SR 281.1 Legge federale dell'11 aprile 1889 sulla esecuzione e sul fallimento (LEF) LEF Art. 166 - 1 Decorso il termine di venti giorni dalla notificazione della comminatoria, il creditore, producendo tale documento ed il precetto, può chiedere al giudice del fallimento che questo venga dichiarato. |
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1 | Decorso il termine di venti giorni dalla notificazione della comminatoria, il creditore, producendo tale documento ed il precetto, può chiedere al giudice del fallimento che questo venga dichiarato. |
2 | Tale diritto si estingue quindici mesi dopo la notificazione del precetto esecutivo. Se è stata fatta opposizione, questo termine rimane sospeso a partire dal giorno in cui l'azione fu promossa sino a quello della sua definizione giudiziale.338 |
SR 281.1 Legge federale dell'11 aprile 1889 sulla esecuzione e sul fallimento (LEF) LEF Art. 85a - 1 A prescindere da una sua eventuale opposizione, l'escusso può domandare in ogni tempo al tribunale del luogo dell'esecuzione l'accertamento dell'inesistenza del debito, della sua estinzione o della concessione di una dilazione.178 |
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1 | A prescindere da una sua eventuale opposizione, l'escusso può domandare in ogni tempo al tribunale del luogo dell'esecuzione l'accertamento dell'inesistenza del debito, della sua estinzione o della concessione di una dilazione.178 |
2 | Se, dopo aver sentito le parti ed esaminato i documenti prodotti, il tribunale ritiene che la domanda è molto verosimilmente fondata, pronuncia la sospensione provvisoria dell'esecuzione: |
1 | nell'esecuzione in via di pignoramento o di realizzazione del pegno, prima della realizzazione o, se questa ha già avuto luogo, prima della ripartizione; |
2 | nell'esecuzione in via di fallimento, dopo la notificazione della comminatoria di fallimento. |
3 | Se l'azione è ammessa, il tribunale, secondo il caso, annulla o sospende l'esecuzione. |
4 | ...179 |
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria LTF Art. 102 Scambio di scritti - 1 Se necessario, il Tribunale federale notifica il ricorso all'autorità inferiore e a eventuali altre parti, altri partecipanti al procedimento o autorità legittimate a ricorrere impartendo loro un termine per esprimersi in merito. |
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1 | Se necessario, il Tribunale federale notifica il ricorso all'autorità inferiore e a eventuali altre parti, altri partecipanti al procedimento o autorità legittimate a ricorrere impartendo loro un termine per esprimersi in merito. |
2 | L'autorità inferiore gli trasmette gli atti entro tale termine. |
3 | Di regola non si procede a un ulteriore scambio di scritti. |
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria LTF Art. 102 Scambio di scritti - 1 Se necessario, il Tribunale federale notifica il ricorso all'autorità inferiore e a eventuali altre parti, altri partecipanti al procedimento o autorità legittimate a ricorrere impartendo loro un termine per esprimersi in merito. |
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1 | Se necessario, il Tribunale federale notifica il ricorso all'autorità inferiore e a eventuali altre parti, altri partecipanti al procedimento o autorità legittimate a ricorrere impartendo loro un termine per esprimersi in merito. |
2 | L'autorità inferiore gli trasmette gli atti entro tale termine. |
3 | Di regola non si procede a un ulteriore scambio di scritti. |
SR 173.110.131 Regolamento del 20 novembre 2006 del Tribunale federale (RTF) RTF Art. 32 Quarta Corte di diritto pubblico - (art. 22 LTF) |
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a | assicurazione per l'invalidità; |
b | assicurazione contro gli infortuni; |
c | assicurazione contro la disoccupazione; |
d | assicurazione sociale cantonale; |
e | assegni familiari; |
f | aiuto sociale e aiuto in situazioni di bisogno secondo l'articolo 12 Cost.30; |
g | assicurazione militare; |
h | ... |
i | prestazioni complementari; |
j | prestazioni transitorie per i disoccupati anziani. |
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria LTF Art. 72 Principio - 1 Il Tribunale federale giudica i ricorsi contro le decisioni pronunciate in materia civile. |
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1 | Il Tribunale federale giudica i ricorsi contro le decisioni pronunciate in materia civile. |
2 | Al ricorso in materia civile soggiacciono anche: |
a | le decisioni in materia di esecuzione e fallimento; |
b | le decisioni in rapporto diretto con il diritto civile pronunciate in applicazione di norme di diritto pubblico, segnatamente le decisioni: |
b1 | sul riconoscimento e l'esecuzione di decisioni e sull'assistenza giudiziaria in materia civile, |
b2 | sulla tenuta del registro fondiario, dei registri dello stato civile, del registro di commercio e dei registri in materia di marchi, disegni e modelli, brevetti d'invenzione, varietà vegetali e topografie, |
b3 | sull'autorizzazione al cambiamento del nome, |
b4 | in materia di vigilanza sulle fondazioni, eccettuati gli istituti di previdenza e di libero passaggio, |
b5 | in materia di vigilanza sugli esecutori testamentari e altri rappresentanti previsti dal diritto successorio, |
b6 | in materia di protezione dei minori e degli adulti, |
b7 | ... |
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria LTF Art. 72 Principio - 1 Il Tribunale federale giudica i ricorsi contro le decisioni pronunciate in materia civile. |
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1 | Il Tribunale federale giudica i ricorsi contro le decisioni pronunciate in materia civile. |
2 | Al ricorso in materia civile soggiacciono anche: |
a | le decisioni in materia di esecuzione e fallimento; |
b | le decisioni in rapporto diretto con il diritto civile pronunciate in applicazione di norme di diritto pubblico, segnatamente le decisioni: |
b1 | sul riconoscimento e l'esecuzione di decisioni e sull'assistenza giudiziaria in materia civile, |
b2 | sulla tenuta del registro fondiario, dei registri dello stato civile, del registro di commercio e dei registri in materia di marchi, disegni e modelli, brevetti d'invenzione, varietà vegetali e topografie, |
b3 | sull'autorizzazione al cambiamento del nome, |
b4 | in materia di vigilanza sulle fondazioni, eccettuati gli istituti di previdenza e di libero passaggio, |
b5 | in materia di vigilanza sugli esecutori testamentari e altri rappresentanti previsti dal diritto successorio, |
