Eidgenössisches Versicherungsgericht
Tribunale federale delle assicurazioni
Tribunal federal d'assicuranzas

Corte delle assicurazioni sociali
del Tribunale federale

Causa
{T 7}
K 34/03

Sentenza del 2 luglio 2003
IIIa Camera

Composizione
Giudici federali Borella, Presidente, Meyer e Lustenberger; Schäuble, cancelliere

Parti
D.________, istante,

contro

CSS Assicurazione, Rösslimattstrasse 40, 6005 Lucerna, opponente

Istanza precedente
Tribunale cantonale delle assicurazioni, Lugano

(Giudizio del 18 ottobre 2002)

Visto in fatto e considerando in diritto che:
con giudizio 16 maggio 2001 il Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino ha respinto il ricorso interposto da D.________ avverso la decisione 26 settembre 2000 della Cassa malati Cristiano Sociale Svizzera (CSS), che confermava il rigetto dell'opposizione al precetto esecutivo fatto intimare all'interessata per il pagamento delle partecipazioni alle spese dovute per gli anni 1998/99,

questo giudizio è cresciuto incontestato in giudicato,

il 2 luglio 2001 l'assicurata ha postulato la revisione della pronunzia cantonale 16 maggio 2001,

l'istanza, in quanto ricevibile, è stata respinta dal Tribunale cantonale delle assicurazioni in data 18 ottobre 2002,

il 20 febbraio 2003 l'assicurata ha chiesto alla Corte cantonale la restituzione del termine per presentare una domanda di riesame della citata pronunzia di revisione, precisando che non aveva potuto agire in precedenza a seguito dei postumi di un intervento subito all'occhio destro,

per giudizio 28 febbraio 2003 il giudice di primo grado ha respinto l'istanza, in quanto intesa ad ottenere il riesame della pronunzia 18 ottobre 2002,

nella misura in cui lo scritto 20 febbraio 2003 dell'assicurata era invece da considerare come domanda di restituzione dei termini per potersi aggravare contro il giudizio di revisione 18 ottobre 2002, il giudice cantonale ha trasmesso l'incarto per competenza al Tribunale federale delle assicurazioni,

giusta i combinati disposti di cui agli art. 35 cpv. 1 e 135 OG, la restituzione per l'inosservanza di un termine può essere accordata solo quando il richiedente o il suo difensore è stato impedito, senza sua colpa, di agire entro il termine fissato, fermo essendo che la domanda deve indicare l'impedimento ed essere presentata entro dieci giorni da che questo è cessato e che entro lo stesso termine deve essere compiuto l'atto omesso,
l'istituto della restituzione in intero costituisce un rimedio di carattere straordinario che incide profondamente nella sicurezza del diritto, per cui occorre valutare l'adempimento dei requisiti con rigore e seguire criteri restrittivi,

secondo la prassi relativa all'art. 35 cpv. 1 OG, per impedimento senza colpa bisogna intendere non solo l'impossibilità di agire oggettiva nel senso della forza maggiore, bensì pure l'impossibilità soggettiva dovuta a circostanze personali o all'errore (RDAT 1999 II n. 8 pag. 32 e i riferimenti ivi citati),

la giurisprudenza federale ammette in particolare che il decesso o una grave malattia contratta improvvisamente può costituire un impedimento non colposo giusta l'art. 35 OG,

non basta però che l'interessato medesimo sia stato impedito di agire entro il termine stabilito, lo stesso dovendo oltre a ciò essere pure stato impossibilitato ad incaricare un terzo di compiere gli atti di procedura necessari,

non appena sia oggettivamente e soggettivamente esigibile che la persona in oggetto agisca personalmente o che affidi a un terzo la salvaguardia dei suoi interessi, cessa l'impedimento senza sua colpa ai sensi dell'art. 35 cpv. 1 OG (cfr. ancora RDAT 1999 II n. 8 pag. 32 con riferimenti),

in concreto, nulla emerge dagli atti che permetta di concludere che nei 30 giorni successivi alla notificazione della pronunzia cantonale 18 ottobre 2002, avvenuta nel mese di novembre seguente, le condizioni dell'assicurata fossero state tali da non consentirle di incaricare una terza persona di agire in sua vece,

non sono quindi dati i presupposti stabiliti dalla giurisprudenza per accogliere la domanda di restituzione del termine e l'istanza 20 febbraio 2003 deve essere respinta,

insoluto può rimanere il tema di sapere se nell'istanza medesima possa essere ravvisato l'atto omesso ai sensi dell'art. 35 cpv. 1 OG,

la lite non concernendo l'assegnazione o il rifiuto di prestazioni assicurative ai sensi dell'art. 134 OG, la procedura è onerosa,

il Tribunale federale delle assicurazioni pronuncia:
1.
La domanda di restituzione del termine per interporre ricorso di diritto amministrativo avverso il giudizio 18 ottobre 2002 del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino è respinta.
2.
Le spese giudiziarie, fissate in complessivi fr. 500.-, sono poste a carico dell'istante e saranno compensate con le garanzie non ancora retrocesse in altra procedura (K 203/00).
3.
La presente sentenza sarà intimata alle parti, al Tribunale cantonale delle assicurazioni, Lugano, e all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali.
Lucerna, 2 luglio 2003
In nome del Tribunale federale delle assicurazioni
Il Presidente della IIIa Camera: Il Cancelliere: