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RS 231.1 LDA Legge federale del 9 ottobre 1992 sul diritto d'autore e sui diritti di protezione affini (Legge sul diritto d'autore, LDA) - Legge sul diritto d'autore Art. 46 Obbligo di applicare tariffe |
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| Le società di gestione allestiscono tariffe per riscuotere le indennità da esse rivendicate. | ||||||
| Negoziano il contenuto delle singole tariffe con le associazioni che rappresentano gli utenti. | ||||||
| Sottopongono per approvazione le tariffe alla Commissione arbitrale federale (art. 55) e pubblicano le tariffe approvate. | ||||||
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RS 231.1 LDA Legge federale del 9 ottobre 1992 sul diritto d'autore e sui diritti di protezione affini (Legge sul diritto d'autore, LDA) - Legge sul diritto d'autore Art. 55 Commissione arbitrale federale per la gestione dei diritti d'autore e dei diritti affini |
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| La Commissione arbitrale federale per la gestione dei diritti d'autore e dei diritti affini (Commissione arbitrale) è competente per l'approvazione delle tariffe delle società di gestione (art. 46). | ||||||
| Il Consiglio federale ne nomina i membri. Disciplina l'organizzazione e la procedura della Commissione arbitrale nell'ambito della legge federale del 20 dicembre 1968 [1] sulla procedura amministrativa. | ||||||
| La Commissione arbitrale decide senza ricevere istruzioni; le persone responsabili del segretariato della Commissione sono subordinate in quest'attività al presidente della Commissione. | ||||||
| [1] RS 172.021 | ||||||
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RS 231.1 LDA Legge federale del 9 ottobre 1992 sul diritto d'autore e sui diritti di protezione affini (Legge sul diritto d'autore, LDA) - Legge sul diritto d'autore Art. 47 Tariffa comune |
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| Le società di gestione che esercitano la propria attività nello stesso settore devono fissare, secondo principi uniformi, una tariffa comune per ogni tipo di utilizzazione d'opere o di prestazione di artista interprete, nonché designare una di loro come organo comune per l'incasso. | ||||||
| Il Consiglio federale può emanare disposizioni complementari per disciplinare la loro collaborazione. | ||||||
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RS 231.1 LDA Legge federale del 9 ottobre 1992 sul diritto d'autore e sui diritti di protezione affini (Legge sul diritto d'autore, LDA) - Legge sul diritto d'autore Art. 74 |
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| Contro le decisioni dell'IPI e della Commissione arbitrale è ammissibile il ricorso al Tribunale amministrativo federale. | ||||||
| La procedura di ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale è retta dalla legge del 17 giugno 2005 [1] sul Tribunale amministrativo federale e dalla legge federale del 20 dicembre 1968 [2] sulla procedura amministrativa (PA). Sono fatte salve le seguenti eccezioni: | ||||||
| i ricorsi contro le decisioni della Commissione arbitrale non hanno effetto sospensivo; è esclusa la concessione dell'effetto sospensivo nel singolo caso; | ||||||
| l'articolo 53 PA non è applicabile; | ||||||
| il termine fissato dal Tribunale amministrativo federale per presentare eventuali osservazioni è di 30 giorni al massimo; non può essere prorogato; | ||||||
| di norma non si procede a un ulteriore scambio di scritti secondo l'articolo 57 capoverso 2 PA. [3] | ||||||
| [1] RS 173.32 [2] RS 172.021 [3] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 27 set. 2019, in vigore il 1° apr. 2020 (RU 2020 1003; FF 2018 505). | ||||||
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RS 231.1 LDA Legge federale del 9 ottobre 1992 sul diritto d'autore e sui diritti di protezione affini (Legge sul diritto d'autore, LDA) - Legge sul diritto d'autore Art. 74 |
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| Contro le decisioni dell'IPI e della Commissione arbitrale è ammissibile il ricorso al Tribunale amministrativo federale. | ||||||
| La procedura di ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale è retta dalla legge del 17 giugno 2005 [1] sul Tribunale amministrativo federale e dalla legge federale del 20 dicembre 1968 [2] sulla procedura amministrativa (PA). Sono fatte salve le seguenti eccezioni: | ||||||
| i ricorsi contro le decisioni della Commissione arbitrale non hanno effetto sospensivo; è esclusa la concessione dell'effetto sospensivo nel singolo caso; | ||||||
| l'articolo 53 PA non è applicabile; | ||||||
| il termine fissato dal Tribunale amministrativo federale per presentare eventuali osservazioni è di 30 giorni al massimo; non può essere prorogato; | ||||||
| di norma non si procede a un ulteriore scambio di scritti secondo l'articolo 57 capoverso 2 PA. [3] | ||||||
| [1] RS 173.32 [2] RS 172.021 [3] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 27 set. 2019, in vigore il 1° apr. 2020 (RU 2020 1003; FF 2018 505). | ||||||
