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RS 784.40 LRTV Legge federale del 24 marzo 2006 sulla radiotelevisione (LRTV) Art. 67 Divieti cantonali riguardanti le antenne |
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| I Cantoni possono vietare l'installazione di antenne esterne in determinate regioni se: | ||||||
| la protezione di importanti siti e paesaggi, luoghi storici, rarità naturali e monumenti artistici lo esige; e | ||||||
| la ricezione dei programmi abitualmente captati nella regione è garantita a condizioni ragionevoli. | ||||||
| L'installazione di un'antenna esterna per la ricezione di programmi supplementari dev'essere eccezionalmente autorizzata se tale ricezione presenta un interesse che prevale sulla necessità di tutelare i siti e il paesaggio. | ||||||
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RS 784.40 LRTV Legge federale del 24 marzo 2006 sulla radiotelevisione (LRTV) Art. 67 Divieti cantonali riguardanti le antenne |
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| I Cantoni possono vietare l'installazione di antenne esterne in determinate regioni se: | ||||||
| la protezione di importanti siti e paesaggi, luoghi storici, rarità naturali e monumenti artistici lo esige; e | ||||||
| la ricezione dei programmi abitualmente captati nella regione è garantita a condizioni ragionevoli. | ||||||
| L'installazione di un'antenna esterna per la ricezione di programmi supplementari dev'essere eccezionalmente autorizzata se tale ricezione presenta un interesse che prevale sulla necessità di tutelare i siti e il paesaggio. | ||||||
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RS 784.40 LRTV Legge federale del 24 marzo 2006 sulla radiotelevisione (LRTV) Art. 4 Esigenze minime relative al contenuto del programma |
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| Tutte le trasmissioni di un programma radiofonico o televisivo devono rispettare i diritti fondamentali. Le trasmissioni devono in particolare rispettare la dignità umana, non devono essere discriminatorie, né contribuire all'odio razziale, né ledere la morale pubblica, né esaltare o banalizzare la violenza. | ||||||
| Le trasmissioni redazionali con un contenuto informativo devono presentare correttamente fatti e avvenimenti, in modo da consentire al pubblico di formarsi una propria opinione. I pareri personali e i commenti devono essere riconoscibili come tali. | ||||||
| Le trasmissioni non devono compromettere la sicurezza interna o esterna della Confederazione o dei Cantoni, l'ordine costituzionale o l'adempimento degli impegni internazionali della Svizzera. | ||||||
| I programmi delle emittenti concessionarie devono rappresentare in modo adeguato la pluralità degli avvenimenti e delle opinioni nell'insieme delle loro trasmissioni redazionali. Se una zona di copertura è servita da un numero sufficiente di programmi, l'autorità concedente può dispensare uno o più concessionari dall'obbligo di pluralità. | ||||||
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RS 784.40 LRTV Legge federale del 24 marzo 2006 sulla radiotelevisione (LRTV) Art. 4 Esigenze minime relative al contenuto del programma |
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| Tutte le trasmissioni di un programma radiofonico o televisivo devono rispettare i diritti fondamentali. Le trasmissioni devono in particolare rispettare la dignità umana, non devono essere discriminatorie, né contribuire all'odio razziale, né ledere la morale pubblica, né esaltare o banalizzare la violenza. | ||||||
| Le trasmissioni redazionali con un contenuto informativo devono presentare correttamente fatti e avvenimenti, in modo da consentire al pubblico di formarsi una propria opinione. I pareri personali e i commenti devono essere riconoscibili come tali. | ||||||
| Le trasmissioni non devono compromettere la sicurezza interna o esterna della Confederazione o dei Cantoni, l'ordine costituzionale o l'adempimento degli impegni internazionali della Svizzera. | ||||||
| I programmi delle emittenti concessionarie devono rappresentare in modo adeguato la pluralità degli avvenimenti e delle opinioni nell'insieme delle loro trasmissioni redazionali. Se una zona di copertura è servita da un numero sufficiente di programmi, l'autorità concedente può dispensare uno o più concessionari dall'obbligo di pluralità. | ||||||
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RS 784.40 LRTV Legge federale del 24 marzo 2006 sulla radiotelevisione (LRTV) Art. 4 Esigenze minime relative al contenuto del programma |
