla modificazione, all'annullamento o all'accertamento di diritti o di obblighi.
2    Sono decisioni anche quelle in materia d'esecuzione (art. 41 cpv. 1 lett. a e b), le decisioni incidentali (art. 45 e 46), le decisioni su opposizione (art. 30 cpv. 2 lett. b e 74), le decisioni su ricorso (art. 61), le decisioni in sede di revisione (art. 68) e l'interpretazione (art. 69).24
3    Le dichiarazioni di un'autorità che rifiuta o solleva pretese da far valere mediante azione non sono considerate decisioni.
della PA, emanate dalle autorità menzionate all'art. 33
SR 173.32 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF)
LTAF Art. 33 Autorità inferiori - Il ricorso è ammissibile contro le decisioni:
a  del Consiglio federale e degli organi dell'Assemblea federale in materia di rapporti di lavoro del personale federale, compreso il rifiuto dell'autorizzazione a procedere penalmente;
b  del Consiglio federale concernenti:
b1  la destituzione di un membro del Consiglio della banca o della direzione generale o di un loro supplente secondo la legge del 3 ottobre 200325 sulla Banca nazionale,
b10  la revoca di un membro del consiglio d'amministrazione del Servizio svizzero di assegnazione delle tracce o l'approvazione della risoluzione del rapporto di lavoro del direttore da parte del consiglio d'amministrazione secondo la legge federale del 20 dicembre 195743 sulle ferrovie;
b2  la revoca di un membro del consiglio di amministrazione dell'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari o l'approvazione dello scioglimento del rapporto di lavoro del direttore da parte del consiglio di amministrazione secondo la legge del 22 giugno 200726 sulla vigilanza dei mercati finanziari,
b3  il blocco di valori patrimoniali secondo la legge del 18 dicembre 201528 sui valori patrimoniali di provenienza illecita,
b4  il divieto di determinate attività secondo la LAIn30,
b4bis  il divieto di organizzazioni secondo la LAIn,
b5  la revoca di un membro del Consiglio d'istituto dell'Istituto federale di metrologia secondo la legge federale del 17 giugno 201133 sull'Istituto federale di metrologia,
b6  la revoca di un membro del consiglio di amministrazione dell'Autorità federale di sorveglianza dei revisori o l'approvazione dello scioglimento del rapporto di lavoro del direttore da parte del consiglio di amministrazione secondo la legge del 16 dicembre 200535 sui revisori,
b7  la revoca di un membro del Consiglio dell'Istituto svizzero per gli agenti terapeutici secondo la legge del 15 dicembre 200037 sugli agenti terapeutici,
b8  la revoca di un membro del consiglio di amministrazione dell'istituto secondo la legge del 16 giugno 201739 sui fondi di compensazione,
b9  la revoca di un membro del consiglio d'Istituto dell'Istituto svizzero di diritto comparato secondo la legge federale del 28 settembre 201841 sull'Istituto svizzero di diritto comparato,
c  del Tribunale penale federale in materia di rapporti di lavoro dei suoi giudici e del suo personale;
cbis  del Tribunale federale dei brevetti in materia di rapporti di lavoro dei suoi giudici e del suo personale;
cquater  del procuratore generale della Confederazione in materia di rapporti di lavoro dei procuratori pubblici federali da lui nominati e del personale del Ministero pubblico della Confederazione;
cquinquies  dell'autorità di vigilanza sul Ministero pubblico della Confederazione in materia di rapporti di lavoro del personale della sua segreteria;
cter  dell'autorità di vigilanza sul Ministero pubblico della Confederazione in materia di rapporti di lavoro dei membri del Ministero pubblico della Confederazione eletti dall'Assemblea federale plenaria;
d  della Cancelleria federale, dei dipartimenti e dei servizi dell'Amministrazione federale loro subordinati o aggregati amministrativamente;
e  degli stabilimenti e delle aziende della Confederazione;
f  delle commissioni federali;
g  dei tribunali arbitrali costituiti in virtù di contratti di diritto pubblico sottoscritti dalla Confederazione, dai suoi stabilimenti o dalle sue aziende;
h  delle autorità o organizzazioni indipendenti dall'Amministrazione federale che decidono nell'adempimento di compiti di diritto pubblico loro affidati dalla Confederazione;
i  delle autorità cantonali, in quanto una legge federale preveda che le loro decisioni sono impugnabili mediante ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale.
LTAF, riservate le eccezioni di cui all'art. 32
SR 173.32 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF)
LTAF Art. 32 Eccezioni - 1 Il ricorso è inammissibile contro:
1    Il ricorso è inammissibile contro:
a  le decisioni in materia di sicurezza interna o esterna del Paese, neutralità, protezione diplomatica e altri affari esteri, in quanto il diritto internazionale pubblico non conferisca un diritto al giudizio da parte di un tribunale;
b  le decisioni in materia di diritto di voto dei cittadini nonché di elezioni e votazioni popolari;
c  le decisioni in materia di salario al merito del personale federale, in quanto non concernano la parità dei sessi;
d  ...
e  le decisioni nel settore dell'energia nucleare concernenti:
e1  le autorizzazioni di massima per impianti nucleari,
e2  l'approvazione del programma di smaltimento,
e3  la chiusura di depositi geologici in profondità,
e4  la prova dello smaltimento;
f  le decisioni in materia di rilascio o estensione di concessioni di infrastrutture ferroviarie;
g  le decisioni dell'autorità indipendente di ricorso in materia radiotelevisiva;
h  le decisioni in materia di rilascio di concessioni per case da gioco;
i  le decisioni in materia di rilascio, modifica o rinnovo della concessione della Società svizzera di radiotelevisione (SSR);
j  le decisioni in materia di diritto ai sussidi di una scuola universitaria o di un altro istituto accademico.
2    Il ricorso è inoltre inammissibile contro:
a  le decisioni che, in virtù di un'altra legge federale, possono essere impugnate mediante opposizione o ricorso dinanzi a un'autorità ai sensi dell'articolo 33 lettere c-f;
b  le decisioni che, in virtù di un'altra legge federale, possono essere impugnate mediante ricorso dinanzi a un'autorità cantonale.
LTAF (cfr. art. 31
SR 173.32 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF)
LTAF Art. 31 Principio - Il Tribunale amministrativo federale giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'articolo 5 della legge federale del 20 dicembre 196819 sulla procedura amministrativa (PA).
LTAF). In particolare, le decisioni rese dall'AFC sulla base dell'art. 4 cpv. 4
SR 672.4 Legge federale del 15 giugno 2012 sull'imposizione alla fonte in ambito internazionale (LIFI)
LIFI Art. 4 Pagamenti unici - 1 Gli agenti pagatori svizzeri riscuotono i pagamenti unici conformemente alla convenzione applicabile.
1    Gli agenti pagatori svizzeri riscuotono i pagamenti unici conformemente alla convenzione applicabile.
2    Per una persona interessata che ha avviato una relazione d'affari con un agente pagatore svizzero tra il giorno di riferimento 2 e il giorno di riferimento 3 scegliendo l'opzione «pagamento unico» presso il nuovo agente pagatore, quest'ultimo riscuote il pagamento unico conformemente alla convenzione applicabile al più presto il giorno di riferimento 4, ma al più tardi 12 mesi dopo il giorno di riferimento 3. Se l'agente pagatore precedente non fornisce le informazioni necessarie entro 12 mesi dal giorno di riferimento 3 e se la persona interessata o un'altra parte contraente non ha intentato alcuna azione civile nei confronti dell'agente pagatore precedente, il nuovo agente pagatore svizzero considera la persona interessata alla stregua di una persona che non ha adempiuto i propri obblighi.
3    La persona interessata o un'altra parte contraente può dichiarare per scritto all'agente pagatore svizzero entro 30 giorni dalla notifica che non è d'accordo con il suo certificato di pagamento unico. L'agente pagatore svizzero si adopera con la persona interessata o con l'altra parte contraente al fine di trovare una soluzione consensuale in conformità alla convenzione applicabile. Entro 60 giorni dalla notifica di questa dichiarazione scritta l'agente pagatore svizzero emette un nuovo certificato oppure conferma la validità del primo certificato.
4    Un certificato è considerato approvato se entro 30 giorni dalla notifica del nuovo certificato o dalla conferma del primo certificato la persona interessata o un'altra parte contraente non richiede per scritto all'AFC di pronunciare una decisione. Tale decisione può essere impugnata conformemente alle disposizioni generali sull'amministrazione della giustizia federale.
della legge federale del 15 giugno 2012 sull'imposizione alla fonte in ambito internazionale (LIFI, RS 672.4) sono impugnabili dinanzi al Tribunale amministrativo federale. In particolare, l'art. 4 cpv. 4
SR 672.4 Legge federale del 15 giugno 2012 sull'imposizione alla fonte in ambito internazionale (LIFI)
LIFI Art. 4 Pagamenti unici - 1 Gli agenti pagatori svizzeri riscuotono i pagamenti unici conformemente alla convenzione applicabile.
1    Gli agenti pagatori svizzeri riscuotono i pagamenti unici conformemente alla convenzione applicabile.
2    Per una persona interessata che ha avviato una relazione d'affari con un agente pagatore svizzero tra il giorno di riferimento 2 e il giorno di riferimento 3 scegliendo l'opzione «pagamento unico» presso il nuovo agente pagatore, quest'ultimo riscuote il pagamento unico conformemente alla convenzione applicabile al più presto il giorno di riferimento 4, ma al più tardi 12 mesi dopo il giorno di riferimento 3. Se l'agente pagatore precedente non fornisce le informazioni necessarie entro 12 mesi dal giorno di riferimento 3 e se la persona interessata o un'altra parte contraente non ha intentato alcuna azione civile nei confronti dell'agente pagatore precedente, il nuovo agente pagatore svizzero considera la persona interessata alla stregua di una persona che non ha adempiuto i propri obblighi.
3    La persona interessata o un'altra parte contraente può dichiarare per scritto all'agente pagatore svizzero entro 30 giorni dalla notifica che non è d'accordo con il suo certificato di pagamento unico. L'agente pagatore svizzero si adopera con la persona interessata o con l'altra parte contraente al fine di trovare una soluzione consensuale in conformità alla convenzione applicabile. Entro 60 giorni dalla notifica di questa dichiarazione scritta l'agente pagatore svizzero emette un nuovo certificato oppure conferma la validità del primo certificato.
4    Un certificato è considerato approvato se entro 30 giorni dalla notifica del nuovo certificato o dalla conferma del primo certificato la persona interessata o un'altra parte contraente non richiede per scritto all'AFC di pronunciare una decisione. Tale decisione può essere impugnata conformemente alle disposizioni generali sull'amministrazione della giustizia federale.
LIFI dispone che il ricorso presentato avverso la decisione dell'AFC (relativa alla validità del certificato) è retto dalle disposizioni generali sull'amministrazione della giustizia federale. La procedura dinanzi al Tribunale amministrativo federale è retta dalla PA, in quanto la LTAF non disponga altrimenti (cfr. art. 37
SR 173.32 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF)
LTAF Art. 37 Principio - La procedura dinanzi al Tribunale amministrativo federale è retta dalla PA56, in quanto la presente legge non disponga altrimenti.
LTAF).

