Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal

Numero dell’incarto: RR.2018.182

Sentenza del 4 settembre 2018 Corte dei reclami penali

Composizione

Giudici penali federali Tito Ponti, giudice presidente, Roy Garré e Stephan Blättler, Cancelliere Giampiero Vacalli

Parti

A., rappresentata dagli avv. Gianluca Generali e Marc Weber

Ricorrente

contro

Ministero pubblico del Cantone Ticino, Controparte

Oggetto

Assistenza giudiziaria internazionale in materia penale all'Italia

Consegna a scopo di confisca (art. 74a
RS 351.1 AIMP Legge federale del 20 marzo 1981 sull'assistenza internazionale in materia penale (Assistenza in materia penale, AIMP) - Assistenza in materia penale

Art. 74a [1]   Consegna a scopo di confisca o di restituzione
  1.   Gli oggetti o i beni sequestrati a scopo conservativo possono essere consegnati su richiesta all'autorità estera competente a scopo di confisca o di restituzione agli aventi diritto dopo la chiusura della procedura d'assistenza giudiziaria (art. 80d).
  2.   Gli oggetti o i beni giusta il capoverso 1 comprendono:
a.   oggetti con i quali è stato commesso un reato;
b.   il prodotto o il ricavo di un reato, il valore di rimpiazzo e l'indebito profitto;
c.   i doni o altre liberalità che sono serviti o erano destinati a determinare o a ricompensare l'autore di un reato e il valore di rimpiazzo.
  3.   La consegna può avvenire in ogni stadio del procedimento estero, di regola su decisione passata in giudicato ed esecutiva dello Stato richiedente.
  4.   Gli oggetti o i beni possono tuttavia essere trattenuti in Svizzera se:
a.   il danneggiato cui devono essere restituiti dimora abitualmente in Svizzera;
b.   un'autorità fa valere diritti su di essi;
c.   una persona estranea al reato, le cui pretese non sono garantite dallo Stato richiedente, rende verosimile di aver acquisito in buona fede diritti su tali oggetti o beni in Svizzera o, in quanto dimorante abitualmente in Svizzera, all'estero;
d.   gli oggetti o i beni sono necessari per un procedimento penale pendente in Svizzera o sono suscettibili di essere confiscati in Svizzera.
  5.   Se un avente diritto fa valere pretese su oggetti o beni giusta il capoverso 4, la loro consegna allo Stato richiedente viene rimandata fino a quando la situazione giuridica sia chiarita. Gli oggetti o i beni litigiosi possono essere consegnati all'avente diritto solo se:
a.   lo Stato richiedente vi acconsente;
b.   nel caso del capoverso 4 lettera b, l'autorità dà il suo consenso, o
c.   la fondatezza della pretesa è stata riconosciuta da un'autorità giudiziaria svizzera.
  6.   I diritti di pegno fiscali sono retti dall'articolo 60.
  7.   Non vengono consegnati gli oggetti e i beni di cui al capoverso 1 che spettano alla Svizzera in esecuzione di un accordo di ripartizione in applicazione della legge federale del 19 marzo 2004 [2] sulla ripartizione dei valori patrimoniali confiscati. [3]
 
[1] Introdotto dal n. I della LF del 4 ott. 1996, in vigore dal 1° feb. 1997 (RU 1997 114; FF 1995 III 1).
[2] RS 312.4
[3] Introdotto dall'all. n. 2 della LF del 19 mar. 2004 sulla ripartizione dei valori patrimoniali confiscati, in vigore dal 1° ago. 2004 (RU 2004 3503; FF 2002 389).
AIMP)

Fatti:

A. Il 5 febbraio 2015 la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Pesaro (Italia) ha presentato alla Svizzera una domanda di assistenza giudiziaria, completata il 16 e 25 febbraio 2015, il 7 giugno e 22 luglio 2016, nonché il 5 aprile 2018, nell’ambito di un procedimento penale avviato nei confronti di B., A. e altri per titolo di associazione per delinquere (art. 416 CP/italiano) al fine del trasferimento illecito all'estero di dipinti di interesse artistico e storico (art. 174
RS 351.1 AIMP Legge federale del 20 marzo 1981 sull'assistenza internazionale in materia penale (Assistenza in materia penale, AIMP) - Assistenza in materia penale

Art. 74a [1]   Consegna a scopo di confisca o di restituzione
  1.   Gli oggetti o i beni sequestrati a scopo conservativo possono essere consegnati su richiesta all'autorità estera competente a scopo di confisca o di restituzione agli aventi diritto dopo la chiusura della procedura d'assistenza giudiziaria (art. 80d).
  2.   Gli oggetti o i beni giusta il capoverso 1 comprendono:
a.   oggetti con i quali è stato commesso un reato;
b.   il prodotto o il ricavo di un reato, il valore di rimpiazzo e l'indebito profitto;
c.   i doni o altre liberalità che sono serviti o erano destinati a determinare o a ricompensare l'autore di un reato e il valore di rimpiazzo.
  3.   La consegna può avvenire in ogni stadio del procedimento estero, di regola su decisione passata in giudicato ed esecutiva dello Stato richiedente.
  4.   Gli oggetti o i beni possono tuttavia essere trattenuti in Svizzera se:
a.   il danneggiato cui devono essere restituiti dimora abitualmente in Svizzera;
b.   un'autorità fa valere diritti su di essi;
c.   una persona estranea al reato, le cui pretese non sono garantite dallo Stato richiedente, rende verosimile di aver acquisito in buona fede diritti su tali oggetti o beni in Svizzera o, in quanto dimorante abitualmente in Svizzera, all'estero;
d.   gli oggetti o i beni sono necessari per un procedimento penale pendente in Svizzera o sono suscettibili di essere confiscati in Svizzera.
  5.   Se un avente diritto fa valere pretese su oggetti o beni giusta il capoverso 4, la loro consegna allo Stato richiedente viene rimandata fino a quando la situazione giuridica sia chiarita. Gli oggetti o i beni litigiosi possono essere consegnati all'avente diritto solo se:
a.   lo Stato richiedente vi acconsente;
b.   nel caso del capoverso 4 lettera b, l'autorità dà il suo consenso, o
c.   la fondatezza della pretesa è stata riconosciuta da un'autorità giudiziaria svizzera.
  6.   I diritti di pegno fiscali sono retti dall'articolo 60.
  7.   Non vengono consegnati gli oggetti e i beni di cui al capoverso 1 che spettano alla Svizzera in esecuzione di un accordo di ripartizione in applicazione della legge federale del 19 marzo 2004 [2] sulla ripartizione dei valori patrimoniali confiscati. [3]
 
[1] Introdotto dal n. I della LF del 4 ott. 1996, in vigore dal 1° feb. 1997 (RU 1997 114; FF 1995 III 1).
[2] RS 312.4
[3] Introdotto dall'all. n. 2 della LF del 19 mar. 2004 sulla ripartizione dei valori patrimoniali confiscati, in vigore dal 1° ago. 2004 (RU 2004 3503; FF 2002 389).
D.L. 22 gennaio 2004 n. 42), in sostanza, per essersi associati tra loro, costituendo una struttura stabile e con organizzazione articolata di ruoli e competenze, al fine di trasferire all’estero tali dipinti, in assenza di attestato di libera circolazione e/o licenza di esportazione. Tra questi figura l’olio su tela raffigurante il “Ritratto di Isabella d’Este” attribuito a Leonardo Da Vinci, che le indagini italiane hanno permesso di localizzare a Lugano. Con la sua domanda di assistenza l’autorità rogante chiedeva alle autorità elvetiche di dare esecuzione a due decreti di sequestro, uno preventivo e l’altro probatorio, del dipinto in questione, emessi dal Giudice per le Indagini Preliminari presso il Tribunale di Pesaro del 5 febbraio 2015 (v. atto 1 MP/TI), sequestro che ha avuto luogo il 9 febbraio seguente ad opera della Polizia cantonale ticinese su ordine dell’autorità d’esecuzione della rogatoria, ossia il Ministero pubblico del Cantone Ticino (v. atti 6, 7 e 11 MP/TI). Il quadro è stato rinvenuto in un “mini caveau” preso in affitto da A. presso la C. SA (v. atto 11 MP/TI).

B. Con domanda di assistenza giudiziaria del 7 giugno 2016, l’autorità rogante ha chiesto alle autorità svizzere di dare esecuzione alla sentenza n. 58 emessa dal Tribunale di Pesaro in data 25 febbraio 2016 nei confronti di B., con la quale è stata disposta la confisca del dipinto di cui sopra, sentenza basata su un patteggiamento ai sensi dell’art. 447 CPP/I e che sarebbe divenuta irrevocabile in data 7 maggio 2016 (v. atto 58 MP/TI). In data 16 giugno 2016 A. ed il coimputato D. sono stati invece rinviati a giudizio dal GIP (v. atto 59 MP/TI).

C. Con decisione del 3 agosto 2016 l’autorità d’esecuzione ha accolto la richiesta di cui sopra, ordinando la restituzione allo Stato italiano del dipinto litigioso (v. atto 60 MP/TI).

D. Il 25 agosto 2016 A. ha impugnato la decisione del 3 agosto 2016 dinanzi alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale, chiedendone l’annullamento, gravame che è stato accolto da questa Corte, essenzialmente perché la decisione del Tribunale di Pesaro del 25 febbraio 2016, non potendosi considerare passata in giudicato ed esecutiva, non costituiva un valido titolo per una consegna alle autorità italiane (v. sentenza del Tribunale penale federale RR.2016.181 del 23 dicembre 2016).

E. Con complemento rogatoriale del 5 aprile 2018, la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Pesaro ha chiesto alle autorità elvetiche di dare esecuzione all'ordine di confisca del dipinto in questione disposto dal Tribunale di Pesaro con sentenza n. 83 in data 9 marzo 2017 nei confronti di A., divenuta irrevocabile il 30 gennaio 2018 (v. atto 100 MP/TI).

F. Il 30 maggio 2018 l'autorità rogata, accogliendo la richiesta italiana, ha ordinato la restituzione allo Stato richiedente del dipinto litigioso (v. act. 1.3).

G. Il 15 giugno 2018 A. ha impugnato la decisione in questione dinanzi a questo Tribunale, chiedendo l'annullamento della stessa, la reiezione della domanda di assistenza nonché la restituzione del dipinto (v. act. 1).

