SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria LTF Art. 82 Principio - Il Tribunale federale giudica i ricorsi: |
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a | contro le decisioni pronunciate in cause di diritto pubblico; |
b | contro gli atti normativi cantonali; |
c | concernenti il diritto di voto dei cittadini nonché le elezioni e votazioni popolari. |
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria LTF Art. 86 Autorità inferiori in generale - 1 Il ricorso è ammissibile contro le decisioni: |
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1 | Il ricorso è ammissibile contro le decisioni: |
a | del Tribunale amministrativo federale; |
b | del Tribunale penale federale; |
c | dell'autorità indipendente di ricorso in materia radiotelevisiva; |
d | delle autorità cantonali di ultima istanza, sempreché non sia ammissibile il ricorso al Tribunale amministrativo federale. |
2 | I Cantoni istituiscono tribunali superiori che giudicano quali autorità di grado immediatamente inferiore al Tribunale federale, in quanto un'altra legge federale non preveda che le decisioni di altre autorità giudiziarie sono impugnabili mediante ricorso al Tribunale federale. |
3 | Per le decisioni di carattere prevalentemente politico i Cantoni possono istituire quale autorità di grado immediatamente inferiore al Tribunale federale un'autorità diversa da un tribunale. |
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria LTF Art. 90 Decisioni finali - Il ricorso è ammissibile contro le decisioni che pongono fine al procedimento. |
SR 455 Legge federale del 16 dicembre 2005 sulla protezione degli animali (LPAn) LPAn Art. 23 Divieto di tenere animali - 1 L'autorità competente può vietare, a tempo determinato o indeterminato, la detenzione, l'allevamento, la commercializzazione o l'impiego a titolo professionale di animali a chi: |
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1 | L'autorità competente può vietare, a tempo determinato o indeterminato, la detenzione, l'allevamento, la commercializzazione o l'impiego a titolo professionale di animali a chi: |
a | è stato punito per ripetute o gravi infrazioni alle prescrizioni della presente legge, ai disposti esecutivi emanati in virtù della stessa o a decisioni dell'autorità; |
b | per altri motivi è incapace di tenere o allevare animali. |
2 | Il divieto pronunciato da un Cantone vale in tutta la Svizzera. |
3 | L'USAV tiene un registro dei divieti pronunciati. Il registro può essere consultato dai servizi specializzati cantonali di cui all'articolo 33 per l'adempimento dei loro compiti legali.29 |
4 | Il Consiglio federale può concludere trattati internazionali relativi allo scambio reciproco di informazioni sui divieti pronunciati. Può inoltre rendere applicabili in Svizzera divieti emanati all'estero.30 |
SR 455 Legge federale del 16 dicembre 2005 sulla protezione degli animali (LPAn) LPAn Art. 23 Divieto di tenere animali - 1 L'autorità competente può vietare, a tempo determinato o indeterminato, la detenzione, l'allevamento, la commercializzazione o l'impiego a titolo professionale di animali a chi: |
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1 | L'autorità competente può vietare, a tempo determinato o indeterminato, la detenzione, l'allevamento, la commercializzazione o l'impiego a titolo professionale di animali a chi: |
a | è stato punito per ripetute o gravi infrazioni alle prescrizioni della presente legge, ai disposti esecutivi emanati in virtù della stessa o a decisioni dell'autorità; |
b | per altri motivi è incapace di tenere o allevare animali. |
2 | Il divieto pronunciato da un Cantone vale in tutta la Svizzera. |
3 | L'USAV tiene un registro dei divieti pronunciati. Il registro può essere consultato dai servizi specializzati cantonali di cui all'articolo 33 per l'adempimento dei loro compiti legali.29 |
4 | Il Consiglio federale può concludere trattati internazionali relativi allo scambio reciproco di informazioni sui divieti pronunciati. Può inoltre rendere applicabili in Svizzera divieti emanati all'estero.30 |
