SR 173.32 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF) LTAF Art. 53 Disposizioni transitorie - 1 La procedura di ricorso contro le decisioni pronunciate prima dell'entrata in vigore della presente legge e contro le quali era ammissibile, secondo il diritto previgente, il ricorso al Tribunale federale o al Consiglio federale, è retta dal diritto previgente. |
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1 | La procedura di ricorso contro le decisioni pronunciate prima dell'entrata in vigore della presente legge e contro le quali era ammissibile, secondo il diritto previgente, il ricorso al Tribunale federale o al Consiglio federale, è retta dal diritto previgente. |
2 | Il Tribunale amministrativo federale giudica, in quanto sia competente, i ricorsi pendenti presso le commissioni federali di ricorso o d'arbitrato o presso i servizi dei ricorsi dei dipartimenti al momento dell'entrata in vigore della presente legge. Il giudizio si svolge secondo il nuovo diritto processuale. |
SR 173.32 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF) LTAF Art. 31 Principio - Il Tribunale amministrativo federale giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'articolo 5 della legge federale del 20 dicembre 196819 sulla procedura amministrativa (PA). |
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) PA Art. 5 - 1 Sono decisioni i provvedimenti delle autorità nel singolo caso, fondati sul diritto pubblico federale e concernenti: |
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1 | Sono decisioni i provvedimenti delle autorità nel singolo caso, fondati sul diritto pubblico federale e concernenti: |
a | la costituzione, la modificazione o l'annullamento di diritti o di obblighi; |
b | l'accertamento dell'esistenza, dell'inesistenza o dell'estensione di diritti o di obblighi; |
c | il rigetto o la dichiarazione d'inammissibilità d'istanze dirette alla costituzione, alla modificazione, all'annullamento o all'accertamento di diritti o di obblighi. |
2 | Sono decisioni anche quelle in materia d'esecuzione (art. 41 cpv. 1 lett. a e b), le decisioni incidentali (art. 45 e 46), le decisioni su opposizione (art. 30 cpv. 2 lett. b e 74), le decisioni su ricorso (art. 61), le decisioni in sede di revisione (art. 68) e l'interpretazione (art. 69).24 |
3 | Le dichiarazioni di un'autorità che rifiuta o solleva pretese da far valere mediante azione non sono considerate decisioni. |
SR 173.32 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF) LTAF Art. 33 Autorità inferiori - Il ricorso è ammissibile contro le decisioni: |
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a | del Consiglio federale e degli organi dell'Assemblea federale in materia di rapporti di lavoro del personale federale, compreso il rifiuto dell'autorizzazione a procedere penalmente; |
b | del Consiglio federale concernenti: |
b1 | la destituzione di un membro del Consiglio della banca o della direzione generale o di un loro supplente secondo la legge del 3 ottobre 200325 sulla Banca nazionale, |
b10 | la revoca di un membro del consiglio d'amministrazione del Servizio svizzero di assegnazione delle tracce o l'approvazione della risoluzione del rapporto di lavoro del direttore da parte del consiglio d'amministrazione secondo la legge federale del 20 dicembre 195743 sulle ferrovie; |
b2 | la revoca di un membro del consiglio di amministrazione dell'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari o l'approvazione dello scioglimento del rapporto di lavoro del direttore da parte del consiglio di amministrazione secondo la legge del 22 giugno 200726 sulla vigilanza dei mercati finanziari, |
b3 | il blocco di valori patrimoniali secondo la legge del 18 dicembre 201528 sui valori patrimoniali di provenienza illecita, |
b4 | il divieto di determinate attività secondo la LAIn30, |
b4bis | il divieto di organizzazioni secondo la LAIn, |
b5 | la revoca di un membro del Consiglio d'istituto dell'Istituto federale di metrologia secondo la legge federale del 17 giugno 201133 sull'Istituto federale di metrologia, |
b6 | la revoca di un membro del consiglio di amministrazione dell'Autorità federale di sorveglianza dei revisori o l'approvazione dello scioglimento del rapporto di lavoro del direttore da parte del consiglio di amministrazione secondo la legge del 16 dicembre 200535 sui revisori, |
b7 | la revoca di un membro del Consiglio dell'Istituto svizzero per gli agenti terapeutici secondo la legge del 15 dicembre 200037 sugli agenti terapeutici, |
b8 | la revoca di un membro del consiglio di amministrazione dell'istituto secondo la legge del 16 giugno 201739 sui fondi di compensazione, |
b9 | la revoca di un membro del consiglio d'Istituto dell'Istituto svizzero di diritto comparato secondo la legge federale del 28 settembre 201841 sull'Istituto svizzero di diritto comparato, |
c | del Tribunale penale federale in materia di rapporti di lavoro dei suoi giudici e del suo personale; |
cbis | del Tribunale federale dei brevetti in materia di rapporti di lavoro dei suoi giudici e del suo personale; |
cquater | del procuratore generale della Confederazione in materia di rapporti di lavoro dei procuratori pubblici federali da lui nominati e del personale del Ministero pubblico della Confederazione; |
cquinquies | dell'autorità di vigilanza sul Ministero pubblico della Confederazione in materia di rapporti di lavoro del personale della sua segreteria; |
cter | dell'autorità di vigilanza sul Ministero pubblico della Confederazione in materia di rapporti di lavoro dei membri del Ministero pubblico della Confederazione eletti dall'Assemblea federale plenaria; |
d | della Cancelleria federale, dei dipartimenti e dei servizi dell'Amministrazione federale loro subordinati o aggregati amministrativamente; |
e | degli stabilimenti e delle aziende della Confederazione; |
f | delle commissioni federali; |
g | dei tribunali arbitrali costituiti in virtù di contratti di diritto pubblico sottoscritti dalla Confederazione, dai suoi stabilimenti o dalle sue aziende; |
h | delle autorità o organizzazioni indipendenti dall'Amministrazione federale che decidono nell'adempimento di compiti di diritto pubblico loro affidati dalla Confederazione; |
i | delle autorità cantonali, in quanto una legge federale preveda che le loro decisioni sono impugnabili mediante ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale. |
SR 173.32 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF) LTAF Art. 34 |
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) PA Art. 5 - 1 Sono decisioni i provvedimenti delle autorità nel singolo caso, fondati sul diritto pubblico federale e concernenti: |
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1 | Sono decisioni i provvedimenti delle autorità nel singolo caso, fondati sul diritto pubblico federale e concernenti: |
a | la costituzione, la modificazione o l'annullamento di diritti o di obblighi; |
b | l'accertamento dell'esistenza, dell'inesistenza o dell'estensione di diritti o di obblighi; |
c | il rigetto o la dichiarazione d'inammissibilità d'istanze dirette alla costituzione, alla modificazione, all'annullamento o all'accertamento di diritti o di obblighi. |
2 | Sono decisioni anche quelle in materia d'esecuzione (art. 41 cpv. 1 lett. a e b), le decisioni incidentali (art. 45 e 46), le decisioni su opposizione (art. 30 cpv. 2 lett. b e 74), le decisioni su ricorso (art. 61), le decisioni in sede di revisione (art. 68) e l'interpretazione (art. 69).24 |
3 | Le dichiarazioni di un'autorità che rifiuta o solleva pretese da far valere mediante azione non sono considerate decisioni. |
SR 173.32 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF) LTAF Art. 32 Eccezioni - 1 Il ricorso è inammissibile contro: |
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1 | Il ricorso è inammissibile contro: |
a | le decisioni in materia di sicurezza interna o esterna del Paese, neutralità, protezione diplomatica e altri affari esteri, in quanto il diritto internazionale pubblico non conferisca un diritto al giudizio da parte di un tribunale; |
b | le decisioni in materia di diritto di voto dei cittadini nonché di elezioni e votazioni popolari; |
c | le decisioni in materia di salario al merito del personale federale, in quanto non concernano la parità dei sessi; |
d | ... |
e | le decisioni nel settore dell'energia nucleare concernenti: |
e1 | le autorizzazioni di massima per impianti nucleari, |
e2 | l'approvazione del programma di smaltimento, |
e3 | la chiusura di depositi geologici in profondità, |
e4 | la prova dello smaltimento; |
f | le decisioni in materia di rilascio o estensione di concessioni di infrastrutture ferroviarie; |
g | le decisioni dell'autorità indipendente di ricorso in materia radiotelevisiva; |
h | le decisioni in materia di rilascio di concessioni per case da gioco; |
i | le decisioni in materia di rilascio, modifica o rinnovo della concessione della Società svizzera di radiotelevisione (SSR); |
j | le decisioni in materia di diritto ai sussidi di una scuola universitaria o di un altro istituto accademico. |
2 | Il ricorso è inoltre inammissibile contro: |
a | le decisioni che, in virtù di un'altra legge federale, possono essere impugnate mediante opposizione o ricorso dinanzi a un'autorità ai sensi dell'articolo 33 lettere c-f; |
b | le decisioni che, in virtù di un'altra legge federale, possono essere impugnate mediante ricorso dinanzi a un'autorità cantonale. |
SR 173.32 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF) LTAF Art. 31 Principio - Il Tribunale amministrativo federale giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'articolo 5 della legge federale del 20 dicembre 196819 sulla procedura amministrativa (PA). |
SR 173.32 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF) LTAF Art. 33 Autorità inferiori - Il ricorso è ammissibile contro le decisioni: |
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a | del Consiglio federale e degli organi dell'Assemblea federale in materia di rapporti di lavoro del personale federale, compreso il rifiuto dell'autorizzazione a procedere penalmente; |
b | del Consiglio federale concernenti: |
b1 | la destituzione di un membro del Consiglio della banca o della direzione generale o di un loro supplente secondo la legge del 3 ottobre 200325 sulla Banca nazionale, |
b10 | la revoca di un membro del consiglio d'amministrazione del Servizio svizzero di assegnazione delle tracce o l'approvazione della risoluzione del rapporto di lavoro del direttore da parte del consiglio d'amministrazione secondo la legge federale del 20 dicembre 195743 sulle ferrovie; |
b2 | la revoca di un membro del consiglio di amministrazione dell'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari o l'approvazione dello scioglimento del rapporto di lavoro del direttore da parte del consiglio di amministrazione secondo la legge del 22 giugno 200726 sulla vigilanza dei mercati finanziari, |
b3 | il blocco di valori patrimoniali secondo la legge del 18 dicembre 201528 sui valori patrimoniali di provenienza illecita, |
b4 | il divieto di determinate attività secondo la LAIn30, |
b4bis | il divieto di organizzazioni secondo la LAIn, |
b5 | la revoca di un membro del Consiglio d'istituto dell'Istituto federale di metrologia secondo la legge federale del 17 giugno 201133 sull'Istituto federale di metrologia, |
b6 | la revoca di un membro del consiglio di amministrazione dell'Autorità federale di sorveglianza dei revisori o l'approvazione dello scioglimento del rapporto di lavoro del direttore da parte del consiglio di amministrazione secondo la legge del 16 dicembre 200535 sui revisori, |
b7 | la revoca di un membro del Consiglio dell'Istituto svizzero per gli agenti terapeutici secondo la legge del 15 dicembre 200037 sugli agenti terapeutici, |
b8 | la revoca di un membro del consiglio di amministrazione dell'istituto secondo la legge del 16 giugno 201739 sui fondi di compensazione, |
b9 | la revoca di un membro del consiglio d'Istituto dell'Istituto svizzero di diritto comparato secondo la legge federale del 28 settembre 201841 sull'Istituto svizzero di diritto comparato, |
c | del Tribunale penale federale in materia di rapporti di lavoro dei suoi giudici e del suo personale; |
cbis | del Tribunale federale dei brevetti in materia di rapporti di lavoro dei suoi giudici e del suo personale; |
cquater | del procuratore generale della Confederazione in materia di rapporti di lavoro dei procuratori pubblici federali da lui nominati e del personale del Ministero pubblico della Confederazione; |
cquinquies | dell'autorità di vigilanza sul Ministero pubblico della Confederazione in materia di rapporti di lavoro del personale della sua segreteria; |
cter | dell'autorità di vigilanza sul Ministero pubblico della Confederazione in materia di rapporti di lavoro dei membri del Ministero pubblico della Confederazione eletti dall'Assemblea federale plenaria; |
d | della Cancelleria federale, dei dipartimenti e dei servizi dell'Amministrazione federale loro subordinati o aggregati amministrativamente; |
e | degli stabilimenti e delle aziende della Confederazione; |
f | delle commissioni federali; |
g | dei tribunali arbitrali costituiti in virtù di contratti di diritto pubblico sottoscritti dalla Confederazione, dai suoi stabilimenti o dalle sue aziende; |
h | delle autorità o organizzazioni indipendenti dall'Amministrazione federale che decidono nell'adempimento di compiti di diritto pubblico loro affidati dalla Confederazione; |
i | delle autorità cantonali, in quanto una legge federale preveda che le loro decisioni sono impugnabili mediante ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale. |
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) PA Art. 48 - 1 Ha diritto di ricorrere chi: |
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1 | Ha diritto di ricorrere chi: |
a | ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore o è stato privato della possibilità di farlo; |
b | è particolarmente toccato dalla decisione impugnata; e |
c | ha un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa. |
2 | Ha inoltre diritto di ricorrere ogni persona, organizzazione o autorità cui un'altra legge federale riconosce tale diritto. |
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) PA Art. 50 - 1 Il ricorso dev'essere depositato entro 30 giorni dalla notificazione della decisione. |
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1 | Il ricorso dev'essere depositato entro 30 giorni dalla notificazione della decisione. |
2 | Il ricorso per denegata o ritardata giustizia può essere interposto in ogni tempo. |
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) PA Art. 52 - 1 L'atto di ricorso deve contenere le conclusioni, i motivi, l'indicazione dei mezzi di prova e la firma del ricorrente o del suo rappresentante; devono essere allegati la decisione impugnata e i documenti indicati come mezzi di prova, se sono in possesso del ricorrente. |
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1 | L'atto di ricorso deve contenere le conclusioni, i motivi, l'indicazione dei mezzi di prova e la firma del ricorrente o del suo rappresentante; devono essere allegati la decisione impugnata e i documenti indicati come mezzi di prova, se sono in possesso del ricorrente. |
2 | Se il ricorso non soddisfa a questi requisiti o se le conclusioni o i motivi del ricorrente non sono sufficientemente chiari, e il ricorso non sembra manifestamente inammissibile, l'autorità di ricorso assegna al ricorrente un breve termine suppletorio per rimediarvi. |
3 | Essa gli assegna questo termine con la comminatoria che, decorrendo infruttuoso, deciderà secondo l'inserto o, qualora manchino le conclusioni, i motivi oppure la firma, non entrerà nel merito del ricorso. |
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) PA Art. 44 - La decisione soggiace a ricorso. |
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) PA Art. 44 - La decisione soggiace a ricorso. |
SR 952.0 Legge federale dell'8 novembre 1934 sulle banche e le casse di risparmio (Legge sulle banche, LBCR) - Legge sulle banche LBCR Art. 23octies |
SR 961.01 Legge federale del 17 dicembre 2004 sulla sorveglianza delle imprese di assicurazione (Legge sulla sorveglianza degli assicuratori, LSA) - Legge sulla sorveglianza degli assicuratori LSA Art. 50 |
SR 961.01 Legge federale del 17 dicembre 2004 sulla sorveglianza delle imprese di assicurazione (Legge sulla sorveglianza degli assicuratori, LSA) - Legge sulla sorveglianza degli assicuratori LSA Art. 50 |
SR 732.1 Legge federale del 21 marzo 2003 sull'energia nucleare (LENu) LENu Art. 83 Emolumenti e tasse di vigilanza della Confederazione - 1 Le autorità federali competenti riscuotono emolumenti dai richiedenti e dagli esercenti di impianti nucleari e dai detentori di beni nucleari e di scorie radioattive, e chiedono loro il rimborso di esborsi segnatamente per: |
