Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

5A 665/2016

Sentenza del 7 marzo 2017

II Corte di diritto civile

Composizione
Giudici federali Escher, Giudice presidente,
Marazzi, Schöbi,
Cancelliera Antonini.

Partecipanti al procedimento
A.________,
patrocinato dall'avv. Rossano Bervini,
ricorrente,

contro

B.________,
patrocinata dall'avv. Adriano Censi,
opponente.

Oggetto
fallimento,

ricorso contro la sentenza emanata il 28 luglio 2016
dalla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.

Fatti:

A.
B.________ ha avviato una procedura esecutiva nei confronti di A.________ per il pagamento di fr. 700'707.90 oltre interessi e spese. In data 4 aprile 2016, B.________ ha chiesto alla competente Pretura del Distretto di Lugano di decretare il fallimento del debitore. All'udienza di discussione 18 maggio 2016, A.________ ha eccepito la mancanza di procura a favore del patrocinatore di B.________; il Pretore ha assegnato un termine di cinque giorni per ovviare alla mancanza. A.________ ha contestato seduta stante il provvedimento. Il giorno medesimo, la procura è stata prodotta. Con scritto 19 maggio 2016 A.________ ha ribadito che secondo lui il vizio formale non era stato sanato. In data 30 maggio 2016 il Pretore ha spiccato una prima citazione per il 14 settembre 2016 "per procedere alla discussione". Su istanza di B.________, con ordinanza 1° giugno 2016 l'udienza è stata anticipata al 6 luglio 2016. Con scritto 13 giugno 2016 A.________ ha chiesto il rinvio dell'udienza, data l'assenza del proprio patrocinatore il 6 luglio 2016; in caso di conferma della data avversata, egli ha chiesto una limitazione della discussione alla questione della ricevibilità dell'istanza di fallimento, con la conseguenza che un'ulteriore udienza
avrebbe dovuto essere tenuta per la pronuncia di un eventuale decreto di fallimento. Il 14 giugno 2016 il Pretore ha confermato l'udienza prevista per il 6 luglio 2016, avvisando le parti che avrebbe deciso anche in loro assenza in applicazione dell'art. 171
SR 281.1 Legge federale dell'11 aprile 1889 sulla esecuzione e sul fallimento (LEF)
LEF Art. 171 - Il giudice decide seduta stante anche in assenza delle parti. Egli dichiara il fallimento, salvo nei casi previsti dagli articoli 172 a 173a.
LEF. Il 6 luglio 2016 medesimo il Pretore ha pronunciato il fallimento di A.________ con effetto a decorrere dal giorno successivo alle ore 10.00.

B.
Contro la sentenza pretorile, A.________ è insorto alla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale di appello del Cantone Ticino con reclamo 15 luglio 2016. Con il giudizio 28 luglio 2016 qui impugn ato, i Giudici cantonali hanno respinto il gravame ed hanno confermato il fallimento di A.________ con effetto al 7 luglio 2016, ore 10.00.

C.
Contro il giudizio cantonale A.________ (qui di seguito: ricorrente) ha interposto, in data 14 settembre 2016, ricorso in materia civile. Egli postula in via principale l'annullamento della decisione cantonale e (implicitamente) della pronuncia di fallimento; in via subordinata, l'annullamento della decisione cantonale ed il rinvio dell'incarto al Pretore per nuova decisione ai sensi dei considerandi.
Non sono state chieste determinazioni.

Diritto:

1.

