SR 784.401 Ordinanza del 9 marzo 2007 sulla radiotelevisione (ORTV) ORTV Art. 45 Qualità di diffusione soddisfacente - (art. 55 cpv. 1 e 59 cpv. 3 LRTV) |
|
1 | I programmi con diritto d'accesso e i servizi abbinati sottoposti all'obbligo di diffusione secondo l'articolo 46 della presente ordinanza devono essere diffusi senza indugio, in modo inalterato e completo. |
2 | Il DATEC disciplina le esigenze tecniche per una diffusione di qualità soddisfacente dei programmi con diritto d'accesso e dei servizi abbinati sottoposti all'obbligo di diffusione su reti di diffusione via etere (art. 55 cpv. 1 LRTV) e su linea (art. 59 cpv. 3 LRTV). Al riguardo tiene conto delle norme e raccomandazioni internazionali. Esso può prevedere gradi di qualità diversi secondo il tipo di programma e di diffusione. |
SR 784.401 Ordinanza del 9 marzo 2007 sulla radiotelevisione (ORTV) ORTV Art. 48 Indennizzo della diffusione calcolato in funzione dei costi - (art. 55 cpv. 2 LRTV) |
|
1 | Per il calcolo dell'indennizzo in funzione dei costi secondo l'articolo 55 capoverso 2 LRTV sono computabili i costi del fornitore di servizi di telecomunicazione che presentano un nesso casuale diretto con la diffusione del programma interessato (costi rilevanti). Questi costi comprendono: |
a | i costi supplementari delle parti dell'impianto utilizzate dall'emittente; e |
b | una quota proporzionale dei costi comuni e dei costi generali. |
2 | I costi di cui al capoverso 1 sono fissati secondo i seguenti principi: |
a | i costi corrispondono alle spese e agli investimenti di un fornitore efficiente; |
b | gli impianti sono valutati sulla base di valori contabili; |
c | la durata dell'ammortamento tiene conto della durata di vita economica degli impianti; |
d | i dati utilizzati per il calcolo devono essere trasparenti e provenire da fonti affidabili; |
e | la rimunerazione del capitale investito è effettuata secondo le aliquote usuali del settore. |
3 | Il fornitore di servizi di telecomunicazione che diffonde programmi con diritti d'accesso separa contabilmente queste prestazioni da eventuali altre attività e fattura separatamente alle emittenti le spese causate dalla diffusione dei programmi. Il fornitore di servizi di telecomunicazione presenta i conti secondo i principi riconosciuti della migliore prassi. |
SR 784.401 Ordinanza del 9 marzo 2007 sulla radiotelevisione (ORTV) ORTV Art. 46 Obbligo di diffusione per i servizi abbinati - (art. 55 cpv. 3, 59 cpv. 6 e 60 cpv. 4 LRTV) |
|
1 | Se un fornitore di servizi di telecomunicazione diffonde un programma con diritto d'accesso, l'emittente è tenuta a diffondere anche i seguenti servizi abbinati: |
a | la trasmissione a banda stretta di dati in forma scritta e in immagini; |
b | diversi canali sonori; |
c | il segnale di comando per le registrazioni analogiche o digitali; |
d | i servizi per le persone affette da deficienze sensorie ai sensi degli articoli 7 capoversi 3 e 4 e 24 capoverso 3 LRTV; |
e | per la radio, informazioni supplementari che accompagnano i programmi; |
f | il sistema Dolby Digital; |
g | le informazioni per la guida elettronica dei programmi. |
2 | Se un fornitore di servizi di telecomunicazione diffonde un programma senza diritto d'accesso, devono essere diffusi anche i servizi abbinati per le persone affette da deficienze sensorie ai sensi degli articoli 7 capoverso 3 e 24 capoverso 3 LRTV. |
3 | Il DATEC può emanare prescrizioni tecniche e prevedere per determinate tecnologie eccezioni all'obbligo di diffusione per i servizi abbinati. |
SR 784.401 Ordinanza del 9 marzo 2007 sulla radiotelevisione (ORTV) ORTV Art. 46 Obbligo di diffusione per i servizi abbinati - (art. 55 cpv. 3, 59 cpv. 6 e 60 cpv. 4 LRTV) |
|
