SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria LTF Art. 90 Decisioni finali - Il ricorso è ammissibile contro le decisioni che pongono fine al procedimento. |
SR 312.0 Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale CPP Art. 368 Istanza di nuovo giudizio - 1 Se la sentenza contumaciale può essere notificata personalmente, il condannato è reso attento al fatto che, entro dieci giorni, può presentare per scritto od oralmente istanza di nuovo giudizio al giudice che ha pronunciato la sentenza. |
|
1 | Se la sentenza contumaciale può essere notificata personalmente, il condannato è reso attento al fatto che, entro dieci giorni, può presentare per scritto od oralmente istanza di nuovo giudizio al giudice che ha pronunciato la sentenza. |
2 | Nell'istanza, il condannato deve motivare succintamente il fatto di non aver potuto partecipare al dibattimento. |
3 | Il giudice respinge l'istanza qualora il condannato, pur essendo stato regolarmente citato, ingiustificatamente non sia comparso al dibattimento. |
SR 312.0 Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale CPP Art. 368 Istanza di nuovo giudizio - 1 Se la sentenza contumaciale può essere notificata personalmente, il condannato è reso attento al fatto che, entro dieci giorni, può presentare per scritto od oralmente istanza di nuovo giudizio al giudice che ha pronunciato la sentenza. |
|
1 | Se la sentenza contumaciale può essere notificata personalmente, il condannato è reso attento al fatto che, entro dieci giorni, può presentare per scritto od oralmente istanza di nuovo giudizio al giudice che ha pronunciato la sentenza. |
2 | Nell'istanza, il condannato deve motivare succintamente il fatto di non aver potuto partecipare al dibattimento. |
3 | Il giudice respinge l'istanza qualora il condannato, pur essendo stato regolarmente citato, ingiustificatamente non sia comparso al dibattimento. |
IR 0.101 Convenzione del 4 novembre 1950 per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU) CEDU Art. 6 Diritto ad un processo equo - 1. Ogni persona ha diritto ad un'equa e pubblica udienza entro un termine ragionevole, davanti a un tribunale indipendente e imparziale costituito per legge, al fine della determinazione sia dei suoi diritti e dei suoi doveri di carattere civile, sia della fondatezza di ogni accusa penale che gli venga rivolta. La sentenza deve essere resa pubblicamente, ma l'accesso alla sala d'udienza può essere vietato alla stampa e al pubblico durante tutto o una parte del processo nell'interesse della morale, dell'ordine pubblico o della sicurezza nazionale in una società democratica, quando lo esigono gli interessi dei minori o la tutela della vita privata delle parti nel processo, nella misura giudicata strettamente necessaria dal tribunale quando, in speciali circostanze, la pubblicità potrebbe pregiudicare gli interessi della giustizia. |
|
1 | Ogni persona ha diritto ad un'equa e pubblica udienza entro un termine ragionevole, davanti a un tribunale indipendente e imparziale costituito per legge, al fine della determinazione sia dei suoi diritti e dei suoi doveri di carattere civile, sia della fondatezza di ogni accusa penale che gli venga rivolta. La sentenza deve essere resa pubblicamente, ma l'accesso alla sala d'udienza può essere vietato alla stampa e al pubblico durante tutto o una parte del processo nell'interesse della morale, dell'ordine pubblico o della sicurezza nazionale in una società democratica, quando lo esigono gli interessi dei minori o la tutela della vita privata delle parti nel processo, nella misura giudicata strettamente necessaria dal tribunale quando, in speciali circostanze, la pubblicità potrebbe pregiudicare gli interessi della giustizia. |
2 | Ogni persona accusata di un reato è presunta innocente sino a quando la sua colpevolezza non sia stata legalmente accertata. |
3 | Ogni accusato ha segnatamente diritto a: |
a | essere informato, nel più breve tempo possibile, in una lingua a lui comprensibile e in un modo dettagliato, della natura e dei motivi dell'accusa elevata a suo carico; |
b | disporre del tempo e delle facilitazioni necessarie per preparare la sua difesa; |
