Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}

6B 745/2012

Sentenza del 12 giugno 2013

Corte di diritto penale

Composizione
Giudici federali Mathys, Presidente,
Schneider, Eusebio,
Cancelliera Ortolano Ribordy.

Partecipanti al procedimento
Ministero pubblico del Cantone Ticino, viale S. Franscini 3, 6500 Bellinzona,
ricorrente,

contro

A.________,
patrocinata dall'avv. Rocco Taminelli,
opponente.

Oggetto
Grave infrazione alle norme della circolazione stradale,

ricorso in materia penale contro la sentenza emanata il 21 novembre 2012 dalla Corte di appello e di revisione penale del Cantone Ticino.

Fatti:

A.
Con decreto di accusa del 29 marzo 2010, il Procuratore pubblico ha riconosciuto A.________ autrice colpevole di grave infrazione alle norme della circolazione stradale, proponendone la condanna alla pena pecuniaria di 15 aliquote giornaliere di fr. 250.--, sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 3 anni, nonché alla multa di fr. 500.--, fissando a 5 giorni la pena detentiva sostitutiva in caso di mancato pagamento. In breve, le veniva rimproverato di avere, il 16 maggio 2009 sull'autostrada A2 in territorio di X.________, ove vige il limite di 120 km/h, circolato alla velocità di 157 km/h (dedotto il margine di tolleranza), accertata dalla polizia mediante veicolo inseguitore munito di apparecchio Multavision.

B.
Statuendo sull'opposizione interposta dall'accusata a suddetto decreto, con sentenza del 3 maggio 2012 il Presidente della Pretura penale ha confermato l'imputazione di grave violazione alle norme della circolazione stradale. Ha quindi condannato A.________ alla pena pecuniaria di 15 aliquote giornaliere di fr. 330.--, sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 3 anni, nonché alla multa di fr. 500.--, fissando a 2 giorni la pena detentiva sostitutiva in caso di mancato pagamento.

C.
Con sentenza del 21 novembre 2012, accogliendo l'appello presentato da A.________, la Corte di appello e di revisione penale del Cantone Ticino (CARP) l'ha prosciolta dall'imputazione di grave infrazione alle norme della circolazione stradale, accordandole un'indennità giusta l'art. 429
SR 312.0 Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale
CPP Art. 429 Pretese - 1 Se è pienamente o parzialmente assolto o se il procedimento nei suoi confronti è abbandonato, l'imputato ha diritto a:
1    Se è pienamente o parzialmente assolto o se il procedimento nei suoi confronti è abbandonato, l'imputato ha diritto a:
a  un'indennità, stabilita secondo la tariffa d'avvocatura, per le spese sostenute ai fini di un adeguato esercizio dei suoi diritti procedurali; la tariffa non opera distinzioni tra l'indennità riconosciuta e gli onorari per il difensore di fiducia;
b  un'indennità per il danno economico risultante dalla partecipazione necessaria al procedimento penale;
c  una riparazione del torto morale per lesioni particolarmente gravi dei suoi interessi personali, segnatamente in caso di privazione della libertà.
2    L'autorità penale esamina d'ufficio le pretese dell'imputato. Può invitare l'imputato a quantificarle e comprovarle.
3    Se l'imputato ha affidato la propria difesa a un difensore di fiducia, l'indennità di cui al capoverso 1 lettera a spetta esclusivamente al difensore, fatto salvo un eventuale conguaglio nei confronti del cliente. Il difensore può impugnare la decisione che stabilisce l'indennità avvalendosi dei rimedi giuridici proponibili contro la decisione finale.275
CPP pari a fr. 4'200.--.

D.
Il Procuratore pubblico insorge al Tribunale federale con ricorso in materia penale, postulando l'annullamento della sentenza della CARP e, in via principale, la conferma del giudizio di primo grado, subordinatamente, il rinvio della causa all'autorità cantonale di ultima istanza per nuovo giudizio.

Invitati a esprimersi sul ricorso, A.________, protestate spese e ripetibili, propone di dichiarare irricevibile il ricorso, subordinatamente, di respingerlo, mentre l'autorità cantonale è rimasta silente.

Diritto:

