ANAG,
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RS 142.281 OEAE Ordinanza dell' 11 agosto 1999 concernente l'esecuzione dell'allontanamento e dell'espulsione di stranieri (OEAE) Art. 1 [1] Disposizioni generali - (art. 71 LStrI) |
||||||
| La Segreteria di Stato della migrazione (SEM) fornisce ai Cantoni un aiuto all'esecuzione dell'allontanamento, dell'espulsione ai sensi della LStrI (espulsione) e dell'espulsione ai sensi dell'articolo 66a o 66abis del Codice penale [2] oppure dell'articolo 49a o 49abis del Codice penale militare del 13 giugno 1927 [3] (espulsione giudiziaria). | ||||||
| Nell'adempimento dei propri compiti secondo l'articolo 71 capoverso 1 LStrI, in particolare per quanto riguarda i compiti di cui all'articolo 71 capoverso 1 lettere a e b LStrI, la SEM può collaborare con l'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera (Agenzia). | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 29 giu. 2022, in vigore dal 1° set. 2022 (RU 2022 458). [2] RS 311.0 [3] RS 321.0 | ||||||
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RS 142.281 OEAE Ordinanza dell' 11 agosto 1999 concernente l'esecuzione dell'allontanamento e dell'espulsione di stranieri (OEAE) Art. 1 [1] Disposizioni generali - (art. 71 LStrI) |
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| La Segreteria di Stato della migrazione (SEM) fornisce ai Cantoni un aiuto all'esecuzione dell'allontanamento, dell'espulsione ai sensi della LStrI (espulsione) e dell'espulsione ai sensi dell'articolo 66a o 66abis del Codice penale [2] oppure dell'articolo 49a o 49abis del Codice penale militare del 13 giugno 1927 [3] (espulsione giudiziaria). | ||||||
| Nell'adempimento dei propri compiti secondo l'articolo 71 capoverso 1 LStrI, in particolare per quanto riguarda i compiti di cui all'articolo 71 capoverso 1 lettere a e b LStrI, la SEM può collaborare con l'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera (Agenzia). | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 29 giu. 2022, in vigore dal 1° set. 2022 (RU 2022 458). [2] RS 311.0 [3] RS 321.0 | ||||||
ANAG (s. auch Art. 13c Abs. 3
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RS 142.281 OEAE Ordinanza dell' 11 agosto 1999 concernente l'esecuzione dell'allontanamento e dell'espulsione di stranieri (OEAE) Art. 1 [1] Disposizioni generali - (art. 71 LStrI) |
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| La Segreteria di Stato della migrazione (SEM) fornisce ai Cantoni un aiuto all'esecuzione dell'allontanamento, dell'espulsione ai sensi della LStrI (espulsione) e dell'espulsione ai sensi dell'articolo 66a o 66abis del Codice penale [2] oppure dell'articolo 49a o 49abis del Codice penale militare del 13 giugno 1927 [3] (espulsione giudiziaria). | ||||||
| Nell'adempimento dei propri compiti secondo l'articolo 71 capoverso 1 LStrI, in particolare per quanto riguarda i compiti di cui all'articolo 71 capoverso 1 lettere a e b LStrI, la SEM può collaborare con l'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera (Agenzia). | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 29 giu. 2022, in vigore dal 1° set. 2022 (RU 2022 458). [2] RS 311.0 [3] RS 321.0 | ||||||
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RS 142.281 OEAE Ordinanza dell' 11 agosto 1999 concernente l'esecuzione dell'allontanamento e dell'espulsione di stranieri (OEAE) Art. 1 [1] Disposizioni generali - (art. 71 LStrI) |
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| La Segreteria di Stato della migrazione (SEM) fornisce ai Cantoni un aiuto all'esecuzione dell'allontanamento, dell'espulsione ai sensi della LStrI (espulsione) e dell'espulsione ai sensi dell'articolo 66a o 66abis del Codice penale [2] oppure dell'articolo 49a o 49abis del Codice penale militare del 13 giugno 1927 [3] (espulsione giudiziaria). | ||||||
| Nell'adempimento dei propri compiti secondo l'articolo 71 capoverso 1 LStrI, in particolare per quanto riguarda i compiti di cui all'articolo 71 capoverso 1 lettere a e b LStrI, la SEM può collaborare con l'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera (Agenzia). | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 29 giu. 2022, in vigore dal 1° set. 2022 (RU 2022 458). [2] RS 311.0 [3] RS 321.0 | ||||||
