Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

1B 36/2022

Sentenza del 4 febbraio 2022

I Corte di diritto pubblico

Composizione
Giudici federali Jametti, Giudice presidente,
Chaix, Haag,
Cancelliere Crameri.

Partecipanti al procedimento
A.________,
patrocinato dall'avv. Luisa Polli,
ricorrente,

contro

Daniele Galliano, Ministero pubblico del Cantone Ticino, palazzo di giustizia, via Pretorio 16, 6901 Lugano.

Oggetto
Procedura penale; ricusazione,

ricorso contro la sentenza emanata il 23 dicembre 2021 dalla Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino (60.2021.327).

Fatti:

A.
Contro A.________ e altre persone il Ministero pubblico del Cantone Ticino ha aperto un procedimento penale per titolo di truffa, amministrazione infedele, falsità in documenti e inganno nei confronti delle autorità (inc. MP 2021.595). Il 15 ottobre 2021 l'interessato è stato interrogato la prima volta, in veste d'imputato, dal Procuratore pubblico (PP) Daniele Galliano.

B.
Il 25 ottobre 2021 la patrocinatrice dell'imputato ha esaminato gli atti del procedimento. Con istanza di stessa data ha domandato la ricusa del PP, poiché dall'esame degli atti risulta che il giorno prima del suo interrogatorio il PP ha inoltrato un'istanza di tutela giurisdizionale in procedura sommaria nei casi manifesti ai sensi dell'art. 257
SR 272 Codice di diritto processuale civile svizzero del 19 dicembre 2008 (Codice di procedura civile, CPC) - Codice di procedura civile
CPC Art. 257 - 1 Il giudice accorda tutela giurisdizionale in procedura sommaria se:
1    Il giudice accorda tutela giurisdizionale in procedura sommaria se:
a  i fatti sono incontestati o immediatamente comprovabili; e
b  la situazione giuridica è chiara.
2    La tutela giurisdizionale in procedura sommaria è esclusa se la causa è retta dal principio della non vincolatività delle conclusioni delle parti.
3    Se non sono date le condizioni per ottenere la tutela giurisdizionale in procedura sommaria, il giudice non entra nel merito.
CPC. Secondo la patrocinatrice, contrariamente a quanto prescritto da questa norma, in quel momento i fatti non sarebbero stati incontestati o immediatamente comprovabili e la situazione giuridica non sarebbe stata chiara. Al suo dire, già la sola scelta di promuovere un'istanza di scioglimento di determinate società asseritamente "vuote da anni", sulla base di tale procedura sarebbe sufficiente a suscitare l'apparenza di prevenzione del PP. L'istanza anticiperebbe inoltre il giudizio di condanna e varie affermazioni contenute nella stessa susciterebbero un'apparenza di prevenzione.

C.
Con sentenza del 23 dicembre 2021 la Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello (CRP) ha ritenuto che il contenuto dell'istanza del PP appare al limite dell'imparzialità, sia per l'utilizzo di termini perentori e lapidari, non tipici di una "ipotesi accusatoria" nell'ambito della procedura preliminare, ma bensì di un giudizio definitivo di condanna, sia perché l'imputato non era ancora stato interrogato, motivo per cui anche la tempistica dell'istanza è discutibile. A ciò nulla muterebbe il fatto che la Pretura l'ha poi accolta. Ha nondimeno ritenuto che, semmai, doveva essere impugnata la criticata istanza, e non chiesta la ricusazione del PP.

D.
Avverso questa decisione A.________ presenta un ricorso in materia penale al Tribunale federale. Chiede di annullarla e di accogliere la domanda di ricusazione.

Non è stato ordinato uno scambio di scritti.

Diritto:

1.

1.1. Il Tribunale federale vaglia d'ufficio se e in che misura un ricorso può essere esaminato nel merito (DTF 147 I 333 consid. 1).