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RS 231.1 LDA Legge federale del 9 ottobre 1992 sul diritto d'autore e sui diritti di protezione affini (Legge sul diritto d'autore, LDA) - Legge sul diritto d'autore Art. 74 |
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| Contro le decisioni dell'IPI e della Commissione arbitrale è ammissibile il ricorso al Tribunale amministrativo federale. | ||||||
| La procedura di ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale è retta dalla legge del 17 giugno 2005 [1] sul Tribunale amministrativo federale e dalla legge federale del 20 dicembre 1968 [2] sulla procedura amministrativa (PA). Sono fatte salve le seguenti eccezioni: | ||||||
| i ricorsi contro le decisioni della Commissione arbitrale non hanno effetto sospensivo; è esclusa la concessione dell'effetto sospensivo nel singolo caso; | ||||||
| l'articolo 53 PA non è applicabile; | ||||||
| il termine fissato dal Tribunale amministrativo federale per presentare eventuali osservazioni è di 30 giorni al massimo; non può essere prorogato; | ||||||
| di norma non si procede a un ulteriore scambio di scritti secondo l'articolo 57 capoverso 2 PA. [3] | ||||||
| [1] RS 173.32 [2] RS 172.021 [3] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 27 set. 2019, in vigore il 1° apr. 2020 (RU 2020 1003; FF 2018 505). | ||||||
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RS 172.021 PA Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) Art. 5 |
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| Sono decisioni i provvedimenti delle autorità nel singolo caso, fondati sul diritto pubblico federale e concernenti: | ||||||
| la costituzione, la modificazione o l'annullamento di diritti o di obblighi; | ||||||
| l'accertamento dell'esistenza, dell'inesistenza o dell'estensione di diritti o di obblighi; | ||||||
| il rigetto o la dichiarazione d'inammissibilità d'istanze dirette alla costituzione, alla modificazione, all'annullamento o all'accertamento di diritti o di obblighi. | ||||||
| Sono decisioni anche quelle in materia d'esecuzione (art. 41 cpv. 1 lett. a e b), le decisioni incidentali (art. 45 e 46), le decisioni su opposizione (art. 30 cpv. 2 lett. b e 74), le decisioni su ricorso (art. 61), le decisioni in sede di revisione (art. 68) e l'interpretazione (art. 69). [1] | ||||||
| Le dichiarazioni di un'autorità che rifiuta o solleva pretese da far valere mediante azione non sono considerate decisioni. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta l'all. n. 10 della L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 21971069; FF 2001 3764). | ||||||
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RS 172.021 PA Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) Art. 5 |
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| Sono decisioni i provvedimenti delle autorità nel singolo caso, fondati sul diritto pubblico federale e concernenti: | ||||||
| la costituzione, la modificazione o l'annullamento di diritti o di obblighi; | ||||||
| l'accertamento dell'esistenza, dell'inesistenza o dell'estensione di diritti o di obblighi; | ||||||
| il rigetto o la dichiarazione d'inammissibilità d'istanze dirette alla costituzione, alla modificazione, all'annullamento o all'accertamento di diritti o di obblighi. | ||||||
| Sono decisioni anche quelle in materia d'esecuzione (art. 41 cpv. 1 lett. a e b), le decisioni incidentali (art. 45 e 46), le decisioni su opposizione (art. 30 cpv. 2 lett. b e 74), le decisioni su ricorso (art. 61), le decisioni in sede di revisione (art. 68) e l'interpretazione (art. 69). [1] | ||||||
| Le dichiarazioni di un'autorità che rifiuta o solleva pretese da far valere mediante azione non sono considerate decisioni. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta l'all. n. 10 della L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 21971069; FF 2001 3764). | ||||||
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RS 172.021 PA Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) Art. 5 |
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| Sono decisioni i provvedimenti delle autorità nel singolo caso, fondati sul diritto pubblico federale e concernenti: | ||||||
| la costituzione, la modificazione o l'annullamento di diritti o di obblighi; | ||||||
| l'accertamento dell'esistenza, dell'inesistenza o dell'estensione di diritti o di obblighi; | ||||||
| il rigetto o la dichiarazione d'inammissibilità d'istanze dirette alla costituzione, alla modificazione, all'annullamento o all'accertamento di diritti o di obblighi. | ||||||
| Sono decisioni anche quelle in materia d'esecuzione (art. 41 cpv. 1 lett. a e b), le decisioni incidentali (art. 45 e 46), le decisioni su opposizione (art. 30 cpv. 2 lett. b e 74), le decisioni su ricorso (art. 61), le decisioni in sede di revisione (art. 68) e l'interpretazione (art. 69). [1] | ||||||
| Le dichiarazioni di un'autorità che rifiuta o solleva pretese da far valere mediante azione non sono considerate decisioni. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta l'all. n. 10 della L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 21971069; FF 2001 3764). | ||||||