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RS 142.281 OEAE Ordinanza dell' 11 agosto 1999 concernente l'esecuzione dell'allontanamento e dell'espulsione di stranieri (OEAE) Art. 1 [1] Disposizioni generali - (art. 71 LStrI) |
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| La Segreteria di Stato della migrazione (SEM) fornisce ai Cantoni un aiuto all'esecuzione dell'allontanamento, dell'espulsione ai sensi della LStrI (espulsione) e dell'espulsione ai sensi dell'articolo 66a o 66abis del Codice penale [2] oppure dell'articolo 49a o 49abis del Codice penale militare del 13 giugno 1927 [3] (espulsione giudiziaria). | ||||||
| Nell'adempimento dei propri compiti secondo l'articolo 71 capoverso 1 LStrI, in particolare per quanto riguarda i compiti di cui all'articolo 71 capoverso 1 lettere a e b LStrI, la SEM può collaborare con l'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera (Agenzia). | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 29 giu. 2022, in vigore dal 1° set. 2022 (RU 2022 458). [2] RS 311.0 [3] RS 321.0 | ||||||
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RS 142.281 OEAE Ordinanza dell' 11 agosto 1999 concernente l'esecuzione dell'allontanamento e dell'espulsione di stranieri (OEAE) Art. 1 [1] Disposizioni generali - (art. 71 LStrI) |
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| La Segreteria di Stato della migrazione (SEM) fornisce ai Cantoni un aiuto all'esecuzione dell'allontanamento, dell'espulsione ai sensi della LStrI (espulsione) e dell'espulsione ai sensi dell'articolo 66a o 66abis del Codice penale [2] oppure dell'articolo 49a o 49abis del Codice penale militare del 13 giugno 1927 [3] (espulsione giudiziaria). | ||||||
| Nell'adempimento dei propri compiti secondo l'articolo 71 capoverso 1 LStrI, in particolare per quanto riguarda i compiti di cui all'articolo 71 capoverso 1 lettere a e b LStrI, la SEM può collaborare con l'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera (Agenzia). | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 29 giu. 2022, in vigore dal 1° set. 2022 (RU 2022 458). [2] RS 311.0 [3] RS 321.0 | ||||||
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RS 142.281 OEAE Ordinanza dell' 11 agosto 1999 concernente l'esecuzione dell'allontanamento e dell'espulsione di stranieri (OEAE) Art. 1 [1] Disposizioni generali - (art. 71 LStrI) |
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| La Segreteria di Stato della migrazione (SEM) fornisce ai Cantoni un aiuto all'esecuzione dell'allontanamento, dell'espulsione ai sensi della LStrI (espulsione) e dell'espulsione ai sensi dell'articolo 66a o 66abis del Codice penale [2] oppure dell'articolo 49a o 49abis del Codice penale militare del 13 giugno 1927 [3] (espulsione giudiziaria). | ||||||
| Nell'adempimento dei propri compiti secondo l'articolo 71 capoverso 1 LStrI, in particolare per quanto riguarda i compiti di cui all'articolo 71 capoverso 1 lettere a e b LStrI, la SEM può collaborare con l'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera (Agenzia). | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 29 giu. 2022, in vigore dal 1° set. 2022 (RU 2022 458). [2] RS 311.0 [3] RS 321.0 | ||||||
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RS 142.281 OEAE Ordinanza dell' 11 agosto 1999 concernente l'esecuzione dell'allontanamento e dell'espulsione di stranieri (OEAE) Art. 1 [1] Disposizioni generali - (art. 71 LStrI) |
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| La Segreteria di Stato della migrazione (SEM) fornisce ai Cantoni un aiuto all'esecuzione dell'allontanamento, dell'espulsione ai sensi della LStrI (espulsione) e dell'espulsione ai sensi dell'articolo 66a o 66abis del Codice penale [2] oppure dell'articolo 49a o 49abis del Codice penale militare del 13 giugno 1927 [3] (espulsione giudiziaria). | ||||||
| Nell'adempimento dei propri compiti secondo l'articolo 71 capoverso 1 LStrI, in particolare per quanto riguarda i compiti di cui all'articolo 71 capoverso 1 lettere a e b LStrI, la SEM può collaborare con l'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera (Agenzia). | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 29 giu. 2022, in vigore dal 1° set. 2022 (RU 2022 458). [2] RS 311.0 [3] RS 321.0 | ||||||