H. Con scritto del 5 luglio 2018, il Ministero pubblico ticinese ha comunicato di non avere osservazioni al riguardo, rimettendosi al giudizio di questa Corte (v. act. 6). Con osservazioni del 9 luglio 2018, l’Ufficio federale di giustizia (in seguito: UFG) ha postulato la reiezione del ricorso, nella misura della sua ammissibilità (v. act. 7).

I. Con replica del 27 luglio 2018, trasmessa al MP/TI e all'UFG per conoscenza (v. act. 11), la ricorrente si è sostanzialmente riconfermata nelle sue conclusioni (v. act. 10).

Le ulteriori argomentazioni delle parti saranno riprese, per quanto necessario, nei considerandi di diritto.

Diritto:

1

1.1 In virtù dell'art. 37 cpv. 2 lett. a
RS 173.71 LOAP Legge federale del 19 marzo 2010 sull'organizzazione delle autorità penali della Confederazione (Legge sull'organizzazione delle autorità penali, LOAP) - Legge sull'organizzazione delle autorità penali

Art. 37   Competenze
  1.   Le corti dei reclami penali del Tribunale penale federale giudicano i casi in cui il CPP [1] dichiara competente la giurisdizione di reclamo o il Tribunale penale federale.
  2.   Le corti dei reclami penali giudicano inoltre:
a.   i reclami in materia di assistenza giudiziaria internazionale conformemente:alla legge federale del 20 marzo 1981 [2] sull'assistenza internazionale in materia penale,alla legge federale del 21 dicembre 1995 [3] concernente la cooperazione con i tribunali internazionali incaricati del perseguimento penale delle violazioni gravi del diritto internazionale umanitario,alla legge federale del 22 giugno 2001 [4] sulla cooperazione con la Corte penale internazionale,alla legge federale del 3 ottobre 1975 [5] relativa al trattato conchiuso con gli Stati Uniti d'America sull'assistenza giudiziaria in materia penale;
1.   alla legge federale del 20 marzo 1981 [2] sull'assistenza internazionale in materia penale,
2.   alla legge federale del 21 dicembre 1995 [3] concernente la cooperazione con i tribunali internazionali incaricati del perseguimento penale delle violazioni gravi del diritto internazionale umanitario,
3.   alla legge federale del 22 giugno 2001 [4] sulla cooperazione con la Corte penale internazionale,
4.   alla legge federale del 3 ottobre 1975 [5] relativa al trattato conchiuso con gli Stati Uniti d'America sull'assistenza giudiziaria in materia penale;
b.   i reclami loro sottoposti in virtù della legge federale del 22 marzo 1974 [6] sul diritto penale amministrativo;
c. [7]   i ricorsi contro le decisioni del Tribunale amministrativo federale in materia di rapporti di lavoro dei suoi giudici e del suo personale, nonché del personale delle segreterie permanenti delle commissioni federali di stima;
d.   i conflitti di competenza tra la giurisdizione militare e quella ordinaria;
e.   le contestazioni loro sottoposte per decisione in virtù della legge federale del 21 marzo 1997 [8] sulle misure per la salvaguardia della sicurezza interna;
f.   le contestazioni loro sottoposte per decisione in virtù della legge federale del 7 ottobre 1994 [9] sugli Uffici centrali di polizia giudiziaria della Confederazione;
g. [10]   i conflitti di competenza secondo la legge federale del 29 settembre 2017 [11] sui giochi in denaro.
 
[1] RS 312.0
[2] RS 351.1
[3] RS 351.20
[4] RS 351.6
[5] RS 351.93
[6] RS 313.0
[7] Nuovo testo giusta l'all. n. 5 della LF del 19 giu. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 4085; FF 2018 4031).
[8] RS 120
[9] RS 360
[10] Nuovo testo giusta l'all. n. II 1 della LF del 29 set. 2017 sui giochi in denaro, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2018 5103; FF 2015 6849).
[11] RS 935.51
della legge federale del 19 marzo 2010 sull'organizzazione delle autorità penali della Confederazione (LOAP; RS 173.71), la Corte dei reclami penali giudica i gravami in materia di assistenza giudiziaria internazionale.

1.2 I rapporti di assistenza giudiziaria in materia penale fra la Repubblica Italiana e la Confederazione Svizzera sono anzitutto retti dalla Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959, entrata in vigore il 12 giugno 1962 per l’Italia ed il 20 marzo 1967 per la Svizzera (CEAG; RS 0.351.1), dall'Accordo italo-svizzero del 10 settembre 1998 che completa e agevola l'applicazione della CEAG (RS 0.351.945.41), entrato in vigore mediante scambio di note il 1° giugno 2003 (in seguito: l'Accordo italo-svizzero), nonché, a partire dal 12 dicembre 2008 (Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, L 327/15-17, del 5 dicembre 2008), dagli art. 48 e segg. della Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen del 14 giugno 1985 (CAS; testo non pubblicato nella RS ma ora consultabile nel fascicolo "Assistenza e estradizione" edito dalla Cancelleria federale, Berna 2014). Di rilievo nella fattispecie sono anche la Convenzione concernente le misure da adottare per interdire e impedire l'illecita importazione, esportazione e trasferimento di proprietà dei beni culturali, conclusa a Parigi il 14 novembre 1970, entrata in vigore il 3 gennaio 2004 per la Svizzera ed il 2 gennaio 1979 per l'Italia (Convenzione UNESCO; RS 0.444.1), l'Accordo tra il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica Italiana sull'importazione e il rimpatrio di beni culturali del 20 ottobre 2006 (RS 0.444.145.41), entrato in vigore mediante scambio di note il 27 aprile 2008, nonché la Convenzione sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato, conclusa a Strasburgo l’8 novembre 1990, entrata in vigore il 1° settembre 1993 per la Svizzera ed il 1° maggio 1994 per l’Italia (CRic; RS 0.311.53). Alle questioni che il prevalente diritto internazionale contenuto in detti trattati non regola espressamente o implicitamente, come pure quando il diritto nazionale sia più favorevole all'assistenza rispetto a quello pattizio (cosiddetto principio di favore), si applicano la legge federale sull'assistenza internazionale in materia penale del 20 marzo 1981 (AIMP; RS 351.1), unitamente alla relativa ordinanza (OAIMP; RS 351.11; v. art. 1 cpv. 1
RS 351.1 AIMP Legge federale del 20 marzo 1981 sull'assistenza internazionale in materia penale (Assistenza in materia penale, AIMP) - Assistenza in materia penale

Art. 1   Oggetto
  1.   La presente legge disciplina, in quanto altre leggi o convenzioni internazionali non dispongano altrimenti, tutti i procedimenti della cooperazione internazionale in materia penale, segnatamente: [1]
a.   l'estradizione di persone penalmente perseguite o condannate (parte seconda);
b.   l'assistenza per un procedimento penale all'estero (parte terza);
c.   il perseguimento e la repressione di un reato in via sostitutiva (parte quarta);
d.   l'esecuzione di decisioni penali straniere (parte quinta).
  2.   ... [2]
  3.   La presente legge s'applica soltanto alle cause penali in cui il diritto dello Stato richiedente consente di adire il giudice.
  3bis.   La presente legge, in quanto altre leggi o convenzioni internazionali non dispongano altrimenti, si applica per analogia ai procedimenti della cooperazione in materia penale con tribunali internazionali o altre istituzioni interstatali o sovranazionali che esercitano funzioni di autorità penali se il procedimento riguarda:
a.   reati di cui ai titoli dodicesimobis, dodicesimoter o dodicesimoquater del Codice penale [3]; o
b.   altri reati, quando il tribunale o l'istituzione si fonda su una risoluzione delle Nazioni Unite vincolante per la Svizzera o da questa appoggiata. [4]
  3ter.   Il Consiglio federale può inoltre stabilire in un'ordinanza che la presente legge si applica per analogia ai procedimenti della cooperazione in materia penale con altri tribunali internazionali o altre istituzioni interstatali o sovranazionali che esercitano funzioni di autorità penali se:
a.   la costituzione del tribunale o dell'istituzione si fonda su una base giuridica che stabilisce chiaramente le competenze del tribunale o dell'istituzione in materia di diritto penale e di procedura penale;
b.   la procedura dinanzi al tribunale o all'istituzione garantisce il rispetto dei principi dello Stato di diritto; e
c.   la cooperazione contribuisce a tutelare gli interessi della Svizzera. [5]
  4.   La presente legge non conferisce alcun diritto alla cooperazione in materia penale. [6]
 
[1] Nuovo testo giusta l'art. 59 n. 1 della LF del 22 giu. 2001 sulla cooperazione con la Corte penale internazionale, in vigore dal 1° lug. 2002 (RU 2002 1493; FF 2001 311).
[2] Abrogato dal n. I della LF del 4 ott. 1996, con effetto dal 1° feb. 1997 (RU 1997 114; FF 1995 III 1).
[3] RS 311.0
[4] Introdotto dal n. I della LF del 18 dic. 2020, in vigore dal 1° giu. 2021 (RU 2021 233; FF 2019 6095).
[5] Introdotto dal n. I della LF del 18 dic. 2020, in vigore dal 1° giu. 2021 (RU 2021 233; FF 2019 6095).
[6] Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 dic. 2020, in vigore dal 1° giu. 2021 (RU 2021 233; FF 2019 6095).
AIMP, art. I n. 2 Accordo italo-svizzero; DTF 142 IV 250 consid. 3; 140 IV 123 consid. 2; 137 IV 33 consid. 2.2.2; 136 IV
82
consid. 3.1). Il principio di favore vale anche nell'applicazione delle pertinenti norme di diritto internazionale (v. art. 48 n. 2 CAS, 39 n. 3
RI 0.311.53 Convenzione dell'8 novembre 1990 sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato

Art. 39   Relazione con altre convenzioni e accordi
  1.   La presente Convenzione non pregiudica i diritti e gli obblighi derivanti da convenzioni internazionali multilaterali su materie specifiche.
  2.   Le Parti contraenti della Convenzione possono concludere fra di loro accordi bilaterali o multilaterali sulle materie oggetto della presente Convenzione, allo scopo d'integrare o rafforzare le sue disposizioni o di facilitare l'applicazione dei principi in essa contenuti.
  3.   Se due o più Parti contraenti hanno già concluso un accordo o un trattato su una materia oggetto della Convenzione, o hanno altrimenti stabilito i loro rapporti per quanto riguarda tale materia, dette Parti hanno facoltà di applicare l'accordo o il trattato, ovvero di regolare i predetti rapporti secondo quanto concordato invece che secondo la presente Convenzione, se ciò facilita la cooperazione internazionale.
CRic e art. I n. 2 Accordo italo-svizzero). È fatto salvo il rispetto dei diritti fondamentali (DTF 135 IV 212 consid. 2.3; 123 II 595 consid. 7c).

