SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) PA Art. 5 - 1 Sono decisioni i provvedimenti delle autorità nel singolo caso, fondati sul diritto pubblico federale e concernenti: |
|
1 | Sono decisioni i provvedimenti delle autorità nel singolo caso, fondati sul diritto pubblico federale e concernenti: |
a | la costituzione, la modificazione o l'annullamento di diritti o di obblighi; |
b | l'accertamento dell'esistenza, dell'inesistenza o dell'estensione di diritti o di obblighi; |
c | il rigetto o la dichiarazione d'inammissibilità d'istanze dirette alla costituzione, alla modificazione, all'annullamento o all'accertamento di diritti o di obblighi. |
2 | Sono decisioni anche quelle in materia d'esecuzione (art. 41 cpv. 1 lett. a e b), le decisioni incidentali (art. 45 e 46), le decisioni su opposizione (art. 30 cpv. 2 lett. b e 74), le decisioni su ricorso (art. 61), le decisioni in sede di revisione (art. 68) e l'interpretazione (art. 69).24 |
3 | Le dichiarazioni di un'autorità che rifiuta o solleva pretese da far valere mediante azione non sono considerate decisioni. |
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) PA Art. 5 - 1 Sono decisioni i provvedimenti delle autorità nel singolo caso, fondati sul diritto pubblico federale e concernenti: |
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1 | Sono decisioni i provvedimenti delle autorità nel singolo caso, fondati sul diritto pubblico federale e concernenti: |
a | la costituzione, la modificazione o l'annullamento di diritti o di obblighi; |
b | l'accertamento dell'esistenza, dell'inesistenza o dell'estensione di diritti o di obblighi; |
c | il rigetto o la dichiarazione d'inammissibilità d'istanze dirette alla costituzione, alla modificazione, all'annullamento o all'accertamento di diritti o di obblighi. |
2 | Sono decisioni anche quelle in materia d'esecuzione (art. 41 cpv. 1 lett. a e b), le decisioni incidentali (art. 45 e 46), le decisioni su opposizione (art. 30 cpv. 2 lett. b e 74), le decisioni su ricorso (art. 61), le decisioni in sede di revisione (art. 68) e l'interpretazione (art. 69).24 |
3 | Le dichiarazioni di un'autorità che rifiuta o solleva pretese da far valere mediante azione non sono considerate decisioni. |
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) PA Art. 5 - 1 Sono decisioni i provvedimenti delle autorità nel singolo caso, fondati sul diritto pubblico federale e concernenti: |
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1 | Sono decisioni i provvedimenti delle autorità nel singolo caso, fondati sul diritto pubblico federale e concernenti: |
a | la costituzione, la modificazione o l'annullamento di diritti o di obblighi; |
b | l'accertamento dell'esistenza, dell'inesistenza o dell'estensione di diritti o di obblighi; |
c | il rigetto o la dichiarazione d'inammissibilità d'istanze dirette alla costituzione, alla modificazione, all'annullamento o all'accertamento di diritti o di obblighi. |
2 | Sono decisioni anche quelle in materia d'esecuzione (art. 41 cpv. 1 lett. a e b), le decisioni incidentali (art. 45 e 46), le decisioni su opposizione (art. 30 cpv. 2 lett. b e 74), le decisioni su ricorso (art. 61), le decisioni in sede di revisione (art. 68) e l'interpretazione (art. 69).24 |
3 | Le dichiarazioni di un'autorità che rifiuta o solleva pretese da far valere mediante azione non sono considerate decisioni. |
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) PA Art. 5 - 1 Sono decisioni i provvedimenti delle autorità nel singolo caso, fondati sul diritto pubblico federale e concernenti: |
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1 | Sono decisioni i provvedimenti delle autorità nel singolo caso, fondati sul diritto pubblico federale e concernenti: |
a | la costituzione, la modificazione o l'annullamento di diritti o di obblighi; |
b | l'accertamento dell'esistenza, dell'inesistenza o dell'estensione di diritti o di obblighi; |
c | il rigetto o la dichiarazione d'inammissibilità d'istanze dirette alla costituzione, alla modificazione, all'annullamento o all'accertamento di diritti o di obblighi. |
2 | Sono decisioni anche quelle in materia d'esecuzione (art. 41 cpv. 1 lett. a e b), le decisioni incidentali (art. 45 e 46), le decisioni su opposizione (art. 30 cpv. 2 lett. b e 74), le decisioni su ricorso (art. 61), le decisioni in sede di revisione (art. 68) e l'interpretazione (art. 69).24 |
3 | Le dichiarazioni di un'autorità che rifiuta o solleva pretese da far valere mediante azione non sono considerate decisioni. |
