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RS 642.11 LIFD Legge federale del 14 dicembre 1990 sull'imposta federale diretta (LIFD) Art. 27 In generale |
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| In caso di attività lucrativa indipendente sono deducibili le spese aziendali e professionali giustificate. | ||||||
| Sono tali segnatamente: | ||||||
| gli ammortamenti e gli accantonamenti secondo gli articoli 28 e 29; | ||||||
| le perdite effettive sul patrimonio aziendale, se sono state allibrate; | ||||||
| i versamenti a istituzioni previdenziali in favore del personale, a condizione che sia esclusa qualsiasi utilizzazione contraria allo scopo. | ||||||
| gli interessi su debiti commerciali come pure gli interessi versati sulle partecipazioni i sensi dell'articolo 18 capoverso 2; | ||||||
| le spese di formazione e formazione continua professionali del personale, comprese le spese di riqualificazione; | ||||||
| le sanzioni finalizzate al prelievo dell'utile illecito, nella misura in cui non abbiano carattere penale. | ||||||
| Non sono deducibili segnatamente: | ||||||
| i versamenti di retribuzioni corruttive ai sensi del diritto penale svizzero; | ||||||
| le spese finalizzate a rendere possibili reati o che costituiscono la controprestazione per la commissione di reati; | ||||||
| le multe e le pene pecuniarie; | ||||||
| le sanzioni pecuniarie amministrative, nella misura in cui abbiano carattere penale. [4] | ||||||
| Se pronunciate da autorità penali o amministrative estere, le sanzioni di cui al capoverso 3 lettere c e d sono deducibili se: | ||||||
| sono contrarie all'ordine pubblico svizzero; o | ||||||
| il contribuente dimostra in modo plausibile di aver intrapreso tutto quanto si poteva ragionevolmente pretendere per conformarsi alla legge. [5] | ||||||
| [1] Introdotto dalla cifra I n. 5 della LF del 19 mar. 1999 sul programma di stabilizzazione 1998, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 1999 2374; FF 1999 3). [2] Abrogata dalla cifra I n. 1 della LF del 27 set. 2013 sul trattamento fiscale delle spese di formazione e perfezionamento professionali, con effetto dal 1° gen. 2016 (RU 2014 1105; FF 2011 2365). [3] Introdotta dalla cifra I n. 1 della LF del 19 giu. 2020 sul trattamento fiscale delle sanzioni pecuniarie, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2020 5121; FF 2016 7575). [4] Introdotto dalla cifra I della LF del 22 dic. 1999 sulla deducibilità fiscale delle retribuzioni corruttive, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 2000 2147; FF 1997 II 852, IV 1072). Nuovo testo giusta la cifra I n. 1 della LF del 19 giu. 2020 sul trattamento fiscale delle sanzioni pecuniarie, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2020 5121; FF 2016 7575). [5] Introdotto dalla cifra I n. 1 della LF del 19 giu. 2020 sul trattamento fiscale delle sanzioni pecuniarie, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2020 5121; FF 2016 7575). | ||||||
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RS 642.11 LIFD Legge federale del 14 dicembre 1990 sull'imposta federale diretta (LIFD) Art. 27 In generale |
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| In caso di attività lucrativa indipendente sono deducibili le spese aziendali e professionali giustificate. | ||||||
| Sono tali segnatamente: | ||||||
| gli ammortamenti e gli accantonamenti secondo gli articoli 28 e 29; | ||||||
| le perdite effettive sul patrimonio aziendale, se sono state allibrate; | ||||||
| i versamenti a istituzioni previdenziali in favore del personale, a condizione che sia esclusa qualsiasi utilizzazione contraria allo scopo. | ||||||
| gli interessi su debiti commerciali come pure gli interessi versati sulle partecipazioni i sensi dell'articolo 18 capoverso 2; | ||||||
| le spese di formazione e formazione continua professionali del personale, comprese le spese di riqualificazione; | ||||||
| le sanzioni finalizzate al prelievo dell'utile illecito, nella misura in cui non abbiano carattere penale. | ||||||
| Non sono deducibili segnatamente: | ||||||
| i versamenti di retribuzioni corruttive ai sensi del diritto penale svizzero; | ||||||
| le spese finalizzate a rendere possibili reati o che costituiscono la controprestazione per la commissione di reati; | ||||||
| le multe e le pene pecuniarie; | ||||||
| le sanzioni pecuniarie amministrative, nella misura in cui abbiano carattere penale. [4] | ||||||
| Se pronunciate da autorità penali o amministrative estere, le sanzioni di cui al capoverso 3 lettere c e d sono deducibili se: | ||||||
| sono contrarie all'ordine pubblico svizzero; o | ||||||
