SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) PA Art. 5 - 1 Sono decisioni i provvedimenti delle autorità nel singolo caso, fondati sul diritto pubblico federale e concernenti: |
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1 | Sono decisioni i provvedimenti delle autorità nel singolo caso, fondati sul diritto pubblico federale e concernenti: |
a | la costituzione, la modificazione o l'annullamento di diritti o di obblighi; |
b | l'accertamento dell'esistenza, dell'inesistenza o dell'estensione di diritti o di obblighi; |
c | il rigetto o la dichiarazione d'inammissibilità d'istanze dirette alla costituzione, alla modificazione, all'annullamento o all'accertamento di diritti o di obblighi. |
2 | Sono decisioni anche quelle in materia d'esecuzione (art. 41 cpv. 1 lett. a e b), le decisioni incidentali (art. 45 e 46), le decisioni su opposizione (art. 30 cpv. 2 lett. b e 74), le decisioni su ricorso (art. 61), le decisioni in sede di revisione (art. 68) e l'interpretazione (art. 69).24 |
3 | Le dichiarazioni di un'autorità che rifiuta o solleva pretese da far valere mediante azione non sono considerate decisioni. |
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) PA Art. 5 - 1 Sono decisioni i provvedimenti delle autorità nel singolo caso, fondati sul diritto pubblico federale e concernenti: |
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1 | Sono decisioni i provvedimenti delle autorità nel singolo caso, fondati sul diritto pubblico federale e concernenti: |
a | la costituzione, la modificazione o l'annullamento di diritti o di obblighi; |
b | l'accertamento dell'esistenza, dell'inesistenza o dell'estensione di diritti o di obblighi; |
c | il rigetto o la dichiarazione d'inammissibilità d'istanze dirette alla costituzione, alla modificazione, all'annullamento o all'accertamento di diritti o di obblighi. |
2 | Sono decisioni anche quelle in materia d'esecuzione (art. 41 cpv. 1 lett. a e b), le decisioni incidentali (art. 45 e 46), le decisioni su opposizione (art. 30 cpv. 2 lett. b e 74), le decisioni su ricorso (art. 61), le decisioni in sede di revisione (art. 68) e l'interpretazione (art. 69).24 |
3 | Le dichiarazioni di un'autorità che rifiuta o solleva pretese da far valere mediante azione non sono considerate decisioni. |
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) PA Art. 5 - 1 Sono decisioni i provvedimenti delle autorità nel singolo caso, fondati sul diritto pubblico federale e concernenti: |
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1 | Sono decisioni i provvedimenti delle autorità nel singolo caso, fondati sul diritto pubblico federale e concernenti: |
a | la costituzione, la modificazione o l'annullamento di diritti o di obblighi; |
b | l'accertamento dell'esistenza, dell'inesistenza o dell'estensione di diritti o di obblighi; |
c | il rigetto o la dichiarazione d'inammissibilità d'istanze dirette alla costituzione, alla modificazione, all'annullamento o all'accertamento di diritti o di obblighi. |
2 | Sono decisioni anche quelle in materia d'esecuzione (art. 41 cpv. 1 lett. a e b), le decisioni incidentali (art. 45 e 46), le decisioni su opposizione (art. 30 cpv. 2 lett. b e 74), le decisioni su ricorso (art. 61), le decisioni in sede di revisione (art. 68) e l'interpretazione (art. 69).24 |
3 | Le dichiarazioni di un'autorità che rifiuta o solleva pretese da far valere mediante azione non sono considerate decisioni. |
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) PA Art. 5 - 1 Sono decisioni i provvedimenti delle autorità nel singolo caso, fondati sul diritto pubblico federale e concernenti: |
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1 | Sono decisioni i provvedimenti delle autorità nel singolo caso, fondati sul diritto pubblico federale e concernenti: |
a | la costituzione, la modificazione o l'annullamento di diritti o di obblighi; |
b | l'accertamento dell'esistenza, dell'inesistenza o dell'estensione di diritti o di obblighi; |
c | il rigetto o la dichiarazione d'inammissibilità d'istanze dirette alla costituzione, alla modificazione, all'annullamento o all'accertamento di diritti o di obblighi. |
2 | Sono decisioni anche quelle in materia d'esecuzione (art. 41 cpv. 1 lett. a e b), le decisioni incidentali (art. 45 e 46), le decisioni su opposizione (art. 30 cpv. 2 lett. b e 74), le decisioni su ricorso (art. 61), le decisioni in sede di revisione (art. 68) e l'interpretazione (art. 69).24 |
3 | Le dichiarazioni di un'autorità che rifiuta o solleva pretese da far valere mediante azione non sono considerate decisioni. |
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) PA Art. 5 - 1 Sono decisioni i provvedimenti delle autorità nel singolo caso, fondati sul diritto pubblico federale e concernenti: |
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1 | Sono decisioni i provvedimenti delle autorità nel singolo caso, fondati sul diritto pubblico federale e concernenti: |
a | la costituzione, la modificazione o l'annullamento di diritti o di obblighi; |
b | l'accertamento dell'esistenza, dell'inesistenza o dell'estensione di diritti o di obblighi; |
c | il rigetto o la dichiarazione d'inammissibilità d'istanze dirette alla costituzione, alla modificazione, all'annullamento o all'accertamento di diritti o di obblighi. |
2 | Sono decisioni anche quelle in materia d'esecuzione (art. 41 cpv. 1 lett. a e b), le decisioni incidentali (art. 45 e 46), le decisioni su opposizione (art. 30 cpv. 2 lett. b e 74), le decisioni su ricorso (art. 61), le decisioni in sede di revisione (art. 68) e l'interpretazione (art. 69).24 |
3 | Le dichiarazioni di un'autorità che rifiuta o solleva pretese da far valere mediante azione non sono considerate decisioni. |