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) PA Art. 5 - 1 Sono decisioni i provvedimenti delle autorità nel singolo caso, fondati sul diritto pubblico federale e concernenti: |
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1 | Sono decisioni i provvedimenti delle autorità nel singolo caso, fondati sul diritto pubblico federale e concernenti: |
a | la costituzione, la modificazione o l'annullamento di diritti o di obblighi; |
b | l'accertamento dell'esistenza, dell'inesistenza o dell'estensione di diritti o di obblighi; |
c | il rigetto o la dichiarazione d'inammissibilità d'istanze dirette alla costituzione, alla modificazione, all'annullamento o all'accertamento di diritti o di obblighi. |
2 | Sono decisioni anche quelle in materia d'esecuzione (art. 41 cpv. 1 lett. a e b), le decisioni incidentali (art. 45 e 46), le decisioni su opposizione (art. 30 cpv. 2 lett. b e 74), le decisioni su ricorso (art. 61), le decisioni in sede di revisione (art. 68) e l'interpretazione (art. 69).24 |
3 | Le dichiarazioni di un'autorità che rifiuta o solleva pretese da far valere mediante azione non sono considerate decisioni. |
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) PA Art. 5 - 1 Sono decisioni i provvedimenti delle autorità nel singolo caso, fondati sul diritto pubblico federale e concernenti: |
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1 | Sono decisioni i provvedimenti delle autorità nel singolo caso, fondati sul diritto pubblico federale e concernenti: |
a | la costituzione, la modificazione o l'annullamento di diritti o di obblighi; |
b | l'accertamento dell'esistenza, dell'inesistenza o dell'estensione di diritti o di obblighi; |
c | il rigetto o la dichiarazione d'inammissibilità d'istanze dirette alla costituzione, alla modificazione, all'annullamento o all'accertamento di diritti o di obblighi. |
2 | Sono decisioni anche quelle in materia d'esecuzione (art. 41 cpv. 1 lett. a e b), le decisioni incidentali (art. 45 e 46), le decisioni su opposizione (art. 30 cpv. 2 lett. b e 74), le decisioni su ricorso (art. 61), le decisioni in sede di revisione (art. 68) e l'interpretazione (art. 69).24 |
3 | Le dichiarazioni di un'autorità che rifiuta o solleva pretese da far valere mediante azione non sono considerate decisioni. |
SR 700 Legge federale del 22 giugno 1979 sulla pianificazione del territorio (Legge sulla pianificazione del territorio, LPT) - Legge sulla pianificazione del territorio LPT Art. 34 Diritto federale - 1 I rimedi giuridici proponibili dinanzi alle autorità federali sono retti dalle disposizioni generali sull'amministrazione della giustizia federale. |
|
1 | I rimedi giuridici proponibili dinanzi alle autorità federali sono retti dalle disposizioni generali sull'amministrazione della giustizia federale. |
2 | I Cantoni e i Comuni sono legittimati a ricorrere contro le decisioni cantonali di ultima istanza concernenti: |
a | le indennità per restrizioni della proprietà (art. 5); |
b | la conformità alla destinazione della zona di edifici o impianti fuori della zona edificabile; |
c | le autorizzazioni ai sensi degli articoli 24-24d81 e 37a.82 |
3 | L'Ufficio federale dell'agricoltura è legittimato a ricorrere contro le decisioni riguardanti progetti che richiedono superfici per l'avvicendamento delle colture.83 |
SR 700 Legge federale del 22 giugno 1979 sulla pianificazione del territorio (Legge sulla pianificazione del territorio, LPT) - Legge sulla pianificazione del territorio LPT Art. 34 Diritto federale - 1 I rimedi giuridici proponibili dinanzi alle autorità federali sono retti dalle disposizioni generali sull'amministrazione della giustizia federale. |
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1 | I rimedi giuridici proponibili dinanzi alle autorità federali sono retti dalle disposizioni generali sull'amministrazione della giustizia federale. |
2 | I Cantoni e i Comuni sono legittimati a ricorrere contro le decisioni cantonali di ultima istanza concernenti: |
a | le indennità per restrizioni della proprietà (art. 5); |
b | la conformità alla destinazione della zona di edifici o impianti fuori della zona edificabile; |
c | le autorizzazioni ai sensi degli articoli 24-24d81 e 37a.82 |
3 | L'Ufficio federale dell'agricoltura è legittimato a ricorrere contro le decisioni riguardanti progetti che richiedono superfici per l'avvicendamento delle colture.83 |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 88 Sentieri, percorsi pedonali e vie ciclabili - 1 La Confederazione emana principi sulle reti di sentieri, percorsi pedonali e vie ciclabili. |
|