b6 | in materia di protezione dei minori e degli adulti, |
b7 | ... |
SR 281.1 Legge federale dell'11 aprile 1889 sulla esecuzione e sul fallimento (LEF) LEF Art. 38 - 1 L'esecuzione ha per scopo di ottenere il pagamento di danaro o la prestazione di garanzie. |
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1 | L'esecuzione ha per scopo di ottenere il pagamento di danaro o la prestazione di garanzie. |
2 | L'esecuzione comincia con la notificazione del precetto esecutivo e si prosegue in via di pignoramento o di realizzazione del pegno, oppure in via di fallimento. |
3 | L'ufficiale esecutore determina quale specie d'esecuzione si debba applicare. |
SR 281.1 Legge federale dell'11 aprile 1889 sulla esecuzione e sul fallimento (LEF) LEF Art. 30 - 1 La presente legge non si applica all'esecuzione nei confronti di Cantoni, Distretti e Comuni, in quanto la materia sia disciplinata da norme speciali federali o cantonali. |
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1 | La presente legge non si applica all'esecuzione nei confronti di Cantoni, Distretti e Comuni, in quanto la materia sia disciplinata da norme speciali federali o cantonali. |
2 | Sono inoltre salve le disposizioni di altre leggi federali che prevedono procedure esecutive speciali. |
SR 281.1 Legge federale dell'11 aprile 1889 sulla esecuzione e sul fallimento (LEF) LEF Art. 30 - 1 La presente legge non si applica all'esecuzione nei confronti di Cantoni, Distretti e Comuni, in quanto la materia sia disciplinata da norme speciali federali o cantonali. |
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1 | La presente legge non si applica all'esecuzione nei confronti di Cantoni, Distretti e Comuni, in quanto la materia sia disciplinata da norme speciali federali o cantonali. |
2 | Sono inoltre salve le disposizioni di altre leggi federali che prevedono procedure esecutive speciali. |
SR 742.211 Legge federale del 25 settembre 1917 concernente la costituzione di pegni sulle imprese di strade ferrate e di navigazione e la liquidazione forzata di queste imprese LPIL Art. 1 - Per la costituzione di pegni sopra strade ferrate o imprese di navigazione in possesso della concessione federale è necessaria l'autorizzazione del Consiglio federale. |
SR 742.211 Legge federale del 25 settembre 1917 concernente la costituzione di pegni sulle imprese di strade ferrate e di navigazione e la liquidazione forzata di queste imprese LPIL Art. 13 - Ogni impresa che esercita una strada ferrata o la navigazione in virtù d'una concessione federale può, salvo quanto prescrive l'articolo 50, essere messa in liquidazione a norma delle disposizioni seguenti. |
SR 742.211 Legge federale del 25 settembre 1917 concernente la costituzione di pegni sulle imprese di strade ferrate e di navigazione e la liquidazione forzata di queste imprese LPIL Art. 51 - 1 Un'impresa privata, che in virtù d'una concessione federale esercita una strada ferrata o la navigazione come impresa principale, può, se è divenuta insolvibile, ottenere il beneficio del concordato, anche quando la sua liquidazione forzata non sia richiesta. |
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1 | Un'impresa privata, che in virtù d'una concessione federale esercita una strada ferrata o la navigazione come impresa principale, può, se è divenuta insolvibile, ottenere il beneficio del concordato, anche quando la sua liquidazione forzata non sia richiesta. |
2 | Il concordato ha per oggetto la rinunzia a certi diritti di creditore, come la riduzione dell'ammontare dei crediti correnti o garantiti da pegno, la riduzione del saggio dell'interesse, il condono d'interessi, la conversione d'un saggio d'interesse fisso in un saggio variabile secondo il risultato dell'esercizio la rinunzia al pegno o al grado dei pegni, la conversione di crediti in azioni e la proroga della scadenza di diritti di credito. |
3 | Non può essere imposto ai creditori l'obbligo di nuove prestazioni. |
4 | L'oggetto del concordato può anche essere la conversione d'azioni privilegiate in azioni ordinarie. In questo caso gli azionisti privilegiati sono trattati come creditori e le disposizioni della presente legge concernente i creditori valgono anche in loro confronto. |
SR 742.211 Legge federale del 25 settembre 1917 concernente la costituzione di pegni sulle imprese di strade ferrate e di navigazione e la liquidazione forzata di queste imprese LPIL Art. 78 - 1 In tempo di guerra o in caso di condizioni analoghe straordinarie ogni impresa, che in virtù d'una concessione federale eserciti una strada ferrata o la navigazione come impresa principale, può, se si trovi in ristrettezze finanziarie, domandare una proroga di tutti i suoi debiti o di una determinata parte di essi. |
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1 | In tempo di guerra o in caso di condizioni analoghe straordinarie ogni impresa, che in virtù d'una concessione federale eserciti una strada ferrata o la navigazione come impresa principale, può, se si trovi in ristrettezze finanziarie, domandare una proroga di tutti i suoi debiti o di una determinata parte di essi. |
2 | La domanda di proroga, corredata dell'ultimo bilancio approvato e di altre eventuali prove delle ristrettezze finanziarie, deve essere presentata al Consiglio federale, che statuisce sulla domanda e sulla durata della proroga. |
3 | Non è concessa proroga pel pagamento di stipendi, mercedi e indennità di responsabilità civile in caso d'infortuni. |
4 | Il Consiglio federale può eccezionalmente prolungare la durata della prima proroga. |
5 | Può revocare in ogni tempo una proroga concessa. |
6 | Il decreto del Consiglio federale che accorda, prolunga o revoca una proroga è pubblicato nel Foglio ufficiale svizzero di commercio. |
SR 281.1 Legge federale dell'11 aprile 1889 sulla esecuzione e sul fallimento (LEF) LEF Art. 30 - 1 La presente legge non si applica all'esecuzione nei confronti di Cantoni, Distretti e Comuni, in quanto la materia sia disciplinata da norme speciali federali o cantonali. |
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1 | La presente legge non si applica all'esecuzione nei confronti di Cantoni, Distretti e Comuni, in quanto la materia sia disciplinata da norme speciali federali o cantonali. |
2 | Sono inoltre salve le disposizioni di altre leggi federali che prevedono procedure esecutive speciali. |
