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RS 173.32 LTAF Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF) Art. 53 Disposizioni transitorie |
||||||
| La procedura di ricorso contro le decisioni pronunciate prima dell'entrata in vigore della presente legge e contro le quali era ammissibile, secondo il diritto previgente, il ricorso al Tribunale federale o al Consiglio federale, è retta dal diritto previgente. | ||||||
| Il Tribunale amministrativo federale giudica, in quanto sia competente, i ricorsi pendenti presso le commissioni federali di ricorso o d'arbitrato o presso i servizi dei ricorsi dei dipartimenti al momento dell'entrata in vigore della presente legge. Il giudizio si svolge secondo il nuovo diritto processuale. | ||||||
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RS 172.021 PA Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) Art. 5 |
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| Sono decisioni i provvedimenti delle autorità nel singolo caso, fondati sul diritto pubblico federale e concernenti: | ||||||
| la costituzione, la modificazione o l'annullamento di diritti o di obblighi; | ||||||
| l'accertamento dell'esistenza, dell'inesistenza o dell'estensione di diritti o di obblighi; | ||||||
| il rigetto o la dichiarazione d'inammissibilità d'istanze dirette alla costituzione, alla modificazione, all'annullamento o all'accertamento di diritti o di obblighi. | ||||||
| Sono decisioni anche quelle in materia d'esecuzione (art. 41 cpv. 1 lett. a e b), le decisioni incidentali (art. 45 e 46), le decisioni su opposizione (art. 30 cpv. 2 lett. b e 74), le decisioni su ricorso (art. 61), le decisioni in sede di revisione (art. 68) e l'interpretazione (art. 69). [1] | ||||||
| Le dichiarazioni di un'autorità che rifiuta o solleva pretese da far valere mediante azione non sono considerate decisioni. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta l'all. n. 10 della L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 21971069; FF 2001 3764). | ||||||
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RS 783.0 LPO Legge del 17 dicembre 2010 sulle poste (LPO) Art. 17 Altri diritti e obblighi della Posta |
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| La Posta emette segni di valore postali; ha il diritto esclusivo di apporvi la scritta «Helvetia». Il Consiglio federale può stabilire che siano emessi segni di valore con sovrapprezzo. | ||||||
| La Posta può disporre gratuitamente del suolo pubblico al fine di installarvi cassette postali pubbliche e altri equipaggiamenti necessari per il servizio universale. | ||||||
| Può, nelle sue condizioni generali, sottrarsi, completamente o parzialmente, alla responsabilità in cui incorre in caso di colpa lieve. | ||||||
| Nell'organizzare la sua impresa, la Posta tiene conto delle esigenze dei Cantoni. | ||||||
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RS 783.0 LPO Legge del 17 dicembre 2010 sulle poste (LPO) Art. 18 Servizio riservato |
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| La Posta ha il diritto esclusivo di trasportare lettere fino a 50 g (servizio riservato). | ||||||
| Sono escluse dal servizio riservato: | ||||||
| le lettere trasportate per un prezzo due volte e mezzo superiore a quello applicato dalla Posta per il trasporto più rapido di una lettera della prima categoria di peso e di formato; e | ||||||
| le lettere a destinazione dell'estero. | ||||||
| La Posta stabilisce i prezzi delle lettere del servizio riservato imbucate in Svizzera indipendentemente dalla distanza, in modo da coprire i costi e secondo principi adeguati e uniformi; per i mittenti di invii di massa, può convenire prezzi determinati prevalentemente in funzione dei relativi costi. Il Consiglio federale fissa limiti massimi di prezzo. A tale proposito tiene conto dell'evoluzione del mercato. | ||||||
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RS 783.0 LPO Legge del 17 dicembre 2010 sulle poste (LPO) Art. 18 Servizio riservato |
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| La Posta ha il diritto esclusivo di trasportare lettere fino a 50 g (servizio riservato). | ||||||
| Sono escluse dal servizio riservato: | ||||||
| le lettere trasportate per un prezzo due volte e mezzo superiore a quello applicato dalla Posta per il trasporto più rapido di una lettera della prima categoria di peso e di formato; e | ||||||
| le lettere a destinazione dell'estero. | ||||||
| La Posta stabilisce i prezzi delle lettere del servizio riservato imbucate in Svizzera indipendentemente dalla distanza, in modo da coprire i costi e secondo principi adeguati e uniformi; per i mittenti di invii di massa, può convenire prezzi determinati prevalentemente in funzione dei relativi costi. Il Consiglio federale fissa limiti massimi di prezzo. A tale proposito tiene conto dell'evoluzione del mercato. | ||||||
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RS 783.0 LPO Legge del 17 dicembre 2010 sulle poste (LPO) Art. 18 Servizio riservato |
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| La Posta ha il diritto esclusivo di trasportare lettere fino a 50 g (servizio riservato). | ||||||
| Sono escluse dal servizio riservato: | ||||||
| le lettere trasportate per un prezzo due volte e mezzo superiore a quello applicato dalla Posta per il trasporto più rapido di una lettera della prima categoria di peso e di formato; e | ||||||
| le lettere a destinazione dell'estero. | ||||||
| La Posta stabilisce i prezzi delle lettere del servizio riservato imbucate in Svizzera indipendentemente dalla distanza, in modo da coprire i costi e secondo principi adeguati e uniformi; per i mittenti di invii di massa, può convenire prezzi determinati prevalentemente in funzione dei relativi costi. Il Consiglio federale fissa limiti massimi di prezzo. A tale proposito tiene conto dell'evoluzione del mercato. | ||||||
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RS 783.0 LPO Legge del 17 dicembre 2010 sulle poste (LPO) Art. 18 Servizio riservato |
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| La Posta ha il diritto esclusivo di trasportare lettere fino a 50 g (servizio riservato). | ||||||
| Sono escluse dal servizio riservato: | ||||||
| le lettere trasportate per un prezzo due volte e mezzo superiore a quello applicato dalla Posta per il trasporto più rapido di una lettera della prima categoria di peso e di formato; e | ||||||
| le lettere a destinazione dell'estero. | ||||||