1 | La Confederazione emana principi sulle reti di sentieri, percorsi pedonali e vie ciclabili. |
2 | Può sostenere e coordinare i provvedimenti dei Cantoni e di terzi per la realizzazione e la manutenzione di tali reti, nonché per informare sulle medesime. In tale contesto rispetta le competenze dei Cantoni. |
3 | Nell'adempimento dei suoi compiti, prende in considerazione tali reti. Sostituisce i sentieri, i percorsi pedonali o le vie ciclabili che deve sopprimere. |
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) PA Art. 5 - 1 Sono decisioni i provvedimenti delle autorità nel singolo caso, fondati sul diritto pubblico federale e concernenti: |
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1 | Sono decisioni i provvedimenti delle autorità nel singolo caso, fondati sul diritto pubblico federale e concernenti: |
a | la costituzione, la modificazione o l'annullamento di diritti o di obblighi; |
b | l'accertamento dell'esistenza, dell'inesistenza o dell'estensione di diritti o di obblighi; |
c | il rigetto o la dichiarazione d'inammissibilità d'istanze dirette alla costituzione, alla modificazione, all'annullamento o all'accertamento di diritti o di obblighi. |
2 | Sono decisioni anche quelle in materia d'esecuzione (art. 41 cpv. 1 lett. a e b), le decisioni incidentali (art. 45 e 46), le decisioni su opposizione (art. 30 cpv. 2 lett. b e 74), le decisioni su ricorso (art. 61), le decisioni in sede di revisione (art. 68) e l'interpretazione (art. 69).24 |
3 | Le dichiarazioni di un'autorità che rifiuta o solleva pretese da far valere mediante azione non sono considerate decisioni. |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 88 Sentieri, percorsi pedonali e vie ciclabili - 1 La Confederazione emana principi sulle reti di sentieri, percorsi pedonali e vie ciclabili. |
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1 | La Confederazione emana principi sulle reti di sentieri, percorsi pedonali e vie ciclabili. |
2 | Può sostenere e coordinare i provvedimenti dei Cantoni e di terzi per la realizzazione e la manutenzione di tali reti, nonché per informare sulle medesime. In tale contesto rispetta le competenze dei Cantoni. |
3 | Nell'adempimento dei suoi compiti, prende in considerazione tali reti. Sostituisce i sentieri, i percorsi pedonali o le vie ciclabili che deve sopprimere. |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 88 Sentieri, percorsi pedonali e vie ciclabili - 1 La Confederazione emana principi sulle reti di sentieri, percorsi pedonali e vie ciclabili. |
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1 | La Confederazione emana principi sulle reti di sentieri, percorsi pedonali e vie ciclabili. |
2 | Può sostenere e coordinare i provvedimenti dei Cantoni e di terzi per la realizzazione e la manutenzione di tali reti, nonché per informare sulle medesime. In tale contesto rispetta le competenze dei Cantoni. |
3 | Nell'adempimento dei suoi compiti, prende in considerazione tali reti. Sostituisce i sentieri, i percorsi pedonali o le vie ciclabili che deve sopprimere. |
SR 814.01 Legge federale del 7 ottobre 1983 sulla protezione dell'ambiente (Legge sulla protezione dell'ambiente, LPAmb) - Legge sulla protezione dell'ambiente LPAmb Art. 25 Costruzione di impianti fissi - 1 La costruzione di impianti fissi è autorizzata solo se le immissioni foniche da essi prodotte non superano da sole i valori di pianificazione nelle vicinanze; l'autorità che rilascia i permessi può esigere una valutazione preventiva del rumore. |
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1 | La costruzione di impianti fissi è autorizzata solo se le immissioni foniche da essi prodotte non superano da sole i valori di pianificazione nelle vicinanze; l'autorità che rilascia i permessi può esigere una valutazione preventiva del rumore. |
2 | Se l'impianto è d'interesse pubblico preponderante, in particolare dal profilo della pianificazione del territorio, e se l'osservanza dei valori di pianificazione costituisce un onere sproporzionato per la realizzazione del progetto, possono essere accordate facilitazioni.33 In tal caso, riservato il capoverso 3, i valori limite delle immissioni non devono però essere superati. |
3 | Se, nella costruzione di nuove strade, aeroporti, impianti ferroviari o altri impianti fissi pubblici o concessionati, i valori limite delle immissioni non possono essere rispettati mediante misure alla fonte, gli edifici esposti al rumore devono essere protetti con finestre insonorizzate o analoghe misure edili a spese del proprietario dell'impianto. |