| il contribuente dimostra in modo plausibile di aver intrapreso tutto quanto si poteva ragionevolmente pretendere per conformarsi alla legge. [5] | ||||||
| [1] Introdotto dalla cifra I n. 5 della LF del 19 mar. 1999 sul programma di stabilizzazione 1998, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 1999 2374; FF 1999 3). [2] Abrogata dalla cifra I n. 1 della LF del 27 set. 2013 sul trattamento fiscale delle spese di formazione e perfezionamento professionali, con effetto dal 1° gen. 2016 (RU 2014 1105; FF 2011 2365). [3] Introdotta dalla cifra I n. 1 della LF del 19 giu. 2020 sul trattamento fiscale delle sanzioni pecuniarie, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2020 5121; FF 2016 7575). [4] Introdotto dalla cifra I della LF del 22 dic. 1999 sulla deducibilità fiscale delle retribuzioni corruttive, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 2000 2147; FF 1997 II 852, IV 1072). Nuovo testo giusta la cifra I n. 1 della LF del 19 giu. 2020 sul trattamento fiscale delle sanzioni pecuniarie, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2020 5121; FF 2016 7575). [5] Introdotto dalla cifra I n. 1 della LF del 19 giu. 2020 sul trattamento fiscale delle sanzioni pecuniarie, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2020 5121; FF 2016 7575). | ||||||
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RS 642.11 LIFD Legge federale del 14 dicembre 1990 sull'imposta federale diretta (LIFD) Art. 18 Principio |
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| Sono imponibili tutti i proventi dall'esercizio di un'impresa, commerciale, industriale, artigianale, agricola o forestale, da una libera professione e da ogni altra attività lucrativa indipendente. | ||||||
| Fanno parte dei proventi da attività indipendente anche tutti gli utili in capitale conseguiti mediante alienazione, realizzazione o rivalutazione contabile di elementi della sostanza commerciale. Il trasferimento di questi elementi nella sostanza privata o in imprese o stabilimenti d'impresa siti all'estero è equiparato all'alienazione. La sostanza commerciale comprende tutti i valori patrimoniali che servono integralmente o in modo preponderante all'attività lucrativa indipendente; lo stesso dicasi delle partecipazioni di almeno il 20 per cento al capitale azionario o al capitale sociale di una società di capitali o di una società cooperativa, purché il proprietario le dichiari come sostanza commerciale al momento del loro acquisto. Rimane salvo l'articolo 18b. [1] | ||||||
| L'articolo 58 s'applica per analogia ai contribuenti che tengono una contabilità in buona e debita forma. | ||||||
| Gli utili conseguiti con l'alienazione di fondi agricoli e silvicoli rientrano nel reddito imponibile sino a concorrenza delle spese d'investimento. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra II n. 2 della L del 23 mar. 2007 sulla riforma II dell'imposizione delle imprese, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 2893; FF 2005 4241). | ||||||
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RS 910.13 OPD Ordinanza del 23 ottobre 2013 concernente i pagamenti diretti all'agricoltura (Ordinanza sui pagamenti diretti, OPD) - Ordinanza sui pagamenti diretti Art. 22 PER fornita congiuntamente da più aziende |
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| Per l'adempimento della PER un'azienda può convenire con una o più aziende di fornire congiuntamente tutta o parti della PER. | ||||||
| Se la convenzione contempla soltanto parti della PER, i seguenti elementi della PER possono essere adempiuti a livello interaziendale: | ||||||
| il bilancio di concimazione equilibrato secondo l'articolo 13; | ||||||
| la quota adeguata di superfici per la promozione della biodiversità secondo l'articolo 14; | ||||||
| le esigenze di cui agli articoli 16-18 congiuntamente; | ||||||
| ... | ||||||
| La convenzione deve essere approvata dal Cantone. È approvata se: | ||||||
| i centri aziendali delle aziende partecipanti sono situati entro una distanza di percorso di 15 km al massimo; | ||||||
| le aziende hanno disciplinato la collaborazione per scritto; | ||||||
| le aziende hanno designato un organo di controllo comune; | ||||||
| nessuna delle aziende ha già concluso un'altra convenzione per la fornitura congiunta della PER. | ||||||
| [1] Introdotta la cifra I dell'O del 13 apr. 2022, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2022 264). Abrogata dalla cifra I dell'O del 6 nov. 2024 (Contributo per la biodiversità regionale e la qualità del paesaggio), con effetto dal 1° gen. 2025 (RU 2024 686). | ||||||