c | difendersi da sé o avere l'assistenza di un difensore di propria scelta e, se non ha i mezzi per ricompensare un difensore, poter essere assistito gratuitamente da un avvocato d'ufficio quando lo esigano gli interessi della giustizia; |
d | interrogare o far interrogare i testimoni a carico ed ottenere la convocazione e l'interrogazione dei testimoni a discarico nelle stesse condizioni dei testimoni a carico; |
e | farsi assistere gratuitamente da un interprete se non comprende o non parla la lingua impiegata nell'udienza. |
SR 312.0 Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale CPP Art. 88 Pubblicazione - 1 La notificazione è fatta mediante pubblicazione nel Foglio ufficiale designato dalla Confederazione o dal Cantone se: |
|
1 | La notificazione è fatta mediante pubblicazione nel Foglio ufficiale designato dalla Confederazione o dal Cantone se: |
a | il luogo di soggiorno del destinatario è ignoto e non può essere individuato nemmeno con debite, ragionevoli ricerche; |
b | una notificazione è impossibile o dovesse comportare complicazioni straordinarie; |
c | una parte o il suo patrocinatore con domicilio, dimora abituale o sede all'estero non hanno designato un recapito in Svizzera. |
2 | La notificazione è considerata avvenuta il giorno della pubblicazione. |
3 | Delle decisioni finali è pubblicato soltanto il dispositivo. |
4 | I decreti d'abbandono e i decreti d'accusa sono reputati notificati anche se non pubblicati. |
SR 312.0 Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale CPP Art. 87 Recapito - 1 Le comunicazioni sono notificate al domicilio, alla dimora abituale o alla sede del destinatario. |
|
1 | Le comunicazioni sono notificate al domicilio, alla dimora abituale o alla sede del destinatario. |
2 | Le parti e i patrocinatori con domicilio, dimora abituale o sede all'estero devono designare un recapito in Svizzera; sono fatti salvi gli accordi internazionali secondo cui le comunicazioni possono essere notificate direttamente. |
3 | Le comunicazioni destinate alle parti che hanno designato un patrocinatore sono notificate validamente a quest'ultimo. |
4 | Se una parte deve comparire personalmente a un'udienza o compiere di persona atti procedurali, la comunicazione le è direttamente notificata. Una copia della comunicazione è notificata al patrocinatore. |
SR 312.0 Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale CPP Art. 87 Recapito - 1 Le comunicazioni sono notificate al domicilio, alla dimora abituale o alla sede del destinatario. |
|
1 | Le comunicazioni sono notificate al domicilio, alla dimora abituale o alla sede del destinatario. |
2 | Le parti e i patrocinatori con domicilio, dimora abituale o sede all'estero devono designare un recapito in Svizzera; sono fatti salvi gli accordi internazionali secondo cui le comunicazioni possono essere notificate direttamente. |
3 | Le comunicazioni destinate alle parti che hanno designato un patrocinatore sono notificate validamente a quest'ultimo. |
4 | Se una parte deve comparire personalmente a un'udienza o compiere di persona atti procedurali, la comunicazione le è direttamente notificata. Una copia della comunicazione è notificata al patrocinatore. |
SR 312.0 Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale CPP Art. 88 Pubblicazione - 1 La notificazione è fatta mediante pubblicazione nel Foglio ufficiale designato dalla Confederazione o dal Cantone se: |
|
1 | La notificazione è fatta mediante pubblicazione nel Foglio ufficiale designato dalla Confederazione o dal Cantone se: |
a | il luogo di soggiorno del destinatario è ignoto e non può essere individuato nemmeno con debite, ragionevoli ricerche; |
b | una notificazione è impossibile o dovesse comportare complicazioni straordinarie; |
c | una parte o il suo patrocinatore con domicilio, dimora abituale o sede all'estero non hanno designato un recapito in Svizzera. |
2 | La notificazione è considerata avvenuta il giorno della pubblicazione. |
3 | Delle decisioni finali è pubblicato soltanto il dispositivo. |
4 | I decreti d'abbandono e i decreti d'accusa sono reputati notificati anche se non pubblicati. |
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 CP Art. 355e - 1 Fedpol gestisce il servizio centrale per lo scambio di informazioni supplementari con gli Stati Schengen (ufficio SIRENE).566 |