1.3 La procedura di ricorso è retta dalla legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA; RS 172.021) e dalle disposizioni dei relativi atti normativi in materia di assistenza giudiziaria (art. 39 cpv. 2 lett. b
RS 173.71 LOAP Legge federale del 19 marzo 2010 sull'organizzazione delle autorità penali della Confederazione (Legge sull'organizzazione delle autorità penali, LOAP) - Legge sull'organizzazione delle autorità penali

Art. 39   Principio
  1.   La procedura dinanzi alle corti del Tribunale penale federale è retta dal CPP [1] e dalla presente legge.
  2.   Sono fatti salvi i casi secondo:
a.   gli articoli 35 capoverso 2 e 37 capoverso 2 lettera b; tali casi sono retti dalla legge federale del 22 marzo 1974 [2] sul diritto penale amministrativo;
b.   l'articolo 37 capoverso 2 lettera a; tali casi sono retti dalla legge federale del 20 dicembre 1968 [3] sulla procedura amministrativa e dalle disposizioni dei pertinenti atti normativi in materia di assistenza giudiziaria;
c.   l'articolo 37 capoverso 2 lettera c; tali casi sono retti dalla legge del 24 marzo 2000 [4] sul personale federale e dalla legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa;
d.   l'articolo 37 capoverso 2 lettere e-g; tali casi sono retti dalla legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa. [5]
 
[1] RS 312.0
[2] RS 313.0
[3] RS 172.021
[4] RS 172.220.1
[5] Rettificato dalla Commissione di redazione dell'AF (art. 58 cpv. 1 LParl; RS 171.10).
LOAP e 12 cpv. 1 AIMP; v. Dangubic/Keshelava, Commentario basilese, Internationales Strafrecht, 2015, n. 1 e segg. ad art. 12
RS 351.1 AIMP Legge federale del 20 marzo 1981 sull'assistenza internazionale in materia penale (Assistenza in materia penale, AIMP) - Assistenza in materia penale

Art. 12   In genere
  1.   Salvo diversa disposizione della presente legge, le autorità amministrative federali applicano per analogia la legge federale del 20 dicembre 1968 [1] sulla procedura amministrativa e le autorità cantonali le prescrizioni vigenti per esse. Per gli atti procedurali, vige il diritto procedurale determinante in materia penale.
  2.   Le disposizioni cantonali e federali sulla sospensione dei termini non sono applicabili. [2]
 
[1] RS 172.021
[2] Introdotto dal n. I della LF del 4 ott. 1996, in vigore dal 1° feb. 1997 (RU 1997 114; FF 1995 III 1).
AIMP), di cui al precedente considerando.

1.4 Interposto tempestivamente contro la sopraccitata decisione di chiusura, il ricorso è ricevibile sotto il profilo degli art. 25 cpv. 1
RS 351.1 AIMP Legge federale del 20 marzo 1981 sull'assistenza internazionale in materia penale (Assistenza in materia penale, AIMP) - Assistenza in materia penale

Art. 25   Ricorso [1]
  1.   Salvo che la legge disponga altrimenti, le decisioni di prima istanza delle autorità cantonali e delle autorità federali possono essere impugnate direttamente con ricorso alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale. [2]
  2.   Il ricorso contro una domanda svizzera a uno Stato estero è ammissibile soltanto se questo è richiesto di assumere il perseguimento o l'esecuzione penali. In tale caso, è legittimata a ricorrere unicamente la persona perseguita che ha dimora abituale in Svizzera. [3]
  2bis.   È ammissibile il ricorso contro una domanda svizzera volta a far assumere a uno Stato estero l'esecuzione di una decisione penale relativa a una consegna ai sensi dell'articolo 101 capoverso 2. [4]
  3.   L'UFG può ricorrere contro le decisioni delle autorità cantonali e contro le decisioni del Tribunale penale federale. L'autorità cantonale può ricorrere contro la decisione dell'UFG di non presentare la domanda. [5]
  4.   Il ricorso può vertere anche sull'applicazione inammissibile o manifestamente inesatta del diritto straniero.
  5.   ... [6]
  6.   La Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale non è vincolata dalle conclusioni delle parti. [7]
 
[1] Nuovo testo giusta l'all. n. 30 della L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 2197; FF 2001 3764).
[2] Nuovo testo giusta l'all. n. 30 della L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 2197; FF 2001 3764).
[3] Nuovo testo giusta il n. I della LF del 4 ott. 1996, in vigore dal 1° feb. 1997 (RU 1997 114; FF 1995 III 1).
[4] Introdotto dall'art. 2 del DF del 19 dic. 2003, in vigore dal 1° ott. 2004 (RU 2004 4161; FF 2002 3864).
[5] Nuovo testo giusta l'all. n. 30 della L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 2197; FF 2001 3764).
[6] Abrogato dal n. I della LF del 4 ott. 1996, con effetto dal 1° feb. 1997 (RU 1997 114; FF 1995 III 1).
[7] Nuovo testo giusta l'all. n. 30 della L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 2197; FF 2001 3764).
, 80e cpv. 1 e
RS 351.1 AIMP Legge federale del 20 marzo 1981 sull'assistenza internazionale in materia penale (Assistenza in materia penale, AIMP) - Assistenza in materia penale

Art. 80e [1]   Ricorso contro le decisioni dell'autorità d'esecuzione
  1.   La decisione dell'autorità cantonale o federale d'esecuzione relativa alla chiusura della procedura d'assistenza giudiziaria può essere impugnata, congiuntamente alle decisioni incidentali anteriori, con ricorso alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale.
  2.   Le decisioni incidentali anteriori alla decisione di chiusura possono essere impugnate separatamente se causano un pregiudizio immediato e irreparabile mediante:
a.   il sequestro di beni e valori; o
b.   la presenza di persone che partecipano al processo all'estero.
  3.   Si applica per analogia l'articolo 80l capoversi 2 e 3.
 
[1] Nuovo testo giusta l'all. n. 30 della L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 2197; FF 2001 3764).
80k AIMP. Locataria del “mini caveau” nel quale è stato rinvenuto il dipinto oggetto della decisione impugnata, A. è legittimata a ricorrere (v. art. 9a lett. b
RS 351.11 OAIMP Ordinanza del 24 febbraio 1982 sull'assistenza internazionale in materia penale (OAIMP)

Art. 9a [1]   Persona toccata
  Sono considerati personalmente e direttamente toccati ai sensi degli articoli 21 capoverso 3 e 80h della legge, segnatamente:
a.   nel caso di richiesta d'informazioni su un conto, il titolare del conto;
b.   nel caso di perquisizioni domiciliari, il proprietario o il locatario;
c.   nel caso di misure concernenti un veicolo a motore, il detentore.
 
[1] Introdotto dal n. I dell'O del 9 dic. 1996, in vigore dal 1° feb. 1997 (RU 1997 132).
OAIMP; TPF 2007 79 consid. 1.6 pag. 82).

2. La ricorrente sostiene innanzitutto che la decisione impugnata non rispetterebbe il principio della doppia punibilità.

2.1 Aderendo alla CEAG, la Svizzera ha posto il principio della doppia punibilità quale condizione all'esecuzione di ogni commissione rogatoria esigente l'applicazione di una qualsiasi misura coercitiva (v. art. 5 n
RS 351.11 OAIMP Ordinanza del 24 febbraio 1982 sull'assistenza internazionale in materia penale (OAIMP)

Art. 9a [1]   Persona toccata
  Sono considerati personalmente e direttamente toccati ai sensi degli articoli 21 capoverso 3 e 80h della legge, segnatamente:
a.   nel caso di richiesta d'informazioni su un conto, il titolare del conto;
b.   nel caso di perquisizioni domiciliari, il proprietario o il locatario;
c.   nel caso di misure concernenti un veicolo a motore, il detentore.
 
[1] Introdotto dal n. I dell'O del 9 dic. 1996, in vigore dal 1° feb. 1997 (RU 1997 132).
. 1 lett. 1 CEAG e la riserva formulata mediante l'art. 3 del decreto federale del 27 settembre 1966 che approva la Convenzione del Consiglio d'Europa, RU 1967 866). L'art. X n. 1 dell'Accordo italo-svizzero prevede a sua volta che l'assistenza giudiziaria consistente in una misura coercitiva è concessa solo se il fatto che ha dato luogo alla commissione rogatoria è punibile secondo il diritto dei due Stati. Nel diritto interno, tale principio è espresso all'art. 64 cpv. 1
RS 351.1 AIMP Legge federale del 20 marzo 1981 sull'assistenza internazionale in materia penale (Assistenza in materia penale, AIMP) - Assistenza in materia penale

Art. 64   Provvedimenti coercitivi
  1.   I provvedimenti secondo l'articolo 63, se implicano l'applicazione della coercizione processuale, possono essere ordinati soltanto ove dall'esposizione dei fatti risulti che l'atto perseguito all'estero denota gli elementi obiettivi di una fattispecie punibile secondo il diritto svizzero. Essi devono essere eseguiti secondo il diritto svizzero.
  2.   Se l'atto perseguito all'estero è impunibile in Svizzera, i provvedimenti di cui all'articolo 63 implicanti la coazione processuale sono ammissibili:
a.   a discarico della persona perseguita;
b. [1]   quando l'atto perseguito costituisce un atto sessuale su minorenni. [2]
 
[1] La mod. concerne solo il testo tedesco (RU 2011 725).
[2] Nuovo testo giusta l'all. n. 4 della LF del 13 dic. 2002, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 3459; FF 1999 1669).
AIMP. Il giudice dell'assistenza e prima di esso le autorità d'esecuzione non devono procedere a un esame dei reati e delle norme penali menzionati nella domanda di assistenza, ma devono semplicemente vagliare, limitandosi a un esame prima facie, se i fatti addotti nella domanda estera – effettuata la dovuta trasposizione – sarebbero punibili anche secondo il diritto svizzero, ricordato che la punibilità secondo il diritto svizzero va determinata senza tener conto delle particolari forme di colpa e condizioni di punibilità da questo previste (DTF 124 II 184 consid. 4b/cc pag. 188; 118 Ib 543 consid. 3b/aa pag. 546; 116 Ib 89 consid. 3b/bb; 112 Ib 576 consid. 11b/bb pag. 594). I fatti incriminati non devono forzatamente essere caratterizzati, nelle due legislazioni toccate, dalla medesima qualificazione giuridica (DTF 124 II 184 consid. 4b/cc pag. 188). Diversamente dall'ambito estradizionale, le misure di cooperazione sono già ammesse se la condizione della doppia punibilità è ossequiata alla luce di una singola fattispecie (sentenza del Tribunale federale 1C_138/2007 del 17 luglio 2007 consid. 2.3 e rinvii).

