SR 272 Codice di diritto processuale civile svizzero del 19 dicembre 2008 (Codice di procedura civile, CPC) - Codice di procedura civile CPC Art. 291 Udienza di conciliazione - 1 Il giudice convoca le parti a un'udienza e accerta se sussista il motivo di divorzio. |
|
1 | Il giudice convoca le parti a un'udienza e accerta se sussista il motivo di divorzio. |
2 | Se sussiste il motivo di divorzio, il giudice cerca di conseguire un'intesa fra i coniugi in merito alle conseguenze del divorzio. |
3 | Se non sussiste il motivo di divorzio o se l'intesa non è raggiunta, il giudice dà all'attore l'opportunità di motivare l'azione o di completare la motivazione. La procedura prosegue in contraddittorio. Si applica la procedura semplificata.218 |
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria LTF Art. 92 Decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione - 1 Il ricorso è ammissibile contro le decisioni pregiudiziali e incidentali notificate separatamente e concernenti la competenza o domande di ricusazione. |
|
1 | Il ricorso è ammissibile contro le decisioni pregiudiziali e incidentali notificate separatamente e concernenti la competenza o domande di ricusazione. |
2 | Tali decisioni non possono più essere impugnate ulteriormente. |
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria LTF Art. 93 Altre decisioni pregiudiziali e incidentali - 1 Il ricorso è ammissibile contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali notificate separatamente se: |
|
1 | Il ricorso è ammissibile contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali notificate separatamente se: |
a | esse possono causare un pregiudizio irreparabile; o |
b | l'accoglimento del ricorso comporterebbe immediatamente una decisione finale consentendo di evitare una procedura probatoria defatigante o dispendiosa. |
2 | Le decisioni pregiudiziali e incidentali nel campo dell'assistenza giudiziaria internazionale in materia penale e nel campo dell'asilo non sono impugnabili.87 Rimangono salvi i ricorsi contro le decisioni sulla carcerazione in vista d'estradizione come anche sul sequestro di beni e valori, sempreché siano adempiute le condizioni di cui al capoverso 1. |
3 | Se il ricorso in virtù dei capoversi 1 e 2 non è ammissibile o non è stato interposto, le decisioni pregiudiziali e incidentali possono essere impugnate mediante ricorso contro la decisione finale in quanto influiscano sul contenuto della stessa. |
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria LTF Art. 93 Altre decisioni pregiudiziali e incidentali - 1 Il ricorso è ammissibile contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali notificate separatamente se: |
|
1 | Il ricorso è ammissibile contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali notificate separatamente se: |
a | esse possono causare un pregiudizio irreparabile; o |
b | l'accoglimento del ricorso comporterebbe immediatamente una decisione finale consentendo di evitare una procedura probatoria defatigante o dispendiosa. |
2 | Le decisioni pregiudiziali e incidentali nel campo dell'assistenza giudiziaria internazionale in materia penale e nel campo dell'asilo non sono impugnabili.87 Rimangono salvi i ricorsi contro le decisioni sulla carcerazione in vista d'estradizione come anche sul sequestro di beni e valori, sempreché siano adempiute le condizioni di cui al capoverso 1. |
3 | Se il ricorso in virtù dei capoversi 1 e 2 non è ammissibile o non è stato interposto, le decisioni pregiudiziali e incidentali possono essere impugnate mediante ricorso contro la decisione finale in quanto influiscano sul contenuto della stessa. |
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria LTF Art. 100 Ricorso contro decisioni - 1 Il ricorso contro una decisione deve essere depositato presso il Tribunale federale entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione. |
|
1 | Il ricorso contro una decisione deve essere depositato presso il Tribunale federale entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione. |
2 | Il termine è di dieci giorni per i ricorsi contro le decisioni: |
a | delle autorità cantonali di vigilanza in materia di esecuzione e fallimento; |
b | nel campo dell'assistenza giudiziaria internazionale in materia penale e dell'assistenza amministrativa internazionale in materia fiscale; |
c | in materia di ritorno di un minore secondo la Convenzione europea del 20 maggio 198091 sul riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia di affidamento di minori e sul ristabilimento dell'affidamento oppure secondo la Convenzione del 25 ottobre 198092 sugli aspetti civili del rapimento internazionale di minori; |
d | del Tribunale federale dei brevetti in materia di rilascio di una licenza secondo l'articolo 40d della legge del 25 giugno 195494 sui brevetti. |
3 | Il termine è di cinque giorni per i ricorsi contro le decisioni: |
a | delle autorità cantonali di vigilanza in materia di esecuzione e fallimento pronunciate nell'ambito dell'esecuzione cambiaria; |
b | dei Governi cantonali su ricorsi concernenti votazioni federali. |
4 | Il termine è di tre giorni per i ricorsi contro le decisioni dei Governi cantonali su ricorsi concernenti le elezioni al Consiglio nazionale. |
5 | Per i ricorsi concernenti conflitti di competenza tra due Cantoni, il termine decorre al più tardi dal giorno in cui in ciascun Cantone sono state pronunciate decisioni impugnabili mediante ricorso al Tribunale federale. |
6 | ...95 |
7 | Il ricorso per denegata o ritardata giustizia può essere interposto in ogni tempo. |
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria LTF Art. 75 Autorità inferiori - 1 Il ricorso è ammissibile contro le decisioni pronunciate dalle autorità cantonali di ultima istanza, dal Tribunale amministrativo federale e dal Tribunale federale dei brevetti.37 |
|
1 | Il ricorso è ammissibile contro le decisioni pronunciate dalle autorità cantonali di ultima istanza, dal Tribunale amministrativo federale e dal Tribunale federale dei brevetti.37 |
2 | I Cantoni istituiscono tribunali superiori quali autorità cantonali di ultima istanza. Tali tribunali giudicano su ricorso, salvo nei casi in cui: |
a | una legge federale prevede un'istanza cantonale unica; |
b | un tribunale specializzato nelle controversie di diritto commerciale giudica in istanza cantonale unica; |
c | è proposta loro direttamente, con il consenso di tutte le parti, un'azione con un valore litigioso di almeno 100 000 franchi. |