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RS 172.021 PA Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) Art. 5 |
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| Sono decisioni i provvedimenti delle autorità nel singolo caso, fondati sul diritto pubblico federale e concernenti: | ||||||
| la costituzione, la modificazione o l'annullamento di diritti o di obblighi; | ||||||
| l'accertamento dell'esistenza, dell'inesistenza o dell'estensione di diritti o di obblighi; | ||||||
| il rigetto o la dichiarazione d'inammissibilità d'istanze dirette alla costituzione, alla modificazione, all'annullamento o all'accertamento di diritti o di obblighi. | ||||||
| Sono decisioni anche quelle in materia d'esecuzione (art. 41 cpv. 1 lett. a e b), le decisioni incidentali (art. 45 e 46), le decisioni su opposizione (art. 30 cpv. 2 lett. b e 74), le decisioni su ricorso (art. 61), le decisioni in sede di revisione (art. 68) e l'interpretazione (art. 69). [1] | ||||||
| Le dichiarazioni di un'autorità che rifiuta o solleva pretese da far valere mediante azione non sono considerate decisioni. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta l'all. n. 10 della L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 21971069; FF 2001 3764). | ||||||
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RS 172.021 PA Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) Art. 5 |
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| Sono decisioni i provvedimenti delle autorità nel singolo caso, fondati sul diritto pubblico federale e concernenti: | ||||||
| la costituzione, la modificazione o l'annullamento di diritti o di obblighi; | ||||||
| l'accertamento dell'esistenza, dell'inesistenza o dell'estensione di diritti o di obblighi; | ||||||
| il rigetto o la dichiarazione d'inammissibilità d'istanze dirette alla costituzione, alla modificazione, all'annullamento o all'accertamento di diritti o di obblighi. | ||||||
| Sono decisioni anche quelle in materia d'esecuzione (art. 41 cpv. 1 lett. a e b), le decisioni incidentali (art. 45 e 46), le decisioni su opposizione (art. 30 cpv. 2 lett. b e 74), le decisioni su ricorso (art. 61), le decisioni in sede di revisione (art. 68) e l'interpretazione (art. 69). [1] | ||||||
| Le dichiarazioni di un'autorità che rifiuta o solleva pretese da far valere mediante azione non sono considerate decisioni. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta l'all. n. 10 della L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 21971069; FF 2001 3764). | ||||||
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RS 172.021 PA Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) Art. 5 |
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| Sono decisioni i provvedimenti delle autorità nel singolo caso, fondati sul diritto pubblico federale e concernenti: | ||||||
| la costituzione, la modificazione o l'annullamento di diritti o di obblighi; | ||||||
| l'accertamento dell'esistenza, dell'inesistenza o dell'estensione di diritti o di obblighi; | ||||||
| il rigetto o la dichiarazione d'inammissibilità d'istanze dirette alla costituzione, alla modificazione, all'annullamento o all'accertamento di diritti o di obblighi. | ||||||
| Sono decisioni anche quelle in materia d'esecuzione (art. 41 cpv. 1 lett. a e b), le decisioni incidentali (art. 45 e 46), le decisioni su opposizione (art. 30 cpv. 2 lett. b e 74), le decisioni su ricorso (art. 61), le decisioni in sede di revisione (art. 68) e l'interpretazione (art. 69). [1] | ||||||
| Le dichiarazioni di un'autorità che rifiuta o solleva pretese da far valere mediante azione non sono considerate decisioni. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta l'all. n. 10 della L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 21971069; FF 2001 3764). | ||||||
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RS 231.1 LDA Legge federale del 9 ottobre 1992 sul diritto d'autore e sui diritti di protezione affini (Legge sul diritto d'autore, LDA) - Legge sul diritto d'autore Art. 46 Obbligo di applicare tariffe |
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| Le società di gestione allestiscono tariffe per riscuotere le indennità da esse rivendicate. | ||||||
| Negoziano il contenuto delle singole tariffe con le associazioni che rappresentano gli utenti. | ||||||
| Sottopongono per approvazione le tariffe alla Commissione arbitrale federale (art. 55) e pubblicano le tariffe approvate. | ||||||
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RS 231.1 LDA Legge federale del 9 ottobre 1992 sul diritto d'autore e sui diritti di protezione affini (Legge sul diritto d'autore, LDA) - Legge sul diritto d'autore Art. 46 Obbligo di applicare tariffe |
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| Le società di gestione allestiscono tariffe per riscuotere le indennità da esse rivendicate. | ||||||
| Negoziano il contenuto delle singole tariffe con le associazioni che rappresentano gli utenti. | ||||||
| Sottopongono per approvazione le tariffe alla Commissione arbitrale federale (art. 55) e pubblicano le tariffe approvate. | ||||||
