|
RS 173.110 LTF Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria Art. 132 Disposizioni transitorie |
||||||
| La presente legge si applica ai procedimenti promossi dinanzi al Tribunale federale dopo la sua entrata in vigore; ai procedimenti su ricorso si applica soltanto se la decisione impugnata è stata pronunciata dopo la sua entrata in vigore. | ||||||
| ... [1] | ||||||
| I giudici ordinari e i giudici supplenti eletti in base alla legge del 16 dicembre 1943 [2] sull'organizzazione giudiziaria o al decreto federale del 23 marzo 1984 [3] concernente l'aumento del numero dei giudici supplenti del Tribunale federale e quelli eletti nel 2007 e nel 2008 restano in carica fino al 31 dicembre 2008. [4] | ||||||
| La limitazione del numero dei giudici supplenti secondo l'articolo 1 capoverso 4 si applica dal 2009. [5] | ||||||
| [1] Abrogato dal n. 1 dell'all. alla LF del 26 set. 2014, con effetto dal 1° gen. 2016 (RU 2015 3205; FF 2013 6175). [2] CS 3 499 [3] [RU 1984 748, 1992 339, 1993 879] [4] Introdotto dalla cifra I n. 1 della LF del 23 giu. 2006 che integra e attualizza la revisione totale dell'organizzazione giudiziaria federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 4213; FF 2006 2849). [5] Introdotto dalla cifra I n. 1 della LF del 23 giu. 2006 che integra e attualizza la revisione totale dell'organizzazione giudiziaria federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 4213; FF 2006 2849). | ||||||
|
RS 173.110 LTF Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria Art. 132 Disposizioni transitorie |
||||||
| La presente legge si applica ai procedimenti promossi dinanzi al Tribunale federale dopo la sua entrata in vigore; ai procedimenti su ricorso si applica soltanto se la decisione impugnata è stata pronunciata dopo la sua entrata in vigore. | ||||||
| ... [1] | ||||||
| I giudici ordinari e i giudici supplenti eletti in base alla legge del 16 dicembre 1943 [2] sull'organizzazione giudiziaria o al decreto federale del 23 marzo 1984 [3] concernente l'aumento del numero dei giudici supplenti del Tribunale federale e quelli eletti nel 2007 e nel 2008 restano in carica fino al 31 dicembre 2008. [4] | ||||||
| La limitazione del numero dei giudici supplenti secondo l'articolo 1 capoverso 4 si applica dal 2009. [5] | ||||||
| [1] Abrogato dal n. 1 dell'all. alla LF del 26 set. 2014, con effetto dal 1° gen. 2016 (RU 2015 3205; FF 2013 6175). [2] CS 3 499 [3] [RU 1984 748, 1992 339, 1993 879] [4] Introdotto dalla cifra I n. 1 della LF del 23 giu. 2006 che integra e attualizza la revisione totale dell'organizzazione giudiziaria federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 4213; FF 2006 2849). [5] Introdotto dalla cifra I n. 1 della LF del 23 giu. 2006 che integra e attualizza la revisione totale dell'organizzazione giudiziaria federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 4213; FF 2006 2849). | ||||||
|
RS 173.110 LTF Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria Art. 132 Disposizioni transitorie |
||||||
| La presente legge si applica ai procedimenti promossi dinanzi al Tribunale federale dopo la sua entrata in vigore; ai procedimenti su ricorso si applica soltanto se la decisione impugnata è stata pronunciata dopo la sua entrata in vigore. | ||||||
| ... [1] | ||||||
| I giudici ordinari e i giudici supplenti eletti in base alla legge del 16 dicembre 1943 [2] sull'organizzazione giudiziaria o al decreto federale del 23 marzo 1984 [3] concernente l'aumento del numero dei giudici supplenti del Tribunale federale e quelli eletti nel 2007 e nel 2008 restano in carica fino al 31 dicembre 2008. [4] | ||||||
| La limitazione del numero dei giudici supplenti secondo l'articolo 1 capoverso 4 si applica dal 2009. [5] | ||||||
| [1] Abrogato dal n. 1 dell'all. alla LF del 26 set. 2014, con effetto dal 1° gen. 2016 (RU 2015 3205; FF 2013 6175). [2] CS 3 499 [3] [RU 1984 748, 1992 339, 1993 879] [4] Introdotto dalla cifra I n. 1 della LF del 23 giu. 2006 che integra e attualizza la revisione totale dell'organizzazione giudiziaria federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 4213; FF 2006 2849). [5] Introdotto dalla cifra I n. 1 della LF del 23 giu. 2006 che integra e attualizza la revisione totale dell'organizzazione giudiziaria federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 4213; FF 2006 2849). | ||||||