1 | Se un fornitore di servizi di telecomunicazione diffonde un programma con diritto d'accesso, l'emittente è tenuta a diffondere anche i seguenti servizi abbinati: |
a | la trasmissione a banda stretta di dati in forma scritta e in immagini; |
b | diversi canali sonori; |
c | il segnale di comando per le registrazioni analogiche o digitali; |
d | i servizi per le persone affette da deficienze sensorie ai sensi degli articoli 7 capoversi 3 e 4 e 24 capoverso 3 LRTV; |
e | per la radio, informazioni supplementari che accompagnano i programmi; |
f | il sistema Dolby Digital; |
g | le informazioni per la guida elettronica dei programmi. |
2 | Se un fornitore di servizi di telecomunicazione diffonde un programma senza diritto d'accesso, devono essere diffusi anche i servizi abbinati per le persone affette da deficienze sensorie ai sensi degli articoli 7 capoverso 3 e 24 capoverso 3 LRTV. |
3 | Il DATEC può emanare prescrizioni tecniche e prevedere per determinate tecnologie eccezioni all'obbligo di diffusione per i servizi abbinati. |
SR 784.401 Ordinanza del 9 marzo 2007 sulla radiotelevisione (ORTV) ORTV Art. 46 Obbligo di diffusione per i servizi abbinati - (art. 55 cpv. 3, 59 cpv. 6 e 60 cpv. 4 LRTV) |
|
1 | Se un fornitore di servizi di telecomunicazione diffonde un programma con diritto d'accesso, l'emittente è tenuta a diffondere anche i seguenti servizi abbinati: |
a | la trasmissione a banda stretta di dati in forma scritta e in immagini; |
b | diversi canali sonori; |
c | il segnale di comando per le registrazioni analogiche o digitali; |
d | i servizi per le persone affette da deficienze sensorie ai sensi degli articoli 7 capoversi 3 e 4 e 24 capoverso 3 LRTV; |
e | per la radio, informazioni supplementari che accompagnano i programmi; |
f | il sistema Dolby Digital; |
g | le informazioni per la guida elettronica dei programmi. |
2 | Se un fornitore di servizi di telecomunicazione diffonde un programma senza diritto d'accesso, devono essere diffusi anche i servizi abbinati per le persone affette da deficienze sensorie ai sensi degli articoli 7 capoverso 3 e 24 capoverso 3 LRTV. |
3 | Il DATEC può emanare prescrizioni tecniche e prevedere per determinate tecnologie eccezioni all'obbligo di diffusione per i servizi abbinati. |
SR 784.401 Ordinanza del 9 marzo 2007 sulla radiotelevisione (ORTV) ORTV Art. 46 Obbligo di diffusione per i servizi abbinati - (art. 55 cpv. 3, 59 cpv. 6 e 60 cpv. 4 LRTV) |
|
1 | Se un fornitore di servizi di telecomunicazione diffonde un programma con diritto d'accesso, l'emittente è tenuta a diffondere anche i seguenti servizi abbinati: |
a | la trasmissione a banda stretta di dati in forma scritta e in immagini; |
b | diversi canali sonori; |
c | il segnale di comando per le registrazioni analogiche o digitali; |
d | i servizi per le persone affette da deficienze sensorie ai sensi degli articoli 7 capoversi 3 e 4 e 24 capoverso 3 LRTV; |
e | per la radio, informazioni supplementari che accompagnano i programmi; |
f | il sistema Dolby Digital; |
g | le informazioni per la guida elettronica dei programmi. |
2 | Se un fornitore di servizi di telecomunicazione diffonde un programma senza diritto d'accesso, devono essere diffusi anche i servizi abbinati per le persone affette da deficienze sensorie ai sensi degli articoli 7 capoverso 3 e 24 capoverso 3 LRTV. |
3 | Il DATEC può emanare prescrizioni tecniche e prevedere per determinate tecnologie eccezioni all'obbligo di diffusione per i servizi abbinati. |
SR 784.401 Ordinanza del 9 marzo 2007 sulla radiotelevisione (ORTV) ORTV Art. 46 Obbligo di diffusione per i servizi abbinati - (art. 55 cpv. 3, 59 cpv. 6 e 60 cpv. 4 LRTV) |
|