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) PA Art. 5 - 1 Sono decisioni i provvedimenti delle autorità nel singolo caso, fondati sul diritto pubblico federale e concernenti: |
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1 | Sono decisioni i provvedimenti delle autorità nel singolo caso, fondati sul diritto pubblico federale e concernenti: |
a | la costituzione, la modificazione o l'annullamento di diritti o di obblighi; |
b | l'accertamento dell'esistenza, dell'inesistenza o dell'estensione di diritti o di obblighi; |
c | il rigetto o la dichiarazione d'inammissibilità d'istanze dirette alla costituzione, alla modificazione, all'annullamento o all'accertamento di diritti o di obblighi. |
2 | Sono decisioni anche quelle in materia d'esecuzione (art. 41 cpv. 1 lett. a e b), le decisioni incidentali (art. 45 e 46), le decisioni su opposizione (art. 30 cpv. 2 lett. b e 74), le decisioni su ricorso (art. 61), le decisioni in sede di revisione (art. 68) e l'interpretazione (art. 69).24 |
3 | Le dichiarazioni di un'autorità che rifiuta o solleva pretese da far valere mediante azione non sono considerate decisioni. |
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) PA Art. 5 - 1 Sono decisioni i provvedimenti delle autorità nel singolo caso, fondati sul diritto pubblico federale e concernenti: |
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1 | Sono decisioni i provvedimenti delle autorità nel singolo caso, fondati sul diritto pubblico federale e concernenti: |
a | la costituzione, la modificazione o l'annullamento di diritti o di obblighi; |
b | l'accertamento dell'esistenza, dell'inesistenza o dell'estensione di diritti o di obblighi; |
c | il rigetto o la dichiarazione d'inammissibilità d'istanze dirette alla costituzione, alla modificazione, all'annullamento o all'accertamento di diritti o di obblighi. |
2 | Sono decisioni anche quelle in materia d'esecuzione (art. 41 cpv. 1 lett. a e b), le decisioni incidentali (art. 45 e 46), le decisioni su opposizione (art. 30 cpv. 2 lett. b e 74), le decisioni su ricorso (art. 61), le decisioni in sede di revisione (art. 68) e l'interpretazione (art. 69).24 |
3 | Le dichiarazioni di un'autorità che rifiuta o solleva pretese da far valere mediante azione non sono considerate decisioni. |
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) PA Art. 5 - 1 Sono decisioni i provvedimenti delle autorità nel singolo caso, fondati sul diritto pubblico federale e concernenti: |
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1 | Sono decisioni i provvedimenti delle autorità nel singolo caso, fondati sul diritto pubblico federale e concernenti: |
a | la costituzione, la modificazione o l'annullamento di diritti o di obblighi; |
b | l'accertamento dell'esistenza, dell'inesistenza o dell'estensione di diritti o di obblighi; |
c | il rigetto o la dichiarazione d'inammissibilità d'istanze dirette alla costituzione, alla modificazione, all'annullamento o all'accertamento di diritti o di obblighi. |
2 | Sono decisioni anche quelle in materia d'esecuzione (art. 41 cpv. 1 lett. a e b), le decisioni incidentali (art. 45 e 46), le decisioni su opposizione (art. 30 cpv. 2 lett. b e 74), le decisioni su ricorso (art. 61), le decisioni in sede di revisione (art. 68) e l'interpretazione (art. 69).24 |
3 | Le dichiarazioni di un'autorità che rifiuta o solleva pretese da far valere mediante azione non sono considerate decisioni. |
SR 910.1 Legge federale del 29 aprile 1998 sull'agricoltura (Legge sull'agricoltura, LAgr) - Legge sull'agricoltura LAgr Art. 17 Dazi all'importazione - Per determinare i dazi all'importazione occorre tenere conto della situazione interna in materia di approvvigionamento nonché delle possibilità di smercio per analoghi prodotti indigeni. |
SR 910.1 Legge federale del 29 aprile 1998 sull'agricoltura (Legge sull'agricoltura, LAgr) - Legge sull'agricoltura LAgr Art. 20 Prezzi soglia - 1 Il Consiglio federale può stabilire prezzi soglia per singoli prodotti. L'articolo 17 si applica per analogia. |
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1 | Il Consiglio federale può stabilire prezzi soglia per singoli prodotti. L'articolo 17 si applica per analogia. |
2 | Il prezzo soglia corrisponde al prezzo d'importazione perseguito, che si compone del prezzo franco dogana svizzera, del dazio e di tasse di effetto analogo.48 Il Consiglio federale definisce le modalità di calcolo del prezzo franco dogana svizzera, non tassato.49 |
3 | Il Consiglio federale può determinare il prezzo soglia per un gruppo di prodotti. Il Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca (DEFR)50 determina i valori indicativi d'importazione applicabili ai singoli prodotti. |
4 | Il DEFR determina in che misura la somma dell'aliquota di dazio e del prezzo franco dogana svizzera, non tassato, possa differire dal prezzo soglia senza che l'aliquota di dazio debba essere adeguata (fascia di fluttuazione).51 |
5 | L'UFAG52 stabilisce l'aliquota di dazio per i prodotti con prezzo soglia in modo tale che il prezzo d'importazione si situi all'interno della fascia di fluttuazione. |
6 | Nella misura in cui lo smercio di prodotti indigeni analoghi non sia pregiudicato, il DEFR può stabilire un'aliquota di dazio inferiore a quella prevista nel capoverso 5. |
7 | Le aliquote di dazio non devono contenere elementi di protezione industriale.53 |
SR 910.1 Legge federale del 29 aprile 1998 sull'agricoltura (Legge sull'agricoltura, LAgr) - Legge sull'agricoltura LAgr Art. 21 Contingenti doganali - 1 I contingenti doganali per i prodotti agricoli sono determinati nell'allegato 2 della legge del 9 ottobre 198654 sulla tariffa delle dogane (tariffa generale). |