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| Tutte le trasmissioni di un programma radiofonico o televisivo devono rispettare i diritti fondamentali. Le trasmissioni devono in particolare rispettare la dignità umana, non devono essere discriminatorie, né contribuire all'odio razziale, né ledere la morale pubblica, né esaltare o banalizzare la violenza. | ||||||
| Le trasmissioni redazionali con un contenuto informativo devono presentare correttamente fatti e avvenimenti, in modo da consentire al pubblico di formarsi una propria opinione. I pareri personali e i commenti devono essere riconoscibili come tali. | ||||||
| Le trasmissioni non devono compromettere la sicurezza interna o esterna della Confederazione o dei Cantoni, l'ordine costituzionale o l'adempimento degli impegni internazionali della Svizzera. | ||||||
| I programmi delle emittenti concessionarie devono rappresentare in modo adeguato la pluralità degli avvenimenti e delle opinioni nell'insieme delle loro trasmissioni redazionali. Se una zona di copertura è servita da un numero sufficiente di programmi, l'autorità concedente può dispensare uno o più concessionari dall'obbligo di pluralità. | ||||||
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RS 101 Cost. Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Art. 93 Radiotelevisione |
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| La legislazione sulla radiotelevisione nonché su altre forme di telediffusione pubblica di produzioni e informazioni compete alla Confederazione. | ||||||
| La radio e la televisione contribuiscono all'istruzione e allo sviluppo culturale, alla libera formazione delle opinioni e all'intrattenimento. Considerano le particolarità del Paese e i bisogni dei Cantoni. Presentano gli avvenimenti in modo corretto e riflettono adeguatamente la pluralità delle opinioni. | ||||||
| L'indipendenza della radio e della televisione nonché l'autonomia nella concezione dei programmi sono garantite. | ||||||
| Devono essere considerati la situazione e i compiti di altri mezzi di comunicazione sociale, soprattutto della stampa. | ||||||
| I ricorsi in materia di programmi possono essere deferiti a un'autorità indipendente di ricorso. | ||||||
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RS 784.40 LRTV Legge federale del 24 marzo 2006 sulla radiotelevisione (LRTV) Art. 4 Esigenze minime relative al contenuto del programma |
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| Tutte le trasmissioni di un programma radiofonico o televisivo devono rispettare i diritti fondamentali. Le trasmissioni devono in particolare rispettare la dignità umana, non devono essere discriminatorie, né contribuire all'odio razziale, né ledere la morale pubblica, né esaltare o banalizzare la violenza. | ||||||
| Le trasmissioni redazionali con un contenuto informativo devono presentare correttamente fatti e avvenimenti, in modo da consentire al pubblico di formarsi una propria opinione. I pareri personali e i commenti devono essere riconoscibili come tali. | ||||||
| Le trasmissioni non devono compromettere la sicurezza interna o esterna della Confederazione o dei Cantoni, l'ordine costituzionale o l'adempimento degli impegni internazionali della Svizzera. | ||||||
| I programmi delle emittenti concessionarie devono rappresentare in modo adeguato la pluralità degli avvenimenti e delle opinioni nell'insieme delle loro trasmissioni redazionali. Se una zona di copertura è servita da un numero sufficiente di programmi, l'autorità concedente può dispensare uno o più concessionari dall'obbligo di pluralità. | ||||||
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RS 784.40 LRTV Legge federale del 24 marzo 2006 sulla radiotelevisione (LRTV) Art. 67 Divieti cantonali riguardanti le antenne |
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| I Cantoni possono vietare l'installazione di antenne esterne in determinate regioni se: | ||||||
| la protezione di importanti siti e paesaggi, luoghi storici, rarità naturali e monumenti artistici lo esige; e | ||||||
| la ricezione dei programmi abitualmente captati nella regione è garantita a condizioni ragionevoli. | ||||||
| L'installazione di un'antenna esterna per la ricezione di programmi supplementari dev'essere eccezionalmente autorizzata se tale ricezione presenta un interesse che prevale sulla necessità di tutelare i siti e il paesaggio. | ||||||
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RS 784.40 LRTV Legge federale del 24 marzo 2006 sulla radiotelevisione (LRTV) Art. 4 Esigenze minime relative al contenuto del programma |