1 | Se un fornitore di servizi di telecomunicazione diffonde un programma con diritto d'accesso, l'emittente è tenuta a diffondere anche i seguenti servizi abbinati: |
a | la trasmissione a banda stretta di dati in forma scritta e in immagini; |
b | diversi canali sonori; |
c | il segnale di comando per le registrazioni analogiche o digitali; |
d | i servizi per le persone affette da deficienze sensorie ai sensi degli articoli 7 capoversi 3 e 4 e 24 capoverso 3 LRTV; |
e | per la radio, informazioni supplementari che accompagnano i programmi; |
f | il sistema Dolby Digital; |
g | le informazioni per la guida elettronica dei programmi. |
2 | Se un fornitore di servizi di telecomunicazione diffonde un programma senza diritto d'accesso, devono essere diffusi anche i servizi abbinati per le persone affette da deficienze sensorie ai sensi degli articoli 7 capoverso 3 e 24 capoverso 3 LRTV. |
3 | Il DATEC può emanare prescrizioni tecniche e prevedere per determinate tecnologie eccezioni all'obbligo di diffusione per i servizi abbinati. |
SR 784.401 Ordinanza del 9 marzo 2007 sulla radiotelevisione (ORTV) ORTV Art. 46 Obbligo di diffusione per i servizi abbinati - (art. 55 cpv. 3, 59 cpv. 6 e 60 cpv. 4 LRTV) |
|
1 | Se un fornitore di servizi di telecomunicazione diffonde un programma con diritto d'accesso, l'emittente è tenuta a diffondere anche i seguenti servizi abbinati: |
a | la trasmissione a banda stretta di dati in forma scritta e in immagini; |
b | diversi canali sonori; |
c | il segnale di comando per le registrazioni analogiche o digitali; |
d | i servizi per le persone affette da deficienze sensorie ai sensi degli articoli 7 capoversi 3 e 4 e 24 capoverso 3 LRTV; |
e | per la radio, informazioni supplementari che accompagnano i programmi; |
f | il sistema Dolby Digital; |
g | le informazioni per la guida elettronica dei programmi. |
2 | Se un fornitore di servizi di telecomunicazione diffonde un programma senza diritto d'accesso, devono essere diffusi anche i servizi abbinati per le persone affette da deficienze sensorie ai sensi degli articoli 7 capoverso 3 e 24 capoverso 3 LRTV. |
3 | Il DATEC può emanare prescrizioni tecniche e prevedere per determinate tecnologie eccezioni all'obbligo di diffusione per i servizi abbinati. |
SR 784.401 Ordinanza del 9 marzo 2007 sulla radiotelevisione (ORTV) ORTV Art. 46 Obbligo di diffusione per i servizi abbinati - (art. 55 cpv. 3, 59 cpv. 6 e 60 cpv. 4 LRTV) |
|
1 | Se un fornitore di servizi di telecomunicazione diffonde un programma con diritto d'accesso, l'emittente è tenuta a diffondere anche i seguenti servizi abbinati: |
a | la trasmissione a banda stretta di dati in forma scritta e in immagini; |
b | diversi canali sonori; |
c | il segnale di comando per le registrazioni analogiche o digitali; |
d | i servizi per le persone affette da deficienze sensorie ai sensi degli articoli 7 capoversi 3 e 4 e 24 capoverso 3 LRTV; |
e | per la radio, informazioni supplementari che accompagnano i programmi; |
f | il sistema Dolby Digital; |
g | le informazioni per la guida elettronica dei programmi. |
2 | Se un fornitore di servizi di telecomunicazione diffonde un programma senza diritto d'accesso, devono essere diffusi anche i servizi abbinati per le persone affette da deficienze sensorie ai sensi degli articoli 7 capoverso 3 e 24 capoverso 3 LRTV. |
3 | Il DATEC può emanare prescrizioni tecniche e prevedere per determinate tecnologie eccezioni all'obbligo di diffusione per i servizi abbinati. |
SR 784.40 Legge federale del 24 marzo 2006 sulla radiotelevisione (LRTV) LRTV Art. 55 Obbligo e condizioni di diffusione - 1 Chi ottiene una concessione di radiocomunicazione per l'utilizzazione di una frequenza destinata alla diffusione di un programma con diritto d'accesso deve diffonderlo con un grado di qualità soddisfacente e conformemente alla concessione di programma e alla concessione di radiocomunicazione del diritto delle telecomunicazioni. |
