SR 831.10 Legge federale del 20 dicembre 1946 sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS) LAVS Art. 43ter Contributo per l'assistenza - Chi, sino alla fine del mese in cui raggiunge l'età di riferimento o sino al momento in cui anticipa la riscossione della totalità della rendita, ha beneficiato di un contributo per l'assistenza dell'assicurazione per l'invalidità continua a ricevere un contributo d'importo pari al massimo a quello ricevuto fino ad allora. Al diritto al contributo per l'assistenza e alla sua entità si applicano per analogia gli articoli 42quater-42octies LAI223. |
SR 831.101 Ordinanza del 31 ottobre 1947 sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (OAVS) OAVS Art. 66ter Mezzi ausiliari - 1 Il Dipartimento federale dell'interno (DFI) stabilisce le condizioni del diritto alla consegna di mezzi ausiliari ai beneficiari di rendite di vecchiaia, prescrive il genere dei mezzi ausiliari da consegnare e regola la procedura di consegna. |
SR 831.135.1 Ordinanza del 28 agosto 1978 sulla consegna di mezzi ausiliari da parte dell'assicurazione per la vecchiaia (OMAV) OMAV Art. 2 - 1 I beneficiari di una rendita di vecchiaia domiciliati in Svizzera che hanno bisogno di mezzi ausiliari per adempiere le mansioni consuete, per spostarsi, per stabilire contatti con l'ambiente o ampliare la propria autonomia, hanno diritto alle prestazioni citate nella lista allegata. Tale lista definisce in modo esaustivo la natura e la portata delle prestazioni per ogni singolo mezzo ausiliario. |
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1 | I beneficiari di una rendita di vecchiaia domiciliati in Svizzera che hanno bisogno di mezzi ausiliari per adempiere le mansioni consuete, per spostarsi, per stabilire contatti con l'ambiente o ampliare la propria autonomia, hanno diritto alle prestazioni citate nella lista allegata. Tale lista definisce in modo esaustivo la natura e la portata delle prestazioni per ogni singolo mezzo ausiliario. |
2 | Nella misura in cui la lista non dispone in altro modo, l'assicurazione paga un contributo alle spese del 75 per cento del prezzo netto.4 |
SR 831.135.1 Ordinanza del 28 agosto 1978 sulla consegna di mezzi ausiliari da parte dell'assicurazione per la vecchiaia (OMAV) OMAV Art. 6 Procedura - 1 Per la procedura, gli articoli 65 a 79bis dell'ordinanza del 17 gennaio 196111 sull'assicurazione per l'invalidità (OAI) si applicano per analogia. La domanda deve essere indirizzata alla cassa di compensazione competente per il versamento della rendita di vecchiaia. |
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1 | Per la procedura, gli articoli 65 a 79bis dell'ordinanza del 17 gennaio 196111 sull'assicurazione per l'invalidità (OAI) si applicano per analogia. La domanda deve essere indirizzata alla cassa di compensazione competente per il versamento della rendita di vecchiaia. |
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3 | L'ufficio AI esamina il diritto alle prestazioni. Se è applicata la procedura semplificata di cui all'articolo 51 della legge federale del 6 ottobre 200013 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali, l'ufficio AI emette una comunicazione. Se deve essere emanata una decisione, è competente la cassa di compensazione del Cantone in cui ha sede l'ufficio AI.14 |
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SR 831.201 Ordinanza del 17 gennaio 1961 sull'assicurazione per l'invalidità (OAI) OAI Art. 40 - 1 Per la ricezione e l'esame delle richieste è competente: |
SR 831.135.1 Ordinanza del 28 agosto 1978 sulla consegna di mezzi ausiliari da parte dell'assicurazione per la vecchiaia (OMAV) OMAV Art. 6 Procedura - 1 Per la procedura, gli articoli 65 a 79bis dell'ordinanza del 17 gennaio 196111 sull'assicurazione per l'invalidità (OAI) si applicano per analogia. La domanda deve essere indirizzata alla cassa di compensazione competente per il versamento della rendita di vecchiaia. |
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1 | Per la procedura, gli articoli 65 a 79bis dell'ordinanza del 17 gennaio 196111 sull'assicurazione per l'invalidità (OAI) si applicano per analogia. La domanda deve essere indirizzata alla cassa di compensazione competente per il versamento della rendita di vecchiaia. |
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3 | L'ufficio AI esamina il diritto alle prestazioni. Se è applicata la procedura semplificata di cui all'articolo 51 della legge federale del 6 ottobre 200013 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali, l'ufficio AI emette una comunicazione. Se deve essere emanata una decisione, è competente la cassa di compensazione del Cantone in cui ha sede l'ufficio AI.14 |
