SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria LTF Art. 82 Principio - Il Tribunale federale giudica i ricorsi: |
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a | contro le decisioni pronunciate in cause di diritto pubblico; |
b | contro gli atti normativi cantonali; |
c | concernenti il diritto di voto dei cittadini nonché le elezioni e votazioni popolari. |
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria LTF Art. 86 Autorità inferiori in generale - 1 Il ricorso è ammissibile contro le decisioni: |
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1 | Il ricorso è ammissibile contro le decisioni: |
a | del Tribunale amministrativo federale; |
b | del Tribunale penale federale; |
c | dell'autorità indipendente di ricorso in materia radiotelevisiva; |
d | delle autorità cantonali di ultima istanza, sempreché non sia ammissibile il ricorso al Tribunale amministrativo federale. |
2 | I Cantoni istituiscono tribunali superiori che giudicano quali autorità di grado immediatamente inferiore al Tribunale federale, in quanto un'altra legge federale non preveda che le decisioni di altre autorità giudiziarie sono impugnabili mediante ricorso al Tribunale federale. |
3 | Per le decisioni di carattere prevalentemente politico i Cantoni possono istituire quale autorità di grado immediatamente inferiore al Tribunale federale un'autorità diversa da un tribunale. |
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria LTF Art. 90 Decisioni finali - Il ricorso è ammissibile contro le decisioni che pongono fine al procedimento. |
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria LTF Art. 89 Diritto di ricorso - 1 Ha diritto di interporre ricorso in materia di diritto pubblico chi: |
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1 | Ha diritto di interporre ricorso in materia di diritto pubblico chi: |
a | ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore o è stato privato della possibilità di farlo; |
b | è particolarmente toccato dalla decisione o dall'atto normativo impugnati; e |
c | ha un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modifica degli stessi. |
2 | Hanno inoltre diritto di ricorrere: |
a | la Cancelleria federale, i dipartimenti federali o, in quanto lo preveda il diritto federale, i servizi loro subordinati, se l'atto impugnato può violare la legislazione federale nella sfera dei loro compiti; |
b | in materia di rapporti di lavoro del personale federale, l'organo competente dell'Assemblea federale; |
c | i Comuni e gli altri enti di diritto pubblico, se fanno valere la violazione di garanzie loro conferite dalla costituzione cantonale o dalla Costituzione federale; |
d | le persone, le organizzazioni e le autorità legittimate al ricorso in virtù di un'altra legge federale. |
3 | In materia di diritti politici (art. 82 lett. c), il diritto di ricorrere spetta inoltre a chiunque abbia diritto di voto nell'affare in causa. |
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria LTF Art. 107 Sentenza - 1 Il Tribunale federale non può andare oltre le conclusioni delle parti. |
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1 | Il Tribunale federale non può andare oltre le conclusioni delle parti. |
2 | Se accoglie il ricorso, giudica esso stesso nel merito o rinvia la causa all'autorità inferiore affinché pronunci una nuova decisione. Può anche rinviare la causa all'autorità che ha deciso in prima istanza. |
3 | Se ritiene inammissibile un ricorso interposto nel campo dell'assistenza giudiziaria internazionale in materia penale o dell'assistenza amministrativa internazionale in materia fiscale, il Tribunale federale prende la decisione di non entrare nel merito entro 15 giorni dalla chiusura di un eventuale scambio di scritti. Nel campo dell'assistenza giudiziaria internazionale non è tenuto a rispettare tale termine se la procedura d'estradizione concerne una persona sulla cui domanda d'asilo non è ancora stata pronunciata una decisione finale passata in giudicato.98 |
4 | Sui ricorsi interposti contro le decisioni del Tribunale federale dei brevetti in materia di rilascio di una licenza secondo l'articolo 40d della legge del 25 giugno 195419 sui brevetti, il Tribunale federale decide entro un mese dalla presentazione del ricorso.99 |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 125 Metrologia - La legislazione sulla metrologia compete alla Confederazione. |
SR 941.20 Legge federale del 17 giugno 2011 sulla metrologia (LMetr) LMetr Art. 1 - La presente legge disciplina: |
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a | le unità di misura legali e la loro utilizzazione; |
b | l'immissione sul mercato e il controllo degli strumenti di misurazione; |
c | l'indicazione della quantità per i consumatori; |
d | l'ora ufficiale in Svizzera; |
e | i compiti della Confederazione e dei Cantoni in materia di metrologia. |
SR 941.20 Legge federale del 17 giugno 2011 sulla metrologia (LMetr) LMetr Art. 4 Definizioni - 1 Per strumenti di misurazione si intendono le misure materializzate, i materiali di riferimento, gli apparecchi per la misurazione e i sistemi destinati a determinare i valori di una grandezza fisica o chimica e i rispettivi metodi di misurazione. |
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1 | Per strumenti di misurazione si intendono le misure materializzate, i materiali di riferimento, gli apparecchi per la misurazione e i sistemi destinati a determinare i valori di una grandezza fisica o chimica e i rispettivi metodi di misurazione. |
2 | Per campione di riferimento si intende uno strumento di misurazione destinato a determinare, rappresentare, conservare o riprodurre uno o più valori di grandezza. |
SR 941.20 Legge federale del 17 giugno 2011 sulla metrologia (LMetr) LMetr Art. 7 Immissione sul mercato - 1 Gli strumenti di misurazione possono essere immessi sul mercato soltanto se garantiscono un livello di sicurezza metrologica sufficientemente elevato quando utilizzati conformemente alle pertinenti disposizioni. |
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1 | Gli strumenti di misurazione possono essere immessi sul mercato soltanto se garantiscono un livello di sicurezza metrologica sufficientemente elevato quando utilizzati conformemente alle pertinenti disposizioni. |
2 | Il Consiglio federale definisce i requisiti essenziali di sicurezza metrologica per gli strumenti di misurazione. Al riguardo tiene conto del diritto internazionale. |
SR 941.20 Legge federale del 17 giugno 2011 sulla metrologia (LMetr) LMetr Art. 8 Certificazione del rispetto dei requisiti essenziali - 1 Il rispetto dei requisiti essenziali è certificato mediante una procedura di ammissione, una procedura di valutazione della conformità o un'altra procedura equivalente. |
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1 | Il rispetto dei requisiti essenziali è certificato mediante una procedura di ammissione, una procedura di valutazione della conformità o un'altra procedura equivalente. |
2 | Il Consiglio federale emana disposizioni sulle procedure di cui al capoverso 1, nonché sulla marcatura degli strumenti di misurazione e sui documenti da redigere. |
SR 941.20 Legge federale del 17 giugno 2011 sulla metrologia (LMetr) LMetr Art. 9 Verifica della stabilità di misurazione - 1 Chi utilizza uno strumento di misurazione deve far verificare regolarmente la conformità ai requisiti delle caratteristiche metrologiche dello strumento. |
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1 | Chi utilizza uno strumento di misurazione deve far verificare regolarmente la conformità ai requisiti delle caratteristiche metrologiche dello strumento. |
2 | Il Consiglio federale può stabilire che occorre controllare anche l'assemblaggio, lo stato, l'utilizzazione o la funzionalità dello strumento. |
3 | Il Consiglio federale emana disposizioni sul controllo della stabilità di misurazione, sulla frequenza dei controlli e sulla marcatura dello strumento di misurazione sottoposto a verifica. |
SR 941.210 Ordinanza del 15 febbraio 2006 sugli strumenti di misurazione (OStrM) - Ordinanza sulle ammissioni OStrM Art. 24 Esame della stabilità di misurazione - 1 Durante l'intero periodo d'utilizzazione di uno strumento di misurazione, gli organi d'esecuzione competenti secondo l'ordinanza specifica concernente lo strumento ne esaminano periodicamente la stabilità di misurazione. Quest'ultima va inoltre sempre esaminata in presenza di indizi secondo i quali risulta che lo strumento di misurazione non soddisfa più i requisiti legali, che i sigilli sono stati danneggiati o che sono state riparate parti rilevanti per la misurazione. Gli strumenti di misurazione devono essere presentati all'esame in stato ineccepibile. |
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1 | Durante l'intero periodo d'utilizzazione di uno strumento di misurazione, gli organi d'esecuzione competenti secondo l'ordinanza specifica concernente lo strumento ne esaminano periodicamente la stabilità di misurazione. Quest'ultima va inoltre sempre esaminata in presenza di indizi secondo i quali risulta che lo strumento di misurazione non soddisfa più i requisiti legali, che i sigilli sono stati danneggiati o che sono state riparate parti rilevanti per la misurazione. Gli strumenti di misurazione devono essere presentati all'esame in stato ineccepibile. |
2 | Le procedure per il mantenimento della stabilità di misurazione sono disciplinate nell'allegato 7. |