|
1 | Chi ottiene una concessione di radiocomunicazione per l'utilizzazione di una frequenza destinata alla diffusione di un programma con diritto d'accesso deve diffonderlo con un grado di qualità soddisfacente e conformemente alla concessione di programma e alla concessione di radiocomunicazione del diritto delle telecomunicazioni. |
2 | Per la diffusione di programmi con diritto d'accesso le emittenti versano al titolare della concessione di radiocomunicazione un indennizzo calcolato in funzione dei costi. Il Consiglio federale disciplina i costi computabili. Se la concessione di radiocomunicazione è aggiudicata all'asta, il prezzo d'aggiudicazione di cui all'articolo 39 capoverso 4 LTC51 non rientra tra i costi computabili. |
3 | Il Consiglio federale può estendere l'obbligo di diffusione ai servizi abbinati ai programmi con diritto d'accesso. |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 12 Diritto all'aiuto in situazioni di bisogno - Chi è nel bisogno e non è in grado di provvedere a sé stesso ha diritto d'essere aiutato e assistito e di ricevere i mezzi indispensabili per un'esistenza dignitosa. |
SR 784.401 Ordinanza del 9 marzo 2007 sulla radiotelevisione (ORTV) ORTV Art. 45 Qualità di diffusione soddisfacente - (art. 55 cpv. 1 e 59 cpv. 3 LRTV) |
|
1 | I programmi con diritto d'accesso e i servizi abbinati sottoposti all'obbligo di diffusione secondo l'articolo 46 della presente ordinanza devono essere diffusi senza indugio, in modo inalterato e completo. |
2 | Il DATEC disciplina le esigenze tecniche per una diffusione di qualità soddisfacente dei programmi con diritto d'accesso e dei servizi abbinati sottoposti all'obbligo di diffusione su reti di diffusione via etere (art. 55 cpv. 1 LRTV) e su linea (art. 59 cpv. 3 LRTV). Al riguardo tiene conto delle norme e raccomandazioni internazionali. Esso può prevedere gradi di qualità diversi secondo il tipo di programma e di diffusione. |
SR 784.401 Ordinanza del 9 marzo 2007 sulla radiotelevisione (ORTV) ORTV Art. 46 Obbligo di diffusione per i servizi abbinati - (art. 55 cpv. 3, 59 cpv. 6 e 60 cpv. 4 LRTV) |
|
1 | Se un fornitore di servizi di telecomunicazione diffonde un programma con diritto d'accesso, l'emittente è tenuta a diffondere anche i seguenti servizi abbinati: |
a | la trasmissione a banda stretta di dati in forma scritta e in immagini; |
b | diversi canali sonori; |
c | il segnale di comando per le registrazioni analogiche o digitali; |
d | i servizi per le persone affette da deficienze sensorie ai sensi degli articoli 7 capoversi 3 e 4 e 24 capoverso 3 LRTV; |
e | per la radio, informazioni supplementari che accompagnano i programmi; |
f | il sistema Dolby Digital; |
g | le informazioni per la guida elettronica dei programmi. |
2 | Se un fornitore di servizi di telecomunicazione diffonde un programma senza diritto d'accesso, devono essere diffusi anche i servizi abbinati per le persone affette da deficienze sensorie ai sensi degli articoli 7 capoverso 3 e 24 capoverso 3 LRTV. |
3 | Il DATEC può emanare prescrizioni tecniche e prevedere per determinate tecnologie eccezioni all'obbligo di diffusione per i servizi abbinati. |
SR 784.401 Ordinanza del 9 marzo 2007 sulla radiotelevisione (ORTV) ORTV Art. 46 Obbligo di diffusione per i servizi abbinati - (art. 55 cpv. 3, 59 cpv. 6 e 60 cpv. 4 LRTV) |
|
1 | Se un fornitore di servizi di telecomunicazione diffonde un programma con diritto d'accesso, l'emittente è tenuta a diffondere anche i seguenti servizi abbinati: |
a | la trasmissione a banda stretta di dati in forma scritta e in immagini; |