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SR 831.135.1 Ordinanza del 28 agosto 1978 sulla consegna di mezzi ausiliari da parte dell'assicurazione per la vecchiaia (OMAV) OMAV Art. 6 Procedura - 1 Per la procedura, gli articoli 65 a 79bis dell'ordinanza del 17 gennaio 196111 sull'assicurazione per l'invalidità (OAI) si applicano per analogia. La domanda deve essere indirizzata alla cassa di compensazione competente per il versamento della rendita di vecchiaia. |
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1 | Per la procedura, gli articoli 65 a 79bis dell'ordinanza del 17 gennaio 196111 sull'assicurazione per l'invalidità (OAI) si applicano per analogia. La domanda deve essere indirizzata alla cassa di compensazione competente per il versamento della rendita di vecchiaia. |
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3 | L'ufficio AI esamina il diritto alle prestazioni. Se è applicata la procedura semplificata di cui all'articolo 51 della legge federale del 6 ottobre 200013 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali, l'ufficio AI emette una comunicazione. Se deve essere emanata una decisione, è competente la cassa di compensazione del Cantone in cui ha sede l'ufficio AI.14 |
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SR 831.201 Ordinanza del 17 gennaio 1961 sull'assicurazione per l'invalidità (OAI) OAI Art. 66 Legittimazione - 1 Sono legittimati a far valere il diritto alle prestazioni l'assicurato, il suo rappresentante legale e le autorità o i terzi che lo assistono regolarmente o ne hanno durevole cura. |
SR 831.101 Ordinanza del 31 ottobre 1947 sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (OAVS) OAVS Art. 67 - 1 Il diritto alla rendita o all'assegno per grandi invalidi deve essere fatto valere presentando alla cassa di compensazione competente giusta gli articoli 122 e seguenti, un modulo di richiesta debitamente riempito.295 Sono legittimati alla richiesta il richiedente e, per lui, il suo rappresentante legale, il coniuge, i genitori o i nonni, i figli o gli abiatici, i fratelli e sorelle come pure i terzi o l'autorità che possono domandare il versamento della rendita nelle loro mani.296 |
SR 831.135.1 Ordinanza del 28 agosto 1978 sulla consegna di mezzi ausiliari da parte dell'assicurazione per la vecchiaia (OMAV) OMAV Art. 6 Procedura - 1 Per la procedura, gli articoli 65 a 79bis dell'ordinanza del 17 gennaio 196111 sull'assicurazione per l'invalidità (OAI) si applicano per analogia. La domanda deve essere indirizzata alla cassa di compensazione competente per il versamento della rendita di vecchiaia. |
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1 | Per la procedura, gli articoli 65 a 79bis dell'ordinanza del 17 gennaio 196111 sull'assicurazione per l'invalidità (OAI) si applicano per analogia. La domanda deve essere indirizzata alla cassa di compensazione competente per il versamento della rendita di vecchiaia. |
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3 | L'ufficio AI esamina il diritto alle prestazioni. Se è applicata la procedura semplificata di cui all'articolo 51 della legge federale del 6 ottobre 200013 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali, l'ufficio AI emette una comunicazione. Se deve essere emanata una decisione, è competente la cassa di compensazione del Cantone in cui ha sede l'ufficio AI.14 |
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SR 831.135.1 Ordinanza del 28 agosto 1978 sulla consegna di mezzi ausiliari da parte dell'assicurazione per la vecchiaia (OMAV) OMAV Art. 6 Procedura - 1 Per la procedura, gli articoli 65 a 79bis dell'ordinanza del 17 gennaio 196111 sull'assicurazione per l'invalidità (OAI) si applicano per analogia. La domanda deve essere indirizzata alla cassa di compensazione competente per il versamento della rendita di vecchiaia. |
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1 | Per la procedura, gli articoli 65 a 79bis dell'ordinanza del 17 gennaio 196111 sull'assicurazione per l'invalidità (OAI) si applicano per analogia. La domanda deve essere indirizzata alla cassa di compensazione competente per il versamento della rendita di vecchiaia. |
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3 | L'ufficio AI esamina il diritto alle prestazioni. Se è applicata la procedura semplificata di cui all'articolo 51 della legge federale del 6 ottobre 200013 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali, l'ufficio AI emette una comunicazione. Se deve essere emanata una decisione, è competente la cassa di compensazione del Cantone in cui ha sede l'ufficio AI.14 |