1.
La decisione impugnata, di carattere finale (art. 90
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria
LTF Art. 90 Decisioni finali - Il ricorso è ammissibile contro le decisioni che pongono fine al procedimento.
LTF), è stata pronunciata in una causa in materia penale (art. 78 cpv. 1
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria
LTF Art. 78 Principio - 1 Il Tribunale federale giudica i ricorsi contro le decisioni pronunciate in materia penale.
1    Il Tribunale federale giudica i ricorsi contro le decisioni pronunciate in materia penale.
2    Al ricorso in materia penale soggiacciono anche le decisioni concernenti:
a  le pretese civili trattate unitamente alla causa penale;
b  l'esecuzione di pene e misure.
LTF), da un'autorità di ultima istanza cantonale che ha statuito su ricorso (art. 80
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria
LTF Art. 80 Autorità inferiori - 1 Il ricorso è ammissibile contro le decisioni delle autorità cantonali di ultima istanza e contro le decisioni della Corte dei reclami penali e della Corte d'appello del Tribunale penale federale.48
1    Il ricorso è ammissibile contro le decisioni delle autorità cantonali di ultima istanza e contro le decisioni della Corte dei reclami penali e della Corte d'appello del Tribunale penale federale.48
2    I Cantoni istituiscono tribunali superiori quali autorità cantonali di ultima istanza. Tali tribunali giudicano su ricorso. Sono fatti salvi i casi in cui secondo il Codice di procedura penale del 5 ottobre 200749 (CPP) si pronuncia, quale istanza cantonale unica, un giudice dei provvedimenti coercitivi o un altro giudice.50
LTF). La legittimazione del ricorrente è data (art. 81 cpv. 1 lett. b n. 3
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria
LTF Art. 81 Diritto di ricorso - 1 Ha diritto di interporre ricorso in materia penale chi:
1    Ha diritto di interporre ricorso in materia penale chi:
a  ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore o è stato privato della possibilità di farlo; e
b  ha un interesse giuridicamente protetto all'annullamento o alla modifica della decisione impugnata, segnatamente:
b1  l'imputato,
b2  il rappresentante legale dell'accusato,
b3  il pubblico ministero, salvo se si tratta di decisioni che ordinano, prorogano o mettono fine alla carcerazione preventiva o di sicurezza,
b4  ...
b5  l'accusatore privato, se la decisione impugnata può influire sul giudizio delle sue pretese civili,
b6  il querelante, per quanto trattasi del diritto di querela come tale,
b7  nelle cause penali amministrative secondo la legge federale del 22 marzo 197455 sul diritto penale amministrativo, il pubblico ministero della Confederazione e l'amministrazione interessata.
2    Un'autorità federale è legittimata a ricorrere se il diritto federale prevede che la decisione deve esserle comunicata.56
3    Il diritto di ricorrere contro le decisioni di cui all'articolo 78 capoverso 2 lettera b spetta inoltre alla Cancelleria federale, ai dipartimenti federali o, in quanto lo preveda il diritto federale, ai servizi loro subordinati, se la decisione impugnata viola la legislazione federale nella sfera dei loro compiti.
LTF). Il ricorso è tempestivo (art. 100 cpv. 1
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria
LTF Art. 100 Ricorso contro decisioni - 1 Il ricorso contro una decisione deve essere depositato presso il Tribunale federale entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione.
1    Il ricorso contro una decisione deve essere depositato presso il Tribunale federale entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione.
2    Il termine è di dieci giorni per i ricorsi contro le decisioni:
a  delle autorità cantonali di vigilanza in materia di esecuzione e fallimento;
b  nel campo dell'assistenza giudiziaria internazionale in materia penale e dell'assistenza amministrativa internazionale in materia fiscale;
c  in materia di ritorno di un minore secondo la Convenzione europea del 20 maggio 198090 sul riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia di affidamento di minori e sul ristabilimento dell'affidamento oppure secondo la Convenzione del 25 ottobre 198091 sugli aspetti civili del rapimento internazionale di minori;
d  del Tribunale federale dei brevetti in materia di rilascio di una licenza secondo l'articolo 40d della legge del 25 giugno 195493 sui brevetti.
3    Il termine è di cinque giorni per i ricorsi contro le decisioni:
a  delle autorità cantonali di vigilanza in materia di esecuzione e fallimento pronunciate nell'ambito dell'esecuzione cambiaria;
b  dei Governi cantonali su ricorsi concernenti votazioni federali.
4    Il termine è di tre giorni per i ricorsi contro le decisioni dei Governi cantonali su ricorsi concernenti le elezioni al Consiglio nazionale.
5    Per i ricorsi concernenti conflitti di competenza tra due Cantoni, il termine decorre al più tardi dal giorno in cui in ciascun Cantone sono state pronunciate decisioni impugnabili mediante ricorso al Tribunale federale.
6    ...94
7    Il ricorso per denegata o ritardata giustizia può essere interposto in ogni tempo.
LTF) ed è sotto i citati aspetti ammissibile.

2.
La velocità imputata all'opponente è stata rilevata mediante l'apparecchio Multavision 408493, la cui attendibilità è stata verificata con l'ausilio del ricettore GPS GARMIN 76 METAS 89048. Quest'ultimo strumento è stato sottoposto all'esame dell'Ufficio federale di metrologia e di accreditamento (divenuto lstituto federale di metrologia; METAS), che in data 17 novembre 2005 ha rilasciato il certificato di verificazione.

2.1. La CARP ha rilevato che, al momento dei fatti in esame, era in vigore l'ordinanza del 28 novembre 2008 sugli strumenti di misurazione della velocità (RS 941.261), che disciplina, tra l'altro, le procedure per il mantenimento della stabilità di misurazione degli strumenti impiegati per i controlli della velocità (v. art. 1 lett. c dell'ordinanza citata). Considerato che l'art. 6 cpv. 2 lett. b di detta normativa dispone che, dopo la verificazione iniziale, gli strumenti di misurazione per l'esame ufficiale degli indicatori di velocità siano sottoposti a verificazioni successive biennali, i giudici cantonali hanno ritenuto che il GPS, allorquando è stato impiegato in data 3 giugno 2008 per verificare il Multavision 408493, era al beneficio di un certificato di verificazione scaduto da oltre sei mesi, inidoneo quindi a provarne l'affidabilità. La CARP ha concluso che l'apparecchio Multavision e, di riflesso, lo stesso rilevamento della velocità in giudizio non potessero essere considerati attendibili, sicché ha prosciolto l'accusata, mancando prove sufficientemente attendibili sulla velocità con cui circolava.

2.2. Il ricorrente lamenta la violazione del diritto federale nella misura in cui la CARP avrebbe fondato il suo giudizio unicamente sull'art. 6 cpv. 2 lett. b
SR 941.261 Ordinanza del DFGP del 28 novembre 2008 sugli strumenti di misurazione per i controlli della velocità e la sorveglianza della fase rossa ai semafori nella circolazione stradale (Ordinanza sugli strumenti di misurazione della velocità) - Ordinanza sugli strumenti di misurazione della velocità
OSMV Art. 6 Procedure per il mantenimento della stabilità di misurazione - 1 Gli strumenti di misurazione devono essere presentati al METAS o a un ufficio di verificazione legittimato per la verificazione successiva conformemente all'allegato 7 numero 1 dell'ordinanza sugli strumenti di misurazione.
1    Gli strumenti di misurazione devono essere presentati al METAS o a un ufficio di verificazione legittimato per la verificazione successiva conformemente all'allegato 7 numero 1 dell'ordinanza sugli strumenti di misurazione.
2    La verificazione successiva degli strumenti di misurazione ha luogo:
a  ogni anno per gli strumenti di misurazione per i controlli della velocità e per gli strumenti di misurazione per la sorveglianza della fase rossa dei semafori;
b  ogni due anni per gli strumenti di misurazione per l'esame ufficiale degli indicatori di velocità.
3    Il METAS può, per singoli tipi, prolungare o abbreviare tali termini, se le caratteristiche metrologiche degli strumenti utilizzati lo consentono o lo esigono.
4    Se non sono verificati entro sei mesi dalla scadenza della validità della verificazione, prima di una nuova verificazione gli strumenti di misurazione devono essere sottoposti a revisione.
dell'ordinanza sugli strumenti di misurazione della velocità, omettendo di considerare e applicare il cpv. 3 della medesima disposizione, secondo cui il METAS può, per singoli tipi di strumenti, prolungare i termini delle verificazioni successive. L'insorgente ritiene che il METAS avrebbe per l'appunto prolungato i termini in relazione al menzionato apparecchio GPS, avendo attestato la validità della relativa verificazione fino al 30 novembre 2009, come si evince dal certificato agli atti. Ne seguirebbe che l'apparecchio in questione era perfettamente conforme alle disposizioni legali quanto a verifiche periodiche di affidabilità, così come l'apparecchio Multavision. Ritenendo una validità biennale della verificazione del GPS, la CARP avrebbe valutato in modo inesatto le prove, segnatamente il certificato di verificazione, che appunto ne attesta una validità quadriennale.