b | diversi canali sonori; |
c | il segnale di comando per le registrazioni analogiche o digitali; |
d | i servizi per le persone affette da deficienze sensorie ai sensi degli articoli 7 capoversi 3 e 4 e 24 capoverso 3 LRTV; |
e | per la radio, informazioni supplementari che accompagnano i programmi; |
f | il sistema Dolby Digital; |
g | le informazioni per la guida elettronica dei programmi. |
2 | Se un fornitore di servizi di telecomunicazione diffonde un programma senza diritto d'accesso, devono essere diffusi anche i servizi abbinati per le persone affette da deficienze sensorie ai sensi degli articoli 7 capoverso 3 e 24 capoverso 3 LRTV. |
3 | Il DATEC può emanare prescrizioni tecniche e prevedere per determinate tecnologie eccezioni all'obbligo di diffusione per i servizi abbinati. |
SR 784.401 Ordinanza del 9 marzo 2007 sulla radiotelevisione (ORTV) ORTV Art. 46 Obbligo di diffusione per i servizi abbinati - (art. 55 cpv. 3, 59 cpv. 6 e 60 cpv. 4 LRTV) |
|
1 | Se un fornitore di servizi di telecomunicazione diffonde un programma con diritto d'accesso, l'emittente è tenuta a diffondere anche i seguenti servizi abbinati: |
a | la trasmissione a banda stretta di dati in forma scritta e in immagini; |
b | diversi canali sonori; |
c | il segnale di comando per le registrazioni analogiche o digitali; |
d | i servizi per le persone affette da deficienze sensorie ai sensi degli articoli 7 capoversi 3 e 4 e 24 capoverso 3 LRTV; |
e | per la radio, informazioni supplementari che accompagnano i programmi; |
f | il sistema Dolby Digital; |
g | le informazioni per la guida elettronica dei programmi. |
2 | Se un fornitore di servizi di telecomunicazione diffonde un programma senza diritto d'accesso, devono essere diffusi anche i servizi abbinati per le persone affette da deficienze sensorie ai sensi degli articoli 7 capoverso 3 e 24 capoverso 3 LRTV. |
3 | Il DATEC può emanare prescrizioni tecniche e prevedere per determinate tecnologie eccezioni all'obbligo di diffusione per i servizi abbinati. |
SR 784.401 Ordinanza del 9 marzo 2007 sulla radiotelevisione (ORTV) ORTV Art. 46 Obbligo di diffusione per i servizi abbinati - (art. 55 cpv. 3, 59 cpv. 6 e 60 cpv. 4 LRTV) |
|
1 | Se un fornitore di servizi di telecomunicazione diffonde un programma con diritto d'accesso, l'emittente è tenuta a diffondere anche i seguenti servizi abbinati: |
a | la trasmissione a banda stretta di dati in forma scritta e in immagini; |
b | diversi canali sonori; |
c | il segnale di comando per le registrazioni analogiche o digitali; |
d | i servizi per le persone affette da deficienze sensorie ai sensi degli articoli 7 capoversi 3 e 4 e 24 capoverso 3 LRTV; |
e | per la radio, informazioni supplementari che accompagnano i programmi; |
f | il sistema Dolby Digital; |
g | le informazioni per la guida elettronica dei programmi. |
2 | Se un fornitore di servizi di telecomunicazione diffonde un programma senza diritto d'accesso, devono essere diffusi anche i servizi abbinati per le persone affette da deficienze sensorie ai sensi degli articoli 7 capoverso 3 e 24 capoverso 3 LRTV. |
3 | Il DATEC può emanare prescrizioni tecniche e prevedere per determinate tecnologie eccezioni all'obbligo di diffusione per i servizi abbinati. |
SR 784.401 Ordinanza del 9 marzo 2007 sulla radiotelevisione (ORTV) ORTV Art. 46 Obbligo di diffusione per i servizi abbinati - (art. 55 cpv. 3, 59 cpv. 6 e 60 cpv. 4 LRTV) |
|
1 | Se un fornitore di servizi di telecomunicazione diffonde un programma con diritto d'accesso, l'emittente è tenuta a diffondere anche i seguenti servizi abbinati: |
a | la trasmissione a banda stretta di dati in forma scritta e in immagini; |
b | diversi canali sonori; |