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| Tutte le trasmissioni di un programma radiofonico o televisivo devono rispettare i diritti fondamentali. Le trasmissioni devono in particolare rispettare la dignità umana, non devono essere discriminatorie, né contribuire all'odio razziale, né ledere la morale pubblica, né esaltare o banalizzare la violenza. | ||||||
| Le trasmissioni redazionali con un contenuto informativo devono presentare correttamente fatti e avvenimenti, in modo da consentire al pubblico di formarsi una propria opinione. I pareri personali e i commenti devono essere riconoscibili come tali. | ||||||
| Le trasmissioni non devono compromettere la sicurezza interna o esterna della Confederazione o dei Cantoni, l'ordine costituzionale o l'adempimento degli impegni internazionali della Svizzera. | ||||||
| I programmi delle emittenti concessionarie devono rappresentare in modo adeguato la pluralità degli avvenimenti e delle opinioni nell'insieme delle loro trasmissioni redazionali. Se una zona di copertura è servita da un numero sufficiente di programmi, l'autorità concedente può dispensare uno o più concessionari dall'obbligo di pluralità. | ||||||
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RS 101 Cost. Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Art. 93 Radiotelevisione |
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| La legislazione sulla radiotelevisione nonché su altre forme di telediffusione pubblica di produzioni e informazioni compete alla Confederazione. | ||||||
| La radio e la televisione contribuiscono all'istruzione e allo sviluppo culturale, alla libera formazione delle opinioni e all'intrattenimento. Considerano le particolarità del Paese e i bisogni dei Cantoni. Presentano gli avvenimenti in modo corretto e riflettono adeguatamente la pluralità delle opinioni. | ||||||
| L'indipendenza della radio e della televisione nonché l'autonomia nella concezione dei programmi sono garantite. | ||||||
| Devono essere considerati la situazione e i compiti di altri mezzi di comunicazione sociale, soprattutto della stampa. | ||||||
| I ricorsi in materia di programmi possono essere deferiti a un'autorità indipendente di ricorso. | ||||||
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RS 101 Cost. Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Art. 93 Radiotelevisione |
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| La legislazione sulla radiotelevisione nonché su altre forme di telediffusione pubblica di produzioni e informazioni compete alla Confederazione. | ||||||
| La radio e la televisione contribuiscono all'istruzione e allo sviluppo culturale, alla libera formazione delle opinioni e all'intrattenimento. Considerano le particolarità del Paese e i bisogni dei Cantoni. Presentano gli avvenimenti in modo corretto e riflettono adeguatamente la pluralità delle opinioni. | ||||||
| L'indipendenza della radio e della televisione nonché l'autonomia nella concezione dei programmi sono garantite. | ||||||
| Devono essere considerati la situazione e i compiti di altri mezzi di comunicazione sociale, soprattutto della stampa. | ||||||
| I ricorsi in materia di programmi possono essere deferiti a un'autorità indipendente di ricorso. | ||||||
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RS 101 Cost. Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Art. 93 Radiotelevisione |
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| La legislazione sulla radiotelevisione nonché su altre forme di telediffusione pubblica di produzioni e informazioni compete alla Confederazione. | ||||||
| La radio e la televisione contribuiscono all'istruzione e allo sviluppo culturale, alla libera formazione delle opinioni e all'intrattenimento. Considerano le particolarità del Paese e i bisogni dei Cantoni. Presentano gli avvenimenti in modo corretto e riflettono adeguatamente la pluralità delle opinioni. | ||||||
| L'indipendenza della radio e della televisione nonché l'autonomia nella concezione dei programmi sono garantite. | ||||||
| Devono essere considerati la situazione e i compiti di altri mezzi di comunicazione sociale, soprattutto della stampa. | ||||||
| I ricorsi in materia di programmi possono essere deferiti a un'autorità indipendente di ricorso. | ||||||
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RS 101 Cost. Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Art. 93 Radiotelevisione |
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| La legislazione sulla radiotelevisione nonché su altre forme di telediffusione pubblica di produzioni e informazioni compete alla Confederazione. | ||||||
