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RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 95 |
||||||
| È proibito contrarre matrimonio tra parenti in linea retta nonché tra fratelli o sorelle germani, consanguinei o uterini, senza distinzione di parentela per discendenza o adozione. [1] | ||||||
| L'adozione non annulla l'impedimento della parentela esistente fra l'adottato e i suoi discendenti, da un lato, e la sua famiglia del sangue dall'altro. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta l'all. n. 8 della LF del 18 giu. 2004 sull'unione domestica registrata, in vigore dal 1° gen. 2006 (RU 2005 5685; FF 2003 1165). | ||||||
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RI 0.101 CEDU Convenzione del 4 novembre 1950 per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU) Art. 12 Diritto al matrimonio |
||||||
| Uomini e donne in età adatta hanno diritto di sposarsi e di fondare una famiglia secondo le leggi nazionali regolanti l'esercizio di tale diritto. | ||||||
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RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 95 |
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| È proibito contrarre matrimonio tra parenti in linea retta nonché tra fratelli o sorelle germani, consanguinei o uterini, senza distinzione di parentela per discendenza o adozione. [1] | ||||||
| L'adozione non annulla l'impedimento della parentela esistente fra l'adottato e i suoi discendenti, da un lato, e la sua famiglia del sangue dall'altro. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta l'all. n. 8 della LF del 18 giu. 2004 sull'unione domestica registrata, in vigore dal 1° gen. 2006 (RU 2005 5685; FF 2003 1165). | ||||||
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RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 95 |
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| È proibito contrarre matrimonio tra parenti in linea retta nonché tra fratelli o sorelle germani, consanguinei o uterini, senza distinzione di parentela per discendenza o adozione. [1] | ||||||
| L'adozione non annulla l'impedimento della parentela esistente fra l'adottato e i suoi discendenti, da un lato, e la sua famiglia del sangue dall'altro. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta l'all. n. 8 della LF del 18 giu. 2004 sull'unione domestica registrata, in vigore dal 1° gen. 2006 (RU 2005 5685; FF 2003 1165). | ||||||
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RS 211.112.2 OSC Ordinanza del 28 aprile 2004 sullo stato civile (OSC) Art. 20 [1] Nascita |
||||||
| La nascita è documentata nel circondario dello stato civile in cui è avvenuta. | ||||||
| Se è avvenuta su un veicolo in viaggio, la nascita è documentata nel circondario dello stato civile in cui la madre è scesa dal veicolo. | ||||||
| La nascita di un trovatello è documentata nel circondario dello stato civile del luogo del rinvenimento; l'ufficio dello stato civile competente documenta il luogo, l'ora e le circostanze del ritrovamento, il sesso nonché l'età presunta ed eventuali segni distintivi. | ||||||
| Qualora in un secondo tempo vengano accertati la filiazione, il luogo o l'ora di nascita, la documentazione effettuata in virtù del capoverso 3 è radiata su decisione dell'autorità di vigilanza e la nascita è nuovamente documentata. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 4 giu. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 3061). | ||||||
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RS 211.112.2 OSC Ordinanza del 28 aprile 2004 sullo stato civile (OSC) Art. 20 [1] Nascita |
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| La nascita è documentata nel circondario dello stato civile in cui è avvenuta. | ||||||
| Se è avvenuta su un veicolo in viaggio, la nascita è documentata nel circondario dello stato civile in cui la madre è scesa dal veicolo. | ||||||
| La nascita di un trovatello è documentata nel circondario dello stato civile del luogo del rinvenimento; l'ufficio dello stato civile competente documenta il luogo, l'ora e le circostanze del ritrovamento, il sesso nonché l'età presunta ed eventuali segni distintivi. | ||||||
| Qualora in un secondo tempo vengano accertati la filiazione, il luogo o l'ora di nascita, la documentazione effettuata in virtù del capoverso 3 è radiata su decisione dell'autorità di vigilanza e la nascita è nuovamente documentata. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 4 giu. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 3061). | ||||||
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RS 211.112.2 OSC Ordinanza del 28 aprile 2004 sullo stato civile (OSC) Art. 20 [1] Nascita |
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| La nascita è documentata nel circondario dello stato civile in cui è avvenuta. | ||||||
| Se è avvenuta su un veicolo in viaggio, la nascita è documentata nel circondario dello stato civile in cui la madre è scesa dal veicolo. | ||||||
| La nascita di un trovatello è documentata nel circondario dello stato civile del luogo del rinvenimento; l'ufficio dello stato civile competente documenta il luogo, l'ora e le circostanze del ritrovamento, il sesso nonché l'età presunta ed eventuali segni distintivi. | ||||||
| Qualora in un secondo tempo vengano accertati la filiazione, il luogo o l'ora di nascita, la documentazione effettuata in virtù del capoverso 3 è radiata su decisione dell'autorità di vigilanza e la nascita è nuovamente documentata. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 4 giu. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 3061). | ||||||
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RS 211.112.2 OSC Ordinanza del 28 aprile 2004 sullo stato civile (OSC) Art. 20 [1] Nascita |
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| La nascita è documentata nel circondario dello stato civile in cui è avvenuta. | ||||||