1.1. Presentato tempestivamente (art. 46 cpv. 1 lett. b
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria
LTF Art. 46 Sospensione - 1 I termini stabiliti in giorni dalla legge o dal giudice sono sospesi:
1    I termini stabiliti in giorni dalla legge o dal giudice sono sospesi:
a  dal settimo giorno precedente la Pasqua al settimo giorno successivo alla Pasqua incluso;
b  dal 15 luglio al 15 agosto incluso;
c  dal 18 dicembre al 2 gennaio incluso.
2    Il capoverso 1 non si applica nei procedimenti concernenti:
a  l'effetto sospensivo e altre misure provvisionali;
b  l'esecuzione cambiaria;
c  i diritti politici (art. 82 lett. c);
d  l'assistenza giudiziaria internazionale in materia penale e l'assistenza amministrativa internazionale in materia fiscale;
e  gli appalti pubblici.18
e 100 cpv. 1
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria
LTF Art. 100 Ricorso contro decisioni - 1 Il ricorso contro una decisione deve essere depositato presso il Tribunale federale entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione.
1    Il ricorso contro una decisione deve essere depositato presso il Tribunale federale entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione.
2    Il termine è di dieci giorni per i ricorsi contro le decisioni:
a  delle autorità cantonali di vigilanza in materia di esecuzione e fallimento;
b  nel campo dell'assistenza giudiziaria internazionale in materia penale e dell'assistenza amministrativa internazionale in materia fiscale;
c  in materia di ritorno di un minore secondo la Convenzione europea del 20 maggio 198090 sul riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia di affidamento di minori e sul ristabilimento dell'affidamento oppure secondo la Convenzione del 25 ottobre 198091 sugli aspetti civili del rapimento internazionale di minori;
d  del Tribunale federale dei brevetti in materia di rilascio di una licenza secondo l'articolo 40d della legge del 25 giugno 195493 sui brevetti.
3    Il termine è di cinque giorni per i ricorsi contro le decisioni:
a  delle autorità cantonali di vigilanza in materia di esecuzione e fallimento pronunciate nell'ambito dell'esecuzione cambiaria;
b  dei Governi cantonali su ricorsi concernenti votazioni federali.
4    Il termine è di tre giorni per i ricorsi contro le decisioni dei Governi cantonali su ricorsi concernenti le elezioni al Consiglio nazionale.
5    Per i ricorsi concernenti conflitti di competenza tra due Cantoni, il termine decorre al più tardi dal giorno in cui in ciascun Cantone sono state pronunciate decisioni impugnabili mediante ricorso al Tribunale federale.
6    ...94
7    Il ricorso per denegata o ritardata giustizia può essere interposto in ogni tempo.
LTF) contro una decisione finale (art. 90
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria
LTF Art. 90 Decisioni finali - Il ricorso è ammissibile contro le decisioni che pongono fine al procedimento.
LTF; DTF 133 III 687 consid. 1.2) che conferma, in ultima istanza cantonale e su ricorso (art. 75 cpv. 1 e
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria
LTF Art. 75 Autorità inferiori - 1 Il ricorso è ammissibile contro le decisioni pronunciate dalle autorità cantonali di ultima istanza, dal Tribunale amministrativo federale e dal Tribunale federale dei brevetti.36
1    Il ricorso è ammissibile contro le decisioni pronunciate dalle autorità cantonali di ultima istanza, dal Tribunale amministrativo federale e dal Tribunale federale dei brevetti.36
2    I Cantoni istituiscono tribunali superiori quali autorità cantonali di ultima istanza. Tali tribunali giudicano su ricorso, salvo nei casi in cui:
a  una legge federale prevede un'istanza cantonale unica;
b  un tribunale specializzato nelle controversie di diritto commerciale giudica in istanza cantonale unica;
c  è proposta loro direttamente, con il consenso di tutte le parti, un'azione con un valore litigioso di almeno 100 000 franchi.
2 LTF), la dichiarazione di fallimento del ricorrente (art. 72 cpv. 2 lett. a
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria
LTF Art. 72 Principio - 1 Il Tribunale federale giudica i ricorsi contro le decisioni pronunciate in materia civile.
1    Il Tribunale federale giudica i ricorsi contro le decisioni pronunciate in materia civile.
2    Al ricorso in materia civile soggiacciono anche:
a  le decisioni in materia di esecuzione e fallimento;
b  le decisioni in rapporto diretto con il diritto civile pronunciate in applicazione di norme di diritto pubblico, segnatamente le decisioni:
b1  sul riconoscimento e l'esecuzione di decisioni e sull'assistenza giudiziaria in materia civile,
b2  sulla tenuta del registro fondiario, dei registri dello stato civile, del registro di commercio e dei registri in materia di marchi, disegni e modelli, brevetti d'invenzione, varietà vegetali e topografie,
b3  sull'autorizzazione al cambiamento del nome,
b4  in materia di vigilanza sulle fondazioni, eccettuati gli istituti di previdenza e di libero passaggio,
b5  in materia di vigilanza sugli esecutori testamentari e altri rappresentanti previsti dal diritto successorio,
b6  in materia di protezione dei minori e degli adulti,
b7  ...
LTF; DTF 133 III 687 consid. 1.2), il gravame è in concreto ammissibile indipendentemente dal valore di lite (art. 74 cpv. 2 lett. d
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria
LTF Art. 74 Valore litigioso minimo - 1 Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta almeno a:
1    Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta almeno a:
a  15 000 franchi nelle controversie in materia di diritto del lavoro e di locazione;
b  30 000 franchi in tutti gli altri casi.
2    Quando il valore litigioso non raggiunge l'importo determinante secondo il capoverso 1, il ricorso è ammissibile:
a  se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale;
b  se una legge federale prevede un'istanza cantonale unica;
c  contro le decisioni delle autorità cantonali di vigilanza in materia di esecuzione e fallimento;
d  contro le decisioni del giudice del fallimento e del concordato;
e  contro le decisioni del Tribunale federale dei brevetti.
LTF). Il ricorrente, che ha già partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore (art. 76 cpv. 1 lett. a
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria
LTF Art. 76 Diritto di ricorso - 1 Ha diritto di interporre ricorso in materia civile chi:
1    Ha diritto di interporre ricorso in materia civile chi:
a  ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore o è stato privato della possibilità di farlo; e
b  è particolarmente toccato dalla decisione impugnata e ha un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modifica della stessa.
2    Il diritto di ricorrere contro le decisioni di cui all'articolo 72 capoverso 2 spetta inoltre alla Cancelleria federale, ai dipartimenti federali o, in quanto lo preveda il diritto federale, ai servizi loro subordinati, se la decisione impugnata viola la legislazione federale nella sfera dei loro compiti.40
LTF) uscendone soccombente (art. 76 cpv. 1 lett. b
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria
LTF Art. 76 Diritto di ricorso - 1 Ha diritto di interporre ricorso in materia civile chi:
1    Ha diritto di interporre ricorso in materia civile chi:
a  ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore o è stato privato della possibilità di farlo; e
b  è particolarmente toccato dalla decisione impugnata e ha un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modifica della stessa.
2    Il diritto di ricorrere contro le decisioni di cui all'articolo 72 capoverso 2 spetta inoltre alla Cancelleria federale, ai dipartimenti federali o, in quanto lo preveda il diritto federale, ai servizi loro subordinati, se la decisione impugnata viola la legislazione federale nella sfera dei loro compiti.40
LTF), è legittimato a ricorrere.