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RS 142.281 OEAE Ordinanza dell' 11 agosto 1999 concernente l'esecuzione dell'allontanamento e dell'espulsione di stranieri (OEAE) Art. 1 [1] Disposizioni generali - (art. 71 LStrI) |
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| La Segreteria di Stato della migrazione (SEM) fornisce ai Cantoni un aiuto all'esecuzione dell'allontanamento, dell'espulsione ai sensi della LStrI (espulsione) e dell'espulsione ai sensi dell'articolo 66a o 66abis del Codice penale [2] oppure dell'articolo 49a o 49abis del Codice penale militare del 13 giugno 1927 [3] (espulsione giudiziaria). | ||||||
| Nell'adempimento dei propri compiti secondo l'articolo 71 capoverso 1 LStrI, in particolare per quanto riguarda i compiti di cui all'articolo 71 capoverso 1 lettere a e b LStrI, la SEM può collaborare con l'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera (Agenzia). | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 29 giu. 2022, in vigore dal 1° set. 2022 (RU 2022 458). [2] RS 311.0 [3] RS 321.0 | ||||||
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RS 142.281 OEAE Ordinanza dell' 11 agosto 1999 concernente l'esecuzione dell'allontanamento e dell'espulsione di stranieri (OEAE) Art. 1 [1] Disposizioni generali - (art. 71 LStrI) |
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| La Segreteria di Stato della migrazione (SEM) fornisce ai Cantoni un aiuto all'esecuzione dell'allontanamento, dell'espulsione ai sensi della LStrI (espulsione) e dell'espulsione ai sensi dell'articolo 66a o 66abis del Codice penale [2] oppure dell'articolo 49a o 49abis del Codice penale militare del 13 giugno 1927 [3] (espulsione giudiziaria). | ||||||
| Nell'adempimento dei propri compiti secondo l'articolo 71 capoverso 1 LStrI, in particolare per quanto riguarda i compiti di cui all'articolo 71 capoverso 1 lettere a e b LStrI, la SEM può collaborare con l'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera (Agenzia). | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 29 giu. 2022, in vigore dal 1° set. 2022 (RU 2022 458). [2] RS 311.0 [3] RS 321.0 | ||||||
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RS 101 Cost. Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Art. 29 Garanzie procedurali generali |
||||||
| In procedimenti dinanzi ad autorità giudiziarie o amministrative, ognuno ha diritto alla parità ed equità di trattamento, nonché ad essere giudicato entro un termine ragionevole. | ||||||
| Le parti hanno diritto d'essere sentite. | ||||||
| Chi non dispone dei mezzi necessari ha diritto alla gratuità della procedura se la sua causa non sembra priva di probabilità di successo. Ha inoltre diritto al patrocinio gratuito qualora la presenza di un legale sia necessaria per tutelare i suoi diritti. | ||||||
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RS 101 Cost. Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Art. 29 Garanzie procedurali generali |
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| In procedimenti dinanzi ad autorità giudiziarie o amministrative, ognuno ha diritto alla parità ed equità di trattamento, nonché ad essere giudicato entro un termine ragionevole. | ||||||
| Le parti hanno diritto d'essere sentite. | ||||||
| Chi non dispone dei mezzi necessari ha diritto alla gratuità della procedura se la sua causa non sembra priva di probabilità di successo. Ha inoltre diritto al patrocinio gratuito qualora la presenza di un legale sia necessaria per tutelare i suoi diritti. | ||||||
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RS 101 Cost. Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Art. 29 Garanzie procedurali generali |
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| In procedimenti dinanzi ad autorità giudiziarie o amministrative, ognuno ha diritto alla parità ed equità di trattamento, nonché ad essere giudicato entro un termine ragionevole. | ||||||
| Le parti hanno diritto d'essere sentite. | ||||||
| Chi non dispone dei mezzi necessari ha diritto alla gratuità della procedura se la sua causa non sembra priva di probabilità di successo. Ha inoltre diritto al patrocinio gratuito qualora la presenza di un legale sia necessaria per tutelare i suoi diritti. | ||||||