| La radio e la televisione contribuiscono all'istruzione e allo sviluppo culturale, alla libera formazione delle opinioni e all'intrattenimento. Considerano le particolarità del Paese e i bisogni dei Cantoni. Presentano gli avvenimenti in modo corretto e riflettono adeguatamente la pluralità delle opinioni. | ||||||
| L'indipendenza della radio e della televisione nonché l'autonomia nella concezione dei programmi sono garantite. | ||||||
| Devono essere considerati la situazione e i compiti di altri mezzi di comunicazione sociale, soprattutto della stampa. | ||||||
| I ricorsi in materia di programmi possono essere deferiti a un'autorità indipendente di ricorso. | ||||||
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RS 784.40 LRTV Legge federale del 24 marzo 2006 sulla radiotelevisione (LRTV) Art. 3 [1] |
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| Chi intende emettere un programma svizzero deve: | ||||||
| notificarlo previamente all'Ufficio federale delle comunicazioni (UFCOM); oppure | ||||||
| disporre di una concessione secondo la presente legge. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta il n. I della LF del 26 set. 2014, in vigore dal 1° lug. 2016 (RU 2016 2131; FF 2013 4237). | ||||||
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RS 784.40 LRTV Legge federale del 24 marzo 2006 sulla radiotelevisione (LRTV) Art. 4 Esigenze minime relative al contenuto del programma |
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| Tutte le trasmissioni di un programma radiofonico o televisivo devono rispettare i diritti fondamentali. Le trasmissioni devono in particolare rispettare la dignità umana, non devono essere discriminatorie, né contribuire all'odio razziale, né ledere la morale pubblica, né esaltare o banalizzare la violenza. | ||||||
| Le trasmissioni redazionali con un contenuto informativo devono presentare correttamente fatti e avvenimenti, in modo da consentire al pubblico di formarsi una propria opinione. I pareri personali e i commenti devono essere riconoscibili come tali. | ||||||
| Le trasmissioni non devono compromettere la sicurezza interna o esterna della Confederazione o dei Cantoni, l'ordine costituzionale o l'adempimento degli impegni internazionali della Svizzera. | ||||||
| I programmi delle emittenti concessionarie devono rappresentare in modo adeguato la pluralità degli avvenimenti e delle opinioni nell'insieme delle loro trasmissioni redazionali. Se una zona di copertura è servita da un numero sufficiente di programmi, l'autorità concedente può dispensare uno o più concessionari dall'obbligo di pluralità. | ||||||
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RS 784.40 LRTV Legge federale del 24 marzo 2006 sulla radiotelevisione (LRTV) Art. 5 Trasmissioni nocive per la gioventù |
||||||
| Le emittenti provvedono, attraverso la scelta dell'ora di trasmissione o ricorrendo ad altri accorgimenti, affinché i minorenni non vengano confrontati con trasmissioni che possono nuocere al loro sviluppo fisico, psichico, morale o sociale. | ||||||
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RS 784.40 LRTV Legge federale del 24 marzo 2006 sulla radiotelevisione (LRTV) Art. 4 Esigenze minime relative al contenuto del programma |
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| Tutte le trasmissioni di un programma radiofonico o televisivo devono rispettare i diritti fondamentali. Le trasmissioni devono in particolare rispettare la dignità umana, non devono essere discriminatorie, né contribuire all'odio razziale, né ledere la morale pubblica, né esaltare o banalizzare la violenza. | ||||||
| Le trasmissioni redazionali con un contenuto informativo devono presentare correttamente fatti e avvenimenti, in modo da consentire al pubblico di formarsi una propria opinione. I pareri personali e i commenti devono essere riconoscibili come tali. | ||||||
| Le trasmissioni non devono compromettere la sicurezza interna o esterna della Confederazione o dei Cantoni, l'ordine costituzionale o l'adempimento degli impegni internazionali della Svizzera. | ||||||
| I programmi delle emittenti concessionarie devono rappresentare in modo adeguato la pluralità degli avvenimenti e delle opinioni nell'insieme delle loro trasmissioni redazionali. Se una zona di copertura è servita da un numero sufficiente di programmi, l'autorità concedente può dispensare uno o più concessionari dall'obbligo di pluralità. | ||||||