| La Posta stabilisce i prezzi delle lettere del servizio riservato imbucate in Svizzera indipendentemente dalla distanza, in modo da coprire i costi e secondo principi adeguati e uniformi; per i mittenti di invii di massa, può convenire prezzi determinati prevalentemente in funzione dei relativi costi. Il Consiglio federale fissa limiti massimi di prezzo. A tale proposito tiene conto dell'evoluzione del mercato. | ||||||
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RS 783.0 LPO Legge del 17 dicembre 2010 sulle poste (LPO) Art. 18 Servizio riservato |
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| La Posta ha il diritto esclusivo di trasportare lettere fino a 50 g (servizio riservato). | ||||||
| Sono escluse dal servizio riservato: | ||||||
| le lettere trasportate per un prezzo due volte e mezzo superiore a quello applicato dalla Posta per il trasporto più rapido di una lettera della prima categoria di peso e di formato; e | ||||||
| le lettere a destinazione dell'estero. | ||||||
| La Posta stabilisce i prezzi delle lettere del servizio riservato imbucate in Svizzera indipendentemente dalla distanza, in modo da coprire i costi e secondo principi adeguati e uniformi; per i mittenti di invii di massa, può convenire prezzi determinati prevalentemente in funzione dei relativi costi. Il Consiglio federale fissa limiti massimi di prezzo. A tale proposito tiene conto dell'evoluzione del mercato. | ||||||
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RS 783.0 LPO Legge del 17 dicembre 2010 sulle poste (LPO) Art. 2 Definizioni |
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| Nella presente legge si intende per: | ||||||
| servizi postali: l'accettazione, la raccolta, lo smistamento, il trasporto e la distribuzione di invii postali; | ||||||
| invii postali: invii indirizzati, nella forma definitiva al momento in cui vengono presi in consegna da un fornitore di servizi postali, segnatamente lettere, pacchi, giornali e periodici; | ||||||
| lettere: invii postali di 2 cm di spessore al massimo e di peso non superiore a 2 kg; | ||||||
| pacchi: invii postali di oltre 2 cm di spessore e fino a 30 kg di peso; | ||||||
| giornali e periodici: pubblicazioni, edite a scadenza regolare in forma cartacea e destinate a un largo pubblico di lettori; | ||||||
| traffico dei pagamenti: versamenti, pagamenti e trasferimenti. | ||||||
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RS 783.0 LPO Legge del 17 dicembre 2010 sulle poste (LPO) Art. 18 Servizio riservato |
||||||
| La Posta ha il diritto esclusivo di trasportare lettere fino a 50 g (servizio riservato). | ||||||
| Sono escluse dal servizio riservato: | ||||||
| le lettere trasportate per un prezzo due volte e mezzo superiore a quello applicato dalla Posta per il trasporto più rapido di una lettera della prima categoria di peso e di formato; e | ||||||
| le lettere a destinazione dell'estero. | ||||||
| La Posta stabilisce i prezzi delle lettere del servizio riservato imbucate in Svizzera indipendentemente dalla distanza, in modo da coprire i costi e secondo principi adeguati e uniformi; per i mittenti di invii di massa, può convenire prezzi determinati prevalentemente in funzione dei relativi costi. Il Consiglio federale fissa limiti massimi di prezzo. A tale proposito tiene conto dell'evoluzione del mercato. | ||||||
|
RS 172.021 PA Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) Art. 48 [1] |
||||||
| Ha diritto di ricorrere chi: | ||||||
| ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore o è stato privato della possibilità di farlo; | ||||||
| è particolarmente toccato dalla decisione impugnata; e | ||||||
| ha un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa. | ||||||
| Ha inoltre diritto di ricorrere ogni persona, organizzazione o autorità cui un'altra legge federale riconosce tale diritto. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta l'all. n. 10 della L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 21971069; FF 2001 3764). | ||||||
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RS 172.021 PA Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) Art. 11 |
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| In ogni stadio del procedimento, la parte può farsi rappresentare, sempreché non sia tenuta ad agire personalmente, o farsi patrocinare, in quanto non sia escluso dall'urgenza di un'inchiesta ufficiale. [1] | ||||||
| L'autorità può esigere che il rappresentante giustifichi i suoi poteri con una procura scritta. | ||||||
| Fintanto che la parte non revochi la procura l'autorità comunica con il rappresentante. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta l'all. n. 10 della L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 21971069; FF 2001 3764). | ||||||
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RS 172.021 PA Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) Art. 50 [1] |
||||||
| Il ricorso dev'essere depositato entro 30 giorni dalla notificazione della decisione. | ||||||
| Il ricorso per denegata o ritardata giustizia può essere interposto in ogni tempo. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta l'all. n. 10 della L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 21971069; FF 2001 3764). | ||||||
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RS 172.021 PA Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) Art. 52 |
||||||
| L'atto di ricorso deve contenere le conclusioni, i motivi, l'indicazione dei mezzi di prova e la firma del ricorrente o del suo rappresentante; devono essere allegati la decisione impugnata e i documenti indicati come mezzi di prova, se sono in possesso del ricorrente. | ||||||
| Se il ricorso non soddisfa a questi requisiti o se le conclusioni o i motivi del ricorrente non sono sufficientemente chiari, e il ricorso non sembra manifestamente inammissibile, l'autorità di ricorso assegna al ricorrente un breve termine suppletorio per rimediarvi. | ||||||
| Essa gli assegna questo termine con la comminatoria che, decorrendo infruttuoso, deciderà secondo l'inserto o, qualora manchino le conclusioni, i motivi oppure la firma, non entrerà nel merito del ricorso. | ||||||
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RS 172.021 PA Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) Art. 64 |
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| L'autorità di ricorso, se ammette il ricorso in tutto o in parte, può, d'ufficio o a domanda, assegnare al ricorrente una indennità per le spese indispensabili e relativamente elevate che ha sopportato. | ||||||
