Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal

Numero dell’incarto: BB.2011.90 (BP.2011.39)

Decisione del 7 novembre 2011 I Corte dei reclami penali

Composizione

Giudici penali federali Tito Ponti, Presidente, Josephine Contu e Patrick Robert-Nicoud, Cancelliera Susy Pedrinis Quadri

Parti

A., rappresentato dall’avv. Matteo Quadranti, Reclamante

Contro

Ministero pubblico della Confederazione, Controparte

Oggetto

Ritardata giustizia (art. 393 cpv. 2 lett. a
SR 312.0 Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale
CPP Art. 393 Ammissibilità e motivi - 1 Il reclamo può essere interposto contro:
1    Il reclamo può essere interposto contro:
a  le decisioni e gli atti procedurali della polizia, del pubblico ministero e delle autorità penali delle contravvenzioni;
b  i decreti e le ordinanze, nonché gli atti procedurali dei tribunali di primo grado; sono eccettuate le decisioni ordinatorie;
c  le decisioni del giudice dei provvedimenti coercitivi, sempreché il presente Codice non le dichiari definitive.
2    Mediante il reclamo si possono censurare:
a  le violazioni del diritto, compreso l'eccesso e l'abuso del potere di apprezzamento e la denegata o ritardata giustizia;
b  l'accertamento inesatto o incompleto dei fatti;
c  l'inadeguatezza.
CPP)

La I Corte dei reclami penali considera in fatto ed in diritto:

- che il 24 marzo 2010 A. è stato arrestato nell’ambito di un procedimento penale cantonale;

- che il 16 agosto seguente il Ministero pubblico della Confederazione (in seguito: MPC) ha assunto il procedimento e disposto la carcerazione preventiva dell’interessato, il quale, su richiesta del suo patrocinatore, è stato posto in esecuzione anticipata di pena dal 29 settembre 2010;

- che l’8 settembre 2011 A. ha presentato un reclamo per denegata giustizia davanti al Giudice dei provvedimenti coercitivi (in seguito: GPC), volto ad ottenere la fissazione alla Polizia Giudiziaria federale (in seguito: PGF) di un termine scadente al più tardi il 30 settem- bre 2011 per allestire un rapporto finale nei suoi confronti (v. act. 1);

- che a suo modo di vedere, ritenuto che già a fine marzo 2011 le indagini erano ad uno stadio avanzato e che si sarebbe potuto procedere al suo interrogatorio finale appena conclusa un’attività rogatoriale in Bolivia (terminata verso metà giugno 2011), un periodo di quasi tre mesi per l’allestimento di un rapporto finale da parte della PGF, limitato alla sua posizione, sarebbe eccessivo;

- che in data 16 settembre 2011 il GPC ha trasmesso per competenza l’impugnativa in questione alla I Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale (v. act. 2);

- che con decisione BP.2011.39 del 4 ottobre 2011, lo scrivente Tribunale ha respinto una domanda di assistenza giudiziaria formulata da A., intimandogli di versare un anticipo delle spese di fr. 1'500.-- entro il 13 ottobre seguente (v. act. 4);

- che il 13 ottobre 2011 il patrocinatore dell’interessato ha invitato il Tribunale a rivedere la sua decisione alla luce di un errore nell’esposizione del reddito del suo assistito, precisando nel contempo di avere personalmente proceduto al versamento dell’importo richiesto (v. act. 5);

- che con scritto del 26 ottobre 2011 A. ha dichiarato di ritirare il suo reclamo dell’8 settembre 2011, chiedendo a questa Corte di porre eventuali spese a carico del MPC o, subordinatamente, di esonerarlo, data la sua particolare situazione (v. act. 5), dal pagamento di tasse e spese (act. 8);

- che il giorno successivo il MPC ha respinto ogni addebito di spese, evidenziando al contrario la temerarietà del reclamo in oggetto (v. act. 9);