1.2. Diretto contro una decisione incidentale notificata separatamente e concernente una domanda di ricusazione emanata dall'autorità cantonale di ultima istanza (art. 80 cpv. 1
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria
LTF Art. 80 Autorità inferiori - 1 Il ricorso è ammissibile contro le decisioni delle autorità cantonali di ultima istanza e contro le decisioni della Corte dei reclami penali e della Corte d'appello del Tribunale penale federale.49
1    Il ricorso è ammissibile contro le decisioni delle autorità cantonali di ultima istanza e contro le decisioni della Corte dei reclami penali e della Corte d'appello del Tribunale penale federale.49
2    I Cantoni istituiscono tribunali superiori quali autorità cantonali di ultima istanza. Tali tribunali giudicano su ricorso. Sono fatti salvi i casi in cui secondo il Codice di procedura penale (CPP)50 si pronuncia, quale istanza cantonale unica, un tribunale superiore o un giudice dei provvedimenti coercitivi.51
LTF), il ricorso, tempestivo e relativo a una causa in materia penale è, sotto questo profilo ammissibile (art. 78 cpv. 1
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria
LTF Art. 78 Principio - 1 Il Tribunale federale giudica i ricorsi contro le decisioni pronunciate in materia penale.
1    Il Tribunale federale giudica i ricorsi contro le decisioni pronunciate in materia penale.
2    Al ricorso in materia penale soggiacciono anche le decisioni concernenti:
a  le pretese civili trattate unitamente alla causa penale;
b  l'esecuzione di pene e misure.
in relazione con l'art. 92 cpv. 1
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria
LTF Art. 92 Decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione - 1 Il ricorso è ammissibile contro le decisioni pregiudiziali e incidentali notificate separatamente e concernenti la competenza o domande di ricusazione.
1    Il ricorso è ammissibile contro le decisioni pregiudiziali e incidentali notificate separatamente e concernenti la competenza o domande di ricusazione.
2    Tali decisioni non possono più essere impugnate ulteriormente.
LTF; DTF 144 IV 90 consid. 1.1.1). La legittimazione del ricorrente è pacifica.

1.3. Secondo l'art. 42 cpv. 1 e
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria
LTF Art. 42 Atti scritti - 1 Gli atti scritti devono essere redatti in una lingua ufficiale, contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati.
1    Gli atti scritti devono essere redatti in una lingua ufficiale, contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati.
1bis    Se un procedimento in materia civile si è svolto in inglese dinanzi all'autorità inferiore, gli atti scritti possono essere redatti in tale lingua.14
2    Nei motivi occorre spiegare in modo conciso perché l'atto impugnato viola il diritto. Qualora il ricorso sia ammissibile soltanto se concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o un caso particolarmente importante per altri motivi, occorre spiegare perché la causa adempie siffatta condizione.15 16
3    Se sono in possesso della parte, i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati; se l'atto scritto è diretto contro una decisione, anche questa deve essere allegata.
4    In caso di trasmissione per via elettronica, la parte o il suo patrocinatore deve munire l'atto scritto di una firma elettronica qualificata secondo la legge del 18 marzo 201617 sulla firma elettronica. Il Tribunale federale determina mediante regolamento:
a  il formato dell'atto scritto e dei relativi allegati;
b  le modalità di trasmissione;
c  le condizioni alle quali può essere richiesta la trasmissione successiva di documenti cartacei in caso di problemi tecnici.18
5    Se mancano la firma della parte o del suo patrocinatore, la procura dello stesso o gli allegati prescritti, o se il patrocinatore non è autorizzato in quanto tale, è fissato un congruo termine per sanare il vizio, con la comminatoria che altrimenti l'atto scritto non sarà preso in considerazione.
6    Gli atti illeggibili, sconvenienti, incomprensibili, prolissi o non redatti in una lingua ufficiale possono essere del pari rinviati al loro autore affinché li modifichi.
7    Gli atti scritti dovuti a condotta processuale da querulomane o altrimenti abusiva sono inammissibili.
2 LTF, il ricorso dev'essere motivato in modo sufficiente, spiegando nei motivi perché l'atto impugnato viola il diritto. Il Tribunale federale, che non è un'istanza di appello, esamina in linea di principio solo le censure sollevate (DTF 146 IV 297 consid. 1.2). Quando il ricorrente invoca la violazione di diritti costituzionali, il Tribunale federale, in applicazione dell'art. 106 cpv. 2
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria
LTF Art. 106 Applicazione del diritto - 1 Il Tribunale federale applica d'ufficio il diritto.
1    Il Tribunale federale applica d'ufficio il diritto.
2    Esamina la violazione di diritti fondamentali e di disposizioni di diritto cantonale e intercantonale soltanto se il ricorrente ha sollevato e motivato tale censura.
LTF, vaglia le censure solo se siano state esplicitamente sollevate e motivate in modo chiaro e preciso (DTF 147 I 73 consid. 2.1). La stessa conclusione vale anche quando si adduce l'arbitrio nell'accertamento dei fatti e nella valutazione delle prove (DTF 147 I 73 consid. 2.2).

