und Art. 86 Abs. 1
OG).
OG nur dann gesondert mit staatsrechtlicher Beschwerde angefochten werden kann, wenn er einen nicht wieder gutzumachenden Nachteil bewirken kann. Dies ist nach der Rechtsprechung u.a. der Fall, wenn eine Gemeinde gezwungen wird, aufgrund eines Rückweisungsentscheides eine neue Verfügung zu erlassen, die sie als falsch und autonomiewidrig erachtet (BGE 128 I 3 E. 1b S. 7 mit Hinweisen). Diese Eintretensvoraussetzung ist vorliegend erfüllt.
OG muss die staatsrechtliche Beschwerde die wesentlichen Tatsachen und eine kurz gefasste Darlegung darüber enthalten, welche verfassungsmässigen Rechte bzw. welche Rechtssätze inwiefern durch den angefochtenen Entscheid verletzt worden sind. Das Bundesgericht prüft nur klar und detailliert erhobene und, soweit möglich, belegte Rügen; auf ungenügend begründete Vorbringen und appellatorische Kritik tritt es nicht ein (statt vieler: BGE 125 I 492 E. 1b S. 495 mit Hinweisen). Macht der Beschwerdeführer eine Verletzung des Willkürverbots geltend, muss er anhand der angefochtenen Subsumtion im Einzelnen darlegen, inwiefern der Entscheid an einem qualifizierten Mangel leidet (BGE 117 Ia 10 E. 4b S. 11 f.; 125 I 492 E. 1b S. 495 mit Hinweisen).
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RS 101 Cost. Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Art. 189 Competenze del Tribunale federale |
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| Il Tribunale federale giudica le controversie per violazione: | ||||||
| del diritto federale; | ||||||
| del diritto internazionale; | ||||||
| del diritto intercantonale; | ||||||
| dei diritti costituzionali cantonali; | ||||||
| dell'autonomia comunale e di altre garanzie che i Cantoni conferiscono ad altri enti di diritto pubblico; | ||||||
| delle disposizioni federali e cantonali sui diritti politici. | ||||||
| ... [1] | ||||||
| Il Tribunale federale giudica inoltre le controversie tra la Confederazione e i Cantoni e quelle tra Cantoni. | ||||||
| La legge può conferire altre competenze al Tribunale federale. | ||||||
| Gli atti dell'Assemblea federale e del Consiglio federale non possono essere impugnati presso il Tribunale federale. Le eccezioni sono stabilite dalla legge. | ||||||
| [1] Accettata nella votazione popolare del 9 feb. 2003(DF 4 ott. 2002, DCF 25 mar. 2003 - RU 2003 1949; FF 2001 43154511, 2002 5783, 2003 2713). Abrogato nella votazione popolare del 27 set. 2009, con effetto dal 27 set. 2009 (DF del 19 dic. 2008, DCF del 1° dic. 2009 - RU 2009 6409; FF 2008 24212437, 2009 137599). Questo cpv. non è mai entrato in vigore nel testo del DF del 4 ott. 2002. | ||||||
OG genügender Form) dartun, dass die Art und Weise der Bekanntmachung der
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RS 814.01 LPAmb Legge federale del 7 ottobre 1983 sulla protezione dell'ambiente (Legge sulla protezione dell'ambiente, LPAmb) - Legge sulla protezione dell'ambiente Art. 32a [1] Finanziamento dello smaltimento dei rifiuti urbani |
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| I Cantoni provvedono affinché i costi di smaltimento dei rifiuti urbani, per quanto siffatto smaltimento sia stato loro attribuito, siano finanziati mediante emolumenti o altre tasse conformemente al principio di causalità. L'ammontare delle tasse è fissato tenendo conto in particolare: | ||||||
| del tipo e della quantità dei rifiuti consegnati; | ||||||
| dei costi per la costruzione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti per i rifiuti; | ||||||
| degli ammortamenti necessari a mantenere il valore degli impianti; | ||||||
| degli interessi; | ||||||
| degli investimenti pianificati per la manutenzione, il risanamento e la sostituzione degli impianti nonché per il loro adattamento alle esigenze legali o per l'ottimizzazione del loro esercizio. | ||||||
| Se l'introduzione di tasse a copertura dei costi e conformi al principio di causalità dovesse pregiudicare uno smaltimento ecologico dei rifiuti urbani, detto smaltimento può, se necessario, essere finanziato in altro modo. | ||||||
| I detentori degli impianti per i rifiuti devono costituire le necessarie riserve finanziarie. | ||||||
