Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

1B 596/2020

Sentenza del 5 marzo 2021

I Corte di diritto pubblico

Composizione
Giudici federali Kneubühler, Presidente,
Chaix, Jametti,
Cancelliere Crameri.

Partecipanti al procedimento
A.________,
patrocinato dall'avv. Olivier Corda,
ricorrente,

contro

Ministero pubblico del Cantone Ticino, Palazzo di giustizia, via Pretorio 16, 6901 Lugano.

Oggetto
Procedimento penale; assunzione di prove,

ricorso contro la sentenza emanata il 21 ottobre 2020 dalla Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino (60.2020.258).

Fatti:

A.
Nel 2009 l'allora Procuratore pubblico (PP) Manuela Minotti Perucchi ha aperto un procedimento penale tra l'altro nei confronti di A.________ e di B.________, azionisti e direttore generale, rispettivamente direttore generale sostituto della C.________ SA (fallita nel 2009), in particolare per reati contro il patrimonio (vedi sentenze 1B 377/2011 del 13 dicembre 2011 e 1B 381/2016 del 14 dicembre 2016).

B.
L'8 maggio 2020 A.________ ha chiesto al PP Andrea Gianini, subentrato nella conduzione del procedimento, di proseguire nell'attività rogatoiale e di assumere svariate prove. Con decreto dell'11 settembre 2020 il magistrato inquirente ha respinto l'istanza di eseguire una nuova rogatoria. Adita dall'istante, con giudizio del 21 ottobre 2020 la Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello (CRP) ha dichiarato irricevibile il reclamo.

C.
Avverso questa decisione A.________ presenta un ricorso in materia penale al Tribunale federale. Chiede di annullarla e di retrocedere l'incarto alla CRP per nuovo giudizio.

Non è stato ordinato uno scambio di scritti.

Diritto:

1.

1.1. Il Tribunale federale vaglia d'ufficio se e in che misura un ricorso può essere esaminato nel merito (DTF 146 II 276 consid. 1 pag. 279).

1.2. La decisione litigiosa non pone fine al procedimento penale e costituisce pertanto una decisione incidentale ai sensi dell'art. 93
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria
LTF Art. 93 Altre decisioni pregiudiziali e incidentali - 1 Il ricorso è ammissibile contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali notificate separatamente se:
1    Il ricorso è ammissibile contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali notificate separatamente se:
a  esse possono causare un pregiudizio irreparabile; o
b  l'accoglimento del ricorso comporterebbe immediatamente una decisione finale consentendo di evitare una procedura probatoria defatigante o dispendiosa.
2    Le decisioni pregiudiziali e incidentali nel campo dell'assistenza giudiziaria internazionale in materia penale e nel campo dell'asilo non sono impugnabili.86 Rimangono salvi i ricorsi contro le decisioni sulla carcerazione in vista d'estradizione come anche sul sequestro di beni e valori, sempreché siano adempiute le condizioni di cui al capoverso 1.
3    Se il ricorso in virtù dei capoversi 1 e 2 non è ammissibile o non è stato interposto, le decisioni pregiudiziali e incidentali possono essere impugnate mediante ricorso contro la decisione finale in quanto influiscano sul contenuto della stessa.
LTF (DTF 141 IV 284 consid. 2). Il ricorso contro una siffatta decisione è ammissibile soltanto se può causare un pregiudizio irreparabile (lett. a) o se l'accoglimento del gravame comporterebbe immediatamente una decisione finale consentendo di evitare una procedura probatoria defatigante o dispendiosa (lett. b), condizione non adempiuta in concreto.