2.

2.1. L'art. 56
SR 312.0 Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale
CPP Art. 56 Motivi di ricusazione - Chi opera in seno a un'autorità penale si ricusa se:
CPP enumera specifici motivi di ricusazione per chi opera in seno a un'autorità penale alle lettere a-e, mentre alla lettera f la impone a chi per altri motivi, segnatamente a causa di rapporti di amicizia o di inimicizia con una parte o con il suo patrocinatore, potrebbe avere una prevenzione nella causa. Si tratta di una clausola generale, nella quale rientrano tutti i motivi di ricusazione non espressamente previsti nelle lettere precedenti (DTF 141 IV 178 consid. 3.2.1; sulle specificità della ricusazione di procuratori pubblici prima e dopo la promozione dell'accusa, in particolare a causa di errori procedurali gravi e ripetuti, vedi DTF 141 IV 179 consid. 3.2.1-3.2.3 e consid. 3.3 e rinvii; 138 IV 142 consid. 2.2.1; sentenza 1B 25/2021 del 15 aprile 2021 consid. 2.1). Essa vieta l'influsso sulla decisione di circostanze estranee al processo, che potrebbero privarlo della necessaria oggettività a favore o a pregiudizio di una parte. Sebbene la semplice affermazione della parzialità, basata su sentimenti soggettivi di una parte, non sia sufficiente per fondare un dubbio legittimo, non occorre che il magistrato sia effettivamente prevenuto: per giustificare la sua ricusazione bastano circostanze concrete idonee a
suscitare l'apparenza di una prevenzione e a far sorgere un rischio di parzialità. La ricusa riveste un carattere eccezionale. Sotto il profilo oggettivo, occorre ricercare se la persona ricusata offra le necessarie garanzie per escludere ogni legittimo dubbio di parzialità; in tale ambito sono considerati anche aspetti di carattere funzionale e organizzativo e viene posto l'accento sull'importanza che possono rivestire le apparenze stesse. Tali circostanze possono risiedere in un determinato comportamento del magistrato interessato o nel ruolo assunto per aspetti di natura funzionale od organizzativa. Decisivo è sapere se le apprensioni soggettive dell'interessato possano considerarsi oggettivamente giustificate (DTF 147 III 379 consid. 2.3.1; 141 IV 178 consid. 3.2.1). Dev'essere garantito che il processo rimanga aperto nell'ottica di tutte le parti (DTF 143 IV 69 consid. 3.2; sentenza 1B 468/2018 del 15 novembre 2018 consid. 2.3). In maniera generale, le dichiarazioni di un magistrato devono essere interpretate in modo oggettivo, tenendo conto del loro contesto, delle loro modalità e dello scopo apparentemente ricercato dal loro autore (sentenze 1B 25/2021, citata, consid. 2.1 e 1B 186/2019 del 24 giugno 2019 consid. 5.1).