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1 | Le autorità federali competenti riscuotono emolumenti dai richiedenti e dagli esercenti di impianti nucleari e dai detentori di beni nucleari e di scorie radioattive, e chiedono loro il rimborso di esborsi segnatamente per: |
a | il rilascio, il trasferimento, la modifica, l'adeguamento e la revoca di autorizzazioni e licenze; |
b | l'allestimento di perizie; |
c | l'esercizio della vigilanza; |
d | lavori di ricerca e sviluppo eseguiti o fatti eseguire dalla Confederazione nell'ambito della vigilanza per singoli impianti nucleari. |
2 | Per la copertura dei costi dell'attività di vigilanza non imputabili a determinati impianti nucleari, le autorità federali competenti riscuotono inoltre una tassa annua di vigilanza dagli esercenti degli impianti nucleari. L'importo della tassa di vigilanza è calcolato in base alla media dei costi dei cinque anni precedenti; la tassa è ripartita tra i singoli impianti nucleari in rapporto alle prestazioni tassabili loro fornite. |
3 | Il Consiglio federale disciplina i dettagli. |
SR 952.0 Legge federale dell'8 novembre 1934 sulle banche e le casse di risparmio (Legge sulle banche, LBCR) - Legge sulle banche LBCR Art. 23octies |
SR 961.01 Legge federale del 17 dicembre 2004 sulla sorveglianza delle imprese di assicurazione (Legge sulla sorveglianza degli assicuratori, LSA) - Legge sulla sorveglianza degli assicuratori LSA Art. 50 |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 127 Principi dell'imposizione fiscale - 1 Il regime fiscale, in particolare la cerchia dei contribuenti, l'imponibile e il suo calcolo, è, nelle linee essenziali, disciplinato dalla legge medesima. |
|
1 | Il regime fiscale, in particolare la cerchia dei contribuenti, l'imponibile e il suo calcolo, è, nelle linee essenziali, disciplinato dalla legge medesima. |
2 | Per quanto compatibile con il tipo di imposta, in tale ambito vanno osservati in particolare i principi della generalità e dell'uniformità dell'imposizione, come pure il principio dell'imposizione secondo la capacità economica. |
3 | La doppia imposizione intercantonale è vietata. La Confederazione prende i provvedimenti necessari. |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 164 Legislazione - 1 Tutte le disposizioni importanti che contengono norme di diritto sono emanate sotto forma di legge federale. Vi rientrano in particolare le disposizioni fondamentali in materia di: |
|
1 | Tutte le disposizioni importanti che contengono norme di diritto sono emanate sotto forma di legge federale. Vi rientrano in particolare le disposizioni fondamentali in materia di: |
a | esercizio dei diritti politici; |
b | restrizioni dei diritti costituzionali; |
c | diritti e doveri delle persone; |
d | cerchia dei contribuenti, oggetto e calcolo dei tributi; |
e | compiti e prestazioni della Confederazione; |
f | obblighi dei Cantoni nell'attuazione e esecuzione del diritto federale; |
g | organizzazione e procedura delle autorità federali. |
2 | Competenze normative possono essere delegate mediante legge federale, sempreché la presente Costituzione non lo escluda. |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 190 Diritto determinante - Le leggi federali e il diritto internazionale sono determinanti per il Tribunale federale e per le altre autorità incaricate dell'applicazione del diritto. |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 127 Principi dell'imposizione fiscale - 1 Il regime fiscale, in particolare la cerchia dei contribuenti, l'imponibile e il suo calcolo, è, nelle linee essenziali, disciplinato dalla legge medesima. |
|
1 | Il regime fiscale, in particolare la cerchia dei contribuenti, l'imponibile e il suo calcolo, è, nelle linee essenziali, disciplinato dalla legge medesima. |
2 | Per quanto compatibile con il tipo di imposta, in tale ambito vanno osservati in particolare i principi della generalità e dell'uniformità dell'imposizione, come pure il principio dell'imposizione secondo la capacità economica. |
3 | La doppia imposizione intercantonale è vietata. La Confederazione prende i provvedimenti necessari. |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 164 Legislazione - 1 Tutte le disposizioni importanti che contengono norme di diritto sono emanate sotto forma di legge federale. Vi rientrano in particolare le disposizioni fondamentali in materia di: |
|
1 | Tutte le disposizioni importanti che contengono norme di diritto sono emanate sotto forma di legge federale. Vi rientrano in particolare le disposizioni fondamentali in materia di: |
a | esercizio dei diritti politici; |
b | restrizioni dei diritti costituzionali; |
c | diritti e doveri delle persone; |
d | cerchia dei contribuenti, oggetto e calcolo dei tributi; |
e | compiti e prestazioni della Confederazione; |
f | obblighi dei Cantoni nell'attuazione e esecuzione del diritto federale; |
g | organizzazione e procedura delle autorità federali. |
2 | Competenze normative possono essere delegate mediante legge federale, sempreché la presente Costituzione non lo escluda. |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 36 Limiti dei diritti fondamentali - 1 Le restrizioni dei diritti fondamentali devono avere una base legale. Se gravi, devono essere previste dalla legge medesima. Sono eccettuate le restrizioni ordinate in caso di pericolo grave, immediato e non altrimenti evitabile. |
|
1 | Le restrizioni dei diritti fondamentali devono avere una base legale. Se gravi, devono essere previste dalla legge medesima. Sono eccettuate le restrizioni ordinate in caso di pericolo grave, immediato e non altrimenti evitabile. |
2 | Le restrizioni dei diritti fondamentali devono essere giustificate da un interesse pubblico o dalla protezione di diritti fondamentali altrui. |
3 | Esse devono essere proporzionate allo scopo. |
4 | I diritti fondamentali sono intangibili nella loro essenza. |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 127 Principi dell'imposizione fiscale - 1 Il regime fiscale, in particolare la cerchia dei contribuenti, l'imponibile e il suo calcolo, è, nelle linee essenziali, disciplinato dalla legge medesima. |
|
1 | Il regime fiscale, in particolare la cerchia dei contribuenti, l'imponibile e il suo calcolo, è, nelle linee essenziali, disciplinato dalla legge medesima. |
2 | Per quanto compatibile con il tipo di imposta, in tale ambito vanno osservati in particolare i principi della generalità e dell'uniformità dell'imposizione, come pure il principio dell'imposizione secondo la capacità economica. |
3 | La doppia imposizione intercantonale è vietata. La Confederazione prende i provvedimenti necessari. |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 164 Legislazione - 1 Tutte le disposizioni importanti che contengono norme di diritto sono emanate sotto forma di legge federale. Vi rientrano in particolare le disposizioni fondamentali in materia di: |
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1 | Tutte le disposizioni importanti che contengono norme di diritto sono emanate sotto forma di legge federale. Vi rientrano in particolare le disposizioni fondamentali in materia di: |
a | esercizio dei diritti politici; |
b | restrizioni dei diritti costituzionali; |
c | diritti e doveri delle persone; |
d | cerchia dei contribuenti, oggetto e calcolo dei tributi; |
e | compiti e prestazioni della Confederazione; |
f | obblighi dei Cantoni nell'attuazione e esecuzione del diritto federale; |
g | organizzazione e procedura delle autorità federali. |
2 | Competenze normative possono essere delegate mediante legge federale, sempreché la presente Costituzione non lo escluda. |
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) PA Art. 44 - La decisione soggiace a ricorso. |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 164 Legislazione - 1 Tutte le disposizioni importanti che contengono norme di diritto sono emanate sotto forma di legge federale. Vi rientrano in particolare le disposizioni fondamentali in materia di: |
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1 | Tutte le disposizioni importanti che contengono norme di diritto sono emanate sotto forma di legge federale. Vi rientrano in particolare le disposizioni fondamentali in materia di: |
a | esercizio dei diritti politici; |
b | restrizioni dei diritti costituzionali; |
c | diritti e doveri delle persone; |
d | cerchia dei contribuenti, oggetto e calcolo dei tributi; |
e | compiti e prestazioni della Confederazione; |
f | obblighi dei Cantoni nell'attuazione e esecuzione del diritto federale; |
g | organizzazione e procedura delle autorità federali. |
2 | Competenze normative possono essere delegate mediante legge federale, sempreché la presente Costituzione non lo escluda. |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 164 Legislazione - 1 Tutte le disposizioni importanti che contengono norme di diritto sono emanate sotto forma di legge federale. Vi rientrano in particolare le disposizioni fondamentali in materia di: |
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1 | Tutte le disposizioni importanti che contengono norme di diritto sono emanate sotto forma di legge federale. Vi rientrano in particolare le disposizioni fondamentali in materia di: |
a | esercizio dei diritti politici; |
b | restrizioni dei diritti costituzionali; |
c | diritti e doveri delle persone; |
d | cerchia dei contribuenti, oggetto e calcolo dei tributi; |
e | compiti e prestazioni della Confederazione; |
f | obblighi dei Cantoni nell'attuazione e esecuzione del diritto federale; |
g | organizzazione e procedura delle autorità federali. |
2 | Competenze normative possono essere delegate mediante legge federale, sempreché la presente Costituzione non lo escluda. |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 164 Legislazione - 1 Tutte le disposizioni importanti che contengono norme di diritto sono emanate sotto forma di legge federale. Vi rientrano in particolare le disposizioni fondamentali in materia di: |
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1 | Tutte le disposizioni importanti che contengono norme di diritto sono emanate sotto forma di legge federale. Vi rientrano in particolare le disposizioni fondamentali in materia di: |
a | esercizio dei diritti politici; |
b | restrizioni dei diritti costituzionali; |
c | diritti e doveri delle persone; |
d | cerchia dei contribuenti, oggetto e calcolo dei tributi; |
e | compiti e prestazioni della Confederazione; |
f | obblighi dei Cantoni nell'attuazione e esecuzione del diritto federale; |
g | organizzazione e procedura delle autorità federali. |
2 | Competenze normative possono essere delegate mediante legge federale, sempreché la presente Costituzione non lo escluda. |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 164 Legislazione - 1 Tutte le disposizioni importanti che contengono norme di diritto sono emanate sotto forma di legge federale. Vi rientrano in particolare le disposizioni fondamentali in materia di: |
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1 | Tutte le disposizioni importanti che contengono norme di diritto sono emanate sotto forma di legge federale. Vi rientrano in particolare le disposizioni fondamentali in materia di: |
a | esercizio dei diritti politici; |
b | restrizioni dei diritti costituzionali; |
c | diritti e doveri delle persone; |
d | cerchia dei contribuenti, oggetto e calcolo dei tributi; |
e | compiti e prestazioni della Confederazione; |
f | obblighi dei Cantoni nell'attuazione e esecuzione del diritto federale; |
g | organizzazione e procedura delle autorità federali. |
2 | Competenze normative possono essere delegate mediante legge federale, sempreché la presente Costituzione non lo escluda. |
SR 952.0 Legge federale dell'8 novembre 1934 sulle banche e le casse di risparmio (Legge sulle banche, LBCR) - Legge sulle banche LBCR Art. 23octies |
SR 961.01 Legge federale del 17 dicembre 2004 sulla sorveglianza delle imprese di assicurazione (Legge sulla sorveglianza degli assicuratori, LSA) - Legge sulla sorveglianza degli assicuratori LSA Art. 50 |
SR 961.01 Legge federale del 17 dicembre 2004 sulla sorveglianza delle imprese di assicurazione (Legge sulla sorveglianza degli assicuratori, LSA) - Legge sulla sorveglianza degli assicuratori LSA Art. 50 |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 9 Protezione dall'arbitrio e tutela della buona fede - Ognuno ha diritto d'essere trattato senza arbitrio e secondo il principio della buona fede da parte degli organi dello Stato. |
SR 916.310 Ordinanza del 31 ottobre 2012 sull'allevamento di animali (OAlle) - Ordinanza concernente l'alle vamento del bestiame OAlle Art. 1 Oggetto - La presente ordinanza disciplina: |
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a | il riconoscimento delle organizzazioni di allevamento e delle imprese di allevamento private; |
b | l'assegnazione di contributi per l'allevamento; |
c | l'assegnazione di contributi per la conservazione delle razze svizzere; |
d | l'assegnazione di contributi per progetti di ricerca; |
dbis | i compiti dell'Istituto nazionale svizzero di allevamento equino; |
e | l'immissione in commercio di animali da allevamento, del loro sperma e dei loro ovuli non fecondati ed embrioni; |
f | l'importazione di animali da allevamento e da reddito e di sperma di toro nell'ambito dei contingenti doganali. |
SR 916.310 Ordinanza del 31 ottobre 2012 sull'allevamento di animali (OAlle) - Ordinanza concernente l'alle vamento del bestiame OAlle Art. 4 Versamento di contributi - 1 I contributi ai sensi della presente ordinanza sono assegnati su richiesta. |
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1 | I contributi ai sensi della presente ordinanza sono assegnati su richiesta. |
2 | I termini per la presentazione delle domande per i contributi, i giorni di riferimento e i periodi di riferimento sono stabiliti nell'allegato 1.8 |
2bis | I contributi sono versati solo dopo che è stato presentato un conteggio sulle prestazioni fornite. Nel caso di contributi per misure zootecniche il conteggio funge al contempo da domanda. I termini per la presentazione dei conteggi sono stabiliti all'allegato 1. 9 |
3 | Le domande e i conteggi vanno presentati all'Ufficio federale dell'agricoltura (UFAG) utilizzando gli appositi moduli.10 |
4 | L'UFAG può modificare l'allegato 1.11 |
SR 916.310 Ordinanza del 31 ottobre 2012 sull'allevamento di animali (OAlle) - Ordinanza concernente l'alle vamento del bestiame OAlle Art. 1 Oggetto - La presente ordinanza disciplina: |
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a | il riconoscimento delle organizzazioni di allevamento e delle imprese di allevamento private; |
b | l'assegnazione di contributi per l'allevamento; |
c | l'assegnazione di contributi per la conservazione delle razze svizzere; |
d | l'assegnazione di contributi per progetti di ricerca; |
dbis | i compiti dell'Istituto nazionale svizzero di allevamento equino; |
e | l'immissione in commercio di animali da allevamento, del loro sperma e dei loro ovuli non fecondati ed embrioni; |
f | l'importazione di animali da allevamento e da reddito e di sperma di toro nell'ambito dei contingenti doganali. |
SR 916.310 Ordinanza del 31 ottobre 2012 sull'allevamento di animali (OAlle) - Ordinanza concernente l'alle vamento del bestiame OAlle Art. 4 Versamento di contributi - 1 I contributi ai sensi della presente ordinanza sono assegnati su richiesta. |
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1 | I contributi ai sensi della presente ordinanza sono assegnati su richiesta. |
2 | I termini per la presentazione delle domande per i contributi, i giorni di riferimento e i periodi di riferimento sono stabiliti nell'allegato 1.8 |
2bis | I contributi sono versati solo dopo che è stato presentato un conteggio sulle prestazioni fornite. Nel caso di contributi per misure zootecniche il conteggio funge al contempo da domanda. I termini per la presentazione dei conteggi sono stabiliti all'allegato 1. 9 |
3 | Le domande e i conteggi vanno presentati all'Ufficio federale dell'agricoltura (UFAG) utilizzando gli appositi moduli.10 |
4 | L'UFAG può modificare l'allegato 1.11 |
SR 916.310 Ordinanza del 31 ottobre 2012 sull'allevamento di animali (OAlle) - Ordinanza concernente l'alle vamento del bestiame OAlle Art. 11 Procedura - 1 La domanda di riconoscimento come organizzazione di allevamento, corredata di tutta la documentazione necessaria, va presentata all'UFAG utilizzando l'apposito modulo. |
|
1 | La domanda di riconoscimento come organizzazione di allevamento, corredata di tutta la documentazione necessaria, va presentata all'UFAG utilizzando l'apposito modulo. |
