Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}

4A 265/2013

Sentenza dell'8 luglio 2013

I Corte di diritto civile

Composizione
Giudici federali Klett, Presidente,
Corboz, Niquille,
Cancelliere Piatti.

Partecipanti al procedimento
1. A.________,
2. B.________,
entrambi patrocinati dall'avv. Christof Affolter,
ricorrenti,

contro

C.________,
patrocinata dall'avv. Flavia Vassalli Garcia Fernandez,
opponente.

Oggetto
locazione; contestazione della disdetta; espulsione,

ricorso contro la sentenza emanata il 9 aprile 2013
dalla II Camera civile del Tribunale d'appello del
Cantone Ticino.

Ritenuto in fatto e considerando in diritto:

1.
C.________ ha locato dal 1° agosto 2010 per 15 anni a A.________ e B.________ un appartamento con autorimessa e posteggi a Davesco-Soragno per un canone di locazione mensile di fr. 450.--. Dopo aver mandato il 19 novembre 2012 a ciascun conduttore una diffida per il pagamento delle pigioni scoperte da maggio 2012 a novembre 2012, con la comminatoria della disdetta straordinaria in caso di mancato pagamento, la locatrice ha inviato il 28 dicembre 2012, sempre per raccomandata, a A.________ e B.________ la disdetta del contratto di locazione per il 31 gennaio 2013. I conduttori hanno contestato la disdetta del contratto al competente Ufficio di conciliazione in materia di locazione e non hanno riconsegnato i locali alla predetta scadenza.

2.
Con istanza 4 febbraio 2013 la locatrice ha convenuto in giudizio i conduttori davanti alla Pretura del distretto di Lugano per ottenerne, nella procedura di tutela giurisdizionale nei casi manifesti, lo sfratto. All'udienza indetta il 6 marzo 2013 ha unicamente partecipato l'attrice; i conduttori, pur essendo stati regolarmente citati, non sono comparsi. Con decisione del medesimo giorno il Pretore, dopo aver accertato l'esistenza di una disdetta straordinaria per mora dei conduttori ai sensi dell'art. 257d
SR 220 Parte prima: Disposizioni generali Titolo primo: Delle cause delle obbligazioni Capo primo: Delle obbligazioni derivanti da contratto
CO Art. 257d - 1 Quando, dopo la consegna della cosa, il conduttore sia in mora al pagamento del corrispettivo o delle spese accessorie scaduti, il locatore può fissargli per scritto un termine per il pagamento e avvertirlo che, scaduto infruttuosamente questo termine, il rapporto di locazione sarà disdetto. Detto termine è di dieci giorni almeno; nel caso di locali d'abitazione o commerciali, di 30 giorni almeno.
1    Quando, dopo la consegna della cosa, il conduttore sia in mora al pagamento del corrispettivo o delle spese accessorie scaduti, il locatore può fissargli per scritto un termine per il pagamento e avvertirlo che, scaduto infruttuosamente questo termine, il rapporto di locazione sarà disdetto. Detto termine è di dieci giorni almeno; nel caso di locali d'abitazione o commerciali, di 30 giorni almeno.
2    Se il conduttore non paga entro il termine fissato, il locatore può recedere dal contratto senza preavviso; nel caso di locali d'abitazione o commerciali, con preavviso di 30 giorni almeno per la fine di un mese.
CO, ha accolto la domanda di espulsione e ne ha disposto l'esecuzione effettiva.

3.
La II Camera civile del Tribunale di appello del Cantone Ticino ha respinto, in quanto ammissibile, con sentenza 9 aprile 2013 l'appello dei convenuti. La Corte cantonale ha indicato di dover decidere in base alle prove assunte dal giudice di primo grado e ha ritenuto improponibili, perché nuovi, i fatti e i mezzi di prova attinenti alla procedura di contestazione della disdetta incoata dai convenuti innanzi al Pretore dopo l'emanazione della sentenza appellata. Essa ha poi ritenuto che i fatti e la situazione giuridica della causa attinente alla domanda di sfratto fossero chiari (mora dei conduttori, valida disdetta straordinaria e mancata riconsegna dei locali alla scadenza).