3.

3.1. Sulla base della delegazione di competenza contenuta nell'art. 106 cpv. 1
SR 741.01 Legge federale del 19 dicembre 1958 sulla circolazione stradale (LCStr)
LCStr Art. 106 - 1 Il Consiglio federale emana le necessarie prescrizioni esecutive della presente legge e designa le autorità federali competenti per eseguirla. Può autorizzare l'USTRA a disciplinare i particolari.277
1    Il Consiglio federale emana le necessarie prescrizioni esecutive della presente legge e designa le autorità federali competenti per eseguirla. Può autorizzare l'USTRA a disciplinare i particolari.277
2    Per il rimanente, i Cantoni sono incaricati di eseguire la presente legge. Essi prendono le misure necessarie a tale scopo e designano le autorità cantonali competenti.
2bis    Il Consiglio federale può autorizzare l'USTRA a concedere in singoli casi specifici deroghe a disposizioni contenute in ordinanze.278
3    I Cantoni rimangono competenti a emanare prescrizioni completive sulla circolazione stradale, in quanto non concernano i veicoli a motore, i velocipedi e i veicoli ferrotranviari.
4    Il Consiglio federale può sottoporre a periti o a commissioni speciali problemi concernenti l'esecuzione della presente legge. ...279
5    Il Consiglio federale è autorizzato a prendere provvisoriamente, finche la materia sia disciplinata per legge, tutte le misure imposte dai progressi tecnici nel settore della circolazione stradale e dall'esecuzione di convenzioni internazionali.
6    Per le persone che godono di privilegi e immunità diplomatici, il Consiglio federale può disciplinare diversamente la competenza delle autorità e prevedere le altre eccezioni alla presente legge derivanti dagli usi internazionali.
7    ...280
8    Il Consiglio federale può vietare, contingentare, sottomettere ad autorizzazione o ad altre restrizioni i viaggi di veicoli stranieri, se uno Stato estero ordina tali provvedimenti nei confronti dei veicoli svizzeri e dei loro conducenti, oppure applica loro prescrizioni di circolazione più severe rispetto a quelle applicate ai propri veicoli e loro conducenti.281
9    ...282
10    Il Consiglio federale può sottoporre ad autorizzazione determinati lavori ai veicoli, nella misura in cui lo esigano la sicurezza della circolazione o la protezione dell'ambiente. Esso fissa le esigenze poste al rilascio dell'autorizzazione e disciplina la sorveglianza.283
LCStr, il Consiglio federale ha emanato l'ordinanza sul controllo della circolazione stradale (OCCS; RS 741.013). L'art. 9
SR 741.013 Ordinanza del 28 marzo 2007 sul controllo della circolazione stradale (OCCS)
OCCS Art. 9 Impiego di ausili tecnici - 1 Nella misura del possibile, durante i controlli vanno impiegati ausili tecnici, in particolare per controllare:
1    Nella misura del possibile, durante i controlli vanno impiegati ausili tecnici, in particolare per controllare:
a  la velocità;
b  il rispetto dei segnali luminosi;
c  la distanza di sicurezza tra veicoli;
d  la durata del lavoro, della guida e del riposo;
e  lo stato tecnico del veicolo;
f  le dimensioni e i pesi;
g  la merce trasportata;
h  l'impiego durante la corsa di un telefono senza dispositivo «mani libere»;
i  la concentrazione di alcol nell'aria espirata25.
1bis    Gli ausili tecnici utilizzati sono retti dall'ordinanza del 15 febbraio 200626 sugli strumenti di misurazione e dalle pertinenti disposizioni di esecuzione del Dipartimento federale di giustizia e polizia.27
2    Per i controlli mediante ausili tecnici, l'USTRA disciplina, d'intesa con l'Istituto federale di metrologia:28
a  l'esecuzione e la procedura;
b  i requisiti dei sistemi e dei tipi di misurazione nonché i margini tecnici di tolleranza.
3    L'USTRA definisce le esigenze poste al personale incaricato del controllo e della valutazione.
4    Per sperimentare nuovi ausili tecnici, l'USTRA può rilasciare un permesso d'esercizio temporaneo basato su un rapporto di prova dell'Istituto federale di metrologia e può definire i margini tecnici di tolleranza conformi allo stato della tecnica.29
OCCS prevede segnatamente che, per controllare la velocità, vadano impiegati nella misura del possibile ausili tecnici (cpv. 1 lett. a), incaricando l'Ufficio federale delle strade (USTRA) di disciplinare d'intesa con il METAS l'esecuzione e la procedura come pure i requisiti dei sistemi e dei tipi di misurazione nonché i margini tecnici di tolleranza (cpv. 2 lett. a e b). In merito alle procedure e ai sistemi di misurazione l'USTRA, nella sua ordinanza del 22 maggio 2008 concernente l'OCCS (OOCCS-USTRA; RS 741.013.1), ha in particolare precisato che le esigenze in materia di procedure e sistemi di misurazione e di apparecchi accessori cui viene fatto ricorso nel quadro di controlli della circolazione stradale per l'accertamento ufficiale di fatti, l'immissione sul mercato di detti sistemi e apparecchi, nonché i controlli seguenti sono retti dall'ordinanza del 15 febbraio 2006 sugli strumenti di misurazione (OStrM; RS 941.210) e in eventuali ordinanze concernenti lo strumento di misurazione specifico (art. 3 cpv. 1
SR 741.013.1 Ordinanza dell'USTRA del 22 maggio 2008 concernente l'ordinanza sul controllo della circolazione stradale (OOCCS-USTRA)
OOCCS-USTRA Art. 3 Procedure e sistemi di misurazione - 1 Le esigenze in materia di procedure e sistemi di misurazione e di apparecchi accessori cui viene fatto ricorso nel quadro di controlli della circolazione stradale per l'accertamento ufficiale di fatti, l'immissione sul mercato di detti sistemi e apparecchi, nonché i controlli seguenti sono retti dall'ordinanza del 15 febbraio 20064 sugli strumenti di misurazione e in eventuali ordinanze concernenti lo strumento di misurazione specifico.
1    Le esigenze in materia di procedure e sistemi di misurazione e di apparecchi accessori cui viene fatto ricorso nel quadro di controlli della circolazione stradale per l'accertamento ufficiale di fatti, l'immissione sul mercato di detti sistemi e apparecchi, nonché i controlli seguenti sono retti dall'ordinanza del 15 febbraio 20064 sugli strumenti di misurazione e in eventuali ordinanze concernenti lo strumento di misurazione specifico.
2    Chi utilizza un sistema di misurazione deve garantire che lo stesso sia conforme ai requisiti legali e che siano eseguite le procedure per il mantenimento della stabilità della misurazione. Questo concerne in particolare eventuali norme relative all'approvazione, alla verificazione e alla marcatura di sistemi di misurazione.
3    Vanno osservati gli impieghi previsti, le condizioni di funzionamento e gli oneri stabiliti nel quadro dell'approvazione, nonché le istruzioni del produttore.
4    ...5
OOCCS-USTRA).
Nelle sue istruzioni del 22 maggio 2008 concernenti i controlli di polizia della velocità e la sorveglianza della fase rossa dei semafori nella circolazione stradale (http://www.ustra.admin.ch sotto Documentazione/Legislazione/Prescrizioni), l'USTRA dichiara applicabile anche l'ordinanza del Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP) sugli strumenti per la misurazione ufficiale della velocità nella circolazione stradale (n. I.1 delle istruzioni), normativa ormai abrogata dall'ordinanza del 28 novembre 2008 del DFGP sugli strumenti di misurazione per i controlli della velocità e la sorveglianza della fase rossa ai semafori nella circolazione stradale (in seguito: OStrMV; RS 941.261). Suddette istruzioni disciplinano inoltre i rilevamenti mobili della velocità mediante un veicolo inseguitore ai sensi dell'art. 6 lett. c
SR 741.013.1 Ordinanza dell'USTRA del 22 maggio 2008 concernente l'ordinanza sul controllo della circolazione stradale (OOCCS-USTRA)
OOCCS-USTRA Art. 6 Tipi di misurazione - Per i controlli della velocità vanno adottati anzitutto i seguenti tipi di misurazione:
a  rilevamenti con sistemi di misurazione stazionari sorvegliati da un addetto;
b  rilevamenti con sistemi di misurazione stazionari che funzionano autonomamente;
c  rilevamenti mobili:
c1  da un veicolo equipaggiato con un sistema di misurazione o da un elicottero (misurazione della velocità in movimento), oppure
c2  mediante un veicolo inseguitore, stabilendo la velocità del veicolo inseguito tramite un raffronto delle velocità dei due veicoli (controllo effettuato da un veicolo inseguitore);
d  i controlli della velocità su tratti stradali, volti al rilevamento della velocità media su un tratto; le misurazioni sono effettuate con sistemi di misurazione stazionari che funzionano in maniera autonoma.
OOCCS-USTRA (n. III.10; sulla valenza per il giudice penale di simili istruzioni v. sentenza 6B 129/2010 del 10 giugno 2010 consid. 2, in JdT 2010 I 579).