|
RS 954.1 LIsFi Legge federale del 15 giugno 2018 sugli istituti finanziari (Legge sugli istituti finanziari, LIsFi) - Legge sugli istituti finanziari Art. 39 Cambiamento della direzione del fondo |
||||||
| I diritti e gli obblighi della direzione del fondo possono essere trasferiti a un'altra direzione del fondo. | ||||||
| Per essere valido, il contratto di trasferimento deve avere la forma scritta o un'altra forma che ne consenta la prova per testo e ottenere l'accordo della banca depositaria e l'approvazione della FINMA. | ||||||
| Prima dell'approvazione da parte della FINMA, la precedente direzione del fondo rende noto negli organi di pubblicazione il previsto trasferimento. | ||||||
| Nelle pubblicazioni occorre indicare agli investitori la possibilità di fare valere le loro obiezioni alla FINMA entro 30 giorni dalla pubblicazione. La procedura è retta dalla legge federale del 20 dicembre 1968 [1] sulla procedura amministrativa. | ||||||
| La FINMA approva il cambiamento della direzione del fondo se le prescrizioni legali sono rispettate e se la continuazione del fondo di investimento è nell'interesse degli investitori. | ||||||
| Essa pubblica la sua decisione negli organi di pubblicazione. | ||||||
| [1] RS 172.021 | ||||||
|
RS 954.1 LIsFi Legge federale del 15 giugno 2018 sugli istituti finanziari (Legge sugli istituti finanziari, LIsFi) - Legge sugli istituti finanziari Art. 39 Cambiamento della direzione del fondo |
||||||
| I diritti e gli obblighi della direzione del fondo possono essere trasferiti a un'altra direzione del fondo. | ||||||
| Per essere valido, il contratto di trasferimento deve avere la forma scritta o un'altra forma che ne consenta la prova per testo e ottenere l'accordo della banca depositaria e l'approvazione della FINMA. | ||||||
| Prima dell'approvazione da parte della FINMA, la precedente direzione del fondo rende noto negli organi di pubblicazione il previsto trasferimento. | ||||||
| Nelle pubblicazioni occorre indicare agli investitori la possibilità di fare valere le loro obiezioni alla FINMA entro 30 giorni dalla pubblicazione. La procedura è retta dalla legge federale del 20 dicembre 1968 [1] sulla procedura amministrativa. | ||||||
| La FINMA approva il cambiamento della direzione del fondo se le prescrizioni legali sono rispettate e se la continuazione del fondo di investimento è nell'interesse degli investitori. | ||||||
| Essa pubblica la sua decisione negli organi di pubblicazione. | ||||||
| [1] RS 172.021 | ||||||
|
RS 954.1 LIsFi Legge federale del 15 giugno 2018 sugli istituti finanziari (Legge sugli istituti finanziari, LIsFi) - Legge sugli istituti finanziari Art. 39 Cambiamento della direzione del fondo |
||||||
| I diritti e gli obblighi della direzione del fondo possono essere trasferiti a un'altra direzione del fondo. | ||||||
| Per essere valido, il contratto di trasferimento deve avere la forma scritta o un'altra forma che ne consenta la prova per testo e ottenere l'accordo della banca depositaria e l'approvazione della FINMA. | ||||||
| Prima dell'approvazione da parte della FINMA, la precedente direzione del fondo rende noto negli organi di pubblicazione il previsto trasferimento. | ||||||
| Nelle pubblicazioni occorre indicare agli investitori la possibilità di fare valere le loro obiezioni alla FINMA entro 30 giorni dalla pubblicazione. La procedura è retta dalla legge federale del 20 dicembre 1968 [1] sulla procedura amministrativa. | ||||||
| La FINMA approva il cambiamento della direzione del fondo se le prescrizioni legali sono rispettate e se la continuazione del fondo di investimento è nell'interesse degli investitori. | ||||||
| Essa pubblica la sua decisione negli organi di pubblicazione. | ||||||
| [1] RS 172.021 | ||||||
|
RS 351.1 AIMP Legge federale del 20 marzo 1981 sull'assistenza internazionale in materia penale (Assistenza in materia penale, AIMP) - Assistenza in materia penale Art. 68 Notificazioni. In genere |