1.2. Il Tribunale federale applica il diritto d'ufficio (art. 106 cpv. 1
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria
LTF Art. 106 Applicazione del diritto - 1 Il Tribunale federale applica d'ufficio il diritto.
1    Il Tribunale federale applica d'ufficio il diritto.
2    Esamina la violazione di diritti fondamentali e di disposizioni di diritto cantonale e intercantonale soltanto se il ricorrente ha sollevato e motivato tale censura.
LTF). Nondimeno, tenuto conto dell'onere di allegazione e motivazione posto dall'art. 42 cpv. 1 e
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria
LTF Art. 42 Atti scritti - 1 Gli atti scritti devono essere redatti in una lingua ufficiale, contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati.
1    Gli atti scritti devono essere redatti in una lingua ufficiale, contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati.
2    Nei motivi occorre spiegare in modo conciso perché l'atto impugnato viola il diritto. Qualora il ricorso sia ammissibile soltanto se concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o un caso particolarmente importante per altri motivi, occorre spiegare perché la causa adempie siffatta condizione.14 15
3    Se sono in possesso della parte, i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati; se l'atto scritto è diretto contro una decisione, anche questa deve essere allegata.
4    In caso di trasmissione per via elettronica, la parte o il suo patrocinatore deve munire l'atto scritto di una firma elettronica qualificata secondo la legge del 18 marzo 201616 sulla firma elettronica. Il Tribunale federale determina mediante regolamento:
a  il formato dell'atto scritto e dei relativi allegati;
b  le modalità di trasmissione;
c  le condizioni alle quali può essere richiesta la trasmissione successiva di documenti cartacei in caso di problemi tecnici.17
5    Se mancano la firma della parte o del suo patrocinatore, la procura dello stesso o gli allegati prescritti, o se il patrocinatore non è autorizzato in quanto tale, è fissato un congruo termine per sanare il vizio, con la comminatoria che altrimenti l'atto scritto non sarà preso in considerazione.
6    Gli atti illeggibili, sconvenienti, incomprensibili, prolissi o non redatti in una lingua ufficiale possono essere del pari rinviati al loro autore affinché li modifichi.
7    Gli atti scritti dovuti a condotta processuale da querulomane o altrimenti abusiva sono inammissibili.
2 LTF, la cui mancata ottemperanza conduce all'inammissibilità del gravame, il Tribunale federale esamina di regola solo le censure sollevate (DTF 140 III 86 consid. 2; 137 III 580 consid. 1.3; 134 III 102 consid. 1.1). Nell'atto di ricorso occorre pertanto spiegare in modo conciso, riferendosi all'oggetto del litigio, in cosa consiste la violazione del diritto e su quali punti il giudizio contestato viene impugnato (DTF 134 II 244 consid. 2.1). In particolare, il ricorso deve trarre spunto dalla motivazione della decisione impugnata: il ricorrente non può limitarsi a riproporre i punti di vista già difesi nella procedura cantonale, bensì deve sviluppare la propria critica partendo dai considerandi dell'autorità precedente. Il rimando a altri allegati o agli atti non è sufficiente (DTF 140 III 115 consid. 2). Inammissibile è pure riproporre parola per parola la medesima motivazione sottoposta all'autorità inferiore (DTF 134 II 244 consid. 2.3; sentenza 5A 774/2012 del 17 dicembre 2012 consid. 4.2; FLORENCE AUBRY GIRARDIN, in Commentaire de la LTF, 2a ed. 2014, n.
30 ad art. 42
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria
LTF Art. 42 Atti scritti - 1 Gli atti scritti devono essere redatti in una lingua ufficiale, contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati.
1    Gli atti scritti devono essere redatti in una lingua ufficiale, contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati.
2    Nei motivi occorre spiegare in modo conciso perché l'atto impugnato viola il diritto. Qualora il ricorso sia ammissibile soltanto se concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o un caso particolarmente importante per altri motivi, occorre spiegare perché la causa adempie siffatta condizione.14 15
3    Se sono in possesso della parte, i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati; se l'atto scritto è diretto contro una decisione, anche questa deve essere allegata.
4    In caso di trasmissione per via elettronica, la parte o il suo patrocinatore deve munire l'atto scritto di una firma elettronica qualificata secondo la legge del 18 marzo 201616 sulla firma elettronica. Il Tribunale federale determina mediante regolamento:
a  il formato dell'atto scritto e dei relativi allegati;
b  le modalità di trasmissione;
c  le condizioni alle quali può essere richiesta la trasmissione successiva di documenti cartacei in caso di problemi tecnici.17
5    Se mancano la firma della parte o del suo patrocinatore, la procura dello stesso o gli allegati prescritti, o se il patrocinatore non è autorizzato in quanto tale, è fissato un congruo termine per sanare il vizio, con la comminatoria che altrimenti l'atto scritto non sarà preso in considerazione.
6    Gli atti illeggibili, sconvenienti, incomprensibili, prolissi o non redatti in una lingua ufficiale possono essere del pari rinviati al loro autore affinché li modifichi.
7    Gli atti scritti dovuti a condotta processuale da querulomane o altrimenti abusiva sono inammissibili.
LTF).

