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RS 312.0 CPP Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale Art. 48 Conflitti |
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| I conflitti in materia di assistenza giudiziaria tra autorità dello stesso Cantone sono decisi definitivamente dalla giurisdizione cantonale di reclamo. | ||||||
| I conflitti tra autorità federali e cantonali o tra autorità di diversi Cantoni sono decisi dal Tribunale penale federale. | ||||||
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RS 312.0 CPP Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale Art. 48 Conflitti |
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| I conflitti in materia di assistenza giudiziaria tra autorità dello stesso Cantone sono decisi definitivamente dalla giurisdizione cantonale di reclamo. | ||||||
| I conflitti tra autorità federali e cantonali o tra autorità di diversi Cantoni sono decisi dal Tribunale penale federale. | ||||||
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RS 312.0 CPP Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale Art. 48 Conflitti |
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| I conflitti in materia di assistenza giudiziaria tra autorità dello stesso Cantone sono decisi definitivamente dalla giurisdizione cantonale di reclamo. | ||||||
| I conflitti tra autorità federali e cantonali o tra autorità di diversi Cantoni sono decisi dal Tribunale penale federale. | ||||||
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RS 312.0 CPP Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale Art. 279 Comunicazione |
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| Al più tardi alla chiusura della procedura preliminare il pubblico ministero comunica il motivo, il genere e la durata della sorveglianza all'imputato sorvegliato e ai terzi sorvegliati conformemente all'articolo 270 lettera b. | ||||||
| Con il consenso del giudice dei provvedimenti coercitivi, la comunicazione può essere differita o tralasciata se: | ||||||
| le informazioni non sono utilizzate a scopo probatorio; e | ||||||
| il differimento o la non comunicazione sono necessari per salvaguardare interessi pubblici o privati preponderanti. | ||||||
| Le persone la cui corrispondenza postale o il cui traffico delle telecomunicazioni sono stati sorvegliati oppure che hanno utilizzato l'indirizzo postale o il servizio di telecomunicazione sorvegliato possono interporre reclamo conformemente agli articoli 393-397. [1] Il termine di reclamo decorre dalla ricezione della comunicazione. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta l'all. cifra II n. 1 della LF del 18 mar. 2016 sulla sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni, in vigore dal 1° mar. 2018 (RU 2018 117; FF 2013 2283). | ||||||
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RS 312.0 CPP Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale Art. 48 Conflitti |
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| I conflitti in materia di assistenza giudiziaria tra autorità dello stesso Cantone sono decisi definitivamente dalla giurisdizione cantonale di reclamo. | ||||||
| I conflitti tra autorità federali e cantonali o tra autorità di diversi Cantoni sono decisi dal Tribunale penale federale. | ||||||
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RS 312.0 CPP Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale Art. 43 Campo d'applicazione e definizione |
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| Le disposizioni del presente capitolo disciplinano l'assistenza giudiziaria in materia penale da parte di autorità federali e cantonali a favore di pubblici ministeri, autorità penali delle contravvenzioni e autorità giudicanti, cantonali e federali. | ||||||
| Le disposizioni del presente capitolo si applicano alla polizia in quanto essa operi su istruzione di pubblici ministeri, autorità penali delle contravvenzioni o autorità giudicanti. | ||||||
| L'assistenza giudiziaria diretta tra le autorità di polizia della Confederazione e dei Cantoni e tra quelle dei Cantoni è ammissibile se non concerne provvedimenti coercitivi di esclusiva competenza del pubblico ministero o del giudice. | ||||||
| Per assistenza giudiziaria s'intende qualsiasi provvedimento richiesto da un'autorità, nell'ambito delle sue competenze, in un procedimento penale pendente. | ||||||
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RS 312.0 CPP Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale Art. 43 Campo d'applicazione e definizione |
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| Le disposizioni del presente capitolo disciplinano l'assistenza giudiziaria in materia penale da parte di autorità federali e cantonali a favore di pubblici ministeri, autorità penali delle contravvenzioni e autorità giudicanti, cantonali e federali. | ||||||
| Le disposizioni del presente capitolo si applicano alla polizia in quanto essa operi su istruzione di pubblici ministeri, autorità penali delle contravvenzioni o autorità giudicanti. | ||||||
| L'assistenza giudiziaria diretta tra le autorità di polizia della Confederazione e dei Cantoni e tra quelle dei Cantoni è ammissibile se non concerne provvedimenti coercitivi di esclusiva competenza del pubblico ministero o del giudice. | ||||||