1.2 Pacifica è la legittimazione a ricorrere del ricorrente, essendo lo stesso destinatario della decisione qui impugnata (art. 48
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA)
PA Art. 48 - 1 Ha diritto di ricorrere chi:
1    Ha diritto di ricorrere chi:
a  ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore o è stato privato della possibilità di farlo;
b  è particolarmente toccato dalla decisione impugnata; e
c  ha un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa.
2    Ha inoltre diritto di ricorrere ogni persona, organizzazione o autorità cui un'altra legge federale riconosce tale diritto.
PA). Il ricorso è poi stato interposto tempestivamente (art. 20
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA)
PA Art. 20 - 1 Un termine computato in giorni, se deve essere notificato alle parti, comincia a decorrere il giorno dopo la notificazione.
1    Un termine computato in giorni, se deve essere notificato alle parti, comincia a decorrere il giorno dopo la notificazione.
2    Se non deve essere notificato alle parti, esso comincia a decorrere il giorno dopo l'evento che lo fa scattare.
2bis    Una notificazione recapitabile soltanto dietro firma del destinatario o di un terzo autorizzato a riceverla è reputata avvenuta al più tardi il settimo giorno dopo il primo tentativo di consegna infruttuoso.49
3    Se l'ultimo giorno del termine è un sabato, una domenica o un giorno riconosciuto festivo dal diritto federale o cantonale, il termine scade il primo giorno feriale seguente. È determinante il diritto del Cantone ove ha domicilio o sede la parte o il suo rappresentante.50
segg., art. 50
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA)
PA Art. 50 - 1 Il ricorso dev'essere depositato entro 30 giorni dalla notificazione della decisione.
1    Il ricorso dev'essere depositato entro 30 giorni dalla notificazione della decisione.
2    Il ricorso per denegata o ritardata giustizia può essere interposto in ogni tempo.
PA), nel rispetto delle esigenze di forma e di contenuto previste dalla legge (art. 52
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA)
PA Art. 52 - 1 L'atto di ricorso deve contenere le conclusioni, i motivi, l'indicazione dei mezzi di prova e la firma del ricorrente o del suo rappresentante; devono essere allegati la decisione impugnata e i documenti indicati come mezzi di prova, se sono in possesso del ricorrente.
1    L'atto di ricorso deve contenere le conclusioni, i motivi, l'indicazione dei mezzi di prova e la firma del ricorrente o del suo rappresentante; devono essere allegati la decisione impugnata e i documenti indicati come mezzi di prova, se sono in possesso del ricorrente.
2    Se il ricorso non soddisfa a questi requisiti o se le conclusioni o i motivi del ricorrente non sono sufficientemente chiari, e il ricorso non sembra manifestamente inammissibile, l'autorità di ricorso assegna al ricorrente un breve termine suppletorio per rimediarvi.
3    Essa gli assegna questo termine con la comminatoria che, decorrendo infruttuoso, deciderà secondo l'inserto o, qualora manchino le conclusioni, i motivi oppure la firma, non entrerà nel merito del ricorso.
PA). Il ricorso è ricevibile in ordine e deve essere pertanto esaminato nel merito.

2.

2.1 Con ricorso al Tribunale amministrativo federale possono essere invocati la violazione del diritto federale, compreso l'eccesso o l'abuso del potere di apprezzamento (art. 49 lett. a
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA)
PA Art. 49 - Il ricorrente può far valere:
a  la violazione del diritto federale, compreso l'eccesso o l'abuso del potere di apprezzamento;
b  l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti;
c  l'inadeguatezza; questa censura non è ammissibile quando un'autorità cantonale ha giudicato come autorità di ricorso.
PA), l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 49 lett. b
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA)
PA Art. 49 - Il ricorrente può far valere:
a  la violazione del diritto federale, compreso l'eccesso o l'abuso del potere di apprezzamento;
b  l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti;
c  l'inadeguatezza; questa censura non è ammissibile quando un'autorità cantonale ha giudicato come autorità di ricorso.
PA) e l'inadeguatezza (art. 49 lett. c
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA)
PA Art. 49 - Il ricorrente può far valere:
a  la violazione del diritto federale, compreso l'eccesso o l'abuso del potere di apprezzamento;
b  l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti;
c  l'inadeguatezza; questa censura non è ammissibile quando un'autorità cantonale ha giudicato come autorità di ricorso.
PA; cfr. Moser/Beusch/Kneubühler, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 2a ed. 2013, n. 2.149).

2.2 Il Tribunale amministrativo federale non è vincolato né dai motivi addotti (cfr. art. 62 cpv. 4
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA)
PA Art. 62 - 1 L'autorità di ricorso può modificare la decisione impugnata a vantaggio di una parte.
1    L'autorità di ricorso può modificare la decisione impugnata a vantaggio di una parte.
2    Essa può modificare a pregiudizio di una parte la decisione impugnata quando questa violi il diritto federale o poggi su un accertamento inesatto o incompleto dei fatti; per inadeguatezza, la decisione impugnata non può essere modificata a pregiudizio di una parte, a meno che la modificazione giovi ad una controparte.
3    L'autorità di ricorso che intenda modificare la decisione impugnata a pregiudizio di una parte deve informarla della sua intenzione e darle la possibilità di esprimersi.
4    L'autorità di ricorso non è vincolata in nessun caso dai motivi del ricorso.
PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2007/41 consid. 2; Moor/Poltier, Droit administratif, vol. II, 3a ed. 2011, no. 2.2.6.5, pag. 300). I principi della massima inquisitoria e dell'applicazione d'ufficio del diritto sono tuttavia limitati: l'autorità competente procede difatti spontaneamente a constatazioni complementari o esamina altri punti di diritto solo se dalle censure sollevate o dagli atti risultino indizi in tal senso (cfr. DTF 122 V 157 consid. 1a; 121 V 204 consid. 6c; DTAF 2007/27 consid. 3.3). Secondo il principio di articolazione delle censure (« Rügeprinzip ») l'autorità di ricorso non è tenuta a esaminare le censure che non appaiono evidenti o non possono dedursi facilmente dalla constatazione e presentazione dei fatti, non essendo a sufficienza sostanziate (cfr. Moser/Beusch/Kneubühler, op. cit., n. 1.55). Il principio inquisitorio non è quindi assoluto, atteso che la sua portata è limitata dal dovere delle parti di collaborare all'istruzione della causa (cfr. DTF 128 II 139 consid. 2b). Il dovere processuale di collaborazione concernente in particolare il ricorrente che interpone un ricorso al Tribunale nel proprio interesse, comprende, in particolare, l'obbligo di portare le prove necessarie, d'informare il giudice sulla fattispecie e di motivare la propria richiesta, ritenuto che in caso contrario arrischierebbe di dover sopportare le conseguenze della carenza di prove (cfr. art. 52
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA)
PA Art. 52 - 1 L'atto di ricorso deve contenere le conclusioni, i motivi, l'indicazione dei mezzi di prova e la firma del ricorrente o del suo rappresentante; devono essere allegati la decisione impugnata e i documenti indicati come mezzi di prova, se sono in possesso del ricorrente.
1    L'atto di ricorso deve contenere le conclusioni, i motivi, l'indicazione dei mezzi di prova e la firma del ricorrente o del suo rappresentante; devono essere allegati la decisione impugnata e i documenti indicati come mezzi di prova, se sono in possesso del ricorrente.
2    Se il ricorso non soddisfa a questi requisiti o se le conclusioni o i motivi del ricorrente non sono sufficientemente chiari, e il ricorso non sembra manifestamente inammissibile, l'autorità di ricorso assegna al ricorrente un breve termine suppletorio per rimediarvi.
3    Essa gli assegna questo termine con la comminatoria che, decorrendo infruttuoso, deciderà secondo l'inserto o, qualora manchino le conclusioni, i motivi oppure la firma, non entrerà nel merito del ricorso.
PA; cfr. DTF 119 III 70 consid. 1; Moor/Poltier, op. cit., no. 2.2.6.3, pag. 293 e segg.).

3.
Qui di seguito verranno esposte le disposizioni pertinenti per la risoluzione del presente litigio contenute nella Convenzione UK (consid. 3.1 che segue) nonché nella LIFI (consid. 3.2 che segue).

3.1

3.1.1 La Convenzione UK, entrata in vigore il 1° gennaio 2013, ha lo scopo di garantire, tramite la collaborazione bilaterale tra Stati contraenti, l'imposizione effettiva delle persone interessate nel Regno Unito. Gli Stati contraenti convengono che l'effetto della collaborazione bilaterale prevista nella predetta Convenzione corrisponde durevolmente allo scambio automatico di informazioni in materia di imposizione di redditi e utili da valori patrimoniali di tali persone. A questo scopo, le autorità competenti degli Stati contraenti si sostengono vicendevolmente segnatamente in merito all'imposizione in vista della regolarizzazione fiscale di valori patrimoniali detenuti dagli agenti pagatori svizzeri per le persone interessate residenti nel Regno Unito (cfr. art. 1 par. 1, art. 2 lett. a e art. 5 Convenzione UK; sentenze del TAF A-155/2015 del 22 giugno 2015 consid. 2.1.1; A-2654/2014 del 5 febbraio 2015 consid. 3.1.1).

L'espressione « agente pagatore svizzero » designa segnatamente le banche secondo la legge dell'8 novembre 1934 sulle banche (LB, RS 952.0; cfr. art. 2 lett. e Convenzione UK). L'espressione « persona interessata » si riferisce invece a una persona fisica residente nel Regno Unito che quale parte contraente di un agente pagatore svizzero è la titolare del conto o del deposito nonché la beneficiaria effettiva dei valori patrimoniali (cfr. art. 2 lett. h Convenzione UK).

3.1.2 La Convenzione UK fissa, nel contesto della regolarizzazione fiscale dei valori patrimoniali, diversi giorni di riferimento. Determinanti per il presente litigio, sono il « giorno di riferimento 2 » fissato al 31 dicembre 2010 e il « giorno di riferimento 3 » fissato all'ultimo giorno del quarto mese dopo l'entrata in vigore della Convenzione UK, ossia il 31 maggio 2013 (cfr. in proposito, art. 2 lett. m Convenzione UK).

3.1.3 Giusta l'art. 6 par. 1 della Convenzione UK, entro due mesi dall'entrata in vigore della predetta Convenzione gli agenti pagatori svizzeri informano i titolari di conti o depositi presso cui la persona interessata è stata identificata del suo contenuto come pure dei diritti e degli obblighi che ne risultano per la persona interessata.

3.1.4 L'art. 5 par. 1 della Convenzione UK dispone che una persona interessata, che non è una persona fisica non domiciliata nel Regno Unito e che ai giorni di riferimento 2 e 3 detiene presso un agente pagatore svizzero valori patrimoniali, può autorizzare l'agente pagatore svizzero a effettuare un pagamento unico secondo l'art. 9 par. 2 o a trasmettere le informazioni secondo l'art. 10. La persona interessata deve comunicare per scritto all'agente pagatore svizzero, al più tardi entro il giorno di riferimento 3, quale delle possibilità di cui all'art. 5 par. 1 e 2 ha scelto per conti o depositi esistenti al giorno di riferimento 3. Questa comunicazione è irrevocabile (cfr. art. 7 par. 1 Convenzione UK).Se entro il giorno di riferimento 3 la persona interessata non ha scelto alcuna delle possibilità di cui ai par. 1 e 2 dell'art. 5 della Convenzione UK, l'agente pagatore svizzero preleva il pagamento unico secondo l'art. 9 par. 2 (cfr. art. 5 par. 3 Convenzione UK).

3.1.5 Fatti salvi gli art. 8 e 13 della Convenzione UK, non pertinenti in concreto, gli agenti pagatori svizzeri riscuotono entro il giorno di riferimento 3 un pagamento unico sui valori patrimoniali dalla persona interessata depositati presso di loro (cfr. art. 9 par. 1 Convenzione UK). Tale disposizione trova applicazione allorquando la persona interessata non ha - al giorno di riferimento 3 - comunicato per iscritto all'agente pagatore svizzero, per quale delle opzioni essa ha optato, ovvero il pagamento unico con effetto liberatorio (art. 9 Convenzione UK) o la comunicazione volontaria (art. 10 Convenzione UK).

Fatto salvo il par. 3 - in casu non pertinente - il pagamento unico è calcolato sulla base dell'allegato I. L'aliquota è del 34 % (cfr. art. 9 par. 2 Convenzione UK). Al momento del prelievo del pagamento unico, l'agente pagatore svizzero della persona interessata rilascia un certificato secondo la forma prestabilita. Il certificato è considerato approvato se entro 30 giorni dalla sua notifica la persona interessata non solleva reclamo (cfr. art. 9 par. 4 Convenzione UK).

In virtù dell'art. 9 par. 5 della Convenzione UK, dopo approvazione dei certificati di cui al par. 4, l'agente pagatore svizzero effettua mensilmente i pagamenti unici all'autorità competente svizzera. L'autorità destinataria di tali pagamenti è - giusta l'art. 2 lett. d della Convenzione UK, in combinato disposto con l'art. 5 cpv. 1
SR 672.4 Legge federale del 15 giugno 2012 sull'imposizione alla fonte in ambito internazionale (LIFI)
LIFI Art. 5 Trasferimento all'AFC - 1 Gli agenti pagatori svizzeri trasferiscono all'AFC entro i termini stabiliti nella convenzione applicabile i pagamenti unici riscossi.
1    Gli agenti pagatori svizzeri trasferiscono all'AFC entro i termini stabiliti nella convenzione applicabile i pagamenti unici riscossi.
2    Consegnano il conteggio finale all'AFC al più tardi 14 mesi dopo il giorno di riferimento 3.
LIFI - l'AFC.