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RS 142.281 OEAE Ordinanza dell' 11 agosto 1999 concernente l'esecuzione dell'allontanamento e dell'espulsione di stranieri (OEAE) Art. 1 [1] Disposizioni generali - (art. 71 LStrI) |
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| La Segreteria di Stato della migrazione (SEM) fornisce ai Cantoni un aiuto all'esecuzione dell'allontanamento, dell'espulsione ai sensi della LStrI (espulsione) e dell'espulsione ai sensi dell'articolo 66a o 66abis del Codice penale [2] oppure dell'articolo 49a o 49abis del Codice penale militare del 13 giugno 1927 [3] (espulsione giudiziaria). | ||||||
| Nell'adempimento dei propri compiti secondo l'articolo 71 capoverso 1 LStrI, in particolare per quanto riguarda i compiti di cui all'articolo 71 capoverso 1 lettere a e b LStrI, la SEM può collaborare con l'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera (Agenzia). | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 29 giu. 2022, in vigore dal 1° set. 2022 (RU 2022 458). [2] RS 311.0 [3] RS 321.0 | ||||||
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RS 172.021 PA Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) Art. 27 |
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| L'autorità può negare l'esame degli atti solamente se: | ||||||
| un interesse pubblico importante della Confederazione o del Cantone, in particolare la sicurezza interna o esterna della Confederazione, esiga l'osservanza del segreto; | ||||||
| un interesse privato importante, in particolare d'una controparte, esiga l'osservanza del segreto; | ||||||
| l'interesse di un'inchiesta ufficiale in corso lo esiga. | ||||||
| Il diniego d'esame dev'essere ristretto agli atti soggetti a segreto. | ||||||
| A una parte non può essere negato l'esame delle sue memorie, dei documenti da essa prodotti come mezzi di prova e delle decisioni notificatele; l'esame dei processi verbali delle sue dichiarazioni le può essere negato soltanto fino alla chiusura dell'inchiesta. | ||||||
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RS 172.021 PA Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) Art. 28 |
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| L'atto il cui esame è stato negato alla parte può essere adoperato contro di essa soltanto qualora l'autorità gliene abbia comunicato oralmente o per scritto il contenuto essenziale quanto alla contestazione e, inoltre, le abbia dato la possibilità di pronunciarsi e indicare prove contrarie. | ||||||
|
RS 142.281 OEAE Ordinanza dell' 11 agosto 1999 concernente l'esecuzione dell'allontanamento e dell'espulsione di stranieri (OEAE) Art. 1 [1] Disposizioni generali - (art. 71 LStrI) |
||||||
| La Segreteria di Stato della migrazione (SEM) fornisce ai Cantoni un aiuto all'esecuzione dell'allontanamento, dell'espulsione ai sensi della LStrI (espulsione) e dell'espulsione ai sensi dell'articolo 66a o 66abis del Codice penale [2] oppure dell'articolo 49a o 49abis del Codice penale militare del 13 giugno 1927 [3] (espulsione giudiziaria). | ||||||
| Nell'adempimento dei propri compiti secondo l'articolo 71 capoverso 1 LStrI, in particolare per quanto riguarda i compiti di cui all'articolo 71 capoverso 1 lettere a e b LStrI, la SEM può collaborare con l'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera (Agenzia). | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 29 giu. 2022, in vigore dal 1° set. 2022 (RU 2022 458). [2] RS 311.0 [3] RS 321.0 | ||||||
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RS 142.281 OEAE Ordinanza dell' 11 agosto 1999 concernente l'esecuzione dell'allontanamento e dell'espulsione di stranieri (OEAE) Art. 2 [1] Inizio dell'aiuto all'esecuzione - (art. 71 lett. a LStrI) |
||||||
| La SEM procura su domanda della competente autorità cantonale i documenti di viaggio per gli stranieri contro i quali è stata pronunciata una decisione di allontanamento, espulsione o espulsione giudiziaria. | ||||||
| Nella procedura celere di cui all'articolo 26c LAsi, la SEM avvia le pratiche per l'ottenimento dei documenti di viaggio senza una pertinente richiesta dell'autorità cantonale competente per l'esecuzione dell'allontanamento. | ||||||