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SR 831.135.1 Ordinanza del 28 agosto 1978 sulla consegna di mezzi ausiliari da parte dell'assicurazione per la vecchiaia (OMAV) OMAV Art. 6 Procedura - 1 Per la procedura, gli articoli 65 a 79bis dell'ordinanza del 17 gennaio 196111 sull'assicurazione per l'invalidità (OAI) si applicano per analogia. La domanda deve essere indirizzata alla cassa di compensazione competente per il versamento della rendita di vecchiaia. |
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1 | Per la procedura, gli articoli 65 a 79bis dell'ordinanza del 17 gennaio 196111 sull'assicurazione per l'invalidità (OAI) si applicano per analogia. La domanda deve essere indirizzata alla cassa di compensazione competente per il versamento della rendita di vecchiaia. |
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3 | L'ufficio AI esamina il diritto alle prestazioni. Se è applicata la procedura semplificata di cui all'articolo 51 della legge federale del 6 ottobre 200013 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali, l'ufficio AI emette una comunicazione. Se deve essere emanata una decisione, è competente la cassa di compensazione del Cantone in cui ha sede l'ufficio AI.14 |
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SR 172.010 Legge del 21 marzo 1997 sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione (LOGA) - Legge sull'organizzazione dell'ammininistrazione LOGA Art. 48 Attività normativa - 1 Il Consiglio federale può delegare ai dipartimenti la competenza di emanare norme di diritto. Esso tiene conto al riguardo della portata di tali norme. |
SR 721.101 Legge federale del 1° ottobre 2010 sugli impianti di accumulazione (LImA) LImA Art. 7 Messa in esercizio - 1 Chi intende mettere o rimettere in esercizio un impianto di accumulazione necessita di un'autorizzazione dell'autorità di vigilanza. |
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1 | Chi intende mettere o rimettere in esercizio un impianto di accumulazione necessita di un'autorizzazione dell'autorità di vigilanza. |
2 | La domanda di autorizzazione deve contenere tutte le indicazioni necessarie per la valutazione della sicurezza tecnica. |
3 | L'autorità di vigilanza valuta le indicazioni fornite dal richiedente e controlla se i requisiti di sicurezza tecnica sono rispettati. Per quanto la sicurezza tecnica dell'impianto lo esiga, fissa oneri per la messa in esercizio e per l'esercizio. |
SR 831.10 Legge federale del 20 dicembre 1946 sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS) LAVS Art. 72 Autorità di vigilanza - Il Consiglio federale designa l'autorità di vigilanza. |
SR 831.10 Legge federale del 20 dicembre 1946 sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS) LAVS Art. 43ter Contributo per l'assistenza - Chi, sino alla fine del mese in cui raggiunge l'età di riferimento o sino al momento in cui anticipa la riscossione della totalità della rendita, ha beneficiato di un contributo per l'assistenza dell'assicurazione per l'invalidità continua a ricevere un contributo d'importo pari al massimo a quello ricevuto fino ad allora. Al diritto al contributo per l'assistenza e alla sua entità si applicano per analogia gli articoli 42quater-42octies LAI223. |
SR 831.10 Legge federale del 20 dicembre 1946 sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS) LAVS Art. 43ter Contributo per l'assistenza - Chi, sino alla fine del mese in cui raggiunge l'età di riferimento o sino al momento in cui anticipa la riscossione della totalità della rendita, ha beneficiato di un contributo per l'assistenza dell'assicurazione per l'invalidità continua a ricevere un contributo d'importo pari al massimo a quello ricevuto fino ad allora. Al diritto al contributo per l'assistenza e alla sua entità si applicano per analogia gli articoli 42quater-42octies LAI223. |
SR 831.10 Legge federale del 20 dicembre 1946 sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS) LAVS Art. 43ter Contributo per l'assistenza - Chi, sino alla fine del mese in cui raggiunge l'età di riferimento o sino al momento in cui anticipa la riscossione della totalità della rendita, ha beneficiato di un contributo per l'assistenza dell'assicurazione per l'invalidità continua a ricevere un contributo d'importo pari al massimo a quello ricevuto fino ad allora. Al diritto al contributo per l'assistenza e alla sua entità si applicano per analogia gli articoli 42quater-42octies LAI223. |