|
1 | Fedpol gestisce il servizio centrale per lo scambio di informazioni supplementari con gli Stati Schengen (ufficio SIRENE).566 |
2 | L'ufficio SIRENE è il centro di contatto, di coordinamento e di consultazione per lo scambio di informazioni relative alle segnalazioni inserite nel SIS. L'ufficio esamina l'ammissibilità formale delle segnalazioni nazionali e estere presenti nel SIS. |
SR 361 Legge federale del 13 giugno 2008 sui sistemi d'informazione di polizia della Confederazione (LSIP) LSIP Art. 16 Parte nazionale del Sistema d'informazione Schengen - 1 Fedpol gestisce il N-SIS, avvalendosi della collaborazione di altre autorità federali e cantonali. Il N-SIS è un sistema informatizzato di elaborazione dei dati per memorizzare segnalazioni internazionali. |
|
1 | Fedpol gestisce il N-SIS, avvalendosi della collaborazione di altre autorità federali e cantonali. Il N-SIS è un sistema informatizzato di elaborazione dei dati per memorizzare segnalazioni internazionali. |
2 | Il N-SIS serve a sostenere gli uffici federali e cantonali nell'adempimento dei compiti seguenti: |
a | arrestare una persona o, se ciò non è possibile, individuarne il luogo di dimora per un'inchiesta penale, eseguire una pena oppure una misura o procedere all'estradizione; |
b | cercare autori presunti di reato la cui identità è sconosciuta; |
c | ordinare, eseguire e controllare le misure di allontanamento e di respingimento secondo l'articolo 121 capoverso 2 Cost., l'articolo 66a o 66abis CP75 o l'articolo 49a o 49abis CPM76, la LStrI77 o la LAsi78 nei confronti di persone che non sono cittadini di uno Stato vincolato da un accordo di associazione alla normativa di Schengen secondo l'allegato 3; |
d | individuare il luogo di dimora di persone scomparse; |
e | trattenere e prendere in custodia una persona per garantirne l'incolumità, per applicarle una misura di protezione dei minori o degli adulti, per ricoverarla a scopo di assistenza o per prevenire minacce; |
f | individuare il domicilio o il luogo di dimora di testimoni nonché di persone accusate o imputate nell'ambito di un procedimento penale o condannate alla conclusione dello stesso; |
g | raccogliere e scambiare informazioni mediante sorveglianza discreta, controllo di indagine o controllo mirato di persone, veicoli o altri oggetti allo scopo di avviare un procedimento penale, eseguire una pena, prevenire minacce per la pubblica sicurezza o salvaguardare la sicurezza interna o esterna; |
h | ricercare veicoli, aeromobili e natanti, inclusi i motori e altre parti identificabili, nonché container, documenti ufficiali, targhe di immatricolazione o altri oggetti; |
i | verificare se i veicoli, gli aeromobili e i natanti, inclusi i motori, presentati o sottoposti alla registrazione possono essere immatricolati; |
j | prevenire l'uso abusivo di sostanze che possono essere utilizzate per fabbricare sostanze esplodenti; |
jbis | verificare se vi sono aspetti da considerare nel quadro del rilascio di autorizzazioni relative ad armi da fuoco secondo la legge del 20 giugno 199781 sulle armi (LArm) e la legge federale del 13 dicembre 199682 sul materiale bellico (LMB); |
k | confrontare in modo sistematico i dati del sistema d'informazione sui passeggeri con il N-SIS, conformemente all'articolo 104a capoverso 4 LStrI; |
l | verificare le condizioni di entrata e di soggiorno dei cittadini di Stati terzi in Svizzera e prendere le decisioni del caso; |
m | identificare i cittadini di Stati terzi che sono entrati o soggiornano illegalmente in Svizzera; |
n | identificare i richiedenti l'asilo; |
o | controllare le frontiere secondo il regolamento (UE) 2016/399 (codice frontiere Schengen)83; |
p | verificare le domande di visto e prendere le decisioni del caso secondo il regolamento (CE) n. 810/2009 (codice dei visti)84; |
q | svolgere la procedura per l'acquisizione o la perdita della cittadinanza nel quadro della LCit85; |
r | procedere a controlli doganali sul territorio svizzero. |
3 | Il sistema contiene i dati di cui all'articolo 15 capoverso 2. A fini identificativi può contenere anche profili del DNA di persone scomparse. |
4 | I seguenti uffici possono comunicare segnalazioni da inserire nel N-SIS per svolgere i compiti di cui al capoverso 2: |