2 | Il riconoscimento ha una durata massima di dieci anni. Se al più tardi sei mesi prima della scadenza del riconoscimento viene presentata una nuova domanda, l'UFAG decide prima della scadenza del riconoscimento. |
3 | Le organizzazioni di allevamento di equidi che rilasciano passaporti per equidi devono presentare contemporaneamente alla nuova domanda conformemente al capoverso 2 una nuova domanda di riconoscimento come servizio preposto al rilascio del passaporto in virtù dell'articolo 15dbis capoverso 4 dell'ordinanza del 27 giugno 199522 sulle epizoozie. |
4 | Qualsiasi cambiamento che abbia un'incidenza sull'adempimento dei requisiti per il riconoscimento va notificato all'UFAG nell'arco di tre mesi. |
5 | L'UFAG pubblica l'elenco delle organizzazioni di allevamento riconosciute.23 |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 164 Legislazione - 1 Tutte le disposizioni importanti che contengono norme di diritto sono emanate sotto forma di legge federale. Vi rientrano in particolare le disposizioni fondamentali in materia di: |
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1 | Tutte le disposizioni importanti che contengono norme di diritto sono emanate sotto forma di legge federale. Vi rientrano in particolare le disposizioni fondamentali in materia di: |
a | esercizio dei diritti politici; |
b | restrizioni dei diritti costituzionali; |
c | diritti e doveri delle persone; |
d | cerchia dei contribuenti, oggetto e calcolo dei tributi; |
e | compiti e prestazioni della Confederazione; |
f | obblighi dei Cantoni nell'attuazione e esecuzione del diritto federale; |
g | organizzazione e procedura delle autorità federali. |
2 | Competenze normative possono essere delegate mediante legge federale, sempreché la presente Costituzione non lo escluda. |
SR 916.310 Ordinanza del 31 ottobre 2012 sull'allevamento di animali (OAlle) - Ordinanza concernente l'alle vamento del bestiame OAlle Art. 7 Tenuta del libro genealogico - 1 Nel libro genealogico sono registrate rilevazioni e annotazioni sull'ascendenza, sull'identificazione, sulle prestazioni, sulla qualità e sulla morfologia degli animali da allevamento. |
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1 | Nel libro genealogico sono registrate rilevazioni e annotazioni sull'ascendenza, sull'identificazione, sulle prestazioni, sulla qualità e sulla morfologia degli animali da allevamento. |
1bis | Come numero d'identificazione va utilizzato il numero di marca auricolare per gli animali a unghia fessa e l'Universal Equine Life Number (UELN) per gli equidi.16 |
2 | Oltre agli animali di razza pura, in rubriche o sezioni separate del libro genealogico possono essere iscritti anche incroci e animali di ascendenza sconosciuta, purché presentino le caratteristiche tipiche della razza. |
3 | All'interno di una rubrica o di una sezione del libro genealogico gli animali possono essere iscritti separatamente in base a classi qualitative, determinate dalla loro ascendenza, dall'identificazione e dalle prestazioni. |
4 | Gli animali riconosciuti come portatori di tare ereditarie devono essere designati in quanto tali nel libro genealogico e occorre darne comunicazione agli allevatori.17 |
5 | Le organizzazioni di allevamento devono stabilire in un regolamento in quale modo deve essere tenuto un libro genealogico. Il regolamento deve perlomeno comprendere disposizioni concernenti: |
a | la definizione delle caratteristiche tipiche della razza; |
b | la definizione degli obiettivi zootecnici; |
c | l'identificazione uniforme degli animali se non già prescritta dall'articolo 10 o 15a dell'ordinanza del 27 giugno 199519 sulle epizoozie; |
d | la registrazione dei dati relativi all'ascendenza degli animali; |
e | l'analisi delle annotazioni nel libro genealogico, degli apprezzamenti, dei risultati degli esami funzionali, nonché la stima dei valori genetici o le valutazioni genetiche; |
f | la determinazione delle esigenze minime per l'iscrizione degli animali in una determinata rubrica o sezione del libro genealogico; |
g | le esigenze relative all'iscrizione nel libro genealogico e per il diritto di riproduzione. |
SR 916.310 Ordinanza del 31 ottobre 2012 sull'allevamento di animali (OAlle) - Ordinanza concernente l'alle vamento del bestiame OAlle Art. 8 Esami funzionali - 1 Gli esami funzionali hanno lo scopo di determinare ed evidenziare le prestazioni, lo stato di salute e la morfologia degli animali, nella misura in cui questi elementi sono importanti sotto il profilo zootecnico, dell'economia aziendale e della salute dell'animale. |
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1 | Gli esami funzionali hanno lo scopo di determinare ed evidenziare le prestazioni, lo stato di salute e la morfologia degli animali, nella misura in cui questi elementi sono importanti sotto il profilo zootecnico, dell'economia aziendale e della salute dell'animale. |
2 | Gli esami funzionali devono essere eseguiti secondo metodi riconosciuti scientificamente e internazionalmente. |
3 | Le organizzazioni di allevamento, le organizzazioni di allevamento per suini da allevamento ibridi e le imprese di allevamento private per suini da allevamento ibridi devono stabilire in un regolamento: |
a | il nome dell'esame funzionale e il numero di animali da esaminare; |
b | la procedura dell'esame; |
c | le caratteristiche sottoposte a esame e il metodo d'esame utilizzato; |
d | le condizioni d'ammissione; |
e | la data, la durata dell'esame funzionale e il periodo durante il quale è eseguito; |
f | il metodo per valutare i risultati delle caratteristiche esaminate; |
g | il metodo per l'esame di prodotti in caso di programmi di incrocio; |
h | i controlli per garantire la qualità dei risultati dell'esame; |
i | la comunicazione dei risultati dell'esame ai membri dell'organizzazione. |
SR 916.310 Ordinanza del 31 ottobre 2012 sull'allevamento di animali (OAlle) - Ordinanza concernente l'alle vamento del bestiame OAlle Art. 8 Esami funzionali - 1 Gli esami funzionali hanno lo scopo di determinare ed evidenziare le prestazioni, lo stato di salute e la morfologia degli animali, nella misura in cui questi elementi sono importanti sotto il profilo zootecnico, dell'economia aziendale e della salute dell'animale. |
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1 | Gli esami funzionali hanno lo scopo di determinare ed evidenziare le prestazioni, lo stato di salute e la morfologia degli animali, nella misura in cui questi elementi sono importanti sotto il profilo zootecnico, dell'economia aziendale e della salute dell'animale. |
2 | Gli esami funzionali devono essere eseguiti secondo metodi riconosciuti scientificamente e internazionalmente. |
3 | Le organizzazioni di allevamento, le organizzazioni di allevamento per suini da allevamento ibridi e le imprese di allevamento private per suini da allevamento ibridi devono stabilire in un regolamento: |
a | il nome dell'esame funzionale e il numero di animali da esaminare; |
b | la procedura dell'esame; |
c | le caratteristiche sottoposte a esame e il metodo d'esame utilizzato; |
d | le condizioni d'ammissione; |
e | la data, la durata dell'esame funzionale e il periodo durante il quale è eseguito; |
f | il metodo per valutare i risultati delle caratteristiche esaminate; |
g | il metodo per l'esame di prodotti in caso di programmi di incrocio; |
h | i controlli per garantire la qualità dei risultati dell'esame; |
i | la comunicazione dei risultati dell'esame ai membri dell'organizzazione. |
SR 916.310 Ordinanza del 31 ottobre 2012 sull'allevamento di animali (OAlle) - Ordinanza concernente l'alle vamento del bestiame OAlle Art. 11 Procedura - 1 La domanda di riconoscimento come organizzazione di allevamento, corredata di tutta la documentazione necessaria, va presentata all'UFAG utilizzando l'apposito modulo. |
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1 | La domanda di riconoscimento come organizzazione di allevamento, corredata di tutta la documentazione necessaria, va presentata all'UFAG utilizzando l'apposito modulo. |
2 | Il riconoscimento ha una durata massima di dieci anni. Se al più tardi sei mesi prima della scadenza del riconoscimento viene presentata una nuova domanda, l'UFAG decide prima della scadenza del riconoscimento. |
3 | Le organizzazioni di allevamento di equidi che rilasciano passaporti per equidi devono presentare contemporaneamente alla nuova domanda conformemente al capoverso 2 una nuova domanda di riconoscimento come servizio preposto al rilascio del passaporto in virtù dell'articolo 15dbis capoverso 4 dell'ordinanza del 27 giugno 199522 sulle epizoozie. |
4 | Qualsiasi cambiamento che abbia un'incidenza sull'adempimento dei requisiti per il riconoscimento va notificato all'UFAG nell'arco di tre mesi. |
5 | L'UFAG pubblica l'elenco delle organizzazioni di allevamento riconosciute.23 |
SR 916.310 Ordinanza del 31 ottobre 2012 sull'allevamento di animali (OAlle) - Ordinanza concernente l'alle vamento del bestiame OAlle Art. 17 Contributi per l'allevamento di suini - 1 ...36 |
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1 | ...36 |
2 | Il contributo per l'allevamento di suini è il seguente: |
2 | per ogni esame nell'azienda con descrizione lineare e determinazione del peso |
3 | per ogni esame nell'azienda con misurazione mediante ultrasuoni, descrizione lineare e determinazione del peso |
4 | per ogni esame nella stazione |
5 | per ogni esame nell'azienda concernente l'odore del verro |
a | tenuta del libro genealogico: per ogni animale iscritto nel libro genealogico |
b | esami funzionali: |
b1 | per ogni esame nell'azienda con misurazione mediante ultrasuoni e determinazione del peso |
3 | L'importo annuo destinato all'infrastruttura necessaria alla realizzazione degli esami in una stazione, al rilevamento e alla valutazione dei dati relativi alla fecondità e alla macellazione, alla determinazione dei caratteri-traccia genotipici e alla pubblicazione e divulgazione dei risultati zootecnici ammonta a 500 000 franchi. |
4 | Se l'organizzazione di allevamento riconosciuta non esegue una stima dei valori genetici, per ogni animale iscritto nel libro genealogico è assegnata al massimo la metà del contributo. |
5 | Il contributo per l'esame nella stazione è assegnato se questo comprende il rilevamento dell'aumento di peso, l'indice di consumo, la carnosità e almeno tre criteri di qualità della carne e del grasso durante un periodo d'ingrassamento conforme alla prassi. I seguenti esami danno diritto a un contributo: |
a | esame dei fratelli e delle sorelle; |
b | esame funzionale dei verri; |
c | esame dei prodotti terminali; |
d | gruppi d'esame liberi con programma di allevamento definito per animali non iscritti nel libro genealogico. |
6 | La metà del contributo è assegnata per ogni esame nella stazione per i gruppi d'esame liberi nel quadro di un programma di allevamento definito. |
7 | L'esame nell'azienda concernente l'odore del verro prevede almeno la determinazione dell'androsterone e dello scatolo. |
SR 916.310 Ordinanza del 31 ottobre 2012 sull'allevamento di animali (OAlle) - Ordinanza concernente l'alle vamento del bestiame OAlle Art. 11 Procedura - 1 La domanda di riconoscimento come organizzazione di allevamento, corredata di tutta la documentazione necessaria, va presentata all'UFAG utilizzando l'apposito modulo. |
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1 | La domanda di riconoscimento come organizzazione di allevamento, corredata di tutta la documentazione necessaria, va presentata all'UFAG utilizzando l'apposito modulo. |
2 | Il riconoscimento ha una durata massima di dieci anni. Se al più tardi sei mesi prima della scadenza del riconoscimento viene presentata una nuova domanda, l'UFAG decide prima della scadenza del riconoscimento. |
3 | Le organizzazioni di allevamento di equidi che rilasciano passaporti per equidi devono presentare contemporaneamente alla nuova domanda conformemente al capoverso 2 una nuova domanda di riconoscimento come servizio preposto al rilascio del passaporto in virtù dell'articolo 15dbis capoverso 4 dell'ordinanza del 27 giugno 199522 sulle epizoozie. |
4 | Qualsiasi cambiamento che abbia un'incidenza sull'adempimento dei requisiti per il riconoscimento va notificato all'UFAG nell'arco di tre mesi. |
5 | L'UFAG pubblica l'elenco delle organizzazioni di allevamento riconosciute.23 |
SR 916.310 Ordinanza del 31 ottobre 2012 sull'allevamento di animali (OAlle) - Ordinanza concernente l'alle vamento del bestiame OAlle Art. 11 Procedura - 1 La domanda di riconoscimento come organizzazione di allevamento, corredata di tutta la documentazione necessaria, va presentata all'UFAG utilizzando l'apposito modulo. |
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1 | La domanda di riconoscimento come organizzazione di allevamento, corredata di tutta la documentazione necessaria, va presentata all'UFAG utilizzando l'apposito modulo. |
2 | Il riconoscimento ha una durata massima di dieci anni. Se al più tardi sei mesi prima della scadenza del riconoscimento viene presentata una nuova domanda, l'UFAG decide prima della scadenza del riconoscimento. |
3 | Le organizzazioni di allevamento di equidi che rilasciano passaporti per equidi devono presentare contemporaneamente alla nuova domanda conformemente al capoverso 2 una nuova domanda di riconoscimento come servizio preposto al rilascio del passaporto in virtù dell'articolo 15dbis capoverso 4 dell'ordinanza del 27 giugno 199522 sulle epizoozie. |
4 | Qualsiasi cambiamento che abbia un'incidenza sull'adempimento dei requisiti per il riconoscimento va notificato all'UFAG nell'arco di tre mesi. |
5 | L'UFAG pubblica l'elenco delle organizzazioni di allevamento riconosciute.23 |
SR 916.310 Ordinanza del 31 ottobre 2012 sull'allevamento di animali (OAlle) - Ordinanza concernente l'alle vamento del bestiame OAlle Art. 8 Esami funzionali - 1 Gli esami funzionali hanno lo scopo di determinare ed evidenziare le prestazioni, lo stato di salute e la morfologia degli animali, nella misura in cui questi elementi sono importanti sotto il profilo zootecnico, dell'economia aziendale e della salute dell'animale. |
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1 | Gli esami funzionali hanno lo scopo di determinare ed evidenziare le prestazioni, lo stato di salute e la morfologia degli animali, nella misura in cui questi elementi sono importanti sotto il profilo zootecnico, dell'economia aziendale e della salute dell'animale. |
2 | Gli esami funzionali devono essere eseguiti secondo metodi riconosciuti scientificamente e internazionalmente. |
3 | Le organizzazioni di allevamento, le organizzazioni di allevamento per suini da allevamento ibridi e le imprese di allevamento private per suini da allevamento ibridi devono stabilire in un regolamento: |
a | il nome dell'esame funzionale e il numero di animali da esaminare; |
b | la procedura dell'esame; |
c | le caratteristiche sottoposte a esame e il metodo d'esame utilizzato; |
d | le condizioni d'ammissione; |
e | la data, la durata dell'esame funzionale e il periodo durante il quale è eseguito; |
f | il metodo per valutare i risultati delle caratteristiche esaminate; |
g | il metodo per l'esame di prodotti in caso di programmi di incrocio; |
h | i controlli per garantire la qualità dei risultati dell'esame; |
i | la comunicazione dei risultati dell'esame ai membri dell'organizzazione. |
SR 916.310 Ordinanza del 31 ottobre 2012 sull'allevamento di animali (OAlle) - Ordinanza concernente l'alle vamento del bestiame OAlle Art. 11 Procedura - 1 La domanda di riconoscimento come organizzazione di allevamento, corredata di tutta la documentazione necessaria, va presentata all'UFAG utilizzando l'apposito modulo. |
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1 | La domanda di riconoscimento come organizzazione di allevamento, corredata di tutta la documentazione necessaria, va presentata all'UFAG utilizzando l'apposito modulo. |
2 | Il riconoscimento ha una durata massima di dieci anni. Se al più tardi sei mesi prima della scadenza del riconoscimento viene presentata una nuova domanda, l'UFAG decide prima della scadenza del riconoscimento. |
3 | Le organizzazioni di allevamento di equidi che rilasciano passaporti per equidi devono presentare contemporaneamente alla nuova domanda conformemente al capoverso 2 una nuova domanda di riconoscimento come servizio preposto al rilascio del passaporto in virtù dell'articolo 15dbis capoverso 4 dell'ordinanza del 27 giugno 199522 sulle epizoozie. |
4 | Qualsiasi cambiamento che abbia un'incidenza sull'adempimento dei requisiti per il riconoscimento va notificato all'UFAG nell'arco di tre mesi. |
5 | L'UFAG pubblica l'elenco delle organizzazioni di allevamento riconosciute.23 |
