SR 172.010 Legge del 21 marzo 1997 sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione (LOGA) - Legge sull'organizzazione dell'ammininistrazione LOGA Art. 2 Amministrazione federale - 1 L'Amministrazione federale è subordinata al Consiglio federale. È composta dei dipartimenti e della Cancelleria federale. |
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1 | L'Amministrazione federale è subordinata al Consiglio federale. È composta dei dipartimenti e della Cancelleria federale. |
2 | I singoli dipartimenti si articolano in uffici, che possono unirsi in gruppi. Essi dispongono ciascuno di una segreteria generale. |
3 | Dell'Amministrazione federale fanno inoltre parte unità amministrative decentrate, in virtù delle loro rispettive disposizioni organizzative. |
4 | La legislazione federale può attribuire compiti amministrativi a organizzazioni e persone di diritto pubblico o privato al di fuori dell'Amministrazione federale. |
SR 172.010 Legge del 21 marzo 1997 sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione (LOGA) - Legge sull'organizzazione dell'ammininistrazione LOGA Art. 2 Amministrazione federale - 1 L'Amministrazione federale è subordinata al Consiglio federale. È composta dei dipartimenti e della Cancelleria federale. |
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1 | L'Amministrazione federale è subordinata al Consiglio federale. È composta dei dipartimenti e della Cancelleria federale. |
2 | I singoli dipartimenti si articolano in uffici, che possono unirsi in gruppi. Essi dispongono ciascuno di una segreteria generale. |
3 | Dell'Amministrazione federale fanno inoltre parte unità amministrative decentrate, in virtù delle loro rispettive disposizioni organizzative. |
4 | La legislazione federale può attribuire compiti amministrativi a organizzazioni e persone di diritto pubblico o privato al di fuori dell'Amministrazione federale. |
SR 312.81 Ordinanza del 10 novembre 2004 sull'inchiesta mascherata (OFIM) OFIM Art. 2 - 1 I documenti relativi all'intervento di cui all'articolo 291 capoverso 2 lettera c CPP devono essere tenuti separati dagli atti procedurali in modo da consentire in ogni momento una visione d'insieme completa ed esatta dell'attività dell'agente infiltrato. Essi sono conservati dalla polizia. |
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1 | I documenti relativi all'intervento di cui all'articolo 291 capoverso 2 lettera c CPP devono essere tenuti separati dagli atti procedurali in modo da consentire in ogni momento una visione d'insieme completa ed esatta dell'attività dell'agente infiltrato. Essi sono conservati dalla polizia. |
2 | Se agli agenti infiltrati è stata assegnata un'identità fittizia o se è stato loro garantito l'anonimato, i documenti che potrebbero fornire informazioni sull'identità fittizia o sulla vera identità degli agenti vanno conservati separatamente dagli atti procedurali. |
3 | I rapporti di cui all'articolo 291 capoverso 2 lettera d CPP e il verbale relativo alle istruzioni prima dell'intervento di cui all'articolo 290 CPP fanno parte degli atti procedurali. |
SR 312.81 Ordinanza del 10 novembre 2004 sull'inchiesta mascherata (OFIM) OFIM Art. 2 - 1 I documenti relativi all'intervento di cui all'articolo 291 capoverso 2 lettera c CPP devono essere tenuti separati dagli atti procedurali in modo da consentire in ogni momento una visione d'insieme completa ed esatta dell'attività dell'agente infiltrato. Essi sono conservati dalla polizia. |
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1 | I documenti relativi all'intervento di cui all'articolo 291 capoverso 2 lettera c CPP devono essere tenuti separati dagli atti procedurali in modo da consentire in ogni momento una visione d'insieme completa ed esatta dell'attività dell'agente infiltrato. Essi sono conservati dalla polizia. |
2 | Se agli agenti infiltrati è stata assegnata un'identità fittizia o se è stato loro garantito l'anonimato, i documenti che potrebbero fornire informazioni sull'identità fittizia o sulla vera identità degli agenti vanno conservati separatamente dagli atti procedurali. |
3 | I rapporti di cui all'articolo 291 capoverso 2 lettera d CPP e il verbale relativo alle istruzioni prima dell'intervento di cui all'articolo 290 CPP fanno parte degli atti procedurali. |
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria LTF Art. 66 Onere e ripartizione delle spese giudiziarie - 1 Di regola, le spese giudiziarie sono addossate alla parte soccombente. Se le circostanze lo giustificano, il Tribunale federale può ripartirle in modo diverso o rinunciare ad addossarle alle parti. |
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1 | Di regola, le spese giudiziarie sono addossate alla parte soccombente. Se le circostanze lo giustificano, il Tribunale federale può ripartirle in modo diverso o rinunciare ad addossarle alle parti. |
2 | In caso di desistenza o di transazione, il Tribunale federale può rinunciare in tutto o in parte a riscuotere le spese giudiziarie. |
3 | Le spese inutili sono pagate da chi le causa. |
4 | Alla Confederazione, ai Cantoni, ai Comuni e alle organizzazioni incaricate di compiti di diritto pubblico non possono di regola essere addossate spese giudiziarie se, senza avere alcun interesse pecuniario, si rivolgono al Tribunale federale nell'esercizio delle loro attribuzioni ufficiali o se le loro decisioni in siffatte controversie sono impugnate mediante ricorso. |
5 | Salvo diversa disposizione, le spese giudiziarie addossate congiuntamente a più persone sono da queste sostenute in parti eguali e con responsabilità solidale. |