SR 455 Legge federale del 16 dicembre 2005 sulla protezione degli animali (LPAn) LPAn Art. 23 Divieto di tenere animali - 1 L'autorità competente può vietare, a tempo determinato o indeterminato, la detenzione, l'allevamento, la commercializzazione o l'impiego a titolo professionale di animali a chi: |
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1 | L'autorità competente può vietare, a tempo determinato o indeterminato, la detenzione, l'allevamento, la commercializzazione o l'impiego a titolo professionale di animali a chi: |
a | è stato punito per ripetute o gravi infrazioni alle prescrizioni della presente legge, ai disposti esecutivi emanati in virtù della stessa o a decisioni dell'autorità; |
b | per altri motivi è incapace di tenere o allevare animali. |
2 | Il divieto pronunciato da un Cantone vale in tutta la Svizzera. |
3 | L'USAV tiene un registro dei divieti pronunciati. Il registro può essere consultato dai servizi specializzati cantonali di cui all'articolo 33 per l'adempimento dei loro compiti legali.29 |
4 | Il Consiglio federale può concludere trattati internazionali relativi allo scambio reciproco di informazioni sui divieti pronunciati. Può inoltre rendere applicabili in Svizzera divieti emanati all'estero.30 |
SR 455 Legge federale del 16 dicembre 2005 sulla protezione degli animali (LPAn) LPAn Art. 23 Divieto di tenere animali - 1 L'autorità competente può vietare, a tempo determinato o indeterminato, la detenzione, l'allevamento, la commercializzazione o l'impiego a titolo professionale di animali a chi: |
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1 | L'autorità competente può vietare, a tempo determinato o indeterminato, la detenzione, l'allevamento, la commercializzazione o l'impiego a titolo professionale di animali a chi: |
a | è stato punito per ripetute o gravi infrazioni alle prescrizioni della presente legge, ai disposti esecutivi emanati in virtù della stessa o a decisioni dell'autorità; |
b | per altri motivi è incapace di tenere o allevare animali. |
2 | Il divieto pronunciato da un Cantone vale in tutta la Svizzera. |
3 | L'USAV tiene un registro dei divieti pronunciati. Il registro può essere consultato dai servizi specializzati cantonali di cui all'articolo 33 per l'adempimento dei loro compiti legali.29 |
4 | Il Consiglio federale può concludere trattati internazionali relativi allo scambio reciproco di informazioni sui divieti pronunciati. Può inoltre rendere applicabili in Svizzera divieti emanati all'estero.30 |
SR 455 Legge federale del 16 dicembre 2005 sulla protezione degli animali (LPAn) LPAn Art. 23 Divieto di tenere animali - 1 L'autorità competente può vietare, a tempo determinato o indeterminato, la detenzione, l'allevamento, la commercializzazione o l'impiego a titolo professionale di animali a chi: |
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1 | L'autorità competente può vietare, a tempo determinato o indeterminato, la detenzione, l'allevamento, la commercializzazione o l'impiego a titolo professionale di animali a chi: |
a | è stato punito per ripetute o gravi infrazioni alle prescrizioni della presente legge, ai disposti esecutivi emanati in virtù della stessa o a decisioni dell'autorità; |
b | per altri motivi è incapace di tenere o allevare animali. |
2 | Il divieto pronunciato da un Cantone vale in tutta la Svizzera. |
3 | L'USAV tiene un registro dei divieti pronunciati. Il registro può essere consultato dai servizi specializzati cantonali di cui all'articolo 33 per l'adempimento dei loro compiti legali.29 |
4 | Il Consiglio federale può concludere trattati internazionali relativi allo scambio reciproco di informazioni sui divieti pronunciati. Può inoltre rendere applicabili in Svizzera divieti emanati all'estero.30 |
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria LTF Art. 97 Accertamento inesatto dei fatti - 1 Il ricorrente può censurare l'accertamento dei fatti soltanto se è stato svolto in modo manifestamente inesatto o in violazione del diritto ai sensi dell'articolo 95 e l'eliminazione del vizio può essere determinante per l'esito del procedimento. |
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1 | Il ricorrente può censurare l'accertamento dei fatti soltanto se è stato svolto in modo manifestamente inesatto o in violazione del diritto ai sensi dell'articolo 95 e l'eliminazione del vizio può essere determinante per l'esito del procedimento. |