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RS 231.1 LDA Legge federale del 9 ottobre 1992 sul diritto d'autore e sui diritti di protezione affini (Legge sul diritto d'autore, LDA) - Legge sul diritto d'autore Art. 59 Approvazione delle tariffe |
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| La Commissione arbitrale approva la tariffa che le è sottoposta se la struttura e le singole clausole sono adeguate. | ||||||
| Dopo aver sentito la società di gestione che partecipa alla procedura e le associazioni di utenti (art. 46 cpv. 2), essa può modificare la tariffa. | ||||||
| Le tariffe approvate con decisione cresciuta in giudicato vincolano il giudice. | ||||||
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RS 231.11 ODAu Ordinanza del 26 aprile 1993 sul diritto d'autore e sui diritti di protezione affini (Ordinanza sul diritto d'autore, ODAu) - Ordinanza sul diritto d'autore Art. 16 Notifica della decisione |
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| La decisione è notificata dal presidente, verbalmente o per scritto nel dispositivo, a deliberazioni concluse. [1] | ||||||
| Il presidente esamina e approva autonomamente la motivazione scritta; se la redazione presentasse punti controversi, questi possono essere sottoposti agli altri membri della Camera arbitrale mediante circolazione degli atti. [2] | ||||||
| Per l'inizio del termine d'impugnazione è determinante la notificazione della decisione motivata per scritto. [3] | ||||||
| Nella decisione sono indicati i nominativi dei membri della Camera arbitrale nonché del segretario-giurista; il segretario-giurista appone la sua firma accanto a quella del presidente. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 25 ott. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996 (RU 1995 5152). [2] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 25 ott. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996 (RU 1995 5152). [3] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 25 ott. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996 (RU 1995 5152). | ||||||
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RS 172.021 PA Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) Art. 5 |
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| Sono decisioni i provvedimenti delle autorità nel singolo caso, fondati sul diritto pubblico federale e concernenti: | ||||||
| la costituzione, la modificazione o l'annullamento di diritti o di obblighi; | ||||||
| l'accertamento dell'esistenza, dell'inesistenza o dell'estensione di diritti o di obblighi; | ||||||
| il rigetto o la dichiarazione d'inammissibilità d'istanze dirette alla costituzione, alla modificazione, all'annullamento o all'accertamento di diritti o di obblighi. | ||||||
| Sono decisioni anche quelle in materia d'esecuzione (art. 41 cpv. 1 lett. a e b), le decisioni incidentali (art. 45 e 46), le decisioni su opposizione (art. 30 cpv. 2 lett. b e 74), le decisioni su ricorso (art. 61), le decisioni in sede di revisione (art. 68) e l'interpretazione (art. 69). [1] | ||||||
| Le dichiarazioni di un'autorità che rifiuta o solleva pretese da far valere mediante azione non sono considerate decisioni. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta l'all. n. 10 della L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 21971069; FF 2001 3764). | ||||||
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RS 172.021 PA Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) Art. 5 |
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| Sono decisioni i provvedimenti delle autorità nel singolo caso, fondati sul diritto pubblico federale e concernenti: | ||||||
| la costituzione, la modificazione o l'annullamento di diritti o di obblighi; | ||||||
| l'accertamento dell'esistenza, dell'inesistenza o dell'estensione di diritti o di obblighi; | ||||||
| il rigetto o la dichiarazione d'inammissibilità d'istanze dirette alla costituzione, alla modificazione, all'annullamento o all'accertamento di diritti o di obblighi. | ||||||
| Sono decisioni anche quelle in materia d'esecuzione (art. 41 cpv. 1 lett. a e b), le decisioni incidentali (art. 45 e 46), le decisioni su opposizione (art. 30 cpv. 2 lett. b e 74), le decisioni su ricorso (art. 61), le decisioni in sede di revisione (art. 68) e l'interpretazione (art. 69). [1] | ||||||
| Le dichiarazioni di un'autorità che rifiuta o solleva pretese da far valere mediante azione non sono considerate decisioni. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta l'all. n. 10 della L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 21971069; FF 2001 3764). | ||||||
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RS 231.11 ODAu Ordinanza del 26 aprile 1993 sul diritto d'autore e sui diritti di protezione affini (Ordinanza sul diritto d'autore, ODAu) - Ordinanza sul diritto d'autore Art. 16 Notifica della decisione |
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| La decisione è notificata dal presidente, verbalmente o per scritto nel dispositivo, a deliberazioni concluse. [1] | ||||||