| Per assistenza giudiziaria s'intende qualsiasi provvedimento richiesto da un'autorità, nell'ambito delle sue competenze, in un procedimento penale pendente. | ||||||
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RS 312.0 CPP Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale Art. 196 Definizione |
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| I provvedimenti coercitivi sono atti procedurali delle autorità penali che incidono sui diritti fondamentali degli interessati e sono intesi a: | ||||||
| assicurare le prove; | ||||||
| garantire la presenza di persone durante il procedimento; | ||||||
| garantire l'esecuzione della decisione finale. | ||||||
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RS 312.0 CPP Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale Art. 255 Condizioni in generale |
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| Per far luce su un crimine o su un delitto oggetto del procedimento è possibile prelevare un campione e allestire un profilo del DNA da: [1] | ||||||
| l'imputato; | ||||||
| altre persone, in particolare vittime o persone autorizzate ad accedere al luogo del reato, se il prelievo è necessario per distinguere il materiale biologico proveniente da loro da quello dell'imputato; | ||||||
| persone decedute; | ||||||
| materiale biologico pertinente al reato. | ||||||
| È inoltre possibile prelevare un campione e allestire un profilo del DNA dell'imputato se in base a indizi concreti si può ritenere che possa aver commesso ulteriori crimini o delitti. [2] | ||||||
| La polizia può disporre: | ||||||
| il prelievo di campioni su persone, se non invasivo; | ||||||
| l'allestimento di un profilo del DNA a partire da materiale biologico pertinente al reato. | ||||||
| Se il materiale biologico pertinente al reato permette di allestire soltanto il profilo del DNA del cromosoma Y, per far luce su un crimine il pubblico ministero può disporre il confronto di tale profilo nel sistema d'informazione di cui all'articolo 10 della legge del 20 giugno 2003 [3] sui profili del DNA. [4] | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 17 giu. 2022, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 468; FF 2019 5523). [2] Introdotto dalla cifra I della LF del 17 giu. 2022, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 468; FF 2019 5523). [3] RS 363 [4] Introdotto dall'all. 1 n. 2 della LF del 17 dic. 2021, in vigore dal 1° ago. 2023 (RU 2023 309; FF 2021 44). | ||||||
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RS 312.0 CPP Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale Art. 255 Condizioni in generale |
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| Per far luce su un crimine o su un delitto oggetto del procedimento è possibile prelevare un campione e allestire un profilo del DNA da: [1] | ||||||
| l'imputato; | ||||||
| altre persone, in particolare vittime o persone autorizzate ad accedere al luogo del reato, se il prelievo è necessario per distinguere il materiale biologico proveniente da loro da quello dell'imputato; | ||||||
| persone decedute; | ||||||
| materiale biologico pertinente al reato. | ||||||
| È inoltre possibile prelevare un campione e allestire un profilo del DNA dell'imputato se in base a indizi concreti si può ritenere che possa aver commesso ulteriori crimini o delitti. [2] | ||||||
| La polizia può disporre: | ||||||
| il prelievo di campioni su persone, se non invasivo; | ||||||
| l'allestimento di un profilo del DNA a partire da materiale biologico pertinente al reato. | ||||||
| Se il materiale biologico pertinente al reato permette di allestire soltanto il profilo del DNA del cromosoma Y, per far luce su un crimine il pubblico ministero può disporre il confronto di tale profilo nel sistema d'informazione di cui all'articolo 10 della legge del 20 giugno 2003 [3] sui profili del DNA. [4] | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 17 giu. 2022, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 468; FF 2019 5523). [2] Introdotto dalla cifra I della LF del 17 giu. 2022, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 468; FF 2019 5523). [3] RS 363 [4] Introdotto dall'all. 1 n. 2 della LF del 17 dic. 2021, in vigore dal 1° ago. 2023 (RU 2023 309; FF 2021 44). | ||||||
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RS 363 Legge federale del 20 giugno 2003 sull'utilizzo di profili del DNA nel procedimento penale e per l'identificazione di persone sconosciute o scomparse (Legge sui profili del DNA) - Legge sui profili del DNA Art. 1 [1] Oggetto e scopo |
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| La presente legge disciplina: | ||||||
| ai fini dell'utilizzo nel procedimento penale:l'allestimento del profilo del DNA a partire da campioni prelevati su persone o a partire da materiale biologico pertinente al reato (traccia),la ricerca di legami di parentela,la fenotipizzazione; | ||||||
| l'allestimento del profilo del DNA a partire da campioni prelevati su persone o a partire da materiale biologico pertinente al reato (traccia), | ||||||
| la ricerca di legami di parentela, | ||||||
| la fenotipizzazione; | ||||||
| l'identificazione al di fuori del procedimento penale, mediante il confronto di profili del DNA, di persone sconosciute, scomparse o decedute; | ||||||
