Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal


Corte II

B-194/2022

Sentenza del 12 gennaio 2024

Giudici Pietro Angeli-Busi (presidente del collegio),

Composizione Mia Fuchs, Pascal Richard,

cancelliere Corrado Bergomi.

1. E. _______ SA,

2. X. _______,
Parti
entrambi patrocinati dall'avv. Lorenzo Fornara,

ricorrenti,

contro

Segreteria di Stato dell'economia SECO,

Mercato del lavoro / Assicurazione contro la disoccupazione,

Servizio di revisione,

autorità inferiore.

Assicurazione contro la disoccupazione;
Oggetto
restituzione di indennità per lavoro ridotto.

Fatti:

A.

A.a X. _______ (di seguito: X. _______ o ricorrente 2) è il titolare e l'amministratore delle ditte A. _______ Sagl, B. _______ SA, C. _______ Sagl, D. _______ SA e E. _______ SA. Secondo l'estratto del registro di commercio, X. _______ è amministratore unico della E. _______ SA (di seguito: E. _______ SA o ricorrente 1) e dispone di un diritto di firma individuale.

A.b In data 18 marzo 2020 X. _______ ha inoltrato il preannuncio di lavoro ridotto alla [autorità cantonale competente] per la E. _______ SA. La richiesta è stata inoltrata in favore di cinque dipendenti della ditta, compreso lui in qualità di persona con un ruolo assimilabile al datore di lavoro. Con decisione del 14 aprile 2020 l'autorità adita ha riconosciuto il diritto all'indennità per lavoro ridotto (di seguito anche ILR) per il periodo dal 18 marzo 2020 al 18 settembre 2020. A seguito di ciò, la Cassa di disoccupazione (di seguito: cassa) ha provveduto ad effettuare i relativi versamenti.

A.c In data 22 e 29 ottobre 2020 la Segreteria di Stato dell'economia SECO (di seguito: SECO, autorità inferiore) ha eseguito presso la ditta E. ______ SA un controllo per verificare la legittimità del diritto alle indennità per lavoro ridotto considerate valide per tutta la durata dell'ordinanza sulle misure nel settore dell'assicurazione contro la disoccupazione riguardo al coronavirus (COVID-19; cfr. consid. 2.3 segg.) e versate da marzo a luglio 2020 (controllo [...]).

A.d A seguito del controllo effettuato in base all'analisi dei documenti messi a disposizione dall'azienda, con decisione [...] del 21 gennaio 2021, la SECO ha ordinato ai ricorrenti il rimborso delle prestazioni, a suo dire, indebitamente versate per un totale di fr. 9'223.85 (risultante da fr. 16'962.55 a titolo di prestazioni versate da marzo a maggio 2020 e dalla deduzione delle prestazioni dovute per giugno e luglio 2020 pari a fr. 7'738.70) in favore della cassa.

In primo luogo, la SECO ha negato il diritto all'indennità rivendicato per tutti i lavoratori in data 17 marzo 2020, in quanto la decisione relativa all'indennità per lavoro ridotto avrebbe riconosciuto tale diritto a partire dal 18 marzo successivo.

In secondo luogo, la SECO non ha riconosciuto il diritto all'indennità in relazione alle ore perse rivendicate dai collaboratori nei giorni festivi del 19 marzo 2020 e 13 aprile 2020.

In terzo luogo, la SECO non ha riconosciuto il diritto all'indennità per le ore perse rivendicate per i collaboratori per ragioni economiche quando in realtà erano assenti per infortunio o vacanze.

La SECO ha altresì modificato la somma totale delle ore di lavoro previste dei lavoratori aventi diritto per i mesi di marzo, maggio e giugno 2020, tenendo conto delle ore che essi avrebbero dovuto prestare.

La SECO ha parimenti modificato la domanda e il conteggio di ILR per il mese di luglio 2020 tenendo conto dell'avente diritto, il signor L. ___.

Dopo aver inoltre stabilito che per le persone che detengono un potere decisionale determinante, il salario AVS soggetto all'obbligo di contribuzione ammonta a fr. 4'150.- lordi per un'attività lucrativa a tempo pieno, la SECO ha di seguito modificato il diritto all'ILR per le ore perse rivendicate da marzo a maggio 2020 per X. _______ fondandosi su un grado di occupazione del 20% per ciascuna delle cinque ditte da lui amministrate, disapprovando invece il calcolo delle ore perse sulla base di un grado di occupazione del 100%.

In seguito, la SECO ha modificato le ore perse per ragioni economiche per il collaboratore W. sulla base delle ore effettivamente prestate.

La SECO ha allo stesso modo adattato il diritto all'ILR in relazione alle ore perse rivendicate per i collaboratori dipendenti in funzione dei programmi di lavoro, dei rapporti di lavoro e delle fatture. Lamentando come non fosse stato possibile quantificare le ore prestate in base ai programmi di lavoro in assenza di un sistema di controllo del tempo di lavoro affidabile, la SECO ha spiegato di aver considerato il lavoro eseguito dal collaboratore presente in tale data come una giornata di lavoro intera.

La SECO ha poi constatato l'assenza di un sistema sufficiente di controllo del tempo di lavoro e concluso che non fosse possibile determinare né le presenze o le assenze di X. _______, né tantomeno se la perdita di lavoro computabile fosse effettivamente dovuta a circostanze economiche. Inoltre, contrariamente alle indicazioni fornite, la SECO ha accertato, secondo i vari programmi di lavoro ottenuti durante il controllo (con le indicazioni dei compiti da svolgere e le offerte in particolare per le aziende D. _______ SA e E. _______ SA), come X. _______ o parte dei suoi dipendenti avessero svolto delle ore di lavoro già a partire dal 18 marzo 2020 anziché dal 4 maggio 2020. In ragione di ciò, la SECO ha riconosciuto il diritto all'indennità solo per il periodo dal 18 marzo al 14 aprile 2020, entro il quale, secondo lei, si dovrebbe presumere che la società non abbia svolto attività in modo rilevante. Tuttavia, nell'evenienza in cui, durante questo periodo, non fosse stato possibile identificare un collaboratore e la durata precisa dello svolgimento delle attività giornaliere, la SECO ha attribuito queste ultime a X. _______, specificando comunque che il diritto all'indennità non può estendersi a tutto il periodo in questione (giornata intera). Infine, la SECO non ha riconosciuto il diritto all'indennità a partire dal 15 aprile 2020, data in cui la maggior parte dei dipendenti, come pure X. _______, avrebbe ripreso l'attività in modo considerevole.

B.

B.a In data 22 febbraio 2021 i ricorrenti hanno interposto opposizione contro la decisione della SECO del 21 gennaio precedente, chiedendo l'annullamento della stessa. In via subordinata, essi chiedono la rinuncia completa alla restituzione delle prestazioni concesse, essendo l'azienda in buona fede e trovandosi la stessa in gravi difficoltà economiche a causa del forte indebitamento.

B.b Dapprima i ricorrenti hanno preso positivamente atto che il diritto all'indennità per lavoro ridotto è riconosciuto a partire dal 18 marzo 2020.

B.c Quanto ai conteggi del mese di marzo, maggio e giugno 2020, i ricorrenti hanno condiviso secondo il senso la somma totale delle ore di lavoro previste per tutti i lavoratori dipendenti in seguito ai rilevamenti della SECO, nonché aderito al mancato riconoscimento del diritto all'indennità rivendicato nei giorni festivi e in ragione delle assenze per infortunio o vacanze.

B.d I ricorrenti hanno accondisceso a modificare il diritto all'ILR per il mese di luglio 2020 tenendo conto della nuova assunzione di L.___.

B.e I ricorrenti hanno ribadito inoltre che non sarebbe determinante la quantità delle ore perse, ma la perdita della carica e della funzione, diventata vacua a causa dell'inattività aziendale a partire dal 24 marzo 2020. Il compenso rivendicato in qualità di dirigente sarebbe da intendere a titolo forfettario e senza un legame con il numero di ore svolte per settimana. I ricorrenti hanno confermato di non disporre di alcun sistema di registrazione elettronica, ma che il tempo di lavoro può essere verificato in base alle schede di registrazione che vengono regolarmente aggiornate e comprendono le ore di lavoro effettive o le ore perse a seguito di interruzioni dovute a circostanze economiche. I ricorrenti si sono infine dichiarati disposti ad adattare il salario mensile del titolare tenendo conto del salario forfettario minimo di fr. 4'150.-.

B.f I ricorrenti hanno specificato che nel caso della E. _______ SA si tratta di un'azienda famigliare e che alcune ore di lavoro verrebbero eseguite sporadicamente dal padre di X. _______, per cui esse non potrebbero essere attribuite al titolare, in particolare per il periodo dal 18 marzo 2020 al 30 aprile 2020.

B.g I ricorrenti hanno inoltre allegato una tabella oraria giornaliera dei dipendenti per i mesi da marzo a luglio 2020 che a loro dire prende in considerazione i programmi e i rapporti di lavoro, nonché le fatture ed il calcolo effettivo dei lavori eseguiti.

C.

C.a Con decisione su opposizione del 14 dicembre 2021 la SECO ha accolto parzialmente l'opposizione del 22 febbraio 2021 per quanto attiene alle attività sporadiche effettuate dal 18 marzo 2020 al 14 aprile 2020 originariamente attribuite al ricorrente 2 laddove non aveva potuto essere indentificato un determinato collaboratore. Per il rimanente, la SECO ha respinto l'opposizione e fissato a fr. 9'072.50 l'importo da restituire a titolo di "prestazioni indebite per lavoro ridotto richieste per i mesi da marzo a luglio 2020".

C.b Dapprima, la SECO ha tenuto conto dell'indicazione dei ricorrenti secondo cui le attività sporadiche effettuate dal 18 marzo 2020 al 14 aprile 2020 non possono essere attribuite al ricorrente 2 essendo verosimilmente state svolte da suo padre.

C.c La SECO ha spiegato inoltre di aver riconosciuto a X. _______ in qualità di amministratore di cinque ditte un diritto pari al 20% di un'attività a tempo pieno in ciascuna delle sue imprese per un'attività pari al 100%, non essendo determinabile con esattezza il suo grado di occupazione in ognuna di esse. La SECO ha poi osservato che viene indennizzata esclusivamente la riduzione del lavoro, mentre ogni attività svolta per il datore di lavoro sotto qualsiasi forma non sarebbe indennizzabile. A suo avviso, sia per i lavoratori che per i dirigenti eccezionalmente sottoposti al regime dell'orario ridotto bisogna disporre di un sistema di controllo aziendale sufficiente. Siccome la controllabilità del tempo di lavoro non sarebbe stata dimostrata in modo plausibile per via della ripresa delle attività presso i clienti svolte dal ricorrente 2 e dai suoi dipendenti e delle cariche dirigenziali da ricoprire, la SECO ha confermato il rifiuto del diritto alle indennità dal 15 aprile al 31 maggio 2020 per il ricorrente 2.

C.d Quanto alle ore perse rivendicate per ragioni economiche in favore di determinati collaboratori nei giorni annunciati come sospesi al 100% (conteggi per marzo e aprile 2020) e al 50% (conteggi da maggio a luglio 2020), la SECO ribadisce che non essendo stato possibile quantificare le ore prestate da ogni singolo collaboratore sulla base dei programmi di lavoro, ella avrebbe considerato il lavoro eseguito dal collaboratore presente in tale data come una giornata di lavoro intera. A detta della SECO, i programmi di lavoro rappresentano un sistema di organizzazione della giornata di lavoro e non un sistema affidabile di calcolo e controllo dei tempi di lavoro in grado di quantificare con precisione la durata dei compiti eseguiti e lo svolgimento di altri compiti non indicati sui programmi. I documenti inviati nella procedura di opposizione non solo si rivelerebbero contrari a quelli trasmessi durante il controllo, ma anche poco affidabili poiché, contrariamente all'indicazione di 4 ore di lavoro al giorno dal 16 al 20 aprile 2020, la programmazione della giornata in base alla documentazione esaminata in sede di controllo andrebbe verosimilmente oltre le 4 ore menzionate.

D.
Contro la menzionata decisione su opposizione della SECO del 14 dicembre 2021 i ricorrenti sono insorti con ricorso del 14 gennaio 2022, chiedendone l'annullamento rispettivamente l'accoglimento dell'opposizione.

D.a In sostanza, i ricorrenti non ritengono corretta la valutazione operata dall'autorità inferiore, considerandola iniqua e in contrasto con la situazione effettivamente occorsa, nonché basata su un accertamento incompleto dei fatti. Essi contestano le asserzioni della SECO circa la mancanza di un sistema di controllo aziendale (per es. schede di timbratura, rapporti delle ore) per l'amministratore della ditta e dei suoi dipendenti. Secondo loro, pur quanto non sussista un sistema di registrazione elettronico, il tempo di lavoro sarebbe evincibile dalle schede di registrazione riportanti le ore di lavoro minime (al netto delle ore supplementari e straordinarie non remunerate) e le ore perse a seguito delle interruzioni dovute a circostanze del COVID-19 regolarmente aggiornate. I ricorrenti rimproverano alla SECO di non aver debitamente considerato le schede di lavoro e di aver omesso di contemplare la diminuzione delle prestazioni lavorative del signor X. _______ e anche quelle dei dipendenti della E. _______ SA nonostante i chiari e convergenti elementi dati dalle limitazioni COVID-19 che hanno determinato l'ammanco in termini di mansioni ridotte computabili in ore. In particolare, la decisione avversata non terrebbe conto del fatto che gli interventi esterni dei dipendenti venivano anche disdetti sul posto dai clienti che temevano di essere contagiati. Ciò avrebbe avuto delle ripercussioni sulla programmazione e sullo svolgimento di altri compiti (lavori di magazzino, pulizia furgone, ecc.) che subivano inevitabilmente dei tagli. I ricorrenti reputano iniquo che la SECO abbia declassato le diminuite ore di lavoro solo sulla base di eventuali piccole discrepanze dovute all'eccezionalità e all'imprevedibilità dettate dalla situazione d'emergenza.

D.b Inoltre, a mente dei ricorrenti, i quadri dirigenziali non sono di principio tenuti a protocollare tutte le ore di lavoro svolte, in quanto asserviti ad orari flessibili dettati dalle esigenze aziendali, ma sono, al pari dei casi di cui all'art. 31 cpv. 3 lett. b
SR 837.0 Legge federale del 25 giugno 1982 sull'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione e l'indennità per insolvenza (Legge sull'assicurazione contro la disoccupazione, LADI) - Legge sull'assicurazione contro la disoccupazione
LADI Art. 31 Presupposti del diritto - 1 I lavoratori, il cui tempo normale di lavoro è ridotto o il cui lavoro è integralmente sospeso, hanno diritto a un'indennità per lavoro ridotto se:
1    I lavoratori, il cui tempo normale di lavoro è ridotto o il cui lavoro è integralmente sospeso, hanno diritto a un'indennità per lavoro ridotto se:
a  sono soggetti all'obbligo di contribuzione all'assicurazione contro la disoccupazione o non hanno ancora raggiunto l'età minima per l'obbligo di contribuzione nell'AVS;
b  la perdita di lavoro è computabile (art. 32);
c  il rapporto di lavoro non è stato disdetto;
d  la perdita di lavoro è probabilmente temporanea ed è presumibile che con la diminuzione del lavoro potranno essere conservati i loro posti di lavoro.
1bis    Per verificare i presupposti del diritto di cui al capoverso 1 lettera d, in casi eccezionali può essere effettuata un'analisi aziendale a carico del fondo di compensazione.144
2    Il Consiglio federale può emanare disposizioni derogatorie sull'indennità per lavoro ridotto:
a  per i lavoratori a domicilio;
b  per i lavoratori il cui tempo di lavoro è variabile entro limiti stabiliti per contratto.145
3    Non hanno diritto all'indennità per lavoro ridotto:
a  i lavoratori, la cui perdita di lavoro non è determinabile o il cui tempo di lavoro non è sufficientemente controllabile;
b  il coniuge del datore di lavoro occupato nell'azienda di quest'ultimo;
c  le persone che, come soci, compartecipi finanziari o membri di un organo decisionale supremo dell'azienda, determinano o possono influenzare risolutivamente le decisioni del datore di lavoro, come anche i loro coniugi occupati nell'azienda.
e c LADI (citato al consid. 2.2.3), comunque assoggettati ad orari ridotti in determinati casi quale quello in questione, rilevabili dal minimo sindacale loro attribuito e dalle ore effettivamente prestate. Sarebbe ingiusto e lesivo del principio della parità di trattamento rispetto ad altri impiegati declassare irriverentemente le diminuite ore di lavoro dei quadri dirigenti e assoggettarle a rimborso.