SR 742.211 Legge federale del 25 settembre 1917 concernente la costituzione di pegni sulle imprese di strade ferrate e di navigazione e la liquidazione forzata di queste imprese LPIL Art. 22 - 1 All'apertura della liquidazione, il Tribunale federale nomina un amministratore del fallimento e provvede a che l'esercizio dell'impresa non sia interrotto. |
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1 | All'apertura della liquidazione, il Tribunale federale nomina un amministratore del fallimento e provvede a che l'esercizio dell'impresa non sia interrotto. |
2 | L'amministratore del fallimento è sottoposto alla direzione e alla sorveglianza del Tribunale federale. |
3 | Contro le decisioni amministrative dell'amministratore della massa gli interessati possono ricorrere al Tribunale federale. |
SR 742.211 Legge federale del 25 settembre 1917 concernente la costituzione di pegni sulle imprese di strade ferrate e di navigazione e la liquidazione forzata di queste imprese LPIL Art. 9 - 1 Un'impresa ferroviaria può costituire il pegno tanto su tutta la rete, quanto su singole linee. |
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1 | Un'impresa ferroviaria può costituire il pegno tanto su tutta la rete, quanto su singole linee. |
2 | Il pegno comprende il corpo della ferrovia e le parcelle di terreno che ne dipendono, compresi le stazioni principali e secondarie, le tettoie da merci, le officine, le rimesse, le case di cantoniere e tutti gli altri edifizi che sono sulla linea e sulle sue dipendenze, incluso il materiale adibito alla manutenzione della linea costituita in pegno.4 |
SR 742.211 Legge federale del 25 settembre 1917 concernente la costituzione di pegni sulle imprese di strade ferrate e di navigazione e la liquidazione forzata di queste imprese LPIL Art. 1 - Per la costituzione di pegni sopra strade ferrate o imprese di navigazione in possesso della concessione federale è necessaria l'autorizzazione del Consiglio federale. |
SR 281.1 Legge federale dell'11 aprile 1889 sulla esecuzione e sul fallimento (LEF) LEF Art. 30 - 1 La presente legge non si applica all'esecuzione nei confronti di Cantoni, Distretti e Comuni, in quanto la materia sia disciplinata da norme speciali federali o cantonali. |
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1 | La presente legge non si applica all'esecuzione nei confronti di Cantoni, Distretti e Comuni, in quanto la materia sia disciplinata da norme speciali federali o cantonali. |
2 | Sono inoltre salve le disposizioni di altre leggi federali che prevedono procedure esecutive speciali. |
SR 742.211 Legge federale del 25 settembre 1917 concernente la costituzione di pegni sulle imprese di strade ferrate e di navigazione e la liquidazione forzata di queste imprese LPIL Art. 13 - Ogni impresa che esercita una strada ferrata o la navigazione in virtù d'una concessione federale può, salvo quanto prescrive l'articolo 50, essere messa in liquidazione a norma delle disposizioni seguenti. |
SR 742.211 Legge federale del 25 settembre 1917 concernente la costituzione di pegni sulle imprese di strade ferrate e di navigazione e la liquidazione forzata di queste imprese LPIL Art. 50 - Per le imprese appartenenti allo Stato o a comuni la liquidazione si limiterà alla realizzazione del pegno e alla ripartizione del prodotto secondo le disposizioni che precedono. Ai creditori, i cui crediti non sono stati coperti dalla liquidazione del pegno, rimangono riservati i loro diritti contro lo Stato, il comune e gli eventuali coobbligati. |
SR 281.1 Legge federale dell'11 aprile 1889 sulla esecuzione e sul fallimento (LEF) LEF Art. 30 - 1 La presente legge non si applica all'esecuzione nei confronti di Cantoni, Distretti e Comuni, in quanto la materia sia disciplinata da norme speciali federali o cantonali. |
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1 | La presente legge non si applica all'esecuzione nei confronti di Cantoni, Distretti e Comuni, in quanto la materia sia disciplinata da norme speciali federali o cantonali. |
2 | Sono inoltre salve le disposizioni di altre leggi federali che prevedono procedure esecutive speciali. |
SR 742.101 Legge federale del 20 dicembre 1957 sulle ferrovie (Lferr) Lferr Art. 1 Oggetto e campo d'applicazione - 1 La presente legge disciplina la costruzione e l'esercizio delle ferrovie. |
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1 | La presente legge disciplina la costruzione e l'esercizio delle ferrovie. |
2 | La ferrovia comprende l'infrastruttura e i trasporti effettuati avvalendosene.7 |
3 | Il Consiglio federale decide dell'assoggettamento alla presente legge di altri impianti e veicoli a guida vincolata. |
SR 742.101 Legge federale del 20 dicembre 1957 sulle ferrovie (Lferr) Lferr Art. 5 - 1 Chi intende costruire ed esercitare un'infrastruttura ferroviaria deve disporre di una concessione d'infrastruttura (concessione).19 |
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1 | Chi intende costruire ed esercitare un'infrastruttura ferroviaria deve disporre di una concessione d'infrastruttura (concessione).19 |
2 | L'impresa ferroviaria concessionaria ha il diritto e l'obbligo di costruire ed esercitare l'infrastruttura ferroviaria secondo le prescrizioni della legislazione ferroviaria e della concessione. |
3 | L'esercizio dell'infrastruttura comprende l'allestimento e la manutenzione degli impianti, nonché la gestione dei sistemi di alimentazione elettrica, di direzione dell'esercizio e di sicurezza. |
4 | Per l'esercizio dell'infrastruttura è inoltre necessaria un'autorizzazione di sicurezza. Il Consiglio federale può prevedere agevolazioni per le imprese attive a livello regionale.20 |
5 | La concessione d'infrastruttura secondo la presente legge non è considerata una commessa pubblica ai sensi dell'articolo 9 della legge federale del 21 giugno 201921 sugli appalti pubblici.22 |
SR 742.101 Legge federale del 20 dicembre 1957 sulle ferrovie (Lferr) Lferr Art. 5 - 1 Chi intende costruire ed esercitare un'infrastruttura ferroviaria deve disporre di una concessione d'infrastruttura (concessione).19 |
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1 | Chi intende costruire ed esercitare un'infrastruttura ferroviaria deve disporre di una concessione d'infrastruttura (concessione).19 |
2 | L'impresa ferroviaria concessionaria ha il diritto e l'obbligo di costruire ed esercitare l'infrastruttura ferroviaria secondo le prescrizioni della legislazione ferroviaria e della concessione. |