| Se è avvenuta su un veicolo in viaggio, la nascita è documentata nel circondario dello stato civile in cui la madre è scesa dal veicolo. | ||||||
| La nascita di un trovatello è documentata nel circondario dello stato civile del luogo del rinvenimento; l'ufficio dello stato civile competente documenta il luogo, l'ora e le circostanze del ritrovamento, il sesso nonché l'età presunta ed eventuali segni distintivi. | ||||||
| Qualora in un secondo tempo vengano accertati la filiazione, il luogo o l'ora di nascita, la documentazione effettuata in virtù del capoverso 3 è radiata su decisione dell'autorità di vigilanza e la nascita è nuovamente documentata. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 4 giu. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 3061). | ||||||
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RI 0.101 CEDU Convenzione del 4 novembre 1950 per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU) Art. 12 Diritto al matrimonio |
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| Uomini e donne in età adatta hanno diritto di sposarsi e di fondare una famiglia secondo le leggi nazionali regolanti l'esercizio di tale diritto. | ||||||
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RI 0.101 CEDU Convenzione del 4 novembre 1950 per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU) Art. 12 Diritto al matrimonio |
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| Uomini e donne in età adatta hanno diritto di sposarsi e di fondare una famiglia secondo le leggi nazionali regolanti l'esercizio di tale diritto. | ||||||
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RI 0.101 CEDU Convenzione del 4 novembre 1950 per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU) Art. 12 Diritto al matrimonio |
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| Uomini e donne in età adatta hanno diritto di sposarsi e di fondare una famiglia secondo le leggi nazionali regolanti l'esercizio di tale diritto. | ||||||
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RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 95 |
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| È proibito contrarre matrimonio tra parenti in linea retta nonché tra fratelli o sorelle germani, consanguinei o uterini, senza distinzione di parentela per discendenza o adozione. [1] | ||||||
| L'adozione non annulla l'impedimento della parentela esistente fra l'adottato e i suoi discendenti, da un lato, e la sua famiglia del sangue dall'altro. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta l'all. n. 8 della LF del 18 giu. 2004 sull'unione domestica registrata, in vigore dal 1° gen. 2006 (RU 2005 5685; FF 2003 1165). | ||||||
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RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 95 |
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| È proibito contrarre matrimonio tra parenti in linea retta nonché tra fratelli o sorelle germani, consanguinei o uterini, senza distinzione di parentela per discendenza o adozione. [1] | ||||||
| L'adozione non annulla l'impedimento della parentela esistente fra l'adottato e i suoi discendenti, da un lato, e la sua famiglia del sangue dall'altro. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta l'all. n. 8 della LF del 18 giu. 2004 sull'unione domestica registrata, in vigore dal 1° gen. 2006 (RU 2005 5685; FF 2003 1165). | ||||||
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RI 0.101 CEDU Convenzione del 4 novembre 1950 per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU) Art. 12 Diritto al matrimonio |
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| Uomini e donne in età adatta hanno diritto di sposarsi e di fondare una famiglia secondo le leggi nazionali regolanti l'esercizio di tale diritto. | ||||||
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RI 0.101 CEDU Convenzione del 4 novembre 1950 per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU) Art. 12 Diritto al matrimonio |
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| Uomini e donne in età adatta hanno diritto di sposarsi e di fondare una famiglia secondo le leggi nazionali regolanti l'esercizio di tale diritto. | ||||||
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RI 0.101 CEDU Convenzione del 4 novembre 1950 per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU) Art. 12 Diritto al matrimonio |
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| Uomini e donne in età adatta hanno diritto di sposarsi e di fondare una famiglia secondo le leggi nazionali regolanti l'esercizio di tale diritto. | ||||||
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RI 0.101 CEDU Convenzione del 4 novembre 1950 per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU) Art. 8 Diritto al rispetto della vita privata e familiare |
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| Ogni persona ha diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, del suo domicilio e della sua corrispondenza. | ||||||
| Non può esservi ingerenza della pubblica autorità nell'esercizio di tale diritto se non in quanto tale ingerenza sia prevista dalla legge e in quanto costituisca una misura che, in una società democratica, è necessaria per la sicurezza nazionale, l'ordine pubblico, il benessere economico del paese, la prevenzione dei reati, la protezione della salute o della morale, o la protezione dei diritti e delle libertà altrui. | ||||||
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RI 0.101 CEDU Convenzione del 4 novembre 1950 per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU) Art. 12 Diritto al matrimonio |
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| Uomini e donne in età adatta hanno diritto di sposarsi e di fondare una famiglia secondo le leggi nazionali regolanti l'esercizio di tale diritto. | ||||||