E.
Mediante risposta al ricorso del 27 giugno 2022, inoltrata entro il termine prorogato, l'autorità inferiore chiede di rigettare il ricorso, confermando integralmente quanto riportato nella decisione di restituzione del 21 gennaio 2021 e nella decisione impugnata.

La SECO ritiene in particolare che il riconoscimento del diritto all'indennità ad una cerchia allargata degli aventi diritto non esonerava questi ultimi dall'adempimento delle condizioni di base del diritto all'ILR, vale a dire la controllabilità e la determinabilità del tempo di lavoro. Ella respinge la censura della presunta violazione della parità di trattamento e sottolinea di aver dato prova di generosità riconoscendo il diritto all'ILR ai collaboratori e al ricorrente 2 in quel periodo dove non si era constatata alcuna attività, nonostante per il ricorrente 2 non esistesse nessuna scheda di registrazione e quelle esistenti per i dipendenti non corrispondessero, a partire dal 15 aprile 2020, alle attività riscontrate in base ai programmi di lavoro e alle fatture.

F.
Con replica del 29 agosto 2022 i ricorrenti confermano in sostanza quanto rilevato nelle sedi precedenti.

A titolo completivo, i ricorrenti sostengono che il metro adoperato dalla SECO per la persona del dirigente non può essere applicato proprio per la natura stessa della posizione da lei occupata. Essi affermano che, pur non disponendo di un supporto di timbratura elettronica per il ricorrente 2, la pandemia di COVID-19 aveva comportato l'azzeramento e la riduzione dell'attività gestionale per ogni ditta, indipendentemente dal grado occupazionale del proprio amministratore che in tempi normali percepiva la sua remunerazione non in virtù del tempo effettivamente investito, bensì in virtù della consulenza prestata, commisurata non in ore ma in termini di resa commerciale. I ricorrenti ribadiscono che se la ditta era ferma, anche la sua gestione era ferma. E quand'anche non lo fosse del tutto, il ritorno economico sarebbe stato comunque pressoché nullo. La riduzione sarebbe pertanto sufficientemente controllabile e la perdita sufficientemente determinabile, poiché l'attività passerebbe da 100% a zero. Di conseguenza, per i ricorrenti non è giustificato diluire l'indennità dell'amministratore con un importo forfettario pari al 20% della remunerazione prevista.

Infine, i ricorrenti contestano nuovamente il non riconoscimento della diminuzione delle ore lavorative dei dipendenti W., Y., Z. e K, essendovi comunque stato un netto declassamento di produttività aziendale. A loro dire è iniquo che la SECO abbia considerato come tempo di lavoro le visite a domicilio riportate nelle schede di registrazione, soprassedendo al fatto che le attività non potevano essere svolte in quanto i clienti non avrebbero consentito l'accesso per paura del coronavirus.

G.
Dopo due proroghe del termine, con scritto del 24 ottobre 2022, trasmesso ai ricorrenti il 27 ottobre seguente, la SECO ha dichiarato di rinunciare ad una duplica e per il resto è rimasta ferma sulle sue precedenti determinazioni e conclusioni.

H.
Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti negli scritti verranno ripresi nei considerandi qualora risultino decisivi per l'esito della presente vertenza.

Diritto:

1.
Il Tribunale esamina d'ufficio e liberamente la ricevibilità dei ricorsi che gli vengono sottoposti (DTAF 2007/6 consid. 1).

1.1 Il Tribunale amministrativo federale è competente a statuire nella presente vertenza (art. 101 della legge federale del 25 giugno 1982 sull'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione e l'indennità per insolvenza [legge sull'assicurazione contro la disoccupazione, LADI, RS 837.0]) in combinato disposto con gli artt. 31 seg. e 33 lett. d della legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 (LTAF, RS 172.32), trattandosi nel caso in esame di una decisione su opposizione ai sensi dell'art. 5 cpv. 2
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA)
PA Art. 5 - 1 Sono decisioni i provvedimenti delle autorità nel singolo caso, fondati sul diritto pubblico federale e concernenti:
1    Sono decisioni i provvedimenti delle autorità nel singolo caso, fondati sul diritto pubblico federale e concernenti:
a  la costituzione, la modificazione o l'annullamento di diritti o di obblighi;
b  l'accertamento dell'esistenza, dell'inesistenza o dell'estensione di diritti o di obblighi;
c  il rigetto o la dichiarazione d'inammissibilità d'istanze dirette alla costituzione, alla modificazione, all'annullamento o all'accertamento di diritti o di obblighi.
2    Sono decisioni anche quelle in materia d'esecuzione (art. 41 cpv. 1 lett. a e b), le decisioni incidentali (art. 45 e 46), le decisioni su opposizione (art. 30 cpv. 2 lett. b e 74), le decisioni su ricorso (art. 61), le decisioni in sede di revisione (art. 68) e l'interpretazione (art. 69).24
3    Le dichiarazioni di un'autorità che rifiuta o solleva pretese da far valere mediante azione non sono considerate decisioni.
della legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA, RS 172.021) e non sussistendo alcuna eccezione ai sensi dell'art. 32
SR 173.32 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF)
LTAF Art. 32 Eccezioni - 1 Il ricorso è inammissibile contro:
1    Il ricorso è inammissibile contro:
a  le decisioni in materia di sicurezza interna o esterna del Paese, neutralità, protezione diplomatica e altri affari esteri, in quanto il diritto internazionale pubblico non conferisca un diritto al giudizio da parte di un tribunale;
b  le decisioni in materia di diritto di voto dei cittadini nonché di elezioni e votazioni popolari;
c  le decisioni in materia di salario al merito del personale federale, in quanto non concernano la parità dei sessi;
d  ...
e  le decisioni nel settore dell'energia nucleare concernenti:
e1  le autorizzazioni di massima per impianti nucleari,
e2  l'approvazione del programma di smaltimento,
e3  la chiusura di depositi geologici in profondità,
e4  la prova dello smaltimento;
f  le decisioni in materia di rilascio o estensione di concessioni di infrastrutture ferroviarie;
g  le decisioni dell'autorità indipendente di ricorso in materia radiotelevisiva;
h  le decisioni in materia di rilascio di concessioni per case da gioco;
i  le decisioni in materia di rilascio, modifica o rinnovo della concessione della Società svizzera di radiotelevisione (SSR);
j  le decisioni in materia di diritto ai sussidi di una scuola universitaria o di un altro istituto accademico.
2    Il ricorso è inoltre inammissibile contro:
a  le decisioni che, in virtù di un'altra legge federale, possono essere impugnate mediante opposizione o ricorso dinanzi a un'autorità ai sensi dell'articolo 33 lettere c-f;
b  le decisioni che, in virtù di un'altra legge federale, possono essere impugnate mediante ricorso dinanzi a un'autorità cantonale.
LTAF.

1.2 La procedura è retta in principio dalla PA, fintanto che la LTAF non disponga altrimenti (art. 37
SR 173.32 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF)
LTAF Art. 37 Principio - La procedura dinanzi al Tribunale amministrativo federale è retta dalla PA56, in quanto la presente legge non disponga altrimenti.
LTAF). Rimangono riservate, secondo l'art. 3
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA)
PA Art. 3 - Non sono regolate dalla presente legge:
a  la procedura di autorità nel senso dell'articolo 1 capoverso 2 lettera e in quanto contro le loro decisioni non sia ammissibile un ricorso direttamente ad un'autorità federale;
b  la procedura di prima istanza in materia di personale federale concernente l'istituzione iniziale del rapporto di servizio, la promozione, gli ordini di servizio e l'autorizzazione al procedimento penale contro l'agente;
c  la procedura di prima istanza nelle cause amministrative penali e la procedura d'accertamento della polizia giudiziaria;
d  la procedura della giustizia militare, compresa la giustizia militare disciplinare, la procedura in affari in materia di comando giusta l'articolo 37 come pure la procedura speciale giusta gli articoli 38 e 39 della legge militare del 3 febbraio 199517,18 ...19;
dbis  la procedura in materia di assicurazioni sociali, sempre che la legge federale del 6 ottobre 200021 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali sia applicabile;
e  la procedura d'imposizione doganale;
fbis  la procedura di prima istanza in altre cause amministrative, quando la loro natura esige di dirimerle sul posto con decisione immediatamente esecutiva.
lett. dbis PA, le disposizioni particolari della procedura in materia di assicurazioni sociali, sempre che la legge federale del 6 ottobre 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali sia applicabile (LPGA, RS 830.1). Giusta l'art. 1
SR 837.0 Legge federale del 25 giugno 1982 sull'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione e l'indennità per insolvenza (Legge sull'assicurazione contro la disoccupazione, LADI) - Legge sull'assicurazione contro la disoccupazione
LADI Art. 1 - 1 Le disposizioni della legge federale del 6 ottobre 20006 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA) sono applicabili all'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione e all'indennità per insolvenza, sempre che la presente legge non preveda espressamente una deroga alla LPGA.
1    Le disposizioni della legge federale del 6 ottobre 20006 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA) sono applicabili all'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione e all'indennità per insolvenza, sempre che la presente legge non preveda espressamente una deroga alla LPGA.
2    L'articolo 21 LPGA non è applicabile. L'articolo 24 capoverso 1 LPGA non è applicabile al diritto a prestazioni arretrate.7
3    Ad eccezione degli articoli 32 e 33, la LPGA non si applica alla concessione di sussidi per provvedimenti collettivi inerenti al mercato del lavoro.8
LADI le disposizioni della LPGA sono applicabili all'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione e all'indennità per insolvenza, sempre che la LADI non preveda espressamente una deroga alla LPGA.

1.3 I ricorrenti sono particolarmente toccati dalla decisione impugnata ed hanno un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa (art. 48 cpv. 1 lett. a
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA)
PA Art. 48 - 1 Ha diritto di ricorrere chi:
1    Ha diritto di ricorrere chi:
a  ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore o è stato privato della possibilità di farlo;
b  è particolarmente toccato dalla decisione impugnata; e
c  ha un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa.
2    Ha inoltre diritto di ricorrere ogni persona, organizzazione o autorità cui un'altra legge federale riconosce tale diritto.
-c PA in combinato disposto con l'art. 59
SR 830.1 Legge federale del 6 ottobre 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA)
LPGA Art. 59 Legittimazione - Ha diritto di ricorrere chiunque è toccato dalla decisione o dalla decisione su opposizione e ha un interesse degno di protezione al suo annullamento o alla sua modificazione.
LPGA). I disposti relativi ai poteri di rappresentanza, al termine, alla forma ed al contenuto dell'atto di ricorso (artt. 11 e 52 cpv. 1 PA; art. 60 cpv. 1
SR 830.1 Legge federale del 6 ottobre 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA)
LPGA Art. 60 Termine di ricorso - 1 Il ricorso deve essere interposto entro 30 giorni dalla notificazione della decisione o della decisione contro cui l'opposizione è esclusa.
1    Il ricorso deve essere interposto entro 30 giorni dalla notificazione della decisione o della decisione contro cui l'opposizione è esclusa.
2    Gli articoli 38-41 sono applicabili per analogia.
LPGA) sono parimenti adempiuti. Allo stesso modo sono ossequiate le altre condizioni di ricevibilità (art. 46
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA)
PA Art. 46 - 1 Il ricorso contro altre decisioni incidentali notificate separatamente è ammissibile se:
1    Il ricorso contro altre decisioni incidentali notificate separatamente è ammissibile se:
a  tali decisioni possono causare un pregiudizio irreparabile; o
b  l'accoglimento del ricorso comporterebbe immediatamente una decisione finale consentendo di evitare una procedura probatoria defatigante e dispendiosa.
2    Se il ricorso non è ammissibile in virtù del capoverso 1 o non è stato interposto, le decisioni incidentali possono essere impugnate mediante ricorso contro la decisione finale in quanto influiscano sul contenuto della stessa.
segg. PA).

1.4 Ne segue che il presente ricorso è ammissibile.

2.
Nel caso che ci riguarda, l'autorità inferiore ha accolto in misura marginale e per la maggiore respinto l'opposizione dei ricorrenti, intimando la restituzione di fr. 9'072.50 (anziché di fr. 9'223.85) a titolo di prestazioni indebite versate per lavoro ridotto dal mese di marzo 2020 al mese di luglio 2020.

In sede di opposizione i ricorrenti hanno secondo il senso o esplicitamente aderito alle conclusioni formulate dalla SECO nella decisione del 21 gennaio 2021 in relazione al mancato riconoscimento del diritto all'indennità per le ore perse rivendicate prima del 18 marzo 2020 (punto 3.1 delle conclusioni), al mancato riconoscimento del diritto all'indennità rivendicato nei giorni festivi del 19 marzo 2020 e 13 aprile 2020 e in ragione delle assenze per infortunio o vacanze anziché per ragioni economiche (punti 3.2 e 3.3 delle conclusioni), nonché riguardo alla somma totale delle ore di lavoro previste per tutti i lavoratori aventi diritto per il mese di marzo, maggio e giugno 2020 (punto 3.4 delle conclusioni) e alla modifica della domanda e del conteggio di ILR del mese di luglio 2020 per il signor L.___ (punto 3.5 delle conclusioni). Non vi è dunque motivo di ritornare su questi aspetti, rimasti incontestati anche nell'ambito del presente gravame.

In sostanza i ricorrenti si aggravano concretamente contro l'ulteriore mancato riconoscimento del diritto all'ILR per il ricorrente 2 e per i rimanenti collaboratori per i quali è stata richiesta l'indennità.

Quanto al diritto all'ILR del ricorrente 2, in virtù della sua posizione analoga a quella di un datore di lavoro è controversa la questione dell'ammontare dell'importo forfettario riservato eccezionalmente a questa categoria di persone a titolo di indennità dal 1° marzo al 31 maggio 2020. Inoltre, è contestato se per il ricorrente 2, rispetto ai suoi dipendenti, possono valere esigenze meno elevate in relazione ai requisiti della determinabilità della perdita di lavoro e della controllabilità del tempo di lavoro.

Quanto al diritto all'ILR dei dipendenti, occorre esaminare se la SECO era autorizzata a rifiutare il diritto alle ILR dei collaboratori in ragione della presunta assenza di un sistema affidabile di controllo del tempo di lavoro.

2.1

2.1.1 Conformemente all'art. 95 cpv. 1
SR 837.0 Legge federale del 25 giugno 1982 sull'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione e l'indennità per insolvenza (Legge sull'assicurazione contro la disoccupazione, LADI) - Legge sull'assicurazione contro la disoccupazione
LADI Art. 95 Restituzione di prestazioni - 1 La domanda di restituzione è retta dall'articolo 25 LPGA386 ad eccezione dei casi di cui agli articoli 55 e 59cbis capoverso 4.387
1    La domanda di restituzione è retta dall'articolo 25 LPGA386 ad eccezione dei casi di cui agli articoli 55 e 59cbis capoverso 4.387
1bis    L'assicurato che ha ricevuto indennità di disoccupazione e che successivamente riceve per lo stesso periodo rendite o indennità giornaliere dell'assicurazione invalidità, della previdenza professionale, in virtù della legge del 25 settembre 1952388 sulle indennità di perdita di guadagno, dell'assicurazione militare, dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni, dell'assicurazione contro le malattie o assegni familiari legali è tenuto al rimborso delle indennità giornaliere versate per lo stesso periodo dall'assicurazione contro la disoccupazione.389 In deroga all'articolo 25 capoverso 1 LPGA, l'importo da restituire è limitato alla somma delle prestazioni versate per lo stesso periodo dalle istituzioni summenzionate.390
1ter    La cassa che ha versato prestazioni finanziarie per provvedimenti di riqualificazione, di formazione continua o di reintegrazione che avrebbero dovuto essere versate da un'altra assicurazione sociale chiede la restituzione delle proprie prestazioni a quest'ultima.391
2    La cassa esige dal datore di lavoro la restituzione delle indennità, indebitamente riscosse, per lavoro ridotto o per intemperie. Il datore di lavoro, se è responsabile del pagamento indebito, non può esigerne il rimborso dai lavoratori.
3    La cassa sottopone una domanda di condono, per decisione, al servizio cantonale.
LADI la restituzione in materia di assicurazioni sociali è disciplinata dall'art. 25
SR 830.1 Legge federale del 6 ottobre 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA)
LPGA Art. 25 Restituzione - 1 Le prestazioni indebitamente riscosse devono essere restituite. La restituzione non deve essere chiesta se l'interessato era in buona fede e verrebbe a trovarsi in gravi difficoltà.
1    Le prestazioni indebitamente riscosse devono essere restituite. La restituzione non deve essere chiesta se l'interessato era in buona fede e verrebbe a trovarsi in gravi difficoltà.
2    Il diritto di esigere la restituzione si estingue tre anni dopo che l'istituto d'assicurazione ha avuto conoscenza del fatto, ma al più tardi cinque anni dopo il versamento della prestazione.22 Se il credito deriva da un atto punibile per il quale il diritto penale prevede un termine di prescrizione più lungo, quest'ultimo è determinante.
3    Può essere chiesto il rimborso di contributi pagati in eccesso. Il diritto si estingue un anno dopo che il contribuente ha avuto conoscenza dei pagamenti troppo elevati, al più tardi cinque anni dopo la fine dell'anno civile nel corso del quale i contributi sono stati pagati.
LPGA, il quale al suo cpv. 1, primo periodo, ordina che le prestazioni indebitamente riscosse devono essere restituite. La restituzione non deve essere chiesta se l'interessato era in buona fede e verrebbe a trovarsi in gravi difficoltà (art. 25 cpv. 1
SR 830.1 Legge federale del 6 ottobre 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA)
LPGA Art. 25 Restituzione - 1 Le prestazioni indebitamente riscosse devono essere restituite. La restituzione non deve essere chiesta se l'interessato era in buona fede e verrebbe a trovarsi in gravi difficoltà.
1    Le prestazioni indebitamente riscosse devono essere restituite. La restituzione non deve essere chiesta se l'interessato era in buona fede e verrebbe a trovarsi in gravi difficoltà.
2    Il diritto di esigere la restituzione si estingue tre anni dopo che l'istituto d'assicurazione ha avuto conoscenza del fatto, ma al più tardi cinque anni dopo il versamento della prestazione.22 Se il credito deriva da un atto punibile per il quale il diritto penale prevede un termine di prescrizione più lungo, quest'ultimo è determinante.
3    Può essere chiesto il rimborso di contributi pagati in eccesso. Il diritto si estingue un anno dopo che il contribuente ha avuto conoscenza dei pagamenti troppo elevati, al più tardi cinque anni dopo la fine dell'anno civile nel corso del quale i contributi sono stati pagati.
secondo periodo LPGA). Per prestazioni indebitamente riscosse si intendono le prestazioni percepite allorché le condizioni previste per il loro versamento non erano adempiute.