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria LTF Art. 113 Principio - Il Tribunale federale giudica i ricorsi in materia costituzionale interposti contro le decisioni cantonali di ultima istanza laddove non sia ammissibile il ricorso ordinario secondo gli articoli 72-89. |
SR 272 Codice di diritto processuale civile svizzero del 19 dicembre 2008 (Codice di procedura civile, CPC) - Codice di procedura civile CPC Art. 245 Citazione al dibattimento e osservazioni del convenuto - 1 Se la petizione non contiene una motivazione, il giudice la notifica al convenuto e nel contempo cita le parti al dibattimento. Se una parte ingiustificatamente non compare, il giudice cita senza indugio ancora un'unica volta le parti al dibattimento rendendole attente alle conseguenze di un'eventuale loro nuova mancata comparizione. La nuova udienza si svolge entro 30 giorni dalla prima.164 |
|
1 | Se la petizione non contiene una motivazione, il giudice la notifica al convenuto e nel contempo cita le parti al dibattimento. Se una parte ingiustificatamente non compare, il giudice cita senza indugio ancora un'unica volta le parti al dibattimento rendendole attente alle conseguenze di un'eventuale loro nuova mancata comparizione. La nuova udienza si svolge entro 30 giorni dalla prima.164 |
2 | Se la petizione contiene una motivazione, il giudice assegna dapprima al convenuto un termine per presentare per scritto le proprie osservazioni. Se il giudice cita le parti al dibattimento, l'articolo 234 si applica per analogia in caso di mancata comparizione.165 |
SR 272 Codice di diritto processuale civile svizzero del 19 dicembre 2008 (Codice di procedura civile, CPC) - Codice di procedura civile CPC Art. 291 Udienza di conciliazione - 1 Il giudice convoca le parti a un'udienza e accerta se sussista il motivo di divorzio. |
|
1 | Il giudice convoca le parti a un'udienza e accerta se sussista il motivo di divorzio. |
2 | Se sussiste il motivo di divorzio, il giudice cerca di conseguire un'intesa fra i coniugi in merito alle conseguenze del divorzio. |
3 | Se non sussiste il motivo di divorzio o se l'intesa non è raggiunta, il giudice dà all'attore l'opportunità di motivare l'azione o di completare la motivazione. La procedura prosegue in contraddittorio. Si applica la procedura semplificata.218 |
SR 272 Codice di diritto processuale civile svizzero del 19 dicembre 2008 (Codice di procedura civile, CPC) - Codice di procedura civile CPC Art. 291 Udienza di conciliazione - 1 Il giudice convoca le parti a un'udienza e accerta se sussista il motivo di divorzio. |
|
1 | Il giudice convoca le parti a un'udienza e accerta se sussista il motivo di divorzio. |
2 | Se sussiste il motivo di divorzio, il giudice cerca di conseguire un'intesa fra i coniugi in merito alle conseguenze del divorzio. |
3 | Se non sussiste il motivo di divorzio o se l'intesa non è raggiunta, il giudice dà all'attore l'opportunità di motivare l'azione o di completare la motivazione. La procedura prosegue in contraddittorio. Si applica la procedura semplificata.218 |
SR 272 Codice di diritto processuale civile svizzero del 19 dicembre 2008 (Codice di procedura civile, CPC) - Codice di procedura civile CPC Art. 291 Udienza di conciliazione - 1 Il giudice convoca le parti a un'udienza e accerta se sussista il motivo di divorzio. |
|
1 | Il giudice convoca le parti a un'udienza e accerta se sussista il motivo di divorzio. |
2 | Se sussiste il motivo di divorzio, il giudice cerca di conseguire un'intesa fra i coniugi in merito alle conseguenze del divorzio. |
3 | Se non sussiste il motivo di divorzio o se l'intesa non è raggiunta, il giudice dà all'attore l'opportunità di motivare l'azione o di completare la motivazione. La procedura prosegue in contraddittorio. Si applica la procedura semplificata.218 |
SR 272 Codice di diritto processuale civile svizzero del 19 dicembre 2008 (Codice di procedura civile, CPC) - Codice di procedura civile CPC Art. 291 Udienza di conciliazione - 1 Il giudice convoca le parti a un'udienza e accerta se sussista il motivo di divorzio. |
|
1 | Il giudice convoca le parti a un'udienza e accerta se sussista il motivo di divorzio. |
2 | Se sussiste il motivo di divorzio, il giudice cerca di conseguire un'intesa fra i coniugi in merito alle conseguenze del divorzio. |
3 | Se non sussiste il motivo di divorzio o se l'intesa non è raggiunta, il giudice dà all'attore l'opportunità di motivare l'azione o di completare la motivazione. La procedura prosegue in contraddittorio. Si applica la procedura semplificata.218 |
SR 272 Codice di diritto processuale civile svizzero del 19 dicembre 2008 (Codice di procedura civile, CPC) - Codice di procedura civile CPC Art. 290 Proposizione dell'azione - L'azione di divorzio può essere proposta anche con petizione non corredata di motivazione scritta. La petizione contiene: |
|
a | i nomi e gli indirizzi dei coniugi, nonché la designazione dei loro eventuali rappresentanti; |
b | la richiesta di divorzio e il motivo (art. 114 o 115 CC217); |
c | le conclusioni relative alle conseguenze patrimoniali del divorzio; |
d | le conclusioni relative ai figli; |
e | i documenti giustificativi; |
f | la data e le firme. |
SR 272 Codice di diritto processuale civile svizzero del 19 dicembre 2008 (Codice di procedura civile, CPC) - Codice di procedura civile CPC Art. 292 Passaggio alla procedura del divorzio su richiesta comune - 1 La procedura è continuata secondo le norme sul divorzio su richiesta comune se i coniugi: |
|
1 | La procedura è continuata secondo le norme sul divorzio su richiesta comune se i coniugi: |
a | al verificarsi della pendenza della causa non sono ancora vissuti separati da almeno due anni; e |
b | sono d'accordo di divorziare. |
2 | Se il motivo addotto per il divorzio sussiste, non vi è passaggio alla procedura del divorzio su richiesta comune. |
SR 272 Codice di diritto processuale civile svizzero del 19 dicembre 2008 (Codice di procedura civile, CPC) - Codice di procedura civile CPC Art. 291 Udienza di conciliazione - 1 Il giudice convoca le parti a un'udienza e accerta se sussista il motivo di divorzio. |
|
1 | Il giudice convoca le parti a un'udienza e accerta se sussista il motivo di divorzio. |
2 | Se sussiste il motivo di divorzio, il giudice cerca di conseguire un'intesa fra i coniugi in merito alle conseguenze del divorzio. |