3.1.6 Se un agente pagatore svizzero omette di identificare una persona interessata e di informarla circa i suoi diritti e obblighi secondo l'art. 7 e se l'identifica successivamente come persona interessata, quest'ultima può comunque, con l'accordo delle autorità competenti degli Stati contraenti, far valere le possibilità secondo i par. 1 e 2 dell'art. 5; i diritti e i doveri secondo l'art. 7 sono applicabili entro un termine fissato congiuntamente dalle competenti autorità degli Stati contraenti (cfr. art. 14 par. 1 Convenzione UK; in merito agli interessi di mora, che vanno riscossi in tale evenienza, cfr. art. 14 par. 2 Convenzione UK).

3.2

3.2.1 La LIFI disciplina l'attuazione delle convenzioni di collaborazione in ambito fiscale, in particolare la regolarizzazione fiscale di valori patrimoniali che si trovano presso agenti pagatori svizzeri (cfr. art. 1 cpv. 1 lett. a
SR 672.4 Legge federale del 15 giugno 2012 sull'imposizione alla fonte in ambito internazionale (LIFI)
LIFI Art. 1 Oggetto - 1 La presente legge disciplina l'attuazione delle convenzioni di collaborazione in ambito fiscale, in particolare:
1    La presente legge disciplina l'attuazione delle convenzioni di collaborazione in ambito fiscale, in particolare:
a  la regolarizzazione fiscale di valori patrimoniali che si trovano presso agenti pagatori svizzeri;
b  la riscossione dell'imposta liberatoria sui redditi da capitale e la comunicazione di tali redditi;
c  la riscossione dell'imposta liberatoria sulle successioni e la comunicazione di tali successioni;
d  la garanzia del rispetto dello scopo delle convenzioni;
e  le pene previste per violazioni della convenzione applicabile e della presente legge;
f  le procedure.
2    La presente legge si applica alle convenzioni menzionate nell'allegato. La Svizzera può concludere convenzioni con tutti i Paesi, in particolare con quelli con cui ha concluso una convenzione in materia di protezione reciproca degli investimenti.
3    Sono fatte salve le disposizioni derogatorie della convenzione applicabile nel singolo caso.
LIFI). Essa si applica alle convenzioni menzionate nell'allegato (cfr. art. 1 cpv. 2
SR 672.4 Legge federale del 15 giugno 2012 sull'imposizione alla fonte in ambito internazionale (LIFI)
LIFI Art. 1 Oggetto - 1 La presente legge disciplina l'attuazione delle convenzioni di collaborazione in ambito fiscale, in particolare:
1    La presente legge disciplina l'attuazione delle convenzioni di collaborazione in ambito fiscale, in particolare:
a  la regolarizzazione fiscale di valori patrimoniali che si trovano presso agenti pagatori svizzeri;
b  la riscossione dell'imposta liberatoria sui redditi da capitale e la comunicazione di tali redditi;
c  la riscossione dell'imposta liberatoria sulle successioni e la comunicazione di tali successioni;
d  la garanzia del rispetto dello scopo delle convenzioni;
e  le pene previste per violazioni della convenzione applicabile e della presente legge;
f  le procedure.
2    La presente legge si applica alle convenzioni menzionate nell'allegato. La Svizzera può concludere convenzioni con tutti i Paesi, in particolare con quelli con cui ha concluso una convenzione in materia di protezione reciproca degli investimenti.
3    Sono fatte salve le disposizioni derogatorie della convenzione applicabile nel singolo caso.
LIFI, in combinato disposto con la cifra 2 dell'allegato alla LIFI). Sono fatte salve le disposizioni derogatorie della convenzione applicabile nel singolo caso (cfr. art. 1 cpv. 3
SR 672.4 Legge federale del 15 giugno 2012 sull'imposizione alla fonte in ambito internazionale (LIFI)
LIFI Art. 1 Oggetto - 1 La presente legge disciplina l'attuazione delle convenzioni di collaborazione in ambito fiscale, in particolare:
1    La presente legge disciplina l'attuazione delle convenzioni di collaborazione in ambito fiscale, in particolare:
a  la regolarizzazione fiscale di valori patrimoniali che si trovano presso agenti pagatori svizzeri;
b  la riscossione dell'imposta liberatoria sui redditi da capitale e la comunicazione di tali redditi;
c  la riscossione dell'imposta liberatoria sulle successioni e la comunicazione di tali successioni;
d  la garanzia del rispetto dello scopo delle convenzioni;
e  le pene previste per violazioni della convenzione applicabile e della presente legge;
f  le procedure.
2    La presente legge si applica alle convenzioni menzionate nell'allegato. La Svizzera può concludere convenzioni con tutti i Paesi, in particolare con quelli con cui ha concluso una convenzione in materia di protezione reciproca degli investimenti.
3    Sono fatte salve le disposizioni derogatorie della convenzione applicabile nel singolo caso.
LIFI).

3.2.2 Giusta l'art. 4 cpv. 1
SR 672.4 Legge federale del 15 giugno 2012 sull'imposizione alla fonte in ambito internazionale (LIFI)
LIFI Art. 4 Pagamenti unici - 1 Gli agenti pagatori svizzeri riscuotono i pagamenti unici conformemente alla convenzione applicabile.
1    Gli agenti pagatori svizzeri riscuotono i pagamenti unici conformemente alla convenzione applicabile.
2    Per una persona interessata che ha avviato una relazione d'affari con un agente pagatore svizzero tra il giorno di riferimento 2 e il giorno di riferimento 3 scegliendo l'opzione «pagamento unico» presso il nuovo agente pagatore, quest'ultimo riscuote il pagamento unico conformemente alla convenzione applicabile al più presto il giorno di riferimento 4, ma al più tardi 12 mesi dopo il giorno di riferimento 3. Se l'agente pagatore precedente non fornisce le informazioni necessarie entro 12 mesi dal giorno di riferimento 3 e se la persona interessata o un'altra parte contraente non ha intentato alcuna azione civile nei confronti dell'agente pagatore precedente, il nuovo agente pagatore svizzero considera la persona interessata alla stregua di una persona che non ha adempiuto i propri obblighi.
3    La persona interessata o un'altra parte contraente può dichiarare per scritto all'agente pagatore svizzero entro 30 giorni dalla notifica che non è d'accordo con il suo certificato di pagamento unico. L'agente pagatore svizzero si adopera con la persona interessata o con l'altra parte contraente al fine di trovare una soluzione consensuale in conformità alla convenzione applicabile. Entro 60 giorni dalla notifica di questa dichiarazione scritta l'agente pagatore svizzero emette un nuovo certificato oppure conferma la validità del primo certificato.
4    Un certificato è considerato approvato se entro 30 giorni dalla notifica del nuovo certificato o dalla conferma del primo certificato la persona interessata o un'altra parte contraente non richiede per scritto all'AFC di pronunciare una decisione. Tale decisione può essere impugnata conformemente alle disposizioni generali sull'amministrazione della giustizia federale.
LIFI, gli agenti pagatori svizzeri riscuotono i pagamenti unici conformemente alla convenzione applicabile. L'art. 4 cpv. 3
SR 672.4 Legge federale del 15 giugno 2012 sull'imposizione alla fonte in ambito internazionale (LIFI)
LIFI Art. 4 Pagamenti unici - 1 Gli agenti pagatori svizzeri riscuotono i pagamenti unici conformemente alla convenzione applicabile.
1    Gli agenti pagatori svizzeri riscuotono i pagamenti unici conformemente alla convenzione applicabile.
2    Per una persona interessata che ha avviato una relazione d'affari con un agente pagatore svizzero tra il giorno di riferimento 2 e il giorno di riferimento 3 scegliendo l'opzione «pagamento unico» presso il nuovo agente pagatore, quest'ultimo riscuote il pagamento unico conformemente alla convenzione applicabile al più presto il giorno di riferimento 4, ma al più tardi 12 mesi dopo il giorno di riferimento 3. Se l'agente pagatore precedente non fornisce le informazioni necessarie entro 12 mesi dal giorno di riferimento 3 e se la persona interessata o un'altra parte contraente non ha intentato alcuna azione civile nei confronti dell'agente pagatore precedente, il nuovo agente pagatore svizzero considera la persona interessata alla stregua di una persona che non ha adempiuto i propri obblighi.
3    La persona interessata o un'altra parte contraente può dichiarare per scritto all'agente pagatore svizzero entro 30 giorni dalla notifica che non è d'accordo con il suo certificato di pagamento unico. L'agente pagatore svizzero si adopera con la persona interessata o con l'altra parte contraente al fine di trovare una soluzione consensuale in conformità alla convenzione applicabile. Entro 60 giorni dalla notifica di questa dichiarazione scritta l'agente pagatore svizzero emette un nuovo certificato oppure conferma la validità del primo certificato.
4    Un certificato è considerato approvato se entro 30 giorni dalla notifica del nuovo certificato o dalla conferma del primo certificato la persona interessata o un'altra parte contraente non richiede per scritto all'AFC di pronunciare una decisione. Tale decisione può essere impugnata conformemente alle disposizioni generali sull'amministrazione della giustizia federale.
LIFI dispone che la persona interessata o un'altra parte contraente può dichiarare per scritto all'agente pagatore svizzero entro 30 giorni dalla notifica che non è d'accordo con il suo certificato di pagamento unico. L'agente pagatore svizzero si adopera con la persona interessata o con l'altra parte contraente al fine di trovare una soluzione consensuale in conformità alla convenzione applicabile. Entro 60 giorni dalla notifica di questa dichiarazione scritta l'agente pagatore svizzero emette un nuovo certificato oppure conferma la validità del primo certificato.

Secondo l'art. 4 cpv. 4
SR 672.4 Legge federale del 15 giugno 2012 sull'imposizione alla fonte in ambito internazionale (LIFI)
LIFI Art. 4 Pagamenti unici - 1 Gli agenti pagatori svizzeri riscuotono i pagamenti unici conformemente alla convenzione applicabile.
1    Gli agenti pagatori svizzeri riscuotono i pagamenti unici conformemente alla convenzione applicabile.
2    Per una persona interessata che ha avviato una relazione d'affari con un agente pagatore svizzero tra il giorno di riferimento 2 e il giorno di riferimento 3 scegliendo l'opzione «pagamento unico» presso il nuovo agente pagatore, quest'ultimo riscuote il pagamento unico conformemente alla convenzione applicabile al più presto il giorno di riferimento 4, ma al più tardi 12 mesi dopo il giorno di riferimento 3. Se l'agente pagatore precedente non fornisce le informazioni necessarie entro 12 mesi dal giorno di riferimento 3 e se la persona interessata o un'altra parte contraente non ha intentato alcuna azione civile nei confronti dell'agente pagatore precedente, il nuovo agente pagatore svizzero considera la persona interessata alla stregua di una persona che non ha adempiuto i propri obblighi.
3    La persona interessata o un'altra parte contraente può dichiarare per scritto all'agente pagatore svizzero entro 30 giorni dalla notifica che non è d'accordo con il suo certificato di pagamento unico. L'agente pagatore svizzero si adopera con la persona interessata o con l'altra parte contraente al fine di trovare una soluzione consensuale in conformità alla convenzione applicabile. Entro 60 giorni dalla notifica di questa dichiarazione scritta l'agente pagatore svizzero emette un nuovo certificato oppure conferma la validità del primo certificato.
4    Un certificato è considerato approvato se entro 30 giorni dalla notifica del nuovo certificato o dalla conferma del primo certificato la persona interessata o un'altra parte contraente non richiede per scritto all'AFC di pronunciare una decisione. Tale decisione può essere impugnata conformemente alle disposizioni generali sull'amministrazione della giustizia federale.
LIFI, un certificato è considerato approvato se entro 30 giorni dalla notifica del nuovo certificato o dalla conferma del primo certificato la persona interessata o un'altra parte contraente non richiede per scritto all'AFC di pronunciare una decisione.

