SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 9 Protezione dall'arbitrio e tutela della buona fede - Ognuno ha diritto d'essere trattato senza arbitrio e secondo il principio della buona fede da parte degli organi dello Stato. |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 50 - 1 L'autonomia comunale è garantita nella misura prevista dal diritto cantonale. |
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1 | L'autonomia comunale è garantita nella misura prevista dal diritto cantonale. |
2 | Nell'ambito del suo agire, la Confederazione tiene conto delle possibili conseguenze per i Comuni. |
3 | La Confederazione prende in considerazione la particolare situazione delle città, degli agglomerati e delle regioni di montagna. |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 50 - 1 L'autonomia comunale è garantita nella misura prevista dal diritto cantonale. |
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1 | L'autonomia comunale è garantita nella misura prevista dal diritto cantonale. |
2 | Nell'ambito del suo agire, la Confederazione tiene conto delle possibili conseguenze per i Comuni. |
3 | La Confederazione prende in considerazione la particolare situazione delle città, degli agglomerati e delle regioni di montagna. |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 50 - 1 L'autonomia comunale è garantita nella misura prevista dal diritto cantonale. |
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1 | L'autonomia comunale è garantita nella misura prevista dal diritto cantonale. |
2 | Nell'ambito del suo agire, la Confederazione tiene conto delle possibili conseguenze per i Comuni. |
3 | La Confederazione prende in considerazione la particolare situazione delle città, degli agglomerati e delle regioni di montagna. |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 189 Competenze del Tribunale federale - 1 Il Tribunale federale giudica le controversie per violazione: |
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1 | Il Tribunale federale giudica le controversie per violazione: |
a | del diritto federale; |
b | del diritto internazionale; |
c | del diritto intercantonale; |
d | dei diritti costituzionali cantonali; |
e | dell'autonomia comunale e di altre garanzie che i Cantoni conferiscono ad altri enti di diritto pubblico; |
f | delle disposizioni federali e cantonali sui diritti politici. |
1bis | ... 134 |
2 | Il Tribunale federale giudica inoltre le controversie tra la Confederazione e i Cantoni e quelle tra Cantoni. |
3 | La legge può conferire altre competenze al Tribunale federale. |
4 | Gli atti dell'Assemblea federale e del Consiglio federale non possono essere impugnati presso il Tribunale federale. Le eccezioni sono stabilite dalla legge. |
SR 131.221 Costituzione del Cantone di Soletta, dell'8 giugno 1986 Cost./SO Art. 52 Compiti - Il Comune patriziale ha segnatamente i compiti seguenti: |
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a | il conferimento della cittadinanza comunale; |
b | ... |
c | l'amministrazione dei beni patriziali; |
d | la gestione naturalistica delle foreste e dei pascoli patriziali («Allmende»), nonché la loro manutenzione a fini di svago e ristoro; |
e | la promozione del benessere culturale e sociale, nella misura dei suoi mezzi. |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 50 - 1 L'autonomia comunale è garantita nella misura prevista dal diritto cantonale. |
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1 | L'autonomia comunale è garantita nella misura prevista dal diritto cantonale. |
2 | Nell'ambito del suo agire, la Confederazione tiene conto delle possibili conseguenze per i Comuni. |
3 | La Confederazione prende in considerazione la particolare situazione delle città, degli agglomerati e delle regioni di montagna. |
SR 131.221 Costituzione del Cantone di Soletta, dell'8 giugno 1986 Cost./SO Art. 45 Statuto e autonomia dei Comuni - 1 I Comuni (Comuni politici, Comuni patriziali e parrocchie) sono enti autonomi di diritto pubblico. |
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1 | I Comuni (Comuni politici, Comuni patriziali e parrocchie) sono enti autonomi di diritto pubblico. |
2 | Il diritto dei Comuni di autogestirsi è garantito nei limiti fissati dalla Costituzione e dalla legge. I Comuni determinano la propria organizzazione, eleggono le proprie autorità e i propri funzionari e impiegati e adempiono autonomamente i propri compiti. |
3 | Qualsiasi conferimento di nuovi compiti ai Comuni richiede una base legale. |
SR 131.221 Costituzione del Cantone di Soletta, dell'8 giugno 1986 Cost./SO Art. 24 - 1 La legge disciplina l'acquisto e la perdita della cittadinanza cantonale e comunale. |
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1 | La legge disciplina l'acquisto e la perdita della cittadinanza cantonale e comunale. |
2 | La naturalizzazione non dev'essere resa più difficile da condizioni o oneri sproporzionati. |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 50 - 1 L'autonomia comunale è garantita nella misura prevista dal diritto cantonale. |
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1 | L'autonomia comunale è garantita nella misura prevista dal diritto cantonale. |
2 | Nell'ambito del suo agire, la Confederazione tiene conto delle possibili conseguenze per i Comuni. |
3 | La Confederazione prende in considerazione la particolare situazione delle città, degli agglomerati e delle regioni di montagna. |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 189 Competenze del Tribunale federale - 1 Il Tribunale federale giudica le controversie per violazione: |
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1 | Il Tribunale federale giudica le controversie per violazione: |
a | del diritto federale; |
b | del diritto internazionale; |
c | del diritto intercantonale; |
d | dei diritti costituzionali cantonali; |
e | dell'autonomia comunale e di altre garanzie che i Cantoni conferiscono ad altri enti di diritto pubblico; |
f | delle disposizioni federali e cantonali sui diritti politici. |
1bis | ... 134 |
2 | Il Tribunale federale giudica inoltre le controversie tra la Confederazione e i Cantoni e quelle tra Cantoni. |
3 | La legge può conferire altre competenze al Tribunale federale. |
4 | Gli atti dell'Assemblea federale e del Consiglio federale non possono essere impugnati presso il Tribunale federale. Le eccezioni sono stabilite dalla legge. |
SR 131.221 Costituzione del Cantone di Soletta, dell'8 giugno 1986 Cost./SO Art. 24 - 1 La legge disciplina l'acquisto e la perdita della cittadinanza cantonale e comunale. |
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1 | La legge disciplina l'acquisto e la perdita della cittadinanza cantonale e comunale. |
2 | La naturalizzazione non dev'essere resa più difficile da condizioni o oneri sproporzionati. |
SR 131.221 Costituzione del Cantone di Soletta, dell'8 giugno 1986 Cost./SO Art. 24 - 1 La legge disciplina l'acquisto e la perdita della cittadinanza cantonale e comunale. |
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1 | La legge disciplina l'acquisto e la perdita della cittadinanza cantonale e comunale. |
2 | La naturalizzazione non dev'essere resa più difficile da condizioni o oneri sproporzionati. |