| Il dispositivo indica l'ammontare dell'indennità e l'addossa all'ente o all'istituto autonomo, nel cui nome l'autorità inferiore ha deciso, in quanto non possa essere messa a carico di una controparte soccombente. | ||||||
| Se una controparte soccombente ha presentato conclusioni indipendenti, l'indennità può essere messa a suo carico, secondo la propria solvenza. | ||||||
| L'ente o l'istituto autonomo, nel cui nome l'autorità inferiore ha deciso, risponde dell'indennità addossata a una controparte soccombente, in quanto non possa essere riscossa. | ||||||
| Il Consiglio federale disciplina la determinazione delle spese ripetibili. [1] Sono fatti salvi l'articolo 16 capoverso 1 lettera a della legge del 17 giugno 2005 [2] sul Tribunale amministrativo federale e l'articolo 73 della legge del 19 marzo 2010 [3] sull'organizzazione delle autorità penali. [4] | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta l'all. n. 10 della L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 21971069; FF 2001 3764). [2] RS 173.32 [3] RS 173.71 [4] Nuovo testo del per. giusta l'all. n. II 3 della L del 19 mar. 2010 sull'organizzazione delle autorità penali, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 3267;FF 2008 7093). | ||||||
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RS 172.021 PA Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) Art. 49 |
||||||
| Il ricorrente può far valere: | ||||||
| la violazione del diritto federale, compreso l'eccesso o l'abuso del potere di apprezzamento; | ||||||
| l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti; | ||||||
| l'inadeguatezza; questa censura non è ammissibile quando un'autorità cantonale ha giudicato come autorità di ricorso. | ||||||
|
RS 783.01 OPO Ordinanza del 29 agosto 2012 sulle poste (OPO) Art. 9 Disposizioni non applicabili |
||||||
| I fornitori sono esonerati dai seguenti obblighi: | ||||||
| l'obbligo di fornire le indicazioni e le prove di cui agli articoli 4-7; | ||||||
| l'obbligo di informazione di cui agli articoli 11-16; | ||||||
| l'obbligo di cui all'articolo 28; | ||||||
| l'obbligo di fornire informazioni di cui all'articolo 59; | ||||||
| l'obbligo di pagare la tassa di vigilanza di cui all'articolo 78. | ||||||
|
RS 783.01 OPO Ordinanza del 29 agosto 2012 sulle poste (OPO) Art. 9 Disposizioni non applicabili |
||||||
| I fornitori sono esonerati dai seguenti obblighi: | ||||||
| l'obbligo di fornire le indicazioni e le prove di cui agli articoli 4-7; | ||||||
| l'obbligo di informazione di cui agli articoli 11-16; | ||||||
| l'obbligo di cui all'articolo 28; | ||||||
| l'obbligo di fornire informazioni di cui all'articolo 59; | ||||||
| l'obbligo di pagare la tassa di vigilanza di cui all'articolo 78. | ||||||
|
RS 101 Cost. Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Art. 27 Libertà economica |
||||||
| La libertà economica è garantita. | ||||||
| Essa include in particolare la libera scelta della professione, il libero accesso a un'attività economica privata e il suo libero esercizio. | ||||||
|
RS 101 Cost. Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Art. 9 Protezione dall'arbitrio e tutela della buona fede |
||||||
| Ognuno ha diritto d'essere trattato senza arbitrio e secondo il principio della buona fede da parte degli organi dello Stato. | ||||||
|
RS 783.01 OPO Ordinanza del 29 agosto 2012 sulle poste (OPO) Art. 2 Adempimento dell'obbligo di fornire il servizio universale |
||||||
| La Posta può trasferire alle società del gruppo Posta l'adempimento dell'obbligo di fornire il servizio universale nel settore dei servizi postali. | ||||||
| PostFinance adempie all'obbligo di fornire il servizio universale nel settore del traffico dei pagamenti. | ||||||
| Per adempiere all'obbligo di fornire il servizio universale, le società del gruppo Posta operano a proprio nome. | ||||||
| La Posta e le società del gruppo Posta rispondono direttamente alle autorità di vigilanza. | ||||||
|
RS 783.01 OPO Ordinanza del 29 agosto 2012 sulle poste (OPO) Art. 3 Obbligo di notifica ordinaria |
||||||
| I fornitori che con i servizi postali forniti a proprio nome realizzano una cifra d'affari annua di almeno 500 000 franchi devono notificare l'inizio della loro attività alla Commissione delle poste (PostCom) entro due mesi e trasmetterle le indicazioni e le prove di cui agli articoli 4 e 5. | ||||||
| La PostCom disciplina i dettagli amministrativi. | ||||||
|
RS 783.0 LPO Legge del 17 dicembre 2010 sulle poste (LPO) Art. 18 Servizio riservato |
||||||
| La Posta ha il diritto esclusivo di trasportare lettere fino a 50 g (servizio riservato). | ||||||
| Sono escluse dal servizio riservato: | ||||||
| le lettere trasportate per un prezzo due volte e mezzo superiore a quello applicato dalla Posta per il trasporto più rapido di una lettera della prima categoria di peso e di formato; e | ||||||
| le lettere a destinazione dell'estero. | ||||||
| La Posta stabilisce i prezzi delle lettere del servizio riservato imbucate in Svizzera indipendentemente dalla distanza, in modo da coprire i costi e secondo principi adeguati e uniformi; per i mittenti di invii di massa, può convenire prezzi determinati prevalentemente in funzione dei relativi costi. Il Consiglio federale fissa limiti massimi di prezzo. A tale proposito tiene conto dell'evoluzione del mercato. | ||||||
|
RS 783.01 OPO Ordinanza del 29 agosto 2012 sulle poste (OPO) Art. 9 Disposizioni non applicabili |
||||||
| I fornitori sono esonerati dai seguenti obblighi: | ||||||
| l'obbligo di fornire le indicazioni e le prove di cui agli articoli 4-7; | ||||||
| l'obbligo di informazione di cui agli articoli 11-16; | ||||||
| l'obbligo di cui all'articolo 28; | ||||||
| l'obbligo di fornire informazioni di cui all'articolo 59; | ||||||
| l'obbligo di pagare la tassa di vigilanza di cui all'articolo 78. | ||||||
|
RS 783.0 LPO Legge del 17 dicembre 2010 sulle poste (LPO) Art. 4 Obbligo di notifica |
||||||
| Chiunque offre a proprio nome e a titolo professionale servizi postali a clienti è tenuto a notificarlo alla PostCom. La PostCom registra i fornitori di servizi postali. | ||||||
| Il Consiglio federale può esonerare dai diritti e dagli obblighi derivanti dall'obbligo di notifica in particolare le imprese che realizzano con i servizi postali una cifra d'affari economicamente modesta. | ||||||
| Chiunque sottostà all'obbligo di notifica deve: | ||||||
| adempiere l'obbligo d'informazione secondo l'articolo 9 e l'obbligo di fornire informazioni secondo l'articolo 23 capoverso 2; | ||||||