SR 814.41 Ordinanza del 15 dicembre 1986 contro l'inquinamento fonico (OIF) OIF Art. 7 Limitazione delle emissioni degli impianti fissi nuovi - 1 Le emissioni foniche di un impianto fisso nuovo devono essere limitate secondo le disposizioni dell'autorità esecutiva: |
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1 | Le emissioni foniche di un impianto fisso nuovo devono essere limitate secondo le disposizioni dell'autorità esecutiva: |
a | nella maggior misura possibile dal punto di vista tecnico e dell'esercizio e sopportabile sotto il profilo economico, e |
b | in modo che le immissioni foniche prodotte da detto impianto non superino i valori di pianificazione. |
2 | Se l'osservanza dei valori di pianificazione costituisse un onere sproporzionato rispetto all'impianto e se esiste un interesse pubblico preponderante per l'impianto, segnatamente anche in relazione alla pianificazione del territorio, l'autorità esecutiva accorda facilitazioni. I valori limite d'immissione non possono tuttavia essere superati.6 |
3 | Nel caso di pompe di calore aria-acqua nuove utilizzate prevalentemente per il riscaldamento di locali o di acqua potabile e le cui immissioni foniche non superano i valori di pianificazione, le ulteriori limitazioni delle emissioni di cui al capoverso 1 lettera a devono essere adottate solo se è possibile ottenere una limitazione delle emissioni di almeno 3 dB con al massimo l'1 per cento dei costi di investimento dell'impianto.7 |
SR 814.41 Ordinanza del 15 dicembre 1986 contro l'inquinamento fonico (OIF) OIF Art. 8 Limitazione delle emissioni degli impianti fissi modificati - 1 Se un impianto fisso già esistente viene modificato, le emissioni foniche delle parti d'impianto nuove o modificate devono essere limitate secondo le disposizioni dell'autorità esecutiva nella maggior misura possibile dal punto di vista tecnico e dell'esercizio e sopportabile sotto il profilo economico.8 |
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1 | Se un impianto fisso già esistente viene modificato, le emissioni foniche delle parti d'impianto nuove o modificate devono essere limitate secondo le disposizioni dell'autorità esecutiva nella maggior misura possibile dal punto di vista tecnico e dell'esercizio e sopportabile sotto il profilo economico.8 |
2 | Se un impianto è modificato sostanzialmente, le emissioni foniche dell'intero impianto devono essere almeno limitate in modo tale da non superare i valori limite d'immissione. |
3 | Le trasformazioni, gli ingrandimenti e i cambiamenti dell'esercizio causati dal titolare dell'impianto sono considerati come modificazione sostanziale di un impianto fisso, se c'è da aspettarsi che l'impianto stesso o la maggiore sollecitazione degli impianti per il traffico esistenti provochi immissioni foniche percettibilmente più elevate. La ricostruzione dell'impianto è sempre considerata una modificazione sostanziale. |
4 | Nel caso in cui un impianto fisso nuovo venga modificato, vale l'articolo 7.9 |
SR 704 Legge federale del 4 ottobre 1985 sui percorsi pedonali e i sentieri (LPS) LPS Art. 2 Reti di percorsi pedonali |
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1 | Le reti di percorsi pedonali sono generalmente situate all'interno delle località. |
2 | Queste reti comprendono percorsi pedonali, zone pedonali, zone d'incontro e infrastrutture simili, tra loro opportunamente collegati. Marciapiedi e strisce pedonali possono servire da raccordo.5 |
3 | I percorsi pedonali allacciano e collegano in particolare i quartieri residenziali, i luoghi di lavoro, le scuole materne e le scuole, le fermate dei trasporti pubblici, gli edifici pubblici, i luoghi di ricreazione e d'acquisto. |
SR 704 Legge federale del 4 ottobre 1985 sui percorsi pedonali e i sentieri (LPS) LPS Art. 3 Reti di sentieri |
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1 | Le reti di sentieri, destinate soprattutto allo svago, sono generalmente situate all'esterno delle località. |
2 | Queste reti comprendono sentieri e passeggiate tra loro opportunamente collegati. Altri tracciati, segnatamente tratti di percorsi pedonali e strade poco frequentate, possono servire da raccordo. Per quanto possibile si includeranno tratti di percorsi storici. |
3 | I sentieri permettono di raggiungere in particolare le zone di distensione e svago, i siti panoramici (belvedere, rive, ecc.), i monumenti, le fermate dei trasporti pubblici come pure le installazioni turistiche. |
SR 704 Legge federale del 4 ottobre 1985 sui percorsi pedonali e i sentieri (LPS) LPS Art. 7 Sostituzione |
