SR 642.11 Legge federale del 14 dicembre 1990 sull'imposta federale diretta (LIFD) LIFD Art. 27 In generale - 1 In caso di attività lucrativa indipendente sono deducibili le spese aziendali e professionali giustificate. |
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1 | In caso di attività lucrativa indipendente sono deducibili le spese aziendali e professionali giustificate. |
2 | Sono tali segnatamente: |
a | gli ammortamenti e gli accantonamenti secondo gli articoli 28 e 29; |
b | le perdite effettive sul patrimonio aziendale, se sono state allibrate; |
c | i versamenti a istituzioni previdenziali in favore del personale, a condizione che sia esclusa qualsiasi utilizzazione contraria allo scopo. |
d | gli interessi su debiti commerciali come pure gli interessi versati sulle partecipazioni i sensi dell'articolo 18 capoverso 2; |
e | le spese di formazione e formazione continua professionali del personale, comprese le spese di riqualificazione; |
f | le sanzioni finalizzate al prelievo dell'utile illecito, nella misura in cui non abbiano carattere penale. |
3 | Non sono deducibili segnatamente: |
a | i versamenti di retribuzioni corruttive ai sensi del diritto penale svizzero; |
b | le spese finalizzate a rendere possibili reati o che costituiscono la controprestazione per la commissione di reati; |
c | le multe e le pene pecuniarie; |
d | le sanzioni pecuniarie amministrative, nella misura in cui abbiano carattere penale.74 |
4 | Se pronunciate da autorità penali o amministrative estere, le sanzioni di cui al capoverso 3 lettere c e d sono deducibili se: |
a | sono contrarie all'ordine pubblico svizzero; o |
b | il contribuente dimostra in modo plausibile di aver intrapreso tutto quanto si poteva ragionevolmente pretendere per conformarsi alla legge.75 |
SR 642.11 Legge federale del 14 dicembre 1990 sull'imposta federale diretta (LIFD) LIFD Art. 27 In generale - 1 In caso di attività lucrativa indipendente sono deducibili le spese aziendali e professionali giustificate. |
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1 | In caso di attività lucrativa indipendente sono deducibili le spese aziendali e professionali giustificate. |
2 | Sono tali segnatamente: |
a | gli ammortamenti e gli accantonamenti secondo gli articoli 28 e 29; |
b | le perdite effettive sul patrimonio aziendale, se sono state allibrate; |
c | i versamenti a istituzioni previdenziali in favore del personale, a condizione che sia esclusa qualsiasi utilizzazione contraria allo scopo. |
d | gli interessi su debiti commerciali come pure gli interessi versati sulle partecipazioni i sensi dell'articolo 18 capoverso 2; |
e | le spese di formazione e formazione continua professionali del personale, comprese le spese di riqualificazione; |
f | le sanzioni finalizzate al prelievo dell'utile illecito, nella misura in cui non abbiano carattere penale. |
3 | Non sono deducibili segnatamente: |
a | i versamenti di retribuzioni corruttive ai sensi del diritto penale svizzero; |
b | le spese finalizzate a rendere possibili reati o che costituiscono la controprestazione per la commissione di reati; |
c | le multe e le pene pecuniarie; |
d | le sanzioni pecuniarie amministrative, nella misura in cui abbiano carattere penale.74 |
4 | Se pronunciate da autorità penali o amministrative estere, le sanzioni di cui al capoverso 3 lettere c e d sono deducibili se: |
a | sono contrarie all'ordine pubblico svizzero; o |
b | il contribuente dimostra in modo plausibile di aver intrapreso tutto quanto si poteva ragionevolmente pretendere per conformarsi alla legge.75 |
SR 642.11 Legge federale del 14 dicembre 1990 sull'imposta federale diretta (LIFD) LIFD Art. 18 Principio - 1 Sono imponibili tutti i proventi dall'esercizio di un'impresa, commerciale, industriale, artigianale, agricola o forestale, da una libera professione e da ogni altra attività lucrativa indipendente. |
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1 | Sono imponibili tutti i proventi dall'esercizio di un'impresa, commerciale, industriale, artigianale, agricola o forestale, da una libera professione e da ogni altra attività lucrativa indipendente. |
2 | Fanno parte dei proventi da attività indipendente anche tutti gli utili in capitale conseguiti mediante alienazione, realizzazione o rivalutazione contabile di elementi della sostanza commerciale. Il trasferimento di questi elementi nella sostanza privata o in imprese o stabilimenti d'impresa siti all'estero è equiparato all'alienazione. La sostanza commerciale comprende tutti i valori patrimoniali che servono integralmente o in modo preponderante all'attività lucrativa indipendente; lo stesso dicasi delle partecipazioni di almeno il 20 per cento al capitale azionario o al capitale sociale di una società di capitali o di una società cooperativa, purché il proprietario le dichiari come sostanza commerciale al momento del loro acquisto. Rimane salvo l'articolo 18b.30 |
3 | L'articolo 58 s'applica per analogia ai contribuenti che tengono una contabilità in buona e debita forma. |
4 | Gli utili conseguiti con l'alienazione di fondi agricoli e silvicoli rientrano nel reddito imponibile sino a concorrenza delle spese d'investimento. |
SR 910.13 Ordinanza del 23 ottobre 2013 concernente i pagamenti diretti all'agricoltura (Ordinanza sui pagamenti diretti, OPD) - Ordinanza sui pagamenti diretti OPD Art. 22 PER fornita congiuntamente da più aziende - 1 Per l'adempimento della PER un'azienda può convenire con una o più aziende di fornire congiuntamente tutta o parti della PER. |