2.2. Certo, la CRP ha stabilito che determinate affermazioni perentorie contenute nella citata istanza del PP appaiono al limite dell'imparzialità, ma che non costituirebbero ancora circostanze tali da giustificare, in concreto, la sua ricusazione.
Decisivo è tuttavia il fatto che la CRP, richiamando il considerando n. 2.3.2.2 concernente la giurisprudenza relativa ai motivi di ricusa in relazione a eventuali errori compiuti da un magistrato nel corso di un procedimento penale, prassi con la quale il ricorrente non si confronta, ha in sostanza ritenuto che nel caso in esame il ricorrente avrebbe dovuto se del caso impugnare l'istanza presentata dal PP alla Pretura, per di più con una tempistica che non appare giustificata, piuttosto che chiedere la sua ricusazione.
In effetti, gli atti procedurali ed errori di procedura o di apprezzamento compiuti da un magistrato, giusti o sbagliati che siano, non sono di per sé suscettibili di fondare un'apparenza oggettiva di prevenzione del giudice; essi vanno di principio contestati con i mezzi d'impugnazione. Soltanto errori particolarmente gravi o ripetuti, che costituiscono violazioni gravi dei doveri del giudice, possono giustificare il sospetto di parzialità (DTF 143 IV 69 consid. 3.2; 141 IV 178 consid. 3.2.3).

2.3. Al riguardo il ricorrente si limita a riprendere le argomentazioni addotte dinanzi alla CRP, ma non si confronta poi con i motivi posti a fondamento del suo giudizio, segnatamente con l'argomentazione, decisiva, ch'egli avrebbe dovuto impugnare l'istanza presentata dal PP alla Pretura, e non chiedere la sua ricusazione. Ora, quando la decisione impugnata, come in concreto, si fonda su diverse motivazioni indipendenti e di per sé sufficienti per definire l'esito della causa, il ricorrente è tenuto, pena l'inammissibilità, a dimostrare che ognuna di esse viola il diritto (DTF 142 III 364 consid. 2.4 in fine pag. 368).

3.
Ne segue che il ricorso è inammissibile. Le spese seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria
LTF Art. 66 Onere e ripartizione delle spese giudiziarie - 1 Di regola, le spese giudiziarie sono addossate alla parte soccombente. Se le circostanze lo giustificano, il Tribunale federale può ripartirle in modo diverso o rinunciare ad addossarle alle parti.
1    Di regola, le spese giudiziarie sono addossate alla parte soccombente. Se le circostanze lo giustificano, il Tribunale federale può ripartirle in modo diverso o rinunciare ad addossarle alle parti.
2    In caso di desistenza o di transazione, il Tribunale federale può rinunciare in tutto o in parte a riscuotere le spese giudiziarie.
3    Le spese inutili sono pagate da chi le causa.
4    Alla Confederazione, ai Cantoni, ai Comuni e alle organizzazioni incaricate di compiti di diritto pubblico non possono di regola essere addossate spese giudiziarie se, senza avere alcun interesse pecuniario, si rivolgono al Tribunale federale nell'esercizio delle loro attribuzioni ufficiali o se le loro decisioni in siffatte controversie sono impugnate mediante ricorso.
5    Salvo diversa disposizione, le spese giudiziarie addossate congiuntamente a più persone sono da queste sostenute in parti eguali e con responsabilità solidale.
LTF).

Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:

1.
Il ricorso è inammissibile.

2.
Le spese giudiziarie di fr. 2'000.-- sono poste a carico del ricorrente.

3.
Comunicazione alla patrocinatrice del ricorrente, al Ministero pubblico e alla Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.

Losanna, 4 febbraio 2022

In nome della I Corte di diritto pubblico
del Tribunale federale svizzero

La Giudice presidente: Jametti

Il Cancelliere: Crameri