3 | Le ordinanze specifiche concernenti gli strumenti di misurazione stabiliscono le procedure applicabili a ogni strumento e determinano la frequenza con cui la stabilità di misurazione va esaminata. |
4 | Il METAS può riconoscere esami esteri per il mantenimento della stabilità di misurazione. |
SR 941.20 Legge federale del 17 giugno 2011 sulla metrologia (LMetr) LMetr Art. 18 Esecuzione da parte della Confederazione - 1 L'ammissione degli strumenti di misurazione compete alla Confederazione. |
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1 | L'ammissione degli strumenti di misurazione compete alla Confederazione. |
2 | Il Consiglio federale può attribuire alla Confederazione la competenza per alcuni compiti definiti nell'articolo 16 capoverso 1. |
3 | L'Istituto federale di metrologia può incaricare persone di diritto pubblico o privato di adempiere i compiti di cui al capoverso 2. Il Consiglio federale disciplina i requisiti, i diritti, gli obblighi di tali persone e la loro vigilanza. |
SR 941.20 Legge federale del 17 giugno 2011 sulla metrologia (LMetr) LMetr Art. 16 Esecuzione da parte dei Cantoni - 1 Ai Cantoni compete la verifica della stabilità di misurazione e dell'indicazione della quantità, nonché l'esecuzione dei controlli successivi. |
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1 | Ai Cantoni compete la verifica della stabilità di misurazione e dell'indicazione della quantità, nonché l'esecuzione dei controlli successivi. |
2 | Il Consiglio federale disciplina in dettaglio i compiti e le competenze dei Cantoni. |
3 | Esso può delegare ai Cantoni ulteriori compiti esecutivi nell'ambito dell'immissione sul mercato. |
4 | La Confederazione vigila sull'esecuzione. |
SR 941.20 Legge federale del 17 giugno 2011 sulla metrologia (LMetr) LMetr Art. 18 Esecuzione da parte della Confederazione - 1 L'ammissione degli strumenti di misurazione compete alla Confederazione. |
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1 | L'ammissione degli strumenti di misurazione compete alla Confederazione. |
2 | Il Consiglio federale può attribuire alla Confederazione la competenza per alcuni compiti definiti nell'articolo 16 capoverso 1. |
3 | L'Istituto federale di metrologia può incaricare persone di diritto pubblico o privato di adempiere i compiti di cui al capoverso 2. Il Consiglio federale disciplina i requisiti, i diritti, gli obblighi di tali persone e la loro vigilanza. |
SR 941.20 Legge federale del 17 giugno 2011 sulla metrologia (LMetr) LMetr Art. 18 Esecuzione da parte della Confederazione - 1 L'ammissione degli strumenti di misurazione compete alla Confederazione. |
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1 | L'ammissione degli strumenti di misurazione compete alla Confederazione. |
2 | Il Consiglio federale può attribuire alla Confederazione la competenza per alcuni compiti definiti nell'articolo 16 capoverso 1. |
3 | L'Istituto federale di metrologia può incaricare persone di diritto pubblico o privato di adempiere i compiti di cui al capoverso 2. Il Consiglio federale disciplina i requisiti, i diritti, gli obblighi di tali persone e la loro vigilanza. |
SR 941.20 Legge federale del 17 giugno 2011 sulla metrologia (LMetr) LMetr Art. 18 Esecuzione da parte della Confederazione - 1 L'ammissione degli strumenti di misurazione compete alla Confederazione. |
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1 | L'ammissione degli strumenti di misurazione compete alla Confederazione. |
2 | Il Consiglio federale può attribuire alla Confederazione la competenza per alcuni compiti definiti nell'articolo 16 capoverso 1. |
3 | L'Istituto federale di metrologia può incaricare persone di diritto pubblico o privato di adempiere i compiti di cui al capoverso 2. Il Consiglio federale disciplina i requisiti, i diritti, gli obblighi di tali persone e la loro vigilanza. |
SR 941.206 Ordinanza del 7 dicembre 2012 sulle competenze in materia di metrologia (OCMetr) OCMetr Art. 12 Immissione sul mercato di strumenti di misurazione e mantenimento della loro stabilità di misurazione - 1 Il METAS svolge, per gli strumenti di misurazione che rientrano nella sua competenza e in quella cantonale, i compiti seguenti: |
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1 | Il METAS svolge, per gli strumenti di misurazione che rientrano nella sua competenza e in quella cantonale, i compiti seguenti: |
a | esegue gli esami del tipo e decide sull'ammissione secondo il capitolo 2 sezione 4 OStrM10; |
b | nei casi di cui alla lettera a, effettua la verificazione iniziale degli strumenti di misurazione secondo l'articolo 17 OStrM e l'apposizione delle marcature secondo l'allegato 6 OStrM, sempreché le disposizioni in materia di strumenti di misurazione non prevedano la competenza dei Cantoni. |
2 | Svolge, per gli strumenti di misurazione che rientrano nella sua competenza, i compiti seguenti: |
a | effettua l'esame della stabilità di misurazione secondo l'articolo 24 OStrM e l'apposizione delle marcature secondo l'articolo 18 OStrM; |
b | effettua l'esame sugli strumenti di misurazione oggetto di contestazione secondo l'articolo 29 OStrM. |
3 | È competente per il riconoscimento dei risultati degli esami e dei certificati. |
SR 941.210 Ordinanza del 15 febbraio 2006 sugli strumenti di misurazione (OStrM) - Ordinanza sulle ammissioni OStrM Art. 16 Ammissione di strumenti di misurazione - 1 L'ammissione di uno strumento di misurazione avviene conformemente a una delle procedure seguenti, disciplinate nell'allegato 5 numero 1: |
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1 | L'ammissione di uno strumento di misurazione avviene conformemente a una delle procedure seguenti, disciplinate nell'allegato 5 numero 1: |
a | l'ammissione ordinaria in base a un esame del tipo o a un esame del metodo di misurazione; |
b | l'ammissione generale; |
c | l'ammissione individuale. |
2 | Le ordinanze specifiche concernenti gli strumenti di misurazione stabiliscono quali procedure di cui al capoverso 1 sono applicabili. |
3 | Per provare l'idoneità di uno strumento di misurazione o se condizioni d'esercizio particolari lo esigono, il METAS può rilasciare un'ammissione limitata nel tempo. |
SR 941.206 Ordinanza del 7 dicembre 2012 sulle competenze in materia di metrologia (OCMetr) OCMetr Art. 11 Ambito di competenza - 1 Sottostanno alla competenza del METAS le categorie di strumenti di misurazione che non rientrano nella competenza dei Cantoni ai sensi dell'articolo 3. |
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1 | Sottostanno alla competenza del METAS le categorie di strumenti di misurazione che non rientrano nella competenza dei Cantoni ai sensi dell'articolo 3. |
2 | Il METAS svolge le funzioni di cui all'articolo 34 capoversi 2-5 OIQ9. |
SR 941.206 Ordinanza del 7 dicembre 2012 sulle competenze in materia di metrologia (OCMetr) OCMetr Art. 3 Ambito di competenza - 1 Salvo disposizioni contrarie previste per settori particolari dalle disposizioni esecutive relative all'ordinanza del 15 febbraio 20062 sugli strumenti di misurazione (OStrM) emanate dal Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP), sottostanno alla competenza dei Cantoni le seguenti categorie di strumenti di misurazione: |
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1 | Salvo disposizioni contrarie previste per settori particolari dalle disposizioni esecutive relative all'ordinanza del 15 febbraio 20062 sugli strumenti di misurazione (OStrM) emanate dal Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP), sottostanno alla competenza dei Cantoni le seguenti categorie di strumenti di misurazione: |
a | strumenti di misurazione della lunghezza; |
b | misure di volume; |
c | pesi; |
d | strumenti per pesare; |
e | apparecchi di misurazione di liquidi diversi dall'acqua; |
f | strumenti di misurazione dei gas di scarico dei motori a combustione. |
2 | Se un Cantone non dispone degli strumenti d'esame idonei o della necessaria competenza professionale per la verificazione di uno strumento di misurazione, l'autorità di vigilanza di tale Cantone può incaricare un altro Cantone o il METAS di effettuare la verificazione. Nei confronti della persona che richiede la verificazione rimane competente il Cantone che assegna l'incarico a un altro Cantone o al METAS. |
3 | Secondo l'articolo 34 capoverso 1 dell'ordinanza del 5 settembre 20123 sulle indicazioni di quantità (OIQ), ai Cantoni competono i controlli ufficiali nell'ambito delle indicazioni di quantità. |
SR 941.206 Ordinanza del 7 dicembre 2012 sulle competenze in materia di metrologia (OCMetr) OCMetr Art. 12 Immissione sul mercato di strumenti di misurazione e mantenimento della loro stabilità di misurazione - 1 Il METAS svolge, per gli strumenti di misurazione che rientrano nella sua competenza e in quella cantonale, i compiti seguenti: |
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1 | Il METAS svolge, per gli strumenti di misurazione che rientrano nella sua competenza e in quella cantonale, i compiti seguenti: |
a | esegue gli esami del tipo e decide sull'ammissione secondo il capitolo 2 sezione 4 OStrM10; |
b | nei casi di cui alla lettera a, effettua la verificazione iniziale degli strumenti di misurazione secondo l'articolo 17 OStrM e l'apposizione delle marcature secondo l'allegato 6 OStrM, sempreché le disposizioni in materia di strumenti di misurazione non prevedano la competenza dei Cantoni. |
