SR 922.0 Legge federale del 20 giugno 1986 su la caccia e la protezione dei mammiferi e degli uccelli selvatici (Legge sulla caccia, LCP) - Legge sulla caccia LCP Art. 22 Obbligo di comunicazione - 1 Ogni ritiro dell'autorizzazione di caccia pronunciato dal giudice deve essere comunicato all'Ufficio federale. |
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1 | Ogni ritiro dell'autorizzazione di caccia pronunciato dal giudice deve essere comunicato all'Ufficio federale. |
2 | L'Ufficio federale comunica ai Cantoni un elenco delle persone cui l'autorizzazione è stata ritirata; questo elenco permette ai Cantoni di assicurare il ritiro dell'autorizzazione sul loro territorio. |
3 | L'Ufficio federale può conservare tali dati personali. Una volta scaduto il termine per il ritiro dell'autorizzazione di caccia, li cancella e distrugge le relative decisioni cantonali.35 Può conservare queste ultime dopo averle rese anonime per scopi scientifici o statistici. |
SR 922.0 Legge federale del 20 giugno 1986 su la caccia e la protezione dei mammiferi e degli uccelli selvatici (Legge sulla caccia, LCP) - Legge sulla caccia LCP Art. 22 Obbligo di comunicazione - 1 Ogni ritiro dell'autorizzazione di caccia pronunciato dal giudice deve essere comunicato all'Ufficio federale. |
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1 | Ogni ritiro dell'autorizzazione di caccia pronunciato dal giudice deve essere comunicato all'Ufficio federale. |
2 | L'Ufficio federale comunica ai Cantoni un elenco delle persone cui l'autorizzazione è stata ritirata; questo elenco permette ai Cantoni di assicurare il ritiro dell'autorizzazione sul loro territorio. |
3 | L'Ufficio federale può conservare tali dati personali. Una volta scaduto il termine per il ritiro dell'autorizzazione di caccia, li cancella e distrugge le relative decisioni cantonali.35 Può conservare queste ultime dopo averle rese anonime per scopi scientifici o statistici. |
SR 922.0 Legge federale del 20 giugno 1986 su la caccia e la protezione dei mammiferi e degli uccelli selvatici (Legge sulla caccia, LCP) - Legge sulla caccia LCP Art. 22 Obbligo di comunicazione - 1 Ogni ritiro dell'autorizzazione di caccia pronunciato dal giudice deve essere comunicato all'Ufficio federale. |
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1 | Ogni ritiro dell'autorizzazione di caccia pronunciato dal giudice deve essere comunicato all'Ufficio federale. |
2 | L'Ufficio federale comunica ai Cantoni un elenco delle persone cui l'autorizzazione è stata ritirata; questo elenco permette ai Cantoni di assicurare il ritiro dell'autorizzazione sul loro territorio. |
3 | L'Ufficio federale può conservare tali dati personali. Una volta scaduto il termine per il ritiro dell'autorizzazione di caccia, li cancella e distrugge le relative decisioni cantonali.35 Può conservare queste ultime dopo averle rese anonime per scopi scientifici o statistici. |
SR 922.0 Legge federale del 20 giugno 1986 su la caccia e la protezione dei mammiferi e degli uccelli selvatici (Legge sulla caccia, LCP) - Legge sulla caccia LCP Art. 22 Obbligo di comunicazione - 1 Ogni ritiro dell'autorizzazione di caccia pronunciato dal giudice deve essere comunicato all'Ufficio federale. |
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1 | Ogni ritiro dell'autorizzazione di caccia pronunciato dal giudice deve essere comunicato all'Ufficio federale. |
2 | L'Ufficio federale comunica ai Cantoni un elenco delle persone cui l'autorizzazione è stata ritirata; questo elenco permette ai Cantoni di assicurare il ritiro dell'autorizzazione sul loro territorio. |
3 | L'Ufficio federale può conservare tali dati personali. Una volta scaduto il termine per il ritiro dell'autorizzazione di caccia, li cancella e distrugge le relative decisioni cantonali.35 Può conservare queste ultime dopo averle rese anonime per scopi scientifici o statistici. |
SR 831.30 Legge federale del 6 ottobre 2006 sulle prestazioni complementari all'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LPC) LPC Art. 22 Contabilità - Il Consiglio federale emana le necessarie prescrizioni sulla contabilità per gli organi di cui all'articolo 21 capoverso 2. |
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1 | Ogni ritiro dell'autorizzazione di caccia pronunciato dal giudice deve essere comunicato all'Ufficio federale. |
2 | L'Ufficio federale comunica ai Cantoni un elenco delle persone cui l'autorizzazione è stata ritirata; questo elenco permette ai Cantoni di assicurare il ritiro dell'autorizzazione sul loro territorio. |
3 | L'Ufficio federale può conservare tali dati personali. Una volta scaduto il termine per il ritiro dell'autorizzazione di caccia, li cancella e distrugge le relative decisioni cantonali.35 Può conservare queste ultime dopo averle rese anonime per scopi scientifici o statistici. |