- che in virtù degli art. 393 cpv. 1 lett. a
SR 312.0 Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale
CPP Art. 393 Ammissibilità e motivi - 1 Il reclamo può essere interposto contro:
1    Il reclamo può essere interposto contro:
a  le decisioni e gli atti procedurali della polizia, del pubblico ministero e delle autorità penali delle contravvenzioni;
b  i decreti e le ordinanze, nonché gli atti procedurali dei tribunali di primo grado; sono eccettuate le decisioni ordinatorie;
c  le decisioni del giudice dei provvedimenti coercitivi, sempreché il presente Codice non le dichiari definitive.
2    Mediante il reclamo si possono censurare:
a  le violazioni del diritto, compreso l'eccesso e l'abuso del potere di apprezzamento e la denegata o ritardata giustizia;
b  l'accertamento inesatto o incompleto dei fatti;
c  l'inadeguatezza.
del Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (CPP; RS 312.0) e l’art. 37 cpv. 1
SR 173.71 Legge federale del 19 marzo 2010 sull'organizzazione delle autorità penali della Confederazione (Legge sull'organizzazione delle autorità penali, LOAP) - Legge sull'organizzazione delle autorità penali
LOAP Art. 37 Competenze - 1 Le corti dei reclami penali del Tribunale penale federale giudicano i casi in cui il CPP13 dichiara competente la giurisdizione di reclamo o il Tribunale penale federale.
1    Le corti dei reclami penali del Tribunale penale federale giudicano i casi in cui il CPP13 dichiara competente la giurisdizione di reclamo o il Tribunale penale federale.
2    Le corti dei reclami penali giudicano inoltre:
a  i reclami in materia di assistenza giudiziaria internazionale conformemente:
a1  alla legge federale del 20 marzo 198114 sull'assistenza internazionale in materia penale,
a2  alla legge federale del 21 dicembre 199515 concernente la cooperazione con i tribunali internazionali incaricati del perseguimento penale delle violazioni gravi del diritto internazionale umanitario,
a3  alla legge federale del 22 giugno 200116 sulla cooperazione con la Corte penale internazionale,
a4  alla legge federale del 3 ottobre 197517 relativa al trattato conchiuso con gli Stati Uniti d'America sull'assistenza giudiziaria in materia penale;
b  i reclami loro sottoposti in virtù della legge federale del 22 marzo 197418 sul diritto penale amministrativo;
c  i ricorsi contro le decisioni del Tribunale amministrativo federale in materia di rapporti di lavoro dei suoi giudici e del suo personale, nonché del personale delle segreterie permanenti delle commissioni federali di stima;
d  i conflitti di competenza tra la giurisdizione militare e quella ordinaria;
e  le contestazioni loro sottoposte per decisione in virtù della legge federale del 21 marzo 199720 sulle misure per la salvaguardia della sicurezza interna;
f  le contestazioni loro sottoposte per decisione in virtù della legge federale del 7 ottobre 199421 sugli Uffici centrali di polizia giudiziaria della Confederazione;
g  i conflitti di competenza secondo la legge federale del 29 settembre 201723 sui giochi in denaro.
della legge federale del 19 marzo 2010 sull’organizzazione delle autorità penali della Confederazione (LOAP; RS 173.71) in relazione con l’art. 19 cpv. 1
SR 173.713.161 Regolamento del 31 agosto 2010 sull'organizzazione del Tribunale penale federale (Regolamento sull'organizzazione del TPF, ROTPF) - Regolamento sull'organizzazione del TPF
ROTPF Art. 19 - 1 Alla Corte dei reclami penali competono i compiti assegnatile dagli articoli 37 e 65 capoverso 3 LOAP o da altre leggi federali.28
1    Alla Corte dei reclami penali competono i compiti assegnatile dagli articoli 37 e 65 capoverso 3 LOAP o da altre leggi federali.28
2    ...29
3    La Corte dei reclami penali giudica nella composizione di tre giudici, nella misura in cui non è competente la direzione del procedimento. Essa può prendere decisioni mediante circolazione degli atti in caso d'unanimità e se nessun membro né il cancelliere del collegio giudicante chiede la seduta di discussione.30
del Regolamento del 31 agosto 2010 sull’organizzazione del Tribunale penale federale (ROTPF, RS 173.713.161), la I Corte dei reclami penali giudica i gravami contro le decisioni e gli atti procedurali della polizia, del pubblico ministero e delle autorità penali delle contravvenzioni;