3 | L'esercizio dell'infrastruttura comprende l'allestimento e la manutenzione degli impianti, nonché la gestione dei sistemi di alimentazione elettrica, di direzione dell'esercizio e di sicurezza. |
4 | Per l'esercizio dell'infrastruttura è inoltre necessaria un'autorizzazione di sicurezza. Il Consiglio federale può prevedere agevolazioni per le imprese attive a livello regionale.20 |
5 | La concessione d'infrastruttura secondo la presente legge non è considerata una commessa pubblica ai sensi dell'articolo 9 della legge federale del 21 giugno 201921 sugli appalti pubblici.22 |
SR 745.1 Legge federale del 20 marzo 2009 sul trasporto di viaggiatori (Legge sul trasporto di viaggiatori, LTV) - Legge sul trasporto di viaggiatori LTV Art. 6 Concessione per il trasporto di viaggiatori - 1 La Confederazione può, sentiti i Cantoni interessati, accordare a imprese concessioni per il trasporto regolare e professionale di viaggiatori (concessione). Sono fatti salvi gli articoli 7 e 8. |
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1 | La Confederazione può, sentiti i Cantoni interessati, accordare a imprese concessioni per il trasporto regolare e professionale di viaggiatori (concessione). Sono fatti salvi gli articoli 7 e 8. |
2 | L'impresa è tenuta a esercitare il diritto di trasportare viaggiatori conformemente alle prescrizioni legali e della concessione. |
3 | La concessione è accordata per 25 anni al massimo, per gli impianti di trasporto a fune per 40 anni al massimo.8 Può essere trasferita, modificata e rinnovata. |
4 | L'Ufficio federale dei trasporti (UFT) è competente per il rilascio, il trasferimento, la modifica, il rinnovo, il ritiro, l'annullamento e la revoca delle concessioni.9 |
5 | La concessione per il trasporto di viaggiatori secondo la presente legge non è considerata una commessa pubblica ai sensi dell'articolo 9 della legge federale del 21 giugno 201910 sugli appalti pubblici.11 |
SR 742.101 Legge federale del 20 dicembre 1957 sulle ferrovie (Lferr) Lferr Art. 8c Autorizzazione di accesso alla rete e certificato di sicurezza - 1 Chi intende effettuare trasporti ferroviari deve disporre di una licenza in quanto impresa di trasporto ferroviario (autorizzazione di accesso alla rete) e di un certificato di sicurezza. Il Consiglio federale può prevedere deroghe per trasporti ferroviari esclusivamente locali, nonché per trasporti su tratte a scartamento ridotto e su tratte a scartamento normale non interoperabili.35 |
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1 | Chi intende effettuare trasporti ferroviari deve disporre di una licenza in quanto impresa di trasporto ferroviario (autorizzazione di accesso alla rete) e di un certificato di sicurezza. Il Consiglio federale può prevedere deroghe per trasporti ferroviari esclusivamente locali, nonché per trasporti su tratte a scartamento ridotto e su tratte a scartamento normale non interoperabili.35 |
2 | ... 36 |
3 | L'impresa di trasporto ferroviario deve rispettare le prescrizioni legali svizzere, in particolare: |
a | le prescrizioni tecniche e d'esercizio; |
b | le prescrizioni sulle attività rilevanti per la sicurezza. |
4 | È fatto salvo il diritto di trasportare regolarmente viaggiatori a titolo professionale conferito secondo gli articoli 6-8 della legge del 20 marzo 200937 sul trasporto di viaggiatori. |
SR 742.101 Legge federale del 20 dicembre 1957 sulle ferrovie (Lferr) Lferr Art. 2 Imprese ferroviarie - Le imprese ferroviarie sono imprese che: |
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a | costruiscono ed esercitano l'infrastruttura (gestori dell'infrastruttura); |
b | effettuano trasporti avvalendosi dell'infrastruttura (imprese di trasporto ferroviario). |
SR 742.101 Legge federale del 20 dicembre 1957 sulle ferrovie (Lferr) Lferr Art. 2 Imprese ferroviarie - Le imprese ferroviarie sono imprese che: |
|
a | costruiscono ed esercitano l'infrastruttura (gestori dell'infrastruttura); |
b | effettuano trasporti avvalendosi dell'infrastruttura (imprese di trasporto ferroviario). |
SR 742.101 Legge federale del 20 dicembre 1957 sulle ferrovie (Lferr) Lferr Art. 2 Imprese ferroviarie - Le imprese ferroviarie sono imprese che: |
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a | costruiscono ed esercitano l'infrastruttura (gestori dell'infrastruttura); |
b | effettuano trasporti avvalendosi dell'infrastruttura (imprese di trasporto ferroviario). |
SR 742.211 Legge federale del 25 settembre 1917 concernente la costituzione di pegni sulle imprese di strade ferrate e di navigazione e la liquidazione forzata di queste imprese LPIL Art. 13 - Ogni impresa che esercita una strada ferrata o la navigazione in virtù d'una concessione federale può, salvo quanto prescrive l'articolo 50, essere messa in liquidazione a norma delle disposizioni seguenti. |
SR 281.1 Legge federale dell'11 aprile 1889 sulla esecuzione e sul fallimento (LEF) LEF Art. 30 - 1 La presente legge non si applica all'esecuzione nei confronti di Cantoni, Distretti e Comuni, in quanto la materia sia disciplinata da norme speciali federali o cantonali. |
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1 | La presente legge non si applica all'esecuzione nei confronti di Cantoni, Distretti e Comuni, in quanto la materia sia disciplinata da norme speciali federali o cantonali. |
2 | Sono inoltre salve le disposizioni di altre leggi federali che prevedono procedure esecutive speciali. |
SR 742.211 Legge federale del 25 settembre 1917 concernente la costituzione di pegni sulle imprese di strade ferrate e di navigazione e la liquidazione forzata di queste imprese LPIL Art. 9 - 1 Un'impresa ferroviaria può costituire il pegno tanto su tutta la rete, quanto su singole linee. |
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1 | Un'impresa ferroviaria può costituire il pegno tanto su tutta la rete, quanto su singole linee. |
2 | Il pegno comprende il corpo della ferrovia e le parcelle di terreno che ne dipendono, compresi le stazioni principali e secondarie, le tettoie da merci, le officine, le rimesse, le case di cantoniere e tutti gli altri edifizi che sono sulla linea e sulle sue dipendenze, incluso il materiale adibito alla manutenzione della linea costituita in pegno.4 |