| Le basi per il calcolo delle tasse sono a disposizione del pubblico. | ||||||
| [1] Introdotto dalla cifra II della LF del 20 giu. 1997, in vigore dal 1° nov. 1997 (RU 1997 2243; FF 1996 IV 1041). | ||||||
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RS 814.01 LPAmb Legge federale del 7 ottobre 1983 sulla protezione dell'ambiente (Legge sulla protezione dell'ambiente, LPAmb) - Legge sulla protezione dell'ambiente Art. 32a [1] Finanziamento dello smaltimento dei rifiuti urbani |
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| I Cantoni provvedono affinché i costi di smaltimento dei rifiuti urbani, per quanto siffatto smaltimento sia stato loro attribuito, siano finanziati mediante emolumenti o altre tasse conformemente al principio di causalità. L'ammontare delle tasse è fissato tenendo conto in particolare: | ||||||
| del tipo e della quantità dei rifiuti consegnati; | ||||||
| dei costi per la costruzione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti per i rifiuti; | ||||||
| degli ammortamenti necessari a mantenere il valore degli impianti; | ||||||
| degli interessi; | ||||||
| degli investimenti pianificati per la manutenzione, il risanamento e la sostituzione degli impianti nonché per il loro adattamento alle esigenze legali o per l'ottimizzazione del loro esercizio. | ||||||
| Se l'introduzione di tasse a copertura dei costi e conformi al principio di causalità dovesse pregiudicare uno smaltimento ecologico dei rifiuti urbani, detto smaltimento può, se necessario, essere finanziato in altro modo. | ||||||
| I detentori degli impianti per i rifiuti devono costituire le necessarie riserve finanziarie. | ||||||
| Le basi per il calcolo delle tasse sono a disposizione del pubblico. | ||||||
| [1] Introdotto dalla cifra II della LF del 20 giu. 1997, in vigore dal 1° nov. 1997 (RU 1997 2243; FF 1996 IV 1041). | ||||||
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RS 814.01 LPAmb Legge federale del 7 ottobre 1983 sulla protezione dell'ambiente (Legge sulla protezione dell'ambiente, LPAmb) - Legge sulla protezione dell'ambiente Art. 32a [1] Finanziamento dello smaltimento dei rifiuti urbani |
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| I Cantoni provvedono affinché i costi di smaltimento dei rifiuti urbani, per quanto siffatto smaltimento sia stato loro attribuito, siano finanziati mediante emolumenti o altre tasse conformemente al principio di causalità. L'ammontare delle tasse è fissato tenendo conto in particolare: | ||||||
| del tipo e della quantità dei rifiuti consegnati; | ||||||
| dei costi per la costruzione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti per i rifiuti; | ||||||
| degli ammortamenti necessari a mantenere il valore degli impianti; | ||||||
| degli interessi; | ||||||
| degli investimenti pianificati per la manutenzione, il risanamento e la sostituzione degli impianti nonché per il loro adattamento alle esigenze legali o per l'ottimizzazione del loro esercizio. | ||||||
| Se l'introduzione di tasse a copertura dei costi e conformi al principio di causalità dovesse pregiudicare uno smaltimento ecologico dei rifiuti urbani, detto smaltimento può, se necessario, essere finanziato in altro modo. | ||||||
| I detentori degli impianti per i rifiuti devono costituire le necessarie riserve finanziarie. | ||||||
| Le basi per il calcolo delle tasse sono a disposizione del pubblico. | ||||||
| [1] Introdotto dalla cifra II della LF del 20 giu. 1997, in vigore dal 1° nov. 1997 (RU 1997 2243; FF 1996 IV 1041). | ||||||
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RS 814.01 LPAmb Legge federale del 7 ottobre 1983 sulla protezione dell'ambiente (Legge sulla protezione dell'ambiente, LPAmb) - Legge sulla protezione dell'ambiente Art. 32a [1] Finanziamento dello smaltimento dei rifiuti urbani |
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| I Cantoni provvedono affinché i costi di smaltimento dei rifiuti urbani, per quanto siffatto smaltimento sia stato loro attribuito, siano finanziati mediante emolumenti o altre tasse conformemente al principio di causalità. L'ammontare delle tasse è fissato tenendo conto in particolare: | ||||||