2 | Svolge, per gli strumenti di misurazione che rientrano nella sua competenza, i compiti seguenti: |
a | effettua l'esame della stabilità di misurazione secondo l'articolo 24 OStrM e l'apposizione delle marcature secondo l'articolo 18 OStrM; |
b | effettua l'esame sugli strumenti di misurazione oggetto di contestazione secondo l'articolo 29 OStrM. |
3 | È competente per il riconoscimento dei risultati degli esami e dei certificati. |
SR 941.20 Legge federale del 17 giugno 2011 sulla metrologia (LMetr) LMetr Art. 9 Verifica della stabilità di misurazione - 1 Chi utilizza uno strumento di misurazione deve far verificare regolarmente la conformità ai requisiti delle caratteristiche metrologiche dello strumento. |
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1 | Chi utilizza uno strumento di misurazione deve far verificare regolarmente la conformità ai requisiti delle caratteristiche metrologiche dello strumento. |
2 | Il Consiglio federale può stabilire che occorre controllare anche l'assemblaggio, lo stato, l'utilizzazione o la funzionalità dello strumento. |
3 | Il Consiglio federale emana disposizioni sul controllo della stabilità di misurazione, sulla frequenza dei controlli e sulla marcatura dello strumento di misurazione sottoposto a verifica. |
SR 941.210 Ordinanza del 15 febbraio 2006 sugli strumenti di misurazione (OStrM) - Ordinanza sulle ammissioni OStrM Art. 24 Esame della stabilità di misurazione - 1 Durante l'intero periodo d'utilizzazione di uno strumento di misurazione, gli organi d'esecuzione competenti secondo l'ordinanza specifica concernente lo strumento ne esaminano periodicamente la stabilità di misurazione. Quest'ultima va inoltre sempre esaminata in presenza di indizi secondo i quali risulta che lo strumento di misurazione non soddisfa più i requisiti legali, che i sigilli sono stati danneggiati o che sono state riparate parti rilevanti per la misurazione. Gli strumenti di misurazione devono essere presentati all'esame in stato ineccepibile. |
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1 | Durante l'intero periodo d'utilizzazione di uno strumento di misurazione, gli organi d'esecuzione competenti secondo l'ordinanza specifica concernente lo strumento ne esaminano periodicamente la stabilità di misurazione. Quest'ultima va inoltre sempre esaminata in presenza di indizi secondo i quali risulta che lo strumento di misurazione non soddisfa più i requisiti legali, che i sigilli sono stati danneggiati o che sono state riparate parti rilevanti per la misurazione. Gli strumenti di misurazione devono essere presentati all'esame in stato ineccepibile. |
2 | Le procedure per il mantenimento della stabilità di misurazione sono disciplinate nell'allegato 7. |
3 | Le ordinanze specifiche concernenti gli strumenti di misurazione stabiliscono le procedure applicabili a ogni strumento e determinano la frequenza con cui la stabilità di misurazione va esaminata. |
4 | Il METAS può riconoscere esami esteri per il mantenimento della stabilità di misurazione. |
SR 941.206 Ordinanza del 7 dicembre 2012 sulle competenze in materia di metrologia (OCMetr) OCMetr Art. 12 Immissione sul mercato di strumenti di misurazione e mantenimento della loro stabilità di misurazione - 1 Il METAS svolge, per gli strumenti di misurazione che rientrano nella sua competenza e in quella cantonale, i compiti seguenti: |
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1 | Il METAS svolge, per gli strumenti di misurazione che rientrano nella sua competenza e in quella cantonale, i compiti seguenti: |
a | esegue gli esami del tipo e decide sull'ammissione secondo il capitolo 2 sezione 4 OStrM10; |
b | nei casi di cui alla lettera a, effettua la verificazione iniziale degli strumenti di misurazione secondo l'articolo 17 OStrM e l'apposizione delle marcature secondo l'allegato 6 OStrM, sempreché le disposizioni in materia di strumenti di misurazione non prevedano la competenza dei Cantoni. |
2 | Svolge, per gli strumenti di misurazione che rientrano nella sua competenza, i compiti seguenti: |
a | effettua l'esame della stabilità di misurazione secondo l'articolo 24 OStrM e l'apposizione delle marcature secondo l'articolo 18 OStrM; |
b | effettua l'esame sugli strumenti di misurazione oggetto di contestazione secondo l'articolo 29 OStrM. |
3 | È competente per il riconoscimento dei risultati degli esami e dei certificati. |
SR 941.206 Ordinanza del 7 dicembre 2012 sulle competenze in materia di metrologia (OCMetr) OCMetr Art. 19 Autorizzazione - 1 Il METAS ha la facoltà di autorizzare laboratori di verificazione a eseguire la verificazione iniziale, le procedure per il mantenimento della stabilità di misurazione, gli esami in caso di contestazione di misurazioni (art. 17, 24 e 29 OStrM14) e i controlli successivi (art. 12 LMetr) per determinati strumenti che rientrano nella sua competenza. |
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1 | Il METAS ha la facoltà di autorizzare laboratori di verificazione a eseguire la verificazione iniziale, le procedure per il mantenimento della stabilità di misurazione, gli esami in caso di contestazione di misurazioni (art. 17, 24 e 29 OStrM14) e i controlli successivi (art. 12 LMetr) per determinati strumenti che rientrano nella sua competenza. |
2 | Nell'autorizzazione il METAS obbliga il laboratorio di verificazione a: |
a | svolgere tutte le mansioni di cui al capoverso 1; sono fatte salve eccezioni in singoli casi motivati; |
b | mettergli a disposizione senza costi tutti i dati relativi alle attività di cui al capoverso 1; |
c | impiegare le informazioni sugli strumenti di misurazione e sui loro utilizzatori, di cui il laboratorio di verificazione è venuto a conoscenza nello svolgimento della sua attività sovrana, esclusivamente per adempiere i compiti di cui al capoverso 1. |
SR 941.206 Ordinanza del 7 dicembre 2012 sulle competenze in materia di metrologia (OCMetr) OCMetr Art. 21 Domanda d'autorizzazione - 1 La domanda d'autorizzazione all'esercizio di un laboratorio di verificazione deve contenere le indicazioni seguenti: |
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1 | La domanda d'autorizzazione all'esercizio di un laboratorio di verificazione deve contenere le indicazioni seguenti: |
a | la natura e la portata dell'attività prevista; |
b | la prova che il laboratorio di verificazione adempie le condizioni di cui all'articolo 20. |
2 | Non sussiste alcun diritto all'autorizzazione come laboratorio di verificazione. |
SR 941.206 Ordinanza del 7 dicembre 2012 sulle competenze in materia di metrologia (OCMetr) OCMetr Art. 23 Doveri del titolare del laboratorio di verificazione - 1 Il titolare del laboratorio di verificazione è responsabile dell'esercizio del laboratorio stesso. |
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1 | Il titolare del laboratorio di verificazione è responsabile dell'esercizio del laboratorio stesso. |
2 | Nomina, fatta salva l'approvazione del METAS, il capo del laboratorio di verificazione e disciplina la sua supplenza. |
3 | Garantisce che l'attività di verificazione sia eseguita in Svizzera. |
4 | Il laboratorio di verificazione può, col consenso del METAS, riconoscere i risultati d'esame di laboratori esterni svizzeri ed esteri. |
5 | I laboratori di verificazione devono informare immediatamente e senza esserne richiesti il METAS di qualsiasi cambiamento che riguardi le condizioni dell'autorizzazione. |
SR 941.206 Ordinanza del 7 dicembre 2012 sulle competenze in materia di metrologia (OCMetr) OCMetr Art. 22 Rilascio e revoca dell'autorizzazione - 1 Il METAS esamina la domanda e rilascia l'autorizzazione. |
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1 | Il METAS esamina la domanda e rilascia l'autorizzazione. |
2 | L'autorizzazione stabilisce in particolare: |
a | il campo d'attività del laboratorio di verificazione; |
b | il nome del titolare del laboratorio di verificazione; |
c | il nome del capo del laboratorio di verificazione e quello del suo sostituto; |
d | il raggio d'azione assegnato; |
e | i locali d'esame; |
f | i metodi d'esame; |
g | gli strumenti d'esame e i campioni nonché le prescrizioni per il loro esercizio e per la loro manutenzione; |
h | i termini per i controlli successivi e la taratura dei campioni; |
i | i requisiti della verbalizzazione dei dati nell'ambito delle verificazioni; |
j | i requisiti della stesura dei certificati di verificazione; |
k | la riscossione degli emolumenti di verificazione e la devoluzione di parte degli emolumenti al METAS; |
l | l'identificazione ai sensi dell'allegato 6 numero 2.3 OStrM15; |
m | i requisiti dell'emanazione di decisioni. |
3 | L'autorizzazione ha una durata massima di cinque anni. |
4 | Può essere disdetta in qualsiasi momento dal laboratorio di verificazione o dal METAS col preavviso di un anno. Se non viene disdetta, dopo la decorrenza del termine originario viene prolungata di un anno alla volta. |
5 | Il METAS adegua l'autorizzazione al mutare delle circostanze. |
6 | Sospende o revoca l'autorizzazione, se le condizioni non sono più adempite. |
SR 941.206 Ordinanza del 7 dicembre 2012 sulle competenze in materia di metrologia (OCMetr) OCMetr Art. 22 Rilascio e revoca dell'autorizzazione - 1 Il METAS esamina la domanda e rilascia l'autorizzazione. |
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1 | Il METAS esamina la domanda e rilascia l'autorizzazione. |