| Nella procedura ampliata di cui all'articolo 26d LAsi la SEM può avviare le pratiche per l'ottenimento dei documenti prima della pertinente richiesta dell'autorità cantonale competente. | ||||||
| La SEM informa l'autorità cantonale competente sull'avvio delle pratiche per l'ottenimento dei documenti di viaggio. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O dell'8 giu. 2018, in vigore dal 1° mar. 2019 (RU 2018 2849). | ||||||
|
RS 142.281 OEAE Ordinanza dell' 11 agosto 1999 concernente l'esecuzione dell'allontanamento e dell'espulsione di stranieri (OEAE) Art. 2 [1] Inizio dell'aiuto all'esecuzione - (art. 71 lett. a LStrI) |
||||||
| La SEM procura su domanda della competente autorità cantonale i documenti di viaggio per gli stranieri contro i quali è stata pronunciata una decisione di allontanamento, espulsione o espulsione giudiziaria. | ||||||
| Nella procedura celere di cui all'articolo 26c LAsi, la SEM avvia le pratiche per l'ottenimento dei documenti di viaggio senza una pertinente richiesta dell'autorità cantonale competente per l'esecuzione dell'allontanamento. | ||||||
| Nella procedura ampliata di cui all'articolo 26d LAsi la SEM può avviare le pratiche per l'ottenimento dei documenti prima della pertinente richiesta dell'autorità cantonale competente. | ||||||
| La SEM informa l'autorità cantonale competente sull'avvio delle pratiche per l'ottenimento dei documenti di viaggio. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O dell'8 giu. 2018, in vigore dal 1° mar. 2019 (RU 2018 2849). | ||||||
|
RS 142.281 OEAE Ordinanza dell' 11 agosto 1999 concernente l'esecuzione dell'allontanamento e dell'espulsione di stranieri (OEAE) Art. 3 [1] Accertamenti d'identità e di cittadinanza |
||||||
| La SEM verifica, nell'ambito dell'ottenimento di documenti di viaggio, l'identità e la cittadinanza degli stranieri contro i quali è stata pronunciata una decisione di allontanamento, espulsione o espulsione giudiziaria. [2] | ||||||
| A tale scopo esso può effettuare in particolare interviste, organizzare incontri presso le rappresentanze dei Paesi di origine, eseguire analisi linguistiche o del testo nonché invitare in Svizzera delegazioni dei Paesi di provenienza o d'origine. [3] | ||||||
| Se una decisione d'allontanamento ai sensi dell'articolo 45 LAsi è passata in giudicato, la SEM può valutare i dati personali ottenuti grazie a supporti elettronici di dati. La procedura è retta dall'articolo 47 capoverso 3 LAsi in combinato disposto con gli articoli 10a-10i dell'ordinanza 3 dell'11 agosto 1999 [4] sull'asilo. [5] | ||||||
| La SEM informa il Cantone sull'esito degli accertamenti secondo i capoversi 2 e 3. [6] | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 1° mar. 2006, in vigore dal 1° apr. 2006 (RU 2006 927). [2] Nuovo testo giusta la cifra I 3 dell'O del 1° feb. 2017 sull'attuazione dell'espulsione giudiziaria, in vigore dal 1° mar. 2017 (RU 2017 563). [3] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 1° mag. 2024, in vigore dal 1° apr. 2025 (RU 2024 207). [4] RS 142.314 [5] Introdotto dalla cifra I dell'O del 1° mag. 2024, in vigore dal 1° apr. 2025 (RU 2024 207). [6] Introdotto dalla cifra I dell'O del 1° mag. 2024, in vigore dal 1° apr. 2025 (RU 2024 207). | ||||||
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RS 142.281 OEAE Ordinanza dell' 11 agosto 1999 concernente l'esecuzione dell'allontanamento e dell'espulsione di stranieri (OEAE) Art. 3 [1] Accertamenti d'identità e di cittadinanza |
||||||
| La SEM verifica, nell'ambito dell'ottenimento di documenti di viaggio, l'identità e la cittadinanza degli stranieri contro i quali è stata pronunciata una decisione di allontanamento, espulsione o espulsione giudiziaria. [2] | ||||||
| A tale scopo esso può effettuare in particolare interviste, organizzare incontri presso le rappresentanze dei Paesi di origine, eseguire analisi linguistiche o del testo nonché invitare in Svizzera delegazioni dei Paesi di provenienza o d'origine. [3] | ||||||
| Se una decisione d'allontanamento ai sensi dell'articolo 45 LAsi è passata in giudicato, la SEM può valutare i dati personali ottenuti grazie a supporti elettronici di dati. La procedura è retta dall'articolo 47 capoverso 3 LAsi in combinato disposto con gli articoli 10a-10i dell'ordinanza 3 dell'11 agosto 1999 [4] sull'asilo. [5] | ||||||