SR 742.101 Legge federale del 20 dicembre 1957 sulle ferrovie (Lferr) Lferr Art. 93 Liquidazione forzata e concordato dopo la revoca della concessione - 1 Se la concessione è revocata in virtù dell'articolo 8 della presente legge, la liquidazione forzata dell'impresa ferroviaria è disciplinata dalla legge federale dell'11 aprile 1889340 sull'esecuzione e sul fallimento. I beni costituiti in pegno conformemente all'articolo 9 della legge federale del 25 settembre 1917341 concernente la costituzione di pegni sulle imprese di strade ferrate e di navigazione e la liquidazione forzata di queste imprese sono invece realizzati e ripartiti secondo detta legge. Per il rimanente è applicabile il suo articolo 15.342 |
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1 | Se la concessione è revocata in virtù dell'articolo 8 della presente legge, la liquidazione forzata dell'impresa ferroviaria è disciplinata dalla legge federale dell'11 aprile 1889340 sull'esecuzione e sul fallimento. I beni costituiti in pegno conformemente all'articolo 9 della legge federale del 25 settembre 1917341 concernente la costituzione di pegni sulle imprese di strade ferrate e di navigazione e la liquidazione forzata di queste imprese sono invece realizzati e ripartiti secondo detta legge. Per il rimanente è applicabile il suo articolo 15.342 |
2 | Lo stesso vale per il concordato. È applicabile l'articolo 52 numeri 1 e 3 a 7 della legge federale del 25 settembre 1917 concernente la costituzione di pegni sulle imprese di strade ferrate e di navigazione e la liquidazione forzata di queste imprese. |
SR 742.211 Legge federale del 25 settembre 1917 concernente la costituzione di pegni sulle imprese di strade ferrate e di navigazione e la liquidazione forzata di queste imprese LPIL Art. 15 - 1 Quando un'impresa di strada ferrata o di navigazione non sia esercitata che come impresa accessoria di un'impresa principale di altra natura e questa sia posta in fallimento, la procedura di fallimento ha luogo contro l'impresa principale secondo la legge federale dell'11 aprile 18895 sulla esecuzione e sul fallimento. I beni costituiti in pegno secondo gli articoli 9 e 10 sono invece realizzati e ripartiti in conformità delle disposizioni della presente legge. |
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1 | Quando un'impresa di strada ferrata o di navigazione non sia esercitata che come impresa accessoria di un'impresa principale di altra natura e questa sia posta in fallimento, la procedura di fallimento ha luogo contro l'impresa principale secondo la legge federale dell'11 aprile 18895 sulla esecuzione e sul fallimento. I beni costituiti in pegno secondo gli articoli 9 e 10 sono invece realizzati e ripartiti in conformità delle disposizioni della presente legge. |
2 | L'eccedenza del prezzo di vendita di questi beni, dopo pagati i crediti privilegiati e garantiti da pegno secondo l'articolo 40, entra nella massa del fallimento; se questi crediti sono rimasti scoperti, sono collocati nel fallimento secondo le disposizioni della legge federale dell'11 aprile 1889 sulla esecuzione e sul fallimento. |
3 | In tali casi il Tribunale federale può rinunciare alla nomina d'un commissario particolare per la liquidazione dell'impresa e incaricare di ciò l'amministrazione della massa principale. |
SR 742.211 Legge federale del 25 settembre 1917 concernente la costituzione di pegni sulle imprese di strade ferrate e di navigazione e la liquidazione forzata di queste imprese LPIL Art. 13 - Ogni impresa che esercita una strada ferrata o la navigazione in virtù d'una concessione federale può, salvo quanto prescrive l'articolo 50, essere messa in liquidazione a norma delle disposizioni seguenti. |
SR 742.211 Legge federale del 25 settembre 1917 concernente la costituzione di pegni sulle imprese di strade ferrate e di navigazione e la liquidazione forzata di queste imprese LPIL Art. 16 - 1 I creditori pignoratizi hanno diritto di domandare la liquidazione quando sia spirato il termine fissato pel pagamento del capitale, o se alla scadenza non sia stato pagato l'interesse assicurato ai portatori dei titoli. |
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1 | I creditori pignoratizi hanno diritto di domandare la liquidazione quando sia spirato il termine fissato pel pagamento del capitale, o se alla scadenza non sia stato pagato l'interesse assicurato ai portatori dei titoli. |
2 | L'istanza è diretta al Tribunale federale. |
SR 742.211 Legge federale del 25 settembre 1917 concernente la costituzione di pegni sulle imprese di strade ferrate e di navigazione e la liquidazione forzata di queste imprese LPIL Art. 18 - Hanno diritto di domandare la liquidazione alle stesse condizioni anche i portatori di obbligazioni che non possiedono alcun diritto di pegno. |
SR 742.211 Legge federale del 25 settembre 1917 concernente la costituzione di pegni sulle imprese di strade ferrate e di navigazione e la liquidazione forzata di queste imprese LPIL Art. 21 - Il Tribunale federale ordina parimente la liquidazione di un'impresa sottoposta alla presente legge, allorchè essa medesima dichiari la propria insolvibilità o sia stata escussa secondo la procedura ordinaria per un altro debito sino al pignoramento o sino al fallimento e il rispettivo creditore domandi la liquidazione. Il pignoramento non può conferire alcun privilegio al creditore. |
SR 742.211 Legge federale del 25 settembre 1917 concernente la costituzione di pegni sulle imprese di strade ferrate e di navigazione e la liquidazione forzata di queste imprese LPIL Art. 21 - Il Tribunale federale ordina parimente la liquidazione di un'impresa sottoposta alla presente legge, allorchè essa medesima dichiari la propria insolvibilità o sia stata escussa secondo la procedura ordinaria per un altro debito sino al pignoramento o sino al fallimento e il rispettivo creditore domandi la liquidazione. Il pignoramento non può conferire alcun privilegio al creditore. |
SR 742.211 Legge federale del 25 settembre 1917 concernente la costituzione di pegni sulle imprese di strade ferrate e di navigazione e la liquidazione forzata di queste imprese LPIL Art. 21 - Il Tribunale federale ordina parimente la liquidazione di un'impresa sottoposta alla presente legge, allorchè essa medesima dichiari la propria insolvibilità o sia stata escussa secondo la procedura ordinaria per un altro debito sino al pignoramento o sino al fallimento e il rispettivo creditore domandi la liquidazione. Il pignoramento non può conferire alcun privilegio al creditore. |
