SR 784.40 Legge federale del 24 marzo 2006 sulla radiotelevisione (LRTV) LRTV Art. 57 Contributi alla diffusione di programmi radiofonici - 1 L'UFCOM accorda un contributo a un'emittente titolare di una concessione con partecipazione al canone secondo l'articolo 38 capoverso 1 lettera a se la diffusione via etere del suo programma radiofonico in una regione di montagna comporta oneri supplementari. |
|
1 | L'UFCOM accorda un contributo a un'emittente titolare di una concessione con partecipazione al canone secondo l'articolo 38 capoverso 1 lettera a se la diffusione via etere del suo programma radiofonico in una regione di montagna comporta oneri supplementari. |
2 | Il Consiglio federale disciplina le condizioni e i criteri di calcolo in base ai quali l'UFCOM accorda i contributi. |
SR 784.40 Legge federale del 24 marzo 2006 sulla radiotelevisione (LRTV) LRTV Art. 38 Principio - 1 Le concessioni con mandato di prestazioni e partecipazione al canone (concessioni con partecipazione al canone) possono essere rilasciate alle emittenti locali e regionali che forniscono: |
|
1 | Le concessioni con mandato di prestazioni e partecipazione al canone (concessioni con partecipazione al canone) possono essere rilasciate alle emittenti locali e regionali che forniscono: |
a | nelle regioni che non dispongono di sufficienti possibilità di finanziamento, programmi radiotelevisivi che tengono conto delle particolarità locali o regionali attraverso un'informazione completa, in particolare sulla realtà politica, economica e sociale, e contribuiscono a sviluppare la vita culturale nella zona di copertura; |
b | negli agglomerati, un contributo all'adempimento del mandato di prestazioni costituzionale mediante una programmazione radiofonica complementare e senza scopo di lucro. |
2 | Le concessioni con partecipazione al canone danno diritto alla diffusione del programma in una determinata zona di copertura (diritto d'accesso) e all'attribuzione di una quota del canone. |
3 | Per ogni zona di copertura viene rilasciata una sola concessione con partecipazione al canone. |
4 | La concessione stabilisce perlomeno: |
a | la zona di copertura e il tipo di diffusione; |
b | le prestazioni richieste in materia di programmi e i relativi requisiti d'esercizio e di organizzazione; |
c | le altre esigenze e gli oneri che il concessionario deve adempiere. |
5 | ...41 |
SR 784.401 Ordinanza del 9 marzo 2007 sulla radiotelevisione (ORTV) ORTV Art. 49 - 1 Un contributo secondo l'articolo 57 capoverso 1 LRTV è versato alle emittenti di programmi radiofonici titolari di una concessione con partecipazione al canone le cui spese d'esercizio annue per la diffusione del programma e il trasporto del segnale d'emissione, commisurate agli utenti, sono estremamente elevate. |
|
1 | Un contributo secondo l'articolo 57 capoverso 1 LRTV è versato alle emittenti di programmi radiofonici titolari di una concessione con partecipazione al canone le cui spese d'esercizio annue per la diffusione del programma e il trasporto del segnale d'emissione, commisurate agli utenti, sono estremamente elevate. |
2 | Il DATEC fissa le spese minime per utente in base alle quali l'emittente ha diritto a un contributo e le prestazioni computabili come spese. |
3 | Il credito disponibile è ripartito tra le emittenti aventi diritto ai contributi in fun-zione delle spese per utente. Le spese d'esercizio dell'anno precedente per la diffu-sione del programma e il trasporto del segnale costituiscono la base di calcolo.61 |
3bis | Un contributo non deve tuttavia superare un quarto di queste spese d'esercizio. Se, a causa di questa restrizione, il credito non viene esaurito, la somma rimanente è ripartita, secondo il principio di cui al capoverso 3, tra le emittenti aventi diritto ai contributi le cui spese d'esercizio non sono ancora state coperte per un quarto.62 |