| La SEM informa il Cantone sull'esito degli accertamenti secondo i capoversi 2 e 3. [6] | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 1° mar. 2006, in vigore dal 1° apr. 2006 (RU 2006 927). [2] Nuovo testo giusta la cifra I 3 dell'O del 1° feb. 2017 sull'attuazione dell'espulsione giudiziaria, in vigore dal 1° mar. 2017 (RU 2017 563). [3] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 1° mag. 2024, in vigore dal 1° apr. 2025 (RU 2024 207). [4] RS 142.314 [5] Introdotto dalla cifra I dell'O del 1° mag. 2024, in vigore dal 1° apr. 2025 (RU 2024 207). [6] Introdotto dalla cifra I dell'O del 1° mag. 2024, in vigore dal 1° apr. 2025 (RU 2024 207). | ||||||
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RS 142.281 OEAE Ordinanza dell' 11 agosto 1999 concernente l'esecuzione dell'allontanamento e dell'espulsione di stranieri (OEAE) Art. 1 [1] Disposizioni generali - (art. 71 LStrI) |
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| La Segreteria di Stato della migrazione (SEM) fornisce ai Cantoni un aiuto all'esecuzione dell'allontanamento, dell'espulsione ai sensi della LStrI (espulsione) e dell'espulsione ai sensi dell'articolo 66a o 66abis del Codice penale [2] oppure dell'articolo 49a o 49abis del Codice penale militare del 13 giugno 1927 [3] (espulsione giudiziaria). | ||||||
| Nell'adempimento dei propri compiti secondo l'articolo 71 capoverso 1 LStrI, in particolare per quanto riguarda i compiti di cui all'articolo 71 capoverso 1 lettere a e b LStrI, la SEM può collaborare con l'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera (Agenzia). | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 29 giu. 2022, in vigore dal 1° set. 2022 (RU 2022 458). [2] RS 311.0 [3] RS 321.0 | ||||||
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RS 101 Cost. Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Art. 29 Garanzie procedurali generali |
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| In procedimenti dinanzi ad autorità giudiziarie o amministrative, ognuno ha diritto alla parità ed equità di trattamento, nonché ad essere giudicato entro un termine ragionevole. | ||||||
| Le parti hanno diritto d'essere sentite. | ||||||
| Chi non dispone dei mezzi necessari ha diritto alla gratuità della procedura se la sua causa non sembra priva di probabilità di successo. Ha inoltre diritto al patrocinio gratuito qualora la presenza di un legale sia necessaria per tutelare i suoi diritti. | ||||||
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RS 142.281 OEAE Ordinanza dell' 11 agosto 1999 concernente l'esecuzione dell'allontanamento e dell'espulsione di stranieri (OEAE) Art. 1 [1] Disposizioni generali - (art. 71 LStrI) |
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| La Segreteria di Stato della migrazione (SEM) fornisce ai Cantoni un aiuto all'esecuzione dell'allontanamento, dell'espulsione ai sensi della LStrI (espulsione) e dell'espulsione ai sensi dell'articolo 66a o 66abis del Codice penale [2] oppure dell'articolo 49a o 49abis del Codice penale militare del 13 giugno 1927 [3] (espulsione giudiziaria). | ||||||
| Nell'adempimento dei propri compiti secondo l'articolo 71 capoverso 1 LStrI, in particolare per quanto riguarda i compiti di cui all'articolo 71 capoverso 1 lettere a e b LStrI, la SEM può collaborare con l'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera (Agenzia). | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 29 giu. 2022, in vigore dal 1° set. 2022 (RU 2022 458). [2] RS 311.0 [3] RS 321.0 | ||||||
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RS 142.281 OEAE Ordinanza dell' 11 agosto 1999 concernente l'esecuzione dell'allontanamento e dell'espulsione di stranieri (OEAE) Art. 3 [1] Accertamenti d'identità e di cittadinanza |
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| La SEM verifica, nell'ambito dell'ottenimento di documenti di viaggio, l'identità e la cittadinanza degli stranieri contro i quali è stata pronunciata una decisione di allontanamento, espulsione o espulsione giudiziaria. [2] | ||||||