4.
Con ricorso in materia civile del 10 maggio 2013 A.________ e B.________ postulano, previo conferimento dell'effetto sospensivo al gravame, l'annullamento delle decisioni delle istanze cantonali con il rinvio della causa per l'assunzione di nuove prove e l'emanazione di una nuova decisione. I ricorrenti chiedono pure di essere posti al beneficio dell'assistenza giudiziaria. Affermano che i presupposti per applicare la procedura della tutela giurisdizionale nei casi manifesti non erano in concreto dati, trattandosi di una disdetta straordinaria. Indicano poi di aver contestato la disdetta innanzi al competente Ufficio di conciliazione, che ha loro rilasciato un'autorizzazione ad agire nel senso dell'art. 209
SR 272 Codice di diritto processuale civile svizzero del 19 dicembre 2008 (Codice di procedura civile, CPC) - Codice di procedura civile
CPC Art. 209 Autorizzazione ad agire - 1 Se non si giunge a un'intesa, l'autorità di conciliazione verbalizza la mancata conciliazione e rilascia l'autorizzazione ad agire:
1    Se non si giunge a un'intesa, l'autorità di conciliazione verbalizza la mancata conciliazione e rilascia l'autorizzazione ad agire:
a  in caso di contestazione dell'aumento della pigione o del fitto, al locatore;
b  negli altri casi, all'attore.
2    L'autorizzazione ad agire contiene:
a  il nome e l'indirizzo delle parti e dei loro eventuali rappresentanti;
b  la domanda dell'attore con l'oggetto litigioso e l'eventuale domanda riconvenzionale;
c  la data d'inizio della procedura di conciliazione;
d  la decisione sulle spese della procedura di conciliazione;
e  la data dell'autorizzazione ad agire;
f  la firma dell'autorità di conciliazione.
3    L'autorizzazione ad agire permette di inoltrare la causa al tribunale entro tre mesi dalla notificazione.
4    Nelle controversie in materia di locazione e affitto di abitazioni e di locali commerciali come pure di affitto agricolo il termine di inoltro della causa è di 30 giorni. Sono fatti salvi gli altri termini speciali d'azione previsti dalla legge o dal giudice.
CPC scadente unicamente il 22 marzo 2013. Per questo motivo lamentano che il giudice di primo grado non solo avrebbe pronunciato prematuramente lo sfratto, ma avrebbe pure violato il loro diritto di essere sentiti, privandoli della possibilità di far valere nella procedura di contestazione della disdetta le loro ragioni. Essi sostengono poi di aver contestato nella procedura innanzi all'autorità di conciliazione la disdetta, perché la locatrice avrebbe loro concesso una proroga di pagamento, e ritengono che i documenti da loro
prodotti in tale procedura avrebbero dovuto essere assunti d'ufficio dalle istanze cantonali, che avrebbero pure dovuto sentire la locatrice sulla questione della pretesa dilazione e tenerne conto nelle loro decisioni.

Con osservazioni 27 maggio 2013 C.________ ha proposto la reiezione della domanda di conferimento dell'effetto sospensivo al ricorso.

5.
Giova innanzi tutto rilevare che i ricorrenti non contestano la regolarità della citazione all'udienza indetta dal Pretore, né affermano di essere stati impediti a parteciparvi. Non è pertanto ravvisabile alcuna violazione del loro diritto di essere sentiti. Essi sbagliano poi quando paiono ritenere che, se la disdetta è stata contestata innanzi alla competente autorità di conciliazione, il giudice non possa accordare la tutela giurisdizionale dei casi manifesti nella procedura sommaria (sentenza 4A 7/2012 del 3 aprile 2012 consid. 2.5). Ne segue che la decisione emanata in virtù dell'art. 257
SR 272 Codice di diritto processuale civile svizzero del 19 dicembre 2008 (Codice di procedura civile, CPC) - Codice di procedura civile
CPC Art. 257 - 1 Il giudice accorda tutela giurisdizionale in procedura sommaria se:
1    Il giudice accorda tutela giurisdizionale in procedura sommaria se:
a  i fatti sono incontestati o immediatamente comprovabili; e
b  la situazione giuridica è chiara.
2    La tutela giurisdizionale in procedura sommaria è esclusa se la causa è retta dal principio della non vincolatività delle conclusioni delle parti.
3    Se non sono date le condizioni per ottenere la tutela giurisdizionale in procedura sommaria, il giudice non entra nel merito.
CPC non si rivela nemmeno prematura.