1.3. In materia penale deve in particolare trattarsi di un pregiudizio di natura giuridica (DTF 144 IV 127 consid. 1.3.1 pag. 130, 90 consid. 1.1.3 pag. 95), ossia di un nocumento che nemmeno una decisione favorevole nel merito permetterebbe di eliminare completamente: semplici pregiudizi di fatto, come il prolungamento della procedura o un suo conseguente maggior costo, non rappresentano un siffatto danno (DTF 136 IV 92 consid. 4 e rinvii pag. 95). Spetta al ricorrente addurre i fatti che dimostrerebbero l'esistenza di un tale pregiudizio, qualora questo, come in concreto, non sia manifesto (DTF 141 IV 289 consid. 1.3 e 1.4 pag. 292; sulle esigenze di motivazione dell'art. 42
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria
LTF Art. 42 Atti scritti - 1 Gli atti scritti devono essere redatti in una lingua ufficiale, contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati.
1    Gli atti scritti devono essere redatti in una lingua ufficiale, contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati.
2    Nei motivi occorre spiegare in modo conciso perché l'atto impugnato viola il diritto. Qualora il ricorso sia ammissibile soltanto se concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o un caso particolarmente importante per altri motivi, occorre spiegare perché la causa adempie siffatta condizione.14 15
3    Se sono in possesso della parte, i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati; se l'atto scritto è diretto contro una decisione, anche questa deve essere allegata.
4    In caso di trasmissione per via elettronica, la parte o il suo patrocinatore deve munire l'atto scritto di una firma elettronica qualificata secondo la legge del 18 marzo 201616 sulla firma elettronica. Il Tribunale federale determina mediante regolamento:
a  il formato dell'atto scritto e dei relativi allegati;
b  le modalità di trasmissione;
c  le condizioni alle quali può essere richiesta la trasmissione successiva di documenti cartacei in caso di problemi tecnici.17
5    Se mancano la firma della parte o del suo patrocinatore, la procura dello stesso o gli allegati prescritti, o se il patrocinatore non è autorizzato in quanto tale, è fissato un congruo termine per sanare il vizio, con la comminatoria che altrimenti l'atto scritto non sarà preso in considerazione.
6    Gli atti illeggibili, sconvenienti, incomprensibili, prolissi o non redatti in una lingua ufficiale possono essere del pari rinviati al loro autore affinché li modifichi.
7    Gli atti scritti dovuti a condotta processuale da querulomane o altrimenti abusiva sono inammissibili.
LTF vedi DTF 142 I 99 consid. 1.7.1 pag. 106).

2.

2.1. La CRP ha accertato che il ricorrente ha impugnato il decreto dell'11 settembre 2020 con il quale il PP ha respinto l'assunzione di determinate prove. Ne ha concluso che, essendo censurata una decisione ben precisa, non si è in presenza di un ricorso per denegata o ritardata giustizia. Al riguardo il ricorrente adduce, in maniera del tutto generica, che la critica di ritardata giustizia si riferirebbe all'asserito ritardo con cui il PP avrebbe presentato le rogatorie, mentre quella di denegata giustizia riguarderebbe il diniego di continuare l'attività rogatoriale, e si confonderebbe con la richiesta di obbligare il PP a proseguire tale attività. Con quest'argomentazione il ricorrente misconosce che non si è più in presenza di un diniego di giustizia quando, come nel caso in esame, l'autorità ha statuito. Né sussiste un ritardo ingiustificato per il semplice fatto che la decisione poi emanata non va nel senso desiderato dal ricorrente (sentenza 1B 170/2017 del 9 giugno 2017 consid. 1.2).

