Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

4F 8/2020

Sentenza del 4 novembre 2020

I Corte di diritto civile

Composizione
Giudici federali Kiss, Presidente,
Hohl, May Canellas,
Cancelliere Piatti.

Partecipanti al procedimento
1. A.________,
2. B.________,
istanti,

contro

C.________,
controparte,

III Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, via Pretorio 16, 6900 Lugano.

Oggetto
revisione,

domanda di revisione della sentenza del Tribunale federale svizzero del 26 agosto 2020 (4A 367/2020).

Ritenuto in fatto e considerando in diritto:

1.
Con decisione 9 giugno 2020 il Presidente della III Camera civile del Tribunale di appello del Cantone Ticino ha respinto l'istanza di proroga del termine per versare l'anticipo delle spese processuali per il reclamo 19 maggio 2020 inoltrato da A.________ e B.________ contro la decisione 30 aprile 2020, emanata dal Pretore del distretto di Lugano nell'ambito di una causa che oppone i predetti coniugi a C.________.

2.
Con sentenza del 26 agosto 2020 la I Corte di diritto civile del Tribunale federale ha dichiarato inammissibile il ricorso presentato da A.________ e B.________ contro la decisione dell'ultima istanza cantonale, poiché non erano dati i presupposti che permettono un'immediata impugnazione di una decisione incidentale notificata separatamente dal merito. I ricorrenti non avevano spiegato, né era ravvisabile, perché questa avrebbe potuto causare loro un danno irreparabile di natura giuridica.

3.
A.________ e B.________ sono insorti al Tribunale federale con atto 15 settembre 2020 in cui indicano quale oggetto " revisione/annullamento art. 38 cpv. 3
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria
LTF Art. 38 Violazione delle norme sulla ricusazione - 1 Gli atti ai quali ha partecipato una persona tenuta a ricusarsi sono annullati se una parte lo domanda entro cinque giorni da quello in cui è venuta a conoscenza del motivo di ricusazione.
1    Gli atti ai quali ha partecipato una persona tenuta a ricusarsi sono annullati se una parte lo domanda entro cinque giorni da quello in cui è venuta a conoscenza del motivo di ricusazione.
2    Le misure probatorie non rinnovabili possono essere prese in considerazione dall'autorità cui compete la decisione.
3    Se il motivo di ricusazione è scoperto soltanto dopo la chiusura del procedimento, si applicano le disposizioni sulla revisione.
- 121
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria
LTF Art. 121 Violazione di norme procedurali - La revisione di una sentenza del Tribunale federale può essere domandata se:
a  sono state violate le norme concernenti la composizione del Tribunale o la ricusazione;
b  il Tribunale ha accordato a una parte sia più di quanto essa abbia domandato, o altra cosa senza che la legge lo consenta, sia meno di quanto riconosciuto dalla controparte;
c  il Tribunale non ha giudicato su singole conclusioni;
d  il Tribunale, per svista, non ha tenuto conto di fatti rilevanti che risultano dagli atti.
LTF sentenza 4A 367/2020 della I Corte di diritto civile del Tribunale federale ". Essi domandano, oltre all'annullamento dell'appena menzionata sentenza, di essere posti al beneficio dell'assistenza giudiziaria nonché l'emanazione di una serie di misure, quali ad esempio la pronuncia di una multa nei confronti del curatore di A.________ e di un suo patrocinatore, che esulano da quanto può validamente essere chiesto con un'istanza di revisione contro il citato giudizio.