4 | Se un'emittente ha diritto a un contributo, l'UFCOM lo fissa annualmente mediante decisione formale. Se l'emittente non fornisce tempestivamente i dati necessari nell'ambito della relazione annuale (art. 27 cpv. 7) o li fornisce incompleti in modo che essi non possono essere considerati per il calcolo dei contribuiti secondo il capoverso 3, per l'anno in questione l'emittente non ha diritto al contributo. |
5 | Nei primi due anni d'esercizio di un'emittente, le sue spese d'esercizio iscritte nel preventivo per l'anno di contributo, stimate sull'intero anno, costituiscono la base di calcolo. Se in base alle spese effettive il contributo versato è eccessivo o insufficiente, si procede a un rimborso o alla riscossione della differenza nell'ambito dei crediti disponibili. |
SR 784.40 Legge federale del 24 marzo 2006 sulla radiotelevisione (LRTV) LRTV Art. 57 Contributi alla diffusione di programmi radiofonici - 1 L'UFCOM accorda un contributo a un'emittente titolare di una concessione con partecipazione al canone secondo l'articolo 38 capoverso 1 lettera a se la diffusione via etere del suo programma radiofonico in una regione di montagna comporta oneri supplementari. |
|
1 | L'UFCOM accorda un contributo a un'emittente titolare di una concessione con partecipazione al canone secondo l'articolo 38 capoverso 1 lettera a se la diffusione via etere del suo programma radiofonico in una regione di montagna comporta oneri supplementari. |
2 | Il Consiglio federale disciplina le condizioni e i criteri di calcolo in base ai quali l'UFCOM accorda i contributi. |
SR 784.401 Ordinanza del 9 marzo 2007 sulla radiotelevisione (ORTV) ORTV Art. 49 - 1 Un contributo secondo l'articolo 57 capoverso 1 LRTV è versato alle emittenti di programmi radiofonici titolari di una concessione con partecipazione al canone le cui spese d'esercizio annue per la diffusione del programma e il trasporto del segnale d'emissione, commisurate agli utenti, sono estremamente elevate. |
|
1 | Un contributo secondo l'articolo 57 capoverso 1 LRTV è versato alle emittenti di programmi radiofonici titolari di una concessione con partecipazione al canone le cui spese d'esercizio annue per la diffusione del programma e il trasporto del segnale d'emissione, commisurate agli utenti, sono estremamente elevate. |
2 | Il DATEC fissa le spese minime per utente in base alle quali l'emittente ha diritto a un contributo e le prestazioni computabili come spese. |
3 | Il credito disponibile è ripartito tra le emittenti aventi diritto ai contributi in fun-zione delle spese per utente. Le spese d'esercizio dell'anno precedente per la diffu-sione del programma e il trasporto del segnale costituiscono la base di calcolo.61 |
3bis | Un contributo non deve tuttavia superare un quarto di queste spese d'esercizio. Se, a causa di questa restrizione, il credito non viene esaurito, la somma rimanente è ripartita, secondo il principio di cui al capoverso 3, tra le emittenti aventi diritto ai contributi le cui spese d'esercizio non sono ancora state coperte per un quarto.62 |
4 | Se un'emittente ha diritto a un contributo, l'UFCOM lo fissa annualmente mediante decisione formale. Se l'emittente non fornisce tempestivamente i dati necessari nell'ambito della relazione annuale (art. 27 cpv. 7) o li fornisce incompleti in modo che essi non possono essere considerati per il calcolo dei contribuiti secondo il capoverso 3, per l'anno in questione l'emittente non ha diritto al contributo. |
5 | Nei primi due anni d'esercizio di un'emittente, le sue spese d'esercizio iscritte nel preventivo per l'anno di contributo, stimate sull'intero anno, costituiscono la base di calcolo. Se in base alle spese effettive il contributo versato è eccessivo o insufficiente, si procede a un rimborso o alla riscossione della differenza nell'ambito dei crediti disponibili. |