SR 916.310 Ordinanza del 31 ottobre 2012 sull'allevamento di animali (OAlle) - Ordinanza concernente l'alle vamento del bestiame OAlle Art. 11 Procedura - 1 La domanda di riconoscimento come organizzazione di allevamento, corredata di tutta la documentazione necessaria, va presentata all'UFAG utilizzando l'apposito modulo. |
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1 | La domanda di riconoscimento come organizzazione di allevamento, corredata di tutta la documentazione necessaria, va presentata all'UFAG utilizzando l'apposito modulo. |
2 | Il riconoscimento ha una durata massima di dieci anni. Se al più tardi sei mesi prima della scadenza del riconoscimento viene presentata una nuova domanda, l'UFAG decide prima della scadenza del riconoscimento. |
3 | Le organizzazioni di allevamento di equidi che rilasciano passaporti per equidi devono presentare contemporaneamente alla nuova domanda conformemente al capoverso 2 una nuova domanda di riconoscimento come servizio preposto al rilascio del passaporto in virtù dell'articolo 15dbis capoverso 4 dell'ordinanza del 27 giugno 199522 sulle epizoozie. |
4 | Qualsiasi cambiamento che abbia un'incidenza sull'adempimento dei requisiti per il riconoscimento va notificato all'UFAG nell'arco di tre mesi. |
5 | L'UFAG pubblica l'elenco delle organizzazioni di allevamento riconosciute.23 |
SR 916.310 Ordinanza del 31 ottobre 2012 sull'allevamento di animali (OAlle) - Ordinanza concernente l'alle vamento del bestiame OAlle Art. 8 Esami funzionali - 1 Gli esami funzionali hanno lo scopo di determinare ed evidenziare le prestazioni, lo stato di salute e la morfologia degli animali, nella misura in cui questi elementi sono importanti sotto il profilo zootecnico, dell'economia aziendale e della salute dell'animale. |
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1 | Gli esami funzionali hanno lo scopo di determinare ed evidenziare le prestazioni, lo stato di salute e la morfologia degli animali, nella misura in cui questi elementi sono importanti sotto il profilo zootecnico, dell'economia aziendale e della salute dell'animale. |
2 | Gli esami funzionali devono essere eseguiti secondo metodi riconosciuti scientificamente e internazionalmente. |
3 | Le organizzazioni di allevamento, le organizzazioni di allevamento per suini da allevamento ibridi e le imprese di allevamento private per suini da allevamento ibridi devono stabilire in un regolamento: |
a | il nome dell'esame funzionale e il numero di animali da esaminare; |
b | la procedura dell'esame; |
c | le caratteristiche sottoposte a esame e il metodo d'esame utilizzato; |
d | le condizioni d'ammissione; |
e | la data, la durata dell'esame funzionale e il periodo durante il quale è eseguito; |
f | il metodo per valutare i risultati delle caratteristiche esaminate; |
g | il metodo per l'esame di prodotti in caso di programmi di incrocio; |
h | i controlli per garantire la qualità dei risultati dell'esame; |
i | la comunicazione dei risultati dell'esame ai membri dell'organizzazione. |
SR 916.310 Ordinanza del 31 ottobre 2012 sull'allevamento di animali (OAlle) - Ordinanza concernente l'alle vamento del bestiame OAlle Art. 10 Valutazioni genetiche - 1 Le valutazioni genetiche degli animali devono essere sostenibili dal punto di vista scientifico secondo i vigenti principi zootecnici. |
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1 | Le valutazioni genetiche degli animali devono essere sostenibili dal punto di vista scientifico secondo i vigenti principi zootecnici. |
2 | La predisposizione genetica degli animali da allevamento esaminati è espressa come scarto da una media comparativa. |
3 | Le organizzazioni di allevamento, le organizzazioni di allevamento per suini da allevamento ibridi e le imprese di allevamento private per suini da allevamento ibridi devono stabilire in un regolamento: |
a | il genere e la portata della valutazione genetica; |
b | la procedura di valutazione genetica; |
c | i dati su cui si basa la valutazione e lo scambio di dati; |
d | le date della valutazione; |
e | i provvedimenti di assicurazione della qualità; |
f | le condizioni di pubblicazione e la comunicazione della valutazione genetica ai membri. |
SR 916.310 Ordinanza del 31 ottobre 2012 sull'allevamento di animali (OAlle) - Ordinanza concernente l'alle vamento del bestiame OAlle Art. 17 Contributi per l'allevamento di suini - 1 ...36 |
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1 | ...36 |
2 | Il contributo per l'allevamento di suini è il seguente: |
2 | per ogni esame nell'azienda con descrizione lineare e determinazione del peso |
3 | per ogni esame nell'azienda con misurazione mediante ultrasuoni, descrizione lineare e determinazione del peso |
4 | per ogni esame nella stazione |
5 | per ogni esame nell'azienda concernente l'odore del verro |
a | tenuta del libro genealogico: per ogni animale iscritto nel libro genealogico |
b | esami funzionali: |
b1 | per ogni esame nell'azienda con misurazione mediante ultrasuoni e determinazione del peso |
3 | L'importo annuo destinato all'infrastruttura necessaria alla realizzazione degli esami in una stazione, al rilevamento e alla valutazione dei dati relativi alla fecondità e alla macellazione, alla determinazione dei caratteri-traccia genotipici e alla pubblicazione e divulgazione dei risultati zootecnici ammonta a 500 000 franchi. |
4 | Se l'organizzazione di allevamento riconosciuta non esegue una stima dei valori genetici, per ogni animale iscritto nel libro genealogico è assegnata al massimo la metà del contributo. |
5 | Il contributo per l'esame nella stazione è assegnato se questo comprende il rilevamento dell'aumento di peso, l'indice di consumo, la carnosità e almeno tre criteri di qualità della carne e del grasso durante un periodo d'ingrassamento conforme alla prassi. I seguenti esami danno diritto a un contributo: |
a | esame dei fratelli e delle sorelle; |
b | esame funzionale dei verri; |
c | esame dei prodotti terminali; |
d | gruppi d'esame liberi con programma di allevamento definito per animali non iscritti nel libro genealogico. |
6 | La metà del contributo è assegnata per ogni esame nella stazione per i gruppi d'esame liberi nel quadro di un programma di allevamento definito. |
7 | L'esame nell'azienda concernente l'odore del verro prevede almeno la determinazione dell'androsterone e dello scatolo. |
SR 916.310 Ordinanza del 31 ottobre 2012 sull'allevamento di animali (OAlle) - Ordinanza concernente l'alle vamento del bestiame OAlle Art. 11 Procedura - 1 La domanda di riconoscimento come organizzazione di allevamento, corredata di tutta la documentazione necessaria, va presentata all'UFAG utilizzando l'apposito modulo. |
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1 | La domanda di riconoscimento come organizzazione di allevamento, corredata di tutta la documentazione necessaria, va presentata all'UFAG utilizzando l'apposito modulo. |
2 | Il riconoscimento ha una durata massima di dieci anni. Se al più tardi sei mesi prima della scadenza del riconoscimento viene presentata una nuova domanda, l'UFAG decide prima della scadenza del riconoscimento. |
3 | Le organizzazioni di allevamento di equidi che rilasciano passaporti per equidi devono presentare contemporaneamente alla nuova domanda conformemente al capoverso 2 una nuova domanda di riconoscimento come servizio preposto al rilascio del passaporto in virtù dell'articolo 15dbis capoverso 4 dell'ordinanza del 27 giugno 199522 sulle epizoozie. |
4 | Qualsiasi cambiamento che abbia un'incidenza sull'adempimento dei requisiti per il riconoscimento va notificato all'UFAG nell'arco di tre mesi. |
5 | L'UFAG pubblica l'elenco delle organizzazioni di allevamento riconosciute.23 |
SR 955.0 Legge federale del 10 ottobre 1997 relativa alla lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo (Legge sul riciclaggio di denaro, LRD) - Legge sul riciclaggio di denaro LRD Art. 23 - 1 L'Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro è gestito dall'Ufficio federale di polizia140. |
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1 | L'Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro è gestito dall'Ufficio federale di polizia140. |
2 | L'Ufficio di comunicazione verifica e analizza le informazioni ricevute. Se necessario richiede informazioni complementari conformemente all'articolo 11a.141 |
3 | L'Ufficio di comunicazione gestisce un proprio sistema d'informazione per la lotta contro il riciclaggio di denaro, i suoi reati preliminari, la criminalità organizzata e il finanziamento del terrorismo.142 |
4 | L'Ufficio di comunicazione, se ha il sospetto fondato che: |
a | sia stato commesso un reato ai sensi degli articoli 260ter, 305bis o 305ter capoverso 1 CP144; |
b | valori patrimoniali provengano da un crimine o da un delitto fiscale qualificato di cui all'articolo 305bis numero 1bis CP; |
c | valori patrimoniali sottostiano alla facoltà di disporre di un'organizzazione criminale o terroristica; o |
d | valori patrimoniali servano al finanziamento del terrorismo (art. 260quinquies cpv. 1 CP), |
5 | Se trasmette a un'autorità di perseguimento penale le informazioni comunicate da un intermediario finanziario secondo l'articolo 9 capoverso 1 lettera a della presente legge o l'articolo 305ter capoverso 2 CP, l'Ufficio di comunicazione ne informa tale intermediario finanziario, sempreché questi non abbia interrotto la relazione d'affari secondo l'articolo 9b.148 |
6 | ...149 |
SR 916.310 Ordinanza del 31 ottobre 2012 sull'allevamento di animali (OAlle) - Ordinanza concernente l'alle vamento del bestiame OAlle Art. 8 Esami funzionali - 1 Gli esami funzionali hanno lo scopo di determinare ed evidenziare le prestazioni, lo stato di salute e la morfologia degli animali, nella misura in cui questi elementi sono importanti sotto il profilo zootecnico, dell'economia aziendale e della salute dell'animale. |
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1 | Gli esami funzionali hanno lo scopo di determinare ed evidenziare le prestazioni, lo stato di salute e la morfologia degli animali, nella misura in cui questi elementi sono importanti sotto il profilo zootecnico, dell'economia aziendale e della salute dell'animale. |
2 | Gli esami funzionali devono essere eseguiti secondo metodi riconosciuti scientificamente e internazionalmente. |
3 | Le organizzazioni di allevamento, le organizzazioni di allevamento per suini da allevamento ibridi e le imprese di allevamento private per suini da allevamento ibridi devono stabilire in un regolamento: |
a | il nome dell'esame funzionale e il numero di animali da esaminare; |
b | la procedura dell'esame; |
c | le caratteristiche sottoposte a esame e il metodo d'esame utilizzato; |
d | le condizioni d'ammissione; |
e | la data, la durata dell'esame funzionale e il periodo durante il quale è eseguito; |
f | il metodo per valutare i risultati delle caratteristiche esaminate; |
g | il metodo per l'esame di prodotti in caso di programmi di incrocio; |
h | i controlli per garantire la qualità dei risultati dell'esame; |
i | la comunicazione dei risultati dell'esame ai membri dell'organizzazione. |
SR 916.310 Ordinanza del 31 ottobre 2012 sull'allevamento di animali (OAlle) - Ordinanza concernente l'alle vamento del bestiame OAlle Art. 11 Procedura - 1 La domanda di riconoscimento come organizzazione di allevamento, corredata di tutta la documentazione necessaria, va presentata all'UFAG utilizzando l'apposito modulo. |
|
1 | La domanda di riconoscimento come organizzazione di allevamento, corredata di tutta la documentazione necessaria, va presentata all'UFAG utilizzando l'apposito modulo. |
2 | Il riconoscimento ha una durata massima di dieci anni. Se al più tardi sei mesi prima della scadenza del riconoscimento viene presentata una nuova domanda, l'UFAG decide prima della scadenza del riconoscimento. |
3 | Le organizzazioni di allevamento di equidi che rilasciano passaporti per equidi devono presentare contemporaneamente alla nuova domanda conformemente al capoverso 2 una nuova domanda di riconoscimento come servizio preposto al rilascio del passaporto in virtù dell'articolo 15dbis capoverso 4 dell'ordinanza del 27 giugno 199522 sulle epizoozie. |
4 | Qualsiasi cambiamento che abbia un'incidenza sull'adempimento dei requisiti per il riconoscimento va notificato all'UFAG nell'arco di tre mesi. |
5 | L'UFAG pubblica l'elenco delle organizzazioni di allevamento riconosciute.23 |
SR 916.310 Ordinanza del 31 ottobre 2012 sull'allevamento di animali (OAlle) - Ordinanza concernente l'alle vamento del bestiame OAlle Art. 11 Procedura - 1 La domanda di riconoscimento come organizzazione di allevamento, corredata di tutta la documentazione necessaria, va presentata all'UFAG utilizzando l'apposito modulo. |
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1 | La domanda di riconoscimento come organizzazione di allevamento, corredata di tutta la documentazione necessaria, va presentata all'UFAG utilizzando l'apposito modulo. |
2 | Il riconoscimento ha una durata massima di dieci anni. Se al più tardi sei mesi prima della scadenza del riconoscimento viene presentata una nuova domanda, l'UFAG decide prima della scadenza del riconoscimento. |
3 | Le organizzazioni di allevamento di equidi che rilasciano passaporti per equidi devono presentare contemporaneamente alla nuova domanda conformemente al capoverso 2 una nuova domanda di riconoscimento come servizio preposto al rilascio del passaporto in virtù dell'articolo 15dbis capoverso 4 dell'ordinanza del 27 giugno 199522 sulle epizoozie. |
4 | Qualsiasi cambiamento che abbia un'incidenza sull'adempimento dei requisiti per il riconoscimento va notificato all'UFAG nell'arco di tre mesi. |
5 | L'UFAG pubblica l'elenco delle organizzazioni di allevamento riconosciute.23 |
SR 916.310 Ordinanza del 31 ottobre 2012 sull'allevamento di animali (OAlle) - Ordinanza concernente l'alle vamento del bestiame OAlle Art. 8 Esami funzionali - 1 Gli esami funzionali hanno lo scopo di determinare ed evidenziare le prestazioni, lo stato di salute e la morfologia degli animali, nella misura in cui questi elementi sono importanti sotto il profilo zootecnico, dell'economia aziendale e della salute dell'animale. |
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1 | Gli esami funzionali hanno lo scopo di determinare ed evidenziare le prestazioni, lo stato di salute e la morfologia degli animali, nella misura in cui questi elementi sono importanti sotto il profilo zootecnico, dell'economia aziendale e della salute dell'animale. |
2 | Gli esami funzionali devono essere eseguiti secondo metodi riconosciuti scientificamente e internazionalmente. |
3 | Le organizzazioni di allevamento, le organizzazioni di allevamento per suini da allevamento ibridi e le imprese di allevamento private per suini da allevamento ibridi devono stabilire in un regolamento: |
a | il nome dell'esame funzionale e il numero di animali da esaminare; |
b | la procedura dell'esame; |
c | le caratteristiche sottoposte a esame e il metodo d'esame utilizzato; |
d | le condizioni d'ammissione; |
e | la data, la durata dell'esame funzionale e il periodo durante il quale è eseguito; |
f | il metodo per valutare i risultati delle caratteristiche esaminate; |
g | il metodo per l'esame di prodotti in caso di programmi di incrocio; |
h | i controlli per garantire la qualità dei risultati dell'esame; |
i | la comunicazione dei risultati dell'esame ai membri dell'organizzazione. |
SR 916.310 Ordinanza del 31 ottobre 2012 sull'allevamento di animali (OAlle) - Ordinanza concernente l'alle vamento del bestiame OAlle Art. 7 Tenuta del libro genealogico - 1 Nel libro genealogico sono registrate rilevazioni e annotazioni sull'ascendenza, sull'identificazione, sulle prestazioni, sulla qualità e sulla morfologia degli animali da allevamento. |
|
1 | Nel libro genealogico sono registrate rilevazioni e annotazioni sull'ascendenza, sull'identificazione, sulle prestazioni, sulla qualità e sulla morfologia degli animali da allevamento. |
1bis | Come numero d'identificazione va utilizzato il numero di marca auricolare per gli animali a unghia fessa e l'Universal Equine Life Number (UELN) per gli equidi.16 |
2 | Oltre agli animali di razza pura, in rubriche o sezioni separate del libro genealogico possono essere iscritti anche incroci e animali di ascendenza sconosciuta, purché presentino le caratteristiche tipiche della razza. |
3 | All'interno di una rubrica o di una sezione del libro genealogico gli animali possono essere iscritti separatamente in base a classi qualitative, determinate dalla loro ascendenza, dall'identificazione e dalle prestazioni. |
4 | Gli animali riconosciuti come portatori di tare ereditarie devono essere designati in quanto tali nel libro genealogico e occorre darne comunicazione agli allevatori.17 |
