|
RS 241 LCSl Legge federale del 19 dicembre 1986 contro la concorrenza sleale (LCSl) Art. 24 Violazione dell'obbligo d'indicare i prezzi al consumatore |
||||||
| Chiunque, intenzionalmente: [1]è punito con una multa sino a 20 000 franchi. [4] | ||||||
| viola l'obbligo di indicare i prezzi (art. 16) o il prezzo unitario (art. 16a); | ||||||
| contravviene alle prescrizioni sull'indicazione dei prezzi nella pubblicità (art. 17); | ||||||
| indica prezzi in modo fallace (art. 18); | ||||||
| disattende l'obbligo di informare in materia d'indicazione dei prezzi (art. 19); | ||||||
| contravviene alle disposizioni esecutive del Consiglio federale in merito all'indicazione dei prezzi e all'indicazione del prezzo unitario (art. 16, 16a e 20), | ||||||
| Se l'autore ha agito per negligenza, la pena è della multa. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta l'art. 26 della LF del 17 giu. 2011 sulla metrologia, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 6235; FF 2010 7073). [2] Nuovo testo giusta l'art. 26 della LF del 17 giu. 2011 sulla metrologia, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 6235; FF 2010 7073). [3] Nuovo testo giusta l'art. 26 della LF del 17 giu. 2011 sulla metrologia, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 6235; FF 2010 7073). [4] Nuovo testo giusta l'art. 333 del Codice penale, nella versione della LF del 13 dic. 2002, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 3459; FF 1999 II1669). | ||||||
|
RS 942.211 OIP Ordinanza dell'11 dicembre 1978 sull'indicazione dei prezzi (OIP) Art. 21 [1] |
||||||
| Le infrazioni alla presente ordinanza sono perseguite conformemente alle disposizioni della legge federale del 19 dicembre 1986 contro la concorrenza sleale. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra II dell'O del 5 nov. 2014, in vigore dal 1° gen. 2015 (RU 2014 4161). | ||||||
|
RS 942.211 OIP Ordinanza dell'11 dicembre 1978 sull'indicazione dei prezzi (OIP) Art. 11 Modo d'indicazione |
||||||
| I prezzi esposti, le liste dei prezzi, i cataloghi, ecc. devono essere di facile consultazione e agevolmente leggibili. | ||||||
| ... [1] | ||||||
| L'indicazione deve evidenziare il genere e l'unità delle prestazioni di servizi oppure le tariffe cui i prezzi si riferiscono. | ||||||
| Nel ramo alberghiero, l'indicazione del prezzo di bevande deve evidenziare la quantità cui il prezzo si riferisce. L'indicazione della quantità non è necessaria per le bevande calde, i cocktail e le bevande preparate con acqua o servite con ghiaccio. [2] | ||||||
| Negli stabilimenti ospitanti persone, il prezzo del pernottamento con o senza prima colazione, della mezza pensione o della pensione completa deve essere comunicato oralmente o per scritto al cliente. [3] | ||||||
| [1] Introdotto dalla cifra I dell'O del 28 apr. 1999 (RU 1999 1637). Abrogato dalla cifra I dell'O del 21 gen. 2004, con effetto dal 1° giu. 2004 (RU 2004 827). [2] Nuovo testo giusta l'art. 39 n. 2 dell'O del 5 set. 2012 sulle indicazioni di quantità, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 5275). [3] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 12 ott. 2011, in vigore dal 1° apr. 2012 (RU 2011 4959). | ||||||
|
RS 241 LCSl Legge federale del 19 dicembre 1986 contro la concorrenza sleale (LCSl) Art. 24 Violazione dell'obbligo d'indicare i prezzi al consumatore |
||||||
| Chiunque, intenzionalmente: [1]è punito con una multa sino a 20 000 franchi. [4] | ||||||
| viola l'obbligo di indicare i prezzi (art. 16) o il prezzo unitario (art. 16a); | ||||||
| contravviene alle prescrizioni sull'indicazione dei prezzi nella pubblicità (art. 17); | ||||||
| indica prezzi in modo fallace (art. 18); | ||||||
| disattende l'obbligo di informare in materia d'indicazione dei prezzi (art. 19); | ||||||
| contravviene alle disposizioni esecutive del Consiglio federale in merito all'indicazione dei prezzi e all'indicazione del prezzo unitario (art. 16, 16a e 20), | ||||||
| Se l'autore ha agito per negligenza, la pena è della multa. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta l'art. 26 della LF del 17 giu. 2011 sulla metrologia, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 6235; FF 2010 7073). [2] Nuovo testo giusta l'art. 26 della LF del 17 giu. 2011 sulla metrologia, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 6235; FF 2010 7073). [3] Nuovo testo giusta l'art. 26 della LF del 17 giu. 2011 sulla metrologia, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 6235; FF 2010 7073). [4] Nuovo testo giusta l'art. 333 del Codice penale, nella versione della LF del 13 dic. 2002, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 3459; FF 1999 II1669). | ||||||
|
RS 942.211 OIP Ordinanza dell'11 dicembre 1978 sull'indicazione dei prezzi (OIP) Art. 11 Modo d'indicazione |
||||||
| I prezzi esposti, le liste dei prezzi, i cataloghi, ecc. devono essere di facile consultazione e agevolmente leggibili. | ||||||
| ... [1] | ||||||
| L'indicazione deve evidenziare il genere e l'unità delle prestazioni di servizi oppure le tariffe cui i prezzi si riferiscono. | ||||||
| Nel ramo alberghiero, l'indicazione del prezzo di bevande deve evidenziare la quantità cui il prezzo si riferisce. L'indicazione della quantità non è necessaria per le bevande calde, i cocktail e le bevande preparate con acqua o servite con ghiaccio. [2] | ||||||
| Negli stabilimenti ospitanti persone, il prezzo del pernottamento con o senza prima colazione, della mezza pensione o della pensione completa deve essere comunicato oralmente o per scritto al cliente. [3] | ||||||
| [1] Introdotto dalla cifra I dell'O del 28 apr. 1999 (RU 1999 1637). Abrogato dalla cifra I dell'O del 21 gen. 2004, con effetto dal 1° giu. 2004 (RU 2004 827). [2] Nuovo testo giusta l'art. 39 n. 2 dell'O del 5 set. 2012 sulle indicazioni di quantità, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 5275). [3] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 12 ott. 2011, in vigore dal 1° apr. 2012 (RU 2011 4959). | ||||||
|
RS 241 LCSl Legge federale del 19 dicembre 1986 contro la concorrenza sleale (LCSl) Art. 16 Obbligo d'indicare i prezzi |
||||||
| Per le merci offerte in vendita ai consumatori devono essere indicati i prezzi da pagare effettivamente, salvo le eccezioni previste dal Consiglio federale. [1] Eccezioni sono in particolare ammissibili per motivi tecnici o di sicurezza. Lo stesso obbligo sussiste per le prestazioni di servizi designate dal Consiglio federale. | ||||||
| Il Consiglio federale disciplina l'indicazione dei prezzi e delle mance. | ||||||
| ... [2] | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta l'art. 26 della LF del 17 giu. 2011 sulla metrologia, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 6235; FF 2010 7073). [2] Abrogato dall'art. 26 della LF del 17 giu. 2011 sulla metrologia, con effetto dal 1° gen. 2013 (RU 2012 6235; FF 2010 7073). | ||||||
|
RS 241 LCSl Legge federale del 19 dicembre 1986 contro la concorrenza sleale (LCSl) Art. 16 Obbligo d'indicare i prezzi |
||||||
| Per le merci offerte in vendita ai consumatori devono essere indicati i prezzi da pagare effettivamente, salvo le eccezioni previste dal Consiglio federale. [1] Eccezioni sono in particolare ammissibili per motivi tecnici o di sicurezza. Lo stesso obbligo sussiste per le prestazioni di servizi designate dal Consiglio federale. | ||||||