2.2 In concreto, la ricorrente è stata condannata il 9 marzo 2017, unitamente a D., ad una pena di un anno e due mesi di reclusione per il reato di cui all'art. 174
RS 351.1 AIMP Legge federale del 20 marzo 1981 sull'assistenza internazionale in materia penale (Assistenza in materia penale, AIMP) - Assistenza in materia penale

Art. 74a [1]   Consegna a scopo di confisca o di restituzione
  1.   Gli oggetti o i beni sequestrati a scopo conservativo possono essere consegnati su richiesta all'autorità estera competente a scopo di confisca o di restituzione agli aventi diritto dopo la chiusura della procedura d'assistenza giudiziaria (art. 80d).
  2.   Gli oggetti o i beni giusta il capoverso 1 comprendono:
a.   oggetti con i quali è stato commesso un reato;
b.   il prodotto o il ricavo di un reato, il valore di rimpiazzo e l'indebito profitto;
c.   i doni o altre liberalità che sono serviti o erano destinati a determinare o a ricompensare l'autore di un reato e il valore di rimpiazzo.
  3.   La consegna può avvenire in ogni stadio del procedimento estero, di regola su decisione passata in giudicato ed esecutiva dello Stato richiedente.
  4.   Gli oggetti o i beni possono tuttavia essere trattenuti in Svizzera se:
a.   il danneggiato cui devono essere restituiti dimora abitualmente in Svizzera;
b.   un'autorità fa valere diritti su di essi;
c.   una persona estranea al reato, le cui pretese non sono garantite dallo Stato richiedente, rende verosimile di aver acquisito in buona fede diritti su tali oggetti o beni in Svizzera o, in quanto dimorante abitualmente in Svizzera, all'estero;
d.   gli oggetti o i beni sono necessari per un procedimento penale pendente in Svizzera o sono suscettibili di essere confiscati in Svizzera.
  5.   Se un avente diritto fa valere pretese su oggetti o beni giusta il capoverso 4, la loro consegna allo Stato richiedente viene rimandata fino a quando la situazione giuridica sia chiarita. Gli oggetti o i beni litigiosi possono essere consegnati all'avente diritto solo se:
a.   lo Stato richiedente vi acconsente;
b.   nel caso del capoverso 4 lettera b, l'autorità dà il suo consenso, o
c.   la fondatezza della pretesa è stata riconosciuta da un'autorità giudiziaria svizzera.
  6.   I diritti di pegno fiscali sono retti dall'articolo 60.
  7.   Non vengono consegnati gli oggetti e i beni di cui al capoverso 1 che spettano alla Svizzera in esecuzione di un accordo di ripartizione in applicazione della legge federale del 19 marzo 2004 [2] sulla ripartizione dei valori patrimoniali confiscati. [3]
 
[1] Introdotto dal n. I della LF del 4 ott. 1996, in vigore dal 1° feb. 1997 (RU 1997 114; FF 1995 III 1).
[2] RS 312.4
[3] Introdotto dall'all. n. 2 della LF del 19 mar. 2004 sulla ripartizione dei valori patrimoniali confiscati, in vigore dal 1° ago. 2004 (RU 2004 3503; FF 2002 389).
Decreto legislativo n. 42/2004, per avere, in concorso con D., e con B. (già condannato mediante patteggiamento), trasferito in territorio elvetico, in assenza della prescritta licenza di esportazione, il dipinto olio su tela raffigurante "Ritratto di Isabella d'Este", dimensioni cm 61x46,5, attribuito al maestro Leonardo da Vinci e comunque opera pittorica risalente al XVI secolo (v. atto 100, allegato 8, MP/TI). Tale sentenza è stata confermata il 17 luglio 2017 dalla Corte di Appello di Ancona (v. atto 100, allegato 9, MP/TI) e dopo la sentenza della Corte suprema di cassazione italiana, che ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto da A. e da D. contro la sentenza d'appello, la condanna è divenuta irrevocabile ed esecutiva (v. atto 100, allegato 10, MP/TI). Ora, se trasposti nel diritto svizzero, i medesimi fatti sarebbero senz'altro sussumibili al reato previsto all'art. 24
RS 444.1 LTBC Legge federale del 20 giugno 2003 sul trasferimento internazionale dei beni culturali (Legge sul trasferimento dei beni culturali, LTBC) - Legge sul trasferimento dei beni culturali

Art. 24   Delitti
  1.   Salvo che per il reato sia comminata una pena più severa in virtù di un'altra disposizione, è punito con una pena detentiva fino a un anno o con una pena pecuniaria chiunque, intenzionalmente: [1]
a.   importa, vende, distribuisce, procura per mediazione, acquista o esporta beni culturali rubati o andati persi contro la volontà del proprietario;
b.   si appropria di prodotti di scavi ai sensi dell'articolo 724 del Codice civile [2];
c. [3]   importa, fa transitare o esporta illecitamente beni culturali;
cbis. [4]   all'atto dell'importazione, del transito o dell'esportazione di beni culturali, omette informazioni nella dichiarazione doganale o vi fornisce informazioni false;
d. [5]   esporta senza autorizzazione beni culturali iscritti nell'Elenco federale.
  2.   Chi ha agito per negligenza è punito con la multa fino a 20 000 franchi.
  3.   Chi ha agito per mestiere è punito con una pena detentiva fino a due anni o con una pena pecuniaria. [6]
 
[1] Nuovo testo giusta il n. I della LF del 25 set. 2020, in vigore dal 1° feb. 2021 (RU 2021 50; FF 2020 2813).
[2] RS 210
[3] Nuovo testo giusta il n. I della LF del 25 set. 2020, in vigore dal 1° feb. 2021 (RU 2021 50; FF 2020 2813).
[4] Introdotta dal n. I della LF del 25 set. 2020, in vigore dal 1° feb. 2021 (RU 2021 50; FF 2020 2813).
[5] Nuovo testo giusta il n. I della LF del 25 set. 2020, in vigore dal 1° feb. 2021 (RU 2021 50; FF 2020 2813).
[6] Nuovo testo giusta il n. I della LF del 25 set. 2020, in vigore dal 1° feb. 2021 (RU 2021 50; FF 2020 2813).
della legge federale sul trasferimento internazionale dei beni culturali (LTBC; RS 444.1), il quale prevede che, salvo che per il reato sia comminata una pena più severa in virtù di un'altra disposizione, è punito con la detenzione fino a un anno o con la multa fino a 100'000 franchi chiunque, intenzionalmente: importa, vende, distribuisce, procura per mediazione, acquista o esporta beni culturali rubati o andati persi contra la volontà del proprietario (lett. a); si appropria di prodotti di scavi ai sensi dell'articolo 724 del Codice civile (lett. b); importa illecitamente beni culturali o li dichiara in modo inesatto all'importazione o al transito (lett. c); esporta illecitamente o dichiara in modo inesatto all'esportazione beni culturali iscritti nell'Elenco federale (lett. d). In questo ambito, la dottrina ha del resto già avuto modo di evidenziare che, grazie alla normativa in questione, la condizione della doppia punibilità è ugualmente soddisfatta se i fatti alla base della domanda di assistenza estera si riferiscono unicamente a esportazioni o importazioni illecite di beni culturali. Prima dell'entrata in vigore della LTBC, ossia il 1° giugno 2005, se la condizione della doppia punibilità non era adempiuta in relazione ad un'altra
disposizione, le autorità svizzere non potevano, ad esempio, dare seguito positivo ad una rogatoria con la quale veniva richiesto il sequestro di un bene culturale la cui esportazione era vietata nello Stato richiedente, ma che era stato nondimeno esportato illegalmente in Svizzera o in un altro Stato (v. Bomio, L'entraide internationale et les biens culturels, in Renold (ed.), L'entraide judiciaire internationale dans le domaine des biens culturels, 2011, p. 26 e seg.). È d'uopo precisare che la normativa penale svizzera in questione trae le proprie origini dalla Convenzione UNESCO, e più precisamente dai suoi art. 8 e
RS 444.1 LTBC Legge federale del 20 giugno 2003 sul trasferimento internazionale dei beni culturali (Legge sul trasferimento dei beni culturali, LTBC) - Legge sul trasferimento dei beni culturali

Art. 24   Delitti
  1.   Salvo che per il reato sia comminata una pena più severa in virtù di un'altra disposizione, è punito con una pena detentiva fino a un anno o con una pena pecuniaria chiunque, intenzionalmente: [1]
a.   importa, vende, distribuisce, procura per mediazione, acquista o esporta beni culturali rubati o andati persi contro la volontà del proprietario;
b.   si appropria di prodotti di scavi ai sensi dell'articolo 724 del Codice civile [2];
c. [3]   importa, fa transitare o esporta illecitamente beni culturali;
cbis. [4]   all'atto dell'importazione, del transito o dell'esportazione di beni culturali, omette informazioni nella dichiarazione doganale o vi fornisce informazioni false;
d. [5]   esporta senza autorizzazione beni culturali iscritti nell'Elenco federale.
  2.   Chi ha agito per negligenza è punito con la multa fino a 20 000 franchi.
  3.   Chi ha agito per mestiere è punito con una pena detentiva fino a due anni o con una pena pecuniaria. [6]
 
[1] Nuovo testo giusta il n. I della LF del 25 set. 2020, in vigore dal 1° feb. 2021 (RU 2021 50; FF 2020 2813).
[2] RS 210
[3] Nuovo testo giusta il n. I della LF del 25 set. 2020, in vigore dal 1° feb. 2021 (RU 2021 50; FF 2020 2813).
[4] Introdotta dal n. I della LF del 25 set. 2020, in vigore dal 1° feb. 2021 (RU 2021 50; FF 2020 2813).
[5] Nuovo testo giusta il n. I della LF del 25 set. 2020, in vigore dal 1° feb. 2021 (RU 2021 50; FF 2020 2813).
[6] Nuovo testo giusta il n. I della LF del 25 set. 2020, in vigore dal 1° feb. 2021 (RU 2021 50; FF 2020 2813).
10 (v. Gabus/Renold, Commentaire LTBC, 2006, n. 1 e segg. ad art. 24
RS 444.1 LTBC Legge federale del 20 giugno 2003 sul trasferimento internazionale dei beni culturali (Legge sul trasferimento dei beni culturali, LTBC) - Legge sul trasferimento dei beni culturali