5 | Le organizzazioni di allevamento devono stabilire in un regolamento in quale modo deve essere tenuto un libro genealogico. Il regolamento deve perlomeno comprendere disposizioni concernenti: |
a | la definizione delle caratteristiche tipiche della razza; |
b | la definizione degli obiettivi zootecnici; |
c | l'identificazione uniforme degli animali se non già prescritta dall'articolo 10 o 15a dell'ordinanza del 27 giugno 199519 sulle epizoozie; |
d | la registrazione dei dati relativi all'ascendenza degli animali; |
e | l'analisi delle annotazioni nel libro genealogico, degli apprezzamenti, dei risultati degli esami funzionali, nonché la stima dei valori genetici o le valutazioni genetiche; |
f | la determinazione delle esigenze minime per l'iscrizione degli animali in una determinata rubrica o sezione del libro genealogico; |
g | le esigenze relative all'iscrizione nel libro genealogico e per il diritto di riproduzione. |
SR 916.310 Ordinanza del 31 ottobre 2012 sull'allevamento di animali (OAlle) - Ordinanza concernente l'alle vamento del bestiame OAlle Art. 8 Esami funzionali - 1 Gli esami funzionali hanno lo scopo di determinare ed evidenziare le prestazioni, lo stato di salute e la morfologia degli animali, nella misura in cui questi elementi sono importanti sotto il profilo zootecnico, dell'economia aziendale e della salute dell'animale. |
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1 | Gli esami funzionali hanno lo scopo di determinare ed evidenziare le prestazioni, lo stato di salute e la morfologia degli animali, nella misura in cui questi elementi sono importanti sotto il profilo zootecnico, dell'economia aziendale e della salute dell'animale. |
2 | Gli esami funzionali devono essere eseguiti secondo metodi riconosciuti scientificamente e internazionalmente. |
3 | Le organizzazioni di allevamento, le organizzazioni di allevamento per suini da allevamento ibridi e le imprese di allevamento private per suini da allevamento ibridi devono stabilire in un regolamento: |
a | il nome dell'esame funzionale e il numero di animali da esaminare; |
b | la procedura dell'esame; |
c | le caratteristiche sottoposte a esame e il metodo d'esame utilizzato; |
d | le condizioni d'ammissione; |
e | la data, la durata dell'esame funzionale e il periodo durante il quale è eseguito; |
f | il metodo per valutare i risultati delle caratteristiche esaminate; |
g | il metodo per l'esame di prodotti in caso di programmi di incrocio; |
h | i controlli per garantire la qualità dei risultati dell'esame; |
i | la comunicazione dei risultati dell'esame ai membri dell'organizzazione. |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 164 Legislazione - 1 Tutte le disposizioni importanti che contengono norme di diritto sono emanate sotto forma di legge federale. Vi rientrano in particolare le disposizioni fondamentali in materia di: |
|
1 | Tutte le disposizioni importanti che contengono norme di diritto sono emanate sotto forma di legge federale. Vi rientrano in particolare le disposizioni fondamentali in materia di: |
a | esercizio dei diritti politici; |
b | restrizioni dei diritti costituzionali; |
c | diritti e doveri delle persone; |
d | cerchia dei contribuenti, oggetto e calcolo dei tributi; |
e | compiti e prestazioni della Confederazione; |
f | obblighi dei Cantoni nell'attuazione e esecuzione del diritto federale; |
g | organizzazione e procedura delle autorità federali. |
2 | Competenze normative possono essere delegate mediante legge federale, sempreché la presente Costituzione non lo escluda. |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 164 Legislazione - 1 Tutte le disposizioni importanti che contengono norme di diritto sono emanate sotto forma di legge federale. Vi rientrano in particolare le disposizioni fondamentali in materia di: |
|
1 | Tutte le disposizioni importanti che contengono norme di diritto sono emanate sotto forma di legge federale. Vi rientrano in particolare le disposizioni fondamentali in materia di: |
a | esercizio dei diritti politici; |
b | restrizioni dei diritti costituzionali; |
c | diritti e doveri delle persone; |
d | cerchia dei contribuenti, oggetto e calcolo dei tributi; |
e | compiti e prestazioni della Confederazione; |
f | obblighi dei Cantoni nell'attuazione e esecuzione del diritto federale; |
g | organizzazione e procedura delle autorità federali. |
2 | Competenze normative possono essere delegate mediante legge federale, sempreché la presente Costituzione non lo escluda. |
SR 916.310 Ordinanza del 31 ottobre 2012 sull'allevamento di animali (OAlle) - Ordinanza concernente l'alle vamento del bestiame OAlle Art. 10 Valutazioni genetiche - 1 Le valutazioni genetiche degli animali devono essere sostenibili dal punto di vista scientifico secondo i vigenti principi zootecnici. |
|
1 | Le valutazioni genetiche degli animali devono essere sostenibili dal punto di vista scientifico secondo i vigenti principi zootecnici. |
2 | La predisposizione genetica degli animali da allevamento esaminati è espressa come scarto da una media comparativa. |
3 | Le organizzazioni di allevamento, le organizzazioni di allevamento per suini da allevamento ibridi e le imprese di allevamento private per suini da allevamento ibridi devono stabilire in un regolamento: |
a | il genere e la portata della valutazione genetica; |
b | la procedura di valutazione genetica; |
c | i dati su cui si basa la valutazione e lo scambio di dati; |
d | le date della valutazione; |
e | i provvedimenti di assicurazione della qualità; |
f | le condizioni di pubblicazione e la comunicazione della valutazione genetica ai membri. |
SR 220 Parte prima: Disposizioni generali Titolo primo: Delle cause delle obbligazioni Capo primo: Delle obbligazioni derivanti da contratto CO Art. 663 |
SR 916.310 Ordinanza del 31 ottobre 2012 sull'allevamento di animali (OAlle) - Ordinanza concernente l'alle vamento del bestiame OAlle Art. 10 Valutazioni genetiche - 1 Le valutazioni genetiche degli animali devono essere sostenibili dal punto di vista scientifico secondo i vigenti principi zootecnici. |
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1 | Le valutazioni genetiche degli animali devono essere sostenibili dal punto di vista scientifico secondo i vigenti principi zootecnici. |
2 | La predisposizione genetica degli animali da allevamento esaminati è espressa come scarto da una media comparativa. |
3 | Le organizzazioni di allevamento, le organizzazioni di allevamento per suini da allevamento ibridi e le imprese di allevamento private per suini da allevamento ibridi devono stabilire in un regolamento: |
a | il genere e la portata della valutazione genetica; |
b | la procedura di valutazione genetica; |
c | i dati su cui si basa la valutazione e lo scambio di dati; |
d | le date della valutazione; |
e | i provvedimenti di assicurazione della qualità; |
f | le condizioni di pubblicazione e la comunicazione della valutazione genetica ai membri. |
SR 220 Parte prima: Disposizioni generali Titolo primo: Delle cause delle obbligazioni Capo primo: Delle obbligazioni derivanti da contratto CO Art. 663 |
SR 220 Parte prima: Disposizioni generali Titolo primo: Delle cause delle obbligazioni Capo primo: Delle obbligazioni derivanti da contratto CO Art. 663 |
SR 220 Parte prima: Disposizioni generali Titolo primo: Delle cause delle obbligazioni Capo primo: Delle obbligazioni derivanti da contratto CO Art. 663 |
SR 916.310 Ordinanza del 31 ottobre 2012 sull'allevamento di animali (OAlle) - Ordinanza concernente l'alle vamento del bestiame OAlle Art. 10 Valutazioni genetiche - 1 Le valutazioni genetiche degli animali devono essere sostenibili dal punto di vista scientifico secondo i vigenti principi zootecnici. |
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1 | Le valutazioni genetiche degli animali devono essere sostenibili dal punto di vista scientifico secondo i vigenti principi zootecnici. |
2 | La predisposizione genetica degli animali da allevamento esaminati è espressa come scarto da una media comparativa. |
3 | Le organizzazioni di allevamento, le organizzazioni di allevamento per suini da allevamento ibridi e le imprese di allevamento private per suini da allevamento ibridi devono stabilire in un regolamento: |
a | il genere e la portata della valutazione genetica; |
b | la procedura di valutazione genetica; |
c | i dati su cui si basa la valutazione e lo scambio di dati; |
d | le date della valutazione; |
e | i provvedimenti di assicurazione della qualità; |
f | le condizioni di pubblicazione e la comunicazione della valutazione genetica ai membri. |
SR 220 Parte prima: Disposizioni generali Titolo primo: Delle cause delle obbligazioni Capo primo: Delle obbligazioni derivanti da contratto CO Art. 663 |
SR 916.310 Ordinanza del 31 ottobre 2012 sull'allevamento di animali (OAlle) - Ordinanza concernente l'alle vamento del bestiame OAlle Art. 10 Valutazioni genetiche - 1 Le valutazioni genetiche degli animali devono essere sostenibili dal punto di vista scientifico secondo i vigenti principi zootecnici. |
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1 | Le valutazioni genetiche degli animali devono essere sostenibili dal punto di vista scientifico secondo i vigenti principi zootecnici. |
2 | La predisposizione genetica degli animali da allevamento esaminati è espressa come scarto da una media comparativa. |
3 | Le organizzazioni di allevamento, le organizzazioni di allevamento per suini da allevamento ibridi e le imprese di allevamento private per suini da allevamento ibridi devono stabilire in un regolamento: |
a | il genere e la portata della valutazione genetica; |
b | la procedura di valutazione genetica; |
c | i dati su cui si basa la valutazione e lo scambio di dati; |
d | le date della valutazione; |
e | i provvedimenti di assicurazione della qualità; |
f | le condizioni di pubblicazione e la comunicazione della valutazione genetica ai membri. |
SR 916.310 Ordinanza del 31 ottobre 2012 sull'allevamento di animali (OAlle) - Ordinanza concernente l'alle vamento del bestiame OAlle Art. 10 Valutazioni genetiche - 1 Le valutazioni genetiche degli animali devono essere sostenibili dal punto di vista scientifico secondo i vigenti principi zootecnici. |
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1 | Le valutazioni genetiche degli animali devono essere sostenibili dal punto di vista scientifico secondo i vigenti principi zootecnici. |
2 | La predisposizione genetica degli animali da allevamento esaminati è espressa come scarto da una media comparativa. |
3 | Le organizzazioni di allevamento, le organizzazioni di allevamento per suini da allevamento ibridi e le imprese di allevamento private per suini da allevamento ibridi devono stabilire in un regolamento: |
a | il genere e la portata della valutazione genetica; |
b | la procedura di valutazione genetica; |
c | i dati su cui si basa la valutazione e lo scambio di dati; |
d | le date della valutazione; |
e | i provvedimenti di assicurazione della qualità; |
f | le condizioni di pubblicazione e la comunicazione della valutazione genetica ai membri. |
SR 220 Parte prima: Disposizioni generali Titolo primo: Delle cause delle obbligazioni Capo primo: Delle obbligazioni derivanti da contratto CO Art. 663 |
SR 955.0 Legge federale del 10 ottobre 1997 relativa alla lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo (Legge sul riciclaggio di denaro, LRD) - Legge sul riciclaggio di denaro LRD Art. 25 Regolamento - 1 Gli organismi di autodisciplina emanano un regolamento. |
|
1 | Gli organismi di autodisciplina emanano un regolamento. |
2 | Il regolamento concreta gli obblighi di diligenza degli intermediari finanziari affiliati, disciplinati dal capitolo 2, e stabilisce il modo in cui essi devono essere adempiuti. |
3 | Il regolamento determina inoltre: |
a | le condizioni di affiliazione e di esclusione degli intermediari finanziari; |
b | le modalità di controllo dell'osservanza degli obblighi disciplinati dal capitolo 2; |
c | sanzioni adeguate. |
SR 916.310 Ordinanza del 31 ottobre 2012 sull'allevamento di animali (OAlle) - Ordinanza concernente l'alle vamento del bestiame OAlle Art. 1 Oggetto - La presente ordinanza disciplina: |
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a | il riconoscimento delle organizzazioni di allevamento e delle imprese di allevamento private; |
b | l'assegnazione di contributi per l'allevamento; |
c | l'assegnazione di contributi per la conservazione delle razze svizzere; |
d | l'assegnazione di contributi per progetti di ricerca; |
dbis | i compiti dell'Istituto nazionale svizzero di allevamento equino; |
e | l'immissione in commercio di animali da allevamento, del loro sperma e dei loro ovuli non fecondati ed embrioni; |
f | l'importazione di animali da allevamento e da reddito e di sperma di toro nell'ambito dei contingenti doganali. |
SR 916.310 Ordinanza del 31 ottobre 2012 sull'allevamento di animali (OAlle) - Ordinanza concernente l'alle vamento del bestiame OAlle Art. 8 Esami funzionali - 1 Gli esami funzionali hanno lo scopo di determinare ed evidenziare le prestazioni, lo stato di salute e la morfologia degli animali, nella misura in cui questi elementi sono importanti sotto il profilo zootecnico, dell'economia aziendale e della salute dell'animale. |
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1 | Gli esami funzionali hanno lo scopo di determinare ed evidenziare le prestazioni, lo stato di salute e la morfologia degli animali, nella misura in cui questi elementi sono importanti sotto il profilo zootecnico, dell'economia aziendale e della salute dell'animale. |
2 | Gli esami funzionali devono essere eseguiti secondo metodi riconosciuti scientificamente e internazionalmente. |
3 | Le organizzazioni di allevamento, le organizzazioni di allevamento per suini da allevamento ibridi e le imprese di allevamento private per suini da allevamento ibridi devono stabilire in un regolamento: |
a | il nome dell'esame funzionale e il numero di animali da esaminare; |
b | la procedura dell'esame; |
c | le caratteristiche sottoposte a esame e il metodo d'esame utilizzato; |
d | le condizioni d'ammissione; |
e | la data, la durata dell'esame funzionale e il periodo durante il quale è eseguito; |
f | il metodo per valutare i risultati delle caratteristiche esaminate; |
g | il metodo per l'esame di prodotti in caso di programmi di incrocio; |
h | i controlli per garantire la qualità dei risultati dell'esame; |
i | la comunicazione dei risultati dell'esame ai membri dell'organizzazione. |
SR 916.310 Ordinanza del 31 ottobre 2012 sull'allevamento di animali (OAlle) - Ordinanza concernente l'alle vamento del bestiame OAlle Art. 13 Riconoscimento e attività di organizzazioni di allevamento con sede nell'Unione europea - 1 Le organizzazioni di allevamento con sede nell'UE e riconosciute dalla competente autorità di uno Stato membro dell'UE non necessitano di essere riconosciute in Svizzera. |
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1 | Le organizzazioni di allevamento con sede nell'UE e riconosciute dalla competente autorità di uno Stato membro dell'UE non necessitano di essere riconosciute in Svizzera. |
2 | Esse possono operare in Svizzera se l'UFAG approva la domanda di estensione del raggio di attività territoriale presentata dall'autorità competente dello Stato membro dell'UE. |
3 | La domanda è respinta se: |
a | per la razza in questione vi sono già una o più organizzazioni riconosciute in Svizzera e il riconoscimento di un'ulteriore organizzazione rischia di compromettere la conservazione di tale razza o il buon funzionamento del programma di allevamento di un'organizzazione esistente; o |
b | gli equini della razza in questione possono essere iscritti in una sezione specifica di un libro genealogico tenuto da un'organizzazione riconosciuta in Svizzera che si attiene in particolare per questa sezione ai principi stabiliti dall'organizzazione che tiene il libro genealogico sull'origine della razza. |
4 | L'UFAG pubblica l'elenco delle organizzazioni di allevamento estere che operano in Svizzera. |
SR 916.310 Ordinanza del 31 ottobre 2012 sull'allevamento di animali (OAlle) - Ordinanza concernente l'alle vamento del bestiame OAlle Art. 7 Tenuta del libro genealogico - 1 Nel libro genealogico sono registrate rilevazioni e annotazioni sull'ascendenza, sull'identificazione, sulle prestazioni, sulla qualità e sulla morfologia degli animali da allevamento. |
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1 | Nel libro genealogico sono registrate rilevazioni e annotazioni sull'ascendenza, sull'identificazione, sulle prestazioni, sulla qualità e sulla morfologia degli animali da allevamento. |
1bis | Come numero d'identificazione va utilizzato il numero di marca auricolare per gli animali a unghia fessa e l'Universal Equine Life Number (UELN) per gli equidi.16 |