2 | L'autorizzazione stabilisce in particolare: |
a | il campo d'attività del laboratorio di verificazione; |
b | il nome del titolare del laboratorio di verificazione; |
c | il nome del capo del laboratorio di verificazione e quello del suo sostituto; |
d | il raggio d'azione assegnato; |
e | i locali d'esame; |
f | i metodi d'esame; |
g | gli strumenti d'esame e i campioni nonché le prescrizioni per il loro esercizio e per la loro manutenzione; |
h | i termini per i controlli successivi e la taratura dei campioni; |
i | i requisiti della verbalizzazione dei dati nell'ambito delle verificazioni; |
j | i requisiti della stesura dei certificati di verificazione; |
k | la riscossione degli emolumenti di verificazione e la devoluzione di parte degli emolumenti al METAS; |
l | l'identificazione ai sensi dell'allegato 6 numero 2.3 OStrM15; |
m | i requisiti dell'emanazione di decisioni. |
3 | L'autorizzazione ha una durata massima di cinque anni. |
4 | Può essere disdetta in qualsiasi momento dal laboratorio di verificazione o dal METAS col preavviso di un anno. Se non viene disdetta, dopo la decorrenza del termine originario viene prolungata di un anno alla volta. |
5 | Il METAS adegua l'autorizzazione al mutare delle circostanze. |
6 | Sospende o revoca l'autorizzazione, se le condizioni non sono più adempite. |
SR 941.206 Ordinanza del 7 dicembre 2012 sulle competenze in materia di metrologia (OCMetr) OCMetr Art. 22 Rilascio e revoca dell'autorizzazione - 1 Il METAS esamina la domanda e rilascia l'autorizzazione. |
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1 | Il METAS esamina la domanda e rilascia l'autorizzazione. |
2 | L'autorizzazione stabilisce in particolare: |
a | il campo d'attività del laboratorio di verificazione; |
b | il nome del titolare del laboratorio di verificazione; |
c | il nome del capo del laboratorio di verificazione e quello del suo sostituto; |
d | il raggio d'azione assegnato; |
e | i locali d'esame; |
f | i metodi d'esame; |
g | gli strumenti d'esame e i campioni nonché le prescrizioni per il loro esercizio e per la loro manutenzione; |
h | i termini per i controlli successivi e la taratura dei campioni; |
i | i requisiti della verbalizzazione dei dati nell'ambito delle verificazioni; |
j | i requisiti della stesura dei certificati di verificazione; |
k | la riscossione degli emolumenti di verificazione e la devoluzione di parte degli emolumenti al METAS; |
l | l'identificazione ai sensi dell'allegato 6 numero 2.3 OStrM15; |
m | i requisiti dell'emanazione di decisioni. |
3 | L'autorizzazione ha una durata massima di cinque anni. |
4 | Può essere disdetta in qualsiasi momento dal laboratorio di verificazione o dal METAS col preavviso di un anno. Se non viene disdetta, dopo la decorrenza del termine originario viene prolungata di un anno alla volta. |
5 | Il METAS adegua l'autorizzazione al mutare delle circostanze. |
6 | Sospende o revoca l'autorizzazione, se le condizioni non sono più adempite. |
SR 941.206 Ordinanza del 7 dicembre 2012 sulle competenze in materia di metrologia (OCMetr) OCMetr Art. 22 Rilascio e revoca dell'autorizzazione - 1 Il METAS esamina la domanda e rilascia l'autorizzazione. |
|
1 | Il METAS esamina la domanda e rilascia l'autorizzazione. |
2 | L'autorizzazione stabilisce in particolare: |
a | il campo d'attività del laboratorio di verificazione; |
b | il nome del titolare del laboratorio di verificazione; |
c | il nome del capo del laboratorio di verificazione e quello del suo sostituto; |
d | il raggio d'azione assegnato; |
e | i locali d'esame; |
f | i metodi d'esame; |
g | gli strumenti d'esame e i campioni nonché le prescrizioni per il loro esercizio e per la loro manutenzione; |
h | i termini per i controlli successivi e la taratura dei campioni; |
i | i requisiti della verbalizzazione dei dati nell'ambito delle verificazioni; |
j | i requisiti della stesura dei certificati di verificazione; |
k | la riscossione degli emolumenti di verificazione e la devoluzione di parte degli emolumenti al METAS; |
l | l'identificazione ai sensi dell'allegato 6 numero 2.3 OStrM15; |
m | i requisiti dell'emanazione di decisioni. |
3 | L'autorizzazione ha una durata massima di cinque anni. |
4 | Può essere disdetta in qualsiasi momento dal laboratorio di verificazione o dal METAS col preavviso di un anno. Se non viene disdetta, dopo la decorrenza del termine originario viene prolungata di un anno alla volta. |
5 | Il METAS adegua l'autorizzazione al mutare delle circostanze. |
6 | Sospende o revoca l'autorizzazione, se le condizioni non sono più adempite. |
SR 941.20 Legge federale del 17 giugno 2011 sulla metrologia (LMetr) LMetr Art. 19 - 1 Gli organi esecutivi riscuotono emolumenti per le decisioni e le prestazioni previste negli articoli 16 e 18. |
|
1 | Gli organi esecutivi riscuotono emolumenti per le decisioni e le prestazioni previste negli articoli 16 e 18. |
2 | Il Consiglio federale disciplina la riscossione degli emolumenti, in particolare: |
a | il loro ammontare; |
b | le modalità di riscossione; |
c | la responsabilità nel caso in cui più persone siano tenute a versare gli emolumenti; |
d | la prescrizione del diritto di riscuotere gli emolumenti. |
3 | Al riguardo, esso tiene conto del principio di equivalenza e del principio della copertura dei costi. |
4 | Il Consiglio federale può prevedere deroghe alla riscossione degli emolumenti se la decisione o la prestazione riveste un interesse pubblico preponderante. |
5 | Può prevedere che i Cantoni e le persone di cui all'articolo 18 capoverso 3 versino una quota forfettaria degli emolumenti da loro riscossi all'Istituto federale di metrologia per le sue prestazioni. |
SR 941.298.1 Ordinanza del 23 novembre 2005 sugli emolumenti di verificazione e di controllo in materia di metrologia (Ordinanza sugli emolumenti di verificazione, OEm-V) - Ordinanza sugli emolumenti di verificazione OEm-V Art. 3 Determinazione degli emolumenti - 1 Gli emolumenti sono riscossi per pezzo o in ragione del tempo impiegato per il lavoro. |
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1 | Gli emolumenti sono riscossi per pezzo o in ragione del tempo impiegato per il lavoro. |
2 | Gli emolumenti per pezzo e l'indennità oraria sono stabiliti nell'allegato. |
3 | Quando lo strumento di misurazione non figura nell'allegato, l'emolumento è riscosso in ragione del tempo impiegato per il lavoro. |
SR 941.206 Ordinanza del 7 dicembre 2012 sulle competenze in materia di metrologia (OCMetr) OCMetr Art. 11 Ambito di competenza - 1 Sottostanno alla competenza del METAS le categorie di strumenti di misurazione che non rientrano nella competenza dei Cantoni ai sensi dell'articolo 3. |
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1 | Sottostanno alla competenza del METAS le categorie di strumenti di misurazione che non rientrano nella competenza dei Cantoni ai sensi dell'articolo 3. |
2 | Il METAS svolge le funzioni di cui all'articolo 34 capoversi 2-5 OIQ9. |
SR 941.206 Ordinanza del 7 dicembre 2012 sulle competenze in materia di metrologia (OCMetr) OCMetr Art. 3 Ambito di competenza - 1 Salvo disposizioni contrarie previste per settori particolari dalle disposizioni esecutive relative all'ordinanza del 15 febbraio 20062 sugli strumenti di misurazione (OStrM) emanate dal Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP), sottostanno alla competenza dei Cantoni le seguenti categorie di strumenti di misurazione: |
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1 | Salvo disposizioni contrarie previste per settori particolari dalle disposizioni esecutive relative all'ordinanza del 15 febbraio 20062 sugli strumenti di misurazione (OStrM) emanate dal Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP), sottostanno alla competenza dei Cantoni le seguenti categorie di strumenti di misurazione: |
a | strumenti di misurazione della lunghezza; |
b | misure di volume; |
c | pesi; |
d | strumenti per pesare; |
e | apparecchi di misurazione di liquidi diversi dall'acqua; |
f | strumenti di misurazione dei gas di scarico dei motori a combustione. |
2 | Se un Cantone non dispone degli strumenti d'esame idonei o della necessaria competenza professionale per la verificazione di uno strumento di misurazione, l'autorità di vigilanza di tale Cantone può incaricare un altro Cantone o il METAS di effettuare la verificazione. Nei confronti della persona che richiede la verificazione rimane competente il Cantone che assegna l'incarico a un altro Cantone o al METAS. |
3 | Secondo l'articolo 34 capoverso 1 dell'ordinanza del 5 settembre 20123 sulle indicazioni di quantità (OIQ), ai Cantoni competono i controlli ufficiali nell'ambito delle indicazioni di quantità. |
SR 941.206 Ordinanza del 7 dicembre 2012 sulle competenze in materia di metrologia (OCMetr) OCMetr Art. 12 Immissione sul mercato di strumenti di misurazione e mantenimento della loro stabilità di misurazione - 1 Il METAS svolge, per gli strumenti di misurazione che rientrano nella sua competenza e in quella cantonale, i compiti seguenti: |
|
1 | Il METAS svolge, per gli strumenti di misurazione che rientrano nella sua competenza e in quella cantonale, i compiti seguenti: |
a | esegue gli esami del tipo e decide sull'ammissione secondo il capitolo 2 sezione 4 OStrM10; |
