Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

4F 13/2018

Sentenza del 9 aprile 2018

I Corte di diritto civile

Composizione
Giudici federali Kiss, Presidente,
Klett, Hohl,
Cancelliere Piatti.

Partecipanti al procedimento
A.________,
istante,

contro

B.________SA,
controparte,

Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino, via Pretorio 16, 6901 Lugano,

Oggetto
revisione,

domanda di revisione della sentenza del Tribunale federale svizzero del 25 ottobre 2017 (4F 10/2017).

Ritenuto in fatto e considerando in diritto:

1.
Il Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino ha respinto con sentenza 29 settembre 2016 la petizione 31 marzo 2016 con cui A.________ aveva chiesto che la B.________SA fosse condannata a versargli indennità giornaliere in seguito a una degenza ospedaliera avvenuta alla fine del 2014.

2.
Il 22 marzo 2017, dopo aver concesso l'assistenza giudiziaria all'assicurato, il Tribunale federale ha parzialmente accolto un ricorso in materia civile di A.________, annullato la sentenza cantonale, rinviato l'incarto all'autorità inferiore per nuovo giudizio e posto le spese giudiziarie e le ripetibili a carico della B.________SA (incarto 4A 626/2016). Il Tribunale federale ha indicato che il ricorrente aveva riconosciuto che la predetta ospedalizzazione concerneva delle ricadute di una malattia diagnosticata prima del 2011, ragione per cui ha rinviato la causa al Tribunale cantonale delle assicurazioni affinché completi gli accertamenti per chiarire se tale malattia avesse già cagionato un ricovero prima della conclusione del contratto, ritenuto che in caso di risposta affermativa il rischio si era già realizzato e non poteva più essere assicurato.

3.
Con sentenza 25 ottobre 2017 il Tribunale federale ha accolto una domanda di revisione della B.________SA, ha annullato la pronunzia del 22 marzo 2017 e ha respinto il ricorso di A.________. Ha indicato che, per una svista manifesta, non si è avveduto che gli accertamenti che aveva chiesto alla Corte cantonale di effettuare già risultavano dal giudizio cantonale.

4.
A.________ ha con scritto 20 febbraio 2018 comunicato al Tribunale federale di inoltrare a sua volta una domanda di revisione, riferita alla sentenza 25 ottobre 2017, perché il Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino avrebbe accolto, il 15 febbraio 2015, un ricorso inoltrato da sua moglie. Indica pure di essere ammalato dal 2003 e non dal 2006.
A.________ ha prodotto il 28 febbraio 2018 dei documenti intesi a comprovare la sua indigenza e con lettera 21 marzo 2018 ha confermato che lo scritto del 20 febbraio 2018 va considerato una domanda di revisione da trattare nell'apposita procedura.
Non è stato ordinato uno scambio di scritti.

5.
La revisione di una sentenza del Tribunale federale può unicamente essere chiesta per uno dei motivi elencati negli art. 121
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 121 Violation de règles de procédure - La révision d'un arrêt du Tribunal fédéral peut être demandée:
a  si les dispositions concernant la composition du tribunal ou la récusation n'ont pas été observées;
b  si le tribunal a accordé à une partie soit plus ou, sans que la loi ne le permette, autre chose que ce qu'elle a demandé, soit moins que ce que la partie adverse a reconnu devoir;
c  si le tribunal n'a pas statué sur certaines conclusions;
d  si, par inadvertance, le tribunal n'a pas pris en considération des faits pertinents qui ressortent du dossier.
segg. LTF. In una domanda di revisione occorre pertanto esporre, menzionando eventuali mezzi di prova, il motivo di revisione invocato. Non basta a tal fine semplicemente pretendere la sua esistenza, ma è necessario mostrare perché questo sarebbe dato e in quale misura esso giustificherebbe una modifica del dispositivo della sentenza di cui è chiesta la revisione (sentenza 4F 16/2015 del 23 novembre 2015);
Lo scritto 20 febbraio 2018 non menziona alcun motivo di revisione previsto dalla legge e non soddisfa quindi già per questo motivo i predetti requisiti. La domanda di revisione si rivela pertanto manifestamente inammissibile. Viste le particolarità del caso non vengono eccezionalmente prelevate spese giudiziarie (art. 66 cpv. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
seconda frase LTF).

per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:

1.
La domanda di revisione è inammissibile.

2.
Non si prelevano spese giudiziarie.

3.
Comunicazione alle parti e al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino.

Losanna, 9 aprile 2018

In nome della I Corte di diritto civile
del Tribunale federale svizzero

La Presidente: Kiss

Il Cancelliere: Piatti