3.2.3 L'art. 9
SR 672.4 Legge federale del 15 giugno 2012 sull'imposizione alla fonte in ambito internazionale (LIFI)
LIFI Art. 9 Identificazione a posteriori di una persona interessata - 1 Se identifica a posteriori una persona interessata, l'agente pagatore svizzero deve informare senza indugio per scritto tale persona o l'altra parte contraente.
1    Se identifica a posteriori una persona interessata, l'agente pagatore svizzero deve informare senza indugio per scritto tale persona o l'altra parte contraente.
2    La persona interessata o l'altra parte contraente può presentare all'AFC una domanda scritta di regolarizzazione fiscale dei valori patrimoniali della persona interessata, conformemente alla convenzione applicabile, entro tre mesi dalla notifica dell'informazione.
3    La domanda deve indicare:
a  l'opzione scelta per la regolarizzazione fiscale conformemente alla convenzione;
b  la disponibilità delle informazioni necessarie per la regolarizzazione fiscale.
LIFI contiene diverse regole applicabili allorquando l'identificazione della persona interessata da parte dell'agente pagatore svizzero interviene a posteriori. Essa prevede in particolare l'obbligo d'informare senza indugio per scritto tale persona o l'altra parte contraente (cpv. 1) e la regola secondo cui la domanda di regolarizzazione fiscale dei valori patrimoniali della persona interessata va presentata per iscritto all'AFC, conformemente alla convenzione applicabile, entro tre mesi dalla notifica dell'informazione (cpv. 2). La domanda deve segnatamente indicare l'opzione scelta per la regolarizzazione fiscale conformemente alla Convenzione (cfr. art. 9 cpv. 3 lett. a
SR 672.4 Legge federale del 15 giugno 2012 sull'imposizione alla fonte in ambito internazionale (LIFI)
LIFI Art. 9 Identificazione a posteriori di una persona interessata - 1 Se identifica a posteriori una persona interessata, l'agente pagatore svizzero deve informare senza indugio per scritto tale persona o l'altra parte contraente.
1    Se identifica a posteriori una persona interessata, l'agente pagatore svizzero deve informare senza indugio per scritto tale persona o l'altra parte contraente.
2    La persona interessata o l'altra parte contraente può presentare all'AFC una domanda scritta di regolarizzazione fiscale dei valori patrimoniali della persona interessata, conformemente alla convenzione applicabile, entro tre mesi dalla notifica dell'informazione.
3    La domanda deve indicare:
a  l'opzione scelta per la regolarizzazione fiscale conformemente alla convenzione;
b  la disponibilità delle informazioni necessarie per la regolarizzazione fiscale.
LIFI).

3.2.4 Conformemente all'art. 21 cpv. 1
SR 672.4 Legge federale del 15 giugno 2012 sull'imposizione alla fonte in ambito internazionale (LIFI)
LIFI Art. 21 Organizzazione e procedura - 1 Salvo disposizioni contrarie della presente legge, l'AFC provvede alla corretta applicazione delle disposizioni della convenzione e della presente legge.
1    Salvo disposizioni contrarie della presente legge, l'AFC provvede alla corretta applicazione delle disposizioni della convenzione e della presente legge.
2    Essa adotta e pronuncia tutte le decisioni necessarie all'applicazione di tali disposizioni.
3    Può prescrivere l'utilizzazione di determinati moduli cartacei o in forma elettronica ed emanare istruzioni.
4    Sono contabilizzati su conti di bilancio, al di fuori del conto economico della Confederazione:
a  i trasferimenti effettuati all'AFC dagli agenti pagatori svizzeri e dalla società veicolo, purché non si tratti di provvigioni di riscossione (art. 11) o di interessi di mora (art. 24);
b  i trasferimenti effettuati dall'AFC alle autorità competenti degli Stati partner.5
LIFI, l'AFC provvede alla corretta applicazione delle disposizioni della convenzione e della presente legge. Inoltre, l'art. 21 cpv. 2
SR 672.4 Legge federale del 15 giugno 2012 sull'imposizione alla fonte in ambito internazionale (LIFI)
LIFI Art. 21 Organizzazione e procedura - 1 Salvo disposizioni contrarie della presente legge, l'AFC provvede alla corretta applicazione delle disposizioni della convenzione e della presente legge.
1    Salvo disposizioni contrarie della presente legge, l'AFC provvede alla corretta applicazione delle disposizioni della convenzione e della presente legge.
2    Essa adotta e pronuncia tutte le decisioni necessarie all'applicazione di tali disposizioni.
3    Può prescrivere l'utilizzazione di determinati moduli cartacei o in forma elettronica ed emanare istruzioni.
4    Sono contabilizzati su conti di bilancio, al di fuori del conto economico della Confederazione:
a  i trasferimenti effettuati all'AFC dagli agenti pagatori svizzeri e dalla società veicolo, purché non si tratti di provvigioni di riscossione (art. 11) o di interessi di mora (art. 24);
b  i trasferimenti effettuati dall'AFC alle autorità competenti degli Stati partner.5
LIFI prevede che l'AFC adotta e pronuncia tutte le decisioni necessarie all'applicazione di tali disposizioni. Secondo l'art. 36
SR 672.4 Legge federale del 15 giugno 2012 sull'imposizione alla fonte in ambito internazionale (LIFI)
LIFI Art. 36 Controllo - 1 L'AFC controlla l'adempimento degli obblighi dell'agente pagatore svizzero in relazione all'esecuzione della convenzione.
1    L'AFC controlla l'adempimento degli obblighi dell'agente pagatore svizzero in relazione all'esecuzione della convenzione.
2    Per chiarire i fatti essa può:
a  verificare in loco i libri di commercio, i documenti giustificativi e altri documenti dell'agente pagatore svizzero o richiederne la produzione;
b  raccogliere informazioni scritte e orali;
c  convocare a interrogatori rappresentanti dell'agente pagatore svizzero.
3    Se constata che gli agenti pagatori svizzeri non hanno adempiuto i loro obblighi o li hanno adempiuti in modo lacunoso, l'AFC offre loro la possibilità di pronunciarsi sulle lacune accertate.
4    Se l'agente pagatore svizzero e l'AFC non riescono ad accordarsi, l'AFC pronuncia una decisione.
5    Su richiesta, l'AFC pronuncia una decisione di accertamento:
a  della qualità di agente pagatore;
b  delle basi di calcolo della riscossione dei pagamenti unici, dell'imposta liberatoria o del pagamento liberatorio;
c  del contenuto delle comunicazioni secondo l'articolo 6 o 16;
d  del contenuto dei certificati.
6    L'AFC elabora annualmente un rapporto riassuntivo sui risultati più importanti dei controlli effettuati durante l'anno precedente. Essa redige il rapporto in modo che non sia possibile risalire a singoli agenti pagatori svizzeri. La SFI trasmette il rapporto all'autorità competente dello Stato partner e ne pubblica un riassunto.
LIFI, l'AFC controlla l'adempimento degli obblighi dell'agente pagatore svizzero in relazione all'esecuzione della convenzione (cpv. 1). Se constata che gli agenti pagatori svizzeri non hanno adempiuto i loro obblighi o li hanno adempiuti in modo lacunoso, l'AFC offre loro la possibilità di pronunciarsi sulle lacune accertate (cpv. 3). Se l'agente pagatore svizzero e l'AFC non riescono ad accordarsi, l'AFC pronuncia una decisione (cpv. 4). Su richiesta, l'AFC pronuncia una decisione di accertamento (lett. a) della qualità di agente pagatore, (lett. b) delle basi di calcolo della riscossione dei pagamenti unici, dell'imposta liberatoria o del pagamento liberatorio, (lett. c) del contenuto delle comunicazioni secondo l'art. 6 o
SR 672.4 Legge federale del 15 giugno 2012 sull'imposizione alla fonte in ambito internazionale (LIFI)
LIFI Art. 36 Controllo - 1 L'AFC controlla l'adempimento degli obblighi dell'agente pagatore svizzero in relazione all'esecuzione della convenzione.
1    L'AFC controlla l'adempimento degli obblighi dell'agente pagatore svizzero in relazione all'esecuzione della convenzione.
2    Per chiarire i fatti essa può:
a  verificare in loco i libri di commercio, i documenti giustificativi e altri documenti dell'agente pagatore svizzero o richiederne la produzione;
b  raccogliere informazioni scritte e orali;
c  convocare a interrogatori rappresentanti dell'agente pagatore svizzero.
3    Se constata che gli agenti pagatori svizzeri non hanno adempiuto i loro obblighi o li hanno adempiuti in modo lacunoso, l'AFC offre loro la possibilità di pronunciarsi sulle lacune accertate.
4    Se l'agente pagatore svizzero e l'AFC non riescono ad accordarsi, l'AFC pronuncia una decisione.
5    Su richiesta, l'AFC pronuncia una decisione di accertamento:
a  della qualità di agente pagatore;
b  delle basi di calcolo della riscossione dei pagamenti unici, dell'imposta liberatoria o del pagamento liberatorio;
c  del contenuto delle comunicazioni secondo l'articolo 6 o 16;
d  del contenuto dei certificati.
6    L'AFC elabora annualmente un rapporto riassuntivo sui risultati più importanti dei controlli effettuati durante l'anno precedente. Essa redige il rapporto in modo che non sia possibile risalire a singoli agenti pagatori svizzeri. La SFI trasmette il rapporto all'autorità competente dello Stato partner e ne pubblica un riassunto.
l'art. 16
SR 672.4 Legge federale del 15 giugno 2012 sull'imposizione alla fonte in ambito internazionale (LIFI)
LIFI Art. 16 Comunicazione - 1 In presenza di un'esplicita autorizzazione della persona interessata, della persona autorizzata o dell'altra parte contraente, l'agente pagatore svizzero comunica all'AFC le informazioni definite nella convenzione applicabile entro i termini ivi stabiliti.
1    In presenza di un'esplicita autorizzazione della persona interessata, della persona autorizzata o dell'altra parte contraente, l'agente pagatore svizzero comunica all'AFC le informazioni definite nella convenzione applicabile entro i termini ivi stabiliti.
2    Se previsto dalla convenzione applicabile, la comunicazione avviene senza autorizzazione.
3    L'autorizzazione di comunicare redditi da capitale può essere revocata:
a  dalla persona interessata o dal suo avente causa;
b  dall'altra parte contraente o dal suo avente causa.
4    L'autorizzazione è valida finché l'agente pagatore svizzero riceve una revoca espressa. La revoca è valida soltanto se il revocante garantisce nei confronti dell'agente pagatore svizzero l'ammontare dell'imposta dovuto in luogo della comunicazione.
5    In caso di successione l'autorizzazione di comunicare è irrevocabile.
6    L'agente pagatore svizzero può revocare una comunicazione entro la scadenza del termine di trasmissione delle comunicazioni all'AFC stabilito nella convenzione applicabile. Qualora in tal caso si debba procedere alla riscossione di un'imposta, l'agente pagatore svizzero la trasferisce immediatamente all'AFC.
LIFI (lett. d) e del contenuto dei certificati (cpv. 5).

4.
L'onere probatorio della notificazione di una decisione o di una comunicazione dell'amministrazione, nonché della data alla quale quest'ultima è avvenuta, incombe di massima all'autorità che intende trarne una conseguenza giuridica (DTF 136 V 295 consid. 5.9; [tra le tante] sentenze del TAF A-155/2015 del 22 giugno 2015 consid. 3; A-3115/2010 del 2 luglio 2012 consid. 3.2.2 con rinvii). Ne consegue che, se una decisione o un altro atto viene notificato per lettera semplice o in un altro modo non permettente di stabilirne con precisione il momento della ricezione, incombe all'autorità l'onere di provare l'avvenuta notificazione e la data in cui l'atto o la decisione è effettivamente pervenuta al destinatario (cfr. sentenza del TF 1C_45/2013 del 20 marzo 2013 consid. 2.3; Adelio Scolari, Diritto amministrativo, Parte generale, 2002, n. 1233; Kaspar Plüss, in: Alain Griffel [ed.], Kommentar VRG, 3a ed. 2014, § 10 n. 82). Vero è che l'autorità non è sempre in grado di fornire la prova diretta della notifica. Tuttavia, la prova della notifica di un atto al suo destinatario può altresì risultare da altri indizi o dall'insieme delle circostanze del caso concreto (cfr. DTF 136 V 295 consid. 5.9; 105 III 43 consid. 3; Plüss, op. cit., § 10 n. 82). In ogni caso, l'autorità sopporta le conseguenze dell'assenza di prova, in tal senso che se la notifica o la sua data sono contestate e se esistono effettivamente dubbi a tale proposito, ci si baserà sulle dichiarazioni del destinatario dell'invio (cfr. DTF 136 V 295 consid. 5.9 con rinvii; [tra le tante] sentenze del TAF A-155/2015 del 22 giugno 2015 consid. 3; A-3115/2010 del 2 luglio 2012 consid. 3.2.2 con rinvii).