Le esigenze di motivazione sono più rigorose quando è fatta valere la violazione di diritti fondamentali. II Tribunale federale esamina queste censure solo se la parte ricorrente le ha debitamente sollevate e motivate, come prescritto dall'art. 106 cpv. 2
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria
LTF Art. 106 Applicazione del diritto - 1 Il Tribunale federale applica d'ufficio il diritto.
1    Il Tribunale federale applica d'ufficio il diritto.
2    Esamina la violazione di diritti fondamentali e di disposizioni di diritto cantonale e intercantonale soltanto se il ricorrente ha sollevato e motivato tale censura.
LTF. Ciò significa che il ricorrente deve indicare in modo chiaro e dettagliato con riferimento ai motivi della decisione impugnata in che modo sarebbero stati violati i suoi diritti costituzionali (DTF 134 II 244 consid. 2.2).

1.3. In linea di massima il Tribunale federale fonda il suo ragionamento giuridico sull'accertamento dei fatti svolto dall'autorità inferiore (art. 105 cpv. 1
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria
LTF Art. 105 Fatti determinanti - 1 Il Tribunale federale fonda la sua sentenza sui fatti accertati dall'autorità inferiore.
1    Il Tribunale federale fonda la sua sentenza sui fatti accertati dall'autorità inferiore.
2    Può rettificare o completare d'ufficio l'accertamento dei fatti dell'autorità inferiore se è stato svolto in modo manifestamente inesatto o in violazione del diritto ai sensi dell'articolo 95.
3    Se il ricorso è diretto contro una decisione d'assegnazione o rifiuto di prestazioni pecuniarie dell'assicurazione militare o dell'assicurazione contro gli infortuni, il Tribunale federale non è vincolato dall'accertamento dei fatti operato dall'autorità inferiore.96
LTF). Può scostarsene o completarlo soltanto se è stato effettuato in modo manifestamente inesatto o in violazione del diritto ai sensi dell'art. 95
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria
LTF Art. 95 Diritto svizzero - Il ricorrente può far valere la violazione:
a  del diritto federale;
b  del diritto internazionale;
c  dei diritti costituzionali cantonali;
d  delle disposizioni cantonali in materia di diritto di voto dei cittadini e di elezioni e votazioni popolari;
e  del diritto intercantonale.
LTF (art. 105 cpv. 2
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria
LTF Art. 105 Fatti determinanti - 1 Il Tribunale federale fonda la sua sentenza sui fatti accertati dall'autorità inferiore.
1    Il Tribunale federale fonda la sua sentenza sui fatti accertati dall'autorità inferiore.
2    Può rettificare o completare d'ufficio l'accertamento dei fatti dell'autorità inferiore se è stato svolto in modo manifestamente inesatto o in violazione del diritto ai sensi dell'articolo 95.
3    Se il ricorso è diretto contro una decisione d'assegnazione o rifiuto di prestazioni pecuniarie dell'assicurazione militare o dell'assicurazione contro gli infortuni, il Tribunale federale non è vincolato dall'accertamento dei fatti operato dall'autorità inferiore.96
LTF). L'accertamento dei fatti contenuto nella sentenza impugnata può essere censurato alle stesse condizioni; occorre inoltre che l'eliminazione dell'asserito vizio possa influire in maniera determinante sull'esito della causa (art. 97 cpv. 1
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria
LTF Art. 97 Accertamento inesatto dei fatti - 1 Il ricorrente può censurare l'accertamento dei fatti soltanto se è stato svolto in modo manifestamente inesatto o in violazione del diritto ai sensi dell'articolo 95 e l'eliminazione del vizio può essere determinante per l'esito del procedimento.
1    Il ricorrente può censurare l'accertamento dei fatti soltanto se è stato svolto in modo manifestamente inesatto o in violazione del diritto ai sensi dell'articolo 95 e l'eliminazione del vizio può essere determinante per l'esito del procedimento.
2    Se il ricorso è diretto contro una decisione d'assegnazione o rifiuto di prestazioni pecuniarie dell'assicurazione militare o dell'assicurazione contro gli infortuni, può essere censurato qualsiasi accertamento inesatto o incompleto dei fatti giuridicamente rilevanti.87
LTF). Se rimprovera all'autorità cantonale un accertamento dei fatti manifestamente inesatto - ossia arbitrario (DTF 140 III 115 consid. 2) - il ricorrente deve motivare la censura conformemente alle esigenze poste dall'art. 106 cpv. 2
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria
LTF Art. 106 Applicazione del diritto - 1 Il Tribunale federale applica d'ufficio il diritto.
1    Il Tribunale federale applica d'ufficio il diritto.
2    Esamina la violazione di diritti fondamentali e di disposizioni di diritto cantonale e intercantonale soltanto se il ricorrente ha sollevato e motivato tale censura.
LTF (DTF 136 II 304 consid. 2.5).

2.
Controverso è il modo di procedere del Pretore descritto sopra (consid. A in fatto) nella prospettiva degli art. 168
SR 281.1 Legge federale dell'11 aprile 1889 sulla esecuzione e sul fallimento (LEF)
LEF Art. 168 - Presentata la domanda di fallimento, le parti sono avvisate, almeno tre giorni prima, della trattazione giudiziale della medesima. Esse possono comparire personalmente in giudizio o farsi rappresentare.
segg. LEF e 133 lett. e e lett. f CPC.