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1 | I contingenti doganali per i prodotti agricoli sono determinati nell'allegato 2 della legge del 9 ottobre 198654 sulla tariffa delle dogane (tariffa generale). |
2 | Il Consiglio federale può modificare i contingenti doganali e la loro eventuale suddivisione cronologica nel quadro della tariffa generale. |
3 | Per la determinazione e la modifica dei contingenti doganali e dell'eventuale suddivisione cronologica si applica per analogia l'articolo 17. |
4 | Se le condizioni di mercato richiedono frequenti adeguamenti, il Consiglio federale può delegare la competenza per la modifica dei contingenti doganali e della loro suddivisione cronologica al DEFR o ai servizi ad esso subordinati. |
5 | Le prescrizioni della presente legge si applicano, per analogia, ai contingenti doganali supplementari conformemente all'articolo 4 capoverso 3 lettera c della legge del 9 ottobre 1986 sulla tariffa delle dogane. |
SR 632.10 Legge del 9 ottobre 1986 sulla tariffa delle dogane (LTD) LTD Art. 10 Modificazione delle aliquote di dazio - 1 Per conseguire gli obiettivi della legislazione sull'agricoltura, il Consiglio federale può fissare le aliquote di dazio per prodotti agricoli nell'ambito della tariffa generale, tenendo conto degli altri rami economici. |
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1 | Per conseguire gli obiettivi della legislazione sull'agricoltura, il Consiglio federale può fissare le aliquote di dazio per prodotti agricoli nell'ambito della tariffa generale, tenendo conto degli altri rami economici. |
2 | Le autorità incaricate dell'esecuzione registrano con la necessaria frequenza i dati relativi ai quantitativi importati e ai prezzi dei prodotti agricoli indispensabili per fissare le aliquote di dazio. |
3 | Se le condizioni di mercato richiedono adeguamenti frequenti, il Consiglio federale può delegare la competenza di cui al capoverso 1 al Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca (DEFR) o all'Ufficio federale dell'agricoltura. Può delegare tale competenza all'Ufficio federale dell'agricoltura soltanto se a quest'ultimo accorda un margine di manovra limitato per determinare le aliquote di dazio.19 |
4 | Fatto salvo l'articolo 13 capoverso 1 lettere c e d della presente legge, negli articoli 20-22 della legge del 20 aprile 199820 sull'agricoltura sono disciplinati i seguenti principi e competenze: |
a | la determinazione di prezzi soglia; |
b | la determinazione, la modifica e la ripartizione dei contingenti doganali elencati nell'allegato 2; |
c | la determinazione, la modifica e la ripartizione di contingenti doganali per prodotti agricoli conformemente all'articolo 4 capoverso 3 lettera c.21 |
SR 632.10 Legge del 9 ottobre 1986 sulla tariffa delle dogane (LTD) LTD Art. 1 Obbligo doganale generale - 1 Tutte le merci introdotte nel territorio doganale o asportate da esso devono essere imposte conformemente alla tariffa generale degli allegati 1 e 2.4 |
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1 | Tutte le merci introdotte nel territorio doganale o asportate da esso devono essere imposte conformemente alla tariffa generale degli allegati 1 e 2.4 |
2 | Sono salve le deroghe previste in trattati, in disposizioni speciali di leggi o in ordinanze emanate dal Consiglio federale in virtù della presente legge. |
SR 916.121.10 Ordinanza del 7 dicembre 1998 concernente l'importazione e l'esportazione di verdura, frutta e prodotti della floricoltura (OIEVFF) OIEVFF Art. 4 Scaglionamento temporale dei contingenti doganali - 1 La frutta e la verdura fresche possono essere importate all'aliquota di dazio del contingente (ADC), senza che l'Ufficio federale dell'agricoltura (UFAG) abbia liberato parti del contingente doganale per l'importazione:11 |
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1 | La frutta e la verdura fresche possono essere importate all'aliquota di dazio del contingente (ADC), senza che l'Ufficio federale dell'agricoltura (UFAG) abbia liberato parti del contingente doganale per l'importazione:11 |
a | durante il periodo per il quale non è stata fissata un'aliquota di dazio fuori del contingente (ADFC) conformemente all'allegato 1 della tariffa doganale12; |
b | durante il periodo per il quale è stata fissata un'ADFC (periodo amministrato) conformemente all'allegato 1 della tariffa doganale, a partire dalle date stabilite dall'UFAG14 e sino alle stesse. Queste ultime sono determinate in base all'offerta presunta di merce indigena dello stesso genere e di qualità commerciale. Sono considerate merci dello stesso genere, indipendentemen-te dal tipo d'imballaggio, i prodotti che figurano nella stessa voce di tariffa, nello stesso gruppo di cui all'allegato 2 e, all'occorrenza, nella stessa chiave statistica. |
2 | Al di fuori dei periodi di cui al capoverso 1 lettere a e b, la verdura e la frutta fresche possono essere importate all'ADC, sempre che l'UFAG abbia liberato parti del contingente doganale per l'importazione. |
SR 916.121.10 Ordinanza del 7 dicembre 1998 concernente l'importazione e l'esportazione di verdura, frutta e prodotti della floricoltura (OIEVFF) OIEVFF Art. 4 Scaglionamento temporale dei contingenti doganali - 1 La frutta e la verdura fresche possono essere importate all'aliquota di dazio del contingente (ADC), senza che l'Ufficio federale dell'agricoltura (UFAG) abbia liberato parti del contingente doganale per l'importazione:11 |
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1 | La frutta e la verdura fresche possono essere importate all'aliquota di dazio del contingente (ADC), senza che l'Ufficio federale dell'agricoltura (UFAG) abbia liberato parti del contingente doganale per l'importazione:11 |