| Il Consiglio federale disciplina l'indicazione dei prezzi e delle mance. | ||||||
| ... [2] | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta l'art. 26 della LF del 17 giu. 2011 sulla metrologia, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 6235; FF 2010 7073). [2] Abrogato dall'art. 26 della LF del 17 giu. 2011 sulla metrologia, con effetto dal 1° gen. 2013 (RU 2012 6235; FF 2010 7073). | ||||||
|
RS 241 LCSl Legge federale del 19 dicembre 1986 contro la concorrenza sleale (LCSl) Art. 17 Indicazione dei prezzi nella pubblicità |
||||||
| Se nella pubblicità sono menzionati prezzi o riduzioni di prezzo, la loro indicazione è soggetta alle disposizioni emanate dal Consiglio federale. | ||||||
|
RS 241 LCSl Legge federale del 19 dicembre 1986 contro la concorrenza sleale (LCSl) Art. 20 Esecuzione |
||||||
| L'esecuzione compete ai Cantoni, l'alta vigilanza alla Confederazione. | ||||||
| Il Consiglio federale emana le disposizioni esecutive. | ||||||
|
RS 241 LCSl Legge federale del 19 dicembre 1986 contro la concorrenza sleale (LCSl) Art. 24 Violazione dell'obbligo d'indicare i prezzi al consumatore |
||||||
| Chiunque, intenzionalmente: [1]è punito con una multa sino a 20 000 franchi. [4] | ||||||
| viola l'obbligo di indicare i prezzi (art. 16) o il prezzo unitario (art. 16a); | ||||||
| contravviene alle prescrizioni sull'indicazione dei prezzi nella pubblicità (art. 17); | ||||||
| indica prezzi in modo fallace (art. 18); | ||||||
| disattende l'obbligo di informare in materia d'indicazione dei prezzi (art. 19); | ||||||
| contravviene alle disposizioni esecutive del Consiglio federale in merito all'indicazione dei prezzi e all'indicazione del prezzo unitario (art. 16, 16a e 20), | ||||||
| Se l'autore ha agito per negligenza, la pena è della multa. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta l'art. 26 della LF del 17 giu. 2011 sulla metrologia, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 6235; FF 2010 7073). [2] Nuovo testo giusta l'art. 26 della LF del 17 giu. 2011 sulla metrologia, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 6235; FF 2010 7073). [3] Nuovo testo giusta l'art. 26 della LF del 17 giu. 2011 sulla metrologia, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 6235; FF 2010 7073). [4] Nuovo testo giusta l'art. 333 del Codice penale, nella versione della LF del 13 dic. 2002, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 3459; FF 1999 II1669). | ||||||
|
RS 241 LCSl Legge federale del 19 dicembre 1986 contro la concorrenza sleale (LCSl) Art. 16 Obbligo d'indicare i prezzi |
||||||
| Per le merci offerte in vendita ai consumatori devono essere indicati i prezzi da pagare effettivamente, salvo le eccezioni previste dal Consiglio federale. [1] Eccezioni sono in particolare ammissibili per motivi tecnici o di sicurezza. Lo stesso obbligo sussiste per le prestazioni di servizi designate dal Consiglio federale. | ||||||
| Il Consiglio federale disciplina l'indicazione dei prezzi e delle mance. | ||||||
| ... [2] | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta l'art. 26 della LF del 17 giu. 2011 sulla metrologia, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 6235; FF 2010 7073). [2] Abrogato dall'art. 26 della LF del 17 giu. 2011 sulla metrologia, con effetto dal 1° gen. 2013 (RU 2012 6235; FF 2010 7073). | ||||||
|
RS 241 LCSl Legge federale del 19 dicembre 1986 contro la concorrenza sleale (LCSl) Art. 20 Esecuzione |
||||||
| L'esecuzione compete ai Cantoni, l'alta vigilanza alla Confederazione. | ||||||
| Il Consiglio federale emana le disposizioni esecutive. | ||||||
|
RS 241 LCSl Legge federale del 19 dicembre 1986 contro la concorrenza sleale (LCSl) Art. 24 Violazione dell'obbligo d'indicare i prezzi al consumatore |
||||||
| Chiunque, intenzionalmente: [1]è punito con una multa sino a 20 000 franchi. [4] | ||||||
| viola l'obbligo di indicare i prezzi (art. 16) o il prezzo unitario (art. 16a); | ||||||
| contravviene alle prescrizioni sull'indicazione dei prezzi nella pubblicità (art. 17); | ||||||
| indica prezzi in modo fallace (art. 18); | ||||||
| disattende l'obbligo di informare in materia d'indicazione dei prezzi (art. 19); | ||||||
| contravviene alle disposizioni esecutive del Consiglio federale in merito all'indicazione dei prezzi e all'indicazione del prezzo unitario (art. 16, 16a e 20), | ||||||
| Se l'autore ha agito per negligenza, la pena è della multa. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta l'art. 26 della LF del 17 giu. 2011 sulla metrologia, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 6235; FF 2010 7073). [2] Nuovo testo giusta l'art. 26 della LF del 17 giu. 2011 sulla metrologia, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 6235; FF 2010 7073). [3] Nuovo testo giusta l'art. 26 della LF del 17 giu. 2011 sulla metrologia, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 6235; FF 2010 7073). [4] Nuovo testo giusta l'art. 333 del Codice penale, nella versione della LF del 13 dic. 2002, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 3459; FF 1999 II1669). | ||||||
|
RS 241 LCSl Legge federale del 19 dicembre 1986 contro la concorrenza sleale (LCSl) Art. 16 Obbligo d'indicare i prezzi |
||||||
| Per le merci offerte in vendita ai consumatori devono essere indicati i prezzi da pagare effettivamente, salvo le eccezioni previste dal Consiglio federale. [1] Eccezioni sono in particolare ammissibili per motivi tecnici o di sicurezza. Lo stesso obbligo sussiste per le prestazioni di servizi designate dal Consiglio federale. | ||||||
| Il Consiglio federale disciplina l'indicazione dei prezzi e delle mance. | ||||||
| ... [2] | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta l'art. 26 della LF del 17 giu. 2011 sulla metrologia, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 6235; FF 2010 7073). [2] Abrogato dall'art. 26 della LF del 17 giu. 2011 sulla metrologia, con effetto dal 1° gen. 2013 (RU 2012 6235; FF 2010 7073). | ||||||
|
RS 241 LCSl Legge federale del 19 dicembre 1986 contro la concorrenza sleale (LCSl) Art. 17 Indicazione dei prezzi nella pubblicità |
||||||
| Se nella pubblicità sono menzionati prezzi o riduzioni di prezzo, la loro indicazione è soggetta alle disposizioni emanate dal Consiglio federale. | ||||||
|
RS 241 LCSl Legge federale del 19 dicembre 1986 contro la concorrenza sleale (LCSl) Art. 20 Esecuzione |
||||||
| L'esecuzione compete ai Cantoni, l'alta vigilanza alla Confederazione. | ||||||
| Il Consiglio federale emana le disposizioni esecutive. | ||||||
|
RS 942.211 OIP Ordinanza dell'11 dicembre 1978 sull'indicazione dei prezzi (OIP) Art. 10 Obbligo di indicare il prezzo |
||||||
| Il prezzo effettivamente da pagare per le prestazioni offerte al consumatore nei campi elencati qui di seguito è indicato in ogni momento in franchi svizzeri: [1] | ||||||
| saloni da parrucchiere; | ||||||
| lavori correnti nelle autorimesse; | ||||||
| ramo alberghiero; | ||||||
| istituti di bellezza e cure del corpo; | ||||||
| centri di cultura fisica, piscine, piste di ghiaccio e altri impianti sportivi; | ||||||
| taxi; | ||||||
| ramo ricreativo (teatri, concerti, cinema, dancing, ecc.), musei, esposizioni, fiere e manifestazioni sportive; | ||||||
| noleggi di veicoli, d'apparecchi e di impianti; | ||||||