| del tipo e della quantità dei rifiuti consegnati; | ||||||
| dei costi per la costruzione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti per i rifiuti; | ||||||
| degli ammortamenti necessari a mantenere il valore degli impianti; | ||||||
| degli interessi; | ||||||
| degli investimenti pianificati per la manutenzione, il risanamento e la sostituzione degli impianti nonché per il loro adattamento alle esigenze legali o per l'ottimizzazione del loro esercizio. | ||||||
| Se l'introduzione di tasse a copertura dei costi e conformi al principio di causalità dovesse pregiudicare uno smaltimento ecologico dei rifiuti urbani, detto smaltimento può, se necessario, essere finanziato in altro modo. | ||||||
| I detentori degli impianti per i rifiuti devono costituire le necessarie riserve finanziarie. | ||||||
| Le basi per il calcolo delle tasse sono a disposizione del pubblico. | ||||||
| [1] Introdotto dalla cifra II della LF del 20 giu. 1997, in vigore dal 1° nov. 1997 (RU 1997 2243; FF 1996 IV 1041). | ||||||
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RS 814.01 LPAmb Legge federale del 7 ottobre 1983 sulla protezione dell'ambiente (Legge sulla protezione dell'ambiente, LPAmb) - Legge sulla protezione dell'ambiente Art. 32a [1] Finanziamento dello smaltimento dei rifiuti urbani |
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| I Cantoni provvedono affinché i costi di smaltimento dei rifiuti urbani, per quanto siffatto smaltimento sia stato loro attribuito, siano finanziati mediante emolumenti o altre tasse conformemente al principio di causalità. L'ammontare delle tasse è fissato tenendo conto in particolare: | ||||||
| del tipo e della quantità dei rifiuti consegnati; | ||||||
| dei costi per la costruzione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti per i rifiuti; | ||||||
| degli ammortamenti necessari a mantenere il valore degli impianti; | ||||||
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| Se l'introduzione di tasse a copertura dei costi e conformi al principio di causalità dovesse pregiudicare uno smaltimento ecologico dei rifiuti urbani, detto smaltimento può, se necessario, essere finanziato in altro modo. | ||||||
| I detentori degli impianti per i rifiuti devono costituire le necessarie riserve finanziarie. | ||||||
| Le basi per il calcolo delle tasse sono a disposizione del pubblico. | ||||||
| [1] Introdotto dalla cifra II della LF del 20 giu. 1997, in vigore dal 1° nov. 1997 (RU 1997 2243; FF 1996 IV 1041). | ||||||
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RS 814.01 LPAmb Legge federale del 7 ottobre 1983 sulla protezione dell'ambiente (Legge sulla protezione dell'ambiente, LPAmb) - Legge sulla protezione dell'ambiente Art. 32a [1] Finanziamento dello smaltimento dei rifiuti urbani |
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| I Cantoni provvedono affinché i costi di smaltimento dei rifiuti urbani, per quanto siffatto smaltimento sia stato loro attribuito, siano finanziati mediante emolumenti o altre tasse conformemente al principio di causalità. L'ammontare delle tasse è fissato tenendo conto in particolare: | ||||||
| del tipo e della quantità dei rifiuti consegnati; | ||||||
| dei costi per la costruzione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti per i rifiuti; | ||||||
| degli ammortamenti necessari a mantenere il valore degli impianti; | ||||||
| degli interessi; | ||||||
| degli investimenti pianificati per la manutenzione, il risanamento e la sostituzione degli impianti nonché per il loro adattamento alle esigenze legali o per l'ottimizzazione del loro esercizio. | ||||||
| Se l'introduzione di tasse a copertura dei costi e conformi al principio di causalità dovesse pregiudicare uno smaltimento ecologico dei rifiuti urbani, detto smaltimento può, se necessario, essere finanziato in altro modo. | ||||||
| I detentori degli impianti per i rifiuti devono costituire le necessarie riserve finanziarie. | ||||||
| Le basi per il calcolo delle tasse sono a disposizione del pubblico. | ||||||
| [1] Introdotto dalla cifra II della LF del 20 giu. 1997, in vigore dal 1° nov. 1997 (RU 1997 2243; FF 1996 IV 1041). | ||||||