a | durante il periodo per il quale non è stata fissata un'aliquota di dazio fuori del contingente (ADFC) conformemente all'allegato 1 della tariffa doganale12; |
b | durante il periodo per il quale è stata fissata un'ADFC (periodo amministrato) conformemente all'allegato 1 della tariffa doganale, a partire dalle date stabilite dall'UFAG14 e sino alle stesse. Queste ultime sono determinate in base all'offerta presunta di merce indigena dello stesso genere e di qualità commerciale. Sono considerate merci dello stesso genere, indipendentemen-te dal tipo d'imballaggio, i prodotti che figurano nella stessa voce di tariffa, nello stesso gruppo di cui all'allegato 2 e, all'occorrenza, nella stessa chiave statistica. |
2 | Al di fuori dei periodi di cui al capoverso 1 lettere a e b, la verdura e la frutta fresche possono essere importate all'ADC, sempre che l'UFAG abbia liberato parti del contingente doganale per l'importazione. |
SR 916.121.10 Ordinanza del 7 dicembre 1998 concernente l'importazione e l'esportazione di verdura, frutta e prodotti della floricoltura (OIEVFF) OIEVFF Art. 4 Scaglionamento temporale dei contingenti doganali - 1 La frutta e la verdura fresche possono essere importate all'aliquota di dazio del contingente (ADC), senza che l'Ufficio federale dell'agricoltura (UFAG) abbia liberato parti del contingente doganale per l'importazione:11 |
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1 | La frutta e la verdura fresche possono essere importate all'aliquota di dazio del contingente (ADC), senza che l'Ufficio federale dell'agricoltura (UFAG) abbia liberato parti del contingente doganale per l'importazione:11 |
a | durante il periodo per il quale non è stata fissata un'aliquota di dazio fuori del contingente (ADFC) conformemente all'allegato 1 della tariffa doganale12; |
b | durante il periodo per il quale è stata fissata un'ADFC (periodo amministrato) conformemente all'allegato 1 della tariffa doganale, a partire dalle date stabilite dall'UFAG14 e sino alle stesse. Queste ultime sono determinate in base all'offerta presunta di merce indigena dello stesso genere e di qualità commerciale. Sono considerate merci dello stesso genere, indipendentemen-te dal tipo d'imballaggio, i prodotti che figurano nella stessa voce di tariffa, nello stesso gruppo di cui all'allegato 2 e, all'occorrenza, nella stessa chiave statistica. |
2 | Al di fuori dei periodi di cui al capoverso 1 lettere a e b, la verdura e la frutta fresche possono essere importate all'ADC, sempre che l'UFAG abbia liberato parti del contingente doganale per l'importazione. |
SR 916.121.10 Ordinanza del 7 dicembre 1998 concernente l'importazione e l'esportazione di verdura, frutta e prodotti della floricoltura (OIEVFF) OIEVFF Art. 5 Liberazione di parti del contingente doganale per l'importazione - 1 L'UFAG libera parti del contingente doganale per l'importazione in funzione della domanda da soddisfare, se l'offerta di merce indigena dello stesso genere e di qualità commerciale non basta a coprire il fabbisogno settimanale presunto. Per la liberazione la chiave statistica serve da criterio per indicare che una merce è dello stesso genere soltanto per i prodotti delle voci di tariffa 0705.1911 e 0709.9941. |
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1 | L'UFAG libera parti del contingente doganale per l'importazione in funzione della domanda da soddisfare, se l'offerta di merce indigena dello stesso genere e di qualità commerciale non basta a coprire il fabbisogno settimanale presunto. Per la liberazione la chiave statistica serve da criterio per indicare che una merce è dello stesso genere soltanto per i prodotti delle voci di tariffa 0705.1911 e 0709.9941. |
2 | Esso non libera parti del contingente doganale per l'importazione, se l'offerta di merce indigena dello stesso genere e di qualità commerciale basta a coprire il fabbisogno settimanale presunto. In questo periodo è applicata l'ADFC ridotta di cui nell'allegato 1 dell'ordinanza del 26 ottobre 201115 sulle importazioni agricole. Essa può essere modificata dal Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca (DEFR)16.17 |
3 | In deroga al capoverso 2, l'UFAG può liberare per l'importazione: |
a | parti del contingente doganale, se l'offerta di frutta o verdura indigene non è in grado di coprire il fabbisogno dell'industria di trasformazione in vista della fabbricazione dei prodotti delle voci di tariffa 0710/0713, 0811/0813, 2001/2009, 2202 e 2208/2209 nonché dei capitoli 16, 19 e 21 della tariffa doganale; |
b | dal 1° aprile al 14 giugno, parti del contingente doganale di mele delle voci di tariffa 0808.1022 e 0808.1032, nel limite di 2500 t, per ampliare la varietà dell'offerta.19 |
SR 916.121.10 Ordinanza del 7 dicembre 1998 concernente l'importazione e l'esportazione di verdura, frutta e prodotti della floricoltura (OIEVFF) OIEVFF Art. 2 Permesso generale d'importazione - Il permesso generale d'importazione (PGI) è disciplinato nell'articolo 1 dell'ordinanza del 26 ottobre 20118 sulle importazioni agricole. |
SR 916.121.10 Ordinanza del 7 dicembre 1998 concernente l'importazione e l'esportazione di verdura, frutta e prodotti della floricoltura (OIEVFF) OIEVFF Art. 7 Prodotti agricoli in commercio all'inizio del periodo amministrato - 1 Per prodotti agricoli in commercio all'inizio del periodo amministrato ai sensi dell'articolo 15 della legge del 18 marzo 2005 sulle dogane si intendono quantitativi di frutta fresca e di verdura fresca in commercio: |
|
1 | Per prodotti agricoli in commercio all'inizio del periodo amministrato ai sensi dell'articolo 15 della legge del 18 marzo 2005 sulle dogane si intendono quantitativi di frutta fresca e di verdura fresca in commercio: |