| lavanderie e pulitura a secco (principali procedimenti e articoli); | ||||||
| parcheggio di autovetture; | ||||||
| ramo fotografico (servizi standardizzati come sviluppo, copia, ingrandimento); | ||||||
| offerta di corsi; | ||||||
| viaggi in aereo e viaggi «tutto compreso»; | ||||||
| servizi inerenti alla prenotazione di un viaggio e fatturati separatamente (prenotazione, intermediazione); | ||||||
| servizi di telecomunicazione secondo la legge del 30 aprile 1997 sulle telecomunicazioni; | ||||||
| prestazioni quali i servizi d'informazione, di consulenza, di commercializzazione, di ripartizione delle spese di comunicazione, fornite o offerte mediante servizi di telecomunicazione, fatturate o no da un fornitore di servizi di telecomunicazione; | ||||||
| apertura, tenuta e chiusura di conti, traffico dei pagamenti nazionale e internazionale, mezzi di pagamento (carte di credito) nonché acquisto e vendita di valuta estera (cambio); | ||||||
| diritti di godimento a tempo parziale di beni immobili; | ||||||
| prestazioni di servizi relative alla dispensazione di medicamenti e dispositivi medici nonché prestazioni di servizi di veterinari e dentisti; | ||||||
| agenzie di onoranze funebri; | ||||||
| prestazioni notarili. | ||||||
| Le tasse pubbliche inglobabili nel prezzo, i compensi per i diritti d'autore e altri supplementi non facoltativi di qualsiasi tipo, segnatamente per la prenotazione, il servizio o l'elaborazione, devono essere inclusi nel prezzo. Le tasse di soggiorno possono essere indicate separatamente. [15] | ||||||
| In caso di modifica dell'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto, l'indicazione del prezzo deve essere adattata entro i tre mesi successivi all'entrata in vigore di tale modifica. Durante questo periodo, i consumatori devono essere informati con una menzione ben visibile che la modifica dell'aliquota d'imposta non è ancora considerata nel prezzo indicato. [16] | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 25 mag. 2022, in vigore dal 1° lug. 2022 (RU 2022 343, 388). [2] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 12 ott. 2011, in vigore dal 1° apr. 2012 (RU 2011 4959). [3] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 28 apr. 1999, in vigore dal 1° nov. 1999 (RU 1999 1637). [4] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 12 ott. 2011, in vigore dal 1° apr. 2012 (RU 2011 4959). [5] Introdotta dalla cifra I dell'O del 28 apr. 1999, in vigore dal 1° nov. 1999 (RU 1999 1637). [6] Introdotta dalla cifra I dell'O del 28 apr. 1999 (RU 1999 1637). Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 12 ott. 2011, in vigore dal 1° apr. 2012 (RU 2011 4959). [7] Introdotta dalla cifra I dell'O del 28 apr. 1999, in vigore dal 1° nov. 1999 (RU 1999 1637). [8] Introdotta dalla cifra I dell'O del 28 apr. 1999 (RU 1999 1637). Nuovo testo giusta la cifra II dell'O del 4 nov. 2009, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2009 5821). [9] Introdotta dalla cifra I dell'O del 28 apr. 1999 (RU 1999 1637). Nuovo testo giusta la cifra II dell'O del 4 nov. 2009, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2009 5821). [10] Introdotta dalla cifra I dell'O del 28 apr. 1999, in vigore dal 1° nov. 1999 (RU 1999 1637). [11] Introdotta dalla cifra I dell'O del 28 apr. 1999, in vigore dal 1° nov. 1999 (RU 1999 1637). [12] Introdotta dalla cifra I dell'O del 21 gen. 2004 (RU 2004 827). Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 12 ott. 2011, in vigore dal 1° apr. 2012 (RU 2011 4959). [13] Introdotta dalla cifra I dell'O del 12 ott. 2011, in vigore dal 1° apr. 2012 (RU 2011 4959). [14] Introdotta dalla cifra I dell'O del 12 ott. 2011, in vigore dal 1° apr. 2012 (RU 2011 4959). [15] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 25 mag. 2022, in vigore dal 1° lug. 2022 (RU 2022 343). [16] Introdotto dalla cifra I dell'O del 28 apr. 1999, in vigore dal 1° nov. 1999 (RU 1999 1637). | ||||||
|
RS 942.211 OIP Ordinanza dell'11 dicembre 1978 sull'indicazione dei prezzi (OIP) Art. 11 Modo d'indicazione |
||||||
| I prezzi esposti, le liste dei prezzi, i cataloghi, ecc. devono essere di facile consultazione e agevolmente leggibili. | ||||||
| ... [1] | ||||||
| L'indicazione deve evidenziare il genere e l'unità delle prestazioni di servizi oppure le tariffe cui i prezzi si riferiscono. | ||||||
| Nel ramo alberghiero, l'indicazione del prezzo di bevande deve evidenziare la quantità cui il prezzo si riferisce. L'indicazione della quantità non è necessaria per le bevande calde, i cocktail e le bevande preparate con acqua o servite con ghiaccio. [2] | ||||||
| Negli stabilimenti ospitanti persone, il prezzo del pernottamento con o senza prima colazione, della mezza pensione o della pensione completa deve essere comunicato oralmente o per scritto al cliente. [3] | ||||||
| [1] Introdotto dalla cifra I dell'O del 28 apr. 1999 (RU 1999 1637). Abrogato dalla cifra I dell'O del 21 gen. 2004, con effetto dal 1° giu. 2004 (RU 2004 827). [2] Nuovo testo giusta l'art. 39 n. 2 dell'O del 5 set. 2012 sulle indicazioni di quantità, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 5275). [3] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 12 ott. 2011, in vigore dal 1° apr. 2012 (RU 2011 4959). | ||||||
|
RS 942.211 OIP Ordinanza dell'11 dicembre 1978 sull'indicazione dei prezzi (OIP) Art. 13 Indicazione dei prezzi nella pubblicità in generale [1] |
||||||
| Se, nella pubblicità, sono menzionati prezzi, categorie o limiti di prezzi in cifre, devono essere indicati i prezzi effettivamente da pagare. | ||||||
| ... [2] | ||||||
| I produttori, gli importatori e i grossisti possono comunicare prezzi indicativi. [3] | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra II dell'O del 4 nov. 2009, in vigore dal 1° lug. 2010 (RU 2009 5821). [2] Introdotto dalla cifra I dell'O del 28 apr. 1999 (RU 1999 1637). Abrogato dalla cifra II dell'O del 4 nov. 2009, con effetto dal 1° lug. 2010 (RU 2009 5821). [3] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 28 apr. 1999, in vigore dal 1° nov. 1999 (RU 1999 1637). | ||||||
|
RS 942.211 OIP Ordinanza dell'11 dicembre 1978 sull'indicazione dei prezzi (OIP) Art. 11 Modo d'indicazione |
||||||
| I prezzi esposti, le liste dei prezzi, i cataloghi, ecc. devono essere di facile consultazione e agevolmente leggibili. | ||||||
| ... [1] | ||||||
| L'indicazione deve evidenziare il genere e l'unità delle prestazioni di servizi oppure le tariffe cui i prezzi si riferiscono. | ||||||
| Nel ramo alberghiero, l'indicazione del prezzo di bevande deve evidenziare la quantità cui il prezzo si riferisce. L'indicazione della quantità non è necessaria per le bevande calde, i cocktail e le bevande preparate con acqua o servite con ghiaccio. [2] | ||||||
| Negli stabilimenti ospitanti persone, il prezzo del pernottamento con o senza prima colazione, della mezza pensione o della pensione completa deve essere comunicato oralmente o per scritto al cliente. [3] | ||||||
| [1] Introdotto dalla cifra I dell'O del 28 apr. 1999 (RU 1999 1637). Abrogato dalla cifra I dell'O del 21 gen. 2004, con effetto dal 1° giu. 2004 (RU 2004 827). [2] Nuovo testo giusta l'art. 39 n. 2 dell'O del 5 set. 2012 sulle indicazioni di quantità, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 5275). [3] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 12 ott. 2011, in vigore dal 1° apr. 2012 (RU 2011 4959). | ||||||