SR 742.211 Legge federale del 25 settembre 1917 concernente la costituzione di pegni sulle imprese di strade ferrate e di navigazione e la liquidazione forzata di queste imprese LPIL Art. 21 - Il Tribunale federale ordina parimente la liquidazione di un'impresa sottoposta alla presente legge, allorchè essa medesima dichiari la propria insolvibilità o sia stata escussa secondo la procedura ordinaria per un altro debito sino al pignoramento o sino al fallimento e il rispettivo creditore domandi la liquidazione. Il pignoramento non può conferire alcun privilegio al creditore. |
SR 281.1 Legge federale dell'11 aprile 1889 sulla esecuzione e sul fallimento (LEF) LEF Art. 221 - 1 Appena l'ufficio dei fallimenti abbia ricevuto comunicazione della dichiarazione di fallimento, procede alla formazione dell'inventario dei beni appartenenti alla massa e prende i provvedimenti opportuni per la loro conservazione. |
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1 | Appena l'ufficio dei fallimenti abbia ricevuto comunicazione della dichiarazione di fallimento, procede alla formazione dell'inventario dei beni appartenenti alla massa e prende i provvedimenti opportuni per la loro conservazione. |
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SR 742.211 Legge federale del 25 settembre 1917 concernente la costituzione di pegni sulle imprese di strade ferrate e di navigazione e la liquidazione forzata di queste imprese LPIL Art. 21 - Il Tribunale federale ordina parimente la liquidazione di un'impresa sottoposta alla presente legge, allorchè essa medesima dichiari la propria insolvibilità o sia stata escussa secondo la procedura ordinaria per un altro debito sino al pignoramento o sino al fallimento e il rispettivo creditore domandi la liquidazione. Il pignoramento non può conferire alcun privilegio al creditore. |
SR 281.1 Legge federale dell'11 aprile 1889 sulla esecuzione e sul fallimento (LEF) LEF Art. 221 - 1 Appena l'ufficio dei fallimenti abbia ricevuto comunicazione della dichiarazione di fallimento, procede alla formazione dell'inventario dei beni appartenenti alla massa e prende i provvedimenti opportuni per la loro conservazione. |
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1 | Appena l'ufficio dei fallimenti abbia ricevuto comunicazione della dichiarazione di fallimento, procede alla formazione dell'inventario dei beni appartenenti alla massa e prende i provvedimenti opportuni per la loro conservazione. |
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SR 742.211 Legge federale del 25 settembre 1917 concernente la costituzione di pegni sulle imprese di strade ferrate e di navigazione e la liquidazione forzata di queste imprese LPIL Art. 22 - 1 All'apertura della liquidazione, il Tribunale federale nomina un amministratore del fallimento e provvede a che l'esercizio dell'impresa non sia interrotto. |
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1 | All'apertura della liquidazione, il Tribunale federale nomina un amministratore del fallimento e provvede a che l'esercizio dell'impresa non sia interrotto. |
2 | L'amministratore del fallimento è sottoposto alla direzione e alla sorveglianza del Tribunale federale. |
3 | Contro le decisioni amministrative dell'amministratore della massa gli interessati possono ricorrere al Tribunale federale. |
SR 281.1 Legge federale dell'11 aprile 1889 sulla esecuzione e sul fallimento (LEF) LEF Art. 171 - Il giudice decide seduta stante anche in assenza delle parti. Egli dichiara il fallimento, salvo nei casi previsti dagli articoli 172 a 173a. |
SR 281.1 Legge federale dell'11 aprile 1889 sulla esecuzione e sul fallimento (LEF) LEF Art. 172 - Il giudice rigetta la domanda di fallimento: |
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1 | quando la comminatoria sia stata annullata dall'autorità di vigilanza; |
3 | quando il debitore provi con documenti che il debito, compresi gli interessi e le spese, è stato estinto o che il creditore gli ha concesso una dilazione. |
SR 281.1 Legge federale dell'11 aprile 1889 sulla esecuzione e sul fallimento (LEF) LEF Art. 173 - 1 Se l'autorità di vigilanza in seguito a ricorso o il giudice in applicazione degli articoli 85 o 85a capoverso 2 hanno ordinato la sospensione dell'esecuzione, il giudice differisce la decisione sulla domanda di fallimento.342 |
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1 | Se l'autorità di vigilanza in seguito a ricorso o il giudice in applicazione degli articoli 85 o 85a capoverso 2 hanno ordinato la sospensione dell'esecuzione, il giudice differisce la decisione sulla domanda di fallimento.342 |
2 | Se ritiene che nel procedimento sia stata anteriormente emanata una decisione nulla (art. 22 cpv. 1), il giudice differisce anche la sua decisione e sottopone il caso all'autorità di vigilanza.343 |
3 | Il decreto dell'autorità di vigilanza è comunicato al giudice del fallimento, il quale decide. |
SR 281.1 Legge federale dell'11 aprile 1889 sulla esecuzione e sul fallimento (LEF) LEF Art. 174 - 1 La decisione del giudice del fallimento può essere impugnata entro dieci giorni mediante reclamo secondo il CPC352. Le parti possono avvalersi di fatti nuovi, se questi si sono verificati anteriormente alla decisione di prima istanza. |
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1 | La decisione del giudice del fallimento può essere impugnata entro dieci giorni mediante reclamo secondo il CPC352. Le parti possono avvalersi di fatti nuovi, se questi si sono verificati anteriormente alla decisione di prima istanza. |
2 | L'autorità giudiziaria superiore può annullare la dichiarazione di fallimento se il debitore rende verosimile la sua solvibilità e prova per mezzo di documenti che nel frattempo: |
1 | il debito, compresi gli interessi e le spese, è stato estinto; |
2 | l'importo dovuto è stato depositato presso l'autorità giudiziaria superiore a disposizione del creditore; o |
3 | il creditore ha ritirato la domanda di fallimento. |
3 | Se accorda effetto sospensivo al reclamo, l'autorità giudiziaria superiore prende i necessari provvedimenti cautelari a tutela dei creditori. |
SR 281.1 Legge federale dell'11 aprile 1889 sulla esecuzione e sul fallimento (LEF) LEF Art. 173 - 1 Se l'autorità di vigilanza in seguito a ricorso o il giudice in applicazione degli articoli 85 o 85a capoverso 2 hanno ordinato la sospensione dell'esecuzione, il giudice differisce la decisione sulla domanda di fallimento.342 |
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1 | Se l'autorità di vigilanza in seguito a ricorso o il giudice in applicazione degli articoli 85 o 85a capoverso 2 hanno ordinato la sospensione dell'esecuzione, il giudice differisce la decisione sulla domanda di fallimento.342 |