2.2. La Corte cantonale ha rilevato che secondo gli art. 318 cpv. 3 e
SR 312.0 Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale
CPP Art. 318 Chiusura dell'istruzione - 1 Se ritiene che l'istruzione sia completa, il pubblico ministero emana un decreto d'accusa o notifica per scritto alle parti con domicilio noto l'imminente chiusura dell'istruzione, comunicando loro se intende promuovere l'accusa o abbandonare il procedimento. Nel contempo, impartisce alle parti un termine per presentare istanze probatorie.
1    Se ritiene che l'istruzione sia completa, il pubblico ministero emana un decreto d'accusa o notifica per scritto alle parti con domicilio noto l'imminente chiusura dell'istruzione, comunicando loro se intende promuovere l'accusa o abbandonare il procedimento. Nel contempo, impartisce alle parti un termine per presentare istanze probatorie.
1bis    Il pubblico ministero comunica per scritto ai danneggiati con domicilio noto che non sono ancora stati informati dei loro diritti che intende emanare un decreto d'accusa, promuovere l'accusa o chiudere il procedimento con abbandono e impartisce loro un termine per costituirsi accusatori privati e presentare istanze probatorie.235
2    Il pubblico ministero può respingere un'istanza probatoria soltanto se volta a far raccogliere prove concernenti fatti irrilevanti, manifesti, noti all'autorità penale o già comprovati sotto il profilo giuridico. La decisione è emessa per scritto e succintamente motivata. Le istanze probatorie respinte possono essere riproposte durante la procedura dibattimentale.
3    Le comunicazioni di cui ai capoversi 1 e 1bis e le decisioni di cui al capoverso 2 non sono impugnabili.236
394 lett. b CPP, il reclamo è inammissibile contro la reiezione da parte del PP di istanze probatorie che possono essere riproposte senza pregiudizio dinanzi al tribunale di primo grado. Ciò allo scopo di evitare ritardi procedurali, che potrebbero ledere l'imperativo di celerità (art. 5
SR 312.0 Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale
CPP Art. 5 Imperativo di celerità - 1 Le autorità penali avviano senza indugio i procedimenti penali e li portano a termine senza ritardi ingiustificati.
1    Le autorità penali avviano senza indugio i procedimenti penali e li portano a termine senza ritardi ingiustificati.
2    Se l'imputato è in stato di carcerazione, il procedimento a suo carico ha priorità.
CPP). Ha poi ritenuto, rettamente, che il concetto di pregiudizio giuridico dell'art. 394 lett. b
SR 312.0 Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale
CPP Art. 394 Inammissibilità - Il reclamo è inammissibile:
a  se è proponibile l'appello;
b  contro la reiezione, da parte del pubblico ministero o delle autorità penali delle contravvenzioni, di istanze probatorie che possono essere riproposte senza pregiudizio giuridico dinanzi al tribunale di primo grado.
CPP è identico a quello dell'art. 93 cpv. 1 lett. a
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria
LTF Art. 93 Altre decisioni pregiudiziali e incidentali - 1 Il ricorso è ammissibile contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali notificate separatamente se:
1    Il ricorso è ammissibile contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali notificate separatamente se:
a  esse possono causare un pregiudizio irreparabile; o
b  l'accoglimento del ricorso comporterebbe immediatamente una decisione finale consentendo di evitare una procedura probatoria defatigante o dispendiosa.
2    Le decisioni pregiudiziali e incidentali nel campo dell'assistenza giudiziaria internazionale in materia penale e nel campo dell'asilo non sono impugnabili.86 Rimangono salvi i ricorsi contro le decisioni sulla carcerazione in vista d'estradizione come anche sul sequestro di beni e valori, sempreché siano adempiute le condizioni di cui al capoverso 1.