5.
Le convenzioni internazionali sottostanno alle regole d'interpretazione sancite dalla Convenzione di Vienna del 23 maggio 1969 sul diritto dei trattati (CV, RS 0.111), in vigore per la Svizzera dal 9 giugno 1990. In particolare, l'art. 31 cpv. 1
IR 0.111 Convenzione di Vienna del 23 maggio 1969 sul diritto dei trattati (con. All.)
CV Art. 31 Regola generale per l'interpretazione - 1. Un trattato deve essere interpretato in buona fede in base al senso comune da attribuire ai termini del trattato nel loro contesto ed alla luce dei suo oggetto e del suo scopo.
1    Un trattato deve essere interpretato in buona fede in base al senso comune da attribuire ai termini del trattato nel loro contesto ed alla luce dei suo oggetto e del suo scopo.
2    Ai fini dell'interpretazione di un trattato, il contesto comprende, oltre al testo, preambolo e allegati inclusi:
a  ogni accordo relativo al trattato e che sia intervenuto tra tutte le parti in occasione della sua conclusione;
b  ogni strumento disposto da una o più parti in occasione della conclusione del trattato ed accettato dalle altre parti in quanto strumento relativo al trattato.
3    Verrà tenuto conto, oltre che del contesto:
a  di ogni accordo ulteriore intervenuto tra le parti circa l'interpretazione del trattato o l'attuazione delle disposizioni in esso contenute;
b  di ogni ulteriore pratica seguita nell'applicazione del trattato con la quale venga accertato l'accordo delle parti relativamente all'interpretazione del trattato;
c  di ogni norma pertinente di diritto internazionale, applicabile alle relazioni fra le parti.
4    Si ritiene che un termine o un'espressione abbiano un significato particolare se verrà accertato che tale era l'intenzione delle parti.
CV dispone che un trattato deve essere interpretato in buona fede in base al senso comune da attribuire ai termini del trattato nel loro contesto ed alla luce dei suo oggetto e del suo scopo. Tali metodi d'interpretazione hanno medesimo valore (cfr. DTAF 2010/7 consid. 3.5; sentenze del TAF A-155/2015 del 22 giugno 2015 consid. 4.1; A-1805/2014 del 16 dicembre 2014 consid. 3.2; Mark E. Villiger, Articles 31 and 32 of the Vienna Convention on the law of Treaties in the Case-Law of the European Court of Human Rights, in: Internationale Gemeinschaft und Menschenrechte, Festschrift für Georg Ress, Köln 2005, pag. 327; Jean-Marc Sorel, in: Corten/Klein [ed.], Les conventions de Vienne sur le droit des traités: Commentaire article par article, vol. 2, Brüssel 2006, n. 8 ad art. 31
IR 0.111 Convenzione di Vienna del 23 maggio 1969 sul diritto dei trattati (con. All.)
CV Art. 31 Regola generale per l'interpretazione - 1. Un trattato deve essere interpretato in buona fede in base al senso comune da attribuire ai termini del trattato nel loro contesto ed alla luce dei suo oggetto e del suo scopo.
1    Un trattato deve essere interpretato in buona fede in base al senso comune da attribuire ai termini del trattato nel loro contesto ed alla luce dei suo oggetto e del suo scopo.
2    Ai fini dell'interpretazione di un trattato, il contesto comprende, oltre al testo, preambolo e allegati inclusi:
a  ogni accordo relativo al trattato e che sia intervenuto tra tutte le parti in occasione della sua conclusione;
b  ogni strumento disposto da una o più parti in occasione della conclusione del trattato ed accettato dalle altre parti in quanto strumento relativo al trattato.
3    Verrà tenuto conto, oltre che del contesto:
a  di ogni accordo ulteriore intervenuto tra le parti circa l'interpretazione del trattato o l'attuazione delle disposizioni in esso contenute;
b  di ogni ulteriore pratica seguita nell'applicazione del trattato con la quale venga accertato l'accordo delle parti relativamente all'interpretazione del trattato;
c  di ogni norma pertinente di diritto internazionale, applicabile alle relazioni fra le parti.
4    Si ritiene che un termine o un'espressione abbiano un significato particolare se verrà accertato che tale era l'intenzione delle parti.
CV). Si potrà ricorrere a mezzi complementari d'interpretazione, ed in particolare ai lavori preparatori ed alle circostanze nelle quali il trattato è stato concluso, allo scopo, sia di confermare il significato risultante dall'applicazione dell'art. 31
IR 0.111 Convenzione di Vienna del 23 maggio 1969 sul diritto dei trattati (con. All.)
CV Art. 31 Regola generale per l'interpretazione - 1. Un trattato deve essere interpretato in buona fede in base al senso comune da attribuire ai termini del trattato nel loro contesto ed alla luce dei suo oggetto e del suo scopo.
1    Un trattato deve essere interpretato in buona fede in base al senso comune da attribuire ai termini del trattato nel loro contesto ed alla luce dei suo oggetto e del suo scopo.
2    Ai fini dell'interpretazione di un trattato, il contesto comprende, oltre al testo, preambolo e allegati inclusi:
a  ogni accordo relativo al trattato e che sia intervenuto tra tutte le parti in occasione della sua conclusione;
b  ogni strumento disposto da una o più parti in occasione della conclusione del trattato ed accettato dalle altre parti in quanto strumento relativo al trattato.
3    Verrà tenuto conto, oltre che del contesto:
a  di ogni accordo ulteriore intervenuto tra le parti circa l'interpretazione del trattato o l'attuazione delle disposizioni in esso contenute;
b  di ogni ulteriore pratica seguita nell'applicazione del trattato con la quale venga accertato l'accordo delle parti relativamente all'interpretazione del trattato;
c  di ogni norma pertinente di diritto internazionale, applicabile alle relazioni fra le parti.
4    Si ritiene che un termine o un'espressione abbiano un significato particolare se verrà accertato che tale era l'intenzione delle parti.
CV, che di definire un significato quando l'interpretazione data in base all'art. 31
IR 0.111 Convenzione di Vienna del 23 maggio 1969 sul diritto dei trattati (con. All.)
CV Art. 31 Regola generale per l'interpretazione - 1. Un trattato deve essere interpretato in buona fede in base al senso comune da attribuire ai termini del trattato nel loro contesto ed alla luce dei suo oggetto e del suo scopo.
1    Un trattato deve essere interpretato in buona fede in base al senso comune da attribuire ai termini del trattato nel loro contesto ed alla luce dei suo oggetto e del suo scopo.
2    Ai fini dell'interpretazione di un trattato, il contesto comprende, oltre al testo, preambolo e allegati inclusi:
a  ogni accordo relativo al trattato e che sia intervenuto tra tutte le parti in occasione della sua conclusione;
b  ogni strumento disposto da una o più parti in occasione della conclusione del trattato ed accettato dalle altre parti in quanto strumento relativo al trattato.
3    Verrà tenuto conto, oltre che del contesto:
a  di ogni accordo ulteriore intervenuto tra le parti circa l'interpretazione del trattato o l'attuazione delle disposizioni in esso contenute;
b  di ogni ulteriore pratica seguita nell'applicazione del trattato con la quale venga accertato l'accordo delle parti relativamente all'interpretazione del trattato;
c  di ogni norma pertinente di diritto internazionale, applicabile alle relazioni fra le parti.
4    Si ritiene che un termine o un'espressione abbiano un significato particolare se verrà accertato che tale era l'intenzione delle parti.
CV lasci il significato ambiguo od oscuro o porti ad un risultato chiaramente assurdo o non ragionevole (cfr. art. 32 lett. a
IR 0.111 Convenzione di Vienna del 23 maggio 1969 sul diritto dei trattati (con. All.)
CV Art. 32 Mezzi complementari di interpretazione - Si potrà ricorrere a mezzi complementari d'interpretazione, ed in particolare ai lavori preparatori ed alle circostanze nelle quali il trattato è stato concluso, allo scopo, sia di confermare il significato risultante dall'applicazione dell'articolo 31, che di definire un significato quando l'interpretazione data in base all'articolo 31:
a  lasci il significato ambiguo od oscuro; o
b  porti ad un risultato chiaramente assurdo o non ragionevole.
e b CV; Michael Beusch, Der Einfluss «fremder» Richter - Schweizer Verwaltungsrechtspflege im internationalen Kontext, in: SJZ 109/2013 pag. 349 segg., pag. 321 seg). Il principio della buona fede va considerato come il principio fondamentale per l'interpretazione dei trattati durante l'intero processo d'interpretazione (cfr. DTAF 2010/7 consid. 3.5.3; sentenze del TAF A-155/2015 del 22 giugno 2015 consid. 4.2; A-2654/2014 del 5 febbraio 2015 consid. 3.4; A-1805/2014 del 16 dicembre 2014 consid. 3.2; per maggiori dettagli cfr. sentenza del TAF A-2708/2013 del 28 agosto 2013 consid. 3.3.1).

6.
Nel caso concreto, il Tribunale statuente deve innanzitutto verificare se l'agente pagatore svizzero (la banca B._______) ha rispettato il dovere d'informazione che gli incombe in virtù della Convenzione UK, tale questione essendo qui litigiosa (cfr. consid. 6.1 del presente giudizio). In caso contrario, lo scrivente Tribunale dovrà chinarsi sulle potenziali conseguenze di un'eventuale violazione del dovere d'informazione sul prelievo del pagamento unico (cfr. consid. 6.2 del presente giudizio).

6.1

6.1.1 In virtù dell'art. 6 par. 1 della Convenzione UK spetta all'agente pagatore svizzero informare il ricorrente in merito ai diritti e doveri derivanti dal suo statuto di persona interessata, nel termine di 2 mesi dalla sua entrata in vigore, ossia entro il 28 febbraio 2013. In proposito, la banca B._______ sottolinea di aver rispettato tale incombenza, informando il ricorrente con scritti 23 novembre 2012 e 28 marzo 2013, trasmessi per via elettronica al suo conto e-banking. Di avviso contrario, il ricorrente contesta la validità della predetta notifica, in quanto non effettuata per posta. In particolare, egli ritiene che tali scritti - e dunque, anche l'informazione relativa alla possibilità di scegliere una delle due opzioni per la regolarizzazione del passato - gli sarebbero stati notificati soltanto il 3 giugno 2013, ovvero con la notifica per posta del certificato relativo al pagamento unico del 31 maggio 2013, in occasione del quale egli avrebbe consultato il suo conto e-banking e constatato la loro esistenza. Di fatto, egli sarebbe dunque stato privato della possibilità di scegliere che opzione adottare a causa della mancata notifica postale dei predetti scritti.

6.1.2 In proposito, lo scrivente Tribunale rileva che dalla risposta 4 marzo 2014 della banca risulta che gli scritti 23 novembre 2012 e 28 marzo 2013 non sono stati trasmessi al ricorrente per mezzo di un invio raccomandato, bensì per via elettronica al suo conto e-banking (cfr. detta risposta, pag. 2). In tali circostanze, per quanto attiene alla prova della notifica di tali invii (e-mail), si applicano per analogia le regole sulla notifica delle decisioni per posta semplice (cfr. consid. 4 del presente giudizio).

Come visto, la banca afferma di aver adempiuto i suoi doveri informando il ricorrente in due occasioni per via elettronica in merito ai diritti e doveri derivante dalla Convenzione UK (cfr. risposta 4 marzo 2014, pag. 2). Dal canto suo, l'autorità inferiore ritiene che la comunicazione non debba forzatamente avvenire in forma cartacea e che possa aver luogo anche per via elettronica nonché dispiegare le medesime conseguenze giuridiche di un invio postale. Peraltro, tra la banca e il ricorrente sussisterebbe un contratto e-banking che permetterebbe la comunicazione per via elettronica delle informazioni importanti, così come previsto nelle condizioni generali del servizio online « e-Dokumente » sottoscritte dal ricorrente. In particolare, si applicherebbe al ricorrente la cosiddetta clausola della « banque restante », secondo cui il destinatario in « banque restante » sarebbe trattato alla stessa stregua di un cliente che ha fisicamente ricevuto il documento, sicché in virtù delle regole della buona fede il silenzio varrebbe ratificazione tacita dell'atto compiuto se le circostanze esigono una reazione per marcare l'eventuale disaccordo, come nel caso concreto (cfr. risposta 17 dicembre 2014, par. 3.1 e 3.2).