2 | Se il ricorso è diretto contro una decisione d'assegnazione o rifiuto di prestazioni pecuniarie dell'assicurazione militare o dell'assicurazione contro gli infortuni, può essere censurato qualsiasi accertamento inesatto o incompleto dei fatti giuridicamente rilevanti.87 |
SR 455.1 Ordinanza del 23 aprile 2008 sulla protezione degli animali (OPAn) OPAn Art. 41 Stabulazione libera - 1 Nelle stalle a stabulazione libera per bovini le corsie devono essere concepite in modo tale che gli animali possano evitarsi. |
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1 | Nelle stalle a stabulazione libera per bovini le corsie devono essere concepite in modo tale che gli animali possano evitarsi. |
2 | Nelle stalle a stabulazione libera con box di riposo il numero degli animali non deve superare quello dei box disponibili. I box di riposo devono essere provvisti di un bordo rialzato. |
3 | Gli animali partorienti devono essere ricoverati in un compartimento speciale sufficientemente ampio in cui possano muoversi liberamente. Sono eccettuati i parti che avvengono al pascolo e i casi particolari di parto inaspettato. |
4 | Per l'ingestione degli alimenti di base, ogni animale deve disporre di una posta di foraggiamento sufficientemente ampia, salvo in caso di forme di alimentazione ad libitum. |
SR 455.1 Ordinanza del 23 aprile 2008 sulla protezione degli animali (OPAn) OPAn Art. 41 Stabulazione libera - 1 Nelle stalle a stabulazione libera per bovini le corsie devono essere concepite in modo tale che gli animali possano evitarsi. |
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1 | Nelle stalle a stabulazione libera per bovini le corsie devono essere concepite in modo tale che gli animali possano evitarsi. |
2 | Nelle stalle a stabulazione libera con box di riposo il numero degli animali non deve superare quello dei box disponibili. I box di riposo devono essere provvisti di un bordo rialzato. |
3 | Gli animali partorienti devono essere ricoverati in un compartimento speciale sufficientemente ampio in cui possano muoversi liberamente. Sono eccettuati i parti che avvengono al pascolo e i casi particolari di parto inaspettato. |
4 | Per l'ingestione degli alimenti di base, ogni animale deve disporre di una posta di foraggiamento sufficientemente ampia, salvo in caso di forme di alimentazione ad libitum. |
SR 455.1 Ordinanza del 23 aprile 2008 sulla protezione degli animali (OPAn) OPAn Art. 4 Alimentazione - 1 Gli animali devono ricevere regolarmente e in quantità sufficienti alimenti adeguati e acqua. Se sono tenuti in gruppo, il detentore di animali deve provvedere affinché ogni animale riceva alimenti e acqua a sufficienza. |
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1 | Gli animali devono ricevere regolarmente e in quantità sufficienti alimenti adeguati e acqua. Se sono tenuti in gruppo, il detentore di animali deve provvedere affinché ogni animale riceva alimenti e acqua a sufficienza. |
2 | Gli animali devono poter soddisfare le esigenze comportamentali, legate all'assunzione di cibo, tipiche della specie. |
3 | Gli animali vivi possono essere dati in pasto soltanto ad animali selvatici. La condizione è che questi ultimi abbiano un comportamento normale di cattura e di uccisione e che: |
a | non possa essere assicurata l'alimentazione con animali morti o altri alimenti; |
b | sia prevista una reintroduzione nell'ambiente naturale; oppure |
c | l'animale selvatico e la sua preda siano tenuti in un parco comune sistemato in modo adeguato anche per la preda. |
SR 455.1 Ordinanza del 23 aprile 2008 sulla protezione degli animali (OPAn) OPAn Art. 4 Alimentazione - 1 Gli animali devono ricevere regolarmente e in quantità sufficienti alimenti adeguati e acqua. Se sono tenuti in gruppo, il detentore di animali deve provvedere affinché ogni animale riceva alimenti e acqua a sufficienza. |
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1 | Gli animali devono ricevere regolarmente e in quantità sufficienti alimenti adeguati e acqua. Se sono tenuti in gruppo, il detentore di animali deve provvedere affinché ogni animale riceva alimenti e acqua a sufficienza. |