3    Se il ricorso in virtù dei capoversi 1 e 2 non è ammissibile o non è stato interposto, le decisioni pregiudiziali e incidentali possono essere impugnate mediante ricorso contro la decisione finale in quanto influiscano sul contenuto della stessa.
LTF (DTF 143 IV 175 consid. 2.3 pag. 177; 140 IV 202 consid. 2.1 pag. 205). Le istanze probatorie respinte possono essere infatti riproposte, in applicazione dell'art. 331 cpv. 2 e
SR 312.0 Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale
CPP Art. 331 Indizione del dibattimento - 1 Chi dirige il procedimento determina quali prove saranno assunte nel dibattimento. Comunica alle parti in quale composizione si riunirà l'autorità giudicante e quali prove dovranno essere assunte.
1    Chi dirige il procedimento determina quali prove saranno assunte nel dibattimento. Comunica alle parti in quale composizione si riunirà l'autorità giudicante e quali prove dovranno essere assunte.
2    Chi dirige il procedimento impartisce nel contempo alle parti un termine per presentare e motivare istanze probatorie; le rende attente alle spese e indennità che potrebbero derivare da istanze probatorie tardive. Impartisce lo stesso termine all'accusatore privato per quantificare e motivare la sua azione civile.238
3    Se respinge istanze probatorie, chi dirige il procedimento lo comunica alle parti con succinta motivazione. La reiezione di istanze probatorie non è impugnabile; le istanze respinte possono tuttavia essere riproposte in sede di dibattimento.
4    Chi dirige il procedimento fissa la data, l'ora e il luogo del dibattimento e cita a comparire le parti, nonché i testimoni, le persone informate sui fatti e i periti che devono essere interrogati.
5    Chi dirige il procedimento decide definitivamente sulle istanze di rinvio pervenute prima dell'inizio del dibattimento.
3 CPP, durante la procedura dibattimentale (art. 318 cpv. 2
SR 312.0 Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale
CPP Art. 318 Chiusura dell'istruzione - 1 Se ritiene che l'istruzione sia completa, il pubblico ministero emana un decreto d'accusa o notifica per scritto alle parti con domicilio noto l'imminente chiusura dell'istruzione, comunicando loro se intende promuovere l'accusa o abbandonare il procedimento. Nel contempo, impartisce alle parti un termine per presentare istanze probatorie.
1    Se ritiene che l'istruzione sia completa, il pubblico ministero emana un decreto d'accusa o notifica per scritto alle parti con domicilio noto l'imminente chiusura dell'istruzione, comunicando loro se intende promuovere l'accusa o abbandonare il procedimento. Nel contempo, impartisce alle parti un termine per presentare istanze probatorie.
1bis    Il pubblico ministero comunica per scritto ai danneggiati con domicilio noto che non sono ancora stati informati dei loro diritti che intende emanare un decreto d'accusa, promuovere l'accusa o chiudere il procedimento con abbandono e impartisce loro un termine per costituirsi accusatori privati e presentare istanze probatorie.235
2    Il pubblico ministero può respingere un'istanza probatoria soltanto se volta a far raccogliere prove concernenti fatti irrilevanti, manifesti, noti all'autorità penale o già comprovati sotto il profilo giuridico. La decisione è emessa per scritto e succintamente motivata. Le istanze probatorie respinte possono essere riproposte durante la procedura dibattimentale.
3    Le comunicazioni di cui ai capoversi 1 e 1bis e le decisioni di cui al capoverso 2 non sono impugnabili.236
terza frase CPP) e, se del caso, in seguito davanti alla giurisdizione di appello e al Tribunale federale (sentenza 1B 278/2014 del 18 novembre 2014 consid. 1.3).