2.1.2 Secondo un principio generale del diritto delle assicurazioni sociali, l'amministrazione può riesaminare una decisione formalmente passata in giudicato e che non è stata oggetto di controllo da parte di un'autorità giudiziaria. L'obbligo di restituzione è di regola subordinato all'adempimento dei presupposti per la riconsiderazione (erroneità manifesta della decisione e importanza notevole della rettifica [art. 53 cpv. 2
SR 830.1 Legge federale del 6 ottobre 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA)
LPGA Art. 53 Revisione e riconsiderazione - 1 Le decisioni e le decisioni su opposizione formalmente passate in giudicato devono essere sottoposte a revisione se l'assicurato o l'assicuratore scoprono successivamente nuovi fatti rilevanti o nuovi mezzi di prova che non potevano essere prodotti in precedenza.
1    Le decisioni e le decisioni su opposizione formalmente passate in giudicato devono essere sottoposte a revisione se l'assicurato o l'assicuratore scoprono successivamente nuovi fatti rilevanti o nuovi mezzi di prova che non potevano essere prodotti in precedenza.
2    L'assicuratore può tornare47 sulle decisioni o sulle decisioni su opposizione formalmente passate in giudicato se è provato che erano manifestamente errate e se la loro rettifica ha una notevole importanza.
3    L'assicuratore può riconsiderare una decisione o una decisione su opposizione, contro le quali è stato inoltrato ricorso, fino all'invio del suo preavviso all'autorità di ricorso.
LPGA]) o per la revisione processuale (presenza di nuovi fatti o di nuovi mezzi di prova già preesistenti [art. 53 cpv. 1
SR 830.1 Legge federale del 6 ottobre 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA)
LPGA Art. 53 Revisione e riconsiderazione - 1 Le decisioni e le decisioni su opposizione formalmente passate in giudicato devono essere sottoposte a revisione se l'assicurato o l'assicuratore scoprono successivamente nuovi fatti rilevanti o nuovi mezzi di prova che non potevano essere prodotti in precedenza.
1    Le decisioni e le decisioni su opposizione formalmente passate in giudicato devono essere sottoposte a revisione se l'assicurato o l'assicuratore scoprono successivamente nuovi fatti rilevanti o nuovi mezzi di prova che non potevano essere prodotti in precedenza.
2    L'assicuratore può tornare47 sulle decisioni o sulle decisioni su opposizione formalmente passate in giudicato se è provato che erano manifestamente errate e se la loro rettifica ha una notevole importanza.
3    L'assicuratore può riconsiderare una decisione o una decisione su opposizione, contro le quali è stato inoltrato ricorso, fino all'invio del suo preavviso all'autorità di ricorso.
LPGA]) della decisione all'origine delle prestazioni in causa (DTF 130 V 318 consid. 5.2 pag. 319; 129 V 110 seg. consid. 1; cfr. pure sentenza del TF 8C_512/2008 del 14 gennaio 2009 consid. 4.1).

2.1.3 L'ufficio di compensazione, diretto dalla SECO (art. 83 cpv. 3
SR 837.0 Legge federale del 25 giugno 1982 sull'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione e l'indennità per insolvenza (Legge sull'assicurazione contro la disoccupazione, LADI) - Legge sull'assicurazione contro la disoccupazione
LADI Art. 83 Ufficio di compensazione dell'assicurazione contro la disoccupazione - 1 L'ufficio di compensazione:
1    L'ufficio di compensazione:
a  contabilizza i contributi pagati al fondo di compensazione dell'assicurazione contro la disoccupazione;
b  tiene i conti del fondo di compensazione;
c  controlla periodicamente la gestione delle casse e dei servizi cantonali; può delegare il controllo delle casse interamente o parzialmente ai Cantoni o a terzi;
cbis  verifica l'adempimento dei compiti attribuiti alle casse e ai servizi cantonali;
d  verifica i pagamenti delle casse o ne affida la revisione, in tutto o in parte, ai Cantoni o a un altro ente;
e  impartisce istruzioni ai titolari delle casse e ai servizi cantonali;
f  decide le pretese di risarcimento della Confederazione verso il titolare, il Cantone, il datore di lavoro e la cassa di compensazione dell'AVS (art. 82, 85d, 88 e 89a);
g  assegna alle casse i mezzi necessari attinti al fondo di compensazione, secondo le prescrizioni della presente legge o dell'ordinanza;
h  prende provvedimenti per impedire il pagamento di prestazioni ingiustificate e, in caso di disoccupazione persistente ed elevata, impiega ispettori straordinari;
i  ...
k  prende le decisioni giusta l'articolo 59c capoverso 3 e versa i sussidi previsti negli articoli 62 e 64b;
l  sorveglia le decisioni del servizio cantonale;
m  decide della computabilità delle spese amministrative delle casse, del servizio cantonale, degli uffici regionali di collocamento e dei servizi logistici per l'approntamento di provvedimenti inerenti al mercato del lavoro;
n  provvede al coordinamento con le altre assicurazioni sociali;
nbis  garantisce, unitamente ai Cantoni, la collaborazione nell'ambito della rete EURES (European Employment Services) secondo l'allegato I articolo 11 dell'Accordo del 21 giugno 1999302 tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone (Accordo sulla libera circolazione delle persone);
o  ...
p  coordina l'esecuzione dei provvedimenti inerenti al mercato del lavoro, che può esso stesso elaborare;
q  prende disposizioni per l'applicazione dell'articolo 59a;
r  decide in deroga all'articolo 35 LPGA307 sui litigi in materia di competenza locale dei servizi cantonali;
s  statuisce sui casi di cui all'articolo 31 capoverso 1bis che gli sottopone il servizio cantonale.
1bis    Per adempiere i compiti assegnatigli dalla legge, nonché a scopi statistici, l'ufficio di compensazione gestisce sistemi d'informazione per:
a  il pagamento delle prestazioni dell'assicurazione contro la disoccupazione;
b  il collocamento pubblico (art. 35 cpv. 1 lett. a della legge del 6 ottobre 1989309 sul collocamento [LC]);
c  l'analisi dei dati del mercato del lavoro;
d  la gestione della piattaforma di accesso ai servizi online destinata alle persone di cui all'articolo 96c capoverso 1quater;
e  la gestione della piattaforma del servizio pubblico di collocamento (art. 35 cpv. 1 lett. b LC).310
2    Esso sottopone alla commissione di sorveglianza:
a  il conto d'esercizio e patrimoniale del fondo di compensazione e il rapporto annuo che essa trasmetterà, corredati del proprio parere, al Consiglio federale;
b  altri conteggi periodici;
c  rapporti periodici sui controlli della gestione e sulle revisioni dei pagamenti eseguiti dalle casse, come anche sulle decisioni dei servizi cantonali nel settore dei provvedimenti inerenti al mercato del lavoro;
d  le domande di sussidio per il promovimento della ricerca sul mercato del lavoro (art. 73);
e  i rendiconti previsti nell'articolo 59c capoverso 3;
f  il bilancio preventivo e il conto del centro d'informatica.
3    La Seco dirige l'ufficio di compensazione.
LADI), verifica i pagamenti delle casse o ne affida la revisione, in tutto o in parte, ai Cantoni o a un altro ente (art. 83 cpv. 1 lett. d
SR 837.0 Legge federale del 25 giugno 1982 sull'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione e l'indennità per insolvenza (Legge sull'assicurazione contro la disoccupazione, LADI) - Legge sull'assicurazione contro la disoccupazione
LADI Art. 83 Ufficio di compensazione dell'assicurazione contro la disoccupazione - 1 L'ufficio di compensazione:
1    L'ufficio di compensazione:
a  contabilizza i contributi pagati al fondo di compensazione dell'assicurazione contro la disoccupazione;
b  tiene i conti del fondo di compensazione;
c  controlla periodicamente la gestione delle casse e dei servizi cantonali; può delegare il controllo delle casse interamente o parzialmente ai Cantoni o a terzi;
cbis  verifica l'adempimento dei compiti attribuiti alle casse e ai servizi cantonali;
d  verifica i pagamenti delle casse o ne affida la revisione, in tutto o in parte, ai Cantoni o a un altro ente;
e  impartisce istruzioni ai titolari delle casse e ai servizi cantonali;
f  decide le pretese di risarcimento della Confederazione verso il titolare, il Cantone, il datore di lavoro e la cassa di compensazione dell'AVS (art. 82, 85d, 88 e 89a);
g  assegna alle casse i mezzi necessari attinti al fondo di compensazione, secondo le prescrizioni della presente legge o dell'ordinanza;
h  prende provvedimenti per impedire il pagamento di prestazioni ingiustificate e, in caso di disoccupazione persistente ed elevata, impiega ispettori straordinari;
i  ...
k  prende le decisioni giusta l'articolo 59c capoverso 3 e versa i sussidi previsti negli articoli 62 e 64b;
l  sorveglia le decisioni del servizio cantonale;
m  decide della computabilità delle spese amministrative delle casse, del servizio cantonale, degli uffici regionali di collocamento e dei servizi logistici per l'approntamento di provvedimenti inerenti al mercato del lavoro;
n  provvede al coordinamento con le altre assicurazioni sociali;
nbis  garantisce, unitamente ai Cantoni, la collaborazione nell'ambito della rete EURES (European Employment Services) secondo l'allegato I articolo 11 dell'Accordo del 21 giugno 1999302 tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone (Accordo sulla libera circolazione delle persone);
o  ...
p  coordina l'esecuzione dei provvedimenti inerenti al mercato del lavoro, che può esso stesso elaborare;
q  prende disposizioni per l'applicazione dell'articolo 59a;
r  decide in deroga all'articolo 35 LPGA307 sui litigi in materia di competenza locale dei servizi cantonali;
s  statuisce sui casi di cui all'articolo 31 capoverso 1bis che gli sottopone il servizio cantonale.
1bis    Per adempiere i compiti assegnatigli dalla legge, nonché a scopi statistici, l'ufficio di compensazione gestisce sistemi d'informazione per:
a  il pagamento delle prestazioni dell'assicurazione contro la disoccupazione;
b  il collocamento pubblico (art. 35 cpv. 1 lett. a della legge del 6 ottobre 1989309 sul collocamento [LC]);
c  l'analisi dei dati del mercato del lavoro;
d  la gestione della piattaforma di accesso ai servizi online destinata alle persone di cui all'articolo 96c capoverso 1quater;
e  la gestione della piattaforma del servizio pubblico di collocamento (art. 35 cpv. 1 lett. b LC).310
2    Esso sottopone alla commissione di sorveglianza:
a  il conto d'esercizio e patrimoniale del fondo di compensazione e il rapporto annuo che essa trasmetterà, corredati del proprio parere, al Consiglio federale;
b  altri conteggi periodici;
c  rapporti periodici sui controlli della gestione e sulle revisioni dei pagamenti eseguiti dalle casse, come anche sulle decisioni dei servizi cantonali nel settore dei provvedimenti inerenti al mercato del lavoro;
d  le domande di sussidio per il promovimento della ricerca sul mercato del lavoro (art. 73);
e  i rendiconti previsti nell'articolo 59c capoverso 3;
f  il bilancio preventivo e il conto del centro d'informatica.
3    La Seco dirige l'ufficio di compensazione.
LADI). Se accerta che le prescrizioni legali non sono state applicate o non sono state applicate correttamente, l'ufficio di compensazione impartisce alla cassa o al servizio cantonale competente le istruzioni necessarie. In materia di controllo dei datori di lavoro decide l'ufficio di compensazione. La cassa si occupa dell'incasso (art. 83a cpv. 1 e
SR 837.0 Legge federale del 25 giugno 1982 sull'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione e l'indennità per insolvenza (Legge sull'assicurazione contro la disoccupazione, LADI) - Legge sull'assicurazione contro la disoccupazione
LADI Art. 83a Revisione e controllo dei datori di lavoro - 1 L'ufficio di compensazione, se accerta che le prescrizioni legali non sono state applicate o non sono state applicate correttamente, impartisce alla cassa o al servizio cantonale competente le istruzioni necessarie.
1    L'ufficio di compensazione, se accerta che le prescrizioni legali non sono state applicate o non sono state applicate correttamente, impartisce alla cassa o al servizio cantonale competente le istruzioni necessarie.
2    Sono fatte salve le decisioni secondo l'articolo 82 capoverso 3 e 85g capoverso 2.
3    In materia di controllo dei datori di lavoro decide l'ufficio di compensazione. La cassa si occupa dell'incasso.
3 LADI).

Giusta l'art. 110 cpv. 1 e 4 dell'ordinanza del 31 agosto 1983 sull'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione e l'indennità per insolvenza (Ordinanza sull'assicurazione contro la disoccupazione [OADI, RS 837.02]), compete alla SECO in qualità di ufficio di compensazione di verificare ad intervalli regolari, sia in modo approfondito che per sondaggio presso i datori di lavoro le indennità pagate per lavoro ridotto e per intemperie. Secondo l'art. 111 cpv. 2
SR 837.02 Ordinanza del 31 agosto 1983 sull'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione e l'indennità per insolvenza (Ordinanza sull'assicurazione contro la disoccupazione, OADI) - Ordinanza sull'assicurazione contro la disoccupazione
OADI Art. 111 - (art. 83 cpv. 1 lett. d, 83a cpv. 3 e 95 cpv. 2 e 3 LADI)294
1    L'ufficio di compensazione annota il risultato della revisione dei pagamenti in un rapporto scritto che comunica alla cassa e al titolare, di regola entro 60 giorni.
2    Esso comunica al datore di lavoro, mediante decisione formale, il risultato del controllo effettuato presso quest'ultimo. La cassa si occupa della riscossione degli eventuali importi da rimborsare basandosi sulla decisione dell'ufficio di compensazione.295
OADI, l'ufficio di compensazione comunica al datore di lavoro, mediante decisione formale, il risultato del controllo effettuato presso quest'ultimo, mentre la cassa si occupa della riscossione degli eventuali importi da rimborsare basandosi sulla decisione dell'ufficio di compensazione (cfr. sentenza del TAF B-269/2019 del 31 marzo 2020 intero consid. 2.1-2.4 con ulteriori rinvii).