|
RS 942.211 OIP Ordinanza dell'11 dicembre 1978 sull'indicazione dei prezzi (OIP) Art. 10 Obbligo di indicare il prezzo |
||||||
| Il prezzo effettivamente da pagare per le prestazioni offerte al consumatore nei campi elencati qui di seguito è indicato in ogni momento in franchi svizzeri: [1] | ||||||
| saloni da parrucchiere; | ||||||
| lavori correnti nelle autorimesse; | ||||||
| ramo alberghiero; | ||||||
| istituti di bellezza e cure del corpo; | ||||||
| centri di cultura fisica, piscine, piste di ghiaccio e altri impianti sportivi; | ||||||
| taxi; | ||||||
| ramo ricreativo (teatri, concerti, cinema, dancing, ecc.), musei, esposizioni, fiere e manifestazioni sportive; | ||||||
| noleggi di veicoli, d'apparecchi e di impianti; | ||||||
| lavanderie e pulitura a secco (principali procedimenti e articoli); | ||||||
| parcheggio di autovetture; | ||||||
| ramo fotografico (servizi standardizzati come sviluppo, copia, ingrandimento); | ||||||
| offerta di corsi; | ||||||
| viaggi in aereo e viaggi «tutto compreso»; | ||||||
| servizi inerenti alla prenotazione di un viaggio e fatturati separatamente (prenotazione, intermediazione); | ||||||
| servizi di telecomunicazione secondo la legge del 30 aprile 1997 sulle telecomunicazioni; | ||||||
| prestazioni quali i servizi d'informazione, di consulenza, di commercializzazione, di ripartizione delle spese di comunicazione, fornite o offerte mediante servizi di telecomunicazione, fatturate o no da un fornitore di servizi di telecomunicazione; | ||||||
| apertura, tenuta e chiusura di conti, traffico dei pagamenti nazionale e internazionale, mezzi di pagamento (carte di credito) nonché acquisto e vendita di valuta estera (cambio); | ||||||
| diritti di godimento a tempo parziale di beni immobili; | ||||||
| prestazioni di servizi relative alla dispensazione di medicamenti e dispositivi medici nonché prestazioni di servizi di veterinari e dentisti; | ||||||
| agenzie di onoranze funebri; | ||||||
| prestazioni notarili. | ||||||
| Le tasse pubbliche inglobabili nel prezzo, i compensi per i diritti d'autore e altri supplementi non facoltativi di qualsiasi tipo, segnatamente per la prenotazione, il servizio o l'elaborazione, devono essere inclusi nel prezzo. Le tasse di soggiorno possono essere indicate separatamente. [15] | ||||||
| In caso di modifica dell'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto, l'indicazione del prezzo deve essere adattata entro i tre mesi successivi all'entrata in vigore di tale modifica. Durante questo periodo, i consumatori devono essere informati con una menzione ben visibile che la modifica dell'aliquota d'imposta non è ancora considerata nel prezzo indicato. [16] | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 25 mag. 2022, in vigore dal 1° lug. 2022 (RU 2022 343, 388). [2] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 12 ott. 2011, in vigore dal 1° apr. 2012 (RU 2011 4959). [3] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 28 apr. 1999, in vigore dal 1° nov. 1999 (RU 1999 1637). [4] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 12 ott. 2011, in vigore dal 1° apr. 2012 (RU 2011 4959). [5] Introdotta dalla cifra I dell'O del 28 apr. 1999, in vigore dal 1° nov. 1999 (RU 1999 1637). [6] Introdotta dalla cifra I dell'O del 28 apr. 1999 (RU 1999 1637). Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 12 ott. 2011, in vigore dal 1° apr. 2012 (RU 2011 4959). [7] Introdotta dalla cifra I dell'O del 28 apr. 1999, in vigore dal 1° nov. 1999 (RU 1999 1637). [8] Introdotta dalla cifra I dell'O del 28 apr. 1999 (RU 1999 1637). Nuovo testo giusta la cifra II dell'O del 4 nov. 2009, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2009 5821). [9] Introdotta dalla cifra I dell'O del 28 apr. 1999 (RU 1999 1637). Nuovo testo giusta la cifra II dell'O del 4 nov. 2009, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2009 5821). [10] Introdotta dalla cifra I dell'O del 28 apr. 1999, in vigore dal 1° nov. 1999 (RU 1999 1637). [11] Introdotta dalla cifra I dell'O del 28 apr. 1999, in vigore dal 1° nov. 1999 (RU 1999 1637). [12] Introdotta dalla cifra I dell'O del 21 gen. 2004 (RU 2004 827). Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 12 ott. 2011, in vigore dal 1° apr. 2012 (RU 2011 4959). [13] Introdotta dalla cifra I dell'O del 12 ott. 2011, in vigore dal 1° apr. 2012 (RU 2011 4959). [14] Introdotta dalla cifra I dell'O del 12 ott. 2011, in vigore dal 1° apr. 2012 (RU 2011 4959). [15] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 25 mag. 2022, in vigore dal 1° lug. 2022 (RU 2022 343). [16] Introdotto dalla cifra I dell'O del 28 apr. 1999, in vigore dal 1° nov. 1999 (RU 1999 1637). | ||||||
|
RS 942.211 OIP Ordinanza dell'11 dicembre 1978 sull'indicazione dei prezzi (OIP) Art. 13 Indicazione dei prezzi nella pubblicità in generale [1] |
||||||
| Se, nella pubblicità, sono menzionati prezzi, categorie o limiti di prezzi in cifre, devono essere indicati i prezzi effettivamente da pagare. | ||||||
| ... [2] | ||||||
| I produttori, gli importatori e i grossisti possono comunicare prezzi indicativi. [3] | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra II dell'O del 4 nov. 2009, in vigore dal 1° lug. 2010 (RU 2009 5821). [2] Introdotto dalla cifra I dell'O del 28 apr. 1999 (RU 1999 1637). Abrogato dalla cifra II dell'O del 4 nov. 2009, con effetto dal 1° lug. 2010 (RU 2009 5821). [3] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 28 apr. 1999, in vigore dal 1° nov. 1999 (RU 1999 1637). | ||||||
|
RS 241 LCSl Legge federale del 19 dicembre 1986 contro la concorrenza sleale (LCSl) Art. 2 Principio |
||||||
| È sleale e illecito qualsiasi comportamento o pratica d'affari ingannevole, o altrimenti lesivo delle norme della buona fede, che influisce sui rapporti tra concorrenti o tra fornitori e clienti. | ||||||
|
RS 241 LCSl Legge federale del 19 dicembre 1986 contro la concorrenza sleale (LCSl) Art. 3 Metodi sleali di pubblicità e di vendita e altri comportamenti illeciti |
||||||
| Agisce in modo sleale, segnatamente, chiunque: | ||||||
| denigra altri, le sue merci, le sue opere, le sue prestazioni, i suoi prezzi o le sue relazioni d'affari con affermazioni inesatte, fallaci o inutilmente lesive; | ||||||
| dà indicazioni inesatte o fallaci su se stesso, la propria ditta, la designazione della propria impresa, le proprie merci, opere, prestazioni o i loro prezzi, le proprie scorte, i propri metodi di vendita o le proprie relazioni d'affari oppure, con tali indicazioni, favorisce terzi nella concorrenza; | ||||||
| si serve di titoli o denominazioni professionali non pertinenti, atti a far credere a distinzioni o capacità speciali; | ||||||
| si avvale di misure atte a generare confusione con le merci, le opere, le prestazioni o gli affari d'altri; | ||||||
| paragona in modo inesatto, fallace, inutilmente lesivo o plagiante la propria persona, le proprie merci, opere, prestazioni o i loro prezzi con quelli d'altri, oppure, con tali paragoni, favorisce terzi nella concorrenza; | ||||||