| garantire il rispetto delle condizioni di lavoro abituali nel settore; | ||||||
| negoziare un contratto collettivo di lavoro con le associazioni del personale; | ||||||
| avere una sede, un domicilio o una stabile organizzazione in Svizzera. | ||||||
|
RS 783.01 OPO Ordinanza del 29 agosto 2012 sulle poste (OPO) Art. 1 Definizioni |
||||||
| Nella presente ordinanza si intende per: | ||||||
| fornitore: persona fisica o giuridica che offre ai clienti, a proprio nome e a titolo professionale, tutti i servizi postali di cui all'articolo 2 lettera a LPO, indipendentemente dal fatto che tali servizi siano forniti personalmente o per il tramite di terzi; | ||||||
| subappaltatore: persona fisica o giuridica di cui il fornitore si avvale per fornire servizi postali a proprio nome; | ||||||
| Posta: Posta Svizzera secondo l'articolo 1 della legge del 17 dicembre 2010 [1] sull'organizzazione della Posta (LOP); | ||||||
| PostFinance: PostFinance SA secondo l'articolo 14 capoverso 1 LOP; | ||||||
| società del gruppo Posta: PostFinance e le imprese controllate direttamente o indirettamente dalla Posta, in particolare le società di capitali; | ||||||
| impianto di caselle postali: struttura di un fornitore finalizzata alla distribuzione di invii postali, accessibile soltanto al gestore dell'installazione e ai proprietari delle caselle postali; | ||||||
| costi incrementali: costi marginali di una prestazione e costi fissi specifici a una prestazione; | ||||||
| costi unici: costi che avrebbe una prestazione se fosse l'unica ad essere offerta; | ||||||
| invio elettronico: contenuti o dati trasmessi per via elettronica da un mittente al sistema di recapito ibrido della Posta, che nella loro forma definitiva possono essere recapitati ai destinatari come invio indirizzato sia tramite il canale elettronico sia tramite quello ibrido; sono considerati come invii elettronici anche gli scambi di atti giuridici per via elettronica con le autorità e che possono essere recapitati solo tramite il canale elettronico; | ||||||
| sistema di recapito ibrido: sistema della Posta con cui un mittente può far spedire a un destinatario invii elettronici tramite il canale elettronico o il canale ibrido; | ||||||
| canale elettronico: canale tramite il quale un invio elettronico viene recapitato per via elettronica al destinatario; | ||||||
| canale ibrido: canale tramite il quale un invio elettronico viene recapitato al destinatario come lettera (art. 2 lett. c LPO) o pacco (art. 2 lett. d LPO); | ||||||
| invio elettronico singolo: invio elettronico che il mittente affida per il trasporto alla Posta in base alle condizioni generali; | ||||||
| invio elettronico di massa: invio elettronico che il mittente affida per il trasporto alla Posta in base a condizioni contrattuali individuali; | ||||||
| smistamento di invii elettronici: processo che garantisce il recapito di invii elettronici tramite il canale elettronico o il canale ibrido conformemente alle direttive del destinatario. | ||||||
| [1] RS 783.1 [2] Introdotta dalla cifra I dell'O del 19 dic. 2025, in vigore dal 1° apr. 2026 (RU 2026 3). [3] Introdotta dalla cifra I dell'O del 19 dic. 2025, in vigore dal 1° apr. 2026 (RU 2026 3). [4] Introdotta dalla cifra I dell'O del 19 dic. 2025, in vigore dal 1° apr. 2026 (RU 2026 3). [5] Introdotta dalla cifra I dell'O del 19 dic. 2025, in vigore dal 1° apr. 2026 (RU 2026 3). [6] Introdotta dalla cifra I dell'O del 19 dic. 2025, in vigore dal 1° apr. 2026 (RU 2026 3). [7] Introdotta dalla cifra I dell'O del 19 dic. 2025, in vigore dal 1° apr. 2026 (RU 2026 3). [8] Introdotta dalla cifra I dell'O del 19 dic. 2025, in vigore dal 1° apr. 2026 (RU 2026 3). | ||||||
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RS 783.01 OPO Ordinanza del 29 agosto 2012 sulle poste (OPO) Art. 3 Obbligo di notifica ordinaria |
||||||
| I fornitori che con i servizi postali forniti a proprio nome realizzano una cifra d'affari annua di almeno 500 000 franchi devono notificare l'inizio della loro attività alla Commissione delle poste (PostCom) entro due mesi e trasmetterle le indicazioni e le prove di cui agli articoli 4 e 5. | ||||||
| La PostCom disciplina i dettagli amministrativi. | ||||||
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RS 783.0 LPO Legge del 17 dicembre 2010 sulle poste (LPO) Art. 2 Definizioni |
||||||
| Nella presente legge si intende per: | ||||||
| servizi postali: l'accettazione, la raccolta, lo smistamento, il trasporto e la distribuzione di invii postali; | ||||||
| invii postali: invii indirizzati, nella forma definitiva al momento in cui vengono presi in consegna da un fornitore di servizi postali, segnatamente lettere, pacchi, giornali e periodici; | ||||||
| lettere: invii postali di 2 cm di spessore al massimo e di peso non superiore a 2 kg; | ||||||
| pacchi: invii postali di oltre 2 cm di spessore e fino a 30 kg di peso; | ||||||
| giornali e periodici: pubblicazioni, edite a scadenza regolare in forma cartacea e destinate a un largo pubblico di lettori; | ||||||
| traffico dei pagamenti: versamenti, pagamenti e trasferimenti. | ||||||
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RS 783.0 LPO Legge del 17 dicembre 2010 sulle poste (LPO) Art. 2 Definizioni |
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| Nella presente legge si intende per: | ||||||
| servizi postali: l'accettazione, la raccolta, lo smistamento, il trasporto e la distribuzione di invii postali; | ||||||
| invii postali: invii indirizzati, nella forma definitiva al momento in cui vengono presi in consegna da un fornitore di servizi postali, segnatamente lettere, pacchi, giornali e periodici; | ||||||
| lettere: invii postali di 2 cm di spessore al massimo e di peso non superiore a 2 kg; | ||||||
| pacchi: invii postali di oltre 2 cm di spessore e fino a 30 kg di peso; | ||||||
| giornali e periodici: pubblicazioni, edite a scadenza regolare in forma cartacea e destinate a un largo pubblico di lettori; | ||||||
| traffico dei pagamenti: versamenti, pagamenti e trasferimenti. | ||||||
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RS 783.0 LPO Legge del 17 dicembre 2010 sulle poste (LPO) Art. 2 Definizioni |
||||||
| Nella presente legge si intende per: | ||||||
| servizi postali: l'accettazione, la raccolta, lo smistamento, il trasporto e la distribuzione di invii postali; | ||||||