- che i reclami per denegata o ritardata giustizia non sono subordinati al rispetto di alcun termine (art. 396 cpv. 2
SR 312.0 Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale
CPP Art. 396 Forma e termine - 1 I reclami contro decisioni comunicate per scritto od oralmente vanno presentati e motivati per scritto entro dieci giorni presso la giurisdizione di reclamo.
1    I reclami contro decisioni comunicate per scritto od oralmente vanno presentati e motivati per scritto entro dieci giorni presso la giurisdizione di reclamo.
2    I reclami per denegata o ritardata giustizia non sono subordinati al rispetto di alcun termine.
CPP).

- che, a norma dell'art. 386 cpv. 2 lett. b
SR 312.0 Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale
CPP Art. 386 Rinuncia e ritiro - 1 Chi è legittimato a ricorrere può, ricevuta comunicazione della decisione impugnabile, rinunciare espressamente a interporre ricorso, indirizzando una dichiarazione scritta od orale all'autorità che ha emanato la decisione.
1    Chi è legittimato a ricorrere può, ricevuta comunicazione della decisione impugnabile, rinunciare espressamente a interporre ricorso, indirizzando una dichiarazione scritta od orale all'autorità che ha emanato la decisione.
2    Chi ha interposto ricorso può ritirarlo:
a  entro la fine delle udienze dibattimentali, se la procedura è orale;
b  entro la conclusione dello scambio di scritti e di eventuali complementi di prova o degli atti, se la procedura è scritta.
3    La rinuncia e il ritiro sono definitivi, eccetto che l'interessato vi sia stato indotto mediante inganno, reato o errata informazione da parte di un'autorità.
CPP, chi ha interposto ricorso può ritirarlo entro la conclusione dello scambio di scritti e di eventuali complementi di prova o degli atti, se la procedura è scritta;

- che la rinuncia e il ritiro sono definitivi, eccetto che l'interessato vi sia stato indotto mediante inganno, reato o errata informazione da parte di un'autorità (art. 386 cpv. 3
SR 312.0 Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale
CPP Art. 386 Rinuncia e ritiro - 1 Chi è legittimato a ricorrere può, ricevuta comunicazione della decisione impugnabile, rinunciare espressamente a interporre ricorso, indirizzando una dichiarazione scritta od orale all'autorità che ha emanato la decisione.
1    Chi è legittimato a ricorrere può, ricevuta comunicazione della decisione impugnabile, rinunciare espressamente a interporre ricorso, indirizzando una dichiarazione scritta od orale all'autorità che ha emanato la decisione.
2    Chi ha interposto ricorso può ritirarlo:
a  entro la fine delle udienze dibattimentali, se la procedura è orale;
b  entro la conclusione dello scambio di scritti e di eventuali complementi di prova o degli atti, se la procedura è scritta.
3    La rinuncia e il ritiro sono definitivi, eccetto che l'interessato vi sia stato indotto mediante inganno, reato o errata informazione da parte di un'autorità.
CPP);

- che, premesso quanto sopra, la causa è stralciata dai ruoli;