| offre reiteratamente sottocosto una scelta di merci, di opere o di prestazioni ed evidenzia particolarmente quest'offerta nella pubblicità, ingannando così la clientela sulle proprie capacità o su quelle dei propri concorrenti; l'inganno è presunto quando il prezzo di vendita è inferiore al prezzo di costo di forniture paragonabili di merci, opere o prestazioni dello stesso genere; se il convenuto fornisce la prova del prezzo di costo effettivo, questo prezzo è determinante per il giudizio; | ||||||
| inganna, con aggiunte in regalo, la clientela sul valore effettivo dell'offerta; | ||||||
| pregiudica la libertà di decisione della clientela usando metodi di vendita particolarmente aggressivi; | ||||||
| inganna la clientela dissimulando la qualità, la quantità, le possibilità d'utilizzazione, l'utilità o la pericolosità di merci, opere o prestazioni; | ||||||
| omette, in pubblici annunci concernenti il credito al consumo, di designare inequivocabilmente la propria ditta o di indicare chiaramente l'ammontare netto del credito, il costo totale del credito e il tasso annuo effettivo; | ||||||
| omette, in pubblici annunci concernenti il credito al consumo volto a finanziare beni o servizi, di designare inequivocabilmente la propria ditta o di indicare chiaramente il prezzo in contanti, il prezzo previsto dal contratto di credito e il tasso annuo effettivo; | ||||||
| offre o conclude, nell'ambito di un'attività d'affari, un contratto di credito al consumo utilizzando moduli contrattuali che contengono indicazioni incomplete o inesatte sull'oggetto del contratto, il prezzo, le condizioni di pagamento, la durata del contratto, il diritto di revoca o di disdetta del cliente o sul diritto di costui al pagamento anticipato del debito residuo; | ||||||
| omette, in pubblici annunci concernenti un credito al consumo (lett. k) o un credito al consumo volto a finanziare beni e servizi (lett. l), di segnalare che la concessione del credito al consumo è vietata se causa un eccessivo indebitamento del consumatore; | ||||||
| trasmette o fa trasmettere mediante telecomunicazione pubblicità di massa che non ha relazione diretta con un contenuto richiesto e omette di chiedere preliminarmente il consenso dei clienti, di menzionare correttamente il mittente o di indicare la possibilità di opporvisi in modo agevole e gratuito; chi, nell'ambito della vendita di merci, opere o prestazioni, ottiene le coordinate dei propri clienti indicando loro che hanno la possibilità di opporsi all'invio di pubblicità di massa mediante telecomunicazione non agisce in modo sleale se trasmette loro, senza il loro consenso, pubblicità di massa per merci, opere e prestazioni proprie analoghe; | ||||||
| pubblicizza l'iscrizione in elenchi di qualsiasi tipo o la pubblicazione di annunci mediante moduli di offerta, proposte di correzione o simili oppure propone direttamente tali iscrizioni o pubblicazioni di annunci senza indicare in caratteri grandi, in un punto ben visibile e in un linguaggio comprensibile:il carattere oneroso e privato dell'offerta,la durata del contratto,il prezzo totale per la durata del contratto, ela diffusione geografica, la forma, la tiratura minima e l'ultimo termine di pubblicazione; | ||||||
| il carattere oneroso e privato dell'offerta, | ||||||
| la durata del contratto, | ||||||
| il prezzo totale per la durata del contratto, e | ||||||
| la diffusione geografica, la forma, la tiratura minima e l'ultimo termine di pubblicazione; | ||||||
| invia fatture per iscrizioni in elenchi di qualsiasi tipo o per pubblicazioni di annunci senza prima avere ricevuto una richiesta corrispondente; | ||||||
| subordina la consegna di merci, la distribuzione di premi o altre prestazioni a condizioni che per l'acquirente costituiscono un vantaggio principalmente se quest'ultimo recluta altre persone, e non tanto se vende o utilizza merci o prestazioni (sistema piramidale, «boule de neige» o a valanga); | ||||||
| offre merci, opere o prestazioni mediante commercio elettronico, omettendo di:indicare in modo chiaro e completo la sua identità e il suo indirizzo di contatto, incluso il suo indirizzo di posta elettronica,indicare le singole fasi tecniche della conclusione di un contratto,mettere a disposizione mezzi tecnici adeguati che permettono di individuare e correggere errori di immissione prima dell'invio dell'ordinazione,confermare immediatamente per via elettronica l'ordinazione del cliente; | ||||||
| indicare in modo chiaro e completo la sua identità e il suo indirizzo di contatto, incluso il suo indirizzo di posta elettronica, | ||||||
| indicare le singole fasi tecniche della conclusione di un contratto, | ||||||
| mettere a disposizione mezzi tecnici adeguati che permettono di individuare e correggere errori di immissione prima dell'invio dell'ordinazione, | ||||||
| confermare immediatamente per via elettronica l'ordinazione del cliente; | ||||||
| nell'ambito di un concorso o di un'estrazione a sorte promette una vincita la cui riscossione è legata alla composizione di un numero a pagamento di un servizio a valore aggiunto, al versamento di un'indennità per spese, all'acquisto di una merce o di un servizio, oppure alla partecipazione a una manifestazione, a un viaggio promozionale o a un'altra estrazione a sorte; | ||||||
| non rispetta l'annotazione contenuta nell'elenco telefonico con cui il cliente indica che non desidera ricevere messaggi pubblicitari da parte di persone con le quali non intrattiene una relazione commerciale e che i dati che lo concernono non possono essere comunicati ai fini della pubblicità diretta; i clienti non iscritti nell'elenco telefonico sono equiparati a quelli che vi figurano con l'annotazione; | ||||||
| effettua chiamate pubblicitarie senza che venga visualizzato un numero chiamante iscritto nell'elenco telefonico e al cui utilizzo sia abilitato; | ||||||
| si basa su informazioni ottenute in seguito alla violazione delle lettere u o v; | ||||||
| fornisce indicazioni su sé stesso, le sue merci, le sue opere o le sue prestazioni riguardanti l'impatto climatico che non possono essere comprovate da basi oggettive e verificabili. | ||||||
| Il capoverso 1 lettera s non si applica alla telefonia vocale e ai contratti che si concludono esclusivamente mediante lo scambio di messaggi elettronici o mediante mezzi di comunicazione individuale analoghi. [16] | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta il n. I della LF del 24 mar. 1995, in vigore dal 1° nov. 1995 (RU 1995 4086; FF 1994 III 403). [2] Nuovo testo giusta l'all. 2 n. II 2 della LF del 23 mar. 2001 sul credito al consumo, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3846; FF 1999 III2697). [3] Nuovo testo giusta l'all. 2 n. II 2 della LF del 23 mar. 2001 sul credito al consumo, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3846; FF 1999 III2697). [4] Nuovo testo giusta il n. II della LF del 13 dic. 2013 (Abrogazione delle disposizioni concernenti il contratto di vendita a rate anticipate), in vigore dal 1° lug. 2014 (RU 2014 869; FF 2013 39595017). [5] Introdotta dall'all. 2 n. II 2 della LF del 23 mar. 2001 sul credito al consumo, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3846; FF 1999 III2697). [6] Introdotta dall'all. n. 1 della LF del 24 mar. 2006, in vigore dal 1° apr. 2007 (RU 2007 921; FF 2003 6883). [7] Introdotta dal n. I della LF del 17 giu. 2011, in vigore dal 1° apr. 2012 (RU 2011 4909; FF 2009 5337). [8] Introdotta dal n. I della LF del 17 