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1 | I percorsi pedonali e sentieri indicati nei piani possono essere soppressi, integralmente o parzialmente, soltanto se adeguatamente sostituiti con percorsi o sentieri esistenti o nuovi, tenendo conto delle condizioni locali. |
2 | Percorsi pedonali e sentieri vengono sostituiti in particolare se: |
a | non sono più liberamente accessibili; |
b | sono stati danneggiati da scavi, ricoperti o altrimenti interrotti; |
c | su lunghi tratti vi è un'intensa circolazione o vengono aperti alla circolazione dei veicoli; o |
d | lunghi tratti sono rivestiti con materiale inadeguato ai pedoni. |
3 | I Cantoni disciplinano, per il loro territorio, la procedura di soppressione e determinano gli obbligati alla sostituzione. |
SR 704 Legge federale del 4 ottobre 1985 sui percorsi pedonali e i sentieri (LPS) LPS Art. 7 Sostituzione |
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1 | I percorsi pedonali e sentieri indicati nei piani possono essere soppressi, integralmente o parzialmente, soltanto se adeguatamente sostituiti con percorsi o sentieri esistenti o nuovi, tenendo conto delle condizioni locali. |
2 | Percorsi pedonali e sentieri vengono sostituiti in particolare se: |
a | non sono più liberamente accessibili; |
b | sono stati danneggiati da scavi, ricoperti o altrimenti interrotti; |
c | su lunghi tratti vi è un'intensa circolazione o vengono aperti alla circolazione dei veicoli; o |
d | lunghi tratti sono rivestiti con materiale inadeguato ai pedoni. |
3 | I Cantoni disciplinano, per il loro territorio, la procedura di soppressione e determinano gli obbligati alla sostituzione. |
SR 704 Legge federale del 4 ottobre 1985 sui percorsi pedonali e i sentieri (LPS) LPS Art. 7 Sostituzione |
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1 | I percorsi pedonali e sentieri indicati nei piani possono essere soppressi, integralmente o parzialmente, soltanto se adeguatamente sostituiti con percorsi o sentieri esistenti o nuovi, tenendo conto delle condizioni locali. |
2 | Percorsi pedonali e sentieri vengono sostituiti in particolare se: |
a | non sono più liberamente accessibili; |
b | sono stati danneggiati da scavi, ricoperti o altrimenti interrotti; |
c | su lunghi tratti vi è un'intensa circolazione o vengono aperti alla circolazione dei veicoli; o |
d | lunghi tratti sono rivestiti con materiale inadeguato ai pedoni. |
3 | I Cantoni disciplinano, per il loro territorio, la procedura di soppressione e determinano gli obbligati alla sostituzione. |
SR 704 Legge federale del 4 ottobre 1985 sui percorsi pedonali e i sentieri (LPS) LPS Art. 7 Sostituzione |
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1 | I percorsi pedonali e sentieri indicati nei piani possono essere soppressi, integralmente o parzialmente, soltanto se adeguatamente sostituiti con percorsi o sentieri esistenti o nuovi, tenendo conto delle condizioni locali. |
2 | Percorsi pedonali e sentieri vengono sostituiti in particolare se: |
a | non sono più liberamente accessibili; |
b | sono stati danneggiati da scavi, ricoperti o altrimenti interrotti; |
c | su lunghi tratti vi è un'intensa circolazione o vengono aperti alla circolazione dei veicoli; o |
d | lunghi tratti sono rivestiti con materiale inadeguato ai pedoni. |
3 | I Cantoni disciplinano, per il loro territorio, la procedura di soppressione e determinano gli obbligati alla sostituzione. |
SR 814.01 Legge federale del 7 ottobre 1983 sulla protezione dell'ambiente (Legge sulla protezione dell'ambiente, LPAmb) - Legge sulla protezione dell'ambiente LPAmb Art. 1 Scopo - 1 Scopo della presente legge è di proteggere l'uomo, la fauna e la flora, le loro biocenosi e i loro biotopi dagli effetti dannosi e molesti, e di conservare in modo duraturo le basi naturali della vita, in particolare la diversità biologica e la fertilità del suolo.5 |
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1 | Scopo della presente legge è di proteggere l'uomo, la fauna e la flora, le loro biocenosi e i loro biotopi dagli effetti dannosi e molesti, e di conservare in modo duraturo le basi naturali della vita, in particolare la diversità biologica e la fertilità del suolo.5 |
2 | A scopo di prevenzione, gli effetti che potrebbero divenire dannosi o molesti devono essere limitati tempestivamente. |
SR 730.0 Legge federale sull'energia del 30 settembre 2016 (LEne) - Decreto sull'energia LEne Art. 9 Garanzia di origine, contabilità dell'elettricità ed etichettatura - 1 L'elettricità deve essere attestata da una garanzia di origine indicante la quantità, il periodo di produzione, i vettori energetici impiegati e i dati dell'impianto. |
