SR 734.7 Legge del 23 marzo 2007 sull'approvvigionamento elettrico (LAEl) LAEl Art. 23 Tutela giurisdizionale - Le decisioni della ElCom sono impugnabili con ricorso al Tribunale amministrativo federale. |
SR 734.7 Legge del 23 marzo 2007 sull'approvvigionamento elettrico (LAEl) LAEl Art. 23 Tutela giurisdizionale - Le decisioni della ElCom sono impugnabili con ricorso al Tribunale amministrativo federale. |
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SR 730.01 Ordinanza sull'energia del 1° novembre 2017 (OEn) - Ordinanza sull'energia OEn Art. 79 Disposizioni transitorie relative all'etichettatura dell'elettricità - 1 Le disposizioni relative all'etichettatura dell'elettricità (art. 4) si applicano per la prima volta nell'anno di fornitura 2018. Fino a tale termine trovano applicazione le disposizioni del diritto previgente. |
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1 | Le disposizioni relative all'etichettatura dell'elettricità (art. 4) si applicano per la prima volta nell'anno di fornitura 2018. Fino a tale termine trovano applicazione le disposizioni del diritto previgente. |
2 | L'etichettatura dell'elettricità per contratti di fornitura pluriennali conclusi prima del 1° novembre 2017 può essere effettuata fino all'anno di fornitura 2020 secondo le disposizioni del diritto previgente. |
3 | Il mix del fornitore può essere pubblicato per l'anno di fornitura 2018 entro la fine del 2019 secondo l'articolo 4 capoverso 3.73 |
SR 730.01 Ordinanza sull'energia del 1° novembre 2017 (OEn) - Ordinanza sull'energia OEn Art. 79 Disposizioni transitorie relative all'etichettatura dell'elettricità - 1 Le disposizioni relative all'etichettatura dell'elettricità (art. 4) si applicano per la prima volta nell'anno di fornitura 2018. Fino a tale termine trovano applicazione le disposizioni del diritto previgente. |
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1 | Le disposizioni relative all'etichettatura dell'elettricità (art. 4) si applicano per la prima volta nell'anno di fornitura 2018. Fino a tale termine trovano applicazione le disposizioni del diritto previgente. |
2 | L'etichettatura dell'elettricità per contratti di fornitura pluriennali conclusi prima del 1° novembre 2017 può essere effettuata fino all'anno di fornitura 2020 secondo le disposizioni del diritto previgente. |
3 | Il mix del fornitore può essere pubblicato per l'anno di fornitura 2018 entro la fine del 2019 secondo l'articolo 4 capoverso 3.73 |
SR 730.01 Ordinanza sull'energia del 1° novembre 2017 (OEn) - Ordinanza sull'energia OEn Art. 79 Disposizioni transitorie relative all'etichettatura dell'elettricità - 1 Le disposizioni relative all'etichettatura dell'elettricità (art. 4) si applicano per la prima volta nell'anno di fornitura 2018. Fino a tale termine trovano applicazione le disposizioni del diritto previgente. |
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2 | L'etichettatura dell'elettricità per contratti di fornitura pluriennali conclusi prima del 1° novembre 2017 può essere effettuata fino all'anno di fornitura 2020 secondo le disposizioni del diritto previgente. |
3 | Il mix del fornitore può essere pubblicato per l'anno di fornitura 2018 entro la fine del 2019 secondo l'articolo 4 capoverso 3.73 |
SR 730.01 Ordinanza sull'energia del 1° novembre 2017 (OEn) - Ordinanza sull'energia OEn Art. 79 Disposizioni transitorie relative all'etichettatura dell'elettricità - 1 Le disposizioni relative all'etichettatura dell'elettricità (art. 4) si applicano per la prima volta nell'anno di fornitura 2018. Fino a tale termine trovano applicazione le disposizioni del diritto previgente. |
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SR 730.01 Ordinanza sull'energia del 1° novembre 2017 (OEn) - Ordinanza sull'energia OEn Art. 79 Disposizioni transitorie relative all'etichettatura dell'elettricità - 1 Le disposizioni relative all'etichettatura dell'elettricità (art. 4) si applicano per la prima volta nell'anno di fornitura 2018. Fino a tale termine trovano applicazione le disposizioni del diritto previgente. |
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1 | Le disposizioni relative all'etichettatura dell'elettricità (art. 4) si applicano per la prima volta nell'anno di fornitura 2018. Fino a tale termine trovano applicazione le disposizioni del diritto previgente. |
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2 | L'etichettatura dell'elettricità per contratti di fornitura pluriennali conclusi prima del 1° novembre 2017 può essere effettuata fino all'anno di fornitura 2020 secondo le disposizioni del diritto previgente. |
3 | Il mix del fornitore può essere pubblicato per l'anno di fornitura 2018 entro la fine del 2019 secondo l'articolo 4 capoverso 3.73 |