||||||
| I documenti chiesti a un'autorità svizzera possono essere notificati mediante semplice consegna al destinatario o per mezzo della posta. | ||||||
| Il Consiglio federale può dichiarare ammissibile la notificazione di documenti provenienti dall'estero direttamente al destinatario in Svizzera. Esso disciplina le condizioni. | ||||||
| La notificazione si ha per avvenuta qualora l'accettazione o la non accettazione del documento è confermata per scritto. | ||||||
|
RS 954.1 LIsFi Legge federale del 15 giugno 2018 sugli istituti finanziari (Legge sugli istituti finanziari, LIsFi) - Legge sugli istituti finanziari Art. 38 Diritti |
||||||
| La direzione del fondo ha diritto: | ||||||
| alle rimunerazioni previste dal contratto del fondo; | ||||||
| alla liberazione dagli impegni assunti nell'esecuzione regolare dei suoi compiti; | ||||||
| al rimborso degli oneri sostenuti per adempiere tali impegni. | ||||||
| Queste pretese sono soddisfatte con mezzi provenienti dal fondo di investimento. La responsabilità personale degli investitori è esclusa. | ||||||
|
RS 954.1 LIsFi Legge federale del 15 giugno 2018 sugli istituti finanziari (Legge sugli istituti finanziari, LIsFi) - Legge sugli istituti finanziari Art. 38 Diritti |
||||||
| La direzione del fondo ha diritto: | ||||||
| alle rimunerazioni previste dal contratto del fondo; | ||||||
| alla liberazione dagli impegni assunti nell'esecuzione regolare dei suoi compiti; | ||||||
| al rimborso degli oneri sostenuti per adempiere tali impegni. | ||||||
| Queste pretese sono soddisfatte con mezzi provenienti dal fondo di investimento. La responsabilità personale degli investitori è esclusa. | ||||||
|
RS 954.1 LIsFi Legge federale del 15 giugno 2018 sugli istituti finanziari (Legge sugli istituti finanziari, LIsFi) - Legge sugli istituti finanziari Art. 38 Diritti |
||||||
| La direzione del fondo ha diritto: | ||||||
| alle rimunerazioni previste dal contratto del fondo; | ||||||
| alla liberazione dagli impegni assunti nell'esecuzione regolare dei suoi compiti; | ||||||
| al rimborso degli oneri sostenuti per adempiere tali impegni. | ||||||
| Queste pretese sono soddisfatte con mezzi provenienti dal fondo di investimento. La responsabilità personale degli investitori è esclusa. | ||||||
|
RS 954.1 LIsFi Legge federale del 15 giugno 2018 sugli istituti finanziari (Legge sugli istituti finanziari, LIsFi) - Legge sugli istituti finanziari Art. 38 Diritti |
||||||
| La direzione del fondo ha diritto: | ||||||
| alle rimunerazioni previste dal contratto del fondo; | ||||||
| alla liberazione dagli impegni assunti nell'esecuzione regolare dei suoi compiti; | ||||||
| al rimborso degli oneri sostenuti per adempiere tali impegni. | ||||||
| Queste pretese sono soddisfatte con mezzi provenienti dal fondo di investimento. La responsabilità personale degli investitori è esclusa. | ||||||
|
RS 954.1 LIsFi Legge federale del 15 giugno 2018 sugli istituti finanziari (Legge sugli istituti finanziari, LIsFi) - Legge sugli istituti finanziari Art. 38 Diritti |
||||||
| La direzione del fondo ha diritto: | ||||||
| alle rimunerazioni previste dal contratto del fondo; | ||||||
| alla liberazione dagli impegni assunti nell'esecuzione regolare dei suoi compiti; | ||||||
| al rimborso degli oneri sostenuti per adempiere tali impegni. | ||||||
| Queste pretese sono soddisfatte con mezzi provenienti dal fondo di investimento. La responsabilità personale degli investitori è esclusa. | ||||||
|
RS 954.1 LIsFi Legge federale del 15 giugno 2018 sugli istituti finanziari (Legge sugli istituti finanziari, LIsFi) - Legge sugli istituti finanziari Art. 38 Diritti |
||||||
| La direzione del fondo ha diritto: | ||||||
| alle rimunerazioni previste dal contratto del fondo; | ||||||
| alla liberazione dagli impegni assunti nell'esecuzione regolare dei suoi compiti; | ||||||
| al rimborso degli oneri sostenuti per adempiere tali impegni. | ||||||
| Queste pretese sono soddisfatte con mezzi provenienti dal fondo di investimento. La responsabilità personale degli investitori è esclusa. | ||||||
|