Sennonché tale argomentazione non convince il Tribunale statuente. In effetti, la banca ha dedotto dalla notifica per via elettronica dei due scritti 23 novembre 2012 e 28 marzo 2013 il diritto di procedere ad un prelievo unico, di modo che spettava a lei fornire la prova della loro notificazione. Orbene, in concreto essa non fornisce alcuna circostanza permettente di stabilire che i due predetti scritti sarebbero stati recapitati al ricorrente. La sussistenza di un conto e-banking e delle relative condizioni particolari per la trasmissione delle comunicazioni per via elettronica non ha alcuna influenza in proposito, la notifica degli atti dovendo in ogni caso essere comprovata da colui che ne vuole trarre una conseguenza giuridica. In altri termini, le allegazioni della banca e dell'autorità inferiore non sono proprie a stabilire l'effettività della notifica delle comunicazioni per via elettronica del 23 novembre 2012 e del 28 marzo 2013. In assenza di altri mezzi di prova e di circostanze proprie a stabilire l'esistenza della predetta notifica, vanno seguite le dichiarazioni del ricorrente, secondo le quali esso avrebbe avuto accesso ai predetti messaggi di posta elettronica soltanto il 3 giugno 2013, ovvero successivamente alla notifica del certificato relativo al pagamento unico del 31 maggio 2013. Il fatto poi che il ricorrente abbia ricevuto tale certificato da parte della banca B._______, come pure la conferma di validità di tale certificato del 29 luglio 2013, non permette di giungere ad una diversa conclusione.

6.1.3 Visto quanto precede, non è possibile ritenere che tali comunicazioni siano state correttamente notificate al ricorrente. Ciò constatato, la questione di sapere se tali documenti siano o meno idonei ad informare correttamente il ricorrente in merito ai diritti e doveri derivanti dalla Convenzione UK può rimanere qui aperta. In effetti, va qui in ogni caso constatato che l'e-mail del 28 marzo 2013 non è stata redatta nel termine fissato dalla Convenzione UK, ossia fino al 28 febbraio 2013, e non è stata notificata al ricorrente in tale lasso di tempo (cfr. consid. 3.1.3 del presente giudizio).

Inoltre, dagli atti dell'incarto non risulta in alcun modo che la banca abbia informato in altro modo il ricorrente in merito ai diritti e doveri risultanti dalla Convenzione UK. Né la banca, né l'autorità inferiore fanno peraltro valere una tale censura.

6.1.4 In definitiva, si deve dunque ritenere che la banca non ha correttamente ottemperato il dovere di comunicare alla persona interessata nel termine scadente il 28 febbraio 2013 il contenuto della Convenzione UK e, più in particolare, i suoi diritti e doveri (cfr. consid. 3.1.3 del presente giudizio). Si pone dunque la questione di sapere se una tale mancanza possa influenzare l'esito della presente procedura a favore del ricorrente.

6.2

6.2.1 Innanzitutto va rilevato che secondo le disposizioni della Convenzione UK pertinenti per la risoluzione del litigio, il dovere d'informazione - qui litigioso - non costituisce un prerequisito al prelievo del pagamento unico. Al contrario, visto il tenore dell'art. 5 par. 2 e 3 nonché dell'art. 10 par. 1 della Convenzione UK, risulta che spetta unicamente alla persona interessata comunicare sino al giorno di riferimento 3 - ossia il 31 maggio 2013 - il suo consenso per il prelievo di un pagamento unico o sussidiariamente per la comunicazione volontaria (cfr. consid. 3.1.4 del presente giudizio). Tali disposizioni vanno persino oltre sancendo che la regolarizzazione del passato interviene al momento del pagamento unico, nel caso in cui la persona interessata non abbia comunicato il proprio consenso al 31 maggio 2013 (cfr. consid. 3.1.5 del presente giudizio). Ne discende che il pagamento unico, secondo il tenore della Convenzione UK, non dipende manifestamente dal corretto adempimento da parte dell'agente pagatore svizzero del proprio dovere d'informazione (cfr. sentenza A-155/2015 del 22 giugno 2015 consid. 5.3.1).

6.2.2 L'interpretazione dello scopo della Convenzione UK rinforza quanto precede. Come visto, la Convenzione UK ha per scopo quello di garantire, tramite la collaborazione bilaterale tra gli Stati contraenti, l'imposizione effettiva delle persone interessate nel Regno Unico (cfr. consid. 3.1.1 del presente giudizio). Le istituzioni del « pagamento unico » e della « comunicazione volontaria » servono tra l'altro a raggiungere tale scopo. Inoltre, il fatto che il pagamento unico debba intervenire - se le condizioni sono realizzate - nel termine di quattro mesi dall'entrata in vigore della Convenzione UK (cfr. consid. 3.1.5 del presente giudizio), permette d'ammettere facilmente che gli Stati contraenti aspiravano alla pronta regolarizzazione del passato. In tali circostanze, l'eventuale rimborso di un pagamento unico prelevato in violazione del dovere d'informazione incombente all'agente pagatore svizzero non è in alcun modo contemplato dalla Convenzione UK e, se del caso, sarebbe in manifesta contraddizione con il suo scopo (cfr. sentenza A-155/2015 del 22 giugno 2015 consid. 5.3.2.1; parimenti sentenza del TAF A-1805/2014 del 16 dicembre 2014 consid. 5.3.1 concernente l'Austria, la cui regolamentazione applicabile è la stessa di quella contenuta nella Convenzione UK).

6.2.3 Inoltre, il dovere d'informazione dell'agente pagatore ha certo quale scopo d'assicurarsi che la persona interessata sia resa attenta per tempo in merito alle opzioni che le offre la Convenzione UK. Tuttavia, da quanto precede non è possibile dedurre - se non a torto - che il prelievo del pagamento unico al 31 maggio 2013 non possa intervenire che in caso di adempimento da parte dell'agente pagatore dell'obbligo d'informazione. In effetti, sia il tenore della Convenzione UK che il contesto nel quale le sue disposizioni s'iscrivono, parlano a sfavore di un stretto legame tra il dovere d'informazione incombente all'agente pagatore e i presupposti per il prelievo del pagamento unico (cfr. sentenza del TAF A-1805/2014 del 16 dicembre 2014 consid. 5.3.1). Pertanto, escludendo il prelievo di un pagamento unico nella sola ipotesi in cui la persona interessata autorizzi per iscritto l'agente pagatore a procedere ad una comunicazione volontaria, la Convenzione UK intendeva manifestamente qualificare il principio del pagamento unico quale regola generale per la regolarizzazione del passato e, conseguentemente, la comunicazione volontaria in quanto opzione alternativa (cfr. parimenti una regolamentazione simile in altre Convenzioni della Svizzera: Jürg Birri/Heiko Kubaile, Die Steuerabkommen mit Deutschland und Grossbritannien, in: Lengauer/Rezzonico [ed.], Chancen und Risiken rechtlicher Neuerungen 2011/2012, 2012, pag. 150 segg., pag. 155). Le considerazioni che precedono permettono altresì di giungere alla conclusione che dopo il giorno di riferimento 3 (ossia dopo il 31 maggio 2013) l'opzione della comunicazione volontaria - quand'anche l'agente pagatore non rispetti l'obbligo d'informazione - per principio non è più ammissibile (cfr. sentenze del TAF A-155/2015 del 22 giugno 2015 consid. 5.3.2.2; A-1805/2014 del 16 dicembre 2014 consid. 5.3.1).

6.2.4 Inoltre, il tenore stesso della seconda e terza frase dell'art. 7 par. 1 della Convenzione UK, ai termini del quale la comunicazione della persona interessata in merito all'opzione scelta è irrevocabile (cfr. consid. 3.1.4 del presente giudizio), discredita la tesi secondo cui il dovere dell'agente pagatore d'informare la persona interessata costituirebbe un presupposto alla base del prelievo del pagamento unico. In effetti, tale regolamentazione prevede in maniera molto chiara che la persona interessata può, a seconda delle circostanze, già prima dell'attuazione dell'obbligo d'informazione da parte dell'agente pagatore e del ricevimento dell'invio contenente tale informazione, procedere alla comunicazione di sua scelta. Il dovere d'informazione non costituisce pertanto il punto di partenza del termine appartenente all'assoggettato per fare valere la sua scelta. Visto quanto precede, va dunque confermata la conclusione secondo cui, il prelievo del pagamento unico non è necessariamente legato al dovere d'informazione incombente all'agente pagatore (cfr. sentenze del TAF A-155/2015 del 22 giugno 2015 consid. 5.3.2.2; A-1805/2014 del 16 dicembre 2014 consid. 5.3.1).

6.2.5 Infine, è pur vero che la Convenzione UK prevede eccezionalmente la possibilità di optare per la comunicazione volontaria dopo tale data, allorquando l'agente pagatore identifica e informa la persona interessata dopo il 31 maggio 2013 (cfr. art. 14 par. 1 Convenzione UK; consid. 3.1.6 del presente giudizio). Ciò indicato, tale eccezione non trova però applicazione nel caso in esame.

In effetti, un'applicazione analogica dell'art. 14 par. 1 della Convenzione UK ai casi nei quali l'agente pagatore ha identificato per tempo la persona interessata, senza averla tuttavia correttamente informata, pare esclusa. Al contrario, dai considerandi che precedono conviene piuttosto concludere che spettava agli Stati contraenti prevedere una disposizione espressa, se gli stessi intendevano veramente creare un'eccezione supplementare alla scadenza prevista dal giorno di riferimento 3, ammettendo altresì una comunicazione a posteriori da parte delle persone interessate, certo identificate, ma non correttamente informate. Tuttavia, come dimostrato poc'anzi, una tale regolamentazione difetta in concreto (cfr. sentenza A-155/2015 del 22 giugno 2015 consid. 5.3.2.4).

6.2.6 Da quanto precede risulta che il dovere d'informazione degli agenti pagatori (cfr. art. 6 par. 1 Convenzione UK) va percepito - sul piano stesso della Convenzione UK - come una prescrizione d'ordine, sicché la sua violazione non comporta alcuna conseguenza né sul prelievo al 31 maggio 2013 da parte degli agenti pagatori svizzeri di un pagamento unico, né sul certificato rilasciato in tale occasione. Nonostante il semplice carattere di prescrizione d'ordine della norma relativa al dovere d'informazione degli agenti pagatori svizzeri, le eventuali disposizioni derogatorie della Convenzione UK hanno la prerogativa su quelle della LIFI (cfr. art. 1 cpv. 3
SR 672.4 Legge federale del 15 giugno 2012 sull'imposizione alla fonte in ambito internazionale (LIFI)
LIFI Art. 1 Oggetto - 1 La presente legge disciplina l'attuazione delle convenzioni di collaborazione in ambito fiscale, in particolare:
1    La presente legge disciplina l'attuazione delle convenzioni di collaborazione in ambito fiscale, in particolare:
a  la regolarizzazione fiscale di valori patrimoniali che si trovano presso agenti pagatori svizzeri;
b  la riscossione dell'imposta liberatoria sui redditi da capitale e la comunicazione di tali redditi;
c  la riscossione dell'imposta liberatoria sulle successioni e la comunicazione di tali successioni;
d  la garanzia del rispetto dello scopo delle convenzioni;
e  le pene previste per violazioni della convenzione applicabile e della presente legge;
f  le procedure.
2    La presente legge si applica alle convenzioni menzionate nell'allegato. La Svizzera può concludere convenzioni con tutti i Paesi, in particolare con quelli con cui ha concluso una convenzione in materia di protezione reciproca degli investimenti.
3    Sono fatte salve le disposizioni derogatorie della convenzione applicabile nel singolo caso.
LIFI; consid. 3.2.1 del presente giudizio). Di conseguenza, la questione di sapere se l'AFC sarebbe stata autorizzata, se non addirittura obbligata - sulla base delle disposizioni pertinenti della LIFI già citate al consid. 3.2.4 del presente giudizio - a sanzionare l'omissione colpevole commessa dall'agente pagatore d'informare il titolare del conto non ha nessuna influenza sulla legalità del prelievo del pagamento unico operato in violazione del dovere d'informazione (cfr. sentenza A-155/2015 del 22 giugno 2015 consid. 5.3.3.1).

Non è in alcun modo stabilito che la banca abbia rispettato il suo dovere d'informazione (cfr. consid. 6.1.3 del presente giudizio). Ciò indicato, da quanto precede non può essere dedotto che il ricorrente potrebbe, malgrado lo scadere del termine del 31 maggio 2013, annullare il pagamento unico in sé. Analogamente il certificato rilasciato a seguito del prelievo del pagamento unico, non può essere qualificato di illegale e considerato come non approvato, per il sol motivo che il dovere d'informazione sarebbe stato violato. Al contrario, va seguita l'autorità inferiore che, considerando la regolarizzazione effettuata per mezzo del pagamento unico sia stato effettuato dalla banca in ragione dell'assenza della comunicazione per iscritto del ricorrente nel termine del 31 maggio 2013. Peraltro, il certificato della banca deve, visto quanto precede, essere approvato (cfr. sentenza A-155/2015 del 22 giugno 2015 consid. 5.3.3.1).