3.2. Giusta l'art. 24 cpv. 1
SR 941.210 Ordinanza del 15 febbraio 2006 sugli strumenti di misurazione (OStrM) - Ordinanza sulle ammissioni
OStrM Art. 24 Esame della stabilità di misurazione - 1 Durante l'intero periodo d'utilizzazione di uno strumento di misurazione, gli organi d'esecuzione competenti secondo l'ordinanza specifica concernente lo strumento ne esaminano periodicamente la stabilità di misurazione. Quest'ultima va inoltre sempre esaminata in presenza di indizi secondo i quali risulta che lo strumento di misurazione non soddisfa più i requisiti legali, che i sigilli sono stati danneggiati o che sono state riparate parti rilevanti per la misurazione. Gli strumenti di misurazione devono essere presentati all'esame in stato ineccepibile.
1    Durante l'intero periodo d'utilizzazione di uno strumento di misurazione, gli organi d'esecuzione competenti secondo l'ordinanza specifica concernente lo strumento ne esaminano periodicamente la stabilità di misurazione. Quest'ultima va inoltre sempre esaminata in presenza di indizi secondo i quali risulta che lo strumento di misurazione non soddisfa più i requisiti legali, che i sigilli sono stati danneggiati o che sono state riparate parti rilevanti per la misurazione. Gli strumenti di misurazione devono essere presentati all'esame in stato ineccepibile.
2    Le procedure per il mantenimento della stabilità di misurazione sono disciplinate nell'allegato 7.
3    Le ordinanze specifiche concernenti gli strumenti di misurazione stabiliscono le procedure applicabili a ogni strumento e determinano la frequenza con cui la stabilità di misurazione va esaminata.
4    Il METAS può riconoscere esami esteri per il mantenimento della stabilità di misurazione.
primo periodo OStrM, durante l'intero periodo d'utilizzazione di uno strumento di misurazione, gli organi d'esecuzione competenti secondo l'ordinanza specifica concernente lo strumento ne esaminano periodicamente la stabilità di misurazione. L'allegato 7 della medesima ordinanza disciplina le procedure per il mantenimento della stabilità di misurazione (art. 24 cpv. 2
SR 941.210 Ordinanza del 15 febbraio 2006 sugli strumenti di misurazione (OStrM) - Ordinanza sulle ammissioni
OStrM Art. 24 Esame della stabilità di misurazione - 1 Durante l'intero periodo d'utilizzazione di uno strumento di misurazione, gli organi d'esecuzione competenti secondo l'ordinanza specifica concernente lo strumento ne esaminano periodicamente la stabilità di misurazione. Quest'ultima va inoltre sempre esaminata in presenza di indizi secondo i quali risulta che lo strumento di misurazione non soddisfa più i requisiti legali, che i sigilli sono stati danneggiati o che sono state riparate parti rilevanti per la misurazione. Gli strumenti di misurazione devono essere presentati all'esame in stato ineccepibile.
1    Durante l'intero periodo d'utilizzazione di uno strumento di misurazione, gli organi d'esecuzione competenti secondo l'ordinanza specifica concernente lo strumento ne esaminano periodicamente la stabilità di misurazione. Quest'ultima va inoltre sempre esaminata in presenza di indizi secondo i quali risulta che lo strumento di misurazione non soddisfa più i requisiti legali, che i sigilli sono stati danneggiati o che sono state riparate parti rilevanti per la misurazione. Gli strumenti di misurazione devono essere presentati all'esame in stato ineccepibile.
2    Le procedure per il mantenimento della stabilità di misurazione sono disciplinate nell'allegato 7.
3    Le ordinanze specifiche concernenti gli strumenti di misurazione stabiliscono le procedure applicabili a ogni strumento e determinano la frequenza con cui la stabilità di misurazione va esaminata.
4    Il METAS può riconoscere esami esteri per il mantenimento della stabilità di misurazione.
OStrM), mentre le procedure applicabili a ogni strumento sono stabilite dalle ordinanze specifiche concernenti gli strumenti di misurazione, che determinano anche la frequenza con cui la stabilità di misurazione va esaminata (art. 24 cpv. 3
SR 941.210 Ordinanza del 15 febbraio 2006 sugli strumenti di misurazione (OStrM) - Ordinanza sulle ammissioni
OStrM Art. 24 Esame della stabilità di misurazione - 1 Durante l'intero periodo d'utilizzazione di uno strumento di misurazione, gli organi d'esecuzione competenti secondo l'ordinanza specifica concernente lo strumento ne esaminano periodicamente la stabilità di misurazione. Quest'ultima va inoltre sempre esaminata in presenza di indizi secondo i quali risulta che lo strumento di misurazione non soddisfa più i requisiti legali, che i sigilli sono stati danneggiati o che sono state riparate parti rilevanti per la misurazione. Gli strumenti di misurazione devono essere presentati all'esame in stato ineccepibile.
1    Durante l'intero periodo d'utilizzazione di uno strumento di misurazione, gli organi d'esecuzione competenti secondo l'ordinanza specifica concernente lo strumento ne esaminano periodicamente la stabilità di misurazione. Quest'ultima va inoltre sempre esaminata in presenza di indizi secondo i quali risulta che lo strumento di misurazione non soddisfa più i requisiti legali, che i sigilli sono stati danneggiati o che sono state riparate parti rilevanti per la misurazione. Gli strumenti di misurazione devono essere presentati all'esame in stato ineccepibile.
2    Le procedure per il mantenimento della stabilità di misurazione sono disciplinate nell'allegato 7.
3    Le ordinanze specifiche concernenti gli strumenti di misurazione stabiliscono le procedure applicabili a ogni strumento e determinano la frequenza con cui la stabilità di misurazione va esaminata.
4    Il METAS può riconoscere esami esteri per il mantenimento della stabilità di misurazione.
OStrM). L'OStrMV, entrata in vigore il 31 marzo 2009, regola segnatamente le procedure per il mantenimento della stabilità di misurazione degli strumenti di misurazione per il controllo ufficiale della velocità nella circolazione stradale rispettivamente per l'esame ufficiale degli indicatori di velocità secondo l'art. 55 dell'ordinanza del 19 giugno 1995 concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali (art. 1 e 2 OStrMV). Giusta l'art. 6 cpv. 2 OStrMV, gli strumenti di misurazione per i controlli della velocità devono essere sottoposti alla verificazione successiva ogni anno (lett. a), mentre
quelli per l'esame ufficiale degli indicatori di velocità ogni due anni (lett. b). Il METAS può tuttavia, per singoli tipi, prolungare o abbreviare tali termini, se le caratteristiche metrologiche degli strumenti utilizzati lo consentono o lo esigono (art. 6 cpv. 3 OStrMV).