2.1. Al rimprovero del ricorrente di aver statuito il Pretore all'udienza del 6 luglio 2016, senza aver indicato esplicitamente nella citazione né che si trattava dell'udienza fallimentare ai sensi dell'art. 168
SR 281.1 Legge federale dell'11 aprile 1889 sulla esecuzione e sul fallimento (LEF)
LEF Art. 168 - Presentata la domanda di fallimento, le parti sono avvisate, almeno tre giorni prima, della trattazione giudiziale della medesima. Esse possono comparire personalmente in giudizio o farsi rappresentare.
LEF né che avrebbe potuto decretare il fallimento anche in assenza delle parti, il Tribunale di appello ha risposto che il ricorrente, presente a quell'udienza, non ha chiesto la fissazione di un'ulteriore udienza, limitandosi a dolersi di non essere debitamente rappresentato, senza tuttavia spiegare l'impossibilità di potere essere accompagnato da un associato del suo legale o da altro patrocinatore. Il Tribunale di appello ha peraltro ritenuto che il ricorrente "non poteva (...) ignorare che il primo giudice avrebbe potuto dichiarare il fallimento al termine dell'udienza del 6 luglio 2016". Ha positivamente accertato che il provvedimento 14 giugno 2016, mediante il quale il Pretore aveva mantenuto l'udienza del 6 luglio 2016 avvisando che avrebbe deciso anche in assenza delle parti (art. 171
SR 281.1 Legge federale dell'11 aprile 1889 sulla esecuzione e sul fallimento (LEF)
LEF Art. 171 - Il giudice decide seduta stante anche in assenza delle parti. Egli dichiara il fallimento, salvo nei casi previsti dagli articoli 172 a 173a.
LEF), equivale a reiezione implicita della richiesta 13 giugno 2016 del ricorrente di limitare l'udienza del 6 luglio 2016 alla questione della ricevibilità dell'istanza, rinviando la discussione del merito. Assistito durante
l'intera procedura da un legale, il ricorrente, conclude il Tribunale di appello, non può sostenere in buona fede di essere rimasto ignaro delle possibili conseguenze di presentarsi da solo all'udienza del 6 luglio 2016.

2.2. A quanto precede, in una prima parte del proprio ricorso il ricorrente oppone, parola per parola, quanto già detto in sede di reclamo, ciò che è inammissibile (supra consid. 1.2). Poco male, poiché poco oltre il ricorrente esprime le sue due obiezioni. In primo luogo, a suo giudizio il Tribunale di appello avrebbe addotto la presenza sua all'udienza del 6 luglio 2016 quale giustificazione per "ignorare l'applicazione degli artt. 168 e seguenti LEF e 133 lett. e ed f CPC". In secondo luogo, egli assevera che le ordinanze pretorili 30 maggio 2016, 1° giugno 2016 e 14 giugno 2016, lette nella prospettiva degli scritti delle parti relativi alle contestazioni in merito all'accertamento pregiudiziale dell'irricevibilità dell'istanza di fallimento, non potevano essere in buona fede interpretate altrimenti se non come assicurazione che, a quell'udienza, il Pretore avrebbe unicamente deciso sulla ricevibilità dell'istanza di fallimento.

2.3. Il Tribunale di appello non ha per nulla ignorato gli art. 168
SR 281.1 Legge federale dell'11 aprile 1889 sulla esecuzione e sul fallimento (LEF)
LEF Art. 168 - Presentata la domanda di fallimento, le parti sono avvisate, almeno tre giorni prima, della trattazione giudiziale della medesima. Esse possono comparire personalmente in giudizio o farsi rappresentare.
segg. LEF né l'art. 133
SR 272 Codice di diritto processuale civile svizzero del 19 dicembre 2008 (Codice di procedura civile, CPC) - Codice di procedura civile
CPC Art. 133 Contenuto - La citazione contiene:
a  il nome e l'indirizzo della persona citata;
b  l'oggetto della causa e le parti;
c  la qualità nella quale la persona è citata;
d  il luogo, la data e l'ora della prevista comparizione;
e  l'atto processuale per il quale la persona è citata;
f  le conseguenze in caso di mancata comparizione;
g  la data della citazione medesima e la firma dell'autorità citante.
CPC.