2.2 La LADI si prefigge di garantire agli assicurati un'adeguata compensazione della perdita di guadagno a causa di disoccupazione, lavoro ridotto, intemperie e di insolvenza del datore di lavoro (art. 1a cpv. 1
SR 837.0 Legge federale del 25 giugno 1982 sull'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione e l'indennità per insolvenza (Legge sull'assicurazione contro la disoccupazione, LADI) - Legge sull'assicurazione contro la disoccupazione
LADI Art. 1a - 1 Scopo della presente legge è di garantire agli assicurati un'adeguata compensazione della perdita di guadagno a causa di:
1    Scopo della presente legge è di garantire agli assicurati un'adeguata compensazione della perdita di guadagno a causa di:
a  disoccupazione
b  lavoro ridotto;
c  intemperie;
d  insolvenza del datore di lavoro.
2    La legge si prefigge di prevenire la disoccupazione incombente, di combattere quella esistente e di favorire la reintegrazione rapida e duratura sul mercato del lavoro.11
LADI). Il lavoro ridotto ha lo scopo di aiutare le aziende alle prese con una riduzione temporanea dell'attività a superare il momento di difficoltà senza operare licenziamenti. Per tempo di lavoro normale s'intende la durata contrattuale del lavoro svolto dal lavoratore, ma al massimo la durata secondo l'uso locale nel ramo economico interessato; per i lavoratori occupati con il sistema del lavoro flessibile, l'orario annuo medio convenuto contrattualmente è considerato tempo di lavoro normale (art. 4 cpv. 1
SR 837.02 Ordinanza del 31 agosto 1983 sull'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione e l'indennità per insolvenza (Ordinanza sull'assicurazione contro la disoccupazione, OADI) - Ordinanza sull'assicurazione contro la disoccupazione
OADI Art. 4 Giorno lavorativo intero - (art. 11 cpv. 1 LADI)
1    È considerato giorno lavorativo intero la quinta parte della durata settimanale del lavoro, che l'assicurato ha normalmente compiuto durante il suo ultimo rapporto di lavoro.
2    Se l'assicurato ha esercitato da ultimo un'occupazione a tempo pieno, è considerato giorno lavorativo intero perso ogni giorno durante il quale l'assicurato è totalmente disoccupato.19
OADI). L'art. 46b cpv. 1
SR 837.02 Ordinanza del 31 agosto 1983 sull'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione e l'indennità per insolvenza (Ordinanza sull'assicurazione contro la disoccupazione, OADI) - Ordinanza sull'assicurazione contro la disoccupazione
OADI Art. 46b Perdita di lavoro controllabile - (art. 31 cpv. 3 lett. a LADI)
1    La perdita di lavoro può essere sufficientemente controllabile solo se le ore di lavoro sono controllate dall'azienda.
2    Il datore di lavoro conserva durante cinque anni i documenti relativi al controllo delle ore di lavoro.
OADI statuisce che la perdita di lavoro può essere sufficientemente controllabile solo se le ore di lavoro sono controllate dall'azienda. Secondo l'art. 46b cpv. 2
SR 837.02 Ordinanza del 31 agosto 1983 sull'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione e l'indennità per insolvenza (Ordinanza sull'assicurazione contro la disoccupazione, OADI) - Ordinanza sull'assicurazione contro la disoccupazione
OADI Art. 46b Perdita di lavoro controllabile - (art. 31 cpv. 3 lett. a LADI)
1    La perdita di lavoro può essere sufficientemente controllabile solo se le ore di lavoro sono controllate dall'azienda.
2    Il datore di lavoro conserva durante cinque anni i documenti relativi al controllo delle ore di lavoro.
OADI, il datore di lavoro conserva durante cinque anni i documenti relativi al controllo delle ore di lavoro.

2.2.1 I presupposti del diritto all'indennità per il lavoro ridotto sono disciplinati all'art. 31
SR 837.0 Legge federale del 25 giugno 1982 sull'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione e l'indennità per insolvenza (Legge sull'assicurazione contro la disoccupazione, LADI) - Legge sull'assicurazione contro la disoccupazione
LADI Art. 31 Presupposti del diritto - 1 I lavoratori, il cui tempo normale di lavoro è ridotto o il cui lavoro è integralmente sospeso, hanno diritto a un'indennità per lavoro ridotto se:
1    I lavoratori, il cui tempo normale di lavoro è ridotto o il cui lavoro è integralmente sospeso, hanno diritto a un'indennità per lavoro ridotto se:
a  sono soggetti all'obbligo di contribuzione all'assicurazione contro la disoccupazione o non hanno ancora raggiunto l'età minima per l'obbligo di contribuzione nell'AVS;
b  la perdita di lavoro è computabile (art. 32);
c  il rapporto di lavoro non è stato disdetto;
d  la perdita di lavoro è probabilmente temporanea ed è presumibile che con la diminuzione del lavoro potranno essere conservati i loro posti di lavoro.
1bis    Per verificare i presupposti del diritto di cui al capoverso 1 lettera d, in casi eccezionali può essere effettuata un'analisi aziendale a carico del fondo di compensazione.144
2    Il Consiglio federale può emanare disposizioni derogatorie sull'indennità per lavoro ridotto:
a  per i lavoratori a domicilio;
b  per i lavoratori il cui tempo di lavoro è variabile entro limiti stabiliti per contratto.145
3    Non hanno diritto all'indennità per lavoro ridotto:
a  i lavoratori, la cui perdita di lavoro non è determinabile o il cui tempo di lavoro non è sufficientemente controllabile;
b  il coniuge del datore di lavoro occupato nell'azienda di quest'ultimo;
c  le persone che, come soci, compartecipi finanziari o membri di un organo decisionale supremo dell'azienda, determinano o possono influenzare risolutivamente le decisioni del datore di lavoro, come anche i loro coniugi occupati nell'azienda.
LADI. Secondo il cpv. 1 di detto disposto, i lavoratori, il cui tempo normale di lavoro è ridotto o il cui lavoro è integralmente sospeso, hanno diritto a una indennità per lavoro ridotto se: (a.) sono soggetti all'obbligo di contribuzione all'assicurazione contro la disoccupazione e non hanno ancora raggiunto l'età minima per l'obbligo di contribuzione nell'AVS; (b.) la perdita di lavoro è computabile (art. 32); (c.) il rapporto di lavoro non è stato disdetto; (d.) la perdita di lavoro è probabilmente temporanea ed è presumibile che con la diminuzione del lavoro potranno essere conservati i loro posti di lavoro.

2.2.2 Non hanno diritto all'indennità per lavoro ridotto i lavoratori, la cui perdita di lavoro non è determinabile o il cui tempo di lavoro non è sufficientemente controllabile (art. 31 cpv. 3 lett. a
SR 837.0 Legge federale del 25 giugno 1982 sull'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione e l'indennità per insolvenza (Legge sull'assicurazione contro la disoccupazione, LADI) - Legge sull'assicurazione contro la disoccupazione
LADI Art. 31 Presupposti del diritto - 1 I lavoratori, il cui tempo normale di lavoro è ridotto o il cui lavoro è integralmente sospeso, hanno diritto a un'indennità per lavoro ridotto se:
1    I lavoratori, il cui tempo normale di lavoro è ridotto o il cui lavoro è integralmente sospeso, hanno diritto a un'indennità per lavoro ridotto se:
a  sono soggetti all'obbligo di contribuzione all'assicurazione contro la disoccupazione o non hanno ancora raggiunto l'età minima per l'obbligo di contribuzione nell'AVS;
b  la perdita di lavoro è computabile (art. 32);
c  il rapporto di lavoro non è stato disdetto;
d  la perdita di lavoro è probabilmente temporanea ed è presumibile che con la diminuzione del lavoro potranno essere conservati i loro posti di lavoro.
1bis    Per verificare i presupposti del diritto di cui al capoverso 1 lettera d, in casi eccezionali può essere effettuata un'analisi aziendale a carico del fondo di compensazione.144
2    Il Consiglio federale può emanare disposizioni derogatorie sull'indennità per lavoro ridotto:
a  per i lavoratori a domicilio;
b  per i lavoratori il cui tempo di lavoro è variabile entro limiti stabiliti per contratto.145
3    Non hanno diritto all'indennità per lavoro ridotto:
a  i lavoratori, la cui perdita di lavoro non è determinabile o il cui tempo di lavoro non è sufficientemente controllabile;
b  il coniuge del datore di lavoro occupato nell'azienda di quest'ultimo;
c  le persone che, come soci, compartecipi finanziari o membri di un organo decisionale supremo dell'azienda, determinano o possono influenzare risolutivamente le decisioni del datore di lavoro, come anche i loro coniugi occupati nell'azienda.
LADI).

2.2.2.1 Per prassi costante la controllabilità della perdita di lavoro è un requisito fondamentale del diritto all'indennità che è dato oppure manca (sentenze del TF 8C_26/2015 del 5 gennaio 2016 consid. 2.3 in fine, 8C_334/2013 del 15 novembre 2013 consid. 2 in fine e C 191/02 del 15 luglio 2003 consid. 1.3; cfr. sentenze del TAF B-4559/2021 del 20 ottobre 2022 consid. 7.2.1 e B-4226/2019 del 25 maggio 2021 consid. 4.1). Se la sufficiente controllabilità del tempo di lavoro non può essere stabilita, la concessione di prestazioni appare errata e si giustifica la restituzione: voler sollevare dei dubbi a tale proposito equivarrebbe ad invertire l'onere della prova che in questo punto ben preciso incombe chiaramente al datore di lavoro (sentenze del TF 8C_276/2019 del 23 agosto 2019 consid. 3.1, 8C_26/2015 del 5 gennaio 2016 consid. 2.3 i.f. con ulteriori riferimenti; sentenze del TAF B-4559/2021 del 20 ottobre 2022 consid. 7.2.1, B-4226/2019 del 25 maggio 2021 consid. 4.1 e B-5208/2017 del 14 gennaio 2019 consid. 3.1 con ulteriori riferimenti; Boris Rubin, Assurance-chômage: Droit fédéral, survol des mesures cantonales, procédure, 2a ed., pag. 490). Il datore di lavoro deve perciò essere in grado di stabilire in modo preciso e se possibile indiscutibile, pressoché esatto, l'entità della riduzione che ha dato luogo ad indennizzare ciascun dipendente beneficiario dell'indennità (sentenza del TF 8C_26/2015 del 5 gennaio 2016 consid. 2.3 con ulteriori riferimenti; sentenze del TAF B-4226/2019 del 25 maggio 2021 consid. 4.1, B-5208/2017 del 14 gennaio 2019 consid. 3.1 e B-2601/2017 del 22 agosto 2018 consid. 3.1.2 con ulteriori rinvii).

2.2.2.2 Salvo circostanze del tutto straordinarie che non dipendono dal datore di lavoro (art. 32 cpv. 3
SR 837.0 Legge federale del 25 giugno 1982 sull'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione e l'indennità per insolvenza (Legge sull'assicurazione contro la disoccupazione, LADI) - Legge sull'assicurazione contro la disoccupazione
LADI Art. 32 Perdita di lavoro computabile - 1 Una perdita di lavoro è computabile se:
1    Una perdita di lavoro è computabile se:
a  è dovuta a motivi economici ed è inevitabile e
b  per ogni periodo di conteggio è di almeno il 10 per cento delle ore di lavoro normalmente fornite in complesso dai lavoratori dell'azienda.
2    Per ogni periodo di conteggio, dalla perdita di lavoro computabile è dedotto un periodo d'attesa di tre giorni al massimo, stabilito dal Consiglio federale.146
3    Il Consiglio federale disciplina per i casi di rigore la computabilità di perdite di lavoro riconducibili a provvedimenti delle autorità, a perdite di clienti dovute alle condizioni meteorologiche o ad altre circostanze non imputabili al datore di lavoro. Esso può, per questi casi, prevedere termini di attesa più lunghi di quelli di cui al capoverso 2 e stabilire che la perdita di lavoro è computabile soltanto in caso di completa cessazione o considerevole limitazione dell'esercizio.147
4    Il Consiglio federale disciplina a quali condizioni un settore d'esercizio è parificato a un'azienda.
5    È considerato periodo di conteggio ogni periodo di un mese o di quattro settimane consecutive.
6    Il servizio cantonale autorizza i formatori di cui all'articolo 45 della legge del 13 dicembre 2002148 sulla formazione professionale (LFPr) a proseguire la formazione degli apprendisti nell'azienda durante le ore considerate perdita di lavoro computabile se la formazione degli apprendisti non può essere garantita altrimenti.149
LADI in combinato disposto con l'art. 51 cpv. 1
SR 837.02 Ordinanza del 31 agosto 1983 sull'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione e l'indennità per insolvenza (Ordinanza sull'assicurazione contro la disoccupazione, OADI) - Ordinanza sull'assicurazione contro la disoccupazione
OADI Art. 51 Perdite di lavoro dovute a provvedimenti delle autorità o ad altre circostanze non imputabili al datore di lavoro - (art. 32 cpv. 3 LADI)
1    Le perdite di lavoro dovute a provvedimenti delle autorità o ad altre circostanze non imputabili al datore di lavoro sono computabili se il datore di lavoro non può evitarle mediante provvedimenti adeguati ed economicamente sopportabili o rendere un terzo responsabile del danno.
2    La perdita di lavoro è segnatamente computabile se è stata cagionata da:
a  il divieto di importare o di esportare materie prime o merci;
b  il contingentamento delle materie prime o dei materiali d'esercizio, compresi i combustibili;
c  restrizioni di trasporto o chiusura delle vie d'accesso;
d  interruzioni di lunga durata o restrizioni notevoli dell'approvvigionamento energetico;
e  danni causati da forze naturali.
3    La perdita di lavoro non è computabile se i provvedimenti delle autorità sono dovuti a circostanze delle quali il datore di lavoro è responsabile.
4    La perdita di lavoro dovuta a un danno non è computata nella misura in cui sia coperta da un'assicurazione privata. Se il datore di lavoro non è assicurato contro una tale perdita, ancorché l'assicurazione sia possibile, la perdita di lavoro è computata il più presto dopo la fine del periodo di disdetta applicabile al contratto di lavoro individuale.
OADI), il requisito della controllabilità del tempo di lavoro è unicamente soddisfatto se sussiste un rilevamento quotidiano ed ininterrotto delle ore di lavoro effettivamente prestate dai dipendenti toccati dalla riduzione dell'orario di lavoro (cfr. sentenza del TF C 269/03 del 25 maggio 2004 consid. 3.1, sentenza del TAF B-4226/2019 del 25 maggio 2021 consid. 4.1). Il rilevamento dell'orario di lavoro richiesto non può essere sostituito con dei documenti allestiti a posteriori (per esempio dei rapporti di lavoro settimanali oppure delle informazioni date dai dipendenti interessati; sentenze del TF 8C_681/2021 del 23 febbraio 2022 consid. 3.3 e C 269/03 del 25 maggio 2004 consid. 3.1; sentenze del TAF B-5208/2017 del 14 gennaio 2019 consid. 3.1 e B-2601/2017 del 22 agosto 2018 consid. 3.1.3 con ulteriori rinvii). Lo stesso vale nel caso di quei dipendenti che percepiscono un salario mensile (sentenza del TF C 140/02 dell'8 ottobre 2002 consid. 3.3). L'orario di lavoro può essere verificato per mezzo di cartellini di timbratura, dei rapporti sulle ore o sugli spostamenti effettuati, nonché mediante altri giustificativi che attestino l'orario di lavoro (cfr. sentenza del TF C 295/02 del 12 giugno 2003 consid. 2.2; cfr. sentenze del TAF B-4689/2018 del 14 gennaio 2019 consid. 2.5.2, B-5208/2017 del 14 gennaio 2019 consid. 3.1 e B-2601/2017 del 22 agosto 2018 consid. 3.1.3 con ulteriori rinvii; Thomas Nussbaumer, in: Ulrich Meyer [ed.], Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Tomo XIV, Soziale Sicherheit, 3a ed. 2016, p. 2404; Rubin, op. cit., p. 486). Le ore di lavoro effettuate non devono necessariamente essere stabilite in modo elettronico o meccanico (sentenza del TF C 269/03 del 25 maggio 2004 consid. 3.1; cfr. sentenze del TAF B-5208/2017 del 14 gennaio 2019 consid. 3.1 e B-2601/2017 del 22 agosto 2018 consid. 3.1.3 con ulteriori rinvii).

2.2.2.3 La perdita di lavoro è reputata sufficientemente controllabile unicamente a condizione che le ore di lavoro effettivamente prestate siano controllabili per ogni giorno di lavoro (cfr. sentenze del TAF B-4226/2019 del 25 maggio 2021 consid. 4.1, B-5208/2017 del 14 gennaio 2019 consid. 3.1 e B-2601/2017 del 22 agosto 2018 consid. 3.1.3 seg. con ulteriori rinvii). Questo è l'unico modo di garantire che le ore supplementari, che devono essere compensate durante il periodo di conteggio, siano prese in considerazione nel calcolo della perdita di lavoro mensile (cfr. sentenza del TF C 86/01 del 12 giugno 2001 consid. 1; Rubin, Assurance-chômage, op. cit., p. 490 e i riferimenti citati). Un totale di ore perse alla fine del mese non permette di rendere la perdita di lavoro sufficientemente controllabile (cfr. Murer/Stauffer, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, 4a ed. 2013, p. 205) e nemmeno il fatto di controllare le presenze e le assenze (cfr. sentenza del TAF B-3939/2011 del 29 novembre 2011 consid. 4.1 e i riferimenti citati) anche nel caso di un orario di lavoro fisso in una piccola impresa (cfr. sentenze del TAF B-5208/2017 del 14 gennaio 2019 consid. 3.1 e B-2601/2017 del 22 agosto 2018 consid. 3.1.4 con ulteriori rinvii).