6.
I ricorrenti non possono neppure essere seguiti laddove ritengono che una disdetta straordinaria basata sull'art. 257d
SR 220 Parte prima: Disposizioni generali Titolo primo: Delle cause delle obbligazioni Capo primo: Delle obbligazioni derivanti da contratto
CO Art. 257d - 1 Quando, dopo la consegna della cosa, il conduttore sia in mora al pagamento del corrispettivo o delle spese accessorie scaduti, il locatore può fissargli per scritto un termine per il pagamento e avvertirlo che, scaduto infruttuosamente questo termine, il rapporto di locazione sarà disdetto. Detto termine è di dieci giorni almeno; nel caso di locali d'abitazione o commerciali, di 30 giorni almeno.
1    Quando, dopo la consegna della cosa, il conduttore sia in mora al pagamento del corrispettivo o delle spese accessorie scaduti, il locatore può fissargli per scritto un termine per il pagamento e avvertirlo che, scaduto infruttuosamente questo termine, il rapporto di locazione sarà disdetto. Detto termine è di dieci giorni almeno; nel caso di locali d'abitazione o commerciali, di 30 giorni almeno.
2    Se il conduttore non paga entro il termine fissato, il locatore può recedere dal contratto senza preavviso; nel caso di locali d'abitazione o commerciali, con preavviso di 30 giorni almeno per la fine di un mese.
CO come quella in concreto emanata non sarebbe per definizione mai liquida e non permetterebbe quindi al giudice di concedere in applicazione dell'art. 257
SR 272 Codice di diritto processuale civile svizzero del 19 dicembre 2008 (Codice di procedura civile, CPC) - Codice di procedura civile
CPC Art. 257 - 1 Il giudice accorda tutela giurisdizionale in procedura sommaria se:
1    Il giudice accorda tutela giurisdizionale in procedura sommaria se:
a  i fatti sono incontestati o immediatamente comprovabili; e
b  la situazione giuridica è chiara.
2    La tutela giurisdizionale in procedura sommaria è esclusa se la causa è retta dal principio della non vincolatività delle conclusioni delle parti.
3    Se non sono date le condizioni per ottenere la tutela giurisdizionale in procedura sommaria, il giudice non entra nel merito.
CPC la tutela giurisdizionale dei casi manifesti (sentenza 4A 585/2011 del 7 novembre 2011 consid. 3.2-3.3.2, tradotti in francese in SJ 2012 I pag. 121). Tuttavia, in questi casi, per evitare che la protezione accordata dalla massima inquisitoria sociale vigente nel diritto sulla locazione venga elusa dalla procedura sommaria prevista dall'art. 257
SR 272 Codice di diritto processuale civile svizzero del 19 dicembre 2008 (Codice di procedura civile, CPC) - Codice di procedura civile
CPC Art. 257 - 1 Il giudice accorda tutela giurisdizionale in procedura sommaria se:
1    Il giudice accorda tutela giurisdizionale in procedura sommaria se:
a  i fatti sono incontestati o immediatamente comprovabili; e
b  la situazione giuridica è chiara.
2    La tutela giurisdizionale in procedura sommaria è esclusa se la causa è retta dal principio della non vincolatività delle conclusioni delle parti.
3    Se non sono date le condizioni per ottenere la tutela giurisdizionale in procedura sommaria, il giudice non entra nel merito.
CPC, la tutela giurisdizionale dei casi manifesti può unicamente essere accordata se non sussistono dubbi sulla completezza dell'esposizione fattuale e la disdetta su questa basata risulti chiaramente giustificata (sentenza 4A 7/2012 del 3 aprile 2012 consid. 2.5).

Nella fattispecie, visto il totale disinteresse dimostrato dai convenuti per la procedura di sfratto innanzi al Pretore, un aggiramento della massima inquisitoria sociale non entra manifestamente in linea di conto. Quest'ultima non esonera infatti le parti dal loro obbligo di collaborare alla determinazione della fattispecie rilevante (DTF 125 III 231 consid. 4a) né obbliga il giudice ad istruire d'ufficio la causa se una parte rinuncia a spiegare la sua posizione (sentenza 4A 484/2011 del 2 novembre 2011 consid. 2.2). I ricorrenti nemmeno pretendono che in base alla documentazione prodotta dalla locatrice innanzi al Pretore avrebbero dovuto sorgere dei dubbi sulla completezza dell'esposizione fattuale e sulla fondatezza della disdetta straordinaria.

7.
Infine i ricorrenti rimproverano all'autorità di ultima istanza cantonale di non aver considerato gli argomenti e le prove che hanno omesso di presentare innanzi al giudice di primo grado. Sennonché la ricevibilità di nuovi fatti e nuovi mezzi di prova in appello è esclusivamente retta dall'art. 317 cpv. 1
SR 272 Codice di diritto processuale civile svizzero del 19 dicembre 2008 (Codice di procedura civile, CPC) - Codice di procedura civile
CPC Art. 317 Nuovi fatti, nuovi mezzi di prova e mutazione dell'azione - 1 Nuovi fatti e nuovi mezzi di prova sono considerati soltanto se:
1    Nuovi fatti e nuovi mezzi di prova sono considerati soltanto se:
a  vengono immediatamente addotti; e
b  dinanzi alla giurisdizione inferiore non era possibile addurli nemmeno con la diligenza ragionevolmente esigibile tenuto conto delle circostanze.
2    Una mutazione dell'azione è ammissibile soltanto se:
a  sono date le premesse di cui all'articolo 227 capoverso 1; e
b  la mutazione è fondata su nuovi fatti o su nuovi mezzi di prova.
CPC e ciò anche nelle procedure in cui è applicabile l'art. 247 cpv. 2
SR 272 Codice di diritto processuale civile svizzero del 19 dicembre 2008 (Codice di procedura civile, CPC) - Codice di procedura civile
CPC Art. 247 Accertamento dei fatti - 1 Con pertinenti domande il giudice fa in modo che le parti completino le allegazioni fattuali insufficienti e indichino i mezzi di prova.
1    Con pertinenti domande il giudice fa in modo che le parti completino le allegazioni fattuali insufficienti e indichino i mezzi di prova.
2    Il giudice accerta d'ufficio i fatti:
a  nelle controversie di cui all'articolo 243 capoverso 2;
b  fino a un valore litigioso di 30 000 franchi:
b1  nelle altre controversie in materia di locazione e affitto di abitazioni e di locali commerciali come pure di affitto agricolo,
b2  nella altre controversie in materia di diritto del lavoro.
CPC, che impone al giudice di accertare d'ufficio i fatti (DTF 138 III 625 consid. 2). Ora - a giusta ragione - nemmeno i ricorrenti affermano che in concreto i presupposti previsti dalla menzionata norma sarebbero stati adempiuti.

