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RS 173.110 LTF Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria Art. 120 |
||||||
| Il Tribunale federale giudica su azione come giurisdizione unica: | ||||||
| i conflitti di competenza tra autorità federali, da una parte, e autorità cantonali, dall'altra; | ||||||
| le controversie di diritto civile e di diritto pubblico tra la Confederazione e i Cantoni o tra Cantoni; | ||||||
| le pretese di risarcimento del danno o di indennità a titolo di riparazione morale risultanti dall'attività ufficiale delle persone di cui all'articolo 1 capoverso 1 lettere a-cbis della legge del 14 marzo 1958 [2] sulla responsabilità. | ||||||
| L'azione è inammissibile se un'altra legge federale abilita un'altra autorità a pronunciare su tali controversie. La decisione di questa autorità è impugnabile in ultima istanza con ricorso al Tribunale federale. | ||||||
| La procedura in sede di azione è retta dalla PC [3]. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta l'all. cifra II n. 5 della L del 19 mar. 2010 sull'organizzazione delle autorità penali, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 3267; FF 2008 7093). [2] RS 170.32 [3] RS 273 | ||||||
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RS 173.110 LTF Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria Art. 120 |
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| Il Tribunale federale giudica su azione come giurisdizione unica: | ||||||
| i conflitti di competenza tra autorità federali, da una parte, e autorità cantonali, dall'altra; | ||||||
| le controversie di diritto civile e di diritto pubblico tra la Confederazione e i Cantoni o tra Cantoni; | ||||||
| le pretese di risarcimento del danno o di indennità a titolo di riparazione morale risultanti dall'attività ufficiale delle persone di cui all'articolo 1 capoverso 1 lettere a-cbis della legge del 14 marzo 1958 [2] sulla responsabilità. | ||||||
| L'azione è inammissibile se un'altra legge federale abilita un'altra autorità a pronunciare su tali controversie. La decisione di questa autorità è impugnabile in ultima istanza con ricorso al Tribunale federale. | ||||||
| La procedura in sede di azione è retta dalla PC [3]. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta l'all. cifra II n. 5 della L del 19 mar. 2010 sull'organizzazione delle autorità penali, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 3267; FF 2008 7093). [2] RS 170.32 [3] RS 273 | ||||||
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| Il Tribunale federale giudica su azione come giurisdizione unica: | ||||||
| i conflitti di competenza tra autorità federali, da una parte, e autorità cantonali, dall'altra; | ||||||
| le controversie di diritto civile e di diritto pubblico tra la Confederazione e i Cantoni o tra Cantoni; | ||||||
| le pretese di risarcimento del danno o di indennità a titolo di riparazione morale risultanti dall'attività ufficiale delle persone di cui all'articolo 1 capoverso 1 lettere a-cbis della legge del 14 marzo 1958 [2] sulla responsabilità. | ||||||
| L'azione è inammissibile se un'altra legge federale abilita un'altra autorità a pronunciare su tali controversie. La decisione di questa autorità è impugnabile in ultima istanza con ricorso al Tribunale federale. | ||||||
| La procedura in sede di azione è retta dalla PC [3]. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta l'all. cifra II n. 5 della L del 19 mar. 2010 sull'organizzazione delle autorità penali, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 3267; FF 2008 7093). [2] RS 170.32 [3] RS 273 | ||||||
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| Il Tribunale federale giudica su azione come giurisdizione unica: | ||||||
| i conflitti di competenza tra autorità federali, da una parte, e autorità cantonali, dall'altra; | ||||||
| le controversie di diritto civile e di diritto pubblico tra la Confederazione e i Cantoni o tra Cantoni; | ||||||
| le pretese di risarcimento del danno o di indennità a titolo di riparazione morale risultanti dall'attività ufficiale delle persone di cui all'articolo 1 capoverso 1 lettere a-cbis della legge del 14 marzo 1958 [2] sulla responsabilità. | ||||||
| L'azione è inammissibile se un'altra legge federale abilita un'altra autorità a pronunciare su tali controversie. La decisione di questa autorità è impugnabile in ultima istanza con ricorso al Tribunale federale. | ||||||
| La procedura in sede di azione è retta dalla PC [3]. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta l'all. cifra II n. 5 della L del 19 mar. 2010 sull'organizzazione delle autorità penali, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 3267; FF 2008 7093). [2] RS 170.32 [3] RS 273 | ||||||
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| Il Tribunale federale giudica su azione come giurisdizione unica: | ||||||
| i conflitti di competenza tra autorità federali, da una parte, e autorità cantonali, dall'altra; | ||||||
| le controversie di diritto civile e di diritto pubblico tra la Confederazione e i Cantoni o tra Cantoni; | ||||||
| le pretese di risarcimento del danno o di indennità a titolo di riparazione morale risultanti dall'attività ufficiale delle persone di cui all'articolo 1 capoverso 1 lettere a-cbis della legge del 14 marzo 1958 [2] sulla responsabilità. | ||||||
| L'azione è inammissibile se un'altra legge federale abilita un'altra autorità a pronunciare su tali controversie. La decisione di questa autorità è impugnabile in ultima istanza con ricorso al Tribunale federale. | ||||||
| La procedura in sede di azione è retta dalla PC [3]. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta l'all. cifra II n. 5 della L del 19 mar. 2010 sull'organizzazione delle autorità penali, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 3267; FF 2008 7093). [2] RS 170.32 [3] RS 273 | ||||||
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| Il Tribunale federale giudica su azione come giurisdizione unica: | ||||||
| i conflitti di competenza tra autorità federali, da una parte, e autorità cantonali, dall'altra; | ||||||
| le controversie di diritto civile e di diritto pubblico tra la Confederazione e i Cantoni o tra Cantoni; | ||||||
| le pretese di risarcimento del danno o di indennità a titolo di riparazione morale risultanti dall'attività ufficiale delle persone di cui all'articolo 1 capoverso 1 lettere a-cbis della legge del 14 marzo 1958 [2] sulla responsabilità. | ||||||
| L'azione è inammissibile se un'altra legge federale abilita un'altra autorità a pronunciare su tali controversie. La decisione di questa autorità è impugnabile in ultima istanza con ricorso al Tribunale federale. | ||||||
| La procedura in sede di azione è retta dalla PC [3]. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta l'all. cifra II n. 5 della L del 19 mar. 2010 sull'organizzazione delle autorità penali, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 3267; FF 2008 7093). [2] RS 170.32 [3] RS 273 | ||||||