2.3.1. L'art. 133
SR 272 Codice di diritto processuale civile svizzero del 19 dicembre 2008 (Codice di procedura civile, CPC) - Codice di procedura civile
CPC Art. 133 Contenuto - La citazione contiene:
a  il nome e l'indirizzo della persona citata;
b  l'oggetto della causa e le parti;
c  la qualità nella quale la persona è citata;
d  il luogo, la data e l'ora della prevista comparizione;
e  l'atto processuale per il quale la persona è citata;
f  le conseguenze in caso di mancata comparizione;
g  la data della citazione medesima e la firma dell'autorità citante.
CPC enuncia il contenuto essenziale di una citazione. È controverso in dottrina se la citazione, per essere valida, debba obbligatoriamente contenere tutte le indicazioni menzionate (in senso affermativo, con il ricorrente, ALFRED BÜHLER, in Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2aed. 2013, n. 36 ad art. 133
SR 272 Codice di diritto processuale civile svizzero del 19 dicembre 2008 (Codice di procedura civile, CPC) - Codice di procedura civile
CPC Art. 133 Contenuto - La citazione contiene:
a  il nome e l'indirizzo della persona citata;
b  l'oggetto della causa e le parti;
c  la qualità nella quale la persona è citata;
d  il luogo, la data e l'ora della prevista comparizione;
e  l'atto processuale per il quale la persona è citata;
f  le conseguenze in caso di mancata comparizione;
g  la data della citazione medesima e la firma dell'autorità citante.
CPC; MARIO KUMSCHICK, in Handkommentar ZPO, 2010, n. 2 ad art. 133
SR 272 Codice di diritto processuale civile svizzero del 19 dicembre 2008 (Codice di procedura civile, CPC) - Codice di procedura civile
CPC Art. 133 Contenuto - La citazione contiene:
a  il nome e l'indirizzo della persona citata;
b  l'oggetto della causa e le parti;
c  la qualità nella quale la persona è citata;
d  il luogo, la data e l'ora della prevista comparizione;
e  l'atto processuale per il quale la persona è citata;
f  le conseguenze in caso di mancata comparizione;
g  la data della citazione medesima e la firma dell'autorità citante.
CPC; LUKAS HUBER, in Schweizerische Zivilprozessordnung [ZPO] Kommentar, 2aed. 2016, n. 28 ad art. 133
SR 272 Codice di diritto processuale civile svizzero del 19 dicembre 2008 (Codice di procedura civile, CPC) - Codice di procedura civile
CPC Art. 133 Contenuto - La citazione contiene:
a  il nome e l'indirizzo della persona citata;
b  l'oggetto della causa e le parti;
c  la qualità nella quale la persona è citata;
d  il luogo, la data e l'ora della prevista comparizione;
e  l'atto processuale per il quale la persona è citata;
f  le conseguenze in caso di mancata comparizione;
g  la data della citazione medesima e la firma dell'autorità citante.
CPC; in senso contrario ROGER WEBER, in Kurzkommentar ZPO, 2aed. 2014, n. 1 ad art. 133
SR 272 Codice di diritto processuale civile svizzero del 19 dicembre 2008 (Codice di procedura civile, CPC) - Codice di procedura civile
CPC Art. 133 Contenuto - La citazione contiene:
a  il nome e l'indirizzo della persona citata;
b  l'oggetto della causa e le parti;
c  la qualità nella quale la persona è citata;
d  il luogo, la data e l'ora della prevista comparizione;
e  l'atto processuale per il quale la persona è citata;
f  le conseguenze in caso di mancata comparizione;
g  la data della citazione medesima e la firma dell'autorità citante.
CPC). La norma vuole permettere alla persona convocata di prepararsi adeguatamente all'udienza (Weber, op. cit., n. 6 ad art. 133
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CPC Art. 133 Contenuto - La citazione contiene:
a  il nome e l'indirizzo della persona citata;
b  l'oggetto della causa e le parti;
c  la qualità nella quale la persona è citata;
d  il luogo, la data e l'ora della prevista comparizione;
e  l'atto processuale per il quale la persona è citata;
f  le conseguenze in caso di mancata comparizione;
g  la data della citazione medesima e la firma dell'autorità citante.
CPC) nel ruolo che le spetta. Condizione essenziale per la sua efficacia - e dunque: validità - appare pertanto piuttosto la possibilità, per il destinatario, di partecipare all'udienza e di apprezzarne la rilevanza e portata (WEBER, op. cit., n. 1 ad art. 133
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CPC Art. 133 Contenuto - La citazione contiene:
a  il nome e l'indirizzo della persona citata;
b  l'oggetto della causa e le parti;
c  la qualità nella quale la persona è citata;
d  il luogo, la data e l'ora della prevista comparizione;
e  l'atto processuale per il quale la persona è citata;
f  le conseguenze in caso di mancata comparizione;
g  la data della citazione medesima e la firma dell'autorità citante.
CPC). Inoltre, un'eventuale imprecisione o incompletezza della citazione va eccepita immediatamente, pena il decadimento di ogni eccezione (WEBER, op. cit., n. 10 ad art. 133
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a  il nome e l'indirizzo della persona citata;
b  l'oggetto della causa e le parti;
c  la qualità nella quale la persona è citata;
d  il luogo, la data e l'ora della prevista comparizione;
e  l'atto processuale per il quale la persona è citata;
f  le conseguenze in caso di mancata comparizione;
g  la data della citazione medesima e la firma dell'autorità citante.
CPC; BÜHLER, op. cit., n. 38 ad art. 133
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a  il nome e l'indirizzo della persona citata;
b  l'oggetto della causa e le parti;
c  la qualità nella quale la persona è citata;
d  il luogo, la data e l'ora della prevista comparizione;
e  l'atto processuale per il quale la persona è citata;
f  le conseguenze in caso di mancata comparizione;
g  la data della citazione medesima e la firma dell'autorità citante.
CPC; HUBER, op. cit., n. 29 ad art. 133
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CPC Art. 133 Contenuto - La citazione contiene:
a  il nome e l'indirizzo della persona citata;
b  l'oggetto della causa e le parti;
c  la qualità nella quale la persona è citata;
d  il luogo, la data e l'ora della prevista comparizione;
e  l'atto processuale per il quale la persona è citata;
f  le conseguenze in caso di mancata comparizione;
g  la data della citazione medesima e la firma dell'autorità citante.

CPC).