a | all'inizio del periodo amministrato; |
b | il giorno seguente la data stabilita giusta l'articolo 4 capoverso 1 lettera b, oppure |
c | il giorno seguente la fine del periodo, di durata limitata, durante il quale l'importazione della parte di contingente doganale è autorizzata senza attribuzioni (allegato 2 dell'O del 12 gennaio 200025 sulla liberazione secondo l'OIEVFF). |
2 | Dai quantitativi di cui al capoverso 1 sono detratti i quantitativi di merce situati nei locali di vendita per il consumo finale dei commerci al dettaglio. |
3 | Per le scorte in commercio che non vengono esaurite entro due giorni è necessaria una nuova dichiarazione doganale giusta l'articolo 55 dell'ordinanza del 1° novembre 200626 sulle dogane.27 |
SR 916.121.10 Ordinanza del 7 dicembre 1998 concernente l'importazione e l'esportazione di verdura, frutta e prodotti della floricoltura (OIEVFF) OIEVFF Art. 7 Prodotti agricoli in commercio all'inizio del periodo amministrato - 1 Per prodotti agricoli in commercio all'inizio del periodo amministrato ai sensi dell'articolo 15 della legge del 18 marzo 2005 sulle dogane si intendono quantitativi di frutta fresca e di verdura fresca in commercio: |
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1 | Per prodotti agricoli in commercio all'inizio del periodo amministrato ai sensi dell'articolo 15 della legge del 18 marzo 2005 sulle dogane si intendono quantitativi di frutta fresca e di verdura fresca in commercio: |
a | all'inizio del periodo amministrato; |
b | il giorno seguente la data stabilita giusta l'articolo 4 capoverso 1 lettera b, oppure |
c | il giorno seguente la fine del periodo, di durata limitata, durante il quale l'importazione della parte di contingente doganale è autorizzata senza attribuzioni (allegato 2 dell'O del 12 gennaio 200025 sulla liberazione secondo l'OIEVFF). |
2 | Dai quantitativi di cui al capoverso 1 sono detratti i quantitativi di merce situati nei locali di vendita per il consumo finale dei commerci al dettaglio. |
3 | Per le scorte in commercio che non vengono esaurite entro due giorni è necessaria una nuova dichiarazione doganale giusta l'articolo 55 dell'ordinanza del 1° novembre 200626 sulle dogane.27 |
SR 916.121.10 Ordinanza del 7 dicembre 1998 concernente l'importazione e l'esportazione di verdura, frutta e prodotti della floricoltura (OIEVFF) OIEVFF Art. 23 - Il titolare del PGI che non osserva gli oneri di cui all'articolo 6 capoverso 2 deve versare l'ADFC sulla merce importata. |
SR 916.121.10 Ordinanza del 7 dicembre 1998 concernente l'importazione e l'esportazione di verdura, frutta e prodotti della floricoltura (OIEVFF) OIEVFF Art. 4 Scaglionamento temporale dei contingenti doganali - 1 La frutta e la verdura fresche possono essere importate all'aliquota di dazio del contingente (ADC), senza che l'Ufficio federale dell'agricoltura (UFAG) abbia liberato parti del contingente doganale per l'importazione:11 |
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1 | La frutta e la verdura fresche possono essere importate all'aliquota di dazio del contingente (ADC), senza che l'Ufficio federale dell'agricoltura (UFAG) abbia liberato parti del contingente doganale per l'importazione:11 |
a | durante il periodo per il quale non è stata fissata un'aliquota di dazio fuori del contingente (ADFC) conformemente all'allegato 1 della tariffa doganale12; |
b | durante il periodo per il quale è stata fissata un'ADFC (periodo amministrato) conformemente all'allegato 1 della tariffa doganale, a partire dalle date stabilite dall'UFAG14 e sino alle stesse. Queste ultime sono determinate in base all'offerta presunta di merce indigena dello stesso genere e di qualità commerciale. Sono considerate merci dello stesso genere, indipendentemen-te dal tipo d'imballaggio, i prodotti che figurano nella stessa voce di tariffa, nello stesso gruppo di cui all'allegato 2 e, all'occorrenza, nella stessa chiave statistica. |
2 | Al di fuori dei periodi di cui al capoverso 1 lettere a e b, la verdura e la frutta fresche possono essere importate all'ADC, sempre che l'UFAG abbia liberato parti del contingente doganale per l'importazione. |
SR 916.121.10 Ordinanza del 7 dicembre 1998 concernente l'importazione e l'esportazione di verdura, frutta e prodotti della floricoltura (OIEVFF) OIEVFF Art. 19 UFAG - L'UFAG fissa in un'ordinanza le date di cui agli articoli 4 capoverso 1 lettera b, 6 capoverso 1 lettera a e 11 lettera b nonché le parti dei contingenti doganali di cui all'articolo 5 capoversi 1 e 3 lettera b. Pubblica il contenuto della presente ordinanza e le relative modifiche sul suo sito Internet. Le modifiche dell'ordinanza non sono pubblicate nella Raccolta ufficiale delle leggi federali. Il testo completo delle modifiche può essere consultato o ottenuto presso l'UFAG. |
SR 916.121.10 Ordinanza del 7 dicembre 1998 concernente l'importazione e l'esportazione di verdura, frutta e prodotti della floricoltura (OIEVFF) OIEVFF Art. 7 Prodotti agricoli in commercio all'inizio del periodo amministrato - 1 Per prodotti agricoli in commercio all'inizio del periodo amministrato ai sensi dell'articolo 15 della legge del 18 marzo 2005 sulle dogane si intendono quantitativi di frutta fresca e di verdura fresca in commercio: |
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1 | Per prodotti agricoli in commercio all'inizio del periodo amministrato ai sensi dell'articolo 15 della legge del 18 marzo 2005 sulle dogane si intendono quantitativi di frutta fresca e di verdura fresca in commercio: |
a | all'inizio del periodo amministrato; |
b | il giorno seguente la data stabilita giusta l'articolo 4 capoverso 1 lettera b, oppure |