2.2.2.4 Le ore lavorate devono essere rilevate - che sia su carta o in via meccanica o elettronica - almeno quotidianamente dall'impiegato stesso o dal suo superiore. Detti rilevamenti non possono essere modificati ulteriormente senza che la modifica non sia menzionata nel sistema (cfr. sentenza del TAF B-4226/2019 del 25 maggio 2021 consid. 4.1 con ulteriori rinvii).

2.2.3 Non hanno diritto all'indennità per lavoro ridotto il coniuge o il partner registrato del datore di lavoro occupato nell'azienda di quest'ultimo (art. 31 cpv. 3 lett. b
SR 837.0 Legge federale del 25 giugno 1982 sull'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione e l'indennità per insolvenza (Legge sull'assicurazione contro la disoccupazione, LADI) - Legge sull'assicurazione contro la disoccupazione
LADI Art. 31 Presupposti del diritto - 1 I lavoratori, il cui tempo normale di lavoro è ridotto o il cui lavoro è integralmente sospeso, hanno diritto a un'indennità per lavoro ridotto se:
1    I lavoratori, il cui tempo normale di lavoro è ridotto o il cui lavoro è integralmente sospeso, hanno diritto a un'indennità per lavoro ridotto se:
a  sono soggetti all'obbligo di contribuzione all'assicurazione contro la disoccupazione o non hanno ancora raggiunto l'età minima per l'obbligo di contribuzione nell'AVS;
b  la perdita di lavoro è computabile (art. 32);
c  il rapporto di lavoro non è stato disdetto;
d  la perdita di lavoro è probabilmente temporanea ed è presumibile che con la diminuzione del lavoro potranno essere conservati i loro posti di lavoro.
1bis    Per verificare i presupposti del diritto di cui al capoverso 1 lettera d, in casi eccezionali può essere effettuata un'analisi aziendale a carico del fondo di compensazione.144
2    Il Consiglio federale può emanare disposizioni derogatorie sull'indennità per lavoro ridotto:
a  per i lavoratori a domicilio;
b  per i lavoratori il cui tempo di lavoro è variabile entro limiti stabiliti per contratto.145
3    Non hanno diritto all'indennità per lavoro ridotto:
a  i lavoratori, la cui perdita di lavoro non è determinabile o il cui tempo di lavoro non è sufficientemente controllabile;
b  il coniuge del datore di lavoro occupato nell'azienda di quest'ultimo;
c  le persone che, come soci, compartecipi finanziari o membri di un organo decisionale supremo dell'azienda, determinano o possono influenzare risolutivamente le decisioni del datore di lavoro, come anche i loro coniugi occupati nell'azienda.
LADI), nonché le persone che, come soci, compartecipi finanziari o membri di un organo decisionale supremo dell'azienda, determinano o possono influenzare risolutivamente le decisioni del datore di lavoro, come anche i loro coniugi occupati nell'azienda (art. 31 cpv. 3 lett. c
SR 837.0 Legge federale del 25 giugno 1982 sull'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione e l'indennità per insolvenza (Legge sull'assicurazione contro la disoccupazione, LADI) - Legge sull'assicurazione contro la disoccupazione
LADI Art. 31 Presupposti del diritto - 1 I lavoratori, il cui tempo normale di lavoro è ridotto o il cui lavoro è integralmente sospeso, hanno diritto a un'indennità per lavoro ridotto se:
1    I lavoratori, il cui tempo normale di lavoro è ridotto o il cui lavoro è integralmente sospeso, hanno diritto a un'indennità per lavoro ridotto se:
a  sono soggetti all'obbligo di contribuzione all'assicurazione contro la disoccupazione o non hanno ancora raggiunto l'età minima per l'obbligo di contribuzione nell'AVS;
b  la perdita di lavoro è computabile (art. 32);
c  il rapporto di lavoro non è stato disdetto;
d  la perdita di lavoro è probabilmente temporanea ed è presumibile che con la diminuzione del lavoro potranno essere conservati i loro posti di lavoro.
1bis    Per verificare i presupposti del diritto di cui al capoverso 1 lettera d, in casi eccezionali può essere effettuata un'analisi aziendale a carico del fondo di compensazione.144
2    Il Consiglio federale può emanare disposizioni derogatorie sull'indennità per lavoro ridotto:
a  per i lavoratori a domicilio;
b  per i lavoratori il cui tempo di lavoro è variabile entro limiti stabiliti per contratto.145
3    Non hanno diritto all'indennità per lavoro ridotto:
a  i lavoratori, la cui perdita di lavoro non è determinabile o il cui tempo di lavoro non è sufficientemente controllabile;
b  il coniuge del datore di lavoro occupato nell'azienda di quest'ultimo;
c  le persone che, come soci, compartecipi finanziari o membri di un organo decisionale supremo dell'azienda, determinano o possono influenzare risolutivamente le decisioni del datore di lavoro, come anche i loro coniugi occupati nell'azienda.
LADI). Secondo la prassi, l'esclusione delle persone indicate all'art. 31 cpv. 3 lett. c
SR 837.0 Legge federale del 25 giugno 1982 sull'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione e l'indennità per insolvenza (Legge sull'assicurazione contro la disoccupazione, LADI) - Legge sull'assicurazione contro la disoccupazione
LADI Art. 31 Presupposti del diritto - 1 I lavoratori, il cui tempo normale di lavoro è ridotto o il cui lavoro è integralmente sospeso, hanno diritto a un'indennità per lavoro ridotto se:
1    I lavoratori, il cui tempo normale di lavoro è ridotto o il cui lavoro è integralmente sospeso, hanno diritto a un'indennità per lavoro ridotto se:
a  sono soggetti all'obbligo di contribuzione all'assicurazione contro la disoccupazione o non hanno ancora raggiunto l'età minima per l'obbligo di contribuzione nell'AVS;
b  la perdita di lavoro è computabile (art. 32);
c  il rapporto di lavoro non è stato disdetto;
d  la perdita di lavoro è probabilmente temporanea ed è presumibile che con la diminuzione del lavoro potranno essere conservati i loro posti di lavoro.
1bis    Per verificare i presupposti del diritto di cui al capoverso 1 lettera d, in casi eccezionali può essere effettuata un'analisi aziendale a carico del fondo di compensazione.144
2    Il Consiglio federale può emanare disposizioni derogatorie sull'indennità per lavoro ridotto:
a  per i lavoratori a domicilio;
b  per i lavoratori il cui tempo di lavoro è variabile entro limiti stabiliti per contratto.145
3    Non hanno diritto all'indennità per lavoro ridotto:
a  i lavoratori, la cui perdita di lavoro non è determinabile o il cui tempo di lavoro non è sufficientemente controllabile;
b  il coniuge del datore di lavoro occupato nell'azienda di quest'ultimo;
c  le persone che, come soci, compartecipi finanziari o membri di un organo decisionale supremo dell'azienda, determinano o possono influenzare risolutivamente le decisioni del datore di lavoro, come anche i loro coniugi occupati nell'azienda.
LADI dal diritto all'indennità per lavoro ridotto dev'essere intesa in maniera assoluta (DTF 123 V 234 consid. 7a; DTAF 2021 V/2 consid. 3.4 seg.). In questo caso va evidenziato il rischio di abusi, trattandosi in sostanza delle persone direttamente interessate a decidere in merito a far valere il diritto alle indennità per lavoro ridotto.

2.3 Il 20 marzo 2020 il Consiglio federale, sulla base dell'art. 185 cpv. 3
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999
Cost. Art. 185 Sicurezza esterna e interna - 1 Il Consiglio federale prende provvedimenti a tutela della sicurezza esterna,
1    Il Consiglio federale prende provvedimenti a tutela della sicurezza esterna,
2    Prende provvedimenti a tutela della sicurezza interna.
3    Fondandosi direttamente sul presente articolo, può emanare ordinanze e decisioni per far fronte a gravi turbamenti, esistenti o imminenti, dell'ordine pubblico o della sicurezza interna o esterna. La validità di tali ordinanze dev'essere limitata nel tempo.
4    In casi urgenti, può mobilitare truppe. Se mobilita in servizio attivo più di 4000 militari o se questa mobilitazione si estende presumibilmente oltre le tre settimane, convoca immediatamente l'Assemblea federale.
Cost. ha adottato l'Ordinanza sulle misure nel settore dell'assicurazione contro la disoccupazione riguardo al coronavirus (COVID-19; Ordinanza COVID-19 assicurazione contro la disoccupazione, RS 837.033), che contiene una serie di misure che alleviano le condizioni per poter beneficiare dell'indennità per lavoro ridotto e che estendono il campo di applicazione della medesima.

2.3.1 Nel caso di specie, il periodo di contribuzione delle indennità per lavoro ridotto va dal mese di marzo 2020 fino al mese di luglio 2020. Alle indennità da marzo 2020 a maggio 2020 sono perciò applicabili le modifiche del 25 marzo 2020 e 8 aprile 2020 dell'ordinanza COVID-19 assicurazione contro la disoccupazione, entrate retroattivamente in vigore il 1° marzo 2020 (RU 2020 877, 1201; DTAF 2021 V/2 consid. 2.4.10). Quanto alle indennità percepite per il mese di giugno e luglio 2020, in questo caso trova applicazione la modifica del 20 maggio 2020 (RU 2020 1777; sulla costituzionalità dell'ordinanza COVID-19 si rimanda alla DTAF 2021 V/2 consid. 2.2.5 segg.). Il diritto di necessità del Consiglio federale di emanare ordinanze per combattere il coronavirus è nel frattempo stato convertito nella legge sulle basi legali delle ordinanze del Consiglio federale volte a far fronte all'epidemia di COVID-19 (Legge COVID-19) del 25 settembre 2020 (RS 815.102).

2.3.2 Durante la situazione straordinaria, il conteggio delle ILR versate è stato effettuato con procedura sommaria anziché ordinaria. Secondo la procedura semplificata le aziende potevano limitarsi a indicare l'ammontare totale dei salari e le ore di lavoro perdute complessivamente dall'azienda, senza dover indicare le ore perdute da ciascun dipendente, e non erano tenute neppure a notificare i redditi derivanti da occupazioni provvisorie (cfr. art. 8i
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999
Cost. Art. 185 Sicurezza esterna e interna - 1 Il Consiglio federale prende provvedimenti a tutela della sicurezza esterna,
1    Il Consiglio federale prende provvedimenti a tutela della sicurezza esterna,
2    Prende provvedimenti a tutela della sicurezza interna.
3    Fondandosi direttamente sul presente articolo, può emanare ordinanze e decisioni per far fronte a gravi turbamenti, esistenti o imminenti, dell'ordine pubblico o della sicurezza interna o esterna. La validità di tali ordinanze dev'essere limitata nel tempo.
4    In casi urgenti, può mobilitare truppe. Se mobilita in servizio attivo più di 4000 militari o se questa mobilitazione si estende presumibilmente oltre le tre settimane, convoca immediatamente l'Assemblea federale.
dell'ordinanza COVID-19 assicurazione contro la disoccupazione). Ciò significa che il diritto all'indennità non veniva più individuato per ogni singolo dipendente ma per l'intera ditta o l'intero reparto di una ditta (DTAF 2021 V/2 consid. 3.7). A tale scopo veniva dapprima determinata la somma delle ore perse dovuta a circostanze economiche nell'azienda e tale somma veniva messa in relazione alla somma delle ore previste degli aventi diritto. L'indennità veniva poi calcolata in base al valore percentuale della perdita di lavoro e alla somma dei guadagni rilevanti degli aventi diritto (DTAF 2021 V/2 consid. 3.7). Nel quadro della procedura sommaria, le aziende dovevano nondimeno rilevare le ore di lavoro perse e predisporre la documentazione che permettesse loro di comprovare il lavoro ridotto durante la crisi pandemica (cfr. Rapporto del Controllo parlamentare dell'amministrazione all'attenzione della Commissione della gestione del Consiglio nazionale del 13 gennaio 2023, di seguito: Rapporto, FF 2023 2599, 2.3.1). La procedura sommaria si è rivelata necessaria per poter effettuare i pagamenti alle imprese interessate nel modo più rapido e semplice possibile, cioè senza burocrazia e senza lunghi periodi di attesa. Tuttavia, si è preso in conto che il conteggio sommario dell'ILR per azienda potesse condurre a risultati diversi rispetto a quelli ottenuti secondo la contabilità convenzionale, che si basa sui singoli dipendenti (cfr. Messaggio concernente la legge federale sulle basi legali delle ordinanze del Consiglio federale volte a far fronte all'epidemia di COVID-19 [Legge COVID-19], FF 2020 5797 segg., in particolare 5847; sentenza del TAF B-551/2020 del 29 dicembre 2021 consid. 4.3.2 e 4.4.7 con ulteriori rinvii; Minnig/Kalbermatten, Kurzarbeitsentschädigungen - einen Prüfpunkt wert?, Expert Focus 12/2020 S. 989 ff).

2.3.3 Gli artt. 1 e 2 dell'ordinanza COVID-19 assicurazione contro la disoccupazione hanno esteso la cerchia dei beneficiari del diritto alle indennità di lavoro ridotto al coniuge o al partner registrato del datore di lavoro occupato nell'azienda di quest'ultimo, come pure alle persone che, come soci, compartecipi finanziari o membri di un organo decisionale supremo dell'azienda, determinano o possono influenzare risolutivamente le decisioni del datore di lavoro, andando in questo modo in deroga all'art. 31 cpv. 3 lett. b
SR 837.0 Legge federale del 25 giugno 1982 sull'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione e l'indennità per insolvenza (Legge sull'assicurazione contro la disoccupazione, LADI) - Legge sull'assicurazione contro la disoccupazione
LADI Art. 31 Presupposti del diritto - 1 I lavoratori, il cui tempo normale di lavoro è ridotto o il cui lavoro è integralmente sospeso, hanno diritto a un'indennità per lavoro ridotto se:
1    I lavoratori, il cui tempo normale di lavoro è ridotto o il cui lavoro è integralmente sospeso, hanno diritto a un'indennità per lavoro ridotto se:
a  sono soggetti all'obbligo di contribuzione all'assicurazione contro la disoccupazione o non hanno ancora raggiunto l'età minima per l'obbligo di contribuzione nell'AVS;
b  la perdita di lavoro è computabile (art. 32);
c  il rapporto di lavoro non è stato disdetto;
d  la perdita di lavoro è probabilmente temporanea ed è presumibile che con la diminuzione del lavoro potranno essere conservati i loro posti di lavoro.
1bis    Per verificare i presupposti del diritto di cui al capoverso 1 lettera d, in casi eccezionali può essere effettuata un'analisi aziendale a carico del fondo di compensazione.144
2    Il Consiglio federale può emanare disposizioni derogatorie sull'indennità per lavoro ridotto:
a  per i lavoratori a domicilio;
b  per i lavoratori il cui tempo di lavoro è variabile entro limiti stabiliti per contratto.145
3    Non hanno diritto all'indennità per lavoro ridotto:
a  i lavoratori, la cui perdita di lavoro non è determinabile o il cui tempo di lavoro non è sufficientemente controllabile;
b  il coniuge del datore di lavoro occupato nell'azienda di quest'ultimo;
c  le persone che, come soci, compartecipi finanziari o membri di un organo decisionale supremo dell'azienda, determinano o possono influenzare risolutivamente le decisioni del datore di lavoro, come anche i loro coniugi occupati nell'azienda.
e c LADI. Di conseguenza, le indennità per lavoro ridotto sono state riconosciute ad una categoria di persone che generalmente non ne avevano diritto. Questo eccezionale cambiamento di paradigma è stato introdotto in seguito alle chiusure disposte dalle autorità nella prima fase della pandemia, poiché alla categoria di persone di cui all'art. 31 cpv. 3 lett. b
SR 837.0 Legge federale del 25 giugno 1982 sull'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione e l'indennità per insolvenza (Legge sull'assicurazione contro la disoccupazione, LADI) - Legge sull'assicurazione contro la disoccupazione
LADI Art. 31 Presupposti del diritto - 1 I lavoratori, il cui tempo normale di lavoro è ridotto o il cui lavoro è integralmente sospeso, hanno diritto a un'indennità per lavoro ridotto se:
1    I lavoratori, il cui tempo normale di lavoro è ridotto o il cui lavoro è integralmente sospeso, hanno diritto a un'indennità per lavoro ridotto se:
a  sono soggetti all'obbligo di contribuzione all'assicurazione contro la disoccupazione o non hanno ancora raggiunto l'età minima per l'obbligo di contribuzione nell'AVS;
b  la perdita di lavoro è computabile (art. 32);
c  il rapporto di lavoro non è stato disdetto;
d  la perdita di lavoro è probabilmente temporanea ed è presumibile che con la diminuzione del lavoro potranno essere conservati i loro posti di lavoro.
1bis    Per verificare i presupposti del diritto di cui al capoverso 1 lettera d, in casi eccezionali può essere effettuata un'analisi aziendale a carico del fondo di compensazione.144
2    Il Consiglio federale può emanare disposizioni derogatorie sull'indennità per lavoro ridotto:
a  per i lavoratori a domicilio;
b  per i lavoratori il cui tempo di lavoro è variabile entro limiti stabiliti per contratto.145
3    Non hanno diritto all'indennità per lavoro ridotto:
a  i lavoratori, la cui perdita di lavoro non è determinabile o il cui tempo di lavoro non è sufficientemente controllabile;
b  il coniuge del datore di lavoro occupato nell'azienda di quest'ultimo;
c  le persone che, come soci, compartecipi finanziari o membri di un organo decisionale supremo dell'azienda, determinano o possono influenzare risolutivamente le decisioni del datore di lavoro, come anche i loro coniugi occupati nell'azienda.
e c LADI venivano a mancare delle possibilità di guadagno alternative ed è stato ammesso tuttavia solo nei casi in cui l'intera azienda fosse in regime di lavoro ridotto (cfr. Rapporto citato al consid. 2.3.2, FF 2023 2599, 3.2).