| Il presidente esamina e approva autonomamente la motivazione scritta; se la redazione presentasse punti controversi, questi possono essere sottoposti agli altri membri della Camera arbitrale mediante circolazione degli atti. [2] | ||||||
| Per l'inizio del termine d'impugnazione è determinante la notificazione della decisione motivata per scritto. [3] | ||||||
| Nella decisione sono indicati i nominativi dei membri della Camera arbitrale nonché del segretario-giurista; il segretario-giurista appone la sua firma accanto a quella del presidente. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 25 ott. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996 (RU 1995 5152). [2] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 25 ott. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996 (RU 1995 5152). [3] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 25 ott. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996 (RU 1995 5152). | ||||||
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RS 231.11 ODAu Ordinanza del 26 aprile 1993 sul diritto d'autore e sui diritti di protezione affini (Ordinanza sul diritto d'autore, ODAu) - Ordinanza sul diritto d'autore Art. 16 Notifica della decisione |
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| La decisione è notificata dal presidente, verbalmente o per scritto nel dispositivo, a deliberazioni concluse. [1] | ||||||
| Il presidente esamina e approva autonomamente la motivazione scritta; se la redazione presentasse punti controversi, questi possono essere sottoposti agli altri membri della Camera arbitrale mediante circolazione degli atti. [2] | ||||||
| Per l'inizio del termine d'impugnazione è determinante la notificazione della decisione motivata per scritto. [3] | ||||||
| Nella decisione sono indicati i nominativi dei membri della Camera arbitrale nonché del segretario-giurista; il segretario-giurista appone la sua firma accanto a quella del presidente. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 25 ott. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996 (RU 1995 5152). [2] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 25 ott. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996 (RU 1995 5152). [3] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 25 ott. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996 (RU 1995 5152). | ||||||
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RS 231.11 ODAu Ordinanza del 26 aprile 1993 sul diritto d'autore e sui diritti di protezione affini (Ordinanza sul diritto d'autore, ODAu) - Ordinanza sul diritto d'autore Art. 16 Notifica della decisione |
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| La decisione è notificata dal presidente, verbalmente o per scritto nel dispositivo, a deliberazioni concluse. [1] | ||||||
| Il presidente esamina e approva autonomamente la motivazione scritta; se la redazione presentasse punti controversi, questi possono essere sottoposti agli altri membri della Camera arbitrale mediante circolazione degli atti. [2] | ||||||
| Per l'inizio del termine d'impugnazione è determinante la notificazione della decisione motivata per scritto. [3] | ||||||
| Nella decisione sono indicati i nominativi dei membri della Camera arbitrale nonché del segretario-giurista; il segretario-giurista appone la sua firma accanto a quella del presidente. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 25 ott. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996 (RU 1995 5152). [2] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 25 ott. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996 (RU 1995 5152). [3] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 25 ott. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996 (RU 1995 5152). | ||||||
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RS 231.11 ODAu Ordinanza del 26 aprile 1993 sul diritto d'autore e sui diritti di protezione affini (Ordinanza sul diritto d'autore, ODAu) - Ordinanza sul diritto d'autore Art. 16 Notifica della decisione |
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| La decisione è notificata dal presidente, verbalmente o per scritto nel dispositivo, a deliberazioni concluse. [1] | ||||||
| Il presidente esamina e approva autonomamente la motivazione scritta; se la redazione presentasse punti controversi, questi possono essere sottoposti agli altri membri della Camera arbitrale mediante circolazione degli atti. [2] | ||||||
| Per l'inizio del termine d'impugnazione è determinante la notificazione della decisione motivata per scritto. [3] | ||||||
| Nella decisione sono indicati i nominativi dei membri della Camera arbitrale nonché del segretario-giurista; il segretario-giurista appone la sua firma accanto a quella del presidente. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 25 ott. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996 (RU 1995 5152). [2] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 25 ott. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996 (RU 1995 5152). [3] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 25 ott. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996 (RU 1995 5152). | ||||||