a | fedpol; |
b | il Ministero pubblico della Confederazione; |
c | l'Ufficio federale di giustizia; |
d | le autorità di polizia e di perseguimento penale dei Cantoni; |
e | il SIC; |
f | la SEM nonché le competenti autorità cantonali e comunali e le autorità di controllo alla frontiera per i compiti di cui al capoverso 2 lettera c; |
g | le autorità competenti in materia di rilascio dei visti in Svizzera e all'estero per i compiti di cui al capoverso 2 lettera l; |
h | le autorità preposte all'esecuzione delle pene; |
i | le autorità della giustizia militare; |
j | le altre autorità cantonali designate dal Consiglio federale tramite ordinanza che svolgono compiti di cui al capoverso 2 lettere d ed e. |
5 | I seguenti uffici possono accedere, per mezzo di una procedura di richiamo, ai dati che figurano nel N-SIS per svolgere i compiti di cui al capoverso 2: |
a | le autorità menzionate nel capoverso 4 lettere a-d; |
b | il SIC, esclusivamente allo scopo di prevenire o accertare reati di terrorismo o altri reati gravi; |
c | le autorità doganali e di confine, per: |
c1 | il controllo di frontiera conformemente al codice frontiere Schengen, |
c2 | il controllo doganale sul territorio svizzero; |
d | la SEM, dopo il confronto sistematico dei dati del sistema d'informazione sui passeggeri con il N-SIS, conformemente all'articolo 104a capoverso 4 LStrI; |
e | la SEM, le rappresentanze svizzere in Svizzera e all'estero e le missioni, le autorità cantonali di migrazione competenti in materia di visti e le autorità comunali cui i Cantoni hanno delegato queste competenze, la Segreteria di Stato e la Direzione politica del DFAE, per esaminare le domande e prendere le relative decisioni conformemente al codice dei visti; |
f | la SEM e le autorità cantonali e comunali di migrazione, per: |
f1 | verificare le condizioni di entrata e di soggiorno in Svizzera dei cittadini di Stati terzi e prendere le decisioni del caso, |
f2 | svolgere la procedura per l'acquisizione o la perdita della cittadinanza nel quadro della LCit; |
g | la SEM e le autorità cantonali di migrazione e di polizia, per identificare i richiedenti l'asilo e i cittadini di Stati terzi che sono entrati o soggiornano illegalmente in Svizzera; |
h | le autorità che pronunciano ed eseguono le misure di allontanamento e di respingimento secondo l'articolo 121 capoverso 2 Cost., l'articolo 66a o 66abis CP o l'articolo 49a o 49abis CPM, la LStrI o la LAsi; |
i | fedpol, la SECO e gli uffici cantonali competenti per il rilascio di autorizzazioni relative alle armi da fuoco secondo la LArm e la LMB; |
j | l'Ufficio federale dell'aviazione civile; |
k | gli uffici della circolazione stradale e della navigazione. |
6 | Nella misura in cui il SIC tratti dati del N-SIS, si applica la legge del 28 settembre 201886 sulla protezione dei dati in ambito Schengen. |
7 | I dati del N-SIS possono essere richiamati tramite un'interfaccia in comune utilizzando altri sistemi d'informazione, nella misura in cui gli utenti dispongano delle pertinenti autorizzazioni. |
8 | Per quanto necessario, i dati contenuti nel sistema di ricerca informatizzato di polizia, nel sistema automatizzato d'identificazione delle impronte digitali di cui all'articolo 354 CP e nel sistema d'informazione centrale sulla migrazione di cui all'articolo 1 della legge federale del 20 giugno 200387 sul sistema d'informazione per il settore degli stranieri e dell'asilo possono essere trasferiti nel N-SIS per via informatizzata. |
9 | Basandosi sugli Accordi di associazione alla normativa di Schengen, il Consiglio federale disciplina: |
a | il diritto d'accesso per il trattamento delle varie categorie di dati; |
b | la durata di conservazione dei dati, la sicurezza dei dati e la collaborazione con altre autorità federali e i Cantoni; |
c | le autorità di cui al capoverso 4 autorizzate a inserire direttamente nel N-SIS determinate categorie di dati; |
d | le autorità e i terzi cui possono, in casi specifici, essere comunicati dati; |
e | i diritti degli interessati, in particolare quello di ottenere informazioni nonché di poter consultare, far rettificare o distruggere i dati che li riguardano; |