Art. 24   Delitti
  1.   Salvo che per il reato sia comminata una pena più severa in virtù di un'altra disposizione, è punito con una pena detentiva fino a un anno o con una pena pecuniaria chiunque, intenzionalmente: [1]
a.   importa, vende, distribuisce, procura per mediazione, acquista o esporta beni culturali rubati o andati persi contro la volontà del proprietario;
b.   si appropria di prodotti di scavi ai sensi dell'articolo 724 del Codice civile [2];
c. [3]   importa, fa transitare o esporta illecitamente beni culturali;
cbis. [4]   all'atto dell'importazione, del transito o dell'esportazione di beni culturali, omette informazioni nella dichiarazione doganale o vi fornisce informazioni false;
d. [5]   esporta senza autorizzazione beni culturali iscritti nell'Elenco federale.
  2.   Chi ha agito per negligenza è punito con la multa fino a 20 000 franchi.
  3.   Chi ha agito per mestiere è punito con una pena detentiva fino a due anni o con una pena pecuniaria. [6]
 
[1] Nuovo testo giusta il n. I della LF del 25 set. 2020, in vigore dal 1° feb. 2021 (RU 2021 50; FF 2020 2813).
[2] RS 210
[3] Nuovo testo giusta il n. I della LF del 25 set. 2020, in vigore dal 1° feb. 2021 (RU 2021 50; FF 2020 2813).
[4] Introdotta dal n. I della LF del 25 set. 2020, in vigore dal 1° feb. 2021 (RU 2021 50; FF 2020 2813).
[5] Nuovo testo giusta il n. I della LF del 25 set. 2020, in vigore dal 1° feb. 2021 (RU 2021 50; FF 2020 2813).
[6] Nuovo testo giusta il n. I della LF del 25 set. 2020, in vigore dal 1° feb. 2021 (RU 2021 50; FF 2020 2813).
LTBC). Giusta l'art. 8 Convenzione UNESCO, gli Stati parti della Convenzione s'impegnano a imporre sanzioni penali o amministrative a qualsiasi persona responsabile di una infrazione ai divieti previsti negli articoli 6 b) e 7 b) della Convenzione. L'art. 6 a) Convenzione UNESCO prevede che gli Stati parti alla Convenzione s'impegnano a istituire un certificato appropriato mediante il quale lo Stato esportatore specifica che l'esportazione del o dei beni culturali in questione è autorizzata. Tale certificato deve accompagnare il o i beni culturali regolarmente esportati. Secondo l'art. 6 b) della stessa Convenzione, gli Stati s'impegnano a proibire l'esportazione dal proprio territorio dei beni culturali non accompagnati dal certificato di esportazione sopra menzionato. Ciò vuol dire, in definitiva, che già solo il fatto di non dichiarare in Svizzera l'esportazione di un bene culturale (e quindi di non disporre del certificato d'esportazione) viola la normativa in questione. Quanto precede permette quindi di ritenere adempiuto il requisito della doppia punibilità e di respingere la censura della ricorrente.

3. Premettendo che la cooperazione in materia penale sarebbe di fatto facoltativa e che l'art. 74
RS 351.1 AIMP Legge federale del 20 marzo 1981 sull'assistenza internazionale in materia penale (Assistenza in materia penale, AIMP) - Assistenza in materia penale

Art. 74 [1]   Consegna di mezzi di prova
  1.   Gli oggetti, i documenti o i beni sequestrati a scopo di prova, nonché gli atti e le decisioni sono messi a disposizione dell'autorità estera competente, a sua richiesta, dopo la chiusura della procedura d'assistenza giudiziaria (art. 80d).
  2.   Se una terza persona che ha acquisito diritti in buona fede, un'autorità o il danneggiato che dimora abitualmente in Svizzera fanno valere diritti sugli oggetti, i documenti o i beni giusta il capoverso 1, quest'ultimi sono consegnati soltanto se lo Stato richiedente ne garantisce la restituzione gratuita dopo la chiusura del suo procedimento.
  3.   La consegna può essere rinviata fintanto che gli oggetti, i documenti o i beni sono necessari per un procedimento penale pendente in Svizzera.
  4.   I diritti di pegno fiscali sono retti dall'articolo 60.
 
[1] Nuovo testo giusta il n. I della LF del 4 ott. 1996, in vigore dal 1° feb. 1997 (RU 1997 114; FF 1995 III 1).
AIMP sarebbe una disposizione che non statuisce un obbligo, bensì una facoltà, l'insorgente afferma che la consegna all'Italia del dipinto litigioso sarebbe completamente sproporzionata oltre che infondata. Tenuto conto del fatto che lo stesso sarebbe stato acquisito in modo del tutto lecito e che il medesimo, da svariati decenni in Svizzera, si sarebbe trovato in Italia solo per due o tre ore, l'autorità d'esecuzione, con la contestata decisione, avrebbe superato, se non violato, in modo crasso il proprio margine di valutazione e azione.

3.1 Giusta l’art. 74a cpv. 1
RS 351.1 AIMP Legge federale del 20 marzo 1981 sull'assistenza internazionale in materia penale (Assistenza in materia penale, AIMP) - Assistenza in materia penale

Art. 74a [1]   Consegna a scopo di confisca o di restituzione
  1.   Gli oggetti o i beni sequestrati a scopo conservativo possono essere consegnati su richiesta all'autorità estera competente a scopo di confisca o di restituzione agli aventi diritto dopo la chiusura della procedura d'assistenza giudiziaria (art. 80d).
  2.   Gli oggetti o i beni giusta il capoverso 1 comprendono:
a.   oggetti con i quali è stato commesso un reato;
b.   il prodotto o il ricavo di un reato, il valore di rimpiazzo e l'indebito profitto;
c.   i doni o altre liberalità che sono serviti o erano destinati a determinare o a ricompensare l'autore di un reato e il valore di rimpiazzo.
  3.   La consegna può avvenire in ogni stadio del procedimento estero, di regola su decisione passata in giudicato ed esecutiva dello Stato richiedente.
  4.   Gli oggetti o i beni possono tuttavia essere trattenuti in Svizzera se:
a.   il danneggiato cui devono essere restituiti dimora abitualmente in Svizzera;
b.   un'autorità fa valere diritti su di essi;
c.   una persona estranea al reato, le cui pretese non sono garantite dallo Stato richiedente, rende verosimile di aver acquisito in buona fede diritti su tali oggetti o beni in Svizzera o, in quanto dimorante abitualmente in Svizzera, all'estero;
d.   gli oggetti o i beni sono necessari per un procedimento penale pendente in Svizzera o sono suscettibili di essere confiscati in Svizzera.
  5.   Se un avente diritto fa valere pretese su oggetti o beni giusta il capoverso 4, la loro consegna allo Stato richiedente viene rimandata fino a quando la situazione giuridica sia chiarita. Gli oggetti o i beni litigiosi possono essere consegnati all'avente diritto solo se:
a.   lo Stato richiedente vi acconsente;
b.   nel caso del capoverso 4 lettera b, l'autorità dà il suo consenso, o
c.   la fondatezza della pretesa è stata riconosciuta da un'autorità giudiziaria svizzera.
  6.   I diritti di pegno fiscali sono retti dall'articolo 60.
  7.   Non vengono consegnati gli oggetti e i beni di cui al capoverso 1 che spettano alla Svizzera in esecuzione di un accordo di ripartizione in applicazione della legge federale del 19 marzo 2004 [2] sulla ripartizione dei valori patrimoniali confiscati. [3]
 
[1] Introdotto dal n. I della LF del 4 ott. 1996, in vigore dal 1° feb. 1997 (RU 1997 114; FF 1995 III 1).
[2] RS 312.4
[3] Introdotto dall'all. n. 2 della LF del 19 mar. 2004 sulla ripartizione dei valori patrimoniali confiscati, in vigore dal 1° ago. 2004 (RU 2004 3503; FF 2002 389).
AIMP gli oggetti o i beni sequestrati a scopo conservativo possono essere consegnati su richiesta all’autorità estere competente a scopo di confisca o di restituzione agli aventi diritto dopo la chiusura della procedura d’assistenza giudiziaria. La consegna può avvenire in ogni stadio del procedimento estero, di regola su decisione passata in giudicato ed esecutiva dello Stato richiedente (cpv. 3). Secondo l'art. 74a cpv. 4
RS 351.1 AIMP Legge federale del 20 marzo 1981 sull'assistenza internazionale in materia penale (Assistenza in materia penale, AIMP) - Assistenza in materia penale

Art. 74a [1]   Consegna a scopo di confisca o di restituzione
  1.   Gli oggetti o i beni sequestrati a scopo conservativo possono essere consegnati su richiesta all'autorità estera competente a scopo di confisca o di restituzione agli aventi diritto dopo la chiusura della procedura d'assistenza giudiziaria (art. 80d).
  2.   Gli oggetti o i beni giusta il capoverso 1 comprendono:
a.   oggetti con i quali è stato commesso un reato;
b.   il prodotto o il ricavo di un reato, il valore di rimpiazzo e l'indebito profitto;
c.   i doni o altre liberalità che sono serviti o erano destinati a determinare o a ricompensare l'autore di un reato e il valore di rimpiazzo.
  3.   La consegna può avvenire in ogni stadio del procedimento estero, di regola su decisione passata in giudicato ed esecutiva dello Stato richiedente.
  4.   Gli oggetti o i beni possono tuttavia essere trattenuti in Svizzera se:
a.   il danneggiato cui devono essere restituiti dimora abitualmente in Svizzera;
b.   un'autorità fa valere diritti su di essi;
c.   una persona estranea al reato, le cui pretese non sono garantite dallo Stato richiedente, rende verosimile di aver acquisito in buona fede diritti su tali oggetti o beni in Svizzera o, in quanto dimorante abitualmente in Svizzera, all'estero;
d.   gli oggetti o i beni sono necessari per un procedimento penale pendente in Svizzera o sono suscettibili di essere confiscati in Svizzera.
  5.   Se un avente diritto fa valere pretese su oggetti o beni giusta il capoverso 4, la loro consegna allo Stato richiedente viene rimandata fino a quando la situazione giuridica sia chiarita. Gli oggetti o i beni litigiosi possono essere consegnati all'avente diritto solo se:
a.   lo Stato richiedente vi acconsente;
b.   nel caso del capoverso 4 lettera b, l'autorità dà il suo consenso, o
c.   la fondatezza della pretesa è stata riconosciuta da un'autorità giudiziaria svizzera.
  6.   I diritti di pegno fiscali sono retti dall'articolo 60.
  7.   Non vengono consegnati gli oggetti e i beni di cui al capoverso 1 che spettano alla Svizzera in esecuzione di un accordo di ripartizione in applicazione della legge federale del 19 marzo 2004 [2] sulla ripartizione dei valori patrimoniali confiscati. [3]
 