3 | Se non sussiste il motivo di divorzio o se l'intesa non è raggiunta, il giudice dà all'attore l'opportunità di motivare l'azione o di completare la motivazione. La procedura prosegue in contraddittorio. Si applica la procedura semplificata.218 |
SR 272 Codice di diritto processuale civile svizzero del 19 dicembre 2008 (Codice di procedura civile, CPC) - Codice di procedura civile CPC Art. 291 Udienza di conciliazione - 1 Il giudice convoca le parti a un'udienza e accerta se sussista il motivo di divorzio. |
|
1 | Il giudice convoca le parti a un'udienza e accerta se sussista il motivo di divorzio. |
2 | Se sussiste il motivo di divorzio, il giudice cerca di conseguire un'intesa fra i coniugi in merito alle conseguenze del divorzio. |
3 | Se non sussiste il motivo di divorzio o se l'intesa non è raggiunta, il giudice dà all'attore l'opportunità di motivare l'azione o di completare la motivazione. La procedura prosegue in contraddittorio. Si applica la procedura semplificata.218 |
SR 272 Codice di diritto processuale civile svizzero del 19 dicembre 2008 (Codice di procedura civile, CPC) - Codice di procedura civile CPC Art. 286 Istanza in caso di intesa parziale - 1 In caso d'intesa parziale, l'istanza congiunta dei coniugi contiene la dichiarazione di demandare al giudice la decisione sulle conseguenze del divorzio in merito alle quali sussiste disaccordo. |
|
1 | In caso d'intesa parziale, l'istanza congiunta dei coniugi contiene la dichiarazione di demandare al giudice la decisione sulle conseguenze del divorzio in merito alle quali sussiste disaccordo. |
2 | Ciascun coniuge può proporre proprie conclusioni motivate circa le conseguenze del divorzio rimaste controverse. |
3 | Per il resto si applica per analogia l'articolo 285. |
SR 272 Codice di diritto processuale civile svizzero del 19 dicembre 2008 (Codice di procedura civile, CPC) - Codice di procedura civile CPC Art. 290 Proposizione dell'azione - L'azione di divorzio può essere proposta anche con petizione non corredata di motivazione scritta. La petizione contiene: |
|
a | i nomi e gli indirizzi dei coniugi, nonché la designazione dei loro eventuali rappresentanti; |
b | la richiesta di divorzio e il motivo (art. 114 o 115 CC217); |
c | le conclusioni relative alle conseguenze patrimoniali del divorzio; |
d | le conclusioni relative ai figli; |
e | i documenti giustificativi; |
f | la data e le firme. |
SR 272 Codice di diritto processuale civile svizzero del 19 dicembre 2008 (Codice di procedura civile, CPC) - Codice di procedura civile CPC Art. 285 Istanza in caso di intesa totale - In caso d'intesa totale, l'istanza congiunta dei coniugi contiene: |
|
a | i nomi e gli indirizzi dei coniugi, nonché la designazione dei loro eventuali rappresentanti; |
b | la richiesta comune di divorzio; |
c | la convenzione completa sulle conseguenze del divorzio; |
d | le conclusioni comuni relative ai figli; |
e | i documenti giustificativi; |
f | la data e le firme. |
SR 272 Codice di diritto processuale civile svizzero del 19 dicembre 2008 (Codice di procedura civile, CPC) - Codice di procedura civile CPC Art. 288 Seguito della procedura e decisione - 1 Se le condizioni del divorzio su richiesta comune sono soddisfatte, il giudice pronuncia il divorzio e omologa la convenzione. |
|
1 | Se le condizioni del divorzio su richiesta comune sono soddisfatte, il giudice pronuncia il divorzio e omologa la convenzione. |
2 | Se le conseguenze del divorzio permangono controverse, la procedura prosegue in contraddittorio relativamente alle stesse.214 Si applica la procedura semplificata.215 Il giudice può ripartire i ruoli di parte. |
3 | Se le condizioni del divorzio su richiesta comune non sono soddisfatte, il giudice respinge la richiesta comune di divorzio e nel contempo impartisce un termine a ogni coniuge per proporre azione di divorzio.216 Durante tale termine, la causa rimane pendente e i provvedimenti cautelari eventualmente disposti permangono validi. |
SR 272 Codice di diritto processuale civile svizzero del 19 dicembre 2008 (Codice di procedura civile, CPC) - Codice di procedura civile CPC Art. 291 Udienza di conciliazione - 1 Il giudice convoca le parti a un'udienza e accerta se sussista il motivo di divorzio. |
|
1 | Il giudice convoca le parti a un'udienza e accerta se sussista il motivo di divorzio. |
2 | Se sussiste il motivo di divorzio, il giudice cerca di conseguire un'intesa fra i coniugi in merito alle conseguenze del divorzio. |
3 | Se non sussiste il motivo di divorzio o se l'intesa non è raggiunta, il giudice dà all'attore l'opportunità di motivare l'azione o di completare la motivazione. La procedura prosegue in contraddittorio. Si applica la procedura semplificata.218 |
SR 272 Codice di diritto processuale civile svizzero del 19 dicembre 2008 (Codice di procedura civile, CPC) - Codice di procedura civile CPC Art. 291 Udienza di conciliazione - 1 Il giudice convoca le parti a un'udienza e accerta se sussista il motivo di divorzio. |
|
1 | Il giudice convoca le parti a un'udienza e accerta se sussista il motivo di divorzio. |
2 | Se sussiste il motivo di divorzio, il giudice cerca di conseguire un'intesa fra i coniugi in merito alle conseguenze del divorzio. |
3 | Se non sussiste il motivo di divorzio o se l'intesa non è raggiunta, il giudice dà all'attore l'opportunità di motivare l'azione o di completare la motivazione. La procedura prosegue in contraddittorio. Si applica la procedura semplificata.218 |
SR 272 Codice di diritto processuale civile svizzero del 19 dicembre 2008 (Codice di procedura civile, CPC) - Codice di procedura civile CPC Art. 291 Udienza di conciliazione - 1 Il giudice convoca le parti a un'udienza e accerta se sussista il motivo di divorzio. |
|
1 | Il giudice convoca le parti a un'udienza e accerta se sussista il motivo di divorzio. |
2 | Se sussiste il motivo di divorzio, il giudice cerca di conseguire un'intesa fra i coniugi in merito alle conseguenze del divorzio. |
3 | Se non sussiste il motivo di divorzio o se l'intesa non è raggiunta, il giudice dà all'attore l'opportunità di motivare l'azione o di completare la motivazione. La procedura prosegue in contraddittorio. Si applica la procedura semplificata.218 |
SR 272 Codice di diritto processuale civile svizzero del 19 dicembre 2008 (Codice di procedura civile, CPC) - Codice di procedura civile CPC Art. 285 Istanza in caso di intesa totale - In caso d'intesa totale, l'istanza congiunta dei coniugi contiene: |
|
a | i nomi e gli indirizzi dei coniugi, nonché la designazione dei loro eventuali rappresentanti; |