2 | Se ritiene che nel procedimento sia stata anteriormente emanata una decisione nulla (art. 22 cpv. 1), il giudice differisce anche la sua decisione e sottopone il caso all'autorità di vigilanza.343 |
3 | Il decreto dell'autorità di vigilanza è comunicato al giudice del fallimento, il quale decide. |
SR 742.211 Legge federale del 25 settembre 1917 concernente la costituzione di pegni sulle imprese di strade ferrate e di navigazione e la liquidazione forzata di queste imprese LPIL Art. 20 - Se i creditori, che hanno domandato la liquidazione, non vengono soddisfatti nel termine accordato, il Tribunale federale ordina la liquidazione dei beni della impresa. |
SR 742.211 Legge federale del 25 settembre 1917 concernente la costituzione di pegni sulle imprese di strade ferrate e di navigazione e la liquidazione forzata di queste imprese LPIL Art. 17 - 1 Ogni prestito, benché diviso in obbligazioni parziali, costituisce un credito unico. |
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1 | Ogni prestito, benché diviso in obbligazioni parziali, costituisce un credito unico. |
2 | Se la domanda di liquidazione è presentata soltanto da alcuni portatori d'obbligazioni parziali, il Tribunale federale convoca un'assemblea di tutti i portatori di titoli del prestito di cui si tratta, sottomettendo loro la domanda. L'assemblea, a maggioranza assoluta delle somme rappresentate, decide se intende votare la liquidazione. |
3 | Se però l'impresa è in ritardo di un anno almeno col pagamento del capitale o dell'interesse scaduto, la domanda deve aver corso quand'anche non fosse presentata che da alcuni portatori d'obbligazioni. |
SR 742.211 Legge federale del 25 settembre 1917 concernente la costituzione di pegni sulle imprese di strade ferrate e di navigazione e la liquidazione forzata di queste imprese LPIL Art. 33 - Se l'offerta più alta resta inferiore al prezzo d'asta, il Tribunale federale sentito il rapporto dell'amministratore e consultati il Consiglio federale e i Governi cantonali interessati, come pure i creditori dell'impresa decide se sia da accettare quella offerta oppure procedere ad un secondo incanto. |
SR 742.211 Legge federale del 25 settembre 1917 concernente la costituzione di pegni sulle imprese di strade ferrate e di navigazione e la liquidazione forzata di queste imprese LPIL Art. 51 - 1 Un'impresa privata, che in virtù d'una concessione federale esercita una strada ferrata o la navigazione come impresa principale, può, se è divenuta insolvibile, ottenere il beneficio del concordato, anche quando la sua liquidazione forzata non sia richiesta. |
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1 | Un'impresa privata, che in virtù d'una concessione federale esercita una strada ferrata o la navigazione come impresa principale, può, se è divenuta insolvibile, ottenere il beneficio del concordato, anche quando la sua liquidazione forzata non sia richiesta. |
2 | Il concordato ha per oggetto la rinunzia a certi diritti di creditore, come la riduzione dell'ammontare dei crediti correnti o garantiti da pegno, la riduzione del saggio dell'interesse, il condono d'interessi, la conversione d'un saggio d'interesse fisso in un saggio variabile secondo il risultato dell'esercizio la rinunzia al pegno o al grado dei pegni, la conversione di crediti in azioni e la proroga della scadenza di diritti di credito. |
3 | Non può essere imposto ai creditori l'obbligo di nuove prestazioni. |
4 | L'oggetto del concordato può anche essere la conversione d'azioni privilegiate in azioni ordinarie. In questo caso gli azionisti privilegiati sono trattati come creditori e le disposizioni della presente legge concernente i creditori valgono anche in loro confronto. |
SR 742.211 Legge federale del 25 settembre 1917 concernente la costituzione di pegni sulle imprese di strade ferrate e di navigazione e la liquidazione forzata di queste imprese LPIL Art. 55 - 1 Se il Tribunale federale prende in considerazione la domanda, concede all'impresa una proroga per la durata della procedura e le assegna un termine di tre mesi per presentargli il progetto di concordato. |
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1 | Se il Tribunale federale prende in considerazione la domanda, concede all'impresa una proroga per la durata della procedura e le assegna un termine di tre mesi per presentargli il progetto di concordato. |
2 | Nello stesso tempo, esso nomina un commissario le cui attribuzioni, ove la presente legge non disponga altrimenti, sono eguali a quelle del commissario nel concordato secondo la legge federale dell'11 aprile 188912 sulla esecuzione e sul fallimento. |
3 | Il commissario è sottoposto alla direzione e alla vigilanza del Tribunale federale. Contro la sua gestione e le sue decisioni è ammesso il ricorso al Tribunale federale. |
4 | Il commissario può richiedere dall'impresa un'anticipazione per le spese che gli incombono. |
SR 742.211 Legge federale del 25 settembre 1917 concernente la costituzione di pegni sulle imprese di strade ferrate e di navigazione e la liquidazione forzata di queste imprese LPIL Art. 22 - 1 All'apertura della liquidazione, il Tribunale federale nomina un amministratore del fallimento e provvede a che l'esercizio dell'impresa non sia interrotto. |
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1 | All'apertura della liquidazione, il Tribunale federale nomina un amministratore del fallimento e provvede a che l'esercizio dell'impresa non sia interrotto. |
2 | L'amministratore del fallimento è sottoposto alla direzione e alla sorveglianza del Tribunale federale. |
3 | Contro le decisioni amministrative dell'amministratore della massa gli interessati possono ricorrere al Tribunale federale. |
SR 742.211 Legge federale del 25 settembre 1917 concernente la costituzione di pegni sulle imprese di strade ferrate e di navigazione e la liquidazione forzata di queste imprese LPIL Art. 44 - 1 Sono parimente giudicate dal Tribunale federale tutte le altre contestazioni che avessero a sorgere durante la liquidazione fra l'impresa e i suoi creditori, o fra i creditori tra loro, o che venissero sollevate da parte di terzi contro la massa. |
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1 | Sono parimente giudicate dal Tribunale federale tutte le altre contestazioni che avessero a sorgere durante la liquidazione fra l'impresa e i suoi creditori, o fra i creditori tra loro, o che venissero sollevate da parte di terzi contro la massa. |