L'istanza precedente ha osservato che l'istanza litigiosa concerne l'esecuzione di atti istruttori all'estero, volti a chiarire ulteriormente i flussi finanziari riconducibili ad asserite malversazioni compiute a danno della C.________ SA da parte di altre persone, e quindi a discarico del reclamante, e al sequestro di beni riconducibili a determinati imputati. Ciò perché, al dire del reclamante, non sarebbe pensabile che il giudice di merito potrebbe compiere, in vista di porre sotto sequestro beni riconducibili a singoli imputati, inchieste e accertamenti rogatoriali all'estero, trattandosi di un'attività tipica dell'autorità inquirente. I giudici cantonali hanno tuttavia ritenuto che, secondo la giurisprudenza, eventuali difficoltà pratiche o organizzative all'assunzione di prove non sono sufficienti per dimostrare l'esistenza di un pregiudizio irreparabile: ciò a maggior ragione se tali inconvenienti sono soltanto teorici e non concreti (sentenza 1B 193/2019 del 23 settembre 2019 consid. 2.1 e 2.3). In assenza di un pregiudizio giuridico irreparabile ha quindi dichiarato irricevibile il reclamo.

2.3. Il ricorrente adduce che la sentenza 1B 193/2019, richiamata dalla CRP, non sarebbe paragonabile al caso in esame. In quella causa si trattava del rifiuto del PP di procedere all'audizione di dieci testimoni residenti all'estero e delle asserite problematiche logistiche addotte dall'insorgente qualora egli avesse dovuto reiterare gli interrogatori dinanzi al tribunale di primo grado. Sostiene che il procedimento penale in questione costituirebbe uno dei casi più complessi, avviato nel 2009, pendenti dinanzi al ministero pubblico ticinese, fattispecie relativa a dieci imputati e che potrebbe prescriversi nel 2024. Sostiene quindi che non vi sarebbe il tempo necessario perché, dopo il rinvio a giudizio, la Corte giudicante potrebbe ancora considerare la sua istanza, rinviandola semmai al PP in applicazione dell'art. 329 cpv. 2
SR 312.0 Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale
CPP Art. 329 Esame dell'accusa; sospensione e abbandono del procedimento - 1 Chi dirige il procedimento esamina se:
1    Chi dirige il procedimento esamina se:
a  l'atto d'accusa e il fascicolo sono stati allestiti regolarmente;
b  i presupposti processuali sono adempiuti;
c  vi sono impedimenti a procedere.
2    Se da tale esame, o successivamente nel procedimento, risulta che non può ancora essere pronunciata una sentenza, il giudice sospende il procedimento. Se necessario, rinvia l'accusa al pubblico ministero affinché la completi o la rettifichi.
3    Il giudice decide se mantenere pendente presso di sé una causa sospesa.
4    Se risulta definitivamente che non può essere pronunciata una sentenza, il giudice abbandona il procedimento dopo aver accordato alle parti e ai terzi aggravati dall'abbandono il diritto di essere sentiti. L'articolo 320 è applicabile per analogia.
5    L'abbandono riguardante soltanto singoli capi d'accusa può essere pronunciato insieme con la sentenza.
CPP.

2.3.1. Egli sostiene tuttavia a torto che la CRP non si sarebbe espressa al riguardo. La sentenza impugnata è infatti motivata in maniera sufficiente, motivo per cui essa non lede il diritto di essere sentito del ricorrente (art. 80 cpv. 2
SR 312.0 Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale
CPP Art. 80 Forma - 1 Le decisioni di merito su questioni penali e civili nonché le decisioni indipendenti successive e le decisioni indipendenti di confisca rivestono la forma della sentenza.33 Le altre decisioni rivestono la forma dell'ordinanza, se pronunciate da un'autorità collegiale, o del decreto, se pronunciate da un'autorità monocratica. Sono fatte salve le disposizioni concernenti la procedura del decreto d'accusa.
1    Le decisioni di merito su questioni penali e civili nonché le decisioni indipendenti successive e le decisioni indipendenti di confisca rivestono la forma della sentenza.33 Le altre decisioni rivestono la forma dell'ordinanza, se pronunciate da un'autorità collegiale, o del decreto, se pronunciate da un'autorità monocratica. Sono fatte salve le disposizioni concernenti la procedura del decreto d'accusa.
2    Le decisioni sono emesse per scritto e motivate. Sono firmate da chi dirige il procedimento e dall'estensore del verbale e notificate alle parti.
3    I decreti e le ordinanze ordinatori semplici non necessitano né di una stesura separata né di una motivazione; sono annotati a verbale e comunicati alle parti in modo appropriato.
primo periodo CPP e art. 29 cpv. 2
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999
Cost. Art. 29 Garanzie procedurali generali - 1 In procedimenti dinanzi ad autorità giudiziarie o amministrative, ognuno ha diritto alla parità ed equità di trattamento, nonché ad essere giudicato entro un termine ragionevole.
1    In procedimenti dinanzi ad autorità giudiziarie o amministrative, ognuno ha diritto alla parità ed equità di trattamento, nonché ad essere giudicato entro un termine ragionevole.
2    Le parti hanno diritto d'essere sentite.
3    Chi non dispone dei mezzi necessari ha diritto alla gratuità della procedura se la sua causa non sembra priva di probabilità di successo. Ha inoltre diritto al patrocinio gratuito qualora la presenza di un legale sia necessaria per tutelare i suoi diritti.
Cost.; DTF 145 IV 99 consid. 3.1 pag. 109), né essa è costitutiva di un diniego di giustizia (DTF 142 II 154 consid. 4.2 pag. 157).