2.3.2. Quando il Tribunale di appello, nella propria motivazione, fa leva sul fatto che il ricorrente è stato accompagnato durante l'intera procedura da un avvocato, e che egli ha dunque partecipato con cognizione di causa all'udienza del 6 luglio 2016 senza chiedere la fissazione di un'ulteriore udienza, esso intende dire che il ricorrente non poteva non sapere che in esito all'udienza del 6 luglio 2016, il Pretore avrebbe potuto pronunciare senz'altro il suo fallimento. Nel contempo, esso esprime implicitamente che omettendo di sollevare una precisa censura fondata sull'art. 133
SR 272 Codice di diritto processuale civile svizzero del 19 dicembre 2008 (Codice di procedura civile, CPC) - Codice di procedura civile
CPC Art. 133 Contenuto - La citazione contiene:
a  il nome e l'indirizzo della persona citata;
b  l'oggetto della causa e le parti;
c  la qualità nella quale la persona è citata;
d  il luogo, la data e l'ora della prevista comparizione;
e  l'atto processuale per il quale la persona è citata;
f  le conseguenze in caso di mancata comparizione;
g  la data della citazione medesima e la firma dell'autorità citante.
CPC in occasione dell'udienza stessa, il ricorrente ha perso l'opportunità di sollevarla più avanti.

2.3.3. La censura è pertanto infondata nella misura della sua ammissibilità.

2.4. Nemmeno l'obiezione ricorsuale secondo la quale le ordinanze pretorili 30 maggio 2016, 1° giugno 2016 e 14 giugno 2016 non potevano essere comprese altrimenti se non quale accettazione della richiesta di limitazione del tema dell'udienza del 6 luglio 2016 può essere accolta.

2.4.1. Emerge dagli atti che la citazione alla prima udienza del 18 maggio 2016 richiama gli art. 166
SR 281.1 Legge federale dell'11 aprile 1889 sulla esecuzione e sul fallimento (LEF)
LEF Art. 166 - 1 Decorso il termine di venti giorni dalla notificazione della comminatoria, il creditore, producendo tale documento ed il precetto, può chiedere al giudice del fallimento che questo venga dichiarato.
1    Decorso il termine di venti giorni dalla notificazione della comminatoria, il creditore, producendo tale documento ed il precetto, può chiedere al giudice del fallimento che questo venga dichiarato.
2    Tale diritto si estingue quindici mesi dopo la notificazione del precetto esecutivo. Se è stata fatta opposizione, questo termine rimane sospeso a partire dal giorno in cui l'azione fu promossa sino a quello della sua definizione giudiziale.338
segg. LEF e avverte le parti che si deciderà seduta stante anche in loro assenza, giusta l'art. 171
SR 281.1 Legge federale dell'11 aprile 1889 sulla esecuzione e sul fallimento (LEF)
LEF Art. 171 - Il giudice decide seduta stante anche in assenza delle parti. Egli dichiara il fallimento, salvo nei casi previsti dagli articoli 172 a 173a.
LEF. È parimenti incontestato che in quella circostanza, presenti fra gli altri il qui ricorrente e il suo patrocinatore, è stata discussa la domanda di fallimento in oggetto. Se il fallimento non venne pronunciato in quella circostanza, è soltanto perché il ricorrente eccepì la mancanza agli atti della procura del patrocinatore della parte istante: per questo solo motivo l'udienza venne aggiornata. La domanda che si pone è pertanto unicamente a sapere se il ricorrente possa legittimamente sostenere che le successive udienze non avrebbero dovuto vertere sul fallimento.

2.4.2. Non è il caso. Già nel suo scritto 19 maggio 2016 al Pretore, il ricorrente conclude che, nel caso in cui il vizio della rappresentanza fosse considerato sanato, "occorrerà nuovamente citare le parti ad un'udienza di discussione (u dienza fallimentare ex art. 168
SR 281.1 Legge federale dell'11 aprile 1889 sulla esecuzione e sul fallimento (LEF)
LEF Art. 168 - Presentata la domanda di fallimento, le parti sono avvisate, almeno tre giorni prima, della trattazione giudiziale della medesima. Esse possono comparire personalmente in giudizio o farsi rappresentare.
LEF) al termine della quale e seduta stante il Giudice del fallimento potrà dichiarare il fallimento ex art. 171
SR 281.1 Legge federale dell'11 aprile 1889 sulla esecuzione e sul fallimento (LEF)
LEF Art. 171 - Il giudice decide seduta stante anche in assenza delle parti. Egli dichiara il fallimento, salvo nei casi previsti dagli articoli 172 a 173a.
LEF, anche in assenza delle parti ". A tale richiesta del ricorrente si era associata l'istante. Egli era pertanto consapevole che tale sarebbe stato l'iter della procedura. Le convocazioni 30 maggio 2016 e 1° giugno 2016 potevano e dovevano pertanto essere comprese soltanto quali convocazioni alla continuazione dell'udienza di discussione avviata - e poi interrotta - il 18 maggio 2016, senza alcuna limitazione tematica. Lo comprova il fatto stesso che il ricorrente si sia sentito in obbligo di indirizzare al Pretore lo scritto 13 giugno 2016, nel quale egli formula espressamente la richiesta di limitare il tema dell'udienza del 6 luglio 2016 alla questione della ricevibilità dell'istanza di fallimento 4 aprile 2016. È ovvio peraltro che il contenuto di tale scritto può riprodurre al più l'opinione del suo estensore, non il pensiero del Pretore
destinatario. Quando il Pretore, nell'immediata risposta del giorno successivo, indica che dello scritto del ricorrente verrà tenuto conto nell'ambito della decisione finale, egli pare unicamente preannunciare che la questione della ricevibilità dell'istanza fallimentare 4 aprile 2016 verrà evasa quale questione pregiudiziale nel giudizio di pronuncia del fallimento. A comprova di quanto appena detto, si noterà che il Pretore avverte nuovamente le parti, richiamando l'art. 171
SR 281.1 Legge federale dell'11 aprile 1889 sulla esecuzione e sul fallimento (LEF)
LEF Art. 171 - Il giudice decide seduta stante anche in assenza delle parti. Egli dichiara il fallimento, salvo nei casi previsti dagli articoli 172 a 173a.
LEF, che deciderà anche in loro assenza - avvertimento che non avrebbe avuto senso se il Pretore avesse inteso accogliere la richiesta del ricorrente.