giu. 2011, in vigore dal 1° apr. 2012 (RU 2011 4909; FF 2009 5337). [9] Introdotta dal n. I della LF del 17 giu. 2011, in vigore dal 1° apr. 2012 (RU 2011 4909; FF 2009 5337). [10] Introdotta dal n. I della LF del 17 giu. 2011, in vigore dal 1° apr. 2012 (RU 2011 4909; FF 2009 5337). [11] Introdotta dal n. I della LF del 17 giu. 2011, in vigore dal 1° apr. 2012 (RU 2011 4909; FF 2009 5337). [12] Introdotta dal n. I della LF del 17 giu. 2011 (RU 2011 4909; FF 2009 5337). Nuovo testo giusta l'all. n. 2 LF del 22 mar. 2019, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 6159; FF 2017 5599). [13] Introdotta dall'all. n. 2 della LF del 22 mar. 2019, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 6159; FF 2017 5599). [14] Introdotta dall'all. n. 2 della LF del 22 mar. 2019, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 6159; FF 2017 5599). [15] Introdotta dall'all. n. 1 della LF del 15 mar. 2024, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2024 376; FF 2022 2651). [16] Introdotta dal n. I della LF del 17 giu. 2011, in vigore dal 1° apr. 2012 (RU 2011 4909; FF 2009 5337). | ||||||
|
RS 241 LCSl Legge federale del 19 dicembre 1986 contro la concorrenza sleale (LCSl) Art. 16 Obbligo d'indicare i prezzi |
||||||
| Per le merci offerte in vendita ai consumatori devono essere indicati i prezzi da pagare effettivamente, salvo le eccezioni previste dal Consiglio federale. [1] Eccezioni sono in particolare ammissibili per motivi tecnici o di sicurezza. Lo stesso obbligo sussiste per le prestazioni di servizi designate dal Consiglio federale. | ||||||
| Il Consiglio federale disciplina l'indicazione dei prezzi e delle mance. | ||||||
| ... [2] | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta l'art. 26 della LF del 17 giu. 2011 sulla metrologia, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 6235; FF 2010 7073). [2] Abrogato dall'art. 26 della LF del 17 giu. 2011 sulla metrologia, con effetto dal 1° gen. 2013 (RU 2012 6235; FF 2010 7073). | ||||||
|
RS 942.211 OIP Ordinanza dell'11 dicembre 1978 sull'indicazione dei prezzi (OIP) Art. 11 Modo d'indicazione |
||||||
| I prezzi esposti, le liste dei prezzi, i cataloghi, ecc. devono essere di facile consultazione e agevolmente leggibili. | ||||||
| ... [1] | ||||||
| L'indicazione deve evidenziare il genere e l'unità delle prestazioni di servizi oppure le tariffe cui i prezzi si riferiscono. | ||||||
| Nel ramo alberghiero, l'indicazione del prezzo di bevande deve evidenziare la quantità cui il prezzo si riferisce. L'indicazione della quantità non è necessaria per le bevande calde, i cocktail e le bevande preparate con acqua o servite con ghiaccio. [2] | ||||||
| Negli stabilimenti ospitanti persone, il prezzo del pernottamento con o senza prima colazione, della mezza pensione o della pensione completa deve essere comunicato oralmente o per scritto al cliente. [3] | ||||||
| [1] Introdotto dalla cifra I dell'O del 28 apr. 1999 (RU 1999 1637). Abrogato dalla cifra I dell'O del 21 gen. 2004, con effetto dal 1° giu. 2004 (RU 2004 827). [2] Nuovo testo giusta l'art. 39 n. 2 dell'O del 5 set. 2012 sulle indicazioni di quantità, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 5275). [3] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 12 ott. 2011, in vigore dal 1° apr. 2012 (RU 2011 4959). | ||||||
|
RS 101 Cost. Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Art. 8 Uguaglianza giuridica |
||||||
| Tutti sono uguali davanti alla legge. | ||||||
| Nessuno può essere discriminato, in particolare a causa dell'origine, della razza, del sesso, dell'età, della lingua, della posizione sociale, del modo di vita, delle convinzioni religiose, filosofiche o politiche, e di menomazioni fisiche, mentali o psichiche. | ||||||
| Uomo e donna hanno uguali diritti. La legge ne assicura l'uguaglianza, di diritto e di fatto, in particolare per quanto concerne la famiglia, l'istruzione e il lavoro. Uomo e donna hanno diritto a un salario uguale per un lavoro di uguale valore. | ||||||
| La legge prevede provvedimenti per eliminare svantaggi esistenti nei confronti dei disabili. | ||||||
|
RS 101 Cost. Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Art. 8 Uguaglianza giuridica |
||||||
| Tutti sono uguali davanti alla legge. | ||||||
| Nessuno può essere discriminato, in particolare a causa dell'origine, della razza, del sesso, dell'età, della lingua, della posizione sociale, del modo di vita, delle convinzioni religiose, filosofiche o politiche, e di menomazioni fisiche, mentali o psichiche. | ||||||
| Uomo e donna hanno uguali diritti. La legge ne assicura l'uguaglianza, di diritto e di fatto, in particolare per quanto concerne la famiglia, l'istruzione e il lavoro. Uomo e donna hanno diritto a un salario uguale per un lavoro di uguale valore. | ||||||
| La legge prevede provvedimenti per eliminare svantaggi esistenti nei confronti dei disabili. | ||||||
|
RS 101 Cost. Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Art. 9 Protezione dall'arbitrio e tutela della buona fede |
||||||
| Ognuno ha diritto d'essere trattato senza arbitrio e secondo il principio della buona fede da parte degli organi dello Stato. | ||||||
|
RS 942.211 OIP Ordinanza dell'11 dicembre 1978 sull'indicazione dei prezzi (OIP) Art. 11 Modo d'indicazione |
||||||
| I prezzi esposti, le liste dei prezzi, i cataloghi, ecc. devono essere di facile consultazione e agevolmente leggibili. | ||||||
| ... [1] | ||||||
| L'indicazione deve evidenziare il genere e l'unità delle prestazioni di servizi oppure le tariffe cui i prezzi si riferiscono. | ||||||
| Nel ramo alberghiero, l'indicazione del prezzo di bevande deve evidenziare la quantità cui il prezzo si riferisce. L'indicazione della quantità non è necessaria per le bevande calde, i cocktail e le bevande preparate con acqua o servite con ghiaccio. [2] | ||||||
| Negli stabilimenti ospitanti persone, il prezzo del pernottamento con o senza prima colazione, della mezza pensione o della pensione completa deve essere comunicato oralmente o per scritto al cliente. [3] | ||||||
| [1] Introdotto dalla cifra I dell'O del 28 apr. 1999 (RU 1999 1637). Abrogato dalla cifra I dell'O del 21 gen. 2004, con effetto dal 1° giu. 2004 (RU 2004 827). [2] Nuovo testo giusta l'art. 39 n. 2 dell'O del 5 set. 2012 sulle indicazioni di quantità, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 5275). [3] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 12 ott. 2011, in vigore dal 1° apr. 2012 (RU 2011 4959). | ||||||
|
RS 942.211 OIP Ordinanza dell'11 dicembre 1978 sull'indicazione dei prezzi (OIP) Art. 11 Modo d'indicazione |
||||||
| I prezzi esposti, le liste dei prezzi, i cataloghi, ecc. devono essere di facile consultazione e agevolmente leggibili. | ||||||
| ... [1] | ||||||
| L'indicazione deve evidenziare il genere e l'unità delle prestazioni di servizi oppure le tariffe cui i prezzi si riferiscono. | ||||||
| Nel ramo alberghiero, l'indicazione del prezzo di bevande deve evidenziare la quantità cui il prezzo si riferisce. L'indicazione della quantità non è necessaria per le bevande calde, i cocktail e le bevande preparate con acqua o servite con ghiaccio. [2] | ||||||
| Negli stabilimenti ospitanti persone, il prezzo del pernottamento con o senza prima colazione, della mezza pensione o della pensione completa deve essere comunicato oralmente o per scritto al cliente. [3] | ||||||