b | la richiesta comune di divorzio; |
c | la convenzione completa sulle conseguenze del divorzio; |
d | le conclusioni comuni relative ai figli; |
e | i documenti giustificativi; |
f | la data e le firme. |
SR 272 Codice di diritto processuale civile svizzero del 19 dicembre 2008 (Codice di procedura civile, CPC) - Codice di procedura civile CPC Art. 291 Udienza di conciliazione - 1 Il giudice convoca le parti a un'udienza e accerta se sussista il motivo di divorzio. |
|
1 | Il giudice convoca le parti a un'udienza e accerta se sussista il motivo di divorzio. |
2 | Se sussiste il motivo di divorzio, il giudice cerca di conseguire un'intesa fra i coniugi in merito alle conseguenze del divorzio. |
3 | Se non sussiste il motivo di divorzio o se l'intesa non è raggiunta, il giudice dà all'attore l'opportunità di motivare l'azione o di completare la motivazione. La procedura prosegue in contraddittorio. Si applica la procedura semplificata.218 |
SR 272 Codice di diritto processuale civile svizzero del 19 dicembre 2008 (Codice di procedura civile, CPC) - Codice di procedura civile CPC Art. 291 Udienza di conciliazione - 1 Il giudice convoca le parti a un'udienza e accerta se sussista il motivo di divorzio. |
|
1 | Il giudice convoca le parti a un'udienza e accerta se sussista il motivo di divorzio. |
2 | Se sussiste il motivo di divorzio, il giudice cerca di conseguire un'intesa fra i coniugi in merito alle conseguenze del divorzio. |
3 | Se non sussiste il motivo di divorzio o se l'intesa non è raggiunta, il giudice dà all'attore l'opportunità di motivare l'azione o di completare la motivazione. La procedura prosegue in contraddittorio. Si applica la procedura semplificata.218 |
SR 272 Codice di diritto processuale civile svizzero del 19 dicembre 2008 (Codice di procedura civile, CPC) - Codice di procedura civile CPC Art. 198 Eccezioni - La procedura di conciliazione non ha luogo: |
|
a | nella procedura sommaria; |
abis | in caso di azioni per violenze, minacce o insidie secondo l'articolo 28b CC122 o riguardanti una sorveglianza elettronica secondo l'articolo 28c CC; |
b | nelle cause sullo stato delle persone; |
bbis | nelle cause sul mantenimento dei figli minorenni e maggiorenni e sugli altri interessi dei figli; |
c | nelle cause di divorzio; |
d | nelle cause di scioglimento e di annullamento dell'unione domestica registrata; |
e | nelle seguenti cause rette dalla LEF125: |
e1 | azione di disconoscimento del debito (art. 83 cpv. 2 LEF), |
e2 | azione d'accertamento (art. 85a LEF), |
e3 | azione di rivendicazione (art. 106-109 LEF), |
e4 | azione di partecipazione (art. 111 LEF), |
e5 | azione di rivendicazione di terzi e di rivendicazione della massa (art. 242 LEF), |
e6 | azione di contestazione della graduatoria (art. 148 e 250 LEF), |
e7 | azione d'accertamento del ritorno a miglior fortuna (art. 265a LEF), |
e8 | azione di reintegrazione di oggetti vincolati al diritto di ritenzione (art. 284 LEF); |
f | nelle controversie per cui l'articolo 7 del presente Codice prevede il giudizio in istanza cantonale unica; |
g | in caso di intervento principale, di domanda riconvenzionale e di azione di chiamata in causa; |
h | in caso di azione da proporre entro un termine impartito dal giudice, né di azioni riunite e materialmente connesse con la stessa; |
i | in caso di azioni davanti al Tribunale federale dei brevetti. |
SR 272 Codice di diritto processuale civile svizzero del 19 dicembre 2008 (Codice di procedura civile, CPC) - Codice di procedura civile CPC Art. 291 Udienza di conciliazione - 1 Il giudice convoca le parti a un'udienza e accerta se sussista il motivo di divorzio. |
|
1 | Il giudice convoca le parti a un'udienza e accerta se sussista il motivo di divorzio. |
2 | Se sussiste il motivo di divorzio, il giudice cerca di conseguire un'intesa fra i coniugi in merito alle conseguenze del divorzio. |
3 | Se non sussiste il motivo di divorzio o se l'intesa non è raggiunta, il giudice dà all'attore l'opportunità di motivare l'azione o di completare la motivazione. La procedura prosegue in contraddittorio. Si applica la procedura semplificata.218 |
SR 272 Codice di diritto processuale civile svizzero del 19 dicembre 2008 (Codice di procedura civile, CPC) - Codice di procedura civile CPC Art. 292 Passaggio alla procedura del divorzio su richiesta comune - 1 La procedura è continuata secondo le norme sul divorzio su richiesta comune se i coniugi: |
|
1 | La procedura è continuata secondo le norme sul divorzio su richiesta comune se i coniugi: |
a | al verificarsi della pendenza della causa non sono ancora vissuti separati da almeno due anni; e |
b | sono d'accordo di divorziare. |
2 | Se il motivo addotto per il divorzio sussiste, non vi è passaggio alla procedura del divorzio su richiesta comune. |
SR 272 Codice di diritto processuale civile svizzero del 19 dicembre 2008 (Codice di procedura civile, CPC) - Codice di procedura civile CPC Art. 291 Udienza di conciliazione - 1 Il giudice convoca le parti a un'udienza e accerta se sussista il motivo di divorzio. |
|
1 | Il giudice convoca le parti a un'udienza e accerta se sussista il motivo di divorzio. |
2 | Se sussiste il motivo di divorzio, il giudice cerca di conseguire un'intesa fra i coniugi in merito alle conseguenze del divorzio. |
3 | Se non sussiste il motivo di divorzio o se l'intesa non è raggiunta, il giudice dà all'attore l'opportunità di motivare l'azione o di completare la motivazione. La procedura prosegue in contraddittorio. Si applica la procedura semplificata.218 |
SR 272 Codice di diritto processuale civile svizzero del 19 dicembre 2008 (Codice di procedura civile, CPC) - Codice di procedura civile CPC Art. 291 Udienza di conciliazione - 1 Il giudice convoca le parti a un'udienza e accerta se sussista il motivo di divorzio. |
|
1 | Il giudice convoca le parti a un'udienza e accerta se sussista il motivo di divorzio. |
2 | Se sussiste il motivo di divorzio, il giudice cerca di conseguire un'intesa fra i coniugi in merito alle conseguenze del divorzio. |
3 | Se non sussiste il motivo di divorzio o se l'intesa non è raggiunta, il giudice dà all'attore l'opportunità di motivare l'azione o di completare la motivazione. La procedura prosegue in contraddittorio. Si applica la procedura semplificata.218 |