3.3. In concreto, il certificato di verificazione del ricettore GPS GARMIN 76 è stato rilasciato in data 17 novembre 2005, sotto l'egida dell'ordinanza del 1° marzo 1999 sugli strumenti per la misurazione ufficiale della velocità nella circolazione stradale (OSMV; RU 1999 1388, 2006 4197), abrogata dall'OStrMV (v. art. 7 OStrMV). Secondo l'art. 4
SR 941.261 Ordinanza del DFGP del 28 novembre 2008 sugli strumenti di misurazione per i controlli della velocità e la sorveglianza della fase rossa ai semafori nella circolazione stradale (Ordinanza sugli strumenti di misurazione della velocità) - Ordinanza sugli strumenti di misurazione della velocità
OSMV Art. 4 Requisiti essenziali - 1 Gli strumenti di misurazione devono soddisfare i requisiti essenziali di cui all'allegato 1 dell'ordinanza sugli strumenti di misurazione e all'allegato della presente ordinanza. Devono inoltre soddisfare i requisiti dell'ordinanza dell'USTRA del 22 maggio 20084 concernente l'ordinanza sul controllo della circolazione stradale.
1    Gli strumenti di misurazione devono soddisfare i requisiti essenziali di cui all'allegato 1 dell'ordinanza sugli strumenti di misurazione e all'allegato della presente ordinanza. Devono inoltre soddisfare i requisiti dell'ordinanza dell'USTRA del 22 maggio 20084 concernente l'ordinanza sul controllo della circolazione stradale.
2    Nella trasmissione dei dati a un servizio di valutazione deve essere garantita l'integrità dei dati. L'Istituto federale di metrologia (METAS)5 emana istruzioni sull'integrità dei dati.
3    Per quanto riguarda gli ambienti elettromagnetici devono essere soddisfatti i requisiti della classe E2 o E3 conformemente all'allegato 1 numero 1.3.3 dell'ordinanza sugli strumenti di misurazione. Il METAS emana istruzioni secondo l'attuale stato della tecnica.
4    La connessione senza filo sul posto agli strumenti di misurazione automatici per i controlli della velocità e agli strumenti di misurazione automatici per la sorveglianza della fase rossa ai semafori deve essere protetta contro l'accesso di persone non autorizzate. Il METAS emana istruzioni sulla sicurezza d'accesso.
OSMV, gli strumenti per misurare la velocità dovevano essere verificati annualmente (cpv. 1), mentre quelli per l'esame ufficiale di indicatori di velocità ogni due anni (cpv. 2), l'allora Ufficio federale di metrologia (METAS) potendo tuttavia anticipare o posticipare il termine della successiva verificazione oppure rinunciarvi, se le caratteristiche metrologiche del tipo di costruzione lo permettevano o lo esigevano (cpv. 3). Dunque, anche sotto la vecchia normativa, come in quella attuale, gli strumenti di misurazione dovevano essere sottoposti a verificazione successiva con frequenza annuale rispettivamente biennale. Il certificato precitato attesta la validità della verificazione fino al 30 novembre 2009, ossia per una durata di quattro anni. Se ne deve dedurre che le caratteristiche metrologiche dell'apparecchio permettevano di posticipare il termine per la verificazione successiva.