SR 922.0 Legge federale del 20 giugno 1986 su la caccia e la protezione dei mammiferi e degli uccelli selvatici (Legge sulla caccia, LCP) - Legge sulla caccia LCP Art. 22 Obbligo di comunicazione - 1 Ogni ritiro dell'autorizzazione di caccia pronunciato dal giudice deve essere comunicato all'Ufficio federale. |
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1 | Ogni ritiro dell'autorizzazione di caccia pronunciato dal giudice deve essere comunicato all'Ufficio federale. |
2 | L'Ufficio federale comunica ai Cantoni un elenco delle persone cui l'autorizzazione è stata ritirata; questo elenco permette ai Cantoni di assicurare il ritiro dell'autorizzazione sul loro territorio. |
3 | L'Ufficio federale può conservare tali dati personali. Una volta scaduto il termine per il ritiro dell'autorizzazione di caccia, li cancella e distrugge le relative decisioni cantonali.35 Può conservare queste ultime dopo averle rese anonime per scopi scientifici o statistici. |
SR 922.0 Legge federale del 20 giugno 1986 su la caccia e la protezione dei mammiferi e degli uccelli selvatici (Legge sulla caccia, LCP) - Legge sulla caccia LCP Art. 22 Obbligo di comunicazione - 1 Ogni ritiro dell'autorizzazione di caccia pronunciato dal giudice deve essere comunicato all'Ufficio federale. |
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1 | Ogni ritiro dell'autorizzazione di caccia pronunciato dal giudice deve essere comunicato all'Ufficio federale. |
2 | L'Ufficio federale comunica ai Cantoni un elenco delle persone cui l'autorizzazione è stata ritirata; questo elenco permette ai Cantoni di assicurare il ritiro dell'autorizzazione sul loro territorio. |
3 | L'Ufficio federale può conservare tali dati personali. Una volta scaduto il termine per il ritiro dell'autorizzazione di caccia, li cancella e distrugge le relative decisioni cantonali.35 Può conservare queste ultime dopo averle rese anonime per scopi scientifici o statistici. |
SR 922.0 Legge federale del 20 giugno 1986 su la caccia e la protezione dei mammiferi e degli uccelli selvatici (Legge sulla caccia, LCP) - Legge sulla caccia LCP Art. 22 Obbligo di comunicazione - 1 Ogni ritiro dell'autorizzazione di caccia pronunciato dal giudice deve essere comunicato all'Ufficio federale. |
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2 | L'Ufficio federale comunica ai Cantoni un elenco delle persone cui l'autorizzazione è stata ritirata; questo elenco permette ai Cantoni di assicurare il ritiro dell'autorizzazione sul loro territorio. |
3 | L'Ufficio federale può conservare tali dati personali. Una volta scaduto il termine per il ritiro dell'autorizzazione di caccia, li cancella e distrugge le relative decisioni cantonali.35 Può conservare queste ultime dopo averle rese anonime per scopi scientifici o statistici. |
SR 922.0 Legge federale del 20 giugno 1986 su la caccia e la protezione dei mammiferi e degli uccelli selvatici (Legge sulla caccia, LCP) - Legge sulla caccia LCP Art. 22 Obbligo di comunicazione - 1 Ogni ritiro dell'autorizzazione di caccia pronunciato dal giudice deve essere comunicato all'Ufficio federale. |
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1 | Ogni ritiro dell'autorizzazione di caccia pronunciato dal giudice deve essere comunicato all'Ufficio federale. |
2 | L'Ufficio federale comunica ai Cantoni un elenco delle persone cui l'autorizzazione è stata ritirata; questo elenco permette ai Cantoni di assicurare il ritiro dell'autorizzazione sul loro territorio. |
3 | L'Ufficio federale può conservare tali dati personali. Una volta scaduto il termine per il ritiro dell'autorizzazione di caccia, li cancella e distrugge le relative decisioni cantonali.35 Può conservare queste ultime dopo averle rese anonime per scopi scientifici o statistici. |
SR 922.0 Legge federale del 20 giugno 1986 su la caccia e la protezione dei mammiferi e degli uccelli selvatici (Legge sulla caccia, LCP) - Legge sulla caccia LCP Art. 22 Obbligo di comunicazione - 1 Ogni ritiro dell'autorizzazione di caccia pronunciato dal giudice deve essere comunicato all'Ufficio federale. |
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1 | Ogni ritiro dell'autorizzazione di caccia pronunciato dal giudice deve essere comunicato all'Ufficio federale. |
2 | L'Ufficio federale comunica ai Cantoni un elenco delle persone cui l'autorizzazione è stata ritirata; questo elenco permette ai Cantoni di assicurare il ritiro dell'autorizzazione sul loro territorio. |
3 | L'Ufficio federale può conservare tali dati personali. Una volta scaduto il termine per il ritiro dell'autorizzazione di caccia, li cancella e distrugge le relative decisioni cantonali.35 Può conservare queste ultime dopo averle rese anonime per scopi scientifici o statistici. |