2 | Le liti pendenti al momento dell'apertura del fallimento saranno terminate davanti il giudice già adito. |
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria LTF Art. 131 Abrogazione e modifica del diritto vigente - 1 La legge federale del 16 dicembre 1943117 sull'organizzazione giudiziaria è abrogata. |
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1 | La legge federale del 16 dicembre 1943117 sull'organizzazione giudiziaria è abrogata. |
2 | La modifica del diritto vigente è disciplinata nell'allegato. |
3 | L'Assemblea federale può adeguare mediante ordinanza le disposizioni di leggi federali che, nonostante siano in contraddizione con la presente legge, non sono state modificate formalmente dalla stessa. |
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria LTF Art. 131 Abrogazione e modifica del diritto vigente - 1 La legge federale del 16 dicembre 1943117 sull'organizzazione giudiziaria è abrogata. |
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1 | La legge federale del 16 dicembre 1943117 sull'organizzazione giudiziaria è abrogata. |
2 | La modifica del diritto vigente è disciplinata nell'allegato. |
3 | L'Assemblea federale può adeguare mediante ordinanza le disposizioni di leggi federali che, nonostante siano in contraddizione con la presente legge, non sono state modificate formalmente dalla stessa. |
SR 281.1 Legge federale dell'11 aprile 1889 sulla esecuzione e sul fallimento (LEF) LEF Art. 30 - 1 La presente legge non si applica all'esecuzione nei confronti di Cantoni, Distretti e Comuni, in quanto la materia sia disciplinata da norme speciali federali o cantonali. |
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1 | La presente legge non si applica all'esecuzione nei confronti di Cantoni, Distretti e Comuni, in quanto la materia sia disciplinata da norme speciali federali o cantonali. |
2 | Sono inoltre salve le disposizioni di altre leggi federali che prevedono procedure esecutive speciali. |
SR 282.11 Legge federale del 4 dicembre 1947 sull'esecuzione per debiti contro i Comuni e altri enti di diritto pubblico cantonale RS-282.11 Art. 1 - 1 Fatta riserva delle restrizioni che seguono, all'esecuzione per debiti contro i Comuni ed altri enti di diritto pubblico cantonale si applica la legge federale dell'11 aprile 18892 sulla esecuzione e sul fallimento. |
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1 | Fatta riserva delle restrizioni che seguono, all'esecuzione per debiti contro i Comuni ed altri enti di diritto pubblico cantonale si applica la legge federale dell'11 aprile 18892 sulla esecuzione e sul fallimento. |
2 | Ai Cantoni stessi la presente legge non è applicabile. |
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria LTF Art. 72 Principio - 1 Il Tribunale federale giudica i ricorsi contro le decisioni pronunciate in materia civile. |
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1 | Il Tribunale federale giudica i ricorsi contro le decisioni pronunciate in materia civile. |
2 | Al ricorso in materia civile soggiacciono anche: |
a | le decisioni in materia di esecuzione e fallimento; |
b | le decisioni in rapporto diretto con il diritto civile pronunciate in applicazione di norme di diritto pubblico, segnatamente le decisioni: |
b1 | sul riconoscimento e l'esecuzione di decisioni e sull'assistenza giudiziaria in materia civile, |
b2 | sulla tenuta del registro fondiario, dei registri dello stato civile, del registro di commercio e dei registri in materia di marchi, disegni e modelli, brevetti d'invenzione, varietà vegetali e topografie, |
b3 | sull'autorizzazione al cambiamento del nome, |
b4 | in materia di vigilanza sulle fondazioni, eccettuati gli istituti di previdenza e di libero passaggio, |
b5 | in materia di vigilanza sugli esecutori testamentari e altri rappresentanti previsti dal diritto successorio, |
b6 | in materia di protezione dei minori e degli adulti, |
b7 | ... |
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria LTF Art. 66 Onere e ripartizione delle spese giudiziarie - 1 Di regola, le spese giudiziarie sono addossate alla parte soccombente. Se le circostanze lo giustificano, il Tribunale federale può ripartirle in modo diverso o rinunciare ad addossarle alle parti. |
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1 | Di regola, le spese giudiziarie sono addossate alla parte soccombente. Se le circostanze lo giustificano, il Tribunale federale può ripartirle in modo diverso o rinunciare ad addossarle alle parti. |
2 | In caso di desistenza o di transazione, il Tribunale federale può rinunciare in tutto o in parte a riscuotere le spese giudiziarie. |
3 | Le spese inutili sono pagate da chi le causa. |
4 | Alla Confederazione, ai Cantoni, ai Comuni e alle organizzazioni incaricate di compiti di diritto pubblico non possono di regola essere addossate spese giudiziarie se, senza avere alcun interesse pecuniario, si rivolgono al Tribunale federale nell'esercizio delle loro attribuzioni ufficiali o se le loro decisioni in siffatte controversie sono impugnate mediante ricorso. |
5 | Salvo diversa disposizione, le spese giudiziarie addossate congiuntamente a più persone sono da queste sostenute in parti eguali e con responsabilità solidale. |
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria LTF Art. 68 Spese ripetibili - 1 Nella sentenza il Tribunale federale determina se e in che misura le spese della parte vincente debbano essere sostenute da quella soccombente. |
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1 | Nella sentenza il Tribunale federale determina se e in che misura le spese della parte vincente debbano essere sostenute da quella soccombente. |
2 | La parte soccombente è di regola tenuta a risarcire alla parte vincente, secondo la tariffa del Tribunale federale, tutte le spese necessarie causate dalla controversia. |
3 | Alla Confederazione, ai Cantoni, ai Comuni e alle organizzazioni incaricate di compiti di diritto pubblico non sono di regola accordate spese ripetibili se vincono una causa nell'esercizio delle loro attribuzioni ufficiali. |
4 | Si applica per analogia l'articolo 66 capoversi 3 e 5. |
5 | Il Tribunale federale conferma, annulla o modifica, a seconda dell'esito del procedimento, la decisione sulle spese ripetibili pronunciata dall'autorità inferiore. Può stabilire esso stesso l'importo di tali spese secondo la tariffa federale o cantonale applicabile o incaricarne l'autorità inferiore. |