c | il segnale di comando per le registrazioni analogiche o digitali; |
d | i servizi per le persone affette da deficienze sensorie ai sensi degli articoli 7 capoversi 3 e 4 e 24 capoverso 3 LRTV; |
e | per la radio, informazioni supplementari che accompagnano i programmi; |
f | il sistema Dolby Digital; |
g | le informazioni per la guida elettronica dei programmi. |
2 | Se un fornitore di servizi di telecomunicazione diffonde un programma senza diritto d'accesso, devono essere diffusi anche i servizi abbinati per le persone affette da deficienze sensorie ai sensi degli articoli 7 capoverso 3 e 24 capoverso 3 LRTV. |
3 | Il DATEC può emanare prescrizioni tecniche e prevedere per determinate tecnologie eccezioni all'obbligo di diffusione per i servizi abbinati. |
SR 784.401 Ordinanza del 9 marzo 2007 sulla radiotelevisione (ORTV) ORTV Art. 46 Obbligo di diffusione per i servizi abbinati - (art. 55 cpv. 3, 59 cpv. 6 e 60 cpv. 4 LRTV) |
|
1 | Se un fornitore di servizi di telecomunicazione diffonde un programma con diritto d'accesso, l'emittente è tenuta a diffondere anche i seguenti servizi abbinati: |
a | la trasmissione a banda stretta di dati in forma scritta e in immagini; |
b | diversi canali sonori; |
c | il segnale di comando per le registrazioni analogiche o digitali; |
d | i servizi per le persone affette da deficienze sensorie ai sensi degli articoli 7 capoversi 3 e 4 e 24 capoverso 3 LRTV; |
e | per la radio, informazioni supplementari che accompagnano i programmi; |
f | il sistema Dolby Digital; |
g | le informazioni per la guida elettronica dei programmi. |
2 | Se un fornitore di servizi di telecomunicazione diffonde un programma senza diritto d'accesso, devono essere diffusi anche i servizi abbinati per le persone affette da deficienze sensorie ai sensi degli articoli 7 capoverso 3 e 24 capoverso 3 LRTV. |
3 | Il DATEC può emanare prescrizioni tecniche e prevedere per determinate tecnologie eccezioni all'obbligo di diffusione per i servizi abbinati. |
SR 831.10 Legge federale del 20 dicembre 1946 sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS) LAVS Art. 33ter Adeguamento delle rendite all'evoluzione dei prezzi e dei salari - 1 Di regola ogni due anni all'inizio dell'anno civile, il Consiglio federale adegua le rendite ordinarie all'evoluzione dei prezzi e dei salari fissando, su proposta della Commissione federale dell'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità, un nuovo indice delle rendite. |
|
1 | Di regola ogni due anni all'inizio dell'anno civile, il Consiglio federale adegua le rendite ordinarie all'evoluzione dei prezzi e dei salari fissando, su proposta della Commissione federale dell'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità, un nuovo indice delle rendite. |
2 | L'indice delle rendite corrisponde alla media aritmetica dell'indice dei salari, determinato dall'Ufficio federale di statistica175, e dell'indice nazionale dei prezzi al consumo. |
3 | Il Consiglio federale propone, secondo la situazione finanziaria dell'assicurazione, di modificare il rapporto fra i due valori degli indici menzionati nel capoverso 2. |
4 | Il Consiglio federale adegua anzitempo le rendite ordinarie qualora l'indice nazionale dei prezzi al consumo abbia subìto, in un anno, un aumento di oltre il 4 per cento.176 |
5 | Il Consiglio federale può emanare prescrizioni completive, arrotondare per eccesso o per difetto l'indice delle rendite e disciplinare la procedura per l'adeguamento delle rendite. |
SR 784.401 Ordinanza del 9 marzo 2007 sulla radiotelevisione (ORTV) ORTV Art. 46 Obbligo di diffusione per i servizi abbinati - (art. 55 cpv. 3, 59 cpv. 6 e 60 cpv. 4 LRTV) |
|