2 | Oltre agli animali di razza pura, in rubriche o sezioni separate del libro genealogico possono essere iscritti anche incroci e animali di ascendenza sconosciuta, purché presentino le caratteristiche tipiche della razza. |
3 | All'interno di una rubrica o di una sezione del libro genealogico gli animali possono essere iscritti separatamente in base a classi qualitative, determinate dalla loro ascendenza, dall'identificazione e dalle prestazioni. |
4 | Gli animali riconosciuti come portatori di tare ereditarie devono essere designati in quanto tali nel libro genealogico e occorre darne comunicazione agli allevatori.17 |
5 | Le organizzazioni di allevamento devono stabilire in un regolamento in quale modo deve essere tenuto un libro genealogico. Il regolamento deve perlomeno comprendere disposizioni concernenti: |
a | la definizione delle caratteristiche tipiche della razza; |
b | la definizione degli obiettivi zootecnici; |
c | l'identificazione uniforme degli animali se non già prescritta dall'articolo 10 o 15a dell'ordinanza del 27 giugno 199519 sulle epizoozie; |
d | la registrazione dei dati relativi all'ascendenza degli animali; |
e | l'analisi delle annotazioni nel libro genealogico, degli apprezzamenti, dei risultati degli esami funzionali, nonché la stima dei valori genetici o le valutazioni genetiche; |
f | la determinazione delle esigenze minime per l'iscrizione degli animali in una determinata rubrica o sezione del libro genealogico; |
g | le esigenze relative all'iscrizione nel libro genealogico e per il diritto di riproduzione. |
SR 916.310 Ordinanza del 31 ottobre 2012 sull'allevamento di animali (OAlle) - Ordinanza concernente l'alle vamento del bestiame OAlle Art. 8 Esami funzionali - 1 Gli esami funzionali hanno lo scopo di determinare ed evidenziare le prestazioni, lo stato di salute e la morfologia degli animali, nella misura in cui questi elementi sono importanti sotto il profilo zootecnico, dell'economia aziendale e della salute dell'animale. |
|
1 | Gli esami funzionali hanno lo scopo di determinare ed evidenziare le prestazioni, lo stato di salute e la morfologia degli animali, nella misura in cui questi elementi sono importanti sotto il profilo zootecnico, dell'economia aziendale e della salute dell'animale. |
2 | Gli esami funzionali devono essere eseguiti secondo metodi riconosciuti scientificamente e internazionalmente. |
3 | Le organizzazioni di allevamento, le organizzazioni di allevamento per suini da allevamento ibridi e le imprese di allevamento private per suini da allevamento ibridi devono stabilire in un regolamento: |
a | il nome dell'esame funzionale e il numero di animali da esaminare; |
b | la procedura dell'esame; |
c | le caratteristiche sottoposte a esame e il metodo d'esame utilizzato; |
d | le condizioni d'ammissione; |
e | la data, la durata dell'esame funzionale e il periodo durante il quale è eseguito; |
f | il metodo per valutare i risultati delle caratteristiche esaminate; |
g | il metodo per l'esame di prodotti in caso di programmi di incrocio; |
h | i controlli per garantire la qualità dei risultati dell'esame; |
i | la comunicazione dei risultati dell'esame ai membri dell'organizzazione. |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 164 Legislazione - 1 Tutte le disposizioni importanti che contengono norme di diritto sono emanate sotto forma di legge federale. Vi rientrano in particolare le disposizioni fondamentali in materia di: |
|
1 | Tutte le disposizioni importanti che contengono norme di diritto sono emanate sotto forma di legge federale. Vi rientrano in particolare le disposizioni fondamentali in materia di: |
a | esercizio dei diritti politici; |
b | restrizioni dei diritti costituzionali; |
c | diritti e doveri delle persone; |
d | cerchia dei contribuenti, oggetto e calcolo dei tributi; |
e | compiti e prestazioni della Confederazione; |
f | obblighi dei Cantoni nell'attuazione e esecuzione del diritto federale; |
g | organizzazione e procedura delle autorità federali. |
2 | Competenze normative possono essere delegate mediante legge federale, sempreché la presente Costituzione non lo escluda. |
SR 916.310 Ordinanza del 31 ottobre 2012 sull'allevamento di animali (OAlle) - Ordinanza concernente l'alle vamento del bestiame OAlle Art. 11 Procedura - 1 La domanda di riconoscimento come organizzazione di allevamento, corredata di tutta la documentazione necessaria, va presentata all'UFAG utilizzando l'apposito modulo. |
|
1 | La domanda di riconoscimento come organizzazione di allevamento, corredata di tutta la documentazione necessaria, va presentata all'UFAG utilizzando l'apposito modulo. |
2 | Il riconoscimento ha una durata massima di dieci anni. Se al più tardi sei mesi prima della scadenza del riconoscimento viene presentata una nuova domanda, l'UFAG decide prima della scadenza del riconoscimento. |
3 | Le organizzazioni di allevamento di equidi che rilasciano passaporti per equidi devono presentare contemporaneamente alla nuova domanda conformemente al capoverso 2 una nuova domanda di riconoscimento come servizio preposto al rilascio del passaporto in virtù dell'articolo 15dbis capoverso 4 dell'ordinanza del 27 giugno 199522 sulle epizoozie. |
4 | Qualsiasi cambiamento che abbia un'incidenza sull'adempimento dei requisiti per il riconoscimento va notificato all'UFAG nell'arco di tre mesi. |
5 | L'UFAG pubblica l'elenco delle organizzazioni di allevamento riconosciute.23 |
SR 916.310 Ordinanza del 31 ottobre 2012 sull'allevamento di animali (OAlle) - Ordinanza concernente l'alle vamento del bestiame OAlle Art. 13 Riconoscimento e attività di organizzazioni di allevamento con sede nell'Unione europea - 1 Le organizzazioni di allevamento con sede nell'UE e riconosciute dalla competente autorità di uno Stato membro dell'UE non necessitano di essere riconosciute in Svizzera. |
|
1 | Le organizzazioni di allevamento con sede nell'UE e riconosciute dalla competente autorità di uno Stato membro dell'UE non necessitano di essere riconosciute in Svizzera. |
2 | Esse possono operare in Svizzera se l'UFAG approva la domanda di estensione del raggio di attività territoriale presentata dall'autorità competente dello Stato membro dell'UE. |
3 | La domanda è respinta se: |
a | per la razza in questione vi sono già una o più organizzazioni riconosciute in Svizzera e il riconoscimento di un'ulteriore organizzazione rischia di compromettere la conservazione di tale razza o il buon funzionamento del programma di allevamento di un'organizzazione esistente; o |
b | gli equini della razza in questione possono essere iscritti in una sezione specifica di un libro genealogico tenuto da un'organizzazione riconosciuta in Svizzera che si attiene in particolare per questa sezione ai principi stabiliti dall'organizzazione che tiene il libro genealogico sull'origine della razza. |
4 | L'UFAG pubblica l'elenco delle organizzazioni di allevamento estere che operano in Svizzera. |
SR 916.310 Ordinanza del 31 ottobre 2012 sull'allevamento di animali (OAlle) - Ordinanza concernente l'alle vamento del bestiame OAlle Art. 15 Contributi per l'allevamento di bovini - 1 ...28 |
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1 | ...28 |
2 | Il contributo per l'allevamento di bovini è il seguente: |
2 | campioni di latte: |
3 | per ogni esame della produzione di carne con il metodo ICAR |
4 | per ogni prima diagnosi nel quadro dell'esame dello stato di salute con il metodo ICAR |
a | tenuta del libro genealogico: per ogni animale iscritto nel libro genealogico |
b | esami funzionali: |
b1 | per ogni apprezzamento della conformazione con descrizione lineare e classificazione |
3 | I contributi per l'apprezzamento della conformazione sono assegnati per un metodo conforme alla norma internazionale della descrizione lineare e classificazione. |
4 | Nei seguenti casi è assegnata la metà del contributo per campione di latte per le vacche appartenenti a un'azienda che tiene il libro genealogico: |
a | se gli animali non sono iscritti nel libro genealogico; o |
b | se l'esame dell'attitudine lattifera è svolto senza rilevazione della composizione. |
5 | Non è assegnato alcun contributo per campione di latte per le vacche appartenenti a un'azienda che tiene il libro genealogico se entrambe le condizioni di cui al capoverso 3 lettere a e b sono adempiute. |
6 | Il contributo per campione di latte nel quadro dell'esame dell'attitudine lattifera è assegnato per ogni vacca appartenente a un'azienda che tiene il libro genealogico. L'organizzazione di allevamento riconosciuta comunica all'UFAG se il versamento debba avvenire a cadenza trimestrale o annuale.31 |
7 | ...32 |
8 | Per animale e periodo di riferimento sono assegnati contributi per un massimo di tre prime diagnosi nel quadro dell'esame dello stato di salute.33 |
SR 916.310 Ordinanza del 31 ottobre 2012 sull'allevamento di animali (OAlle) - Ordinanza concernente l'alle vamento del bestiame OAlle Art. 13 Riconoscimento e attività di organizzazioni di allevamento con sede nell'Unione europea - 1 Le organizzazioni di allevamento con sede nell'UE e riconosciute dalla competente autorità di uno Stato membro dell'UE non necessitano di essere riconosciute in Svizzera. |
|
1 | Le organizzazioni di allevamento con sede nell'UE e riconosciute dalla competente autorità di uno Stato membro dell'UE non necessitano di essere riconosciute in Svizzera. |
2 | Esse possono operare in Svizzera se l'UFAG approva la domanda di estensione del raggio di attività territoriale presentata dall'autorità competente dello Stato membro dell'UE. |
3 | La domanda è respinta se: |
a | per la razza in questione vi sono già una o più organizzazioni riconosciute in Svizzera e il riconoscimento di un'ulteriore organizzazione rischia di compromettere la conservazione di tale razza o il buon funzionamento del programma di allevamento di un'organizzazione esistente; o |
b | gli equini della razza in questione possono essere iscritti in una sezione specifica di un libro genealogico tenuto da un'organizzazione riconosciuta in Svizzera che si attiene in particolare per questa sezione ai principi stabiliti dall'organizzazione che tiene il libro genealogico sull'origine della razza. |
4 | L'UFAG pubblica l'elenco delle organizzazioni di allevamento estere che operano in Svizzera. |
SR 952.0 Legge federale dell'8 novembre 1934 sulle banche e le casse di risparmio (Legge sulle banche, LBCR) - Legge sulle banche LBCR Art. 23octies |
SR 952.0 Legge federale dell'8 novembre 1934 sulle banche e le casse di risparmio (Legge sulle banche, LBCR) - Legge sulle banche LBCR Art. 23octies |
SR 961.01 Legge federale del 17 dicembre 2004 sulla sorveglianza delle imprese di assicurazione (Legge sulla sorveglianza degli assicuratori, LSA) - Legge sulla sorveglianza degli assicuratori LSA Art. 50 |
SR 961.01 Legge federale del 17 dicembre 2004 sulla sorveglianza delle imprese di assicurazione (Legge sulla sorveglianza degli assicuratori, LSA) - Legge sulla sorveglianza degli assicuratori LSA Art. 50 |
SR 961.01 Legge federale del 17 dicembre 2004 sulla sorveglianza delle imprese di assicurazione (Legge sulla sorveglianza degli assicuratori, LSA) - Legge sulla sorveglianza degli assicuratori LSA Art. 50 |
SR 961.01 Legge federale del 17 dicembre 2004 sulla sorveglianza delle imprese di assicurazione (Legge sulla sorveglianza degli assicuratori, LSA) - Legge sulla sorveglianza degli assicuratori LSA Art. 50 |
SR 814.20 Legge federale del 24 gennaio 1991 sulla protezione delle acque (LPAc) LPAc Art. 60a - 1 I Cantoni provvedono affinché i costi di costruzione, esercizio, manutenzione, risanamento e sostituzione degli impianti per le acque di scarico che servono per scopi pubblici siano finanziati mediante emolumenti o altre tasse conformemente al principio di causalità. L'ammontare delle tasse è fissato tenendo conto in particolare: |
|
1 | I Cantoni provvedono affinché i costi di costruzione, esercizio, manutenzione, risanamento e sostituzione degli impianti per le acque di scarico che servono per scopi pubblici siano finanziati mediante emolumenti o altre tasse conformemente al principio di causalità. L'ammontare delle tasse è fissato tenendo conto in particolare: |
a | del tipo e della quantità di acque di scarico prodotte; |
b | degli ammortamenti necessari a mantenere il valore degli impianti; |
c | degli interessi; |
d | degli investimenti pianificati per la manutenzione, il risanamento e la sostituzione degli impianti nonché per il loro adattamento alle esigenze legali o per l'ottimizzazione del loro esercizio. |
2 | Se l'introduzione di tasse a copertura dei costi e conformi al principio di causalità dovesse pregiudicare lo smaltimento ecologico delle acque di scarico, detto smaltimento può, se necessario, essere finanziato in altro modo. |
3 | I detentori degli impianti per le acque di scarico devono costituire le necessarie riserve finanziarie. |
4 | Le basi per il calcolo delle tasse sono a disposizione del pubblico. |
SR 814.01 Legge federale del 7 ottobre 1983 sulla protezione dell'ambiente (Legge sulla protezione dell'ambiente, LPAmb) - Legge sulla protezione dell'ambiente LPAmb Art. 32a Finanziamento dello smaltimento dei rifiuti urbani - 1 I Cantoni provvedono affinché i costi di smaltimento dei rifiuti urbani, per quanto siffatto smaltimento sia stato loro attribuito, siano finanziati mediante emolumenti o altre tasse conformemente al principio di causalità. L'ammontare delle tasse è fissato tenendo conto in particolare: |
|
1 | I Cantoni provvedono affinché i costi di smaltimento dei rifiuti urbani, per quanto siffatto smaltimento sia stato loro attribuito, siano finanziati mediante emolumenti o altre tasse conformemente al principio di causalità. L'ammontare delle tasse è fissato tenendo conto in particolare: |
a | del tipo e della quantità dei rifiuti consegnati; |
b | dei costi per la costruzione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti per i rifiuti; |
c | degli ammortamenti necessari a mantenere il valore degli impianti; |
d | degli interessi; |
e | degli investimenti pianificati per la manutenzione, il risanamento e la sostituzione degli impianti nonché per il loro adattamento alle esigenze legali o per l'ottimizzazione del loro esercizio. |
2 | Se l'introduzione di tasse a copertura dei costi e conformi al principio di causalità dovesse pregiudicare uno smaltimento ecologico dei rifiuti urbani, detto smaltimento può, se necessario, essere finanziato in altro modo. |
3 | I detentori degli impianti per i rifiuti devono costituire le necessarie riserve finanziarie. |
4 | Le basi per il calcolo delle tasse sono a disposizione del pubblico. |
SR 814.20 Legge federale del 24 gennaio 1991 sulla protezione delle acque (LPAc) LPAc Art. 60a - 1 I Cantoni provvedono affinché i costi di costruzione, esercizio, manutenzione, risanamento e sostituzione degli impianti per le acque di scarico che servono per scopi pubblici siano finanziati mediante emolumenti o altre tasse conformemente al principio di causalità. L'ammontare delle tasse è fissato tenendo conto in particolare: |
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1 | I Cantoni provvedono affinché i costi di costruzione, esercizio, manutenzione, risanamento e sostituzione degli impianti per le acque di scarico che servono per scopi pubblici siano finanziati mediante emolumenti o altre tasse conformemente al principio di causalità. L'ammontare delle tasse è fissato tenendo conto in particolare: |
a | del tipo e della quantità di acque di scarico prodotte; |
b | degli ammortamenti necessari a mantenere il valore degli impianti; |
c | degli interessi; |
d | degli investimenti pianificati per la manutenzione, il risanamento e la sostituzione degli impianti nonché per il loro adattamento alle esigenze legali o per l'ottimizzazione del loro esercizio. |
2 | Se l'introduzione di tasse a copertura dei costi e conformi al principio di causalità dovesse pregiudicare lo smaltimento ecologico delle acque di scarico, detto smaltimento può, se necessario, essere finanziato in altro modo. |
3 | I detentori degli impianti per le acque di scarico devono costituire le necessarie riserve finanziarie. |
4 | Le basi per il calcolo delle tasse sono a disposizione del pubblico. |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 164 Legislazione - 1 Tutte le disposizioni importanti che contengono norme di diritto sono emanate sotto forma di legge federale. Vi rientrano in particolare le disposizioni fondamentali in materia di: |
|
1 | Tutte le disposizioni importanti che contengono norme di diritto sono emanate sotto forma di legge federale. Vi rientrano in particolare le disposizioni fondamentali in materia di: |
a | esercizio dei diritti politici; |
b | restrizioni dei diritti costituzionali; |
c | diritti e doveri delle persone; |
d | cerchia dei contribuenti, oggetto e calcolo dei tributi; |