SR 272 Codice di diritto processuale civile svizzero del 19 dicembre 2008 (Codice di procedura civile, CPC) - Codice di procedura civile CPC Art. 291 Udienza di conciliazione - 1 Il giudice convoca le parti a un'udienza e accerta se sussista il motivo di divorzio. |
|
1 | Il giudice convoca le parti a un'udienza e accerta se sussista il motivo di divorzio. |
2 | Se sussiste il motivo di divorzio, il giudice cerca di conseguire un'intesa fra i coniugi in merito alle conseguenze del divorzio. |
3 | Se non sussiste il motivo di divorzio o se l'intesa non è raggiunta, il giudice dà all'attore l'opportunità di motivare l'azione o di completare la motivazione. La procedura prosegue in contraddittorio. Si applica la procedura semplificata.218 |
SR 272 Codice di diritto processuale civile svizzero del 19 dicembre 2008 (Codice di procedura civile, CPC) - Codice di procedura civile CPC Art. 291 Udienza di conciliazione - 1 Il giudice convoca le parti a un'udienza e accerta se sussista il motivo di divorzio. |
|
1 | Il giudice convoca le parti a un'udienza e accerta se sussista il motivo di divorzio. |
2 | Se sussiste il motivo di divorzio, il giudice cerca di conseguire un'intesa fra i coniugi in merito alle conseguenze del divorzio. |
3 | Se non sussiste il motivo di divorzio o se l'intesa non è raggiunta, il giudice dà all'attore l'opportunità di motivare l'azione o di completare la motivazione. La procedura prosegue in contraddittorio. Si applica la procedura semplificata.218 |
SR 272 Codice di diritto processuale civile svizzero del 19 dicembre 2008 (Codice di procedura civile, CPC) - Codice di procedura civile CPC Art. 291 Udienza di conciliazione - 1 Il giudice convoca le parti a un'udienza e accerta se sussista il motivo di divorzio. |
|
1 | Il giudice convoca le parti a un'udienza e accerta se sussista il motivo di divorzio. |
2 | Se sussiste il motivo di divorzio, il giudice cerca di conseguire un'intesa fra i coniugi in merito alle conseguenze del divorzio. |
3 | Se non sussiste il motivo di divorzio o se l'intesa non è raggiunta, il giudice dà all'attore l'opportunità di motivare l'azione o di completare la motivazione. La procedura prosegue in contraddittorio. Si applica la procedura semplificata.218 |
SR 272 Codice di diritto processuale civile svizzero del 19 dicembre 2008 (Codice di procedura civile, CPC) - Codice di procedura civile CPC Art. 291 Udienza di conciliazione - 1 Il giudice convoca le parti a un'udienza e accerta se sussista il motivo di divorzio. |
|
1 | Il giudice convoca le parti a un'udienza e accerta se sussista il motivo di divorzio. |
2 | Se sussiste il motivo di divorzio, il giudice cerca di conseguire un'intesa fra i coniugi in merito alle conseguenze del divorzio. |
3 | Se non sussiste il motivo di divorzio o se l'intesa non è raggiunta, il giudice dà all'attore l'opportunità di motivare l'azione o di completare la motivazione. La procedura prosegue in contraddittorio. Si applica la procedura semplificata.218 |
SR 272 Codice di diritto processuale civile svizzero del 19 dicembre 2008 (Codice di procedura civile, CPC) - Codice di procedura civile CPC Art. 290 Proposizione dell'azione - L'azione di divorzio può essere proposta anche con petizione non corredata di motivazione scritta. La petizione contiene: |
|
a | i nomi e gli indirizzi dei coniugi, nonché la designazione dei loro eventuali rappresentanti; |
b | la richiesta di divorzio e il motivo (art. 114 o 115 CC217); |
c | le conclusioni relative alle conseguenze patrimoniali del divorzio; |
d | le conclusioni relative ai figli; |
e | i documenti giustificativi; |
f | la data e le firme. |
SR 272 Codice di diritto processuale civile svizzero del 19 dicembre 2008 (Codice di procedura civile, CPC) - Codice di procedura civile CPC Art. 290 Proposizione dell'azione - L'azione di divorzio può essere proposta anche con petizione non corredata di motivazione scritta. La petizione contiene: |
|
a | i nomi e gli indirizzi dei coniugi, nonché la designazione dei loro eventuali rappresentanti; |
b | la richiesta di divorzio e il motivo (art. 114 o 115 CC217); |
c | le conclusioni relative alle conseguenze patrimoniali del divorzio; |
d | le conclusioni relative ai figli; |
e | i documenti giustificativi; |
f | la data e le firme. |
SR 272 Codice di diritto processuale civile svizzero del 19 dicembre 2008 (Codice di procedura civile, CPC) - Codice di procedura civile CPC Art. 290 Proposizione dell'azione - L'azione di divorzio può essere proposta anche con petizione non corredata di motivazione scritta. La petizione contiene: |
|
a | i nomi e gli indirizzi dei coniugi, nonché la designazione dei loro eventuali rappresentanti; |
b | la richiesta di divorzio e il motivo (art. 114 o 115 CC217); |
c | le conclusioni relative alle conseguenze patrimoniali del divorzio; |
d | le conclusioni relative ai figli; |
e | i documenti giustificativi; |
f | la data e le firme. |
SR 272 Codice di diritto processuale civile svizzero del 19 dicembre 2008 (Codice di procedura civile, CPC) - Codice di procedura civile CPC Art. 290 Proposizione dell'azione - L'azione di divorzio può essere proposta anche con petizione non corredata di motivazione scritta. La petizione contiene: |
|
a | i nomi e gli indirizzi dei coniugi, nonché la designazione dei loro eventuali rappresentanti; |
b | la richiesta di divorzio e il motivo (art. 114 o 115 CC217); |
c | le conclusioni relative alle conseguenze patrimoniali del divorzio; |
d | le conclusioni relative ai figli; |
e | i documenti giustificativi; |
f | la data e le firme. |
SR 272 Codice di diritto processuale civile svizzero del 19 dicembre 2008 (Codice di procedura civile, CPC) - Codice di procedura civile CPC Art. 222 Risposta - 1 Il giudice notifica la petizione al convenuto e gli assegna nel contempo un termine per presentare la risposta scritta. |
|
1 | Il giudice notifica la petizione al convenuto e gli assegna nel contempo un termine per presentare la risposta scritta. |
2 | Alla risposta si applica per analogia l'articolo 221. Il convenuto deve specificare quali fatti, così come esposti dall'attore, riconosce o contesta. |
3 | Il giudice può ingiungere al convenuto di limitare la risposta a singole questioni o a singole conclusioni (art. 125). |
4 | Il giudice notifica la risposta all'attore. |
SR 272 Codice di diritto processuale civile svizzero del 19 dicembre 2008 (Codice di procedura civile, CPC) - Codice di procedura civile CPC Art. 290 Proposizione dell'azione - L'azione di divorzio può essere proposta anche con petizione non corredata di motivazione scritta. La petizione contiene: |