2 | Gli animali devono poter soddisfare le esigenze comportamentali, legate all'assunzione di cibo, tipiche della specie. |
3 | Gli animali vivi possono essere dati in pasto soltanto ad animali selvatici. La condizione è che questi ultimi abbiano un comportamento normale di cattura e di uccisione e che: |
a | non possa essere assicurata l'alimentazione con animali morti o altri alimenti; |
b | sia prevista una reintroduzione nell'ambiente naturale; oppure |
c | l'animale selvatico e la sua preda siano tenuti in un parco comune sistemato in modo adeguato anche per la preda. |
SR 455.1 Ordinanza del 23 aprile 2008 sulla protezione degli animali (OPAn) OPAn Art. 7 Ricoveri, parchi, suolo - 1 I ricoveri e i parchi devono essere costruiti e allestiti in modo tale che: |
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1 | I ricoveri e i parchi devono essere costruiti e allestiti in modo tale che: |
a | il rischio di ferimento degli animali sia minimo; |
b | la salute degli animali non sia compromessa; e |
c | gli animali non possano fuggire. |
2 | I ricoveri e i parchi devono essere costruiti e allestiti in modo e con dimensioni tali da consentire agli animali di seguire il comportamento tipico della loro specie. |
3 | I suoli devono essere configurati in modo tale da non compromettere la salute degli animali. |
SR 455.1 Ordinanza del 23 aprile 2008 sulla protezione degli animali (OPAn) OPAn Art. 10 Requisiti minimi - 1 I ricoveri e i parchi devono soddisfare i requisiti di cui agli allegati 1-3. |
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1 | I ricoveri e i parchi devono soddisfare i requisiti di cui agli allegati 1-3. |
2 | Se nei sistemi di stabulazione vengono effettuati lavori di manutenzione che non si limitano alla sostituzione dei singoli elementi dell'impianto di stabulazione, occorre verificare se il locale è suddivisibile in modo tale che per le poste, i box di riposo, i settori di riposo, le corsie, le poste di foraggiamento e le aree di foraggiamento siano rispettate le dimensioni minime di cui all'allegato 1 per le stalle di nuova realizzazione. |
3 | L'autorità cantonale può autorizzare deroghe ai requisiti minimi nei casi menzionati al capoverso 2. Essa considera a tal fine l'onere risultante per il detentore di animali e il benessere degli animali. |
SR 455.1 Ordinanza del 23 aprile 2008 sulla protezione degli animali (OPAn) OPAn Art. 39 Settore di riposo - 1 Il settore di riposo per vitelli fino a quattro mesi, vacche, manze in gestazione avanzata, tori riproduttori, bufali e yak deve essere provvisto di una lettiera sufficiente e adeguata. |
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1 | Il settore di riposo per vitelli fino a quattro mesi, vacche, manze in gestazione avanzata, tori riproduttori, bufali e yak deve essere provvisto di una lettiera sufficiente e adeguata. |
2 | Per gli altri bovini occorre mettere a disposizione un settore di riposo provvisto di una lettiera sufficiente e adeguata o di un materiale soffice e plastico. |
3 | I bovini da ingrasso di età superiore a cinque mesi non possono essere tenuti esclusivamente in box ad area unica con lettiera profonda. La detenzione deve garantire l'usura degli zoccoli.60 |
SR 455.1 Ordinanza del 23 aprile 2008 sulla protezione degli animali (OPAn) OPAn Art. 7 Ricoveri, parchi, suolo - 1 I ricoveri e i parchi devono essere costruiti e allestiti in modo tale che: |
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1 | I ricoveri e i parchi devono essere costruiti e allestiti in modo tale che: |
a | il rischio di ferimento degli animali sia minimo; |
b | la salute degli animali non sia compromessa; e |
c | gli animali non possano fuggire. |
2 | I ricoveri e i parchi devono essere costruiti e allestiti in modo e con dimensioni tali da consentire agli animali di seguire il comportamento tipico della loro specie. |
3 | I suoli devono essere configurati in modo tale da non compromettere la salute degli animali. |
SR 910.1 Legge federale del 29 aprile 1998 sull'agricoltura (Legge sull'agricoltura, LAgr) - Legge sull'agricoltura LAgr Art. 160 Obbligo d'omologazione - 1 Il Consiglio federale emana prescrizioni sull'importazione e l'immissione in commercio di mezzi di produzione. |