SR 784.40 Legge federale del 24 marzo 2006 sulla radiotelevisione (LRTV) LRTV Art. 57 Contributi alla diffusione di programmi radiofonici - 1 L'UFCOM accorda un contributo a un'emittente titolare di una concessione con partecipazione al canone secondo l'articolo 38 capoverso 1 lettera a se la diffusione via etere del suo programma radiofonico in una regione di montagna comporta oneri supplementari. |
|
1 | L'UFCOM accorda un contributo a un'emittente titolare di una concessione con partecipazione al canone secondo l'articolo 38 capoverso 1 lettera a se la diffusione via etere del suo programma radiofonico in una regione di montagna comporta oneri supplementari. |
2 | Il Consiglio federale disciplina le condizioni e i criteri di calcolo in base ai quali l'UFCOM accorda i contributi. |
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) PA Art. 12 - L'autorità accerta d'ufficio i fatti e si serve, se necessario, dei seguenti mezzi di prova: |
|
a | documenti; |
b | informazioni delle parti; |
c | informazioni o testimonianze di terzi; |
d | sopralluoghi; |
e | perizie. |
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) PA Art. 13 - 1 Le parti sono tenute a cooperare all'accertamento dei fatti: |
|
1 | Le parti sono tenute a cooperare all'accertamento dei fatti: |
a | in un procedimento da esse proposto; |
b | in un altro procedimento, se propongono domande indipendenti; |
c | in quanto un'altra legge federale imponga loro obblighi più estesi d'informazione o di rivelazione. |
1bis | L'obbligo di cooperazione non comprende la consegna di oggetti e documenti inerenti ai contatti tra una parte e il suo avvocato autorizzato a esercitare la rappresentanza in giudizio in Svizzera secondo la legge del 23 giugno 200033 sugli avvocati.34 |
2 | L'autorità può dichiarare inammissibili le domande formulate nei procedimenti menzionati alle lettere a e b, qualora le parti neghino la cooperazione necessaria e ragionevolmente esigibile. |
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) PA Art. 32 - 1 Prima di decidere, l'autorità apprezza tutte le allegazioni rilevanti prodotte dalla parte in tempo utile. |
|
1 | Prima di decidere, l'autorità apprezza tutte le allegazioni rilevanti prodotte dalla parte in tempo utile. |
2 | Essa può tener conto delle allegazioni tardive che sembrino decisive. |
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) PA Art. 52 - 1 L'atto di ricorso deve contenere le conclusioni, i motivi, l'indicazione dei mezzi di prova e la firma del ricorrente o del suo rappresentante; devono essere allegati la decisione impugnata e i documenti indicati come mezzi di prova, se sono in possesso del ricorrente. |
|
1 | L'atto di ricorso deve contenere le conclusioni, i motivi, l'indicazione dei mezzi di prova e la firma del ricorrente o del suo rappresentante; devono essere allegati la decisione impugnata e i documenti indicati come mezzi di prova, se sono in possesso del ricorrente. |
2 | Se il ricorso non soddisfa a questi requisiti o se le conclusioni o i motivi del ricorrente non sono sufficientemente chiari, e il ricorso non sembra manifestamente inammissibile, l'autorità di ricorso assegna al ricorrente un breve termine suppletorio per rimediarvi. |
3 | Essa gli assegna questo termine con la comminatoria che, decorrendo infruttuoso, deciderà secondo l'inserto o, qualora manchino le conclusioni, i motivi oppure la firma, non entrerà nel merito del ricorso. |
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) PA Art. 32 - 1 Prima di decidere, l'autorità apprezza tutte le allegazioni rilevanti prodotte dalla parte in tempo utile. |
|
1 | Prima di decidere, l'autorità apprezza tutte le allegazioni rilevanti prodotte dalla parte in tempo utile. |
2 | Essa può tener conto delle allegazioni tardive che sembrino decisive. |
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) PA Art. 32 - 1 Prima di decidere, l'autorità apprezza tutte le allegazioni rilevanti prodotte dalla parte in tempo utile. |
|
1 | Prima di decidere, l'autorità apprezza tutte le allegazioni rilevanti prodotte dalla parte in tempo utile. |