3.4. L'OStrMV contiene un'unica disposizione transitoria (art. 8), che non disciplina chiaramente la sorte degli strumenti di misurazione che beneficiano di un certificato di verificazione rilasciato sotto l'egida del vecchio diritto per una durata più estesa rispetto a quella ordinaria. L'art. 8 cpv. 2 OStrMV precisa unicamente che gli strumenti di misurazione ammessi secondo il diritto previgente possono essere sottoposti alla verificazione successiva anche dopo la scadenza dell'ammissione (sulla nozione di ammissione v. art. 4 lett. d
SR 941.210 Ordinanza del 15 febbraio 2006 sugli strumenti di misurazione (OStrM) - Ordinanza sulle ammissioni
OStrM Art. 4 Definizioni - Ai sensi della presente ordinanza s'intende per:
a  strumento di misurazione: le misure materializzate, i materiali di riferimento, gli apparecchi di misurazione e i sistemi destinati alla determinazione dei valori di un misurando fisico o chimico, nonché i metodi di misurazione applicati;
b  metodo di misurazione: la totalità delle attività specifiche, descritte precisamente, per determinare i valori di un misurando;
c  tipo: la versione di uno strumento di misurazione caratterizzato da proprietà essenziali dipendenti dal modo di costruzione, di funzionamento e d'impiego;
d  ammissione: la decisione di ammettere il tipo di uno strumento di misurazione o un singolo strumento di misurazione alla verificazione o all'impiego;
e  verificazione: l'esame ufficiale di un singolo strumento di misurazione e l'attestazione che esso è conforme alle prescrizioni legali;
f  errori massimi tollerati: lo scarto massimo consentito tra il risultato della misurazione e il valore di riferimento;
g  messa a disposizione sul mercato: la fornitura sul mercato svizzero di uno strumento di misurazione per la distribuzione o l'uso nel corso di un'attività commerciale, a titolo oneroso o gratuito;
h  immissione sul mercato: la prima messa a disposizione di uno strumento di misurazione sul mercato svizzero;
i  operatore economico: fabbricante, mandatario, importatore o distributore;
j  fabbricante: la persona fisica o giuridica che fabbrica uno strumento di misurazione o lo fa progettare o fabbricare, e lo immette sul mercato apponendovi il proprio nome o marchio o lo mette in servizio per i propri scopi;
k  mandatario: la persona fisica o giuridica domiciliata in Svizzera che ha ricevuto da un fabbricante un mandato scritto che la autorizza ad agire a suo nome in relazione a determinati compiti;
l  importatore: la persona fisica o giuridica domiciliata in Svizzera che immette sul mercato svizzero uno strumento di misurazione originario di un Paese terzo;
m  distributore: la persona fisica o giuridica presente nella catena di fornitura, diversa dal fabbricante e dall'importatore, che mette a disposizione sul mercato uno strumento di misurazione;
n  utilizzatore: la persona fisica o giuridica che dispone dello strumento di misurazione, indipendentemente dai rapporti di proprietà.
OStrM).