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1 | Il Consiglio federale emana prescrizioni sull'importazione e l'immissione in commercio di mezzi di produzione. |
2 | Può sottoporre all'obbligo d'omologazione: |
a | l'importazione e l'immissione in commercio di mezzi di produzione, nonché gli importatori e i responsabili della commercializzazione; |
b | i produttori di alimenti per animali e di materiale vegetale di moltiplicazione; |
c | i produttori di altri mezzi di produzione, sempre che il controllo del processo di fabbricazione fornisca un contributo essenziale affinché tali mezzi soddisfacciano le esigenze per l'immissione in commercio.204 |
3 | Designa i servizi federali che partecipano alla procedura d'omologazione. |
4 | Se, in virtù di altri atti normativi, i mezzi di produzione sottostanno all'obbligo d'omologazione, il Consiglio federale designa un servizio comune di omologazione. |
5 | Il Consiglio federale disciplina la collaborazione tra i servizi federali interessati. |
6 | Le omologazioni estere o la loro revoca, nonché i rapporti d'esame e certificati di conformità esteri che adempiono esigenze equivalenti sono riconosciuti per quanto le condizioni agronomiche e ambientali concernenti l'impiego dei mezzi di produzione siano paragonabili. Il Consiglio federale può prevedere eccezioni.205 |
7 | L'importazione e l'immissione in commercio di mezzi di produzione omologati in Svizzera e all'estero sono libere. Tali sostanze sono definite dal servizio competente. |
8 | È vietato l'uso di antibiotici e sostanze analoghe per aumentare le prestazioni degli animali. Il loro impiego per scopi terapeutici sottostà all'obbligo di notifica e dev'essere registrato in un giornale dei trattamenti. Per la carne importata il Consiglio federale adotta provvedimenti conformemente all'articolo 18. |
SR 455.1 Ordinanza del 23 aprile 2008 sulla protezione degli animali (OPAn) OPAn Art. 32 Decornazione e castrazione da parte dei detentori di animali - 1 I detentori di animali possono effettuare la decornazione e la castrazione rispettivamente solo nelle prime tre e nelle prime due settimane di vita degli animali maschi ed esclusivamente nel proprio effettivo. |
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1 | I detentori di animali possono effettuare la decornazione e la castrazione rispettivamente solo nelle prime tre e nelle prime due settimane di vita degli animali maschi ed esclusivamente nel proprio effettivo. |
2 | I detentori di animali devono possedere un attestato di competenza riconosciuto dall'Ufficio federale dell'agricoltura e dall'USAV e possono effettuare gli interventi solo sotto la guida e la supervisione del veterinario dell'effettivo. Se essi sono in grado di eseguire autonomamente questi interventi in anestesia, il veterinario dell'effettivo comunica all'autorità cantonale competente il loro nominativo per la verifica delle competenze pratiche. Dal momento di questa comunicazione, i detentori di animali possono eseguire autonomamente tali interventi. |
SR 455 Legge federale del 16 dicembre 2005 sulla protezione degli animali (LPAn) LPAn Art. 6 Requisiti generali - 1 Chi detiene un animale o lo accudisce deve nutrirlo e curarlo adeguatamente, garantirgli l'attività e la libertà di movimento necessarie al suo benessere e, per quanto necessario, offrirgli un ricovero. |
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1 | Chi detiene un animale o lo accudisce deve nutrirlo e curarlo adeguatamente, garantirgli l'attività e la libertà di movimento necessarie al suo benessere e, per quanto necessario, offrirgli un ricovero. |
2 | Dopo aver consultato le cerchie interessate, il Consiglio federale emana prescrizioni sulla detenzione di animali, segnatamente sotto forma di requisiti minimi, tenendo conto delle conoscenze scientifiche, delle esperienze pratiche e dell'evoluzione delle tecniche. Esso vieta i metodi di detenzione contrari ai principi della protezione degli animali. |
3 | Il Consiglio federale può stabilire i requisiti in materia di formazione e di formazione continua dei detentori di animali e delle persone che addestrano o curano animali.10 |