f | l'obbligo di comunicare a posteriori agli interessati che le segnalazioni nel N-SIS secondo il capoverso 4 sono state distrutte, se: |
f1 | tali persone non hanno potuto rendersi conto dell'inserimento delle segnalazioni nel N-SIS, |
f2 | non vi si oppongono interessi preponderanti inerenti al procedimento penale o di terzi, e |
f3 | la comunicazione a posteriori non richiede mezzi sproporzionati; |
g | la responsabilità degli organi federali e cantonali in materia di protezione dei dati. |
10 | Per quanto attiene ai diritti di cui al capoverso 9 lettere e ed f, sono fatti salvi l'articolo 8 della presente legge e gli articoli 63-66 LAIn88. |
SR 312.0 Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale CPP Art. 202 Termini - 1 Le citazioni sono notificate: |
|
1 | Le citazioni sono notificate: |
a | nella procedura preliminare, almeno tre giorni prima dell'atto procedurale; |
b | nella procedura in giudizio, almeno dieci giorni prima dell'atto procedurale. |
2 | Le citazioni pubbliche sono pubblicate almeno un mese prima dell'atto procedurale. |
3 | Nel determinare il giorno e l'ora della comparizione si tiene adeguatamente conto delle disponibilità delle persone da citare. |
SR 312.0 Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale CPP Art. 202 Termini - 1 Le citazioni sono notificate: |
|
1 | Le citazioni sono notificate: |
a | nella procedura preliminare, almeno tre giorni prima dell'atto procedurale; |
b | nella procedura in giudizio, almeno dieci giorni prima dell'atto procedurale. |
2 | Le citazioni pubbliche sono pubblicate almeno un mese prima dell'atto procedurale. |
3 | Nel determinare il giorno e l'ora della comparizione si tiene adeguatamente conto delle disponibilità delle persone da citare. |
SR 312.0 Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale CPP Art. 202 Termini - 1 Le citazioni sono notificate: |
|
1 | Le citazioni sono notificate: |
a | nella procedura preliminare, almeno tre giorni prima dell'atto procedurale; |
b | nella procedura in giudizio, almeno dieci giorni prima dell'atto procedurale. |
2 | Le citazioni pubbliche sono pubblicate almeno un mese prima dell'atto procedurale. |
3 | Nel determinare il giorno e l'ora della comparizione si tiene adeguatamente conto delle disponibilità delle persone da citare. |
SR 312.0 Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale CPP Art. 202 Termini - 1 Le citazioni sono notificate: |
|
1 | Le citazioni sono notificate: |
a | nella procedura preliminare, almeno tre giorni prima dell'atto procedurale; |
b | nella procedura in giudizio, almeno dieci giorni prima dell'atto procedurale. |
2 | Le citazioni pubbliche sono pubblicate almeno un mese prima dell'atto procedurale. |
3 | Nel determinare il giorno e l'ora della comparizione si tiene adeguatamente conto delle disponibilità delle persone da citare. |
SR 312.0 Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale CPP Art. 203 Deroghe - 1 Una citazione può essere emessa in una forma diversa da quella prescritta e con termini abbreviati: |
|
1 | Una citazione può essere emessa in una forma diversa da quella prescritta e con termini abbreviati: |
a | in casi urgenti; oppure |
b | con il consenso della persona da citare. |
2 | Chi si trova sul luogo dell'atto procedurale o in stato di carcerazione può essere interrogato immediatamente e senza citazione. |
SR 312.0 Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale CPP Art. 203 Deroghe - 1 Una citazione può essere emessa in una forma diversa da quella prescritta e con termini abbreviati: |
|
1 | Una citazione può essere emessa in una forma diversa da quella prescritta e con termini abbreviati: |
a | in casi urgenti; oppure |
b | con il consenso della persona da citare. |
2 | Chi si trova sul luogo dell'atto procedurale o in stato di carcerazione può essere interrogato immediatamente e senza citazione. |
SR 312.0 Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale CPP Art. 203 Deroghe - 1 Una citazione può essere emessa in una forma diversa da quella prescritta e con termini abbreviati: |
|
1 | Una citazione può essere emessa in una forma diversa da quella prescritta e con termini abbreviati: |
a | in casi urgenti; oppure |
b | con il consenso della persona da citare. |