| [1] Introdotto dalla cifra I dell'O del 28 apr. 1999 (RU 1999 1637). Abrogato dalla cifra I dell'O del 21 gen. 2004, con effetto dal 1° giu. 2004 (RU 2004 827). [2] Nuovo testo giusta l'art. 39 n. 2 dell'O del 5 set. 2012 sulle indicazioni di quantità, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 5275). [3] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 12 ott. 2011, in vigore dal 1° apr. 2012 (RU 2011 4959). | ||||||
|
RS 942.211 OIP Ordinanza dell'11 dicembre 1978 sull'indicazione dei prezzi (OIP) Art. 11 Modo d'indicazione |
||||||
| I prezzi esposti, le liste dei prezzi, i cataloghi, ecc. devono essere di facile consultazione e agevolmente leggibili. | ||||||
| ... [1] | ||||||
| L'indicazione deve evidenziare il genere e l'unità delle prestazioni di servizi oppure le tariffe cui i prezzi si riferiscono. | ||||||
| Nel ramo alberghiero, l'indicazione del prezzo di bevande deve evidenziare la quantità cui il prezzo si riferisce. L'indicazione della quantità non è necessaria per le bevande calde, i cocktail e le bevande preparate con acqua o servite con ghiaccio. [2] | ||||||
| Negli stabilimenti ospitanti persone, il prezzo del pernottamento con o senza prima colazione, della mezza pensione o della pensione completa deve essere comunicato oralmente o per scritto al cliente. [3] | ||||||
| [1] Introdotto dalla cifra I dell'O del 28 apr. 1999 (RU 1999 1637). Abrogato dalla cifra I dell'O del 21 gen. 2004, con effetto dal 1° giu. 2004 (RU 2004 827). [2] Nuovo testo giusta l'art. 39 n. 2 dell'O del 5 set. 2012 sulle indicazioni di quantità, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 5275). [3] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 12 ott. 2011, in vigore dal 1° apr. 2012 (RU 2011 4959). | ||||||
|
RS 101 Cost. Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Art. 191 Possibilità di adire il Tribunale federale |
||||||
| La legge garantisce la possibilità di adire il Tribunale federale. | ||||||
| Può prevedere un valore litigioso minimo per le controversie che non concernono una questione giuridica d'importanza fondamentale. | ||||||
| In determinati settori speciali, la legge può escludere la possibilità di adire il Tribunale federale. | ||||||
| La legge può prevedere una procedura semplificata per ricorsi manifestamente infondati. | ||||||
|
RS 942.211 OIP Ordinanza dell'11 dicembre 1978 sull'indicazione dei prezzi (OIP) Art. 11 Modo d'indicazione |
||||||
| I prezzi esposti, le liste dei prezzi, i cataloghi, ecc. devono essere di facile consultazione e agevolmente leggibili. | ||||||
| ... [1] | ||||||
| L'indicazione deve evidenziare il genere e l'unità delle prestazioni di servizi oppure le tariffe cui i prezzi si riferiscono. | ||||||
| Nel ramo alberghiero, l'indicazione del prezzo di bevande deve evidenziare la quantità cui il prezzo si riferisce. L'indicazione della quantità non è necessaria per le bevande calde, i cocktail e le bevande preparate con acqua o servite con ghiaccio. [2] | ||||||
| Negli stabilimenti ospitanti persone, il prezzo del pernottamento con o senza prima colazione, della mezza pensione o della pensione completa deve essere comunicato oralmente o per scritto al cliente. [3] | ||||||
| [1] Introdotto dalla cifra I dell'O del 28 apr. 1999 (RU 1999 1637). Abrogato dalla cifra I dell'O del 21 gen. 2004, con effetto dal 1° giu. 2004 (RU 2004 827). [2] Nuovo testo giusta l'art. 39 n. 2 dell'O del 5 set. 2012 sulle indicazioni di quantità, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 5275). [3] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 12 ott. 2011, in vigore dal 1° apr. 2012 (RU 2011 4959). | ||||||
|
RS 942.211 OIP Ordinanza dell'11 dicembre 1978 sull'indicazione dei prezzi (OIP) Art. 11 Modo d'indicazione |
||||||
| I prezzi esposti, le liste dei prezzi, i cataloghi, ecc. devono essere di facile consultazione e agevolmente leggibili. | ||||||
| ... [1] | ||||||
| L'indicazione deve evidenziare il genere e l'unità delle prestazioni di servizi oppure le tariffe cui i prezzi si riferiscono. | ||||||
| Nel ramo alberghiero, l'indicazione del prezzo di bevande deve evidenziare la quantità cui il prezzo si riferisce. L'indicazione della quantità non è necessaria per le bevande calde, i cocktail e le bevande preparate con acqua o servite con ghiaccio. [2] | ||||||
| Negli stabilimenti ospitanti persone, il prezzo del pernottamento con o senza prima colazione, della mezza pensione o della pensione completa deve essere comunicato oralmente o per scritto al cliente. [3] | ||||||
| [1] Introdotto dalla cifra I dell'O del 28 apr. 1999 (RU 1999 1637). Abrogato dalla cifra I dell'O del 21 gen. 2004, con effetto dal 1° giu. 2004 (RU 2004 827). [2] Nuovo testo giusta l'art. 39 n. 2 dell'O del 5 set. 2012 sulle indicazioni di quantità, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 5275). [3] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 12 ott. 2011, in vigore dal 1° apr. 2012 (RU 2011 4959). | ||||||
|
RS 942.211 OIP Ordinanza dell'11 dicembre 1978 sull'indicazione dei prezzi (OIP) Art. 11 Modo d'indicazione |
||||||
| I prezzi esposti, le liste dei prezzi, i cataloghi, ecc. devono essere di facile consultazione e agevolmente leggibili. | ||||||
| ... [1] | ||||||
| L'indicazione deve evidenziare il genere e l'unità delle prestazioni di servizi oppure le tariffe cui i prezzi si riferiscono. | ||||||
| Nel ramo alberghiero, l'indicazione del prezzo di bevande deve evidenziare la quantità cui il prezzo si riferisce. L'indicazione della quantità non è necessaria per le bevande calde, i cocktail e le bevande preparate con acqua o servite con ghiaccio. [2] | ||||||
| Negli stabilimenti ospitanti persone, il prezzo del pernottamento con o senza prima colazione, della mezza pensione o della pensione completa deve essere comunicato oralmente o per scritto al cliente. [3] | ||||||
| [1] Introdotto dalla cifra I dell'O del 28 apr. 1999 (RU 1999 1637). Abrogato dalla cifra I dell'O del 21 gen. 2004, con effetto dal 1° giu. 2004 (RU 2004 827). [2] Nuovo testo giusta l'art. 39 n. 2 dell'O del 5 set. 2012 sulle indicazioni di quantità, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 5275). [3] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 12 ott. 2011, in vigore dal 1° apr. 2012 (RU 2011 4959). | ||||||
|
RS 942.211 OIP Ordinanza dell'11 dicembre 1978 sull'indicazione dei prezzi (OIP) Art. 11 Modo d'indicazione |
||||||
| I prezzi esposti, le liste dei prezzi, i cataloghi, ecc. devono essere di facile consultazione e agevolmente leggibili. | ||||||
| ... [1] | ||||||
| L'indicazione deve evidenziare il genere e l'unità delle prestazioni di servizi oppure le tariffe cui i prezzi si riferiscono. | ||||||
| Nel ramo alberghiero, l'indicazione del prezzo di bevande deve evidenziare la quantità cui il prezzo si riferisce. L'indicazione della quantità non è necessaria per le bevande calde, i cocktail e le bevande preparate con acqua o servite con ghiaccio. [2] | ||||||
| Negli stabilimenti ospitanti persone, il prezzo del pernottamento con o senza prima colazione, della mezza pensione o della pensione completa deve essere comunicato oralmente o per scritto al cliente. [3] | ||||||