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RS 101 Cost. Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Art. 32 Procedura penale |
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| Ognuno è presunto innocente fintanto che non sia condannato con sentenza passata in giudicato. | ||||||
| L'accusato ha diritto di essere informato il più presto possibile e compiutamente sulle imputazioni contestategli. Deve essergli data la possibilità di far valere i diritti di difesa che gli spettano. | ||||||
| Il condannato ha il diritto di far esaminare la sentenza da un tribunale superiore. Sono eccettuati i casi in cui il Tribunale federale giudica come istanza unica. | ||||||
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RS 784.40 LRTV Legge federale del 24 marzo 2006 sulla radiotelevisione (LRTV) Art. 4 Esigenze minime relative al contenuto del programma |
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| Tutte le trasmissioni di un programma radiofonico o televisivo devono rispettare i diritti fondamentali. Le trasmissioni devono in particolare rispettare la dignità umana, non devono essere discriminatorie, né contribuire all'odio razziale, né ledere la morale pubblica, né esaltare o banalizzare la violenza. | ||||||
| Le trasmissioni redazionali con un contenuto informativo devono presentare correttamente fatti e avvenimenti, in modo da consentire al pubblico di formarsi una propria opinione. I pareri personali e i commenti devono essere riconoscibili come tali. | ||||||
| Le trasmissioni non devono compromettere la sicurezza interna o esterna della Confederazione o dei Cantoni, l'ordine costituzionale o l'adempimento degli impegni internazionali della Svizzera. | ||||||
| I programmi delle emittenti concessionarie devono rappresentare in modo adeguato la pluralità degli avvenimenti e delle opinioni nell'insieme delle loro trasmissioni redazionali. Se una zona di copertura è servita da un numero sufficiente di programmi, l'autorità concedente può dispensare uno o più concessionari dall'obbligo di pluralità. | ||||||
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RS 784.40 LRTV Legge federale del 24 marzo 2006 sulla radiotelevisione (LRTV) Art. 5 Trasmissioni nocive per la gioventù |
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| Le emittenti provvedono, attraverso la scelta dell'ora di trasmissione o ricorrendo ad altri accorgimenti, affinché i minorenni non vengano confrontati con trasmissioni che possono nuocere al loro sviluppo fisico, psichico, morale o sociale. | ||||||
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RS 784.40 LRTV Legge federale del 24 marzo 2006 sulla radiotelevisione (LRTV) Art. 4 Esigenze minime relative al contenuto del programma |
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| Tutte le trasmissioni di un programma radiofonico o televisivo devono rispettare i diritti fondamentali. Le trasmissioni devono in particolare rispettare la dignità umana, non devono essere discriminatorie, né contribuire all'odio razziale, né ledere la morale pubblica, né esaltare o banalizzare la violenza. | ||||||
| Le trasmissioni redazionali con un contenuto informativo devono presentare correttamente fatti e avvenimenti, in modo da consentire al pubblico di formarsi una propria opinione. I pareri personali e i commenti devono essere riconoscibili come tali. | ||||||
| Le trasmissioni non devono compromettere la sicurezza interna o esterna della Confederazione o dei Cantoni, l'ordine costituzionale o l'adempimento degli impegni internazionali della Svizzera. | ||||||
| I programmi delle emittenti concessionarie devono rappresentare in modo adeguato la pluralità degli avvenimenti e delle opinioni nell'insieme delle loro trasmissioni redazionali. Se una zona di copertura è servita da un numero sufficiente di programmi, l'autorità concedente può dispensare uno o più concessionari dall'obbligo di pluralità. | ||||||
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RS 784.40 LRTV Legge federale del 24 marzo 2006 sulla radiotelevisione (LRTV) Art. 67 Divieti cantonali riguardanti le antenne |
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| I Cantoni possono vietare l'installazione di antenne esterne in determinate regioni se: | ||||||
| la protezione di importanti siti e paesaggi, luoghi storici, rarità naturali e monumenti artistici lo esige; e | ||||||
| la ricezione dei programmi abitualmente captati nella regione è garantita a condizioni ragionevoli. | ||||||
| L'installazione di un'antenna esterna per la ricezione di programmi supplementari dev'essere eccezionalmente autorizzata se tale ricezione presenta un interesse che prevale sulla necessità di tutelare i siti e il paesaggio. | ||||||