4.
Sebbene l'esercizio dei diritti civili in ambito giudiziario di A.________ sia stato limitato in via cautelare e sia stata istituita una curatela di rappresentanza nel senso dell'art. 394
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907
CC Art. 394 - 1 Se la persona bisognosa di aiuto non può provvedere a determinati affari e deve pertanto essere rappresentata, è istituita una curatela di rappresentanza.
1    Se la persona bisognosa di aiuto non può provvedere a determinati affari e deve pertanto essere rappresentata, è istituita una curatela di rappresentanza.
2    L'autorità di protezione degli adulti può limitare di conseguenza l'esercizio dei diritti civili dell'interessato.
3    Anche se non sono posti limiti al suo esercizio dei diritti civili, l'interessato è obbligato dagli atti del curatore.
CC in suo favore con lo scopo di segnatamente rappresentarlo nei procedimenti civili e amministrativi, questi ha nuovamente - come già fatto numerose volte dopo l'adozione della menzionata misura - agito personalmente senza l'ausilio del curatore avv. Pascal Cattaneo, il quale non ha nemmeno reagito all'invio da parte del Tribunale federale dell'avviso di ricevimento della domanda di revisione. Nella misura in cui è stata introdotta da A.________, quest'ultima non merita pertanto maggiore disamina, ricordato che non si giustifica assegnare al curatore un termine giusta l'art. 42 cpv. 5
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria
LTF Art. 42 Atti scritti - 1 Gli atti scritti devono essere redatti in una lingua ufficiale, contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati.
1    Gli atti scritti devono essere redatti in una lingua ufficiale, contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati.
2    Nei motivi occorre spiegare in modo conciso perché l'atto impugnato viola il diritto. Qualora il ricorso sia ammissibile soltanto se concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o un caso particolarmente importante per altri motivi, occorre spiegare perché la causa adempie siffatta condizione.14 15
3    Se sono in possesso della parte, i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati; se l'atto scritto è diretto contro una decisione, anche questa deve essere allegata.
4    In caso di trasmissione per via elettronica, la parte o il suo patrocinatore deve munire l'atto scritto di una firma elettronica qualificata secondo la legge del 18 marzo 201616 sulla firma elettronica. Il Tribunale federale determina mediante regolamento:
a  il formato dell'atto scritto e dei relativi allegati;
b  le modalità di trasmissione;
c  le condizioni alle quali può essere richiesta la trasmissione successiva di documenti cartacei in caso di problemi tecnici.17
5    Se mancano la firma della parte o del suo patrocinatore, la procura dello stesso o gli allegati prescritti, o se il patrocinatore non è autorizzato in quanto tale, è fissato un congruo termine per sanare il vizio, con la comminatoria che altrimenti l'atto scritto non sarà preso in considerazione.
6    Gli atti illeggibili, sconvenienti, incomprensibili, prolissi o non redatti in una lingua ufficiale possono essere del pari rinviati al loro autore affinché li modifichi.
7    Gli atti scritti dovuti a condotta processuale da querulomane o altrimenti abusiva sono inammissibili.
LTF per ratificare il rimedio, poiché tale disposto permette di ovviare a vizi di uno scritto in caso di omissioni involontarie, ma non nel caso di una persistente reiterata intenzionale inosservanza delle regole procedurali (DTF 142 I 10 consid. 2.4.7; sentenza 5A 677/2008 del 16 ottobre 2008 consid. 3 cpv. 4). La domanda di revisione verrà qui di seguito trattata in quanto presentata da B.________.

5.

5.1. La revisione è un rimedio giuridico straordinario che consente di chiedere il riesame di una sentenza del Tribunale federale per i motivi esaustivamente indicati nella LTF. Essa non consente di ridiscutere liberamente la sentenza di cui è chiesta la revisione. Giusta l'art. 121
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria
LTF Art. 121 Violazione di norme procedurali - La revisione di una sentenza del Tribunale federale può essere domandata se:
a  sono state violate le norme concernenti la composizione del Tribunale o la ricusazione;
b  il Tribunale ha accordato a una parte sia più di quanto essa abbia domandato, o altra cosa senza che la legge lo consenta, sia meno di quanto riconosciuto dalla controparte;
c  il Tribunale non ha giudicato su singole conclusioni;
d  il Tribunale, per svista, non ha tenuto conto di fatti rilevanti che risultano dagli atti.
LTF, la revisione di una sentenza del Tribunale federale può essere domandata per i seguenti motivi: se sono state violate le norme concernenti la composizione del Tribunale o la ricusazione (lett. a); se il Tribunale ha accordato a una parte sia più di quanto essa abbia domandato, o altra cosa senza che la legge lo consenta, sia meno di quanto riconosciuto dalla controparte (lett. b); se il Tribunale non ha giudicato su singole conclusioni (lett. c) o se, per svista, non ha tenuto conto di fatti rilevanti che risultano dagli atti (lett. d).
Per essere ammissibile l'istanza di revisione dev'essere motivata. Non basta pretendere l'esistenza del motivo di revisione, ma è necessario dimostrare perché questo sarebbe dato e in quale misura giustificherebbe una modifica del dispositivo (sentenza 2F 15/2020 del 19 agosto 2020 consid. 4.1). La motivazione deve riferirsi a quanto deciso in concreto (sentenza 2F 15/2020 del 19 agosto 2020 consid. 4.2, con rinvii).