2.3.2. Neppure il generico assunto secondo cui l'abbandono della rogatoria comporterebbe la perdita definitiva della possibilità di assumere le prove litigiose regge. Il ricorrente potrà se del caso riproporne l'assunzione dinanzi al giudice di primo grado, al quale spetta in primo luogo valutarne la pertinenza. Ciò a maggior ragione visto che nella decisione impugnata si accerta che il procedimento penale è in fase finale di istruzione, istruttoria che dovrà essere conclusa con la dovuta celerità. Non si è in effetti in presenza degli estremi che imporrebbero di scostarsi dalla citata prassi, per esempio nel caso di un testimone decisivo gravemente ammalato o che si appresta a partire per un paese lontano in maniera definitiva o per una lunga durata o in presenza di un rischio concreto di distruzione o perdita di mezzi di prova (sentenza 1B 189/2012 del 17 agosto 2012 consid. 2.1). Certo, di massima il dibattimento dev'essere portato a termine senza interruzioni inutili (art. 340 cpv. 1 lett. a
SR 312.0 Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale
CPP Art. 340 Seguito del dibattimento - 1 L'avvenuta trattazione delle questioni pregiudiziali ha come conseguenza che:
1    L'avvenuta trattazione delle questioni pregiudiziali ha come conseguenza che:
a  il dibattimento deve essere portato a termine senza interruzioni inutili;
b  l'accusa non può più essere ritirata né, fatto salvo l'articolo 333, modificata;
c  le parti la cui presenza è obbligatoria possono abbandonare il luogo del dibattimento soltanto con il consenso del giudice; se una parte abbandona tale luogo senza il consenso del giudice, il dibattimento prosegue comunque.
2    Trattate le eventuali questioni pregiudiziali, chi dirige il procedimento comunica le conclusioni del pubblico ministero, salvo che le parti vi rinuncino.
CPP) : questo principio si applica tuttavia soltanto dopo la decisione sulle questioni pregiudiziali o incidentali, in particolare quelle relative all'assunzione delle prove (art. 339 cpv. 5
SR 312.0 Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale
CPP Art. 339 Apertura; questioni pregiudiziali e incidentali - 1 Chi dirige il procedimento apre il dibattimento, rende nota la composizione dell'autorità giudicante e accerta che le persone citate a comparire siano presenti.
1    Chi dirige il procedimento apre il dibattimento, rende nota la composizione dell'autorità giudicante e accerta che le persone citate a comparire siano presenti.
2    In seguito il giudice e le parti possono sollevare questioni pregiudiziali concernenti segnatamente:
a  la validità dell'accusa;
b  i presupposti processuali;
c  gli impedimenti a procedere;
d  gli atti di causa e le prove raccolte;
e  la pubblicità del dibattimento;
f  la suddivisione del dibattimento in due parti.
3    Il giudice decide senza indugio sulle questioni pregiudiziali dopo aver accordato alle parti presenti il diritto di essere sentite.
4    Le questioni incidentali sollevate dalle parti durante il dibattimento sono trattate dal giudice come questioni pregiudiziali.
5    Nell'ambito della trattazione delle questioni pregiudiziali o incidentali, il giudice può aggiornare in ogni tempo il dibattimento per completare o far completare dal pubblico ministero gli atti di causa o le prove.
CPP). Il principio di continuità non impedisce
quindi una sospensione della procedura da parte del tribunale nell'ipotesi espressamente prevista dall'art. 329 cpv. 2
SR 312.0 Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale
CPP Art. 329 Esame dell'accusa; sospensione e abbandono del procedimento - 1 Chi dirige il procedimento esamina se:
1    Chi dirige il procedimento esamina se:
a  l'atto d'accusa e il fascicolo sono stati allestiti regolarmente;
b  i presupposti processuali sono adempiuti;
c  vi sono impedimenti a procedere.
2    Se da tale esame, o successivamente nel procedimento, risulta che non può ancora essere pronunciata una sentenza, il giudice sospende il procedimento. Se necessario, rinvia l'accusa al pubblico ministero affinché la completi o la rettifichi.
3    Il giudice decide se mantenere pendente presso di sé una causa sospesa.
4    Se risulta definitivamente che non può essere pronunciata una sentenza, il giudice abbandona il procedimento dopo aver accordato alle parti e ai terzi aggravati dall'abbandono il diritto di essere sentiti. L'articolo 320 è applicabile per analogia.
5    L'abbandono riguardante soltanto singoli capi d'accusa può essere pronunciato insieme con la sentenza.
CPP (sentenza 1B 189/2012, citata, consid. 1.2.1).