In definitiva, le considerazioni che precedono sono più che giustificate, ritenuto come il ricorrente potrebbe, in qualità di persona interessata, intentare sul piano civile - a determinate condizioni - un'azione in responsabilità per violazione del dovere di diligenza nei confronti dell'agente pagatore in ragione dell'omissione d'informare (cfr. Giger/Happe/Meyer, Aspekte des geplanten Steuerabkommens Schweiz-Deutschland, in: Der Schweizer Treuhänder [ST] 10/2012, pag. 750 segg., pag. 756; sentenze del TAF A-155/2015 del 22 giugno 2015 consid. 5.3.3.2; A-1805/2014 del 16 dicembre 2014 consid. 5.3.3). Gli svantaggi derivanti dalla perdita del diritto di scegliere una delle opzioni offerte a causa della mancata informazione da parte dell'agente pagatore, potrebbero in tal modo essere attenuati, se non addirittura, secondo le circostanze, eliminati. Il comportamento che potrebbe adottare l'agente pagatore svizzero nei confronti del ricorrente in un tale caso non rientra nell'oggetto del litigio e non è in ogni caso di competenza dello scrivente Tribunale. L'applicazione dell'art. 15 par. 3 della Convenzione UK non permette di giungere ad un'altra conclusione. In effetti, dagli atti dell'incarto non risulta in alcun modo che il prelievo del pagamento unico sarebbe stato effettuato dall'agente pagatore a torto. Peraltro, il ricorrente - come verrà esposto al consid. 7 del presente giudizio - non porta la prova di tale evenienza (cfr. sentenza A-155/2015 del 22 giugno 2015 consid. 5.3.3.2).

7.
Ciò constatato, vanno ora esaminate le censure materiali sollevate dal ricorrente in merito al prelievo del pagamento unico.

7.1 Nel proprio gravame, il ricorrente sottolinea che gli averi presenti sul suo conto bancario sarebbero frutto del suo risparmio salariale percepito in Svizzera quale impiegato presso la società C._______ per il periodo luglio 2006 - gennaio 2010. In veste di cittadino Z._______, con un permesso di lavoro, tale salario sarebbe già stato imposto alla fonte, così come da lui attestato (cfr. docc. 14, 15, 16 e 17 prodotti dal ricorrente). Per questo motivo, un'ulteriore imposizione dei suoi averi nel Regno Unito tramite il pagamento unico sarebbe ingiustificata e condurrebbe irrevocabilmente ad una loro « doppia imposizione ».

In proposito, lo scrivente Tribunale rileva che l'imposta alla fonte a cui accenna il ricorrente ha per oggetto l'imposizione del reddito percepito da un cittadino straniero a beneficio di un permesso di lavoro in Svizzera. Senza entrare in dettaglio, si rileva che tale imposta alla fonte non ha nulla a che vedere con il pagamento unico ai sensi della Convenzione UK. In effetti, il pagamento unico in oggetto mira all'imposizione della « sostanza », ovvero dei valori patrimoniali presenti sui conti bancari o depositi presso agenti pagatori svizzeri di residenti nel Regno Unito e non del « reddito » in quanto tale. In tali circostanze, non è ravvisabile alcuna doppia imposizione (l'oggetto dell'imposizione essendo diverso), sicché la censura del ricorrente non gli è di nessun soccorso (cfr. sentenza del TAF A-1805/2014 del 16 dicembre 2014 consid. 5.4.3). Orbene, in assenza della prova relativa ad un caso di doppia imposizione - segnatamente in merito ad eventuale violazione della Convenzione dell'8 dicembre 1977 tra la Confederazione Svizzera e il Regno Unito della Gran Bretagna e dell'Irlanda del Nord per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito (RS 0.672.936.712) -, si deve pertanto considerare che è a giusta ragione che i valori patrimoniali presenti su un conto bancario del ricorrente sono stati imposti mediante il pagamento unico ai sensi della Convenzione UK.

7.2 Nel proprio ricorso, il ricorrente indica altresì di voler procedere alla comunicazione volontaria anziché al pagamento unico.

Sennonché tale richiesta è manifestamente tardiva, la stessa non essendo intervenuta entro il giorno di riferimento 3 (31 maggio 2013), ciò a prescindere dall'adempimento o meno del dovere d'informazione da parte dell'agente pagatore svizzero (banca B._______). Si ricorda infatti che spettava al ricorrente - indipendentemente da qualsiasi informazione da parte dell'agente pagatore - optare per tempo per una delle opzioni a sua disposizione (pagamento unico o comunicazione volontaria; cfr. consid. 3.1.4 del presente giudizio). Non essendo qui il caso, la sua richiesta non può che essere qui respinta.

8.
Da quanto precede risulta che l'autorità inferiore ha - a giusta ragione - constatato la legalità del prelievo del pagamento unico, nonché la conformità del certificato rilasciato dall'agente pagatore svizzero ai sensi della Convenzione UK. Il ricorso deve pertanto essere qui respinto.

9.
In considerazione dell'esito della lite, giusta l'art. 63 cpv. 1
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA)
PA Art. 63 - 1 L'autorità di ricorso mette nel dispositivo le spese processuali, consistenti in una tassa di decisione nelle tasse di cancelleria e negli sborsi, di regola a carico della parte soccombente. Se questa soccombe solo parzialmente, le spese processuali sono ridotte. Per eccezione, si possono condonare le spese processuali.
1    L'autorità di ricorso mette nel dispositivo le spese processuali, consistenti in una tassa di decisione nelle tasse di cancelleria e negli sborsi, di regola a carico della parte soccombente. Se questa soccombe solo parzialmente, le spese processuali sono ridotte. Per eccezione, si possono condonare le spese processuali.
2    Nessuna spesa processuale è messa a carico dell'autorità inferiore ne delle autorità federali, che promuovano il ricorso e soccombano; se l'autorità ricorrente, che soccombe, non è un'autorità federale, le spese processuali le sono addossate in quanto la causa concerna interessi pecuniari di enti o d'istituti autonomi.
3    Alla parte vincente possono essere addossate solo le spese processuali che abbia cagionato violando le regole di procedura.
4    L'autorità di ricorso, il suo presidente o il giudice dell'istruzione esige dal ricorrente un anticipo equivalente alle presunte spese processuali. Stabilisce un congruo termine per il pagamento con la comminatoria che altrimenti non entrerà nel merito. Se sussistono motivi particolari, può rinunciare interamente o in parte a esigere l'anticipo.100
4bis    La tassa di decisione è stabilita in funzione dell'ampiezza e della difficoltà della causa, del modo di condotta processuale e della situazione finanziaria delle parti. Il suo importo oscilla:
a  da 100 a 5000 franchi nelle controversie senza interesse pecuniario;
b  da 100 a 50 000 franchi nelle altre controversie.101
5    Il Consiglio federale disciplina i dettagli relativi alla determinazione delle tasse.102 Sono fatti salvi l'articolo 16 capoverso 1 lettera a della legge del 17 giugno 2005103 sul Tribunale amministrativo federale e l'articolo 73 della legge del 19 marzo 2010104 sull'organizzazione delle autorità penali.105
PA, le spese di procedura sono poste a carico del ricorrente, qui parte soccombente (cfr. art. 1 segg. del regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale [TS-TAF, RS 173.320.2]). Nella fattispecie esse sono stabilite in 2'900 franchi (cfr. art. 4
SR 173.320.2 Regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale (TS-TAF)
TS-TAF Art. 4 Tassa di giustizia per le cause con interesse pecuniario - Nelle cause con interesse pecuniario, la tassa di giustizia ammonta a:
TS-TAF], importo che verrà detratto interamente dall'anticipo spese di 2'900 franchi versato a suo tempo dal ricorrente. Al ricorrente non vengono assegnate indennità di ripetibili (cfr. art. 64 cpv. 1
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA)
PA Art. 64 - 1 L'autorità di ricorso, se ammette il ricorso in tutto o in parte, può, d'ufficio o a domanda, assegnare al ricorrente una indennità per le spese indispensabili e relativamente elevate che ha sopportato.
1    L'autorità di ricorso, se ammette il ricorso in tutto o in parte, può, d'ufficio o a domanda, assegnare al ricorrente una indennità per le spese indispensabili e relativamente elevate che ha sopportato.
2    Il dispositivo indica l'ammontare dell'indennità e l'addossa all'ente o all'istituto autonomo, nel cui nome l'autorità inferiore ha deciso, in quanto non possa essere messa a carico di una controparte soccombente.
3    Se una controparte soccombente ha presentato conclusioni indipendenti, l'indennità può essere messa a suo carico, secondo la propria solvenza.
4    L'ente o l'istituto autonomo, nel cui nome l'autorità inferiore ha deciso, risponde dell'indennità addossata a una controparte soccombente, in quanto non possa essere riscossa.
5    Il Consiglio federale disciplina la determinazione delle spese ripetibili.106 Sono fatti salvi l'articolo 16 capoverso 1 lettera a della legge del 17 giugno 2005107 sul Tribunale amministrativo federale e l'articolo 73 della legge del 19 marzo 2010108 sull'organizzazione delle autorità penali.109
PA a contrario, rispettivamente art. 7 cpv. 1
SR 173.320.2 Regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale (TS-TAF)
TS-TAF Art. 7 Principio - 1 La parte vincente ha diritto alle ripetibili per le spese necessarie derivanti dalla causa.
1    La parte vincente ha diritto alle ripetibili per le spese necessarie derivanti dalla causa.
2    Se la parte vince solo parzialmente, le spese ripetibili sono ridotte in proporzione.
3    Le autorità federali e, di regola, le altre autorità con qualità di parte non hanno diritto a un'indennità a titolo di ripetibili.
4    Se le spese sono relativamente modeste, si può rinunciare a concedere alla parte un'indennità a titolo di ripetibili.
5    L'articolo 6a è applicabile per analogia.7
TS-TAF a contrario.

La controparte (l'agente pagatore svizzero, la banca B._______), che non è peraltro rappresentata nel quadro della presente procedura, non ha sostenuto delle spese particolari che dovrebbero essergli rimborsate. Essa non ha poi, a giusto titolo, inoltrato una richiesta in tal senso. Non vi è dunque alcuna ragione di assegnarle un'indennità di ripetibili.

10.
Giusta l'art. 35 cpv. 2
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA)
PA Art. 35 - 1 Le decisioni scritte, anche se notificate in forma di lettera, devono essere designate come tali, motivate, e indicare il rimedio giuridico.
1    Le decisioni scritte, anche se notificate in forma di lettera, devono essere designate come tali, motivate, e indicare il rimedio giuridico.
2    L'indicazione del rimedio giuridico deve menzionare il rimedio giuridico ordinario ammissibile, l'autorità competente e il termine per interporlo.
3    L'autorità può rinunciare a indicare i motivi e il rimedio giuridico allorché la decisione sia interamente conforme alle domande delle parti e nessuna parte chieda la motivazione.
PA, l'indicazione del rimedio giuridico deve menzionare il rimedio giuridico ordinario ammissibile, l'autorità competente e il termine per interporlo (cfr. Moser/Beusch/Kneubühler, op. cit., n. 3186).

Il Messaggio del 18 aprile 2012 relativo all'approvazione della Convenzione con la Germania concernente la collaborazione in ambito di fiscalità e di mercati finanziari e della Convenzione con il Regno Unito concernente la collaborazione in ambito fiscale nonché alla legge federale sull'imposizione alla fonte in ambito internazionale (FF 2012 4343), prevede che le disposizioni della LTF regolanti il ricorso di diritto pubblico relativo all'assistenza amministrativa in materia fiscale si applicano alle decisioni rese sulla scorta dell'art. 4 cpv. 4
SR 672.4 Legge federale del 15 giugno 2012 sull'imposizione alla fonte in ambito internazionale (LIFI)
LIFI Art. 4 Pagamenti unici - 1 Gli agenti pagatori svizzeri riscuotono i pagamenti unici conformemente alla convenzione applicabile.
1    Gli agenti pagatori svizzeri riscuotono i pagamenti unici conformemente alla convenzione applicabile.
2    Per una persona interessata che ha avviato una relazione d'affari con un agente pagatore svizzero tra il giorno di riferimento 2 e il giorno di riferimento 3 scegliendo l'opzione «pagamento unico» presso il nuovo agente pagatore, quest'ultimo riscuote il pagamento unico conformemente alla convenzione applicabile al più presto il giorno di riferimento 4, ma al più tardi 12 mesi dopo il giorno di riferimento 3. Se l'agente pagatore precedente non fornisce le informazioni necessarie entro 12 mesi dal giorno di riferimento 3 e se la persona interessata o un'altra parte contraente non ha intentato alcuna azione civile nei confronti dell'agente pagatore precedente, il nuovo agente pagatore svizzero considera la persona interessata alla stregua di una persona che non ha adempiuto i propri obblighi.
3    La persona interessata o un'altra parte contraente può dichiarare per scritto all'agente pagatore svizzero entro 30 giorni dalla notifica che non è d'accordo con il suo certificato di pagamento unico. L'agente pagatore svizzero si adopera con la persona interessata o con l'altra parte contraente al fine di trovare una soluzione consensuale in conformità alla convenzione applicabile. Entro 60 giorni dalla notifica di questa dichiarazione scritta l'agente pagatore svizzero emette un nuovo certificato oppure conferma la validità del primo certificato.
4    Un certificato è considerato approvato se entro 30 giorni dalla notifica del nuovo certificato o dalla conferma del primo certificato la persona interessata o un'altra parte contraente non richiede per scritto all'AFC di pronunciare una decisione. Tale decisione può essere impugnata conformemente alle disposizioni generali sull'amministrazione della giustizia federale.
LIFI (cfr. FF 2012 4343, 4416 seg.).