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RS 910.13 OPD Ordinanza del 23 ottobre 2013 concernente i pagamenti diretti all'agricoltura (Ordinanza sui pagamenti diretti, OPD) - Ordinanza sui pagamenti diretti Art. 22 PER fornita congiuntamente da più aziende |
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| Per l'adempimento della PER un'azienda può convenire con una o più aziende di fornire congiuntamente tutta o parti della PER. | ||||||
| Se la convenzione contempla soltanto parti della PER, i seguenti elementi della PER possono essere adempiuti a livello interaziendale: | ||||||
| il bilancio di concimazione equilibrato secondo l'articolo 13; | ||||||
| la quota adeguata di superfici per la promozione della biodiversità secondo l'articolo 14; | ||||||
| le esigenze di cui agli articoli 16-18 congiuntamente; | ||||||
| ... | ||||||
| La convenzione deve essere approvata dal Cantone. È approvata se: | ||||||
| i centri aziendali delle aziende partecipanti sono situati entro una distanza di percorso di 15 km al massimo; | ||||||
| le aziende hanno disciplinato la collaborazione per scritto; | ||||||
| le aziende hanno designato un organo di controllo comune; | ||||||
| nessuna delle aziende ha già concluso un'altra convenzione per la fornitura congiunta della PER. | ||||||
| [1] Introdotta la cifra I dell'O del 13 apr. 2022, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2022 264). Abrogata dalla cifra I dell'O del 6 nov. 2024 (Contributo per la biodiversità regionale e la qualità del paesaggio), con effetto dal 1° gen. 2025 (RU 2024 686). | ||||||
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RS 910.13 OPD Ordinanza del 23 ottobre 2013 concernente i pagamenti diretti all'agricoltura (Ordinanza sui pagamenti diretti, OPD) - Ordinanza sui pagamenti diretti Art. 22 PER fornita congiuntamente da più aziende |
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| Per l'adempimento della PER un'azienda può convenire con una o più aziende di fornire congiuntamente tutta o parti della PER. | ||||||
| Se la convenzione contempla soltanto parti della PER, i seguenti elementi della PER possono essere adempiuti a livello interaziendale: | ||||||
| il bilancio di concimazione equilibrato secondo l'articolo 13; | ||||||
| la quota adeguata di superfici per la promozione della biodiversità secondo l'articolo 14; | ||||||
| le esigenze di cui agli articoli 16-18 congiuntamente; | ||||||
| ... | ||||||
| La convenzione deve essere approvata dal Cantone. È approvata se: | ||||||
| i centri aziendali delle aziende partecipanti sono situati entro una distanza di percorso di 15 km al massimo; | ||||||
| le aziende hanno disciplinato la collaborazione per scritto; | ||||||
| le aziende hanno designato un organo di controllo comune; | ||||||
| nessuna delle aziende ha già concluso un'altra convenzione per la fornitura congiunta della PER. | ||||||
| [1] Introdotta la cifra I dell'O del 13 apr. 2022, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2022 264). Abrogata dalla cifra I dell'O del 6 nov. 2024 (Contributo per la biodiversità regionale e la qualità del paesaggio), con effetto dal 1° gen. 2025 (RU 2024 686). | ||||||
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RS 910.13 OPD Ordinanza del 23 ottobre 2013 concernente i pagamenti diretti all'agricoltura (Ordinanza sui pagamenti diretti, OPD) - Ordinanza sui pagamenti diretti Art. 22 PER fornita congiuntamente da più aziende |
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| Per l'adempimento della PER un'azienda può convenire con una o più aziende di fornire congiuntamente tutta o parti della PER. | ||||||
| Se la convenzione contempla soltanto parti della PER, i seguenti elementi della PER possono essere adempiuti a livello interaziendale: | ||||||
| il bilancio di concimazione equilibrato secondo l'articolo 13; | ||||||
| la quota adeguata di superfici per la promozione della biodiversità secondo l'articolo 14; | ||||||
| le esigenze di cui agli articoli 16-18 congiuntamente; | ||||||
| ... | ||||||
| La convenzione deve essere approvata dal Cantone. È approvata se: | ||||||
| i centri aziendali delle aziende partecipanti sono situati entro una distanza di percorso di 15 km al massimo; | ||||||
| le aziende hanno disciplinato la collaborazione per scritto; | ||||||
| le aziende hanno designato un organo di controllo comune; | ||||||
| nessuna delle aziende ha già concluso un'altra convenzione per la fornitura congiunta della PER. | ||||||
| [1] Introdotta la cifra I dell'O del 13 apr. 2022, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2022 264). Abrogata dalla cifra I dell'O del 6 nov. 2024 (Contributo per la biodiversità regionale e la qualità del paesaggio), con effetto dal 1° gen. 2025 (RU 2024 686). | ||||||