[1] Introdotto dal n. I della LF del 4 ott. 1996, in vigore dal 1° feb. 1997 (RU 1997 114; FF 1995 III 1).
[2] RS 312.4
[3] Introdotto dall'all. n. 2 della LF del 19 mar. 2004 sulla ripartizione dei valori patrimoniali confiscati, in vigore dal 1° ago. 2004 (RU 2004 3503; FF 2002 389).
AIMP, gli oggetti o i beni possono essere trattenuti in Svizzera se: il danneggiato cui devono essere restituiti dimora abitualmente in Svizzera (lett. a); un'autorità fa valere diritti su di essi (lett. b); una persona estranea al reato, le cui pretese non sono garantite dallo Stato richiedente, rende verosimile di aver acquisito in buona fede diritti su tali oggetti o beni in Svizzera o, in quanto dimorante abitualmente in Svizzera, all'estero (lett. c); gli oggetti o i beni sono necessari per un procedimento penale pendente in Svizzera o sono suscettibili di essere confiscati in Svizzera (lett. d). Non vengono consegnati gli oggetti e i beni di cui al capoverso 1 che spettano alla Svizzera in esecuzione di un accordo di ripartizione in applicazione della legge federale del 19 marzo 2004 sulla ripartizione dei valori patrimoniali confiscati (LRVC; RS 312.4).

3.2 Orbene, se è vero che l'art. 74a
RS 351.1 AIMP Legge federale del 20 marzo 1981 sull'assistenza internazionale in materia penale (Assistenza in materia penale, AIMP) - Assistenza in materia penale

Art. 74a [1]   Consegna a scopo di confisca o di restituzione
  1.   Gli oggetti o i beni sequestrati a scopo conservativo possono essere consegnati su richiesta all'autorità estera competente a scopo di confisca o di restituzione agli aventi diritto dopo la chiusura della procedura d'assistenza giudiziaria (art. 80d).
  2.   Gli oggetti o i beni giusta il capoverso 1 comprendono:
a.   oggetti con i quali è stato commesso un reato;
b.   il prodotto o il ricavo di un reato, il valore di rimpiazzo e l'indebito profitto;
c.   i doni o altre liberalità che sono serviti o erano destinati a determinare o a ricompensare l'autore di un reato e il valore di rimpiazzo.
  3.   La consegna può avvenire in ogni stadio del procedimento estero, di regola su decisione passata in giudicato ed esecutiva dello Stato richiedente.
  4.   Gli oggetti o i beni possono tuttavia essere trattenuti in Svizzera se:
a.   il danneggiato cui devono essere restituiti dimora abitualmente in Svizzera;
b.   un'autorità fa valere diritti su di essi;
c.   una persona estranea al reato, le cui pretese non sono garantite dallo Stato richiedente, rende verosimile di aver acquisito in buona fede diritti su tali oggetti o beni in Svizzera o, in quanto dimorante abitualmente in Svizzera, all'estero;
d.   gli oggetti o i beni sono necessari per un procedimento penale pendente in Svizzera o sono suscettibili di essere confiscati in Svizzera.
  5.   Se un avente diritto fa valere pretese su oggetti o beni giusta il capoverso 4, la loro consegna allo Stato richiedente viene rimandata fino a quando la situazione giuridica sia chiarita. Gli oggetti o i beni litigiosi possono essere consegnati all'avente diritto solo se:
a.   lo Stato richiedente vi acconsente;
b.   nel caso del capoverso 4 lettera b, l'autorità dà il suo consenso, o
c.   la fondatezza della pretesa è stata riconosciuta da un'autorità giudiziaria svizzera.
  6.   I diritti di pegno fiscali sono retti dall'articolo 60.
  7.   Non vengono consegnati gli oggetti e i beni di cui al capoverso 1 che spettano alla Svizzera in esecuzione di un accordo di ripartizione in applicazione della legge federale del 19 marzo 2004 [2] sulla ripartizione dei valori patrimoniali confiscati. [3]
 
[1] Introdotto dal n. I della LF del 4 ott. 1996, in vigore dal 1° feb. 1997 (RU 1997 114; FF 1995 III 1).
[2] RS 312.4
[3] Introdotto dall'all. n. 2 della LF del 19 mar. 2004 sulla ripartizione dei valori patrimoniali confiscati, in vigore dal 1° ago. 2004 (RU 2004 3503; FF 2002 389).
AIMP lascia un grande margine d'apprezzamento all'autorità d'esecuzione per decidere se e a quali condizioni una consegna può avere luogo, occorre constatare che in concreto non vi sono motivi particolari – la dottrina cita i casi d'abuso (v. Aepli, Commentario basilese, 2015, n. 10 ad art. 74a
RS 351.1 AIMP Legge federale del 20 marzo 1981 sull'assistenza internazionale in materia penale (Assistenza in materia penale, AIMP) - Assistenza in materia penale

Art. 74a [1]   Consegna a scopo di confisca o di restituzione
  1.   Gli oggetti o i beni sequestrati a scopo conservativo possono essere consegnati su richiesta all'autorità estera competente a scopo di confisca o di restituzione agli aventi diritto dopo la chiusura della procedura d'assistenza giudiziaria (art. 80d).
  2.   Gli oggetti o i beni giusta il capoverso 1 comprendono:
a.   oggetti con i quali è stato commesso un reato;
b.   il prodotto o il ricavo di un reato, il valore di rimpiazzo e l'indebito profitto;
c.   i doni o altre liberalità che sono serviti o erano destinati a determinare o a ricompensare l'autore di un reato e il valore di rimpiazzo.
  3.   La consegna può avvenire in ogni stadio del procedimento estero, di regola su decisione passata in giudicato ed esecutiva dello Stato richiedente.
  4.   Gli oggetti o i beni possono tuttavia essere trattenuti in Svizzera se:
a.   il danneggiato cui devono essere restituiti dimora abitualmente in Svizzera;
b.   un'autorità fa valere diritti su di essi;
c.   una persona estranea al reato, le cui pretese non sono garantite dallo Stato richiedente, rende verosimile di aver acquisito in buona fede diritti su tali oggetti o beni in Svizzera o, in quanto dimorante abitualmente in Svizzera, all'estero;
d.   gli oggetti o i beni sono necessari per un procedimento penale pendente in Svizzera o sono suscettibili di essere confiscati in Svizzera.
  5.   Se un avente diritto fa valere pretese su oggetti o beni giusta il capoverso 4, la loro consegna allo Stato richiedente viene rimandata fino a quando la situazione giuridica sia chiarita. Gli oggetti o i beni litigiosi possono essere consegnati all'avente diritto solo se:
a.   lo Stato richiedente vi acconsente;
b.   nel caso del capoverso 4 lettera b, l'autorità dà il suo consenso, o
c.   la fondatezza della pretesa è stata riconosciuta da un'autorità giudiziaria svizzera.
  6.   I diritti di pegno fiscali sono retti dall'articolo 60.
  7.   Non vengono consegnati gli oggetti e i beni di cui al capoverso 1 che spettano alla Svizzera in esecuzione di un accordo di ripartizione in applicazione della legge federale del 19 marzo 2004 [2] sulla ripartizione dei valori patrimoniali confiscati. [3]
 
[1] Introdotto dal n. I della LF del 4 ott. 1996, in vigore dal 1° feb. 1997 (RU 1997 114; FF 1995 III 1).
[2] RS 312.4
[3] Introdotto dall'all. n. 2 della LF del 19 mar. 2004 sulla ripartizione dei valori patrimoniali confiscati, in vigore dal 1° ago. 2004 (RU 2004 3503; FF 2002 389).
AIMP) – che si oppongono ad una consegna del dipinto litigioso. Che il dipinto si sia trovato per svariati decenni in Svizzera e che la richiesta italiana si basi su una presenza dello stesso in Italia di poche ore, come asserito dalla ricorrente, non costituisce un caso d'abuso. La breve durata della presenza dell'opera in Italia non è infatti certamente né un fattore scriminante né discolpante, visto che ciò non toglie che esportazione illecita ci sia stata e che a tali condizioni la fattispecie sarebbe adempiuta anche secondo il diritto del nostro Paese (v. supra consid. 2.2). Che il passaggio della dogana con una simile opera soggiaccia a regole precise doveva del resto essere noto alla ricorrente (v. già Loosli, Kulturgüterschutz in Italien, 1996, pag. 126 e segg.). Per quanto riguarda più particolarmente l'art. 74a cpv. 3
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Art. 74a [1]   Consegna a scopo di confisca o di restituzione
  1.   Gli oggetti o i beni sequestrati a scopo conservativo possono essere consegnati su richiesta all'autorità estera competente a scopo di confisca o di restituzione agli aventi diritto dopo la chiusura della procedura d'assistenza giudiziaria (art. 80d).
  2.   Gli oggetti o i beni giusta il capoverso 1 comprendono:
a.   oggetti con i quali è stato commesso un reato;
b.   il prodotto o il ricavo di un reato, il valore di rimpiazzo e l'indebito profitto;
c.   i doni o altre liberalità che sono serviti o erano destinati a determinare o a ricompensare l'autore di un reato e il valore di rimpiazzo.
  3.   La consegna può avvenire in ogni stadio del procedimento estero, di regola su decisione passata in giudicato ed esecutiva dello Stato richiedente.
  4.   Gli oggetti o i beni possono tuttavia essere trattenuti in Svizzera se:
a.   il danneggiato cui devono essere restituiti dimora abitualmente in Svizzera;
b.   un'autorità fa valere diritti su di essi;
c.   una persona estranea al reato, le cui pretese non sono garantite dallo Stato richiedente, rende verosimile di aver acquisito in buona fede diritti su tali oggetti o beni in Svizzera o, in quanto dimorante abitualmente in Svizzera, all'estero;
d.   gli oggetti o i beni sono necessari per un procedimento penale pendente in Svizzera o sono suscettibili di essere confiscati in Svizzera.
  5.   Se un avente diritto fa valere pretese su oggetti o beni giusta il capoverso 4, la loro consegna allo Stato richiedente viene rimandata fino a quando la situazione giuridica sia chiarita. Gli oggetti o i beni litigiosi possono essere consegnati all'avente diritto solo se:
a.   lo Stato richiedente vi acconsente;
b.   nel caso del capoverso 4 lettera b, l'autorità dà il suo consenso, o
c.   la fondatezza della pretesa è stata riconosciuta da un'autorità giudiziaria svizzera.
  6.   I diritti di pegno fiscali sono retti dall'articolo 60.
  7.   Non vengono consegnati gli oggetti e i beni di cui al capoverso 1 che spettano alla Svizzera in esecuzione di un accordo di ripartizione in applicazione della legge federale del 19 marzo 2004 [2] sulla ripartizione dei valori patrimoniali confiscati. [3]
 