Nonostante la presenza di tale indicazione nel predetto Messaggio, ci si può domandare se la presente sentenza costituisca o meno una decisione d'assistenza amministrativa in materia fiscale ai sensi della LTF. In effetti, la nozione di assistenza amministrativa copre generalmente le misure adottate nell'ambito dello scambio d'informazioni nell'ottica dell'esecuzione delle norme di diritto amministrativo (cfr. Carolin Hürlimann-Fersch, Die Voraussetzungen für die Amts- und Rechtshilfe in Steuerstrafsachen, 2010, pag. 6). La regolarizzazione fiscale di valori patrimoniali stranieri mediante prelievo di un'imposta liberatoria va tuttavia ben oltre il semplice scambio d'informazioni.

Vista l'incertezza risultante da tale situazione, la formulazione condizionale dei mezzi d'impugnazione appare giustificata (cfr. Bernhard Ehrenzeller, in: Niggli/Uebersax/Wiprächtiger [ed.], Basler Kommentar BGG, 2a ed. 2011, n. 11 ad art. 112
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria
LTF Art. 112 Notificazione delle decisioni - 1 Le decisioni impugnabili mediante ricorso al Tribunale federale sono notificate per scritto alle parti. Contengono:
1    Le decisioni impugnabili mediante ricorso al Tribunale federale sono notificate per scritto alle parti. Contengono:
a  le conclusioni, i motivi, le allegazioni probatorie e le dichiarazioni processuali delle parti, in quanto non risultino dagli atti;
b  i motivi determinanti di fatto e di diritto, segnatamente l'indicazione delle disposizioni legali applicate;
c  il dispositivo;
d  l'indicazione dei rimedi giuridici, con menzione del valore litigioso nei casi in cui la presente legge prevede un valore litigioso minimo.
2    Se il diritto cantonale lo prevede, l'autorità può notificare la sua decisione senza motivarla. In tal caso le parti possono chiedere, entro 30 giorni, il testo integrale della decisione. La decisione non può essere eseguita finché tale termine non scade infruttuoso o il testo integrale della stessa non è notificato.
3    Se una decisione non soddisfa le esigenze di cui al capoverso 1, il Tribunale federale può rinviarla all'autorità cantonale affinché la completi o annullarla.
4    Nei campi in cui autorità federali hanno diritto di ricorrere al Tribunale federale, il Consiglio federale determina quali decisioni devono essere loro notificate dalle autorità cantonali.
LTF; Felix Uhlmann/Alexandra Schwank, in: Waldmann/Weissenberger [ed.], VwVG - Praxiskommentar über das Verwaltungsverfahren, 2009, n. 38 ad art. 35
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA)
PA Art. 35 - 1 Le decisioni scritte, anche se notificate in forma di lettera, devono essere designate come tali, motivate, e indicare il rimedio giuridico.
1    Le decisioni scritte, anche se notificate in forma di lettera, devono essere designate come tali, motivate, e indicare il rimedio giuridico.
2    L'indicazione del rimedio giuridico deve menzionare il rimedio giuridico ordinario ammissibile, l'autorità competente e il termine per interporlo.
3    L'autorità può rinunciare a indicare i motivi e il rimedio giuridico allorché la decisione sia interamente conforme alle domande delle parti e nessuna parte chieda la motivazione.
PA).

(il dispositivo è indicato alla pagina seguente)

Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:

1.
Il ricorso è respinto.

2.
Le spese processuali pari a 2'900 franchi sono poste a carico del ricorrente. Alla crescita in giudicato del presente giudizio, tale importo verrà interamente dedotto dall'anticipo spese di 2'900 franchi versato a suo tempo dal ricorrente.

3.
Non vengono assegnate indennità di ripetibili.

4.
Comunicazione a:

- ricorrente (atto giudiziario)

- controparte (atto giudiziario)

- autorità inferiore (n. di rif. ***; atto giudiziario)

I rimedi giuridici sono menzionati alla pagina seguente.

Il presidente del collegio: La cancelliera:

Michael Beusch Sara Friedli

Rimedi giuridici:

La presente sentenza, purché si tratti di un caso di assistenza amministrativa internazionale in materia fiscale, può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro un termine di 10 giorni dalla sua notificazione, soltanto se concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o se si tratta per altri motivi di un caso particolarmente importante ai sensi dell'art. 84 cpv. 2
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria
LTF Art. 84 Assistenza internazionale in materia penale - 1 Contro le decisioni nel campo dell'assistenza giudiziaria internazionale in materia penale il ricorso è ammissibile soltanto se concerne un'estradizione, un sequestro, la consegna di oggetti o beni oppure la comunicazione di informazioni inerenti alla sfera segreta e si tratti di un caso particolarmente importante.
1    Contro le decisioni nel campo dell'assistenza giudiziaria internazionale in materia penale il ricorso è ammissibile soltanto se concerne un'estradizione, un sequestro, la consegna di oggetti o beni oppure la comunicazione di informazioni inerenti alla sfera segreta e si tratti di un caso particolarmente importante.
2    Un caso è particolarmente importante segnatamente laddove vi sono motivi per ritenere che sono stati violati elementari principi procedurali o che il procedimento all'estero presenta gravi lacune.
LTF (art. 82
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria
LTF Art. 82 Principio - Il Tribunale federale giudica i ricorsi:
a  contro le decisioni pronunciate in cause di diritto pubblico;
b  contro gli atti normativi cantonali;
c  concernenti il diritto di voto dei cittadini nonché le elezioni e votazioni popolari.
, art. 83 lett. h, art. 84a, art. 90 e segg. e 100 cpv. 2
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria
LTF Art. 100 Ricorso contro decisioni - 1 Il ricorso contro una decisione deve essere depositato presso il Tribunale federale entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione.
1    Il ricorso contro una decisione deve essere depositato presso il Tribunale federale entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione.
2    Il termine è di dieci giorni per i ricorsi contro le decisioni:
a  delle autorità cantonali di vigilanza in materia di esecuzione e fallimento;
b  nel campo dell'assistenza giudiziaria internazionale in materia penale e dell'assistenza amministrativa internazionale in materia fiscale;
c  in materia di ritorno di un minore secondo la Convenzione europea del 20 maggio 198090 sul riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia di affidamento di minori e sul ristabilimento dell'affidamento oppure secondo la Convenzione del 25 ottobre 198091 sugli aspetti civili del rapimento internazionale di minori;
d  del Tribunale federale dei brevetti in materia di rilascio di una licenza secondo l'articolo 40d della legge del 25 giugno 195493 sui brevetti.
3    Il termine è di cinque giorni per i ricorsi contro le decisioni:
a  delle autorità cantonali di vigilanza in materia di esecuzione e fallimento pronunciate nell'ambito dell'esecuzione cambiaria;
b  dei Governi cantonali su ricorsi concernenti votazioni federali.
4    Il termine è di tre giorni per i ricorsi contro le decisioni dei Governi cantonali su ricorsi concernenti le elezioni al Consiglio nazionale.
5    Per i ricorsi concernenti conflitti di competenza tra due Cantoni, il termine decorre al più tardi dal giorno in cui in ciascun Cantone sono state pronunciate decisioni impugnabili mediante ricorso al Tribunale federale.
6    ...94
7    Il ricorso per denegata o ritardata giustizia può essere interposto in ogni tempo.
lett. b LTF). Nel ricorso occorre spiegare perché la causa adempie siffatta condizione.

Qualora la presente sentenza non costituisca un caso di assistenza amministrativa internazionale in materia fiscale, la stessa può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria
LTF Art. 82 Principio - Il Tribunale federale giudica i ricorsi:
a  contro le decisioni pronunciate in cause di diritto pubblico;
b  contro gli atti normativi cantonali;
c  concernenti il diritto di voto dei cittadini nonché le elezioni e votazioni popolari.
segg., art. 90
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria
LTF Art. 90 Decisioni finali - Il ricorso è ammissibile contro le decisioni che pongono fine al procedimento.
segg. e art. 100
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria
LTF Art. 100 Ricorso contro decisioni - 1 Il ricorso contro una decisione deve essere depositato presso il Tribunale federale entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione.
1    Il ricorso contro una decisione deve essere depositato presso il Tribunale federale entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione.
2    Il termine è di dieci giorni per i ricorsi contro le decisioni:
a  delle autorità cantonali di vigilanza in materia di esecuzione e fallimento;
b  nel campo dell'assistenza giudiziaria internazionale in materia penale e dell'assistenza amministrativa internazionale in materia fiscale;
c  in materia di ritorno di un minore secondo la Convenzione europea del 20 maggio 198090 sul riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia di affidamento di minori e sul ristabilimento dell'affidamento oppure secondo la Convenzione del 25 ottobre 198091 sugli aspetti civili del rapimento internazionale di minori;
d  del Tribunale federale dei brevetti in materia di rilascio di una licenza secondo l'articolo 40d della legge del 25 giugno 195493 sui brevetti.
3    Il termine è di cinque giorni per i ricorsi contro le decisioni:
a  delle autorità cantonali di vigilanza in materia di esecuzione e fallimento pronunciate nell'ambito dell'esecuzione cambiaria;
b  dei Governi cantonali su ricorsi concernenti votazioni federali.
4    Il termine è di tre giorni per i ricorsi contro le decisioni dei Governi cantonali su ricorsi concernenti le elezioni al Consiglio nazionale.
5    Per i ricorsi concernenti conflitti di competenza tra due Cantoni, il termine decorre al più tardi dal giorno in cui in ciascun Cantone sono state pronunciate decisioni impugnabili mediante ricorso al Tribunale federale.
6    ...94
7    Il ricorso per denegata o ritardata giustizia può essere interposto in ogni tempo.
LTF).

In ogni caso, il ricorso deve essere redatto in una lingua ufficiale, contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmato. La decisione impugnata e - se in possesso della parte ricorrente - i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria
LTF Art. 42 Atti scritti - 1 Gli atti scritti devono essere redatti in una lingua ufficiale, contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati.
1    Gli atti scritti devono essere redatti in una lingua ufficiale, contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati.
2    Nei motivi occorre spiegare in modo conciso perché l'atto impugnato viola il diritto. Qualora il ricorso sia ammissibile soltanto se concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o un caso particolarmente importante per altri motivi, occorre spiegare perché la causa adempie siffatta condizione.14 15
3    Se sono in possesso della parte, i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati; se l'atto scritto è diretto contro una decisione, anche questa deve essere allegata.
4    In caso di trasmissione per via elettronica, la parte o il suo patrocinatore deve munire l'atto scritto di una firma elettronica qualificata secondo la legge del 18 marzo 201616 sulla firma elettronica. Il Tribunale federale determina mediante regolamento:
a  il formato dell'atto scritto e dei relativi allegati;
b  le modalità di trasmissione;
c  le condizioni alle quali può essere richiesta la trasmissione successiva di documenti cartacei in caso di problemi tecnici.17
5    Se mancano la firma della parte o del suo patrocinatore, la procura dello stesso o gli allegati prescritti, o se il patrocinatore non è autorizzato in quanto tale, è fissato un congruo termine per sanare il vizio, con la comminatoria che altrimenti l'atto scritto non sarà preso in considerazione.
6    Gli atti illeggibili, sconvenienti, incomprensibili, prolissi o non redatti in una lingua ufficiale possono essere del pari rinviati al loro autore affinché li modifichi.
7    Gli atti scritti dovuti a condotta processuale da querulomane o altrimenti abusiva sono inammissibili.
LTF).

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