| A tale scopo esso può effettuare in particolare interviste, organizzare incontri presso le rappresentanze dei Paesi di origine, eseguire analisi linguistiche o del testo nonché invitare in Svizzera delegazioni dei Paesi di provenienza o d'origine. [3] | ||||||
| Se una decisione d'allontanamento ai sensi dell'articolo 45 LAsi è passata in giudicato, la SEM può valutare i dati personali ottenuti grazie a supporti elettronici di dati. La procedura è retta dall'articolo 47 capoverso 3 LAsi in combinato disposto con gli articoli 10a-10i dell'ordinanza 3 dell'11 agosto 1999 [4] sull'asilo. [5] | ||||||
| La SEM informa il Cantone sull'esito degli accertamenti secondo i capoversi 2 e 3. [6] | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 1° mar. 2006, in vigore dal 1° apr. 2006 (RU 2006 927). [2] Nuovo testo giusta la cifra I 3 dell'O del 1° feb. 2017 sull'attuazione dell'espulsione giudiziaria, in vigore dal 1° mar. 2017 (RU 2017 563). [3] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 1° mag. 2024, in vigore dal 1° apr. 2025 (RU 2024 207). [4] RS 142.314 [5] Introdotto dalla cifra I dell'O del 1° mag. 2024, in vigore dal 1° apr. 2025 (RU 2024 207). [6] Introdotto dalla cifra I dell'O del 1° mag. 2024, in vigore dal 1° apr. 2025 (RU 2024 207). | ||||||
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RS 142.281 OEAE Ordinanza dell' 11 agosto 1999 concernente l'esecuzione dell'allontanamento e dell'espulsione di stranieri (OEAE) Art. 3 [1] Accertamenti d'identità e di cittadinanza |
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| La SEM verifica, nell'ambito dell'ottenimento di documenti di viaggio, l'identità e la cittadinanza degli stranieri contro i quali è stata pronunciata una decisione di allontanamento, espulsione o espulsione giudiziaria. [2] | ||||||
| A tale scopo esso può effettuare in particolare interviste, organizzare incontri presso le rappresentanze dei Paesi di origine, eseguire analisi linguistiche o del testo nonché invitare in Svizzera delegazioni dei Paesi di provenienza o d'origine. [3] | ||||||
| Se una decisione d'allontanamento ai sensi dell'articolo 45 LAsi è passata in giudicato, la SEM può valutare i dati personali ottenuti grazie a supporti elettronici di dati. La procedura è retta dall'articolo 47 capoverso 3 LAsi in combinato disposto con gli articoli 10a-10i dell'ordinanza 3 dell'11 agosto 1999 [4] sull'asilo. [5] | ||||||
| La SEM informa il Cantone sull'esito degli accertamenti secondo i capoversi 2 e 3. [6] | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 1° mar. 2006, in vigore dal 1° apr. 2006 (RU 2006 927). [2] Nuovo testo giusta la cifra I 3 dell'O del 1° feb. 2017 sull'attuazione dell'espulsione giudiziaria, in vigore dal 1° mar. 2017 (RU 2017 563). [3] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 1° mag. 2024, in vigore dal 1° apr. 2025 (RU 2024 207). [4] RS 142.314 [5] Introdotto dalla cifra I dell'O del 1° mag. 2024, in vigore dal 1° apr. 2025 (RU 2024 207). [6] Introdotto dalla cifra I dell'O del 1° mag. 2024, in vigore dal 1° apr. 2025 (RU 2024 207). | ||||||
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RS 142.281 OEAE Ordinanza dell' 11 agosto 1999 concernente l'esecuzione dell'allontanamento e dell'espulsione di stranieri (OEAE) Art. 3 [1] Accertamenti d'identità e di cittadinanza |
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| La SEM verifica, nell'ambito dell'ottenimento di documenti di viaggio, l'identità e la cittadinanza degli stranieri contro i quali è stata pronunciata una decisione di allontanamento, espulsione o espulsione giudiziaria. [2] | ||||||
| A tale scopo esso può effettuare in particolare interviste, organizzare incontri presso le rappresentanze dei Paesi di origine, eseguire analisi linguistiche o del testo nonché invitare in Svizzera delegazioni dei Paesi di provenienza o d'origine. [3] | ||||||
| Se una decisione d'allontanamento ai sensi dell'articolo 45 LAsi è passata in giudicato, la SEM può valutare i dati personali ottenuti grazie a supporti elettronici di dati. La procedura è retta dall'articolo 47 capoverso 3 LAsi in combinato disposto con gli articoli 10a-10i dell'ordinanza 3 dell'11 agosto 1999 [4] sull'asilo. [5] | ||||||