2 | Essa può tener conto delle allegazioni tardive che sembrino decisive. |
SR 784.401 Ordinanza del 9 marzo 2007 sulla radiotelevisione (ORTV) ORTV Art. 49 - 1 Un contributo secondo l'articolo 57 capoverso 1 LRTV è versato alle emittenti di programmi radiofonici titolari di una concessione con partecipazione al canone le cui spese d'esercizio annue per la diffusione del programma e il trasporto del segnale d'emissione, commisurate agli utenti, sono estremamente elevate. |
|
1 | Un contributo secondo l'articolo 57 capoverso 1 LRTV è versato alle emittenti di programmi radiofonici titolari di una concessione con partecipazione al canone le cui spese d'esercizio annue per la diffusione del programma e il trasporto del segnale d'emissione, commisurate agli utenti, sono estremamente elevate. |
2 | Il DATEC fissa le spese minime per utente in base alle quali l'emittente ha diritto a un contributo e le prestazioni computabili come spese. |
3 | Il credito disponibile è ripartito tra le emittenti aventi diritto ai contributi in fun-zione delle spese per utente. Le spese d'esercizio dell'anno precedente per la diffu-sione del programma e il trasporto del segnale costituiscono la base di calcolo.61 |
3bis | Un contributo non deve tuttavia superare un quarto di queste spese d'esercizio. Se, a causa di questa restrizione, il credito non viene esaurito, la somma rimanente è ripartita, secondo il principio di cui al capoverso 3, tra le emittenti aventi diritto ai contributi le cui spese d'esercizio non sono ancora state coperte per un quarto.62 |
4 | Se un'emittente ha diritto a un contributo, l'UFCOM lo fissa annualmente mediante decisione formale. Se l'emittente non fornisce tempestivamente i dati necessari nell'ambito della relazione annuale (art. 27 cpv. 7) o li fornisce incompleti in modo che essi non possono essere considerati per il calcolo dei contribuiti secondo il capoverso 3, per l'anno in questione l'emittente non ha diritto al contributo. |
5 | Nei primi due anni d'esercizio di un'emittente, le sue spese d'esercizio iscritte nel preventivo per l'anno di contributo, stimate sull'intero anno, costituiscono la base di calcolo. Se in base alle spese effettive il contributo versato è eccessivo o insufficiente, si procede a un rimborso o alla riscossione della differenza nell'ambito dei crediti disponibili. |
SR 784.401 Ordinanza del 9 marzo 2007 sulla radiotelevisione (ORTV) ORTV Art. 27 Relazione annuale e conto annuale delle emittenti - (art. 18 LRTV) |
|
1 | Tutte le emittenti concessionarie e le altre emittenti le cui spese d'esercizio annue superano 1 milione di franchi devono presentare una relazione annuale.34 |
2 | La relazione annuale di un'emittente concessionaria deve contenere segnatamente le seguenti indicazioni: |
a | il nome e il domicilio o la sede dell'emittente; |
b | l'identità dei membri del consiglio d'amministrazione e della direzione; |
c | l'identità e le quote di capitale e dei diritti di voto degli azionisti e degli altri soci che detengono almeno il 5 per cento del capitale o dei diritti di voto dell'emittente, nonché le partecipazioni di almeno il 20 per cento da loro detenute in altre aziende mediatiche; |
d | le partecipazioni detenute dall'emittente in altre aziende di almeno il 20 per cento del capitale o dei diritti di voto e le partecipazioni detenute da tali aziende di almeno il 20 per cento in altre aziende mediatiche; |
e | l'adempimento delle esigenze di cui all'articolo 7 LRTV, come pure degli obblighi e oneri legali e legati alla concessione, segnatamente l'adempimento del mandato di prestazioni; |
f | il contenuto del programma; |
g | l'effettivo del personale; |
h | la formazione e il perfezionamento dei programmisti; |
i | la modalità e la zona di diffusione; |
j | ... |
k | le spese complessive, nonché quelle parziali in materia di personale, programma, diffusione e amministrazione; |
l | i proventi totali, nonché quelli parziali nei settori della pubblicità e della sponsorizzazione. |