SR 455.1 Ordinanza del 23 aprile 2008 sulla protezione degli animali (OPAn) OPAn Art. 5 Cura - 1 Il detentore di animali deve controllare, con una frequenza variabile a seconda delle necessità, il benessere degli animali e lo stato delle attrezzature. Deve eliminare prontamente i difetti delle attrezzature che pregiudicano il benessere degli animali o prendere provvedimenti volti ad assicurare la protezione degli stessi. |
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1 | Il detentore di animali deve controllare, con una frequenza variabile a seconda delle necessità, il benessere degli animali e lo stato delle attrezzature. Deve eliminare prontamente i difetti delle attrezzature che pregiudicano il benessere degli animali o prendere provvedimenti volti ad assicurare la protezione degli stessi. |
2 | La cura è intesa a prevenire malattie e ferimenti. Il detentore di animali è responsabile del fatto che gli animali malati o feriti siano portati in un ricovero, siano curati e trattati senza indugio tenendo conto del loro stato oppure siano abbattuti. Le attrezzature necessarie a tal fine devono essere disponibili in tempo utile. Durante lo svolgimento di trattamenti veterinari o simili, gli animali devono poter essere legati o immobilizzati in modo sicuro. |
3 | Le abitudini legate alla cura del corpo tipiche della specie non devono essere limitate inutilmente dalle condizioni di detenzione. Se ciò accade, esse devono essere sostituite da cure adeguate. |
4 | Zoccoli, unghioni e artigli devono essere curati e tagliati periodicamente e a regola d'arte. L'eventuale ferratura degli zoccoli deve essere effettuata a regola d'arte. |
SR 455.1 Ordinanza del 23 aprile 2008 sulla protezione degli animali (OPAn) OPAn Art. 178 Obbligo di stordimento - Gli animali vertebrati e i decapodi possono essere uccisi soltanto dopo essere stati storditi. Se non è possibile praticare lo stordimento, occorre provvedere a tutte le misure necessarie per ridurre al minimo dolori, sofferenze e ansietà. |
SR 916.401 Ordinanza del 27 giugno 1995 sulle epizoozie (OFE) OFE Art. 14 Annunci relativi al traffico di animali - 1 Il detentore di animali annuncia al servizio cantonale competente, entro tre giorni lavorativi, una nuova azienda detentrice di animali ad unghia fessa, il cambio di detentore e la chiusura dell'azienda.109 |
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1 | Il detentore di animali annuncia al servizio cantonale competente, entro tre giorni lavorativi, una nuova azienda detentrice di animali ad unghia fessa, il cambio di detentore e la chiusura dell'azienda.109 |
2 | Egli annuncia al gestore della banca dati sul traffico di animali:110 |
a | entro tre giorni lavorativi, gli aumenti, le diminuzioni e la morte degli animali delle specie bovina, ovina e caprina, di bufali e di bisonti nonché lo smarrimento di marchi auricolari; |
b | entro tre giorni lavorativi, gli aumenti degli animali della specie suina; |
c | entro 30 giorni, la nascita di animali delle specie bovina, ovina e caprina nonché di bufali e di bisonti.113 |
3 | È tenuto a informare il gestore della banca dati sul traffico di animali circa gli spostamenti degli animali ad unghia fessa.114 |
4 | L'USAV emana, d'intesa con l'UFAG, prescrizioni tecniche sugli annunci. |
SR 455.1 Ordinanza del 23 aprile 2008 sulla protezione degli animali (OPAn) OPAn Art. 37 Foraggiamento - 1 I vitelli tenuti in stalle o in capannine devono avere sempre accesso all'acqua. |
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1 | I vitelli tenuti in stalle o in capannine devono avere sempre accesso all'acqua. |
2 | Gli altri bovini devono avere accesso all'acqua almeno due volte al giorno. Qualora questo non fosse possibile nella regione d'estivazione, occorre garantire mediante appositi provvedimenti che il fabbisogno di acqua degli animali sia coperto. |
3 | I vitelli devono essere foraggiati con alimenti sufficientemente ricchi di ferro. |
4 | I vitelli di età superiore a due settimane devono avere a libera disposizione fieno, mais o altro foraggio adeguato che garantisca l'apporto di fibre grezze. La paglia da sola non costituisce una forma di foraggio adeguato. |
5 | È vietato mettere la museruola ai vitelli. |
