SR 221.215.311 Legge federale del 28 settembre 1956 concernente il conferimento del carattere obbligatorio generale al contratto collettivo di lavoro LOCCL Art. 13 |
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1 | Le decisioni cantonali che conferiscono il carattere obbligatorio generale sono valide soltanto se approvate dalla Confederazione16. |
2 | L'approvazione è concessa se le condizioni per il conferimento sono adempiute e se la procedura è stata regolare. |
3 | La risoluzione, debitamente motivata deve essere comunicata per iscritto al Cantone e alle parti contraenti. |
4 | La Confederazione17 ritira la sua approvazione se successivamente risulta che le condizioni per il conferimento non erano o non sono più adempiute. È applicabile inoltre l'articolo 15 capoverso 2. |
SR 221.215.311 Legge federale del 28 settembre 1956 concernente il conferimento del carattere obbligatorio generale al contratto collettivo di lavoro LOCCL Art. 7 |
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1 | Il Consiglio federale è competente a conferire il carattere obbligatorio generale se l'estensione del campo d'applicazione raggiunge il territorio di più Cantoni. |
2 | L'autorità designata dal Cantone è competente a conferire il carattere obbligatorio generale se l'estensione del campo d'applicazione tocca quel solo Cantone in tutto o in parte. |
SR 221.215.311 Legge federale del 28 settembre 1956 concernente il conferimento del carattere obbligatorio generale al contratto collettivo di lavoro LOCCL Art. 13 |
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1 | Le decisioni cantonali che conferiscono il carattere obbligatorio generale sono valide soltanto se approvate dalla Confederazione16. |
2 | L'approvazione è concessa se le condizioni per il conferimento sono adempiute e se la procedura è stata regolare. |
3 | La risoluzione, debitamente motivata deve essere comunicata per iscritto al Cantone e alle parti contraenti. |
4 | La Confederazione17 ritira la sua approvazione se successivamente risulta che le condizioni per il conferimento non erano o non sono più adempiute. È applicabile inoltre l'articolo 15 capoverso 2. |
SR 221.215.311 Legge federale del 28 settembre 1956 concernente il conferimento del carattere obbligatorio generale al contratto collettivo di lavoro LOCCL Art. 13 |
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1 | Le decisioni cantonali che conferiscono il carattere obbligatorio generale sono valide soltanto se approvate dalla Confederazione16. |
2 | L'approvazione è concessa se le condizioni per il conferimento sono adempiute e se la procedura è stata regolare. |
3 | La risoluzione, debitamente motivata deve essere comunicata per iscritto al Cantone e alle parti contraenti. |
4 | La Confederazione17 ritira la sua approvazione se successivamente risulta che le condizioni per il conferimento non erano o non sono più adempiute. È applicabile inoltre l'articolo 15 capoverso 2. |
SR 221.215.311 Legge federale del 28 settembre 1956 concernente il conferimento del carattere obbligatorio generale al contratto collettivo di lavoro LOCCL Art. 13 |
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2 | L'approvazione è concessa se le condizioni per il conferimento sono adempiute e se la procedura è stata regolare. |
3 | La risoluzione, debitamente motivata deve essere comunicata per iscritto al Cantone e alle parti contraenti. |
4 | La Confederazione17 ritira la sua approvazione se successivamente risulta che le condizioni per il conferimento non erano o non sono più adempiute. È applicabile inoltre l'articolo 15 capoverso 2. |
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1 | Le decisioni cantonali che conferiscono il carattere obbligatorio generale sono valide soltanto se approvate dalla Confederazione16. |
2 | L'approvazione è concessa se le condizioni per il conferimento sono adempiute e se la procedura è stata regolare. |
3 | La risoluzione, debitamente motivata deve essere comunicata per iscritto al Cantone e alle parti contraenti. |
4 | La Confederazione17 ritira la sua approvazione se successivamente risulta che le condizioni per il conferimento non erano o non sono più adempiute. È applicabile inoltre l'articolo 15 capoverso 2. |
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1 | Le decisioni cantonali che conferiscono il carattere obbligatorio generale sono valide soltanto se approvate dalla Confederazione16. |
2 | L'approvazione è concessa se le condizioni per il conferimento sono adempiute e se la procedura è stata regolare. |
3 | La risoluzione, debitamente motivata deve essere comunicata per iscritto al Cantone e alle parti contraenti. |
4 | La Confederazione17 ritira la sua approvazione se successivamente risulta che le condizioni per il conferimento non erano o non sono più adempiute. È applicabile inoltre l'articolo 15 capoverso 2. |
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1 | Le decisioni cantonali che conferiscono il carattere obbligatorio generale sono valide soltanto se approvate dalla Confederazione16. |
2 | L'approvazione è concessa se le condizioni per il conferimento sono adempiute e se la procedura è stata regolare. |
3 | La risoluzione, debitamente motivata deve essere comunicata per iscritto al Cantone e alle parti contraenti. |
4 | La Confederazione17 ritira la sua approvazione se successivamente risulta che le condizioni per il conferimento non erano o non sono più adempiute. È applicabile inoltre l'articolo 15 capoverso 2. |
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2 | L'approvazione è concessa se le condizioni per il conferimento sono adempiute e se la procedura è stata regolare. |
3 | La risoluzione, debitamente motivata deve essere comunicata per iscritto al Cantone e alle parti contraenti. |
4 | La Confederazione17 ritira la sua approvazione se successivamente risulta che le condizioni per il conferimento non erano o non sono più adempiute. È applicabile inoltre l'articolo 15 capoverso 2. |
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2 | L'approvazione è concessa se le condizioni per il conferimento sono adempiute e se la procedura è stata regolare. |
3 | La risoluzione, debitamente motivata deve essere comunicata per iscritto al Cantone e alle parti contraenti. |
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3 | La risoluzione, debitamente motivata deve essere comunicata per iscritto al Cantone e alle parti contraenti. |
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1 | Le decisioni cantonali che conferiscono il carattere obbligatorio generale sono valide soltanto se approvate dalla Confederazione16. |
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4 | La Confederazione17 ritira la sua approvazione se successivamente risulta che le condizioni per il conferimento non erano o non sono più adempiute. È applicabile inoltre l'articolo 15 capoverso 2. |
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4 | La Confederazione17 ritira la sua approvazione se successivamente risulta che le condizioni per il conferimento non erano o non sono più adempiute. È applicabile inoltre l'articolo 15 capoverso 2. |
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1 | Le decisioni cantonali che conferiscono il carattere obbligatorio generale sono valide soltanto se approvate dalla Confederazione16. |
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3 | La risoluzione, debitamente motivata deve essere comunicata per iscritto al Cantone e alle parti contraenti. |
4 | La Confederazione17 ritira la sua approvazione se successivamente risulta che le condizioni per il conferimento non erano o non sono più adempiute. È applicabile inoltre l'articolo 15 capoverso 2. |