[1] Introdotto dal n. I della LF del 4 ott. 1996, in vigore dal 1° feb. 1997 (RU 1997 114; FF 1995 III 1).
[2] RS 312.4
[3] Introdotto dall'all. n. 2 della LF del 19 mar. 2004 sulla ripartizione dei valori patrimoniali confiscati, in vigore dal 1° ago. 2004 (RU 2004 3503; FF 2002 389).
AIMP, si rileva che il margine di apprezzamento è legato al potere decisionale dell'autorità rogata in assenza di una decisione definitiva di confisca (v. DTF 123 II 595 consid. 4; cfr. anche DTF 123 II 268 consid. 4a). Quindi, nella misura in cui una decisione di confisca passata in giudicato è pacificamente data, essendo questa connessa alla condanna penale della ricorrente (v. già supra consid. 2.2), e che non vi sono motivi per trattenere in Svizzera i valori litigiosi giusta l'art. 74a cpv. 4
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Art. 74a [1]   Consegna a scopo di confisca o di restituzione
  1.   Gli oggetti o i beni sequestrati a scopo conservativo possono essere consegnati su richiesta all'autorità estera competente a scopo di confisca o di restituzione agli aventi diritto dopo la chiusura della procedura d'assistenza giudiziaria (art. 80d).
  2.   Gli oggetti o i beni giusta il capoverso 1 comprendono:
a.   oggetti con i quali è stato commesso un reato;
b.   il prodotto o il ricavo di un reato, il valore di rimpiazzo e l'indebito profitto;
c.   i doni o altre liberalità che sono serviti o erano destinati a determinare o a ricompensare l'autore di un reato e il valore di rimpiazzo.
  3.   La consegna può avvenire in ogni stadio del procedimento estero, di regola su decisione passata in giudicato ed esecutiva dello Stato richiedente.
  4.   Gli oggetti o i beni possono tuttavia essere trattenuti in Svizzera se:
a.   il danneggiato cui devono essere restituiti dimora abitualmente in Svizzera;
b.   un'autorità fa valere diritti su di essi;
c.   una persona estranea al reato, le cui pretese non sono garantite dallo Stato richiedente, rende verosimile di aver acquisito in buona fede diritti su tali oggetti o beni in Svizzera o, in quanto dimorante abitualmente in Svizzera, all'estero;
d.   gli oggetti o i beni sono necessari per un procedimento penale pendente in Svizzera o sono suscettibili di essere confiscati in Svizzera.
  5.   Se un avente diritto fa valere pretese su oggetti o beni giusta il capoverso 4, la loro consegna allo Stato richiedente viene rimandata fino a quando la situazione giuridica sia chiarita. Gli oggetti o i beni litigiosi possono essere consegnati all'avente diritto solo se:
a.   lo Stato richiedente vi acconsente;
b.   nel caso del capoverso 4 lettera b, l'autorità dà il suo consenso, o
c.   la fondatezza della pretesa è stata riconosciuta da un'autorità giudiziaria svizzera.
  6.   I diritti di pegno fiscali sono retti dall'articolo 60.
  7.   Non vengono consegnati gli oggetti e i beni di cui al capoverso 1 che spettano alla Svizzera in esecuzione di un accordo di ripartizione in applicazione della legge federale del 19 marzo 2004 [2] sulla ripartizione dei valori patrimoniali confiscati. [3]
 
[1] Introdotto dal n. I della LF del 4 ott. 1996, in vigore dal 1° feb. 1997 (RU 1997 114; FF 1995 III 1).
[2] RS 312.4
[3] Introdotto dall'all. n. 2 della LF del 19 mar. 2004 sulla ripartizione dei valori patrimoniali confiscati, in vigore dal 1° ago. 2004 (RU 2004 3503; FF 2002 389).
AIMP, l'autorità d'esecuzione non ha abusato del proprio potere d'apprezzamento e nulla osta alla consegna del dipinto litigioso alle autorità estere.

4. La ricorrente afferma poi che non vi sarebbe nessuna base legale valida per la consegna del dipinto e che la CRic non sarebbe applicabile nella fattispecie. Ella aggiunge che l'autorità rogante non disporrebbe neppure di pretese civili sull'opera litigiosa, la quale sarebbe di sua proprietà.

Come rilevato al considerando precedente, le basi legali per la consegna sono date. Che la ricorrente fosse la legittima proprietaria del dipinto non ha nessuna incidenza sulla decisione di consegna dello stesso allo Stato estero, il quale, sulla base della propria legislazione, lo ha confiscato (v. più ampiamente per quanto riguarda il diritto svizzero Piotet, Les effets civils de la confiscation pénale, 1995, pag. 21 e seg.). Essendo la ricorrente stessa coautrice del reato, non si applica la riserva di cui all'art. 174 n
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Art. 74a [1]   Consegna a scopo di confisca o di restituzione
  1.   Gli oggetti o i beni sequestrati a scopo conservativo possono essere consegnati su richiesta all'autorità estera competente a scopo di confisca o di restituzione agli aventi diritto dopo la chiusura della procedura d'assistenza giudiziaria (art. 80d).
  2.   Gli oggetti o i beni giusta il capoverso 1 comprendono:
a.   oggetti con i quali è stato commesso un reato;
b.   il prodotto o il ricavo di un reato, il valore di rimpiazzo e l'indebito profitto;
c.   i doni o altre liberalità che sono serviti o erano destinati a determinare o a ricompensare l'autore di un reato e il valore di rimpiazzo.
  3.   La consegna può avvenire in ogni stadio del procedimento estero, di regola su decisione passata in giudicato ed esecutiva dello Stato richiedente.
  4.   Gli oggetti o i beni possono tuttavia essere trattenuti in Svizzera se:
a.   il danneggiato cui devono essere restituiti dimora abitualmente in Svizzera;
b.   un'autorità fa valere diritti su di essi;
c.   una persona estranea al reato, le cui pretese non sono garantite dallo Stato richiedente, rende verosimile di aver acquisito in buona fede diritti su tali oggetti o beni in Svizzera o, in quanto dimorante abitualmente in Svizzera, all'estero;
d.   gli oggetti o i beni sono necessari per un procedimento penale pendente in Svizzera o sono suscettibili di essere confiscati in Svizzera.
  5.   Se un avente diritto fa valere pretese su oggetti o beni giusta il capoverso 4, la loro consegna allo Stato richiedente viene rimandata fino a quando la situazione giuridica sia chiarita. Gli oggetti o i beni litigiosi possono essere consegnati all'avente diritto solo se:
a.   lo Stato richiedente vi acconsente;
b.   nel caso del capoverso 4 lettera b, l'autorità dà il suo consenso, o
c.   la fondatezza della pretesa è stata riconosciuta da un'autorità giudiziaria svizzera.
  6.   I diritti di pegno fiscali sono retti dall'articolo 60.
  7.   Non vengono consegnati gli oggetti e i beni di cui al capoverso 1 che spettano alla Svizzera in esecuzione di un accordo di ripartizione in applicazione della legge federale del 19 marzo 2004 [2] sulla ripartizione dei valori patrimoniali confiscati. [3]
 
[1] Introdotto dal n. I della LF del 4 ott. 1996, in vigore dal 1° feb. 1997 (RU 1997 114; FF 1995 III 1).
[2] RS 312.4
[3] Introdotto dall'all. n. 2 della LF del 19 mar. 2004 sulla ripartizione dei valori patrimoniali confiscati, in vigore dal 1° ago. 2004 (RU 2004 3503; FF 2002 389).
. 3 del sopraccitato decreto, la cui logica corrisponde in sostanza al contenuto dell'art. 74a cpv. 4 lett. c
RS 351.1 AIMP Legge federale del 20 marzo 1981 sull'assistenza internazionale in materia penale (Assistenza in materia penale, AIMP) - Assistenza in materia penale

Art. 74a [1]   Consegna a scopo di confisca o di restituzione
  1.   Gli oggetti o i beni sequestrati a scopo conservativo possono essere consegnati su richiesta all'autorità estera competente a scopo di confisca o di restituzione agli aventi diritto dopo la chiusura della procedura d'assistenza giudiziaria (art. 80d).
  2.   Gli oggetti o i beni giusta il capoverso 1 comprendono:
a.   oggetti con i quali è stato commesso un reato;
b.   il prodotto o il ricavo di un reato, il valore di rimpiazzo e l'indebito profitto;
c.   i doni o altre liberalità che sono serviti o erano destinati a determinare o a ricompensare l'autore di un reato e il valore di rimpiazzo.
  3.   La consegna può avvenire in ogni stadio del procedimento estero, di regola su decisione passata in giudicato ed esecutiva dello Stato richiedente.
  4.   Gli oggetti o i beni possono tuttavia essere trattenuti in Svizzera se:
a.   il danneggiato cui devono essere restituiti dimora abitualmente in Svizzera;
b.   un'autorità fa valere diritti su di essi;
c.   una persona estranea al reato, le cui pretese non sono garantite dallo Stato richiedente, rende verosimile di aver acquisito in buona fede diritti su tali oggetti o beni in Svizzera o, in quanto dimorante abitualmente in Svizzera, all'estero;
d.   gli oggetti o i beni sono necessari per un procedimento penale pendente in Svizzera o sono suscettibili di essere confiscati in Svizzera.
  5.   Se un avente diritto fa valere pretese su oggetti o beni giusta il capoverso 4, la loro consegna allo Stato richiedente viene rimandata fino a quando la situazione giuridica sia chiarita. Gli oggetti o i beni litigiosi possono essere consegnati all'avente diritto solo se:
a.   lo Stato richiedente vi acconsente;
b.   nel caso del capoverso 4 lettera b, l'autorità dà il suo consenso, o
c.   la fondatezza della pretesa è stata riconosciuta da un'autorità giudiziaria svizzera.
  6.   I diritti di pegno fiscali sono retti dall'articolo 60.
  7.   Non vengono consegnati gli oggetti e i beni di cui al capoverso 1 che spettano alla Svizzera in esecuzione di un accordo di ripartizione in applicazione della legge federale del 19 marzo 2004 [2] sulla ripartizione dei valori patrimoniali confiscati. [3]
 
[1] Introdotto dal n. I della LF del 4 ott. 1996, in vigore dal 1° feb. 1997 (RU 1997 114; FF 1995 III 1).
[2] RS 312.4
[3] Introdotto dall'all. n. 2 della LF del 19 mar. 2004 sulla ripartizione dei valori patrimoniali confiscati, in vigore dal 1° ago. 2004 (RU 2004 3503; FF 2002 389).
AIMP. Le censure in questo ambito vanno quindi tutte disattese.