2.4.3. A ragione, dunque, il Tribunale di appello ha ritenuto che, con l'ordinanza 14 giugno 2016, il Pretore abbia implicitamente respinto la richiesta 13 giugno 2016 del ricorrente di limitare la tematica dell'udienza alla questione della ricevibilità dell'istanza di fallimento.
Anche questa seconda censura si rivela infondata nella misura della sua ammissibilità.

2.5. Sia infine osservato, per completezza, che nel presente ricorso il ricorrente non lamenta di aver eccepito, in occasione dell'udienza del 6 luglio 2016, di non essersi potuto adeguatamente preparare a causa dell'incompletezza della citazione, e che l'autorità inferiore non abbia esaminato tale sua doglianza. Dalla sentenza impugnata si evince che egli si è unicamente lamentato di non essere validamente rappresentato. A ragione il Tribunale di appello ha pertanto ritenuto che ogni e qualsiasi obiezione sulla validità della citazione sarebbe perenta (v. supra consid. 2.3.1 in fine e consid. 2.3.2).

3.
Il ricorso va pertanto respinto nella misura della sua ammissibilità, con conseguenza di tassa e spese a carico del ricorrente soccombente (art. 66 cpv. 1
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria
LTF Art. 66 Onere e ripartizione delle spese giudiziarie - 1 Di regola, le spese giudiziarie sono addossate alla parte soccombente. Se le circostanze lo giustificano, il Tribunale federale può ripartirle in modo diverso o rinunciare ad addossarle alle parti.
1    Di regola, le spese giudiziarie sono addossate alla parte soccombente. Se le circostanze lo giustificano, il Tribunale federale può ripartirle in modo diverso o rinunciare ad addossarle alle parti.
2    In caso di desistenza o di transazione, il Tribunale federale può rinunciare in tutto o in parte a riscuotere le spese giudiziarie.
3    Le spese inutili sono pagate da chi le causa.
4    Alla Confederazione, ai Cantoni, ai Comuni e alle organizzazioni incaricate di compiti di diritto pubblico non possono di regola essere addossate spese giudiziarie se, senza avere alcun interesse pecuniario, si rivolgono al Tribunale federale nell'esercizio delle loro attribuzioni ufficiali o se le loro decisioni in siffatte controversie sono impugnate mediante ricorso.
5    Salvo diversa disposizione, le spese giudiziarie addossate congiuntamente a più persone sono da queste sostenute in parti eguali e con responsabilità solidale.
LTF). Non sono dovute ripetibili, posto che l'opponente non è stata invitata a determinarsi e non è pertanto incorsa in spese della sede federale (art. 68 cpv. 1
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria
LTF Art. 68 Spese ripetibili - 1 Nella sentenza il Tribunale federale determina se e in che misura le spese della parte vincente debbano essere sostenute da quella soccombente.
1    Nella sentenza il Tribunale federale determina se e in che misura le spese della parte vincente debbano essere sostenute da quella soccombente.
2    La parte soccombente è di regola tenuta a risarcire alla parte vincente, secondo la tariffa del Tribunale federale, tutte le spese necessarie causate dalla controversia.
3    Alla Confederazione, ai Cantoni, ai Comuni e alle organizzazioni incaricate di compiti di diritto pubblico non sono di regola accordate spese ripetibili se vincono una causa nell'esercizio delle loro attribuzioni ufficiali.
4    Si applica per analogia l'articolo 66 capoversi 3 e 5.
5    Il Tribunale federale conferma, annulla o modifica, a seconda dell'esito del procedimento, la decisione sulle spese ripetibili pronunciata dall'autorità inferiore. Può stabilire esso stesso l'importo di tali spese secondo la tariffa federale o cantonale applicabile o incaricarne l'autorità inferiore.
LTF e contrario). Non è necessario fissare nuovamente la data di apertura del fallimento, posto che non è stato chiesto né conferito effetto sospensivo al ricorso.

Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:

1.
Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto.

2.
Le spese giudiziarie di fr. 2'000.-- sono poste a carico del ricorrente.

3.
Comunicazione ai patrocinatori delle parti, alla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino e all'Ufficio dei fallimenti di Lugano.

Losanna, 7 marzo 2017

In nome della II Corte di diritto civile
del Tribunale federale svizzero

La Giudice presidente: Escher

La Cancelliera: Antonini