- che, a norma dell'art. 428 cpv. 1
SR 312.0 Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale
CPP Art. 428 Assunzione delle spese nella procedura di ricorso - 1 Le parti sostengono le spese della procedura di ricorso nella misura in cui prevalgono o soccombono nella causa. È ritenuta soccombente anche la parte che ha ritirato il ricorso o sul cui ricorso non si è entrati nel merito.
1    Le parti sostengono le spese della procedura di ricorso nella misura in cui prevalgono o soccombono nella causa. È ritenuta soccombente anche la parte che ha ritirato il ricorso o sul cui ricorso non si è entrati nel merito.
2    Se una parte ricorrente ottiene una decisione a lei più favorevole, le spese della procedura di impugnazione possono esserle addossate se:
a  i presupposti della prevalenza nella causa sono stati creati soltanto nell'ambito della procedura di ricorso; o
b  la decisione impugnata viene modificata soltanto riguardo ad aspetti non sostanziali.
3    Se emana essa stessa una nuova decisione, la giurisdizione di ricorso statuisce anche in merito alla liquidazione delle spese prevista dalla giurisdizione inferiore.
4    Se la giurisdizione di ricorso annulla una decisione e rinvia la causa alla giurisdizione inferiore perché statuisca nuovamente, la Confederazione o il Cantone sostengono le spese della procedura di ricorso e, secondo il libero apprezzamento della giurisdizione di ricorso, quelle della giurisdizione inferiore.
5    Se l'istanza di revisione è accolta, l'autorità penale chiamata in seguito a statuire sulla causa decide secondo libero apprezzamento in merito alle spese del primo procedimento.
CPP, le parti sostengono le spese della procedura di ricorso nella misura in cui prevalgono o soccombono nella causa (1a frase), con la precisazione che è ritenuta soccombente anche la parte che ha ritirato il ricorso o sul cui ricorso non si è entrati nel merito (2a frase);

- che, avendo il reclamante ritirato la sua impugnativa, egli deve essere considerato quale parte soccombente;

- che la scrivente Corte ha rifiutato a A. la concessione dell’assistenza giudiziaria sulla base dei documenti da esso forniti e successivamente completati (v. act. 4), diniego che deve essere confermato anche alla luce dello scritto del 13 ottobre 2011 (v. act. 5);

- che, conformemente alla prassi della I Corte dei reclami penali (v. sentenza TPF BB.2009.29 del 9 settembre 2009 e sentenza del Tribunale penale federale BP.2009.50 del 9 novembre 2009), le istanze di riconsiderazione di decisioni in materia di assistenza giudiziaria sono esaminate alla stregua di nuove domande di assistenza giudiziaria gratuita. Il richiedente può presentare tale richiesta ad ogni stadio del procedimento penale, e ciò indipendentemente dall’esistenza o meno di motivi di revisione ai sensi degli art. 121 e
SR 312.0 Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale
CPP Art. 428 Assunzione delle spese nella procedura di ricorso - 1 Le parti sostengono le spese della procedura di ricorso nella misura in cui prevalgono o soccombono nella causa. È ritenuta soccombente anche la parte che ha ritirato il ricorso o sul cui ricorso non si è entrati nel merito.
1    Le parti sostengono le spese della procedura di ricorso nella misura in cui prevalgono o soccombono nella causa. È ritenuta soccombente anche la parte che ha ritirato il ricorso o sul cui ricorso non si è entrati nel merito.
2    Se una parte ricorrente ottiene una decisione a lei più favorevole, le spese della procedura di impugnazione possono esserle addossate se:
a  i presupposti della prevalenza nella causa sono stati creati soltanto nell'ambito della procedura di ricorso; o
b  la decisione impugnata viene modificata soltanto riguardo ad aspetti non sostanziali.
3    Se emana essa stessa una nuova decisione, la giurisdizione di ricorso statuisce anche in merito alla liquidazione delle spese prevista dalla giurisdizione inferiore.
4    Se la giurisdizione di ricorso annulla una decisione e rinvia la causa alla giurisdizione inferiore perché statuisca nuovamente, la Confederazione o il Cantone sostengono le spese della procedura di ricorso e, secondo il libero apprezzamento della giurisdizione di ricorso, quelle della giurisdizione inferiore.
5    Se l'istanza di revisione è accolta, l'autorità penale chiamata in seguito a statuire sulla causa decide secondo libero apprezzamento in merito alle spese del primo procedimento.
segg. della legge federale del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF; RS 173.110);