| invii postali: invii indirizzati, nella forma definitiva al momento in cui vengono presi in consegna da un fornitore di servizi postali, segnatamente lettere, pacchi, giornali e periodici; | ||||||
| lettere: invii postali di 2 cm di spessore al massimo e di peso non superiore a 2 kg; | ||||||
| pacchi: invii postali di oltre 2 cm di spessore e fino a 30 kg di peso; | ||||||
| giornali e periodici: pubblicazioni, edite a scadenza regolare in forma cartacea e destinate a un largo pubblico di lettori; | ||||||
| traffico dei pagamenti: versamenti, pagamenti e trasferimenti. | ||||||
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RS 783.0 LPO Legge del 17 dicembre 2010 sulle poste (LPO) Art. 3 Rapporto di valutazione |
||||||
| Il Consiglio federale verifica periodicamente l'efficacia della presente legge. Esamina in particolare l'adeguatezza, l'efficacia e l'economicità: | ||||||
| del servizio universale nei settori dei servizi postali e del traffico dei pagamenti; | ||||||
| dei compiti della Commissione delle poste (PostCom). | ||||||
| Presenta un rapporto all'Assemblea federale ogni quattro anni. Se necessario, nel rapporto propone adeguamenti. | ||||||
|
RS 783.0 LPO Legge del 17 dicembre 2010 sulle poste (LPO) Art. 4 Obbligo di notifica |
||||||
| Chiunque offre a proprio nome e a titolo professionale servizi postali a clienti è tenuto a notificarlo alla PostCom. La PostCom registra i fornitori di servizi postali. | ||||||
| Il Consiglio federale può esonerare dai diritti e dagli obblighi derivanti dall'obbligo di notifica in particolare le imprese che realizzano con i servizi postali una cifra d'affari economicamente modesta. | ||||||
| Chiunque sottostà all'obbligo di notifica deve: | ||||||
| adempiere l'obbligo d'informazione secondo l'articolo 9 e l'obbligo di fornire informazioni secondo l'articolo 23 capoverso 2; | ||||||
| garantire il rispetto delle condizioni di lavoro abituali nel settore; | ||||||
| negoziare un contratto collettivo di lavoro con le associazioni del personale; | ||||||
| avere una sede, un domicilio o una stabile organizzazione in Svizzera. | ||||||
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RS 101 Cost. Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Art. 92 Poste e telecomunicazioni |
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| Il settore delle poste e delle telecomunicazioni compete alla Confederazione. | ||||||
| La Confederazione provvede affinché in tutte le regioni del Paese vi siano servizi postali e di telecomunicazione di base sufficienti e a prezzo ragionevole. Le tariffe sono stabilite secondo principi unitari. | ||||||
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RS 783.0 LPO Legge del 17 dicembre 2010 sulle poste (LPO) Art. 21 Segretariato specializzato |
||||||
| La PostCom dispone di un segretariato specializzato. Esso prepara gli affari della PostCom, svolge le inchieste ed emana le necessarie decisioni di procedura d'intesa con la presidenza. Presenta proposte alla PostCom e ne esegue le decisioni. Tratta direttamente con gli interessati, i terzi e le autorità. | ||||||
| Il Consiglio federale può delegare altri compiti al segretariato specializzato nel settore della vigilanza sul mercato, dell'accesso secondo gli articoli 6 e 7, del servizio universale e della presentazione dei conti. | ||||||
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RS 101 Cost. Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Art. 182 Competenze normative ed esecuzione |
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| Il Consiglio federale emana norme di diritto sotto forma di ordinanza, per quanto ne sia autorizzato dalla Costituzione o dalla legge. | ||||||
| Provvede all'esecuzione della legislazione, dei decreti dell'Assemblea federale e delle sentenze delle autorità giudiziarie federali. | ||||||
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RS 172.010 LOGA Legge del 21 marzo 1997 sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione (LOGA) - Legge sull'organizzazione dell'ammininistrazione Art. 48 Attività normativa |
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| Il Consiglio federale può delegare ai dipartimenti la competenza di emanare norme di diritto. Esso tiene conto al riguardo della portata di tali norme. | ||||||
| Una tale delega a gruppi o uffici è ammissibile soltanto se autorizzata da una legge federale o da un decreto federale di obbligatorietà generale. | ||||||
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RS 783.0 LPO Legge del 17 dicembre 2010 sulle poste (LPO) Art. 10 Cassette delle lettere e infrastrutture di distribuzione |
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| Il Consiglio federale disciplina le condizioni applicabili alle cassette delle lettere e alle infrastrutture di distribuzione al domicilio del destinatario. | ||||||
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RS 783.01 OPO Ordinanza del 29 agosto 2012 sulle poste (OPO) Art. 9 Disposizioni non applicabili |
||||||
| I fornitori sono esonerati dai seguenti obblighi: | ||||||
| l'obbligo di fornire le indicazioni e le prove di cui agli articoli 4-7; | ||||||
| l'obbligo di informazione di cui agli articoli 11-16; | ||||||
| l'obbligo di cui all'articolo 28; | ||||||
| l'obbligo di fornire informazioni di cui all'articolo 59; | ||||||
| l'obbligo di pagare la tassa di vigilanza di cui all'articolo 78. | ||||||
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RS 783.01 OPO Ordinanza del 29 agosto 2012 sulle poste (OPO) Art. 9 Disposizioni non applicabili |
||||||
| I fornitori sono esonerati dai seguenti obblighi: | ||||||
| l'obbligo di fornire le indicazioni e le prove di cui agli articoli 4-7; | ||||||
| l'obbligo di informazione di cui agli articoli 11-16; | ||||||
| l'obbligo di cui all'articolo 28; | ||||||
| l'obbligo di fornire informazioni di cui all'articolo 59; | ||||||
| l'obbligo di pagare la tassa di vigilanza di cui all'articolo 78. | ||||||
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RS 783.01 OPO Ordinanza del 29 agosto 2012 sulle poste (OPO) Art. 12 Informazioni sull'organo di conciliazione |
||||||
| Il fornitore deve segnalare ai propri clienti la possibilità di adire l'organo di conciliazione di cui all'articolo 65, nonché informarli sui compiti di tale organo. | ||||||
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RS 783.01 OPO Ordinanza del 29 agosto 2012 sulle poste (OPO) Art. 16 Modalità di informazione |
||||||
| Il fornitore deve offrire ai propri clienti un accesso semplice e gratuito alle informazioni di cui agli articoli 11-15. | ||||||