3 | La relazione annuale di un'emittente senza concessione deve segnatamente contenere le seguenti indicazioni: |
a | le informazioni di cui al capoverso 2 lettere a, b, f, g ed i; |
b | l'identità e le quote del capitale e dei diritti di voto degli azionisti e di altri soci che detengono almeno un terzo del capitale o dei diritti di voto dell'emittente, nonché le partecipazioni di almeno un terzo da loro detenute in altre aziende mediatiche; |
c | le partecipazioni detenute dall'emittente in altre aziende di almeno un terzo del capitale o dei diritti di voto e le partecipazioni detenute da tali aziende di almeno un terzo in altre aziende mediatiche; |
d | l'adempimento delle esigenze di cui all'articolo 7 LRTV, come pure degli obblighi e oneri legali; |
e | le spese complessive e i proventi totali. |
4 | L'UFCOM può pubblicare le indicazioni desunte dalle relazioni annuali, espressamente menzionate nei capoversi 2 e 3. |
5 | Tutte le emittenti concessionarie devono presentare un conto annuale contenente il conto economico, il bilancio e gli allegati nonché il rapporto dell'ufficio di revisione. Il DATEC può emanare disposizioni sulla presentazione dei conti e sulla contabilità separata secondo l'articolo 41 capoverso 2 LRTV.40 |
6 | Il conto economico e il bilancio devono essere allestiti secondo un piano contabile particolare.41 |
7 | La relazione annuale e il conto annuale devono essere presentati all'UFCOM entro la fine di aprile dell'anno successivo. |
SR 784.401 Ordinanza del 9 marzo 2007 sulla radiotelevisione (ORTV) ORTV Art. 49 - 1 Un contributo secondo l'articolo 57 capoverso 1 LRTV è versato alle emittenti di programmi radiofonici titolari di una concessione con partecipazione al canone le cui spese d'esercizio annue per la diffusione del programma e il trasporto del segnale d'emissione, commisurate agli utenti, sono estremamente elevate. |
|
1 | Un contributo secondo l'articolo 57 capoverso 1 LRTV è versato alle emittenti di programmi radiofonici titolari di una concessione con partecipazione al canone le cui spese d'esercizio annue per la diffusione del programma e il trasporto del segnale d'emissione, commisurate agli utenti, sono estremamente elevate. |
2 | Il DATEC fissa le spese minime per utente in base alle quali l'emittente ha diritto a un contributo e le prestazioni computabili come spese. |
3 | Il credito disponibile è ripartito tra le emittenti aventi diritto ai contributi in fun-zione delle spese per utente. Le spese d'esercizio dell'anno precedente per la diffu-sione del programma e il trasporto del segnale costituiscono la base di calcolo.61 |
3bis | Un contributo non deve tuttavia superare un quarto di queste spese d'esercizio. Se, a causa di questa restrizione, il credito non viene esaurito, la somma rimanente è ripartita, secondo il principio di cui al capoverso 3, tra le emittenti aventi diritto ai contributi le cui spese d'esercizio non sono ancora state coperte per un quarto.62 |
4 | Se un'emittente ha diritto a un contributo, l'UFCOM lo fissa annualmente mediante decisione formale. Se l'emittente non fornisce tempestivamente i dati necessari nell'ambito della relazione annuale (art. 27 cpv. 7) o li fornisce incompleti in modo che essi non possono essere considerati per il calcolo dei contribuiti secondo il capoverso 3, per l'anno in questione l'emittente non ha diritto al contributo. |
5 | Nei primi due anni d'esercizio di un'emittente, le sue spese d'esercizio iscritte nel preventivo per l'anno di contributo, stimate sull'intero anno, costituiscono la base di calcolo. Se in base alle spese effettive il contributo versato è eccessivo o insufficiente, si procede a un rimborso o alla riscossione della differenza nell'ambito dei crediti disponibili. |