b | nei casi di cui alla lettera a, effettua la verificazione iniziale degli strumenti di misurazione secondo l'articolo 17 OStrM e l'apposizione delle marcature secondo l'allegato 6 OStrM, sempreché le disposizioni in materia di strumenti di misurazione non prevedano la competenza dei Cantoni. |
2 | Svolge, per gli strumenti di misurazione che rientrano nella sua competenza, i compiti seguenti: |
a | effettua l'esame della stabilità di misurazione secondo l'articolo 24 OStrM e l'apposizione delle marcature secondo l'articolo 18 OStrM; |
b | effettua l'esame sugli strumenti di misurazione oggetto di contestazione secondo l'articolo 29 OStrM. |
3 | È competente per il riconoscimento dei risultati degli esami e dei certificati. |
SR 941.216 Ordinanza del DFGP del 9 marzo 2010 sugli strumenti di misurazione audiometrici (Ordinanza sull'audiometria) - Ordinanza sull'audiometria Art. 5 Procedura per l'immissione sul mercato - 1 Gli audiometri e le cabine d'audiometria necessitano di un'ammissione ordinaria e della verificazione iniziale conformemente all'allegato 5 dell'ordinanza sugli strumenti di misurazione. |
|
1 | Gli audiometri e le cabine d'audiometria necessitano di un'ammissione ordinaria e della verificazione iniziale conformemente all'allegato 5 dell'ordinanza sugli strumenti di misurazione. |
2 | In caso d'installazione di una nuova cabina d'audiometria la sua conformità deve essere esaminata dall'Istituto federale di metrologia3 (METAS) o da un laboratorio di verificazione. |
SR 941.216 Ordinanza del DFGP del 9 marzo 2010 sugli strumenti di misurazione audiometrici (Ordinanza sull'audiometria) - Ordinanza sull'audiometria Art. 6 Verificazione successiva di audiometri - 1 Gli audiometri devono essere sottoposti annualmente ad una verificazione successiva conformemente all'allegato 7 numero 1 dell'ordinanza sugli strumenti di misurazione.4 |
|
1 | Gli audiometri devono essere sottoposti annualmente ad una verificazione successiva conformemente all'allegato 7 numero 1 dell'ordinanza sugli strumenti di misurazione.4 |
2 | La verificazione successiva viene eseguita dal METAS o da un laboratorio di verificazione. |
3 | Per singoli strumenti di misurazione e per singoli tipi, il METAS può prolungare o abbreviare i termini delle verificazioni successive, se le caratteristiche metrologiche lo consentono o lo esigono. |
SR 941.216 Ordinanza del DFGP del 9 marzo 2010 sugli strumenti di misurazione audiometrici (Ordinanza sull'audiometria) - Ordinanza sull'audiometria Art. 6 Verificazione successiva di audiometri - 1 Gli audiometri devono essere sottoposti annualmente ad una verificazione successiva conformemente all'allegato 7 numero 1 dell'ordinanza sugli strumenti di misurazione.4 |
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1 | Gli audiometri devono essere sottoposti annualmente ad una verificazione successiva conformemente all'allegato 7 numero 1 dell'ordinanza sugli strumenti di misurazione.4 |
2 | La verificazione successiva viene eseguita dal METAS o da un laboratorio di verificazione. |
3 | Per singoli strumenti di misurazione e per singoli tipi, il METAS può prolungare o abbreviare i termini delle verificazioni successive, se le caratteristiche metrologiche lo consentono o lo esigono. |
SR 941.206 Ordinanza del 7 dicembre 2012 sulle competenze in materia di metrologia (OCMetr) OCMetr Art. 19 Autorizzazione - 1 Il METAS ha la facoltà di autorizzare laboratori di verificazione a eseguire la verificazione iniziale, le procedure per il mantenimento della stabilità di misurazione, gli esami in caso di contestazione di misurazioni (art. 17, 24 e 29 OStrM14) e i controlli successivi (art. 12 LMetr) per determinati strumenti che rientrano nella sua competenza. |
|
1 | Il METAS ha la facoltà di autorizzare laboratori di verificazione a eseguire la verificazione iniziale, le procedure per il mantenimento della stabilità di misurazione, gli esami in caso di contestazione di misurazioni (art. 17, 24 e 29 OStrM14) e i controlli successivi (art. 12 LMetr) per determinati strumenti che rientrano nella sua competenza. |
2 | Nell'autorizzazione il METAS obbliga il laboratorio di verificazione a: |
a | svolgere tutte le mansioni di cui al capoverso 1; sono fatte salve eccezioni in singoli casi motivati; |
b | mettergli a disposizione senza costi tutti i dati relativi alle attività di cui al capoverso 1; |
c | impiegare le informazioni sugli strumenti di misurazione e sui loro utilizzatori, di cui il laboratorio di verificazione è venuto a conoscenza nello svolgimento della sua attività sovrana, esclusivamente per adempiere i compiti di cui al capoverso 1. |
SR 941.206 Ordinanza del 7 dicembre 2012 sulle competenze in materia di metrologia (OCMetr) OCMetr Art. 22 Rilascio e revoca dell'autorizzazione - 1 Il METAS esamina la domanda e rilascia l'autorizzazione. |
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1 | Il METAS esamina la domanda e rilascia l'autorizzazione. |
2 | L'autorizzazione stabilisce in particolare: |
a | il campo d'attività del laboratorio di verificazione; |
b | il nome del titolare del laboratorio di verificazione; |
c | il nome del capo del laboratorio di verificazione e quello del suo sostituto; |
d | il raggio d'azione assegnato; |
e | i locali d'esame; |
f | i metodi d'esame; |
g | gli strumenti d'esame e i campioni nonché le prescrizioni per il loro esercizio e per la loro manutenzione; |
h | i termini per i controlli successivi e la taratura dei campioni; |
i | i requisiti della verbalizzazione dei dati nell'ambito delle verificazioni; |
j | i requisiti della stesura dei certificati di verificazione; |
k | la riscossione degli emolumenti di verificazione e la devoluzione di parte degli emolumenti al METAS; |
l | l'identificazione ai sensi dell'allegato 6 numero 2.3 OStrM15; |
m | i requisiti dell'emanazione di decisioni. |
3 | L'autorizzazione ha una durata massima di cinque anni. |
4 | Può essere disdetta in qualsiasi momento dal laboratorio di verificazione o dal METAS col preavviso di un anno. Se non viene disdetta, dopo la decorrenza del termine originario viene prolungata di un anno alla volta. |
5 | Il METAS adegua l'autorizzazione al mutare delle circostanze. |
6 | Sospende o revoca l'autorizzazione, se le condizioni non sono più adempite. |
SR 941.206 Ordinanza del 7 dicembre 2012 sulle competenze in materia di metrologia (OCMetr) OCMetr Art. 22 Rilascio e revoca dell'autorizzazione - 1 Il METAS esamina la domanda e rilascia l'autorizzazione. |
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1 | Il METAS esamina la domanda e rilascia l'autorizzazione. |
2 | L'autorizzazione stabilisce in particolare: |
a | il campo d'attività del laboratorio di verificazione; |
b | il nome del titolare del laboratorio di verificazione; |
c | il nome del capo del laboratorio di verificazione e quello del suo sostituto; |
d | il raggio d'azione assegnato; |
e | i locali d'esame; |
f | i metodi d'esame; |
g | gli strumenti d'esame e i campioni nonché le prescrizioni per il loro esercizio e per la loro manutenzione; |
h | i termini per i controlli successivi e la taratura dei campioni; |
i | i requisiti della verbalizzazione dei dati nell'ambito delle verificazioni; |
j | i requisiti della stesura dei certificati di verificazione; |
k | la riscossione degli emolumenti di verificazione e la devoluzione di parte degli emolumenti al METAS; |
l | l'identificazione ai sensi dell'allegato 6 numero 2.3 OStrM15; |
m | i requisiti dell'emanazione di decisioni. |
3 | L'autorizzazione ha una durata massima di cinque anni. |
4 | Può essere disdetta in qualsiasi momento dal laboratorio di verificazione o dal METAS col preavviso di un anno. Se non viene disdetta, dopo la decorrenza del termine originario viene prolungata di un anno alla volta. |
5 | Il METAS adegua l'autorizzazione al mutare delle circostanze. |
6 | Sospende o revoca l'autorizzazione, se le condizioni non sono più adempite. |
SR 941.206 Ordinanza del 7 dicembre 2012 sulle competenze in materia di metrologia (OCMetr) OCMetr Art. 20 Condizioni per l'autorizzazione - Il laboratorio di verificazione deve adempire le seguenti condizioni: |
|
a | disporre di un'infrastruttura e di una dotazione metrologica adeguate alle sue funzioni, nonché del personale tecnico necessario; |
b | dare garanzia di un adempimento irreprensibile dei suoi compiti; segnatamente il capo del laboratorio di verificazione e il personale non possono esercitare attività che potrebbero portare a conflitti d'interesse; |
c | avere la sede in Svizzera; |
d | disporre di un'adeguata assicurazione di responsabilità civile, nel caso in cui tale responsabilità non sia coperta da un'autorità statale o in cui gli esami non siano eseguiti direttamente da un'autorità statale; |
e | dare garanzia del rispetto della neutralità concorrenziale nell'esercizio delle proprie attività. |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 5 Stato di diritto - 1 Il diritto è fondamento e limite dell'attività dello Stato. |
|
1 | Il diritto è fondamento e limite dell'attività dello Stato. |
2 | L'attività dello Stato deve rispondere al pubblico interesse ed essere proporzionata allo scopo. |
3 | Organi dello Stato, autorità e privati agiscono secondo il principio della buona fede. |
4 | La Confederazione e i Cantoni rispettano il diritto internazionale. |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 36 Limiti dei diritti fondamentali - 1 Le restrizioni dei diritti fondamentali devono avere una base legale. Se gravi, devono essere previste dalla legge medesima. Sono eccettuate le restrizioni ordinate in caso di pericolo grave, immediato e non altrimenti evitabile. |