| Le informazioni possono essere messe a disposizione in formato elettronico o cartaceo. | ||||||
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RS 783.01 OPO Ordinanza del 29 agosto 2012 sulle poste (OPO) Art. 9 Disposizioni non applicabili |
||||||
| I fornitori sono esonerati dai seguenti obblighi: | ||||||
| l'obbligo di fornire le indicazioni e le prove di cui agli articoli 4-7; | ||||||
| l'obbligo di informazione di cui agli articoli 11-16; | ||||||
| l'obbligo di cui all'articolo 28; | ||||||
| l'obbligo di fornire informazioni di cui all'articolo 59; | ||||||
| l'obbligo di pagare la tassa di vigilanza di cui all'articolo 78. | ||||||
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RS 101 Cost. Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Art. 26 Garanzia della proprietà |
||||||
| La proprietà è garantita. | ||||||
| In caso d'espropriazione o di restrizione equivalente della proprietà è dovuta piena indennità. | ||||||
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RS 101 Cost. Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Art. 5 Stato di diritto |
||||||
| Il diritto è fondamento e limite dell'attività dello Stato. | ||||||
| L'attività dello Stato deve rispondere al pubblico interesse ed essere proporzionata allo scopo. | ||||||
| Organi dello Stato, autorità e privati agiscono secondo il principio della buona fede. | ||||||
| La Confederazione e i Cantoni rispettano il diritto internazionale. | ||||||
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RS 172.021 PA Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) Art. 12 |
||||||
| L'autorità accerta d'ufficio i fatti e si serve, se necessario, dei seguenti mezzi di prova: | ||||||
| documenti; | ||||||
| informazioni delle parti; | ||||||
| informazioni o testimonianze di terzi; | ||||||
| sopralluoghi; | ||||||
| perizie. | ||||||
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RS 172.021 PA Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) Art. 33 |
||||||
| L'autorità ammette le prove offerte dalla parte se paiano idonee a chiarire i fatti. | ||||||
| Se la loro assunzione implichi una spesa relativamente elevata, che andrebbe a carico della parte ove fosse soccombente, l'autorità può subordinarla alla condizione che la parte anticipi, entro un termine, le spese che possono essere ragionevolmente pretese da essa; la parte indigente ne è dispensata. | ||||||
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RS 101 Cost. Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Art. 8 Uguaglianza giuridica |
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| Tutti sono uguali davanti alla legge. | ||||||
| Nessuno può essere discriminato, in particolare a causa dell'origine, della razza, del sesso, dell'età, della lingua, della posizione sociale, del modo di vita, delle convinzioni religiose, filosofiche o politiche, e di menomazioni fisiche, mentali o psichiche. | ||||||
| Uomo e donna hanno uguali diritti. La legge ne assicura l'uguaglianza, di diritto e di fatto, in particolare per quanto concerne la famiglia, l'istruzione e il lavoro. Uomo e donna hanno diritto a un salario uguale per un lavoro di uguale valore. | ||||||
| La legge prevede provvedimenti per eliminare svantaggi esistenti nei confronti dei disabili. | ||||||
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RS 101 Cost. Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Art. 29 Garanzie procedurali generali |
||||||
| In procedimenti dinanzi ad autorità giudiziarie o amministrative, ognuno ha diritto alla parità ed equità di trattamento, nonché ad essere giudicato entro un termine ragionevole. | ||||||
| Le parti hanno diritto d'essere sentite. | ||||||
| Chi non dispone dei mezzi necessari ha diritto alla gratuità della procedura se la sua causa non sembra priva di probabilità di successo. Ha inoltre diritto al patrocinio gratuito qualora la presenza di un legale sia necessaria per tutelare i suoi diritti. | ||||||
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RS 101 Cost. Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Art. 9 Protezione dall'arbitrio e tutela della buona fede |
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| Ognuno ha diritto d'essere trattato senza arbitrio e secondo il principio della buona fede da parte degli organi dello Stato. | ||||||
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RS 251 LCart Legge federale del 6 ottobre 1995 sui cartelli e altre limitazioni della concorrenza (Legge sui cartelli, LCart) - Legge sui cartelli Art. 7 Pratiche illecite di imprese che dominano il mercato o che hanno una posizione dominante relativa [1] |
||||||
| Le pratiche di imprese che dominano il mercato o che hanno una posizione dominante relativa sono considerate illecite se, abusando della loro posizione sul mercato, tali imprese ostacolano l'accesso o l'esercizio della concorrenza delle altre imprese o svantaggiano i partner commerciali. [2] | ||||||
| Costituiscono in particolare pratiche del genere: | ||||||
| il rifiuto di relazioni commerciali (p. es. il blocco della consegna o dell'acquisto); | ||||||
| la discriminazione di partner commerciali in materia di prezzi o di altre condizioni commerciali; | ||||||
| l'imposizione di prezzi inadeguati o di altre condizioni commerciali inadeguate; | ||||||
| la vendita sotto prezzo o ad altre condizioni commerciali diretta contro determinati concorrenti; | ||||||
| la limitazione della produzione, dello smercio o dello sviluppo tecnico; | ||||||
| la subordinazione della conclusione di contratti all'assunzione o alla fornitura di ulteriori prestazioni da parte del partner; | ||||||
| la limitazione della possibilità per i richiedenti di approvvigionarsi all'estero, ai prezzi e alle condizioni usuali del settore economico ivi praticati, di beni e servizi offerti in Svizzera e all'estero. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta il n. I della LF del 19 mar. 2021, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 576; FF 2019 4059). [2] Nuovo testo giusta il n. I della LF del 19 mar. 2021, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 576; FF 2019 4059). [3] Introdotta dal n. I della LF del 19 mar. 2021, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 576; FF 2019 4059). | ||||||
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RS 172.021 PA Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) Art. 63 |
||||||