SR 730.01 Ordinanza sull'energia del 1° novembre 2017 (OEn) - Ordinanza sull'energia OEn Art. 79 Disposizioni transitorie relative all'etichettatura dell'elettricità - 1 Le disposizioni relative all'etichettatura dell'elettricità (art. 4) si applicano per la prima volta nell'anno di fornitura 2018. Fino a tale termine trovano applicazione le disposizioni del diritto previgente. |
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1 | Le disposizioni relative all'etichettatura dell'elettricità (art. 4) si applicano per la prima volta nell'anno di fornitura 2018. Fino a tale termine trovano applicazione le disposizioni del diritto previgente. |
2 | L'etichettatura dell'elettricità per contratti di fornitura pluriennali conclusi prima del 1° novembre 2017 può essere effettuata fino all'anno di fornitura 2020 secondo le disposizioni del diritto previgente. |
3 | Il mix del fornitore può essere pubblicato per l'anno di fornitura 2018 entro la fine del 2019 secondo l'articolo 4 capoverso 3.73 |
SR 730.01 Ordinanza sull'energia del 1° novembre 2017 (OEn) - Ordinanza sull'energia OEn Art. 79 Disposizioni transitorie relative all'etichettatura dell'elettricità - 1 Le disposizioni relative all'etichettatura dell'elettricità (art. 4) si applicano per la prima volta nell'anno di fornitura 2018. Fino a tale termine trovano applicazione le disposizioni del diritto previgente. |
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1 | Le disposizioni relative all'etichettatura dell'elettricità (art. 4) si applicano per la prima volta nell'anno di fornitura 2018. Fino a tale termine trovano applicazione le disposizioni del diritto previgente. |
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SR 730.01 Ordinanza sull'energia del 1° novembre 2017 (OEn) - Ordinanza sull'energia OEn Art. 79 Disposizioni transitorie relative all'etichettatura dell'elettricità - 1 Le disposizioni relative all'etichettatura dell'elettricità (art. 4) si applicano per la prima volta nell'anno di fornitura 2018. Fino a tale termine trovano applicazione le disposizioni del diritto previgente. |
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1 | Le disposizioni relative all'etichettatura dell'elettricità (art. 4) si applicano per la prima volta nell'anno di fornitura 2018. Fino a tale termine trovano applicazione le disposizioni del diritto previgente. |
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1 | Le disposizioni relative all'etichettatura dell'elettricità (art. 4) si applicano per la prima volta nell'anno di fornitura 2018. Fino a tale termine trovano applicazione le disposizioni del diritto previgente. |
2 | L'etichettatura dell'elettricità per contratti di fornitura pluriennali conclusi prima del 1° novembre 2017 può essere effettuata fino all'anno di fornitura 2020 secondo le disposizioni del diritto previgente. |
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1 | Le disposizioni relative all'etichettatura dell'elettricità (art. 4) si applicano per la prima volta nell'anno di fornitura 2018. Fino a tale termine trovano applicazione le disposizioni del diritto previgente. |
2 | L'etichettatura dell'elettricità per contratti di fornitura pluriennali conclusi prima del 1° novembre 2017 può essere effettuata fino all'anno di fornitura 2020 secondo le disposizioni del diritto previgente. |
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SR 730.01 Ordinanza sull'energia del 1° novembre 2017 (OEn) - Ordinanza sull'energia OEn Art. 79 Disposizioni transitorie relative all'etichettatura dell'elettricità - 1 Le disposizioni relative all'etichettatura dell'elettricità (art. 4) si applicano per la prima volta nell'anno di fornitura 2018. Fino a tale termine trovano applicazione le disposizioni del diritto previgente. |
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1 | Le disposizioni relative all'etichettatura dell'elettricità (art. 4) si applicano per la prima volta nell'anno di fornitura 2018. Fino a tale termine trovano applicazione le disposizioni del diritto previgente. |
2 | L'etichettatura dell'elettricità per contratti di fornitura pluriennali conclusi prima del 1° novembre 2017 può essere effettuata fino all'anno di fornitura 2020 secondo le disposizioni del diritto previgente. |
3 | Il mix del fornitore può essere pubblicato per l'anno di fornitura 2018 entro la fine del 2019 secondo l'articolo 4 capoverso 3.73 |
SR 730.01 Ordinanza sull'energia del 1° novembre 2017 (OEn) - Ordinanza sull'energia OEn Art. 79 Disposizioni transitorie relative all'etichettatura dell'elettricità - 1 Le disposizioni relative all'etichettatura dell'elettricità (art. 4) si applicano per la prima volta nell'anno di fornitura 2018. Fino a tale termine trovano applicazione le disposizioni del diritto previgente. |