e | compiti e prestazioni della Confederazione; |
f | obblighi dei Cantoni nell'attuazione e esecuzione del diritto federale; |
g | organizzazione e procedura delle autorità federali. |
2 | Competenze normative possono essere delegate mediante legge federale, sempreché la presente Costituzione non lo escluda. |
SR 814.20 Legge federale del 24 gennaio 1991 sulla protezione delle acque (LPAc) LPAc Art. 60a - 1 I Cantoni provvedono affinché i costi di costruzione, esercizio, manutenzione, risanamento e sostituzione degli impianti per le acque di scarico che servono per scopi pubblici siano finanziati mediante emolumenti o altre tasse conformemente al principio di causalità. L'ammontare delle tasse è fissato tenendo conto in particolare: |
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1 | I Cantoni provvedono affinché i costi di costruzione, esercizio, manutenzione, risanamento e sostituzione degli impianti per le acque di scarico che servono per scopi pubblici siano finanziati mediante emolumenti o altre tasse conformemente al principio di causalità. L'ammontare delle tasse è fissato tenendo conto in particolare: |
a | del tipo e della quantità di acque di scarico prodotte; |
b | degli ammortamenti necessari a mantenere il valore degli impianti; |
c | degli interessi; |
d | degli investimenti pianificati per la manutenzione, il risanamento e la sostituzione degli impianti nonché per il loro adattamento alle esigenze legali o per l'ottimizzazione del loro esercizio. |
2 | Se l'introduzione di tasse a copertura dei costi e conformi al principio di causalità dovesse pregiudicare lo smaltimento ecologico delle acque di scarico, detto smaltimento può, se necessario, essere finanziato in altro modo. |
3 | I detentori degli impianti per le acque di scarico devono costituire le necessarie riserve finanziarie. |
4 | Le basi per il calcolo delle tasse sono a disposizione del pubblico. |
SR 814.20 Legge federale del 24 gennaio 1991 sulla protezione delle acque (LPAc) LPAc Art. 60a - 1 I Cantoni provvedono affinché i costi di costruzione, esercizio, manutenzione, risanamento e sostituzione degli impianti per le acque di scarico che servono per scopi pubblici siano finanziati mediante emolumenti o altre tasse conformemente al principio di causalità. L'ammontare delle tasse è fissato tenendo conto in particolare: |
|
1 | I Cantoni provvedono affinché i costi di costruzione, esercizio, manutenzione, risanamento e sostituzione degli impianti per le acque di scarico che servono per scopi pubblici siano finanziati mediante emolumenti o altre tasse conformemente al principio di causalità. L'ammontare delle tasse è fissato tenendo conto in particolare: |
a | del tipo e della quantità di acque di scarico prodotte; |
b | degli ammortamenti necessari a mantenere il valore degli impianti; |
c | degli interessi; |
d | degli investimenti pianificati per la manutenzione, il risanamento e la sostituzione degli impianti nonché per il loro adattamento alle esigenze legali o per l'ottimizzazione del loro esercizio. |
2 | Se l'introduzione di tasse a copertura dei costi e conformi al principio di causalità dovesse pregiudicare lo smaltimento ecologico delle acque di scarico, detto smaltimento può, se necessario, essere finanziato in altro modo. |
3 | I detentori degli impianti per le acque di scarico devono costituire le necessarie riserve finanziarie. |
4 | Le basi per il calcolo delle tasse sono a disposizione del pubblico. |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 164 Legislazione - 1 Tutte le disposizioni importanti che contengono norme di diritto sono emanate sotto forma di legge federale. Vi rientrano in particolare le disposizioni fondamentali in materia di: |
|
1 | Tutte le disposizioni importanti che contengono norme di diritto sono emanate sotto forma di legge federale. Vi rientrano in particolare le disposizioni fondamentali in materia di: |
a | esercizio dei diritti politici; |
b | restrizioni dei diritti costituzionali; |
c | diritti e doveri delle persone; |
d | cerchia dei contribuenti, oggetto e calcolo dei tributi; |
e | compiti e prestazioni della Confederazione; |
f | obblighi dei Cantoni nell'attuazione e esecuzione del diritto federale; |
g | organizzazione e procedura delle autorità federali. |
2 | Competenze normative possono essere delegate mediante legge federale, sempreché la presente Costituzione non lo escluda. |
SR 916.310 Ordinanza del 31 ottobre 2012 sull'allevamento di animali (OAlle) - Ordinanza concernente l'alle vamento del bestiame OAlle Art. 7 Tenuta del libro genealogico - 1 Nel libro genealogico sono registrate rilevazioni e annotazioni sull'ascendenza, sull'identificazione, sulle prestazioni, sulla qualità e sulla morfologia degli animali da allevamento. |
|
1 | Nel libro genealogico sono registrate rilevazioni e annotazioni sull'ascendenza, sull'identificazione, sulle prestazioni, sulla qualità e sulla morfologia degli animali da allevamento. |
1bis | Come numero d'identificazione va utilizzato il numero di marca auricolare per gli animali a unghia fessa e l'Universal Equine Life Number (UELN) per gli equidi.16 |
2 | Oltre agli animali di razza pura, in rubriche o sezioni separate del libro genealogico possono essere iscritti anche incroci e animali di ascendenza sconosciuta, purché presentino le caratteristiche tipiche della razza. |
3 | All'interno di una rubrica o di una sezione del libro genealogico gli animali possono essere iscritti separatamente in base a classi qualitative, determinate dalla loro ascendenza, dall'identificazione e dalle prestazioni. |
4 | Gli animali riconosciuti come portatori di tare ereditarie devono essere designati in quanto tali nel libro genealogico e occorre darne comunicazione agli allevatori.17 |
5 | Le organizzazioni di allevamento devono stabilire in un regolamento in quale modo deve essere tenuto un libro genealogico. Il regolamento deve perlomeno comprendere disposizioni concernenti: |
a | la definizione delle caratteristiche tipiche della razza; |
b | la definizione degli obiettivi zootecnici; |
c | l'identificazione uniforme degli animali se non già prescritta dall'articolo 10 o 15a dell'ordinanza del 27 giugno 199519 sulle epizoozie; |
d | la registrazione dei dati relativi all'ascendenza degli animali; |
e | l'analisi delle annotazioni nel libro genealogico, degli apprezzamenti, dei risultati degli esami funzionali, nonché la stima dei valori genetici o le valutazioni genetiche; |
f | la determinazione delle esigenze minime per l'iscrizione degli animali in una determinata rubrica o sezione del libro genealogico; |
g | le esigenze relative all'iscrizione nel libro genealogico e per il diritto di riproduzione. |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 164 Legislazione - 1 Tutte le disposizioni importanti che contengono norme di diritto sono emanate sotto forma di legge federale. Vi rientrano in particolare le disposizioni fondamentali in materia di: |
|
1 | Tutte le disposizioni importanti che contengono norme di diritto sono emanate sotto forma di legge federale. Vi rientrano in particolare le disposizioni fondamentali in materia di: |
a | esercizio dei diritti politici; |
b | restrizioni dei diritti costituzionali; |
c | diritti e doveri delle persone; |
d | cerchia dei contribuenti, oggetto e calcolo dei tributi; |
e | compiti e prestazioni della Confederazione; |
f | obblighi dei Cantoni nell'attuazione e esecuzione del diritto federale; |
g | organizzazione e procedura delle autorità federali. |
2 | Competenze normative possono essere delegate mediante legge federale, sempreché la presente Costituzione non lo escluda. |
SR 916.310 Ordinanza del 31 ottobre 2012 sull'allevamento di animali (OAlle) - Ordinanza concernente l'alle vamento del bestiame OAlle Art. 8 Esami funzionali - 1 Gli esami funzionali hanno lo scopo di determinare ed evidenziare le prestazioni, lo stato di salute e la morfologia degli animali, nella misura in cui questi elementi sono importanti sotto il profilo zootecnico, dell'economia aziendale e della salute dell'animale. |
|
1 | Gli esami funzionali hanno lo scopo di determinare ed evidenziare le prestazioni, lo stato di salute e la morfologia degli animali, nella misura in cui questi elementi sono importanti sotto il profilo zootecnico, dell'economia aziendale e della salute dell'animale. |
2 | Gli esami funzionali devono essere eseguiti secondo metodi riconosciuti scientificamente e internazionalmente. |
3 | Le organizzazioni di allevamento, le organizzazioni di allevamento per suini da allevamento ibridi e le imprese di allevamento private per suini da allevamento ibridi devono stabilire in un regolamento: |
a | il nome dell'esame funzionale e il numero di animali da esaminare; |
b | la procedura dell'esame; |
c | le caratteristiche sottoposte a esame e il metodo d'esame utilizzato; |
d | le condizioni d'ammissione; |
e | la data, la durata dell'esame funzionale e il periodo durante il quale è eseguito; |
f | il metodo per valutare i risultati delle caratteristiche esaminate; |
g | il metodo per l'esame di prodotti in caso di programmi di incrocio; |
h | i controlli per garantire la qualità dei risultati dell'esame; |
i | la comunicazione dei risultati dell'esame ai membri dell'organizzazione. |
SR 916.310 Ordinanza del 31 ottobre 2012 sull'allevamento di animali (OAlle) - Ordinanza concernente l'alle vamento del bestiame OAlle Art. 7 Tenuta del libro genealogico - 1 Nel libro genealogico sono registrate rilevazioni e annotazioni sull'ascendenza, sull'identificazione, sulle prestazioni, sulla qualità e sulla morfologia degli animali da allevamento. |
|
1 | Nel libro genealogico sono registrate rilevazioni e annotazioni sull'ascendenza, sull'identificazione, sulle prestazioni, sulla qualità e sulla morfologia degli animali da allevamento. |
1bis | Come numero d'identificazione va utilizzato il numero di marca auricolare per gli animali a unghia fessa e l'Universal Equine Life Number (UELN) per gli equidi.16 |
2 | Oltre agli animali di razza pura, in rubriche o sezioni separate del libro genealogico possono essere iscritti anche incroci e animali di ascendenza sconosciuta, purché presentino le caratteristiche tipiche della razza. |
3 | All'interno di una rubrica o di una sezione del libro genealogico gli animali possono essere iscritti separatamente in base a classi qualitative, determinate dalla loro ascendenza, dall'identificazione e dalle prestazioni. |
4 | Gli animali riconosciuti come portatori di tare ereditarie devono essere designati in quanto tali nel libro genealogico e occorre darne comunicazione agli allevatori.17 |
5 | Le organizzazioni di allevamento devono stabilire in un regolamento in quale modo deve essere tenuto un libro genealogico. Il regolamento deve perlomeno comprendere disposizioni concernenti: |
a | la definizione delle caratteristiche tipiche della razza; |
b | la definizione degli obiettivi zootecnici; |
c | l'identificazione uniforme degli animali se non già prescritta dall'articolo 10 o 15a dell'ordinanza del 27 giugno 199519 sulle epizoozie; |
d | la registrazione dei dati relativi all'ascendenza degli animali; |
e | l'analisi delle annotazioni nel libro genealogico, degli apprezzamenti, dei risultati degli esami funzionali, nonché la stima dei valori genetici o le valutazioni genetiche; |
f | la determinazione delle esigenze minime per l'iscrizione degli animali in una determinata rubrica o sezione del libro genealogico; |
g | le esigenze relative all'iscrizione nel libro genealogico e per il diritto di riproduzione. |
SR 916.310 Ordinanza del 31 ottobre 2012 sull'allevamento di animali (OAlle) - Ordinanza concernente l'alle vamento del bestiame OAlle Art. 7 Tenuta del libro genealogico - 1 Nel libro genealogico sono registrate rilevazioni e annotazioni sull'ascendenza, sull'identificazione, sulle prestazioni, sulla qualità e sulla morfologia degli animali da allevamento. |
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1 | Nel libro genealogico sono registrate rilevazioni e annotazioni sull'ascendenza, sull'identificazione, sulle prestazioni, sulla qualità e sulla morfologia degli animali da allevamento. |
1bis | Come numero d'identificazione va utilizzato il numero di marca auricolare per gli animali a unghia fessa e l'Universal Equine Life Number (UELN) per gli equidi.16 |
2 | Oltre agli animali di razza pura, in rubriche o sezioni separate del libro genealogico possono essere iscritti anche incroci e animali di ascendenza sconosciuta, purché presentino le caratteristiche tipiche della razza. |
3 | All'interno di una rubrica o di una sezione del libro genealogico gli animali possono essere iscritti separatamente in base a classi qualitative, determinate dalla loro ascendenza, dall'identificazione e dalle prestazioni. |
4 | Gli animali riconosciuti come portatori di tare ereditarie devono essere designati in quanto tali nel libro genealogico e occorre darne comunicazione agli allevatori.17 |
5 | Le organizzazioni di allevamento devono stabilire in un regolamento in quale modo deve essere tenuto un libro genealogico. Il regolamento deve perlomeno comprendere disposizioni concernenti: |
a | la definizione delle caratteristiche tipiche della razza; |
b | la definizione degli obiettivi zootecnici; |
c | l'identificazione uniforme degli animali se non già prescritta dall'articolo 10 o 15a dell'ordinanza del 27 giugno 199519 sulle epizoozie; |
d | la registrazione dei dati relativi all'ascendenza degli animali; |
e | l'analisi delle annotazioni nel libro genealogico, degli apprezzamenti, dei risultati degli esami funzionali, nonché la stima dei valori genetici o le valutazioni genetiche; |
f | la determinazione delle esigenze minime per l'iscrizione degli animali in una determinata rubrica o sezione del libro genealogico; |
g | le esigenze relative all'iscrizione nel libro genealogico e per il diritto di riproduzione. |
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) PA Art. 61 - 1 L'autorità di ricorso decide la causa o eccezionalmente la rinvia, con istruzioni vincolanti, all'autorità inferiore. |
|
1 | L'autorità di ricorso decide la causa o eccezionalmente la rinvia, con istruzioni vincolanti, all'autorità inferiore. |
2 | La decisione del ricorso deve contenere la ricapitolazione dei fatti rilevanti, i motivi e il dispositivo. |
3 | Essa è notificata alle parti e all'autorità inferiore. |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 164 Legislazione - 1 Tutte le disposizioni importanti che contengono norme di diritto sono emanate sotto forma di legge federale. Vi rientrano in particolare le disposizioni fondamentali in materia di: |
|
1 | Tutte le disposizioni importanti che contengono norme di diritto sono emanate sotto forma di legge federale. Vi rientrano in particolare le disposizioni fondamentali in materia di: |
a | esercizio dei diritti politici; |
b | restrizioni dei diritti costituzionali; |
c | diritti e doveri delle persone; |
d | cerchia dei contribuenti, oggetto e calcolo dei tributi; |
e | compiti e prestazioni della Confederazione; |
f | obblighi dei Cantoni nell'attuazione e esecuzione del diritto federale; |
g | organizzazione e procedura delle autorità federali. |
2 | Competenze normative possono essere delegate mediante legge federale, sempreché la presente Costituzione non lo escluda. |
SR 916.310 Ordinanza del 31 ottobre 2012 sull'allevamento di animali (OAlle) - Ordinanza concernente l'alle vamento del bestiame OAlle Art. 11 Procedura - 1 La domanda di riconoscimento come organizzazione di allevamento, corredata di tutta la documentazione necessaria, va presentata all'UFAG utilizzando l'apposito modulo. |
|
1 | La domanda di riconoscimento come organizzazione di allevamento, corredata di tutta la documentazione necessaria, va presentata all'UFAG utilizzando l'apposito modulo. |
2 | Il riconoscimento ha una durata massima di dieci anni. Se al più tardi sei mesi prima della scadenza del riconoscimento viene presentata una nuova domanda, l'UFAG decide prima della scadenza del riconoscimento. |
3 | Le organizzazioni di allevamento di equidi che rilasciano passaporti per equidi devono presentare contemporaneamente alla nuova domanda conformemente al capoverso 2 una nuova domanda di riconoscimento come servizio preposto al rilascio del passaporto in virtù dell'articolo 15dbis capoverso 4 dell'ordinanza del 27 giugno 199522 sulle epizoozie. |
4 | Qualsiasi cambiamento che abbia un'incidenza sull'adempimento dei requisiti per il riconoscimento va notificato all'UFAG nell'arco di tre mesi. |
5 | L'UFAG pubblica l'elenco delle organizzazioni di allevamento riconosciute.23 |