- che nella fattispecie tuttavia le precisazioni fornite dal reclamante il 13 ottobre 2011 (v. act. 5) non permettono di determinare con certezza la sua reale ed attuale situazione finanziaria. A. si è limitato a dichiarare di non beneficiare, né personalmente, né tramite la sua compagna, di alcuna entrata, eccezione fatta per una rendita annuale erogata dell’Istituto Nazionale Previdenza Sociale (INPS) per complessivi € 5'378.--, precisando nel contempo di non dovere sopportare spese mensili. Tali indicazioni sono manifestamente incomplete e non permettono quindi di accertare compiutamente l’eventuale situazione di indigenza del richiedente, attualmente in stato di detenzione, ritenuto pure l’aiuto finanziario che la famiglia riceve dalla sorella della compagna;

- che non può essere formulato alcun addebito nei confronti del MPC in merito all’attività di inchiesta da esso svolta;

- che la tassa di giustizia è calcolata giusta l'art. 8 cpv. 1 del Regolamento del 31 agosto 2010 del Tribunale penale federale sulle spese, gli emolumenti, le ripetibili e le indennità della procedura penale federale (RSPPF; RS 173.713.162);

- che, nella fattispecie, la dichiarazione di ritiro del reclamo è avvenuta allo stadio intermedio della procedura, la quale ha già cagionato dei costi processuali (v. act. 4) e delle spese di cancelleria, per cui si giustifica il prelievo di una tassa di giustizia ridotta che viene fissata a fr. 400.--;

Per questi motivi, la I Corte dei reclami penali pronuncia:

1. A seguito del ritiro del reclamo, la causa è stralciata dai ruoli.

2. La tassa di giustizia di fr. 400.-- è posta a carico del reclamante. Tenuto conto dell’anticipo delle spese di fr. 1'500.-- già pervenuto, la cassa del Tribunale penale federale restituirà al reclamante l’importo di fr. 1'100.--.

Bellinzona, il 9 novembre 2011

In nome della I Corte dei reclami penali

del Tribunale penale federale

Il Presidente: La Cancelliera:

Comunicazione a:

- Avv. Matteo Quadranti,

- Ministero pubblico della Confederazione,

Informazione sui rimedi giuridici

Le decisioni della I Corte dei reclami penali concernenti misure coercitive sono impugnabili entro 30 giorni dalla notifica mediante ricorso al Tribunale federale (artt. 79 e 100 cpv. 1 della legge federale del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale; LTF). La procedura è retta dagli art. 90 ss
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria
LTF Art. 90 Decisioni finali - Il ricorso è ammissibile contro le decisioni che pongono fine al procedimento.
LTF.

Il ricorso non sospende l’esecuzione della decisione impugnata se non nel caso in cui il giudice dell’istruzione lo ordini (art. 103
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria
LTF Art. 103 Effetto sospensivo - 1 Di regola il ricorso non ha effetto sospensivo.
1    Di regola il ricorso non ha effetto sospensivo.
2    Nei limiti delle conclusioni presentate, il ricorso ha effetto sospensivo:
a  in materia civile, se è diretto contro una sentenza costitutiva;
b  in materia penale, se è diretto contro una decisione che infligge una pena detentiva senza sospensione condizionale o una misura privativa della libertà; l'effetto sospensivo non si estende alla decisione sulle pretese civili;
c  nei procedimenti nel campo dell'assistenza giudiziaria internazionale in materia penale, se è diretto contro una decisione di chiusura o contro qualsiasi altra decisione che autorizza la comunicazione di informazioni inerenti alla sfera segreta o la consegna di oggetti o beni;
d  nei procedimenti nel campo dell'assistenza amministrativa internazionale in materia fiscale.
3    Il giudice dell'istruzione può, d'ufficio o ad istanza di parte, decidere altrimenti circa l'effetto sospensivo.
LTF).