|
1 | L'elettricità deve essere attestata da una garanzia di origine indicante la quantità, il periodo di produzione, i vettori energetici impiegati e i dati dell'impianto. |
2 | Le garanzie di origine possono essere impiegate una sola volta, per la dichiarazione di una corrispondente quantità di elettricità. Possono essere negoziate e trasferite; fanno eccezione le garanzie di origine per l'elettricità per cui è versata una rimunerazione per l'immissione di elettricità di cui al capitolo 4. |
3 | Chi fornisce elettricità ai consumatori finali è tenuto a: |
a | tenere una contabilità dell'elettricità; e |
b | informare i consumatori finali sulla quantità e sul luogo di produzione dell'elettricità fornita, nonché sui vettori energetici impiegati (etichettatura). |
4 | Nella contabilità dell'elettricità vanno indicati in particolare la quantità e il luogo di produzione dell'elettricità fornita, nonché i vettori energetici impiegati. Questi dati devono essere attestati in forma adeguata, di norma tramite garanzie di origine. |
5 | Il Consiglio federale può ammettere deroghe all'obbligo di etichettatura e di garanzia di origine e prevedere una garanzia di origine e un'etichettatura anche per altri settori, in particolare per il biogas. Può inoltre disciplinare le modalità di copertura dei costi connessi al sistema di garanzia di origine. |
SR 730.0 Legge federale sull'energia del 30 settembre 2016 (LEne) - Decreto sull'energia LEne Art. 9 Garanzia di origine, contabilità dell'elettricità ed etichettatura - 1 L'elettricità deve essere attestata da una garanzia di origine indicante la quantità, il periodo di produzione, i vettori energetici impiegati e i dati dell'impianto. |
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1 | L'elettricità deve essere attestata da una garanzia di origine indicante la quantità, il periodo di produzione, i vettori energetici impiegati e i dati dell'impianto. |
2 | Le garanzie di origine possono essere impiegate una sola volta, per la dichiarazione di una corrispondente quantità di elettricità. Possono essere negoziate e trasferite; fanno eccezione le garanzie di origine per l'elettricità per cui è versata una rimunerazione per l'immissione di elettricità di cui al capitolo 4. |
3 | Chi fornisce elettricità ai consumatori finali è tenuto a: |
a | tenere una contabilità dell'elettricità; e |
b | informare i consumatori finali sulla quantità e sul luogo di produzione dell'elettricità fornita, nonché sui vettori energetici impiegati (etichettatura). |
4 | Nella contabilità dell'elettricità vanno indicati in particolare la quantità e il luogo di produzione dell'elettricità fornita, nonché i vettori energetici impiegati. Questi dati devono essere attestati in forma adeguata, di norma tramite garanzie di origine. |
5 | Il Consiglio federale può ammettere deroghe all'obbligo di etichettatura e di garanzia di origine e prevedere una garanzia di origine e un'etichettatura anche per altri settori, in particolare per il biogas. Può inoltre disciplinare le modalità di copertura dei costi connessi al sistema di garanzia di origine. |
SR 730.0 Legge federale sull'energia del 30 settembre 2016 (LEne) - Decreto sull'energia LEne Art. 9 Garanzia di origine, contabilità dell'elettricità ed etichettatura - 1 L'elettricità deve essere attestata da una garanzia di origine indicante la quantità, il periodo di produzione, i vettori energetici impiegati e i dati dell'impianto. |
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1 | L'elettricità deve essere attestata da una garanzia di origine indicante la quantità, il periodo di produzione, i vettori energetici impiegati e i dati dell'impianto. |
2 | Le garanzie di origine possono essere impiegate una sola volta, per la dichiarazione di una corrispondente quantità di elettricità. Possono essere negoziate e trasferite; fanno eccezione le garanzie di origine per l'elettricità per cui è versata una rimunerazione per l'immissione di elettricità di cui al capitolo 4. |
3 | Chi fornisce elettricità ai consumatori finali è tenuto a: |
a | tenere una contabilità dell'elettricità; e |
b | informare i consumatori finali sulla quantità e sul luogo di produzione dell'elettricità fornita, nonché sui vettori energetici impiegati (etichettatura). |
4 | Nella contabilità dell'elettricità vanno indicati in particolare la quantità e il luogo di produzione dell'elettricità fornita, nonché i vettori energetici impiegati. Questi dati devono essere attestati in forma adeguata, di norma tramite garanzie di origine. |