SR 916.310 Ordinanza del 31 ottobre 2012 sull'allevamento di animali (OAlle) - Ordinanza concernente l'alle vamento del bestiame OAlle Art. 11 Procedura - 1 La domanda di riconoscimento come organizzazione di allevamento, corredata di tutta la documentazione necessaria, va presentata all'UFAG utilizzando l'apposito modulo. |
|
1 | La domanda di riconoscimento come organizzazione di allevamento, corredata di tutta la documentazione necessaria, va presentata all'UFAG utilizzando l'apposito modulo. |
2 | Il riconoscimento ha una durata massima di dieci anni. Se al più tardi sei mesi prima della scadenza del riconoscimento viene presentata una nuova domanda, l'UFAG decide prima della scadenza del riconoscimento. |
3 | Le organizzazioni di allevamento di equidi che rilasciano passaporti per equidi devono presentare contemporaneamente alla nuova domanda conformemente al capoverso 2 una nuova domanda di riconoscimento come servizio preposto al rilascio del passaporto in virtù dell'articolo 15dbis capoverso 4 dell'ordinanza del 27 giugno 199522 sulle epizoozie. |
4 | Qualsiasi cambiamento che abbia un'incidenza sull'adempimento dei requisiti per il riconoscimento va notificato all'UFAG nell'arco di tre mesi. |
5 | L'UFAG pubblica l'elenco delle organizzazioni di allevamento riconosciute.23 |
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) PA Art. 63 - 1 L'autorità di ricorso mette nel dispositivo le spese processuali, consistenti in una tassa di decisione nelle tasse di cancelleria e negli sborsi, di regola a carico della parte soccombente. Se questa soccombe solo parzialmente, le spese processuali sono ridotte. Per eccezione, si possono condonare le spese processuali. |
|
1 | L'autorità di ricorso mette nel dispositivo le spese processuali, consistenti in una tassa di decisione nelle tasse di cancelleria e negli sborsi, di regola a carico della parte soccombente. Se questa soccombe solo parzialmente, le spese processuali sono ridotte. Per eccezione, si possono condonare le spese processuali. |
2 | Nessuna spesa processuale è messa a carico dell'autorità inferiore ne delle autorità federali, che promuovano il ricorso e soccombano; se l'autorità ricorrente, che soccombe, non è un'autorità federale, le spese processuali le sono addossate in quanto la causa concerna interessi pecuniari di enti o d'istituti autonomi. |
3 | Alla parte vincente possono essere addossate solo le spese processuali che abbia cagionato violando le regole di procedura. |
4 | L'autorità di ricorso, il suo presidente o il giudice dell'istruzione esige dal ricorrente un anticipo equivalente alle presunte spese processuali. Stabilisce un congruo termine per il pagamento con la comminatoria che altrimenti non entrerà nel merito. Se sussistono motivi particolari, può rinunciare interamente o in parte a esigere l'anticipo.100 |
4bis | La tassa di decisione è stabilita in funzione dell'ampiezza e della difficoltà della causa, del modo di condotta processuale e della situazione finanziaria delle parti. Il suo importo oscilla: |
a | da 100 a 5000 franchi nelle controversie senza interesse pecuniario; |
b | da 100 a 50 000 franchi nelle altre controversie.101 |
5 | Il Consiglio federale disciplina i dettagli relativi alla determinazione delle tasse.102 Sono fatti salvi l'articolo 16 capoverso 1 lettera a della legge del 17 giugno 2005103 sul Tribunale amministrativo federale e l'articolo 73 della legge del 19 marzo 2010104 sull'organizzazione delle autorità penali.105 |
SR 173.320.2 Regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale (TS-TAF) TS-TAF Art. 1 Spese processuali - 1 Le spese del procedimento dinanzi al Tribunale amministrativo federale (Tribunale) comprendono la tassa di giustizia e i disborsi. |
|
1 | Le spese del procedimento dinanzi al Tribunale amministrativo federale (Tribunale) comprendono la tassa di giustizia e i disborsi. |
2 | La tassa di giustizia copre le spese per la fotocopiatura delle memorie delle parti e gli oneri amministrativi normalmente dovuti per i servizi corrispondenti, quali le spese di personale, di locazione e di materiale, le spese postali, telefoniche e di telefax. |
3 | Sono disborsi, in particolare, le spese di traduzione e di assunzione delle prove. Le spese di traduzione non vengono conteggiate se si tratta di traduzioni tra lingue ufficiali. |
SR 173.320.2 Regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale (TS-TAF) TS-TAF Art. 2 Calcolo della tassa di giustizia - 1 La tassa di giustizia è calcolata in funzione dell'ampiezza e della difficoltà della causa, del modo di condotta processuale e della situazione finanziaria delle parti. Sono fatte salve le norme in materia di tasse e spese previste da leggi speciali. |
|
1 | La tassa di giustizia è calcolata in funzione dell'ampiezza e della difficoltà della causa, del modo di condotta processuale e della situazione finanziaria delle parti. Sono fatte salve le norme in materia di tasse e spese previste da leggi speciali. |
2 | Il Tribunale può aumentare la tassa di giustizia al di là degli importi massimi previsti dagli articoli 3 e 4 se particolari motivi, segnatamente un procedimento temerario o necessitante un lavoro fuori dall'ordinario, lo giustificano.2 |
3 | In caso di procedimenti che hanno causato un lavoro trascurabile, la tassa di giustizia può essere ridotta se si tratta di decisioni concernenti le misure provvisionali, la ricusazione, la restituzione di un termine, la revisione o l'interpretazione, come pure di ricorsi contro le decisioni incidentali. L'importo minimo previsto dall'articolo 3 o dall'articolo 4 deve essere rispettato. |
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) PA Art. 63 - 1 L'autorità di ricorso mette nel dispositivo le spese processuali, consistenti in una tassa di decisione nelle tasse di cancelleria e negli sborsi, di regola a carico della parte soccombente. Se questa soccombe solo parzialmente, le spese processuali sono ridotte. Per eccezione, si possono condonare le spese processuali. |
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1 | L'autorità di ricorso mette nel dispositivo le spese processuali, consistenti in una tassa di decisione nelle tasse di cancelleria e negli sborsi, di regola a carico della parte soccombente. Se questa soccombe solo parzialmente, le spese processuali sono ridotte. Per eccezione, si possono condonare le spese processuali. |
2 | Nessuna spesa processuale è messa a carico dell'autorità inferiore ne delle autorità federali, che promuovano il ricorso e soccombano; se l'autorità ricorrente, che soccombe, non è un'autorità federale, le spese processuali le sono addossate in quanto la causa concerna interessi pecuniari di enti o d'istituti autonomi. |
3 | Alla parte vincente possono essere addossate solo le spese processuali che abbia cagionato violando le regole di procedura. |
4 | L'autorità di ricorso, il suo presidente o il giudice dell'istruzione esige dal ricorrente un anticipo equivalente alle presunte spese processuali. Stabilisce un congruo termine per il pagamento con la comminatoria che altrimenti non entrerà nel merito. Se sussistono motivi particolari, può rinunciare interamente o in parte a esigere l'anticipo.100 |
4bis | La tassa di decisione è stabilita in funzione dell'ampiezza e della difficoltà della causa, del modo di condotta processuale e della situazione finanziaria delle parti. Il suo importo oscilla: |
a | da 100 a 5000 franchi nelle controversie senza interesse pecuniario; |
b | da 100 a 50 000 franchi nelle altre controversie.101 |
5 | Il Consiglio federale disciplina i dettagli relativi alla determinazione delle tasse.102 Sono fatti salvi l'articolo 16 capoverso 1 lettera a della legge del 17 giugno 2005103 sul Tribunale amministrativo federale e l'articolo 73 della legge del 19 marzo 2010104 sull'organizzazione delle autorità penali.105 |
SR 173.320.2 Regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale (TS-TAF) TS-TAF Art. 4 Tassa di giustizia per le cause con interesse pecuniario - Nelle cause con interesse pecuniario, la tassa di giustizia ammonta a: |
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) PA Art. 64 - 1 L'autorità di ricorso, se ammette il ricorso in tutto o in parte, può, d'ufficio o a domanda, assegnare al ricorrente una indennità per le spese indispensabili e relativamente elevate che ha sopportato. |
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1 | L'autorità di ricorso, se ammette il ricorso in tutto o in parte, può, d'ufficio o a domanda, assegnare al ricorrente una indennità per le spese indispensabili e relativamente elevate che ha sopportato. |
2 | Il dispositivo indica l'ammontare dell'indennità e l'addossa all'ente o all'istituto autonomo, nel cui nome l'autorità inferiore ha deciso, in quanto non possa essere messa a carico di una controparte soccombente. |
3 | Se una controparte soccombente ha presentato conclusioni indipendenti, l'indennità può essere messa a suo carico, secondo la propria solvenza. |
4 | L'ente o l'istituto autonomo, nel cui nome l'autorità inferiore ha deciso, risponde dell'indennità addossata a una controparte soccombente, in quanto non possa essere riscossa. |
5 | Il Consiglio federale disciplina la determinazione delle spese ripetibili.106 Sono fatti salvi l'articolo 16 capoverso 1 lettera a della legge del 17 giugno 2005107 sul Tribunale amministrativo federale e l'articolo 73 della legge del 19 marzo 2010108 sull'organizzazione delle autorità penali.109 |
SR 173.320.2 Regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale (TS-TAF) TS-TAF Art. 7 Principio - 1 La parte vincente ha diritto alle ripetibili per le spese necessarie derivanti dalla causa. |
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1 | La parte vincente ha diritto alle ripetibili per le spese necessarie derivanti dalla causa. |
2 | Se la parte vince solo parzialmente, le spese ripetibili sono ridotte in proporzione. |
3 | Le autorità federali e, di regola, le altre autorità con qualità di parte non hanno diritto a un'indennità a titolo di ripetibili. |
4 | Se le spese sono relativamente modeste, si può rinunciare a concedere alla parte un'indennità a titolo di ripetibili. |
5 | L'articolo 6a è applicabile per analogia.7 |
SR 173.320.2 Regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale (TS-TAF) TS-TAF Art. 7 Principio - 1 La parte vincente ha diritto alle ripetibili per le spese necessarie derivanti dalla causa. |
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1 | La parte vincente ha diritto alle ripetibili per le spese necessarie derivanti dalla causa. |
2 | Se la parte vince solo parzialmente, le spese ripetibili sono ridotte in proporzione. |
3 | Le autorità federali e, di regola, le altre autorità con qualità di parte non hanno diritto a un'indennità a titolo di ripetibili. |
4 | Se le spese sono relativamente modeste, si può rinunciare a concedere alla parte un'indennità a titolo di ripetibili. |
5 | L'articolo 6a è applicabile per analogia.7 |
SR 173.320.2 Regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale (TS-TAF) TS-TAF Art. 8 Spese ripetibili - 1 Le ripetibili comprendono le spese di rappresentanza o di patrocinio ed eventuali altri disborsi di parte. |
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1 | Le ripetibili comprendono le spese di rappresentanza o di patrocinio ed eventuali altri disborsi di parte. |
2 | Per spese non necessarie non vengono corrisposte indennità. |
SR 173.320.2 Regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale (TS-TAF) TS-TAF Art. 9 Spese di rappresentanza e di patrocinio - 1 Le spese di rappresentanza e di patrocinio comprendono: |
|
1 | Le spese di rappresentanza e di patrocinio comprendono: |
a | l'onorario dell'avvocato o l'indennità dovuta ai mandatari professionali che non sono avvocati; |
b | i disborsi quali, segnatamente, le spese di fotocopiatura, le spese di viaggio, di vitto e di alloggio, le spese di porto e le spese telefoniche; |
c | l'imposta sul valore aggiunto eventualmente dovuta sulle indennità ai sensi delle lettere a e b, a meno che la stessa non sia già stata considerata. |
2 | Non è dovuta alcuna indennità se esiste un rapporto di lavoro tra il mandatario e la parte. |
SR 173.320.2 Regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale (TS-TAF) TS-TAF Art. 10 Onorario dell'avvocato ed indennità dei mandatari professionali che non sono avvocati - 1 L'onorario dell'avvocato e l'indennità dovuta ai mandatari professionali che non sono avvocati sono calcolati in funzione del tempo necessario alla rappresentanza della parte. |
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1 | L'onorario dell'avvocato e l'indennità dovuta ai mandatari professionali che non sono avvocati sono calcolati in funzione del tempo necessario alla rappresentanza della parte. |
2 | La tariffa oraria per gli avvocati oscilla tra un minimo di 200 e un massimo di 400 franchi, per i rappresentanti professionali che non sono avvocati tra un minimo di 100 e un massimo di 300 franchi. L'imposta sul valore aggiunto non è compresa in dette tariffe. |
3 | Nelle cause con interesse pecuniario, l'onorario dell'avvocato o l'indennità dovuta ai mandatari professionali che non sono avvocati possono essere adeguatamente aumentati. |
SR 173.320.2 Regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale (TS-TAF) TS-TAF Art. 10 Onorario dell'avvocato ed indennità dei mandatari professionali che non sono avvocati - 1 L'onorario dell'avvocato e l'indennità dovuta ai mandatari professionali che non sono avvocati sono calcolati in funzione del tempo necessario alla rappresentanza della parte. |
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1 | L'onorario dell'avvocato e l'indennità dovuta ai mandatari professionali che non sono avvocati sono calcolati in funzione del tempo necessario alla rappresentanza della parte. |
2 | La tariffa oraria per gli avvocati oscilla tra un minimo di 200 e un massimo di 400 franchi, per i rappresentanti professionali che non sono avvocati tra un minimo di 100 e un massimo di 300 franchi. L'imposta sul valore aggiunto non è compresa in dette tariffe. |
3 | Nelle cause con interesse pecuniario, l'onorario dell'avvocato o l'indennità dovuta ai mandatari professionali che non sono avvocati possono essere adeguatamente aumentati. |
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria LTF Art. 82 Principio - Il Tribunale federale giudica i ricorsi: |
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a | contro le decisioni pronunciate in cause di diritto pubblico; |
b | contro gli atti normativi cantonali; |
c | concernenti il diritto di voto dei cittadini nonché le elezioni e votazioni popolari. |
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria LTF Art. 90 Decisioni finali - Il ricorso è ammissibile contro le decisioni che pongono fine al procedimento. |
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria LTF Art. 42 Atti scritti - 1 Gli atti scritti devono essere redatti in una lingua ufficiale, contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. |
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1 | Gli atti scritti devono essere redatti in una lingua ufficiale, contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. |
1bis | Se un procedimento in materia civile si è svolto in inglese dinanzi all'autorità inferiore, gli atti scritti possono essere redatti in tale lingua.14 |
2 | Nei motivi occorre spiegare in modo conciso perché l'atto impugnato viola il diritto. Qualora il ricorso sia ammissibile soltanto se concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o un caso particolarmente importante per altri motivi, occorre spiegare perché la causa adempie siffatta condizione.15 16 |
3 | Se sono in possesso della parte, i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati; se l'atto scritto è diretto contro una decisione, anche questa deve essere allegata. |
4 | In caso di trasmissione per via elettronica, la parte o il suo patrocinatore deve munire l'atto scritto di una firma elettronica qualificata secondo la legge del 18 marzo 201617 sulla firma elettronica. Il Tribunale federale determina mediante regolamento: |
a | il formato dell'atto scritto e dei relativi allegati; |
b | le modalità di trasmissione; |
c | le condizioni alle quali può essere richiesta la trasmissione successiva di documenti cartacei in caso di problemi tecnici.18 |
5 | Se mancano la firma della parte o del suo patrocinatore, la procura dello stesso o gli allegati prescritti, o se il patrocinatore non è autorizzato in quanto tale, è fissato un congruo termine per sanare il vizio, con la comminatoria che altrimenti l'atto scritto non sarà preso in considerazione. |
6 | Gli atti illeggibili, sconvenienti, incomprensibili, prolissi o non redatti in una lingua ufficiale possono essere del pari rinviati al loro autore affinché li modifichi. |
7 | Gli atti scritti dovuti a condotta processuale da querulomane o altrimenti abusiva sono inammissibili. |