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RS 784.40 LRTV Legge federale del 24 marzo 2006 sulla radiotelevisione (LRTV) Art. 67 Divieti cantonali riguardanti le antenne |
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| I Cantoni possono vietare l'installazione di antenne esterne in determinate regioni se: | ||||||
| la protezione di importanti siti e paesaggi, luoghi storici, rarità naturali e monumenti artistici lo esige; e | ||||||
| la ricezione dei programmi abitualmente captati nella regione è garantita a condizioni ragionevoli. | ||||||
| L'installazione di un'antenna esterna per la ricezione di programmi supplementari dev'essere eccezionalmente autorizzata se tale ricezione presenta un interesse che prevale sulla necessità di tutelare i siti e il paesaggio. | ||||||
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RS 784.40 LRTV Legge federale del 24 marzo 2006 sulla radiotelevisione (LRTV) Art. 67 Divieti cantonali riguardanti le antenne |
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| I Cantoni possono vietare l'installazione di antenne esterne in determinate regioni se: | ||||||
| la protezione di importanti siti e paesaggi, luoghi storici, rarità naturali e monumenti artistici lo esige; e | ||||||
| la ricezione dei programmi abitualmente captati nella regione è garantita a condizioni ragionevoli. | ||||||
| L'installazione di un'antenna esterna per la ricezione di programmi supplementari dev'essere eccezionalmente autorizzata se tale ricezione presenta un interesse che prevale sulla necessità di tutelare i siti e il paesaggio. | ||||||
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RS 784.40 LRTV Legge federale del 24 marzo 2006 sulla radiotelevisione (LRTV) Art. 67 Divieti cantonali riguardanti le antenne |
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| la protezione di importanti siti e paesaggi, luoghi storici, rarità naturali e monumenti artistici lo esige; e | ||||||
| la ricezione dei programmi abitualmente captati nella regione è garantita a condizioni ragionevoli. | ||||||
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RS 784.40 LRTV Legge federale del 24 marzo 2006 sulla radiotelevisione (LRTV) Art. 67 Divieti cantonali riguardanti le antenne |
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| I Cantoni possono vietare l'installazione di antenne esterne in determinate regioni se: | ||||||
| la protezione di importanti siti e paesaggi, luoghi storici, rarità naturali e monumenti artistici lo esige; e | ||||||
| la ricezione dei programmi abitualmente captati nella regione è garantita a condizioni ragionevoli. | ||||||
| L'installazione di un'antenna esterna per la ricezione di programmi supplementari dev'essere eccezionalmente autorizzata se tale ricezione presenta un interesse che prevale sulla necessità di tutelare i siti e il paesaggio. | ||||||
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RS 784.40 LRTV Legge federale del 24 marzo 2006 sulla radiotelevisione (LRTV) Art. 67 Divieti cantonali riguardanti le antenne |
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| I Cantoni possono vietare l'installazione di antenne esterne in determinate regioni se: | ||||||
| la protezione di importanti siti e paesaggi, luoghi storici, rarità naturali e monumenti artistici lo esige; e | ||||||
| la ricezione dei programmi abitualmente captati nella regione è garantita a condizioni ragionevoli. | ||||||
| L'installazione di un'antenna esterna per la ricezione di programmi supplementari dev'essere eccezionalmente autorizzata se tale ricezione presenta un interesse che prevale sulla necessità di tutelare i siti e il paesaggio. | ||||||
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RS 784.40 LRTV Legge federale del 24 marzo 2006 sulla radiotelevisione (LRTV) Art. 67 Divieti cantonali riguardanti le antenne |
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| I Cantoni possono vietare l'installazione di antenne esterne in determinate regioni se: | ||||||
| la protezione di importanti siti e paesaggi, luoghi storici, rarità naturali e monumenti artistici lo esige; e | ||||||
| la ricezione dei programmi abitualmente captati nella regione è garantita a condizioni ragionevoli. | ||||||
| L'installazione di un'antenna esterna per la ricezione di programmi supplementari dev'essere eccezionalmente autorizzata se tale ricezione presenta un interesse che prevale sulla necessità di tutelare i siti e il paesaggio. | ||||||