|
a | i nomi e gli indirizzi dei coniugi, nonché la designazione dei loro eventuali rappresentanti; |
b | la richiesta di divorzio e il motivo (art. 114 o 115 CC217); |
c | le conclusioni relative alle conseguenze patrimoniali del divorzio; |
d | le conclusioni relative ai figli; |
e | i documenti giustificativi; |
f | la data e le firme. |
SR 272 Codice di diritto processuale civile svizzero del 19 dicembre 2008 (Codice di procedura civile, CPC) - Codice di procedura civile CPC Art. 290 Proposizione dell'azione - L'azione di divorzio può essere proposta anche con petizione non corredata di motivazione scritta. La petizione contiene: |
|
a | i nomi e gli indirizzi dei coniugi, nonché la designazione dei loro eventuali rappresentanti; |
b | la richiesta di divorzio e il motivo (art. 114 o 115 CC217); |
c | le conclusioni relative alle conseguenze patrimoniali del divorzio; |
d | le conclusioni relative ai figli; |
e | i documenti giustificativi; |
f | la data e le firme. |
SR 272 Codice di diritto processuale civile svizzero del 19 dicembre 2008 (Codice di procedura civile, CPC) - Codice di procedura civile CPC Art. 291 Udienza di conciliazione - 1 Il giudice convoca le parti a un'udienza e accerta se sussista il motivo di divorzio. |
|
1 | Il giudice convoca le parti a un'udienza e accerta se sussista il motivo di divorzio. |
2 | Se sussiste il motivo di divorzio, il giudice cerca di conseguire un'intesa fra i coniugi in merito alle conseguenze del divorzio. |
3 | Se non sussiste il motivo di divorzio o se l'intesa non è raggiunta, il giudice dà all'attore l'opportunità di motivare l'azione o di completare la motivazione. La procedura prosegue in contraddittorio. Si applica la procedura semplificata.218 |
SR 272 Codice di diritto processuale civile svizzero del 19 dicembre 2008 (Codice di procedura civile, CPC) - Codice di procedura civile CPC Art. 291 Udienza di conciliazione - 1 Il giudice convoca le parti a un'udienza e accerta se sussista il motivo di divorzio. |
|
1 | Il giudice convoca le parti a un'udienza e accerta se sussista il motivo di divorzio. |
2 | Se sussiste il motivo di divorzio, il giudice cerca di conseguire un'intesa fra i coniugi in merito alle conseguenze del divorzio. |
3 | Se non sussiste il motivo di divorzio o se l'intesa non è raggiunta, il giudice dà all'attore l'opportunità di motivare l'azione o di completare la motivazione. La procedura prosegue in contraddittorio. Si applica la procedura semplificata.218 |
SR 272 Codice di diritto processuale civile svizzero del 19 dicembre 2008 (Codice di procedura civile, CPC) - Codice di procedura civile CPC Art. 290 Proposizione dell'azione - L'azione di divorzio può essere proposta anche con petizione non corredata di motivazione scritta. La petizione contiene: |
|
a | i nomi e gli indirizzi dei coniugi, nonché la designazione dei loro eventuali rappresentanti; |
b | la richiesta di divorzio e il motivo (art. 114 o 115 CC217); |
c | le conclusioni relative alle conseguenze patrimoniali del divorzio; |
d | le conclusioni relative ai figli; |
e | i documenti giustificativi; |
f | la data e le firme. |
SR 272 Codice di diritto processuale civile svizzero del 19 dicembre 2008 (Codice di procedura civile, CPC) - Codice di procedura civile CPC Art. 245 Citazione al dibattimento e osservazioni del convenuto - 1 Se la petizione non contiene una motivazione, il giudice la notifica al convenuto e nel contempo cita le parti al dibattimento. Se una parte ingiustificatamente non compare, il giudice cita senza indugio ancora un'unica volta le parti al dibattimento rendendole attente alle conseguenze di un'eventuale loro nuova mancata comparizione. La nuova udienza si svolge entro 30 giorni dalla prima.164 |
|
1 | Se la petizione non contiene una motivazione, il giudice la notifica al convenuto e nel contempo cita le parti al dibattimento. Se una parte ingiustificatamente non compare, il giudice cita senza indugio ancora un'unica volta le parti al dibattimento rendendole attente alle conseguenze di un'eventuale loro nuova mancata comparizione. La nuova udienza si svolge entro 30 giorni dalla prima.164 |
2 | Se la petizione contiene una motivazione, il giudice assegna dapprima al convenuto un termine per presentare per scritto le proprie osservazioni. Se il giudice cita le parti al dibattimento, l'articolo 234 si applica per analogia in caso di mancata comparizione.165 |
SR 272 Codice di diritto processuale civile svizzero del 19 dicembre 2008 (Codice di procedura civile, CPC) - Codice di procedura civile CPC Art. 245 Citazione al dibattimento e osservazioni del convenuto - 1 Se la petizione non contiene una motivazione, il giudice la notifica al convenuto e nel contempo cita le parti al dibattimento. Se una parte ingiustificatamente non compare, il giudice cita senza indugio ancora un'unica volta le parti al dibattimento rendendole attente alle conseguenze di un'eventuale loro nuova mancata comparizione. La nuova udienza si svolge entro 30 giorni dalla prima.164 |
|
1 | Se la petizione non contiene una motivazione, il giudice la notifica al convenuto e nel contempo cita le parti al dibattimento. Se una parte ingiustificatamente non compare, il giudice cita senza indugio ancora un'unica volta le parti al dibattimento rendendole attente alle conseguenze di un'eventuale loro nuova mancata comparizione. La nuova udienza si svolge entro 30 giorni dalla prima.164 |
2 | Se la petizione contiene una motivazione, il giudice assegna dapprima al convenuto un termine per presentare per scritto le proprie osservazioni. Se il giudice cita le parti al dibattimento, l'articolo 234 si applica per analogia in caso di mancata comparizione.165 |
SR 272 Codice di diritto processuale civile svizzero del 19 dicembre 2008 (Codice di procedura civile, CPC) - Codice di procedura civile CPC Art. 245 Citazione al dibattimento e osservazioni del convenuto - 1 Se la petizione non contiene una motivazione, il giudice la notifica al convenuto e nel contempo cita le parti al dibattimento. Se una parte ingiustificatamente non compare, il giudice cita senza indugio ancora un'unica volta le parti al dibattimento rendendole attente alle conseguenze di un'eventuale loro nuova mancata comparizione. La nuova udienza si svolge entro 30 giorni dalla prima.164 |
|
