SR 831.10 Legge federale del 20 dicembre 1946 sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS) LAVS Art. 2 Assicurazione facoltativa - 1 I cittadini svizzeri e i cittadini degli Stati membri della Comunità europea o dell'Associazione europea di libero scambio (AELS) che vivono al di fuori della Comunità europea o degli Stati dell'AELS e sono stati assicurati obbligatoriamente per un periodo ininterrotto di almeno cinque anni possono aderire all'assicurazione facoltativa.24 |
SR 211.423.41 Ordinanza del 23 gennaio 1931 sull'emissione di obbligazioni fondiarie (OAF) OAF Art. 5 - 1 I membri del consiglio d'amministrazione o del comitato direttivo delle centrali designati dal Consiglio federale a rappresentare i debitori ipotecari stanno in carica quattro anni. |
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1 | I membri del consiglio d'amministrazione o del comitato direttivo delle centrali designati dal Consiglio federale a rappresentare i debitori ipotecari stanno in carica quattro anni. |
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SR 211.423.41 Ordinanza del 23 gennaio 1931 sull'emissione di obbligazioni fondiarie (OAF) OAF Art. 13 - Il registro dei pegni delle centrali (art. 16 della legge) va disposto nello stesso modo che quello dei membri. Non vi saranno però iscritti i mutui concessi a questi ultimi, considerandosi invece come parte costitutiva del registro dei pegni la contabilità bancaria delle centrali concernente i mutui. |
SR 211.423.41 Ordinanza del 23 gennaio 1931 sull'emissione di obbligazioni fondiarie (OAF) OAF Art. 17 - Per i crediti su pegni manuali a' sensi dell'articolo 19 della legge si intendono dei mutui di somme fisse a scadenze fisse o disdicibili entro tre mesi almeno e garantiti da pegno manuale. |
SR 211.423.41 Ordinanza del 23 gennaio 1931 sull'emissione di obbligazioni fondiarie (OAF) OAF Art. 5 - 1 I membri del consiglio d'amministrazione o del comitato direttivo delle centrali designati dal Consiglio federale a rappresentare i debitori ipotecari stanno in carica quattro anni. |
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1 | I membri del consiglio d'amministrazione o del comitato direttivo delle centrali designati dal Consiglio federale a rappresentare i debitori ipotecari stanno in carica quattro anni. |
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SR 831.10 Legge federale del 20 dicembre 1946 sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS) LAVS Art. 2 Assicurazione facoltativa - 1 I cittadini svizzeri e i cittadini degli Stati membri della Comunità europea o dell'Associazione europea di libero scambio (AELS) che vivono al di fuori della Comunità europea o degli Stati dell'AELS e sono stati assicurati obbligatoriamente per un periodo ininterrotto di almeno cinque anni possono aderire all'assicurazione facoltativa.24 |
SR 211.423.41 Ordinanza del 23 gennaio 1931 sull'emissione di obbligazioni fondiarie (OAF) OAF Art. 13 - Il registro dei pegni delle centrali (art. 16 della legge) va disposto nello stesso modo che quello dei membri. Non vi saranno però iscritti i mutui concessi a questi ultimi, considerandosi invece come parte costitutiva del registro dei pegni la contabilità bancaria delle centrali concernente i mutui. |
SR 211.423.41 Ordinanza del 23 gennaio 1931 sull'emissione di obbligazioni fondiarie (OAF) OAF Art. 17 - Per i crediti su pegni manuali a' sensi dell'articolo 19 della legge si intendono dei mutui di somme fisse a scadenze fisse o disdicibili entro tre mesi almeno e garantiti da pegno manuale. |
SR 211.423.41 Ordinanza del 23 gennaio 1931 sull'emissione di obbligazioni fondiarie (OAF) OAF Art. 17 - Per i crediti su pegni manuali a' sensi dell'articolo 19 della legge si intendono dei mutui di somme fisse a scadenze fisse o disdicibili entro tre mesi almeno e garantiti da pegno manuale. |
SR 831.10 Legge federale del 20 dicembre 1946 sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS) LAVS Art. 3 Persone tenute al pagamento dei contributi - 1 Gli assicurati sono tenuti al pagamento dei contributi fintanto che esercitano un'attività lucrativa.30 |
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a | il matrimonio è contratto o sciolto; |
b | il coniuge che esercita un'attività lucrativa riceve o rinvia una rendita di vecchiaia.37 |
SR 211.423.41 Ordinanza del 23 gennaio 1931 sull'emissione di obbligazioni fondiarie (OAF) OAF Art. 17 - Per i crediti su pegni manuali a' sensi dell'articolo 19 della legge si intendono dei mutui di somme fisse a scadenze fisse o disdicibili entro tre mesi almeno e garantiti da pegno manuale. |
SR 831.10 Legge federale del 20 dicembre 1946 sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS) LAVS Art. 2 Assicurazione facoltativa - 1 I cittadini svizzeri e i cittadini degli Stati membri della Comunità europea o dell'Associazione europea di libero scambio (AELS) che vivono al di fuori della Comunità europea o degli Stati dell'AELS e sono stati assicurati obbligatoriamente per un periodo ininterrotto di almeno cinque anni possono aderire all'assicurazione facoltativa.24 |
SR 211.423.41 Ordinanza del 23 gennaio 1931 sull'emissione di obbligazioni fondiarie (OAF) OAF Art. 2 - In caso di rigetto della domanda d'ammissione di un istituto di credito, presentata in virtù degli articoli 3 e 4 capoversi 1 e 2 della legge, spetta al Dipartimento federale delle finanze3 decidere se siano adempiute le condizioni d'ammissione. |
SR 211.423.41 Ordinanza del 23 gennaio 1931 sull'emissione di obbligazioni fondiarie (OAF) OAF Art. 5 - 1 I membri del consiglio d'amministrazione o del comitato direttivo delle centrali designati dal Consiglio federale a rappresentare i debitori ipotecari stanno in carica quattro anni. |
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1 | I membri del consiglio d'amministrazione o del comitato direttivo delle centrali designati dal Consiglio federale a rappresentare i debitori ipotecari stanno in carica quattro anni. |
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SR 211.423.41 Ordinanza del 23 gennaio 1931 sull'emissione di obbligazioni fondiarie (OAF) OAF Art. 17 - Per i crediti su pegni manuali a' sensi dell'articolo 19 della legge si intendono dei mutui di somme fisse a scadenze fisse o disdicibili entro tre mesi almeno e garantiti da pegno manuale. |
SR 211.423.41 Ordinanza del 23 gennaio 1931 sull'emissione di obbligazioni fondiarie (OAF) OAF Art. 17 - Per i crediti su pegni manuali a' sensi dell'articolo 19 della legge si intendono dei mutui di somme fisse a scadenze fisse o disdicibili entro tre mesi almeno e garantiti da pegno manuale. |