2 | Chi si trova sul luogo dell'atto procedurale o in stato di carcerazione può essere interrogato immediatamente e senza citazione. |
SR 312.0 Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale CPP Art. 203 Deroghe - 1 Una citazione può essere emessa in una forma diversa da quella prescritta e con termini abbreviati: |
|
1 | Una citazione può essere emessa in una forma diversa da quella prescritta e con termini abbreviati: |
a | in casi urgenti; oppure |
b | con il consenso della persona da citare. |
2 | Chi si trova sul luogo dell'atto procedurale o in stato di carcerazione può essere interrogato immediatamente e senza citazione. |
SR 312.0 Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale CPP Art. 203 Deroghe - 1 Una citazione può essere emessa in una forma diversa da quella prescritta e con termini abbreviati: |
|
1 | Una citazione può essere emessa in una forma diversa da quella prescritta e con termini abbreviati: |
a | in casi urgenti; oppure |
b | con il consenso della persona da citare. |
2 | Chi si trova sul luogo dell'atto procedurale o in stato di carcerazione può essere interrogato immediatamente e senza citazione. |
SR 312.0 Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale CPP Art. 203 Deroghe - 1 Una citazione può essere emessa in una forma diversa da quella prescritta e con termini abbreviati: |
|
1 | Una citazione può essere emessa in una forma diversa da quella prescritta e con termini abbreviati: |
a | in casi urgenti; oppure |
b | con il consenso della persona da citare. |
2 | Chi si trova sul luogo dell'atto procedurale o in stato di carcerazione può essere interrogato immediatamente e senza citazione. |
SR 312.0 Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale CPP Art. 202 Termini - 1 Le citazioni sono notificate: |
|
1 | Le citazioni sono notificate: |
a | nella procedura preliminare, almeno tre giorni prima dell'atto procedurale; |
b | nella procedura in giudizio, almeno dieci giorni prima dell'atto procedurale. |
2 | Le citazioni pubbliche sono pubblicate almeno un mese prima dell'atto procedurale. |
3 | Nel determinare il giorno e l'ora della comparizione si tiene adeguatamente conto delle disponibilità delle persone da citare. |
SR 312.0 Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale CPP Art. 203 Deroghe - 1 Una citazione può essere emessa in una forma diversa da quella prescritta e con termini abbreviati: |
|
1 | Una citazione può essere emessa in una forma diversa da quella prescritta e con termini abbreviati: |
a | in casi urgenti; oppure |
b | con il consenso della persona da citare. |
2 | Chi si trova sul luogo dell'atto procedurale o in stato di carcerazione può essere interrogato immediatamente e senza citazione. |
IR 0.101 Convenzione del 4 novembre 1950 per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU) CEDU Art. 6 Diritto ad un processo equo - 1. Ogni persona ha diritto ad un'equa e pubblica udienza entro un termine ragionevole, davanti a un tribunale indipendente e imparziale costituito per legge, al fine della determinazione sia dei suoi diritti e dei suoi doveri di carattere civile, sia della fondatezza di ogni accusa penale che gli venga rivolta. La sentenza deve essere resa pubblicamente, ma l'accesso alla sala d'udienza può essere vietato alla stampa e al pubblico durante tutto o una parte del processo nell'interesse della morale, dell'ordine pubblico o della sicurezza nazionale in una società democratica, quando lo esigono gli interessi dei minori o la tutela della vita privata delle parti nel processo, nella misura giudicata strettamente necessaria dal tribunale quando, in speciali circostanze, la pubblicità potrebbe pregiudicare gli interessi della giustizia. |
|
1 | Ogni persona ha diritto ad un'equa e pubblica udienza entro un termine ragionevole, davanti a un tribunale indipendente e imparziale costituito per legge, al fine della determinazione sia dei suoi diritti e dei suoi doveri di carattere civile, sia della fondatezza di ogni accusa penale che gli venga rivolta. La sentenza deve essere resa pubblicamente, ma l'accesso alla sala d'udienza può essere vietato alla stampa e al pubblico durante tutto o una parte del processo nell'interesse della morale, dell'ordine pubblico o della sicurezza nazionale in una società democratica, quando lo esigono gli interessi dei minori o la tutela della vita privata delle parti nel processo, nella misura giudicata strettamente necessaria dal tribunale quando, in speciali circostanze, la pubblicità potrebbe pregiudicare gli interessi della giustizia. |