1 | Se la petizione non contiene una motivazione, il giudice la notifica al convenuto e nel contempo cita le parti al dibattimento. Se una parte ingiustificatamente non compare, il giudice cita senza indugio ancora un'unica volta le parti al dibattimento rendendole attente alle conseguenze di un'eventuale loro nuova mancata comparizione. La nuova udienza si svolge entro 30 giorni dalla prima.164 |
2 | Se la petizione contiene una motivazione, il giudice assegna dapprima al convenuto un termine per presentare per scritto le proprie osservazioni. Se il giudice cita le parti al dibattimento, l'articolo 234 si applica per analogia in caso di mancata comparizione.165 |
SR 272 Codice di diritto processuale civile svizzero del 19 dicembre 2008 (Codice di procedura civile, CPC) - Codice di procedura civile CPC Art. 290 Proposizione dell'azione - L'azione di divorzio può essere proposta anche con petizione non corredata di motivazione scritta. La petizione contiene: |
|
a | i nomi e gli indirizzi dei coniugi, nonché la designazione dei loro eventuali rappresentanti; |
b | la richiesta di divorzio e il motivo (art. 114 o 115 CC217); |
c | le conclusioni relative alle conseguenze patrimoniali del divorzio; |
d | le conclusioni relative ai figli; |
e | i documenti giustificativi; |
f | la data e le firme. |
SR 272 Codice di diritto processuale civile svizzero del 19 dicembre 2008 (Codice di procedura civile, CPC) - Codice di procedura civile CPC Art. 291 Udienza di conciliazione - 1 Il giudice convoca le parti a un'udienza e accerta se sussista il motivo di divorzio. |
|
1 | Il giudice convoca le parti a un'udienza e accerta se sussista il motivo di divorzio. |
2 | Se sussiste il motivo di divorzio, il giudice cerca di conseguire un'intesa fra i coniugi in merito alle conseguenze del divorzio. |
3 | Se non sussiste il motivo di divorzio o se l'intesa non è raggiunta, il giudice dà all'attore l'opportunità di motivare l'azione o di completare la motivazione. La procedura prosegue in contraddittorio. Si applica la procedura semplificata.218 |
SR 272 Codice di diritto processuale civile svizzero del 19 dicembre 2008 (Codice di procedura civile, CPC) - Codice di procedura civile CPC Art. 291 Udienza di conciliazione - 1 Il giudice convoca le parti a un'udienza e accerta se sussista il motivo di divorzio. |
|
1 | Il giudice convoca le parti a un'udienza e accerta se sussista il motivo di divorzio. |
2 | Se sussiste il motivo di divorzio, il giudice cerca di conseguire un'intesa fra i coniugi in merito alle conseguenze del divorzio. |
3 | Se non sussiste il motivo di divorzio o se l'intesa non è raggiunta, il giudice dà all'attore l'opportunità di motivare l'azione o di completare la motivazione. La procedura prosegue in contraddittorio. Si applica la procedura semplificata.218 |
SR 272 Codice di diritto processuale civile svizzero del 19 dicembre 2008 (Codice di procedura civile, CPC) - Codice di procedura civile CPC Art. 291 Udienza di conciliazione - 1 Il giudice convoca le parti a un'udienza e accerta se sussista il motivo di divorzio. |
|
1 | Il giudice convoca le parti a un'udienza e accerta se sussista il motivo di divorzio. |
2 | Se sussiste il motivo di divorzio, il giudice cerca di conseguire un'intesa fra i coniugi in merito alle conseguenze del divorzio. |
3 | Se non sussiste il motivo di divorzio o se l'intesa non è raggiunta, il giudice dà all'attore l'opportunità di motivare l'azione o di completare la motivazione. La procedura prosegue in contraddittorio. Si applica la procedura semplificata.218 |
SR 272 Codice di diritto processuale civile svizzero del 19 dicembre 2008 (Codice di procedura civile, CPC) - Codice di procedura civile CPC Art. 290 Proposizione dell'azione - L'azione di divorzio può essere proposta anche con petizione non corredata di motivazione scritta. La petizione contiene: |
|
a | i nomi e gli indirizzi dei coniugi, nonché la designazione dei loro eventuali rappresentanti; |
b | la richiesta di divorzio e il motivo (art. 114 o 115 CC217); |
c | le conclusioni relative alle conseguenze patrimoniali del divorzio; |
d | le conclusioni relative ai figli; |
e | i documenti giustificativi; |
f | la data e le firme. |
SR 272 Codice di diritto processuale civile svizzero del 19 dicembre 2008 (Codice di procedura civile, CPC) - Codice di procedura civile CPC Art. 291 Udienza di conciliazione - 1 Il giudice convoca le parti a un'udienza e accerta se sussista il motivo di divorzio. |
|
1 | Il giudice convoca le parti a un'udienza e accerta se sussista il motivo di divorzio. |
2 | Se sussiste il motivo di divorzio, il giudice cerca di conseguire un'intesa fra i coniugi in merito alle conseguenze del divorzio. |
3 | Se non sussiste il motivo di divorzio o se l'intesa non è raggiunta, il giudice dà all'attore l'opportunità di motivare l'azione o di completare la motivazione. La procedura prosegue in contraddittorio. Si applica la procedura semplificata.218 |
SR 272 Codice di diritto processuale civile svizzero del 19 dicembre 2008 (Codice di procedura civile, CPC) - Codice di procedura civile CPC Art. 291 Udienza di conciliazione - 1 Il giudice convoca le parti a un'udienza e accerta se sussista il motivo di divorzio. |
|
1 | Il giudice convoca le parti a un'udienza e accerta se sussista il motivo di divorzio. |
2 | Se sussiste il motivo di divorzio, il giudice cerca di conseguire un'intesa fra i coniugi in merito alle conseguenze del divorzio. |
3 | Se non sussiste il motivo di divorzio o se l'intesa non è raggiunta, il giudice dà all'attore l'opportunità di motivare l'azione o di completare la motivazione. La procedura prosegue in contraddittorio. Si applica la procedura semplificata.218 |
SR 272 Codice di diritto processuale civile svizzero del 19 dicembre 2008 (Codice di procedura civile, CPC) - Codice di procedura civile CPC Art. 202 Promozione - 1 La procedura di conciliazione è promossa mediante istanza. L'istanza può essere proposta nelle forme previste dall'articolo 130 oppure oralmente mediante dichiarazione a verbale presso l'autorità di conciliazione. |
|
1 | La procedura di conciliazione è promossa mediante istanza. L'istanza può essere proposta nelle forme previste dall'articolo 130 oppure oralmente mediante dichiarazione a verbale presso l'autorità di conciliazione. |
2 | Nell'istanza devono essere indicati la controparte, la domanda e l'oggetto litigioso. |
3 | L'autorità di conciliazione notifica senza indugio l'istanza alla controparte e nel contempo cita le parti all'udienza di conciliazione. |