2.3.4 In deroga all'art. 34 cpv. 2
SR 837.0 Legge federale del 25 giugno 1982 sull'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione e l'indennità per insolvenza (Legge sull'assicurazione contro la disoccupazione, LADI) - Legge sull'assicurazione contro la disoccupazione
LADI Art. 34 Calcolo dell'indennità per lavoro ridotto - 1 L'indennità per lavoro ridotto ammonta all'80 per cento della perdita di guadagno computabile.
1    L'indennità per lavoro ridotto ammonta all'80 per cento della perdita di guadagno computabile.
2    Determinante, fino al limite massimo valido per il calcolo dei contributi (art. 3), è il salario, convenuto contrattualmente, dell'ultimo periodo salariale prima dell'inizio del lavoro ridotto. Sono compresi le indennità per vacanze e gli assegni contrattuali periodici, purché non continuino ad essere versati durante il periodo di lavoro ridotto o non costituiscano indennità per inconvenienti connessi al lavoro.151 È tenuto conto degli aumenti salariali, convenuti mediante contratto collettivo di lavoro e subentranti durante il periodo di lavoro ridotto.
3    Il Consiglio federale stabilisce le basi di calcolo nel caso di oscillazioni rilevanti del salario.
LADI, l'art. 5
SR 837.0 Legge federale del 25 giugno 1982 sull'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione e l'indennità per insolvenza (Legge sull'assicurazione contro la disoccupazione, LADI) - Legge sull'assicurazione contro la disoccupazione
LADI Art. 34 Calcolo dell'indennità per lavoro ridotto - 1 L'indennità per lavoro ridotto ammonta all'80 per cento della perdita di guadagno computabile.
1    L'indennità per lavoro ridotto ammonta all'80 per cento della perdita di guadagno computabile.
2    Determinante, fino al limite massimo valido per il calcolo dei contributi (art. 3), è il salario, convenuto contrattualmente, dell'ultimo periodo salariale prima dell'inizio del lavoro ridotto. Sono compresi le indennità per vacanze e gli assegni contrattuali periodici, purché non continuino ad essere versati durante il periodo di lavoro ridotto o non costituiscano indennità per inconvenienti connessi al lavoro.151 È tenuto conto degli aumenti salariali, convenuti mediante contratto collettivo di lavoro e subentranti durante il periodo di lavoro ridotto.
3    Il Consiglio federale stabilisce le basi di calcolo nel caso di oscillazioni rilevanti del salario.
dell'ordinanza COVID-19 assicurazione contro la disoccupazione ha stabilito che per la cerchia dei beneficiari allargata di cui agli artt. 1 e 2 della stessa ordinanza si doveva tener conto di un importo forfettario di fr. 3'320.- come guadagno determinante per un'attività a tempo pieno. Per ridurre al minimo i costi indesiderati, il Consiglio federale ha deciso di versare un'indennità forfettaria di 3'320 franchi netti, che corrispondono a un guadagno assicurato di 4'150 franchi lordi (Rapporto esplicativo dell'Ordinanza COVID-19 assicurazione contro la disoccupazione, pag. 7). Considerato che l'importo forfettario era valevole per un'occupazione a tempo pieno, nel caso di un'attività a tempo parziale occorreva dichiarare il grado ridotto di occupazione secondo il tempo di lavoro convenuto contrattualmente e detrarre il tempo di lavoro effettivamente prestato e le assenze (Minning/Kalbermatten, op. cit., cifra 3.4.1).

2.3.5 In particolare, gli artt. 1, 2 e 5 dell'ordinanza COVID-19 assicurazione contro la disoccupazione sono stati abrogati con effetto dal 1° giugno 2020 (RU 2020 1777). A partire da tale data è stata quindi revocata l'estensione del diritto all'indennità per lavoro ridotto alle persone la cui posizione è assimilabile a quella di un datore di lavoro, nonché ai coniugi o partner registrati occupati nell'azienda, ritornando al regime di cui all'art. 31 cpv. 3 lett. b
SR 837.0 Legge federale del 25 giugno 1982 sull'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione e l'indennità per insolvenza (Legge sull'assicurazione contro la disoccupazione, LADI) - Legge sull'assicurazione contro la disoccupazione
LADI Art. 31 Presupposti del diritto - 1 I lavoratori, il cui tempo normale di lavoro è ridotto o il cui lavoro è integralmente sospeso, hanno diritto a un'indennità per lavoro ridotto se:
1    I lavoratori, il cui tempo normale di lavoro è ridotto o il cui lavoro è integralmente sospeso, hanno diritto a un'indennità per lavoro ridotto se:
a  sono soggetti all'obbligo di contribuzione all'assicurazione contro la disoccupazione o non hanno ancora raggiunto l'età minima per l'obbligo di contribuzione nell'AVS;
b  la perdita di lavoro è computabile (art. 32);
c  il rapporto di lavoro non è stato disdetto;
d  la perdita di lavoro è probabilmente temporanea ed è presumibile che con la diminuzione del lavoro potranno essere conservati i loro posti di lavoro.
1bis    Per verificare i presupposti del diritto di cui al capoverso 1 lettera d, in casi eccezionali può essere effettuata un'analisi aziendale a carico del fondo di compensazione.144
2    Il Consiglio federale può emanare disposizioni derogatorie sull'indennità per lavoro ridotto:
a  per i lavoratori a domicilio;
b  per i lavoratori il cui tempo di lavoro è variabile entro limiti stabiliti per contratto.145
3    Non hanno diritto all'indennità per lavoro ridotto:
a  i lavoratori, la cui perdita di lavoro non è determinabile o il cui tempo di lavoro non è sufficientemente controllabile;
b  il coniuge del datore di lavoro occupato nell'azienda di quest'ultimo;
c  le persone che, come soci, compartecipi finanziari o membri di un organo decisionale supremo dell'azienda, determinano o possono influenzare risolutivamente le decisioni del datore di lavoro, come anche i loro coniugi occupati nell'azienda.
e c LADI. In riferimento alle persone con una funzione analoga ad un datore di lavoro, il Consiglio federale ha motivato il mancato riconoscimento delle indennità per lavoro ridotto, sottolineando che queste sono finalizzate a salvaguardare i posti di lavoro e che la categoria in questione si compone in genere di persone che ricoprono funzioni dirigenziali, per le quali il rischio di perdere il posto di lavoro è minimo, ma il rischio di abuso è molto elevato. Per questo motivo, il Consiglio federale ha proposto al Parlamento di accordare ai lavoratori indipendenti le indennità per perdita di guadagno (cfr. Messaggio della legge COVID-19, FF 2020 5818 seg.).

2.4 Lo scrivente Tribunale ha già avuto modo di stabilire che con l'ordinanza COVID-19 assicurazione contro la disoccupazione il Consiglio federale ha di certo esteso per un periodo limitato la cerchia dei beneficiari delle indennità per lavoro ridotto, ma nel contempo non ha voluto scostarsi dal requisito relativo alla sufficiente controllabilità della perdita di lavoro (DTAF 2021 V/2 intero consid. 4.4, 4.5, 4.6, 4.10, sentenza del TAF B-5851/2020 del 12 dicembre 2022 consid. 3.2.1). L'art. 5
SR 837.0 Legge federale del 25 giugno 1982 sull'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione e l'indennità per insolvenza (Legge sull'assicurazione contro la disoccupazione, LADI) - Legge sull'assicurazione contro la disoccupazione
LADI Art. 34 Calcolo dell'indennità per lavoro ridotto - 1 L'indennità per lavoro ridotto ammonta all'80 per cento della perdita di guadagno computabile.
1    L'indennità per lavoro ridotto ammonta all'80 per cento della perdita di guadagno computabile.
2    Determinante, fino al limite massimo valido per il calcolo dei contributi (art. 3), è il salario, convenuto contrattualmente, dell'ultimo periodo salariale prima dell'inizio del lavoro ridotto. Sono compresi le indennità per vacanze e gli assegni contrattuali periodici, purché non continuino ad essere versati durante il periodo di lavoro ridotto o non costituiscano indennità per inconvenienti connessi al lavoro.151 È tenuto conto degli aumenti salariali, convenuti mediante contratto collettivo di lavoro e subentranti durante il periodo di lavoro ridotto.
3    Il Consiglio federale stabilisce le basi di calcolo nel caso di oscillazioni rilevanti del salario.
dell'ordinanza COVID-19 assicurazione contro la disoccupazione limita l'ammontare della possibile indennità per lavoro ridotto per le persone con un ruolo assimilabile al datore di lavoro, senza tuttavia esonerare tali persone dall'obbligo di dimostrare la perdita di lavoro (DTAF 2021 V/2 consid. 4.7). Come precedentemente accennato, anche durante la pandemia COVID-19 l'indennità per lavoro ridotto non era concepita generalmente per garantire l'esistenza dell'esercizio o coprire la perdita di fatturato, bensì per evitare dei licenziamenti durante cali temporanei dell'attività. Per questo, una simile indennità può essere versata soltanto per compensare le ore di lavoro effettivamente perse. Questo spiega perché l'autore dell'ordinanza COVID-19 assicurazione contro la disoccupazione non ha voluto abbandonare i requisiti della determinabilità della perdita di lavoro e della controllabilità sufficiente del tempo di lavoro ai sensi dell'art. 31 cpv. 3 lett. a
SR 837.0 Legge federale del 25 giugno 1982 sull'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione e l'indennità per insolvenza (Legge sull'assicurazione contro la disoccupazione, LADI) - Legge sull'assicurazione contro la disoccupazione
LADI Art. 31 Presupposti del diritto - 1 I lavoratori, il cui tempo normale di lavoro è ridotto o il cui lavoro è integralmente sospeso, hanno diritto a un'indennità per lavoro ridotto se:
1    I lavoratori, il cui tempo normale di lavoro è ridotto o il cui lavoro è integralmente sospeso, hanno diritto a un'indennità per lavoro ridotto se:
a  sono soggetti all'obbligo di contribuzione all'assicurazione contro la disoccupazione o non hanno ancora raggiunto l'età minima per l'obbligo di contribuzione nell'AVS;
b  la perdita di lavoro è computabile (art. 32);
c  il rapporto di lavoro non è stato disdetto;
d  la perdita di lavoro è probabilmente temporanea ed è presumibile che con la diminuzione del lavoro potranno essere conservati i loro posti di lavoro.
1bis    Per verificare i presupposti del diritto di cui al capoverso 1 lettera d, in casi eccezionali può essere effettuata un'analisi aziendale a carico del fondo di compensazione.144
2    Il Consiglio federale può emanare disposizioni derogatorie sull'indennità per lavoro ridotto:
a  per i lavoratori a domicilio;
b  per i lavoratori il cui tempo di lavoro è variabile entro limiti stabiliti per contratto.145
3    Non hanno diritto all'indennità per lavoro ridotto:
a  i lavoratori, la cui perdita di lavoro non è determinabile o il cui tempo di lavoro non è sufficientemente controllabile;
b  il coniuge del datore di lavoro occupato nell'azienda di quest'ultimo;
c  le persone che, come soci, compartecipi finanziari o membri di un organo decisionale supremo dell'azienda, determinano o possono influenzare risolutivamente le decisioni del datore di lavoro, come anche i loro coniugi occupati nell'azienda.
LADI. Solo il sistema adeguato del tempo di lavoro indica le ore concretamente lavorate e permette di individuare la differenza tra le ore in base al contratto di lavoro e quindi di determinare l'indennità da prestare (art. 46 cpv. 1
SR 837.02 Ordinanza del 31 agosto 1983 sull'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione e l'indennità per insolvenza (Ordinanza sull'assicurazione contro la disoccupazione, OADI) - Ordinanza sull'assicurazione contro la disoccupazione
OADI Art. 46 Tempo di lavoro normale e ridotto - (art. 31 cpv. 1 e 35 cpv. 1 LADI)
1    Per tempo di lavoro normale s'intende la durata contrattuale del lavoro svolto dal lavoratore, ma al massimo la durata secondo l'uso locale nel ramo economico interessato. Per i lavoratori occupati con il sistema del lavoro flessibile, l'orario annuo medio convenuto contrattualmente è considerato tempo di lavoro normale.
2    Il tempo di lavoro è considerato ridotto soltanto se, congiuntamente alle ore in esubero effettuate dal lavoratore, non raggiunge il tempo di lavoro normale. Per ore in esubero s'intendono le ore pagate o non pagate che superano il tempo di lavoro convenuto contrattualmente. Il saldo di tempo sino a 20 ore risultante dall'orario di lavoro flessibile dell'azienda e le ore previste dalla stessa per compensare o recuperare ponti tra giorni festivi non sono considerati ore in esubero.
3    Dal primo giorno del primo periodo di conteggio per cui è versata un'indennità per lavoro ridotto o per intemperie decorre un termine quadro di due anni per la riscossione della prestazione.
4    Se al momento dell'introduzione del lavoro ridotto autorizzato per l'azienda o per il settore d'esercizio non decorre alcun termine quadro per la riscossione della prestazione, le ore in esubero effettuate dai singoli lavoratori nei sei mesi precedenti sono dedotte dalla loro perdita di lavoro.
5    Durante il termine quadro per la riscossione della prestazione, le ore in esubero effettuate dai singoli lavoratori sino a una nuova perdita di lavoro, ma al massimo negli ultimi dodici mesi, sono dedotte dalla loro perdita di lavoro.
OADI; DTAF 2021 V/2 consid. 4.5).

2.5 D'altra parte, lo scrivente Tribunale ha segnalato due problematiche legate all'estensione della cerchia dei beneficiari dell'indennità per lavoro ridotto alle persone aventi un ruolo analogo a quello del datore di lavoro (DTAF 2021 V/2 consid. 4.9). Da un lato, potendo queste persone approfittare del diritto all'indennità solo con l'entrata in vigore retroattiva dell'ordinanza COVID-19 assicurazione contro la disoccupazione, fino all'ampliamento di questa categoria di beneficiari non era possibile pretendere da essi un vero e proprio sistema di rilevamento del tempo di lavoro (DTAF 2021 V/2 consid. 4.9). Dall'altro, la funzione analoga a quella del datore di lavoro e di dirigente può implicare una certa difficoltà a determinare il tempo di lavoro convenuto contrattualmente (DTAF 2021 V/2 consid. 4.9). Perciò, malgrado il Consiglio federale abbia voluto mantenere le condizioni della controllabilità sufficiente del tempo di lavoro e della perdita di lavoro anche per la categoria ampliata dei beneficiari, lo scrivente Tribunale ha ritenuto opportuno che nei confronti delle persone con una funzione analoga a quella del datore di lavoro venga adottato un metro di giudizio più generoso per esaminare la plausibilità del tempo di lavoro prestato e del tempo di lavoro convenuto, altrimenti si correrebbe il rischio che l'estensione del diritto all'indennità a queste persone venga seriamente compromessa (DTAF 2021 V/2 consid. 4.9). Spetta all'autorità inferiore stabilire di caso in caso i criteri concreti secondo i quali determinare il tempo di lavoro convenuto e il rilevamento del tempo di lavoro (DTAF 2021 V/2 consid. 4.9).

3.
Tenuto conto della situazione giuridica e della giurisprudenza suesposte (cfr. consid. 2.2 segg.), si esaminerà di seguito se l'apprezzamento dell'autorità inferiore in riferimento alla plausibilità del tempo di lavoro convenuto da contratto (consid. 3.1) e del tempo di lavoro prestato (consid. 3.2 segg.) da parte del ricorrente 2 e dei dipendenti sia da ritenere sostenibile o meno.