3.5. La verificazione successiva costituisce un controllo inteso a verificare che l'assemblaggio, lo stato e le caratteristiche metrologiche di un singolo strumento di misurazione siano conformi alle prescrizioni, con particolare riguardo al rispetto degli errori massimi tollerati (allegato 7 n. 1 OStrM; sulla nozione di errori massimi tollerati v. art. 4 lett. f
SR 941.210 Ordinanza del 15 febbraio 2006 sugli strumenti di misurazione (OStrM) - Ordinanza sulle ammissioni
OStrM Art. 4 Definizioni - Ai sensi della presente ordinanza s'intende per:
a  strumento di misurazione: le misure materializzate, i materiali di riferimento, gli apparecchi di misurazione e i sistemi destinati alla determinazione dei valori di un misurando fisico o chimico, nonché i metodi di misurazione applicati;
b  metodo di misurazione: la totalità delle attività specifiche, descritte precisamente, per determinare i valori di un misurando;
c  tipo: la versione di uno strumento di misurazione caratterizzato da proprietà essenziali dipendenti dal modo di costruzione, di funzionamento e d'impiego;
d  ammissione: la decisione di ammettere il tipo di uno strumento di misurazione o un singolo strumento di misurazione alla verificazione o all'impiego;
e  verificazione: l'esame ufficiale di un singolo strumento di misurazione e l'attestazione che esso è conforme alle prescrizioni legali;
f  errori massimi tollerati: lo scarto massimo consentito tra il risultato della misurazione e il valore di riferimento;
g  messa a disposizione sul mercato: la fornitura sul mercato svizzero di uno strumento di misurazione per la distribuzione o l'uso nel corso di un'attività commerciale, a titolo oneroso o gratuito;
h  immissione sul mercato: la prima messa a disposizione di uno strumento di misurazione sul mercato svizzero;
i  operatore economico: fabbricante, mandatario, importatore o distributore;
j  fabbricante: la persona fisica o giuridica che fabbrica uno strumento di misurazione o lo fa progettare o fabbricare, e lo immette sul mercato apponendovi il proprio nome o marchio o lo mette in servizio per i propri scopi;
k  mandatario: la persona fisica o giuridica domiciliata in Svizzera che ha ricevuto da un fabbricante un mandato scritto che la autorizza ad agire a suo nome in relazione a determinati compiti;
l  importatore: la persona fisica o giuridica domiciliata in Svizzera che immette sul mercato svizzero uno strumento di misurazione originario di un Paese terzo;
m  distributore: la persona fisica o giuridica presente nella catena di fornitura, diversa dal fabbricante e dall'importatore, che mette a disposizione sul mercato uno strumento di misurazione;
n  utilizzatore: la persona fisica o giuridica che dispone dello strumento di misurazione, indipendentemente dai rapporti di proprietà.
OStrM). Orbene gli errori massimi tollerati degli strumenti di misurazione per l'esame degli indicatori della velocità previsti dalla nuova normativa (allegato n. 3 OStrMV) sono identici a quelli della precedente (allegato 2 n. 2 OSMV).

Atteso che l'OStrMV non ha introdotto modifiche né dei termini delle verificazioni successive degli strumenti di misurazione né degli errori massimi tollerati, non vi sono ragioni per non ritenere applicabile alla fattispecie l'art. 6 cpv. 3 OStrMV (corrispettivo dell'art. 4 cpv. 3
SR 941.261 Ordinanza del DFGP del 28 novembre 2008 sugli strumenti di misurazione per i controlli della velocità e la sorveglianza della fase rossa ai semafori nella circolazione stradale (Ordinanza sugli strumenti di misurazione della velocità) - Ordinanza sugli strumenti di misurazione della velocità
OSMV Art. 4 Requisiti essenziali - 1 Gli strumenti di misurazione devono soddisfare i requisiti essenziali di cui all'allegato 1 dell'ordinanza sugli strumenti di misurazione e all'allegato della presente ordinanza. Devono inoltre soddisfare i requisiti dell'ordinanza dell'USTRA del 22 maggio 20084 concernente l'ordinanza sul controllo della circolazione stradale.
1    Gli strumenti di misurazione devono soddisfare i requisiti essenziali di cui all'allegato 1 dell'ordinanza sugli strumenti di misurazione e all'allegato della presente ordinanza. Devono inoltre soddisfare i requisiti dell'ordinanza dell'USTRA del 22 maggio 20084 concernente l'ordinanza sul controllo della circolazione stradale.
2    Nella trasmissione dei dati a un servizio di valutazione deve essere garantita l'integrità dei dati. L'Istituto federale di metrologia (METAS)5 emana istruzioni sull'integrità dei dati.
3    Per quanto riguarda gli ambienti elettromagnetici devono essere soddisfatti i requisiti della classe E2 o E3 conformemente all'allegato 1 numero 1.3.3 dell'ordinanza sugli strumenti di misurazione. Il METAS emana istruzioni secondo l'attuale stato della tecnica.
4    La connessione senza filo sul posto agli strumenti di misurazione automatici per i controlli della velocità e agli strumenti di misurazione automatici per la sorveglianza della fase rossa ai semafori deve essere protetta contro l'accesso di persone non autorizzate. Il METAS emana istruzioni sulla sicurezza d'accesso.
OSMV) invocato dal ricorrente. Sicché, in assenza di altri elementi, all'epoca dei fatti incriminati, il ricettore GPS GARMIN 76 poteva essere considerato uno strumento di misurazione affidabile sia perché beneficiava di un valido certificato di verificazione sia perché rispettoso degli errori massimi tollerati, aspetto quest'ultimo peraltro confermato dallo stesso METAS nello scritto allegato al ricorso.

Di transenna aggiungasi che uno strumento di misurazione non diventa improvvisamente inutilizzabile trascorso il termine per la verificazione successiva. Di regola infatti, qualora nessun fattore esteriore interferisca sul suo funzionamento, lo strumento continua a fornire corretti risultati di misurazione per un periodo assai lungo anche dopo la scadenza del termine di verificazione (v. Christian BOCK, Messmittel im Strassenverkehr, in Jahrbuch zum Strassenverkehrsrecht 2010, pag. 134 seg.).

3.6. La CARP ha quindi commesso arbitrio omettendo di considerare che il certificato di verificazione del GPS era valido fino al 30 novembre 2009 e violato il diritto per non aver considerato applicabile l'art. 6 cpv. 3 OStrMV.

4.
Visto quanto precede, l'impugnativa si rivela fondata. Conformemente alla conclusione subordinata dell'insorgente, la decisione impugnata dev'essere annullata e la causa rinviata alla CARP per nuovo giudizio, segnatamente per l'esame delle ulteriori censure sollevate dall'opponente nel suo appello cantonale. Ne consegue che il ricorso può essere solo parzialmente accolto.