| L'autorità di ricorso mette nel dispositivo le spese processuali, consistenti in una tassa di decisione nelle tasse di cancelleria e negli sborsi, di regola a carico della parte soccombente. Se questa soccombe solo parzialmente, le spese processuali sono ridotte. Per eccezione, si possono condonare le spese processuali. | ||||||
| Nessuna spesa processuale è messa a carico dell'autorità inferiore ne delle autorità federali, che promuovano il ricorso e soccombano; se l'autorità ricorrente, che soccombe, non è un'autorità federale, le spese processuali le sono addossate in quanto la causa concerna interessi pecuniari di enti o d'istituti autonomi. | ||||||
| Alla parte vincente possono essere addossate solo le spese processuali che abbia cagionato violando le regole di procedura. | ||||||
| L'autorità di ricorso, il suo presidente o il giudice dell'istruzione esige dal ricorrente un anticipo equivalente alle presunte spese processuali. Stabilisce un congruo termine per il pagamento con la comminatoria che altrimenti non entrerà nel merito. Se sussistono motivi particolari, può rinunciare interamente o in parte a esigere l'anticipo. [1] | ||||||
| La tassa di decisione è stabilita in funzione dell'ampiezza e della difficoltà della causa, del modo di condotta processuale e della situazione finanziaria delle parti. Il suo importo oscilla: | ||||||
| da 100 a 5000 franchi nelle controversie senza interesse pecuniario; | ||||||
| da 100 a 50 000 franchi nelle altre controversie. [2] | ||||||
| Il Consiglio federale disciplina i dettagli relativi alla determinazione delle tasse. [3] Sono fatti salvi l'articolo 16 capoverso 1 lettera a della legge del 17 giugno 2005 [4] sul Tribunale amministrativo federale e l'articolo 73 della legge del 19 marzo 2010 [5] sull'organizzazione delle autorità penali. [6] | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta l'all. n. 10 della L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 21971069; FF 2001 3764). [2] Introdotto dall'all. n. 10 della L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 21971069; FF 2001 3764). [3] Nuovo testo giusta l'all. n. 10 della L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 21971069; FF 2001 3764). [4] RS 173.32 [5] RS 173.71 [6] Nuovo testo del per. giusta l'all. n. II 3 della L del 19 mar. 2010 sull'organizzazione delle autorità penali, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 3267;FF 2008 7093). | ||||||
|
RS 173.320.2 TS-TAF Regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale (TS-TAF) Art. 1 Spese processuali |
||||||
| Le spese del procedimento dinanzi al Tribunale amministrativo federale (Tribunale) comprendono la tassa di giustizia e i disborsi. | ||||||
| La tassa di giustizia copre le spese per la fotocopiatura delle memorie delle parti e gli oneri amministrativi normalmente dovuti per i servizi corrispondenti, quali le spese di personale, di locazione e di materiale, le spese postali, telefoniche e di telefax. | ||||||
| Sono disborsi, in particolare, le spese di traduzione e di assunzione delle prove. Le spese di traduzione non vengono conteggiate se si tratta di traduzioni tra lingue ufficiali. | ||||||
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RS 172.021 PA Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) Art. 64 |
||||||
| L'autorità di ricorso, se ammette il ricorso in tutto o in parte, può, d'ufficio o a domanda, assegnare al ricorrente una indennità per le spese indispensabili e relativamente elevate che ha sopportato. | ||||||
| Il dispositivo indica l'ammontare dell'indennità e l'addossa all'ente o all'istituto autonomo, nel cui nome l'autorità inferiore ha deciso, in quanto non possa essere messa a carico di una controparte soccombente. | ||||||
| Se una controparte soccombente ha presentato conclusioni indipendenti, l'indennità può essere messa a suo carico, secondo la propria solvenza. | ||||||
| L'ente o l'istituto autonomo, nel cui nome l'autorità inferiore ha deciso, risponde dell'indennità addossata a una controparte soccombente, in quanto non possa essere riscossa. | ||||||
| Il Consiglio federale disciplina la determinazione delle spese ripetibili. [1] Sono fatti salvi l'articolo 16 capoverso 1 lettera a della legge del 17 giugno 2005 [2] sul Tribunale amministrativo federale e l'articolo 73 della legge del 19 marzo 2010 [3] sull'organizzazione delle autorità penali. [4] | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta l'all. n. 10 della L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 21971069; FF 2001 3764). [2] RS 173.32 [3] RS 173.71 [4] Nuovo testo del per. giusta l'all. n. II 3 della L del 19 mar. 2010 sull'organizzazione delle autorità penali, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 3267;FF 2008 7093). | ||||||
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RS 173.320.2 TS-TAF Regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale (TS-TAF) Art. 7 Principio |
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| La parte vincente ha diritto alle ripetibili per le spese necessarie derivanti dalla causa. | ||||||
| Se la parte vince solo parzialmente, le spese ripetibili sono ridotte in proporzione. | ||||||
| Le autorità federali e, di regola, le altre autorità con qualità di parte non hanno diritto a un'indennità a titolo di ripetibili. | ||||||
| Se le spese sono relativamente modeste, si può rinunciare a concedere alla parte un'indennità a titolo di ripetibili. | ||||||
| L'articolo 6a è applicabile per analogia. [1] | ||||||
| [1] Introdotto dal n. I dell'O del TAF del 20 ago. 2010, in vigore dal 1° apr. 2010 (RU 2010 945). | ||||||
|
RS 173.110 LTF Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria Art. 42 Atti scritti |
||||||
| Gli atti scritti devono essere redatti in una lingua ufficiale, contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. | ||||||
| Se un procedimento in materia civile si è svolto in inglese dinanzi all'autorità inferiore, gli atti scritti possono essere redatti in tale lingua. [1] | ||||||
| Nei motivi occorre spiegare in modo conciso perché l'atto impugnato viola il diritto. Qualora il ricorso sia ammissibile soltanto se concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o un caso particolarmente importante per altri motivi, occorre spiegare perché la causa adempie siffatta condizione. [2] [3] | ||||||
| Se sono in possesso della parte, i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati; se l'atto scritto è diretto contro una decisione, anche questa deve essere allegata. | ||||||