3.1 Come risulta dall'incarto del presente e dei procedimenti paralleli B-4409/2021, B-4412/2021, B-5419/2021 (già evaso con decisione di inammissibilità del 15 marzo 2022 per mancato pagamento dell'anticipo spese) e B-182/2022, il ricorrente 2 esercita l'attività di amministratore unico dell'azienda E. _______ SA (ricorrente 1), nonché di altre 4 ditte facenti parte del gruppo [...] per le quali ha inoltrato richiesta e percepito delle indennità per lavoro ridotto. Per ognuna di queste ditte, il ricorrente 2 ha annunciato un differente compenso mensile lordo spettante nei suoi confronti, calcolando le ore perse per ragioni economiche sulla base di un grado di occupazione del 100% (40 ore settimanali). Sia prese singolarmente che nel loro complesso, le retribuzioni mensili rivendicate superano l'importo forfettario massimo riconosciuto alle persone con una funzione analoga a quella di un datore di lavoro per un'attività lucrativa a tempo pieno, ovvero fr. 3'320.- giusta l'art. 5
SR 837.0 Legge federale del 25 giugno 1982 sull'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione e l'indennità per insolvenza (Legge sull'assicurazione contro la disoccupazione, LADI) - Legge sull'assicurazione contro la disoccupazione
LADI Art. 34 Calcolo dell'indennità per lavoro ridotto - 1 L'indennità per lavoro ridotto ammonta all'80 per cento della perdita di guadagno computabile.
1    L'indennità per lavoro ridotto ammonta all'80 per cento della perdita di guadagno computabile.
2    Determinante, fino al limite massimo valido per il calcolo dei contributi (art. 3), è il salario, convenuto contrattualmente, dell'ultimo periodo salariale prima dell'inizio del lavoro ridotto. Sono compresi le indennità per vacanze e gli assegni contrattuali periodici, purché non continuino ad essere versati durante il periodo di lavoro ridotto o non costituiscano indennità per inconvenienti connessi al lavoro.151 È tenuto conto degli aumenti salariali, convenuti mediante contratto collettivo di lavoro e subentranti durante il periodo di lavoro ridotto.
3    Il Consiglio federale stabilisce le basi di calcolo nel caso di oscillazioni rilevanti del salario.
dell'ordinanza COVID-19 assicurazione contro la disoccupazione. Siccome secondo la documentazione messa a disposizione non può essere determinato con esattezza il grado di occupazione del ricorrente 2 in ognuna delle cinque ditte che egli amministra, non è criticabile che l'autorità inferiore non abbia approvato le rimunerazioni richieste per ognuna di esse poiché riferite ogni volta ad un grado pieno di occupazione, ma abbia invece suddiviso l'importo forfettario per un'attività a tempo pieno sulle cinque ditte in ragione del 20% ciascuna, operando poi una riduzione in questo senso. La rivendicazione di un salario mensile sulla base di un grado di occupazione del 100% per ogni ditta amministrata, come richiesto dal ricorrente 2, non può essere tollerata. Da un lato, appare improbabile che egli possa lavorare contemporaneamente a tempo pieno per tutte le cinque ditte amministrate e, dall'altro, un eventuale riconoscimento è suscettibile di provocare un sovraindennizzo dell'avente diritto (in questo senso anche le sentenze del TAF B-4409/2021 del 7 dicembre 2023 e B-4412/2021 del 13 dicembre 2023 consid. 2.6.1 non ancora cresciute in giudicato alla data della presente sentenza). Va poi nuovamente rilevato che l'art. 5
SR 837.0 Legge federale del 25 giugno 1982 sull'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione e l'indennità per insolvenza (Legge sull'assicurazione contro la disoccupazione, LADI) - Legge sull'assicurazione contro la disoccupazione
LADI Art. 34 Calcolo dell'indennità per lavoro ridotto - 1 L'indennità per lavoro ridotto ammonta all'80 per cento della perdita di guadagno computabile.
1    L'indennità per lavoro ridotto ammonta all'80 per cento della perdita di guadagno computabile.
2    Determinante, fino al limite massimo valido per il calcolo dei contributi (art. 3), è il salario, convenuto contrattualmente, dell'ultimo periodo salariale prima dell'inizio del lavoro ridotto. Sono compresi le indennità per vacanze e gli assegni contrattuali periodici, purché non continuino ad essere versati durante il periodo di lavoro ridotto o non costituiscano indennità per inconvenienti connessi al lavoro.151 È tenuto conto degli aumenti salariali, convenuti mediante contratto collettivo di lavoro e subentranti durante il periodo di lavoro ridotto.
3    Il Consiglio federale stabilisce le basi di calcolo nel caso di oscillazioni rilevanti del salario.
dell'ordinanza COVID-19 assicurazione contro la disoccupazione fissava unicamente l'ammontare massimo dell'importo forfettario di fr. 3'320.- netti per gli impiegati con un ruolo dirigenziale con un'attività a tempo pieno, ma non significava che un tale importo andasse considerato indipendentemente dalla dimostrazione della perdita di lavoro.

3.2

3.2.1 In principio, come già esposto sopra, il Consiglio federale, ordinando, eccezionalmente e per un periodo limitato, l'allargamento della cerchia dei beneficiari dell'indennità per lavoro ridotto alle persone con una funzione analoga a quella del datore di lavoro, non ha tuttavia voluto esonerare questa eccezionale categoria di persone dall'obbligo di adempiere all'esigenza della sufficiente controllabilità del tempo di lavoro. Nel caso di specie e anche nei procedimenti paralleli B-4409/2021, B-4412/2021 e B-182/2022 per il ricorrente 2, a differenza dei collaboratori, non esiste alcuna scheda di registrazione del tempo di lavoro. Di conseguenza, non è contestabile che l'autorità inferiore abbia concluso, di principio, che non fosse possibile determinare le presenze e le assenze del ricorrente 2, né se la perdita di lavoro computabile fosse effettivamente dovuta a circostanze economiche.

3.2.2 Nelle schede di registrazione dei dipendenti intitolate "Registro orario di lavoro" sono state annunciate delle ore perse al 100% (marzo e aprile 2020) e al 50% (da maggio a luglio 2020). I rapporti di lavoro sono di per sé idonei ad assumere un valore probatorio, a meno che delle incoerenze notevoli tra i dati in essi contenuti e le circostanze di fatto del singolo caso portino a concludere che il controllo del tempo di lavoro non possa risultare affidabile nel suo complesso (cfr. sentenza del TAF B-4950/2019 del 1° settembre 2021 consid. 3.3.2; confermata dalla sentenza del TF 8C_681/2021 del 23 febbraio 2022). In base agli accertamenti della SECO che lo scrivente Tribunale fa propri dopo averli verificati, risulta che le ore perse riportate nelle schede di registrazione non hanno sempre coerentemente preso in considerazione i programmi di lavoro, i rapporti di lavoro e le fatture consegnati durante il controllo, in particolare a partire dal 15 aprile 2020, ossia dalla constatazione della ripresa dell'attività (atti preliminari della SECO n. 5, 6, 10). Ad esempio, alcuni programmi di lavoro segnalano l'orario dell'inizio dei lavori dal primo cliente alle 07:30 e dall'ultimo cliente alle 14:45 (atti preliminari n. 10) e questo aspetto non è considerato nelle tabelle di "Registro orario di lavoro", che non contengono alcuna precisazione sugli orari di inizio e di fine dell'attività. Laddove per i collaboratori erano state annunciate 8 ore perse rispettivamente un orario di 4 ore giornaliere e la documentazione messa a disposizione durante il controllo ha rivelato che erano state svolte delle attività, rispettivamente che la soglia delle 4 ore di lavoro al giorno veniva verosimilmente oltrepassata, le differenze tra le schede di registrazione e i documenti forniti mettono in risalto che il sistema di calcolo e controllo dei tempi di lavoro non poteva essere ritenuto affidabile.

3.2.3 L'autorità inferiore avrebbe potuto fermarsi qui e negare in modo assoluto il diritto all'indennità di lavoro ridotto per il ricorrente 2 rispettivamente dei collaboratori a causa della mancata controllabilità del tempo di lavoro per il primo rispettivamente dell'assenza di un sistema affidabile di calcolo e controllo del tempo di lavoro per i secondi. Invece, ella ha adoperato un metro di giudizio più differenziato che viene di seguito illustrato e sottoposto all'esame dello scrivente Tribunale.

3.2.3.1 In sede di opposizione e nei conteggi trasmessi alla sua cassa di disoccupazione il ricorrente 2 ha indicato di non aver lavorato dal 18 marzo al 14 aprile 2020 e di aver ripreso l'attività a tempo parziale (4 ore giornaliere) presso tutte le ditte del gruppo a partire dal 15 aprile 2020. Dai programmi di lavoro, da alcune fatture e da altre documentazioni amministrative delle aziende D. _______ SA e E. _______ SA individuati durante il controllo della SECO (cfr. raccoglitori verdi n° 11) risulta invece come alcune ore di lavoro siano state eseguite sporadicamente tra il 18 marzo e il 14 aprile 2020 e significativamente a partire dal 15 aprile 2020. Sulla base di questi accertamenti l'autorità inferiore ha quindi riconosciuto il diritto all'indennità del ricorrente 2 soltanto per quel periodo durante il quale la maggior parte dei dipendenti non ha eseguito alcuna attività, ossia dal 18 marzo al 14 aprile 2020, negandolo invece a partire dal 15 aprile 2020, ovvero dal momento in cui la maggior parte dei dipendenti ha ripreso in modo notevole l'attività lavorativa. Per quanto siano state eseguite occasionalmente alcune attività nell'arco di tempo tra il 18 marzo e il 14 aprile 2020 e laddove non sia stato possibile individuare un collaboratore e la durata precisa delle attività giornaliere, la SECO ha attribuito queste ultime dapprima al ricorrente 2 e poi soltanto al di lui padre, accogliendo in questo punto l'opposizione. Le ore perse richieste sulla base di un grado occupazione del 100% per ogni ditta amministrata dal ricorrente 2 sono state poi adattate ad un tasso del 20% di attività.

3.2.3.2 Per quanto attiene ai dipendenti, vale lo stesso discorso riguardo al riconoscimento dell'indennità tra il 18 marzo e il 14 aprile 2020, ossia per quel periodo in cui risulta che non sia stata svolta alcuna attività di rilievo. Nella misura in cui a partire dal 15 aprile 2020 era stata riscontrata una ripresa dell'attività e per i collaboratori erano state indicate una perdita di lavoro di 8 ore rispettivamente 4 ore di lavoro giornaliere, la SECO ha adattato l'orario di lavoro per la data corrispondente ad una giornata intera di lavoro se la documentazione fornita lasciava presupporre uno svolgimento di attività lavorativa, rispettivamente il superamento del limite delle 4 ore giornaliere. In sede di opposizione i ricorrenti hanno inoltrato ulteriori tabelle giornaliere dei dipendenti per i mesi da marzo a luglio 2020. Per prassi, l'esigenza della sufficiente controllabilità è adeguatamente garantita solo con una registrazione giornaliera continua ("fortlaufend") e in tempo reale ("echtzeitlich") del tempo di lavoro sulle ore di lavoro prestate effettivamente (sentenza del TF 8C_681/2021 del 23 febbraio 2022 consid. 3.3, v. anche supra consid. 2.2.2.2). Documenti inoltrati a posteriori e rilevanti per dimostrare una rilevazione giornaliera dei dati avvenuta simultaneamente (in tempo reale) al momento in cui le ore sono svolte, possono essere di principio considerati, a meno che vi siano indizi atti a mettere in discussione la loro correttezza ed autenticità (sentenza del TAF B-4689/2018 del 14 gennaio 2019 consid. 2.5.2 seg. con ulteriori rinvii; cfr. anche DTAF 2021 V/2 consid 4.9). Nel caso di specie, i ricorrenti indicano soltanto che le tabelle orarie giornaliere dei dipendenti per i mesi di marzo fino a luglio 2020 allegate all'opposizione tengono conto dei programmi di lavoro, dei rapporti di lavoro, delle fatture e del calcolo dei lavori eseguiti, ma non dicono nulla, né dimostrano che tali documenti siano già esistiti al momento in cui le ore sono state effettivamente svolte. Oltretutto, il contenuto di questi documenti non corrisponde a quello dei documenti forniti durante il controllo. Per questo motivo, la documentazione esibita in sede di opposizione non può essere considerata.

3.2.3.3 Lo scrivente Tribunale perviene alla conclusione che l'autorità inferiore ha adottato un approccio pragmatico e condivisibile nel valutare la plausibilità del tempo di lavoro dovuto e del rilevamento del tempo di lavoro per il ricorrente 2 e per i dipendenti della ricorrente 1. La soluzione seguita tiene adeguatamente conto delle imprevedibilità dovute alla situazione pandemica e delle difficoltà a cui potevano andare incontro le persone aventi un ruolo analogo al datore di lavoro nel determinare il tempo di lavoro dovuto e la controllabilità del tempo di lavoro (cfr. supra consid. 2.5 e DTAF 2021 V/2). Il sistema scelto contempla altresì che secondo la procedura semplificata applicata durante il periodo della pandemia di COVID-19 il diritto all'indennità era calcolato in funzione dell'intera ditta e non di ogni singolo dipendente. Anche se durante la pandemia erano state introdotte delle agevolazioni a livello di ordinanza, i requisiti della controllabilità, affidabilità e determinabilità dell'orario di lavoro non erano stati soppressi. La SECO ha dato dunque prova di flessibilità riconoscendo il diritto all'ILR nel periodo in cui non era stata constatata alcuna attività lavorativa.

Una violazione del principio della parità di trattamento rispetto ai semplici dipendenti non è ravvisabile perché in ogni caso il diritto all'indennità non è stato riconosciuto quando non hanno potuto essere quantificate con precisione le ore di lavoro effettivamente prestate, vuoi perché l'amministratore unico non disponeva di alcuna scheda di registrazione, vuoi perché le differenze tra le schede di registrazione dei collaboratori e i documenti forniti durante il controllo (programmi di lavoro, offerte, rapporti di lavoro e fatture dei mesi in questione) lasciavano concludere all'inaffidabilità del sistema di controllo del tempo di lavoro e all'insufficiente controllabilità del tempo di lavoro.

I ricorrenti non portano alcun argomento rilevante per mettere in dubbio la posizione e l'operato della SECO nei confronti dell'amministratore e dei dipendenti. In particolare, non riescono a dissipare i dubbi sulla determinabilità dell'orario di lavoro del ricorrente 2 e sulle incongruenze tra i rapporti orari dei collaboratori interessati e la situazione di fatto riscontrata dall'autorità inferiore. Il sistema di registrazione del tempo di lavoro deve essere in grado di dimostrare se la perdita di lavoro annunciata è stata effettivamente subita (in questo caso l'indennità viene versata) oppure se invece è stata svolta un'attività lavorativa durante il periodo in questione (in questo caso non sussiste alcun diritto all'indennità). Nell'ottica di comprensione del concetto relativo alla controllabilità del tempo di lavoro non importa se i dipendenti lavorano nei locali del datore di lavoro oppure in servizio esterno, home office o all'estero (cfr. sentenza TAF B-5851/2020 del 12 dicembre 2020 consid. 3.5.2), per cui si può relativizzare il fatto, sollevato dai ricorrenti, che l'attività della ditta si svolgesse anche in abitazioni private a cui talvolta non era consentito l'accesso. In ogni caso, compete al datore di lavoro garantire l'affidabilità del sistema di controllo del tempo di lavoro, ciò che non ha potuto essere fatto sulla base di un confronto dei programmi di lavoro e dei rapporti di lavoro.

3.2.4 In sunto, per quanto il guadagno determinante rivendicato dal ricorrente 2 supera il 20% dell'importo forfettario per un'attività a tempo pieno secondo l'art. 5
SR 837.0 Legge federale del 25 giugno 1982 sull'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione e l'indennità per insolvenza (Legge sull'assicurazione contro la disoccupazione, LADI) - Legge sull'assicurazione contro la disoccupazione
LADI Art. 34 Calcolo dell'indennità per lavoro ridotto - 1 L'indennità per lavoro ridotto ammonta all'80 per cento della perdita di guadagno computabile.
1    L'indennità per lavoro ridotto ammonta all'80 per cento della perdita di guadagno computabile.
2    Determinante, fino al limite massimo valido per il calcolo dei contributi (art. 3), è il salario, convenuto contrattualmente, dell'ultimo periodo salariale prima dell'inizio del lavoro ridotto. Sono compresi le indennità per vacanze e gli assegni contrattuali periodici, purché non continuino ad essere versati durante il periodo di lavoro ridotto o non costituiscano indennità per inconvenienti connessi al lavoro.151 È tenuto conto degli aumenti salariali, convenuti mediante contratto collettivo di lavoro e subentranti durante il periodo di lavoro ridotto.
3    Il Consiglio federale stabilisce le basi di calcolo nel caso di oscillazioni rilevanti del salario.
dell'ordinanza COVID-19 assicurazione contro la disoccupazione e la perdita di lavoro annunciata per il ricorrente 2 e per i dipendenti supera quella riconosciuta dalla SECO, le prestazioni per lavoro ridotto sono state versate in contravvenzione all'ordinamento giuridico e alla prassi rilevante e di conseguenza devono essere restituite. Vista la somma da restituire nel singolo caso e nel contesto delle quattro ulteriori ditte amministrate dal ricorrente, sono altrettanto adempiute le esigenze relative all'importanza notevole della rettifica (cfr. supra consid. 2.1.2).