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RS 311.0 CP Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 Art. 188 [1] |
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| Chiunque, profittando di rapporti di educazione, di fiducia, di lavoro o comunque di dipendenza, compie un atto sessuale con un minorenne di almeno sedici anni di età,chiunque induce una tale persona ad un atto sessuale, profittando della dipendenza in cui essa si trova,è punito con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I n. 1 della LF del 16 giu. 2023 sulla revisione del diritto penale in materia sessuale, in vigore dal 1° lug. 2024 (RU 2024 27; FF 2018 2345; 2022 687, 1011). | ||||||
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RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 299 [1] |
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| Ogni coniuge deve all'altro adeguata assistenza nell'esercizio dell'autorità parentale verso i di lui figli e rappresentarlo ove le circostanze lo richiedano. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I n. 1 della LF del 25 giu. 1976, in vigore dal 1° gen. 1978 (RU 1977 237; FF 1974 II 1). | ||||||
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RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 100 [1] |
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| Il matrimonio può essere celebrato al più tardi tre mesi dopo la comunicazione della chiusura della procedura preparatoria. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 28 set. 2019, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 3813; FF 2017 5777). | ||||||
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RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 298a [1] |
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| Se i genitori non sono uniti in matrimonio e il padre riconosce il figlio o se il rapporto di filiazione è stabilito per sentenza e al momento della pronuncia l'autorità parentale congiunta non è stata ancora disposta, l'autorità parentale congiunta viene istituita sulla base di una dichiarazione comune dei genitori. | ||||||
| In tale dichiarazione i genitori confermano di: | ||||||
| essere disposti ad assumersi congiuntamente la responsabilità del figlio; e | ||||||
| essersi accordati in merito alla custodia, alle relazioni personali o alla partecipazione alla cura del figlio e al suo contributo di mantenimento. | ||||||
| Prima di rilasciare la dichiarazione, i genitori possono valersi della consulenza dell'autorità di protezione dei minori. | ||||||
| La dichiarazione va indirizzata all'ufficio dello stato civile se i genitori la rilasciano contestualmente al riconoscimento del figlio. Se la rilasciano successivamente, la indirizzano all'autorità di protezione dei minori del domicilio del figlio. | ||||||
| Fintanto che non sia stata presentata la dichiarazione, l'autorità parentale spetta esclusivamente alla madre. | ||||||
| [1] Introdotto dalla cifra I n. 4 della LF del 26 giu. 1998 (RU 1999 1118; FF 1996 I 1). Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 21 giu. 2013 (Autorità parentale), in vigore dal 1° lug. 2014 (RU 2014 357; FF 2011 8025). | ||||||
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RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 95 |
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| È proibito contrarre matrimonio tra parenti in linea retta nonché tra fratelli o sorelle germani, consanguinei o uterini, senza distinzione di parentela per discendenza o adozione. [1] | ||||||
| L'adozione non annulla l'impedimento della parentela esistente fra l'adottato e i suoi discendenti, da un lato, e la sua famiglia del sangue dall'altro. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta l'all. n. 8 della LF del 18 giu. 2004 sull'unione domestica registrata, in vigore dal 1° gen. 2006 (RU 2005 5685; FF 2003 1165). | ||||||
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RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 95 |
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| È proibito contrarre matrimonio tra parenti in linea retta nonché tra fratelli o sorelle germani, consanguinei o uterini, senza distinzione di parentela per discendenza o adozione. [1] | ||||||
| L'adozione non annulla l'impedimento della parentela esistente fra l'adottato e i suoi discendenti, da un lato, e la sua famiglia del sangue dall'altro. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta l'all. n. 8 della LF del 18 giu. 2004 sull'unione domestica registrata, in vigore dal 1° gen. 2006 (RU 2005 5685; FF 2003 1165). | ||||||
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RI 0.101 CEDU Convenzione del 4 novembre 1950 per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU) Art. 12 Diritto al matrimonio |
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| Uomini e donne in età adatta hanno diritto di sposarsi e di fondare una famiglia secondo le leggi nazionali regolanti l'esercizio di tale diritto. | ||||||
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RI 0.101 CEDU Convenzione del 4 novembre 1950 per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU) Art. 12 Diritto al matrimonio |
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| Uomini e donne in età adatta hanno diritto di sposarsi e di fondare una famiglia secondo le leggi nazionali regolanti l'esercizio di tale diritto. | ||||||
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RI 0.101 CEDU Convenzione del 4 novembre 1950 per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU) Art. 12 Diritto al matrimonio |
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| Uomini e donne in età adatta hanno diritto di sposarsi e di fondare una famiglia secondo le leggi nazionali regolanti l'esercizio di tale diritto. | ||||||