|
1 | Le restrizioni dei diritti fondamentali devono avere una base legale. Se gravi, devono essere previste dalla legge medesima. Sono eccettuate le restrizioni ordinate in caso di pericolo grave, immediato e non altrimenti evitabile. |
2 | Le restrizioni dei diritti fondamentali devono essere giustificate da un interesse pubblico o dalla protezione di diritti fondamentali altrui. |
3 | Esse devono essere proporzionate allo scopo. |
4 | I diritti fondamentali sono intangibili nella loro essenza. |
SR 131.212 Costituzione del Cantone di Berna, del 6 giugno 1993 (CostC) CostC Art. 28 - 1 Qualsiasi limitazione dei diritti fondamentali deve avere una base legale. Contenuto, scopo e estensione della limitazione devono essere sufficientemente precisati. Sono eccettuati i casi di pericolo serio, immediato e manifesto, in particolare laddove siano in gioco la vita e la salute di persone, l'esercizio dei diritti democratici o danni ecologici irreparabili. |
|
1 | Qualsiasi limitazione dei diritti fondamentali deve avere una base legale. Contenuto, scopo e estensione della limitazione devono essere sufficientemente precisati. Sono eccettuati i casi di pericolo serio, immediato e manifesto, in particolare laddove siano in gioco la vita e la salute di persone, l'esercizio dei diritti democratici o danni ecologici irreparabili. |
2 | I diritti fondamentali possono essere limitati soltanto se la protezione di un interesse pubblico preponderante o di un diritto fondamentale altrui lo giustifichi. |
3 | Qualsivoglia limitazione dev'essere commisurata allo scopo. |
4 | L'essenza dei diritti fondamentali è intangibile. Vi rientrano segnatamente le garanzie che la presente Costituzione dichiara intangibili o per cui essa non ammette limitazioni. |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 125 Metrologia - La legislazione sulla metrologia compete alla Confederazione. |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 27 Libertà economica - 1 La libertà economica è garantita. |
|
1 | La libertà economica è garantita. |
2 | Essa include in particolare la libera scelta della professione, il libero accesso a un'attività economica privata e il suo libero esercizio. |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 5 Stato di diritto - 1 Il diritto è fondamento e limite dell'attività dello Stato. |
|
1 | Il diritto è fondamento e limite dell'attività dello Stato. |
2 | L'attività dello Stato deve rispondere al pubblico interesse ed essere proporzionata allo scopo. |
3 | Organi dello Stato, autorità e privati agiscono secondo il principio della buona fede. |
4 | La Confederazione e i Cantoni rispettano il diritto internazionale. |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 9 Protezione dall'arbitrio e tutela della buona fede - Ognuno ha diritto d'essere trattato senza arbitrio e secondo il principio della buona fede da parte degli organi dello Stato. |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 3 Federalismo - I Cantoni sono sovrani per quanto la loro sovranità non sia limitata dalla Costituzione federale ed esercitano tutti i diritti non delegati alla Confederazione. |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 46 Attuazione e esecuzione del diritto federale - 1 I Cantoni attuano il diritto federale secondo quanto previsto dalla Costituzione e dalla legge. |
|
1 | I Cantoni attuano il diritto federale secondo quanto previsto dalla Costituzione e dalla legge. |
2 | Per l'attuazione del diritto federale la Confederazione e i Cantoni possono concordare determinati obiettivi, nonché programmi cantonali sostenuti finanziariamente dalla Confederazione.11 |
3 | La Confederazione lascia ai Cantoni la massima libertà d'azione possibile e tiene conto delle loro particolarità.12 |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 178 Amministrazione federale - 1 Il Consiglio federale dirige l'amministrazione federale. Provvede a un'organizzazione appropriata e al corretto adempimento dei compiti. |
|
1 | Il Consiglio federale dirige l'amministrazione federale. Provvede a un'organizzazione appropriata e al corretto adempimento dei compiti. |
2 | L'amministrazione federale è strutturata in dipartimenti; ciascun dipartimento è diretto da un membro del Consiglio federale. |
3 | Compiti amministrativi possono essere affidati per legge a organizzazioni e persone di diritto pubblico o privato che non fanno parte dell'amministrazione federale. |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 178 Amministrazione federale - 1 Il Consiglio federale dirige l'amministrazione federale. Provvede a un'organizzazione appropriata e al corretto adempimento dei compiti. |
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1 | Il Consiglio federale dirige l'amministrazione federale. Provvede a un'organizzazione appropriata e al corretto adempimento dei compiti. |
2 | L'amministrazione federale è strutturata in dipartimenti; ciascun dipartimento è diretto da un membro del Consiglio federale. |
3 | Compiti amministrativi possono essere affidati per legge a organizzazioni e persone di diritto pubblico o privato che non fanno parte dell'amministrazione federale. |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 27 Libertà economica - 1 La libertà economica è garantita. |
|
1 | La libertà economica è garantita. |
2 | Essa include in particolare la libera scelta della professione, il libero accesso a un'attività economica privata e il suo libero esercizio. |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 35 Attuazione dei diritti fondamentali - 1 I diritti fondamentali devono improntare l'intero ordinamento giuridico. |
|
1 | I diritti fondamentali devono improntare l'intero ordinamento giuridico. |
2 | Chi svolge un compito statale deve rispettare i diritti fondamentali e contribuire ad attuarli. |
3 | Le autorità provvedono affinché i diritti fondamentali, per quanto vi si prestino, siano realizzati anche nelle relazioni tra privati. |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 36 Limiti dei diritti fondamentali - 1 Le restrizioni dei diritti fondamentali devono avere una base legale. Se gravi, devono essere previste dalla legge medesima. Sono eccettuate le restrizioni ordinate in caso di pericolo grave, immediato e non altrimenti evitabile. |
|
1 | Le restrizioni dei diritti fondamentali devono avere una base legale. Se gravi, devono essere previste dalla legge medesima. Sono eccettuate le restrizioni ordinate in caso di pericolo grave, immediato e non altrimenti evitabile. |
2 | Le restrizioni dei diritti fondamentali devono essere giustificate da un interesse pubblico o dalla protezione di diritti fondamentali altrui. |
3 | Esse devono essere proporzionate allo scopo. |
4 | I diritti fondamentali sono intangibili nella loro essenza. |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 94 Principi dell'ordinamento economico - 1 La Confederazione e i Cantoni si attengono al principio della libertà economica. |
|
1 | La Confederazione e i Cantoni si attengono al principio della libertà economica. |
2 | Tutelano gli interessi dell'economia nazionale e contribuiscono con l'economia privata al benessere e alla sicurezza economica della popolazione. |
3 | Nell'ambito delle loro competenze provvedono per condizioni quadro favorevoli all'economia privata. |
4 | Sono ammissibili deroghe al principio della libertà economica, in particolare anche i provvedimenti diretti contro la concorrenza, soltanto se previste dalla presente Costituzione o fondate su regalie cantonali. |
SR 941.210 Ordinanza del 15 febbraio 2006 sugli strumenti di misurazione (OStrM) - Ordinanza sulle ammissioni OStrM Art. 4 Definizioni - Ai sensi della presente ordinanza s'intende per: |
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a | strumento di misurazione: le misure materializzate, i materiali di riferimento, gli apparecchi di misurazione e i sistemi destinati alla determinazione dei valori di un misurando fisico o chimico, nonché i metodi di misurazione applicati; |
b | metodo di misurazione: la totalità delle attività specifiche, descritte precisamente, per determinare i valori di un misurando; |
c | tipo: la versione di uno strumento di misurazione caratterizzato da proprietà essenziali dipendenti dal modo di costruzione, di funzionamento e d'impiego; |
d | ammissione: la decisione di ammettere il tipo di uno strumento di misurazione o un singolo strumento di misurazione alla verificazione o all'impiego; |
e | verificazione: l'esame ufficiale di un singolo strumento di misurazione e l'attestazione che esso è conforme alle prescrizioni legali; |
f | errori massimi tollerati: lo scarto massimo consentito tra il risultato della misurazione e il valore di riferimento; |
g | messa a disposizione sul mercato: la fornitura sul mercato svizzero di uno strumento di misurazione per la distribuzione o l'uso nel corso di un'attività commerciale, a titolo oneroso o gratuito; |
h | immissione sul mercato: la prima messa a disposizione di uno strumento di misurazione sul mercato svizzero; |
i | operatore economico: fabbricante, mandatario, importatore o distributore; |
j | fabbricante: la persona fisica o giuridica che fabbrica uno strumento di misurazione o lo fa progettare o fabbricare, e lo immette sul mercato apponendovi il proprio nome o marchio o lo mette in servizio per i propri scopi; |