2 | Ogni persona accusata di un reato è presunta innocente sino a quando la sua colpevolezza non sia stata legalmente accertata. |
3 | Ogni accusato ha segnatamente diritto a: |
a | essere informato, nel più breve tempo possibile, in una lingua a lui comprensibile e in un modo dettagliato, della natura e dei motivi dell'accusa elevata a suo carico; |
b | disporre del tempo e delle facilitazioni necessarie per preparare la sua difesa; |
c | difendersi da sé o avere l'assistenza di un difensore di propria scelta e, se non ha i mezzi per ricompensare un difensore, poter essere assistito gratuitamente da un avvocato d'ufficio quando lo esigano gli interessi della giustizia; |
d | interrogare o far interrogare i testimoni a carico ed ottenere la convocazione e l'interrogazione dei testimoni a discarico nelle stesse condizioni dei testimoni a carico; |
e | farsi assistere gratuitamente da un interprete se non comprende o non parla la lingua impiegata nell'udienza. |
SR 312.0 Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale CPP Art. 368 Istanza di nuovo giudizio - 1 Se la sentenza contumaciale può essere notificata personalmente, il condannato è reso attento al fatto che, entro dieci giorni, può presentare per scritto od oralmente istanza di nuovo giudizio al giudice che ha pronunciato la sentenza. |
|
1 | Se la sentenza contumaciale può essere notificata personalmente, il condannato è reso attento al fatto che, entro dieci giorni, può presentare per scritto od oralmente istanza di nuovo giudizio al giudice che ha pronunciato la sentenza. |
2 | Nell'istanza, il condannato deve motivare succintamente il fatto di non aver potuto partecipare al dibattimento. |
3 | Il giudice respinge l'istanza qualora il condannato, pur essendo stato regolarmente citato, ingiustificatamente non sia comparso al dibattimento. |
SR 312.0 Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale CPP Art. 368 Istanza di nuovo giudizio - 1 Se la sentenza contumaciale può essere notificata personalmente, il condannato è reso attento al fatto che, entro dieci giorni, può presentare per scritto od oralmente istanza di nuovo giudizio al giudice che ha pronunciato la sentenza. |
|
1 | Se la sentenza contumaciale può essere notificata personalmente, il condannato è reso attento al fatto che, entro dieci giorni, può presentare per scritto od oralmente istanza di nuovo giudizio al giudice che ha pronunciato la sentenza. |
2 | Nell'istanza, il condannato deve motivare succintamente il fatto di non aver potuto partecipare al dibattimento. |
3 | Il giudice respinge l'istanza qualora il condannato, pur essendo stato regolarmente citato, ingiustificatamente non sia comparso al dibattimento. |
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria LTF Art. 66 Onere e ripartizione delle spese giudiziarie - 1 Di regola, le spese giudiziarie sono addossate alla parte soccombente. Se le circostanze lo giustificano, il Tribunale federale può ripartirle in modo diverso o rinunciare ad addossarle alle parti. |
|
1 | Di regola, le spese giudiziarie sono addossate alla parte soccombente. Se le circostanze lo giustificano, il Tribunale federale può ripartirle in modo diverso o rinunciare ad addossarle alle parti. |
2 | In caso di desistenza o di transazione, il Tribunale federale può rinunciare in tutto o in parte a riscuotere le spese giudiziarie. |
3 | Le spese inutili sono pagate da chi le causa. |
4 | Alla Confederazione, ai Cantoni, ai Comuni e alle organizzazioni incaricate di compiti di diritto pubblico non possono di regola essere addossate spese giudiziarie se, senza avere alcun interesse pecuniario, si rivolgono al Tribunale federale nell'esercizio delle loro attribuzioni ufficiali o se le loro decisioni in siffatte controversie sono impugnate mediante ricorso. |
5 | Salvo diversa disposizione, le spese giudiziarie addossate congiuntamente a più persone sono da queste sostenute in parti eguali e con responsabilità solidale. |