| l'identificazione al di fuori del procedimento penale, mediante la fenotipizzazione, di persone decedute; | ||||||
| il trattamento di profili del DNA in un sistema d'informazione della Confederazione. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 dic. 2021, in vigore dal 1° ago. 2023 (RU 2023 309; FF 2021 44). | ||||||
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RI 0.747.208 ADN Accordo europeo del 26 maggio 2000 sul trasporto internazionale di merci pericolose per via navigabile interna (ADN) (con R) Art. 1 Campo d'applicazione |
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| Il presente Accordo si applica al trasporto internazionale di merci pericolose per nave sulle vie navigabili interne. | ||||||
| Il presente Accordo non si applica al trasporto internazionale di merci pericolose con navi marittime su rotte di navigazione marittima che facciano parte di vie navigabili interne. | ||||||
| Il presente Accordo non si applica al trasporto di merci pericolose effettuato con navi militari o navi militari ausiliarie o con altre navi appartenenti o gestite da uno Stato, fin tanto che tali navi vengano usate da quello Stato esclusivamente per scopi governativi e non commerciali. D'altronde, ogni Parte Contraente deve assicurare che tali navi, da lui possedute o gestite, siano amministrate in maniera compatibile al presente Accordo, prendendo delle misure appropriate tali da non comprometterne gli interventi o la capacità operativa, per quanto sia ragionevole nella pratica. | ||||||
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RI 0.747.208 ADN Accordo europeo del 26 maggio 2000 sul trasporto internazionale di merci pericolose per via navigabile interna (ADN) (con R) Art. 1 Campo d'applicazione |
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| Il presente Accordo si applica al trasporto internazionale di merci pericolose per nave sulle vie navigabili interne. | ||||||
| Il presente Accordo non si applica al trasporto internazionale di merci pericolose con navi marittime su rotte di navigazione marittima che facciano parte di vie navigabili interne. | ||||||
| Il presente Accordo non si applica al trasporto di merci pericolose effettuato con navi militari o navi militari ausiliarie o con altre navi appartenenti o gestite da uno Stato, fin tanto che tali navi vengano usate da quello Stato esclusivamente per scopi governativi e non commerciali. D'altronde, ogni Parte Contraente deve assicurare che tali navi, da lui possedute o gestite, siano amministrate in maniera compatibile al presente Accordo, prendendo delle misure appropriate tali da non comprometterne gli interventi o la capacità operativa, per quanto sia ragionevole nella pratica. | ||||||
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RS 363 Legge federale del 20 giugno 2003 sull'utilizzo di profili del DNA nel procedimento penale e per l'identificazione di persone sconosciute o scomparse (Legge sui profili del DNA) - Legge sui profili del DNA Art. 2 Profilo del DNA e uso previsto |
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| Il profilo del DNA è il codice alfanumerico specifico di un individuo, allestito mediante tecniche di biologia molecolare a partire dal patrimonio genetico DNA al fine di identificare una persona. [1] | ||||||
| L'analisi del DNA non può essere utilizzata per accertare né lo stato di salute, né altre caratteristiche individuali della persona implicata, ad eccezione del sesso. | ||||||
| Il profilo del DNA e il relativo materiale d'analisi possono essere utilizzati soltanto per gli scopi previsti dal diritto processuale penale nonché per l'identificazione al di fuori del procedimento penale. [2] | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta l'all. 2 n. 3 della LF del 17 dic. 2021, in vigore dal 1° ago. 2023 (RU 2023 309; FF 2021 44). [2] Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 dic. 2021, in vigore dal 1° ago. 2023 (RU 2023 309; FF 2021 44). | ||||||
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RS 312.0 CPP Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale Art. 193 Ispezione oculare |
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| Il pubblico ministero, il giudice e, nei casi semplici, la polizia effettuano in loco un'ispezione oculare degli oggetti, luoghi ed eventi che rivestono importanza per valutare un fatto ma non sono direttamente disponibili come reperti probatori. | ||||||
| Ognuno deve tollerare un'ispezione oculare e garantire l'accesso necessario a chi vi partecipa. | ||||||
| Se occorre accedere a case, ad appartamenti o ad altri spazi non accessibili al pubblico, le autorità osservano le norme applicabili alla perquisizione domiciliare. | ||||||
| Le ispezioni oculari sono documentate mediante registrazioni audio o video, piani, disegni o descrizioni oppure in altro modo. | ||||||
| Chi dirige il procedimento può disporre che: | ||||||
| sul luogo dell'ispezione oculare si proceda ad altri atti procedurali; | ||||||
| l'ispezione oculare sia associata a una ricostruzione dei fatti o a un confronto; in tal caso, l'imputato, i testimoni e le persone informate sui fatti sono obbligati a parteciparvi; sono fatti salvi i loro diritti di non rispondere. | ||||||
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RS 312.0 CPP Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale Art. 215 Fermo di polizia |