| In caso di trasmissione per via elettronica, la parte o il suo patrocinatore deve munire l'atto scritto di una firma elettronica qualificata secondo la legge del 18 marzo 2016 [4] sulla firma elettronica. Il Tribunale federale determina mediante regolamento: | ||||||
| il formato dell'atto scritto e dei relativi allegati; | ||||||
| le modalità di trasmissione; | ||||||
| le condizioni alle quali può essere richiesta la trasmissione successiva di documenti cartacei in caso di problemi tecnici. [5] | ||||||
| Se mancano la firma della parte o del suo patrocinatore, la procura dello stesso o gli allegati prescritti, o se il patrocinatore non è autorizzato in quanto tale, è fissato un congruo termine per sanare il vizio, con la comminatoria che altrimenti l'atto scritto non sarà preso in considerazione. | ||||||
| Gli atti illeggibili, sconvenienti, incomprensibili, prolissi o non redatti in una lingua ufficiale possono essere del pari rinviati al loro autore affinché li modifichi. | ||||||
| Gli atti scritti dovuti a condotta processuale da querulomane o altrimenti abusiva sono inammissibili. | ||||||
| [1] Introdotto dalla cifra II n. 1 della LF del 17 mar. 2023 (Migliorare la praticabilità e l'applicazione del diritto), in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2023 491; FF 2020 2407). [2] Nuovo testo del per. giusta la cifra I n. 1 della L del 20 giu. 2014 sul condono dell'imposta, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 9; FF 2013 7239). [3] Nuovo testo giusta l'all. n. 1 della L del 28 set. 2012 sull'assistenza amministrativa fiscale, in vigore dal 1° feb. 2013 (RU 2013 231; FF 2011 5587). [4] RS 943.03 [5] Nuovo testo giusta l'all. cifra II n. 2 della L del 18 mar. 2016 sulla firma elettronica, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 4651; FF 2014 913). | ||||||
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RS 173.110 LTF Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria Art. 48 Osservanza |
||||||
| Gli atti scritti devono essere consegnati al Tribunale federale oppure, all'indirizzo di questo, alla posta svizzera o a una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera al più tardi l'ultimo giorno del termine. | ||||||
| In caso di trasmissione per via elettronica, per il rispetto di un termine è determinante il momento in cui è rilasciata la ricevuta attestante che la parte ha eseguito tutte le operazioni necessarie per la trasmissione. [1] | ||||||
| Il termine è reputato osservato anche se l'atto scritto perviene in tempo utile all'autorità inferiore o a un'autorità federale o cantonale incompetente. In tal caso, l'atto deve essere trasmesso senza indugio al Tribunale federale. | ||||||
| Il termine per il versamento di anticipi o la prestazione di garanzie è osservato se, prima della sua scadenza, l'importo dovuto è versato alla posta svizzera, o addebitato a un conto postale o bancario in Svizzera, in favore del Tribunale federale. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta l'all. cifra II n. 2 della L del 18 mar. 2016 sulla firma elettronica, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 4651; FF 2014 913). | ||||||
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RS 173.110 LTF Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria Art. 54 |
||||||
| Il procedimento si svolge in una delle lingue ufficiali (tedesco, francese, italiano, rumantsch grischun), di regola nella lingua della decisione impugnata. Se le parti utilizzano un'altra lingua ufficiale, il procedimento può svolgersi in tale lingua. | ||||||
| Nei procedimenti promossi mediante azione è tenuto conto della lingua delle parti, sempreché si tratti di una lingua ufficiale. | ||||||
| Se una parte produce documenti non redatti in una lingua ufficiale, il Tribunale federale può, previo assenso delle altre parti, rinunciare a esigerne la traduzione. | ||||||
| Per il rimanente, il Tribunale federale ordina una traduzione se necessario. | ||||||
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RS 173.110 LTF Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria Art. 100 Ricorso contro decisioni |
||||||
| Il ricorso contro una decisione deve essere depositato presso il Tribunale federale entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione. | ||||||
| Il termine è di dieci giorni per i ricorsi contro le decisioni: | ||||||
| delle autorità cantonali di vigilanza in materia di esecuzione e fallimento; | ||||||
| nel campo dell'assistenza giudiziaria internazionale in materia penale e dell'assistenza amministrativa internazionale in materia fiscale; | ||||||
| in materia di ritorno di un minore secondo la Convenzione europea del 20 maggio 1980 [3] sul riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia di affidamento di minori e sul ristabilimento dell'affidamento oppure secondo la Convenzione del 25 ottobre 1980 [4] sugli aspetti civili del rapimento internazionale di minori; | ||||||
| del Tribunale federale dei brevetti in materia di rilascio di una licenza secondo l'articolo 40d della legge del 25 giugno 1954 [6] sui brevetti. | ||||||
| Il termine è di cinque giorni per i ricorsi contro le decisioni: | ||||||
| delle autorità cantonali di vigilanza in materia di esecuzione e fallimento pronunciate nell'ambito dell'esecuzione cambiaria; | ||||||
| dei Governi cantonali su ricorsi concernenti votazioni federali. | ||||||
| Il termine è di tre giorni per i ricorsi contro le decisioni dei Governi cantonali su ricorsi concernenti le elezioni al Consiglio nazionale. | ||||||
| Per i ricorsi concernenti conflitti di competenza tra due Cantoni, il termine decorre al più tardi dal giorno in cui in ciascun Cantone sono state pronunciate decisioni impugnabili mediante ricorso al Tribunale federale. | ||||||
| ... [7] | ||||||
| Il ricorso per denegata o ritardata giustizia può essere interposto in ogni tempo. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta l'all. n. 1 della L del 28 set. 2012 sull'assistenza amministrativa fiscale, in vigore dal 1° feb. 2013 (RU 2013 231; FF 2011 5587). [2] Nuovo testo giusta l'all. n. 1 della LF del 21 giu. 2013 (Autorità parentale), in vigore dal 1° lug. 2014 (RU 2014 357; FF 2011 8025). [3] RS 0.211.230.01 [4] RS 0.211.230.02 [5] Introdotta dall'all. n. 2 della LF del 20 mar. 2009 sul Tribunale federale dei brevetti, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2010 513, 2011 2241; FF 2008 349). [6] RS 232.14 [7] Abrogato dall'all. 1 cifra II n. 2 del Codice di procedura civile del 19 dic. 2008, con effetto dal 1° gen. 2011 (RU 2010 1739; FF 2006 6593). | ||||||