c | il giorno seguente la fine del periodo, di durata limitata, durante il quale l'importazione della parte di contingente doganale è autorizzata senza attribuzioni (allegato 2 dell'O del 12 gennaio 200025 sulla liberazione secondo l'OIEVFF). |
2 | Dai quantitativi di cui al capoverso 1 sono detratti i quantitativi di merce situati nei locali di vendita per il consumo finale dei commerci al dettaglio. |
3 | Per le scorte in commercio che non vengono esaurite entro due giorni è necessaria una nuova dichiarazione doganale giusta l'articolo 55 dell'ordinanza del 1° novembre 200626 sulle dogane.27 |
SR 916.121.10 Ordinanza del 7 dicembre 1998 concernente l'importazione e l'esportazione di verdura, frutta e prodotti della floricoltura (OIEVFF) OIEVFF Art. 23 - Il titolare del PGI che non osserva gli oneri di cui all'articolo 6 capoverso 2 deve versare l'ADFC sulla merce importata. |
SR 916.121.10 Ordinanza del 7 dicembre 1998 concernente l'importazione e l'esportazione di verdura, frutta e prodotti della floricoltura (OIEVFF) OIEVFF Art. 7 Prodotti agricoli in commercio all'inizio del periodo amministrato - 1 Per prodotti agricoli in commercio all'inizio del periodo amministrato ai sensi dell'articolo 15 della legge del 18 marzo 2005 sulle dogane si intendono quantitativi di frutta fresca e di verdura fresca in commercio: |
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1 | Per prodotti agricoli in commercio all'inizio del periodo amministrato ai sensi dell'articolo 15 della legge del 18 marzo 2005 sulle dogane si intendono quantitativi di frutta fresca e di verdura fresca in commercio: |
a | all'inizio del periodo amministrato; |
b | il giorno seguente la data stabilita giusta l'articolo 4 capoverso 1 lettera b, oppure |
c | il giorno seguente la fine del periodo, di durata limitata, durante il quale l'importazione della parte di contingente doganale è autorizzata senza attribuzioni (allegato 2 dell'O del 12 gennaio 200025 sulla liberazione secondo l'OIEVFF). |
2 | Dai quantitativi di cui al capoverso 1 sono detratti i quantitativi di merce situati nei locali di vendita per il consumo finale dei commerci al dettaglio. |
3 | Per le scorte in commercio che non vengono esaurite entro due giorni è necessaria una nuova dichiarazione doganale giusta l'articolo 55 dell'ordinanza del 1° novembre 200626 sulle dogane.27 |
SR 916.121.10 Ordinanza del 7 dicembre 1998 concernente l'importazione e l'esportazione di verdura, frutta e prodotti della floricoltura (OIEVFF) OIEVFF Art. 7 Prodotti agricoli in commercio all'inizio del periodo amministrato - 1 Per prodotti agricoli in commercio all'inizio del periodo amministrato ai sensi dell'articolo 15 della legge del 18 marzo 2005 sulle dogane si intendono quantitativi di frutta fresca e di verdura fresca in commercio: |
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1 | Per prodotti agricoli in commercio all'inizio del periodo amministrato ai sensi dell'articolo 15 della legge del 18 marzo 2005 sulle dogane si intendono quantitativi di frutta fresca e di verdura fresca in commercio: |
a | all'inizio del periodo amministrato; |
b | il giorno seguente la data stabilita giusta l'articolo 4 capoverso 1 lettera b, oppure |
c | il giorno seguente la fine del periodo, di durata limitata, durante il quale l'importazione della parte di contingente doganale è autorizzata senza attribuzioni (allegato 2 dell'O del 12 gennaio 200025 sulla liberazione secondo l'OIEVFF). |
2 | Dai quantitativi di cui al capoverso 1 sono detratti i quantitativi di merce situati nei locali di vendita per il consumo finale dei commerci al dettaglio. |
3 | Per le scorte in commercio che non vengono esaurite entro due giorni è necessaria una nuova dichiarazione doganale giusta l'articolo 55 dell'ordinanza del 1° novembre 200626 sulle dogane.27 |
SR 916.121.10 Ordinanza del 7 dicembre 1998 concernente l'importazione e l'esportazione di verdura, frutta e prodotti della floricoltura (OIEVFF) OIEVFF Art. 7 Prodotti agricoli in commercio all'inizio del periodo amministrato - 1 Per prodotti agricoli in commercio all'inizio del periodo amministrato ai sensi dell'articolo 15 della legge del 18 marzo 2005 sulle dogane si intendono quantitativi di frutta fresca e di verdura fresca in commercio: |
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1 | Per prodotti agricoli in commercio all'inizio del periodo amministrato ai sensi dell'articolo 15 della legge del 18 marzo 2005 sulle dogane si intendono quantitativi di frutta fresca e di verdura fresca in commercio: |
a | all'inizio del periodo amministrato; |
b | il giorno seguente la data stabilita giusta l'articolo 4 capoverso 1 lettera b, oppure |
c | il giorno seguente la fine del periodo, di durata limitata, durante il quale l'importazione della parte di contingente doganale è autorizzata senza attribuzioni (allegato 2 dell'O del 12 gennaio 200025 sulla liberazione secondo l'OIEVFF). |
2 | Dai quantitativi di cui al capoverso 1 sono detratti i quantitativi di merce situati nei locali di vendita per il consumo finale dei commerci al dettaglio. |
3 | Per le scorte in commercio che non vengono esaurite entro due giorni è necessaria una nuova dichiarazione doganale giusta l'articolo 55 dell'ordinanza del 1° novembre 200626 sulle dogane.27 |
SR 916.121.10 Ordinanza del 7 dicembre 1998 concernente l'importazione e l'esportazione di verdura, frutta e prodotti della floricoltura (OIEVFF) OIEVFF Art. 7 Prodotti agricoli in commercio all'inizio del periodo amministrato - 1 Per prodotti agricoli in commercio all'inizio del periodo amministrato ai sensi dell'articolo 15 della legge del 18 marzo 2005 sulle dogane si intendono quantitativi di frutta fresca e di verdura fresca in commercio: |