1 | Se un fornitore di servizi di telecomunicazione diffonde un programma con diritto d'accesso, l'emittente è tenuta a diffondere anche i seguenti servizi abbinati: |
a | la trasmissione a banda stretta di dati in forma scritta e in immagini; |
b | diversi canali sonori; |
c | il segnale di comando per le registrazioni analogiche o digitali; |
d | i servizi per le persone affette da deficienze sensorie ai sensi degli articoli 7 capoversi 3 e 4 e 24 capoverso 3 LRTV; |
e | per la radio, informazioni supplementari che accompagnano i programmi; |
f | il sistema Dolby Digital; |
g | le informazioni per la guida elettronica dei programmi. |
2 | Se un fornitore di servizi di telecomunicazione diffonde un programma senza diritto d'accesso, devono essere diffusi anche i servizi abbinati per le persone affette da deficienze sensorie ai sensi degli articoli 7 capoverso 3 e 24 capoverso 3 LRTV. |
3 | Il DATEC può emanare prescrizioni tecniche e prevedere per determinate tecnologie eccezioni all'obbligo di diffusione per i servizi abbinati. |
SR 784.401 Ordinanza del 9 marzo 2007 sulla radiotelevisione (ORTV) ORTV Art. 45 Qualità di diffusione soddisfacente - (art. 55 cpv. 1 e 59 cpv. 3 LRTV) |
|
1 | I programmi con diritto d'accesso e i servizi abbinati sottoposti all'obbligo di diffusione secondo l'articolo 46 della presente ordinanza devono essere diffusi senza indugio, in modo inalterato e completo. |
2 | Il DATEC disciplina le esigenze tecniche per una diffusione di qualità soddisfacente dei programmi con diritto d'accesso e dei servizi abbinati sottoposti all'obbligo di diffusione su reti di diffusione via etere (art. 55 cpv. 1 LRTV) e su linea (art. 59 cpv. 3 LRTV). Al riguardo tiene conto delle norme e raccomandazioni internazionali. Esso può prevedere gradi di qualità diversi secondo il tipo di programma e di diffusione. |
SR 784.401 Ordinanza del 9 marzo 2007 sulla radiotelevisione (ORTV) ORTV Art. 46 Obbligo di diffusione per i servizi abbinati - (art. 55 cpv. 3, 59 cpv. 6 e 60 cpv. 4 LRTV) |
|
1 | Se un fornitore di servizi di telecomunicazione diffonde un programma con diritto d'accesso, l'emittente è tenuta a diffondere anche i seguenti servizi abbinati: |
a | la trasmissione a banda stretta di dati in forma scritta e in immagini; |
b | diversi canali sonori; |
c | il segnale di comando per le registrazioni analogiche o digitali; |
d | i servizi per le persone affette da deficienze sensorie ai sensi degli articoli 7 capoversi 3 e 4 e 24 capoverso 3 LRTV; |
e | per la radio, informazioni supplementari che accompagnano i programmi; |
f | il sistema Dolby Digital; |
g | le informazioni per la guida elettronica dei programmi. |
2 | Se un fornitore di servizi di telecomunicazione diffonde un programma senza diritto d'accesso, devono essere diffusi anche i servizi abbinati per le persone affette da deficienze sensorie ai sensi degli articoli 7 capoverso 3 e 24 capoverso 3 LRTV. |
3 | Il DATEC può emanare prescrizioni tecniche e prevedere per determinate tecnologie eccezioni all'obbligo di diffusione per i servizi abbinati. |
SR 784.401 Ordinanza del 9 marzo 2007 sulla radiotelevisione (ORTV) ORTV Art. 46 Obbligo di diffusione per i servizi abbinati - (art. 55 cpv. 3, 59 cpv. 6 e 60 cpv. 4 LRTV) |
|
1 | Se un fornitore di servizi di telecomunicazione diffonde un programma con diritto d'accesso, l'emittente è tenuta a diffondere anche i seguenti servizi abbinati: |
a | la trasmissione a banda stretta di dati in forma scritta e in immagini; |
b | diversi canali sonori; |
c | il segnale di comando per le registrazioni analogiche o digitali; |
d | i servizi per le persone affette da deficienze sensorie ai sensi degli articoli 7 capoversi 3 e 4 e 24 capoverso 3 LRTV; |
e | per la radio, informazioni supplementari che accompagnano i programmi; |