4.
Giusta l'art. 25 cpv. 2
SR 830.1 Legge federale del 6 ottobre 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA)
LPGA Art. 25 Restituzione - 1 Le prestazioni indebitamente riscosse devono essere restituite. La restituzione non deve essere chiesta se l'interessato era in buona fede e verrebbe a trovarsi in gravi difficoltà.
1    Le prestazioni indebitamente riscosse devono essere restituite. La restituzione non deve essere chiesta se l'interessato era in buona fede e verrebbe a trovarsi in gravi difficoltà.
2    Il diritto di esigere la restituzione si estingue tre anni dopo che l'istituto d'assicurazione ha avuto conoscenza del fatto, ma al più tardi cinque anni dopo il versamento della prestazione.22 Se il credito deriva da un atto punibile per il quale il diritto penale prevede un termine di prescrizione più lungo, quest'ultimo è determinante.
3    Può essere chiesto il rimborso di contributi pagati in eccesso. Il diritto si estingue un anno dopo che il contribuente ha avuto conoscenza dei pagamenti troppo elevati, al più tardi cinque anni dopo la fine dell'anno civile nel corso del quale i contributi sono stati pagati.
primo periodo LPGA, il diritto di esigere la restituzione si estingue tre anni dopo che l'istituto d'assicurazione ha avuto conoscenza del fatto, ma al più tardi cinque anni dopo il versamento della prestazione. Secondo costante giurisprudenza, i termini enunciati all'art. 25 cpv. 2
SR 830.1 Legge federale del 6 ottobre 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA)
LPGA Art. 25 Restituzione - 1 Le prestazioni indebitamente riscosse devono essere restituite. La restituzione non deve essere chiesta se l'interessato era in buona fede e verrebbe a trovarsi in gravi difficoltà.
1    Le prestazioni indebitamente riscosse devono essere restituite. La restituzione non deve essere chiesta se l'interessato era in buona fede e verrebbe a trovarsi in gravi difficoltà.
2    Il diritto di esigere la restituzione si estingue tre anni dopo che l'istituto d'assicurazione ha avuto conoscenza del fatto, ma al più tardi cinque anni dopo il versamento della prestazione.22 Se il credito deriva da un atto punibile per il quale il diritto penale prevede un termine di prescrizione più lungo, quest'ultimo è determinante.
3    Può essere chiesto il rimborso di contributi pagati in eccesso. Il diritto si estingue un anno dopo che il contribuente ha avuto conoscenza dei pagamenti troppo elevati, al più tardi cinque anni dopo la fine dell'anno civile nel corso del quale i contributi sono stati pagati.
primo periodo LPGA sono termini di perenzione che non possono essere né interrotti né sospesi, ma devono essere esaminati ed applicati d'ufficio (cfr. DTF 138 V 74 consid. 4.1 pag. 77, 133 V 579 consid. 4.1 pag. 582). Se il termine di perenzione è scaduto, ciò ha come conseguenza l'estinzione del diritto alla restituzione. Per prassi, i termini di perenzione sono salvaguardati se prima della loro scadenza viene emanata una decisione di restituzione (cfr. sentenza del TF 8C_469/2011 del 29 dicembre 2011 consid. 2.2). Secondo la giurisprudenza all'epoca della versione precedente dell'art. 25 cpv. 2
SR 830.1 Legge federale del 6 ottobre 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA)
LPGA Art. 25 Restituzione - 1 Le prestazioni indebitamente riscosse devono essere restituite. La restituzione non deve essere chiesta se l'interessato era in buona fede e verrebbe a trovarsi in gravi difficoltà.
1    Le prestazioni indebitamente riscosse devono essere restituite. La restituzione non deve essere chiesta se l'interessato era in buona fede e verrebbe a trovarsi in gravi difficoltà.
2    Il diritto di esigere la restituzione si estingue tre anni dopo che l'istituto d'assicurazione ha avuto conoscenza del fatto, ma al più tardi cinque anni dopo il versamento della prestazione.22 Se il credito deriva da un atto punibile per il quale il diritto penale prevede un termine di prescrizione più lungo, quest'ultimo è determinante.
3    Può essere chiesto il rimborso di contributi pagati in eccesso. Il diritto si estingue un anno dopo che il contribuente ha avuto conoscenza dei pagamenti troppo elevati, al più tardi cinque anni dopo la fine dell'anno civile nel corso del quale i contributi sono stati pagati.
primo periodo LPGA, il termine (allora annuo) di perenzione comincia a decorrere a partire dal momento in cui la SECO viene a conoscenza, rispettivamente si rende conto, nell'ambito di un controllo presso il datore di lavoro, che le indennità sono state percepite a torto (cfr. DTF 124 V 380 consid. 2b e 2c; sentenza del TF 8C_469/2011 del 29 dicembre 2011 consid. 6.2.1.2; sentenza del TAF B-269/2019 consid. 5.2 con ulteriori rinvii). Nel presente caso la SECO si è resa conto dello sbaglio in occasione del controllo effettuato in data 22 e 29 ottobre 2020. Pertanto, il termine di perenzione è stato osservato con la decisione del 21 gennaio 2021.

5.
Il Tribunale rammenta infine che la decisione della SECO concerne soltanto la restituzione di prestazioni indebitamente percepite. L'eventuale procedura di condono, ove la buona fede, invocata marginalmente in sede di opposizione, potrebbe giocare un ruolo, è invece di pertinenza dell'autorità cantonale competente (cfr. sentenza del TAF B-4950/2019 del 1° settembre 2021 consid. 3.10; confermata dalla sentenza del TF 8C_681/2021 del 23 febbraio 2022 consid. 6.3).

6.
Riassumendo, dal profilo del diritto federale non è censurabile che l'autorità inferiore ha prevalentemente respinto l'opposizione dei ricorrenti contro la decisione su revisione concernente la restituzione delle prestazioni indebite versate da marzo a luglio 2020 a titolo di indennità per lavoro ridotto per un totale di fr. 9'072.50. Va ancora detto che l'ammontare della somma da restituire non è stato direttamente contestato e nell'incarto non vi sono comunque elementi atti a mettere in discussione tale importo. Il ricorso si rivela dunque infondato e va respinto.

7.
In considerazione dell'esito della lite, giusta l'art. 63 cpv. 1
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA)
PA Art. 63 - 1 L'autorità di ricorso mette nel dispositivo le spese processuali, consistenti in una tassa di decisione nelle tasse di cancelleria e negli sborsi, di regola a carico della parte soccombente. Se questa soccombe solo parzialmente, le spese processuali sono ridotte. Per eccezione, si possono condonare le spese processuali.
1    L'autorità di ricorso mette nel dispositivo le spese processuali, consistenti in una tassa di decisione nelle tasse di cancelleria e negli sborsi, di regola a carico della parte soccombente. Se questa soccombe solo parzialmente, le spese processuali sono ridotte. Per eccezione, si possono condonare le spese processuali.
2    Nessuna spesa processuale è messa a carico dell'autorità inferiore ne delle autorità federali, che promuovano il ricorso e soccombano; se l'autorità ricorrente, che soccombe, non è un'autorità federale, le spese processuali le sono addossate in quanto la causa concerna interessi pecuniari di enti o d'istituti autonomi.
3    Alla parte vincente possono essere addossate solo le spese processuali che abbia cagionato violando le regole di procedura.
4    L'autorità di ricorso, il suo presidente o il giudice dell'istruzione esige dal ricorrente un anticipo equivalente alle presunte spese processuali. Stabilisce un congruo termine per il pagamento con la comminatoria che altrimenti non entrerà nel merito. Se sussistono motivi particolari, può rinunciare interamente o in parte a esigere l'anticipo.100
4bis    La tassa di decisione è stabilita in funzione dell'ampiezza e della difficoltà della causa, del modo di condotta processuale e della situazione finanziaria delle parti. Il suo importo oscilla:
a  da 100 a 5000 franchi nelle controversie senza interesse pecuniario;
b  da 100 a 50 000 franchi nelle altre controversie.101
5    Il Consiglio federale disciplina i dettagli relativi alla determinazione delle tasse.102 Sono fatti salvi l'articolo 16 capoverso 1 lettera a della legge del 17 giugno 2005103 sul Tribunale amministrativo federale e l'articolo 73 della legge del 19 marzo 2010104 sull'organizzazione delle autorità penali.105
PA, le spese di procedura sono poste a carico dei ricorrenti che soccombono integralmente (cfr. art. 1 segg. del regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale [TS-TAF, RS 173.320.2]). In concreto, in virtù delle affinità argomentative in comune con i procedimenti B-182/2022, B-4409/2021 e B-4412/2021, esse sono stabilite in fr. 1'000.-, importo che verrà computato con l'anticipo spese di fr. 2'000.- già versato a suo tempo. L'importo residuo di fr. 1'000.- verrà restituito ai ricorrenti al momento della crescita in giudicato della presente sentenza. Ai ricorrenti non vengono assegnate indennità di ripetibili (cfr. art. 64 cpv. 1
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA)
PA Art. 64 - 1 L'autorità di ricorso, se ammette il ricorso in tutto o in parte, può, d'ufficio o a domanda, assegnare al ricorrente una indennità per le spese indispensabili e relativamente elevate che ha sopportato.
1    L'autorità di ricorso, se ammette il ricorso in tutto o in parte, può, d'ufficio o a domanda, assegnare al ricorrente una indennità per le spese indispensabili e relativamente elevate che ha sopportato.
2    Il dispositivo indica l'ammontare dell'indennità e l'addossa all'ente o all'istituto autonomo, nel cui nome l'autorità inferiore ha deciso, in quanto non possa essere messa a carico di una controparte soccombente.
3    Se una controparte soccombente ha presentato conclusioni indipendenti, l'indennità può essere messa a suo carico, secondo la propria solvenza.
4    L'ente o l'istituto autonomo, nel cui nome l'autorità inferiore ha deciso, risponde dell'indennità addossata a una controparte soccombente, in quanto non possa essere riscossa.
5    Il Consiglio federale disciplina la determinazione delle spese ripetibili.106 Sono fatti salvi l'articolo 16 capoverso 1 lettera a della legge del 17 giugno 2005107 sul Tribunale amministrativo federale e l'articolo 73 della legge del 19 marzo 2010108 sull'organizzazione delle autorità penali.109
PA a contrario, rispettivamente art. 7 cpv. 1
SR 173.320.2 Regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale (TS-TAF)
TS-TAF Art. 7 Principio - 1 La parte vincente ha diritto alle ripetibili per le spese necessarie derivanti dalla causa.
1    La parte vincente ha diritto alle ripetibili per le spese necessarie derivanti dalla causa.
2    Se la parte vince solo parzialmente, le spese ripetibili sono ridotte in proporzione.
3    Le autorità federali e, di regola, le altre autorità con qualità di parte non hanno diritto a un'indennità a titolo di ripetibili.
4    Se le spese sono relativamente modeste, si può rinunciare a concedere alla parte un'indennità a titolo di ripetibili.
5    L'articolo 6a è applicabile per analogia.7
TS-TAF a contrario).

Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:

1.
Il ricorso è respinto.

2.
Le spese processuali, di fr. 1'000.-, sono poste a carico dei ricorrenti. Alla crescita in giudicato della presente sentenza, tale importo verrà computato con l'anticipo spese di fr. 2'000.- già versato e l'importo residuo di fr. 1'000.- verrà restituito ai ricorrenti.

3.
Non si assegnano indennità a titolo di spese ripetibili.

4.
Questa decisione è comunicata ai ricorrenti, all'autorità inferiore, al Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca DEFR, nonché alla Cassa di disoccupazione.

I rimedi giuridici sono menzionati alla pagina seguente.

Il presidente del collegio: Il cancelliere:

Pietro Angeli-Busi Corrado Bergomi

Rimedi giuridici:

Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e
SR 173.320.2 Regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale (TS-TAF)
TS-TAF Art. 7 Principio - 1 La parte vincente ha diritto alle ripetibili per le spese necessarie derivanti dalla causa.
1    La parte vincente ha diritto alle ripetibili per le spese necessarie derivanti dalla causa.
2    Se la parte vince solo parzialmente, le spese ripetibili sono ridotte in proporzione.
3    Le autorità federali e, di regola, le altre autorità con qualità di parte non hanno diritto a un'indennità a titolo di ripetibili.
4    Se le spese sono relativamente modeste, si può rinunciare a concedere alla parte un'indennità a titolo di ripetibili.
5    L'articolo 6a è applicabile per analogia.7
segg., 90 e segg. e 100 LTF). Il termine è reputato osservato se gli atti scritti sono consegnati al Tribunale federale oppure, all'indirizzo di questo, alla posta svizzera o a una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera al più tardi l'ultimo giorno del termine (art. 48 cpv. 1
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria
LTF Art. 48 Osservanza - 1 Gli atti scritti devono essere consegnati al Tribunale federale oppure, all'indirizzo di questo, alla posta svizzera o a una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera al più tardi l'ultimo giorno del termine.
1    Gli atti scritti devono essere consegnati al Tribunale federale oppure, all'indirizzo di questo, alla posta svizzera o a una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera al più tardi l'ultimo giorno del termine.
2    In caso di trasmissione per via elettronica, per il rispetto di un termine è determinante il momento in cui è rilasciata la ricevuta attestante che la parte ha eseguito tutte le operazioni necessarie per la trasmissione.19
3    Il termine è reputato osservato anche se l'atto scritto perviene in tempo utile all'autorità inferiore o a un'autorità federale o cantonale incompetente. In tal caso, l'atto deve essere trasmesso senza indugio al Tribunale federale.
4    Il termine per il versamento di anticipi o la prestazione di garanzie è osservato se, prima della sua scadenza, l'importo dovuto è versato alla posta svizzera, o addebitato a un conto postale o bancario in Svizzera, in favore del Tribunale federale.
LTF). Gli atti scritti devono essere redatti in una lingua ufficiale, contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata e - se in possesso della parte ricorrente - i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria
LTF Art. 42 Atti scritti - 1 Gli atti scritti devono essere redatti in una lingua ufficiale, contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati.
1    Gli atti scritti devono essere redatti in una lingua ufficiale, contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati.
2    Nei motivi occorre spiegare in modo conciso perché l'atto impugnato viola il diritto. Qualora il ricorso sia ammissibile soltanto se concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o un caso particolarmente importante per altri motivi, occorre spiegare perché la causa adempie siffatta condizione.14 15
3    Se sono in possesso della parte, i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati; se l'atto scritto è diretto contro una decisione, anche questa deve essere allegata.
4    In caso di trasmissione per via elettronica, la parte o il suo patrocinatore deve munire l'atto scritto di una firma elettronica qualificata secondo la legge del 18 marzo 201616 sulla firma elettronica. Il Tribunale federale determina mediante regolamento:
a  il formato dell'atto scritto e dei relativi allegati;
b  le modalità di trasmissione;
c  le condizioni alle quali può essere richiesta la trasmissione successiva di documenti cartacei in caso di problemi tecnici.17
5    Se mancano la firma della parte o del suo patrocinatore, la procura dello stesso o gli allegati prescritti, o se il patrocinatore non è autorizzato in quanto tale, è fissato un congruo termine per sanare il vizio, con la comminatoria che altrimenti l'atto scritto non sarà preso in considerazione.
6    Gli atti illeggibili, sconvenienti, incomprensibili, prolissi o non redatti in una lingua ufficiale possono essere del pari rinviati al loro autore affinché li modifichi.
7    Gli atti scritti dovuti a condotta processuale da querulomane o altrimenti abusiva sono inammissibili.
LTF).

Data di spedizione: 19 gennaio 2024

Comunicazione a:

- ricorrenti (atto giudiziario; allegato: modulo di rimborso);

- autorità inferiore (n. di rif. [...]; atto giudiziario);

- Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca DEFR (atto giudiziario);

- Cassa di disoccupazione (per estratto).