5 | Il Consiglio federale può ammettere deroghe all'obbligo di etichettatura e di garanzia di origine e prevedere una garanzia di origine e un'etichettatura anche per altri settori, in particolare per il biogas. Può inoltre disciplinare le modalità di copertura dei costi connessi al sistema di garanzia di origine. |
SR 730.0 Legge federale sull'energia del 30 settembre 2016 (LEne) - Decreto sull'energia LEne Art. 9 Garanzia di origine, contabilità dell'elettricità ed etichettatura - 1 L'elettricità deve essere attestata da una garanzia di origine indicante la quantità, il periodo di produzione, i vettori energetici impiegati e i dati dell'impianto. |
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1 | L'elettricità deve essere attestata da una garanzia di origine indicante la quantità, il periodo di produzione, i vettori energetici impiegati e i dati dell'impianto. |
2 | Le garanzie di origine possono essere impiegate una sola volta, per la dichiarazione di una corrispondente quantità di elettricità. Possono essere negoziate e trasferite; fanno eccezione le garanzie di origine per l'elettricità per cui è versata una rimunerazione per l'immissione di elettricità di cui al capitolo 4. |
3 | Chi fornisce elettricità ai consumatori finali è tenuto a: |
a | tenere una contabilità dell'elettricità; e |
b | informare i consumatori finali sulla quantità e sul luogo di produzione dell'elettricità fornita, nonché sui vettori energetici impiegati (etichettatura). |
4 | Nella contabilità dell'elettricità vanno indicati in particolare la quantità e il luogo di produzione dell'elettricità fornita, nonché i vettori energetici impiegati. Questi dati devono essere attestati in forma adeguata, di norma tramite garanzie di origine. |
5 | Il Consiglio federale può ammettere deroghe all'obbligo di etichettatura e di garanzia di origine e prevedere una garanzia di origine e un'etichettatura anche per altri settori, in particolare per il biogas. Può inoltre disciplinare le modalità di copertura dei costi connessi al sistema di garanzia di origine. |
SR 730.0 Legge federale sull'energia del 30 settembre 2016 (LEne) - Decreto sull'energia LEne Art. 9 Garanzia di origine, contabilità dell'elettricità ed etichettatura - 1 L'elettricità deve essere attestata da una garanzia di origine indicante la quantità, il periodo di produzione, i vettori energetici impiegati e i dati dell'impianto. |
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1 | L'elettricità deve essere attestata da una garanzia di origine indicante la quantità, il periodo di produzione, i vettori energetici impiegati e i dati dell'impianto. |
2 | Le garanzie di origine possono essere impiegate una sola volta, per la dichiarazione di una corrispondente quantità di elettricità. Possono essere negoziate e trasferite; fanno eccezione le garanzie di origine per l'elettricità per cui è versata una rimunerazione per l'immissione di elettricità di cui al capitolo 4. |
3 | Chi fornisce elettricità ai consumatori finali è tenuto a: |
a | tenere una contabilità dell'elettricità; e |
b | informare i consumatori finali sulla quantità e sul luogo di produzione dell'elettricità fornita, nonché sui vettori energetici impiegati (etichettatura). |
4 | Nella contabilità dell'elettricità vanno indicati in particolare la quantità e il luogo di produzione dell'elettricità fornita, nonché i vettori energetici impiegati. Questi dati devono essere attestati in forma adeguata, di norma tramite garanzie di origine. |
5 | Il Consiglio federale può ammettere deroghe all'obbligo di etichettatura e di garanzia di origine e prevedere una garanzia di origine e un'etichettatura anche per altri settori, in particolare per il biogas. Può inoltre disciplinare le modalità di copertura dei costi connessi al sistema di garanzia di origine. |
SR 730.0 Legge federale sull'energia del 30 settembre 2016 (LEne) - Decreto sull'energia LEne Art. 9 Garanzia di origine, contabilità dell'elettricità ed etichettatura - 1 L'elettricità deve essere attestata da una garanzia di origine indicante la quantità, il periodo di produzione, i vettori energetici impiegati e i dati dell'impianto. |
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1 | L'elettricità deve essere attestata da una garanzia di origine indicante la quantità, il periodo di produzione, i vettori energetici impiegati e i dati dell'impianto. |