f | il sistema Dolby Digital; |
g | le informazioni per la guida elettronica dei programmi. |
2 | Se un fornitore di servizi di telecomunicazione diffonde un programma senza diritto d'accesso, devono essere diffusi anche i servizi abbinati per le persone affette da deficienze sensorie ai sensi degli articoli 7 capoverso 3 e 24 capoverso 3 LRTV. |
3 | Il DATEC può emanare prescrizioni tecniche e prevedere per determinate tecnologie eccezioni all'obbligo di diffusione per i servizi abbinati. |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 8 Uguaglianza giuridica - 1 Tutti sono uguali davanti alla legge. |
|
1 | Tutti sono uguali davanti alla legge. |
2 | Nessuno può essere discriminato, in particolare a causa dell'origine, della razza, del sesso, dell'età, della lingua, della posizione sociale, del modo di vita, delle convinzioni religiose, filosofiche o politiche, e di menomazioni fisiche, mentali o psichiche. |
3 | Uomo e donna hanno uguali diritti. La legge ne assicura l'uguaglianza, di diritto e di fatto, in particolare per quanto concerne la famiglia, l'istruzione e il lavoro. Uomo e donna hanno diritto a un salario uguale per un lavoro di uguale valore. |
4 | La legge prevede provvedimenti per eliminare svantaggi esistenti nei confronti dei disabili. |
SR 784.401 Ordinanza del 9 marzo 2007 sulla radiotelevisione (ORTV) ORTV Art. 46 Obbligo di diffusione per i servizi abbinati - (art. 55 cpv. 3, 59 cpv. 6 e 60 cpv. 4 LRTV) |
|
1 | Se un fornitore di servizi di telecomunicazione diffonde un programma con diritto d'accesso, l'emittente è tenuta a diffondere anche i seguenti servizi abbinati: |
a | la trasmissione a banda stretta di dati in forma scritta e in immagini; |
b | diversi canali sonori; |
c | il segnale di comando per le registrazioni analogiche o digitali; |
d | i servizi per le persone affette da deficienze sensorie ai sensi degli articoli 7 capoversi 3 e 4 e 24 capoverso 3 LRTV; |
e | per la radio, informazioni supplementari che accompagnano i programmi; |
f | il sistema Dolby Digital; |
g | le informazioni per la guida elettronica dei programmi. |
2 | Se un fornitore di servizi di telecomunicazione diffonde un programma senza diritto d'accesso, devono essere diffusi anche i servizi abbinati per le persone affette da deficienze sensorie ai sensi degli articoli 7 capoverso 3 e 24 capoverso 3 LRTV. |
3 | Il DATEC può emanare prescrizioni tecniche e prevedere per determinate tecnologie eccezioni all'obbligo di diffusione per i servizi abbinati. |
SR 784.401 Ordinanza del 9 marzo 2007 sulla radiotelevisione (ORTV) ORTV Art. 46 Obbligo di diffusione per i servizi abbinati - (art. 55 cpv. 3, 59 cpv. 6 e 60 cpv. 4 LRTV) |
|
1 | Se un fornitore di servizi di telecomunicazione diffonde un programma con diritto d'accesso, l'emittente è tenuta a diffondere anche i seguenti servizi abbinati: |
a | la trasmissione a banda stretta di dati in forma scritta e in immagini; |
b | diversi canali sonori; |
c | il segnale di comando per le registrazioni analogiche o digitali; |
d | i servizi per le persone affette da deficienze sensorie ai sensi degli articoli 7 capoversi 3 e 4 e 24 capoverso 3 LRTV; |
e | per la radio, informazioni supplementari che accompagnano i programmi; |
f | il sistema Dolby Digital; |
g | le informazioni per la guida elettronica dei programmi. |
2 | Se un fornitore di servizi di telecomunicazione diffonde un programma senza diritto d'accesso, devono essere diffusi anche i servizi abbinati per le persone affette da deficienze sensorie ai sensi degli articoli 7 capoverso 3 e 24 capoverso 3 LRTV. |
3 | Il DATEC può emanare prescrizioni tecniche e prevedere per determinate tecnologie eccezioni all'obbligo di diffusione per i servizi abbinati. |