k | mandatario: la persona fisica o giuridica domiciliata in Svizzera che ha ricevuto da un fabbricante un mandato scritto che la autorizza ad agire a suo nome in relazione a determinati compiti; |
l | importatore: la persona fisica o giuridica domiciliata in Svizzera che immette sul mercato svizzero uno strumento di misurazione originario di un Paese terzo; |
m | distributore: la persona fisica o giuridica presente nella catena di fornitura, diversa dal fabbricante e dall'importatore, che mette a disposizione sul mercato uno strumento di misurazione; |
n | utilizzatore: la persona fisica o giuridica che dispone dello strumento di misurazione, indipendentemente dai rapporti di proprietà. |
SR 941.20 Legge federale del 17 giugno 2011 sulla metrologia (LMetr) LMetr Art. 19 - 1 Gli organi esecutivi riscuotono emolumenti per le decisioni e le prestazioni previste negli articoli 16 e 18. |
|
1 | Gli organi esecutivi riscuotono emolumenti per le decisioni e le prestazioni previste negli articoli 16 e 18. |
2 | Il Consiglio federale disciplina la riscossione degli emolumenti, in particolare: |
a | il loro ammontare; |
b | le modalità di riscossione; |
c | la responsabilità nel caso in cui più persone siano tenute a versare gli emolumenti; |
d | la prescrizione del diritto di riscuotere gli emolumenti. |
3 | Al riguardo, esso tiene conto del principio di equivalenza e del principio della copertura dei costi. |
4 | Il Consiglio federale può prevedere deroghe alla riscossione degli emolumenti se la decisione o la prestazione riveste un interesse pubblico preponderante. |
5 | Può prevedere che i Cantoni e le persone di cui all'articolo 18 capoverso 3 versino una quota forfettaria degli emolumenti da loro riscossi all'Istituto federale di metrologia per le sue prestazioni. |
SR 941.298.1 Ordinanza del 23 novembre 2005 sugli emolumenti di verificazione e di controllo in materia di metrologia (Ordinanza sugli emolumenti di verificazione, OEm-V) - Ordinanza sugli emolumenti di verificazione OEm-V Art. 3 Determinazione degli emolumenti - 1 Gli emolumenti sono riscossi per pezzo o in ragione del tempo impiegato per il lavoro. |
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1 | Gli emolumenti sono riscossi per pezzo o in ragione del tempo impiegato per il lavoro. |
2 | Gli emolumenti per pezzo e l'indennità oraria sono stabiliti nell'allegato. |
3 | Quando lo strumento di misurazione non figura nell'allegato, l'emolumento è riscosso in ragione del tempo impiegato per il lavoro. |
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 CP Art. 248 - Chiunque, a scopo di frode nel commercio e nelle relazioni d'affari, appone una falsa bollatura a misure, pesi, bilance od altri strumenti di misura od altera la bollatura esistente, |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 125 Metrologia - La legislazione sulla metrologia compete alla Confederazione. |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 125 Metrologia - La legislazione sulla metrologia compete alla Confederazione. |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 27 Libertà economica - 1 La libertà economica è garantita. |
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1 | La libertà economica è garantita. |
2 | Essa include in particolare la libera scelta della professione, il libero accesso a un'attività economica privata e il suo libero esercizio. |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 36 Limiti dei diritti fondamentali - 1 Le restrizioni dei diritti fondamentali devono avere una base legale. Se gravi, devono essere previste dalla legge medesima. Sono eccettuate le restrizioni ordinate in caso di pericolo grave, immediato e non altrimenti evitabile. |
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1 | Le restrizioni dei diritti fondamentali devono avere una base legale. Se gravi, devono essere previste dalla legge medesima. Sono eccettuate le restrizioni ordinate in caso di pericolo grave, immediato e non altrimenti evitabile. |
2 | Le restrizioni dei diritti fondamentali devono essere giustificate da un interesse pubblico o dalla protezione di diritti fondamentali altrui. |
3 | Esse devono essere proporzionate allo scopo. |
4 | I diritti fondamentali sono intangibili nella loro essenza. |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 36 Limiti dei diritti fondamentali - 1 Le restrizioni dei diritti fondamentali devono avere una base legale. Se gravi, devono essere previste dalla legge medesima. Sono eccettuate le restrizioni ordinate in caso di pericolo grave, immediato e non altrimenti evitabile. |
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1 | Le restrizioni dei diritti fondamentali devono avere una base legale. Se gravi, devono essere previste dalla legge medesima. Sono eccettuate le restrizioni ordinate in caso di pericolo grave, immediato e non altrimenti evitabile. |
2 | Le restrizioni dei diritti fondamentali devono essere giustificate da un interesse pubblico o dalla protezione di diritti fondamentali altrui. |
3 | Esse devono essere proporzionate allo scopo. |
4 | I diritti fondamentali sono intangibili nella loro essenza. |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 5 Stato di diritto - 1 Il diritto è fondamento e limite dell'attività dello Stato. |
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1 | Il diritto è fondamento e limite dell'attività dello Stato. |
2 | L'attività dello Stato deve rispondere al pubblico interesse ed essere proporzionata allo scopo. |
3 | Organi dello Stato, autorità e privati agiscono secondo il principio della buona fede. |
4 | La Confederazione e i Cantoni rispettano il diritto internazionale. |
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) PA Art. 49 - Il ricorrente può far valere: |
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a | la violazione del diritto federale, compreso l'eccesso o l'abuso del potere di apprezzamento; |
b | l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti; |
c | l'inadeguatezza; questa censura non è ammissibile quando un'autorità cantonale ha giudicato come autorità di ricorso. |
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) PA Art. 49 - Il ricorrente può far valere: |
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a | la violazione del diritto federale, compreso l'eccesso o l'abuso del potere di apprezzamento; |
b | l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti; |
c | l'inadeguatezza; questa censura non è ammissibile quando un'autorità cantonale ha giudicato come autorità di ricorso. |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 5 Stato di diritto - 1 Il diritto è fondamento e limite dell'attività dello Stato. |
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1 | Il diritto è fondamento e limite dell'attività dello Stato. |
2 | L'attività dello Stato deve rispondere al pubblico interesse ed essere proporzionata allo scopo. |
3 | Organi dello Stato, autorità e privati agiscono secondo il principio della buona fede. |
4 | La Confederazione e i Cantoni rispettano il diritto internazionale. |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 5 Stato di diritto - 1 Il diritto è fondamento e limite dell'attività dello Stato. |
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1 | Il diritto è fondamento e limite dell'attività dello Stato. |
2 | L'attività dello Stato deve rispondere al pubblico interesse ed essere proporzionata allo scopo. |
3 | Organi dello Stato, autorità e privati agiscono secondo il principio della buona fede. |
4 | La Confederazione e i Cantoni rispettano il diritto internazionale. |
SR 941.20 Legge federale del 17 giugno 2011 sulla metrologia (LMetr) LMetr Art. 18 Esecuzione da parte della Confederazione - 1 L'ammissione degli strumenti di misurazione compete alla Confederazione. |
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1 | L'ammissione degli strumenti di misurazione compete alla Confederazione. |
2 | Il Consiglio federale può attribuire alla Confederazione la competenza per alcuni compiti definiti nell'articolo 16 capoverso 1. |
3 | L'Istituto federale di metrologia può incaricare persone di diritto pubblico o privato di adempiere i compiti di cui al capoverso 2. Il Consiglio federale disciplina i requisiti, i diritti, gli obblighi di tali persone e la loro vigilanza. |
SR 941.206 Ordinanza del 7 dicembre 2012 sulle competenze in materia di metrologia (OCMetr) OCMetr Art. 19 Autorizzazione - 1 Il METAS ha la facoltà di autorizzare laboratori di verificazione a eseguire la verificazione iniziale, le procedure per il mantenimento della stabilità di misurazione, gli esami in caso di contestazione di misurazioni (art. 17, 24 e 29 OStrM14) e i controlli successivi (art. 12 LMetr) per determinati strumenti che rientrano nella sua competenza. |
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1 | Il METAS ha la facoltà di autorizzare laboratori di verificazione a eseguire la verificazione iniziale, le procedure per il mantenimento della stabilità di misurazione, gli esami in caso di contestazione di misurazioni (art. 17, 24 e 29 OStrM14) e i controlli successivi (art. 12 LMetr) per determinati strumenti che rientrano nella sua competenza. |
2 | Nell'autorizzazione il METAS obbliga il laboratorio di verificazione a: |
a | svolgere tutte le mansioni di cui al capoverso 1; sono fatte salve eccezioni in singoli casi motivati; |