SR 455.1 Ordinanza del 23 aprile 2008 sulla protezione degli animali (OPAn) OPAn Art. 37 Foraggiamento - 1 I vitelli tenuti in stalle o in capannine devono avere sempre accesso all'acqua. |
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1 | I vitelli tenuti in stalle o in capannine devono avere sempre accesso all'acqua. |
2 | Gli altri bovini devono avere accesso all'acqua almeno due volte al giorno. Qualora questo non fosse possibile nella regione d'estivazione, occorre garantire mediante appositi provvedimenti che il fabbisogno di acqua degli animali sia coperto. |
3 | I vitelli devono essere foraggiati con alimenti sufficientemente ricchi di ferro. |
4 | I vitelli di età superiore a due settimane devono avere a libera disposizione fieno, mais o altro foraggio adeguato che garantisca l'apporto di fibre grezze. La paglia da sola non costituisce una forma di foraggio adeguato. |
5 | È vietato mettere la museruola ai vitelli. |
SR 455.1 Ordinanza del 23 aprile 2008 sulla protezione degli animali (OPAn) OPAn Art. 41 Stabulazione libera - 1 Nelle stalle a stabulazione libera per bovini le corsie devono essere concepite in modo tale che gli animali possano evitarsi. |
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1 | Nelle stalle a stabulazione libera per bovini le corsie devono essere concepite in modo tale che gli animali possano evitarsi. |
2 | Nelle stalle a stabulazione libera con box di riposo il numero degli animali non deve superare quello dei box disponibili. I box di riposo devono essere provvisti di un bordo rialzato. |
3 | Gli animali partorienti devono essere ricoverati in un compartimento speciale sufficientemente ampio in cui possano muoversi liberamente. Sono eccettuati i parti che avvengono al pascolo e i casi particolari di parto inaspettato. |
4 | Per l'ingestione degli alimenti di base, ogni animale deve disporre di una posta di foraggiamento sufficientemente ampia, salvo in caso di forme di alimentazione ad libitum. |
SR 455.1 Ordinanza del 23 aprile 2008 sulla protezione degli animali (OPAn) OPAn Art. 41 Stabulazione libera - 1 Nelle stalle a stabulazione libera per bovini le corsie devono essere concepite in modo tale che gli animali possano evitarsi. |
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1 | Nelle stalle a stabulazione libera per bovini le corsie devono essere concepite in modo tale che gli animali possano evitarsi. |
2 | Nelle stalle a stabulazione libera con box di riposo il numero degli animali non deve superare quello dei box disponibili. I box di riposo devono essere provvisti di un bordo rialzato. |
3 | Gli animali partorienti devono essere ricoverati in un compartimento speciale sufficientemente ampio in cui possano muoversi liberamente. Sono eccettuati i parti che avvengono al pascolo e i casi particolari di parto inaspettato. |
4 | Per l'ingestione degli alimenti di base, ogni animale deve disporre di una posta di foraggiamento sufficientemente ampia, salvo in caso di forme di alimentazione ad libitum. |
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria LTF Art. 66 Onere e ripartizione delle spese giudiziarie - 1 Di regola, le spese giudiziarie sono addossate alla parte soccombente. Se le circostanze lo giustificano, il Tribunale federale può ripartirle in modo diverso o rinunciare ad addossarle alle parti. |
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1 | Di regola, le spese giudiziarie sono addossate alla parte soccombente. Se le circostanze lo giustificano, il Tribunale federale può ripartirle in modo diverso o rinunciare ad addossarle alle parti. |
2 | In caso di desistenza o di transazione, il Tribunale federale può rinunciare in tutto o in parte a riscuotere le spese giudiziarie. |
3 | Le spese inutili sono pagate da chi le causa. |
4 | Alla Confederazione, ai Cantoni, ai Comuni e alle organizzazioni incaricate di compiti di diritto pubblico non possono di regola essere addossate spese giudiziarie se, senza avere alcun interesse pecuniario, si rivolgono al Tribunale federale nell'esercizio delle loro attribuzioni ufficiali o se le loro decisioni in siffatte controversie sono impugnate mediante ricorso. |
5 | Salvo diversa disposizione, le spese giudiziarie addossate congiuntamente a più persone sono da queste sostenute in parti eguali e con responsabilità solidale. |