SR 784.401 Ordinanza del 9 marzo 2007 sulla radiotelevisione (ORTV) ORTV Art. 49 - 1 Un contributo secondo l'articolo 57 capoverso 1 LRTV è versato alle emittenti di programmi radiofonici titolari di una concessione con partecipazione al canone le cui spese d'esercizio annue per la diffusione del programma e il trasporto del segnale d'emissione, commisurate agli utenti, sono estremamente elevate. |
|
1 | Un contributo secondo l'articolo 57 capoverso 1 LRTV è versato alle emittenti di programmi radiofonici titolari di una concessione con partecipazione al canone le cui spese d'esercizio annue per la diffusione del programma e il trasporto del segnale d'emissione, commisurate agli utenti, sono estremamente elevate. |
2 | Il DATEC fissa le spese minime per utente in base alle quali l'emittente ha diritto a un contributo e le prestazioni computabili come spese. |
3 | Il credito disponibile è ripartito tra le emittenti aventi diritto ai contributi in fun-zione delle spese per utente. Le spese d'esercizio dell'anno precedente per la diffu-sione del programma e il trasporto del segnale costituiscono la base di calcolo.61 |
3bis | Un contributo non deve tuttavia superare un quarto di queste spese d'esercizio. Se, a causa di questa restrizione, il credito non viene esaurito, la somma rimanente è ripartita, secondo il principio di cui al capoverso 3, tra le emittenti aventi diritto ai contributi le cui spese d'esercizio non sono ancora state coperte per un quarto.62 |
4 | Se un'emittente ha diritto a un contributo, l'UFCOM lo fissa annualmente mediante decisione formale. Se l'emittente non fornisce tempestivamente i dati necessari nell'ambito della relazione annuale (art. 27 cpv. 7) o li fornisce incompleti in modo che essi non possono essere considerati per il calcolo dei contribuiti secondo il capoverso 3, per l'anno in questione l'emittente non ha diritto al contributo. |
5 | Nei primi due anni d'esercizio di un'emittente, le sue spese d'esercizio iscritte nel preventivo per l'anno di contributo, stimate sull'intero anno, costituiscono la base di calcolo. Se in base alle spese effettive il contributo versato è eccessivo o insufficiente, si procede a un rimborso o alla riscossione della differenza nell'ambito dei crediti disponibili. |
SR 784.401 Ordinanza del 9 marzo 2007 sulla radiotelevisione (ORTV) ORTV Art. 27 Relazione annuale e conto annuale delle emittenti - (art. 18 LRTV) |
|
1 | Tutte le emittenti concessionarie e le altre emittenti le cui spese d'esercizio annue superano 1 milione di franchi devono presentare una relazione annuale.34 |
2 | La relazione annuale di un'emittente concessionaria deve contenere segnatamente le seguenti indicazioni: |
a | il nome e il domicilio o la sede dell'emittente; |
b | l'identità dei membri del consiglio d'amministrazione e della direzione; |
c | l'identità e le quote di capitale e dei diritti di voto degli azionisti e degli altri soci che detengono almeno il 5 per cento del capitale o dei diritti di voto dell'emittente, nonché le partecipazioni di almeno il 20 per cento da loro detenute in altre aziende mediatiche; |
d | le partecipazioni detenute dall'emittente in altre aziende di almeno il 20 per cento del capitale o dei diritti di voto e le partecipazioni detenute da tali aziende di almeno il 20 per cento in altre aziende mediatiche; |
e | l'adempimento delle esigenze di cui all'articolo 7 LRTV, come pure degli obblighi e oneri legali e legati alla concessione, segnatamente l'adempimento del mandato di prestazioni; |
f | il contenuto del programma; |
g | l'effettivo del personale; |
h | la formazione e il perfezionamento dei programmisti; |
i | la modalità e la zona di diffusione; |
j | ... |
k | le spese complessive, nonché quelle parziali in materia di personale, programma, diffusione e amministrazione; |
l | i proventi totali, nonché quelli parziali nei settori della pubblicità e della sponsorizzazione. |
3 | La relazione annuale di un'emittente senza concessione deve segnatamente contenere le seguenti indicazioni: |
a | le informazioni di cui al capoverso 2 lettere a, b, f, g ed i; |