8.
Da quanto precede discende che il ricorso si rivela manifestamente infondato. Con l'evasione dell'impugnativa la domanda di effetto sospensivo è divenuta caduca. Poiché il gravame non aveva fin dall'inizio possibilità di esito favorevole, anche la domanda di assistenza giudiziaria dei ricorrenti va respinta (art. 64 cpv. 1
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria
LTF Art. 64 Gratuito patrocinio - 1 Se una parte non dispone dei mezzi necessari e le sue conclusioni non sembrano prive di probabilità di successo, il Tribunale federale la dispensa, su domanda, dal pagamento delle spese giudiziarie e dalla prestazione di garanzie per le spese ripetibili.
1    Se una parte non dispone dei mezzi necessari e le sue conclusioni non sembrano prive di probabilità di successo, il Tribunale federale la dispensa, su domanda, dal pagamento delle spese giudiziarie e dalla prestazione di garanzie per le spese ripetibili.
2    Se è necessario per tutelare i diritti di tale parte, il Tribunale federale le designa un avvocato. Questi ha diritto a un'indennità adeguata, versata dalla cassa del Tribunale, in quanto le spese di patrocinio non possano essere coperte dalle spese ripetibili.
3    La corte decide sulla domanda di gratuito patrocinio nella composizione di tre giudici. Rimangono salvi i casi trattati in procedura semplificata secondo l'articolo 108. Il gratuito patrocinio può essere concesso dal giudice dell'istruzione se è indubbio che le relative condizioni sono adempiute.
4    Se in seguito è in grado di farlo, la parte è tenuta a risarcire la cassa del Tribunale.
LTF). Le spese giudiziarie e le ripetibili (per le osservazioni alla domanda di conferimento dell'effetto sospensivo) seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 e
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria
LTF Art. 66 Onere e ripartizione delle spese giudiziarie - 1 Di regola, le spese giudiziarie sono addossate alla parte soccombente. Se le circostanze lo giustificano, il Tribunale federale può ripartirle in modo diverso o rinunciare ad addossarle alle parti.
1    Di regola, le spese giudiziarie sono addossate alla parte soccombente. Se le circostanze lo giustificano, il Tribunale federale può ripartirle in modo diverso o rinunciare ad addossarle alle parti.
2    In caso di desistenza o di transazione, il Tribunale federale può rinunciare in tutto o in parte a riscuotere le spese giudiziarie.
3    Le spese inutili sono pagate da chi le causa.
4    Alla Confederazione, ai Cantoni, ai Comuni e alle organizzazioni incaricate di compiti di diritto pubblico non possono di regola essere addossate spese giudiziarie se, senza avere alcun interesse pecuniario, si rivolgono al Tribunale federale nell'esercizio delle loro attribuzioni ufficiali o se le loro decisioni in siffatte controversie sono impugnate mediante ricorso.
5    Salvo diversa disposizione, le spese giudiziarie addossate congiuntamente a più persone sono da queste sostenute in parti eguali e con responsabilità solidale.
68 cpv. 1 LTF).

per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:

1.
Il ricorso è respinto.

2.
La domanda di assistenza giudiziaria dei ricorrenti è respinta.

3.
Le spese giudiziarie di fr. 1'000.-- sono poste a carico dei ricorrenti, i quali rifonderanno all'opponente fr. 500.-- a titolo di ripetibili per la procedura innanzi al Tribunale federale.

4.
Comunicazione ai patrocinatori delle parti e alla II Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.

Losanna, 8 luglio 2013

In nome della I Corte di diritto civile
del Tribunale federale svizzero

La Presidente: Klett

Il Cancelliere: Piatti