4 | Nelle controversie di cui all'articolo 200, qualora entri in linea di conto una proposta di decisione132 ai sensi dell'articolo 210 o una sua decisione nel merito secondo l'articolo 212, l'autorità di conciliazione può eccezionalmente disporre che si proceda a uno scambio di scritti. |
SR 272 Codice di diritto processuale civile svizzero del 19 dicembre 2008 (Codice di procedura civile, CPC) - Codice di procedura civile CPC Art. 202 Promozione - 1 La procedura di conciliazione è promossa mediante istanza. L'istanza può essere proposta nelle forme previste dall'articolo 130 oppure oralmente mediante dichiarazione a verbale presso l'autorità di conciliazione. |
|
1 | La procedura di conciliazione è promossa mediante istanza. L'istanza può essere proposta nelle forme previste dall'articolo 130 oppure oralmente mediante dichiarazione a verbale presso l'autorità di conciliazione. |
2 | Nell'istanza devono essere indicati la controparte, la domanda e l'oggetto litigioso. |
3 | L'autorità di conciliazione notifica senza indugio l'istanza alla controparte e nel contempo cita le parti all'udienza di conciliazione. |
4 | Nelle controversie di cui all'articolo 200, qualora entri in linea di conto una proposta di decisione132 ai sensi dell'articolo 210 o una sua decisione nel merito secondo l'articolo 212, l'autorità di conciliazione può eccezionalmente disporre che si proceda a uno scambio di scritti. |
SR 272 Codice di diritto processuale civile svizzero del 19 dicembre 2008 (Codice di procedura civile, CPC) - Codice di procedura civile CPC Art. 245 Citazione al dibattimento e osservazioni del convenuto - 1 Se la petizione non contiene una motivazione, il giudice la notifica al convenuto e nel contempo cita le parti al dibattimento. Se una parte ingiustificatamente non compare, il giudice cita senza indugio ancora un'unica volta le parti al dibattimento rendendole attente alle conseguenze di un'eventuale loro nuova mancata comparizione. La nuova udienza si svolge entro 30 giorni dalla prima.164 |
|
1 | Se la petizione non contiene una motivazione, il giudice la notifica al convenuto e nel contempo cita le parti al dibattimento. Se una parte ingiustificatamente non compare, il giudice cita senza indugio ancora un'unica volta le parti al dibattimento rendendole attente alle conseguenze di un'eventuale loro nuova mancata comparizione. La nuova udienza si svolge entro 30 giorni dalla prima.164 |
2 | Se la petizione contiene una motivazione, il giudice assegna dapprima al convenuto un termine per presentare per scritto le proprie osservazioni. Se il giudice cita le parti al dibattimento, l'articolo 234 si applica per analogia in caso di mancata comparizione.165 |
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria LTF Art. 67 Spese del procedimento anteriore - Se modifica la decisione impugnata, il Tribunale federale può ripartire diversamente le spese del procedimento anteriore. |
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria LTF Art. 68 Spese ripetibili - 1 Nella sentenza il Tribunale federale determina se e in che misura le spese della parte vincente debbano essere sostenute da quella soccombente. |
|
1 | Nella sentenza il Tribunale federale determina se e in che misura le spese della parte vincente debbano essere sostenute da quella soccombente. |
2 | La parte soccombente è di regola tenuta a risarcire alla parte vincente, secondo la tariffa del Tribunale federale, tutte le spese necessarie causate dalla controversia. |
3 | Alla Confederazione, ai Cantoni, ai Comuni e alle organizzazioni incaricate di compiti di diritto pubblico non sono di regola accordate spese ripetibili se vincono una causa nell'esercizio delle loro attribuzioni ufficiali. |
4 | Si applica per analogia l'articolo 66 capoversi 3 e 5. |
5 | Il Tribunale federale conferma, annulla o modifica, a seconda dell'esito del procedimento, la decisione sulle spese ripetibili pronunciata dall'autorità inferiore. Può stabilire esso stesso l'importo di tali spese secondo la tariffa federale o cantonale applicabile o incaricarne l'autorità inferiore. |
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria LTF Art. 66 Onere e ripartizione delle spese giudiziarie - 1 Di regola, le spese giudiziarie sono addossate alla parte soccombente. Se le circostanze lo giustificano, il Tribunale federale può ripartirle in modo diverso o rinunciare ad addossarle alle parti. |
|
1 | Di regola, le spese giudiziarie sono addossate alla parte soccombente. Se le circostanze lo giustificano, il Tribunale federale può ripartirle in modo diverso o rinunciare ad addossarle alle parti. |
2 | In caso di desistenza o di transazione, il Tribunale federale può rinunciare in tutto o in parte a riscuotere le spese giudiziarie. |
3 | Le spese inutili sono pagate da chi le causa. |
4 | Alla Confederazione, ai Cantoni, ai Comuni e alle organizzazioni incaricate di compiti di diritto pubblico non possono di regola essere addossate spese giudiziarie se, senza avere alcun interesse pecuniario, si rivolgono al Tribunale federale nell'esercizio delle loro attribuzioni ufficiali o se le loro decisioni in siffatte controversie sono impugnate mediante ricorso. |
5 | Salvo diversa disposizione, le spese giudiziarie addossate congiuntamente a più persone sono da queste sostenute in parti eguali e con responsabilità solidale. |
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria LTF Art. 68 Spese ripetibili - 1 Nella sentenza il Tribunale federale determina se e in che misura le spese della parte vincente debbano essere sostenute da quella soccombente. |
|
1 | Nella sentenza il Tribunale federale determina se e in che misura le spese della parte vincente debbano essere sostenute da quella soccombente. |
2 | La parte soccombente è di regola tenuta a risarcire alla parte vincente, secondo la tariffa del Tribunale federale, tutte le spese necessarie causate dalla controversia. |
3 | Alla Confederazione, ai Cantoni, ai Comuni e alle organizzazioni incaricate di compiti di diritto pubblico non sono di regola accordate spese ripetibili se vincono una causa nell'esercizio delle loro attribuzioni ufficiali. |
4 | Si applica per analogia l'articolo 66 capoversi 3 e 5. |
5 | Il Tribunale federale conferma, annulla o modifica, a seconda dell'esito del procedimento, la decisione sulle spese ripetibili pronunciata dall'autorità inferiore. Può stabilire esso stesso l'importo di tali spese secondo la tariffa federale o cantonale applicabile o incaricarne l'autorità inferiore. |