b | l'identità e le quote del capitale e dei diritti di voto degli azionisti e di altri soci che detengono almeno un terzo del capitale o dei diritti di voto dell'emittente, nonché le partecipazioni di almeno un terzo da loro detenute in altre aziende mediatiche; |
c | le partecipazioni detenute dall'emittente in altre aziende di almeno un terzo del capitale o dei diritti di voto e le partecipazioni detenute da tali aziende di almeno un terzo in altre aziende mediatiche; |
d | l'adempimento delle esigenze di cui all'articolo 7 LRTV, come pure degli obblighi e oneri legali; |
e | le spese complessive e i proventi totali. |
4 | L'UFCOM può pubblicare le indicazioni desunte dalle relazioni annuali, espressamente menzionate nei capoversi 2 e 3. |
5 | Tutte le emittenti concessionarie devono presentare un conto annuale contenente il conto economico, il bilancio e gli allegati nonché il rapporto dell'ufficio di revisione. Il DATEC può emanare disposizioni sulla presentazione dei conti e sulla contabilità separata secondo l'articolo 41 capoverso 2 LRTV.40 |
6 | Il conto economico e il bilancio devono essere allestiti secondo un piano contabile particolare.41 |
7 | La relazione annuale e il conto annuale devono essere presentati all'UFCOM entro la fine di aprile dell'anno successivo. |
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) PA Art. 32 - 1 Prima di decidere, l'autorità apprezza tutte le allegazioni rilevanti prodotte dalla parte in tempo utile. |
|
1 | Prima di decidere, l'autorità apprezza tutte le allegazioni rilevanti prodotte dalla parte in tempo utile. |
2 | Essa può tener conto delle allegazioni tardive che sembrino decisive. |
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria LTF Art. 82 Principio - Il Tribunale federale giudica i ricorsi: |
|
a | contro le decisioni pronunciate in cause di diritto pubblico; |
b | contro gli atti normativi cantonali; |
c | concernenti il diritto di voto dei cittadini nonché le elezioni e votazioni popolari. |
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria LTF Art. 42 Atti scritti - 1 Gli atti scritti devono essere redatti in una lingua ufficiale, contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. |
|
1 | Gli atti scritti devono essere redatti in una lingua ufficiale, contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. |
2 | Nei motivi occorre spiegare in modo conciso perché l'atto impugnato viola il diritto. Qualora il ricorso sia ammissibile soltanto se concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o un caso particolarmente importante per altri motivi, occorre spiegare perché la causa adempie siffatta condizione.14 15 |
3 | Se sono in possesso della parte, i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati; se l'atto scritto è diretto contro una decisione, anche questa deve essere allegata. |
4 | In caso di trasmissione per via elettronica, la parte o il suo patrocinatore deve munire l'atto scritto di una firma elettronica qualificata secondo la legge del 18 marzo 201616 sulla firma elettronica. Il Tribunale federale determina mediante regolamento: |
a | il formato dell'atto scritto e dei relativi allegati; |
b | le modalità di trasmissione; |
c | le condizioni alle quali può essere richiesta la trasmissione successiva di documenti cartacei in caso di problemi tecnici.17 |
5 | Se mancano la firma della parte o del suo patrocinatore, la procura dello stesso o gli allegati prescritti, o se il patrocinatore non è autorizzato in quanto tale, è fissato un congruo termine per sanare il vizio, con la comminatoria che altrimenti l'atto scritto non sarà preso in considerazione. |
6 | Gli atti illeggibili, sconvenienti, incomprensibili, prolissi o non redatti in una lingua ufficiale possono essere del pari rinviati al loro autore affinché li modifichi. |
7 | Gli atti scritti dovuti a condotta processuale da querulomane o altrimenti abusiva sono inammissibili. |