RS 954.1 LIsFi Legge federale del 15 giugno 2018 sugli istituti finanziari (Legge sugli istituti finanziari, LIsFi) - Legge sugli istituti finanziari Art. 38 Diritti |
||||||
| La direzione del fondo ha diritto: | ||||||
| alle rimunerazioni previste dal contratto del fondo; | ||||||
| alla liberazione dagli impegni assunti nell'esecuzione regolare dei suoi compiti; | ||||||
| al rimborso degli oneri sostenuti per adempiere tali impegni. | ||||||
| Queste pretese sono soddisfatte con mezzi provenienti dal fondo di investimento. La responsabilità personale degli investitori è esclusa. | ||||||
|
RS 954.1 LIsFi Legge federale del 15 giugno 2018 sugli istituti finanziari (Legge sugli istituti finanziari, LIsFi) - Legge sugli istituti finanziari Art. 38 Diritti |
||||||
| La direzione del fondo ha diritto: | ||||||
| alle rimunerazioni previste dal contratto del fondo; | ||||||
| alla liberazione dagli impegni assunti nell'esecuzione regolare dei suoi compiti; | ||||||
| al rimborso degli oneri sostenuti per adempiere tali impegni. | ||||||
| Queste pretese sono soddisfatte con mezzi provenienti dal fondo di investimento. La responsabilità personale degli investitori è esclusa. | ||||||
|
RS 954.1 LIsFi Legge federale del 15 giugno 2018 sugli istituti finanziari (Legge sugli istituti finanziari, LIsFi) - Legge sugli istituti finanziari Art. 38 Diritti |
||||||
| La direzione del fondo ha diritto: | ||||||
| alle rimunerazioni previste dal contratto del fondo; | ||||||
| alla liberazione dagli impegni assunti nell'esecuzione regolare dei suoi compiti; | ||||||
| al rimborso degli oneri sostenuti per adempiere tali impegni. | ||||||
| Queste pretese sono soddisfatte con mezzi provenienti dal fondo di investimento. La responsabilità personale degli investitori è esclusa. | ||||||
|
RS 954.1 LIsFi Legge federale del 15 giugno 2018 sugli istituti finanziari (Legge sugli istituti finanziari, LIsFi) - Legge sugli istituti finanziari Art. 38 Diritti |
||||||
| La direzione del fondo ha diritto: | ||||||
| alle rimunerazioni previste dal contratto del fondo; | ||||||
| alla liberazione dagli impegni assunti nell'esecuzione regolare dei suoi compiti; | ||||||
| al rimborso degli oneri sostenuti per adempiere tali impegni. | ||||||
| Queste pretese sono soddisfatte con mezzi provenienti dal fondo di investimento. La responsabilità personale degli investitori è esclusa. | ||||||
|
RS 954.1 LIsFi Legge federale del 15 giugno 2018 sugli istituti finanziari (Legge sugli istituti finanziari, LIsFi) - Legge sugli istituti finanziari Art. 38 Diritti |
||||||
| La direzione del fondo ha diritto: | ||||||
| alle rimunerazioni previste dal contratto del fondo; | ||||||
| alla liberazione dagli impegni assunti nell'esecuzione regolare dei suoi compiti; | ||||||
| al rimborso degli oneri sostenuti per adempiere tali impegni. | ||||||
| Queste pretese sono soddisfatte con mezzi provenienti dal fondo di investimento. La responsabilità personale degli investitori è esclusa. | ||||||
|
RS 954.1 LIsFi Legge federale del 15 giugno 2018 sugli istituti finanziari (Legge sugli istituti finanziari, LIsFi) - Legge sugli istituti finanziari Art. 38 Diritti |
||||||
| La direzione del fondo ha diritto: | ||||||
| alle rimunerazioni previste dal contratto del fondo; | ||||||
| alla liberazione dagli impegni assunti nell'esecuzione regolare dei suoi compiti; | ||||||
| al rimborso degli oneri sostenuti per adempiere tali impegni. | ||||||
| Queste pretese sono soddisfatte con mezzi provenienti dal fondo di investimento. La responsabilità personale degli investitori è esclusa. | ||||||
|
RS 954.1 LIsFi Legge federale del 15 giugno 2018 sugli istituti finanziari (Legge sugli istituti finanziari, LIsFi) - Legge sugli istituti finanziari Art. 38 Diritti |
||||||
| La direzione del fondo ha diritto: | ||||||
| alle rimunerazioni previste dal contratto del fondo; | ||||||
| alla liberazione dagli impegni assunti nell'esecuzione regolare dei suoi compiti; | ||||||
| al rimborso degli oneri sostenuti per adempiere tali impegni. | ||||||
| Queste pretese sono soddisfatte con mezzi provenienti dal fondo di investimento. La responsabilità personale degli investitori è esclusa. | ||||||