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1 | Le disposizioni relative all'etichettatura dell'elettricità (art. 4) si applicano per la prima volta nell'anno di fornitura 2018. Fino a tale termine trovano applicazione le disposizioni del diritto previgente. |
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2 | L'etichettatura dell'elettricità per contratti di fornitura pluriennali conclusi prima del 1° novembre 2017 può essere effettuata fino all'anno di fornitura 2020 secondo le disposizioni del diritto previgente. |
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1 | Le disposizioni relative all'etichettatura dell'elettricità (art. 4) si applicano per la prima volta nell'anno di fornitura 2018. Fino a tale termine trovano applicazione le disposizioni del diritto previgente. |
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SR 173.320.2 Regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale (TS-TAF) TS-TAF Art. 8 Spese ripetibili |
|
1 | Le ripetibili comprendono le spese di rappresentanza o di patrocinio ed eventuali altri disborsi di parte. |
2 | Per spese non necessarie non vengono corrisposte indennità. |
SR 173.320.2 Regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale (TS-TAF) TS-TAF Art. 8 Spese ripetibili |
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1 | Le ripetibili comprendono le spese di rappresentanza o di patrocinio ed eventuali altri disborsi di parte. |
2 | Per spese non necessarie non vengono corrisposte indennità. |
SR 730.01 Ordinanza sull'energia del 1° novembre 2017 (OEn) - Ordinanza sull'energia OEn Art. 79 Disposizioni transitorie relative all'etichettatura dell'elettricità - 1 Le disposizioni relative all'etichettatura dell'elettricità (art. 4) si applicano per la prima volta nell'anno di fornitura 2018. Fino a tale termine trovano applicazione le disposizioni del diritto previgente. |
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1 | Le disposizioni relative all'etichettatura dell'elettricità (art. 4) si applicano per la prima volta nell'anno di fornitura 2018. Fino a tale termine trovano applicazione le disposizioni del diritto previgente. |
2 | L'etichettatura dell'elettricità per contratti di fornitura pluriennali conclusi prima del 1° novembre 2017 può essere effettuata fino all'anno di fornitura 2020 secondo le disposizioni del diritto previgente. |
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SR 173.320.2 Regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale (TS-TAF) TS-TAF Art. 7 Principio |
|
1 | La parte vincente ha diritto alle ripetibili per le spese necessarie derivanti dalla causa. |
2 | Se la parte vince solo parzialmente, le spese ripetibili sono ridotte in proporzione. |
3 | Le autorità federali e, di regola, le altre autorità con qualità di parte non hanno diritto a un'indennità a titolo di ripetibili. |
4 | Se le spese sono relativamente modeste, si può rinunciare a concedere alla parte un'indennità a titolo di ripetibili. |
5 | L'articolo 6a è applicabile per analogia.7 |
SR 173.320.2 Regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale (TS-TAF) TS-TAF Art. 14 Determinazione delle spese ripetibili |
|
1 | Le parti che chiedono la rifusione di ripetibili e gli avvocati d'ufficio devono presentare al Tribunale, prima della pronuncia della decisione, una nota particolareggiata delle spese. |
2 | Il Tribunale fissa l'indennità dovuta alla parte e quella dovuta agli avvocati d'ufficio sulla base della nota particolareggiata delle spese. Se quest'ultima non è stata inoltrata, il Tribunale fissa l'indennità sulla base degli atti di causa. |
SR 173.320.2 Regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale (TS-TAF) TS-TAF Art. 8 Spese ripetibili |
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1 | Le ripetibili comprendono le spese di rappresentanza o di patrocinio ed eventuali altri disborsi di parte. |
2 | Per spese non necessarie non vengono corrisposte indennità. |
SR 173.320.2 Regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale (TS-TAF) TS-TAF Art. 8 Spese ripetibili |
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1 | Le ripetibili comprendono le spese di rappresentanza o di patrocinio ed eventuali altri disborsi di parte. |
2 | Per spese non necessarie non vengono corrisposte indennità. |
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1 | Le ripetibili comprendono le spese di rappresentanza o di patrocinio ed eventuali altri disborsi di parte. |
2 | Per spese non necessarie non vengono corrisposte indennità. |