2.4. Il ricorrente, imputato nel procedimento penale, professando la sua innocenza ritenendosi vittima di malversazioni di altri in seno alla citata banca, si diffonde poi in maniera inammissibile su questioni di merito, che esulano dall'oggetto del giudizio. In effetti, quando l'autorità precedente, come in concreto perché il ricorrente non ha dimostrato la sussistenza di un pregiudizio irreparabile, non ha esaminato il reclamo nel merito, l'oggetto del litigio può essere unicamente la questione dell'irricevibilità del reclamo poiché, in caso di accoglimento del ricorso, il Tribunale federale le rinvierebbe la causa per l'esame di merito (DTF 144 II 184 consid. 1.1 pag. 187).

Egli insiste sul fatto che il PP, dopo aver sequestrato il suo patrimonio in vista di confisca, dovrebbe indagare e sequestrare in favore della banca anche asserite importanti distrazioni patrimoniali confluite per lo più in Italia e che sarebbero ascrivibili ad altri imputati, al suo dire responsabili d'avere commesso numerosi illeciti ai danni della banca, della quale egli era l'azionista di maggioranza relativa, depauperandola. Ciò allo scopo di sgravare le imputazioni mosse nei suoi confronti, dimostrando che altri, asseritamente a sua insaputa, avrebbero danneggiato l'istituto bancario. Ne deduce un suo interesse al proseguimento dell'esecuzione delle rogatorie trasmesse all'Italia. Queste questioni, di merito, non devono essere esaminate. Del resto, adducendo la propria innocenza, il ricorrente disattende che anche il fatto di subire un procedimento penale con i relativi inconvenienti non costituisce un pregiudizio irreparabile (DTF 133 IV 288 consid. 3.1 pag. 291), ricordato che neppure l'emanazione di un atto di accusa o il rinvio a giudizio possono essere impugnati immediatamente (DTF 133 IV 288 consid. 3.2 pag. 292, 139 consid. 4 pag. 141).

3.
In quanto ammissibile, il ricorso dev'essere quindi respinto. Le spese seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria
LTF Art. 66 Onere e ripartizione delle spese giudiziarie - 1 Di regola, le spese giudiziarie sono addossate alla parte soccombente. Se le circostanze lo giustificano, il Tribunale federale può ripartirle in modo diverso o rinunciare ad addossarle alle parti.
1    Di regola, le spese giudiziarie sono addossate alla parte soccombente. Se le circostanze lo giustificano, il Tribunale federale può ripartirle in modo diverso o rinunciare ad addossarle alle parti.
2    In caso di desistenza o di transazione, il Tribunale federale può rinunciare in tutto o in parte a riscuotere le spese giudiziarie.
3    Le spese inutili sono pagate da chi le causa.
4    Alla Confederazione, ai Cantoni, ai Comuni e alle organizzazioni incaricate di compiti di diritto pubblico non possono di regola essere addossate spese giudiziarie se, senza avere alcun interesse pecuniario, si rivolgono al Tribunale federale nell'esercizio delle loro attribuzioni ufficiali o se le loro decisioni in siffatte controversie sono impugnate mediante ricorso.
5    Salvo diversa disposizione, le spese giudiziarie addossate congiuntamente a più persone sono da queste sostenute in parti eguali e con responsabilità solidale.
LTF).

Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:

1.
Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto.

2.
Le spese giudiziarie di fr. 2'000.-- sono poste a carico del ricorrente.

3.
Comunicazione al patrocinatore del ricorrente, al Ministero pubblico e alla Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.

Losanna, 5 marzo 2021

In nome della I Corte di diritto pubblico
del Tribunale federale svizzero

Il Presidente: Kneubühler

Il Cancelliere: Crameri