| [1] Introdotto dalla cifra I dell'O del 28 apr. 1999 (RU 1999 1637). Abrogato dalla cifra I dell'O del 21 gen. 2004, con effetto dal 1° giu. 2004 (RU 2004 827). [2] Nuovo testo giusta l'art. 39 n. 2 dell'O del 5 set. 2012 sulle indicazioni di quantità, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 5275). [3] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 12 ott. 2011, in vigore dal 1° apr. 2012 (RU 2011 4959). | ||||||
|
RS 942.211 OIP Ordinanza dell'11 dicembre 1978 sull'indicazione dei prezzi (OIP) Art. 13 Indicazione dei prezzi nella pubblicità in generale [1] |
||||||
| Se, nella pubblicità, sono menzionati prezzi, categorie o limiti di prezzi in cifre, devono essere indicati i prezzi effettivamente da pagare. | ||||||
| ... [2] | ||||||
| I produttori, gli importatori e i grossisti possono comunicare prezzi indicativi. [3] | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra II dell'O del 4 nov. 2009, in vigore dal 1° lug. 2010 (RU 2009 5821). [2] Introdotto dalla cifra I dell'O del 28 apr. 1999 (RU 1999 1637). Abrogato dalla cifra II dell'O del 4 nov. 2009, con effetto dal 1° lug. 2010 (RU 2009 5821). [3] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 28 apr. 1999, in vigore dal 1° nov. 1999 (RU 1999 1637). | ||||||
|
RS 942.211 OIP Ordinanza dell'11 dicembre 1978 sull'indicazione dei prezzi (OIP) Art. 11 Modo d'indicazione |
||||||
| I prezzi esposti, le liste dei prezzi, i cataloghi, ecc. devono essere di facile consultazione e agevolmente leggibili. | ||||||
| ... [1] | ||||||
| L'indicazione deve evidenziare il genere e l'unità delle prestazioni di servizi oppure le tariffe cui i prezzi si riferiscono. | ||||||
| Nel ramo alberghiero, l'indicazione del prezzo di bevande deve evidenziare la quantità cui il prezzo si riferisce. L'indicazione della quantità non è necessaria per le bevande calde, i cocktail e le bevande preparate con acqua o servite con ghiaccio. [2] | ||||||
| Negli stabilimenti ospitanti persone, il prezzo del pernottamento con o senza prima colazione, della mezza pensione o della pensione completa deve essere comunicato oralmente o per scritto al cliente. [3] | ||||||
| [1] Introdotto dalla cifra I dell'O del 28 apr. 1999 (RU 1999 1637). Abrogato dalla cifra I dell'O del 21 gen. 2004, con effetto dal 1° giu. 2004 (RU 2004 827). [2] Nuovo testo giusta l'art. 39 n. 2 dell'O del 5 set. 2012 sulle indicazioni di quantità, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 5275). [3] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 12 ott. 2011, in vigore dal 1° apr. 2012 (RU 2011 4959). | ||||||
|
RS 942.211 OIP Ordinanza dell'11 dicembre 1978 sull'indicazione dei prezzi (OIP) Art. 11 Modo d'indicazione |
||||||
| I prezzi esposti, le liste dei prezzi, i cataloghi, ecc. devono essere di facile consultazione e agevolmente leggibili. | ||||||
| ... [1] | ||||||
| L'indicazione deve evidenziare il genere e l'unità delle prestazioni di servizi oppure le tariffe cui i prezzi si riferiscono. | ||||||
| Nel ramo alberghiero, l'indicazione del prezzo di bevande deve evidenziare la quantità cui il prezzo si riferisce. L'indicazione della quantità non è necessaria per le bevande calde, i cocktail e le bevande preparate con acqua o servite con ghiaccio. [2] | ||||||
| Negli stabilimenti ospitanti persone, il prezzo del pernottamento con o senza prima colazione, della mezza pensione o della pensione completa deve essere comunicato oralmente o per scritto al cliente. [3] | ||||||
| [1] Introdotto dalla cifra I dell'O del 28 apr. 1999 (RU 1999 1637). Abrogato dalla cifra I dell'O del 21 gen. 2004, con effetto dal 1° giu. 2004 (RU 2004 827). [2] Nuovo testo giusta l'art. 39 n. 2 dell'O del 5 set. 2012 sulle indicazioni di quantità, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 5275). [3] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 12 ott. 2011, in vigore dal 1° apr. 2012 (RU 2011 4959). | ||||||
|
RS 942.211 OIP Ordinanza dell'11 dicembre 1978 sull'indicazione dei prezzi (OIP) Art. 13 Indicazione dei prezzi nella pubblicità in generale [1] |
||||||
| Se, nella pubblicità, sono menzionati prezzi, categorie o limiti di prezzi in cifre, devono essere indicati i prezzi effettivamente da pagare. | ||||||
| ... [2] | ||||||
| I produttori, gli importatori e i grossisti possono comunicare prezzi indicativi. [3] | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra II dell'O del 4 nov. 2009, in vigore dal 1° lug. 2010 (RU 2009 5821). [2] Introdotto dalla cifra I dell'O del 28 apr. 1999 (RU 1999 1637). Abrogato dalla cifra II dell'O del 4 nov. 2009, con effetto dal 1° lug. 2010 (RU 2009 5821). [3] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 28 apr. 1999, in vigore dal 1° nov. 1999 (RU 1999 1637). | ||||||
|
RS 942.211 OIP Ordinanza dell'11 dicembre 1978 sull'indicazione dei prezzi (OIP) Art. 11 Modo d'indicazione |
||||||
| I prezzi esposti, le liste dei prezzi, i cataloghi, ecc. devono essere di facile consultazione e agevolmente leggibili. | ||||||
| ... [1] | ||||||
| L'indicazione deve evidenziare il genere e l'unità delle prestazioni di servizi oppure le tariffe cui i prezzi si riferiscono. | ||||||
| Nel ramo alberghiero, l'indicazione del prezzo di bevande deve evidenziare la quantità cui il prezzo si riferisce. L'indicazione della quantità non è necessaria per le bevande calde, i cocktail e le bevande preparate con acqua o servite con ghiaccio. [2] | ||||||
| Negli stabilimenti ospitanti persone, il prezzo del pernottamento con o senza prima colazione, della mezza pensione o della pensione completa deve essere comunicato oralmente o per scritto al cliente. [3] | ||||||
| [1] Introdotto dalla cifra I dell'O del 28 apr. 1999 (RU 1999 1637). Abrogato dalla cifra I dell'O del 21 gen. 2004, con effetto dal 1° giu. 2004 (RU 2004 827). [2] Nuovo testo giusta l'art. 39 n. 2 dell'O del 5 set. 2012 sulle indicazioni di quantità, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 5275). [3] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 12 ott. 2011, in vigore dal 1° apr. 2012 (RU 2011 4959). | ||||||
|
RS 942.211 OIP Ordinanza dell'11 dicembre 1978 sull'indicazione dei prezzi (OIP) Art. 11 Modo d'indicazione |
||||||
| I prezzi esposti, le liste dei prezzi, i cataloghi, ecc. devono essere di facile consultazione e agevolmente leggibili. | ||||||
| ... [1] | ||||||
| L'indicazione deve evidenziare il genere e l'unità delle prestazioni di servizi oppure le tariffe cui i prezzi si riferiscono. | ||||||
| Nel ramo alberghiero, l'indicazione del prezzo di bevande deve evidenziare la quantità cui il prezzo si riferisce. L'indicazione della quantità non è necessaria per le bevande calde, i cocktail e le bevande preparate con acqua o servite con ghiaccio. [2] | ||||||
| Negli stabilimenti ospitanti persone, il prezzo del pernottamento con o senza prima colazione, della mezza pensione o della pensione completa deve essere comunicato oralmente o per scritto al cliente. [3] | ||||||
| [1] Introdotto dalla cifra I dell'O del 28 apr. 1999 (RU 1999 1637). Abrogato dalla cifra I dell'O del 21 gen. 2004, con effetto dal 1° giu. 2004 (RU 2004 827). [2] Nuovo testo giusta l'art. 39 n. 2 dell'O del 5 set. 2012 sulle indicazioni di quantità, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 5275). [3] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 12 ott. 2011, in vigore dal 1° apr. 2012 (RU 2011 4959). | ||||||