5.2. L'istante menziona dapprima gli art. 38 e
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria
LTF Art. 121 Violazione di norme procedurali - La revisione di una sentenza del Tribunale federale può essere domandata se:
a  sono state violate le norme concernenti la composizione del Tribunale o la ricusazione;
b  il Tribunale ha accordato a una parte sia più di quanto essa abbia domandato, o altra cosa senza che la legge lo consenta, sia meno di quanto riconosciuto dalla controparte;
c  il Tribunale non ha giudicato su singole conclusioni;
d  il Tribunale, per svista, non ha tenuto conto di fatti rilevanti che risultano dagli atti.
121 lett. a LTF, accennando a una composizione della Corte contraria a garanzie costituzionali, convenzionali e procedurali, ma omette di indicare un motivo di ricusa scoperto dopo l'emanazione della sentenza del Tribunale federale, non bastando a tal fine prevalersi del fatto che la sentenza di cui viene chiesta la revisione ha avuto un esito sfavorevole all'istante e invocare motivi astrusi. Di conseguenza non vi è alcuna ragione che giustificherebbe un'astensione della Presidente della Corte adita e del sottoscritto cancelliere dal partecipare pure alla presente procedura.
Anche nel resto del rimedio di diritto l'istante non sostanzia alcun motivo di revisione concernente la decisione di inammissibilità emanata il 26 agosto 2020: nella misura in cui non esula dall'oggetto di tale sentenza, l'argomentazione si esaurisce in una libera discussione di quest'ultima.

6.
La domanda di revisione si rivela pertanto inammissibile. La domanda di assistenza giudiziaria, nella misura in cui non è divenuta priva di oggetto, va respinta facendo difetto il requisito delle possibilità di esito favorevole del rimedio esperito (art. 64 cpv. 1
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria
LTF Art. 64 Gratuito patrocinio - 1 Se una parte non dispone dei mezzi necessari e le sue conclusioni non sembrano prive di probabilità di successo, il Tribunale federale la dispensa, su domanda, dal pagamento delle spese giudiziarie e dalla prestazione di garanzie per le spese ripetibili.
1    Se una parte non dispone dei mezzi necessari e le sue conclusioni non sembrano prive di probabilità di successo, il Tribunale federale la dispensa, su domanda, dal pagamento delle spese giudiziarie e dalla prestazione di garanzie per le spese ripetibili.
2    Se è necessario per tutelare i diritti di tale parte, il Tribunale federale le designa un avvocato. Questi ha diritto a un'indennità adeguata, versata dalla cassa del Tribunale, in quanto le spese di patrocinio non possano essere coperte dalle spese ripetibili.
3    La corte decide sulla domanda di gratuito patrocinio nella composizione di tre giudici. Rimangono salvi i casi trattati in procedura semplificata secondo l'articolo 108. Il gratuito patrocinio può essere concesso dal giudice dell'istruzione se è indubbio che le relative condizioni sono adempiute.
4    Se in seguito è in grado di farlo, la parte è tenuta a risarcire la cassa del Tribunale.
LTF). Le spese giudiziarie seguono quindi la soccombenza e sono poste a carico dell'istante B.________ (art. 66 cpv. 1
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria
LTF Art. 66 Onere e ripartizione delle spese giudiziarie - 1 Di regola, le spese giudiziarie sono addossate alla parte soccombente. Se le circostanze lo giustificano, il Tribunale federale può ripartirle in modo diverso o rinunciare ad addossarle alle parti.
1    Di regola, le spese giudiziarie sono addossate alla parte soccombente. Se le circostanze lo giustificano, il Tribunale federale può ripartirle in modo diverso o rinunciare ad addossarle alle parti.
2    In caso di desistenza o di transazione, il Tribunale federale può rinunciare in tutto o in parte a riscuotere le spese giudiziarie.
3    Le spese inutili sono pagate da chi le causa.
4    Alla Confederazione, ai Cantoni, ai Comuni e alle organizzazioni incaricate di compiti di diritto pubblico non possono di regola essere addossate spese giudiziarie se, senza avere alcun interesse pecuniario, si rivolgono al Tribunale federale nell'esercizio delle loro attribuzioni ufficiali o se le loro decisioni in siffatte controversie sono impugnate mediante ricorso.
5    Salvo diversa disposizione, le spese giudiziarie addossate congiuntamente a più persone sono da queste sostenute in parti eguali e con responsabilità solidale.
LTF).

per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:

1.
La domanda di revisione è inammissibile.

2.
La domanda di assistenza giudiziaria degli istanti è respinta.

3.
Le spese giudiziarie di fr. 500.-- sono poste a carico di B.________.

4.
Comunicazione alle parti, alla III Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino e all'avv. Pascal Cattaneo.

Losanna, 4 novembre 2020

In nome della I Corte di diritto civile
del Tribunale federale svizzero

La Presidente: Kiss

Il Cancelliere: Piatti