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1 | Per l'adempimento della PER un'azienda può convenire con una o più aziende di fornire congiuntamente tutta o parti della PER. |
2 | Se la convenzione contempla soltanto parti della PER, i seguenti elementi della PER possono essere adempiuti a livello interaziendale: |
a | il bilancio di concimazione equilibrato secondo l'articolo 13; |
b | la quota adeguata di superfici per la promozione della biodiversità secondo l'articolo 14; |
c | le esigenze di cui agli articoli 16-18 congiuntamente; |
d | la quota di superfici per la promozione della biodiversità sulla superficie coltiva aperta di cui all'articolo 14a. |
3 | La convenzione deve essere approvata dal Cantone. È approvata se: |
a | i centri aziendali delle aziende partecipanti sono situati entro una distanza di percorso di 15 km al massimo; |
b | le aziende hanno disciplinato la collaborazione per scritto; |
c | le aziende hanno designato un organo di controllo comune; |
d | nessuna delle aziende ha già concluso un'altra convenzione per la fornitura congiunta della PER. |
SR 910.13 Ordinanza del 23 ottobre 2013 concernente i pagamenti diretti all'agricoltura (Ordinanza sui pagamenti diretti, OPD) - Ordinanza sui pagamenti diretti OPD Art. 22 PER fornita congiuntamente da più aziende - 1 Per l'adempimento della PER un'azienda può convenire con una o più aziende di fornire congiuntamente tutta o parti della PER. |
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1 | Per l'adempimento della PER un'azienda può convenire con una o più aziende di fornire congiuntamente tutta o parti della PER. |
2 | Se la convenzione contempla soltanto parti della PER, i seguenti elementi della PER possono essere adempiuti a livello interaziendale: |
a | il bilancio di concimazione equilibrato secondo l'articolo 13; |
b | la quota adeguata di superfici per la promozione della biodiversità secondo l'articolo 14; |
c | le esigenze di cui agli articoli 16-18 congiuntamente; |
d | la quota di superfici per la promozione della biodiversità sulla superficie coltiva aperta di cui all'articolo 14a. |
3 | La convenzione deve essere approvata dal Cantone. È approvata se: |
a | i centri aziendali delle aziende partecipanti sono situati entro una distanza di percorso di 15 km al massimo; |
b | le aziende hanno disciplinato la collaborazione per scritto; |
c | le aziende hanno designato un organo di controllo comune; |
d | nessuna delle aziende ha già concluso un'altra convenzione per la fornitura congiunta della PER. |
SR 910.13 Ordinanza del 23 ottobre 2013 concernente i pagamenti diretti all'agricoltura (Ordinanza sui pagamenti diretti, OPD) - Ordinanza sui pagamenti diretti OPD Art. 22 PER fornita congiuntamente da più aziende - 1 Per l'adempimento della PER un'azienda può convenire con una o più aziende di fornire congiuntamente tutta o parti della PER. |
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1 | Per l'adempimento della PER un'azienda può convenire con una o più aziende di fornire congiuntamente tutta o parti della PER. |
2 | Se la convenzione contempla soltanto parti della PER, i seguenti elementi della PER possono essere adempiuti a livello interaziendale: |
a | il bilancio di concimazione equilibrato secondo l'articolo 13; |
b | la quota adeguata di superfici per la promozione della biodiversità secondo l'articolo 14; |
c | le esigenze di cui agli articoli 16-18 congiuntamente; |
d | la quota di superfici per la promozione della biodiversità sulla superficie coltiva aperta di cui all'articolo 14a. |
3 | La convenzione deve essere approvata dal Cantone. È approvata se: |
a | i centri aziendali delle aziende partecipanti sono situati entro una distanza di percorso di 15 km al massimo; |
b | le aziende hanno disciplinato la collaborazione per scritto; |
c | le aziende hanno designato un organo di controllo comune; |
d | nessuna delle aziende ha già concluso un'altra convenzione per la fornitura congiunta della PER. |
SR 910.13 Ordinanza del 23 ottobre 2013 concernente i pagamenti diretti all'agricoltura (Ordinanza sui pagamenti diretti, OPD) - Ordinanza sui pagamenti diretti OPD Art. 22 PER fornita congiuntamente da più aziende - 1 Per l'adempimento della PER un'azienda può convenire con una o più aziende di fornire congiuntamente tutta o parti della PER. |
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1 | Per l'adempimento della PER un'azienda può convenire con una o più aziende di fornire congiuntamente tutta o parti della PER. |
2 | Se la convenzione contempla soltanto parti della PER, i seguenti elementi della PER possono essere adempiuti a livello interaziendale: |
a | il bilancio di concimazione equilibrato secondo l'articolo 13; |
b | la quota adeguata di superfici per la promozione della biodiversità secondo l'articolo 14; |
c | le esigenze di cui agli articoli 16-18 congiuntamente; |
d | la quota di superfici per la promozione della biodiversità sulla superficie coltiva aperta di cui all'articolo 14a. |
3 | La convenzione deve essere approvata dal Cantone. È approvata se: |
a | i centri aziendali delle aziende partecipanti sono situati entro una distanza di percorso di 15 km al massimo; |
b | le aziende hanno disciplinato la collaborazione per scritto; |
c | le aziende hanno designato un organo di controllo comune; |
d | nessuna delle aziende ha già concluso un'altra convenzione per la fornitura congiunta della PER. |