Avendo agito nell'esercizio delle sue attribuzioni ufficiali, al ricorrente né sono addossate spese giudiziarie né sono accordate ripetibili (art. 66 cpv. 4 e
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria
LTF Art. 66 Onere e ripartizione delle spese giudiziarie - 1 Di regola, le spese giudiziarie sono addossate alla parte soccombente. Se le circostanze lo giustificano, il Tribunale federale può ripartirle in modo diverso o rinunciare ad addossarle alle parti.
1    Di regola, le spese giudiziarie sono addossate alla parte soccombente. Se le circostanze lo giustificano, il Tribunale federale può ripartirle in modo diverso o rinunciare ad addossarle alle parti.
2    In caso di desistenza o di transazione, il Tribunale federale può rinunciare in tutto o in parte a riscuotere le spese giudiziarie.
3    Le spese inutili sono pagate da chi le causa.
4    Alla Confederazione, ai Cantoni, ai Comuni e alle organizzazioni incaricate di compiti di diritto pubblico non possono di regola essere addossate spese giudiziarie se, senza avere alcun interesse pecuniario, si rivolgono al Tribunale federale nell'esercizio delle loro attribuzioni ufficiali o se le loro decisioni in siffatte controversie sono impugnate mediante ricorso.
5    Salvo diversa disposizione, le spese giudiziarie addossate congiuntamente a più persone sono da queste sostenute in parti eguali e con responsabilità solidale.
art. 68 cpv. 3
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria
LTF Art. 68 Spese ripetibili - 1 Nella sentenza il Tribunale federale determina se e in che misura le spese della parte vincente debbano essere sostenute da quella soccombente.
1    Nella sentenza il Tribunale federale determina se e in che misura le spese della parte vincente debbano essere sostenute da quella soccombente.
2    La parte soccombente è di regola tenuta a risarcire alla parte vincente, secondo la tariffa del Tribunale federale, tutte le spese necessarie causate dalla controversia.
3    Alla Confederazione, ai Cantoni, ai Comuni e alle organizzazioni incaricate di compiti di diritto pubblico non sono di regola accordate spese ripetibili se vincono una causa nell'esercizio delle loro attribuzioni ufficiali.
4    Si applica per analogia l'articolo 66 capoversi 3 e 5.
5    Il Tribunale federale conferma, annulla o modifica, a seconda dell'esito del procedimento, la decisione sulle spese ripetibili pronunciata dall'autorità inferiore. Può stabilire esso stesso l'importo di tali spese secondo la tariffa federale o cantonale applicabile o incaricarne l'autorità inferiore.
LTF). Poiché in questa sede l'opponente risulta sostanzialmente soccombente, si giustifica porre a suo carico ¾ delle spese giudiziarie, rinunciando a prelevare l'importo corrispondente alla frazione residua (art. 66 cpv. 1
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria
LTF Art. 66 Onere e ripartizione delle spese giudiziarie - 1 Di regola, le spese giudiziarie sono addossate alla parte soccombente. Se le circostanze lo giustificano, il Tribunale federale può ripartirle in modo diverso o rinunciare ad addossarle alle parti.
1    Di regola, le spese giudiziarie sono addossate alla parte soccombente. Se le circostanze lo giustificano, il Tribunale federale può ripartirle in modo diverso o rinunciare ad addossarle alle parti.
2    In caso di desistenza o di transazione, il Tribunale federale può rinunciare in tutto o in parte a riscuotere le spese giudiziarie.
3    Le spese inutili sono pagate da chi le causa.
4    Alla Confederazione, ai Cantoni, ai Comuni e alle organizzazioni incaricate di compiti di diritto pubblico non possono di regola essere addossate spese giudiziarie se, senza avere alcun interesse pecuniario, si rivolgono al Tribunale federale nell'esercizio delle loro attribuzioni ufficiali o se le loro decisioni in siffatte controversie sono impugnate mediante ricorso.
5    Salvo diversa disposizione, le spese giudiziarie addossate congiuntamente a più persone sono da queste sostenute in parti eguali e con responsabilità solidale.
LTF). Per lo stesso motivo, non v'è luogo di riconoscere all'opponente alcuna indennità a titolo di ripetibili (art. 68 cpv. 1
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria
LTF Art. 68 Spese ripetibili - 1 Nella sentenza il Tribunale federale determina se e in che misura le spese della parte vincente debbano essere sostenute da quella soccombente.
1    Nella sentenza il Tribunale federale determina se e in che misura le spese della parte vincente debbano essere sostenute da quella soccombente.
2    La parte soccombente è di regola tenuta a risarcire alla parte vincente, secondo la tariffa del Tribunale federale, tutte le spese necessarie causate dalla controversia.
3    Alla Confederazione, ai Cantoni, ai Comuni e alle organizzazioni incaricate di compiti di diritto pubblico non sono di regola accordate spese ripetibili se vincono una causa nell'esercizio delle loro attribuzioni ufficiali.
4    Si applica per analogia l'articolo 66 capoversi 3 e 5.
5    Il Tribunale federale conferma, annulla o modifica, a seconda dell'esito del procedimento, la decisione sulle spese ripetibili pronunciata dall'autorità inferiore. Può stabilire esso stesso l'importo di tali spese secondo la tariffa federale o cantonale applicabile o incaricarne l'autorità inferiore.
LTF).

Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:

1.
Il ricorso è parzialmente accolto. La sentenza impugnata è annullata. La causa è rinviata all'autorità inferiore per nuova decisione. Per il resto, il ricorso è respinto.

2.
Le spese giudiziarie di fr. 1'500.-- sono poste a carico dell'opponente.

3.
Non si accordano ripetibili.

4.
Comunicazione alle parti e alla Corte di appello e di revisione penale del Cantone Ticino.

Losanna, 12 giugno 2013

In nome della Corte di diritto penale
del Tribunale federale svizzero

Il Presidente: Mathys

La Cancelliera: Ortolano Ribordy