| La SEM informa il Cantone sull'esito degli accertamenti secondo i capoversi 2 e 3. [6] | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 1° mar. 2006, in vigore dal 1° apr. 2006 (RU 2006 927). [2] Nuovo testo giusta la cifra I 3 dell'O del 1° feb. 2017 sull'attuazione dell'espulsione giudiziaria, in vigore dal 1° mar. 2017 (RU 2017 563). [3] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 1° mag. 2024, in vigore dal 1° apr. 2025 (RU 2024 207). [4] RS 142.314 [5] Introdotto dalla cifra I dell'O del 1° mag. 2024, in vigore dal 1° apr. 2025 (RU 2024 207). [6] Introdotto dalla cifra I dell'O del 1° mag. 2024, in vigore dal 1° apr. 2025 (RU 2024 207). | ||||||
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RS 142.281 OEAE Ordinanza dell' 11 agosto 1999 concernente l'esecuzione dell'allontanamento e dell'espulsione di stranieri (OEAE) Art. 3 [1] Accertamenti d'identità e di cittadinanza |
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| La SEM verifica, nell'ambito dell'ottenimento di documenti di viaggio, l'identità e la cittadinanza degli stranieri contro i quali è stata pronunciata una decisione di allontanamento, espulsione o espulsione giudiziaria. [2] | ||||||
| A tale scopo esso può effettuare in particolare interviste, organizzare incontri presso le rappresentanze dei Paesi di origine, eseguire analisi linguistiche o del testo nonché invitare in Svizzera delegazioni dei Paesi di provenienza o d'origine. [3] | ||||||
| Se una decisione d'allontanamento ai sensi dell'articolo 45 LAsi è passata in giudicato, la SEM può valutare i dati personali ottenuti grazie a supporti elettronici di dati. La procedura è retta dall'articolo 47 capoverso 3 LAsi in combinato disposto con gli articoli 10a-10i dell'ordinanza 3 dell'11 agosto 1999 [4] sull'asilo. [5] | ||||||
| La SEM informa il Cantone sull'esito degli accertamenti secondo i capoversi 2 e 3. [6] | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 1° mar. 2006, in vigore dal 1° apr. 2006 (RU 2006 927). [2] Nuovo testo giusta la cifra I 3 dell'O del 1° feb. 2017 sull'attuazione dell'espulsione giudiziaria, in vigore dal 1° mar. 2017 (RU 2017 563). [3] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 1° mag. 2024, in vigore dal 1° apr. 2025 (RU 2024 207). [4] RS 142.314 [5] Introdotto dalla cifra I dell'O del 1° mag. 2024, in vigore dal 1° apr. 2025 (RU 2024 207). [6] Introdotto dalla cifra I dell'O del 1° mag. 2024, in vigore dal 1° apr. 2025 (RU 2024 207). | ||||||
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RS 142.281 OEAE Ordinanza dell' 11 agosto 1999 concernente l'esecuzione dell'allontanamento e dell'espulsione di stranieri (OEAE) Art. 3 [1] Accertamenti d'identità e di cittadinanza |
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| La SEM verifica, nell'ambito dell'ottenimento di documenti di viaggio, l'identità e la cittadinanza degli stranieri contro i quali è stata pronunciata una decisione di allontanamento, espulsione o espulsione giudiziaria. [2] | ||||||
| A tale scopo esso può effettuare in particolare interviste, organizzare incontri presso le rappresentanze dei Paesi di origine, eseguire analisi linguistiche o del testo nonché invitare in Svizzera delegazioni dei Paesi di provenienza o d'origine. [3] | ||||||
| Se una decisione d'allontanamento ai sensi dell'articolo 45 LAsi è passata in giudicato, la SEM può valutare i dati personali ottenuti grazie a supporti elettronici di dati. La procedura è retta dall'articolo 47 capoverso 3 LAsi in combinato disposto con gli articoli 10a-10i dell'ordinanza 3 dell'11 agosto 1999 [4] sull'asilo. [5] | ||||||
| La SEM informa il Cantone sull'esito degli accertamenti secondo i capoversi 2 e 3. [6] | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 1° mar. 2006, in vigore dal 1° apr. 2006 (RU 2006 927). [2] Nuovo testo giusta la cifra I 3 dell'O del 1° feb. 2017 sull'attuazione dell'espulsione giudiziaria, in vigore dal 1° mar. 2017 (RU 2017 563). [3] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 1° mag. 2024, in vigore dal 1° apr. 2025 (RU 2024 207). [4] RS 142.314 [5] Introdotto dalla cifra I dell'O del 1° mag. 2024, in vigore dal 1° apr. 2025 (RU 2024 207). [6] Introdotto dalla cifra I dell'O del 1° mag. 2024, in vigore dal 1° apr. 2025 (RU 2024 207). | ||||||