2 | Le garanzie di origine possono essere impiegate una sola volta, per la dichiarazione di una corrispondente quantità di elettricità. Possono essere negoziate e trasferite; fanno eccezione le garanzie di origine per l'elettricità per cui è versata una rimunerazione per l'immissione di elettricità di cui al capitolo 4. |
3 | Chi fornisce elettricità ai consumatori finali è tenuto a: |
a | tenere una contabilità dell'elettricità; e |
b | informare i consumatori finali sulla quantità e sul luogo di produzione dell'elettricità fornita, nonché sui vettori energetici impiegati (etichettatura). |
4 | Nella contabilità dell'elettricità vanno indicati in particolare la quantità e il luogo di produzione dell'elettricità fornita, nonché i vettori energetici impiegati. Questi dati devono essere attestati in forma adeguata, di norma tramite garanzie di origine. |
5 | Il Consiglio federale può ammettere deroghe all'obbligo di etichettatura e di garanzia di origine e prevedere una garanzia di origine e un'etichettatura anche per altri settori, in particolare per il biogas. Può inoltre disciplinare le modalità di copertura dei costi connessi al sistema di garanzia di origine. |
SR 730.0 Legge federale sull'energia del 30 settembre 2016 (LEne) - Decreto sull'energia LEne Art. 9 Garanzia di origine, contabilità dell'elettricità ed etichettatura - 1 L'elettricità deve essere attestata da una garanzia di origine indicante la quantità, il periodo di produzione, i vettori energetici impiegati e i dati dell'impianto. |
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1 | L'elettricità deve essere attestata da una garanzia di origine indicante la quantità, il periodo di produzione, i vettori energetici impiegati e i dati dell'impianto. |
2 | Le garanzie di origine possono essere impiegate una sola volta, per la dichiarazione di una corrispondente quantità di elettricità. Possono essere negoziate e trasferite; fanno eccezione le garanzie di origine per l'elettricità per cui è versata una rimunerazione per l'immissione di elettricità di cui al capitolo 4. |
3 | Chi fornisce elettricità ai consumatori finali è tenuto a: |
a | tenere una contabilità dell'elettricità; e |
b | informare i consumatori finali sulla quantità e sul luogo di produzione dell'elettricità fornita, nonché sui vettori energetici impiegati (etichettatura). |
4 | Nella contabilità dell'elettricità vanno indicati in particolare la quantità e il luogo di produzione dell'elettricità fornita, nonché i vettori energetici impiegati. Questi dati devono essere attestati in forma adeguata, di norma tramite garanzie di origine. |
5 | Il Consiglio federale può ammettere deroghe all'obbligo di etichettatura e di garanzia di origine e prevedere una garanzia di origine e un'etichettatura anche per altri settori, in particolare per il biogas. Può inoltre disciplinare le modalità di copertura dei costi connessi al sistema di garanzia di origine. |
SR 730.0 Legge federale sull'energia del 30 settembre 2016 (LEne) - Decreto sull'energia LEne Art. 9 Garanzia di origine, contabilità dell'elettricità ed etichettatura - 1 L'elettricità deve essere attestata da una garanzia di origine indicante la quantità, il periodo di produzione, i vettori energetici impiegati e i dati dell'impianto. |
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1 | L'elettricità deve essere attestata da una garanzia di origine indicante la quantità, il periodo di produzione, i vettori energetici impiegati e i dati dell'impianto. |
2 | Le garanzie di origine possono essere impiegate una sola volta, per la dichiarazione di una corrispondente quantità di elettricità. Possono essere negoziate e trasferite; fanno eccezione le garanzie di origine per l'elettricità per cui è versata una rimunerazione per l'immissione di elettricità di cui al capitolo 4. |
3 | Chi fornisce elettricità ai consumatori finali è tenuto a: |
a | tenere una contabilità dell'elettricità; e |
b | informare i consumatori finali sulla quantità e sul luogo di produzione dell'elettricità fornita, nonché sui vettori energetici impiegati (etichettatura). |
4 | Nella contabilità dell'elettricità vanno indicati in particolare la quantità e il luogo di produzione dell'elettricità fornita, nonché i vettori energetici impiegati. Questi dati devono essere attestati in forma adeguata, di norma tramite garanzie di origine. |
5 | Il Consiglio federale può ammettere deroghe all'obbligo di etichettatura e di garanzia di origine e prevedere una garanzia di origine e un'etichettatura anche per altri settori, in particolare per il biogas. Può inoltre disciplinare le modalità di copertura dei costi connessi al sistema di garanzia di origine. |