5. In conclusione, il ricorso è integralmente respinto e la decisione impugnata confermata.

6. Le spese seguono la soccombenza (v. art. 63 cpv. 1
RS 172.021 PA Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA)

Art. 63  
  1.   L'autorità di ricorso mette nel dispositivo le spese processuali, consistenti in una tassa di decisione nelle tasse di cancelleria e negli sborsi, di regola a carico della parte soccombente. Se questa soccombe solo parzialmente, le spese processuali sono ridotte. Per eccezione, si possono condonare le spese processuali.
  2.   Nessuna spesa processuale è messa a carico dell'autorità inferiore ne delle autorità federali, che promuovano il ricorso e soccombano; se l'autorità ricorrente, che soccombe, non è un'autorità federale, le spese processuali le sono addossate in quanto la causa concerna interessi pecuniari di enti o d'istituti autonomi.
  3.   Alla parte vincente possono essere addossate solo le spese processuali che abbia cagionato violando le regole di procedura.
  4.   L'autorità di ricorso, il suo presidente o il giudice dell'istruzione esige dal ricorrente un anticipo equivalente alle presunte spese processuali. Stabilisce un congruo termine per il pagamento con la comminatoria che altrimenti non entrerà nel merito. Se sussistono motivi particolari, può rinunciare interamente o in parte a esigere l'anticipo. [1]
  4bis.   La tassa di decisione è stabilita in funzione dell'ampiezza e della difficoltà della causa, del modo di condotta processuale e della situazione finanziaria delle parti. Il suo importo oscilla:
a.   da 100 a 5000 franchi nelle controversie senza interesse pecuniario;
b.   da 100 a 50 000 franchi nelle altre controversie. [2]
  5.   Il Consiglio federale disciplina i dettagli relativi alla determinazione delle tasse. [3] Sono fatti salvi l'articolo 16 capoverso 1 lettera a della legge del 17 giugno 2005 [4] sul Tribunale amministrativo federale e l'articolo 73 della legge del 19 marzo 2010 [5] sull'organizzazione delle autorità penali. [6]
 
[1] Nuovo testo giusta l'all. n. 10 della L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 21971069; FF 2001 3764).
[2] Introdotto dall'all. n. 10 della L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 21971069; FF 2001 3764).
[3] Nuovo testo giusta l'all. n. 10 della L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 21971069; FF 2001 3764).
[4] RS 173.32
[5] RS 173.71
[6] Nuovo testo del per. giusta l'all. n. II 3 della L del 19 mar. 2010 sull'organizzazione delle autorità penali, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 3267;FF 2008 7093).
PA). La tassa di giustizia è calcolata giusta gli art. 73 cpv. 2
RS 173.71 LOAP Legge federale del 19 marzo 2010 sull'organizzazione delle autorità penali della Confederazione (Legge sull'organizzazione delle autorità penali, LOAP) - Legge sull'organizzazione delle autorità penali

Art. 73   Spese e indennità
  1.   Il Tribunale penale federale disciplina in un regolamento:
a.   il calcolo delle spese procedurali;
b.   gli emolumenti;
c.   le spese ripetibili, le indennità per la difesa d'ufficio, per il gratuito patrocinio, per i periti e per i testimoni.
  2.   Gli emolumenti sono fissati in funzione dell'ampiezza e della difficoltà della causa, del modo di condotta processuale, della situazione finanziaria delle parti e dell'onere della cancelleria.
  3.   Gli emolumenti variano da un minimo di 200 franchi fino a un massimo di 100 000 franchi per ognuna delle seguenti procedure:
a.   procedura preliminare;
b.   procedura di primo grado;
c.   procedura di ricorso.
LOAP, 63 cpv. 4bis PA, nonché 5 e 8 cpv. 3 del regolamento del 31 agosto 2010 sulle spese, gli emolumenti, le ripetibili e le indennità della procedura penale federale (RSPPF; RS 173.713.162), ed è fissata nella fattispecie a fr. 5’000.–; essa è coperta dall'anticipo delle spese già versato.

Per questi motivi, la Corte dei reclami penali pronuncia:

1. Il ricorso è respinto.

2. La tassa di giustizia di fr. 5'000.– è posta a carico della ricorrente. Essa è coperta dall'anticipo delle spese già versato.

Bellinzona, 4 settembre 2018

In nome della Corte dei reclami penali

del Tribunale penale federale

Il Giudice Presidente: Il Cancelliere:

Comunicazione a:

- Avv. Gianluca Generali e Marc Weber

- Ministero pubblico del Cantone Ticino

- Ufficio federale di giustizia, Settore Assistenza giudiziaria,

Informazione sui rimedi giuridici

Il ricorso contro una decisione nel campo dell’assistenza giudiziaria internazionale in materia penale deve essere depositato presso il Tribunale federale entro 10 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 e
RS 173.110 LTF Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria

Art. 100   Ricorso contro decisioni
  1.   Il ricorso contro una decisione deve essere depositato presso il Tribunale federale entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione.
  2.   Il termine è di dieci giorni per i ricorsi contro le decisioni:
a.   delle autorità cantonali di vigilanza in materia di esecuzione e fallimento;
b. [1]   nel campo dell'assistenza giudiziaria internazionale in materia penale e dell'assistenza amministrativa internazionale in materia fiscale;
c. [2]   in materia di ritorno di un minore secondo la Convenzione europea del 20 maggio 1980 [3] sul riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia di affidamento di minori e sul ristabilimento dell'affidamento oppure secondo la Convenzione del 25 ottobre 1980 [4] sugli aspetti civili del rapimento internazionale di minori;
d. [5]   del Tribunale federale dei brevetti in materia di rilascio di una licenza secondo l'articolo 40d della legge del 25 giugno 1954 [6] sui brevetti.
  3.   Il termine è di cinque giorni per i ricorsi contro le decisioni:
a.   delle autorità cantonali di vigilanza in materia di esecuzione e fallimento pronunciate nell'ambito dell'esecuzione cambiaria;
b.   dei Governi cantonali su ricorsi concernenti votazioni federali.
  4.   Il termine è di tre giorni per i ricorsi contro le decisioni dei Governi cantonali su ricorsi concernenti le elezioni al Consiglio nazionale.
  5.   Per i ricorsi concernenti conflitti di competenza tra due Cantoni, il termine decorre al più tardi dal giorno in cui in ciascun Cantone sono state pronunciate decisioni impugnabili mediante ricorso al Tribunale federale.
  6.   ... [7]
  7.   Il ricorso per denegata o ritardata giustizia può essere interposto in ogni tempo.
 
[1] Nuovo testo giusta l'all. n. 1 della L del 28 set. 2012 sull'assistenza amministrativa fiscale, in vigore dal 1° feb. 2013 (RU 2013 231; FF 2011 5587).
[2] Nuovo testo giusta l'all. n. 1 della LF del 21 giu. 2013 (Autorità parentale), in vigore dal 1° lug. 2014 (RU 2014 357; FF 2011 8025).
[3] RS 0.211.230.01
[4] RS 0.211.230.02
[5] Introdotta dall'all. n. 2 della LF del 20 mar. 2009 sul Tribunale federale dei brevetti, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2010 513, 2011 2241; FF 2008 349).
[6] RS 232.14
[7] Abrogato dall'all. 1 cifra II n. 2 del Codice di procedura civile del 19 dic. 2008, con effetto dal 1° gen. 2011 (RU 2010 1739; FF 2006 6593).
2 lett. b LTF). Il ricorso è ammissibile soltanto se concerne un’estradizione, un sequestro, la consegna di oggetti o beni oppure la comunicazione di informazioni inerenti alla sfera segreta e se si tratti di un caso particolarmente importante (art. 84 cpv. 1
RS 173.110 LTF Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria

Art. 84   Assistenza internazionale in materia penale
  1.   Contro le decisioni nel campo dell'assistenza giudiziaria internazionale in materia penale il ricorso è ammissibile soltanto se concerne un'estradizione, un sequestro, la consegna di oggetti o beni oppure la comunicazione di informazioni inerenti alla sfera segreta e si tratti di un caso particolarmente importante.
  2.   Un caso è particolarmente importante segnatamente laddove vi sono motivi per ritenere che sono stati violati elementari principi procedurali o che il procedimento all'estero presenta gravi lacune.
LTF). Un caso è particolarmente importante segnatamente laddove vi sono motivi per ritenere che sono stati violati elementari principi procedurali o che il procedimento all’estero presenta gravi lacune (art. 84 cpv. 2
RS 173.110 LTF Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria

Art. 84   Assistenza internazionale in materia penale
  1.   Contro le decisioni nel campo dell'assistenza giudiziaria internazionale in materia penale il ricorso è ammissibile soltanto se concerne un'estradizione, un sequestro, la consegna di oggetti o beni oppure la comunicazione di informazioni inerenti alla sfera segreta e si tratti di un caso particolarmente importante.
  2.   Un caso è particolarmente importante segnatamente laddove vi sono motivi per ritenere che sono stati violati elementari principi procedurali o che il procedimento all'estero presenta gravi lacune.
LTF).