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| Per far luce su un reato, la polizia può fermare una persona e se necessario condurla al posto di polizia al fine di: | ||||||
| accertarne l'identità; | ||||||
| interrogarla brevemente; | ||||||
| chiarire se ha commesso un reato; | ||||||
| chiarire se lei stessa od oggetti in suo possesso siano ricercati. | ||||||
| La polizia può obbligare la persona fermata a: | ||||||
| declinare le proprie generalità; | ||||||
| esibire i documenti d'identità; | ||||||
| esibire oggetti che reca con sé; | ||||||
| aprire contenitori o veicoli. | ||||||
| La polizia può ingiungere a privati di collaborare al fermo. | ||||||
| Se in base a indizi concreti vi è da ritenere che in un determinato luogo sono in corso reati o si trovano imputati, la polizia può bloccarne gli accessi e fermare le persone che vi si trovano. | ||||||
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RS 312.0 CPP Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale Art. 241 Mandato |
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| Le perquisizioni e le ispezioni sono disposte mediante mandato scritto. Nei casi urgenti possono essere disposte oralmente, ma devono successivamente essere confermate per scritto. | ||||||
| Il mandato indica: | ||||||
| le persone, gli spazi, gli oggetti o le carte e registrazioni da perquisire o da ispezionare; | ||||||
| lo scopo del provvedimento; | ||||||
| le autorità o le persone incaricate dell'esecuzione. | ||||||
| Se vi è pericolo nel ritardo, la polizia può ordinare l'ispezione di orifizi e cavità corporei non visibili esternamente e può, senza mandato, eseguire perquisizioni; essa ne informa senza indugio le autorità penali competenti. | ||||||
| La polizia può perquisire una persona fermata o arrestata, in particolare per garantire la sicurezza di persone. | ||||||
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RS 312.0 CPP Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale Art. 255 Condizioni in generale |
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| Per far luce su un crimine o su un delitto oggetto del procedimento è possibile prelevare un campione e allestire un profilo del DNA da: [1] | ||||||
| l'imputato; | ||||||
| altre persone, in particolare vittime o persone autorizzate ad accedere al luogo del reato, se il prelievo è necessario per distinguere il materiale biologico proveniente da loro da quello dell'imputato; | ||||||
| persone decedute; | ||||||
| materiale biologico pertinente al reato. | ||||||
| È inoltre possibile prelevare un campione e allestire un profilo del DNA dell'imputato se in base a indizi concreti si può ritenere che possa aver commesso ulteriori crimini o delitti. [2] | ||||||
| La polizia può disporre: | ||||||
| il prelievo di campioni su persone, se non invasivo; | ||||||
| l'allestimento di un profilo del DNA a partire da materiale biologico pertinente al reato. | ||||||
| Se il materiale biologico pertinente al reato permette di allestire soltanto il profilo del DNA del cromosoma Y, per far luce su un crimine il pubblico ministero può disporre il confronto di tale profilo nel sistema d'informazione di cui all'articolo 10 della legge del 20 giugno 2003 [3] sui profili del DNA. [4] | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 17 giu. 2022, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 468; FF 2019 5523). [2] Introdotto dalla cifra I della LF del 17 giu. 2022, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 468; FF 2019 5523). [3] RS 363 [4] Introdotto dall'all. 1 n. 2 della LF del 17 dic. 2021, in vigore dal 1° ago. 2023 (RU 2023 309; FF 2021 44). | ||||||
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RS 312.0 CPP Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale Art. 256 [1] Indagini a tappeto |
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| Per far luce su un crimine, ad istanza del pubblico ministero il giudice dei provvedimenti coercitivi può disporre il prelievo di campioni e l'allestimento di profili del DNA su persone che presentano determinate caratteristiche accertate in relazione alla commissione del reato. La cerchia delle persone da sottoporre a prelievo può essere ulteriormente ristretta mediante una fenotipizzazione ai sensi dell'articolo 258b. | ||||||
| Se il confronto del profilo ai sensi del capoverso 1 non dà esito, ad istanza del pubblico ministero il giudice dei provvedimenti coercitivi può disporre che le indagini proseguano con la verifica di un legame di parentela con il donatore della traccia. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta l'all. 1 n. 2 della LF del 17 dic. 2021, in vigore dal 1° ago. 2023 (RU 2023 309; FF 2021 44). | ||||||
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RS 312.0 CPP Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale Art. 423 Principi |
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| Le spese procedurali sono sostenute dalla Confederazione o dal Cantone che ha condotto il procedimento; sono fatte salve disposizioni derogatorie del presente Codice. | ||||||
| ... [1] | ||||||
| [1] Abrogati dall'all. cifra II n. 7 della L del 19 mar. 2010 sull'organizzazione delle autorità penali, con effetto dal 1° gen. 2011 (RU 2010 3267;FF 2008 7093). | ||||||