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1 | Per prodotti agricoli in commercio all'inizio del periodo amministrato ai sensi dell'articolo 15 della legge del 18 marzo 2005 sulle dogane si intendono quantitativi di frutta fresca e di verdura fresca in commercio: |
a | all'inizio del periodo amministrato; |
b | il giorno seguente la data stabilita giusta l'articolo 4 capoverso 1 lettera b, oppure |
c | il giorno seguente la fine del periodo, di durata limitata, durante il quale l'importazione della parte di contingente doganale è autorizzata senza attribuzioni (allegato 2 dell'O del 12 gennaio 200025 sulla liberazione secondo l'OIEVFF). |
2 | Dai quantitativi di cui al capoverso 1 sono detratti i quantitativi di merce situati nei locali di vendita per il consumo finale dei commerci al dettaglio. |
3 | Per le scorte in commercio che non vengono esaurite entro due giorni è necessaria una nuova dichiarazione doganale giusta l'articolo 55 dell'ordinanza del 1° novembre 200626 sulle dogane.27 |
SR 916.121.10 Ordinanza del 7 dicembre 1998 concernente l'importazione e l'esportazione di verdura, frutta e prodotti della floricoltura (OIEVFF) OIEVFF Art. 7 Prodotti agricoli in commercio all'inizio del periodo amministrato - 1 Per prodotti agricoli in commercio all'inizio del periodo amministrato ai sensi dell'articolo 15 della legge del 18 marzo 2005 sulle dogane si intendono quantitativi di frutta fresca e di verdura fresca in commercio: |
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1 | Per prodotti agricoli in commercio all'inizio del periodo amministrato ai sensi dell'articolo 15 della legge del 18 marzo 2005 sulle dogane si intendono quantitativi di frutta fresca e di verdura fresca in commercio: |
a | all'inizio del periodo amministrato; |
b | il giorno seguente la data stabilita giusta l'articolo 4 capoverso 1 lettera b, oppure |
c | il giorno seguente la fine del periodo, di durata limitata, durante il quale l'importazione della parte di contingente doganale è autorizzata senza attribuzioni (allegato 2 dell'O del 12 gennaio 200025 sulla liberazione secondo l'OIEVFF). |
2 | Dai quantitativi di cui al capoverso 1 sono detratti i quantitativi di merce situati nei locali di vendita per il consumo finale dei commerci al dettaglio. |
3 | Per le scorte in commercio che non vengono esaurite entro due giorni è necessaria una nuova dichiarazione doganale giusta l'articolo 55 dell'ordinanza del 1° novembre 200626 sulle dogane.27 |
SR 916.121.10 Ordinanza del 7 dicembre 1998 concernente l'importazione e l'esportazione di verdura, frutta e prodotti della floricoltura (OIEVFF) OIEVFF Art. 23 - Il titolare del PGI che non osserva gli oneri di cui all'articolo 6 capoverso 2 deve versare l'ADFC sulla merce importata. |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 191 Possibilità di adire il Tribunale federale - 1 La legge garantisce la possibilità di adire il Tribunale federale. |
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1 | La legge garantisce la possibilità di adire il Tribunale federale. |
2 | Può prevedere un valore litigioso minimo per le controversie che non concernono una questione giuridica d'importanza fondamentale. |
3 | In determinati settori speciali, la legge può escludere la possibilità di adire il Tribunale federale. |
4 | La legge può prevedere una procedura semplificata per ricorsi manifestamente infondati. |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 9 Protezione dall'arbitrio e tutela della buona fede - Ognuno ha diritto d'essere trattato senza arbitrio e secondo il principio della buona fede da parte degli organi dello Stato. |
SR 910.1 Legge federale del 29 aprile 1998 sull'agricoltura (Legge sull'agricoltura, LAgr) - Legge sull'agricoltura LAgr Art. 17 Dazi all'importazione - Per determinare i dazi all'importazione occorre tenere conto della situazione interna in materia di approvvigionamento nonché delle possibilità di smercio per analoghi prodotti indigeni. |
SR 910.1 Legge federale del 29 aprile 1998 sull'agricoltura (Legge sull'agricoltura, LAgr) - Legge sull'agricoltura LAgr Art. 21 Contingenti doganali - 1 I contingenti doganali per i prodotti agricoli sono determinati nell'allegato 2 della legge del 9 ottobre 198654 sulla tariffa delle dogane (tariffa generale). |
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1 | I contingenti doganali per i prodotti agricoli sono determinati nell'allegato 2 della legge del 9 ottobre 198654 sulla tariffa delle dogane (tariffa generale). |
2 | Il Consiglio federale può modificare i contingenti doganali e la loro eventuale suddivisione cronologica nel quadro della tariffa generale. |
3 | Per la determinazione e la modifica dei contingenti doganali e dell'eventuale suddivisione cronologica si applica per analogia l'articolo 17. |
4 | Se le condizioni di mercato richiedono frequenti adeguamenti, il Consiglio federale può delegare la competenza per la modifica dei contingenti doganali e della loro suddivisione cronologica al DEFR o ai servizi ad esso subordinati. |
5 | Le prescrizioni della presente legge si applicano, per analogia, ai contingenti doganali supplementari conformemente all'articolo 4 capoverso 3 lettera c della legge del 9 ottobre 1986 sulla tariffa delle dogane. |
SR 910.1 Legge federale del 29 aprile 1998 sull'agricoltura (Legge sull'agricoltura, LAgr) - Legge sull'agricoltura LAgr Art. 24 Permesso d'importazione, misure di salvaguardia - 1 Ai fini di una sorveglianza statistica delle importazioni, il Consiglio federale può stabilire che determinati prodotti agricoli sottostanno ad un permesso d'importazione. |
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1 | Ai fini di una sorveglianza statistica delle importazioni, il Consiglio federale può stabilire che determinati prodotti agricoli sottostanno ad un permesso d'importazione. |