b | mettergli a disposizione senza costi tutti i dati relativi alle attività di cui al capoverso 1; |
c | impiegare le informazioni sugli strumenti di misurazione e sui loro utilizzatori, di cui il laboratorio di verificazione è venuto a conoscenza nello svolgimento della sua attività sovrana, esclusivamente per adempiere i compiti di cui al capoverso 1. |
SR 941.206 Ordinanza del 7 dicembre 2012 sulle competenze in materia di metrologia (OCMetr) OCMetr Art. 21 Domanda d'autorizzazione - 1 La domanda d'autorizzazione all'esercizio di un laboratorio di verificazione deve contenere le indicazioni seguenti: |
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1 | La domanda d'autorizzazione all'esercizio di un laboratorio di verificazione deve contenere le indicazioni seguenti: |
a | la natura e la portata dell'attività prevista; |
b | la prova che il laboratorio di verificazione adempie le condizioni di cui all'articolo 20. |
2 | Non sussiste alcun diritto all'autorizzazione come laboratorio di verificazione. |
SR 941.206 Ordinanza del 7 dicembre 2012 sulle competenze in materia di metrologia (OCMetr) OCMetr Art. 20 Condizioni per l'autorizzazione - Il laboratorio di verificazione deve adempire le seguenti condizioni: |
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a | disporre di un'infrastruttura e di una dotazione metrologica adeguate alle sue funzioni, nonché del personale tecnico necessario; |
b | dare garanzia di un adempimento irreprensibile dei suoi compiti; segnatamente il capo del laboratorio di verificazione e il personale non possono esercitare attività che potrebbero portare a conflitti d'interesse; |
c | avere la sede in Svizzera; |
d | disporre di un'adeguata assicurazione di responsabilità civile, nel caso in cui tale responsabilità non sia coperta da un'autorità statale o in cui gli esami non siano eseguiti direttamente da un'autorità statale; |
e | dare garanzia del rispetto della neutralità concorrenziale nell'esercizio delle proprie attività. |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 94 Principi dell'ordinamento economico - 1 La Confederazione e i Cantoni si attengono al principio della libertà economica. |
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1 | La Confederazione e i Cantoni si attengono al principio della libertà economica. |
2 | Tutelano gli interessi dell'economia nazionale e contribuiscono con l'economia privata al benessere e alla sicurezza economica della popolazione. |
3 | Nell'ambito delle loro competenze provvedono per condizioni quadro favorevoli all'economia privata. |
4 | Sono ammissibili deroghe al principio della libertà economica, in particolare anche i provvedimenti diretti contro la concorrenza, soltanto se previste dalla presente Costituzione o fondate su regalie cantonali. |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 5 Stato di diritto - 1 Il diritto è fondamento e limite dell'attività dello Stato. |
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1 | Il diritto è fondamento e limite dell'attività dello Stato. |
2 | L'attività dello Stato deve rispondere al pubblico interesse ed essere proporzionata allo scopo. |
3 | Organi dello Stato, autorità e privati agiscono secondo il principio della buona fede. |
4 | La Confederazione e i Cantoni rispettano il diritto internazionale. |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 9 Protezione dall'arbitrio e tutela della buona fede - Ognuno ha diritto d'essere trattato senza arbitrio e secondo il principio della buona fede da parte degli organi dello Stato. |
SR 941.206 Ordinanza del 7 dicembre 2012 sulle competenze in materia di metrologia (OCMetr) OCMetr Art. 22 Rilascio e revoca dell'autorizzazione - 1 Il METAS esamina la domanda e rilascia l'autorizzazione. |
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1 | Il METAS esamina la domanda e rilascia l'autorizzazione. |
2 | L'autorizzazione stabilisce in particolare: |
a | il campo d'attività del laboratorio di verificazione; |
b | il nome del titolare del laboratorio di verificazione; |
c | il nome del capo del laboratorio di verificazione e quello del suo sostituto; |
d | il raggio d'azione assegnato; |
e | i locali d'esame; |
f | i metodi d'esame; |
g | gli strumenti d'esame e i campioni nonché le prescrizioni per il loro esercizio e per la loro manutenzione; |
h | i termini per i controlli successivi e la taratura dei campioni; |
i | i requisiti della verbalizzazione dei dati nell'ambito delle verificazioni; |
j | i requisiti della stesura dei certificati di verificazione; |
k | la riscossione degli emolumenti di verificazione e la devoluzione di parte degli emolumenti al METAS; |
l | l'identificazione ai sensi dell'allegato 6 numero 2.3 OStrM15; |
m | i requisiti dell'emanazione di decisioni. |
3 | L'autorizzazione ha una durata massima di cinque anni. |
4 | Può essere disdetta in qualsiasi momento dal laboratorio di verificazione o dal METAS col preavviso di un anno. Se non viene disdetta, dopo la decorrenza del termine originario viene prolungata di un anno alla volta. |
5 | Il METAS adegua l'autorizzazione al mutare delle circostanze. |
6 | Sospende o revoca l'autorizzazione, se le condizioni non sono più adempite. |
SR 941.206 Ordinanza del 7 dicembre 2012 sulle competenze in materia di metrologia (OCMetr) OCMetr Art. 22 Rilascio e revoca dell'autorizzazione - 1 Il METAS esamina la domanda e rilascia l'autorizzazione. |
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1 | Il METAS esamina la domanda e rilascia l'autorizzazione. |
2 | L'autorizzazione stabilisce in particolare: |
a | il campo d'attività del laboratorio di verificazione; |
b | il nome del titolare del laboratorio di verificazione; |
c | il nome del capo del laboratorio di verificazione e quello del suo sostituto; |
d | il raggio d'azione assegnato; |
e | i locali d'esame; |
f | i metodi d'esame; |
g | gli strumenti d'esame e i campioni nonché le prescrizioni per il loro esercizio e per la loro manutenzione; |
h | i termini per i controlli successivi e la taratura dei campioni; |
i | i requisiti della verbalizzazione dei dati nell'ambito delle verificazioni; |
j | i requisiti della stesura dei certificati di verificazione; |
k | la riscossione degli emolumenti di verificazione e la devoluzione di parte degli emolumenti al METAS; |
l | l'identificazione ai sensi dell'allegato 6 numero 2.3 OStrM15; |
m | i requisiti dell'emanazione di decisioni. |
3 | L'autorizzazione ha una durata massima di cinque anni. |
4 | Può essere disdetta in qualsiasi momento dal laboratorio di verificazione o dal METAS col preavviso di un anno. Se non viene disdetta, dopo la decorrenza del termine originario viene prolungata di un anno alla volta. |
5 | Il METAS adegua l'autorizzazione al mutare delle circostanze. |
6 | Sospende o revoca l'autorizzazione, se le condizioni non sono più adempite. |
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria LTF Art. 66 Onere e ripartizione delle spese giudiziarie - 1 Di regola, le spese giudiziarie sono addossate alla parte soccombente. Se le circostanze lo giustificano, il Tribunale federale può ripartirle in modo diverso o rinunciare ad addossarle alle parti. |
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1 | Di regola, le spese giudiziarie sono addossate alla parte soccombente. Se le circostanze lo giustificano, il Tribunale federale può ripartirle in modo diverso o rinunciare ad addossarle alle parti. |
2 | In caso di desistenza o di transazione, il Tribunale federale può rinunciare in tutto o in parte a riscuotere le spese giudiziarie. |
3 | Le spese inutili sono pagate da chi le causa. |
4 | Alla Confederazione, ai Cantoni, ai Comuni e alle organizzazioni incaricate di compiti di diritto pubblico non possono di regola essere addossate spese giudiziarie se, senza avere alcun interesse pecuniario, si rivolgono al Tribunale federale nell'esercizio delle loro attribuzioni ufficiali o se le loro decisioni in siffatte controversie sono impugnate mediante ricorso. |
5 | Salvo diversa disposizione, le spese giudiziarie addossate congiuntamente a più persone sono da queste sostenute in parti eguali e con responsabilità solidale. |
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria LTF Art. 68 Spese ripetibili - 1 Nella sentenza il Tribunale federale determina se e in che misura le spese della parte vincente debbano essere sostenute da quella soccombente. |
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1 | Nella sentenza il Tribunale federale determina se e in che misura le spese della parte vincente debbano essere sostenute da quella soccombente. |
2 | La parte soccombente è di regola tenuta a risarcire alla parte vincente, secondo la tariffa del Tribunale federale, tutte le spese necessarie causate dalla controversia. |
3 | Alla Confederazione, ai Cantoni, ai Comuni e alle organizzazioni incaricate di compiti di diritto pubblico non sono di regola accordate spese ripetibili se vincono una causa nell'esercizio delle loro attribuzioni ufficiali. |
4 | Si applica per analogia l'articolo 66 capoversi 3 e 5. |
5 | Il Tribunale federale conferma, annulla o modifica, a seconda dell'esito del procedimento, la decisione sulle spese ripetibili pronunciata dall'autorità inferiore. Può stabilire esso stesso l'importo di tali spese secondo la tariffa federale o cantonale applicabile o incaricarne l'autorità inferiore. |