2 | In considerazione delle misure di salvaguardia che il Consiglio federale può emanare, il DEFR è autorizzato a sospendere il rilascio di permessi d'importazione fino alla decisione del Consiglio federale. |
3 | L'applicazione di clausole di salvaguardia previste da accordi internazionali nel settore agricolo è retta dall'articolo 11 della legge del 9 ottobre 198656 sulla tariffa delle dogane. |
4 | Il capoverso 2 non si applica riguardo alle clausole di salvaguardia previste da accordi internazionali conformemente: |
a | all'articolo 1 della legge federale del 25 giugno 198257 sulle misure economiche esterne; e |
b | all'articolo 7 della legge del 9 ottobre 1986 sulla tariffa delle dogane. |
SR 910.1 Legge federale del 29 aprile 1998 sull'agricoltura (Legge sull'agricoltura, LAgr) - Legge sull'agricoltura LAgr Art. 177 Consiglio federale - 1 Il Consiglio federale emana le necessarie disposizioni d'esecuzione, a meno che la legge non disciplini altrimenti la competenza. |
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1 | Il Consiglio federale emana le necessarie disposizioni d'esecuzione, a meno che la legge non disciplini altrimenti la competenza. |
2 | Può delegare l'emanazione di prescrizioni di natura prevalentemente tecnica o amministrativa al DEFR e, nel settore dell'omologazione di prodotti fitosanitari, al Dipartimento federale dell'interno o ai suoi servizi, nonché a uffici federali subordinati.254 |
SR 916.121.10 Ordinanza del 7 dicembre 1998 concernente l'importazione e l'esportazione di verdura, frutta e prodotti della floricoltura (OIEVFF) OIEVFF Art. 5 Liberazione di parti del contingente doganale per l'importazione - 1 L'UFAG libera parti del contingente doganale per l'importazione in funzione della domanda da soddisfare, se l'offerta di merce indigena dello stesso genere e di qualità commerciale non basta a coprire il fabbisogno settimanale presunto. Per la liberazione la chiave statistica serve da criterio per indicare che una merce è dello stesso genere soltanto per i prodotti delle voci di tariffa 0705.1911 e 0709.9941. |
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1 | L'UFAG libera parti del contingente doganale per l'importazione in funzione della domanda da soddisfare, se l'offerta di merce indigena dello stesso genere e di qualità commerciale non basta a coprire il fabbisogno settimanale presunto. Per la liberazione la chiave statistica serve da criterio per indicare che una merce è dello stesso genere soltanto per i prodotti delle voci di tariffa 0705.1911 e 0709.9941. |
2 | Esso non libera parti del contingente doganale per l'importazione, se l'offerta di merce indigena dello stesso genere e di qualità commerciale basta a coprire il fabbisogno settimanale presunto. In questo periodo è applicata l'ADFC ridotta di cui nell'allegato 1 dell'ordinanza del 26 ottobre 201115 sulle importazioni agricole. Essa può essere modificata dal Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca (DEFR)16.17 |
3 | In deroga al capoverso 2, l'UFAG può liberare per l'importazione: |
a | parti del contingente doganale, se l'offerta di frutta o verdura indigene non è in grado di coprire il fabbisogno dell'industria di trasformazione in vista della fabbricazione dei prodotti delle voci di tariffa 0710/0713, 0811/0813, 2001/2009, 2202 e 2208/2209 nonché dei capitoli 16, 19 e 21 della tariffa doganale; |
b | dal 1° aprile al 14 giugno, parti del contingente doganale di mele delle voci di tariffa 0808.1022 e 0808.1032, nel limite di 2500 t, per ampliare la varietà dell'offerta.19 |
SR 916.121.10 Ordinanza del 7 dicembre 1998 concernente l'importazione e l'esportazione di verdura, frutta e prodotti della floricoltura (OIEVFF) OIEVFF Art. 5 Liberazione di parti del contingente doganale per l'importazione - 1 L'UFAG libera parti del contingente doganale per l'importazione in funzione della domanda da soddisfare, se l'offerta di merce indigena dello stesso genere e di qualità commerciale non basta a coprire il fabbisogno settimanale presunto. Per la liberazione la chiave statistica serve da criterio per indicare che una merce è dello stesso genere soltanto per i prodotti delle voci di tariffa 0705.1911 e 0709.9941. |
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1 | L'UFAG libera parti del contingente doganale per l'importazione in funzione della domanda da soddisfare, se l'offerta di merce indigena dello stesso genere e di qualità commerciale non basta a coprire il fabbisogno settimanale presunto. Per la liberazione la chiave statistica serve da criterio per indicare che una merce è dello stesso genere soltanto per i prodotti delle voci di tariffa 0705.1911 e 0709.9941. |
2 | Esso non libera parti del contingente doganale per l'importazione, se l'offerta di merce indigena dello stesso genere e di qualità commerciale basta a coprire il fabbisogno settimanale presunto. In questo periodo è applicata l'ADFC ridotta di cui nell'allegato 1 dell'ordinanza del 26 ottobre 201115 sulle importazioni agricole. Essa può essere modificata dal Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca (DEFR)16.17 |
3 | In deroga al capoverso 2, l'UFAG può liberare per l'importazione: |
a | parti del contingente doganale, se l'offerta di frutta o verdura indigene non è in grado di coprire il fabbisogno dell'industria di trasformazione in vista della fabbricazione dei prodotti delle voci di tariffa 0710/0713, 0811/0813, 2001/2009, 2202 e 2208/2209 nonché dei capitoli 16, 19 e 21 della tariffa doganale; |
b | dal 1° aprile al 14 giugno, parti del contingente doganale di mele delle voci di tariffa 0808.1022 e 0808.1032, nel limite di 2500 t, per ampliare la varietà dell'offerta.19 |